Osservazioni all'atto di indirizzo PUTT Valle d'Itria
1. OSSERVAZIONI all’Atto di Indirizzo emanato dal Servizio Assetto del Territorio – Ufficio
Attuazione Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia circa “la gestione delle trasformazioni
antropiche nell’ambito della Valle dei Trulli”
ART. 2.05 punto 6.4 “VALLE DEI TRULLI”
La regolamentazione che si vuole introdurre, limitatamente all’aspetto disciplinato dall’art.
2.05 punto 6.4 delle NTA del P.U.T.T./P in vigore riguarda la parte del territorio dei Comuni di
Locorotondo, Cisternino, Martina Franca, Alberobello, costituente la Valle D’Itria e le sue
immediate propaggini, caratterizzata dalla presenza del particolare “Habitat dei Trulli” e non
l’intero territorio con la presenza di trulli allargata anche ai Comuni di: Crispiano, Massafra,
Statte, Polignano a Mare, Monopoli, Castellana Grotte, Putignano, Noci, Fasano, Ostuni,
Ceglie Messapica, Torchiarolo e Carovigno, così come riportato nella bozza redatta dalla Regione
Puglia: “Indirizzi per la gestione delle trasformazioni antropiche nell’ambito della Valle dei Trulli”,
comprendente il territorio regionale, interprovinciale riportato nella allegata planimetria generale di
perimetrazione.
Premesso che
La Regione Puglia –Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione
Paesaggistica -, nelle persone del Dirigente del Servizio Assetto del Territorio Ing. Francesca Pace e
del Dirigente dell’Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica Arch. Maria Raffaella
Lamacchia, in assenza del sottopiano “Valle dei Trulli”, ritengono che l’area individuata come
“Zona Trulli” riportata negli atlanti P.U.T.T./P serie n. 5 vincoli e segnalazioni architettonici –
archeologici, rientri nei beni diffusi nel paesaggio agrario e, come tale, sottoposta alla tutela
dell’art. 3.14 delle N.T.A del P.U.T.T./P, e quindi da: “ ritenere ammissibile la sola integrazione
di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria non superiore al 20% dell’esistente”;
La strutturazione dell’agro dei diversi Comuni facenti parte della “Valle dei Trulli” è
caratterizzata da una accentuata antropizzazione tale da accogliere l’insediamento di oltre il 50%
della popolazione residente, allocata nella casa ritenuta prima abitazione con conseguente
dinamicità dell’azione edilizia; Tale “prima abitazione”non è più il ricovero degli attrezzi agricoli
sorto per soddisfare la struttura dell’economia agricola tipica dell’area in questione del secolo
scorso, ma la riconversione in struttura unicamente abitativa avendo perso il territorio i connotati di
“territorio coltivato a fini economici, di semplice sopravvivenza” ;
Il ritenere le costruzioni a trullo, lamia e cummerse come facenti parte del territorio agricolo
e ad esso unicamente asservito, in quanto tale, è fuorviante, un falso storico e anacronistico sia sotto
l’aspetto sociale, culturale che architettonico;
Il vivere quotidiano e l’uso residenziale di prima abitazione, ha consentito ad oggi, l’utilizzo
e la manutenzione anche del terreno agricolo ( non con lo stesso carattere culturale del passato) e il
non abbandono dei manufatti esistenti con il necessario “mantenimento”di tutti i servizi ritenuti di
prima necessità (Urbanizzazioni): Viabilità, elettrificazione, condotte idriche, piantumazioni,
sistemi di irrigazione e manutenzione anche della viabilità interpoderale;
2. Le esigenze di adeguare l’abitazione alla corrente vita e benessere civile, con il continuo
svolgimento delle attività ad esse connesse, con la necessità, quindi, di avere anche un numero
adeguato di camere da letto, bagni, parcheggio protetto e l’impianto fotovoltaico a servizio
esclusivo dell’abitazione (in linea con le norme sul risparmio energetico ed adeguamento igienico-
sanitario) spinge i legittimi proprietari a produrre istanze di cambio di destinazione d’uso ed
adeguamento della unità abitativa e che, di contro, induce le Amministrazioni locali a dare risposte
univoche, coerenti ed in linea con la vigente normativa del settore edilizio che non possono essere
in contrasto con la tutela dell’aspetto paesaggistico che comunque deve essere garantito negli
aspetti generali nell’ottica del mantenimento dei caratteri generali anche se le funzioni odierne sono
storicamente, socialmente ed economicamente diverse e non riconducibili al passato.
