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Regolamento Whistleblowing
e recepimento italiano
Avv. Fabrizio Salmi
Studio Legale Salmi
COSA SI INTENDE PER
WHISTEBLOWING?
• Letteralmente «Whistleblowing» significa
«soffiare nel fischietto».
• Lo scopo di tale espressione è quello di
evocare l'immagine dell'arbitro che
fischia un fallo ma l'ambito di riferimento
è il mondo del lavoro.​
• Il Whistleblower è infatti il soggetto
che segnala un illecito di cui sia venuto a
conoscenza nel proprio
contesto lavorativo.
La materia del Whistleblowing è stata disciplinata per la prima volta,
seppur in forma molto embrionale, dalla L. 190/2012 (c.d. Legge Severino),
con l’obiettivo di reprimere l’illegalità nella P.A. (art. 54-bis D.lgs. 165/2001).
La L. 179/2017 ha introdotto articolate tutele per il settore pubblico (art. 54-
bis D.lgs. 165/2001) e ha garantito una limitata tutela del whistleblower
nel settore privato (art. 6, co 2-bis ss. D.lgs. 231/2001).
Il 30 marzo 2023 è entrato in vigore il D.lgs. 24/2023, di recepimento della
Direttiva UE 2019/1937 del 23 ottobre 2019, con l’obiettivo di introdurre
maggiori standard di protezione a favore dei segnalanti.
Il D.lgs. 24/2023 è stato poi oggetto di approfondimento da parte delle Linee
Guida ANAC del 12 luglio 2023 e della Guida Operativa elaborata da
Confindustria del 27 ottobre 2023.
COSA SI INTENDE PER
WHISTEBLOWING?
LA NORMATIVA
IN TEMA
WHISTEBLOWING
1. Tutela della riservatezza del
segnalante, del facilitatore, della
persona coinvolta e delle persone
menzionate nella segnalazione.
2. Tutela da eventuali ritorsioni
adottate in ragione della
segnalazione ruolo di ANAC:
autorità preposta a ricevere dal
segnalante e gestire le
comunicazioni su presunte
ritorsioni dallo stesso subite.
3. Limitazioni della responsabilità
rispetto alla rilevazione e alla
diffusione di alcune categorie di
informazioni, in relazione alle
quali il segnalante non sarà
chiamato a rispondere né
penalmente, né in sede civile e
amministrativa.
IL D.LGS. N. 24/2023:
LE NUOVE TUTELE
• Destinatari delle tutele:
a) Segnalante
b) Non segnalanti
- Ruolo nel processo di segnalazione
- Rapporto con il segnalante
• Facilitatore
• Persone del medesimo contesto
lavorativo del segnalante, legate da uno
stabile legame affettivo o di parentela
entro il quarto grado
• Colleghi di lavoro, che lavorano nel
medesimo contesto lavorativo, che hanno
con il segnalante un rapporto abituale e
corrente
• Enti di proprietà – in via esclusiva o in
compartecipazione maggioritaria di terzi –
del segnalante
• Enti presso i quali il segnalante lavora
• Enti che operano nel medesimo contesto
lavorativo del segnalante
IL D.LGS. N.
24/2023:
LE NUOVE TUTELE
• Enti pubblici;
• Enti privati che hanno impiegato nell’ultimo anno una media di almeno 50 lavoratori
subordinati;
• Enti privati che operano in specifici settori (bancario, del credito, degli investimenti,
delle assicurazioni, dei titoli, dei fondi di investimento, dei servizi di pagamento, ecc…)
anche se nell’ultimo anno hanno impiegato una media di lavoratori inferiore a 50;
• Enti privati che hanno adottato Modelli di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.lgs.
231/01, anche se nell’ultimo anno hanno impiegato una media di lavoratori inferiore a
50;
 Per il calcolo dei lavoratori si fa riferimento
al valore medio degli addetti al 31/12
dell’anno solare precedente a quello in
corso, contenuto nelle visure camerali.
 Quando l’impresa è di nuova costituzione,
va preso come riferimento il valore medio
calcolato nell’ultima visura.
IL D.LGS. N.
