1. 8/8
Individuazione del giudice
MPC 302 Nuovo foro delle società con sede all’estero
Dal 22 febbraio 2014, per le controversie di competenza delle sezioni specializzate delle imprese
(individuate all'art. 3 D.Lgs. 168/2003) in cui è parte, anche nel caso di più convenuti (art. 33 c.p.c.), una
società, in qualunque forma costituita, con sede all'estero, anche avente sedi secondarie con
rappresentanza stabile nel territorio dello Stato è previsto un foro territoriale esclusivo.
Pertanto, le controversie che fino al 21 febbraio 2014 sono di competenza delle sezioni specializzate
elencate nella prima colonna, diventano inderogabilmente di competenza delle sezioni specializzate indicate
nella seconda colonna (art. 4 nuovo c. 1-bis D.Lgs. 168/2003).
Art. 4 c. 1-bis D.Lgs. 168/2003 introdotto dall'art. 10 DL 145/2013 conv. in L. 9/2014
Testo Memento Immobili e Condominio
(c) Copyright by Ipsoa - Francis Lefebvre s.r.l. - 2014
Sezione specializzata
competente fino al 21 febbraio 2014 secondo le regole generali
Sezione specializzata
inderogabilmente competente dal 22
febbraio 2014
Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Potenza Bari
Cagliari e Sassari (sezione distaccata) Cagliari
Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio
Calabria
Catania
Bologna, Genova Genova
Brescia, Milano Milano
Campobasso, Napoli, Salerno Napoli
Ancona, Firenze, L'Aquila, Perugia, Roma Roma
Torino Torino
Trieste, Venezia Venezia
Trento Trento
Bolzano (sezione distaccata) Bolzano