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Illeciti 2.0: reati ed illeciti civili sui social network
1. Relatori:
Avv. Edoardo E. Artese
Dott. Fabio P. Prolo
FERRARI ARTESE
STUDIO LEGALE
http://www.fa-lex.com
http://www.diricto.it
Illeciti 2.0: reati ed illeciti
civili sui social network
DirICTo
2. Illeciti 2.0: reati ed illeciti civili sui social network
Relatori: Edoardo Artese â Fabio Prolo
Il concetto di Web 2.0
3. Illeciti 2.0: reati ed illeciti civili sui social network
Relatori: Edoardo Artese â Fabio Prolo
La definizione di Web 2.0 è stata coniata da Tom
OâReilly nel 2004 e si riferisce allâevoluzione in
senso social e di condivisione vissuta dalle
tecnologie Internet a partire dal nuovo millennio.
La dicitura 2.0 deriva dalla nomenclatura che
viene solitamente usata per distinguere le
versioni di un software.
4. Illeciti 2.0: reati ed illeciti civili sui social network
Relatori: Edoardo Artese â Fabio Prolo
Da un punto di vista tecnico, non ci sono
particolari differenze tra Web 2.0 e Web
1.0.
La vera differenza è individuabile
nellâapproccio che viene concesso allâutente
c.d. semplice.
5. Illeciti 2.0: reati ed illeciti civili sui social network
Relatori: Edoardo Artese â Fabio Prolo
Lâutente passivo 1.0 diventa utente attivo,
ovvero da fruitore di contenuti diventa
creatore di contenuti.
Si passa da siti ipertestuali statici, di mera
consultazione, a siti dinamici, modificati dalle
produzioni degli stessi utenti.
6. Illeciti 2.0: reati ed illeciti civili sui social network
Relatori: Edoardo Artese â Fabio Prolo
Lâessenza del concetto di Web 2.0 viene riassunta
dal c.d. paradigma delle tre P:
- Pubblicazione - lâutente diventa editore del
proprio spazio;
- Partecipazione - possibilitĂ di aggregazione
senza limiti spazio temporali;
- Personalizzazione - possibilitĂ di modificare
secondo esigenza le funzioni di un servizio;
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Relatori: Edoardo Artese â Fabio Prolo
Per un maggior approfondimento
sullâargomento:
A. Fini â M. Cicognini ÂŤWeb 2.0 e net
workingÂť, Erickson, 2009
8. Illeciti 2.0: reati ed illeciti civili sui social network
Relatori: Edoardo Artese â Fabio Prolo
Il concetto di Social
Network
9. Illeciti 2.0: reati ed illeciti civili sui social network
Relatori: Edoardo Artese â Fabio Prolo
In ambiente informatico, il termine social
network si riferisce a qualsiasi
piattaforma Web che permetta al suo
interno la creazione un identitĂ sociale
individuale e la gestione di una propria
rete sociale.
10. Illeciti 2.0: reati ed illeciti civili sui social network
Relatori: Edoardo Artese â Fabio Prolo
Social Media
I social network sono piĂš propriamente
chiamati social media, visto che
nascono dallâunione del concetto
sociologico di social network a quello
informatico di new media.
11. Illeciti 2.0: reati ed illeciti civili sui social network
Relatori: Edoardo Artese â Fabio Prolo
Come hanno rilevato le ricercatrici americane Danah Boyd e
Nicole Ellison nel 2007, i social network (o social media) sono
caratterizzati da tre elementi:
⢠la presenza di uno spazio virtuale (forum) in cui lâutente può
costruire ed esibire un proprio profilo. Il profilo deve essere
accessibile, almeno in forma parziale, a tutti gli utenti dello
spazio;
⢠la possibilità di creare una lista di altri utenti (rete) con cui è
possibile entrare in contatto e comunicare;
⢠la possibilità di analizzare le caratteristiche della propria
rete, in particolare le connessioni degli altri utenti.
