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1
Document Delivery,Document Delivery,
Diritto d'autore e contratti conDiritto d'autore e contratti con
gli editorigli editori
Silvana Mangiaracina
CNR Biblioteca dell'Area della Ricerca di Bologna
CAB, Università Federico II di Napoli
12 FEBBRAIO 2014
2
Obiettivi di questa giornata
• Dare risposta alle domande più frequenti sulla liceità del Document
delivery elettronico
• Chiarire il contesto legale e contrattuale dei servizi interbibliotecari
(Document Delivery e NILDE)
• Aggiornarci sulle campagne internazionali e sui cambiamenti in atto
sulla normativa del Diritto d’autore
• Discutere dei problemi e di possibili soluzioni
3
Domande frequenti
• E’ lecito fornire una copia di un articolo a un’altra biblioteca che ce lo
ha richiesto?
• Possiamo fornire la copia richiestaci per via elettronica, ovvero,
attraverso il sistema di invio elettronico sicuro messoci a disposizione
da NILDE?
• Cosa significa ed in cosa consiste l’ invio elettronico sicuro? (secure
electronic delivery, SED)
• Quando riceviamo da un’altra biblioteca un articolo inviatoci via
NILDE, siamo autorizzati ad inoltrare il file ricevuto all’utente che ce
ne ha fatto richiesta, oppure abbiamo l’obbligo di stampare il file e di
consegnare all’utente unicamente la copia stampata?
4
Definizioni
• Document Delivery (DD) = servizio di reperimento e fornitura di
documenti scientifici posseduti dalle biblioteche
• Estensione del servizio di prestito inter-bibliotecario (ILL)
avente come oggetto i documenti anzicchè i libri
• Il Document Delivery fornisce agli utenti delle biblioteche
COPIE dei documenti, che non necessitano di essere
restituite (not returnable)
• NILDE (Network for Inter-Library Document Exchange) =
SOFTWARE web per il servizio Document Delivery delle
biblioteche
• Terminologia in inglese: ILL (Inter-Library Loan) di returnable
material (libri) e not returnable material (documenti)
5
6
Le norme che regolano il DD
• Legge sul diritto d’autore o copyright (mondo
anglosassone)
– Eccezioni e limitazioni previste per le biblioteche
• Legge sul Diritto d’autore L. 633/1941
• http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm (novella legge 9 gen 2008)
• Direttiva europea 2001/29/EC “sull'armonizzazione di taluni aspetti del
diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione”
(Infosoc)
• Contratti stipulati con gli editori, ovvero licenze d’uso
delle risorse elettroniche
– Elsevier, Wiley/Blackwell, Springer, IEEE
– American chemical society (ACS), American geological union (AGU),
AAAS (science), NPG (nature) ,….
– Mulino, Giuffrè, ….
7
Le norme che regolano il DD (1)
Il contratto prevale sulla legge
Per rispondere alle prime due domande occorre quindi
sapere se la rivista posseduta dalla biblioteca è
soggetta a una licenza d’uso oppure no
Formato della rivista posseduta?
Online Carta
Licenza d’uso legge DA
8
Il DD e i contratti con gli editori
• Nel caso delle risorse elettroniche, le biblioteche possono o meno
effettuare il DD in base a un contratto di licenza d'uso che viene
stipulato con l'editore
• Esempi di usi consentiti in un contratto di licenza:
• Clausola per il display, print, download, store “individual
articles” (un intero fascicolo NON e' consentito)
• Clausola per la condivisione “non sistematica” e trasmissione
con altri collaboratori di ricerca di “single articles”
• Clausola per poter utilizzare “a reasonable portion” per
preparare corsi e materiale didattico
• Clausola per il deposito in un repository istituzionale
• Clausola per l’Inter-Library Loan (DD/ILL)
• ……
9
La clausola DD/ILL nei contratti con gli editori
• L'imposizione di restrizioni su questa clausola può mettere a rischio
la pratica stessa del DD tra le biblioteche, facendo perdere i privilegi
garantiti dalla legge
• IMPORTANZA di negoziare le condizioni DD-ILL, assicurandosi che
siano presenti nei contratti che le biblioteche/enti firmano
• Report Association of Research Libraries (ARL) Task Force, 2011,
Trends in licensing
• Nuove criticità emergenti
• crescente internazionalizzazione
• conversione massiccia degli abbonamenti online
10
• Risultati del report ARL Trends in licensing
• la maggioranza degli editori permette l’ILL;
• la maggioranza degli editori non restringe l’ILL all’interno delle frontiere
nazionali;
• non esiste un linguaggio comune uniformemente adottato con il quale
vengono descritti gli usi consentiti dell’ILL, anzi spesso il linguaggio
usato nelle licenze è contraddittorio e lascia supporre da parte
dell’editore una mancata comprensione di come le biblioteche operino e
con quali strumenti;
• la maggioranza degli editori permette la trasmissione elettronica
sicura dei documenti mediante software quali Ariel e ILLiad, obbligando
però a stampare il documento e a ri-digitalizzarlo, non consentendo
quindi l’invio della copia elettronica originale ma solo di quella ottenuta
mediante una nuova digitalizzazione (quest’ultimo aspetto può tuttavia
essere oggetto di negoziazione).
La clausola DD/ILL nei contratti con gli editori (cont.)
11
La clausola DD/ILL nei contratti con gli editori (cont.)
• Raccomandazioni per le biblioteche (ARL)
• includere sempre nella licenza l’affermazione che nulla di quanto in essa
contenuto possa limitare le eccezioni consentite dalla legge;
• confinare i limiti imposti all’ILL alle azioni che potrà svolgere la biblioteca
che fornisce il materiale, non avendo questa alcun controllo sul
comportamento degli utenti o della biblioteca richiedente;
• non limitare l’ILL ai confini nazionali;
• consentire l’uso del file originale dell’editore per l’invio elettronico via
Ariel e sistemi simili senza doverlo prima stampare
• In Italia (CARE) : clausole irrinunciabili nei contratti per
l’accesso a riviste elettroniche
• ILL in formato elettronico dal pdf nativo utilizzando sistemi
sicuri (tipo Ariel o NILDE) con distruzione della copia
elettronica dopo la stampa.
12
I contratti con gli editori in Italia
• Chi sottoscrive il contratto? Chi negozia le clausole?
– I Consorzi (Cilea, Ciber-Caspur, Cipe, Cineca)
– Super consorzi (CARE, CRUI)
– Gli enti (le univesità, il CNR,…)
– Le biblioteche
– Nessuno
• è il caso di accettazione tacita del contratto, es: ogni volta che
paghiamo un abbonamento attraverso una libreria commissionaria
• In questo caso, qual è il contratto a cui fare riferimento?
• Risposta: quello che l’editore rende “pubblico” sul sito della rivista
(licenza “standard”)
• Importanza di negoziare la clausola DD/ILL
• Importanza di conoscere e far conoscere le clausole negoziate
13
I contratti con gli editori in Italia (cont.)
