SlideShare a Scribd company logo
1 of 27
Avv. Alessandro Pedone 
Le novità del D.L. 
Orlando dopo la 
conversione L. 
162/2014 
28 novembre 2014 
Casa del Giovane - Bergamo
Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la 
definizione dell’arretrato in materia di processo civile. 
❖ 1. Eliminazione dell’arretrato e trasferimento in sede arbitrale dei procedimenti 
civili pendenti 
❖ 2. Procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati - negoziazione 
obbligatoria e volontaria 
❖ 3. Le convenzioni di negoziazione assistita per la soluzione consensuale di 
separazione personale, cessazione degli effetti civili o di scioglimento del 
matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione - doveri deontologici 
❖ 4. Misure di funzionalità del processo civile di cognizione 
❖ 5. Disposizioni per la tutela del credito nonché per la semplificazione e 
accelerazione del processo di esecuzione forzata e delle procedure 
concorsuali
Trasferimento in sede 
arbitrale 
❖ Trasferimento del giudizio pendente in primo o secondo grado non ancora assunto in 
decisione relativamente a diritti disponibili, con istanza congiunta (arbitro unico per 
cause fino a 100.000,00= euro). 
❖ Controversie con la P.A. fino a 50.000,00= con modalità semiautomatica (dissenso 
scritto entro 30 gg.) 
❖ Incompatibilità: consiglieri dell’Ordine, avvocati che abbiano subito condanne disciplinari 
di sospensione. Anzianità minima 5 anni. 
❖ Modalità di assegnazione a rotazione 
❖ Esclusione dell’applicazione dell’art. 814 c.p.c. (solidarietà) 
❖ Durata della procedura: 120 gg. (lodo rituale) prorogabili di 30 gg. su accordo delle parti. 
❖ Riassunzione avanti al Giudice originario (estinzione).
Negoziazione assistita 
❖ Volontaria / Obbligatoria / Separazioni, divorzi 
❖ Accordo con il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e 
lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza 
dei propri avvocati (da un mese a tre mesi) 
❖ Medesimi effetti della domanda giudiziale sulla prescrizione 
❖ Soluzione in forma scritta, sottoscritta e con conformità alle norme 
imperative e all’ordine pubblico. Titolo esecutivo anche per l’iscrizione 
dell’ipoteca giudiziale e obbligo di trascrizione nel precetto. 
❖ Per compiere atti soggetti a trascrizione: autentica di pubblico ufficiale
Negoziazione volontaria e 
obbligatoria 
❖ Volontaria: diritti disponibili con esclusione della materia del lavoro. Avviso 
che la mancata risposta entro 30 giorni o il rifiuto può essere valutato dal 
giudice ai fini delle spese del giudizio (artt. 96 e 642 I comma c.p.c.) 
❖ Condizione di procedibilità rilevabile d’ufficio non oltre la prima udienza. In 
caso di eccezione il Giudice fissa termine di 15 gg. per la comunicazione 
dell’invito e rinvierà l’udienza a non meno di un mese. 
❖ Materie: danno da circolazione di veicoli e natanti e domande di 
pagamento non superiori a 50.000,00= euro 
❖ Non necessaria: ingiunzione e relativa opposizione, ATP ai fini conciliativi, 
opposizione all’esecuzione, azione civile nel procedimento penale
Separazioni e divorzi 
❖ Accordo produce i medesimi effetti dei procedimenti 
giudiziari 
❖ Nulla osta del Procuratore della Repubblica prima di 
procedere alla trasmissione all’ufficiale delle stato civile 
(10 giorni) - disparità rispetto alla procedura davanti al 
Sindaco senza l’assistenza degli avvocati - 
❖ Anche in presenza di figli minori o non autosufficienti
Doveri deontologici 
❖ Incompatibilità tra l’aver assistito le parti durante la negoziazione 
assistita e l’ufficio di arbitro in relazione a controversie aventi il 
medesimo oggetto 
❖ Gli avvocati non possono essere chiamati a testimoniare sul contenuto 
delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel corso della 
procedura e si estendono le garanzie previste dall’art. 103 c.p.p. 
❖ Esenzione rispetto alla segnalazione prevista in tema di antiriciclaggio 
❖ Trasmissione al Consiglio dell’Ordine degli accordi di negoziazione 
conclusi
Altre misure sul procedimento 
civile 
❖ Compensazione delle spese di lite in caso di assoluta 
novità della questione trattata o mutamento della 
giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti 
❖ Art. 183 bis c.p.c.: possibilità di disporre d’ufficio la 
conversione del rito ordinario in rito sommario di 
cognizione. Decisione assunta nel contraddittorio delle 
parti con ordinanza non impugnabile. 
❖ Diminuzione del termine feriale
Tutela del credito 
❖ Misura degli interessi legali - dalla domanda giudiziale decorrono gli interessi moratori previsti dal D. L.vo 
n.231/2002 
❖ Art. 492 bis c.p.c. - modalità telematiche di ricerca dei beni da pignorare in caso di incapienza del 
debitore su richiesta del creditore, con autorizzazione del Giudice e delega all’ufficiale giudiziario. Il 
creditore sarà tenuto al pagamento del contributo unificato e l’ufficiale giudiziario verrà retribuito con 
compenso posto a carico delle spese dell’esecuzione ovvero del creditore in caso di estinzione o 
chiusura anticipata del processo. 
❖ Foro generale dell’espropriazione presso terzi: foro del debitore 
❖ Foro dell’esecuzione forzata su autoveicoli: luogo di residenza del debitore. Nuova modalità di 
pignoramento: notifica al debitore e trascrizione del pignoramento nei pubblici registri. Intimazione di 
consegna entro 10 giorni. 
❖ Chiusura anticipata del processo esecutivo in caso in cui risulti impossibile conseguire un ragionevole 
soddisfacimento delle pretese creditorie. 
❖ Iscrizione a ruolo entro 15 giorni dalla ricezione del processo verbale di pignoramento delle copie del 
titolo e del precetto.
Informativa ex art. 2 comma 7 D.L. 
132/2014 
Io sottoscritto/a ____________________, nato/a a ____________________ il ____________________, Cod. 
Fisc. ____________________, residente in ____________________, Via ____________________ (ovvero 
nella qualità di legale rappresentante di ____________________, Cod. Fisc. ____________________, 
residente/con sede in ____________________, Via ____________________), in ossequio a quanto previsto 
dall’art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, dichiaro di essere stato/a informato/a dall’Avv. ____________________ del 
Foro di ____________________: 
1) della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da un avvocato, disciplinata dagli artt. 
2 e ss. D. L. n. 132/2014, per tentare la risoluzione in via amichevole della controversia vertente su diritti 
disponibili insorta tra me (ovvero ____________________) e ____________________, Cod. Fisc. 
____________________, residente/con sede in ____________________, Via ____________________, in 
relazione a ____________________; 
2) che la convenzione di negoziazione conclusa con l’assistenza di un avvocato è redatta in forma scritta a 
pena di nullità, e che il termine per l’espletamento della procedura non può essere inferiore ad un mese; 
3) che l’accordo raggiunto costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale, e che, quando ha ad 
oggetto contratti o atti soggetti a trascrizione ai sensi dell’art. 2643 cod. civ., la sottoscrizione del relativo 
processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato;
4) che la mancata risposta entro il termine di 30 giorni dalla ricezione o il rifiuto all’invito a stipulare la convenzione può 
essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli artt. 96 e 642, co. 1, c.p.c.; 
5) che dal momento della comunicazione dell’invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della 
sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale, e dalla stessa data è 
impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l’invito è rifiutato o non è accettato nel termine di 30 giorni previsto 
dall’art. 4, co. 1, D. L. n. 132/2014, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza 
decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata 
dagli avvocati; 
6) che i difensori e le parti sono tenuti all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni 
acquisite nel corso della procedura e che le stesse non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto 
anche parziale; 
7) che sulle stesse dichiarazioni e informazioni i difensori e le parti non possono essere tenuti a deporre; si applicano le 
disposizioni dell’art. 200 c.p.p.; si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell’art. 103 c.p.p. in 
quanto applicabili; 
8) che copia dell’accordo raggiunto verrà trasmessa al Consiglio dell’Ordine circondariale del luogo ove l’accordo è stato 
raggiunto, ovvero al Consiglio dell’Ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati, ai fini della raccolta dati. 
____________________, lì ____________________ 
Firma 
Vera ed autentica la superiore firma 
Avv. ____________________
Accordo di separazione personale raggiunto a seguito 
di negoziazione assistita 
TRA 
Il sig. ____________________, nato a ____________________ e residente in ____________________, C.F 
____________________ di professione ____________________ assistito, giusto l’articolo 6 del Dl 132/2014 ai fini del 
presente atto dall’avvocato ____________________, da una parte e La sig.ra ____________________, nata a 
____________________ e residente in ____________________, C.F. ____________________ di professione 
____________________, assistita, giusto l’articolo 6 del Dl 132/2014, ai fini del presente atto dall’avvocato 
____________________, dall’altra 
Premesso che 
1) Le parti, debitamente informate in merito, si sono determinate a pervenire alla loro separazione personale consensuale, ai 
sensi e per gli effetti dell’articolo 6 del Dl 132 del 12 settembre 2014, e a tal fine hanno conferito mandato ai predetti legali, 
avv. ____________________ e ____________________, chiedendo agli stessi di svolgere l’incarico di assistenza nel corso 
della negoziazione, propedeutica al l’accordo separativo, impegnandosi a cooperare, tra loro, con buona fede e lealtà. 
2) Le parti dichiarano di aver contratto matrimonio “civile” in ____________________ in data ____________________ 
____________________, optando per il regime patrimoniale della separ azione dei beni. 
3) Le parti dichiarano, espressamente, che dalla loro unione non sono nati figli. 
4) I coniugi hanno costituito la loro casa familiare in ____________________ alla via ____________________ . 
5) Successivamente sono intervenute tra le parti delle discussioni e dei contrasti anche in ordine alle minime decisioni 
comuni, tali da minare il regime della concordia e della condivisione matrimoniale. 
6) Pertanto è maturata nelle parti la ferma decisione di formalizzare la loro separazione personale.
Tutto ciò premesso, le parti in epigrafe, con la presenza dei rispettivi legali, hanno posto in essere la 
negoziazione assistita richiesta dalla norma e sono giunte a sottoscrivere il seguente Accordo di 
separazione personale, ex articolo 6, comma 2 prima parte, del DL nr. 132/2014 
I sottoscritti ____________________ e ____________________, posto l’esito negativo del tentativo 
di conciliazione tra loro, tentato dai rispettivi Avvocati, nel corso della negoziazione assistita 
dichiarano che la loro separazione personale consensuale, è concordata alle seguenti 
CONDIZIONI 
a) i coniugi vivranno separati, con l’obbligo del mutuo reciproco rispetto; 
b) la casa coniugale sita in ____________________ alla via ____________________ viene concorde 
mente lasciata alla sig.ra ____________________; 
c) il marito sig. ____________________ si impegna, alla luce della maggior disponibilità di reddito, a 
versare, in favore della moglie, l’importo di € 000,00 mensili, con bonifico bancario entro il giorno 5 di 
ogni mese; su tale importo, come per legge, maturerà annualmente la rivalutazione Istat a decorrere 
dall’anno successivo la sottoscrizione dell’accordo separativo; 
d) quanto ai beni mobili che costituivano l’arredo della casa coniugale, i coniugi si danno atto di aver 
provveduto alla loro relativa divisione bonaria e quindi dichiarano di non aver nulla a pretendere, per 
tale titolo, l’una dall’altra.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6, comma 2 prima parte del Dl 132/2014 si conviene tra le parti che sia onere dell’avv. 
____________________ provvedere a trasmettere copia del presente accordo, sottoscritto ed autenticato nelle firme, al Procuratore della 
Repubblica per gli affari civili presso il Tribunale di ____________________, per il rilascio del relativo nulla osta. 
Ricevuto questo nulla osta, il medesimo Avv. X si impegna, sotto le comminatorie di cui al punto 4 dell’art. 6 del DL 132/14, alla 
trasmissione dell’accordo di negoziazione e del relativo nulla osta, entro il termine di dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile del Comune di 
____________________, quale Comune nel quale il matrimonio è stato iscritto. 
Gli avvocati ____________________ e ____________________ dichiarano, inoltre, che il presente accordo di separazione consensuale 
non viola diritti indisponibili e non è contrario a norme di ordine pubblico, ai sensi dell’articolo 5 , comma 2, del Dl 132/2014. 
____________________, ____________________. 
Sig. ____________________ 
Sig.ra ____________________ 
Avv. ____________________ anche per autentica della firma del sig. ____________________ 
Avv. ____________________ anche per autentica della firma della sig. ____________________ 
Trasmissione di copia autenticata dell’atto al Sig. Procuratore della Repubblica per gli affari Civili presso il Tribunale di 
____________________ 
Io sottoscritto Avv. ____________________, trasmetto al Sig. Procuratore della Repubblica per gli affari civili del Tribunale di 
____________________, presso la sua sede in ____________________ alla via del ____________________ la suestesa copia 
dell’accordo per la separazione consensuale, a seguito di negoziazione assistita intervenuto in data ____________________, tra i sig.ri 
____________________ e ____________________, contenente le certificazioni richieste dall’articolo 5 del Dl 132/2014, autenticata dai 
rispettivi legali con autografa sottoscrizione, con espressa richiesta del relativo Nulla Osta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno n. 
____________________ 
____________________, ____________________ 
Avv. ____________________
Modifiche al codice civile 
❖ Art. 1284 c.c.: Se le parti non ne hanno determinato la 
misura, dal momento in cui è proposta domanda 
giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello 
previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di 
pagamento nelle transazioni commerciali. La 
disposizione del quarto comma si applica anche all'atto 
con cui si promuove il procedimento arbitrale.
Modifiche al codice di procedura 
civile 