12. Illeciti 2.0: reati ed illeciti civili sui social network
Relatori: Edoardo Artese â Fabio Prolo
I social network piĂš diffusi
13. Illeciti 2.0: reati ed illeciti civili sui social network
Relatori: Edoardo Artese â Fabio Prolo
Il concetto di illecito
nel nostro ordinamento
14. Illeciti 2.0: reati ed illeciti civili sui social network
Relatori: Edoardo Artese â Fabio Prolo
Il termine illecito, in diritto, indica un comportamento
umano contrario all'ordinamento giuridico, che si
sostanzia nella violazione di un dovere o di un obbligo
imposto da una norma giuridica.
Lâordinamento giuridico è lâinsieme di norme che
regolano la vita di una comunitĂ .
Il comportamento che costituisce l'illecito può
essere commissivo, quando viola un obbligo o dovere
negativo, oppure omissivo, quando invece viola un
obbligo o dovere positivo.
15. Illeciti 2.0: reati ed illeciti civili sui social network
Relatori: Edoardo Artese â Fabio Prolo
Le condotte illecite assumono una rilevanza
giuridica differente a seconda dellâambito nel
quale sono poste in essere. In particolare,
nellâOrdinamento Italiano esistono tre
tipologie di illeciti:
- Civili
- Penali
- Amministrativi
16. Illeciti 2.0: reati ed illeciti civili sui social network
Relatori: Edoardo Artese â Fabio Prolo
ILLECITI CIVILI
Consistono nella violazione di una norma posta a
tutela di un interesse privato alla quale consegue una
sanzione risarcitoria. Questâultima è finalizzata a
reintegrare il danno subito dal soggetto portatore
dell'interesse tutelato e viene irrogata da un giudice
nell'ambito della giurisdizione civile.
Si dividono in CONTRATTUALI o EXTRA
CONTRATTUALI a seconda della fonte da cui derivi la
responsabilitĂ (art. 1218 c.c. o art. 2043 c.c.).
17. Illeciti 2.0: reati ed illeciti civili sui social network
Relatori: Edoardo Artese â Fabio Prolo
ILLECITI PENALI
Detti anche REATI, sono costituiti dalle condotte che
violano le norme poste a tutela dell'interesse pubblico
ed attinenti, quindi, all'ordine etico-politico-sociale dello
Stato; al compimento di tali condotte, lâOrdinamento
reagisce tramite lâirrogazione di una sanzione punitiva,
detta pena, finalizzata all'afflizione del trasgressore
nell'ambito della giurisdizione penale.
18. Illeciti 2.0: reati ed illeciti civili sui social network
Relatori: Edoardo Artese â Fabio Prolo
La categoria dei reati è suddivisa in due
sottocategorie a seconda della tipologia di sanzione
che lâOrdinamento ricollega alla condotta illecita:
DELITTI: alla cui commissione segue lâapplicazione di
una sanzione fra a) ERGASTOLO, b) RECLUSIONE,
c) MULTA;
CONTRAVVENZIONI: alla cui commissione segue
lâapplicazione di una sanzione fra a) ARRESTO, b)
AMMENDA.
19. Illeciti 2.0: reati ed illeciti civili sui social network
Relatori: Edoardo Artese â Fabio Prolo
ILLECITI AMMINISTRATIVI
Sono modellati sulla struttura del reato, ma
sono sanzionati dalla pubblica amministrazione
e non dallâAutoritĂ giudiziaria.
Prevedono l'applicazione di sanzioni pecuniarie,
che possono poi essere accompagnate anche
da misure accessorie di diversa natura.
20. Illeciti 2.0: reati ed illeciti civili sui social network
Relatori: Edoardo Artese â Fabio Prolo
Illeciti e social network
21. Illeciti 2.0: reati ed illeciti civili sui social network
Relatori: Edoardo Artese â Fabio Prolo
Nellâanalizzare i rapporti intercorrenti tra illecito
e social network, è necessario fare la seguente
distinzione preliminare:
- illeciti commessi dai social network;
- illeciti commessi tramite o all'interno dei social
network.
22. Illeciti 2.0: reati ed illeciti civili sui social network
Relatori: Edoardo Artese â Fabio Prolo
illeciti commessi dai social network
In questa categoria facciamo rientrare quegli
illeciti che vengono commessi dalle societĂ
che possiedono e gestiscono la piattaforma.
