La riforma del terzo settore e i rapporti con la PA
1. Secondo ciclo
Incontri di formazione politica e amministrativa
Claudio Goatelli
Borgo Valsugana, 6 dicembre 2018
“La riforma del Terzo Settore”
2. La Riforma del Terzo Settore
Il quadro normativo di riferimento
Una prospettiva PA
I rapporti tra PA e Terzo Settore
Claudio Goatelli
1
3. Il quadro normativo di riferimento
Claudio Goatelli
2
La riforma del terzo settore è stata istituita con la
Legge 106/2016.
Il Parlamento invita il Governo ad emanare una serie di provvedimenti
per promuovere una sostanziale riforma nel mondo del terzo settore.
La Legge prevedeva l’emanazione di decreti legislativi che sono stati
pubblicati:
• nel mese di marzo 2017, quello relativo al servizio civile
• nel mese di luglio 2017, gli altri
Codice del Terzo Settore
d.Lgs 117/2017
Impresa Sociale
d.Lgs 112/2017
Cinque per mille
d.Lgs 111/2017
Servizio Civile
d.Lgs 40/2017
4. Il quadro normativo di riferimento
Claudio Goatelli
3
Finalmente dopo 20 anni il Terzo settore ha una
definizione giuridica:
…Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i
rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse
generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di
produzione e scambio di beni e servizi…
5. Il quadro normativo di riferimento
Claudio Goatelli
4
Gli elementi qualificanti degli Enti di Terzo
Settore:
• sono enti privati
• hanno il divieto di distribuzione anche indiretta di utili
• hanno finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
• attuano il principio di sussidiarietà
• promuovono e realizzano attività di interesse generale
• mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di
produzione e scambio di beni e servizi
6. La riforma del terzo settore / architettura generale
Claudio Goatelli
5
• Il nuovo Codice del Terzo Settore introduce una categoria più ampia e generale nella
quale ricondurre tutte le forme associative e di impresa che perseguono, senza scopo di
lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
• Questa grande pluralità di soggetti, tutti esclusivamente privati, è oggi chiamata Enti del
Terzo Settore (ETS).
• Gli ETS devono svolgere, senza scopo di lucro, attività di interesse generale in una o più
delle 26 aree indicate dal Codice.
• Possono poi svolgere anche attività diverse, purché queste siano secondarie e
strumentali rispetto alle attività di interesse generale e previste dal proprio statuto (in
progress).
7. La riforma del terzo settore / architettura generale
Claudio Goatelli
6
• Per divenire Ente del Terzo settore (ETS) risulta necessaria l’iscrizione al Registro Unico
Nazionale del Terzo settore, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
• Il Registro è articolato in sezioni, ciascuna delle quali dedicata ad una diversa tipologia
di Ente del Terzo settore.
• L’iscrizione avviene mediante il deposito di una serie di atti, documenti e dichiarazioni
contenenti informazioni essenziali sulla “identità” dell’ente (statuto, atto costitutivo) e la
scelta della sezione nella quale intende ottenere l’iscrizione.
• Annualmente, gli enti del Terzo settore depositano presso il Registro i rendiconti ed i
bilanci preventivi.
8. Il quadro normativo di riferimento / stato dell’arte
Claudio Goatelli
7
3 agosto 2019 per
l’aggiornamento degli
statuti
BIG DATA normativo
9. La riforma del terzo settore tre punti chiave
Claudio Goatelli
8
Gli Enti di Terzo
Settore
RUNTS Volontario
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10. Gli enti di terzo settore
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Sono enti del Terzo settore le
• organizzazioni di volontariato
• le associazioni di promozione sociale
• gli enti filantropici
• le imprese sociali, incluse le cooperative sociali
• le reti associative
• le società di mutuo soccorso
• le associazioni, riconosciute o non riconosciute
• le fondazioni
• altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza
scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento
di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione
gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o
servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.
11. Gli enti di terzo settore
Claudio Goatelli
10
Non sono ETS:
• le società
• le amministrazioni pubbliche
• le formazioni e le associazioni politiche
• i sindacati
• le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche
• le associazioni di datori di lavoro
• nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti.
