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AM.BE.COM. – Presidio No Discarica Divino Amore – Osservazioni su Quarto della Zolforatella 1/20
AM.BE.COM. PRESIDIO NO DISCARICA DIVINO AMORE
Osservazioni ed opposizione alla proposta di valutazione di impatto ambientale per la
“Realizzazione azienda agricola a ciclo virtuoso con annesso impianto di compostaggio in loc.
Quarto della Zolfaratella” presentata dalla Pontina Ambiente s.r.l.
L’Associazione “AM.BE.COM. – Presidio No Discarica Divino Amore”
PREMESSO
- che in data 28/12/2015 la società Soc. Pontina Ambiente s.r.l., Via Pontina 543 - 00128 Roma,
ha presentato istanza diretta ad ottenere il rilascio della VIA (Valutazione Impatto Ambientale)
per la “Realizzazione azienda agricola a ciclo virtuoso con annesso impianto di compostaggio in
loc. Quarto della Zolfaratella”;
- che l’AM.BE.COM è un’associazione ambientalista costituita dai cittadini residenti nel
quadrante sud del Municipio 9 del Comune di Roma per la tutela, conservazione e
valorizzazione della natura del paesaggio e dell’ambiente, nonché per la valorizzazione delle
cose di interesse artistico e storico presenti nel quadrante sud di Roma;
- che è di tutta evidenza la sussistenza in capo all’associazione AM.BE.COM di un interesse
giuridicamente rilevante a partecipare al procedimento instaurato dalla Pontina Ambiente s.r.l.,
atteso che la richiesta di VIA da quest’ultima formulata concerne un impianto sito in un
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territorio la cui tutela e valorizzazione costituisce scopo statuario dell’ente istante e come tale
oggetto della sua azione.
- che l’AM.BE.COM, secondo quanto stabilito dall’art. 24 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., in qualità
di portatore di interessi diffusi, ha preso visione della documentazione relativa alla procedura di
V.I.A. riguardante l’intervento in oggetto, dopo un accurato ed approfondito studio del S.I.A, di
tutti gli elaborati, dei vincoli esistenti con particolare riguardo a quelli che dovevano garantire la
tutela paesaggistica ed ambientale, del patrimonio culturale, della salute umana e della qualità
della vita dell’area interessata da tale progetto
FORMULA
le proprie osservazioni ed opposizioni riguardanti la proposta di valutazione di impatto ambientale
per la “Realizzazione azienda agricola a ciclo virtuoso con annesso impianto di compostaggio in
loc. Quarto della Zolfaratella” ai sensi dell'art. 23 D.lgs. 152/2006.
***
AM.BE.COM. – Presidio No Discarica Divino Amore – Osservazioni su Quarto della Zolforatella 3/20
1. Incompatibilità con vincolo paesaggistico di cui alla Dichiarazione di Notevole
Interesse Pubblico del 25.01.2010.
L’area interessata dal progetto proposto ricade nella perimetrazione della Dichiarazione di
Notevole Interesse Pubblico emessa dal Ministero dei Beni e le Attività Culturali ai sensi dell’art.
136 (Beni Paesaggistici) del D.lgs. 42/2004 (“Codice dei Beni e del Paesaggio”), del 25 gennaio
2010 .
La Relazione di sintesi per l’Istruttoria della DNIP illustra lo specifico ambito in cui ricade
l’intervento proposto “.. identificato dal medio corso della Falcognana, del Fosso dei Radicelli, e
all’estremo sud, del Fosso della Solforata, che scorrono tutti con andamento parallelo est-ovest, e
dai tre altopiani ondulati tra essi interclusi, con pendici sovente piuttosto acclivi, ma nude. Sia i
fondovalle che gli altopiani sono infatti tenuti a seminativo nudo: qui più che mai determinando
quel caratteristico paesaggio della Campagna Romana caratterizzato dal distendersi di
amplissime estensioni ondulate, punteggiate da radi insediamenti rurali e scenograficamente
dominate dal profilo dei Colli Albani. Anticamente afferente alle tenute di Casal Giudeo, Porta
Medaglia, Schizzanello, Solforata e Solforatella, il territorio conserva resti di torri medievali e
numerosi casali storici quali quelli: di Abbruciato, di Ovile, di Paglian Casale, di Donna Olimpia,
di Monte Migliore, della Solforata”. (pag. 11 della Relazione della DNIP, paragrafo 1.3.3).
