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Presentazione della proposta di legge per la disciplina dell’attività di
relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi
(AC 2890 Misiani e S 1782 Verducci)
Roma, 1 aprile 2015
LA RAPPRESENTANZA DI INTERESSI NELLE
DEMOCRAZIE CONTEMPORANEE
L’attività di rappresentanza degli interessi particolari
(lobbying) è da sempre parte integrante dei processi
decisionali pubblici
Le democrazie pluraliste e partecipative superano
l’idea di un’autosufficienza degli eletti e della
pubblica amministrazione e favoriscono il concorso
dei cittadini alla vita pubblica
L’evoluzione del lobbying come una delle articolazioni
della partecipazione democratica è connessa al
grado di trasparenza e tracciabilità delle dinamiche
di formazione delle decisioni pubbliche
PERCHÉ UNA LEGGE PER LA DISCIPLINA
DELLE LOBBY
In molti Paesi la regolamentazione legislativa
dell’attività di rappresentanza di interessi
particolari ha migliorato:
la trasparenza dei processi decisionali pubblici
la partecipazione della società civile ai processi
decisionali
la qualità delle decisioni pubbliche
IL LOBBYING NEI PAESI OCSE
La prima legge sull’attività di lobbying è stata adottata negli Stati Uniti
nel 1946. In 14 Paesi OCSE su 34 vi sono leggi sulle lobbies.
L’OCSE nel 2010 ha adottato una Raccomandazione sui principi per la
Trasparenza e l’Integrità nel Lobbying
STATI UNITI D’AMERICA: Lobbying and Disclosure Act (1995, emendata
nel 2006). I lobbisti devono registrarsi alla Camera dei Rappresentanti e
al Senato, pena sanzioni amministrative.
CANADA: Lobbying Act (1985). Registrazione obbligatoria e Codice di
condotta. Registro e controlli affidati al Commissioner of Lobbying che
riferisce al Parlamento
UNIONE EUROPEA: Accordo interistituzionale su un registro comune per la
trasparenza del Parlamento europeo e della Commissione (1995
Parlamento e 2008 Commissione; registro unico dal 2011, rivisto nel
2014). Registro su base volontaria gestito dal Joint Transparency Register
Secretariat. Codice di condotta.
IN ITALIA?
L’attività dei lobbisti è spesso considerata negativamente
La giurisprudenza recente ha iniziato a riconoscere la valenza dell’attività di
rappresentanza di interessi (Corte costituzionale, sentenza 379/2004)
Governo Monti: introduzione del reato di traffico di influenze illecite (art.
346-bis, legge 190/2012); elenco dei portatori di interessi promosso dal
MIPAAF (febbraio 2012)
Gruppo di lavoro sulle riforme istituzionali (aprile 2013): raccomandazione di
una disciplina delle attività di lobbying sul modello Ue e Usa
Governo Letta: bozza di Ddl (luglio 2013), mai varato dal CdM; abolizione
del finanziamento pubblico diretto ai partiti (DL 149/2013)
Governo Renzi: nel DEF 2014 si prevede la regolamentazione delle lobbies
Regioni: leggi regionali in Toscana (2002), Molise (2004) e Abruzzo (2010)
Nella XVII legislatura presentati 14 progetti di legge tra Camera e Senato
I PUNTI FONDAMENTALI DELLA
PROPOSTA DI LEGGE
I decisori pubblici sono i policymakers a livello statale e locale
Registro unico obbligatorio istituito presso l’ANAC, che è
responsabile dei controlli e delle sanzioni
Requisiti di onorabilità per iscriversi al Registro
Codice deontologico con divieto di finanziamento dei partiti,
dei movimenti e dei gruppi politici organizzati
Relazione annuale obbligatoria
Sanzioni amministrative (pecuniarie; censura, sospensione o
cancellazione dal Registro)
Pubblicazione in Internet delle informazioni del Registro e delle
relazioni annuali
ART. 1: OGGETTO E FINALITÀ
Oggetto: disciplina dell’attività di relazioni istituzionali per la
rappresentanza di interessi (= attività concorrente alla formazione
delle decisioni pubbliche nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni e
con l’obbligo di lealtà nei loro confronti)
Finalità:
 garantire la trasparenza dei processi decisionali
 Assicurare la conoscibilità dell’attività dei soggetti che influenzano i processi
decisionali
 Agevolare l’individuazione delle responsabilità delle decisioni assunte
 Favorire la partecipazione ai processi decisionali della società civile e delle
rappresentanze di interessi
 Consentire l’acquisizione da parte dei decisori pubblici di una più ampia base
informativa sulla quale fondare scelte consapevoli
ART. 2: DEFINIZIONI
Rappresentanti di interessi = i soggetti che rappresentano presso i
decisori pubblici, su incarico dei portatori di interessi particolari,
interessi leciti di rilevanza non generale, al fine di incidere o di
avviare nuovi processi decisionali pubblici
Portatori di interessi particolari = i datori di lavoro o i committenti dei
rappresentanti di interessi
Decisori pubblici = membri delle assemblee e degli esecutivi a tutti i
