Bonus fiscale sui nuovi investimenti con il decreto competitività
1. Bonus Fiscale sui nuovi investimenti con il Decreto Competitività
A seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale N. 144 del 24/06/2014, dal giorno successivo
(25 giugno 2014) è entrato in vigore il Decreto Competitività (D.L. 91 del 24/06/2014), il quale,
all’art. 18, prevede un Bonus Fiscale sotto forma di credito d’imposta a favore di tutti coloro che
acquistano nuove attrezzature, impianti e macchinari.
La norma risulta essere strutturata come segue.
Tipologia degli investimenti
Rientrano nel Bonus gli investimenti in attrezzature, impianti e macchinari nuovi, inclusi nella
divisione 28 - FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE N.C.A. – della Tabella ATECO
(approvata con provvedimento direttoriale 16 novembre 2007), effettuati nel periodo che va dal
25 giugno 2014 al 30 giugno 2015, e che siano superiori all’importo di 10.000 euro.
Caratteristiche del Bonus
Il Bonus è pari al 15% della spesa effettuata che risulti superiore alla media degli investimenti degli
ultimi 5 anni, con la possibilità di escludere da tale media l’esercizio sociale in cui si è verificata la
spesa maggiore. Il credito fiscale è utilizzabile esclusivamente in compensazione (non rientra, però, nel
limite generale dei 250.000 euro), tramite F24, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, la prima
delle quali è utilizzabile dal 1° gennaio del secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato
effettuato l’investimento (dunque, per quelli del 2014, dal 2016; per quelli del 2015, dal 2017). L’importo
riconosciuto non concorre alla formazione del reddito, né del valore della produzione ai fini IRAP; inoltre,
non se ne tiene conto con riferimento al calcolo dell’eventuale pro-rata di indeducibilità. Ovviamente, il
Bonus andrà indicato nella dichiarazione dei redditi riguardante il periodo d’imposta in cui è riconosciuto e
in quelle relative ai periodi nei quali è utilizzato.
Soggetti interessati
Sono interessati esclusivamente i soggetti titolari di reddito d’impresa, a prescindere dalla forma
giuridica adottata. In particolare, si dovrà fare riferimento alla media degli investimenti effettuati
nei periodi d’imposta precedenti (pur se inferiori a cinque), per le imprese costituite – appunto –
da meno di cinque anni. Viceversa, le nuove imprese, costituite nel 2014 e nel 2015, sono
ammesse alle agevolazioni con espresso riguardo al valore complessivo degli investimenti
realizzati in ciascuno di tali periodi d’imposta.
Da notare che il credito compensato verrà revocato laddove l’imprenditore alieni i beni
concernenti gli investimenti, cedendoli a terzi o destinandoli a finalità estranee all’esercizio
dell’impresa, prima del secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto. E’, altresì,
disconosciuto il Bonus, se i beni vengono trasferiti (prima del 31 dicembre del quarto anno
successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ossia prima della decadenza dei termini
per l’accertamento), in strutture produttive localizzate fuori dell’Italia, anche se appartenenti al
beneficiario dell’agevolazione. In tali casi, l’Agenzia delle Entrate provvederà al recupero
dell’importo, maggiorato di interessi e sanzioni.