1. Il punto sulle manovre finanziarie
e le ricadute sui bilanci degli Enti
locali
Antonio Misiani
Deputato - Commissione bicamerale per il federalismo fiscale
Torino, 30 gennaio 2012
2. 1. La situazione1. La situazione
dell’economia e della finanzadell’economia e della finanza
pubblicapubblica
3. Cosa sta accadendo?Cosa sta accadendo?
La Zona Euro dopo la Grande Recessione del 2008-2009:
Ripresa debole e differenziata nel 2010-11. Allargamento del
divario di competitività tra la Germania e i Paesi PIIGS
(Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia, Spagna)
Più disoccupazione (da 7,6% nel 2007 a 10% nel 2010)
Più deficit (da 0,7% nel 2007 a 6,2% nel 2010) e debito pubblico
(da 66,3% nel 2007 a 85,6% nel 2010)
Governance carente (unione monetaria ma non fiscale),
debolezza politica, ritardi e incertezze sulla crisi greca
Nel 2010-2011 politiche restrittive simultanee. Risultato: dalla
crescita alla recessione (+1,6% nel 2011 a -0,5% nel 2012)
Allargamento del “contagio” fino all'Italia. I mercati
scommettono sulla fine dell'Euro nel 2012 (?)
4. L'Italia nell'occhio del cicloneL'Italia nell'occhio del ciclone
L'Italia soffre una “crisi di sistema”:
Economia: stagnazione produttiva (crescita media
annua PIL 2001-2011: +0,1% Italia e +1,6% Zona
Euro), scarsa competitività
Società: elevata disoccupazione (nel 2010: 2,1m
disoccupati + 2,9m forza lavoro potenziale + 0,4m
sottoccupati), disuguaglianze in aumento
Finanza pubblica: enorme debito (121,4% nel
2011, il 4°del mondo in valore assoluto)
Politica: crisi del centrodestra, collasso del
Governo Berlusconi, nascita del governo tecnico
“di impegno nazionale”
5. Il termometro della crisi:Il termometro della crisi:
lo spread Bund-Btplo spread Bund-Btp
6. 2. La manovra Monti2. La manovra Monti
e il decreto-legge prorogae il decreto-legge proroga
terminitermini
7. Perché una nuova manovraPerché una nuova manovra
Variabili (% PIL) 2012 2013 2014
Vecchia stima* deficit 1,6 0,1 -0,2
Δ interessi passivi 0,5 0,6 0,7
Δ deficit primario 0,4 0,6 0,6
Nuova stima** deficit 2,5 1,3 1,1
Manovra Monti (DL 201/2011) -1,3 -1,3 -1,3
Nuova stima** deficit + Manovra Monti 1,3 0,0 -0,2
Memo: Var. % PIL vecchia stima* 0,6 0,9 1,2
Memo: Var. % PIL nuova stima** -0,4 0,3 1,0
NB: * Nota di aggiornamento DEF, settembre 2011; ** Relazione al Parlamento, dicembre 2011
La nuova manovra è necessaria a causa del deterioramento dei conti pubblici, appesantiti da interessi
passivi e deficit primario più elevati rispetto alle previsioni di settembre. E' l'effetto dell'aumento dei
rendimenti dei titoli di Stato e del peggioramento della congiuntura economica
8. La composizione della manovraLa composizione della manovra
Decreto Monti – Composizione
Effetto su indebitamento netto (milioni)
2012 2013 2014
Maggiori entrate 26.590 26.046 25.841
Minori spese 4.573 6.848 9.043
Totale risorse (manovra lorda) 31.163 32.894 34.884
Minori entrate 4.316 3.609 3.645
Maggiori spese 6.603 7.966 9.806
Totale impieghi 10.919 11.575 13.451
Manovra netta 20.244 21.319 21.433
% PIL 1,3 1,3 1,3
La manovra netta è pari all'1,3% PIL ed è composta per gran parte da maggiori entrate. Per la prima
volta dal 2008, una quota significativa della manovra (10,9 md nel 2012; 11,6 md nel 2013; 13,5 md nel
2013) è destinata allo sviluppo
9. La manovra e le autonomie localiLa manovra e le autonomie locali
Decreto Monti – Amministrazioni locali