Pur prendendo atto dell’esistenza del vincolo summenzionato, nello studio che si commenta
vengono affrontati in maniera alquanto superficiale e frettolosa l’impatto e la compatibilità del
progetto proposto con i valori paesaggistici che il territorio esprime e con gli obiettivi di tutela di
cui al suddetto vincolo.
Anche in ragione del fatto che l’area interessata, come peraltro confermato dagli autori dello studio
in commento, costituisce Paesaggio agrario di rilevante valore che ai sensi dell’art 12 delle Norme
di prescrizione d’uso allegate al decreto ministeriale del 25 gennaio 2010 “ è costituito da porzioni
di territorio caratterizzate dalla naturale vocazione agricola che conservano i caratteri propri del
paesaggio agrario tradizionali. Si tratta di aree caratterizzate da produzione agricola, di grande
estensione, profondità e omogeneità e che hanno rilevante valore paesaggistico per l’eccellenza
percettivo, scenico e panoramico” per cui “ La tutela è volta alla salvaguardia della continuità del
paesaggio mediante il mantenimento di forme di uso agricolo del suolo”.
Orbene, il modello di produzione connesso alla azienda agricola cui è collegato l’impianto di
trattamento dei rifiuti della frazione organica non può essere compatibile con le forme e i sistemi di
produzione agricola richiamate dall’articolo dianzi citato, che per le loro caratteristiche si
inseriscono in un sistema di percezione del paesaggio nella sua tipicità,.
AM.BE.COM. – Presidio No Discarica Divino Amore – Osservazioni su Quarto della Zolforatella 4/20
E considerato altresì che risulta del tutto discutibile che nel progetto proposto, come appresso
meglio argomentato, la suddetta azienda agricola sia sinergica all'impianto di trattamento della
FORSU, non dovendosi in realtà considerare la stessa quale parte integrante del progetto
complessivo ma piuttosto meramente strumentale al fine di eludere le prescrizioni e i vincoli dianzi
richiamati.
Ed in ogni caso, non risulta altresì conferente il richiamo operato dallo studio all’art 4 delle
suddette Norme di prescrizione d’uso allegate alla Dichiarazione di Notevole interesse pubblico per
giustificare un’eventuale deroga alle predette, atteso che il medesimo si riferisce, al comma 1, alle
“opere pubbliche statali” mentre al comma 2 alle “opere pubbliche di interesse statale e regionale
nonché gli interventi pubblici se inseriti in strumenti di pianificazione territoriale aventi efficacia di
piani di settore, possono essere consentiti anche in deroga alle presenti Norme, previa
predisposizione del Sip o esperimento delle procedure della VIA e della VAS ove previste……” .
Ebbene l’impianto oggetto della istanza di valutazione di impatto ambientale non può definirsi
opera pubblica o di interesse pubblico nei termini anzidetti.
Meno che mai l’opera prevista nel progetto proposta risulta inserita in un strumento di
pianificazione territoriale aventi efficacia di piano di settore, al fine di giustificare la deroga al
vincolo.
2. Incompatibilità del progetto con il P.T.P.R. della Regione Lazio
Fermo restando le considerazioni che precedono , la realizzazione del progetto in esame si pone in
contrasto altresì con le prescrizioni poste dal P.T.P.R che come noto ha recepito, tra gli altri, il
vincolo ministeriale summenzionato.
Lo studio infatti esclude genericamente ogni incompatibilità e/o contrasto con i vincoli portati dal
piano regionale territoriale citato.
Ed in effetti, lo studio si limita ad analizzare l’incompatibilità con i vincoli del solo impianto di
compostaggio, omettendo il complesso dell’area interessata dal progetto nella sua integrità.
Ma veniamo ad esame nello specifico le varie discrasie ed incongruenza che il progetto presenta
con il PTPR.