livelli (compresi staff); vertici delle autorità indipendenti; vertici degli
enti pubblici statali; dirigenti
Attività di rappresentanza di interessi = ogni attività, non sollecitata
da decisori pubblici, finalizzata alla rappresentanza di interessi svolta
professionalmente
ART. 3: ESCLUSIONI
La legge non si applica:
 Ai giornalisti e ai funzionari pubblici le cui relazioni sono attinenti all’esercizio della propria
professione
 Alle persone che intrattengono relazioni o realizzano contatti pe registrare dichiarazioni di
articoli o discorsi pubblici
 A chi intrattiene relazioni la cui pubblicità violerebbe norme su segreto d’ufficio,
professionale, confessionale o di Stato
 Ai rappresentanti di governi e partiti stranieri
 Ai dirigenti delle associazioni di categoria e sindacali partecipanti a incontri o a trattative
ufficiali
 Alle attività svolte senza scopo di lucro
 Alle attività dei partiti per determinare la politica statale o locale
 Alle attività di comunicazione istituzionale
 Alle comunicazioni rese nel corso di audizioni o incontri pubblici
 Alle attività di rappresentanza svolte nell’ambito di processi decisionali che si concludono
mediante protocolli d’intesa o altri strumenti di concertazione
ART. 4: I COMPITI DELL’ANAC
All’Autorità anticorruzione sono attribuiti i
seguenti compiti:
 assicurare la trasparenza dei processi decisionali pubblici e del
rapporto tra interessi privati e amministrazione pubblica
 garantire e tutelare la partecipazione dei portatori di interessi
particolari ai processi decisionali
 curare, controllare e aggiornare il Registro pubblico
 pubblicare i dati e le relazioni annuali dei portatori di interessi
 trasmettere ai decisori pubblici l’elenco dei soggetti iscritti nel
Registro
 redigere e trasmettere alle Camere entro ogni 30 giugno un
rapporto sulla verifica dell’attività degli iscritti al Registro
 gestire il contraddittorio e l’erogazione delle sanzioni
ART. 5: IL REGISTRO
E’ istituito presso l’ANAC un Registro pubblico a cui sono tenuti
ad iscriversi i soggetti che intendono svolgere l’attività di
rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici.
Le informazioni del Registro vanno aggiornate entro ogni 30
settembre, sono trasmesse ai decisori pubblici e sono pubblicate
in una sezione dedicata del sito Internet dell’ANAC
Nel registro sono indicati:
 I dati anagrafici e il domicilio professionale
 I dati identificativi del portatore di interessi particolari per conto del quale è
svolta l’attività
 L’interesse particolare che si intende rappresentare nonché i potenziali
destinatari dell’attività
 Le risorse economiche e umane disponibili per lo svolgimento dell’attività
ART. 6: I REQUISITI
Per l’iscrizione nel Registro il rappresentante di interessi
deve:
 Avere compiuto la maggiore età
 Essere in possesso di una laurea o un titolo specialistico o di un’esperienza
biennale presso un soggetto iscritto nel Registro
 Non aver riportato condanne definitive per alcune tipologie di reati e non
essere mai stato interdetto dai pubblici uffici
 Non essere mai stato dichiarato fallito
ART. 6: IL CODICE
L’iscrizione nel Registro è subordinata all’impegno
scritto di rispettare un Codice deontologico adottato
dall’ANAC che prevede:
 Obbligo di identificarsi preventivamente
 Obbligo di completezza, aggiornamento e veridicità delle dichiarazioni rese
all’autorità
 Obbligo di indicare i propri riferimenti e quelli dell’eventuale committente in
tutti i documenti
 Obbligo di rispettare i doveri di riservatezza
 Obbligo nei confronti dei decisori pubblici di fornire informazioni corrette, di
non esercitare pressioni indebite e di non indurre a violare norme di
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ART. 7: INCOMPATIBILITÀ
Non possono iscriversi nel Registro durante il
loro mandato o nel secondo anno successivo al
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del loro incarico:
 I decisori pubblici
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 I titolari di incarichi individuali nella PA e nella Presidenza del
consiglio dei ministri, gli incaricati a contratto negli enti locali
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ART. 8: DOVERI DEGLI ISCRITTI AL
REGISTRO
Entro ogni 31 marzo il rappresentante di interessi
trasmette all’ANAC una relazione annuale, che contiene:
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svolgimento delle attività
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L’ANAC redige e trasmette alle Camere entro ogni 30
giugno un rapporto sulla verifica dell’attività dei
rappresentanti di interessi
ART. 9: FACOLTÀ DEGLI ISCRITTI
AL REGISTRO
Il rappresentante di interessi ha facoltà di:
 Presentare ai decisori pubblici richieste di incontro, proposte,
richieste, suggerimenti, studi, ecc.