Effetto su indebitamento netto (milioni)
2012 2013 2014
IMU e rivalutaz. rendite catastali 1.627 1.762 2.162
TARES 1.000 1.000
Addizionale regionale IRPEF 2.215 2.215 2.215
Altre maggiori entrate 157 1.771 1.068
Totale maggiori entrate 3.999 6.748 6.445
Riduzione fondo di riequilibrio 1.865 1.865 1.865
Riduzione spese Regioni speciali 920 920 920
Totale minori spese 2.785 2.785 2.785
TOTALE RISORSE (manovra lorda) 6.784 9.533 9.230
Riduzione fondo di riequilibrio (IMU e TARES) 1.627 2.762 3.162
Riduzione compartecipazione IVA Regioni ordinarie 2.215 2.215 2.215
Riduzione compartecipazioni Regioni speciali 920 920 920
Altre minori entrate 1.806 4.594 4.273
Totale minori entrate 4.941 7.729 7.408
Trasporto pubblico locale 800 800 800
Totale maggiori spese 800 800 800
TOTALE IMPIEGHI 5.741 8.529 8.208
TOTALE MANOVRA NETTA 1.043 1.004 1.022
% manovra netta complessiva 5,2 4,7 4,8
La quota della manovra netta a carico delle Amministrazioni locali (1 miliardo nel 2014, pari al 4,8%
della correzione totale) va ad aggiungersi alla pesante correzione prevista dalla manovra estiva 2011
(11,5 miliardi nel 2014, pari al 19,3% della manovra netta complessiva)
10. Art. 13 – Anticipazione IMU (1)Art. 13 – Anticipazione IMU (1)
L’entrata in vigore dell’IMU (Imposta municipale propria) è anticipata in via
sperimentale dal 2012. L’applicazione a regime è fissata al 2015
L’IMU ha per presupposto il possesso di immobili, compresa l’abitazione
principale e le pertinenze della stessa. La base imponibile è costituita dal valore
dell’immobile determinato ai fini ICI calcolato in base ai nuovi moltiplicatori
L’aliquota base è pari al 7,6‰ (modificabile sino a ±3‰). L’aliquota è ridotta al
4‰ per l’abitazione principale (modificabile sino a ±2‰); al 2‰ per i fabbricati
rurali ad uso industriale (modificabile sino a ±1‰). I comuni possono ridurre
l’aliquota fino al 4‰ per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, per gli
immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati
La detrazione applicabile alle abitazioni principali è pari a 200 euro. Per il 2012-
2013 si detraggono ulteriori 50 euro per ogni figlio ≤26 anni (fino ad un
massimo di 400 euro). I comuni possono aumentare la detrazione fino a
concorrenza dell’imposta dovuta. La detrazione si applica anche alle
cooperative edilizie a proprietà indivisa e agli alloggi IACP. L’aliquota ridotta e
la detrazione si applicano anche al soggetto passivo separato o divorziato non
assegnatario della casa coniugale. I comuni possono applicare le stesse
agevolazioni anche ad anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari
11. Art. 13 – Anticipazione IMU (2)Art. 13 – Anticipazione IMU (2)
La metà del gettito dell’imposta sugli immobili diversi dall’abitazione
principale calcolato ad aliquota di base (7,6‰) è attribuita allo Stato. Le
eventuali detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si
applicano alla quota di imposta riservata allo Stato
Dal 2011 è consolidata la riduzione dei trasferimenti erariali derivanti
dai maggiori gettiti ex DL 262/2006
Le risorse assegnate ai comuni (Fondo sperimentale di
riequilibrio/Fondo perequativo) variano in ragione delle differenze tra il
gettito IMU stimato ad aliquota di base e il gettito ICI. Il FSR/FP è
ulteriormente ridotto di 1.450 milioni dal 2012 (riduzione da ripartire in
proporzione al gettito IMU di ciascun comune)