❖ Art. 26 c.p.c.: 2. Per l'esecuzione forzata su autoveicoli,motoveicoli 
e rimorchi è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la 
residenza, il domicilio, la dimora o la sede. 
❖ Art. 26 bis: 1. Quando il debitore è una delle pubbliche 
amministrazioni indicate dall’articolo 413, quinto comma, per 
l’espropriazione forzata di crediti è competente, salvo quanto 
disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove il terzo 
debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. 2. Fuori 
dei casi di cui al primo comma, per l’espropriazione forzata di 
crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la 
residenza, il domicilio, la dimora o la sede.
❖ Art. 92 c.p.c.: Se vi è soccombenza reciproca ovvero 
nel caso di assoluta novità della questione trattata o 
mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni 
dirimenti , il giudice può compensare le spese tra le 
parti, parzialmente o per intero.
❖ Art. 492 bis: Su istanza del creditore procedente, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la 
dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei 
beni da pignorare. L'istanza deve contenere l’indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore 
nonché, ai fini dell'articolo 547, dell'indirizzo di posta elettronica certificata. Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso 
ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 
8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con l'autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato 
dispone che l’ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche 
amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, 
nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione 
di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di 
lavoro o committenti. Terminate le operazioni l’ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche 
dati interrogate e le relative risultanze. Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore 
compresi nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, quest'ultimo accede agli stessi per provvedere d'ufficio agli adempimenti di 
cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui al periodo precedente, copia autentica del 
verbale è rilasciata al creditore che, entro quindici giorni dal rilascio a pena d’inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all’istanza 
per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all'ufficiale giudiziario territorialmente competente. L'ufficiale giudiziario, quando non 
rinviene una cosa individuata mediante l'accesso nelle banche dati di cui al secondo comma, intima al debitore di indicare entro quindici 
giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell'articolo 388, sesto comma, del 
codice penale. Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi, 
l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio, ove possibile a norma dell'articolo 149-bis o a mezzo telefax, al debitore e al terzo il verbale, che 
dovrà anche contenere l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell'indirizzo di posta elettronica 
certificata di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell'ingiunzione, 
dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui all'articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché l'intimazione al terzo di non disporre 
delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo 546. Il verbale di cui al presente comma è notificato al terzo per estratto, 
contenente esclusivamente i dati a quest’ultimo riferibili. Quando l'accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di 
quest’ultimo che sono nella disponibilità di terzi l’ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore. Quando l'accesso 
ha consentito di individuare sia cose di cui al terzo comma che crediti o cose di cui al quinto comma, l'ufficiale giudiziario sottopone ad 
esecuzione i beni scelti dal creditore.
❖ Art. 503 c.p.c.: L'incanto può essere disposto solo 
quando il giudice ritiene probabile che la vendita con tale 
modalità abbia luogo ad un prezzo superiore della metà 
rispetto al valore del bene, determinato a norma 
dell'articolo 568.
❖ Art. 518 c.p.c.: Compiute le operazioni, l'ufficiale giudiziario 
consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo 
esecutivo e il precetto. Il creditore deve depositare nella cancelleria 
del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a 
ruolo, con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, 
entro quindici giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è 
attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. 
Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo 
dell’esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui all’articolo 
497 copia del processo verbale è conservata dall'ufficiale 
giudiziario a disposizione del debitore. Il pignoramento perde 
efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di 
cui al primo periodo del presente comma sono depositate oltre il 
termine di quindici giorni dalla consegna al creditore.
❖ Art. 521 bis c.p.c.: Il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si esegue mediante notificazione al 
debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla 
legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad 
esecuzione, e gli si fa l’ingiunzione prevista nell’articolo 492. Il pignoramento contiene altresì l’intimazione a 
consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all’uso dei 
medesimi, all’istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è 
compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Col pignoramento il debitore 
è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a 
compenso. Al momento della consegna l’istituto vendite giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne 
dà immediata comunicazione al creditore pignorante, a mezzo posta elettronica certificata ove possibile. 
Decorso il termine di cui al primo comma, gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati 
procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla 
proprietà e all’uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all’istituto vendite giudiziarie autorizzato ad 
operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto. Si 
applica il terzo comma. Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore 
l’atto di pignoramento perché proceda alla trascrizione nei pubblici registri. Entro trenta giorni dalla 
comunicazione di cui al terzo comma, il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per 
l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo nota di trascrizione. La conformità di tali 
copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fi in del presente articolo. Il cancelliere forma il fascicolo 
dell’esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell’atto di 
pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di cui al quinto comma. Si 
applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente capo.
❖ Art. 543 c.p.c.: 4) la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l’invito al terzo a 
comunicare la dichiarazione di cui all’articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo 
raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; con l’avvertimento al terzo che in caso di 
mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un’apposita 
udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito 
pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell’ammontare o nei termini indicati dal creditore, 
si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento 
di assegnazione. Nell'indicare l'udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell'articolo 501. 
Eseguita l'ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di 
citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di 
iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni 
dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. 
Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando 
la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al secondo periodo sono depositate oltre il termine di 
trenta giorni dalla consegna al creditore. Quando procede a norma dell'articolo 492-bis, l'ufficiale giudiziario 
consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto, e si applicano le disposizioni di 
cui al quarto comma. Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori 
intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o 
l'assegnazione dei crediti. Sull'istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l'udienza per l'audizione del 
creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 o 553. Il decreto con cui viene fissata l'udienza di 
cui al periodo precedente è notificato a cura del creditore procedente e deve contenere l'invito e l'avvertimento 
al terzo di cui al numero 4) del secondo comma.
❖ Art. 547 c.p.c.: Con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al 
creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il 
terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore 
munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme 
è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o 
la consegna. 
❖ Quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la 
dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza successiva. 
L'ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova 
udienza. Se questi non compare alla nuova udienza o, comparendo, rifiuta 
di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di 
appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non 
contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul 
provvedimento di assegnazione e il giudice provvede a norma degli articoli 
552 o 553.
❖ Art. 557 c.p.c.: Eseguita l'ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza 
ritardo al creditore l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal 
conservatore dei registri immobiliari. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato 
del creditore ai soli fini del presente articolo. Il creditore deve depositare nella cancelleria 
del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie 
conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di 
trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento. Nell'ipotesi di 
cui all'articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione 
appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. Il cancelliere forma il 
fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a 
ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono 
depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore. 
❖ Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le modalità con cui deve essere prestata 
la cauzione e fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza per la 
deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573. Il giudice 
provvede ai sensi dell'articolo 576 solo quando ritiene probabile che la vendita con tale 
modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, 
determinato a norma dell'articolo 568.
❖ Art. 572 c.p.c.: Se l'offerta è inferiore a tale valore il 
giudice non può far luogo alla vendita quando ritiene 
probabile che la vendita con il sistema dell'incanto possa 
aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al 
valore del bene determinato a norma dell'articolo 568.
❖ Art. 609 c.p.c.: Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, l’ufficiale giudiziario intima alla 
parte tenuta al rilascio ovvero a colui al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine. 
Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se colui che è tenuto a provvedere all'asporto non è presente, mediante atto 
notificato a spese della parte istante. Quando entro il termine assegnato l'asporto non è stato eseguito l'ufficiale giudiziario, su 
richiesta e a spese della parte istante, determina, anche a norma dell'articolo 518, primo comma, il presumibile valore di realizzo 
dei beni ed indica le prevedibili spese di custodia e di asporto. Quando può ritenersi che il valore dei beni è superiore alle spese 
di custodia e di asporto, l'ufficiale giudiziario, a spese della parte istante, nomina un custode e lo incarica di trasportare i beni in 
altro luogo. Il custode è nominato a norma dell'articolo 559. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese i beni, 
quando non appare evidente l'utilità del tentativo di vendita di cui al quinto comma, sono considerati abbandonati e l'ufficiale 
giudiziario, salva diversa richiesta della parte istante, ne dispone lo smaltimento o la distruzione. Se sono rinvenuti documenti 
inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale che non sono stati asportati a norma del primo comma, gli stessi 
sono conservati, per un periodo di due anni, dalla parte istante ovvero, su istanza e previa anticipazione delle spese da parte di 
quest'ultima, da un custode nominato dall'ufficiale giudiziario. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese si 
applica, in quanto compatibile, quanto previsto dal secondo comma, ultimo periodo. Allo stesso modo si procede alla scadenza 
del termine biennale di cui al presente comma a cura della parte istante o del custode. Decorso il termine fissato nell'intimazione 
di cui al primo comma, colui al quale i beni appartengono può, prima della vendita ovvero dello smaltimento o distruzione dei beni 
a norma del secondo comma, ultimo periodo, chiederne la consegna al giudice dell'esecuzione per il rilascio. Il giudice provvede 
con decreto e, quando accoglie l'istanza, dispone la riconsegna previa corresponsione delle spese e compensi per la custodia e 
per l’asporto. Il custode provvede alla vendita senza incanto nelle forme previste per la vendita dei beni mobili pignorati, secondo 
le modalità disposte dal giudice dell'esecuzione per il rilascio. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 530 e seguenti del 
codice di procedura civile. La somma ricavata è impiegata per il pagamento delle spese e dei compensi per la custodia, per 
l'asporto e per la vendita, liquidate dal giudice dell'esecuzione per il rilascio. Salvo che i beni appartengano ad un soggetto 
diverso da colui che è tenuto al rilascio, l'eventuale eccedenza è utilizzata per il pagamento delle spese di esecuzione liquidate a 
norma dell'articolo 611. In caso di infruttuosità della vendita nei termini fissati dal giudice dell'esecuzione, si procede a norma del 
secondo comma, ultimo periodo. Se le cose sono pignorate o sequestrate, l'ufficiale giudiziario dà immediatamente notizia 
dell'avvenuto rilascio al creditore su istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro, e al giudice dell'esecuzione per 
l’eventuale sostituzione del custode.
Convegno 28 novembre 2014   pedone

