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N. 05103/2018 REG.RIC.
N. _____/____ REG.PROV.COLL.
N. 05103/2018 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5103 del 2018, proposto da
Società Cremasca Servizi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avvocati Luca A. Lanzalone, Andrea Manzi e Stefano
Sonzogni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio
eletto presso lo studio dell’ultimo in Roma, via Confalonieri 5;
contro
Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Ilaria Battistini, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Carullo, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio
in Bologna, Strada Maggiore 47;
Gas 2000 S.p.A. non costituita in giudizio;
per l'annullamento
Pubblicato il 21/10/2019 12068 2019
N. 05103/2018 REG.RIC.
della Delibera n. 172, del 21.2.2018, comunicata alla società ricorrente il 15.3.2018,
adottata dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in relazione al
procedimento di cui al “Fascicolo n. 2789/2016”, avente ad oggetto “Acquisizione
da parte di A2A S.p.A. del 51% del capitale sociale di Linea Group Holding
S.p.A.”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Anac - Autorita' Nazionale
Anticorruzione e di Ilaria Battistini;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 ottobre 2019 la dott.ssa Lucia Maria
Brancatelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il gravame in epigrafe, Società Cremasca Servizi S.r.l. ha impugnato la
delibera dell’Autorità n. 172 del 21 febbraio 2018, avente per oggetto l’
“Acquisizione, da parte di A2A S.p.A., del 51% del capitale sociale di Linea Group
Holding S.p.A.”.
Fa preliminarmente presente che Linea Group Holding (“LGH”) è una società
multiutility che, tramite le sue controllate, gestisce anche servizi pubblici locali di
rilevanza economica ex art. 112, co. 1, d.lgs. n. 267/2000 oltre ad esercitare attività
liberalizzate, nelle province di Cremona, Pavia, Lodi e Brescia. Prima
dell’operazione societaria oggetto di interesse negli atti impugnati, l’intero capitale
di LGH era detenuto da A.E.M. Cremona S.p.A., A.S.M. Pavia S.p.A., ASTEM
Lodi S.p.A., COGEME Servizi Pubblici Locali S.p.A. e dalla ricorrente Società
Cremasca Servizi S.r.l., che rivestivano la natura di società pubbliche, in quanto a
loro volta integralmente partecipate da enti pubblici locali. A seguito
dell’operazione societaria con la società A2A (anch’essa una societàmultiutility,
N. 05103/2018 REG.RIC.
controllata dai Comuni di Milano e Brescia e quotata in borsa), disciplinata da un
“accordo di partnership” tra le parti, veniva presentato, per il tramite dell’avv.
Ilaria Battistini, un esposto in nome e per conto di alcuni cittadini, consiglieri
regionali e parlamentari, da cui scaturiva l’avvio di un procedimento dell’Anac per
verificare la legittimità dell’acquisizione da parte di A2A del 51% del capitale
sociale di LGH.
Veniva, quindi, trasmessa alle parti la comunicazione di risultanze istruttorie e, a
seguito dell’acquisizione delle controdeduzioni sui rilievi ivi formulati, l’Autorità
ha adottato la delibera impugnata.
La ricorrente censura gli atti impugnati, oltre che per violazione del termine di
conclusione del procedimento istruttorio e delle disposizioni in materia di
partecipazione procedimentale, anche in relazione alla violazione di legge e
travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, che avrebbero condotto l’Autorità
a ritenere illegittimamente, e in contrasto con i principi comunitari e costituzionali,
che l’operazione societaria doveva essere qualificata come scelta di un partner
privato mediante la vendita delle azioni di LGH, rispetto alla quale era necessaria
una “procedura concorsuale, competitiva e comparativa”. E’, inoltre, dedotto il
vizio di nullità della delibera n. 172/2018 per difetto assoluto di attribuzione, in
ragione della intervenuta abrogazione dell’art. 211, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016.
L’Anac si è costituita in giudizio, eccependo l’inammissibilità del gravame, per
carenza di lesività della delibera impugnata. Nel merito, chiede la reiezione delle
deduzioni di parte ricorrente siccome infondate.
Si è costituita anche l’avv. Battistini, intimata quale soggetto controinteressato, che
oltre a controdedurre sull’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Autorità e a
insistere nella infondatezza delle deduzioni di parte ricorrente, ha anche chiesto la
sua estromissione dal giudizio, in quanto la segnalazione all’Anac sarebbe stata
fatta non in proprio ma nella qualità di mandante di altri soggetti. L’avv. Battistini
ha, altresì, eccepito l’inammissibilità del ricorso per la mancata notifica ad almeno
uno dei soggetti che hanno presentato esposto all’Autorità.