Per tutto quanto in premessa, pertanto
Si osserva e contro deduce confermando l’attenzione degli Enti Locali interessati alla
problematica, attenti a cogliere – nell’interesse generale – tutte le potenzialità che il territorio
esprime, favorendone: la conservazione, la permanenza antropica, l’integrazione, lo sviluppo e la
rivitalizzazione anche ai fini economici, sociali e culturali.
Il territorio inteso non come “museo” ma come organismo vivo ed in evoluzione culturale
che si evolve di pari passo con il resto del territorio provinciale e regionale, non da esso avulso né
succube di processi incomprensibili che professando una sorta di “tutela”in realtà discrimina e
contrasta l’espressione dello “ius edificando “.
A causa della tipicità del territorio comunale dei comuni facenti parte della “Valle dei
Trulli”(Alberobello, Martina Franca, Locorotondo e Cisternino) rispetto alle caratteristiche
geomorfologiche dell’intero territorio ricompreso nella “Zona Trulli”, riportata negli atlanti PUTT
serie n°5, è opportuno intraprendere iniziative – anche di concerto tra gli stessi Enti locali – tendenti
a rimuovere situazioni di contrasto tra le diverse norme riconducendole a disciplina comune ,
condivisa ed autorizzabile, nel rispetto dei rispettivi PRG e NTA vigenti.
Tutto quanto sopra induce le Amministrazioni Comunali interessate a tutelare i diritti dei
residenti e/o proprietari in linea con quanto previsto dalle NTA del P.U.T.T/P circa l’analisi della
tutela art. 3.14 –beni diffusi nel paesaggio agrario-
La tutela non può essere applicata all’intera “zona trulli” –art. 3.14.3 e 3.14.4- ma
semplicemente caso per caso, alla soggettività delle valenze storico-ambientale (trullo, albero, muro
a secco, ecc.); non deve applicarsi la salvaguardia “dell’area annessa” e non deve vincolarsi alle
“valenze storico-culturale” la realizzazione dell’ampliamento e/o nuove costruzioni e comunque
non deve essere soggetto alle prescrizioni dell’art. 3.10.4 punto 4.2 lettera c-2 e dell’art. 3.15 punto
4.2 lettera c-2 (integrazioni di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non
superiore al 20%).
Considerando il fatto che un trullo medio delle nostre campagne ha una volumetria media di
circa 120,00/150,00 mc, il solo 20% consentirebbe la realizzazione di 24.00/30.00 mc che, tradotti
in superficie, consisterebbe nella realizzazione di un manufatto di mq 8.00/10.00 (comprensivo
delle murature), insomma, la superficie utile - di circa mq 5.00/7,00 (non abitabile) non servirebbe a
3. rendere utilizzabile l’esistente neppure sotto l’aspetto squisitamente funzionale di un “ricovero
attrezzi agricoli”.
I rispettivi PRG approvati e condivisi sia dalla Regione Puglia – Ufficio Urbanistico e
Assetto del Territorio che dalla Soprintendenza ai Beni Monumentali, che ad oggi hanno tutelato il
territorio ( a meno del fenomeno dell’abusivismo) sia sotto l’aspetto della salvaguardia culturale che
paesaggistica e ambientale, senza grandi stravolgimenti, tanto da annoverare i nostri territori tra
quelli “meglio conservati e rispettosi”dei caratteri salienti della civiltà del trullo e della pietra in
genere, hanno svolto la loro funzione affidando alle NTA il compito di consentire la sopravvivenza
dei nostri territori e delle nostre identità etnico-culturali, con un dialogo diretto con i cittadini che il
territorio lo vive tutti i giorni, amandolo e difendendolo più di ogni altro e che meglio di ogni altro
ne conosce i limiti e le potenzialità.
Orbene, i Comuni sopra richiamati, così come previsto dalle N.T.A. dei P.R.G., consentono
la possibilità di integrare i trulli e lamie esistenti, per poterli rendere funzionali e recuperarli,
mediante la realizzazione di una nuova volumetria aggiuntiva nel limite dei rispettivi PRG e NTA;
in particolare, tale volumetria consente l’integrazione dei servizi in genere atti a rendere i manufatti
conformi alle norme igienico-sanitarie e quelle sul risparmio energetico. Tale volumetria è il
soddisfacimento dei requisiti minimi igienico-sanitari che il manufatto deve possedere ai fini
del rilascio dell’agibilità.
