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Avv. Andrea BULGARELLI
Foro di Modena
www.studiobulgarelli.it
 I «NUOVI» PARAMETRI MINISTERIALI PER LA LIQUIDAZIONE DEI
  COMPENSI DEGLI AVVOCATI

   1.   ambito oggettivo e soggettivo

   2.   ambito temporale




                                                             3
4
5
6
COMPENSO, MERCATO, ACCORDO, PARTI

 QUAL È L’AMBITO DEI PARAMETRI?




                                    7
DECRETO MINISTERIALE 08/04/2004 N. 127
                                                      Art. 5
1. Nella liquidazione degli onorari a carica del soccombente deve essere tenuto conto della natura e del
valore della controversia, dell'importanza e del numero delle questioni trattate, del grado dell'autorità adita,
con speciale riguardo all'attività svolta dall'avvocato davanti al giudice.
2. Nelle cause di particolare importanza per le questioni giuridiche trattate, la liquidazione degli onorari a
carico del soccombente può arrivare fino al doppio dei massimi stabiliti.
3. Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente…


Art. 6
1. Nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente, il valore della causa è determinato a norma del
codice di procedura civile, avendo riguardo nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, all'entità
economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta, nei giudizi di divisione, alla quota o ai
supplementi di quota in contestazione, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, alla
somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.
2. Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, può aversi riguardo al valore effettivo della
controversia, quando esso risulti manifestamente diverso da quello, presunto a norma del codice di procedura
civile.
3. Nelle cause avanti gli organi di giustizia amministrativa, il valore è determinato secondo i criteri indicati dal
comma 1 di questo articolo, quando l'oggetto della controversia o la natura del rapporto sostanziale dedotto
in giudizio. o comunque correlato al provvedimento impugnato ne, consentono l'applicazione; ove ciò non sia
possibile, nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente va tenuto conto dell'interesse
sostanziale che riceve tutela attraverso la sentenza. Per i ricorsi straordinari e gerarchici sono dovuti gli
onorari di cui al paragrafo III della tabella A in quanto analogicamente applicabili.
4. Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente…
                                                                                                                       8
Parere Cons. Stato su bozza regolamento parametri
  (Si limita praticamente solo ad osservazioni per i compensi degli avvocati!)


sembra chiarire che scopo del legislatore è stato quello di
disciplinare sia la determinazione delle spese di lite, sia dei
compensi degli avvocati:
 “Partendo dalle disposizioni generali, contenute nell’art. 1, si
   evidenzia come l’inciso “in difetto di accordo delle parti” limiti
   l’ambito di applicazione del decreto a tale presupposto, mentre
   la liquidazione del compenso del professionista da parte del
   giudice può avvenire anche d’ufficio e, pertanto, si suggerisce
   di aggiungere le parole “o anche d’ufficio nei casi previsti dalla
   legge”.
                                                                                 9
Relazione al DM 140/2012

La specifica che il DM si applica anche alle ipotesi di liquidazione
d’ufficio «quando previsto dalla legge» risulta superflua posto
che la modalità d’impulso della liquidazione, se officiosa o su
domanda, non si riflette sull’ambito di applicazione oggettivo
del regolamento, riferito appunto all’assenza di accordo sul
compenso (art. 9 citato, commi 2 e 4, in combinato disposto).
Seppure l’organo giurisdizionale liquiderà il compenso d’ufficio,
sulla base di una disposizione normativa primaria, il decreto non
potrà che applicarsi (salva diversa disposizione di legge) se non
quando manchi l’accordo sul compenso medesimo tra
professionista e soggetto tenuto al pagamento
                                                                       10
ACCORDO = CONTRATTO (COL CLIENTE)
ACCORDO ≠ CONTRATTO (COL CLIENTE)




 ACCORDO SULLE SPESE ANCHE CON
        CONTROPARTE?