12. Gli enti di terzo settore
Claudio Goatelli
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Sono parzialmente ETS gli enti religiosi:
• Condizione soggettiva: essere enti religiosi civilmente riconosciuti
• Limitazione per materia: il Codice T.S. si applica limitatamente allo svolgimento delle
attività di cui all'articolo 5 (attività di interesse generale - 26 ambiti di attività)
• Condizione oggettiva: adozione di un regolamento
• obblighi formali:
• redazione in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata
• recepimento delle norme del Codice T.S. ove non diversamente previsto e sempre nel
rispetto della struttura e della finalità di tali enti
• deposito nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
• Condizione patrimoniale:
• deve essere costituito un patrimonio destinato
• devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all'articolo 13 .
• Con l’abrogazione della normativa Onlus, viene implicitamente a mancare il registro delle
Onlus.
13. Gli enti di terzo settore
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L’iscrizione al Registro Unico nazionale del Terzo
settore è obbligatoria per essere riconosciuti ETS.
Dentro o fuori: una scelta di convenienza!
Le agevolazioni fiscali e le facilitazioni riportate nel
Codice del Terzo settore dipendono dall’iscrizione al
Registro Unico nazionale del Terzo settore.
14. Le attività degli ETS
Claudio Goatelli
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Le attività degli ETS rientrano all’interno delle seguenti tipologie:
1. interventi e servizi sociali
2. interventi e prestazioni sanitarie;
3. prestazioni socio-sanitarie;
4. educazione, istruzione e formazione professionale;
5. salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell’ambiente
6. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio
7. formazione universitaria e post-universitaria;
8. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
9. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse
sociale;
10.radiodiffusione sonora a carattere comunitario;
11.organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o
religioso;
12.formazione extra- scolastica;
15. Le attività degli ETS
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Le attività degli ETS rientrano all’interno delle seguenti tipologie:
13.servizi strumentali ad enti del Terzo settore;
14.cooperazione allo sviluppo
15.commercio equo e solidale;
16.servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei
lavoratori e delle persone;
17.alloggio sociale;
18.accoglienza umanitaria;
19.agricoltura sociale;
20.organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
21.beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodott;
22.promozione della cultura della legalità, della pace tra i popol;
23.promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei
consumatori, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco,
incluse le banche dei tempi, e i gruppi di acquisto solidale;
16. Le attività degli ETS
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Le attività degli ETS rientrano all’interno delle seguenti tipologie:
24.cura di procedure di adozione internazionale;
25.protezione civile;
26.riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità
organizzata.
Attività svolta in via esclusiva o principale.
17. La riforma del terzo settore tre punti chiave
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Gli Enti di Terzo
Settore
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18. Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
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Il Registro Unico nazionale del Terzo settore diventerà lo strumento di conoscenza degli
enti non profit in quanto riporterà alcune loro informazioni di base consentendo a chiunque
di sapere se un’organizzazione ha determinate caratteristiche e consente ai donatori di
ottenere i risparmi fiscali previsti dalla legge.
Il Registro Unico nazionale del Terzo settore riunisce gli attuali oltre 300 registri, albi,
anagrafi degli enti non profit ad oggi esistenti
Il Registro Unico:
• è pubblico ed è reso accessibile a tutti in modalità telematica
• è gestito su base territoriale e con modalità informatiche da ciascuna Regione e Provincia autonoma
• comprende per distinte sezioni i seguenti soggetti: ODV (Organizzazioni di Volontariato), APS
(Associazioni di Promozione Sociale), enti filantropici, Imprese Sociali comprese le cooperative sociali,
Reti Associative, Società di Mutuo Soccorso e altri ETS (Enti del Terzo settore)
19. Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
Claudio Goatelli
18
È quindi possibile consultare sul web le informazioni di base sugli Enti del Terzo Settore:
● la denominazione
● la forma giuridica
● la sede legale
● le eventuali sedi secondarie
● l'oggetto dell'attività di interesse generale
● il codice fiscale o la partita iva
● il possesso della personalità giuridica e il patrimonio minimo
● le generalità dei rappresentanti legali
● le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali
…e tutte le modifiche agli atti fondamentali dell'ente.
20. Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
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L'iscrizione al Registro Unico nazionale del Terzo settore è obbligatoria per usufruire
delle agevolazioni fiscali e della legislazione di favore.
Il rappresentante legale dell'ente presenta la richiesta di iscrizione indicando alcune
informazioni minime (indicate all'interno del decreto). Gli uffici del Registro Unico
chiedono integrazioni documentali agli enti iscritti.
L'ente si intende automaticamente iscritto decorsi 60 giorni dalla presentazione della
domanda sempre che gli uffici non rilevino la non iscrivibilità o invitino l'ente ad integrare
l'istanza.
I rendiconti e i bilanci devono essere depositati entro 30 giorni dalla loro approvazione
o dal termine del periodo di riferimento all'interno del Registro Unico.
in progress
21. La riforma del terzo settore tre punti chiave
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Gli Enti di Terzo
Settore
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22. Il volontario
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Il Codice del Terzo settore dà una definizione giuridica della figura del volontario, valida per
tutti gli ETS, sottolineando la gratuità delle attività di volontariato.
“Il volontario è la persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore del bene
comune e della comunità, per il tramite di un ETS (Ente del Terzo settore), mettendo a
disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni
delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale,
spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di
solidarietà”
Il volontariato è l'elemento centrale dell'azione
degli ETS (Enti del Terzo settore)
23. Il volontario
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22
• E' obbligatoria l'assicurazione ai volontari su infortuni, malattia e responsabilità civile verso terzi
• L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate ed
è vietato il rimborso forfetario. Se lo statuto lo prevede, è consentito un rimborso massimo di 10€ al
giorno e fino a 150€ al mese a fronte di autocertificazione
Non è un volontario:
• chi ha un un qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo e ogni altro rapporto di lavoro
retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la sua attività
volontaria
• l'associato che occasionalmente collabora e supporta gli organi sociali per lo svolgimento delle loro
funzioni
24. I rapporti tra PA e Terzo Settore: evoluzione storica
Claudio Goatelli
23 Esternalizzazione Progettazione partecipata Coprogettazione
Periodo in cui nasce e si
sviluppa
Anni ‘80 del secolo scorso
Dalla seconda metà degli anni
‘90 del secolo scorso con le
leggi di settore e, con
rinnovato impulso, dal 2000
con i piani di zona (l. 328)
Intorno al 2010 come risposta
alla crisi
Funzione e compiti del
pubblico
Il pubblico è Committente, con
funzioni di regolazione dei
rapporti amministrativi,
controllo della qualità dei
servizi , programmazione
Il pubblico è il “policy maker”
con funzione di definizione
delle politiche e conduzione di
percorsi di consultazione
progettuale
Il pubblico è partner della
coprogettazione mantenendo
la titolarità delle politiche
pubbliche del proprio territorio
Funzioni e compiti del terzo
settore
Il Terzo settore è Fornitore ,
con funzioni di gestione dei
servizi coerente con gli
impegni contrattuali assunti
Il terzo settore è “consulente”,
e partecipa come “testimone
privilegiato” alla formulazione
di proposte di progettazione
sociale
Il terzo settore è partner della
coprogettazione, ha potere
decisionale sulle scelte
progettuali e si assume un
rischio di impresa
Principali strumenti di
partecipazione o regolazione
Appalti, Contratti di servizio Tavoli tematici dei piani zona
Patti di coprogettazione, tavoli
coprogettuali
25. Il ruolo attivo nella legislazione nazionale
Claudio Goatelli
24
La Legge 328/2000 ( legge quadro sui servizi
sociali )
La legislazione nazionale
Legge 328/00:
l’art. 1, commi 4 e 5 riconosce al Terzo Settore un ruolo attivo, sia nell’erogazione che nella
progettazione dei servizi sociali;
l’art. 5 comma 2 prevede, ai fini dell’affidamento dei servizi, che gli enti pubblici promuovano
azioni per favorire il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti del
Terzo Settore la piena espressione della propria progettualità. Ci si muove qui chiaramente
nell’alveo dei riferimenti alla legislazione in materia di appalti, viene tuttavia riconosciuta e
valorizzata la capacità progettuale del terzo settore;
l’art. 6, comma 2 lettera a) attribuisce ai Comuni l’attività di programmazione, progettazione e
realizzazione del sistema locale dei servizi sociali in rete, attraverso la concertazione delle risorse
umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento del Terzo Settore.
