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29° Corso Teorico-Pratico per Infermieri in Cardiologia
Minicorso:La responsabilità infermieristicanell’era dei Social Networks
LA RESPONSABILITA’
PROFESSIONALE NELL’USO
DEI SOCIAL NETWORK
Cristiano Radice
Milano, 27 settembre 2013
Contenuti
La responsabilità professionale nell’uso dei Social Network
Il concetto di responsabilità
La responsabilità professionale
Le differenti forme di responsabilità:
- la responsabilità penale
- la responsabilità civile
- la responsabilità amministrativa
- la responsabilità deontologica
…qualche esempio concreto…
La responsabilità
La responsabilità professionale nell’uso dei Social Network
Con il termine responsabilità si indica
il dovere che grava su chiunque di
rispondere delle proprie azioni.
Secondo il diritto la responsabilità consiste nelle
conseguenze personali e/o patrimoniali a cui va
incontro il soggetto che assume un comportamento
attivo o passivo (omissivo), che sia lesivo di un
interesse tutelato dalla legge.
La responsabilità penale
La responsabilità professionale nell’uso dei Social Network
Deriva dalla violazione di una Legge
dello Stato o di una norma del diritto.
 Gli elementi del reato: il fatto, l’antigiuridicità del
fatto, l’elemento psicologico.
 Nella gradazione del reato occorre considerare:
 il nesso causale (rapporto tra azione/omissione ed evento)
 l’elemento psicologico della condotta (dolo o colpa).
La responsabilità civile
La responsabilità professionale nell’uso dei Social Network
Consiste nell’obbligo risarcitorio di chi
ha causato un danno ingiusto.
 Responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale
 Il danno arrecato può essere considerato:
 patrimoniale (direttamente monetizzabile)
 non patrimoniale (valutato in via equitativa dal giudice).
Valutazione della colpa
 Il diritto distingue due differenti tipi di colpa: la colpa
specifica che deriva dall’inosservanza di
leggi, norme, regolamenti o discipline.
 Per quanto riguarda la colpa generica, è necessario
distinguere tra:
 negligenza, il non fare qualcosa che doveva essere fatto in
una determinata circostanza
 imprudenza, l’aver posto in essere un comportamento che
non doveva essere agito in una determinata circostanza
 imperizia, l’aver agito senza la dovuta perizia, ossia quella
competenza tecnico-scientifica specifica, necessaria per
porre in essere un determinato comportamento.
La responsabilità professionale nell’uso dei Social Network
La responsabilità professionale
La responsabilità professionale nell’uso dei Social Network
Il dovere da parte del professionista
sanitario di rispondere delle proprie
azioni nell’ambito della specifica
attività professionale.
Responsabilità penale e civile
Responsabilità disciplinare e amministrativa
Il vecchio infermiere
La responsabilità professionale nell’uso dei Social Network
Non risponde di lesioni colpose un
infermiere, il quale nell’eseguire,
legalmente autorizzato, delle iniezioni,
abbia perforato il nervo sciatico del
paziente, producendone la paralisi,
perché un infermiere non è tenuto
a conoscere l’anatomia topografica.
Tribunale di Pavia, 30 giugno 1930
Il vecchio infermiere
La responsabilità professionale nell’uso dei Social Network
Il medico è responsabile dell’organizzazione
interna del servizio a lui affidato e deve svolgere
attività di controllo e di verifica sull’operato
degli ausiliari. Se il medico effettua una
prescrizione di farmaci e l’infermiera la
trascrive per consegnarla al malato, il primo
è tenuto a controllare che la seconda non
incorra in errori di trascrizione…
Tribunale di Bolzano, 3 marzo 1980
Il cammino verso il nuovo infermiere
La responsabilità professionale nell’uso dei Social Network
Legge 42/1999
Legge 251/2000
D.M. 739/1994
Legge 42/1999
 Pone fine alla distinzione tra professioni sanitarie principali
ed ausiliarie, assegnando pari dignità a ciascuna
professione sanitaria. Abrogazione del mansionario.
