2. TERZO RESPONSABILE
CERTIFICAZIONE AD “IMPATTO ZERO”
Obiettivi della giornata
Mostrare come attraverso l'operatività
giornaliera una piccola organizzazione già
soddisfa in parte quanto chiede la Norma
Identificare cosa ancora deve essere fatto
senza appesantire il lavoro giornaliero
Proporre una soluzione “economicamente
vantaggiosa” per certificare la propria
azienda
3. Dasa-Rägister S.p.A
Dasa-Rägister S.p.A. è un ente abilitato alle certificazione di
Sistemi Gestione Qualità secondo la norma internazionale EN
ISO 9001:2015
Perchè ci piace pensare che ogni valutazione sia per l'azienda
e per noi come un incontro di vecchi amici che lavorano
insieme per un alto fine: il miglioramento dell'organizzazione.
Perchè ci piace lavorare divertendoci.
Perché Dasa-Rägister S.p.A., una volta acquisito il contratto,
identifica immediatamente l'auditor incaricato ad effettuare
la verifica, affinché l'Organizzazione possa interpellarlo per
problemi di natura tecnica, al fine di evitare spiacevoli
fraintendimenti in fase di audit di certificazione
4. CSA network
Ci occupiamo di sicurezza ambiente e qualità con passione e
organizzative dei nostri clienti.
cultura della sostenibilità integrandola nei processi aziendali
già esistenti, per generare un valore aggiunto, legato
all'ottimizzazione delle procedure lavorative, alla definizione
delle responsabilità, alla valorizzazione delle competenze, che
possa contribuire ad una crescita reale delle organizzazioni
5. Scopo Incontro
Adempimenti operativi
ossia cosa chiede la norma 9001:2015 che un
organizzazione normalmente già fa
Adempimenti non operativi
ossia cosa chiede la norma 9001:2015 che
normalmente un organizzazione NON fa
Tempo
come conciliare la certificazione con il lavoro e
i tempo da dedicare ai documenti
6. Qualche riferimento legislativo
• Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 - Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa
al rendimento energetico nell'edilizia (G.U. 23 settembre 2005, n. 222);
• Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 - Regolamento recante
definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione
e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e
per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma
1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192. (G.U. n. 149 del 27 giugno 2013);
• DPR 26 agosto 1993, n. 412 Regolamento recante norme per la progettazione,
l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del
contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9
gennaio 1991, n. 10. (GU Serie Generale n.242 del 14-10-1993 - Suppl. Ordinario n. 96);
• Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 Regolamento concernente l'attuazione
dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005,
recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti
all'interno degli edifici. (GU Serie Generale n.61 del 12-03-2008);
• DPR 21 dicembre 1999, n. 551 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione,
esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei
consumi di energia. (GU Serie Generale n.81 del 06-04-2000).
7. Qualche riferimento legislativo
• Art. 6. co. 1 DPR 74 del 2013
• L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto
termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza
energetica sono affidati al responsabile dell'impianto, che può delegarle
ad un terzo.
• Il responsabile dell’impianto termico o per esso un terzo che ne
assume la responsabilità, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs 92/05 e s.m.i. e
dell’art. 7 del D.P.R. 74/2013, provvede affinché siano eseguite le
operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della
normativa vigente.
• L’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto
termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza
energetica sono affidati al responsabile dell’impianto termico.
8. Qualche riferimento legislativo
In generale il responsabile dell’impianto termico è il proprietario
dell’impianto.
Vi sono però le seguenti situazioni particolari:
- Nel caso di edifici dati in locazione, il responsabile è l’inquilino
- Nel caso di impianti centralizzati, il responsabile è l’amministratore di
condominio
- Nel caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche, il
responsabile è Il proprietario o l’amministratore delegato
Queste figure possono, a loro volta, delegare la responsabilità ad un “terzo
responsabile” che deve possedere i requisiti previsti dal Decreto del Ministro
per lo Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37.
9. Qualche riferimento legislativo
Per “terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione
dell’impianto termico”, si intende la persona fisica o giuridica che,
essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e
comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è
delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell’esercizio,
della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al
contenimento dei consumi energetici.
- Il terzo responsabile è un’impresa iscritta alla Camera di Commercio o
all’Albo degli Artigiani, di cui al Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n.