Anzitutto, secondo quanto affermato nello S.I.A. (par. 3.2.1.1 Aspetti ambientali. Fattori escludenti)
la fascia di rispetto dai laghi è di 150 metri.
Nell’elaborato “T.05 Planimetria generale azienda”, la zona dove sono ubicate le SERRE sembra
adiacente al lago e quindi sembra NON rispettare il citato vincolo.
In ogni caso nel PAMA aziendale a corredo del progetto è citata la realizzazione di due edifici:
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 Il primo dislocato sulla strada di accesso all’impianto riservato alla rivendita dei prodotti
agricoli e spazi per la didattica di 750 mq;
 Un secondo edificio adibito ad uffici di 500 mq di cui non viene riportata l’ubicazione.
Non vengono in nessun modo citati i relativi locali tecnici e rimessaggi per le attrezzature agricole
necessarie all’operatività dell’azienda agricola.
Nello studio di impatto ambientale viene riportato che “gli uffici, gli spogliatoi e i servizi igienici,
situati in prossimità del cancello di ingresso”.
La parte meridionale dell’area dell’intervento ricade nel perimetro del Parco Regionale di Decima
Malafede.
L’ubicazione delle serre sembrerebbe sovrapporsi anche con i confini del Parco. Ipotizzando, così
come enunciato nello studio di impatto ambientale, che gli uffici (circa 500 mq) siano ubicati presso
l’ingresso della “azienda” così come risulta dalla “T.05 Planimetria generale azienda” tale posizione
non rispetterebbe il vincolo a tutela del Parco di Decima Malafede.
Le norme di attuazione del PTPR considerano non compatibili le nuove edificazione di strutture
legate a:
 lavoro artigianale
 strutture commerciali e terziarie
 servizi pubblici generali
 strutture produttive ed industriali
 depositi merci
 discariche
Volendo considerare lo stato dei luoghi fanno fede:
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 TAVOLA A del P.T.P.R.: L’area in esame presenta vincoli su:
o Paesaggio Agrario di rilevante Valore;
o Fascia di rispetto delle coste marine, lacuali e dei corsi d’acqua;
o Ambiti di Recupero e Valorizzazione Paesistica(parco di decima malafede)
a testimonianza della speciale rilevanza paesaggistica ed ambientale.
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 TAVOLA B del P.T.P.R.: Presenza di vincoli su:
o costa dei laghi ai sensi dell’art.6, parchi e riserve naturali ai sensi dell’art.8 ai sensi
della L.R. 24/98;
o aree di interesse archeologico già individuate – beni lineari con fascia di rispetto ai
sensi dell’art. 13 co 3 lett. A ai sensi della L.R. 24/98;
o aree di interesse archeologico già individuate beni puntuali con fascia di rispetto ai
sensi dell’art. 13 co 3 lett. A ai sensi della L.R. 24/98;
o corsi delle acque pubbliche ai sensi dell’art 7 della L.R. 24/98;
o beni singoli identitari dell’architettura rurale e relativa fascia di rispetto di 50 metri
ai sensi art.31 bis 1 della L.R 27/2001 e L.R. 24/98
a testimonianza della speciale rilevanza storica e delle potenzialità turistiche dell’area.
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 TAVOLA C del P.T.P.R.: L’area in esame presenta vincoli relativi a:
o Ambiti prioritari per i progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, gestione
e valorizzazione del paesaggio regionale - art. 143 D.Lgs 42/2004 . Parchi
Archeologici e culturali ai sensi art. 31ter L.R. 24/98 ed anche come area a rischio
paesaggistico art. 31bis L.R. 24/98;
o Beni puntuali (fascia di rispetto 100 mt. ) art. 60 co. 2 L.R. 38/99 e L.R. 68/83;
o Geosito - puntuale - Direzione Regionale Culturale
a testimonianza della rilevanza e del pregio del terreno meritevole a parere della Regione
Lazio di tutela.
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 TAVOLA D del PTPR: L’inviluppo beni paesaggistici testimonia come il terreno oggetto
della proposta risulta vincolato come:
o Inviluppo dei beni paesaggistici ai sensi degli art. 134 lett. a e b D.lvo 42/2004 - art
22 L.R. 24/1998
a testimonianza della valenza paesaggistica sarebbero dequalificate nel caso in cui la proposta
dovesse essere attuata.
