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IL RIMBORSO IVA
2
Il diritto dell’Unione
L’articolo 183, primo comma, della direttiva 2006/112 dispone
quanto segue:
«Qualora, per un periodo d’imposta, l’importo delle detrazioni
superi quello dell’IVA dovuta, gli Stati membri possono far
riportare l’eccedenza al periodo successivo, o procedere al
rimborso secondo modalità da essi stabilite».
PRINCIPIO DELLA NEUTRALITÀ DELL’IVA
PRINCIPIO DELL’EQUIVALENZA
al rimborso dell’iva non deve essere applicata una disciplina meno
favorevole di quella riservata ai rimborsi dei tributi interni
PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ
il diritto del contribuente non deve essere impossibile o
eccessivamente difficile
3
art. 30 “Versamento di conguaglio e rimborso
dell’eccedenza”;
art. 38-bis “Esecuzione dei rimborsi”;
del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre
1972, n. 633.
4
“Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare
detraibile di cui al n. 3) dell'articolo 28, aumentato delle
somme versate mensilmente, è superiore a quello
dell'imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al n. 1)
dello stesso articolo, il contribuente ha diritto di computare
l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo,
ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi
successivi e comunque in caso di cessazione di attività.”
5
Ricorre quando, a prescindere dall’importo, sussistono le
seguenti condizioni:
ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione
dell’azienda o della cessazione dell’attività professionale
per le società chiusura del bilancio finale di liquidazione
Il curatore può cessare la partita iva se sono ultimate le
operazioni rilevanti ai fini iva e chiedere il rimborso
6
“Il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso
dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a lire cinque
milioni (€ 2.582,28) , all'atto della presentazione della
dichiarazione” quando sussista una delle seguenti ipotesi
7
la lettera a) - aliquota media
“quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività
che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad
imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli
acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le
operazioni effettuate a norma dell’articolo 17, quinto, sesto e
settimo comma, nonché a norma dell’art. 17 ter”
8
Il presupposto sussiste qualora raffrontando le operazioni in
acquisto e vendita si avveri la seguente condizione :
aliquota media operazioni attive + 10% < aliquota media
acquisti (DL 250/95 art. 3)
Nel calcolo vanno considerate le operazioni relative ai canoni
di locazioni finanziaria di beni ammortizzabili da parte
dell’utilizzatore ( circ. 25/2012); le operazione effettuate con il
meccanismo del reverse charge:
cessioni di oro da investimento imponibile su opzione;
cessioni di oro industriale e di argento;
cessioni di rottami e materiali di recupero
cessioni di fabbricati imponibili su opzione
cessioni di telefonini e microprocessori
prestazioni di servizi dei subappaltatori di lavori edili
9
Novità 2015
A seguito delle modifiche introdotte dalla legge 190/2014
rientrano tra le operazione effettuate con il meccanismo del
reverse charge :
prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti
e di completamento di edifici
trasferimento delle quote di emissione di gas effetto serra
trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per
conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e
all'energia elettrica;
cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto
passivo-rivenditore ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3, lettera a
Rientrano inoltre le cosiddette forniture P.A. Split system di
cui all’art. 17 ter
10
dal calcolo vanno esclusi:
i beni ammortizzabili
le operazioni rientranti nei regimi monofase ( vendita
giornali- tabacchi ecc.)
le operazioni non imponibili (ris. 17/98)
11
La lettera b) – operazioni non imponibili
“quando effettua operazioni non imponibili di cui agli articoli 8,
8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare
complessivo di tutte le operazioni effettuate”
12
Tra le operazioni non imponibili da considerare nel calcolo
della percentuale sono ricomprese le seguenti:
art. 8: cessioni all’esportazione anche in triangolazione; cessioni e
prestazioni ad esportatori abituali
art. 8 bis: operazioni assimilate all’esportazione (settore aeronavale)
Art. 9: servizi internazionali
Art. 71: cessioni verso San Marino e Vaticano
Art. 72 operazioni agevolate in base ad accordi internazionali
art. 74 ter prestazioni delle agenzie di viaggi rese fuori dal territorio UE
13
Art. 41 DL 331/93 cessioni intracomunitarie
Art. 58 DL 331/93 cessioni ad operatore residente con consegna dei beni
in altro stato membro
Art. 50 bis DL 331/93 cessioni intracomunitarie e cessioni all’esportazione
di beni estratti da un deposito IVA
Art. 37 DL 41/95 cessioni all’esportazione di beni soggetti al regime del
margine
14
La lettera c) : i beni ammortizzabili
La norma prevede la possibilità di richiedere il rimborso dell’Iva
“limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione
di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e
ricerche”;
15
È possibile richiedere anche l’imposta afferente acquisti di
beni ammortizzabili registrati in anni precedenti che non sia
già oggetto di rimborso o compensazione (circ. 13/1990).
Per l’individuazione dei beni ammortizzabili occorre far
riferimento alla disciplina delle imposte dirette ( circ.73/84).
La C.C. con sentenza n. 4 del 7/1/2004 ha precisato che
deve trattarsi di beni strumentali cioè funzionali allo
svolgimento dell’attività dell’impresa
16
è riconosciuto il rimborso alla società di leasing poiché i
beni sono soggetti alla procedura di ammortamento ai sensi
dell’art 102 TUIR ( ris. 445585/1991). Il rimborso spetta
anche nel caso in cui l’impresa adotti i principi contabili
internazionali (ris. 122/2011)
la possibilità di considerare ammortizzabili i beni
strumentali oggetto di canoni di locazione finanziaria spetta
solo all’impresa concedente pertanto il rimborso non compete
all’impresa utilizzatrice (ris. 392/2007)
è possibile il rimborso per beni immobili strumentali per
natura anche se concessi in locazione (ris. 238/96)
17
il terreno edificabile non può essere considerato un bene
ammortizzabile poiché non è suscettibile di deperimento e
consumo (ris. 113/1996)
il costo dei fabbricati strumentali deve essere assunto al
netto delle costo delle aree occupate dalla costruzione e di
quelle che ne costituiscono pertinenza ( art. 36 comma 7 e
7bis dl 223/2006- circolare 8/2009 )
18
IVA
corrisposta per pagamenti in acconto o per stati di
avanzamento lavori concernenti la realizzazione di beni
ammortizzabili ( ris 111/2002)
viceversa non realizza il presupposto l’imposta assolta in
relazione all’acconto in base a contratto preliminare (il
promissario acquirente non acquisisce la titolarità del bene)
19
le spese relative a beni di terzi concessi in uso o comodato
possono essere considerate solo qualora i beni realizzati non
perdono la loro individualità e autonoma funzionalità e al
termine del periodo di uso possono essere rimossi : in caso
contrario si tratta di oneri pluriennali ex art. 108 TUIR e non
realizzano il presupposto in argomento (ris. 179/2005)
in linea con quanto sopra, la Circ. 36/2013 ha chiarito che
non realizza il presupposto l’acquisto di impianti fotovoltaici su
beni immobili di terzi che non possono essere rimossi
dall’immobile al termine del periodo di utilizzo
20
La lettera d) : operazioni non soggette
“Quando effettua prevalentemente operazioni non soggette
all'imposta per effetto degli articoli da 7 a 7-septies”
Il presupposto fa riferimento alle operazioni escluse dal
campo di applicazione dell’IVA per assenza del presupposto
della territorialità; queste devono essere effettuare in misura
superiore al 50 % di tutte le operazioni poste in essere.
21
La prevalenza viene considerata comprendendo anche le
operazioni non imponibili di cui agli artt. 8 - 8bis e 9 DPR
633/72 ( circ. 2/1990) nonché le operazioni di cui agli articoli
41 e 58 del decreto-legge n. 331 del 1993.
L’ ammontare delle operazioni “fuori campo” deve essere
calcolato facendo riferimento al momento della loro
effettuazione, determinato applicando i criteri previsti
dall’articolo 6 del DPR 633/72.
Deve trattarsi di operazioni che se effettuate in Italia
darebbero diritto alla detrazione ex art. 19 DPR 633/72
22
La lettera e): soggetto non residente
“quando si trova nelle condizioni previste dal terzo comma
dell'articolo 17”
Si tratta dei soggetti non residenti
identificati direttamente in Italia ai sensi dell’art. 35ter per i
quali la competenza alla trattazione è attribuita al Centro
Operativo di Pescara (provvedimento 30 dicembre 2005)
abbiano formalmente nominato un rappresentante fiscale in
Italia il quale è legittimato a chiedere il rimborso
23
L’ipotesi è divenuta più frequente in quanto dal 2010 le
operazioni che gli operatori non residenti pongono in essere
nei confronti di soggetti passivi IVA, scontano l’imposta
attraverso il meccanismo del reverse-charge
La qualifica di rappresentante fiscale deve risultare da atto
pubblico, scrittura privata autenticata o da lettera annotata su
apposito registro presso l’Ufficio delle entrate
24
Il minor credito del triennio
“Il contribuente anche fuori dai casi previsti nel precedente
terzo comma può chiedere il rimborso dell'eccedenza
detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, se dalle
dichiarazioni dei due anni precedenti risultano eccedenze
detraibili; in tal caso il rimborso può essere richiesto per un
ammontare comunque non superiore al minore degli importi
delle predette eccedenze”
25
26
“Ai soggetti di cui al comma 1 che effettuano le cessioni dei
prodotti ivi indicati ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38-
quater e 72, nonché le cessioni intracomunitarie degli stessi
compete la detrazione o il rimborso di un importo calcolato
mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione
che sarebbero applicabili per analoghe operazioni effettuate
nel territorio dello Stato”
27
28
29
L’articolo 13 del D-Lgs 175/2014 ha innovato in mariera significativa
l’art. 38 bis
termine per l’esecuzione: entro tre mesi dalla presentazione
della dichiarazione (in precedenza il termine decorreva dalla data di
scadenza prevista per la dichiarazione). In presenza di più
dichiarazioni il termine inizia a decorrere dall’ultima dichiarazione
presentata.