Possono essere:
- illeciti societari autonomi;
- illeciti connessi al servizio di social
networking offerto.
23. Illeciti 2.0: reati ed illeciti civili sui social network
Relatori: Edoardo Artese â Fabio Prolo
Negli illeciti connessi al servizio di social networking
possiamo individuare tre figure di responsabilitĂ :
- il social network come autore dellâillecito
(trattamento illecito di dati, illeciti contrattuali sui
servizi offerti, ecc.)
- il social network come concorrente nellâillecito
(mediante azione o mediante
omissione/negligenza)
24. Illeciti 2.0: reati ed illeciti civili sui social network
Relatori: Edoardo Artese â Fabio Prolo
La responsabilitĂ degli ISP
Sono definite Internet Service Provider tutte le aziende
che forniscono servizi in rete.
Il D. Lgs. 70/2003 divide gli ISP in:
- Mere conduit
- Cashing
- Hosting
I social network offrono un servizio di hosting ai
contenuti generati dagli utenti (UGC, user generated
content).
25. Illeciti 2.0: reati ed illeciti civili sui social network
Relatori: Edoardo Artese â Fabio Prolo
Il social network è responsabile per i contenuti
pubblicati sulla sua piattaforma?
26. Illeciti 2.0: reati ed illeciti civili sui social network
Relatori: Edoardo Artese â Fabio Prolo
Data inizio lavori: 2003 â Data fine lavori: ????
27. Illeciti 2.0: reati ed illeciti civili sui social network
Relatori: Edoardo Artese â Fabio Prolo
Tendenzialmente, in capo agli ISP, si può
affermare che sussista:
- lâassenza di un obbligo di controllo preventivo
sui contenuti caricati dagli utenti;
- la loro responsabilitĂ nei casi di mancato
intervento dopo la segnalazione di un illecito
(civile o penale).
28. Illeciti 2.0: reati ed illeciti civili sui social network
Relatori: Edoardo Artese â Fabio Prolo
Illeciti commessi tramite o all'interno dei social
network
Possono scaturire da:
- Utilizzo illecito del social network che travisa le
funzioni della piattaforma;
- Utilizzo illecito del social network che non travisa le
funzioni della piattaforma;
- Utilizzo lecito del social network considerato illecito
dall'ordinamento.
29. Illeciti 2.0: reati ed illeciti civili sui social network
Relatori: Edoardo Artese â Fabio Prolo
Le singole fattispecie
30. Illeciti 2.0: reati ed illeciti civili sui social network
Relatori: Edoardo Artese â Fabio Prolo
La responsabilitĂ contrattuale allâinterno dei social
network
Individuare fattispecie di illeciti contrattuali allâinterno
di un social network non è semplice. Le piattaforme
sociali, infatti, rivolgono le loro funzioni principali alla
comunicazione e/o pubblicazione tralasciando lâe-
commerce.
Allâinterno dei social network, gli unici soggetti a
sottoscrivere contratti (di utilizzo) con gli utenti sono
le societĂ sviluppatrici di App.
31. Illeciti 2.0: reati ed illeciti civili sui social network
Relatori: Edoardo Artese â Fabio Prolo
Le condotte saranno tutelate sul modello classico
previsto dal codice civile.
In aggiunta, si verrĂ tutelati anche dalla disposizione
previste dalla Direttiva 2000/31/CE che disciplina il
commercio elettronico in territorio comunitario.
32. Illeciti 2.0: reati ed illeciti civili sui social network
Relatori: Edoardo Artese â Fabio Prolo
Le fattispecie civili extracontrattuali
⢠La Concorrenza Sleale ex art. 2598 c.c.:
Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni
distintivi [2563-2574] e dei diritti di brevetto [2584-2594],
compie atti di concorrenza sleale chiunque: 1) usa nomi o
segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i
segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente
i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro
mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con
l'attivitĂ di un concorrente; 2) diffonde notizie e apprezzamenti
sui prodotti e sull'attivitĂ di un concorrente, idonei a
determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o
dell'impresa di un concorrente; 3) si vale direttamente o
indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi
della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui
azienda.