37, ed abilitata con riferimento alla lettera C e D, e per gli impianti a gas,
anche lettera E dell’art. 1 comma 2 del suddetto Decreto.
- Per la conduzione di impianti > 232 kW deve disporre di personale con
apposito patentino.
10. Qualche riferimento legislativo
- Per gli impianti superiori a 350 kW, il Terzo Responsabile deve
obbligatoriamente essere in possesso della UNI EN ISO 9001 o SOA
nelle categorie OG 11 oppure OS 28.
- Certificazione (patentino da frigorista) gli interventi tecnici su impianti
frigoriferi, condizionatori, pompe di calore contenenti gas fluorurati ad
effetto serra.
Qualora l’impianto fosse composto anche da macchine frigorifere o
pompe di calore il Terzo Responsabile deve anche essere in possesso
del patentino e certificazione FGAS, come previsto dagli art. 8 e 9
del D.P.R. 43/2012.
- Se l’impianto utilizza Fonti di Energia Rinnovabili, il Terzo Responsabile
deve anche aver frequentato i corsi abilitanti FER.
11. Qualche riferimento legislativo
La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di
singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i
generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente
dedicato.
In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti
generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di
più impianti termici, può essere delegato un unico terzo
responsabile che risponde delle predette attività degli impianti.
La delega al terzo responsabile deve sempre essere in
forma scritta
12. Qualche riferimento legislativo
• In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, non può essere rilasciata,
salvo che nell'atto di delega sia espressamente conferito l'incarico di procedere alla loro
messa a norma.
• Il delegante deve porre in essere ogni atto, fatto o comportamento necessario affinché il
terzo responsabile possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente e garantire
la copertura finanziaria per l'esecuzione dei necessari interventi nei tempi concordati.
• Negli edifici in cui sia instaurato un regime di condominio, la predetta garanzia è fornita
attraverso apposita delibera dell'assemblea dei condomini. In tale ipotesi la responsabilità
degli impianti resta in carico al delegante, fino alla comunicazione dell'avvenuto
completamento degli interventi necessari da inviarsi per iscritto da parte del delegato al
delegante entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal termine dei lavori.
• Il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile rispondono del mancato rispetto delle
norme relative all'impianto termico, in particolare in materia di sicurezza e di tutela
dell'ambiente.
• L'atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo, anche come destinatario delle
sanzioni amministrative, deve essere redatto in forma scritta contestualmente all'atto di
delega.
14. Qualche riferimento legislativo
Diversamente, la ditta che, in una gara di appalto, intende
proporsi come terzo responsabile dell’esercizio e della
manutenzione di un impianto termico di un edificio pubblico,
con potenza termica nominale al focolare superiore a 350
KW ma per un importo dei lavori superiore a 150000 euro,
deve essere certificata da una SOA. L’impresa, pertanto, si
deve qualificare in uno degli 8 livelli di importo dei lavori
previsti dall’art. 3 comma 4 del DPR 25 gennaio 2000, n° 34,
nella categoria di opere generali OG11: impianti tecnologici
oppure nella categoria di opere speciali OS28: Impianti termici
e di condizionamento.
18. Attività operative (8)
8.2.1 Comunicazione con il cliente
8.2.2 Determinazione dei requisiti relativi ai prodotti e servizi
8.2.3 Riesame dei requisiti relativi ai prodotti e servizi
8.2.4 Modifiche ai requisiti per i prodotti e servizi
esiste contratto standard (simile per tutte le organizzazioni) sottoscritto dal
committente dove generalmente sono indicate le attività e le responsabilità del
terzo responsabile
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Contratto tipo di nomina Terzo Responsabile
19. Progettazione (8.3)
In caso di sostituzione del generatore di calore e/o di
ristrutturazione/riqualificazione dell’impianto il terzo
responsabile, su esplicita richiesta e delega scritta del
committente ed a carico di quest’ultimo, predispone la
relazione tecnica ed il progetto.