24/2023:
LE NUOVE TUTELE
 Adozione di un canale di segnalazione interno e individuazione del gestore delle
segnalazioni
 Adozione di una procedura whistleblowing
 Aggiornamento del MOG 231 (se adottato), del codice etico e dell'eventuale
documentazione interna che menzioni i canali di segnalazione
 Informazione dei soggetti interni ed esterni
 Sensibilizzazione del personale
 Informativa ai sindacati
 Aggiornamento modulistica GDPR
 15 luglio 2023: aziende che nell’ultimo
anno hanno impiegato una media di
lavoratori subordinati superiore a 249
 17 dicembre 2023: aziende che nell’ultimo
anno hanno impiegato una media di
lavoratori subordinati fino a 249
IL D.LGS. N.
24/2023:
LE NUOVE TUTELE
In caso di mancato rispetto della normativa, ANAC applica le seguenti sanzioni amministrative
pecuniarie.
A. Da 10.000 a 50.000 euro quando:
 La persona fisica individuata come responsabile abbia commesso ritorsioni;
 La persona fisica individuata come responsabile abbia ostacolato la segnalazione o abbia
tentato di ostacolarla;
 La persona fisica individuata come responsabile abbia violato l'obbligo di riservatezza;
 Non sono stati istituiti canali di segnalazione;
 Non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero
che l'adozione di tali procedure non è conforme a quanto previsto dal decreto;
 Non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute (in tal caso è
responsabile il gestore delle segnalazioni).
B. Da 500 a 2.500 euro quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità
civile della persona segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo
che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per I reati di diffamazione o di
calunnia o comunque per I medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità giudiziaria.
IL D.LGS. N.
24/2023:
LE SANZIONI
• Lavoratori subordinati;;
• Lavoratori autonomi;
• Liberi professionisti e consulenti;
• Volontari e tirocinanti (retribuiti e non retribuiti);
• Azionisti;
• Persone con funzioni di amministrazione, direzione,
controllo, vigilanza o rappresentanza (anche qualora tali funzioni
siano esercitate in via di mero fatto).
Anche durante il periodo di prova e anteriormente
o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o
altro rapporto giuridico.
IL D.LGS. N.
24/2023:
I SEGNALANTI
• La segnalazione whistleblowing deve essere il più possibile chiara, esaustiva e
circostanziata e deve fornire tutti gli elementi utili a consentire le dovute
verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza di quanto segnalato.
• Le condotte illecite segnalate, comunque, devono riguardare situazioni di cui il
soggetto sia venuto direttamente a conoscenza “in ragione del rapporto di
lavoro”.
• Non sono oggetto di segnalazione whistleblowing le contestazioni, le
rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale, le
violazioni già disciplinate dagli atti dell’UE o nazionali, tramite apposite
procedure di segnalazione​, le violazioni in materia di sicurezza e difesa
nazionale.
• Non sono incluse tra le violazioni di cui al D.lgs. n. 24/2023 le mere
irregolarità; tuttavia, esse possono costituire “elementi concreti” (indici
sintomatici) tali da far ritenere ragionevolmente al whistleblower che potrebbe
essere commessa una delle violazioni previste dal decreto.
IL D.LGS. N.
24/2023:
LA SEGNALAZIONE
WHISTLEBLOWING
In base alle
caratteristiche dell’ente:
•≠ ambito oggettivo
•≠ canali di segnalazione
OGGETTO DI SEGNALAZIONE CANALI DI SEGNALAZIONE
✓Violazioni del diritto UE e delle normativa
nazionale di recepimento
✓Violazioni del diritto interno (illeciti
amministrativi, contabili, civili e penali)
✓Condotte illecite ex D.lgs. n. 231/2001 e
violazioni del MOG
Canale interno
Canale esterno
Divulgazione pubblica
Denuncia all’Autorità giudiziaria
LA SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING PER GLI ENTI PUBBLICI
TIPOLOGIA ENTE PRIVATO OGGETTO DI SEGNALAZIONE CANALI DI SEGNALAZIONE
ENTE CON MENO DI 5O DIPENDENTI
SENZA MOG
/ /
ENTE CON MENO DI 50 DIPENDENTI CON
MOG
✓Violazioni del D.lgs. 231/2001
✓Violazioni del MOG
 Canale interno
ENTE CON PIU’ DI 50 DIPENDENTI SENZA
MOG
✓Violazioni del diritto UE e delle normativa
nazionale di recepimento
 Canale interno, esterno,
divulgazione pubblica e
denuncia all’Autorità giudiziaria
ENTE CON PIU’ DI 50 DIPENDENTI CON
MOG
✓Violazioni del D.lgs. 231/2001
✓Violazioni del MOG
✓Violazioni del diritto UE e delle normativa
nazionale di recepimento
 Canale interno per le violazioni
del D.lgs. 231/2001 e del MOG
 Canale interno, esterno,
divulgazione pubblica e
denuncia all’Autorità giudiziaria
per le violazioni del diritto UE e
delle normativa nazionale di
recepimento
LA SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING PER GLI ENTI PRIVATI
IL D.LGS. N. 24/2023:
L’OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE
CONDOTTE ILLECITE EX D.LGS. N. 231/2001
E VIOLAZIONI DEL MOG
 Violazioni del D.lgs. 231/2001. Illeciti derivanti dai reati
presupposto;
 Violazioni del MOG. Violazioni di protocolli e procedure.