33. Illeciti 2.0: reati ed illeciti civili sui social network
Relatori: Edoardo Artese â Fabio Prolo
Le piattaforme sociali offrono vari strumenti per
promuovere unâattivitĂ in modo indipendente e a costo
zero.
Prendendo ad esempio Facebook, non è raro che le
societĂ sfruttino per fini promozionali le c.d. Pagine
Pubbliche o i c.d. Gruppi.
La mole di utenti che tocca un social network da forte
rilevanza concorrenziale a questi nuovi sistemi di
comunicazione.
34. Illeciti 2.0: reati ed illeciti civili sui social network
Relatori: Edoardo Artese â Fabio Prolo
Questo aspetto non è sfuggito alla giurisprudenza che ha
operato un raccordo tra normativa vigente in materia di
concorrenza sleale e new media.
Il Tribunale di Torino ha infatti precisato come ÂŤi gruppi di
Facebook, ove usati nellâambito di unâattivitĂ economica,
svolgono la funzione di segni distintivi atipiciÂť, garantendo cosĂŹ
le tutele previste dal Codice Civile (cfr. T. di Torino del 7 luglio
2011).
Questa sentenza stabilisce un principio che potrĂ poi essere
esteso ad altri strumenti e social network.
35. Illeciti 2.0: reati ed illeciti civili sui social network
Relatori: Edoardo Artese â Fabio Prolo
⢠Violazione del diritto dâautore
Il diritto dâautore è tutelato dalla legge n. 633 del 22
aprile 1941 - "Protezione del diritto d'autore e di altri
diritti connessi al suo esercizio" - nonchĂŠ dal Titolo IX
del Libro Quinto del Codice civile italiano.
Le violazioni del diritto dâautore possono comportare
conseguenze sia in sede CIVILE che PENALE.
36. Illeciti 2.0: reati ed illeciti civili sui social network
Relatori: Edoardo Artese â Fabio Prolo
Da un punto di vista civilistico la violazione
del diritto dâautore comporta una
responsabilitĂ di natura risarcitoria.
Lâaspetto che viene tutelato è il c.d. diritto
allo sfruttamento economico dellâopera.
37. Illeciti 2.0: reati ed illeciti civili sui social network
Relatori: Edoardo Artese â Fabio Prolo
Nello specifico, i principali strumenti messi a
disposizione dal legislatore in sede civile sono:
1. Azioni di accertamento cautelare e con funzione
inibitoria.
2. Azioni per la distruzione o rimozione della violazione
3. Azione per il risarcimento del danno.
4. Azioni strumentali all'esercizio delle difese civili ex art.
161 LDA
38. Illeciti 2.0: reati ed illeciti civili sui social network
Relatori: Edoardo Artese â Fabio Prolo
In materia penale la violazione del diritto dâautore è
considerata un DELITTO con pene detentive che,
nei casi piĂš gravi, arrivano ai 3 anni di reclusione.
A disciplinare tali aspetti è la stessa Legge sul
Diritto dâAutore che dallâart. 171 ss. riporta le singole
fattispecie nonchĂŠ le relative pene detentive e
pecuniarie.
39. Illeciti 2.0: reati ed illeciti civili sui social network
Relatori: Edoardo Artese â Fabio Prolo
Per quanto riguarda lâaspetto social network invece:
Il gestore di un social network non è tenuto a predisporre un
sistema di filtraggio delle informazioni per prevenire la
violazione dei diritti dâautore.Âť (cfr. CGE Sez. III 360 del 16
febbraio 2012)
Lâutente sarĂ comunque responsabile delle proprie condotte e
â oltre alle conseguenze giuridiche â potrebbe essere escluso
dallâutilizzo del social network in caso di violazione dei diritti
dâautore altrui.
In sede penale si è stabilito che sia da ritenersi penalmente
responsabile chiunque diffonda anche solo parzialmente
opere protette attraverso la pubblicazione delle stesse su
social network senza citarne espressamente il co-autoreÂť e
che sia sufficiente il dolo generico per la configurazione
dellâillecito (cfr. T. di Genova sez. I 3443 del 13 luglio 2012).