La compartecipazione comunale al gettito IVA dal 2012 viene
ricompresa nel Fondo sperimentale di riequilibrio (con ripartizione sulla
base dei criteri di riequilibrio/perequativi del Fondo, superando la
territorializzazione del gettito)
12. IMU: luci e ombreIMU: luci e ombre
L’anticipo al 2012 dell’introduzione dell’IMU, manovrabile dai comuni, è
una scelta condivisibile così come la sua applicazione anche alle
abitazioni principali, che corregge il limite più evidente del decreto
legislativo sul federalismo municipale
L’aliquota base per gli immobili diversi dalle abitazioni principali (7,6‰)
è con tutta probabilità sottostimata: secondo ANCI dovrebbe collocarsi
intorno all’8,5‰ per garantire parità di risorse
La previsione di una compartecipazione statale al gettito di un tributo
comunale come l’IMU è una evidente anomalia
Rimangono aperti una serie di nodi importanti:
– non è previsto, se non come facoltà dei comuni, un regime
agevolato per gli immobili locali;
– non sono previste (a differenza dell'ICI) agevolazioni per le
abitazioni principali degli italiani all'estero iscritti all'AIRE;
– va affrontata la questione delle esenzioni ai soggetti “no profit”;
– le ulteriori detrazioni per le abitazioni principali andrebbero
parametrate con l’ISEE
13. Art. 14 – Istituzione TARES (1)Art. 14 – Istituzione TARES (1)
Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) è istituito dal 2013 (con la
soppressione dei vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani)
La TARES è dovuta al comune nel quale insiste la superficie degli immobili
assoggettabili al tributo. Soggetto passivo è chiunque possieda, occupi o
detenga locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono
escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie e le aree comuni
condominiali non detenute/occupate in via esclusiva
Il pagamento del tributo è a carico del possessore a titolo di proprietà, usufrutto,
uso, abitazione o superficie. Nel caso di locali in multiproprietà o centri
commerciali il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del
versamento del tributo
I criteri di determinazione della tariffa sono individuati con regolamento da
emanarsi entro il 31-10-2012. La tariffa va commisurata alle quantità e qualità
medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e
alla tipologia di attività svolte. La tariffa deve coprire integralmente i costi del
servizio. E’ prevista una maggiorazione di 0,30 euro/mq per coprire i costi dei
servizi indivisibili dei comuni, modificabile in aumento fino a 0,40 euro/mq
Il FSR/FP è ridotto dal 2013 di 1.000 milioni annui
14. Art. 14 – Istituzione TARES (2)Art. 14 – Istituzione TARES (2)
Il comune può stabilire riduzioni fino al 30% per: abitazioni con unico
occupante; abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo;
locali ed aree scoperte ad uso stagionale/discontinuo; abitazioni occupate da
soggetti residenti/dimoranti all’estero per più di 6 mesi/anno; fabbricati rurali ad
uso abitativo
Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta la TARES è dovuta in misura
≤40% della tariffa. In caso di mancato svolgimento del servizio la TARES è
dovuta in misura ≤20%. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il
servizio di gestione rifiuti delle istituzioni scolastiche
Sono previste riduzioni per la raccolta differenziata nelle utenze domestiche. Il
comune può decidere ulteriori riduzioni o esenzioni.