                                    11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Contro:                                          Pro:
                                            art. 41 del d.m. non è contrario a norma
 art. 11 preleggi irretroattività
                                             primaria (art. 11 preleggi irretroattività
   legge                                     legge) data la deroga prevista da art. 9
 aspettative maturate dai                   comma 3 del d.l. 1/2012:
   protagonisti del processo al              Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore
                                             del presente decreto continuano ad
   momento dell’instaurazione                applicarsi, limitatamente alla liquidazione
   della causa                               delle spese giudiziali, fino alla data di entrata
                                             in vigore dei decreti ministeriali di cui al
 rimessione in termini per le parti,        comma 2 e, comunque, non oltre il
   al fine di consentire loro di             centoventesimo giorno dalla data di entrata
                                             in vigore della legge di conversione del
   dimostrare le spese sostenute
                                             presente decreto.
   nel corso del giudizio (non c’è più
                                         Il terzo comma dell'art. 9, andrebbe letto
   il 12,5% forfetario)                  così: dopo che è entrato in vigore il decreto,
                                         caro giudice le tariffe non le applichi più e
                                         dovrai applicare (o prendere a riferimento) il
                                         decreto
                                                                                                 21
22
Contro:                              Pro:

 presenterebbe                      risponderebbe alla lettera
  l’inconveniente di                  della norma e ad una
  combinare due sistemi di            rigorosa applicazione del
  liquidazione non                    principio tempus regit
  sovrapponibili (si pensi solo       actum
  alla difficoltà di conciliare i
  compensi per attività
  previsti dalle tariffe con i
  compensi per fasi previsti
  dai parametri)


                                                                   23
24
Contro:                        Pro:
non risponderebbe            risponderebbe
espressamente alla lettera   espressamente alla lettera
della norma nel primo caso   della norma nel secondo caso




                                                            25
26
Contro:                         Pro:

non risponderebbe            risponderebbe
espressamente alla lettera   all’applicazione del principio
della norma                  tempus regit processum




                                                              27
28
29
   STRUMENTI GIUDIZIARI PER IL RECUPERO CREDITI DEGLI
    AVVOCATI

    1.   permane opinamento dei C.O.A.?

    2.   è ancora ammissibile la procedura monitoria per i crediti
         degli avvocati?




                                                                     30
Qual era l’ambito del parere di liquidazione dei C.O.A.?
                                   2 tesi:


a)   il parere di liquidazione non si esaurisce in una mera certificazione della
     rispondenza del credito alla tariffa professionale, ma implica la
     valutazione della congruità sul quantum richiesto che deve essere
     adeguato all’importanza dell’opera (Cass. civ. 12 marzo 2008, n. 6534;
     Cass. civ. 29 ottobre 1992, n. 11765);
b)   il parere dell'organo professionale consiste nel formale controllo della
     corrispondenza tra le voci indicate nella parcella e nella tariffa di
     categoria e che il sindacato sull'effettiva esecuzione delle prestazioni,
     sul corretto adempimento delle stesse e sul valore della controversia
     compete all'autorità giudiziaria chiamata a dirimere le eventuali
     controversie (Cass. civ. 18 febbraio 1967, n. 401; Cass. civ. 19 maggio
     1965, n. 976; Cass. civ. 20 gennaio 1982, n. 384; Cass. civ. 30 gennaio
     1997, n. 932; Cass. civ. 4 aprile 2003, n. 5321).
                                                                                   31
 "in tema di prestazioni professionali il Consiglio dell'Ordine non è tenuto né
   può svolgere altre indagini sulla validità ed efficacia delle obbligazioni
   assuntesi dalle parti nei singoli casi e sull'esatto adempimento delle stesse,
   su cui conosce e decide, in caso di controversia e nei limiti delle domande e
   delle difese, il giudice" (Cass. civ. 20 gennaio 1982, n. 384)




                                                                                    32
 Il Consiglio dell'Ordine è ancora chiamato ad accertare se il compenso per
   l’attività professionale dichiarata dal professionista        sia   stato
   correttamente determinato applicando i nuovi parametri?


 Il parere del COA può essere ancora oggi finalizzato all'accertamento
   tecnico della rispondenza delle attività riportate in parcella con i
   parametri? Nemmeno esistono più le singole attività…esistono le fasi
   omnicompensive ora!


 Quale sarebbe l’utilità di un tale parere?


 Il parere del COA è ancora necessario?

                                                                               33
La relazione al DM 140/2012 sostiene che:

L’art. 9, comma 5, sarebbe norma speciale che deroga alle
precedenti norme codicistiche ed escluderebbe implicitamente
la necessità, per l’organo giurisdizionale che debba procedere
alla liquidazione, di sentire «l’associazione professionale» cui si
riferisce l’art. 2233 c.c.




                                                                      34
Indici:
 articolo 1, DM 140/2012:
  «L’organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei
  professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di
  accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni
  del presente decreto».

 articolo 1, comma 7, DM 140/2012:
  «In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di
  percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del
  compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono
  vincolanti per la liquidazione stessa».

