La presentazione illustra le principali caratteristiche della società in accomandita semplice, con un cenno alle nozioni propedeutiche di diritto privato.
5. FISIONOMIA DEL MODELLO
5
LA CARATTERISTICA DELLA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE È
L’ESISTENZA DI DUE CATEGORIE DI SOCI
6. LE DUE ACCOMANDITE
ACCOMANDITA SEMPLICE
Società di persone
Soggetta al regime delle
s.n.c. (e quindi delle s.s.)
per quanto non
caratteristico del modello
(art. 2315 c.c.).
ACCOMANDITA PER AZIONI
Società di capitali
Soggetta al regime delle
s.p.a. per quanto non
caratteristico del modello
(art. 2464 c.c.).
Le quote possono quindi
essere rappresentate da
azioni.
6
18. I POTERI DI CONTROLLO DEGLI
ACCOMANDANTI (ART. 2320 C.C.) I
18
19. I POTERI DI CONTROLLO DEGLI
ACCOMANDANTI II
19
20. APPROVAZIONE DEL BILANCIO
È discusso se compete agli accomandanti l’approvazione o solo il controllo del
bilancio.
Cass. 15 luglio 1996 n. 6410: «per il terzo comma dell’ art. 2324 c.c., gli
accomandanti "hanno diritto di avere comunicazione annuale del
bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne
l'esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società" e …
hanno anche il diritto di concorrere alla sua approvazione, senza che
ciò implichi violazione del divieto di immistione. Appare infatti
evidente che tale atto attiene (non all'esercizio, ma) al controllo della
gestione e deve quindi escludersi che esso urti contro il divieto
stabilito dal primo comma dell'art. 2320 c.c.; anche perché trattasi di
prerogativa che dalla legge è normalmente riservata proprio a coloro
che sono esclusi dalla cura di affari al cui andamento sono tuttavia
interessati (artt. 2261 e 2262, 2364, n. 1, c.c.)».
20
23. TRASFERIMENTO DELLA QUOTA
ACCOMANDATARI
Atto tra vivi:
è necessario il consenso
di tutti gli altri soci,
accomandanti e
accomandatari.
Mortis causa:
è necessario il consenso
di tutti i soci e degli
eredi.
ACCOMANDANTI
Atto tra vivi:
è necessario il consenso
della maggioranza del
capitale sociale, se il
contratto non dispone
diversamente.
Mortis causa:
La quota è liberamente
trasferibile senza il
consenso dei soci
superstiti.
23