• Es. di buone clausole negoziate dai consorzi italiani (CIBER, CIPE, CILEA)
• CILEA - Springer (2004)
• Obbligo di stampare il file e di utilizzare per il DD la sola copia stampata
• Solo tradizionale (posta – fax)
• Fornitura solo verso istituzioni noprofit
• CILEA - Springer (2008)
• Obbligo di stampare il file e di utilizzare per il DD la sola copia stampata
• Elettronica sicura - NILDE (espress. citato nella clausola)
• Fornitura solo verso istituzioni noprofit
• Obbligo di esplicitare le note di copyright e il rispetto della legge sul copyright nel
file inviato
• Sempre più editori accettano l'invio elettronico del documento
• Alcuni indicano espressamente NILDE tra i sistemi DD per il SED
14
Progetto ALPE-DD
ALPE = Archivio Licenze dei Periodici Elettronici
inerenti al servizio DD/ILL
• evoluzione dell'archivio “Help Licenze” (2006)
• nuovo archivio di clausole contrattuali
• aggiornamento continuo delle licenze
• integrazione con NILDE
https://nilde.bo.cnr.it/licenze.php
15
Obiettivi del progetto ALPE
• Creazione dell’archivio delle licenze
• Ente/Biblioteca/Consorzio hanno credenziali di accesso per il login
• Inserimento/modifica delle licenze(solo delle proprie)
• Accesso pubblico in lettura (possibilità di filtrare i risultati per editore,
anno, ente/consorzio, etc…)
• Integrazione con NILDE
• Identificazione della licenza in essere per quel documento e per quella
biblioteca:
• ISSN/ISBN + ANNO di pubblicazione relativi al documento
• Il Modulo Lending consente o meno l'invio elettronico sicuro del
documento in base all'esistenza di una licenza che lo permetta
16
ALPE Architettura
17
Gruppi di Lavoro ALPE
• Enti : CNR, UniBO, UniTO, UniPI , UniPV, UniRoma1,
UniRoma3, CINECA …
• Analisi e applicazione di standard
• Strutturazione delle clausole DD/ILL presenti nelle licenze (campi,
formati, output ecc.) e definizione del formato e del protocollo per lo
scambio
• Caricamento manuale e/o automatico delle clausole in ALPE
• Censimento delle licenze standard esistenti
• Test pilota del sistema: possibilità per gli enti di consultare e
inserire le proprie clausole
• Dare la giusta interpretazione ai testi delle clausole
• Costruire Glossario, FAQ, Help in linea
18
Schema della licenza in ALPE
• Tipologia
• Negoziata
• Standard
• Editore (lista di nomi controllati)
• Piattaforma (URL del sito)
• Periodo di validità (data inizio e
fine)
• Copertura (anno inizio e fine)
• Titolare
• biblioteca
• ente
• consorzio + enti del consorzio x
cui è valido il contratto
• Tipo di risorsa
• e-books
• e-journals
• e-books+e-journals
• URL della licenza (solo x standard)
• Testo della clausola DD
• Schema della clausola
• Formato del documento consentito
• Modalità di trasmissione del
documento consentita
• Destinatari consentiti
• Altre indicazioni
19
Esempi di clausole
20
Secure Electronic Delivery (SED)
• Ariel e sistemi simili sono considerati dagli editori “sistemi per
l'invio elettronico sicuro” o “fax-like”
• la copia non è identica all'originale, ovvero, riduzione della qualità della
stampa
• Il file inviato è un’immagine, cioè, le proprietà testuali del file originale
dell'editore vengono perse, es: non e' possibile la ricerca o la selezione di
testo
• La copia digitale deve essere distrutta alla fine del processo di
trasmissione, che è transitorio, e il cui unico scopo è quello di ottenere
una copia da stampare e consegnare all'utente
21
Secure Electronic Delivery (SED)
NILDE soddisfa i requisiti SED
grazie al Digital Hard-Copy ALPE
NILDE trasforma
i file PDF contenenti testo+immagini
in file PDF contenenti solo immagini
e aggiunge una pagina informativa di copyright
22
Digital Hard-Copy di NILDE
• Il testo non è copiabile o ricercabile, il file PDF contiene solo immagini
• Riduzione della qualità delle immagini, simile all'invio tramite FAX
• Una volta stampato dalla richiedente, il file viene cancellato dal server
NILDE
• Caratteristiche tecniche
• Il file così ottenuto è molto più grande del PDF originale
• Sistema automatico per determinare quando fare l'HardCopy
Secure Electronic Delivery (SED)
23
Tiriamo le fila.....
Per le risorse elettroniche, in Italia il DD è consentito dai
maggiori editori scientifici, generalmente anche in forma
elettronica, purchè siano garantite alcune misure di
sicurezza attraverso l’uso di sistemi SED, quali p.es.
NILDE
1. DD consentito? generalmente SI
2. invio elettronico via NILDE consentito? generalmente SI
3. NILDE è un SED? SI
4. file all’utente finale consentito? generalmente NO, a
menocchè non sia stato espressamente negoziato nel
contratto
24
E-journals
ALPE
25
Le norme che regolano il DD (2)
Per le risorse elettroniche siamo sempre in presenza di un
contratto d’uso (che prevale sulla legge)
Per le risorse che le biblioteche acquistano (posseggono)
“su carta”, gli usi consentiti sono regolati dalla
legislazione sul DA (copyright)
Formato della rivista posseduta?
Online Carta
Licenza d’uso legge DA
26
I diritti degli autori (terminologia)
• I diritti esclusivi
– Diritto di riproduzione
– Diritto di distribuzione
– Diritto di comunicazione al pubblico
• I diritti esclusivi nell’economia della conoscenza [COM
(2009) 532]
– Azioni che la Commissione EU intende realizzare
– Posizioni radicalmente opposte tra i soggetti coinvolti:
• Archivi, biblioteche e università favorevoli a un sistema DA più
permissivo volto a facilitare l’accesso
• Editori, società di gestione collettiva e altri titolari dei diritti
favorevoli al mantenimento dello status quo
– http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/data_protectio
n/mi0045_it.htm
27
I servizi interbibliotecari
• Missione delle biblioteche
• Garantire la raccolta (COLLEZIONE) di qualsiasi genere e tipo di fonti di
informazione, il loro mantenimento (CONSERVAZIONE), la loro fruibilità
(ACCESSO) a chiunque, in qualsiasi formato e ovunque localizzate
• Custodire e valorizzare la memoria culturale, supportare la ricerca
scientifica e la didattica, fare in modo che l'accesso alla conoscenza sia
offerto a tutti, senza esclusioni
• Accesso al sapere
• Motore di progresso, avanzamento di conoscenze e innovazione, diritto di
ogni cittadino
• L'accesso al sapere viene garantito dalle biblioteche
• Consultazione locale
• Servizi di prestito e di document delivery, quando il materiale non è
accessibile localmente o l'utente è impossibilitato ad accedervi di
persona
• Utenti istituzionali (docenti, studenti,...) e cittadini
28
Servizi interbibliotecari e copyright
• Non può esserci ricerca scientifica senza il supporto dei servizi
bibliotecari
– IFLA Position on Copyright in the Digital Environment.
http://www.ifla.org/V/press/copydig.htm
• Alcuni stati disciplinano il document delivery, nel contesto
dei servizi interbibliotecari
• USA: 17 USC 108, 2004 Art. 108. Limitations on exclusive rights:
Reproduction by libraries and archives
• AUSTRALIA: COPYRIGHT ACT 1968 SECT 49. Reproducing and
communicating works by libraries and archives for users
• CANADA: Copyright Act ( R.S., 1985, c. C-42 ) Act current to June 2nd,
2007
• UK: Copyright, Designs and Patents Act 1988 Copying by librarians:
articles in periodicals.