40. Illeciti 2.0: reati ed illeciti civili sui social network
Relatori: Edoardo Artese â Fabio Prolo
⢠Il diritto all'oblio
Eâ una particolare forma di garanzia, sviluppatasi con
lâevoluzione del Web in senso 2.0.
Può essere tradotta nel
ÂŤdiritto a non restare indeterminatamente esposti ai
danni ulteriori che la reiterata pubblicazione di una
notizia può arrecare all'onore e alla reputazione, salvo
che, per eventi sopravvenuti, il fatto precedente ritorni
di attualitĂ e rinasca un nuovo interesse pubblico
allâinformazioneÂť.
- Luca Fazzo, la Repubblica
41. Illeciti 2.0: reati ed illeciti civili sui social network
Relatori: Edoardo Artese â Fabio Prolo
In particolare, il diritto allâoblio è ricompreso nei
c.d. diritti inviolabili, ossia in quei diritti che pur
non avendo esplicito riconoscimento
costituzionale, sono comunque garantiti da
disposizioni a carattere generale.
In Italia, la sua tutela è garantita dallâart. 2 della
Costituzione, secondo cui âLa Repubblica
riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dellâuomo, sia come singolo sia nelle formazioni
sociali ove si svolge la sua personalitĂ â.
42. Illeciti 2.0: reati ed illeciti civili sui social network
Relatori: Edoardo Artese â Fabio Prolo
Il diritto allâoblio è riconosciuto anche dalla Suprema Corte,
che â da ultimo â nel 2013 ha affermato che ÂŤper reiterare
legittimamente notizie attinenti a fatti remoti nel tempo, è
necessario il rilevante collegamento con la realtĂ attuale e la
concreta utilitĂ della notizia, da esprimersi sempre nei vincoli
della c.d. continenza espositivaÂť (cfr. Cass. Civ. Sez. III
1611/13).
Lâorgano di tutela principale è il Garante della Protezione dei
Dati Personali, che è unâautoritĂ amministrativa indipendente.
Il Garante non è competente per le richieste di risarcimento
danni, che sono invece affidate ai Tribunali Ordinari.
43. Illeciti 2.0: reati ed illeciti civili sui social network
Relatori: Edoardo Artese â Fabio Prolo
Allâinterno dei social network, le violazioni del diritto allâoblio
potranno essere compiute:
- da singoli utenti, tramite la pubblicazione di una notizia
allâinterno dello spazio personale che la piattaforma mette a
disposizione degli iscritti (ad es. bacheca). In tal caso la
rimozione si chiederĂ allo stesso social network mediante
segnalazione.
- dalle pagine pubbliche o profili social dei quotidiani -
sempre presenti sui social network - che si occupano della
continua pubblicazione delle notizie. In tal caso la rimozione si
chiederĂ , in primis, direttamente alle teste giornalistiche.
SarĂ comunque necessario chiedere ai principali motori di
ricerca la deindicizzazione dei collegamenti agli articoli
illecitamente pubblicati tramite i social network (e non).
44. Illeciti 2.0: reati ed illeciti civili sui social network
Relatori: Edoardo Artese â Fabio Prolo
Fattispecie amministrative
⢠L'incitazione all'odio in occasioni di manifestazioni
sportive ex art. 6 co. I L. 401/1989
Unica pronuncia rilevabile nel panorama giuridico del
nostro ordinamento, relativa alla violazione di fattispecie
amministrative connessa allâutilizzo di un social network,
riguarda i c.d. illeciti da tifoseria.
45. Illeciti 2.0: reati ed illeciti civili sui social network
Relatori: Edoardo Artese â Fabio Prolo
Lâart. 6 co. I L. 401/1989, prevede che :
ÂŤL'autoritĂ di pubblica sicurezza (possa) sempre ordinare il
divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni
agonistiche alle persone che vi si rechino con armi improprie, o
che siano state condannate o che risultino denunciate per aver
preso parte attiva a episodi di violenza in occasione o a causa
di manifestazioni sportive, o che nelle stesse circostanze
abbiano incitato o inneggiato alla violenza con grida o con
scritte.Âť
Il provvedimento di divieto è il c.d. D.A.SPO., viene emesso
dal questore e la sua durata può andare da uno a cinque anni.