TALE ATTIVITÀ È GENERALMENTE AFFIDATA, DAL
3° RESPONSABILE A STUDIO ESTERNO
20. Approvvigionamento (8.4)
acquisti sono di due tipi:
piccola raccorderia e parti comuni di ricambio (gestite in
un piccolo magazzino) o comprate a necessità (esiste DDT). in
ogni caso si avvalgono di uno o due fornitori di fiducia
(acquisto a banco) più i rivenditori autorizzati per i componenti
di ricambio (generalmente tramite agenti quindi esiste copia
commisione e DDT)
Acquisti per sostituzione del generatore di calore o la
ristrutturazione/riqualificazione dell’impianto termico: in
questo caso ci sono sempre una o più offerte da parte dei
produttori e/o agenti nonchè offerte da parte di
imprese/artigiani edili
21. Erogazione del servizio (8.5)
Tenuta sotto controllo dei servizi (8.5.1)
Le date di esecuzione e le date programmate per le prossime verifiche
Le date di esecuzione e le date programmate per le prossime manutenzioni
Identificazione e rintrancciabilità (8.5.2)
Scheda Anagrafica dell’impianto termico (dati generali dell’impianto e degli
operatori, proprietario o amministratore.....)
Scheda Componenti dell’impianto termico (Contiene i dati del generatore di
calore, del bruciatore, delle pompe e ventilatori, del camino e di altri componenti
dell’impianto)
Proprietà del Cliente (8.5.3)
la gestione della proprietà del cliente è limitata alle chiavi del locale termico e
al libretto di centrale che comunque è depositato presso la centrale stessa
Magazzino (8.5.4)
l'organizzazione ha generalmente un piccolo magazzino per i tubi e raccordi
mentre tutti i componenti di ricambio li acquista a necessità c/o rivenditori
autorizzati e/o negozio specializzato di fiducia (si acquistano le parti di ricambio
a guasto)
22. Tenuta sotto controllo delle
apparecchiature di misura
(8.6)
Generalmente si ha in gestione un unico tipo di strumento di
misura (analizzatore di fumi) che per legge deve essere
certificato, in alcuni casi si usano anche Deprimometri
23. Competenza, Consapevolezza e
Addestramento (7.3)
gestione del personale limitata (tutti i tecnici fanno corsi di
aggiornamento professionale sponsorizzati dalle ditte
costruttrici ai quali ci si iscrive nei periodi di basso lavoro)
PATENTINO PER IMPIANTI TERMICI
L’art. 287 del Codice ambientale (DLgs 3 aprile 2006, n. 152
“Norme in materia ambientale”) ha introdotto importanti novità
prevedendo l’obbligo del patentino per tutti gli impianti termici
civili di potenza termica superiore a 200.000 Kcal/h (232
kW) prescindendo dal tipo di combustibile utilizzato.
25. Approvvigionamento
8.4.1 Controllo dei processi, prodotti e servizi forniti
dall’esterno
a) valutare e selezionare i fornitori in base alla loro capacità di
fornire il prodotto/servizio richiesto;
b) i criteri di selezione, di valutazione iniziale e di periodica
rivalutazione dei fornitori devono essere definiti;
c) i risultati della valutazione e delle azioni susseguenti devono
essere registrati.
8.4.2 Tipo ed estensione del controllo
Tutti i prodotti consegnati dai fornitori devo essere controllati per
verificare se sono conformi all'ordine.
26. Infrastrutture (7.1.3)
Ambiente di lavoro (7.1.4)
• I mezzi e le infrastrutture generalmente limitate a furgoni
attrezzati (classici attrezzi da idraulico) assegnati alle
risorse più un software di rendicontazione
• Per i mezzi una scheda per registrare i costi (carburante,
bollo, assicurazione, manutenzioni etc)
• Sarebbe opportuno uno scadenziari che ricordi quando
pagare e fare cosa
• Per i SW e HW un censimento dei PC, una procedura di
back-up e di ripristino dati
27. Soddisfazione del Cliente (9.1.2)
Quale misura della prestazione del sistema di gestione per la qualità,
l’organizzazione deve monitorare le informazioni riguardanti la
percezione del cliente su quanto l’organizzazione stessa abbia
soddisfatto i suoi requisiti.
•Si possono usare informazioni quali:
•Rapidità degli interventi su chiamata
•Rinnovo dei contratti
•Lamentele registrate
•Interviste con gli amministratori
Devono essere definiti i metodi per ottenere e utilizzare tali
informazioni.
28. Audit Interno (9.2)
•Una procedura documentata deve precisare le responsabilità e i requisiti
per la pianificazione e l’esecuzione delle verifiche e per registrare i risultati.