29
USA: 17 USC 108, 2004
108. Limitations on exclusive rights: Reproduction by
libraries and archives
(a) Except as otherwise provided in this title and
notwithstanding the provisions of section 106. it is not an
infringement of copyright for a library or archives, or any
of its employees acting within the scope of their
employment, to reproduce no more than one copy or
phonorecord of a work, except as provided in
subsections (b) and (c), or to distribute such copy or
phonorecord, under the conditions specified by this section,
if —
30
108. Limitations on exclusive rights: Reproduction by
libraries and archives
(d) The rights of reproduction and distribution under this section
apply to a copy, made from the collection of a library or
archives where the user makes his or her request or from that
of another library or archives, of no more than one article or
other contribution to a copyrighted collection or periodical
issue, or to a copy or phonorecord of a small part of any other
copyrighted work, if —
DD elettronico consentito
USA: 17 USC 108, 2004
31
USA: CONTU Guidelines on Photocopying under
Interlibrary Loan Arrangements
CONTU (National Commission on New Technological Uses of Copyright Works) :
Final Report of the National Commission on New Technological Uses of
Copyrighted Works, July 31 1978
The CONTU guidelines were developed to assist librarians and copyright proprietors
in understanding the amount of photocopying for use in interlibrary loan
arrangements permitted under the copyright law. ….
Subsection 108(g)(2) ... limits on interlibrary arrangements for photocopying. It
prohibits systematic photocopying of copyrighted materials but permits interlibrary
arrangements "that do not have, as their purpose or effect, that the library or
archives receiving such copies or phonorecords for distribution does so in such
aggregate quantities as to substitute for a subscription to or purchase of
such work."
….Shall mean: (a) with respect to any given periodical (as opposed to any given
issue of a periodical), filled requests of a library or archives (a "requesting entity")
within any calendar year for a total of six or more copies of an article or
articles published in such periodical within five years prior to the date of the
request.
32
Requested titles during the 5-year-period 2005-2009
60% (30+13+17) of titles is requested not more than once a year.
Only 5% of titles is requested on average more than 20 times a year
33
ILL is not used as a “surrogate” of journal
subscriptions
2,0  2,2 average borrowing/title by same library
Russon & Murdoch, 2001:
2,4 average number of requests of a same title per library
“reasonably, the vast majority of organizations are using document supply
to meet very occasional needs”
34
Document delivery e diritto d'autore in Italia
ed Europa
• Direttiva europea 2001/29/EC sull'armonizzazione di taluni
aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società
dell'informazione (INFOSOC)
• Legge sul Diritto d’autore L. 633/1941 (novella 9 gen 2008)
http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm
• Le biblioteche italiane effettuano il DD in virtù
delle eccezioni e limitazioni previste dalla
Legge
• Art.68, 68-bis, 69
35
Le eccezioni e limitazioni
• Art. 5 Direttiva EU INFOSOC
• Mancanza di una vera armonizzazione europea, poichè sono
opzionali
– Grossa differenza nelle implementazioni della direttiva negli stati membri
– Possono essere negate o proibite nei contratti
– Le eccezioni devono occupare solo lo spazio fuori dal mercato?
– E’ giustificabile un criterio di mera supplenza del mercato? Risvolti pratici:
non si possono escludere dalle eccezioni le opere fuori commercio
– De Wolf &partners, STUDY ON THE APPLICATION OF DIRECTIVE
2001/29/EC ON COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS IN THE
INFORMATION SOCIETY (THE "INFOSOC DIRECTIVE") (2013)
• http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/131216_st
udy_en.pdf
36
L’art.5 (2) della direttiva INFOSOC
Attività delle biblioteche
Source:
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/131216_study_en.pdf
37
L’art.5 (2) della direttiva INFOSOC
Attività delle biblioteche
Source:
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/131216_study_en.pdf
38
United Kingdom:
Copyright, Designs and Patents Act 1988
Copying by librarians: articles in periodicals.
38.­ (1) The librarian of a prescribed library may, if the prescribed conditions
are complied with, make and supply a copy of an article in a periodical
without infringing any copyright in the text, in any illustrations
accompanying the text or in the typographical arrangement.
(2) The prescribed conditions shall include the following­
(a) that copies are supplied only to persons satisfying the librarian that
they require them for purposes of research or private study, and will
not use them for any other purpose;
(b) that no person is furnished with more than one copy of the same
article or with copies of more than one article contained in the same
issue of a periodical; and
(c) that persons to whom copies are supplied are required to pay for them a
sum not less than the cost (including a contribution to the general expenses
of the library) attributable to their production.
39
United Kingdom:
Copyright, Designs and Patents Act 1988
39.­(1) Copying by librarians: parts of published works.
40.­(1) Restriction on production of multiple copies of the same material.
41.-(1) Copying by librarians: supply of copies to other libraries
43.­(1) Copying by librarians or archivists: certain unpublished works.
DD elettronico ??
40
Germany:
Copyright law amendment, Jan. 2008
Art. 53a Sending copies on demand
(1)The reproduction and transmission via mail or fax by public
libraries of single articles published in newspapers and journals as
well as small parts of published works is permissible for single orders as
long as the use by the client is allowed by art. 53. The reproduction and
transmission in other electronic form is permissible exclusivly as a
graphic file and for illustration of instruction or for scientific
research purposes, as far as this is justified for non-commercial
purposes. The reproduction and transmission in other electronic form is
permissible further only, if access to the articles or small parts of a
work is obviously not possible for members of the public on a
contractual base under reasonable conditions from places and at
times of their choice.
(2) The copyright owner shall receive a fair remuneration for the
reproduction and transmission. This right can be claimed only through
a collecting society.
DD elettronico consentito ma soggetto a restrizioni
41
Danimarca:
Copyright act sect. 50 e Licenze collettive “Copy-DAN”
L'applicazione della legge dipende dall'esecuzione di accordi e di
licenze collettive con gli editori.
Il Copyright act consente alle biblioteche di produrre copie digitali di
articoli e brevi capitoli di libri, a richiesta dell'utenza, ma solo se la
biblioteca ha sottoscritto una licenza collettiva Copy-DAN.
Le biblioteche devono rinegoziare periodicamente la licenza Copy-DAN
e pagano delle royalties.
