1. Dati attinti dal portale GSE
Rev. 0 del 27/11/2012 - Autore: Dott. Francesco Cuomo
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ESA.TEK. srl – sede legale Piazza Pilastri 18- 80125 NAPOLI
Website: www.esateksrl.it e-mail: info@esateksrl.it
Uff. Registro NA P.IVA/Cod. Fiscale 06012061211 – REA n.789757
2. Gli impianti che accedono ai meccanismi di incentivazione previsti dai Decreti
Interministeriali del 5 luglio 2012 (V Conto Energia) e del 6 luglio 2012 (incentivi per
fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico) non possono accedere al servizio di
Scambio sul Posto.
Cos’è
Lo scambio sul posto, regolato dalla Delibera ARG/elt 74/08, è:
una particolare modalità di valorizzazione dell’energia elettrica.
Consente, al Soggetto Responsabile di un impianto, di:
realizzare una “specifica forma di autoconsumo” immettendo in rete l’energia
elettrica prodotta, ma non direttamente auto consumata.
Detta energia viene poi prelevata:
in un momento differente da quello in cui avviene la produzione.
Il meccanismo di scambio sul posto consente di ottenere una compensazione tra:
- il valore economico associabile all’energia elettrica prodotta e immessa in rete e
- il valore economico associabile all’energia elettrica prelevata e consumata in un
periodo differente da quello in cui avviene la produzione.
Il GSE, come disciplinato dalla Delibera ARG/elt 74/08, ha il ruolo di:
- gestire le attività connesse allo scambio sul posto e
- erogare il contributo in conto scambio (CS), un contributo che garantisce il
rimborso (“ristoro”) di una parte degli oneri sostenuti dall’utente per il prelievo
di energia elettrica dalla rete.
Il contributo è determinato dal GSE ed è calcolato sulla base:
delle informazioni che i gestori di rete e le imprese di vendita sono tenute a inviare
periodicamente al GSE.
A chi è rivolto
Possono presentare richiesta (“istanza”) di scambio sul posto i soggetti titolari di
uno o più impianti:
- alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW;
- alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 200 kW (se entrati in esercizio
dopo il 31 dicembre 2007);
- di cogenerazione ad alto rendimento di potenza fino a 200 kW.
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3. Il punto di prelievo e il punto di immissione possono non coincidere, nel caso in cui
gli impianti siano alimentati da fonti rinnovabili e l’utente dello scambio sia:
- un Comune con popolazione fino a 20.000 residenti,
- ovvero un soggetto terzo mandatario del medesimo Comune, ferma restando
la proprietà degli impianti in capo al Comune;
- il Ministero della Difesa, ovvero un soggetto terzo mandatario del medesimo
Ministero.
Come attivare il servizio
I produttori (utenti dello scambio) che intendano aderire al regime di scambio sul
posto devono:
presentare, entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto,
un’apposita richiesta attraverso il portale informatico messo a disposizione dal GSE
e quindi stipulare un contratto con il GSE per la regolazione dello scambio.
Il contratto, di durata annuale solare, è tacitamente rinnovabile.
Compatibilità con incentivi
Lo scambio sul posto è un meccanismo non compatibile con:
il ritiro dedicato dell’energia e con la tariffa omnicomprensiva.
Gli impianti che accedono ai meccanismi di incentivazione previsti dai Decreti
Interministeriali del 5 luglio 2012 (V Conto Energia) e del 6 luglio 2012 (incentivi per
fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico):
non possono accedere al servizio di scambio sul posto.
Faq Scambio sul posto
(per le Faq in forma integrale concultare il portale GSE)
Quali sono i vantaggi di aderire al regime di scambio sul posto?
Il servizio di scambio sul posto manifesta appieno i propri vantaggi per l’Utente
dello scambio qualora:
- su base annua, la valorizzazione dell’energia elettrica immessa in rete
compensi totalmente l’onere energia associato ai quantitativi di energia
elettrica prelevata dalla rete;
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4. - inoltre, per la totalità dell’energia elettrica scambiata con la rete, l’Utente dello
scambio vedrà rimborsati dal GSE i costi sostenuti per l’utilizzo della rete in
termini di:
o servizi di trasporto,
o dispacciamento e,
per i soli utenti titolari di impianti alimentati da fonti rinnovabili,
o degli oneri generali di sistema.