  …ma un D.M. è un D.M. e la relazione comunque una relazione a un
  D.M.
                                                                         35
 articolo 9, comma 2, DL 1/2012:
  «Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di
  liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il
  compenso del professionista è determinato con riferimento a
  parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da
  adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data
  di entrata in vigore della legge di conversione del presente
  decreto»




                                                                   36
Certo è che:


 Filosofia di fondo = liberalizzazione attività          libero
  professionale in un'ottica di apertura dei mercati

 Giudice = unico soggetto in grado d’integrare il contenuto del
  contratto di patrocinio, fissando l'oggetto dell’obbligazione
  principale del cliente dell’avvocato, con la propria
  determinazione volitiva, ampiamente discrezionale

 Determinazione dei compensi della categoria svincolata da
  qualsiasi intervento dello suo organo di rappresentanza
  professionale

                                                                   37
L’art. 9, comma 5, è norma (speciale) successiva e quindi abrogativa ex art. 15
                                  preleggi:


1. della legge 7 novembre 1957 n. 1051 (Determinazione degli onorari, dei
  diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e procuratori per prestazioni
  giudiziali in materia civile)


«I criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità
spettanti agli avvocati e ai procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile
sono stabiliti dal Consiglio nazionale forense con le modalità previste dall'art. 1
della legge 3 agosto 1949, n. 536, e relative agli onorari e alle indennità in
materia penale e stragiudiziale».




                                                                                        38
L’art. 9, comma 5, è norma (speciale) successiva e quindi abrogativa ex art. 15
                                  preleggi:


2. dell’articolo 1 legge 3 agosto 1949 n. 536 (Tariffe forensi in materia penale
   e stragiudiziale e sanzioni disciplinari per il mancato pagamento dei
   contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre
   1944 n. 382):


«I criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità dovute agli
avvocati e ai procuratori in materia penale e stragiudiziale sono stabiliti ogni
biennio con deliberazione del Consiglio nazionale forense, approvata dal
Ministro della giustizia»




                                                                                   39
L’art. 9, comma 5, è norma (speciale) successiva e quindi abrogativa ex art. 15 preleggi:


3. degli articoli 14 lett. d, 57-62, 64 (fatta forse eccezione per qualche comma) del Regio
    Decreto Legge 27 novembre 1933 n. 1578:


- I Consigli dell’Ordine degli avvocati:…danno il parere sulla liquidazione degli onorari di avvocato nel caso
preveduto dall'articolo 59 e negli altri casi in cui è richiesto a termini delle disposizioni vigenti»
- I criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità dovute agli avvocati in materia penale e
stragiudiziale sono stabiliti ogni biennio con deliberazione del Consiglio nazionale forense. Nello stesso
modo provvede il Consiglio nazionale forense per quanto concerne la determinazione degli onorari nei
giudizi penali davanti alla Corte suprema di cassazione ed al Tribunale supremo militare. Le deliberazioni
con le quali si stabiliscono i criteri di cui al comma precedente devono essere approvate dal Ministro della
giustizia
- I criteri di cui al precedente articolo, sono stabiliti con riferimento al valore delle controversie ed al grado
dell'autorità chiamata a conoscerne, e, per i giudizi penali, anche alla durata di essi. Per ogni atto o serie di
atti devono essere fissati i limiti di un massimo e di un minimo. Nelle materie stragiudiziali va tenuto conto
dell'entità dell'affare.
- Gli onorari e gli altri diritti degli avvocati sono determinati dalle norme generali della tariffa e dalla
tabella unite al R.D.L. 27 ottobre 1918, n. 1774, e dalle successive modificazioni. Le tariffe per la
determinazione degli onorari e degli altri diritti degli avvocati possono essere rivedute ogni cinque anni con
decreto del Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale.
                                                                                                                     40
L’art. 9, comma 5, è norma (speciale) successiva e quindi abrogativa ex art. 15
                                  preleggi:


4. dell’art. 28 della legge 13 giugno 1942 n. 794 (Onorari di avvocato per
   prestazioni giudiziali in materia civile) in cui si prevede la possibilità del
   ricorso al procedimento monitorio, e dell’articolo 27 che prevedeva la
   possibilità per il cliente di richiedere al Consiglio dell’ordine di invitare
   l’avvocato alla presentazione della parcella una volta esaurito il suo
   incarico:


«Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del
proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della
procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli articoli 633 e seguenti
del codice di procedura civile, procede ai sensi dell'articolo 14 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150»


                                                                                      41
L’art. 9, comma 5, è norma (speciale) successiva e quindi
                  abrogativa ex art. 15 preleggi:

5. dell’articolo 2233 c.c.
6. degli articoli 633 (in parte) e 636 c.p.c.
7. dell’articolo 637 c.p.c., commi 2 e 3




                                                                 42
 L’organo giurisdizionale richiesto del pagamento di un compenso
  professionale, in mancanza della prova di un valido contratto
  concluso col cliente che lo predetermini, dovrà procedere alla
  quantificazione delle prestazioni professionali rese dall'avvocato
  senza dover sentire «l’associazione professionale» cui fa
  riferimento l’art. 2233 c.c.
 Il giudice diviene l’unico soggetto in grado d’integrare con la
  propria determinazione volitiva, ampiamente discrezionale, il
  contenuto del contratto di patrocinio, fissando l'oggetto
  dell’obbligazione principale del cliente dell’avvocato
 In sede monitoria, in particolare, l’avvocato perde quindi il
  privilegio probatorio di “provare” il proprio credito professionale
  (solo) mediante la produzione della parcella delle spese e
  prestazioni, munita della sua sottoscrizione e corredata dal parere
  della competente associazione professionale (art. 636 c.p.c.)

                                                                        43
 Il Consiglio dell’Ordine perde a sua volta il potere di scrutinare ex
   artt. 2233 o 636 c.p.c. l’entità della prestazioni del professionista
   pur nel quadro della compatibilità con il decoro e la dignità
   professionali (Corte Costituzionale 4 maggio 1984, n. 137)
 L’avvocato non sarà più esonerato dall’onere di provare per iscritto
   (altrimenti che con la mera produzione della sua parcella) il suo
   credito, come prevede, per ogni altro creditore, l’art. 633, n. 1,
   c.p.c.
 Il legale che aspiri ad ottenere un provvedimento monitorio dovrà
   quindi allegare alla domanda d’ingiunzione un contratto con forma
   scritta ad substantiam (art. 2233 c.c.) avente efficacia probatoria
   secondo le regole del codice civile per provare il mandato ricevuto
   e la pattuizione sull’entità del relativo compenso
 Il procedimento monitorio passa da “puro” a documentale non
   rivestendo più la dichiarazione unilaterale del professionista (sotto
   forma di parcella) il valore di prova scritta privilegiata
                                                                           44
 In difetto di accordo col cliente che li richiami, tali parametri
  sono stati concepiti esclusivamente per la limitata e residuale
  funzione indicata e per il loro utilizzo da parte del giudice e
  non possono considerarsi utilizzabili dal legale, in sede
  monitoria, quale indicata misura del compenso preteso




                                                                      45
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Relazione Treviso 29-9-2012