Decorrenza interessi: dal novantesimo giorno successivo alla
presentazione della dichiarazione (resta invariato il termine per il
computo degli interessi).
30
RIMBORSI < € 15.000,00:
Nessun adempimento particolare, oltre alla presentazione della
dichiarazione, è previsto per i rimborsi di importo < € 15.000,00.
(viene innalzato il precedente limite di esonero dalla prestazione
della garanzia di € 5.164,57). Il limite è riferito alla somma delle
richieste di rimborso effettuate per l’intero periodo di imposta (cr. Cir.
32/2014, ris. 165/2000)
richieste in corso: la norma si applica anche alle richieste già
presentate e in corso di esecuzione. Non deve essere presentata la
fideiussione eventualmente richiesta dall’Ufficio o dall’ADR. Nel
caso in cui sia intervenuta la sospensione degli interessi per
mancata presentazione della documentazione, il temine riprende a
decorrere dall’entrata in vigore del nuovo art. 38 bis (13.12.2014)
31
RIMBORSI > € 15.000,00 EROGABILI SENZA GARANZIA:
dichiarazione o istanza trimestrale recante il visto di conformità di cui
all’art. 35 del D.Lgs 241/1997 o sottoscrizione degli organi di controllo;
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante :
il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo
periodo d'imposta, di oltre il 40 %; la consistenza degli immobili non si e' ridotta,
rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 % per
cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività
stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di
aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di
capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta,
azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 % del
capitale sociale;
sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi
32
RIMBORSI > € 15.000,00 erogabili senza garanzia
l’apposizione del visto o della sottoscrizione alternativa è unica; ha
effetto sia per le compensazioni che per i rimborsi.
La soglia di € 15.000,00 è calcolata separatamente per le
compensazioni e per i rimborsi. (es: non necessita di visto la
dichiarazione con compensazione per € 12.000,00 e rimborso per
€12.000,00)
Il limite deve essere riferito all’intero periodo di imposta, pertanto in
presenza di istanza di rimborso per € 10.000,00 e successiva istanza
di rimborso per € 6.000,00 sorge in relazione a questa ultima obbligo
del visto di conformità e della dichiarazione sositutiva di atto di notorietà
Ai sensi del comma 6 la presentazione della garanzia esonera dalla
apposizione del visto di conformità
33
RIMBORSI > € 15.000,00 erogabili senza garanzia
il riscontro delle condizioni indicate nella dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà , relative al controllo sulla solidità patrimoniale ,deve
essere effettuato con riferimento ai dati contabili dell’ultimo periodo di
imposta , anche nel caso in cui il bilancio non sia ancora stato
approvato.
a partire dal modello IVA 2015 la dichiarazione sostituiva di atto di
notorietà è inserita nella dichiarazione IVA e nel modello TR
34
RIMBORSI > € 15.000,00 erogabili senza garanzia - rimborsi
in corso alla data del 13.12.2014
dichiarazione con visto di conformità o sottoscrizione
alternativa: il contribuente può presentare la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà all’ufficio competente o all’agente
della riscossione.
dichiarazione priva del visto di conformità o
sottoscrizione alternativa: è possibile presentare dichiarazione
integrativa per l’apposizione del visto. Il termine per computo
degli interessi decorrerà dalla data di presentazione della
dichiarazione vistata. N.b. qualora invece si intenda variare la
scelta effettuata in dichiarazione relativa al credito chiesto a
rimborso, la dichiarazione integrativa deve essere presentata
entro I 90 giorni successivi alla scadenza del termine.
35
rimborsi > € 15.000,00 erogabili previa presentazione della
garanzia: se richiesti
a) da soggetti che esercitano attività di impresa da meno di due anni escluse le
start-up innovative di cui all’art. 25 D.L. 179/2012. Il biennio inizia a decorrere
dall’effettivo esercizio dell’attività e non dalla semplice apertura della partita IVA .
b) Da soggetti passivi ai quali nei due anni precedenti la richiesta siano stati notificati
avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti una differenza tra gli importi
accertati e l’imposta dovuta o il credito dichiarato superiore a :
10 % degli importi dichiarati se questi non superano € 150.000,00
5 % degli importi dichiarati se questi sono compresi tra € 150.000,00 e €
1.500.000,00
1 % degli importi dichiarati o comunque €150.000,00 se gli importi dichiarati
superano € 1.500.000,00
c) presentando dichiarazione priva del visto di conformità o della sottoscrizione
alternativa, o non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
d) all’atto della cessazione di attività
(Art. 38-bis, comma 4 e 5, DPR n. 633/1972)
La garanzia è prestata per una durata pari a tre anni dall'esecuzione del
rimborso, ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di
decadenza dell'accertamento” .
FORME DI GARANZIA
a) Cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo stato, al valore
di borsa;
b) Fideiussioni e polizze fideiussorie;
c) Obbligazione di pagamento emessa dalla società
capogruppo
36
Con decreto direttoriale prot. 165769/2014 è stato approvato il modello
per intermediari/banche per la costituzione di deposito vincolato in titoli di
Stato o garantiti dallo Stato
Il modello deve essere compilato a cura dell’intermediario finanziario
autorizzato ai sensi del D.Lgs 58/1998
a) Cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo stato, al valore di borsa
SUPERATA CRITICITÀ
Inapplicabilità della norma a seguito dalla
dematerializzazione dei titoli di Stato
disposta dal D. Lgs n. 213 del 24.06.1998
37
b) Fideiussione o polizza fideiussoria
1. Banche;
La fideiussione va redatta su modello conforme a quello approvato con
Provvedimento del Direttore dell’A.E. del 10.06.2004
2. Imprese assicurative abilitate all’esercizio del ramo cauzioni
comprese negli appositi elenchi predisposti dall’IVASS (ex ISVAP)
segue
38
SOGGETTI ABILITATI AL RILASCIO DI GARANZIE FIDEIUSSORIE
b) Fideiussione o polizza fideiussoria
3. Imprese Commerciali che a giudizio dell’Amministrazione Finanziaria
offrono garanzie di solvibilità
devono essere iscritte negli elenchi degli intermediari
finanziari di cui agli artt. 106* e 107* del TUB (Circolare
n. 66 del 5 aprile 2000)
* N.B: le disposizioni di cui agli artt. 106 e 107 sono state
formalmente abrogate dal D.Lgs. 141 del 13 agosto 2010; sino alla
creazione dell’albo unico è stabilita la permanenza degli elenchi
previsti dalle diposizioni del TUB vigenti sino al 4.09.2010 (v, art.10,
co. 2 D.Lgs. 141/2010
39
segue
SOGGETTI ABILITATI AL RILASCIO DI GARANZIE FIDEIUSSORIE
b) Fideiussione o polizza fideiussoria
4. (per le PMI) consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi di cui
all'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'albo
previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
385 (cfr. art. 38 bis, co.1, DPR n. 633/72 come modificato dall’art. 9,
comma 4, del D.lgs. n. 141/2010)
SOGGETTI ABILITATI AL RILASCIO DI GARANZIE FIDEIUSSORIE
Nelle more dell’istituzione dell’albo unico di cui al novellato art. 106
del TUB, possono continuare ad essere accettate le garanzie
prestate da Confidi iscritti nel vecchio elenco speciale di cui all’art.
107 nella versione antecedente le modifiche introdotte dal decreto
legislativo n.141/2010.
40
segue
C) Obbligazione di pagamento emessa della società capogruppo
41
Nel caso di gruppi societari aventi un patrimonio netto superiore ad
€ 250.000.000,00 ed obbligati alla redazione del bilancio
consolidato, le società capogruppo o controllanti possono prestare
garanzia per i rimborsi richiesti dalle società comprese nel
consolidamento.
Soggetto tenuto alla prestazione della garanzia è il soggetto,
nazionale o comunitario, tenuto alla redazione del bilancio
consolidato (cfr Circolare n. 164 del 22 giugno 1998).
In caso di gruppo costituito da una pluralità di soggetti societari
controllati a catena, la garanzia non può essere prestata dalla sub
holding (cfr. Ris. n. 189 del 12 giugno 2002)
Una capogruppo europea, in qualità di sub-holding può prestare la
garanzia se la sua situazione patrimoniale assicura i requisiti di
solidità e affidabilità richiesti per garantire direttamente i crediti
delle società controllate (ris. 49/2011)
IMPRESE COMUNITARIE
42
Le garanzie possono essere rilasciate anche da banche e
compagnie di assicurazione comunitarie.
