2. I TEST GENETICI
TEST PRENATALI
SU CELLULE EMBRIONALI
TEST POSTNATALI
SU TESSUTI (SANGUE ECC.)
3. I TEST GENETICI
TEST PER L'INDENTIFICAZIONE DI
PATOLOGIE
• TEST DIAGNOSTICI
• TEST PREDITTIVI
• TEST DI SUSCETTIBILITA’
• TEST PER L'IDENTIFICAZIONE DEGLI
ETEROZIGOTI
TEST FORENSI
• IDENTIFICAZIONE PERSONALE
• ANALISI DI PARENTELA (PATERNITÀ, MATERNITÀ,
ECC)
4. METODI DI PRELIEVO
L’AMNIOCENTESI
• PRELIEVO DEI VILLI CORIALI
• PRELIEVO CELLULE EMBRIONALI (DIAGNOSI PRE-
IMPIANTO)
6. METODI DI PRELIEVO - TRACCE
NEL CASO DEI TEST FORENSI IL DNA PUÒ ESSERE
ESTRATTO DA TRACCE ANCHE MINIME:
•GOGGE DI SANGUE
•CAPELLI
•RESIDUI DI EPIDERMIDE (INDUMENTI CHE SONO
STATI A CONTATTO CON IL SOGGETTO)
•MOZZICONI DI SIGARETTA
•BICCHIERI O POSATE
7. TEST PER L'DENTIFICAZIONE
DI PATOLOGIE
TEST DIAGNOSTICI - finalizzati alla conferma di una diagnosi
clinica o alla caratterizzazione di un quadro patologico
sospettato, ma non definitivamente inquadrato dalla obiettività
clinica. Alcuni di questi test vengono utilizzati per identificare
gli eterozigoti (portatori sani) per mutazioni comuni, che
presentano un aumento del rischio riproduttivo, qualora anche il
loro partner sia eterozigote per lo stesso gene mutato.
TEST PRESINTOMATICI O PRECLINICI - identificano una
mutazione che inevitabilmente porta alla comparsa di una
malattia nel corso della vita. Per definizione, sono
presintomatici i test applicati nella diagnosi prenatale e quelli
che, all'interno delle famiglie a rischio, identificano i portatori
di geni associati a malattie ad esordio tardivo.
8. TEST PER L'DENTIFICAZIONE
DI PATOLOGIE
TEST PREDITTIVI DI SUSCETTIBILITÀ GENETICA -
consentono l'individuazione di genotipi che - in seguito
all'esposizione a fattori ambientali favorenti, oppure in
seguito ad altri fattori genetici scatenanti - comportano un
rischio più grande di sviluppare una determinata patologia.
TEST PER L'IDENTIFICAZIONE DEGLI ETEROZIGOTI -
Nel caso di alcune malattie genetiche particolarmente
frequenti è possibile identificare i portatori eterozigoti a
livello della popolazione. Queste attività, quando effettuate
in maniera ottimale e soprattutto quando associate ad una
larga diffusione dell'informazione, hanno il risultato di
ridurre l'incidenza della patologia in esame.
9. SINDROME DA X FRAGILE Ritardo mentale Alterazione 1/4.000
gene FMR1 maschi;
Cromosoma X 1/6.000
femmine
FIBROSI CISTICA Determina gravi problemi CFTR 1/1000-6 000
respiratori a causa di Cromosoma 7 nati
secrezioni delle ghiandole
esocrine, (cioè i liquidi biologici
come il muco, il sudore, la
saliva lo sperma, i succhi
gastrici) sono molto più dense
e viscose del normale.
RETINITE PIGMENTOSA Perdita progressiva della vista 12 geni 1 persona su
caratterizzati 3.500-4.000
nati
SINDROME DI DOWN Anomalie fisiche e psichiche, Trisomia del 1/700 nati
ritardo mentale. cromosoma 21
COREA DI HUNTINGTON Danni psichici progressivi. La Huntingtina 5-10/100 000
malattia generalmente compare Cromosoma 4 nati
tra i 30 e i 45 anni di età.