  • 1. Avv. Andrea BULGARELLI Foro di Modena www.studiobulgarelli.it
  • 2.
  • 3.  I «NUOVI» PARAMETRI MINISTERIALI PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI DEGLI AVVOCATI 1. ambito oggettivo e soggettivo 2. ambito temporale 3
  • 4. 4
  • 5. 5
  • 6. 6
  • 7. COMPENSO, MERCATO, ACCORDO, PARTI QUAL È L’AMBITO DEI PARAMETRI? 7
  • 8. DECRETO MINISTERIALE 08/04/2004 N. 127 Art. 5 1. Nella liquidazione degli onorari a carica del soccombente deve essere tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'importanza e del numero delle questioni trattate, del grado dell'autorità adita, con speciale riguardo all'attività svolta dall'avvocato davanti al giudice. 2. Nelle cause di particolare importanza per le questioni giuridiche trattate, la liquidazione degli onorari a carico del soccombente può arrivare fino al doppio dei massimi stabiliti. 3. Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente… Art. 6 1. Nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente, il valore della causa è determinato a norma del codice di procedura civile, avendo riguardo nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta, nei giudizi di divisione, alla quota o ai supplementi di quota in contestazione, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata. 2. Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, può aversi riguardo al valore effettivo della controversia, quando esso risulti manifestamente diverso da quello, presunto a norma del codice di procedura civile. 3. Nelle cause avanti gli organi di giustizia amministrativa, il valore è determinato secondo i criteri indicati dal comma 1 di questo articolo, quando l'oggetto della controversia o la natura del rapporto sostanziale dedotto in giudizio. o comunque correlato al provvedimento impugnato ne, consentono l'applicazione; ove ciò non sia possibile, nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente va tenuto conto dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la sentenza. Per i ricorsi straordinari e gerarchici sono dovuti gli onorari di cui al paragrafo III della tabella A in quanto analogicamente applicabili. 4. Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente… 8
  • 9. Parere Cons. Stato su bozza regolamento parametri (Si limita praticamente solo ad osservazioni per i compensi degli avvocati!) sembra chiarire che scopo del legislatore è stato quello di disciplinare sia la determinazione delle spese di lite, sia dei compensi degli avvocati:  “Partendo dalle disposizioni generali, contenute nell’art. 1, si evidenzia come l’inciso “in difetto di accordo delle parti” limiti l’ambito di applicazione del decreto a tale presupposto, mentre la liquidazione del compenso del professionista da parte del giudice può avvenire anche d’ufficio e, pertanto, si suggerisce di aggiungere le parole “o anche d’ufficio nei casi previsti dalla legge”. 9
  • 10. Relazione al DM 140/2012 La specifica che il DM si applica anche alle ipotesi di liquidazione d’ufficio «quando previsto dalla legge» risulta superflua posto che la modalità d’impulso della liquidazione, se officiosa o su domanda, non si riflette sull’ambito di applicazione oggettivo del regolamento, riferito appunto all’assenza di accordo sul compenso (art. 9 citato, commi 2 e 4, in combinato disposto). Seppure l’organo giurisdizionale liquiderà il compenso d’ufficio, sulla base di una disposizione normativa primaria, il decreto non potrà che applicarsi (salva diversa disposizione di legge) se non quando manchi l’accordo sul compenso medesimo tra professionista e soggetto tenuto al pagamento 10
  • 11. ACCORDO = CONTRATTO (COL CLIENTE) ACCORDO ≠ CONTRATTO (COL CLIENTE) ACCORDO SULLE SPESE ANCHE CON CONTROPARTE? 11
  • 12. 12
  • 13. 13
  • 14. 14
  • 15. 15
  • 16. 16
  • 17. 17
  • 18. 18
  • 19. 19
  • 20. 20
  • 21. Contro: Pro:  art. 41 del d.m. non è contrario a norma  art. 11 preleggi irretroattività primaria (art. 11 preleggi irretroattività legge legge) data la deroga prevista da art. 9  aspettative maturate dai comma 3 del d.l. 1/2012: protagonisti del processo al Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad momento dell’instaurazione applicarsi, limitatamente alla liquidazione della causa delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al  rimessione in termini per le parti, comma 2 e, comunque, non oltre il al fine di consentire loro di centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del dimostrare le spese sostenute presente decreto. nel corso del giudizio (non c’è più Il terzo comma dell'art. 9, andrebbe letto il 12,5% forfetario) così: dopo che è entrato in vigore il decreto, caro giudice le tariffe non le applichi più e dovrai applicare (o prendere a riferimento) il decreto 21
  • 22. 22
  • 23. Contro: Pro:  presenterebbe  risponderebbe alla lettera l’inconveniente di della norma e ad una combinare due sistemi di rigorosa applicazione del liquidazione non principio tempus regit sovrapponibili (si pensi solo actum alla difficoltà di conciliare i compensi per attività previsti dalle tariffe con i compensi per fasi previsti dai parametri) 23