 Il campo proprio di attività e di responsabilità delle
professioni sanitarie è determinato dai contenuti dei decreti
ministeriali istitutivi dei profili professionali, dagli
ordinamenti didattici e dalla formazione post-base, dal
codice deontologico, fatte salve le competenze previste
per la professione medica e le altre professioni
sanitarie, nel rispetto reciproco delle specifiche
competenze professionali.
La responsabilità professionale nell’uso dei Social Network
Legge n. 42/1999 – Disposizioni in materia di professioni sanitarie
Legge 251/2000
L’infermiere svolge attività dirette alla prevenzione,
alla cura e alla salvaguardia della salute individuale
e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle
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professionale, nonché dello specifico codice
deontologico,
utilizzando metodologie di pianificazione
per obiettivi dell’assistenza.
La responsabilità professionale nell’uso dei Social Network
Legge n. 251/2000 – Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della
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D.M. 739/1994
L’infermiere è il responsabile
dell’assistenza generale
infermieristica.
La responsabilità professionale nell’uso dei Social Network
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profilo professionale dell’infermiere
Il nuovo infermiere
 L’infermiere diventa titolare del proprio atto
sanitario, e in quanto tale, non è più soggetto
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La responsabilità professionale nell’uso dei Social Network
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Art. 622 C.P. Rivelazione di segreto professionale
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La responsabilità professionale nell’uso dei Social Network
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Dati personali, relativi ad una persona
fisica, giuridica, ente o associazione, identificato o
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diretta dell’interessato.
La privacy
Dati sensibili, idonei a rivelare l’origine razziale
ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di
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partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a
carattere religioso, politico o sindacale, nonché i
dati personali idonei a rivelare lo stato di salute
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La responsabilità professionale nell’uso dei Social Network
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Responsabilità civile
La responsabilità professionale nell’uso dei Social Network
Se dalla condotta disdicevole del professionista
sanitario deriva un danno alla persona, si
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Responsabilità civile
La responsabilità professionale nell’uso dei Social Network
Art. 2043 C.C. Risarcimento per fatto illecito
Qualunque fatto doloso o colposo, che cagioni ad altri un
danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a
risarcire il danno.
Art. 185 C.P. Restituzioni e risarcimento del danno
Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o
non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le
persone che, a norma delle leggi civili, debbano rispondere
per il fatto.
Il nesso causale
La responsabilità professionale nell’uso dei Social Network
Corte di Cassazione Civile, sez. III, Sentenza n. 18341 del 31 luglio 2013
In tema di responsabilità professionale, la Suprema Corte torna
a pronunciarsi circa l’onere della prova, ricordando che ai fini
dell’addebito del risarcimento ex art. 1218 C.C. il paziente ha
l’onere di dimostrare l’esistenza del rapporto di cura, il
pregiudizio subito ed il nesso causale intercorrente tra il fatto
e la condotta del sanitario.
Per liberarsi dalla responsabilità, il sanitario deve invece
dimostrare che la lesione verificatasi dipenda da circostanze a
lui non imputabili (intervento di eccezionale difficoltà,
aderenza alle linee guida).
Tipologie di danno
Danno patrimoniale, qualunque danno che
comporti una perdita patrimoniale (danno
emergente, danno lucro cessante)
La responsabilità professionale nell’uso dei Social Network
Art. 2056 C.C.
Tipologie di danno
Danno non patrimoniale (danno morale), qualunque
danno soggettivo che comporti un turbamento dello stato
d’animo, che si identifichi con l’insieme dei dolori fisici e
morali, le sofferenze, il patema d’animo conseguenti
all’offesa subita, che non sfocino in alterazioni di
funzionalità d’organo
La responsabilità professionale nell’uso dei Social Network
Art. 2059 C.C.
Tipologie di danno
Danno biologico, qualunque danno alla
salute, una menomazione psicofisica della
persona in sé e per sé considerata
La responsabilità professionale nell’uso dei Social Network
Art. 2059 C.C. – Art. 32 Costituzione
Responsabilità amministrativa
D.P.R. n. 62/2013 Regolamento recante il
codice di comportamento dei dipendenti
pubblici […]
La responsabilità professionale nell’uso dei Social Network
D.P.R. 62/2013
 Definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e
buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad
osservare.