More Related Content

What's hot

Accordi di separazione e divorzio - Questioni fiscali
Accordi di separazione e divorzio - Questioni fiscaliAccordi di separazione e divorzio - Questioni fiscali
Accordi di separazione e divorzio - Questioni fiscalimatteomagri
 
Ripulire la fedina penale: come, dove, quando e perché?
Ripulire la fedina penale: come, dove, quando e perché?Ripulire la fedina penale: come, dove, quando e perché?
Ripulire la fedina penale: come, dove, quando e perché?Avv. Giuseppe Pappa
 
Le procedure concorsuali verso la storica riforma I Problemi Operativi del Co...
Le procedure concorsuali verso la storica riforma I Problemi Operativi del Co...Le procedure concorsuali verso la storica riforma I Problemi Operativi del Co...
Le procedure concorsuali verso la storica riforma I Problemi Operativi del Co...Marcello Pollio
 
Morlini. riforma l 162 (1)
Morlini. riforma l 162 (1)Morlini. riforma l 162 (1)
Morlini. riforma l 162 (1)unicost
 
Commissione Sovraindebitamento
Commissione SovraindebitamentoCommissione Sovraindebitamento
Commissione SovraindebitamentoAndrea Mancini
 
Relazione Treviso 29-9-2012
Relazione Treviso 29-9-2012Relazione Treviso 29-9-2012
Relazione Treviso 29-9-2012bulgarelli
 
La conciliazione nel processo tributario: conciliazione stragiudiziale
La conciliazione nel processo tributario: conciliazione stragiudizialeLa conciliazione nel processo tributario: conciliazione stragiudiziale
La conciliazione nel processo tributario: conciliazione stragiudizialeMemento Pratico
 
Concordato e rapporti pendenti
Concordato e rapporti pendenti Concordato e rapporti pendenti
Concordato e rapporti pendenti Marco Amorese
 
La conciliazione nel processo tributario: Quando e come conciliare
La conciliazione nel processo tributario: Quando e come conciliareLa conciliazione nel processo tributario: Quando e come conciliare
La conciliazione nel processo tributario: Quando e come conciliareMemento Pratico
 
Corso per gestori dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebit...
Corso per gestori dell'organismo di composizione  della crisi da sovraindebit...Corso per gestori dell'organismo di composizione  della crisi da sovraindebit...
Corso per gestori dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebit...Studio Benvenuto
 
Cimitero delibera della commissione straordinaria giunta n.28
Cimitero delibera della commissione straordinaria giunta n.28Cimitero delibera della commissione straordinaria giunta n.28
Cimitero delibera della commissione straordinaria giunta n.28Pino Ciampolillo
 