Può essere accompagnato dall'obbligo di presentazione ad un
ufficio di polizia in concomitanza temporale della
manifestazione vietata.
46. Illeciti 2.0: reati ed illeciti civili sui social network
Relatori: Edoardo Artese â Fabio Prolo
ÂŤEâ illegittima la misura del divieto di accesso a
manifestazioni sportive â c.d. DA.SPO â nei confronti del
tifoso che ha utilizzato, tramite, un social network,
espressioni che ancorchĂŠ sommamente sgradevoli, non
si può sostenere costituiscano unâinduzione e/o un
incitamento diretto e specifico alla violenza, nĂŠ che
risultino direttamente espresse in occasione, o
comunque nellâambito di competizioni sportive, a pena,
in caso contrario, del rischio di una dilatazione eccessiva
dellâambito applicativo delle ipotesi contemplate dallâart.
6, co. 1, della l. 401/1989 che invece risultano tassative
ed insuscettibili di interpretazioni analogiche od
estensive.Âť (cfr. T.A.R. di Firenze sez II n. 98/12)
47. Illeciti 2.0: reati ed illeciti civili sui social network
Relatori: Edoardo Artese â Fabio Prolo
Fattispecie penali
I cybercrime tipici
⢠Spamming
La tutela è accordata dal c.d. Codice della Privacy (d. lgs. 196/2003):
- art. 130 c.d.p. ÂŤComunicazioni indesiderateÂť che comporta lâintervento del
Garante
- art. 161 c.d.p. ÂŤOmessa o inidonea informativa all'interessatoÂť che comporta
una sanzione amministrativa da Euro 6.000,00 a Euro 36.000,00
- art. 167 c.d.p. ÂŤTrattamento illecito di datiÂť che comporta una pena detentiva
che può arrivare fino a tre anni di reclusione.
⢠Trasmissione di virus informatici
- art. 615-quinques c.p. che prevede pene detentive fino a due anni oltre pene
pecuniarie.
⢠Accesso abusivo a sistema informatico
- art. 615-ter c.p. che prevede pene detentive fino a tre anni salvo rivesta una
posizione di garanzia.
⢠Phishing (ovvero la truffa)
- art. 615-ter c.p. che prevede pene detentive fino a tre anni oltre pene
pecuniarie.
48. Illeciti 2.0: reati ed illeciti civili sui social network
Relatori: Edoardo Artese â Fabio Prolo
Pornografia minorile
Art. 600-ter. c.p.
1) Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche
o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare
ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la
multa da ⏠25.822 a ⏠258.228.(2)
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo
comma.
2) Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi
mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il
materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o
informazioni finalizzate allâadescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli
anni diciotto, ĂŠ punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro
2.582 a euro 51.645.
3) Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o
cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma,
è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da ⏠1.549 a ⏠5.164.(2)
Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non
eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantitĂ .(2)
49. Illeciti 2.0: reati ed illeciti civili sui social network
Relatori: Edoardo Artese â Fabio Prolo
Lâordinamento considera materiale pedopornografico
ÂŤogni contenuto idoneo ad eccitare le pulsioni erotiche
del fruitoreÂť.
Il materiale pedopornografico ÂŤautoprodottoÂť e la sua
pubblicazione sul social network. Il consenso dellâavente
diritto e la tutela dei soggetti deboli.
La detenzione di materiale pedopornografico nei cookies
o in file temporanei e la necessaria consapevolezza.