N. 05103/2018 REG.RIC.
In vista dell’udienza pubblica di trattazione della controversia, le parti hanno
presentato memorie, anche in relazione alle eccezioni in rito presentate.
All’udienza pubblica del 2 ottobre 2019, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, come eccepito dalla resistente Anac, in ragione della
impugnazione di un atto privo di autonoma lesività.
Va precisato che è irrilevante ai fini della presente vicenda l’intervenuta
abrogazione dell’art. 211, comma 2, del d.lgs. 50/2016, in quanto l’Anac non ha
inteso adottare, come risulta dalla lettura della delibera impugnata, alcuna
“raccomandazione vincolante” alle parti ad agire in autotutela in relazione agli atti
ritenuti illegittimi. L’intervento dell’Anac rientra, invece, nell’ambito dell’esercizio
dei poteri di vigilanza riconosciuti dall’art. 213, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, che
attribuisce all’Autorità il compito di vigilare sui contratti pubblici, al fine di
garantire l'osservanza dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di
scelta del contraente, di tutela delle piccole e medie imprese attraverso adeguata
suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali e di economica ed efficiente
esecuzione dei contratti, nonché il rispetto delle regole della concorrenza nelle
singole procedure di gara.
Giova precisare che ai sensi del successivo comma 13, qualora l’Autorità accerti
l'esistenza di irregolarità, trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo
e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, agli organi giurisdizionali competenti.
Se ritiene che dalla esecuzione dei contratti pubblici deriva pregiudizio per il
pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla
procura generale della Corte dei conti.
Il Collegio non ha motivi per discostarsi dal consolidato orientamento
giurisprudenziale, già formatosi in relazione al sistema disegnato dalla legge n. 109
del 1994 in ordine al generale esercizio dei poteri di vigilanza attribuiti all’Autorità
per la Vigilanza sui Contratti pubblici (e successivamente trasferiti all’Anac),
N. 05103/2018 REG.RIC.
secondo cui l’Autorità non è dotata di poteri di supremazia gerarchica nei confronti
delle amministrazioni aggiudicatrici, così da poter ipotizzare un potere di
annullamento per vizi di legittimità dei provvedimenti da queste adottati in tema di
affidamento di contratti pubblici (Cons. Stato, sez. VI, 12 settembre 2006 n. 5317).
E’ stato, anche, condivisibilmente affermato che, nell’adottare un atto di tenore
analogo a quello oggetto dell’odierna impugnativa, l’Autorità non reca alcuna
statuizione di carattere costitutivo, in quanto non dispone l’annullamento o,
comunque, la privazione degli effetti, di alcuno dei provvedimenti adottati dalla
stazione appaltante, ovvero dei contratti in essere. L’atto dell’Autorità, infatti, non
costituisce una manifestazione di volontà in grado di incidere sulla sfera giuridica
del destinatario ma è la mera rappresentazione di un giudizio, che può
eventualmente essere accompagnato dall’invito alla stazione appaltante ad
esercitare i propri poteri di autotutela (in termini, cfr. anche Tar Lazio, sez. I, 21
febbraio 2012, n. 1730).
La circostanza che l’Anac possa anche disporre la trasmissione dell’atto in
questione alle autorità competenti ad accertare eventuali profili di rilevanza di
danno erariale dalle condotte oggetto di giudizio costituisce uno strumento volto a
dare effettività all’esercizio dei poteri di vigilanza spettanti all’Autorità, ma non
determina alcuna immediata conseguenza negativa, giuridicamente apprezzabile,
nei confronti dei soggetti vigilati.
Tanto premesso, come si evince dalla piana lettura della delibera impugnata, essa è
priva di contenuti precettivi nei confronti del soggetto vigilato, poiché l’Autorità si
è limitata ad esporre la propria interpretazione, tenuto conto della normativa di
riferimento, circa la corretta qualificazione giuridica dell’operazione societaria
posta in essere dalle parti ricorrenti. L’atto impugnato, quindi, ha la medesima
natura di un parere non vincolante, con il quale l’Anac ha espresso delle valutazioni
che possono eventualmente essere di impulso per l’esercizio da parte della stazione
appaltante o di altre autorità dei propri poteri ma che sono prive di autonoma
consistenza lesiva.
N. 05103/2018 REG.RIC.
Conclusivamente, la carenza di interesse della parte ricorrente ad ottenere una
pronuncia di annullamento della delibera impugnata, in ragione dell’assenza di un
pregiudizio che possa derivare dalla sua adozione, comporta l’inammissibilità del
gravame e dei motivi aggiunti.