BETA-TALASSEMIA Anemia, può causare la morte Beta-globina, Variabile
fra i tre i sei mesi nelle forme cromosoma 11 (massimo
più gravi. 1/250 nati
in Sardegna)
10. TEST DIAGNOSTICI
SINDROME DI DOWN
LE CELLULE PRELEVATE VENGONO “BLOCCATE” NELLA
FASE DI MITOSI E I CROMOSOMI VENGONO
OSSERVATI AL MICROSCOPIO
11. TEST DIAGNOSTICI - FIBROSI CISTICA
•La Fibrosi Cistica è causata da mutazione del gene CFTR
•Esistono centinaia di mutazioni diverse, ognuna delle quali
con effetti diversi
La metodica analitica in questo caso prevede il
SEQUENZIAMENTO del gene e l'analisi della integrità del
gene
13. I MICROSATELLITI - STRUTTURA
SONO SEQUENZE DI DNA RIPETUTO IN TANDEM IN CUI
CIASCUN MONOMERO (UNITÀ DI RIPETIZIONE) HA UNA
LUNGHEZZA DI POCHE PAIA BASI (2-3-4-5)
•SONO DISTRIBUITI CASUALMENTE NEL DNA
•PREFERIBILMENTE NEL DNA EXTRAGENICO
LA LORO CARATTERISTICA PRINCIPALE E LA
GRANDE VARIABILITA FRA INDIVIDUI
15. TEST PRESINTOMATICI
COREA DI HUNTINGTON
È UNA PATOLOGIA CAUSATA DA ESPANSIONE DI TRIPLETTE
(MICROSATELLITE)
IL TEST SI EFFETTUA AMPLIFICANDO MEDIANTE PCR IL GENE ED
ANALIZZANDO LE VARIAZIONI DI LUNGHEZZZA DEL FRAMMENTO
OTTENUTO
16. I TEST PREDITTIVI
Consentono l'individuazione di polimorfismi genetici che non
sono di per se stessi causa di malattia, ma comportano un
aumento del rischio a sviluppare una determinata patologia in
seguito all'esposizione a fattori ambientali scatenanti.
Esistono infatti polimorfismi genetici relativamente comuni,
ma che se associati tra loro e combinati con specifiche
componenti ambientali, possono elevare notevolmente il
rischio di sviluppare una patologia.
MEDICINA PREVENTIVA
17. DNA E PREVENZIONE
La nostra società è caratterizzata da un progressivo fenomeno di
invecchiamento, con una prevalenza di malattie croniche e degenerative
che determinano un crescente carico di disabilità.
La soluzione, almeno per una parte di questi problemi, può quindi essere
garantita da interventi di tipo preventivo su stili di vita, comportamenti e
fattori di rischio.
GENETICA PREDITTIVA
FATTORI
AMBIENTALI
(Stile di vita,
alimentazione ecc.)
18. I TEST PREDITTIVI
LA PRESENZA DI POLIMORFISMI “SFAVOREVOLI”
DETERMINA L'AUMENTO DEL RISCHIO DI SVILUPPARE UNA
DETERMINATA PATOLOGIA
19. I TEST PREDITTIVI
Problematiche
1. Elaborazione e valutazione statistica di polimorfismi
diffusi nella popolazione
2. Influenza dei fattori ambientali nella valutazione del
rischio
La conoscenza di questi rischi può arrecare
benefici?
• Qual è l’attendibilità e utilità dei test?
20. QUANTO INFLUISCE LA
VARIABILITÁ GENETICA?
EFFETTO EFFETTO
MONOGENICO POLIGENICO
NUMERO DI GENI
FATTORI AMBIENTALI
L’INFLUENZA DELLA VARIABILITÁ GENETICA SUI PROCESSI METABOLICI
DIPENDE DA COMPLESSE INTERAZIONI GENOMA-AMBIENTE
21. QUANTO INFLUISCE LA
VARIABILITÁ GENETICA?
VARIABILITÁ EFFETTO SUL
GENETICA METABOLISMO
PATOLOGIA
•CHE INFORMAZIONI POSSIAMO OTTENERE DALLO STUDIO DELLA
VARIABILITÁ GENETICA?