 Accedere alle sedi istituzionali dei decisori pubblici, assistere alle
procedure decisionali e acquisire documenti relativi, purché munito
di documento identificativo
 Partecipare alle attività di analisi dell’impatto della
regolamentazione e di verifica dell’impatto della regolamentazione
 Partecipare alle consultazioni pubbliche disposte dalle autorità
indipendenti e accedere a documenti utili per la partecipazione alla
consultazione
ART. 10: DOVERI DEI DECISORI
PUBBLICI
Il decisore pubblico:
non può rifiutare di conoscere le informazioni
presentate dal rappresentante di interessi
menziona nella relazione illustrativa e nel
preambolo degli atti le attività di cui è venuto a
conoscenza nel corso del processo decisionale
garantisce al rappresentante di interessi l’acceso
ai documenti e alle comunicazioni relativi a
processi decisionali ove l’interesse rappresentato
sia pertinente
ART. 11: SANZIONI
La legge prevede specifiche sanzioni amministrative:
 Esercizio dell’attività senza essere iscritto nel Registro: multa da 10.000 a 100.000 €
 Violazione del Codice: censura, sospensione o cancellazione dal Registro
 Informazioni false per il Registro: multa da 5.000 a 50.000 € e censura, sospensione
o cancellazione dal Registro
Le sanzioni sono irrogate dall’ANAC con provvedimento motivato,
dopo aver ascoltato l’interessato.
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Pdl #decisionitrasparenti presentazione def

  • 1. #decisionitrasparenti Presentazione della proposta di legge per la disciplina dell’attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi (AC 2890 Misiani e S 1782 Verducci) Roma, 1 aprile 2015
  • 2. LA RAPPRESENTANZA DI INTERESSI NELLE DEMOCRAZIE CONTEMPORANEE L’attività di rappresentanza degli interessi particolari (lobbying) è da sempre parte integrante dei processi decisionali pubblici Le democrazie pluraliste e partecipative superano l’idea di un’autosufficienza degli eletti e della pubblica amministrazione e favoriscono il concorso dei cittadini alla vita pubblica L’evoluzione del lobbying come una delle articolazioni della partecipazione democratica è connessa al grado di trasparenza e tracciabilità delle dinamiche di formazione delle decisioni pubbliche
  • 3. PERCHÉ UNA LEGGE PER LA DISCIPLINA DELLE LOBBY In molti Paesi la regolamentazione legislativa dell’attività di rappresentanza di interessi particolari ha migliorato: la trasparenza dei processi decisionali pubblici la partecipazione della società civile ai processi decisionali la qualità delle decisioni pubbliche
  • 4. IL LOBBYING NEI PAESI OCSE La prima legge sull’attività di lobbying è stata adottata negli Stati Uniti nel 1946. In 14 Paesi OCSE su 34 vi sono leggi sulle lobbies. L’OCSE nel 2010 ha adottato una Raccomandazione sui principi per la Trasparenza e l’Integrità nel Lobbying STATI UNITI D’AMERICA: Lobbying and Disclosure Act (1995, emendata nel 2006). I lobbisti devono registrarsi alla Camera dei Rappresentanti e al Senato, pena sanzioni amministrative. CANADA: Lobbying Act (1985). Registrazione obbligatoria e Codice di condotta. Registro e controlli affidati al Commissioner of Lobbying che riferisce al Parlamento UNIONE EUROPEA: Accordo interistituzionale su un registro comune per la trasparenza del Parlamento europeo e della Commissione (1995 Parlamento e 2008 Commissione; registro unico dal 2011, rivisto nel 2014). Registro su base volontaria gestito dal Joint Transparency Register Secretariat. Codice di condotta.