Le banche possono operare sul territorio nazionale senza
necessità di stabilirvi una succursale previa informativa da parte
delle autorità competente dello stato di appartenenza, alla Banca
d’Italia.
Le imprese assicurative sono soggette alla vigilanza dell’autorità
dello stato membro di origine anche per l’attività svolta in Italia.
Sono tuttavia iscritte in apposito albo tenuto dal’IVASS e
autorizzate al ramo cauzioni
PARTICOLARI IPOTESI DI ESONERO DALLA PRESENTAZIONE
DELLA GARANZIA
43
Imprese in stato di fallimento o in liquidazione coatta amministrativa in
relazione a rimborsi per un ammontare complessivo a € 258.228,40
Tale limite deve riferirsi a tutti i rimborsi erogati
nel corso della procedura concorsuale e non ai
singoli periodi d’imposta (cfr. Circ. 1/2003).
L’ esenzione non può estendersi alle altre
procedure diverse dal fallimento e dalla
liquidazione coatta amministrativa ( ris. 202/2007
circ. 32/2014)
CASI PARTICOLARI DI ESONERO DALLA PRESENTAZIONE DELLA
GARANZIA
44
Franchigia per versamenti in conto fiscale( art. 21 D.M. 567/1993)
Società di gestione dei fondi comuni di investimento immobiliare
(Art. 8 del DL 25/09/2001, n. 351 convertito in legge 410/2001)
Amministrazioni dello Sato (Ris. n.141 del 5 giugno 1995; Ris. n.198/2007)
b) Fideiussione o polizza fideiussoria
TERMINI DI VALIDITÀ
(Art. 2 Condizioni Generali)
• Durata pari a tre anni dall’erogazione del rimborso o, se
inferiore, pari al tempo intercorrente dal momento del rimborso al
termine di decadenza dell’azione di accertamento
• Decorsi 12 mesi dal suo rilascio senza che ci sia stata
l’erogazione del rimborso, la garanzia cessa automaticamente
• Se la comunicazione al garante della data di pagamento avviene
oltre 6 mesi il garante può far cessare la garanzia
45
b) Fideiussione o polizza fideiussoria
SOMME GARANTITE (Art. 1 Condizioni Generali)
46
La fideiussione nei limiti dell’importo massimo coperto garantisce le
somme concernenti IVA, interessi, spese e sanzioni dovute a seguito di:
atto amministrativo notificato nel periodo di efficacia della garanzia
per
Eccedenze di imposta
indebitamente rimborsate per
l’anno per il quale è stata
presentata garanzia
Crediti dell’Amministrazione
finanziaria aventi stesso titolo
maturati nel periodo di validità
della garanzia relativi all’anno del
rimborso o a quelli precedenti
b) Fideiussione o polizza fideiussoria
DETERMINAZIONE IMPORTO GARANTITO
47
Rimborso di
competenza
dell’AdR
a) Eccedenza chiesta a rimborso di
competenza dell’AdR
b) 10% dei versamenti effettuati sul conto
fiscale nel biennio precedente la richiesta
+
c) interessi calcolati (su a - b) dal 61 giorno
successivo alla data di presentazione della
dichiarazione sino 120 giorno successivo
alla stipula della fideiussione (data presunta
di pagamento)
d) interessi calcolati (su a–b+c) dal 61 giorno
successivo alla data di presentazione della
dichiarazione rimborso per un triennio, o se
inferiore, sino al termine di decadenza
dell’accertamento
+
–
segue
Importo garantito
b) Fideiussione o polizza fideiussoria
DETERMINAZIONE IMPORTO GARANTITO
48
Rimborso di
competenza
dell’Uffcio
a) Eccedenza chiesta a rimborso di
competenza dell’Ufficio
b) Interessi calcolati dal 90 giorno
successivo alla data di presentazione
della dichiarazione sino 120 giorno
successivo alla stipula della
fideiussione (data presunta di
pagamento)
+
c) interessi calcolati dalla data presunta
di pagamento per un triennio o, se
inferiore, fino al termine di decadenza
dell’accertamento
=
importo massimo garantito
+
il contribuente può rettificare la richiesta di rimborso del credito eccedente
presentando una dichiarazione integrativa al fine di indicare il medesimo
credito (o parte di esso) come eccedenza da utilizzare in compensazione
49
Circolare n.17 del 6 maggio 2011
Rimborso richiesto con procedura ordinaria
In caso di mancata prestazione ab origine della garanzia, è superflua la
successiva presentazione qualora il credito chiesto a rimborso sia
diventato incontestabile per decorso dei termini di accertamento
L’eventuale mancata presentazione della garanzia non determina il
prolungamento del termine di decadenza del potere di accertamento ex art.
57 del dpr 633/72
Il contribuente può rettificare la richiesta di rimborso del credito eccedente
presentando una dichiarazione integrativa al fine di indicare il medesimo
credito (o parte di esso) come eccedenza da utilizzare in compensazione
ovvero come eccedenza da erogare tramite procedura ordinaria.
50
Circolare n.17 del 6 maggio 2011
Rimborso richiesto con procedura semplificata
Il contribuente in grado di prestare, sia pure tardivamente, la garanzia, può
con apposita istanza indirizzata all’AdR sollecitare la liquidazione del
rimborso, che sarà liquidato secondo l’originario ordine cronologico.
Se la garanzia non è prestata entro i quaranta giorni successivi alla data di
presentazione della dichiarazione, la richiesta stessa non ha corso (commi
3 e 4 dell’articolo 20 del decreto 567/1993.
51
Credito IVA annuale
e sussistenza delle condizioni di cui all’art. 30 o
art. 34, comma 9, del DPR 633/72
se dichiarazione
IVA autonoma
se dichiarazione
unificata
apposito rigo
della sezione
“IVA”
del quadro RX
rigo VX4
53
Esecuzione Rimborso IVA annuale
Procedura ordinaria
(liquidazione da parte dell’Agenzia
delle Entrate)
Procedura semplificata
(liquidazione da parte dell’Agente della
riscossione)
Credito chiesto a rimborso
+
Credito utilizzato (o da utilizzare in
compensazione orizzontale)
a € 700.000 o € 1 milione se
subappaltatore con volume d’affari
costituito per l’80% da prestazioni rese in
esecuzione di contratti d’appalto
• contribuente che ha cessato
l’attività;
• contribuente sottoposto a
procedure concorsuali;
• importo del credito eccedente
la quota parte da erogare in
procedura semplifica;
• mancata compilazione del campo
2 del rigo VX4
54
AGENTE DELLA
RISCOSSIONE
COMPETENTE
CONTRIBUENTE
Invia dichiarazione IVA
autonoma o in forma
unificata con opzione per
la procedura semplificata
di rimborso
dati relativi alla
richiesta di rimborso
dal 41 al 60 giorno dalla richiesta
accreditamento su c/c bancario o postale
Richiesta al
contribuente
entro 10 gg
successivi della
garanzia se
dovuta
Invia entro 10 gg
Ricevute le garanzie
55
AGENTE DELLA
RISCOSSIONE
COMPETENTE
COMPETENTE
UFFICIO AGENZIA
ENTRATE
Eroga le somme al
contribuente entro
20 gg dalla
disposizione di
pagamento
dispone il rimborso
entro 90 giorni dalla richiesta
56
Codice 1: cessazione di attività;
Codice 2: aliquota media delle operazioni attive inferiore a quella sugli acquisti;
Codice 3: operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% di tutte le
operazioni effettuate;
Codice 4: acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e
ricerche;
Codice 5: effettuazione prevalente di operazioni non soggette all’imposta;
Codice 6: soggetti non residenti, identificatisi direttamente o che hanno nominato un
rappresentante fiscale;
Codice 7: esportazioni e altre operazioni non imponibili effettuate da produttori
agricoli;
Codice 8: rimborso della minore eccedenza detraibile del triennio;
Codice 9: coesistenza di più presupposti;
Codice 10: rimborso della minore eccedenza detraibile del triennio non trasferibile al
gruppo IVA
57
Codice 1: subappaltatori edili che effettuano prevalentemente operazioni assoggettate al
reverse charge (D.M. del 22 marzo 2007);
Codice 2: soggetti che svolgono attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di
cascami e rottami metallici (D.M. del 25 maggio 2007) ;
Codice 3: soggetti che producono zinco, piombo, stagno e semilavorati (D.M. del18 luglio
2007) ;
Codice 4: soggetti che producono alluminio e semilavorati (D.M. del 21 dicembre 2007) .