A prescindere, comunque, dalla vigenza dei vincoli paesaggistici e territoriali sopra esaminati, la
rilevanza culturale e storica del territorio , oltre ad essere diffusamente riportata nelle relazioni
allegate alla Dichiarazione di Notevole Interesse pubblico del 25 gennaio 2010 sono comprovate
dalle testimonianze tramandateci dai padri della cultura classica italiana e mondiale.
AM.BE.COM. – Presidio No Discarica Divino Amore – Osservazioni su Quarto della Zolforatella 10/20
Virgilio ambienta nel santuario di Tor Tignosa, prossimo alla zona della Solfarata, la consultazione
dell’oracolo di Fauno da parte del Re Latino, considerato il progenitore dei Latini, dove egli seppe
che sua figlia Lavinia avrebbe sposato un eroe straniero (Enea).
Il sito altresì si trova inventariato nell’Atlante dei Beni Culturali delle Aree Naturali Protette di
Roma Natura così come riporta il sito Regionale di Roma Natura
http://romanatura.roma.it/r-n-decima-malafede/la-solforata-leggenda-ed-archeologia-di-un-luogo-mitico/
3. Mancanza del Piano economico
Con riferimento peraltro all’asserito impatto sociale dell’intervento, osserviamo che nella
documentazione a corredo del progetto risulta mancante il piano economico da cui evincere la
sostenibilità dell’impresa e che soprattutto possa consentire di valutare se la effettiva competitività
dell’impianto sul mercato.
Infatti, non c’è alcuna valutazione sui costi dell'impianto e del personale addetto, soprattutto in
comparazione con l’assenza del costo di conferimento della FORSU. Considerato che l’impianto è
progettato per operare in sostanziale regime di monopolio, il proponente non può altrimenti
prescindere queste valutazioni e previsioni di costi.
4. Incompatibilità del progetto con la VAS del Piano regionale Rifiuti della Regione
Lazio
Il rapporto ambientale di VAS del 2010 della Regione Lazio stima per gli impianti di compostaggio
la situazione seguente
AM.BE.COM. – Presidio No Discarica Divino Amore – Osservazioni su Quarto della Zolforatella 11/20
Si evince quindi che la capacità aggiuntiva necessaria per Roma risulti di 220t/anno. L’impianto
proposto eccede in ogni caso la capacità necessaria e non tiene conto degli scenari alternativi al
monopolio di fatto. Resta obbligatorio insito nelle proposte di VIA la valutazione di scenari
alternati a quello proposto nel progetto tale da giustificare la scelta del progetto proposto come il
migliore possibile. Nel progetto proposto tali scenari non vengono analizzati.
Un primo scenario da esaminare sarebbe quello di evidenza della tabella 84 ovvero le possibili
sinergie tra impianti di compostaggio regionali che presentino un surplus impiantistico.
In seconda battuta nel progetto, alla pag. 66 dello studio di impatto ambientale si legge:
“Eventuali cumuli con altri progetti
La società non ha presentato in zona o nelle immediate vicinanze progetti simili né ci risulta che
nelle aree limitrofe o nelle immediate vicinanze la presenza di altri impianti e pertanto non vi è
possibilità di interferenza ne cumulo con altri progetti.”. La società proponente non prende in
esame nessun progetto di impiantistica simile presentato in precedenza al proprio e che
necessariamente la Regione Lazio dovrebbe prendere in considerazione valutandolo nell’ambito di
una strategia coordinata e sinergica dove sarebbe auspicabile il principio di baricentricità rispetto
alla produzione della FORSU teso a ridurre i movimenti dei rifiuti stessi e dunque gli impatti
ambientali connessi. L’accentramento in un solo impianto risulta ovviamente decentrato rispetto a
tutte le zone di Roma che non siano limitrofe al confine meridionale del Comune di Roma.