50. Illeciti 2.0: reati ed illeciti civili sui social network
Relatori: Edoardo Artese â Fabio Prolo
Stalking, minacce e molestie
Art. 612-bis c.p. ÂŤAtti persecutoriÂť
Salvo che il fatto costituisca piÚ grave reato, è
punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni
chiunque, con condotte reiterate, minaccia o
molesta taluno in modo da cagionare un perdurante
e grave stato di ansia o di paura ovvero da
ingenerare un fondato timore per l'incolumitĂ propria
o di un prossimo congiunto o di persona al
medesimo legata da relazione affettiva ovvero da
costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini
di vita. [ ]Âť
51. Illeciti 2.0: reati ed illeciti civili sui social network
Relatori: Edoardo Artese â Fabio Prolo
Alla figura dello stalking vengono ricondotte diverse altre
ipotesi criminose quali la minaccia (art. 612 c.p.) e la molestia
660 c.p.). Lo stalking è, infatti, unâestensione di queste ultime.
Lâelemento distintivo tra gli atti persecutori e le altre figure è la
reiterazione dei comportamenti offensivi.
Lo stalking è un reato abituale, a forma libera, di danno e di
evento.
Per la sua configurazione è infatti richiesto che le condotte
cagionino, alternativamente:
- Un perdurante e grave stato di ansia
- Un fondato timore per lâincolumitĂ propria o di un prossimo
congiunto
- Una sensibile modificazione delle abitudini di vita
52. Illeciti 2.0: reati ed illeciti civili sui social network
Relatori: Edoardo Artese â Fabio Prolo
Il cyber stalking
ÂŤIntegrano la condotta tipica di atti persecutori, di cui allâart. 612 bis
c.p., le molestie perpetrate attraverso il reiterato invio alla persona
offesa di sms, mail oppure messaggi di posta elettronica sui social
networkÂť
ÂŤgli atti di molestia [ ] possono concretarsi anche nella
trasmissione da parte dellâindagato, tramite Facebook, di un filmato
che ritraeva un rapporto sessuale tra lui e la donnaÂť
- Cass Pen. Sez. VI n. 32404/2010
ÂŤIntegrano l'elemento materiale del delitto di atti persecutori le condotte
riconducibili alle categorie del c.d. stalking vigilante (controllo sulla vita
quotidiana della vittima), del c.d. stalking comunicativo (consistente in
contatti per via epistolare o telefonica, Sms, scritte su muri ed altri
messaggi in luoghi frequentati dalla persona offesa) e del c.d. cyber
stalking, costituito dall'uso di tutte quelle tecniche di intrusione molesta
nella vita della vittima rese possibili dalle moderne tecnologie informatiche
e, segnatamente, dai social networkÂť
- Trib. Termini Imerese Ordinanza del 9 febbraio 2011
53. Illeciti 2.0: reati ed illeciti civili sui social network
Relatori: Edoardo Artese â Fabio Prolo
Ingiuria e diffamazione
Art. 594 c.p. ÂŤIngiuriaÂť
ÂŤChiunque offende l'onore o il decoro di una
persona presente è punito con la reclusione fino a
sei mesi o con la multa fino a euro 516.Âť
Art. 595 c.p. ÂŤDiffamazioneÂť
ÂŤChiunque [ ] comunicando con piĂš persone,
offende l'altrui reputazione, è punito con la
reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro
1.032Âť
54. Illeciti 2.0: reati ed illeciti civili sui social network
Relatori: Edoardo Artese â Fabio Prolo
Lâoffesa sul social network configura un reato di
ingiuria o di diffamazione?
A fare da spartiacque è la presenza della persona
offesa al momento dellâazione lesiva.
In dottrina, si è rilevato che, da un lato, il
destinatario delle affermazioni lesive potrebbe in
astratto sempre percepire direttamente lâoffesa;
dallâaltro lato, invece, che la presenza virtuale di un
soggetto è in realtà molto offuscata rispetto a quella
fisica, perdendo di importanza nellâindistinta massa
di utenti di una piattaforma sociale.
55. Illeciti 2.0: reati ed illeciti civili sui social network
Relatori: Edoardo Artese â Fabio Prolo
La giurisprudenza ha superato ogni controversia
teorica applicando modelli reali al mondo virtuale.
Se lâaffermazione lesiva sarĂ comunicata in privato
(ad es. in chat) sarĂ integrata la fattispecie
dellâingiuria; se sarĂ , invece, comunicata
pubblicamente, sarĂ integrata la diffamazione (ad es.
wall).