Il costo di una royalty per l'invio elettronico dei documenti è pari
al costo di un francobollo per la spedizione tradizionale.
DD elettronico consentito, ma soggetto a licenza
42
«Artículo 37. /Reproducción, préstamo y consulta de obras mediante
terminales especializados en determinados establecimientos.» /
«1. Los titulares de los derechos de autor no podrán oponerse a las
reproducciones de las obras, cuando aquéllas se realicen sin finalidad
lucrativa por los museos, bibliotecas, fonotecas, filmotecas, hemerotecas o
archivos de titularidad pública o integradas en instituciones de carácter
cultural o científico y la reproducción se realice exclusivamente para fines
de investigación o conservación.»
«3. No necesitará autorización del autor la comunicación de obras o su puesta a disposición
de personas concretas del público a efectos de investigación cuando se realice mediante
red cerrada e interna a través de terminales especializados instalados a tal efecto en los
locales de los establecimientos citados en el anterior apartado y siempre que tales obras
figuren en las colecciones del propio establecimiento y no sean objeto de condiciones de
adquisición o de licencia. Todo ello sin perjuicio del derecho del autor a percibir una
remuneración equitativa.»
Spagna:
LEY 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido
de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/1996, de 12 de abril
DD non esplicitato, ma copia elettronica consentita
43
Document delivery e diritto d'autore in Italia
Art. 68
1. E' libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi
di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.
2. E' libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle
scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i
propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto.
3. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, è consentita, nei limiti del quindici
per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso
personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo.
4. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di
terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono
corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che,
mediante tali apparecchi, vengono riprodotte per gli usi previsti nel comma 3. La misura di detto compenso e le
modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'art. 181- ter della presente
legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazione delle categorie interessate, tale compenso non può
essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri.
5. Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte
all'interno delle stesse con i mezzi di cui al comma 3, possono essere effettuate liberamente
nei limiti stabiliti dal medesimo comma 3 con corresponsione di un compenso in forma forfetaria a
favore degli aventi diritto di cui al comma 2 dell'articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del
comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei
limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali
le biblioteche dipendono. I limiti di cui al comma 3 non si applicano alle opere fuori dai cataloghi editoriali e rare in
quanto di difficile reperibilità sul mercato.
44
Document delivery e diritto d'autore in Italia
Art. 68 (cont)
6. E' vietato lo spaccio al pubblico delle copie di cui ai commi precedenti e, in genere, ogni
utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore.
Art. 68-bis
1. Salvo quanto disposto in ordine alla responsabilità dei prestatori intermediari dalla normativa in materia
di commercio elettronico, sono esentati dal diritto di riproduzione gli atti di riproduzione temporanea privi di
rilievo economico proprio che sono transitori o accessori e parte integrante ed essenziale di un
procedimento tecnologico, eseguiti all'unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi con
l'intervento di un intermediario, o un utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali.
Art. 69
1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi
di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare
del relativo diritto, al quale non è dovuta alcuna remunerazione e ha ad oggetto esclusivamente:
a) gli esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli spartiti e le partiture musicali;
b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d'immagini
in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del
diritto di distribuzione, ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno
ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini.
2. Per i servizi delle biblioteche, discoteche e cineteche dello Stato e degli enti pubblici è consentita la
riproduzione, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto, in un unico esemplare,
dei fonogrammi e dei videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive ...
DD non esplicitato, consentita solo copia
stampata – NO copia elettronica
45
Document delivery e diritto d'autore
in Italia
DIVERSE INTERPRETAZIONI....
• CAUTELATIVA: la fotocopia NON E' una riproduzione digitale. Il
servizio DD considerato come “prestito”, regolato dall' art.69, di un
materiale cartaceo (fotocopie), che non necessita di essere
restituito.
• APERTA: le nuove tecnologie di fotocopiatura si basano su
riproduzione digitale, possibile l'invio elettronico, purchè il processo
sia transitorio, la copia digitale venga distrutta e all'utente si
consegni unicamente la stampa del file ricevuto (Maiello, R)
http://mynilde.blogspot.it/search/label/Diritto%20d%27autore
46
DD elettronico e il 3-step-test
• Il DD non può essere in concorrenza ai diritti di sfruttamento
economico degli editori
• “Test dai 3 gradini” (three-step-test)
• Introdotto nella convenzione di Berna (1967), ripreso da OMPI
(1996)
• Legittima le eccezioni e limitazioni al DA
• Valutazione di carattere economico
• Primo gradino: casi speciali
• Secondo gradino: tutela l'interesse dell'autore a godere del normale
sfruttamento economico dell'opera
• Terzo gradino: tutela l'interesse dell'autore a riservarsi anche altri casi
di sfruttamento che non rientrano nel secondo caso
47
Il DD non “sostituisce” gli abbonamenti
• Verifica che il DD non provochi perdita di introiti derivanti dagli
abbonamenti
• Studio effettuato nel 2010 per analizzare le transazioni DD intercorse nel
network NILDE (2005-2009), per verificare che il servizio DD in Italia
NON È SOSTITUTIVO degli abbonamenti
• RISULTATI
• Il 60% dei titoli è richiesto al massimo 1 volta/anno. Solo il 5% dei titoli
è richiesto mediamente + 20 volte/anno
• 2,0 → 2,2 numero medio di richieste di uno stesso titolo per biblioteca
• Le biblioteche utilizzano il DD per soddisfare bisogni occasionali
• Il DD non è una minaccia per gli editori, anzi favorisce la diffusione di
articoli che altrimenti non sarebbero mai letti
• Gli editori traggono beneficio da un “livello accettabile” di DD, perché
contribuisce ad aumentare le citazioni, e attraverso il DD vengono
messi in circolazione i “nuovi titoli”, che hanno bisogno di tempo per
affermarsi.
48
“Core” journals
SISSA, Trieste, 31 Seminario CIBER 2012
224 titles in the “core” (1%)
49
Core journals analysis: discipline
50
Core journals analysis: publishers
Seminario CIBER 2012
51
Tiriamo le fila.....
Per le riviste possedute su carta, in Italia il DD è consentito
dalla Legge DA, ma solo per le fotocopie, poiché non è
consentito effettuare una trasformazione di formato “da
carta a digitale”, e pertanto anche i sistemi SED non sono
riconosciuti.
1. DD consentito? SI
2. invio elettronico via NILDE consentito? NO
3. file all’utente finale consentito? NO
52
Print journals in Italia
53
Cosa si aspettano gli utenti?
• Sondaggio NILDE effettuato nel Giugno 2013
– 1.200 utenti hanno risposto (17% degli utenti attivi in NILDE)
– Risposte sugli aspetti più importanti di un generico servizio DD
• Accesso online al servizio
• Poter ricevere gli articoli in formato elettronico
• Integrazione con le banche dati
• Velocità di risposta
– Commenti dal Blog: “Servizio estremamente utile ed efficiente. Peccato
che i documenti vengano forniti in formato cartaceo anzicchè elettronico”
– 55% dichiara di conoscere la legislazione vigente
• E’ compito dei bibliotecari informare e sensibilizzare gli utenti in
merito al problema della legge sul diritto di autore
54
Per concludere…..