Codice 5: soggetti che fabbricano aereomobili veicoli spaziali e relativi dispositivi (D.M del
10 luglio 2014)
Condizioni per accedere al beneficio dell’esecuzione in via prioritaria dei rimborsi entro 3 mesi:
sussistenza del presupposto previsto dall'articolo 30, terzo comma, lettera
a), del Dpr n. 633/1972 per i primi 4 casi le lettera b) per ipotesi 5;
esercizio dell’ attività da almeno tre anni;
rimborso richiesto a 10mila euro, se annuale, e a 3mila euro, se
trimestrale;
eccedenza detraibile, richiesta a rimborso di importo al 10 % dell'importo
complessivo dell'imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni
effettuati nell'anno o nel trimestre a cui si riferisce il rimborso richiesto
58
Deve essere barrato dai subappaltatori che, nell’anno
precedente, hanno registrato un volume d’affari costituito per
almeno l’80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di
subappalto nei confronti dei quali il limite annuo per la
compensazione è elevato ad un milione di euro ai sensi
dell’art.35, co.6-ter, del D.L. n.223/06
59
È riservato a coloro che non sono tenuti all’obbligo della
garanzia
Codice 1: dichiarazione dotata di visto di conformità o della
sottoscrizione dell’organo di controllo e la dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà di cui all’art. 38 bis comma 3 lettere a) b) e c);
Codice 2: rimborso richiesto dai curatori fallimentari e dai
commissari liquidatori;
Codice 3: rimborso richiesto da società di gestione risparmio indicate
dall’articolo 8 del D.L. 351 / 2001;
60
Deve essere sottoscritta in sede di richiesta di rimborso per
segnalare la condizione di operatività, ossia l’assenza dei
presupposti idonei ad escludere il diritto al rimborso, a norma
dell’art.30, co.1 e 4, della L. n.724/94.
61
REGOLA
(art. 34, co.1 , L.724/1994)
Sono considerate "non operative" le società di persone o di capitali,
nonchè le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile
organizzazione nel territorio dello Stato, che al termine di ogni
esercizio non superano il cd. "test di operatività", consistente nel
confronto aritmetico tra ricavi effettivi medi dell’ultimo triennio e quelli
c.d. “presunti", risultanti dalla somma degli importi derivanti
dall’applicazione, alla media triennale di determinati asset
patrimoniali, dei coefficienti di redditività previsti dal comma 1 dell’ art.
30 della L. 724/1994.
<
TEST DI OPERATIVITÀ
62
La disciplina delle società non operative non si applica se ricorre:
una delle cause di esclusione previste dall’art. 30 L. 74/94;
una delle cause di disapplicazione automatica previste dal
Provvedimento del Direttore dell’A.E.del 28.02.2008 come
integrato dal Provvedimento del Direttore dell’A.E. del
11.06.2012
……… in mancanza
la società può presentare istanza di interpello disapplicativo fornendo
prova della ricorrenza di oggettive situazioni che:
hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli
incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito minimo
presunto;
non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto.
63
CONSEGUENZE DELLA NON OPERATIVITÀ
-
Ai fini IRPEF/IRES
(art. 34, co. 3)
obbligo di dichiarare un reddito non inferiore a
quello minimo;
maggiorazione del 10,50%dell’aliquota IRES
limitazione sull’utilizzo delle perdite
Ai fini IRAP
(art. 34, co. 3 bis)
obbligo di dichiarare un valore della produzione
minimo determinato aumentando il reddito
minimo di alcuni componenti indeducibili
Eccedenza IVA
(art. 34, co. 4)
impossibilità di:
… chiedere il credito IVA a rimborso;
… utilizzarlo in compensazione orizzontale;
… cederlo a terzi:
perdita definitiva del credito dopo tre periodi
di non operatività
64
…. e il credito IVA infrannuale?
la società può ottenere il relativo rimborso,
salvo poi restituire l’importo, maggiorato di
interessi, nell'ipotesi in cui a fine esercizio
risulti non operativa
Circolare 25/E del 4 maggio 2007
65
Società in perdita sistematica
Pur non ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre
1994, n. 724, le società e gli enti ivi indicati che presentano dichiarazioni in perdita
fiscale per cinque periodi d'imposta consecutivi sono considerati non operativi a
decorrere dal successivo sesto periodo d'imposta ai fini e per gli effetti del citato
articolo 30.
Art. 2 co. 36 - decies D.L. n.138/2011 (conv. con modifiche L. n.148/2011)
Il comma 36-decies trova applicazione anche qualora, nell'arco temporale di cui al
medesimo comma, le società e gli enti siano per quattro periodi d'imposta in perdita
fiscale ed in uno abbiano dichiarato un reddito inferiore all'ammontare determinato ai
sensi dell'articolo 30, comma 3, della citata legge n. 724 del 1994.
La norma è stata così modificata dall’articolo 18 del D.LGS 175/2014 che ha ampliato da
tre a cinque anni il periodo di osservazione.
Art. 2 co. 36 - undecies D.L. n.138/2011 (conv. con modifiche L. n.148/2011)
66
67
ESEGUITI DALL’
AGENTE DELLA
RISCOSSIONE
PROCEDURA
SEMPLIFICATA
SOGGETTI CON
CONTO FISCALE
APERTO
NON SOGGETTI A
PROCEDURE
CONCORSUALI
RIMBORSI DI
IMPORTO NON
SUPERIORE
A € 700.000
ECCEZIONE:
RIMBORSI
LIQUIDATI AL
CESSIONARIO IN
CASO DI CESSIONE
DEL CREDITO
EROGAZIONE DIRETTA IN CONTO FISCALE
ESEGUITI DALL’
UFFICIO
PROCEDURA
ORDINARIA
AI SOGGETTI
CON CONTO
FISCALE APERTO (PER
LA DIFFERENZA A
CREDITO NON RIMBORSATA
DALL’AGENTE)
AI SOGGETTI
SOTTOPOSTI A
PROCEDURA
CONCORSUALE
AI CESSIONARI DEL
CREDITO
C
O
N
D
I
S
P
O
S
I
Z
I
O
N
E
EROGAZIONE IN CONTO FISCALE TRAMITE DISPOSIZIONE DI
PAGAMENTO
SOGGETTI CON
CONTO
FISCALE CHIUSO
ESEGUITI DALL’
UFFICIO
PROCEDURA
ORDINARIA
C
O
N
O
R
D
I
N
A
T
I
V
O
RIMBORSI A SOGGETTI CON CONTO FISCALE CHIUSO
71
72
RIMBORSI EROGABILI DIRETTAMENTE DALL’AGENTE
DELLA RISCOSSIONE
Gli interressi decorrono dal 61° giorno successivo alla
presentazione della richiesta (art. 20, c. 4 decreto 567/1993)
A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 14 D.LGS
175/2014 all’art. 78 c.33 L. 413/1991 l’Agente della
riscossione provvede direttamente alla corresponsione degli
interessi senza necessità di ulteriore istanza (mod.G)
73
RIMBORSI EROGABILI PREVIA LIQUIDAZIONE DA PARTE
DELL’UFFICIO
Ritardata liquidazione del rimborso da parte dell’ufficio
• Dal 90° giorno successivo alla presentazione della
dichiarazione fino al giorno antecedente l’invio all’Agente della
riscossione della lista validata contenente la disposizione di
pagamento o fino al giorno antecedente l’emissione
dell’ordinativo per il capitale (Art. 38-bis del DPR 26/10/1972, n.
633).
74
RIMBORSI EROGABILI PREVIA LIQUIDAZIONE DA
PARTE DELL’UFFICIO
Ritardata liquidazione del rimborso da parte dell’agente
della riscossione
Gli interessi decorrono dal 21° giorno successivo dalla
ricezione della disposizione di pagamento (art. 20, c. 4 bis
decreto 567/1993)
A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 14 D.LGS
175/2014 all’art. 78 c.33 L. 413/1991 l’Agente della riscossione
provvede direttamente alla corresponsione degli interessi
senza necessità di ulteriore istanza (mod.G)
75
Sospensione dei rimborsi
Emissione ed utilizzo di fatture false
(Art. 38 bis co. 8 del DPR n. 633/72)
Nel caso in cui nel periodo relativo al rimborso sia stato
constatato uno dei reati di cui agli articoli 2 e 8 e del decreto
legislativo 10 marzo 2000, n.74, l'esecuzione dei rimborsi di cui
al presente articolo e' sospesa, fino a concorrenza
dell'ammontare dell'imposta indicata nelle fatture o in altri
documenti illecitamente emessi od utilizzati, fino alla definizione
del relativo procedimento penale
76
Sospensione dei rimborsi
Art. 23 D. Lgs. n. 472/1997
1. Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido
vantano un credito nei confronti dell'amministrazione finanziaria, il
pagamento può essere sospeso ove sia stato notificato atto di
contestazione o di irrogazione della sanzione, ancorché non definitivo.