Il comune determina la disciplina per l’applicazione del tributo. L’obbligo di
presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo. Il
tributo viene versato in 4 rate trimestrali ovvero in un’unica soluzione annuale
I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantita' di
rifiuti conferiti possono prevedere l'applicazione al posto del tributo di una
tariffa avente natura corrispettiva, applicata e riscossa dal soggetto affidatario
del servizio di gestione dei rifiuti urbani
15. Il nuovo quadro delle entrate nei comuni delleIl nuovo quadro delle entrate nei comuni delle
regioni a statuto ordinario (RSO)regioni a statuto ordinario (RSO)
Comuni RSO
Effetto su indebitamento netto (milioni)
2011 2012 Differenza Manovrabilità
ICI/IMU abitazione principale 0 2.960 2.960 ±1.479
ICI/IMU altri immobili 8.000 15.710 7.710 ±6.202
ICI/IMU spettante ai comuni 8.000 10.815 2.815 ±7.681
Addizionale ENEL 610 0 -610
Compartecipazione IVA 2.890 0 -2.890
Fondo sperimentale di riequilibrio 8.380 11.880 3.500
Riduzione FSR (DL 78/2010) -870 -870
Riduzione FSR (maggior gettito IMU) -2.815 -2.815
Riduzione FSR (DL 201/2011) -1.330 -1.330
TOTALE 19.880 17.680 -2.200 ±7.681
di cui: FSR (comprese riduzioni) 8.380 6.865 -1.515
Fonte IFEL
L’introduzione dell’IMU è a saldo zero per i comuni. I comuni delle regioni a statuto ordinario (RSO), per
effetto dei tagli dei trasferimenti erariali disposti dalla manovra 2010 (DL 78/2010: -870 milioni) e dalla
manovra Monti (DL 201/2010: -1.330 milioni), subiranno una riduzione delle entrate pari a 2.200 milioni.
A tutto ciò va aggiunto l’inasprimento del patto interno di stabilità deciso con la manovra estiva 2011
16. Art. 23 – La revisione delle provinceArt. 23 – La revisione delle province
Spettano alle province esclusivamente le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle
attività dei comuni
Le province diventano enti di secondo livello. Organi di governo sono il Consiglio
provinciale (composto da non più di 10 membri eletti dai consigli comunali; modalità di
elezione stabilite con legge statale entro fine 2012) e il Presidente (eletto dal Consiglio
provinciale tra i suoi componenti), il cui mandato dura 5 anni
Stato e regioni trasferiscono ai comuni, entro fine 2012, le attuali funzioni conferite alle
province (nonché delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali), salvo quelle
acquisite dalle regioni per assicurarne l'esercizio unitario. In caso di mancato
trasferimento, si provvede in via sostitutiva con legge statale
Le 8 province che andavano al voto entro fine 2012 verranno commissariate, per poi
procedere alle elezioni con le nuove norme. Gli organi provinciali in scadenza dal 2013
in avanti rimarranno in carica fino a scadenza naturale
Le regioni a statuto speciale adeguano i propri ordinamenti entro 6 mesi dall'entrata in
vigore del DL 201/2011. Le nuove norme non si applicano a Trento e Bolzano
I comuni possono istituire unioni o non meglio specificati “organi di raccordo” per
l'esercizio di specifici compiti o funzioni amministrativi (ad invarianza di spesa)
17. Gli enti locali in EuropaGli enti locali in Europa
Enti locali in Europa 1° livello 2° livello 3° livello 4° livello
Italia 20 regioni 107 province 8.094 comuni
Francia
Germania
Inghilterra
Spagna
337 unioni di comuni,
264 comunità montane
27 régions 101 départements 342 arrondissements 36.781 communes
16 länder 22 regierungsbezirke 412 kreise 11.442 gemeinden
9 regions
27 counties + Greater
London
32 London boroughs +
201 non-metropolitan
districts + 36
metropolitan districts +
56 unitary authorities
7.618 electoral
wards/divisions
17 comunidades
autόnomas + 2
ciudades autόnomas +
3 plazas menores de
soberania
50 provincias 8.116 municipios
Il numero dei comuni italiani non è superiore a quello degli altri grandi Paesi europei, dove però sono
generalmente più sviluppate le forme di cooperazione intercomunale. Enti intermedi tra i comuni e le
regioni esistono in tutti i grandi Paesi europei. In Italia sono però più numerosi
18. Altre norme riguardanti le autonomie locali (1)Altre norme riguardanti le autonomie locali (1)
Art. 3: Fondi strutturali, esclusione dal patto di stabilità regionale delle spese a
valere sui cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari (1 miliardo
annuo per il triennio 2012-2014)
Art. 5: revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione
dell’ISEE (con DPCM da emanarsi entro il 31-5-2012)
Art. 10, commi 13-septies e 13-octies: proroga al 1-1-2013 dell’avvio delle
disposizioni di cui alla lettera gg-ter dell’art. 7, comma 2 del DL 70/2011
(riforma della riscossione con cessazione delle attività a supporto dei comuni
svolte da Equitalia). Viene prorogato al 31-12-2012 il termine del periodo
transitorio della riforma della riscossione del 2005 (DL 203/2005)
Art. 11, comma 1: chi, a seguito delle richieste derivanti dall’esercizio dei poteri
comunali di accertamento delle imposte, esibisce o trasmette atti, documenti o
notizie falsi è punito ai sensi del codice penale
19. Altre norme riguardanti le autonomie locali (2)Altre norme riguardanti le autonomie locali (2)
Art. 11, commi 8,9 e 10: eliminati i riferimenti ai consigli tributari per la
partecipazione dei comuni all’accertamento; aboliti i commi 2, 2-bis e 3 dell’art.