 Ciascun dipendente deve servire la nazione con disciplina ed
onore, conformando la propria condotta ai principi di buon
andamento e di imparzialità nell’azione amministrativa.
 Deve svolgere i propri compiti nel rispetto della
legge, perseguendo l’interesse pubblico senza abusare della
propria posizione, rispettando i principi di
integrità, correttezza, di buona
fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e
ragionevolezza ed agire in posizione di indipendenza ed
imparzialità, astenendosi dal conflitto di interessi.
La responsabilità professionale nell’uso dei Social Network
D.P.R. 62/2013
Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui
dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e
comportamenti che possano ostacolare il corretto
adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o
all’immagine della Pubblica Amministrazione. (Art. 3)
La responsabilità professionale nell’uso dei Social Network
D.P.R. 62/2013
Il dipendente esercita i propri compiti orientando l’azione
amministrativa alla massima economicità, efficienza ed
efficacia, seguendo una logica di contenimento dei
costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati. (Art. 4)
La responsabilità professionale nell’uso dei Social Network
D.P.R. 62/2013
Nei rapporti con il pubblico, il dipendente assicura la piena
parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi
altresì da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi o che
comportino discriminazioni… (Art. 5)
La responsabilità professionale nell’uso dei Social Network
D.P.R. 62/2013
Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui
dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e
telefonici nel rispetto dei vincoli posti dall’amministrazione.
(Art. 11)
La responsabilità professionale nell’uso dei Social Network
internet
email
telefono
materiale
sanitario
D.P.R. 62/2013
Il dipendente opera con spirito di
servizio, correttezza, cortesia e disponibilità... Salvo il diritto
di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela
dei diritti sindacali, si astiene da dichiarazioni pubbliche
offensive nei confronti dell’amministrazione… osserva il
segreto d’ufficio e la normativa in materia di tutela e
trattamento dei dati personali. (Art. 12)
La responsabilità professionale nell’uso dei Social Network
Responsabilità ordinistico-disciplinare
Il CD fissa le norme dell’agire professionale e
definisce i principi guida che strutturano il sistema
etico in cui si svolge la relazione con la persona
assistita.
La responsabilità professionale nell’uso dei Social Network
Codice Deontologico dell’Infermiere (2009)
Autonomia di scelta e responsabilità nel
rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo e dei
principi etici della professione.
Il codice deontologico
La responsabilità dell’infermiere consiste
nell’assistere, nel curare e nel prendersi cura della
persona nel rispetto della vita, della salute, della
libertà e della dignità dell’individuo. (Art. 3)
La responsabilità professionale nell’uso dei Social Network
Il codice deontologico
L’infermiere rispetta il segreto professionale
non solo per obbligo giuridico, ma per intima
convinzione e come espressione concreta del
rapporto di fiducia con l’assistito. (Art. 28)
La responsabilità professionale nell’uso dei Social Network
L’infermiere assicura e tutela la
riservatezza nel trattamento dei
dati relativi all’assistito. Nella
raccolta, gestione e passaggio dei
dati, si limita a ciò che è attinente
all’assistenza. (Art. 26)
Il codice deontologico
L’infermiere tutela il decoro professionale e
salvaguardia il prestigio della professione
esercitando con onestà professionale. (Art. 44)
La responsabilità professionale nell’uso dei Social Network
L’infermiere agisce con lealtà
nei confronti dei colleghi e degli
altri operatori. (Art. 45)
Grazie per l’attenzione…
La responsabilità professionale nell’uso dei Social Network
Cristiano Radice
Infermiere legale e forense
cristiano.radice@yahoo.it

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  • 2. Contenuti La responsabilità professionale nell’uso dei Social Network Il concetto di responsabilità La responsabilità professionale Le differenti forme di responsabilità: - la responsabilità penale - la responsabilità civile - la responsabilità amministrativa - la responsabilità deontologica …qualche esempio concreto…
  • 3. La responsabilità La responsabilità professionale nell’uso dei Social Network Con il termine responsabilità si indica il dovere che grava su chiunque di rispondere delle proprie azioni. Secondo il diritto la responsabilità consiste nelle conseguenze personali e/o patrimoniali a cui va incontro il soggetto che assume un comportamento attivo o passivo (omissivo), che sia lesivo di un interesse tutelato dalla legge.