La sospensione opera nei limiti della somma risultante dall'atto o dalla
decisione della Commissione Tributaria ovvero dalla decisione di altro
organo
77
Sospensione dei rimborsi
Fermo Amministrativo
(Art. 69 R.D. n. 2440 del 18 novembre 1923)
Qualora un’Amministrazione dello Stato che abbia, a qualsiasi
titolo, ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da
altre Amministrazioni, richieda la sospensione del pagamento,
questa deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo
II fermo amministrativo può essere disposto anche
quando il debito e il credito facciano capo alla stessa
Amministrazione senza l’adozione di particolari regole
procedurali o di forma, essendo invece necessario che
lo stesso sia portato a conoscenza dell'interessato,
anche mediante semplice nota (cfr. Circolare n. 19 del
11 agosto 1993)
78
Sospensione dei rimborsi
Fermo Amministrativo
(Art. 69 R.D. n. 2440 del 18 novembre 1923)
In presenza di carichi pendenti, l’erogazione del
rimborso non è impedita se il contribuente
presenta apposita fideiussione o equivalente
garanzia valida sino alla definizione dei carichi
(cfr. Circolare n. 19 del 11 agosto 1993)
79
Rimborso eccedenza IVA annuale
Nel caso di società rientranti nel regime della liquidazione dell’IVA di
gruppo, il rimborso può essere richiesto solo dall’ente o società
controllante in relazione alle società facenti parte del gruppo cui si
riferisce l’eccedenza di credito, in possesso dei requisiti previsti
dall’art. 30 (cfr. circolare n. 13 del 5 marzo 1990), compilando
opportunamente il prospetto 26 PR inserito nella dichiarazione IVA.
80
Rimborso eccedenza IVA annuale - quadri di interesse
Questo quadro deve essere compilato solo in caso di
richiesta di rimborso da parte della controllante della
minore eccedenza detraibile dell’ultimo triennio

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I rimborsi IVA

  • 2. 2 Il diritto dell’Unione L’articolo 183, primo comma, della direttiva 2006/112 dispone quanto segue: «Qualora, per un periodo d’imposta, l’importo delle detrazioni superi quello dell’IVA dovuta, gli Stati membri possono far riportare l’eccedenza al periodo successivo, o procedere al rimborso secondo modalità da essi stabilite».
  • 3. PRINCIPIO DELLA NEUTRALITÀ DELL’IVA PRINCIPIO DELL’EQUIVALENZA al rimborso dell’iva non deve essere applicata una disciplina meno favorevole di quella riservata ai rimborsi dei tributi interni PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ il diritto del contribuente non deve essere impossibile o eccessivamente difficile 3
  • 4. art. 30 “Versamento di conguaglio e rimborso dell’eccedenza”; art. 38-bis “Esecuzione dei rimborsi”; del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633. 4
  • 5. “Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile di cui al n. 3) dell'articolo 28, aumentato delle somme versate mensilmente, è superiore a quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al n. 1) dello stesso articolo, il contribuente ha diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo, ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di cessazione di attività.” 5
  • 6. Ricorre quando, a prescindere dall’importo, sussistono le seguenti condizioni: ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell’azienda o della cessazione dell’attività professionale per le società chiusura del bilancio finale di liquidazione Il curatore può cessare la partita iva se sono ultimate le operazioni rilevanti ai fini iva e chiedere il rimborso 6
  • 7. “Il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a lire cinque milioni (€ 2.582,28) , all'atto della presentazione della dichiarazione” quando sussista una delle seguenti ipotesi 7
  • 8. la lettera a) - aliquota media “quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell’articolo 17, quinto, sesto e settimo comma, nonché a norma dell’art. 17 ter” 8
  • 9. Il presupposto sussiste qualora raffrontando le operazioni in acquisto e vendita si avveri la seguente condizione : aliquota media operazioni attive + 10% < aliquota media acquisti (DL 250/95 art. 3) Nel calcolo vanno considerate le operazioni relative ai canoni di locazioni finanziaria di beni ammortizzabili da parte dell’utilizzatore ( circ. 25/2012); le operazione effettuate con il meccanismo del reverse charge: cessioni di oro da investimento imponibile su opzione; cessioni di oro industriale e di argento; cessioni di rottami e materiali di recupero cessioni di fabbricati imponibili su opzione cessioni di telefonini e microprocessori prestazioni di servizi dei subappaltatori di lavori edili 9
  • 10. Novità 2015 A seguito delle modifiche introdotte dalla legge 190/2014 rientrano tra le operazione effettuate con il meccanismo del reverse charge : prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento di edifici trasferimento delle quote di emissione di gas effetto serra trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica; cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3, lettera a Rientrano inoltre le cosiddette forniture P.A. Split system di cui all’art. 17 ter 10
  • 11. dal calcolo vanno esclusi: i beni ammortizzabili le operazioni rientranti nei regimi monofase ( vendita giornali- tabacchi ecc.) le operazioni non imponibili (ris. 17/98) 11
  • 12. La lettera b) – operazioni non imponibili “quando effettua operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate” 12
  • 13. Tra le operazioni non imponibili da considerare nel calcolo della percentuale sono ricomprese le seguenti: art. 8: cessioni all’esportazione anche in triangolazione; cessioni e prestazioni ad esportatori abituali art. 8 bis: operazioni assimilate all’esportazione (settore aeronavale) Art. 9: servizi internazionali Art. 71: cessioni verso San Marino e Vaticano Art. 72 operazioni agevolate in base ad accordi internazionali art. 74 ter prestazioni delle agenzie di viaggi rese fuori dal territorio UE 13
  • 14. Art. 41 DL 331/93 cessioni intracomunitarie Art. 58 DL 331/93 cessioni ad operatore residente con consegna dei beni in altro stato membro Art. 50 bis DL 331/93 cessioni intracomunitarie e cessioni all’esportazione di beni estratti da un deposito IVA Art. 37 DL 41/95 cessioni all’esportazione di beni soggetti al regime del margine 14
  • 15. La lettera c) : i beni ammortizzabili La norma prevede la possibilità di richiedere il rimborso dell’Iva “limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche”; 15
  • 16. È possibile richiedere anche l’imposta afferente acquisti di beni ammortizzabili registrati in anni precedenti che non sia già oggetto di rimborso o compensazione (circ. 13/1990). Per l’individuazione dei beni ammortizzabili occorre far riferimento alla disciplina delle imposte dirette ( circ.73/84). La C.C. con sentenza n. 4 del 7/1/2004 ha precisato che deve trattarsi di beni strumentali cioè funzionali allo svolgimento dell’attività dell’impresa 16
  • 17. è riconosciuto il rimborso alla società di leasing poiché i beni sono soggetti alla procedura di ammortamento ai sensi dell’art 102 TUIR ( ris. 445585/1991). Il rimborso spetta anche nel caso in cui l’impresa adotti i principi contabili internazionali (ris. 122/2011) la possibilità di considerare ammortizzabili i beni strumentali oggetto di canoni di locazione finanziaria spetta solo all’impresa concedente pertanto il rimborso non compete all’impresa utilizzatrice (ris. 392/2007) è possibile il rimborso per beni immobili strumentali per natura anche se concessi in locazione (ris. 238/96) 17
  • 18. il terreno edificabile non può essere considerato un bene ammortizzabile poiché non è suscettibile di deperimento e consumo (ris. 113/1996) il costo dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto delle costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza ( art. 36 comma 7 e 7bis dl 223/2006- circolare 8/2009 ) 18
  • 19. IVA corrisposta per pagamenti in acconto o per stati di avanzamento lavori concernenti la realizzazione di beni ammortizzabili ( ris 111/2002) viceversa non realizza il presupposto l’imposta assolta in relazione all’acconto in base a contratto preliminare (il promissario acquirente non acquisisce la titolarità del bene) 19
  • 20. le spese relative a beni di terzi concessi in uso o comodato possono essere considerate solo qualora i beni realizzati non perdono la loro individualità e autonoma funzionalità e al termine del periodo di uso possono essere rimossi : in caso contrario si tratta di oneri pluriennali ex art. 108 TUIR e non realizzano il presupposto in argomento (ris. 179/2005) in linea con quanto sopra, la Circ. 36/2013 ha chiarito che non realizza il presupposto l’acquisto di impianti fotovoltaici su beni immobili di terzi che non possono essere rimossi dall’immobile al termine del periodo di utilizzo 20
  • 21. La lettera d) : operazioni non soggette “Quando effettua prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per effetto degli articoli da 7 a 7-septies” Il presupposto fa riferimento alle operazioni escluse dal campo di applicazione dell’IVA per assenza del presupposto della territorialità; queste devono essere effettuare in misura superiore al 50 % di tutte le operazioni poste in essere. 21
  • 22. La prevalenza viene considerata comprendendo anche le operazioni non imponibili di cui agli artt. 8 - 8bis e 9 DPR 633/72 ( circ. 2/1990) nonché le operazioni di cui agli articoli 41 e 58 del decreto-legge n. 331 del 1993. L’ ammontare delle operazioni “fuori campo” deve essere calcolato facendo riferimento al momento della loro effettuazione, determinato applicando i criteri previsti dall’articolo 6 del DPR 633/72. Deve trattarsi di operazioni che se effettuate in Italia darebbero diritto alla detrazione ex art. 19 DPR 633/72 22
  • 23. La lettera e): soggetto non residente “quando si trova nelle condizioni previste dal terzo comma dell'articolo 17” Si tratta dei soggetti non residenti identificati direttamente in Italia ai sensi dell’art. 35ter per i quali la competenza alla trattazione è attribuita al Centro Operativo di Pescara (provvedimento 30 dicembre 2005) abbiano formalmente nominato un rappresentante fiscale in Italia il quale è legittimato a chiedere il rimborso 23
  • 24. L’ipotesi è divenuta più frequente in quanto dal 2010 le operazioni che gli operatori non residenti pongono in essere nei confronti di soggetti passivi IVA, scontano l’imposta attraverso il meccanismo del reverse-charge La qualifica di rappresentante fiscale deve risultare da atto pubblico, scrittura privata autenticata o da lettera annotata su apposito registro presso l’Ufficio delle entrate 24
  • 25. Il minor credito del triennio “Il contribuente anche fuori dai casi previsti nel precedente terzo comma può chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti risultano eccedenze detraibili; in tal caso il rimborso può essere richiesto per un ammontare comunque non superiore al minore degli importi delle predette eccedenze” 25
  • 26. 26
  • 27. “Ai soggetti di cui al comma 1 che effettuano le cessioni dei prodotti ivi indicati ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38- quater e 72, nonché le cessioni intracomunitarie degli stessi compete la detrazione o il rimborso di un importo calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione che sarebbero applicabili per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato” 27
  • 28. 28
  • 29. 29 L’articolo 13 del D-Lgs 175/2014 ha innovato in mariera significativa l’art. 38 bis termine per l’esecuzione: entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione (in precedenza il termine decorreva dalla data di scadenza prevista per la dichiarazione). In presenza di più dichiarazioni il termine inizia a decorrere dall’ultima dichiarazione presentata. Decorrenza interessi: dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione (resta invariato il termine per il computo degli interessi).