I "nuovi" parametri forensi: una rivoluzione?
I "nuovi" parametri forensi: una rivoluzione?I "nuovi" parametri forensi: una rivoluzione?
I "nuovi" parametri forensi: una rivoluzione?bulgarelli
 
La negoziazione assistita
La negoziazione assistitaLa negoziazione assistita
La negoziazione assistitaRenato Savoia
 
La nuova mediazione: tutte le novità
La nuova mediazione: tutte le novitàLa nuova mediazione: tutte le novità
La nuova mediazione: tutte le novitàSICEA
 
Presentazione elementi diritto fallimentare brignoli
Presentazione elementi diritto fallimentare brignoliPresentazione elementi diritto fallimentare brignoli
Presentazione elementi diritto fallimentare brignoliAndrea Brignoli
 

What's hot (20)

Art 24 come compilare la domanda di ammissione al gratuito patrocinio civile
Art  24 come compilare la domanda di ammissione al gratuito patrocinio civileArt  24 come compilare la domanda di ammissione al gratuito patrocinio civile
Art 24 come compilare la domanda di ammissione al gratuito patrocinio civile
 
Patrocinio a spese dello Stato: la prescrizione (presuntiva) è rilevabile d’...
Patrocinio a spese dello Stato: la prescrizione (presuntiva) è rilevabile d’...Patrocinio a spese dello Stato: la prescrizione (presuntiva) è rilevabile d’...
Patrocinio a spese dello Stato: la prescrizione (presuntiva) è rilevabile d’...
 
Massimario opposizione revoca gratuito patrocinio 2015 2019
Massimario opposizione revoca gratuito patrocinio 2015 2019Massimario opposizione revoca gratuito patrocinio 2015 2019
Massimario opposizione revoca gratuito patrocinio 2015 2019
 
Divorzio breve
Divorzio breveDivorzio breve
Divorzio breve
 
Accordi di separazione e divorzio - Questioni fiscali
Accordi di separazione e divorzio - Questioni fiscaliAccordi di separazione e divorzio - Questioni fiscali
Accordi di separazione e divorzio - Questioni fiscali
 
Ripulire la fedina penale: come, dove, quando e perché?
Ripulire la fedina penale: come, dove, quando e perché?Ripulire la fedina penale: come, dove, quando e perché?
Ripulire la fedina penale: come, dove, quando e perché?
 
Curiosità
CuriositàCuriosità
Curiosità
 
Le procedure concorsuali verso la storica riforma I Problemi Operativi del Co...
Le procedure concorsuali verso la storica riforma I Problemi Operativi del Co...Le procedure concorsuali verso la storica riforma I Problemi Operativi del Co...
Le procedure concorsuali verso la storica riforma I Problemi Operativi del Co...
 
Morlini. riforma l 162 (1)
Morlini. riforma l 162 (1)Morlini. riforma l 162 (1)
Morlini. riforma l 162 (1)
 
Commissione Sovraindebitamento
Commissione SovraindebitamentoCommissione Sovraindebitamento
Commissione Sovraindebitamento
 
Relazione Treviso 29-9-2012
Relazione Treviso 29-9-2012Relazione Treviso 29-9-2012
Relazione Treviso 29-9-2012
 
La conciliazione nel processo tributario: conciliazione stragiudiziale
La conciliazione nel processo tributario: conciliazione stragiudizialeLa conciliazione nel processo tributario: conciliazione stragiudiziale
La conciliazione nel processo tributario: conciliazione stragiudiziale
 
Concordato e rapporti pendenti
Concordato e rapporti pendenti Concordato e rapporti pendenti
Concordato e rapporti pendenti
 
La conciliazione nel processo tributario: Quando e come conciliare
La conciliazione nel processo tributario: Quando e come conciliareLa conciliazione nel processo tributario: Quando e come conciliare
La conciliazione nel processo tributario: Quando e come conciliare
 
Corso per gestori dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebit...
Corso per gestori dell'organismo di composizione  della crisi da sovraindebit...Corso per gestori dell'organismo di composizione  della crisi da sovraindebit...
Corso per gestori dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebit...
 
Cimitero delibera della commissione straordinaria giunta n.28
Cimitero delibera della commissione straordinaria giunta n.28Cimitero delibera della commissione straordinaria giunta n.28
Cimitero delibera della commissione straordinaria giunta n.28
 
I "nuovi" parametri forensi: una rivoluzione?
I "nuovi" parametri forensi: una rivoluzione?I "nuovi" parametri forensi: una rivoluzione?
I "nuovi" parametri forensi: una rivoluzione?
 
La negoziazione assistita
La negoziazione assistitaLa negoziazione assistita
La negoziazione assistita
 
La nuova mediazione: tutte le novità
La nuova mediazione: tutte le novitàLa nuova mediazione: tutte le novità
La nuova mediazione: tutte le novità
 
Presentazione elementi diritto fallimentare brignoli
Presentazione elementi diritto fallimentare brignoliPresentazione elementi diritto fallimentare brignoli
Presentazione elementi diritto fallimentare brignoli
 

Viewers also liked

Gestione della crisi da sovraindebitamento - appunti/2
Gestione della crisi da sovraindebitamento - appunti/2Gestione della crisi da sovraindebitamento - appunti/2
Gestione della crisi da sovraindebitamento - appunti/2Renato Savoia
 
Gestione crisi sovraindebitamento appunti/3
Gestione crisi sovraindebitamento appunti/3Gestione crisi sovraindebitamento appunti/3
Gestione crisi sovraindebitamento appunti/3Renato Savoia
 
Locandina convegno adr
Locandina convegno adrLocandina convegno adr
Locandina convegno adrRenato Savoia
 
Responsabilita per colpa professionale
Responsabilita per colpa  professionaleResponsabilita per colpa  professionale
Responsabilita per colpa professionaleDario
 
Gestione crisi sovraindebitamento/ appunti 1
Gestione crisi sovraindebitamento/ appunti 1Gestione crisi sovraindebitamento/ appunti 1
Gestione crisi sovraindebitamento/ appunti 1Renato Savoia
 
La natura della responsabilità del medico e della struttura sanitaria trib ...
La natura della responsabilità del medico e della struttura sanitaria   trib ...La natura della responsabilità del medico e della struttura sanitaria   trib ...
La natura della responsabilità del medico e della struttura sanitaria trib ...Renato Savoia
 
Responsabilita professionale
Responsabilita professionaleResponsabilita professionale
Responsabilita professionaleDario
 
8 lez. la responsabilità professionale
8 lez. la responsabilità professionale8 lez. la responsabilità professionale
8 lez. la responsabilità professionaledanielaramaglioni
 

Viewers also liked (8)

Gestione della crisi da sovraindebitamento - appunti/2
Gestione della crisi da sovraindebitamento - appunti/2Gestione della crisi da sovraindebitamento - appunti/2
Gestione della crisi da sovraindebitamento - appunti/2
 
Gestione crisi sovraindebitamento appunti/3
Gestione crisi sovraindebitamento appunti/3Gestione crisi sovraindebitamento appunti/3
Gestione crisi sovraindebitamento appunti/3
 
Locandina convegno adr
Locandina convegno adrLocandina convegno adr
Locandina convegno adr
 
Responsabilita per colpa professionale
Responsabilita per colpa  professionaleResponsabilita per colpa  professionale
Responsabilita per colpa professionale
 
Gestione crisi sovraindebitamento/ appunti 1
Gestione crisi sovraindebitamento/ appunti 1Gestione crisi sovraindebitamento/ appunti 1
Gestione crisi sovraindebitamento/ appunti 1
 
La natura della responsabilità del medico e della struttura sanitaria trib ...
La natura della responsabilità del medico e della struttura sanitaria   trib ...La natura della responsabilità del medico e della struttura sanitaria   trib ...
La natura della responsabilità del medico e della struttura sanitaria trib ...
 