•COME POSSONO ESSERE TRASFERITE QUESTE INDICAZIONI NELLA
PRATICA CLINICA?
22. NUTRIGENETICA
VS
NUTRIGENOMICA
NUTRIGENOMICA NUTRIGENETICA
Studia come i nutrienti Studia l’influenza della
influenzano l’attività variabilità genetica sul
del genoma metabolismo dei nutrienti
23. UTILITÁ DEL TEST
Caso 1 - predittività
• 2293 persone seguite per 6 anni.
• Genotipizzate per 2 polimorfismi nei geni PPARG e CANP10,
precedentemente individuati come predisponenti al diabete di tipo
II in studi caso-controllo.
• I portatori delle varianti sfavorevoli hanno sviluppato il diabete di
tipo II con un incremento di 1.7 volte (PPARG) e 1.5 volte
(CANP10).
• La presenza contemporanea delle 2 combinazioni sfavorevoli
incrementava il rischio di 2.6 volte.
• Nei soggetti con metabolismo del glucosio compromesso o BMI>30
la presenza delle varianti sfavorevoli ha incrementato l’incidenza di
21.1 volte.
24. UTILITÁ DEL TEST
Caso 2 - intervento
• 522 soggetti obesi e con metabolismo del glucosio compromesso.
• E stato studiato l’effetto di una variante sfavorevole del gene ADRA2B,
precedentemente individuata come coinvolta nel rischio di insorgenza del diabete
di tipo II.
• I soggetti sono stati assegnati a 2 gruppi, uno dei quali è stato sottoposto ad un
regime dietetico controllato.
• Fra i soggetti del gruppo di controllo (nessun regime dietetico) i soggetti
portatori delle varianti sfavorevoli hanno avuto un incremento di 2.7 volte
(P=0.003) nell’incidenza del diabete di tipo II rispetto ai non portatori.
• Fra i soggetti del gruppo di intervento non è stata individuata nessuna
differenza fra portatori delle varianti e non portatori.
26. I TEST PREDITTIVI
Problematiche 2
L'AUMENTARE DEI POLIMORFISMI ANALIZZATI
AUMENTA LA PREDITTIVITÀ DEL TEST
TUTTAVIA
LE METODICHE ANALITICHE ATTUALMENTE
DISPONIBILI PERMETTONO DI ANALIZZARE UN
NUMERO MOLTO ALTO DI SNPs A PREZZI
CONTENUTI, TUTTAVIA LA CONOSCENZA CHE
ABBIAMO SUI LORO EFFETTI SONO LIMITATE.
27. I TEST PREDITTIVI
SVILUPPI
ATTRAVERSO L'ANALISI DEL DNA È POSSIBILE
IDENTIFICARE LE TRACCE DEL NOSTRO PASSATO:
DNA MITOCONDRIALE – Origine Materna
CROMOSOMA Y – Origine paterna
28. TEST FORENSI
INDAGINI MEDICO-LEGALI
1. Disponibilità di un gran numero di marcatori
polimorfici
2. Sono evidenziabili con tecniche relativamente
semplici
3. Si effettuano anche su tessuti in cattivo stato di
conservazione
• ACCERTAMENTO DI PATERNITÀ
• L'ATTRIBUZIONE DI TRACCE BIOLOGICHE A
DETERMINATI INDIVIDUI
32. PROBLEMATICHE ETICHE
I test genetici possono predire i rischi di future patologie;
molto raramente però tali rischi costituiscono certezza.
La conferma della predizione di un test genetico non sempre
può essere avvalorata da altri segni clinici o strumentali
indipendenti.
I risultati spesso pongono la coppia di fronte ad opzioni che
comportano scelte riproduttive e includono la diagnosi
prenatale, l'inseminazione eterologa, l'interruzione della
gravidanza, l'adozione. Tali opzioni possono essere in
contrasto con i principi etici o la fede religiosa della
coppia.
33. PROBLEMATICHE ETICHE
I risultati del test possono fornire informazioni genetiche
riguardanti il futuro stato di salute di parenti prossimi di chi
si sottopone al test, indipendentemente dal loro stato di
salute attuale.