VIOLAZIONI DEL DIRITTO UE E
DELLA NORMATIVA NAZIONALE DI RECEPIMENTO
 Violazioni della normativa dell’Unione europea indicata nell’Allegato A al
D.lgs. 24/2023: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e
prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e
conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente;
radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi
e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei
consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e
sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
 Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’UE: es. frodi,
corruzione e qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell’Unione.
 Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la
libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali: es.
violazioni delle norme dell’UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di
imposta sulle società ecc…
 Atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle
disposizioni dell’Unione europea: es. pratiche abusive definite dalla Corte di
Giustizia dell’UE, tra le quali operare sul mercato in posizione dominante.
IL D.LGS. N.
24/2023:
IL GESTORE DEL
CANALE DI
SEGNALAZIONE
INTERNA
• La gestione del canale può essere affidata sia a un soggetto interno che esterno, o anche da un ufficio con personale
dedicato. In ogni caso, il gestore deve possedere i requisiti di imparzialità e di indipendenza richiesti dalla normativa (es.
Organismo di Vigilanza)
• Attività:
 Avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni della data di ricezione
 Valutazione dell’ammissibilità della segnalazione e avvio dell’istruttoria
 Interlocuzioni con il segnalante e richiesta di eventuali integrazioni
 Riscontro entro 3 mesi dall’avviso di ricevimento o, in mancanza dell’avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine dei 7
giorni dalla presentazione della segnalazione
 Eventuale incontro diretto, su richiesta del segnalante
 Comunicazione degli sviluppi del procedimento, della sua chiusura e delle eventuali sanzioni
I POSSIBILI ESITI:
a) Infondatezza archiviazione della segnalazione con adeguata motivazione delle ragioni
b) Fondatezza coinvolgimento degli organi preposti, ognuno secondo le proprie competenze.
 gli sviluppi e gli esiti del procedimento sono comunicati tempestivamente al segnalante
 al gestore non compete alcuna valutazione in ordine alle responsabilità individuali e agli eventuali successivi
provvedimenti o procedimenti conseguenti (saranno coinvolte eventualmente le funzioni competenti)
IL D.LGS. N.
24/2023:
IL CANALE DI
SEGNALAZIONE
ESTERNA
Accesso consentito solo al ricorrere di determinate condizioni:
a) Il canale interno obbligatorio non è attivo oppure è attivo ma non è conforme a quanto previsto dalla normativa
b) Il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna, che tuttavia non ha avuto seguito
c) Il segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna alla stessa non sarebbe
dato efficace seguito o la segnalazione potrebbe determinare rischio di ritorsione
d) Il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il
pubblico interesse
Il ruolo di ANAC:
 Informazioni sull’uso del canale di segnalazione esterna e del canale si segnalazione interna, nonché sulle misure di
protezione a qualsiasi persona interessata
 Avviso del ricevimento della segnalazione esterna entro 7 giorni dalla data del suo ricevimento
 Interlocuzioni con il segnalante e, se necessario, richiede integrazioni
 Diligente seguito alle segnalazioni ricevute
 Svolgimento dell’istruttoria
 Riscontro al segnalante entro 3 mesi o, se ricorrono giustificate ragioni, 6 mesi dalla data di avviso di ricevimento o, in
mancanza, dalla scadenza dei 7 giorni
 Comunicazione al segnalante dell’esito finale
= le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o
comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un elevato numero di persone.