Le spese del giudizio, attesa la peculiarità della vicenda, possono essere
compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara
inammissibile.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2019 con
l'intervento dei magistrati:
Antonino Savo Amodio, Presidente
Ivo Correale, Consigliere
Lucia Maria Brancatelli, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Lucia Maria Brancatelli Antonino Savo Amodio
IL SEGRETARIO

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Sentenza TAR Lazio ricorso contro delibera ANAC LGH/A2A

  • 1. N. 05103/2018 REG.RIC. N. _____/____ REG.PROV.COLL. N. 05103/2018 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5103 del 2018, proposto da Società Cremasca Servizi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca A. Lanzalone, Andrea Manzi e Stefano Sonzogni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’ultimo in Roma, via Confalonieri 5; contro Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; nei confronti Ilaria Battistini, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Carullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, Strada Maggiore 47; Gas 2000 S.p.A. non costituita in giudizio; per l'annullamento Pubblicato il 21/10/2019 12068 2019
  • 2. N. 05103/2018 REG.RIC. della Delibera n. 172, del 21.2.2018, comunicata alla società ricorrente il 15.3.2018, adottata dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in relazione al procedimento di cui al “Fascicolo n. 2789/2016”, avente ad oggetto “Acquisizione da parte di A2A S.p.A. del 51% del capitale sociale di Linea Group Holding S.p.A.” Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Anac - Autorita' Nazionale Anticorruzione e di Ilaria Battistini; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 ottobre 2019 la dott.ssa Lucia Maria Brancatelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Con il gravame in epigrafe, Società Cremasca Servizi S.r.l. ha impugnato la delibera dell’Autorità n. 172 del 21 febbraio 2018, avente per oggetto l’ “Acquisizione, da parte di A2A S.p.A., del 51% del capitale sociale di Linea Group Holding S.p.A.”. Fa preliminarmente presente che Linea Group Holding (“LGH”) è una società multiutility che, tramite le sue controllate, gestisce anche servizi pubblici locali di rilevanza economica ex art. 112, co. 1, d.lgs. n. 267/2000 oltre ad esercitare attività liberalizzate, nelle province di Cremona, Pavia, Lodi e Brescia. Prima dell’operazione societaria oggetto di interesse negli atti impugnati, l’intero capitale di LGH era detenuto da A.E.M. Cremona S.p.A., A.S.M. Pavia S.p.A., ASTEM Lodi S.p.A., COGEME Servizi Pubblici Locali S.p.A. e dalla ricorrente Società Cremasca Servizi S.r.l., che rivestivano la natura di società pubbliche, in quanto a loro volta integralmente partecipate da enti pubblici locali. A seguito dell’operazione societaria con la società A2A (anch’essa una societàmultiutility,
  • 3. N. 05103/2018 REG.RIC. controllata dai Comuni di Milano e Brescia e quotata in borsa), disciplinata da un “accordo di partnership” tra le parti, veniva presentato, per il tramite dell’avv. Ilaria Battistini, un esposto in nome e per conto di alcuni cittadini, consiglieri regionali e parlamentari, da cui scaturiva l’avvio di un procedimento dell’Anac per verificare la legittimità dell’acquisizione da parte di A2A del 51% del capitale sociale di LGH. Veniva, quindi, trasmessa alle parti la comunicazione di risultanze istruttorie e, a seguito dell’acquisizione delle controdeduzioni sui rilievi ivi formulati, l’Autorità ha adottato la delibera impugnata. La ricorrente censura gli atti impugnati, oltre che per violazione del termine di conclusione del procedimento istruttorio e delle disposizioni in materia di partecipazione procedimentale, anche in relazione alla violazione di legge e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, che avrebbero condotto l’Autorità a ritenere illegittimamente, e in contrasto con i principi comunitari e costituzionali, che l’operazione societaria doveva essere qualificata come scelta di un partner privato mediante la vendita delle azioni di LGH, rispetto alla quale era necessaria una “procedura concorsuale, competitiva e comparativa”. E’, inoltre, dedotto il vizio di nullità della delibera n. 172/2018 per difetto assoluto di attribuzione, in ragione della intervenuta abrogazione dell’art. 211, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016. L’Anac si è costituita in giudizio, eccependo l’inammissibilità del gravame, per carenza di lesività della delibera impugnata. Nel merito, chiede la reiezione delle deduzioni di parte ricorrente siccome infondate. Si è costituita anche l’avv. Battistini, intimata quale soggetto controinteressato, che oltre a controdedurre sull’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Autorità e a insistere nella infondatezza delle deduzioni di parte ricorrente, ha anche chiesto la sua estromissione dal giudizio, in quanto la segnalazione all’Anac sarebbe stata fatta non in proprio ma nella qualità di mandante di altri soggetti. L’avv. Battistini ha, altresì, eccepito l’inammissibilità del ricorso per la mancata notifica ad almeno uno dei soggetti che hanno presentato esposto all’Autorità.