  • 30. 30 RIMBORSI < € 15.000,00: Nessun adempimento particolare, oltre alla presentazione della dichiarazione, è previsto per i rimborsi di importo < € 15.000,00. (viene innalzato il precedente limite di esonero dalla prestazione della garanzia di € 5.164,57). Il limite è riferito alla somma delle richieste di rimborso effettuate per l’intero periodo di imposta (cr. Cir. 32/2014, ris. 165/2000) richieste in corso: la norma si applica anche alle richieste già presentate e in corso di esecuzione. Non deve essere presentata la fideiussione eventualmente richiesta dall’Ufficio o dall’ADR. Nel caso in cui sia intervenuta la sospensione degli interessi per mancata presentazione della documentazione, il temine riprende a decorrere dall’entrata in vigore del nuovo art. 38 bis (13.12.2014)
  • 31. 31 RIMBORSI > € 15.000,00 EROGABILI SENZA GARANZIA: dichiarazione o istanza trimestrale recante il visto di conformità di cui all’art. 35 del D.Lgs 241/1997 o sottoscrizione degli organi di controllo; Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante : il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 %; la consistenza degli immobili non si e' ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 % per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili; non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 % del capitale sociale; sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi
  • 32. 32 RIMBORSI > € 15.000,00 erogabili senza garanzia l’apposizione del visto o della sottoscrizione alternativa è unica; ha effetto sia per le compensazioni che per i rimborsi. La soglia di € 15.000,00 è calcolata separatamente per le compensazioni e per i rimborsi. (es: non necessita di visto la dichiarazione con compensazione per € 12.000,00 e rimborso per €12.000,00) Il limite deve essere riferito all’intero periodo di imposta, pertanto in presenza di istanza di rimborso per € 10.000,00 e successiva istanza di rimborso per € 6.000,00 sorge in relazione a questa ultima obbligo del visto di conformità e della dichiarazione sositutiva di atto di notorietà Ai sensi del comma 6 la presentazione della garanzia esonera dalla apposizione del visto di conformità
  • 33. 33 RIMBORSI > € 15.000,00 erogabili senza garanzia il riscontro delle condizioni indicate nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà , relative al controllo sulla solidità patrimoniale ,deve essere effettuato con riferimento ai dati contabili dell’ultimo periodo di imposta , anche nel caso in cui il bilancio non sia ancora stato approvato. a partire dal modello IVA 2015 la dichiarazione sostituiva di atto di notorietà è inserita nella dichiarazione IVA e nel modello TR
  • 34. 34 RIMBORSI > € 15.000,00 erogabili senza garanzia - rimborsi in corso alla data del 13.12.2014 dichiarazione con visto di conformità o sottoscrizione alternativa: il contribuente può presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà all’ufficio competente o all’agente della riscossione. dichiarazione priva del visto di conformità o sottoscrizione alternativa: è possibile presentare dichiarazione integrativa per l’apposizione del visto. Il termine per computo degli interessi decorrerà dalla data di presentazione della dichiarazione vistata. N.b. qualora invece si intenda variare la scelta effettuata in dichiarazione relativa al credito chiesto a rimborso, la dichiarazione integrativa deve essere presentata entro I 90 giorni successivi alla scadenza del termine.
  • 35. 35 rimborsi > € 15.000,00 erogabili previa presentazione della garanzia: se richiesti a) da soggetti che esercitano attività di impresa da meno di due anni escluse le start-up innovative di cui all’art. 25 D.L. 179/2012. Il biennio inizia a decorrere dall’effettivo esercizio dell’attività e non dalla semplice apertura della partita IVA . b) Da soggetti passivi ai quali nei due anni precedenti la richiesta siano stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti una differenza tra gli importi accertati e l’imposta dovuta o il credito dichiarato superiore a : 10 % degli importi dichiarati se questi non superano € 150.000,00 5 % degli importi dichiarati se questi sono compresi tra € 150.000,00 e € 1.500.000,00 1 % degli importi dichiarati o comunque €150.000,00 se gli importi dichiarati superano € 1.500.000,00 c) presentando dichiarazione priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, o non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà d) all’atto della cessazione di attività
  • 36. (Art. 38-bis, comma 4 e 5, DPR n. 633/1972) La garanzia è prestata per una durata pari a tre anni dall'esecuzione del rimborso, ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento” . FORME DI GARANZIA a) Cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo stato, al valore di borsa; b) Fideiussioni e polizze fideiussorie; c) Obbligazione di pagamento emessa dalla società capogruppo 36
  • 37. Con decreto direttoriale prot. 165769/2014 è stato approvato il modello per intermediari/banche per la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato Il modello deve essere compilato a cura dell’intermediario finanziario autorizzato ai sensi del D.Lgs 58/1998 a) Cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo stato, al valore di borsa SUPERATA CRITICITÀ Inapplicabilità della norma a seguito dalla dematerializzazione dei titoli di Stato disposta dal D. Lgs n. 213 del 24.06.1998 37
  • 38. b) Fideiussione o polizza fideiussoria 1. Banche; La fideiussione va redatta su modello conforme a quello approvato con Provvedimento del Direttore dell’A.E. del 10.06.2004 2. Imprese assicurative abilitate all’esercizio del ramo cauzioni comprese negli appositi elenchi predisposti dall’IVASS (ex ISVAP) segue 38 SOGGETTI ABILITATI AL RILASCIO DI GARANZIE FIDEIUSSORIE
  • 39. b) Fideiussione o polizza fideiussoria 3. Imprese Commerciali che a giudizio dell’Amministrazione Finanziaria offrono garanzie di solvibilità devono essere iscritte negli elenchi degli intermediari finanziari di cui agli artt. 106* e 107* del TUB (Circolare n. 66 del 5 aprile 2000) * N.B: le disposizioni di cui agli artt. 106 e 107 sono state formalmente abrogate dal D.Lgs. 141 del 13 agosto 2010; sino alla creazione dell’albo unico è stabilita la permanenza degli elenchi previsti dalle diposizioni del TUB vigenti sino al 4.09.2010 (v, art.10, co. 2 D.Lgs. 141/2010 39 segue SOGGETTI ABILITATI AL RILASCIO DI GARANZIE FIDEIUSSORIE
  • 40. b) Fideiussione o polizza fideiussoria 4. (per le PMI) consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (cfr. art. 38 bis, co.1, DPR n. 633/72 come modificato dall’art. 9, comma 4, del D.lgs. n. 141/2010) SOGGETTI ABILITATI AL RILASCIO DI GARANZIE FIDEIUSSORIE Nelle more dell’istituzione dell’albo unico di cui al novellato art. 106 del TUB, possono continuare ad essere accettate le garanzie prestate da Confidi iscritti nel vecchio elenco speciale di cui all’art. 107 nella versione antecedente le modifiche introdotte dal decreto legislativo n.141/2010. 40 segue
  • 41. C) Obbligazione di pagamento emessa della società capogruppo 41 Nel caso di gruppi societari aventi un patrimonio netto superiore ad € 250.000.000,00 ed obbligati alla redazione del bilancio consolidato, le società capogruppo o controllanti possono prestare garanzia per i rimborsi richiesti dalle società comprese nel consolidamento. Soggetto tenuto alla prestazione della garanzia è il soggetto, nazionale o comunitario, tenuto alla redazione del bilancio consolidato (cfr Circolare n. 164 del 22 giugno 1998). In caso di gruppo costituito da una pluralità di soggetti societari controllati a catena, la garanzia non può essere prestata dalla sub holding (cfr. Ris. n. 189 del 12 giugno 2002) Una capogruppo europea, in qualità di sub-holding può prestare la garanzia se la sua situazione patrimoniale assicura i requisiti di solidità e affidabilità richiesti per garantire direttamente i crediti delle società controllate (ris. 49/2011)
  • 42. IMPRESE COMUNITARIE 42 Le garanzie possono essere rilasciate anche da banche e compagnie di assicurazione comunitarie. Le banche possono operare sul territorio nazionale senza necessità di stabilirvi una succursale previa informativa da parte delle autorità competente dello stato di appartenenza, alla Banca d’Italia. Le imprese assicurative sono soggette alla vigilanza dell’autorità dello stato membro di origine anche per l’attività svolta in Italia. Sono tuttavia iscritte in apposito albo tenuto dal’IVASS e autorizzate al ramo cauzioni
  • 43. PARTICOLARI IPOTESI DI ESONERO DALLA PRESENTAZIONE DELLA GARANZIA 43 Imprese in stato di fallimento o in liquidazione coatta amministrativa in relazione a rimborsi per un ammontare complessivo a € 258.228,40 Tale limite deve riferirsi a tutti i rimborsi erogati nel corso della procedura concorsuale e non ai singoli periodi d’imposta (cfr. Circ. 1/2003). L’ esenzione non può estendersi alle altre procedure diverse dal fallimento e dalla liquidazione coatta amministrativa ( ris. 202/2007 circ. 32/2014)