  • 4. La responsabilità penale La responsabilità professionale nell’uso dei Social Network Deriva dalla violazione di una Legge dello Stato o di una norma del diritto.  Gli elementi del reato: il fatto, l’antigiuridicità del fatto, l’elemento psicologico.  Nella gradazione del reato occorre considerare:  il nesso causale (rapporto tra azione/omissione ed evento)  l’elemento psicologico della condotta (dolo o colpa).
  • 5. La responsabilità civile La responsabilità professionale nell’uso dei Social Network Consiste nell’obbligo risarcitorio di chi ha causato un danno ingiusto.  Responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale  Il danno arrecato può essere considerato:  patrimoniale (direttamente monetizzabile)  non patrimoniale (valutato in via equitativa dal giudice).
  • 6. Valutazione della colpa  Il diritto distingue due differenti tipi di colpa: la colpa specifica che deriva dall’inosservanza di leggi, norme, regolamenti o discipline.  Per quanto riguarda la colpa generica, è necessario distinguere tra:  negligenza, il non fare qualcosa che doveva essere fatto in una determinata circostanza  imprudenza, l’aver posto in essere un comportamento che non doveva essere agito in una determinata circostanza  imperizia, l’aver agito senza la dovuta perizia, ossia quella competenza tecnico-scientifica specifica, necessaria per porre in essere un determinato comportamento. La responsabilità professionale nell’uso dei Social Network
  • 7. La responsabilità professionale La responsabilità professionale nell’uso dei Social Network Il dovere da parte del professionista sanitario di rispondere delle proprie azioni nell’ambito della specifica attività professionale. Responsabilità penale e civile Responsabilità disciplinare e amministrativa
  • 8. Il vecchio infermiere La responsabilità professionale nell’uso dei Social Network Non risponde di lesioni colpose un infermiere, il quale nell’eseguire, legalmente autorizzato, delle iniezioni, abbia perforato il nervo sciatico del paziente, producendone la paralisi, perché un infermiere non è tenuto a conoscere l’anatomia topografica. Tribunale di Pavia, 30 giugno 1930
  • 9. Il vecchio infermiere La responsabilità professionale nell’uso dei Social Network Il medico è responsabile dell’organizzazione interna del servizio a lui affidato e deve svolgere attività di controllo e di verifica sull’operato degli ausiliari. Se il medico effettua una prescrizione di farmaci e l’infermiera la trascrive per consegnarla al malato, il primo è tenuto a controllare che la seconda non incorra in errori di trascrizione… Tribunale di Bolzano, 3 marzo 1980
  • 10. Il cammino verso il nuovo infermiere La responsabilità professionale nell’uso dei Social Network Legge 42/1999 Legge 251/2000 D.M. 739/1994
  • 11. Legge 42/1999  Pone fine alla distinzione tra professioni sanitarie principali ed ausiliarie, assegnando pari dignità a ciascuna professione sanitaria. Abrogazione del mansionario.  Il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei profili professionali, dagli ordinamenti didattici e dalla formazione post-base, dal codice deontologico, fatte salve le competenze previste per la professione medica e le altre professioni sanitarie, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali. La responsabilità professionale nell’uso dei Social Network Legge n. 42/1999 – Disposizioni in materia di professioni sanitarie
  • 12. Legge 251/2000 L’infermiere svolge attività dirette alla prevenzione, alla cura e alla salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive del relativo profilo professionale, nonché dello specifico codice deontologico, utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell’assistenza. La responsabilità professionale nell’uso dei Social Network Legge n. 251/2000 – Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione, nonché della professione ostetrica
  • 13. D.M. 739/1994 L’infermiere è il responsabile dell’assistenza generale infermieristica. La responsabilità professionale nell’uso dei Social Network D.M. n. 739/1994 – Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’infermiere
  • 14. Il nuovo infermiere  L’infermiere diventa titolare del proprio atto sanitario, e in quanto tale, non è più soggetto solamente ad una responsabilità limitata e circoscritta all’esecuzione della mansione, diviene invece responsabile del processo decisionale che ha determinato l’esecuzione dello specifico atto.  L’infermiere deve assumersi un obbligo di mezzi, cioè adottare un comportamento che miri alla tutela della salute e degli altri diritti della persona assistita, non essendo in alcun modo possibile impegnarsi al conseguimento di un esito favorevole. La responsabilità professionale nell’uso dei Social Network
  • 15. Il nuovo infermiere La responsabilità professionale nell’uso dei Social Network La responsabilità del professionista sanitario si traduce in un sostanziale obbligo di garanzia, richiamato dagli Art. 2 e 32 della Costituzione. Corte di Cassazione, Sentenza n. 447/2000 Ciascun professionista sanitario è portatore di una posizione di protezione nei confronti delle persone assistite, caratterizzata dal dovere di tutelarne la dignità e il diritto alla salute.