Ulteriore scenario da prendere in esame è quello proposto direttamente nella VAS. Lo scenario
suggerito “Dato che la capacità impiantistica del TMB risulta essere superiore al fabbisogno di
trattamento di rifiuto indifferenziato, al fine di promuovere il recupero dei rifiuti organici, la
Regione Lazio incoraggia il trattamento delle frazioni organiche da RD negli impianti di
trattamento meccanico biologico, laddove possibile dal punto di vista tecnico”. Con queste
realizzazioni la VAS Regionale stima inutili ulteriori impianti di compostaggio.
Inopportuno oltreché dannoso per l’economia cittadina riproporre il monopolio di fatto sul
trattamento della FORSU dopo aver superato quello per i RSU soprattutto in considerazione del
fatto che nel raggio di 8 km dalla zona in esame sono stati proposti altri impianti per il recupero
della FORSU ed alcuni hanno ottenuto già il parere di VIA. Quindi la proposizione di trattare tutta
la FORSU di Roma appare quantomeno sproporzionata nelle quantità. Singolare poi
l’interpretazione di baricentricità dell’impianto proposto che tale viene dal progettista considerato
poiché accoglie “anche” i rifiuti dell’azienda agricola attigua.
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5. Incompatibilità idrogeologica
Nello S.I.A., al paragrafo n 5.4 “descrizione delle misure di mitigazione” - Acque sotterranee è
riportato quanto segue:
“Il controllo delle acque sotterranee, sarà effettuato secondo quanto disposto dalla normativa
vigente e secondo quanto sarà previsto nell'autorizzazione.
Per i dettagli sulla situazione idrogeologica della zona cfr. la Relazione geologica monografica.
Comunque prima dell'entrata in funzione dell'impianto sarà effettuato uno studio specifico per la
definizione dei valori di fondo naturale delle acque sotterranee.”
Si ritiene che il quadro ambientale dell’area di intervento debba essere conosciuto nella fase di
V.I.A. e non successivamente. Allo stesso modo il Piano di Monitoraggio deve essere parte
integrante della proposta progettuale del proponente.
La situazione idrogeologica, gassosa, di stabilità del sito, di affioramento delle falde, di
concentrazione di solfuri e solfati, di gas quali CO2, H2S (Acido Solforico), quest’ultimo che in
presenza di acqua può produrre facilmente, vista l’alta temperatura del sito, acidi come H2SO3
(Acido solforoso), H2SO4 (Acido solforico), rende l’ambiente assolutamente inidoneo, a norma di
legge, ad ospitare alcun tipo d’impianto industriale. E specificatamente inidoneo per impianti di
trattamento rifiuti.
In uno studio dell’Università Roma Tre convenzionato con la provincia di Roma – Servizio V
Protezione Civile del novembre 2007 dal Titolo “Valutazione della pericolosità connessa alle
emissioni di gas endogeno sulla Provincia di Roma” viene analizzata anche la Solfarata. Flussi
anomali di CO2 sono stati trovati da una superficie di 124.000 m2; il flusso diffusivo totale di CO2
è stato stimato a 44 ton/giorno. E’ l’H2S che supera la soglia pericolosa (massima concentrazione
media misurata sugli 118 metri del profilo = 378 ppm) mentre la concentrazione di CO2 si mantiene
al di sotto dei valori pericolosi (max =0,34 vol.%). Con questi risultati non è sorprendente che nel
canale si trovino spesso la morte gli animali che vi si avventurano; l’accumulo di gas che vi si
produce in assenza di vento è pericoloso anche per le persone, specie per i bambini. Basta solo
ricordare che nel progetto è prevista una area didattica specificatamente dedicata ai bambini.
Nella relazione Geologica a supporto del progetto viene scritto alla pagina 16 che “nel sito in
esame”- senza riferirsi all’impianto o all’area di intervento - “non sono state riscontrate
manifestazioni legate alla presenza di una solfatara, tipo acque mineralizzate ferrose e sulfuree,
emanazioni gassose con chiazze superficiali biancastre prive di vegetazione, putizze, mofete ed
altro. Le manifestazioni di mineralizzazione in atto presenti nel quadrante in esame sono quelle
legate alle zone interessate da venute di gas endogeni di tipo sulfureo localizzate nel lago della ex
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miniera e lungo la larga vallata che si colloca a sud”. Non viene in alcun modo indicato quali siano
le distanze dall’impianto o delle altre edificazioni previste dalle manifestazioni di gas endogeni né
le distanze dell’impianto dai laghi sulfurei oltre quello dove insisteva la ex-cava di zolfo.
