8. DECRETO MINISTERIALE 08/04/2004 N. 127
Art. 5
1. Nella liquidazione degli onorari a carica del soccombente deve essere tenuto conto della natura e del
valore della controversia, dell'importanza e del numero delle questioni trattate, del grado dell'autorità adita,
con speciale riguardo all'attività svolta dall'avvocato davanti al giudice.
2. Nelle cause di particolare importanza per le questioni giuridiche trattate, la liquidazione degli onorari a
carico del soccombente può arrivare fino al doppio dei massimi stabiliti.
3. Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente…
Art. 6
1. Nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente, il valore della causa è determinato a norma del
codice di procedura civile, avendo riguardo nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, all'entità
economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta, nei giudizi di divisione, alla quota o ai
supplementi di quota in contestazione, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, alla
somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.
2. Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, può aversi riguardo al valore effettivo della
controversia, quando esso risulti manifestamente diverso da quello, presunto a norma del codice di procedura
civile.
3. Nelle cause avanti gli organi di giustizia amministrativa, il valore è determinato secondo i criteri indicati dal
comma 1 di questo articolo, quando l'oggetto della controversia o la natura del rapporto sostanziale dedotto
in giudizio. o comunque correlato al provvedimento impugnato ne, consentono l'applicazione; ove ciò non sia
possibile, nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente va tenuto conto dell'interesse
sostanziale che riceve tutela attraverso la sentenza. Per i ricorsi straordinari e gerarchici sono dovuti gli
onorari di cui al paragrafo III della tabella A in quanto analogicamente applicabili.
4. Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente…
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9. Parere Cons. Stato su bozza regolamento parametri
(Si limita praticamente solo ad osservazioni per i compensi degli avvocati!)
sembra chiarire che scopo del legislatore è stato quello di
disciplinare sia la determinazione delle spese di lite, sia dei
compensi degli avvocati:
“Partendo dalle disposizioni generali, contenute nell’art. 1, si
evidenzia come l’inciso “in difetto di accordo delle parti” limiti
l’ambito di applicazione del decreto a tale presupposto, mentre
la liquidazione del compenso del professionista da parte del
giudice può avvenire anche d’ufficio e, pertanto, si suggerisce
di aggiungere le parole “o anche d’ufficio nei casi previsti dalla
legge”.
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10. Relazione al DM 140/2012
La specifica che il DM si applica anche alle ipotesi di liquidazione
d’ufficio «quando previsto dalla legge» risulta superflua posto
che la modalità d’impulso della liquidazione, se officiosa o su
domanda, non si riflette sull’ambito di applicazione oggettivo
del regolamento, riferito appunto all’assenza di accordo sul
compenso (art. 9 citato, commi 2 e 4, in combinato disposto).
Seppure l’organo giurisdizionale liquiderà il compenso d’ufficio,
sulla base di una disposizione normativa primaria, il decreto non
potrà che applicarsi (salva diversa disposizione di legge) se non
quando manchi l’accordo sul compenso medesimo tra
professionista e soggetto tenuto al pagamento
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11. ACCORDO = CONTRATTO (COL CLIENTE)
ACCORDO ≠ CONTRATTO (COL CLIENTE)
ACCORDO SULLE SPESE ANCHE CON
CONTROPARTE?
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21. Contro: Pro:
art. 41 del d.m. non è contrario a norma
art. 11 preleggi irretroattività
primaria (art. 11 preleggi irretroattività
legge legge) data la deroga prevista da art. 9
aspettative maturate dai comma 3 del d.l. 1/2012:
protagonisti del processo al Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto continuano ad
momento dell’instaurazione applicarsi, limitatamente alla liquidazione
della causa delle spese giudiziali, fino alla data di entrata
in vigore dei decreti ministeriali di cui al
rimessione in termini per le parti, comma 2 e, comunque, non oltre il
al fine di consentire loro di centoventesimo giorno dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del
dimostrare le spese sostenute
presente decreto.
nel corso del giudizio (non c’è più
Il terzo comma dell'art. 9, andrebbe letto
il 12,5% forfetario) così: dopo che è entrato in vigore il decreto,
caro giudice le tariffe non le applichi più e
dovrai applicare (o prendere a riferimento) il
decreto
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23. Contro: Pro:
presenterebbe risponderebbe alla lettera
l’inconveniente di della norma e ad una
combinare due sistemi di rigorosa applicazione del
liquidazione non principio tempus regit
sovrapponibili (si pensi solo actum
alla difficoltà di conciliare i
compensi per attività
previsti dalle tariffe con i
compensi per fasi previsti
dai parametri)
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25. Contro: Pro:
non risponderebbe risponderebbe
espressamente alla lettera espressamente alla lettera
della norma nel primo caso della norma nel secondo caso
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30. STRUMENTI GIUDIZIARI PER IL RECUPERO CREDITI DEGLI
AVVOCATI
1. permane opinamento dei C.O.A.?