Responsabilita professionale
Responsabilita professionaleResponsabilita professionale
Responsabilita professionale
 
8 lez. la responsabilità professionale
8 lez. la responsabilità professionale8 lez. la responsabilità professionale
8 lez. la responsabilità professionale
 

Similar to Convegno 28 novembre 2014 pedone

La deontologia dell'Avvocato nei procedimenti di mediazione (e arbitrato)
La deontologia dell'Avvocato nei procedimenti di mediazione (e arbitrato)La deontologia dell'Avvocato nei procedimenti di mediazione (e arbitrato)
La deontologia dell'Avvocato nei procedimenti di mediazione (e arbitrato)Giuseppe Briganti
 
Modulo adesione ricorso_stabilizzazioni
Modulo adesione ricorso_stabilizzazioniModulo adesione ricorso_stabilizzazioni
Modulo adesione ricorso_stabilizzazioniVincenzo Rocco
 
Prodigio chiede annullamento delibera accordo bonario
Prodigio chiede annullamento delibera accordo bonarioProdigio chiede annullamento delibera accordo bonario
Prodigio chiede annullamento delibera accordo bonarioredazione gioianet
 
Modulo adesione ricorso_art_54
Modulo adesione ricorso_art_54Modulo adesione ricorso_art_54
Modulo adesione ricorso_art_54Vincenzo Rocco
 
Modulo adesione ricorso_pensioni
Modulo adesione ricorso_pensioniModulo adesione ricorso_pensioni
Modulo adesione ricorso_pensioniVincenzo Rocco
 
Contenzioso contrattuale - incarichi e compensi
Contenzioso contrattuale - incarichi e compensiContenzioso contrattuale - incarichi e compensi
Contenzioso contrattuale - incarichi e compensiGabriella Parlante
 
M. Guardati: Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento
M. Guardati: Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamentoM. Guardati: Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento
M. Guardati: Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamentoCamera di Commercio di Pisa
 
Corso per i gestori dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebi...
Corso per i gestori dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebi...Corso per i gestori dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebi...
Corso per i gestori dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebi...Studio Benvenuto
 
Contratto, email, o stretta di mano? - Al riparo dal rischio non-ti-pago.ontr...
Contratto, email, o stretta di mano? - Al riparo dal rischio non-ti-pago.ontr...Contratto, email, o stretta di mano? - Al riparo dal rischio non-ti-pago.ontr...
Contratto, email, o stretta di mano? - Al riparo dal rischio non-ti-pago.ontr...Toolbox Coworking
 
La Conciliazione Obbligatoria
La Conciliazione ObbligatoriaLa Conciliazione Obbligatoria
La Conciliazione ObbligatoriaAMBVARESE
 
Corso breve sui poteri di autentica degli avvocati
Corso breve sui poteri di autentica degli avvocatiCorso breve sui poteri di autentica degli avvocati
Corso breve sui poteri di autentica degli avvocatiEdoardo Ferraro
 
Sovraindebitamento e organismi di composizione della crisi: l'accordo di comp...
Sovraindebitamento e organismi di composizione della crisi: l'accordo di comp...Sovraindebitamento e organismi di composizione della crisi: l'accordo di comp...
Sovraindebitamento e organismi di composizione della crisi: l'accordo di comp...Studio Benvenuto
 
Novità normative in tema di esecuzioni immobiliari di Gianluigi Morlini
Novità normative in tema di esecuzioni immobiliari di Gianluigi MorliniNovità normative in tema di esecuzioni immobiliari di Gianluigi Morlini
Novità normative in tema di esecuzioni immobiliari di Gianluigi Morliniunicost
 
Sospensione, interruzione ed estinzione del processo tributario
Sospensione, interruzione ed estinzione del processo tributarioSospensione, interruzione ed estinzione del processo tributario
Sospensione, interruzione ed estinzione del processo tributarioUniversity of Ferrara
 
L’atto istitutivo di trust e la sua pubblicità
L’atto istitutivo di trust e la sua pubblicitàL’atto istitutivo di trust e la sua pubblicità
L’atto istitutivo di trust e la sua pubblicitàNotaio Antonio Privitera
 
Scuola e tempo determinato trib mantova 14.12.2011
Scuola e tempo determinato   trib mantova 14.12.2011Scuola e tempo determinato   trib mantova 14.12.2011
Scuola e tempo determinato trib mantova 14.12.2011FocusLegale
 

Similar to Convegno 28 novembre 2014 pedone (20)

Procedura di mediazione
Procedura di mediazioneProcedura di mediazione
Procedura di mediazione
 
Mediazione civile
Mediazione civileMediazione civile
Mediazione civile
 
La deontologia dell'Avvocato nei procedimenti di mediazione (e arbitrato)
La deontologia dell'Avvocato nei procedimenti di mediazione (e arbitrato)La deontologia dell'Avvocato nei procedimenti di mediazione (e arbitrato)
La deontologia dell'Avvocato nei procedimenti di mediazione (e arbitrato)
 
Modulo adesione ricorso_stabilizzazioni
Modulo adesione ricorso_stabilizzazioniModulo adesione ricorso_stabilizzazioni
Modulo adesione ricorso_stabilizzazioni
 
Prodigio chiede annullamento delibera accordo bonario
Prodigio chiede annullamento delibera accordo bonarioProdigio chiede annullamento delibera accordo bonario
Prodigio chiede annullamento delibera accordo bonario
 
Mediazione & Condominio
Mediazione & CondominioMediazione & Condominio
Mediazione & Condominio
 
Modulo adesione ricorso_art_54
Modulo adesione ricorso_art_54Modulo adesione ricorso_art_54
Modulo adesione ricorso_art_54
 
Modulo adesione ricorso_pensioni
Modulo adesione ricorso_pensioniModulo adesione ricorso_pensioni
Modulo adesione ricorso_pensioni
 
Contenzioso contrattuale - incarichi e compensi
Contenzioso contrattuale - incarichi e compensiContenzioso contrattuale - incarichi e compensi
Contenzioso contrattuale - incarichi e compensi
 
M. Guardati: Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento
M. Guardati: Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamentoM. Guardati: Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento
M. Guardati: Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento
 
Corso per i gestori dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebi...
Corso per i gestori dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebi...Corso per i gestori dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebi...
Corso per i gestori dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebi...
 
Contratto, email, o stretta di mano? - Al riparo dal rischio non-ti-pago.ontr...
Contratto, email, o stretta di mano? - Al riparo dal rischio non-ti-pago.ontr...Contratto, email, o stretta di mano? - Al riparo dal rischio non-ti-pago.ontr...
Contratto, email, o stretta di mano? - Al riparo dal rischio non-ti-pago.ontr...
 
La Conciliazione Obbligatoria
La Conciliazione ObbligatoriaLa Conciliazione Obbligatoria
La Conciliazione Obbligatoria
 
Corso breve sui poteri di autentica degli avvocati
Corso breve sui poteri di autentica degli avvocatiCorso breve sui poteri di autentica degli avvocati
Corso breve sui poteri di autentica degli avvocati
 
Sovraindebitamento e organismi di composizione della crisi: l'accordo di comp...
Sovraindebitamento e organismi di composizione della crisi: l'accordo di comp...Sovraindebitamento e organismi di composizione della crisi: l'accordo di comp...
Sovraindebitamento e organismi di composizione della crisi: l'accordo di comp...
 
Novità normative in tema di esecuzioni immobiliari di Gianluigi Morlini
Novità normative in tema di esecuzioni immobiliari di Gianluigi MorliniNovità normative in tema di esecuzioni immobiliari di Gianluigi Morlini
Novità normative in tema di esecuzioni immobiliari di Gianluigi Morlini
 
Sospensione, interruzione ed estinzione del processo tributario
Sospensione, interruzione ed estinzione del processo tributarioSospensione, interruzione ed estinzione del processo tributario
Sospensione, interruzione ed estinzione del processo tributario
 
Prove digitali
Prove digitaliProve digitali
Prove digitali
 
L’atto istitutivo di trust e la sua pubblicità
L’atto istitutivo di trust e la sua pubblicitàL’atto istitutivo di trust e la sua pubblicità
L’atto istitutivo di trust e la sua pubblicità
 
Scuola e tempo determinato trib mantova 14.12.2011
Scuola e tempo determinato   trib mantova 14.12.2011Scuola e tempo determinato   trib mantova 14.12.2011
Scuola e tempo determinato trib mantova 14.12.2011
 

More from Renato Savoia

Circolare green pass 27.09.21
Circolare green pass 27.09.21Circolare green pass 27.09.21
Circolare green pass 27.09.21Renato Savoia
 
Decreto ingiuntivo su fattura elettronica: la posizione del Tribunale di Verona
Decreto ingiuntivo su fattura elettronica: la posizione del Tribunale di VeronaDecreto ingiuntivo su fattura elettronica: la posizione del Tribunale di Verona
Decreto ingiuntivo su fattura elettronica: la posizione del Tribunale di VeronaRenato Savoia
 
Avvocati: le sanzioni e il procedimento disciplinare
Avvocati: le sanzioni e il procedimento disciplinareAvvocati: le sanzioni e il procedimento disciplinare
Avvocati: le sanzioni e il procedimento disciplinareRenato Savoia
 
La locandina del convegno di Bergamo 28/11/14 sulla conversione del D.L. Orlando
La locandina del convegno di Bergamo 28/11/14 sulla conversione del D.L. OrlandoLa locandina del convegno di Bergamo 28/11/14 sulla conversione del D.L. Orlando
La locandina del convegno di Bergamo 28/11/14 sulla conversione del D.L. OrlandoRenato Savoia
 
Locandina convegno avvocati 9 maggio 2014
Locandina convegno avvocati 9 maggio 2014Locandina convegno avvocati 9 maggio 2014
Locandina convegno avvocati 9 maggio 2014Renato Savoia
 