Desta curiosità che non siano poi rilevate manifestazioni correlate alla solfatara ad una distanza,
quella dove dovrebbe sorgere l’impianto, di 282 metri dal lago dove, al contrario, sono riscontrate.
Inoltre nello studio non si ha alcuna caratterizzazione dei suoli terre e rocce investigate ove
sicuramente sono presenti oltre allo solfo altri metalli che sono noti per la loro tossicità e
pericolosità per l'ambiente e la salute (Piombo, Ferro, Arsenico e Mercurio), ne circa le qualità e
chimismo delle acque (viste le tre falde presenti) di cui si ammette l'origine vulcanica e quindi
ricche di CO,CO2 , H2S e dell'aria circostante con la presenza di radon e gas tossici come la CO,
CO2, H2S.
Non si ha alcuna informazione circa le caratteristiche delle acque superficiali e di dilavamento
esposte a contaminazione a seguito di contatto con i terreni né il rischio di inquinamento delle falde
dovuto alla permeabilità e porosità dei terreni sovrastanti, e manca la verifica di la stabilità dei
versanti specie per quei terrapieni e argini realizzati a seguito dei lavori minerari presenti nella
zona.
Manca una valutazione del rischio e della vulnerabilità derivante dalla presenza di tale tipo di
impianto (di per sé inquinante ) in una realtà geologica che già di per sé evidenzia naturalmente
fattori di rischio per la salute delle persone e delle strutture basti ricordare come l'atmosfera
aggressiva per la presenza dello solfo ha ridotto gli impianti minerari.
6. Incompletezza dell’ analisi degli impatti su flora e fauna
Nello S.I.A. sono trattati anche gli aspetti di flora e fauna (Capitolo 5. par. 5.5.4 Vegetazione, flora,
fauna)
La trattazione completa è racchiusa in appena 60 righe circa e non sono citati studi o riferimenti
bibliografici di sorta. Al riguardo, riteniamo non sufficiente e attendibile lo studio con riferimento
alla specie animali e vegetali presenti nel territorio.
Considerando altresì le implicazioni paesaggistiche di cui ai vincoli sopra menzionati, che non
possono certamente eludere un valutazione più ampia dei questi aspetti.
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7. Incompatibilità con traffico e viabilità
L’impatto sulla viabilità è trattato nello S.I.A. al capitolo 6. “ENTITA’ E NATURA DEGLI
EFFETTI DERIVANTI DALL’ATTIVAZIONE DI UN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO IN UNO
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE”, paragrafo 13) Impatto sulla viabilità circostante.
La stima dell’impatto veicolare è stata svolta considerando i seguenti parametri:
 rifiuti in ingresso: 70.000 tonnellate/anno;
 giorni di funzionamento: 350 gg/anno
 flusso veicolare: 20 viaggi/giorno di andata e ritorno (compresi fra lunedì e venerdì nell’arco
temporale 8.00 – 17.00).
Con tali parametri il proponente individua un maggior traffico veicolare dovuto all’impianto di
circa 5 automezzi/ora.
Si ritiene che i calcoli del proponente debbano essere ricalcolati con lo scenario progettuale
peggiore. Infatti il calcolo proposto dal progettista è considerato solo l’utilizzo di un solo modulo
impiantistico (ossia solo 70.000 ton a fronte delle 240.000 di cui è richiesta l’autorizzazione alla
gestione). Inoltre, a questi deve essere aggiunto il traffico relativo ai rifiuti prodotti (20.000
tonnellate) e quello relativo al compost in uscita (circa 37.000 tonnellate). Inoltre il progettista
afferma che il calcolo è eseguito per un orario di lavoro dal lunedì al venerdì ma svolge i propri
calcoli su 350 gg/anno. Considerando i giorni utili dal lunedì al venerdì e tolte le festività è
plausibile che i giorni di effettivo conferimento non siano più di 300 all’anno.