Per molte malattie genetiche non vi sono terapie efficaci e
risolutive, ma solo cure palliative o di contenimento, in grado
di alleviare alcune complicanze.
I soggetti che, senza esserne affetti, vengono identificati come
a rischio per determinate malattie, possono andare incontro a
stress psicologici, subire discriminazioni, incontrare difficoltà
nella vita di relazione, nell'accesso al sistema sanitario, al
sistema assicurativo, al lavoro.
Per la diagnosi e l'interpretazione dei test può essere
discriminante l'appartenenza ad un dato gruppo etnico.
34. DIRITTO COMUNITARIO ED
INTERNAZIONALE
La Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina, adottata dal Consiglio d'Europa il 19
novembre 1996 e aperta alla firma degli Stati membri di tale Organizzazione il 4 aprile 1997 a
Oviedo, indica alcuni principi irrinunciabili:
Art. 10 (Vita privata e diritto all'informazione) - 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria
vita privata allorché si tratta di informazioni relative alla propria salute. 2. Ogni persona ha il
diritto di conoscere ogni informazione raccolta sulla propria salute. Tuttavia, la volontà di una
persona di non essere informata deve essere rispettata. 3. A titolo eccezionale, la legge può
prevedere, nell'interesse del paziente, delle restrizioni all'esercizio dei diritti menzionati al
paragrafo 2.
Art. 11 (Non discriminazione) - Ogni forma di discriminazione nei confronti di una persona sulla
base del suo patrimonio genetico è vietata.
Art. 12 (Test genetici predittivi) - Si può procedere a test predittivi di malattie genetiche, o che
permettono di identificare il soggetto come portatore di un gene responsabile di una malattia,
ovvero di rivelare una predisposizione o una suscettibilità genetica a una malattia, solo a fini
medici o di ricerca legata alla tutela della salute, e soggetta a una consulenza genetica
appropriata.
Dichiarazione universale sul genoma umano e i diritti dell'uomo, adottata l'11 novembre 1997
dall'Unesco. In tale Dichiarazione, che pur riconosce le immense prospettive di miglioramento
della salute dell'intera umanità che possono derivare dalla ricerca sul genoma umano
(simbolicamente definito dall'art. 1 "patrimonio comune dell'umanità"), si evidenzia l'esigenza,
propria delle moderne società democratiche, di conciliare l'interesse della collettività allo
sviluppo della ricerca scientifica con il diritto dell'individuo alla tutela della propria dignità e
libertà (art. 2). A tal fine, la Dichiarazione ribadisce una serie di diritti individuali intesi ad
assicurare, in conformità con la disciplina prevista dagli ordinamenti nazionali, la tutela delle
persone interessate o toccate dalla raccolta e dal trattamento delle informazioni genetiche. Il
documento riconosce così la necessità del consenso preliminare, libero ed informato allo
svolgimento di ricerche o diagnosi (art. 5, lett. b), il diritto di conoscere o di ignorare il risultato
dei test genetici (art. 5, lett. c), nonché la confidenzialità dei dati ottenuti (art. 7).
35. Comitato nazionale per la bioetica - Orientamenti bioetici per i test genetici
SINTESI E RACCOMANDAZIONI
19 novembre 1999
18. Conclusioni
Riguardo a un tema complesso come i test genetici, il Comitato Nazionale per la
Bioetica non ritiene possibili conclusioni etiche generali che siano valide per tutte
le sue interne articolazioni e che non si riducano a generiche affermazioni di
principio. Richiama tuttavia l'attenzione su alcuni obiettivi eticamente rilevanti: a
proposito di test e screening genetici, in tema di consulenza genetica, di test
predittivi, nel caso di caratteri comportamentali complessi, a proposito dei test
genetici nell'ambiente di lavoro, dell'archiviazione di profili del DNA per
l'identificazione individuale; inoltre, su alcune Raccomandazioni specifiche: in
tema di Progetto Genoma Umano; di test genetici in oncologia; di test genetici sui
minori; a proposito di test genetici e attività lavorativa; di test genetici e
assicurazioni; infine, in merito alle discriminazioni genetiche.