• Risposta alle domande più frequenti sulla liceità
del Document delivery elettronico in Italia
• Contestualizzato l’ambito legale e contrattuale in
cui si collocano i servizi interbibliotecari (DD e ILL)
• Cosa possono fare i bibliotecari?
• Quali sono i cambiamenti in atto a livello
Europeo e internazionale?

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Corso "Document Delivery, Diritto d'autore e contratti con gli editori"

  • 1. 1 Document Delivery,Document Delivery, Diritto d'autore e contratti conDiritto d'autore e contratti con gli editorigli editori Silvana Mangiaracina CNR Biblioteca dell'Area della Ricerca di Bologna CAB, Università Federico II di Napoli 12 FEBBRAIO 2014
  • 2. 2 Obiettivi di questa giornata • Dare risposta alle domande più frequenti sulla liceità del Document delivery elettronico • Chiarire il contesto legale e contrattuale dei servizi interbibliotecari (Document Delivery e NILDE) • Aggiornarci sulle campagne internazionali e sui cambiamenti in atto sulla normativa del Diritto d’autore • Discutere dei problemi e di possibili soluzioni
  • 3. 3 Domande frequenti • E’ lecito fornire una copia di un articolo a un’altra biblioteca che ce lo ha richiesto? • Possiamo fornire la copia richiestaci per via elettronica, ovvero, attraverso il sistema di invio elettronico sicuro messoci a disposizione da NILDE? • Cosa significa ed in cosa consiste l’ invio elettronico sicuro? (secure electronic delivery, SED) • Quando riceviamo da un’altra biblioteca un articolo inviatoci via NILDE, siamo autorizzati ad inoltrare il file ricevuto all’utente che ce ne ha fatto richiesta, oppure abbiamo l’obbligo di stampare il file e di consegnare all’utente unicamente la copia stampata?
  • 4. 4 Definizioni • Document Delivery (DD) = servizio di reperimento e fornitura di documenti scientifici posseduti dalle biblioteche • Estensione del servizio di prestito inter-bibliotecario (ILL) avente come oggetto i documenti anzicchè i libri • Il Document Delivery fornisce agli utenti delle biblioteche COPIE dei documenti, che non necessitano di essere restituite (not returnable) • NILDE (Network for Inter-Library Document Exchange) = SOFTWARE web per il servizio Document Delivery delle biblioteche • Terminologia in inglese: ILL (Inter-Library Loan) di returnable material (libri) e not returnable material (documenti)
  • 5. 5
  • 6. 6 Le norme che regolano il DD • Legge sul diritto d’autore o copyright (mondo anglosassone) – Eccezioni e limitazioni previste per le biblioteche • Legge sul Diritto d’autore L. 633/1941 • http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm (novella legge 9 gen 2008) • Direttiva europea 2001/29/EC “sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione” (Infosoc) • Contratti stipulati con gli editori, ovvero licenze d’uso delle risorse elettroniche – Elsevier, Wiley/Blackwell, Springer, IEEE – American chemical society (ACS), American geological union (AGU), AAAS (science), NPG (nature) ,…. – Mulino, Giuffrè, ….
  • 7. 7 Le norme che regolano il DD (1) Il contratto prevale sulla legge Per rispondere alle prime due domande occorre quindi sapere se la rivista posseduta dalla biblioteca è soggetta a una licenza d’uso oppure no Formato della rivista posseduta? Online Carta Licenza d’uso legge DA
  • 8. 8 Il DD e i contratti con gli editori • Nel caso delle risorse elettroniche, le biblioteche possono o meno effettuare il DD in base a un contratto di licenza d'uso che viene stipulato con l'editore • Esempi di usi consentiti in un contratto di licenza: • Clausola per il display, print, download, store “individual articles” (un intero fascicolo NON e' consentito) • Clausola per la condivisione “non sistematica” e trasmissione con altri collaboratori di ricerca di “single articles” • Clausola per poter utilizzare “a reasonable portion” per preparare corsi e materiale didattico • Clausola per il deposito in un repository istituzionale • Clausola per l’Inter-Library Loan (DD/ILL) • ……
  • 9. 9 La clausola DD/ILL nei contratti con gli editori • L'imposizione di restrizioni su questa clausola può mettere a rischio la pratica stessa del DD tra le biblioteche, facendo perdere i privilegi garantiti dalla legge • IMPORTANZA di negoziare le condizioni DD-ILL, assicurandosi che siano presenti nei contratti che le biblioteche/enti firmano • Report Association of Research Libraries (ARL) Task Force, 2011, Trends in licensing • Nuove criticità emergenti • crescente internazionalizzazione • conversione massiccia degli abbonamenti online
  • 10. 10 • Risultati del report ARL Trends in licensing • la maggioranza degli editori permette l’ILL; • la maggioranza degli editori non restringe l’ILL all’interno delle frontiere nazionali; • non esiste un linguaggio comune uniformemente adottato con il quale vengono descritti gli usi consentiti dell’ILL, anzi spesso il linguaggio usato nelle licenze è contraddittorio e lascia supporre da parte dell’editore una mancata comprensione di come le biblioteche operino e con quali strumenti; • la maggioranza degli editori permette la trasmissione elettronica sicura dei documenti mediante software quali Ariel e ILLiad, obbligando però a stampare il documento e a ri-digitalizzarlo, non consentendo quindi l’invio della copia elettronica originale ma solo di quella ottenuta mediante una nuova digitalizzazione (quest’ultimo aspetto può tuttavia essere oggetto di negoziazione). La clausola DD/ILL nei contratti con gli editori (cont.)
  • 11. 11 La clausola DD/ILL nei contratti con gli editori (cont.) • Raccomandazioni per le biblioteche (ARL) • includere sempre nella licenza l’affermazione che nulla di quanto in essa contenuto possa limitare le eccezioni consentite dalla legge; • confinare i limiti imposti all’ILL alle azioni che potrà svolgere la biblioteca che fornisce il materiale, non avendo questa alcun controllo sul comportamento degli utenti o della biblioteca richiedente; • non limitare l’ILL ai confini nazionali; • consentire l’uso del file originale dell’editore per l’invio elettronico via Ariel e sistemi simili senza doverlo prima stampare • In Italia (CARE) : clausole irrinunciabili nei contratti per l’accesso a riviste elettroniche • ILL in formato elettronico dal pdf nativo utilizzando sistemi sicuri (tipo Ariel o NILDE) con distruzione della copia elettronica dopo la stampa.