Accesso consentito solo al ricorrere di determinate condizioni:
a) Il segnalante ha effettuato una segnalazione interna cui non è stato dato riscontro nei termini
previsti e una una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al
segnalante entro termini ragionevoli
b) Il segnalante ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC la quale, tuttavia,
non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla
segnalazione entro termini ragionevoli
c) Il segnalante ha fondato motivo di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete
che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse
d) Il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio
di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso
concreto
 Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di presentare DENUNCE all’Autorità giudiziaria e contabile,
nei casi di loro competenza.
IL D.LGS. N.
24/2023:
LA DIVULGAZIONE
PUBBLICA
GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

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  • 1. Regolamento Whistleblowing e recepimento italiano Avv. Fabrizio Salmi Studio Legale Salmi
  • 2. COSA SI INTENDE PER WHISTEBLOWING? • Letteralmente «Whistleblowing» significa «soffiare nel fischietto». • Lo scopo di tale espressione è quello di evocare l'immagine dell'arbitro che fischia un fallo ma l'ambito di riferimento è il mondo del lavoro.​ • Il Whistleblower è infatti il soggetto che segnala un illecito di cui sia venuto a conoscenza nel proprio contesto lavorativo.
  • 3. La materia del Whistleblowing è stata disciplinata per la prima volta, seppur in forma molto embrionale, dalla L. 190/2012 (c.d. Legge Severino), con l’obiettivo di reprimere l’illegalità nella P.A. (art. 54-bis D.lgs. 165/2001). La L. 179/2017 ha introdotto articolate tutele per il settore pubblico (art. 54- bis D.lgs. 165/2001) e ha garantito una limitata tutela del whistleblower nel settore privato (art. 6, co 2-bis ss. D.lgs. 231/2001). Il 30 marzo 2023 è entrato in vigore il D.lgs. 24/2023, di recepimento della Direttiva UE 2019/1937 del 23 ottobre 2019, con l’obiettivo di introdurre maggiori standard di protezione a favore dei segnalanti. Il D.lgs. 24/2023 è stato poi oggetto di approfondimento da parte delle Linee Guida ANAC del 12 luglio 2023 e della Guida Operativa elaborata da Confindustria del 27 ottobre 2023. COSA SI INTENDE PER WHISTEBLOWING? LA NORMATIVA IN TEMA WHISTEBLOWING
  • 4. 1. Tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione. 2. Tutela da eventuali ritorsioni adottate in ragione della segnalazione ruolo di ANAC: autorità preposta a ricevere dal segnalante e gestire le comunicazioni su presunte ritorsioni dallo stesso subite. 3. Limitazioni della responsabilità rispetto alla rilevazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni, in relazione alle quali il segnalante non sarà chiamato a rispondere né penalmente, né in sede civile e amministrativa. IL D.LGS. N. 24/2023: LE NUOVE TUTELE
  • 5. • Destinatari delle tutele: a) Segnalante b) Non segnalanti - Ruolo nel processo di segnalazione - Rapporto con il segnalante • Facilitatore • Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado • Colleghi di lavoro, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo, che hanno con il segnalante un rapporto abituale e corrente • Enti di proprietà – in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi – del segnalante • Enti presso i quali il segnalante lavora • Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante IL D.LGS. N. 24/2023: LE NUOVE TUTELE
  • 6. • Enti pubblici; • Enti privati che hanno impiegato nell’ultimo anno una media di almeno 50 lavoratori subordinati; • Enti privati che operano in specifici settori (bancario, del credito, degli investimenti, delle assicurazioni, dei titoli, dei fondi di investimento, dei servizi di pagamento, ecc…) anche se nell’ultimo anno hanno impiegato una media di lavoratori inferiore a 50; • Enti privati che hanno adottato Modelli di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.lgs. 231/01, anche se nell’ultimo anno hanno impiegato una media di lavoratori inferiore a 50;  Per il calcolo dei lavoratori si fa riferimento al valore medio degli addetti al 31/12 dell’anno solare precedente a quello in corso, contenuto nelle visure camerali.  Quando l’impresa è di nuova costituzione, va preso come riferimento il valore medio calcolato nell’ultima visura. IL D.LGS. N. 24/2023: LE NUOVE TUTELE