2. è ancora ammissibile la procedura monitoria per i crediti
degli avvocati?
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31. Qual era l’ambito del parere di liquidazione dei C.O.A.?
2 tesi:
a) il parere di liquidazione non si esaurisce in una mera certificazione della
rispondenza del credito alla tariffa professionale, ma implica la
valutazione della congruità sul quantum richiesto che deve essere
adeguato all’importanza dell’opera (Cass. civ. 12 marzo 2008, n. 6534;
Cass. civ. 29 ottobre 1992, n. 11765);
b) il parere dell'organo professionale consiste nel formale controllo della
corrispondenza tra le voci indicate nella parcella e nella tariffa di
categoria e che il sindacato sull'effettiva esecuzione delle prestazioni,
sul corretto adempimento delle stesse e sul valore della controversia
compete all'autorità giudiziaria chiamata a dirimere le eventuali
controversie (Cass. civ. 18 febbraio 1967, n. 401; Cass. civ. 19 maggio
1965, n. 976; Cass. civ. 20 gennaio 1982, n. 384; Cass. civ. 30 gennaio
1997, n. 932; Cass. civ. 4 aprile 2003, n. 5321).
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32. "in tema di prestazioni professionali il Consiglio dell'Ordine non è tenuto né
può svolgere altre indagini sulla validità ed efficacia delle obbligazioni
assuntesi dalle parti nei singoli casi e sull'esatto adempimento delle stesse,
su cui conosce e decide, in caso di controversia e nei limiti delle domande e
delle difese, il giudice" (Cass. civ. 20 gennaio 1982, n. 384)
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33. Il Consiglio dell'Ordine è ancora chiamato ad accertare se il compenso per
l’attività professionale dichiarata dal professionista sia stato
correttamente determinato applicando i nuovi parametri?
Il parere del COA può essere ancora oggi finalizzato all'accertamento
tecnico della rispondenza delle attività riportate in parcella con i
parametri? Nemmeno esistono più le singole attività…esistono le fasi
omnicompensive ora!
Quale sarebbe l’utilità di un tale parere?
Il parere del COA è ancora necessario?
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34. La relazione al DM 140/2012 sostiene che:
L’art. 9, comma 5, sarebbe norma speciale che deroga alle
precedenti norme codicistiche ed escluderebbe implicitamente
la necessità, per l’organo giurisdizionale che debba procedere
alla liquidazione, di sentire «l’associazione professionale» cui si
riferisce l’art. 2233 c.c.
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35. Indici:
articolo 1, DM 140/2012:
«L’organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei
professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di
accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni
del presente decreto».
articolo 1, comma 7, DM 140/2012:
«In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di
percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del
compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono
vincolanti per la liquidazione stessa».
…ma un D.M. è un D.M. e la relazione comunque una relazione a un
D.M.
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36. articolo 9, comma 2, DL 1/2012:
«Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di
liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il
compenso del professionista è determinato con riferimento a
parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da
adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto»
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37. Certo è che:
Filosofia di fondo = liberalizzazione attività libero
professionale in un'ottica di apertura dei mercati
Giudice = unico soggetto in grado d’integrare il contenuto del
contratto di patrocinio, fissando l'oggetto dell’obbligazione
principale del cliente dell’avvocato, con la propria
determinazione volitiva, ampiamente discrezionale
Determinazione dei compensi della categoria svincolata da
qualsiasi intervento dello suo organo di rappresentanza
professionale
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38. L’art. 9, comma 5, è norma (speciale) successiva e quindi abrogativa ex art. 15
preleggi:
1. della legge 7 novembre 1957 n. 1051 (Determinazione degli onorari, dei
diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e procuratori per prestazioni
giudiziali in materia civile)
«I criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità
spettanti agli avvocati e ai procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile
sono stabiliti dal Consiglio nazionale forense con le modalità previste dall'art. 1
della legge 3 agosto 1949, n. 536, e relative agli onorari e alle indennità in
materia penale e stragiudiziale».