  • 12. 12 I contratti con gli editori in Italia • Chi sottoscrive il contratto? Chi negozia le clausole? – I Consorzi (Cilea, Ciber-Caspur, Cipe, Cineca) – Super consorzi (CARE, CRUI) – Gli enti (le univesità, il CNR,…) – Le biblioteche – Nessuno • è il caso di accettazione tacita del contratto, es: ogni volta che paghiamo un abbonamento attraverso una libreria commissionaria • In questo caso, qual è il contratto a cui fare riferimento? • Risposta: quello che l’editore rende “pubblico” sul sito della rivista (licenza “standard”) • Importanza di negoziare la clausola DD/ILL • Importanza di conoscere e far conoscere le clausole negoziate
  • 13. 13 I contratti con gli editori in Italia (cont.) • Es. di buone clausole negoziate dai consorzi italiani (CIBER, CIPE, CILEA) • CILEA - Springer (2004) • Obbligo di stampare il file e di utilizzare per il DD la sola copia stampata • Solo tradizionale (posta – fax) • Fornitura solo verso istituzioni noprofit • CILEA - Springer (2008) • Obbligo di stampare il file e di utilizzare per il DD la sola copia stampata • Elettronica sicura - NILDE (espress. citato nella clausola) • Fornitura solo verso istituzioni noprofit • Obbligo di esplicitare le note di copyright e il rispetto della legge sul copyright nel file inviato • Sempre più editori accettano l'invio elettronico del documento • Alcuni indicano espressamente NILDE tra i sistemi DD per il SED
  • 14. 14 Progetto ALPE-DD ALPE = Archivio Licenze dei Periodici Elettronici inerenti al servizio DD/ILL • evoluzione dell'archivio “Help Licenze” (2006) • nuovo archivio di clausole contrattuali • aggiornamento continuo delle licenze • integrazione con NILDE https://nilde.bo.cnr.it/licenze.php
  • 15. 15 Obiettivi del progetto ALPE • Creazione dell’archivio delle licenze • Ente/Biblioteca/Consorzio hanno credenziali di accesso per il login • Inserimento/modifica delle licenze(solo delle proprie) • Accesso pubblico in lettura (possibilità di filtrare i risultati per editore, anno, ente/consorzio, etc…) • Integrazione con NILDE • Identificazione della licenza in essere per quel documento e per quella biblioteca: • ISSN/ISBN + ANNO di pubblicazione relativi al documento • Il Modulo Lending consente o meno l'invio elettronico sicuro del documento in base all'esistenza di una licenza che lo permetta
  • 17. 17 Gruppi di Lavoro ALPE • Enti : CNR, UniBO, UniTO, UniPI , UniPV, UniRoma1, UniRoma3, CINECA … • Analisi e applicazione di standard • Strutturazione delle clausole DD/ILL presenti nelle licenze (campi, formati, output ecc.) e definizione del formato e del protocollo per lo scambio • Caricamento manuale e/o automatico delle clausole in ALPE • Censimento delle licenze standard esistenti • Test pilota del sistema: possibilità per gli enti di consultare e inserire le proprie clausole • Dare la giusta interpretazione ai testi delle clausole • Costruire Glossario, FAQ, Help in linea
  • 18. 18 Schema della licenza in ALPE • Tipologia • Negoziata • Standard • Editore (lista di nomi controllati) • Piattaforma (URL del sito) • Periodo di validità (data inizio e fine) • Copertura (anno inizio e fine) • Titolare • biblioteca • ente • consorzio + enti del consorzio x cui è valido il contratto • Tipo di risorsa • e-books • e-journals • e-books+e-journals • URL della licenza (solo x standard) • Testo della clausola DD • Schema della clausola • Formato del documento consentito • Modalità di trasmissione del documento consentita • Destinatari consentiti • Altre indicazioni
  • 20. 20 Secure Electronic Delivery (SED) • Ariel e sistemi simili sono considerati dagli editori “sistemi per l'invio elettronico sicuro” o “fax-like” • la copia non è identica all'originale, ovvero, riduzione della qualità della stampa • Il file inviato è un’immagine, cioè, le proprietà testuali del file originale dell'editore vengono perse, es: non e' possibile la ricerca o la selezione di testo • La copia digitale deve essere distrutta alla fine del processo di trasmissione, che è transitorio, e il cui unico scopo è quello di ottenere una copia da stampare e consegnare all'utente
  • 21. 21 Secure Electronic Delivery (SED) NILDE soddisfa i requisiti SED grazie al Digital Hard-Copy ALPE NILDE trasforma i file PDF contenenti testo+immagini in file PDF contenenti solo immagini e aggiunge una pagina informativa di copyright
  • 22. 22 Digital Hard-Copy di NILDE • Il testo non è copiabile o ricercabile, il file PDF contiene solo immagini • Riduzione della qualità delle immagini, simile all'invio tramite FAX • Una volta stampato dalla richiedente, il file viene cancellato dal server NILDE • Caratteristiche tecniche • Il file così ottenuto è molto più grande del PDF originale • Sistema automatico per determinare quando fare l'HardCopy Secure Electronic Delivery (SED)
  • 23. 23 Tiriamo le fila..... Per le risorse elettroniche, in Italia il DD è consentito dai maggiori editori scientifici, generalmente anche in forma elettronica, purchè siano garantite alcune misure di sicurezza attraverso l’uso di sistemi SED, quali p.es. NILDE 1. DD consentito? generalmente SI 2. invio elettronico via NILDE consentito? generalmente SI 3. NILDE è un SED? SI 4. file all’utente finale consentito? generalmente NO, a menocchè non sia stato espressamente negoziato nel contratto
  • 25. 25 Le norme che regolano il DD (2) Per le risorse elettroniche siamo sempre in presenza di un contratto d’uso (che prevale sulla legge) Per le risorse che le biblioteche acquistano (posseggono) “su carta”, gli usi consentiti sono regolati dalla legislazione sul DA (copyright) Formato della rivista posseduta? Online Carta Licenza d’uso legge DA
  • 26. 26 I diritti degli autori (terminologia) • I diritti esclusivi – Diritto di riproduzione – Diritto di distribuzione – Diritto di comunicazione al pubblico • I diritti esclusivi nell’economia della conoscenza [COM (2009) 532] – Azioni che la Commissione EU intende realizzare – Posizioni radicalmente opposte tra i soggetti coinvolti: • Archivi, biblioteche e università favorevoli a un sistema DA più permissivo volto a facilitare l’accesso • Editori, società di gestione collettiva e altri titolari dei diritti favorevoli al mantenimento dello status quo – http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/data_protectio n/mi0045_it.htm
  • 27. 27 I servizi interbibliotecari • Missione delle biblioteche • Garantire la raccolta (COLLEZIONE) di qualsiasi genere e tipo di fonti di informazione, il loro mantenimento (CONSERVAZIONE), la loro fruibilità (ACCESSO) a chiunque, in qualsiasi formato e ovunque localizzate • Custodire e valorizzare la memoria culturale, supportare la ricerca scientifica e la didattica, fare in modo che l'accesso alla conoscenza sia offerto a tutti, senza esclusioni • Accesso al sapere • Motore di progresso, avanzamento di conoscenze e innovazione, diritto di ogni cittadino • L'accesso al sapere viene garantito dalle biblioteche • Consultazione locale • Servizi di prestito e di document delivery, quando il materiale non è accessibile localmente o l'utente è impossibilitato ad accedervi di persona • Utenti istituzionali (docenti, studenti,...) e cittadini
  • 28. 28 Servizi interbibliotecari e copyright • Non può esserci ricerca scientifica senza il supporto dei servizi bibliotecari – IFLA Position on Copyright in the Digital Environment. http://www.ifla.org/V/press/copydig.htm • Alcuni stati disciplinano il document delivery, nel contesto dei servizi interbibliotecari • USA: 17 USC 108, 2004 Art. 108. Limitations on exclusive rights: Reproduction by libraries and archives • AUSTRALIA: COPYRIGHT ACT 1968 SECT 49. Reproducing and communicating works by libraries and archives for users • CANADA: Copyright Act ( R.S., 1985, c. C-42 ) Act current to June 2nd, 2007 • UK: Copyright, Designs and Patents Act 1988 Copying by librarians: articles in periodicals.