  • 24. 24
  • 25. Contro: Pro: non risponderebbe risponderebbe espressamente alla lettera espressamente alla lettera della norma nel primo caso della norma nel secondo caso 25
  • 26. 26
  • 27. Contro: Pro: non risponderebbe risponderebbe espressamente alla lettera all’applicazione del principio della norma tempus regit processum 27
  • 28. 28
  • 29. 29
  • 30. STRUMENTI GIUDIZIARI PER IL RECUPERO CREDITI DEGLI AVVOCATI 1. permane opinamento dei C.O.A.? 2. è ancora ammissibile la procedura monitoria per i crediti degli avvocati? 30
  • 31. Qual era l’ambito del parere di liquidazione dei C.O.A.? 2 tesi: a) il parere di liquidazione non si esaurisce in una mera certificazione della rispondenza del credito alla tariffa professionale, ma implica la valutazione della congruità sul quantum richiesto che deve essere adeguato all’importanza dell’opera (Cass. civ. 12 marzo 2008, n. 6534; Cass. civ. 29 ottobre 1992, n. 11765); b) il parere dell'organo professionale consiste nel formale controllo della corrispondenza tra le voci indicate nella parcella e nella tariffa di categoria e che il sindacato sull'effettiva esecuzione delle prestazioni, sul corretto adempimento delle stesse e sul valore della controversia compete all'autorità giudiziaria chiamata a dirimere le eventuali controversie (Cass. civ. 18 febbraio 1967, n. 401; Cass. civ. 19 maggio 1965, n. 976; Cass. civ. 20 gennaio 1982, n. 384; Cass. civ. 30 gennaio 1997, n. 932; Cass. civ. 4 aprile 2003, n. 5321). 31
  • 32.  "in tema di prestazioni professionali il Consiglio dell'Ordine non è tenuto né può svolgere altre indagini sulla validità ed efficacia delle obbligazioni assuntesi dalle parti nei singoli casi e sull'esatto adempimento delle stesse, su cui conosce e decide, in caso di controversia e nei limiti delle domande e delle difese, il giudice" (Cass. civ. 20 gennaio 1982, n. 384) 32
  • 33.  Il Consiglio dell'Ordine è ancora chiamato ad accertare se il compenso per l’attività professionale dichiarata dal professionista sia stato correttamente determinato applicando i nuovi parametri?  Il parere del COA può essere ancora oggi finalizzato all'accertamento tecnico della rispondenza delle attività riportate in parcella con i parametri? Nemmeno esistono più le singole attività…esistono le fasi omnicompensive ora!  Quale sarebbe l’utilità di un tale parere?  Il parere del COA è ancora necessario? 33
  • 34. La relazione al DM 140/2012 sostiene che: L’art. 9, comma 5, sarebbe norma speciale che deroga alle precedenti norme codicistiche ed escluderebbe implicitamente la necessità, per l’organo giurisdizionale che debba procedere alla liquidazione, di sentire «l’associazione professionale» cui si riferisce l’art. 2233 c.c. 34
  • 35. Indici:  articolo 1, DM 140/2012: «L’organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto».  articolo 1, comma 7, DM 140/2012: «In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa». …ma un D.M. è un D.M. e la relazione comunque una relazione a un D.M. 35
  • 36.  articolo 9, comma 2, DL 1/2012: «Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» 36
  • 37. Certo è che:  Filosofia di fondo = liberalizzazione attività libero professionale in un'ottica di apertura dei mercati  Giudice = unico soggetto in grado d’integrare il contenuto del contratto di patrocinio, fissando l'oggetto dell’obbligazione principale del cliente dell’avvocato, con la propria determinazione volitiva, ampiamente discrezionale  Determinazione dei compensi della categoria svincolata da qualsiasi intervento dello suo organo di rappresentanza professionale 37
  • 38. L’art. 9, comma 5, è norma (speciale) successiva e quindi abrogativa ex art. 15 preleggi: 1. della legge 7 novembre 1957 n. 1051 (Determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile) «I criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile sono stabiliti dal Consiglio nazionale forense con le modalità previste dall'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536, e relative agli onorari e alle indennità in materia penale e stragiudiziale». 38
  • 39. L’art. 9, comma 5, è norma (speciale) successiva e quindi abrogativa ex art. 15 preleggi: 2. dell’articolo 1 legge 3 agosto 1949 n. 536 (Tariffe forensi in materia penale e stragiudiziale e sanzioni disciplinari per il mancato pagamento dei contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382): «I criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità dovute agli avvocati e ai procuratori in materia penale e stragiudiziale sono stabiliti ogni biennio con deliberazione del Consiglio nazionale forense, approvata dal Ministro della giustizia» 39