  • 5. IN ITALIA? L’attività dei lobbisti è spesso considerata negativamente La giurisprudenza recente ha iniziato a riconoscere la valenza dell’attività di rappresentanza di interessi (Corte costituzionale, sentenza 379/2004) Governo Monti: introduzione del reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis, legge 190/2012); elenco dei portatori di interessi promosso dal MIPAAF (febbraio 2012) Gruppo di lavoro sulle riforme istituzionali (aprile 2013): raccomandazione di una disciplina delle attività di lobbying sul modello Ue e Usa Governo Letta: bozza di Ddl (luglio 2013), mai varato dal CdM; abolizione del finanziamento pubblico diretto ai partiti (DL 149/2013) Governo Renzi: nel DEF 2014 si prevede la regolamentazione delle lobbies Regioni: leggi regionali in Toscana (2002), Molise (2004) e Abruzzo (2010) Nella XVII legislatura presentati 14 progetti di legge tra Camera e Senato
  • 6. I PUNTI FONDAMENTALI DELLA PROPOSTA DI LEGGE I decisori pubblici sono i policymakers a livello statale e locale Registro unico obbligatorio istituito presso l’ANAC, che è responsabile dei controlli e delle sanzioni Requisiti di onorabilità per iscriversi al Registro Codice deontologico con divieto di finanziamento dei partiti, dei movimenti e dei gruppi politici organizzati Relazione annuale obbligatoria Sanzioni amministrative (pecuniarie; censura, sospensione o cancellazione dal Registro) Pubblicazione in Internet delle informazioni del Registro e delle relazioni annuali
  • 7. ART. 1: OGGETTO E FINALITÀ Oggetto: disciplina dell’attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi (= attività concorrente alla formazione delle decisioni pubbliche nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni e con l’obbligo di lealtà nei loro confronti) Finalità:  garantire la trasparenza dei processi decisionali  Assicurare la conoscibilità dell’attività dei soggetti che influenzano i processi decisionali  Agevolare l’individuazione delle responsabilità delle decisioni assunte  Favorire la partecipazione ai processi decisionali della società civile e delle rappresentanze di interessi  Consentire l’acquisizione da parte dei decisori pubblici di una più ampia base informativa sulla quale fondare scelte consapevoli
  • 8. ART. 2: DEFINIZIONI Rappresentanti di interessi = i soggetti che rappresentano presso i decisori pubblici, su incarico dei portatori di interessi particolari, interessi leciti di rilevanza non generale, al fine di incidere o di avviare nuovi processi decisionali pubblici Portatori di interessi particolari = i datori di lavoro o i committenti dei rappresentanti di interessi Decisori pubblici = membri delle assemblee e degli esecutivi a tutti i livelli (compresi staff); vertici delle autorità indipendenti; vertici degli enti pubblici statali; dirigenti Attività di rappresentanza di interessi = ogni attività, non sollecitata da decisori pubblici, finalizzata alla rappresentanza di interessi svolta professionalmente
  • 9. ART. 3: ESCLUSIONI La legge non si applica:  Ai giornalisti e ai funzionari pubblici le cui relazioni sono attinenti all’esercizio della propria professione  Alle persone che intrattengono relazioni o realizzano contatti pe registrare dichiarazioni di articoli o discorsi pubblici  A chi intrattiene relazioni la cui pubblicità violerebbe norme su segreto d’ufficio, professionale, confessionale o di Stato  Ai rappresentanti di governi e partiti stranieri  Ai dirigenti delle associazioni di categoria e sindacali partecipanti a incontri o a trattative ufficiali  Alle attività svolte senza scopo di lucro  Alle attività dei partiti per determinare la politica statale o locale  Alle attività di comunicazione istituzionale  Alle comunicazioni rese nel corso di audizioni o incontri pubblici  Alle attività di rappresentanza svolte nell’ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli d’intesa o altri strumenti di concertazione
  • 10. ART. 4: I COMPITI DELL’ANAC All’Autorità anticorruzione sono attribuiti i seguenti compiti:  assicurare la trasparenza dei processi decisionali pubblici e del rapporto tra interessi privati e amministrazione pubblica  garantire e tutelare la partecipazione dei portatori di interessi particolari ai processi decisionali  curare, controllare e aggiornare il Registro pubblico  pubblicare i dati e le relazioni annuali dei portatori di interessi  trasmettere ai decisori pubblici l’elenco dei soggetti iscritti nel Registro  redigere e trasmettere alle Camere entro ogni 30 giugno un rapporto sulla verifica dell’attività degli iscritti al Registro  gestire il contraddittorio e l’erogazione delle sanzioni