Si ritiene inoltre che l’indicazione che il traffico in ingresso sia ripartito uniformemente sulle 8 ore
sia eccessivamente ottimistico. È più plausibile che l’intero flusso arrivi nelle ore 8- 12 (salvo
precise prescrizioni previste nell’autorizzazione)
Pertanto il calcolo del flusso veicolare sarebbe il seguente:
 rifiuti in ingresso: 300.000 tonnellate/anno (rifiuti in ingresso + scarti in uscita + compost in
uscita);
 giorni di funzionamento: 300 gg/anno
 flusso veicolare: 208 viaggi/giorno di andata o ritorno (compresi fra lunedì e venerdì
nell’arco temporale 8.00 – 12.00).
Con tali parametri il traffico veicolare atteso all’impianto è di circa 60 automezzi/ora (LEGGASI
UNO al MINUTO).
AM.BE.COM. – Presidio No Discarica Divino Amore – Osservazioni su Quarto della Zolforatella 15/20
A tale traffico deve essere aggiunto quello relativo ai 100 addetti impegnati nell’impianto.
Considerando ferie, malattie e personale che condivide l’auto, si può stimare un flusso ulteriore di
circa 75 auto in ingresso e 75 in uscita al giorno. Traffico concentrato in poche ore (ingresso e
uscita).
Nella Relazione Mobilità allegata al progetto si ritengono sostanzialmente buone le caratteristiche
di viabilità per le strade di accesso al sito, informazione del tutto errata rispetto alla situazione reale.
La strada di accesso allo stabilimento è la Strada Provinciale n°101/A Albano-Torvaianica strada a
due corsie di senso alternato e conseguentemente l’ingresso/uscita dei mezzi sarà molto pericoloso.
La strada è caratterizzata dalla presenza continua di curve e tornanti e da traffico congestionato sia
in direzione Albano che in direzione Torvaianica con frequenti incidenti stradali. Il transito per
Albano dovrebbe avvenire attraversando il centro abitato di Pavona dove sussiste un passaggio a
livello che blocca il traffico ad intervalli regolari durante tutta la giornata. Inoltre sussiste divieto di
transito dei mezzi pesanti a Pavona comune di Albano tra via Nettunense e via Latina.
Per quanto riguarda la via Ardeatina sussiste una limitazione al traffico di mezzi pesanti. In data
04/12/2012 la provincia ha emesso un'ordinanza la n.35/2012 che vieta il transito ai veicoli con
massa superiore a 6,5 tonnellate nel tratto dell' Ardeatina maggiormente compromesso
dall'attraversamento di Tir, compreso tra il km 11,900, in corrispondenza dell'incrocio con via
Castel di Leva, ed il km 14,400, all'altezza dell'intersezione con via del Divino Amore. La viabilità
della via Ardeatina è già compromessa da un numero eccessivo di veicoli e mezzi pesanti in entrata
ed in uscita da Roma, la portata della strada non riesce a sopportare tale traffico pertanto è
inevitabile che giornalmente si creino degli incolonnamenti che interessano in particolar modo il
tratto dall’incrocio con Via Del Divino Amore al GRA e viceversa.
La strada Laurentina ha ancora attualmente in corso i lavori di rifacimento ed insieme all’altra
strada citata, la SS148 Pontina, presenta forti criticità per la situazione traffico a causa del transito
dei mezzi pesanti da e per la zona industriale di S. Palomba, nonché dei mezzi da e per le diverse
discariche presenti sul territorio. Tali strade raggiungerebbero il collasso ipotizzando di aggiungere
trasporti di rifiuti nella quantità reale del caso peggiore di 60 automezzi/h.
8. Incompatibilità con l’atmosfera
Nella relazione sulle emissioni in atmosfera è stato progettato un modello base che non cita alcun
riferimento di conformità alle indicazioni delle “Linee Guida per la selezione ed applicazione dei
modelli di dispersione atmosferica per la valutazione della qualità dell'aria” descritto in “Quaderno
RTI CTN_ACE 4/2001 – ANPA (Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente)”. Riteniamo
AM.BE.COM. – Presidio No Discarica Divino Amore – Osservazioni su Quarto della Zolforatella 16/20
quindi lo studio insufficiente a garantire la conformità agli impatti sulla componente atmosfera,
fissata dalla normativa vigente sulla qualità dell’aria (D. Lgs. 155/2010 e s.m.i.). Inoltre il calcolo
degli automezzi in ingresso/uscita effettuato che stima in 10 veicoli/h, va sostituito con il valore
corretto al caso peggiore che riportiamo nel paragrafo precedente di 60 veicoli/h.