Per quali impianti è prevista la possibilità di richiedere al GSE l’erogazione del
servizio di scambio sul posto?
Il servizio di scambio sul posto è erogato al cliente finale, o a un soggetto
mandatario del medesimo cliente finale, che è titolare o ha la disponibilità di:
a) impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW;
b) impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 200 kW, se entrati in
esercizio dopo il 31 dicembre 2007.
Il limite di 200 kW non si applica ad impianti nel caso in cui l’utente dello
scambio sia il Ministero della Difesa ovvero un soggetto mandatario del
Ministero stesso;
c) impianti di cogenerazione ad alto rendimento di potenza fino a 200 kW.
L’utente dello scambio deve essere controparte del contratto di acquisto riferito
all’energia elettrica prelevata sul punto di scambio.
Tra gli impianti alimentati da fonti rinnovabili rientrano le centrali con produzione di
energia elettrica ibrida qualora, su base annua, la produzione non imputabile alle
fonti rinnovabili sia inferiore al 5% della produzione totale.
Cosa si intende all’art. 2.2 della Delibera ARG/elt n. 74/08 quando si parla di
erogazione dello scambio sul posto a un soggetto mandatario del cliente finale?
L’articolo 2.2 fa riferimento al caso in cui l’Utente dello scambio non coincide con il
cliente finale.
Il caso si verifica quando soggetti terzi (ad es. un produttore o una ESCO) eroghino
servizi energetici a clienti finali in regime di scambio sul posto.
In presenza di mandato, il cliente finale rimane titolare del punto di scambio ma si
avvale del soggetto mandatario per la stipula della convenzione di scambio sul
posto con il GSE.
Il punto di prelievo ed il punto di immissione dell’energia elettrica devono
necessariamente coincidere?
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5. Ai fini dell’erogazione dello scambio sul posto, il punto di prelievo ed il punto di
immissione coincidono, ad eccezione del caso in cui gli impianti siano alimentati da
fonti rinnovabili e:
- L’utente dello scambio sia un comune con popolazione fino a 20.000 residenti;
- L’utente dello scambio sia il Ministero della Difesa.
Quali sono le tempistiche di erogazione del contributo per lo scambio sul posto?
Premesso che tecnicamente il GSE può procedere all’erogazione del contributo in
conto scambio (Cs) solo se:
a) le imprese di vendita hanno comunicato:
- i dati anagrafici e le variazioni mensili dei dati anagrafici;
- i dati relativi a onere in prelievo periodico/annuo e quantità fatturate;
b) i gestori di rete hanno comunicato:
- i dati anagrafici degli impianti collegati alla propria rete e le variazioni
mensili;
- il dato di misura in prelievo totale mensile;
- il dato di misura in immissione orario mensile,
il GSE procede a calcolare il contributo in conto scambio:
A. di acconto (su potenza dell’impianto)
Entro trenta giorni successivi al termine del trimestre in cui è avvenuta la stipula
della convenzione per lo scambio sul posto, eroghi un contributo pari a 50 euro per
ogni kW di potenza dell’impianto; e che il predetto contributo venga gradualmente
riassorbito con i successivi acconti e conguagli previsti dal GSE.
Nel caso in cui l’utente dello scambio sia il Ministero della Difesa, il GSE eroga un
contributo pari a 50 euro per ogni kW di potenza dell’impianto fino ad un massimo di
10.000 euro per ogni impianto.
Tale importo in acconto sarà gradualmente riassorbito con i successivi acconti e
conguagli.
B. di acconto (su kWh)
Il contributo in conto scambio di acconto viene erogato trimestralmente sulla base
dei dati di misura dell’energia elettrica in immissione e in prelievo inviati dai gestori
di rete, e sulla base dell’onere in prelievo stimato secondo un prezzo di riferimento.
di conguaglio
Il contributo in conto scambio di conguaglio viene erogato annualmente sulla base
dei dati di misura dell’energia elettrica in immissione e prelievo risultanti ai gestori di
rete alla fine dell’anno e dell’onere in prelievo relativo all’anno di competenza, inviato
dalle imprese di vendita.
La liquidazione del contributo avviene quando l’importo che l’USSP deve ricevere ha
superato una soglia minima in Euro.
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