Fatte le debite premesse, i Comuni di Locorotondo, Cisternino, Martina Franca e
Alberobello, facenti parte della “Valle dei Trulli”, in merito ai manufatti con tipologia a trullo e
lamie legittimamente esistenti, propongono le seguenti direttive e prescrizioni ai fini degli obiettivi
da perseguire e i requisiti da soddisfare per rendere attuabili gli interventi di ampliamento e
ristrutturazione:
realizzazione di nuovi manufatti in aggiunta ai trulli e lamie legittimamente esistenti, nel
limite consentito dai rispettivi PRG e NTA vigenti;
recupero dei trulli, lamie e cummerse esistenti, conservando l’identità tipologica e
costruttiva preesistente, con uso di materiali e tecniche costruttive già utilizzate nel passato,
adeguandoli alle moderne esigenze abitative e comunque compatibili con l’utilizzo;
Eliminazione dei detrattori che ne alterino l’identità originaria attraverso la ri-proposizione
dei caratteri tipologici ed architettonici del manufatto e nuova edificazione nel rispetto
tipologico-aggragativo e d’inserimento nel contesto paesaggistico del luogo che deve
valutarsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche morfologiche dell’area in questione;
Deve essere salvaguardata la tipicità della nuova realizzazione e/o ristrutturazione non
consentendo volumetrie e manufatti che si discostino dall’edificato tradizionale di: trulli,
lamie voltate, lamie piane e cummerse; il manto di impermeabilizzazione deve essere
ricoperto e realizzato con: chiancarelle in pietra, chianche di Corigliano, coccio pesto e/o
pietra leccese; le altezze delle nuove realizzazioni non possono superare quelle del
manufatto preesistente e sempre nel rispetto dei limiti delle altezze minime consentite per le
civili abitazioni (mt.2,70 e mt.2,40 per bagni, corridoi e servizi) con destinazione d’uso
compatibili ai fini abitativi, salvaguardando l’aspetto igienico-sanitario con la eliminazione
4. di pareti entroterra che determinerebbero una depressione del piano di calpestio rispetto al
piano generale di spiccato del manufatto preesistente;
Al fine di “indirizzare” la corretta esposizione/realizzazione dell’intervento di trasformazione
antropica, a tutela dell’aspetto paesaggistico, qui di seguito si elencano brevemente e per sommi
capi i caratteri salienti degli elementi architettonico-paesaggistici da rispettare e salvaguardare,
come richiesto dalla Regione Puglia nel richiamato documento, al fine di:fissare direttive per
consentire accettabili inserimenti nel contesto paesaggistico-ambientale delle previsioni
edificatorie individuando le caratteristiche per consentire la salvaguardia dell’assetto, la
realizzazione delle infrastrutture, lo sviluppo compatibile dell’insediamento residenziale.
1) - Non sono consentiti piani interrati sottostanti i trulli e/o lamie esistenti; sono consentiti
depositi e garage interrati di modesta superficie fuori della sagoma del fabbricato
preesistente – che non potranno avere destinazione abitativa; le rampe di accesso devono
essere di modesta superficie, mitigate alla vista con opportuni accorgimenti architettonici,
con le pareti di contenimento in pietra a faccia vista;
2) - Non sono consentiti balconi, logge, frangisole in c.a. e porticati in adiacenza a manufatti a
trulli o lamie esistenti; sono consentiti porticati con arco a tutto sesto (in analogia
architettonica ai portali di ingresso al trullo) e secondo un criterio di semplicità e simmetria
e lungo una sola facciata dell’erigendo manufatto o anche per dare continuità visiva ad un
insieme di trulli e/o manufatti preesistenti, sparsi in una area circoscritta, da realizzarsi in
pietra a vista o parzialmente intonacato; sono vietate realizzazioni in anticorodal e legno
lamellare; sono consentite realizzazioni di pergole, frangisole e strutture a sostegno di
rampicanti e viti in ferro battuto, pietra o legno massello di colore: bianco, verde scuro o
brunito canna di fucile;
3) - Gli intonaci e/o rivestimenti esterni saranno realizzati del tipo civile con tecnica
tradizionale; il trattamento delle superfici murarie avverrà con scialbo bianco di calce e/o
con pittura a base di calce, o con pietra calcarea con fugature larghe civate; la pietra da
mettere in opera potrà essere a spacco del tipo bocciardato o a corsi regolari squadrata;
4) - E’ consentita la colorazione delle facciate oltre che con il bianco, anche con i colori
tradizionali del: celestino, rosa vinaccia e giallo paglierino (delle gradazioni uguali a quelle
ancora visibili e non di diversa tonalità), quando la facciata è sovrastata dal parapetto di
coronamento; è vietata in tutti gli altri casi;
5) - Le sistemazioni esterne, i camminamenti, i percorsi pedonali e/o carrabili - ridotti al