26. Il ruolo attivo nella legislazione nazionale
Claudio Goatelli
25
Il dpcm 30/3/2001
Il D.p.c.m. 30/03/2001, in attuazione dell’art. 5 delle Legge 328, per la prima volta introduce il
termine “co-progettazione” nel quadro normativo nazionale, rinviando al legislatore regionale
l’adozione di indirizzi per definire modalità di indizione e funzionamento delle istruttorie pubbliche. Più
specificatamente:
l’art. 1 conferma la necessità di valorizzare il ruolo del Terzo Settore nelle attività di programmazione e
progettazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
i successivi articoli entrano nel merito dei criteri e delle forme di aggiudicazione delle gare di appalto,
sostenendo la necessità di forme di scelta del contraente che favoriscano la valorizzazione delle
capacità progettuali del Terzo Settore e fornendo disposizioni di maggiore dettaglio e chiarimento
rispetto all’art. 5 stesso;
l’art. 7 compie un passaggio ulteriore fondamentale, sostenendo esplicitamente che “al fine di
affrontare specifiche problematiche sociali, valorizzando e coinvolgendo attivamente i soggetti del
terzo settore, i comuni possono indire istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi
innovativi e sperimentali su cui i soggetti del terzo settore esprimono disponibilità a collaborare con il
comune per la realizzazione degli obiettivi. Le regioni possono adottare indirizzi per definire le
modalità di indizione e funzionamento delle istruttorie pubbliche nonché per la individuazione delle
forme di sostegno”.
27. Autorità Nazionale Anticorruzione
Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016
Linee guida per l’affidamento di servizi
a enti del terzo settore e alle cooperative sociali
5. La co-progettazione
Oltre che nell’attività di programmazione, le organizzazioni del terzo settore hanno un ruolo di rilievo
anche in materia di progettazione di interventi innovativi e sperimentali, ai sensi dell’art. 7 del d.p.c.m. 30
marzo 200110. La co-progettazione si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha
per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da
realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale e che trova il proprio
fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell’impegno privato nella
funzione sociale. Conseguentemente, tale strumento può essere utilizzato per promuovere la
realizzazione degli interventi previsti nei piani di zona attraverso la concertazione, con i soggetti del terzo
settore, di forme e modalità di:
In tale articolo è previsto che: «Al fine di affrontare specifiche problematiche sociali, valorizzando e
coinvolgendo attivamente i soggetti del terzo settore, i Comuni possono indire istruttorie pubbliche
per la co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del terzo settore
esprimono disponibilità a collaborare con il comune per la realizzazione degli obiettivi. Le
Regioni possono adottare indirizzi per definire le modalità di indizione e funzionamento delle istruttorie
pubbliche nonché per la individuazione delle forme di sostegno».
- inclusione degli stessi nella rete integrata dei servizi sociali;
- collaborazione fra P.A. e soggetti del terzo settore;
- messa in comune di risorse per l’attuazione di progetti e obiettivi condivisi.
Il ruolo attivo nella legislazione nazionale
Claudio Goatelli
26
Le linee guida ANAC
28. Codice delTerzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera
b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. (17G00128)
(GU n.179 del 2-8-2017 - Suppl.Ordinario n. 43)
Vigente al: 3-8-2017
Art. 55
Coinvolgimento degli enti del Terzo settore
1. In attuazione dei principi di sussidiarieta', cooperazione,efficacia, efficienza ed
economicita', omogeneita', copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilita' ed unicita‘
dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale
degli interventi e dei servizi nei settori di attivita' di cui all'articolo 5, assicurano il
coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione
e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7
agosto 1990, n. 241, nonche' delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in
particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.