Convegno padova 8.11.13 polizza professionale e polizza infortuni 8.11
Convegno padova 8.11.13 polizza professionale e polizza infortuni 8.11Convegno padova 8.11.13 polizza professionale e polizza infortuni 8.11
Convegno padova 8.11.13 polizza professionale e polizza infortuni 8.11Renato Savoia
 
Convegno Padova 8.11.13
Convegno Padova 8.11.13Convegno Padova 8.11.13
Convegno Padova 8.11.13Renato Savoia
 
Tregnaghi notifica pec in pratica
Tregnaghi notifica pec in praticaTregnaghi notifica pec in pratica
Tregnaghi notifica pec in praticaRenato Savoia
 
Riforma forense: lettura critica di una occasione mancata
Riforma forense: lettura critica di una occasione mancata Riforma forense: lettura critica di una occasione mancata
Riforma forense: lettura critica di una occasione mancata Renato Savoia
 
Locandina la nuova legge professionale
Locandina la nuova legge professionaleLocandina la nuova legge professionale
Locandina la nuova legge professionaleRenato Savoia
 
Tabella liquidazione spese Gdp VR decreti ingiuntivi
Tabella liquidazione spese Gdp VR decreti ingiuntiviTabella liquidazione spese Gdp VR decreti ingiuntivi
Tabella liquidazione spese Gdp VR decreti ingiuntiviRenato Savoia
 
tabella liquidazione spese Gdp VR cause contumaciali
tabella liquidazione spese Gdp VR cause contumacialitabella liquidazione spese Gdp VR cause contumaciali
tabella liquidazione spese Gdp VR cause contumacialiRenato Savoia
 
Convegno verona pubblicità
Convegno verona pubblicitàConvegno verona pubblicità
Convegno verona pubblicitàRenato Savoia
 
Convegno Verona 16 novembre 2012
Convegno Verona 16 novembre 2012Convegno Verona 16 novembre 2012
Convegno Verona 16 novembre 2012Renato Savoia
 
La tabella del Tribunale di Brescia per i decreti ingiuntivi e l'atto di pre...
La tabella  del Tribunale di Brescia per i decreti ingiuntivi e l'atto di pre...La tabella  del Tribunale di Brescia per i decreti ingiuntivi e l'atto di pre...
La tabella del Tribunale di Brescia per i decreti ingiuntivi e l'atto di pre...Renato Savoia
 
Tribunale di Verona: il Protocollo prassi da seguire per le attribuzioni dei ...
Tribunale di Verona: il Protocollo prassi da seguire per le attribuzioni dei ...Tribunale di Verona: il Protocollo prassi da seguire per le attribuzioni dei ...
Tribunale di Verona: il Protocollo prassi da seguire per le attribuzioni dei ...Renato Savoia
 
Le tabelle del Tribunale di Bassano per d.i. e sfratti
Le tabelle del Tribunale di  Bassano per d.i. e sfrattiLe tabelle del Tribunale di  Bassano per d.i. e sfratti
Le tabelle del Tribunale di Bassano per d.i. e sfrattiRenato Savoia
 
I contratti con i clienti.
I contratti  con i clienti.I contratti  con i clienti.
I contratti con i clienti.Renato Savoia
 
I nuovi parametri (avvocati)
I nuovi parametri (avvocati)I nuovi parametri (avvocati)
I nuovi parametri (avvocati)Renato Savoia
 

More from Renato Savoia (20)

Circolare green pass 27.09.21
Circolare green pass 27.09.21Circolare green pass 27.09.21
Circolare green pass 27.09.21
 
Decreto ingiuntivo su fattura elettronica: la posizione del Tribunale di Verona
Decreto ingiuntivo su fattura elettronica: la posizione del Tribunale di VeronaDecreto ingiuntivo su fattura elettronica: la posizione del Tribunale di Verona
Decreto ingiuntivo su fattura elettronica: la posizione del Tribunale di Verona
 
Avvocati: le sanzioni e il procedimento disciplinare
Avvocati: le sanzioni e il procedimento disciplinareAvvocati: le sanzioni e il procedimento disciplinare
Avvocati: le sanzioni e il procedimento disciplinare
 
La locandina del convegno di Bergamo 28/11/14 sulla conversione del D.L. Orlando
La locandina del convegno di Bergamo 28/11/14 sulla conversione del D.L. OrlandoLa locandina del convegno di Bergamo 28/11/14 sulla conversione del D.L. Orlando
La locandina del convegno di Bergamo 28/11/14 sulla conversione del D.L. Orlando
 
Locandina convegno avvocati 9 maggio 2014
Locandina convegno avvocati 9 maggio 2014Locandina convegno avvocati 9 maggio 2014
Locandina convegno avvocati 9 maggio 2014
 
Convegno padova 8.11.13 polizza professionale e polizza infortuni 8.11
Convegno padova 8.11.13 polizza professionale e polizza infortuni 8.11Convegno padova 8.11.13 polizza professionale e polizza infortuni 8.11
Convegno padova 8.11.13 polizza professionale e polizza infortuni 8.11
 
Convegno Padova 8.11.13
Convegno Padova 8.11.13Convegno Padova 8.11.13
Convegno Padova 8.11.13
 
Tregnaghi notifica pec in pratica
Tregnaghi notifica pec in praticaTregnaghi notifica pec in pratica
Tregnaghi notifica pec in pratica
 
Esonero paternità
Esonero paternitàEsonero paternità
Esonero paternità
 
Riforma forense: lettura critica di una occasione mancata
Riforma forense: lettura critica di una occasione mancata Riforma forense: lettura critica di una occasione mancata
Riforma forense: lettura critica di una occasione mancata
 
Locandina la nuova legge professionale
Locandina la nuova legge professionaleLocandina la nuova legge professionale
Locandina la nuova legge professionale
 
Tabella liquidazione spese Gdp VR decreti ingiuntivi
Tabella liquidazione spese Gdp VR decreti ingiuntiviTabella liquidazione spese Gdp VR decreti ingiuntivi
Tabella liquidazione spese Gdp VR decreti ingiuntivi
 
tabella liquidazione spese Gdp VR cause contumaciali
tabella liquidazione spese Gdp VR cause contumacialitabella liquidazione spese Gdp VR cause contumaciali
tabella liquidazione spese Gdp VR cause contumaciali
 
Convegno verona pubblicità
Convegno verona pubblicitàConvegno verona pubblicità
Convegno verona pubblicità
 
Convegno Verona 16 novembre 2012
Convegno Verona 16 novembre 2012Convegno Verona 16 novembre 2012
Convegno Verona 16 novembre 2012
 
La tabella del Tribunale di Brescia per i decreti ingiuntivi e l'atto di pre...
La tabella  del Tribunale di Brescia per i decreti ingiuntivi e l'atto di pre...La tabella  del Tribunale di Brescia per i decreti ingiuntivi e l'atto di pre...
La tabella del Tribunale di Brescia per i decreti ingiuntivi e l'atto di pre...
 
Tribunale di Verona: il Protocollo prassi da seguire per le attribuzioni dei ...
Tribunale di Verona: il Protocollo prassi da seguire per le attribuzioni dei ...Tribunale di Verona: il Protocollo prassi da seguire per le attribuzioni dei ...
Tribunale di Verona: il Protocollo prassi da seguire per le attribuzioni dei ...
 
Le tabelle del Tribunale di Bassano per d.i. e sfratti
Le tabelle del Tribunale di  Bassano per d.i. e sfrattiLe tabelle del Tribunale di  Bassano per d.i. e sfratti
Le tabelle del Tribunale di Bassano per d.i. e sfratti
 
I contratti con i clienti.
I contratti  con i clienti.I contratti  con i clienti.
I contratti con i clienti.
 