  • 44. CASI PARTICOLARI DI ESONERO DALLA PRESENTAZIONE DELLA GARANZIA 44 Franchigia per versamenti in conto fiscale( art. 21 D.M. 567/1993) Società di gestione dei fondi comuni di investimento immobiliare (Art. 8 del DL 25/09/2001, n. 351 convertito in legge 410/2001) Amministrazioni dello Sato (Ris. n.141 del 5 giugno 1995; Ris. n.198/2007)
  • 45. b) Fideiussione o polizza fideiussoria TERMINI DI VALIDITÀ (Art. 2 Condizioni Generali) • Durata pari a tre anni dall’erogazione del rimborso o, se inferiore, pari al tempo intercorrente dal momento del rimborso al termine di decadenza dell’azione di accertamento • Decorsi 12 mesi dal suo rilascio senza che ci sia stata l’erogazione del rimborso, la garanzia cessa automaticamente • Se la comunicazione al garante della data di pagamento avviene oltre 6 mesi il garante può far cessare la garanzia 45
  • 46. b) Fideiussione o polizza fideiussoria SOMME GARANTITE (Art. 1 Condizioni Generali) 46 La fideiussione nei limiti dell’importo massimo coperto garantisce le somme concernenti IVA, interessi, spese e sanzioni dovute a seguito di: atto amministrativo notificato nel periodo di efficacia della garanzia per Eccedenze di imposta indebitamente rimborsate per l’anno per il quale è stata presentata garanzia Crediti dell’Amministrazione finanziaria aventi stesso titolo maturati nel periodo di validità della garanzia relativi all’anno del rimborso o a quelli precedenti
  • 47. b) Fideiussione o polizza fideiussoria DETERMINAZIONE IMPORTO GARANTITO 47 Rimborso di competenza dell’AdR a) Eccedenza chiesta a rimborso di competenza dell’AdR b) 10% dei versamenti effettuati sul conto fiscale nel biennio precedente la richiesta + c) interessi calcolati (su a - b) dal 61 giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione sino 120 giorno successivo alla stipula della fideiussione (data presunta di pagamento) d) interessi calcolati (su a–b+c) dal 61 giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione rimborso per un triennio, o se inferiore, sino al termine di decadenza dell’accertamento + – segue Importo garantito
  • 48. b) Fideiussione o polizza fideiussoria DETERMINAZIONE IMPORTO GARANTITO 48 Rimborso di competenza dell’Uffcio a) Eccedenza chiesta a rimborso di competenza dell’Ufficio b) Interessi calcolati dal 90 giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione sino 120 giorno successivo alla stipula della fideiussione (data presunta di pagamento) + c) interessi calcolati dalla data presunta di pagamento per un triennio o, se inferiore, fino al termine di decadenza dell’accertamento = importo massimo garantito +
  • 49. il contribuente può rettificare la richiesta di rimborso del credito eccedente presentando una dichiarazione integrativa al fine di indicare il medesimo credito (o parte di esso) come eccedenza da utilizzare in compensazione 49 Circolare n.17 del 6 maggio 2011 Rimborso richiesto con procedura ordinaria In caso di mancata prestazione ab origine della garanzia, è superflua la successiva presentazione qualora il credito chiesto a rimborso sia diventato incontestabile per decorso dei termini di accertamento L’eventuale mancata presentazione della garanzia non determina il prolungamento del termine di decadenza del potere di accertamento ex art. 57 del dpr 633/72
  • 50. Il contribuente può rettificare la richiesta di rimborso del credito eccedente presentando una dichiarazione integrativa al fine di indicare il medesimo credito (o parte di esso) come eccedenza da utilizzare in compensazione ovvero come eccedenza da erogare tramite procedura ordinaria. 50 Circolare n.17 del 6 maggio 2011 Rimborso richiesto con procedura semplificata Il contribuente in grado di prestare, sia pure tardivamente, la garanzia, può con apposita istanza indirizzata all’AdR sollecitare la liquidazione del rimborso, che sarà liquidato secondo l’originario ordine cronologico. Se la garanzia non è prestata entro i quaranta giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione, la richiesta stessa non ha corso (commi 3 e 4 dell’articolo 20 del decreto 567/1993.
  • 51. 51 Credito IVA annuale e sussistenza delle condizioni di cui all’art. 30 o art. 34, comma 9, del DPR 633/72 se dichiarazione IVA autonoma se dichiarazione unificata apposito rigo della sezione “IVA” del quadro RX rigo VX4
  • 52.
  • 53. 53 Esecuzione Rimborso IVA annuale Procedura ordinaria (liquidazione da parte dell’Agenzia delle Entrate) Procedura semplificata (liquidazione da parte dell’Agente della riscossione) Credito chiesto a rimborso + Credito utilizzato (o da utilizzare in compensazione orizzontale) a € 700.000 o € 1 milione se subappaltatore con volume d’affari costituito per l’80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti d’appalto • contribuente che ha cessato l’attività; • contribuente sottoposto a procedure concorsuali; • importo del credito eccedente la quota parte da erogare in procedura semplifica; • mancata compilazione del campo 2 del rigo VX4
  • 54. 54 AGENTE DELLA RISCOSSIONE COMPETENTE CONTRIBUENTE Invia dichiarazione IVA autonoma o in forma unificata con opzione per la procedura semplificata di rimborso dati relativi alla richiesta di rimborso dal 41 al 60 giorno dalla richiesta accreditamento su c/c bancario o postale Richiesta al contribuente entro 10 gg successivi della garanzia se dovuta Invia entro 10 gg Ricevute le garanzie
  • 55. 55 AGENTE DELLA RISCOSSIONE COMPETENTE COMPETENTE UFFICIO AGENZIA ENTRATE Eroga le somme al contribuente entro 20 gg dalla disposizione di pagamento dispone il rimborso entro 90 giorni dalla richiesta
  • 56. 56 Codice 1: cessazione di attività; Codice 2: aliquota media delle operazioni attive inferiore a quella sugli acquisti; Codice 3: operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% di tutte le operazioni effettuate; Codice 4: acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche; Codice 5: effettuazione prevalente di operazioni non soggette all’imposta; Codice 6: soggetti non residenti, identificatisi direttamente o che hanno nominato un rappresentante fiscale; Codice 7: esportazioni e altre operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli; Codice 8: rimborso della minore eccedenza detraibile del triennio; Codice 9: coesistenza di più presupposti; Codice 10: rimborso della minore eccedenza detraibile del triennio non trasferibile al gruppo IVA
  • 57. 57 Codice 1: subappaltatori edili che effettuano prevalentemente operazioni assoggettate al reverse charge (D.M. del 22 marzo 2007); Codice 2: soggetti che svolgono attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici (D.M. del 25 maggio 2007) ; Codice 3: soggetti che producono zinco, piombo, stagno e semilavorati (D.M. del18 luglio 2007) ; Codice 4: soggetti che producono alluminio e semilavorati (D.M. del 21 dicembre 2007) . Codice 5: soggetti che fabbricano aereomobili veicoli spaziali e relativi dispositivi (D.M del 10 luglio 2014) Condizioni per accedere al beneficio dell’esecuzione in via prioritaria dei rimborsi entro 3 mesi: sussistenza del presupposto previsto dall'articolo 30, terzo comma, lettera a), del Dpr n. 633/1972 per i primi 4 casi le lettera b) per ipotesi 5; esercizio dell’ attività da almeno tre anni; rimborso richiesto a 10mila euro, se annuale, e a 3mila euro, se trimestrale; eccedenza detraibile, richiesta a rimborso di importo al 10 % dell'importo complessivo dell'imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nell'anno o nel trimestre a cui si riferisce il rimborso richiesto
  • 58. 58 Deve essere barrato dai subappaltatori che, nell’anno precedente, hanno registrato un volume d’affari costituito per almeno l’80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto nei confronti dei quali il limite annuo per la compensazione è elevato ad un milione di euro ai sensi dell’art.35, co.6-ter, del D.L. n.223/06
  • 59. 59 È riservato a coloro che non sono tenuti all’obbligo della garanzia Codice 1: dichiarazione dotata di visto di conformità o della sottoscrizione dell’organo di controllo e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’art. 38 bis comma 3 lettere a) b) e c); Codice 2: rimborso richiesto dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori; Codice 3: rimborso richiesto da società di gestione risparmio indicate dall’articolo 8 del D.L. 351 / 2001;
  • 60. 60 Deve essere sottoscritta in sede di richiesta di rimborso per segnalare la condizione di operatività, ossia l’assenza dei presupposti idonei ad escludere il diritto al rimborso, a norma dell’art.30, co.1 e 4, della L. n.724/94.