  • 4. N. 05103/2018 REG.RIC. In vista dell’udienza pubblica di trattazione della controversia, le parti hanno presentato memorie, anche in relazione alle eccezioni in rito presentate. All’udienza pubblica del 2 ottobre 2019, la causa è stata trattenuta in decisione. DIRITTO Il ricorso è inammissibile, come eccepito dalla resistente Anac, in ragione della impugnazione di un atto privo di autonoma lesività. Va precisato che è irrilevante ai fini della presente vicenda l’intervenuta abrogazione dell’art. 211, comma 2, del d.lgs. 50/2016, in quanto l’Anac non ha inteso adottare, come risulta dalla lettura della delibera impugnata, alcuna “raccomandazione vincolante” alle parti ad agire in autotutela in relazione agli atti ritenuti illegittimi. L’intervento dell’Anac rientra, invece, nell’ambito dell’esercizio dei poteri di vigilanza riconosciuti dall’art. 213, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, che attribuisce all’Autorità il compito di vigilare sui contratti pubblici, al fine di garantire l'osservanza dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, di tutela delle piccole e medie imprese attraverso adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali e di economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonché il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara. Giova precisare che ai sensi del successivo comma 13, qualora l’Autorità accerti l'esistenza di irregolarità, trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, agli organi giurisdizionali competenti. Se ritiene che dalla esecuzione dei contratti pubblici deriva pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla procura generale della Corte dei conti. Il Collegio non ha motivi per discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale, già formatosi in relazione al sistema disegnato dalla legge n. 109 del 1994 in ordine al generale esercizio dei poteri di vigilanza attribuiti all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici (e successivamente trasferiti all’Anac),
  • 5. N. 05103/2018 REG.RIC. secondo cui l’Autorità non è dotata di poteri di supremazia gerarchica nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici, così da poter ipotizzare un potere di annullamento per vizi di legittimità dei provvedimenti da queste adottati in tema di affidamento di contratti pubblici (Cons. Stato, sez. VI, 12 settembre 2006 n. 5317). E’ stato, anche, condivisibilmente affermato che, nell’adottare un atto di tenore analogo a quello oggetto dell’odierna impugnativa, l’Autorità non reca alcuna statuizione di carattere costitutivo, in quanto non dispone l’annullamento o, comunque, la privazione degli effetti, di alcuno dei provvedimenti adottati dalla stazione appaltante, ovvero dei contratti in essere. L’atto dell’Autorità, infatti, non costituisce una manifestazione di volontà in grado di incidere sulla sfera giuridica del destinatario ma è la mera rappresentazione di un giudizio, che può eventualmente essere accompagnato dall’invito alla stazione appaltante ad esercitare i propri poteri di autotutela (in termini, cfr. anche Tar Lazio, sez. I, 21 febbraio 2012, n. 1730). La circostanza che l’Anac possa anche disporre la trasmissione dell’atto in questione alle autorità competenti ad accertare eventuali profili di rilevanza di danno erariale dalle condotte oggetto di giudizio costituisce uno strumento volto a dare effettività all’esercizio dei poteri di vigilanza spettanti all’Autorità, ma non determina alcuna immediata conseguenza negativa, giuridicamente apprezzabile, nei confronti dei soggetti vigilati. Tanto premesso, come si evince dalla piana lettura della delibera impugnata, essa è priva di contenuti precettivi nei confronti del soggetto vigilato, poiché l’Autorità si è limitata ad esporre la propria interpretazione, tenuto conto della normativa di riferimento, circa la corretta qualificazione giuridica dell’operazione societaria posta in essere dalle parti ricorrenti. L’atto impugnato, quindi, ha la medesima natura di un parere non vincolante, con il quale l’Anac ha espresso delle valutazioni che possono eventualmente essere di impulso per l’esercizio da parte della stazione appaltante o di altre autorità dei propri poteri ma che sono prive di autonoma consistenza lesiva.
  • 6. N. 05103/2018 REG.RIC. Conclusivamente, la carenza di interesse della parte ricorrente ad ottenere una pronuncia di annullamento della delibera impugnata, in ragione dell’assenza di un pregiudizio che possa derivare dalla sua adozione, comporta l’inammissibilità del gravame e dei motivi aggiunti. Le spese del giudizio, attesa la peculiarità della vicenda, possono essere compensate tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Compensa le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati: Antonino Savo Amodio, Presidente Ivo Correale, Consigliere Lucia Maria Brancatelli, Primo Referendario, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Lucia Maria Brancatelli Antonino Savo Amodio IL SEGRETARIO