18 del DL 78/2010 che obbligavano i comuni a partecipare all’accertamento
attraverso il consiglio tributario; l’aumento al 100% della quota delle entrate
erariali recuperate con il concorso del comune destinata al comune stesso nel
triennio 2012-2014 non è più condizionato alla costituzione del consiglio
tributario
Art. 28, comma 1: a decorrere dal 2011 l’addizionale regionale IRPEF aumenta
dallo 0,9% all’1,23%
Art. 28, commi 3-10: riduzione dal 2012 dei trasferimenti erariali destinati alle
regioni a statuto speciale (-920 milioni, proporzionalmente alla media 2007-
2009 degli impegni finali), ai comuni (-1.450 milioni, proporzionalmente al
gettito IMU) e alle province (-415 milioni, proporzionalmente)
Art. 28, comma 11-ter: avvio dela ridefinizione del patto di stabilità interno
Art. 30: incremento di 800 milioni, a decorrere dal 2012, del fondo per il
finanziamento del trasporto pubblico locale
20. Il DL 216/2011 (proroga termini)Il DL 216/2011 (proroga termini)
Il DL 216/2011, approvato dalla Camera in prima lettura, è in discussione al Senato
Art. 1, comma 6-bis: l’entrata in vigore dei limiti alle assunzioni di personale a tempo
determinato stabiliti dall’art. 9, comma 28 del DL 78/2010 è prorogata al 2013 per il
personale educativo, scolastico e della polizia locale
Art. 15, comma 3: proroga a tutto il 2012 l’attribuzione al prefetto del potere d’impulso e di
quello sostitutivo in caso di inadempimento degli enti locali agli obblighi di approvazione
del bilancio di previsione e dei provvedimenti necessari al riequilibrio di bilancio
Art. 29, comma 1: proroga al 30-4-2012 del termine per la determinazione dei fabbisogni
standard di alcune funzioni fondamentali di comuni e province
Art. 29, comma 11: proroga al 30-9-2012 del termine per avviare l’esercizio in forma
associata di almeno 2 funzioni fondamentali dei comuni tra 1.000 e 5.000 abitanti e al 30-
9-2013 con riguardo a tutte e 6 le funzioni fondamentali
Art. 29, comma 11-bis: proroga al 30-9-2012 dell’obbligo di esercitare in forma associata
mediante unione le funzioni amministrative e i servizi pubblici dei comuni ≤1.000 abitanti;
dell’obbligo di scegliere i revisori dei conti degli enti locali ad estrazione; dell’applicazione
del divieto per i comuni ≤30.000 di costituire società
Art. 29, comma 16-quinquies: proroga al 30-6-2012 del termine per la deliberazione del
bilancio di previsione degli enti locali
21. 3. Dal DL 78/2010 al3. Dal DL 78/2010 al
decreto Monti:decreto Monti:
un primo bilancioun primo bilancio
22. I conti pubblici negli anni della crisiI conti pubblici negli anni della crisi
2007 2010
Indebitamento netto – Totale AP -23,5 -71,2 100,0% -47,7 100,0%
Enti di previdenza 10,4 5,7 -8,0% -4,7 9,9%
Amministrazioni centrali -31,8 -69,3 97,4% -37,6 78,8%
Amministrazioni locali -2,2 -7,6 10,6% -5,4 11,3%
Comuni -2,0 -2,1 2,9% -0,1 0,2%
Province -0,5 -1,0 1,4% -0,4 0,9%
Regioni 1,7 2,4 -3,4% 0,7 -1,5%
Debito pubblico – Totale AP 1599,6 1843,0 100,0% 243,4 100,0%
Enti di previdenza 0,6 0,0 0,0% -0,5 -0,2%
Amministrazioni centrali 1489,0 1732,0 94,0% 243,0 99,8%
Amministrazioni locali 110,0 111,0 6,0% 1,0 0,4%
Comuni 46,6 48,9 2,7% 2,4 1,0%
Province 8,8 9,1 0,5% 0,3 0,1%
Indebitamento netto e debito
pubblico (miliardi)
2010 (quota
%)
Δ 2007-10
(miliardi)
Δ 2007-10