•Ad intervalli pianificati, una risorsa che non è coinvolta nella attività
controllata, occorre verificare che siano rispettate le regole che ci siamo
dati
•Se qualche cosa non è allineato alle regole occorre segnalarlo e
applicare le opportune correzioni
29. Monitoraggio e misurazione dei
processi (8.2.3)
L’organizzazione deve adottare metodi adeguati per il monitoraggio e,
dove applicabile, per la misurazione dei processi del sistema di gestione
per la qualità.
Questi metodi devono dimostrare la capacità dei processi per raggiungere
i risultati pianificati.
Si possono misurare:
La redditività dei contratti
La % dei contratti rinnovati
La % di ordini rispetto alle offerte emesse
Il rispetto delle date pianificate per gli interventi
etc
30. Monitoraggio e misurazione del
prodotto (9.1.1)
•Questo deve essere effettuato in fasi appropriate del processo di
realizzazione dei prodotti in accordo con quanto pianificato.
•Deve essere documentata l’evidenza della conformità ai criteri di
accettazione utilizzati.
•Le registrazioni devono indicare la persona responsabile per il rilascio dei
prodotti.
Prove sugli impianti
Rapporto do controllo
31. Gestione dei prodotti non
conformi (9.1.1)
Devono essere registrate e risolte:
•Tutte le anomalie riscontrate sugli impianti
•Tutti i problemi avuti con i fornitori
•Le difformità dell'operato delle risorse rispetto al proprio sistema di gestione
L’Organizzazione deve trattare i prodotti non conformi secondo uno dei
seguenti modi:
•intervenendo con azioni atte ad eliminare le non conformità riscontrate;
•autorizzando il relativo uso, rilascio o accettazione su concessione da parte
dell’autorità avente titolo e, dove applicabile, del cliente;
•intervenendo al fine di precludere l’utilizzo o l’applicazione originariamente
previsti per il prodotto.
33. Leadership e impegno (5.1)
Il vertice deve assicurare che le responsabilità, le autorità e le loro
interrelazioni siano definite e rese note all’interno
dell’Organizzazione.
In pratica deve esistere un organigramma dove, per ogni
processo/attività esista un responsabile
34. Riesame della Direzione (9.3)
La direzione almeno una volta all'anno deve riesaminare il sistema di gestione
per la qualità per assicurare la continuità, l’idoneità, l’adeguatezza e l’efficacia
nel tempo del sistema stesso.
Nell’ambito del riesame devono essere valutate le necessità di miglioramento
e di cambiamenti nel Sistema di Gestione per la Qualità dell’organizzazione,
includendo la politica e gli obiettivi per la qualità
Il risultati del riesame della direzione deve includere decisioni e azioni relative a:
•miglioramento dell’efficacia del Sistema di Gestione per la Qualità e dei suoi
processi;
•miglioramento del prodotto in relazione ai requisiti dei Clienti;
35. Informazioni documentate (7.5)
Deve essere preparata una procedura documentata al fine di:
a) approvare per adeguatezza i documenti prima della loro emissione;
b) riesaminare, aggiornare secondo necessità e riapprovare i documenti;
c) identificare le modifiche e lo stato di revisione corrente dei documenti;
d) assicurare che le versioni pertinenti dei documenti applicabili siano disponibili
presso gli utilizzatori;
e) assicurare che i documenti rimangano leggibili e facilmente identificabili;
f) assicurare che i documenti di origine esterna siano identificati e distribuiti in
maniera controllata;
g) prevenire usi indesiderati di documenti superati e identificarli opportunamente se
vengono conservati per particolari scopi.
36. Controllo informazioni
documentate
(7.5.3)
Devono essere predisposte e tenute sotto controllo le registrazioni della
qualità per dimostrare la conformità ai requisiti e l’efficace funzionamento del
Sistema di Gestione della Qualità;
le registrazioni pertinenti il Sistema di Gestione della Qualità;devono rimanere
leggibili, facilmente identificabili e rintracciabili;
l’Organizzazione deve stabilire e mantenere una procedura documentata che
definisca i controlli necessari per la reperibilità, la definizione del tempo di
conservazione e le disposizioni per l’eliminazione di tali registrazioni.