tabella liquidazione spese Gdp VR cause contumaciali
Convegno padova 8.11.13 polizza professionale e polizza infortuni 8.11
1. Associazione Forense
“LA MERIDIANA – GIURISTI E RESPONSABILITA'”
Padova, 8 novembre 2013
Polizza RC professionale e polizza infortuni per l'avvocato:
a quando la polizza kasko?
- www.renatosavoia.com -
2.
3. Marco Beltrandi - radicale, eletto nel PD, primo
firmatario dell'emendamento 12.4 della proposta
di legge n.3900, che ha introdotto l'obbligo della
polizza infortuni
4. RESPONSABILITA' PROFESSIONALE
Tribunale Roma 3 /03/1954
Ogni sentenza è condizionata da una
quantità di fattori inimmaginabili, da
indurre a negare la sussistenza di una
danno risarcibile, anche in presenza di
una accertata negligenza professionale
Da allora le cose sono un po' (molto!) cambiate, sia
a livello normativo che giurisprudenziale
5. A LIVELLO NORMATIVO
Fonti di responsabilità per mancata informazione:
- D. Lgs. 28/2010 art. 4, 3° comma (informativa
mediazione)
- D. Ls. 1/2012, art. 9, 4° comma (ogni
professionista, quindi anche l'avvocato, deve dare al
cliente
informazioni
sull'incarico,
polizza
professionale e costi)
- Codice Deontologico forense, art. 40 (obbligo di
informazione)
E da ultimo...
6. Legge 247/12, art. 13, 5° comma – obbligo di
informativa
Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio
di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della
complessità
dell'incarico,
fornendo
tutte
le
informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal
momento del conferimento alla conclusione
dell'incarico; a richiesta è altresì tenuto a comunicare
in forma scritta a colui che conferisce l'incarico
professionale la prevedibile misura del costo della
prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche
forfetarie, e compenso professionale.
8. GIURISPRUDENZA
Cassazione Civile, Sesta Sezione, n. 23427/13
Erronea individuazione dell'impresa assicuratrice
contro cui agire => restituzione del pagamento
Cassazione Civile, Terza Sezione, N. 18612/13
Il contrasto giurisprudenziale non esonera da
responsabilità professionale l’avvocato che perde.
(Nel dubbio, riferirsi al termine più breve)
9. Non solo sentenze negative...
Cassazione Civile, Terza Sezione n° 22376/12
La responsabilità dell'avvocato non può affermarsi
per il solo fatto del mancato corretto adempimento
dell'attività professionale, occorrendo verificare se,
qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta,
il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento
delle proprie ragioni
Conformi: Cass. n. 22026/04, Cass. n. 10966/04, Cass. n.
21894/04, Cass. n. 6967/06, Cass. n. 9917/2010
10. Cass. civ. Sez. II, n. 16023/02
- attività di avvocato è obbligazione di mezzi e non di
risultato
- parametro della diligenza professionale (art. 1176,
comma 2, c.c.) => adempimento va rapportato alla
natura dell'attività esercitata
- criterio di normalità = diligenza posta nell'esercizio
della propria attività da professionista di preparazione
tecnica e di attenzione medie
- non si risponde per colpa lieve solo per questioni di
particolare difficoltà (2236 c.c.)
Nel caso di specie: accertarsi di prescrizione del
diritto da azionare
11. Tribunale Verona, 28/05/13
La valutazione del nesso di causa (negligenza-risultato
sfavorevole) va effettuata con criterio prognostico di tipo
probabilistico (“più probabile che non”)
Conforme: Cassazione Civile, Terza Sezione, n. 1286/1998
Tribunale Trieste 27/06/13
Al cliente l'onere di provare di aver fornito quanto
necessario all'espletamento del mandato
* Cassazione Civile, Sezioni Unite, n.15781/05 *
La distinzione tra obbligazioni di mezzo e di risultato non
ha alcuna incidenza sul regime di responsabilità
12. Cass. civ. Sez. VI, 26/07/2010, n. 17506
La responsabilità professionale dell'avvocato può scaturire
anche da una scelta processuale che, pur di per sé non
erronea o controproducente, nondimeno ritardi la
realizzazione dell'interesse del cliente
(Nella fattispecie la negligenza professionale è consistita
nella instaurazione di un giudizio ordinario invece di un
ricorso monitorio nonostante l'idonea prova scritta del
credito)
E adesso vediamo l'aspetto normativo dell'obbligo di
polizza...
13. D.L. 138 del 2011 (Ulteriori misure urgenti per la
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo),
convertito nella legge n. 148 del 2011
Art 3 lett e): a tutela del cliente, il professionista è tenuto a
stipulare [entro 1 anno = 13 agosto 2012] idonea
assicurazione per
i
rischi
derivanti
dall'esercizio
dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti
al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi
della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il
relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze
assicurative di cui al presente comma possono essere
negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli
Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti
14. D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 (Regolamento recante
riforma degli ordinamenti professionali, a norma
dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138)
Art. 5 (Obbligo di assicurazione)
1. Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite
di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e
dagli
enti previdenziali dei professionisti, idonea
assicurazione
per
i
danni derivanti al
cliente
dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività
di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso.
Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento
dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza
professionale, il relativo massimale e ogni variazione
successiva.
15. (segue) Art. 5 (Obbligo di assicurazione)
2. La violazione della disposizione di cui al comma
costituisce illecito disciplinare.
1
3. Al fine di consentire la negoziazione delle
convenzioni collettive di cui al comma 1, l'obbligo di
assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia
decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto. [= 15 agosto 2013]
E da ultimo...
16. LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina
dell'ordinamento della professione forense)
Art. 12 - Assicurazione per la responsabilità civile e assicurazione
contro gli infortuni
1. L'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti
devono stipulare, autonomamente o anche per il tramite di
convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni
ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della
responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione,
compresa quella per la custodia di documenti, somme
di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai
clienti. L'avvocato rende noti al cliente gli estremi della propria
polizza assicurativa.
17. (segue Art. 12 - Assicurazione per la responsabilità civile
assicurazione contro gli infortuni)
e
2. All'avvocato,
all'associazione
o
alla
società
tra
professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite
delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita
polizza a copertura degli infortuni derivanti a sè e ai
propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza
dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori
dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto
o di collaboratore esterno occasionale.
18. (segue Art. 12 - Assicurazione per la responsabilità civile
assicurazione contro gli infortuni)
e
2. All'avvocato,
all'associazione
o
alla
società
tra
professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite
delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita
polizza a copertura degli infortuni derivanti a sè e ai
propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza
dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori
dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto
o di collaboratore esterno occasionale.
19. (segue Art. 12 - Assicurazione per la responsabilità civile
assicurazione contro gli infortuni)
e
3. Degli estremi delle polizze assicurative e di ogni
loro successiva variazione è data comunicazione al
consiglio dell'ordine.
4. La mancata osservanza delle disposizioni previste
nel presente articolo costituisce illecito disciplinare.
5. Le condizioni essenziali e i massimali minimi delle
polizze sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal
Ministro della giustizia, sentito il CNF.
20. Da quando decorre l'obbligo (sia per polizza rc che per
polizza infortuni)?
a) 15 agosto 2013?
b) Da quando il ministro di Giustizia, sentito il CNF, stabilirà
condizioni essenziali e massimali minimi (come prevede il
comma 5)?
Quest'ultima è la posizione del CNF (circolare n.14-C-2013)
(anche se l'art.44, 5° comma Decreto del Fare prevede il
rinvio -2 anni- solo per le professioni sanitarie)
- Già in vigore l'obbligo di comunicazione (al cliente e
Consiglio dell'Ordine) per chi sia già assicurato
- no obbligo comunicazione scritta
21. POLIZZA INFORTUNI
Obbligatoria solo per gli avvocati (insulti a piacere)
Introdotta nella seduta della Camera del 9 ottobre 2012, con
l'emendamento 12.4, a firma Beltrandi, con parere negativo
della Commissione Giustizia e del Governo
Presenti e votanti
459
Maggioranza
230
Hanno votato sì
231
Hanno votato no
228
La dichiarazione del deputato Beltrandi....
22. Signor Presidente, in un provvedimento con cui
l'ordine forense, indubbiamente, porta a casa tutta
una serie di questioni, credo che introdurre
un'assicurazione obbligatoria anche per gli infortuni
delle persone che lavorano nello studio - quindi
compresi anche i praticanti - sia un qualcosa di
assolutamente utile e comprensibile
23. Peraltro, ritengo che molti professionisti italiani già
facciano questo tipo di polizze. Credo che sia giusto,
nei confronti di chi lavora in uno studio legale, avere
una copertura assicurativa, sia per l'attività svolta
dentro lo studio sia per l'attività svolta, per lo studio,
al di fuori dello studio.
24. Quindi, credo che sarebbe un gesto di buona volontà
da parte della categoria. Nell'ambito di un
provvedimento, per così dire, garantista e così
pieno di chiusure e di privilegi corporativi, una
norma di questo tipo non credo crei problemi.
25. Al momento il CNF si sta di fatto disinteressando dell'obbligo
relativo alla polizza infortuni (Circolare 23-C-2013 del 28
ottobre)
Problemi posti dall'obbligo della polizza infortuni:
1) i dipendenti dell'avvocato già godono di un'assicurazione
obbligatoria (INAIL), che senso ha che (unici in Italia) ne
abbiano due???
=> problemi di coordinamento
(la polizza coprirebbe solo infortuni e non malattie)
2) infortunio in itinere ↔ attività svolta nell'esercizio della
professione anche fuori dei locali dello studio legale ???
26. 3) limite del principio indennitario – si applica l'art. 1910 c.c.?
(L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità
dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme
complessivamente riscosse non superino l'ammontare del
danno)
4) la polizza deve coprire anche i collaboratori: ma se i
collaboratori sono a loro volta avvocati che senso ha???