  • 61. 61 REGOLA (art. 34, co.1 , L.724/1994) Sono considerate "non operative" le società di persone o di capitali, nonchè le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che al termine di ogni esercizio non superano il cd. "test di operatività", consistente nel confronto aritmetico tra ricavi effettivi medi dell’ultimo triennio e quelli c.d. “presunti", risultanti dalla somma degli importi derivanti dall’applicazione, alla media triennale di determinati asset patrimoniali, dei coefficienti di redditività previsti dal comma 1 dell’ art. 30 della L. 724/1994. < TEST DI OPERATIVITÀ
  • 62. 62 La disciplina delle società non operative non si applica se ricorre: una delle cause di esclusione previste dall’art. 30 L. 74/94; una delle cause di disapplicazione automatica previste dal Provvedimento del Direttore dell’A.E.del 28.02.2008 come integrato dal Provvedimento del Direttore dell’A.E. del 11.06.2012 ……… in mancanza la società può presentare istanza di interpello disapplicativo fornendo prova della ricorrenza di oggettive situazioni che: hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito minimo presunto; non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
  • 63. 63 CONSEGUENZE DELLA NON OPERATIVITÀ - Ai fini IRPEF/IRES (art. 34, co. 3) obbligo di dichiarare un reddito non inferiore a quello minimo; maggiorazione del 10,50%dell’aliquota IRES limitazione sull’utilizzo delle perdite Ai fini IRAP (art. 34, co. 3 bis) obbligo di dichiarare un valore della produzione minimo determinato aumentando il reddito minimo di alcuni componenti indeducibili Eccedenza IVA (art. 34, co. 4) impossibilità di: … chiedere il credito IVA a rimborso; … utilizzarlo in compensazione orizzontale; … cederlo a terzi: perdita definitiva del credito dopo tre periodi di non operatività
  • 64. 64 …. e il credito IVA infrannuale? la società può ottenere il relativo rimborso, salvo poi restituire l’importo, maggiorato di interessi, nell'ipotesi in cui a fine esercizio risulti non operativa Circolare 25/E del 4 maggio 2007
  • 65. 65 Società in perdita sistematica Pur non ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le società e gli enti ivi indicati che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per cinque periodi d'imposta consecutivi sono considerati non operativi a decorrere dal successivo sesto periodo d'imposta ai fini e per gli effetti del citato articolo 30. Art. 2 co. 36 - decies D.L. n.138/2011 (conv. con modifiche L. n.148/2011) Il comma 36-decies trova applicazione anche qualora, nell'arco temporale di cui al medesimo comma, le società e gli enti siano per quattro periodi d'imposta in perdita fiscale ed in uno abbiano dichiarato un reddito inferiore all'ammontare determinato ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della citata legge n. 724 del 1994. La norma è stata così modificata dall’articolo 18 del D.LGS 175/2014 che ha ampliato da tre a cinque anni il periodo di osservazione. Art. 2 co. 36 - undecies D.L. n.138/2011 (conv. con modifiche L. n.148/2011)
  • 66. 66
  • 67. 67
  • 68. ESEGUITI DALL’ AGENTE DELLA RISCOSSIONE PROCEDURA SEMPLIFICATA SOGGETTI CON CONTO FISCALE APERTO NON SOGGETTI A PROCEDURE CONCORSUALI RIMBORSI DI IMPORTO NON SUPERIORE A € 700.000 ECCEZIONE: RIMBORSI LIQUIDATI AL CESSIONARIO IN CASO DI CESSIONE DEL CREDITO EROGAZIONE DIRETTA IN CONTO FISCALE
  • 69. ESEGUITI DALL’ UFFICIO PROCEDURA ORDINARIA AI SOGGETTI CON CONTO FISCALE APERTO (PER LA DIFFERENZA A CREDITO NON RIMBORSATA DALL’AGENTE) AI SOGGETTI SOTTOPOSTI A PROCEDURA CONCORSUALE AI CESSIONARI DEL CREDITO C O N D I S P O S I Z I O N E EROGAZIONE IN CONTO FISCALE TRAMITE DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO
  • 70. SOGGETTI CON CONTO FISCALE CHIUSO ESEGUITI DALL’ UFFICIO PROCEDURA ORDINARIA C O N O R D I N A T I V O RIMBORSI A SOGGETTI CON CONTO FISCALE CHIUSO
  • 71. 71
  • 72. 72 RIMBORSI EROGABILI DIRETTAMENTE DALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE Gli interressi decorrono dal 61° giorno successivo alla presentazione della richiesta (art. 20, c. 4 decreto 567/1993) A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 14 D.LGS 175/2014 all’art. 78 c.33 L. 413/1991 l’Agente della riscossione provvede direttamente alla corresponsione degli interessi senza necessità di ulteriore istanza (mod.G)
  • 73. 73 RIMBORSI EROGABILI PREVIA LIQUIDAZIONE DA PARTE DELL’UFFICIO Ritardata liquidazione del rimborso da parte dell’ufficio • Dal 90° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione fino al giorno antecedente l’invio all’Agente della riscossione della lista validata contenente la disposizione di pagamento o fino al giorno antecedente l’emissione dell’ordinativo per il capitale (Art. 38-bis del DPR 26/10/1972, n. 633).
  • 74. 74 RIMBORSI EROGABILI PREVIA LIQUIDAZIONE DA PARTE DELL’UFFICIO Ritardata liquidazione del rimborso da parte dell’agente della riscossione Gli interessi decorrono dal 21° giorno successivo dalla ricezione della disposizione di pagamento (art. 20, c. 4 bis decreto 567/1993) A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 14 D.LGS 175/2014 all’art. 78 c.33 L. 413/1991 l’Agente della riscossione provvede direttamente alla corresponsione degli interessi senza necessità di ulteriore istanza (mod.G)
  • 75. 75 Sospensione dei rimborsi Emissione ed utilizzo di fatture false (Art. 38 bis co. 8 del DPR n. 633/72) Nel caso in cui nel periodo relativo al rimborso sia stato constatato uno dei reati di cui agli articoli 2 e 8 e del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.74, l'esecuzione dei rimborsi di cui al presente articolo e' sospesa, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta indicata nelle fatture o in altri documenti illecitamente emessi od utilizzati, fino alla definizione del relativo procedimento penale
  • 76. 76 Sospensione dei rimborsi Art. 23 D. Lgs. n. 472/1997 1. Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido vantano un credito nei confronti dell'amministrazione finanziaria, il pagamento può essere sospeso ove sia stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione, ancorché non definitivo. La sospensione opera nei limiti della somma risultante dall'atto o dalla decisione della Commissione Tributaria ovvero dalla decisione di altro organo
  • 77. 77 Sospensione dei rimborsi Fermo Amministrativo (Art. 69 R.D. n. 2440 del 18 novembre 1923) Qualora un’Amministrazione dello Stato che abbia, a qualsiasi titolo, ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre Amministrazioni, richieda la sospensione del pagamento, questa deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo II fermo amministrativo può essere disposto anche quando il debito e il credito facciano capo alla stessa Amministrazione senza l’adozione di particolari regole procedurali o di forma, essendo invece necessario che lo stesso sia portato a conoscenza dell'interessato, anche mediante semplice nota (cfr. Circolare n. 19 del 11 agosto 1993)
  • 78. 78 Sospensione dei rimborsi Fermo Amministrativo (Art. 69 R.D. n. 2440 del 18 novembre 1923) In presenza di carichi pendenti, l’erogazione del rimborso non è impedita se il contribuente presenta apposita fideiussione o equivalente garanzia valida sino alla definizione dei carichi (cfr. Circolare n. 19 del 11 agosto 1993)
  • 79. 79 Rimborso eccedenza IVA annuale Nel caso di società rientranti nel regime della liquidazione dell’IVA di gruppo, il rimborso può essere richiesto solo dall’ente o società controllante in relazione alle società facenti parte del gruppo cui si riferisce l’eccedenza di credito, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 30 (cfr. circolare n. 13 del 5 marzo 1990), compilando opportunamente il prospetto 26 PR inserito nella dichiarazione IVA.
  • 80. 80 Rimborso eccedenza IVA annuale - quadri di interesse Questo quadro deve essere compilato solo in caso di richiesta di rimborso da parte della controllante della minore eccedenza detraibile dell’ultimo triennio