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39. L’art. 9, comma 5, è norma (speciale) successiva e quindi abrogativa ex art. 15
preleggi:
2. dell’articolo 1 legge 3 agosto 1949 n. 536 (Tariffe forensi in materia penale
e stragiudiziale e sanzioni disciplinari per il mancato pagamento dei
contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre
1944 n. 382):
«I criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità dovute agli
avvocati e ai procuratori in materia penale e stragiudiziale sono stabiliti ogni
biennio con deliberazione del Consiglio nazionale forense, approvata dal
Ministro della giustizia»
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40. L’art. 9, comma 5, è norma (speciale) successiva e quindi abrogativa ex art. 15 preleggi:
3. degli articoli 14 lett. d, 57-62, 64 (fatta forse eccezione per qualche comma) del Regio
Decreto Legge 27 novembre 1933 n. 1578:
- I Consigli dell’Ordine degli avvocati:…danno il parere sulla liquidazione degli onorari di avvocato nel caso
preveduto dall'articolo 59 e negli altri casi in cui è richiesto a termini delle disposizioni vigenti»
- I criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità dovute agli avvocati in materia penale e
stragiudiziale sono stabiliti ogni biennio con deliberazione del Consiglio nazionale forense. Nello stesso
modo provvede il Consiglio nazionale forense per quanto concerne la determinazione degli onorari nei
giudizi penali davanti alla Corte suprema di cassazione ed al Tribunale supremo militare. Le deliberazioni
con le quali si stabiliscono i criteri di cui al comma precedente devono essere approvate dal Ministro della
giustizia
- I criteri di cui al precedente articolo, sono stabiliti con riferimento al valore delle controversie ed al grado
dell'autorità chiamata a conoscerne, e, per i giudizi penali, anche alla durata di essi. Per ogni atto o serie di
atti devono essere fissati i limiti di un massimo e di un minimo. Nelle materie stragiudiziali va tenuto conto
dell'entità dell'affare.
- Gli onorari e gli altri diritti degli avvocati sono determinati dalle norme generali della tariffa e dalla
tabella unite al R.D.L. 27 ottobre 1918, n. 1774, e dalle successive modificazioni. Le tariffe per la
determinazione degli onorari e degli altri diritti degli avvocati possono essere rivedute ogni cinque anni con
decreto del Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale.
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41. L’art. 9, comma 5, è norma (speciale) successiva e quindi abrogativa ex art. 15
preleggi:
4. dell’art. 28 della legge 13 giugno 1942 n. 794 (Onorari di avvocato per
prestazioni giudiziali in materia civile) in cui si prevede la possibilità del
ricorso al procedimento monitorio, e dell’articolo 27 che prevedeva la
possibilità per il cliente di richiedere al Consiglio dell’ordine di invitare
l’avvocato alla presentazione della parcella una volta esaurito il suo
incarico:
«Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del
proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della
procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli articoli 633 e seguenti
del codice di procedura civile, procede ai sensi dell'articolo 14 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150»
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42. L’art. 9, comma 5, è norma (speciale) successiva e quindi
abrogativa ex art. 15 preleggi:
5. dell’articolo 2233 c.c.
6. degli articoli 633 (in parte) e 636 c.p.c.
7. dell’articolo 637 c.p.c., commi 2 e 3
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43. L’organo giurisdizionale richiesto del pagamento di un compenso
professionale, in mancanza della prova di un valido contratto
concluso col cliente che lo predetermini, dovrà procedere alla
quantificazione delle prestazioni professionali rese dall'avvocato
senza dover sentire «l’associazione professionale» cui fa
riferimento l’art. 2233 c.c.
Il giudice diviene l’unico soggetto in grado d’integrare con la
propria determinazione volitiva, ampiamente discrezionale, il
contenuto del contratto di patrocinio, fissando l'oggetto
dell’obbligazione principale del cliente dell’avvocato
In sede monitoria, in particolare, l’avvocato perde quindi il
privilegio probatorio di “provare” il proprio credito professionale
(solo) mediante la produzione della parcella delle spese e
prestazioni, munita della sua sottoscrizione e corredata dal parere
della competente associazione professionale (art. 636 c.p.c.)
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44. Il Consiglio dell’Ordine perde a sua volta il potere di scrutinare ex
artt. 2233 o 636 c.p.c. l’entità della prestazioni del professionista
pur nel quadro della compatibilità con il decoro e la dignità
professionali (Corte Costituzionale 4 maggio 1984, n. 137)
L’avvocato non sarà più esonerato dall’onere di provare per iscritto
(altrimenti che con la mera produzione della sua parcella) il suo
credito, come prevede, per ogni altro creditore, l’art. 633, n. 1,
c.p.c.
Il legale che aspiri ad ottenere un provvedimento monitorio dovrà
quindi allegare alla domanda d’ingiunzione un contratto con forma
scritta ad substantiam (art. 2233 c.c.) avente efficacia probatoria
secondo le regole del codice civile per provare il mandato ricevuto
e la pattuizione sull’entità del relativo compenso
Il procedimento monitorio passa da “puro” a documentale non
rivestendo più la dichiarazione unilaterale del professionista (sotto
forma di parcella) il valore di prova scritta privilegiata
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45. In difetto di accordo col cliente che li richiami, tali parametri
sono stati concepiti esclusivamente per la limitata e residuale
funzione indicata e per il loro utilizzo da parte del giudice e
non possono considerarsi utilizzabili dal legale, in sede
monitoria, quale indicata misura del compenso preteso
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