Il ruolo attivo nella legislazione nazionale
Claudio Goatelli
27
Codice del Terzo Settore, art. 55
29. DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117
Codice delTerzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera
b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. (17G00128)
(GU n.179 del 2-8-2017 - Suppl. Ordinario n. 43)
Vigente al: 3-8-2017
Art. 55
2. La co-programmazione e' finalizzata all'individua-zione, da parte della
pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli
interventi a tal fine necessari, delle modalita' di realizzazione degli stessi e
delle risorse disponibili.
3. La co-progettazione e' finalizzata alla definizione ed eventualmente alla
realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a
soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di
cui comma 2.
Il ruolo attivo nella legislazione nazionale
Claudio Goatelli
28
Codice del Terzo Settore, art 55
30. Il ruolo attivo nella legislazione nazionale
Claudio Goatelli
29
Codice del Terzo Settore, art 55
DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117
Codice delTerzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera
b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. (17G00128)
(GU n.179 del 2-8-2017 - Suppl. Ordinario n. 43)
Vigente al: 3-8-2017
Art. 55
4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui
attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel
rispetto dei principi di trasparenza, imparzialita', partecipazione e parita' di
trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione
procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e
delle caratteristiche essenziali dello stesso nonche' dei criteri e delle modalita'
per l'individuazione degli enti partner.
31. Il ruolo attivo nella legislazione nazionale
Claudio Goatelli
30
Codice del Terzo Settore, art. 56
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le
associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico
nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi
di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al
mercato.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle
organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese
effettivamente sostenute e documentate.
32. Il ruolo attivo ( riconosciuto ) nella legislazione nazionale
Claudio Goatelli
31
Il Reddito di Inclusione
33. Il ruolo attivo ( riconosciuto ) nella legislazione nazionale
Claudio Goatelli
32
Il Reddito di Inclusione
34. I rapporti tra PA e Terzo Settore: la co-progettazione
Claudio Goatelli
33
Da un punto di vista contrattuale, una modalità di affidamento e realizzazione di
iniziative e interventi sociali attraverso la costruzione di una partnership tra Pubblica
Amministrazione e soggetti del privato sociale
Cosa si intende per co-progettazione?
Da un punto di vista metodologico, un metodo per costruire politiche pubbliche
coinvolgendo risorse e punti di vista diversi provenienti dal soggetto pubblico e dal terzo
settore
Da un punto di vista organizzativo e gestionale, una partnership costituita per sviluppare
esperienze innovative, da membri di organizzazioni diverse, che prevede partecipazione,
coinvolgimento, impegno ed appartenenza per la costruzione di una nuova aggregazione
organizzativa finalizzata alla realizzazione di un obiettivo comune
36. Punti di forza e debolezza
Claudio Goatelli
35
Swot: punti di forza e debolezza
Punti di forza
- elevata capacità di sostenere processi innovativi di Welfare
- riconoscimento dell’esperienza e del legame con il territorio
come criteri di valutazione
- occasione di ampliamento delle competenze amministrative
- catalizzazione di realtà più e meno strutturate (disomogenee)
del Terzo Settore
- corresponsabilizzazione della funzione sociale e condivisione di
obiettivi, idee, saperi e metodi di lavoro
Punti di debolezza
- elevato onere amministrativo/ progettuale richiesto
- apprezzabili costi di tutoraggio in itinere e di
manutenzione e valutazione ex post (governance)
37. Opportunità e rischi
Claudio Goatelli
36 Swot: opportunità e rischi
Opportunità
- chiara visione strategico politica del modello di
sussidiarietà verso cui orientarsi
- buon livello di integrazione territoriale enti pubblici-
Terzo Settore
- vitalità progettuale e tensione all’innovazione delle
realtà locali (contesto sociale)
Rischi
- debole e indefinito inquadramento normativo
- attaccamento al modello produttivo prestazionale
- fragilità/immaturità del sistema di connessioni ente
pubblico- Terzo Settore
- resistenza da parte delle culture amministrative e delle
appartenenze istituzionali
- scarsa propensione al rischio della componente tecnica