36. È LEGALE CHE LE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE
ABBIANO ACCESSO AI RISULTATI DELLE ANALISI
GENETICHE?
Italia
Il medico inoltre non può eseguire test genetici predittivi a fini assicurativi o occupazionali se
non in seguito a manifestazione di volontà da parte del cittadino interessato.
Danimarca
In Danimarca non è permesso alle compagnie di assicurazione di chiedere o utilizzare
informazioni sui geni di una persona o sulla sua probabilità di sviluppare una malattia,
secondo quanto stabilito dall'emendamento del 1997 della Legge Danese sui contratti di
assicurazione (Lov om forsikringsaftaler) del 1986.
Finlandia
I contratti di assicurazione si basano sulle informazioni fornite dalla persona che stipula la
polizza, la quale ha il dovere di dichiarare unicamente il vero. Se, in seguito, le informazioni
risultassero false o parziali in alcuni punti cruciali, allora tale scoperta andrebbe a incidere
sulle clausole del contratto.
Francia
Le analisi genetiche possono venire effettuate solo per fini medici o scientifici (articoli 16-10
del Codice Civile e L.145-15 del Codice della Sanità Pubblica). Costituisce reato cercare di
ottenere o fornire risultati di analisi per qualsiasi fine. Di conseguenza, le compagnie di
assicurazione non possono richiedere le analisi né utilizzare le informazioni ricavate da esse.
Nel 1994, e in seguito nel 1999, la Federazione Francese delle Compagnie di assicurazione (che
rappresenta il 95% del settore) si è impegnata a non utilizzare i risultati delle analisi genetiche
anche se il richiedente ne faccia esplicita richiesta. La moratoria del 1999 scade nel 2004.
Germania
In Germania, non esiste attualmente una regolamentazione specifica per quanto concerne i
dati risultanti dalle analisi genetiche. Il dibattito inerente questa tematica è stato rinviato in
parlamento e attualmente i risultati delle analisi genetiche sono trattati come qualsiasi altro
informazione medica.In questo momento, esiste, tuttavia, un obbligo volontario da parte di
tutte le compagnie di assicurazione di non pretendere i risultati delle analisi genetiche dei
richiedenti. Alcuni specialisti chiedono una proibizione generale sull'utilizzo di tali dati.
37. È LEGALE CHE LE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE
ABBIANO ACCESSO AI RISULTATI DELLE ANALISI
GENETICHE?
Portogallo
Non esiste in Portogallo nessuna legge che regoli le compagnie di assicurazione e i
risultati delle analisi genetiche. A breve in Parlamento si discuterà di una proposta
di decreto legge sulle informazioni genetiche. Tuttavia attualmente l'Associazione
Portoghese delle Assicurazioni garantisce che non vengano pretesi, utilizzati o
chiesti ai richiedenti test genetici. Ma è probabile che potrebbe avvenire in futuro.
Regno Unito
Contrariamente a diversi paesi europei, nel Regno Unito attualmente non esistono
leggi che impediscano alle compagnie di assicurazione di accedere ai risultati delle
analisi genetiche. Da quando, negli anni Novanta, sono state introdotte le analisi
genetiche per alcuni tipi di malattie, le assicurazioni hanno iniziato a tenerne in
considerazione i risultati per valutare i premi. Tuttavia, nell'ottobre del 2001, si è
concluso un accordo tra la ABI e il Dipartimento della Sanità che stabilisce il divieto
di cinque anni per l'utilizzo dei risultati delle analisi genetiche.
Spagna
Le compagnie di assicurazione non sono autorizzate a effettuare analisi genetiche
ai propri clienti, né a fare della diagnosi genetica una condizione per la
formalizzazione di una polizza.
Unione Europea
La UE non ha elaborato nessun tipo di legislazione in materia. L'argomento è
trattato dalle diverse legislazioni nazionali. L'Associazione Europea delle
Assicurazioni (Comité Européen des Assurances, CEA) ci informa sul sito Web
(http://www.cea.assur.org) che "nessuna assicurazione europea chiede analisi
genetiche ". (Documento datato 18/03/1998).