I nuovi parametri (avvocati)
I nuovi parametri (avvocati)I nuovi parametri (avvocati)
I nuovi parametri (avvocati)
 

Convegno 28 novembre 2014 pedone

  • 1. Avv. Alessandro Pedone Le novità del D.L. Orlando dopo la conversione L. 162/2014 28 novembre 2014 Casa del Giovane - Bergamo
  • 2. Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile. ❖ 1. Eliminazione dell’arretrato e trasferimento in sede arbitrale dei procedimenti civili pendenti ❖ 2. Procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati - negoziazione obbligatoria e volontaria ❖ 3. Le convenzioni di negoziazione assistita per la soluzione consensuale di separazione personale, cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione - doveri deontologici ❖ 4. Misure di funzionalità del processo civile di cognizione ❖ 5. Disposizioni per la tutela del credito nonché per la semplificazione e accelerazione del processo di esecuzione forzata e delle procedure concorsuali
  • 3. Trasferimento in sede arbitrale ❖ Trasferimento del giudizio pendente in primo o secondo grado non ancora assunto in decisione relativamente a diritti disponibili, con istanza congiunta (arbitro unico per cause fino a 100.000,00= euro). ❖ Controversie con la P.A. fino a 50.000,00= con modalità semiautomatica (dissenso scritto entro 30 gg.) ❖ Incompatibilità: consiglieri dell’Ordine, avvocati che abbiano subito condanne disciplinari di sospensione. Anzianità minima 5 anni. ❖ Modalità di assegnazione a rotazione ❖ Esclusione dell’applicazione dell’art. 814 c.p.c. (solidarietà) ❖ Durata della procedura: 120 gg. (lodo rituale) prorogabili di 30 gg. su accordo delle parti. ❖ Riassunzione avanti al Giudice originario (estinzione).
  • 4. Negoziazione assistita ❖ Volontaria / Obbligatoria / Separazioni, divorzi ❖ Accordo con il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza dei propri avvocati (da un mese a tre mesi) ❖ Medesimi effetti della domanda giudiziale sulla prescrizione ❖ Soluzione in forma scritta, sottoscritta e con conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico. Titolo esecutivo anche per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale e obbligo di trascrizione nel precetto. ❖ Per compiere atti soggetti a trascrizione: autentica di pubblico ufficiale
  • 5. Negoziazione volontaria e obbligatoria ❖ Volontaria: diritti disponibili con esclusione della materia del lavoro. Avviso che la mancata risposta entro 30 giorni o il rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio (artt. 96 e 642 I comma c.p.c.) ❖ Condizione di procedibilità rilevabile d’ufficio non oltre la prima udienza. In caso di eccezione il Giudice fissa termine di 15 gg. per la comunicazione dell’invito e rinvierà l’udienza a non meno di un mese. ❖ Materie: danno da circolazione di veicoli e natanti e domande di pagamento non superiori a 50.000,00= euro ❖ Non necessaria: ingiunzione e relativa opposizione, ATP ai fini conciliativi, opposizione all’esecuzione, azione civile nel procedimento penale
  • 6. Separazioni e divorzi ❖ Accordo produce i medesimi effetti dei procedimenti giudiziari ❖ Nulla osta del Procuratore della Repubblica prima di procedere alla trasmissione all’ufficiale delle stato civile (10 giorni) - disparità rispetto alla procedura davanti al Sindaco senza l’assistenza degli avvocati - ❖ Anche in presenza di figli minori o non autosufficienti
  • 7. Doveri deontologici ❖ Incompatibilità tra l’aver assistito le parti durante la negoziazione assistita e l’ufficio di arbitro in relazione a controversie aventi il medesimo oggetto ❖ Gli avvocati non possono essere chiamati a testimoniare sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel corso della procedura e si estendono le garanzie previste dall’art. 103 c.p.p. ❖ Esenzione rispetto alla segnalazione prevista in tema di antiriciclaggio ❖ Trasmissione al Consiglio dell’Ordine degli accordi di negoziazione conclusi
  • 8. Altre misure sul procedimento civile ❖ Compensazione delle spese di lite in caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ❖ Art. 183 bis c.p.c.: possibilità di disporre d’ufficio la conversione del rito ordinario in rito sommario di cognizione. Decisione assunta nel contraddittorio delle parti con ordinanza non impugnabile. ❖ Diminuzione del termine feriale
  • 9. Tutela del credito ❖ Misura degli interessi legali - dalla domanda giudiziale decorrono gli interessi moratori previsti dal D. L.vo n.231/2002 ❖ Art. 492 bis c.p.c. - modalità telematiche di ricerca dei beni da pignorare in caso di incapienza del debitore su richiesta del creditore, con autorizzazione del Giudice e delega all’ufficiale giudiziario. Il creditore sarà tenuto al pagamento del contributo unificato e l’ufficiale giudiziario verrà retribuito con compenso posto a carico delle spese dell’esecuzione ovvero del creditore in caso di estinzione o chiusura anticipata del processo. ❖ Foro generale dell’espropriazione presso terzi: foro del debitore ❖ Foro dell’esecuzione forzata su autoveicoli: luogo di residenza del debitore. Nuova modalità di pignoramento: notifica al debitore e trascrizione del pignoramento nei pubblici registri. Intimazione di consegna entro 10 giorni. ❖ Chiusura anticipata del processo esecutivo in caso in cui risulti impossibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese creditorie. ❖ Iscrizione a ruolo entro 15 giorni dalla ricezione del processo verbale di pignoramento delle copie del titolo e del precetto.
  • 10. Informativa ex art. 2 comma 7 D.L. 132/2014 Io sottoscritto/a ____________________, nato/a a ____________________ il ____________________, Cod. Fisc. ____________________, residente in ____________________, Via ____________________ (ovvero nella qualità di legale rappresentante di ____________________, Cod. Fisc. ____________________, residente/con sede in ____________________, Via ____________________), in ossequio a quanto previsto dall’art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, dichiaro di essere stato/a informato/a dall’Avv. ____________________ del Foro di ____________________: 1) della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da un avvocato, disciplinata dagli artt. 2 e ss. D. L. n. 132/2014, per tentare la risoluzione in via amichevole della controversia vertente su diritti disponibili insorta tra me (ovvero ____________________) e ____________________, Cod. Fisc. ____________________, residente/con sede in ____________________, Via ____________________, in relazione a ____________________; 2) che la convenzione di negoziazione conclusa con l’assistenza di un avvocato è redatta in forma scritta a pena di nullità, e che il termine per l’espletamento della procedura non può essere inferiore ad un mese; 3) che l’accordo raggiunto costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale, e che, quando ha ad oggetto contratti o atti soggetti a trascrizione ai sensi dell’art. 2643 cod. civ., la sottoscrizione del relativo processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato;
  • 11. 4) che la mancata risposta entro il termine di 30 giorni dalla ricezione o il rifiuto all’invito a stipulare la convenzione può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli artt. 96 e 642, co. 1, c.p.c.; 5) che dal momento della comunicazione dell’invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale, e dalla stessa data è impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l’invito è rifiutato o non è accettato nel termine di 30 giorni previsto dall’art. 4, co. 1, D. L. n. 132/2014, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati; 6) che i difensori e le parti sono tenuti all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso della procedura e che le stesse non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale; 7) che sulle stesse dichiarazioni e informazioni i difensori e le parti non possono essere tenuti a deporre; si applicano le disposizioni dell’art. 200 c.p.p.; si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell’art. 103 c.p.p. in quanto applicabili; 8) che copia dell’accordo raggiunto verrà trasmessa al Consiglio dell’Ordine circondariale del luogo ove l’accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell’Ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati, ai fini della raccolta dati. ____________________, lì ____________________ Firma Vera ed autentica la superiore firma Avv. ____________________
  • 12. Accordo di separazione personale raggiunto a seguito di negoziazione assistita TRA Il sig. ____________________, nato a ____________________ e residente in ____________________, C.F ____________________ di professione ____________________ assistito, giusto l’articolo 6 del Dl 132/2014 ai fini del presente atto dall’avvocato ____________________, da una parte e La sig.ra ____________________, nata a ____________________ e residente in ____________________, C.F. ____________________ di professione ____________________, assistita, giusto l’articolo 6 del Dl 132/2014, ai fini del presente atto dall’avvocato ____________________, dall’altra Premesso che 1) Le parti, debitamente informate in merito, si sono determinate a pervenire alla loro separazione personale consensuale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 del Dl 132 del 12 settembre 2014, e a tal fine hanno conferito mandato ai predetti legali, avv. ____________________ e ____________________, chiedendo agli stessi di svolgere l’incarico di assistenza nel corso della negoziazione, propedeutica al l’accordo separativo, impegnandosi a cooperare, tra loro, con buona fede e lealtà. 2) Le parti dichiarano di aver contratto matrimonio “civile” in ____________________ in data ____________________ ____________________, optando per il regime patrimoniale della separ azione dei beni. 3) Le parti dichiarano, espressamente, che dalla loro unione non sono nati figli. 4) I coniugi hanno costituito la loro casa familiare in ____________________ alla via ____________________ . 5) Successivamente sono intervenute tra le parti delle discussioni e dei contrasti anche in ordine alle minime decisioni comuni, tali da minare il regime della concordia e della condivisione matrimoniale. 6) Pertanto è maturata nelle parti la ferma decisione di formalizzare la loro separazione personale.
  • 13. Tutto ciò premesso, le parti in epigrafe, con la presenza dei rispettivi legali, hanno posto in essere la negoziazione assistita richiesta dalla norma e sono giunte a sottoscrivere il seguente Accordo di separazione personale, ex articolo 6, comma 2 prima parte, del DL nr. 132/2014 I sottoscritti ____________________ e ____________________, posto l’esito negativo del tentativo di conciliazione tra loro, tentato dai rispettivi Avvocati, nel corso della negoziazione assistita dichiarano che la loro separazione personale consensuale, è concordata alle seguenti CONDIZIONI a) i coniugi vivranno separati, con l’obbligo del mutuo reciproco rispetto; b) la casa coniugale sita in ____________________ alla via ____________________ viene concorde mente lasciata alla sig.ra ____________________; c) il marito sig. ____________________ si impegna, alla luce della maggior disponibilità di reddito, a versare, in favore della moglie, l’importo di € 000,00 mensili, con bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese; su tale importo, come per legge, maturerà annualmente la rivalutazione Istat a decorrere dall’anno successivo la sottoscrizione dell’accordo separativo; d) quanto ai beni mobili che costituivano l’arredo della casa coniugale, i coniugi si danno atto di aver provveduto alla loro relativa divisione bonaria e quindi dichiarano di non aver nulla a pretendere, per tale titolo, l’una dall’altra.