(quota %)
Il peso delle amministrazioni locali sul deficit (10,6%) e sul debito (6%) pubblico è rimasto molto
contenuto. Negli anni della crisi quasi tutto il deficit e il debito aggiuntivo è stato generato dalle
amministrazioni centrali e dagli enti di previdenza
23. Le manovre 2010-2011Le manovre 2010-2011
Manovre 2010-2011 e AL Effetti su indebitamento netto (milioni)
2011 2012 2013 2014
Manovra netta Amministrazioni Locali 5.330 14.150 18.685 21.007
Manovra 2010 (DL 78 + legge di stabilità) 5.785 8.428 8.491 8.491
Regioni ordinarie 4.000 4.500 4.500 4.500
Regioni speciali 500 1.000 1.000 1.000
Province 300 500 500 500
Comuni 1.500 2.500 2.500 2.500
Manovra 2011 (DL 98 + DL 138) -455 4.679 9.190 11.494
Regioni ordinarie 0 840 1.600 1.600
Regioni speciali 0 1.630 2.000 2.000
Province 0 650 800 800
Comuni 0 1.480 2.000 2.000
Manovra 2011 (DL 201) 1.043 1.004 1.022
Regioni ordinarie
Regioni speciali 920 920 920
Province 415 415 415
Comuni 0 1.450 1.450 1.450
Manovra netta totale 14.972 73.573 100.618 106.262
Manovra 2010 (DL 78 + legge di stabilità) 12.131 25.070 25.034 25.034
Manovra 2011 (DL 98 + DL 138) 2.841 28.277 54.265 59.795
Manovra 2011 (DL 201 + legge di stabilità) 20.226 21.319 21.433
% manovra netta AL 35,6 19,2 18,6 19,8
Con le manovre finanziarie del 2010-2011 è stata attuata una correzione dei conti pubblici senza
precedenti: 106,3 md a regime nel 2014 (6,3% PIL). Ben il 19,8% dello sforzo di riequilibrio è stato
caricato sulle autonomie locali. Le manovre del governo Berlusconi hanno imposto a comuni, province e
regioni una correzione particolarmente rilevante (8,5 md la manovra 2010 e 11,5 md la manovra estiva
2011). Molto più contenuto il peso sulle autonomie locali della manovra Monti: 1 md
24. Le manovre 2010-2011:Le manovre 2010-2011:
un primo bilancio (1)un primo bilancio (1)
Lo sforzo di riequilibrio è sproporzionato in rapporto al deficit e al
debito generato da comuni, province e regioni ed è concentrato
sugli enti meno virtuosi, la cui individuazione dipende però da
parametri di difficile quantificazione
Lo sblocco dell’autonomia impositiva dei comuni (dal 2012:
addizionale IRPEF e IMU; dal 2013: TARES) e il ripristino
dell’imposta sulle abitazioni principali è positivo, ma avviene
contestualmente ad un pesante taglio delle entrate
Le riforme ordinamentali sono piuttosto discutibili. L’obbligo di
gestione associata dei servizi nei piccoli comuni è condivisibile ma
è delineato in modo approssimativo e in tempi troppo ristretti. La
trasformazione delle province in enti di secondo livello appare a
forte rischio di incostituzionalità
25. Le manovre 2010-2011:Le manovre 2010-2011:
un primo bilancio (2)un primo bilancio (2)
Nel complesso le manovre 2010-2011 peggiorano fortemente la
condizione finanziaria delle amministrazioni locali. I comuni dal 2012
diventeranno finanziatori netti dei deficit degli altri comparti della PA
Rimangono del tutto aperti i nodi del patto interno di stabilità (che
dal 2013 si applicherà anche ai comuni con popolazione compresa tra
1.000 e 5.000 abitanti)
Le principali conseguenze delle manovre saranno:
Inasprimento della pressione tariffaria e fiscale;
Blocco dei pagamenti in c/capitale e ulteriore crollo degli
investimenti locali (nel 2010: -16,9% nei comuni e -15,5% nelle
province);