  • 29. 29 USA: 17 USC 108, 2004 108. Limitations on exclusive rights: Reproduction by libraries and archives (a) Except as otherwise provided in this title and notwithstanding the provisions of section 106. it is not an infringement of copyright for a library or archives, or any of its employees acting within the scope of their employment, to reproduce no more than one copy or phonorecord of a work, except as provided in subsections (b) and (c), or to distribute such copy or phonorecord, under the conditions specified by this section, if —
  • 30. 30 108. Limitations on exclusive rights: Reproduction by libraries and archives (d) The rights of reproduction and distribution under this section apply to a copy, made from the collection of a library or archives where the user makes his or her request or from that of another library or archives, of no more than one article or other contribution to a copyrighted collection or periodical issue, or to a copy or phonorecord of a small part of any other copyrighted work, if — DD elettronico consentito USA: 17 USC 108, 2004
  • 31. 31 USA: CONTU Guidelines on Photocopying under Interlibrary Loan Arrangements CONTU (National Commission on New Technological Uses of Copyright Works) : Final Report of the National Commission on New Technological Uses of Copyrighted Works, July 31 1978 The CONTU guidelines were developed to assist librarians and copyright proprietors in understanding the amount of photocopying for use in interlibrary loan arrangements permitted under the copyright law. …. Subsection 108(g)(2) ... limits on interlibrary arrangements for photocopying. It prohibits systematic photocopying of copyrighted materials but permits interlibrary arrangements "that do not have, as their purpose or effect, that the library or archives receiving such copies or phonorecords for distribution does so in such aggregate quantities as to substitute for a subscription to or purchase of such work." ….Shall mean: (a) with respect to any given periodical (as opposed to any given issue of a periodical), filled requests of a library or archives (a "requesting entity") within any calendar year for a total of six or more copies of an article or articles published in such periodical within five years prior to the date of the request.
  • 32. 32 Requested titles during the 5-year-period 2005-2009 60% (30+13+17) of titles is requested not more than once a year. Only 5% of titles is requested on average more than 20 times a year
  • 33. 33 ILL is not used as a “surrogate” of journal subscriptions 2,0  2,2 average borrowing/title by same library Russon & Murdoch, 2001: 2,4 average number of requests of a same title per library “reasonably, the vast majority of organizations are using document supply to meet very occasional needs”
  • 34. 34 Document delivery e diritto d'autore in Italia ed Europa • Direttiva europea 2001/29/EC sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (INFOSOC) • Legge sul Diritto d’autore L. 633/1941 (novella 9 gen 2008) http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm • Le biblioteche italiane effettuano il DD in virtù delle eccezioni e limitazioni previste dalla Legge • Art.68, 68-bis, 69
  • 35. 35 Le eccezioni e limitazioni • Art. 5 Direttiva EU INFOSOC • Mancanza di una vera armonizzazione europea, poichè sono opzionali – Grossa differenza nelle implementazioni della direttiva negli stati membri – Possono essere negate o proibite nei contratti – Le eccezioni devono occupare solo lo spazio fuori dal mercato? – E’ giustificabile un criterio di mera supplenza del mercato? Risvolti pratici: non si possono escludere dalle eccezioni le opere fuori commercio – De Wolf &partners, STUDY ON THE APPLICATION OF DIRECTIVE 2001/29/EC ON COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS IN THE INFORMATION SOCIETY (THE "INFOSOC DIRECTIVE") (2013) • http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/131216_st udy_en.pdf
  • 36. 36 L’art.5 (2) della direttiva INFOSOC Attività delle biblioteche Source: http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/131216_study_en.pdf
  • 37. 37 L’art.5 (2) della direttiva INFOSOC Attività delle biblioteche Source: http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/131216_study_en.pdf
  • 38. 38 United Kingdom: Copyright, Designs and Patents Act 1988 Copying by librarians: articles in periodicals. 38.­ (1) The librarian of a prescribed library may, if the prescribed conditions are complied with, make and supply a copy of an article in a periodical without infringing any copyright in the text, in any illustrations accompanying the text or in the typographical arrangement. (2) The prescribed conditions shall include the following­ (a) that copies are supplied only to persons satisfying the librarian that they require them for purposes of research or private study, and will not use them for any other purpose; (b) that no person is furnished with more than one copy of the same article or with copies of more than one article contained in the same issue of a periodical; and (c) that persons to whom copies are supplied are required to pay for them a sum not less than the cost (including a contribution to the general expenses of the library) attributable to their production.
  • 39. 39 United Kingdom: Copyright, Designs and Patents Act 1988 39.­(1) Copying by librarians: parts of published works. 40.­(1) Restriction on production of multiple copies of the same material. 41.-(1) Copying by librarians: supply of copies to other libraries 43.­(1) Copying by librarians or archivists: certain unpublished works. DD elettronico ??