La diffamazione, tuttavia, sarĂ sempre da ritenersi
aggravata ai sensi del comma 3 dellâart. 595 c.p.
integrando il social network i requisiti per essere
considerato ÂŤmezzo di pubblicitĂ Âť.
56. Illeciti 2.0: reati ed illeciti civili sui social network
Relatori: Edoardo Artese â Fabio Prolo
Sostituzione di persona
Art. 494 c.p.
ÂŤChiunque, al fine di procurare a sĂŠ o ad altri un
vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in
errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui
persona , o attribuendo a sĂŠ o ad altri un falso nome, o
un falso stato, ovvero una qualitĂ a cui la legge
attribuisce effetti giuridici , è punito, se il fatto non
costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la
reclusione fino ad un annoÂť
57. Illeciti 2.0: reati ed illeciti civili sui social network
Relatori: Edoardo Artese â Fabio Prolo
La sostituzione di persona è un reato plurioffensivo:
lesione della pubblica fede e vantaggio allâagente o
un danno ingiusto alla persona offesa.
Lâelemento soggettivo è il dolo specifico: la
sostituzione deve essere illegittimamente voluta e
ricercata, deve concretizzarsi in atti fraudolenti.
Lâelemento oggettivo è lâinduzione in errore che
deve fondarsi su un atto commissivo.
58. Illeciti 2.0: reati ed illeciti civili sui social network
Relatori: Edoardo Artese â Fabio Prolo
In giurisprudenza:
ÂŤintegra il reato di sostituzione di persona, la condotta di
colui che crei ed utilizzi un account di posta elettronica,
attribuendosi falsamente le generalitĂ di un diverso
soggetto, inducendo in errore gli utenti della rete internet,
nei confronti dei quali le false generalitĂ siano declinate
e con il fine di arrecare danno al soggetto le cui
generalitĂ siano state abusivamente speseÂť (Cfr. Cass.
Civ. nn. 46674/2007 e 12479/2012)
59. Illeciti 2.0: reati ed illeciti civili sui social network
Relatori: Edoardo Artese â Fabio Prolo
Violazione delle misure cautelari
Come stabilito dalla sentenza n. 37151 del 29 settembre
2010, qualora il soggetto cui è stato imposto il divieto di
comunicare con persone diverse dai familiari, ex art. 284
c.p.p., utilizzi Facebook per comunicare con terzi non
annoverati tra i conviventi, andrĂ incontro ad un
inasprimento delle misure a suo carico.
60. Illeciti 2.0: reati ed illeciti civili sui social network
Relatori: Edoardo Artese â Fabio Prolo
Lâutilizzo di Internet non è proibito tout court.
La giurisprudenza infatti riconosce un importante ruolo
rieducativo e conoscitivo al Web, limitandosi ad
impedire le sole comunicazioni illecite a terzi.
Il tribunale di Varese con la sentenza in data 8
novembre 2012, ad esempio, ha riconosciuto
allâimputato sottoposto alla misura cautelare degli
arresti domiciliari la possibilitĂ di comunicazione
tramite social network con terzi estranei al nucleo
familiare ai fini dellâapprendimento scolastico.
61. Illeciti 2.0: reati ed illeciti civili sui social network
Relatori: Edoardo Artese â Fabio Prolo
Le segnalazioni ai
social network
62. Illeciti 2.0: reati ed illeciti civili sui social network
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63. Illeciti 2.0: reati ed illeciti civili sui social network
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64. Illeciti 2.0: reati ed illeciti civili sui social network
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65. Illeciti 2.0: reati ed illeciti civili sui social network
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66. Illeciti 2.0: reati ed illeciti civili sui social network
Relatori: Edoardo Artese â Fabio Prolo
FINE
Avv. Edoardo E. Artese Dott. Fabio P. Prolo
edoardo.artese@fa-lex.com f.prolo@fa-lex.com
http://www.fa-lex.com
http://www.diricto.it
67. Illeciti 2.0: reati ed illeciti civili sui social network
Relatori: Edoardo Artese â Fabio Prolo
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