Taglio di alcuni servizi pubblici
Su comuni e province si scaricheranno anche buona parte dei
pesanti tagli ai bilanci regionali e l’azzeramento dei fondi statali per le
politiche sociali
26. Che fine fa il federalismo fiscale?Che fine fa il federalismo fiscale?
Nonostante l’approvazione dal maggio 2010 al luglio 2011 di 8 decreti
legislativi l’attuazione del federalismo fiscale è stata fortemente indebolita
dalle politiche di bilancio restrittive e dal mancato varo della carta delle
autonomie locali
Le manovre 2010-2011 sono state decise senza alcuna concertazione con
gli enti territoriali, contrariamente allo spirito e alle previsioni della legge
delega sul federalismo fiscale
Le manovre mutano radicalmente il quadro delle risorse degli enti
territoriali, incidendo sul processo di fiscalizzazione dei trasferimenti
erariali (fortemente ridotti, con la conferma dei tagli anche a regime) e
compromettendo la garanzia dell'integrale finanziamento dei servizi
essenziali e delle funzioni fondamentali
Buona parte degli spazi di autonomia impositiva faticosamente
riconquistati dagli enti territoriali verranno subito bruciati per fare fronte
ai tagli del fondo di riequilibrio e all’inasprimento degli obiettivi del patto
di stabilità
27. Alcune proposteAlcune proposte
La ripartizione dello sforzo di aggiustamento dei conti pubblici va
riequilibrata verso le amministrazioni centrali
Il patto interno di stabilità va radicalmente riformato,
introducendo flessibilità sulla spesa per investimenti
E' necessario rivedere ulteriormente i decreti attuativi del
federalismo fiscale, con particolare riferimento all’IMU e alla
ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio
E' necessario cambiare il meccanismo di applicazione degli indici di
virtuosità
Bisogna ripensare le modalità di attuazione dell'obbligo di gestione
associata nei piccoli comuni, prevedendo una tempistica più
realistica e premi/sanzioni in relazione all'adempimento
Le province vanno ridotte di numero e riorganizzate dal punto di
vista delle funzioni attribuite, ma non svuotate
28. ConclusioniConclusioni
Il peso sproporzionato della correzione imposta alle amministrazioni
locali accresce l’effetto recessivo e l’iniquità sociale delle manovre 2010-
2011 e incrina l’attuazione del federalismo fiscale
Una buona parte dell’aggiustamento dei conti, in un contesto di
recuperata autonomia impositiva, sarà compiuto attraverso
l’inasprimento della pressione fiscale locale
In assenza di una revisione del patto interno di stabilità, le manovre
provocheranno un ulteriore crollo degli investimenti locali. Sarà
inevitabile l’indebolimento anche di alcuni importanti servizi pubblici
Le riforme ordinamentali inserite nelle manovre sono scollegate da un
ridisegno organico del sistema delle autonomie.
L'obbligo di gestione associata nei piccoli comuni e l'eventuale abolizione
delle province comporterà nel prossimo biennio una radicale
riorganizzazione dei servizi di molti enti locali, con esiti non prevedibili
sotto il profilo dell’efficienza, efficacia ed economicità