  • 40. 40 Germany: Copyright law amendment, Jan. 2008 Art. 53a Sending copies on demand (1)The reproduction and transmission via mail or fax by public libraries of single articles published in newspapers and journals as well as small parts of published works is permissible for single orders as long as the use by the client is allowed by art. 53. The reproduction and transmission in other electronic form is permissible exclusivly as a graphic file and for illustration of instruction or for scientific research purposes, as far as this is justified for non-commercial purposes. The reproduction and transmission in other electronic form is permissible further only, if access to the articles or small parts of a work is obviously not possible for members of the public on a contractual base under reasonable conditions from places and at times of their choice. (2) The copyright owner shall receive a fair remuneration for the reproduction and transmission. This right can be claimed only through a collecting society. DD elettronico consentito ma soggetto a restrizioni
  • 41. 41 Danimarca: Copyright act sect. 50 e Licenze collettive “Copy-DAN” L'applicazione della legge dipende dall'esecuzione di accordi e di licenze collettive con gli editori. Il Copyright act consente alle biblioteche di produrre copie digitali di articoli e brevi capitoli di libri, a richiesta dell'utenza, ma solo se la biblioteca ha sottoscritto una licenza collettiva Copy-DAN. Le biblioteche devono rinegoziare periodicamente la licenza Copy-DAN e pagano delle royalties. Il costo di una royalty per l'invio elettronico dei documenti è pari al costo di un francobollo per la spedizione tradizionale. DD elettronico consentito, ma soggetto a licenza
  • 42. 42 «Artículo 37. /Reproducción, préstamo y consulta de obras mediante terminales especializados en determinados establecimientos.» / «1. Los titulares de los derechos de autor no podrán oponerse a las reproducciones de las obras, cuando aquéllas se realicen sin finalidad lucrativa por los museos, bibliotecas, fonotecas, filmotecas, hemerotecas o archivos de titularidad pública o integradas en instituciones de carácter cultural o científico y la reproducción se realice exclusivamente para fines de investigación o conservación.» «3. No necesitará autorización del autor la comunicación de obras o su puesta a disposición de personas concretas del público a efectos de investigación cuando se realice mediante red cerrada e interna a través de terminales especializados instalados a tal efecto en los locales de los establecimientos citados en el anterior apartado y siempre que tales obras figuren en las colecciones del propio establecimiento y no sean objeto de condiciones de adquisición o de licencia. Todo ello sin perjuicio del derecho del autor a percibir una remuneración equitativa.» Spagna: LEY 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril DD non esplicitato, ma copia elettronica consentita
  • 43. 43 Document delivery e diritto d'autore in Italia Art. 68 1. E' libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico. 2. E' libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto. 3. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, è consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. 4. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che, mediante tali apparecchi, vengono riprodotte per gli usi previsti nel comma 3. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'art. 181- ter della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazione delle categorie interessate, tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri. 5. Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al comma 3, possono essere effettuate liberamente nei limiti stabiliti dal medesimo comma 3 con corresponsione di un compenso in forma forfetaria a favore degli aventi diritto di cui al comma 2 dell'articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono. I limiti di cui al comma 3 non si applicano alle opere fuori dai cataloghi editoriali e rare in quanto di difficile reperibilità sul mercato.
  • 44. 44 Document delivery e diritto d'autore in Italia Art. 68 (cont) 6. E' vietato lo spaccio al pubblico delle copie di cui ai commi precedenti e, in genere, ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore. Art. 68-bis 1. Salvo quanto disposto in ordine alla responsabilità dei prestatori intermediari dalla normativa in materia di commercio elettronico, sono esentati dal diritto di riproduzione gli atti di riproduzione temporanea privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori e parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all'unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario, o un utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali. Art. 69 1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, al quale non è dovuta alcuna remunerazione e ha ad oggetto esclusivamente: a) gli esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli spartiti e le partiture musicali; b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione, ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini. 2. Per i servizi delle biblioteche, discoteche e cineteche dello Stato e degli enti pubblici è consentita la riproduzione, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto, in un unico esemplare, dei fonogrammi e dei videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive ... DD non esplicitato, consentita solo copia stampata – NO copia elettronica
  • 45. 45 Document delivery e diritto d'autore in Italia DIVERSE INTERPRETAZIONI.... • CAUTELATIVA: la fotocopia NON E' una riproduzione digitale. Il servizio DD considerato come “prestito”, regolato dall' art.69, di un materiale cartaceo (fotocopie), che non necessita di essere restituito. • APERTA: le nuove tecnologie di fotocopiatura si basano su riproduzione digitale, possibile l'invio elettronico, purchè il processo sia transitorio, la copia digitale venga distrutta e all'utente si consegni unicamente la stampa del file ricevuto (Maiello, R) http://mynilde.blogspot.it/search/label/Diritto%20d%27autore
  • 46. 46 DD elettronico e il 3-step-test • Il DD non può essere in concorrenza ai diritti di sfruttamento economico degli editori • “Test dai 3 gradini” (three-step-test) • Introdotto nella convenzione di Berna (1967), ripreso da OMPI (1996) • Legittima le eccezioni e limitazioni al DA • Valutazione di carattere economico • Primo gradino: casi speciali • Secondo gradino: tutela l'interesse dell'autore a godere del normale sfruttamento economico dell'opera • Terzo gradino: tutela l'interesse dell'autore a riservarsi anche altri casi di sfruttamento che non rientrano nel secondo caso
  • 47. 47 Il DD non “sostituisce” gli abbonamenti • Verifica che il DD non provochi perdita di introiti derivanti dagli abbonamenti • Studio effettuato nel 2010 per analizzare le transazioni DD intercorse nel network NILDE (2005-2009), per verificare che il servizio DD in Italia NON È SOSTITUTIVO degli abbonamenti • RISULTATI • Il 60% dei titoli è richiesto al massimo 1 volta/anno. Solo il 5% dei titoli è richiesto mediamente + 20 volte/anno • 2,0 → 2,2 numero medio di richieste di uno stesso titolo per biblioteca • Le biblioteche utilizzano il DD per soddisfare bisogni occasionali • Il DD non è una minaccia per gli editori, anzi favorisce la diffusione di articoli che altrimenti non sarebbero mai letti • Gli editori traggono beneficio da un “livello accettabile” di DD, perché contribuisce ad aumentare le citazioni, e attraverso il DD vengono messi in circolazione i “nuovi titoli”, che hanno bisogno di tempo per affermarsi.
  • 48. 48 “Core” journals SISSA, Trieste, 31 Seminario CIBER 2012 224 titles in the “core” (1%)
  • 50. 50 Core journals analysis: publishers Seminario CIBER 2012
  • 51. 51 Tiriamo le fila..... Per le riviste possedute su carta, in Italia il DD è consentito dalla Legge DA, ma solo per le fotocopie, poiché non è consentito effettuare una trasformazione di formato “da carta a digitale”, e pertanto anche i sistemi SED non sono riconosciuti. 1. DD consentito? SI 2. invio elettronico via NILDE consentito? NO 3. file all’utente finale consentito? NO
  • 53. 53 Cosa si aspettano gli utenti? • Sondaggio NILDE effettuato nel Giugno 2013 – 1.200 utenti hanno risposto (17% degli utenti attivi in NILDE) – Risposte sugli aspetti più importanti di un generico servizio DD • Accesso online al servizio • Poter ricevere gli articoli in formato elettronico • Integrazione con le banche dati • Velocità di risposta – Commenti dal Blog: “Servizio estremamente utile ed efficiente. Peccato che i documenti vengano forniti in formato cartaceo anzicchè elettronico” – 55% dichiara di conoscere la legislazione vigente • E’ compito dei bibliotecari informare e sensibilizzare gli utenti in merito al problema della legge sul diritto di autore
  • 54. 54 Per concludere….. • Risposta alle domande più frequenti sulla liceità del Document delivery elettronico in Italia • Contestualizzato l’ambito legale e contrattuale in cui si collocano i servizi interbibliotecari (DD e ILL) • Cosa possono fare i bibliotecari? • Quali sono i cambiamenti in atto a livello Europeo e internazionale?