  • 11. ART. 5: IL REGISTRO E’ istituito presso l’ANAC un Registro pubblico a cui sono tenuti ad iscriversi i soggetti che intendono svolgere l’attività di rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici. Le informazioni del Registro vanno aggiornate entro ogni 30 settembre, sono trasmesse ai decisori pubblici e sono pubblicate in una sezione dedicata del sito Internet dell’ANAC Nel registro sono indicati:  I dati anagrafici e il domicilio professionale  I dati identificativi del portatore di interessi particolari per conto del quale è svolta l’attività  L’interesse particolare che si intende rappresentare nonché i potenziali destinatari dell’attività  Le risorse economiche e umane disponibili per lo svolgimento dell’attività
  • 12. ART. 6: I REQUISITI Per l’iscrizione nel Registro il rappresentante di interessi deve:  Avere compiuto la maggiore età  Essere in possesso di una laurea o un titolo specialistico o di un’esperienza biennale presso un soggetto iscritto nel Registro  Non aver riportato condanne definitive per alcune tipologie di reati e non essere mai stato interdetto dai pubblici uffici  Non essere mai stato dichiarato fallito
  • 13. ART. 6: IL CODICE L’iscrizione nel Registro è subordinata all’impegno scritto di rispettare un Codice deontologico adottato dall’ANAC che prevede:  Obbligo di identificarsi preventivamente  Obbligo di completezza, aggiornamento e veridicità delle dichiarazioni rese all’autorità  Obbligo di indicare i propri riferimenti e quelli dell’eventuale committente in tutti i documenti  Obbligo di rispettare i doveri di riservatezza  Obbligo nei confronti dei decisori pubblici di fornire informazioni corrette, di non esercitare pressioni indebite e di non indurre a violare norme di comportamento  Divieto di offrire ai decisori pubblici compensi o regali di valore superiore a 150 €  Divieto di effettuare erogazioni liberali a partiti o movimenti politici
  • 14. ART. 7: INCOMPATIBILITÀ Non possono iscriversi nel Registro durante il loro mandato o nel secondo anno successivo al termine del loro mandato o alla cessazione del loro incarico:  I decisori pubblici  I dipendenti della PA o degli enti pubblici non economici  I titolari di incarichi individuali nella PA e nella Presidenza del consiglio dei ministri, gli incaricati a contratto negli enti locali  I dirigenti di partiti, associazioni e sindacati nonché i giornalisti
  • 15. ART. 8: DOVERI DEGLI ISCRITTI AL REGISTRO Entro ogni 31 marzo il rappresentante di interessi trasmette all’ANAC una relazione annuale, che contiene:  L’elenco delle attività poste in essere  L’elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte attività  L’elenco delle risorse economiche e umane effettivamente impiegate per lo svolgimento delle attività Le relazioni sono pubblicate in Internet L’ANAC redige e trasmette alle Camere entro ogni 30 giugno un rapporto sulla verifica dell’attività dei rappresentanti di interessi
  • 16. ART. 9: FACOLTÀ DEGLI ISCRITTI AL REGISTRO Il rappresentante di interessi ha facoltà di:  Presentare ai decisori pubblici richieste di incontro, proposte, richieste, suggerimenti, studi, ecc.  Accedere alle sedi istituzionali dei decisori pubblici, assistere alle procedure decisionali e acquisire documenti relativi, purché munito di documento identificativo  Partecipare alle attività di analisi dell’impatto della regolamentazione e di verifica dell’impatto della regolamentazione  Partecipare alle consultazioni pubbliche disposte dalle autorità indipendenti e accedere a documenti utili per la partecipazione alla consultazione
  • 17. ART. 10: DOVERI DEI DECISORI PUBBLICI Il decisore pubblico: non può rifiutare di conoscere le informazioni presentate dal rappresentante di interessi menziona nella relazione illustrativa e nel preambolo degli atti le attività di cui è venuto a conoscenza nel corso del processo decisionale garantisce al rappresentante di interessi l’acceso ai documenti e alle comunicazioni relativi a processi decisionali ove l’interesse rappresentato sia pertinente
  • 18. ART. 11: SANZIONI La legge prevede specifiche sanzioni amministrative:  Esercizio dell’attività senza essere iscritto nel Registro: multa da 10.000 a 100.000 €  Violazione del Codice: censura, sospensione o cancellazione dal Registro  Informazioni false per il Registro: multa da 5.000 a 50.000 € e censura, sospensione o cancellazione dal Registro Le sanzioni sono irrogate dall’ANAC con provvedimento motivato, dopo aver ascoltato l’interessato. Il provvedimento di cancellazione dal Registro è pubblicato in Internet e su almeno 2 quotidiani nazionali Il rappresentante di interessi cancellato non può iscriversi nuovamente prima di 3 anni dalla cancellazione