  • 16. L’obbligo di garanzia La responsabilità professionale nell’uso dei Social Network La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formulazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. (Art. 2) La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività… (Art. 32)
  • 17. La salute secondo l’O.M.S. La responsabilità professionale nell’uso dei Social Network La salute è uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale, caratterizzata da un armonico equilibrio funzionale, fisico e psichico dell’organismo dinamicamente integrato nel suo ambiente naturale e sociale. Carta di Ottawa (1986)
  • 18. L’infermiere e i Social Networks La responsabilità professionale nell’uso dei Social Network
  • 19. Responsabilità penale La responsabilità professionale nell’uso dei Social Network Art. 622 C.P. Rivelazione di segreto professionale Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento […]
  • 20. Responsabilità penale La responsabilità professionale nell’uso dei Social Network Art. 326 C.P. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito […]
  • 21. La privacy La responsabilità professionale nell’uso dei Social Network D.Lgs. n. 196/2003 – Testo unico in materia di dati personali Dati personali, relativi ad una persona fisica, giuridica, ente o associazione, identificato o identificabile anche indirettamente mediante riferimento a qualsiasi altra informazione. Dati identificativi, permettono l’identificazione diretta dell’interessato.
  • 22. La privacy Dati sensibili, idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. La responsabilità professionale nell’uso dei Social Network D.Lgs. n. 196/2003 – Testo unico in materia di dati personali Consenso informato
  • 23. La privacy  Trattamento dei dati personali: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, modificazione, utilizzo, comunicazione, diffusione, can cellazione.  Ciascun dato personale deve essere trattato lecitamente e secondo correttezza, per scopi determinati, espliciti e legittimi.  I dati devono essere esatti e aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità, conservati per un periodo non superiore agli scopi. La responsabilità professionale nell’uso dei Social Network D.Lgs. n. 196/2003 – Testo unico in materia di dati personali
  • 24. Responsabilità civile La responsabilità professionale nell’uso dei Social Network Se dalla condotta disdicevole del professionista sanitario deriva un danno alla persona, si configura un obbligo risarcitorio.
  • 25. Responsabilità civile La responsabilità professionale nell’uso dei Social Network Art. 2043 C.C. Risarcimento per fatto illecito Qualunque fatto doloso o colposo, che cagioni ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. Art. 185 C.P. Restituzioni e risarcimento del danno Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbano rispondere per il fatto.
  • 26. Il nesso causale La responsabilità professionale nell’uso dei Social Network Corte di Cassazione Civile, sez. III, Sentenza n. 18341 del 31 luglio 2013 In tema di responsabilità professionale, la Suprema Corte torna a pronunciarsi circa l’onere della prova, ricordando che ai fini dell’addebito del risarcimento ex art. 1218 C.C. il paziente ha l’onere di dimostrare l’esistenza del rapporto di cura, il pregiudizio subito ed il nesso causale intercorrente tra il fatto e la condotta del sanitario. Per liberarsi dalla responsabilità, il sanitario deve invece dimostrare che la lesione verificatasi dipenda da circostanze a lui non imputabili (intervento di eccezionale difficoltà, aderenza alle linee guida).