  • 7.  Adozione di un canale di segnalazione interno e individuazione del gestore delle segnalazioni  Adozione di una procedura whistleblowing  Aggiornamento del MOG 231 (se adottato), del codice etico e dell'eventuale documentazione interna che menzioni i canali di segnalazione  Informazione dei soggetti interni ed esterni  Sensibilizzazione del personale  Informativa ai sindacati  Aggiornamento modulistica GDPR  15 luglio 2023: aziende che nell’ultimo anno hanno impiegato una media di lavoratori subordinati superiore a 249  17 dicembre 2023: aziende che nell’ultimo anno hanno impiegato una media di lavoratori subordinati fino a 249 IL D.LGS. N. 24/2023: LE NUOVE TUTELE
  • 8. In caso di mancato rispetto della normativa, ANAC applica le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie. A. Da 10.000 a 50.000 euro quando:  La persona fisica individuata come responsabile abbia commesso ritorsioni;  La persona fisica individuata come responsabile abbia ostacolato la segnalazione o abbia tentato di ostacolarla;  La persona fisica individuata come responsabile abbia violato l'obbligo di riservatezza;  Non sono stati istituiti canali di segnalazione;  Non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quanto previsto dal decreto;  Non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute (in tal caso è responsabile il gestore delle segnalazioni). B. Da 500 a 2.500 euro quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della persona segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per I reati di diffamazione o di calunnia o comunque per I medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità giudiziaria. IL D.LGS. N. 24/2023: LE SANZIONI
  • 9. • Lavoratori subordinati;; • Lavoratori autonomi; • Liberi professionisti e consulenti; • Volontari e tirocinanti (retribuiti e non retribuiti); • Azionisti; • Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza (anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto). Anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico. IL D.LGS. N. 24/2023: I SEGNALANTI
  • 10. • La segnalazione whistleblowing deve essere il più possibile chiara, esaustiva e circostanziata e deve fornire tutti gli elementi utili a consentire le dovute verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza di quanto segnalato. • Le condotte illecite segnalate, comunque, devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza “in ragione del rapporto di lavoro”. • Non sono oggetto di segnalazione whistleblowing le contestazioni, le rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale, le violazioni già disciplinate dagli atti dell’UE o nazionali, tramite apposite procedure di segnalazione​, le violazioni in materia di sicurezza e difesa nazionale. • Non sono incluse tra le violazioni di cui al D.lgs. n. 24/2023 le mere irregolarità; tuttavia, esse possono costituire “elementi concreti” (indici sintomatici) tali da far ritenere ragionevolmente al whistleblower che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal decreto. IL D.LGS. N. 24/2023: LA SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING In base alle caratteristiche dell’ente: •≠ ambito oggettivo •≠ canali di segnalazione
  • 11. OGGETTO DI SEGNALAZIONE CANALI DI SEGNALAZIONE ✓Violazioni del diritto UE e delle normativa nazionale di recepimento ✓Violazioni del diritto interno (illeciti amministrativi, contabili, civili e penali) ✓Condotte illecite ex D.lgs. n. 231/2001 e violazioni del MOG Canale interno Canale esterno Divulgazione pubblica Denuncia all’Autorità giudiziaria LA SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING PER GLI ENTI PUBBLICI
  • 12. TIPOLOGIA ENTE PRIVATO OGGETTO DI SEGNALAZIONE CANALI DI SEGNALAZIONE ENTE CON MENO DI 5O DIPENDENTI SENZA MOG / / ENTE CON MENO DI 50 DIPENDENTI CON MOG ✓Violazioni del D.lgs. 231/2001 ✓Violazioni del MOG  Canale interno ENTE CON PIU’ DI 50 DIPENDENTI SENZA MOG ✓Violazioni del diritto UE e delle normativa nazionale di recepimento  Canale interno, esterno, divulgazione pubblica e denuncia all’Autorità giudiziaria ENTE CON PIU’ DI 50 DIPENDENTI CON MOG ✓Violazioni del D.lgs. 231/2001 ✓Violazioni del MOG ✓Violazioni del diritto UE e delle normativa nazionale di recepimento  Canale interno per le violazioni del D.lgs. 231/2001 e del MOG  Canale interno, esterno, divulgazione pubblica e denuncia all’Autorità giudiziaria per le violazioni del diritto UE e delle normativa nazionale di recepimento LA SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING PER GLI ENTI PRIVATI