minimo indispensabile - siano realizzati con materiale drenante (ghiaino, pietrisco di fiume,
pietra locale con giunto largo) consentendo il deflusso delle acque meteoriche nel terreno
circostante; le pavimentazioni delle aree di soggiorno all’aperto (aie e spiazzi) devono essere
realizzate con chianche o pietra locale, anche a giunto chiuso, per superfici non superiori al
50% della superficie coperta del manufatto abitativo; è vietato l’uso esterno di mattonelle di
cotto e/o ceramica;
5. 6) - Gli infissi esterni devono essere prevalentemente in legno massello, è consentito l’uso di
profilati a “taglio termico” per il rispetto delle norme sul risparmio energetico; sono da
escludere categoricamente infissi in “anticorodal” di qualsiasi tipologia;
7) - I muretti di delimitazione dei piazzali, i camminamenti, ecc., devono essere realizzati
esclusivamente con pareti in pietra a spacco, tipologia “pietra a secco”; comunque le nuove
realizzazioni non potranno superare i 0.5 mc x ml; la sommità non potrà essere rifinita con
mappette in cls e/o cotto e sarà vietata la installazione di reti metalliche e paletti in ferro che
alterino l’estetica del manufatto;
8) - I muretti di delimitazioni dei confini e/o strade, dei parcheggi, delle aree a verde, dei
terrazzamenti, dei marciapiedi, nella ricostruzione parziale o totale, dovranno avere la
tipologia e le dimensioni originarie, e comunque nel rapporto di mc.0,5Xml e devono
garantire le capacità di drenaggio delle acque che si convogliano sulle strade e piazzali e la
sicurezza pedonale e carrabile;
9) – E’ consentito la realizzazione di impianti interrati per il deflusso e raccolta delle acque
reflue nonché della loro dispersione nel terreno circostante, secondo la normativa igienico-
sanitaria nonchè l’adeguamento funzionale del vano da adibire a “servizio igienico”;
10) - Nella logica della rivitalizzazione, riuso ed adeguamento delle strutture preesistenti e della
conversione dei manufatti a trulli, lamie e cummerse a nuovi usi quali: agrituristici,turistici,
faunistici, riabilitativi e tempo libero, si rende compatibile consentire l’uso di piccole piscine
da localizzarsi nelle aree di pertinenza del fabbricato; l’autorizzazione alla esecuzione delle
stesse è condizionata alla realizzazione di opere di mitigazione (terrazzamenti,
piantumazioni, percorsi sterrati ed erbati) che possano armonizzarsi con l’abitat naturalistico
del luogo; sono vietate le piscine a destinazione sportiva o comunque superiori alla
superficie di mq.75mq. e che non prevedano la installazione di attrezzature atte alla
chiarificazione, filtraggio e controllo della acidità delle acque.
11) - In aggiunta e ad integrazione delle suddette direttive e prescrizioni si precisa che – per
quanto concerne il Comune di Alberobello e sempre con riferimento agli immobili aventi
tipologia a trullo – circa le tecniche di restauro da seguire e i materiali da adoperare, anche
per l’integrazione di modesti ampliamenti per servizi, si faccia riferimento al “Prontuario
per il restauro dei trulli” a cura dei proff. Arch. Angelo Ambrosi, Raffaele Panella e
Giuseppe Radicchio, pubblicato da Schena Editore, redatto in occasione della iscrizione dei
Trulli di Alberobello nella World Heritage List UNESCO ed approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n°51/08.
Ai fini di una corretta interpretazione degli interventi per l’applicazione delle deroghe
consentibili e alla compatibilità paesaggistica che comunque deve essere soddisfatta nel suo
insieme, oltre che alla loro localizzazione in aree altrimenti tutelate (doline, cigli di scarpata,
ripe fluviali e vedute), il progetto deve essere graficizzato ed accompagnato da rendering
tridimensionale dell’intervento con una visione/graficizzazione quotata di una area perimetrale
all’intervento di mt.50,00; nella progettazione deve essere indicata la preesistenza di essenze
arboree arbusti e vegetazione in genere e dovrà essere sempre ripristinata la situazione naturale
6. preesistente ove, per esigenze di cantiere, non è possibile effettuare l’intervento senza
manomettere lo stato dei luoghi.
Le condizioni circa la impossibilità di effettuare un intervento devono essere sempre garantite e
certificate dal tecnico Direttore dei Lavori. Ove opere dovessero essere realizzate in difformità a
quanto sopra disciplinato risulterebbe nulla la deroga accordabile circa la verifica e
soddisfacimento della compatibilità paesaggistica risultando, conseguentemente, nullo il titolo
abilitativo rilasciato, abilitando l’Amministrazione concedente ad emettere provvedimento in
autotutela.
Martina F. 20/08/2012
SINDACO COMUNE DI MARTINA F………………………………………….
SINDACO COMUNE DI LOCOROTONDO…………………………………….
SINDACO COMUNE DI CISTERNINO………………………………………….
SINDACO COMUNE DI ALBEROBELLO………………………………………..