  • 27. Tipologie di danno Danno patrimoniale, qualunque danno che comporti una perdita patrimoniale (danno emergente, danno lucro cessante) La responsabilità professionale nell’uso dei Social Network Art. 2056 C.C.
  • 28. Tipologie di danno Danno non patrimoniale (danno morale), qualunque danno soggettivo che comporti un turbamento dello stato d’animo, che si identifichi con l’insieme dei dolori fisici e morali, le sofferenze, il patema d’animo conseguenti all’offesa subita, che non sfocino in alterazioni di funzionalità d’organo La responsabilità professionale nell’uso dei Social Network Art. 2059 C.C.
  • 29. Tipologie di danno Danno biologico, qualunque danno alla salute, una menomazione psicofisica della persona in sé e per sé considerata La responsabilità professionale nell’uso dei Social Network Art. 2059 C.C. – Art. 32 Costituzione
  • 30. Responsabilità amministrativa D.P.R. n. 62/2013 Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici […] La responsabilità professionale nell’uso dei Social Network
  • 31. D.P.R. 62/2013  Definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.  Ciascun dipendente deve servire la nazione con disciplina ed onore, conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e di imparzialità nell’azione amministrativa.  Deve svolgere i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l’interesse pubblico senza abusare della propria posizione, rispettando i principi di integrità, correttezza, di buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza ed agire in posizione di indipendenza ed imparzialità, astenendosi dal conflitto di interessi. La responsabilità professionale nell’uso dei Social Network
  • 32. D.P.R. 62/2013 Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all’immagine della Pubblica Amministrazione. (Art. 3) La responsabilità professionale nell’uso dei Social Network
  • 33. D.P.R. 62/2013 Il dipendente esercita i propri compiti orientando l’azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia, seguendo una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati. (Art. 4) La responsabilità professionale nell’uso dei Social Network
  • 34. D.P.R. 62/2013 Nei rapporti con il pubblico, il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi altresì da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi o che comportino discriminazioni… (Art. 5) La responsabilità professionale nell’uso dei Social Network
  • 35. D.P.R. 62/2013 Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici nel rispetto dei vincoli posti dall’amministrazione. (Art. 11) La responsabilità professionale nell’uso dei Social Network internet email telefono materiale sanitario
  • 36. D.P.R. 62/2013 Il dipendente opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità... Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell’amministrazione… osserva il segreto d’ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali. (Art. 12) La responsabilità professionale nell’uso dei Social Network
  • 37. Responsabilità ordinistico-disciplinare Il CD fissa le norme dell’agire professionale e definisce i principi guida che strutturano il sistema etico in cui si svolge la relazione con la persona assistita. La responsabilità professionale nell’uso dei Social Network Codice Deontologico dell’Infermiere (2009) Autonomia di scelta e responsabilità nel rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo e dei principi etici della professione.
  • 38. Il codice deontologico La responsabilità dell’infermiere consiste nell’assistere, nel curare e nel prendersi cura della persona nel rispetto della vita, della salute, della libertà e della dignità dell’individuo. (Art. 3) La responsabilità professionale nell’uso dei Social Network
  • 39. Il codice deontologico L’infermiere rispetta il segreto professionale non solo per obbligo giuridico, ma per intima convinzione e come espressione concreta del rapporto di fiducia con l’assistito. (Art. 28) La responsabilità professionale nell’uso dei Social Network L’infermiere assicura e tutela la riservatezza nel trattamento dei dati relativi all’assistito. Nella raccolta, gestione e passaggio dei dati, si limita a ciò che è attinente all’assistenza. (Art. 26)
  • 40. Il codice deontologico L’infermiere tutela il decoro professionale e salvaguardia il prestigio della professione esercitando con onestà professionale. (Art. 44) La responsabilità professionale nell’uso dei Social Network L’infermiere agisce con lealtà nei confronti dei colleghi e degli altri operatori. (Art. 45)
  • 41. Grazie per l’attenzione… La responsabilità professionale nell’uso dei Social Network Cristiano Radice Infermiere legale e forense cristiano.radice@yahoo.it