  • 40. L’art. 9, comma 5, è norma (speciale) successiva e quindi abrogativa ex art. 15 preleggi: 3. degli articoli 14 lett. d, 57-62, 64 (fatta forse eccezione per qualche comma) del Regio Decreto Legge 27 novembre 1933 n. 1578: - I Consigli dell’Ordine degli avvocati:…danno il parere sulla liquidazione degli onorari di avvocato nel caso preveduto dall'articolo 59 e negli altri casi in cui è richiesto a termini delle disposizioni vigenti» - I criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità dovute agli avvocati in materia penale e stragiudiziale sono stabiliti ogni biennio con deliberazione del Consiglio nazionale forense. Nello stesso modo provvede il Consiglio nazionale forense per quanto concerne la determinazione degli onorari nei giudizi penali davanti alla Corte suprema di cassazione ed al Tribunale supremo militare. Le deliberazioni con le quali si stabiliscono i criteri di cui al comma precedente devono essere approvate dal Ministro della giustizia - I criteri di cui al precedente articolo, sono stabiliti con riferimento al valore delle controversie ed al grado dell'autorità chiamata a conoscerne, e, per i giudizi penali, anche alla durata di essi. Per ogni atto o serie di atti devono essere fissati i limiti di un massimo e di un minimo. Nelle materie stragiudiziali va tenuto conto dell'entità dell'affare. - Gli onorari e gli altri diritti degli avvocati sono determinati dalle norme generali della tariffa e dalla tabella unite al R.D.L. 27 ottobre 1918, n. 1774, e dalle successive modificazioni. Le tariffe per la determinazione degli onorari e degli altri diritti degli avvocati possono essere rivedute ogni cinque anni con decreto del Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale. 40
  • 41. L’art. 9, comma 5, è norma (speciale) successiva e quindi abrogativa ex art. 15 preleggi: 4. dell’art. 28 della legge 13 giugno 1942 n. 794 (Onorari di avvocato per prestazioni giudiziali in materia civile) in cui si prevede la possibilità del ricorso al procedimento monitorio, e dell’articolo 27 che prevedeva la possibilità per il cliente di richiedere al Consiglio dell’ordine di invitare l’avvocato alla presentazione della parcella una volta esaurito il suo incarico: «Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, procede ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150» 41
  • 42. L’art. 9, comma 5, è norma (speciale) successiva e quindi abrogativa ex art. 15 preleggi: 5. dell’articolo 2233 c.c. 6. degli articoli 633 (in parte) e 636 c.p.c. 7. dell’articolo 637 c.p.c., commi 2 e 3 42
  • 43.  L’organo giurisdizionale richiesto del pagamento di un compenso professionale, in mancanza della prova di un valido contratto concluso col cliente che lo predetermini, dovrà procedere alla quantificazione delle prestazioni professionali rese dall'avvocato senza dover sentire «l’associazione professionale» cui fa riferimento l’art. 2233 c.c.  Il giudice diviene l’unico soggetto in grado d’integrare con la propria determinazione volitiva, ampiamente discrezionale, il contenuto del contratto di patrocinio, fissando l'oggetto dell’obbligazione principale del cliente dell’avvocato  In sede monitoria, in particolare, l’avvocato perde quindi il privilegio probatorio di “provare” il proprio credito professionale (solo) mediante la produzione della parcella delle spese e prestazioni, munita della sua sottoscrizione e corredata dal parere della competente associazione professionale (art. 636 c.p.c.) 43
  • 44.  Il Consiglio dell’Ordine perde a sua volta il potere di scrutinare ex artt. 2233 o 636 c.p.c. l’entità della prestazioni del professionista pur nel quadro della compatibilità con il decoro e la dignità professionali (Corte Costituzionale 4 maggio 1984, n. 137)  L’avvocato non sarà più esonerato dall’onere di provare per iscritto (altrimenti che con la mera produzione della sua parcella) il suo credito, come prevede, per ogni altro creditore, l’art. 633, n. 1, c.p.c.  Il legale che aspiri ad ottenere un provvedimento monitorio dovrà quindi allegare alla domanda d’ingiunzione un contratto con forma scritta ad substantiam (art. 2233 c.c.) avente efficacia probatoria secondo le regole del codice civile per provare il mandato ricevuto e la pattuizione sull’entità del relativo compenso  Il procedimento monitorio passa da “puro” a documentale non rivestendo più la dichiarazione unilaterale del professionista (sotto forma di parcella) il valore di prova scritta privilegiata 44
  • 45.  In difetto di accordo col cliente che li richiami, tali parametri sono stati concepiti esclusivamente per la limitata e residuale funzione indicata e per il loro utilizzo da parte del giudice e non possono considerarsi utilizzabili dal legale, in sede monitoria, quale indicata misura del compenso preteso 45
  • 46. Avv. Andrea BULGARELLI Foro di Modena www.studiobulgarelli.it

Editor's Notes

  1. Make up: 1) Crescitalia, Liberalizzazioni 2) Parametri = tariffe
  2. Inestensibilità comunque ininfluente se si può pervenire a medesima liquidazione 91 cpc e rapporto col cliente