  • 13. IL D.LGS. N. 24/2023: L’OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE CONDOTTE ILLECITE EX D.LGS. N. 231/2001 E VIOLAZIONI DEL MOG  Violazioni del D.lgs. 231/2001. Illeciti derivanti dai reati presupposto;  Violazioni del MOG. Violazioni di protocolli e procedure. VIOLAZIONI DEL DIRITTO UE E DELLA NORMATIVA NAZIONALE DI RECEPIMENTO  Violazioni della normativa dell’Unione europea indicata nell’Allegato A al D.lgs. 24/2023: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.  Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’UE: es. frodi, corruzione e qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell’Unione.  Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali: es. violazioni delle norme dell’UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società ecc…  Atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni dell’Unione europea: es. pratiche abusive definite dalla Corte di Giustizia dell’UE, tra le quali operare sul mercato in posizione dominante.
  • 14. IL D.LGS. N. 24/2023: IL GESTORE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA • La gestione del canale può essere affidata sia a un soggetto interno che esterno, o anche da un ufficio con personale dedicato. In ogni caso, il gestore deve possedere i requisiti di imparzialità e di indipendenza richiesti dalla normativa (es. Organismo di Vigilanza) • Attività:  Avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni della data di ricezione  Valutazione dell’ammissibilità della segnalazione e avvio dell’istruttoria  Interlocuzioni con il segnalante e richiesta di eventuali integrazioni  Riscontro entro 3 mesi dall’avviso di ricevimento o, in mancanza dell’avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine dei 7 giorni dalla presentazione della segnalazione  Eventuale incontro diretto, su richiesta del segnalante  Comunicazione degli sviluppi del procedimento, della sua chiusura e delle eventuali sanzioni I POSSIBILI ESITI: a) Infondatezza archiviazione della segnalazione con adeguata motivazione delle ragioni b) Fondatezza coinvolgimento degli organi preposti, ognuno secondo le proprie competenze.  gli sviluppi e gli esiti del procedimento sono comunicati tempestivamente al segnalante  al gestore non compete alcuna valutazione in ordine alle responsabilità individuali e agli eventuali successivi provvedimenti o procedimenti conseguenti (saranno coinvolte eventualmente le funzioni competenti)
  • 15. IL D.LGS. N. 24/2023: IL CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA Accesso consentito solo al ricorrere di determinate condizioni: a) Il canale interno obbligatorio non è attivo oppure è attivo ma non è conforme a quanto previsto dalla normativa b) Il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna, che tuttavia non ha avuto seguito c) Il segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o la segnalazione potrebbe determinare rischio di ritorsione d) Il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse Il ruolo di ANAC:  Informazioni sull’uso del canale di segnalazione esterna e del canale si segnalazione interna, nonché sulle misure di protezione a qualsiasi persona interessata  Avviso del ricevimento della segnalazione esterna entro 7 giorni dalla data del suo ricevimento  Interlocuzioni con il segnalante e, se necessario, richiede integrazioni  Diligente seguito alle segnalazioni ricevute  Svolgimento dell’istruttoria  Riscontro al segnalante entro 3 mesi o, se ricorrono giustificate ragioni, 6 mesi dalla data di avviso di ricevimento o, in mancanza, dalla scadenza dei 7 giorni  Comunicazione al segnalante dell’esito finale
  • 16. = le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un elevato numero di persone. Accesso consentito solo al ricorrere di determinate condizioni: a) Il segnalante ha effettuato una segnalazione interna cui non è stato dato riscontro nei termini previsti e una una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli b) Il segnalante ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli c) Il segnalante ha fondato motivo di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse d) Il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto  Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di presentare DENUNCE all’Autorità giudiziaria e contabile, nei casi di loro competenza. IL D.LGS. N. 24/2023: LA DIVULGAZIONE PUBBLICA