  • 14. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6, comma 2 prima parte del Dl 132/2014 si conviene tra le parti che sia onere dell’avv. ____________________ provvedere a trasmettere copia del presente accordo, sottoscritto ed autenticato nelle firme, al Procuratore della Repubblica per gli affari civili presso il Tribunale di ____________________, per il rilascio del relativo nulla osta. Ricevuto questo nulla osta, il medesimo Avv. X si impegna, sotto le comminatorie di cui al punto 4 dell’art. 6 del DL 132/14, alla trasmissione dell’accordo di negoziazione e del relativo nulla osta, entro il termine di dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile del Comune di ____________________, quale Comune nel quale il matrimonio è stato iscritto. Gli avvocati ____________________ e ____________________ dichiarano, inoltre, che il presente accordo di separazione consensuale non viola diritti indisponibili e non è contrario a norme di ordine pubblico, ai sensi dell’articolo 5 , comma 2, del Dl 132/2014. ____________________, ____________________. Sig. ____________________ Sig.ra ____________________ Avv. ____________________ anche per autentica della firma del sig. ____________________ Avv. ____________________ anche per autentica della firma della sig. ____________________ Trasmissione di copia autenticata dell’atto al Sig. Procuratore della Repubblica per gli affari Civili presso il Tribunale di ____________________ Io sottoscritto Avv. ____________________, trasmetto al Sig. Procuratore della Repubblica per gli affari civili del Tribunale di ____________________, presso la sua sede in ____________________ alla via del ____________________ la suestesa copia dell’accordo per la separazione consensuale, a seguito di negoziazione assistita intervenuto in data ____________________, tra i sig.ri ____________________ e ____________________, contenente le certificazioni richieste dall’articolo 5 del Dl 132/2014, autenticata dai rispettivi legali con autografa sottoscrizione, con espressa richiesta del relativo Nulla Osta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno n. ____________________ ____________________, ____________________ Avv. ____________________
  • 15. Modifiche al codice civile ❖ Art. 1284 c.c.: Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.
  • 16. Modifiche al codice di procedura civile ❖ Art. 26 c.p.c.: 2. Per l'esecuzione forzata su autoveicoli,motoveicoli e rimorchi è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. ❖ Art. 26 bis: 1. Quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall’articolo 413, quinto comma, per l’espropriazione forzata di crediti è competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. 2. Fuori dei casi di cui al primo comma, per l’espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.
  • 17. ❖ Art. 92 c.p.c.: Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti , il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
  • 18. ❖ Art. 492 bis: Su istanza del creditore procedente, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere l’indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell'articolo 547, dell'indirizzo di posta elettronica certificata. Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con l'autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che l’ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni l’ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze. Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, quest'ultimo accede agli stessi per provvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui al periodo precedente, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro quindici giorni dal rilascio a pena d’inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all’istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all'ufficiale giudiziario territorialmente competente. L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l'accesso nelle banche dati di cui al secondo comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale. Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio, ove possibile a norma dell'articolo 149-bis o a mezzo telefax, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui all'articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo 546. Il verbale di cui al presente comma è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest’ultimo riferibili. Quando l'accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest’ultimo che sono nella disponibilità di terzi l’ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore. Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al terzo comma che crediti o cose di cui al quinto comma, l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.
  • 19. ❖ Art. 503 c.p.c.: L'incanto può essere disposto solo quando il giudice ritiene probabile che la vendita con tale modalità abbia luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568.
  • 20. ❖ Art. 518 c.p.c.: Compiute le operazioni, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro quindici giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui all’articolo 497 copia del processo verbale è conservata dall'ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo del presente comma sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore.
  • 21. ❖ Art. 521 bis c.p.c.: Il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l’ingiunzione prevista nell’articolo 492. Il pignoramento contiene altresì l’intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all’uso dei medesimi, all’istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso. Al momento della consegna l’istituto vendite giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante, a mezzo posta elettronica certificata ove possibile. Decorso il termine di cui al primo comma, gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all’uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all’istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto. Si applica il terzo comma. Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento perché proceda alla trascrizione nei pubblici registri. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo nota di trascrizione. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fi in del presente articolo. Il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di cui al quinto comma. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente capo.
  • 22. ❖ Art. 543 c.p.c.: 4) la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l’invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all’articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; con l’avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un’apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell’ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione. Nell'indicare l'udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell'articolo 501. Eseguita l'ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al secondo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore. Quando procede a norma dell'articolo 492-bis, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto, e si applicano le disposizioni di cui al quarto comma. Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o l'assegnazione dei crediti. Sull'istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l'udienza per l'audizione del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 o 553. Il decreto con cui viene fissata l'udienza di cui al periodo precedente è notificato a cura del creditore procedente e deve contenere l'invito e l'avvertimento al terzo di cui al numero 4) del secondo comma.
  • 23. ❖ Art. 547 c.p.c.: Con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna. ❖ Quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza successiva. L'ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553.
  • 24. ❖ Art. 557 c.p.c.: Eseguita l'ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento. Nell'ipotesi di cui all'articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore. ❖ Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione e fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573. Il giudice provvede ai sensi dell'articolo 576 solo quando ritiene probabile che la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568.
  • 25. ❖ Art. 572 c.p.c.: Se l'offerta è inferiore a tale valore il giudice non può far luogo alla vendita quando ritiene probabile che la vendita con il sistema dell'incanto possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene determinato a norma dell'articolo 568.
  • 26. ❖ Art. 609 c.p.c.: Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, l’ufficiale giudiziario intima alla parte tenuta al rilascio ovvero a colui al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se colui che è tenuto a provvedere all'asporto non è presente, mediante atto notificato a spese della parte istante. Quando entro il termine assegnato l'asporto non è stato eseguito l'ufficiale giudiziario, su richiesta e a spese della parte istante, determina, anche a norma dell'articolo 518, primo comma, il presumibile valore di realizzo dei beni ed indica le prevedibili spese di custodia e di asporto. Quando può ritenersi che il valore dei beni è superiore alle spese di custodia e di asporto, l'ufficiale giudiziario, a spese della parte istante, nomina un custode e lo incarica di trasportare i beni in altro luogo. Il custode è nominato a norma dell'articolo 559. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese i beni, quando non appare evidente l'utilità del tentativo di vendita di cui al quinto comma, sono considerati abbandonati e l'ufficiale giudiziario, salva diversa richiesta della parte istante, ne dispone lo smaltimento o la distruzione. Se sono rinvenuti documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale che non sono stati asportati a norma del primo comma, gli stessi sono conservati, per un periodo di due anni, dalla parte istante ovvero, su istanza e previa anticipazione delle spese da parte di quest'ultima, da un custode nominato dall'ufficiale giudiziario. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dal secondo comma, ultimo periodo. Allo stesso modo si procede alla scadenza del termine biennale di cui al presente comma a cura della parte istante o del custode. Decorso il termine fissato nell'intimazione di cui al primo comma, colui al quale i beni appartengono può, prima della vendita ovvero dello smaltimento o distruzione dei beni a norma del secondo comma, ultimo periodo, chiederne la consegna al giudice dell'esecuzione per il rilascio. Il giudice provvede con decreto e, quando accoglie l'istanza, dispone la riconsegna previa corresponsione delle spese e compensi per la custodia e per l’asporto. Il custode provvede alla vendita senza incanto nelle forme previste per la vendita dei beni mobili pignorati, secondo le modalità disposte dal giudice dell'esecuzione per il rilascio. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 530 e seguenti del codice di procedura civile. La somma ricavata è impiegata per il pagamento delle spese e dei compensi per la custodia, per l'asporto e per la vendita, liquidate dal giudice dell'esecuzione per il rilascio. Salvo che i beni appartengano ad un soggetto diverso da colui che è tenuto al rilascio, l'eventuale eccedenza è utilizzata per il pagamento delle spese di esecuzione liquidate a norma dell'articolo 611. In caso di infruttuosità della vendita nei termini fissati dal giudice dell'esecuzione, si procede a norma del secondo comma, ultimo periodo. Se le cose sono pignorate o sequestrate, l'ufficiale giudiziario dà immediatamente notizia dell'avvenuto rilascio al creditore su istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro, e al giudice dell'esecuzione per l’eventuale sostituzione del custode.