1. La proposta di riforma del
prestito ipotecario vitalizio
(AS 1564 Causi-Misiani)
ANTONIO MISIANI
Deputato PD – Commissione bilancio
Camera
Seminario SPI-CGIL 27 novembre 2014
2. Il prestito vitalizio ipotecario (PVI): cosa è
• Il PVI è un finanziamento a lungo termine destinato a persone fisiche
anziane proprietarie di un immobile residenziale. Il finanziamento è
assistito da ipoteca di primo grado sull’immobile di residenza.
• Obiettivo del PVI è consentire ai proprietari anziani di convertire parte
del valore del bene in contanti, per soddisfare esigenze di liquidità.
• Rispetto alla vendita della nuda proprietà, il PVI offre il vantaggio di
non perdere la proprietà dell’immobile e, quindi, di non precludere agli
eredi la possibilità di recuperare l’immobile dato in garanzia
• L’importo concesso dalle banche dipende dal valore dell’immobile e
dall’età del mutuatario. Più questa è alta, maggiore è la quota
finanziabile (indicativamente: 16% a 70 anni, 33% a 80, 50% a 90).
• Il finanziamento non prevede rimborsi fino alla morte del contraente
(o, nel caso di coniugi, con la scomparsa di quello più longevo)
• Spese e interessi vengono capitalizzati e sono dovuti solo a
scadenza. Il rimborso, a meno di rimborso volontario anticipato da
parte del sottoscrittore, è a carico degli eredi
3. Il prestito vitalizio ipotecario (PVI): cosa è
• Il PVI è stato introdotto nel 1961 negli USA a
(“reverse mortgage") e nel 1965 in Gran Bretagna
("lifetime mortgage” o “equity release”)
• In Italia è stato introdotto con l’art. 11-quaterdecies,
comma 12 del DL 203/2005
• Secondo tale normativa il PVI ha per oggetto la
concessione da parte di banche e intermediari
finanziari di finanziamenti a medio e lungo termine
con capitalizzazione annuale di interessi e spese, e
rimborso integrale in unica soluzione alla scadenza,
assistiti da ipoteca di primo grado su immobili
residenziali, riservati a persone fisiche over-65
4. Il Ddl: obiettivi
• Gli over-65 in Italia: 13 milioni, pari al 21,4% della popolazione
(dati ISTAT 2014); il 78,6% è proprietario dell’abitazione in cui
vive, contro il 71,6% della media nazionale (dati Banca d’Italia
2012); possiedono il 36,8% del patrimonio abitativo, per un
valore di oltre 1.700 md euro (dati Agenzia del Territorio 2010)
• Gli anziani sono un target poco interessante per il sistema
bancario. Il limite massimo per sottoscrivere un mutuo (o per
ricoprirne il ruolo da garante) è generalmente un’età di 75 anni
alla scadenza del mutuo stesso.
• Il PVI in Italia ha avuto scarsa diffusione per ragioni di costo
(tassi di interesse), carenze della normativa e oneri fiscali
• Obiettivo del disegno di legge Causi-Misiani – che nasce da
una proposta congiunta di ABI e associazioni dei consumatori -
è rimuovere gli ostacoli che hanno ostacolato in Italia la
diffusione del PVI
5. Il Ddl: principali innovazioni (1)
• Il limite di età per accedere al PVI è stato abbassato a 60 anni (gli
over-60 sono 16,6 milioni, pari al 27,4% della popolazione)
• Si aggiungono ulteriori eventi che possono dar vita al rimborso
integrale del debito in un’unica soluzione: a) morte del soggetto
finanziato; b) trasferimento della proprietà o di altri diritti reali o di
godimento; c) compimento di atti che riducano significativamente il
valore del bene immobiliare
• Si fa salva la possibilità di concordare modalità di rimborso graduale
della quota di interessi e delle spese (evitando la capitalizzazione
annuale degli interessi)
• Si applicano le agevolazioni fiscali previste per le operazioni di credito
a medio o lungo termine (esenzione da imposta di registro, di bollo,
ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative e
applicazione di un’imposta sostitutiva pari a 0,25% dell’ammontare
del finanziamento)
• Si specifica che il PVI è garantito da ipoteca di primo grado sugli
immobili residenziali
6. Il Ddl: principali innovazioni (2)
• Si dispone che quando il PVI non è integralmente rimborsato
dal soggetto finanziato o dai suoi eredi entro 12 mesi
dall’evento:
• il finanziatore vende l’immobile a valore di mercato (determinato da un
perito indipendente). Trascorsi ulteriori 12 mesi il valore viene
decurtato del 15% per ogni 12 mesi successivi fino alla vendita.
• in alternativa, l’erede può vendere l’immobile entro 12 mesi dal
conferimento del bene. Le eventuali somme rimanenti sono
riconosciute al soggetto finanziato o ai suoi aventi causa
• L’importo del debito residuo non può superare il ricavato della
vendita dell’immobile, al netto delle spese sostenute
• Si tutela il terzo acquirente dell’immobile disponendo
l’inefficacia delle domande giudiziali opponibili alla vendita
• Entro 3 mesi dall’entrata in vigore della legge il Ministero dello
sviluppo economico adotta un regolamento per regolare
l’offerta dei PVI e i casi e le formalità di riduzione del valore.
7. Il Ddl: iter
• La proposta di legge è stata presentata alla Camera il 30
ottobre 2013 (AC 1752 Causi e Misiani)
• La Camera ha approvato la proposta di legge il 10 luglio
2014 con 336 voti favorevoli e 67 contrari
• Trasmessa al Senato (AS 1564 Causi e Misiani),
attualmente è all’esame della 6a commissione
permanente (Finanze e Tesoro). Relatore è il sen.
Francesco Giacobbe (PD)