Segnaliamo poi il rischio non analizzato di incidente nella malaugurata ipotesi di interazione delle
venute di gas endogeni di tipo sulfureo con la fiamma di sicurezza che entrerebbe in funzione nel
caso in cui uno o entrambi i cogeneratori andassero fuori uso.
9. Incompatibilità con società ed economia
Come primo rilievo si evidenzia i richiedenti non hanno le prerogative societarie per presentare il
PAMA, come descritto nell’art.79 c.3 delle norme di attuazione del piano regolatore generale del
Comune di Roma, che così recita : “Il PAMA è presentato dal proprietario del fondo o dal
conduttore dell’azienda agricola, o dal legale rappresentante di cooperative agricole e
associazioni di imprenditori agricoli - costituite ai sensi della legislazione vigente (nota: Art 2135
del Codice Civile)- o di società cooperative o associazioni con finalità di gestione agricola del
territorio e di promozione delle attività integrative legate al tempo libero, all’educazione
ambientale, all’agriturismo.”. Dalla Visura Camerale (allegata al PAMA) si evidenzia che la
Pontina Ambiente srl come “attività esercitata nella sede legale” può soltanto trattare: “La raccolta,
il trasporto con autoveicoli su strada per conto proprio e di terzi, l’ammasso, il deposito, la
discarica sul suolo e nel suolo, nonché il trattamento inteso come operazione e trasformazione
necessaria il riutilizzo. La rigenerazione, il recupero, il riciclo e la innocuizzazione dei rifiuti solidi
urbani, speciali tossico-nocivi, art. 2 del Dpr 10/09/82 e normativa vigente”.
Come è evidentemente dimostrato non risulta la vocazione imprenditoriale agricola della società.
Ciò pone dubbi non sulla bontà del piano economico aziendale ma sulla effettiva operatività
dell’azienda in questo campo. Non è citato alcun possesso delle necessarie licenze per espletare la
professione agroalimentare. Al contrario la vocazione agraria della zona è comprovata e sono
evidenti le ricadute negative per lo sviluppo turistico dell’intera area di pregio nel caso in cui
l’impianto proposto sia realizzato.
La zona in esame insiste in zona di produzione di prodotti agricoli ed alimentari definiti ad
indicazione geografica o a denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CEE) n.
2081/92 e in aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai
sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91.
In particolare sono presenti produzioni in zona Ardeatina rispondenti ai seguenti disciplinari DOC e
IGT:
AM.BE.COM. – Presidio No Discarica Divino Amore – Osservazioni su Quarto della Zolforatella 17/20
IGP – Abbacchio Romano - N. CE: IT-PGI-005-0293-21.05.2003 - disciplinare
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea a norma dell’art.6, par. 2 del
regolamento CE n. 510/2006 del Consiglio Europeo;
IGP – Agnello del Centro Italia - N. CE: IT-PGI-0005-0808-18.05.2010 – disciplinare
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea a norma dell’art.6, par. 2 del
regolamento CE n. 510/2006 del Consiglio Europeo;
Caciofiore di Columella;
IGT - Carciofo Romanesco del Lazio - N. nazionale del fascicolo: 1/2001 – disciplinare
pubblicato a norma del reg. CEE n. 2081/92;
IGT – Mortadella Bologna - DM 7 ottobre 1998 – GURI n. 252 del 28 ottobre 1998 -
Iscrizione nel "Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette" ai sensi del Reg. CE n. 1549/98;
DOC – Castelli Romani – DM 4/11/1996;
DOC – Roma - Decreto 3 novembre 2011 Rettifica del Decreto 2 agosto 2011 concernente
il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Roma». (11A14622)
(GU n. 262 del 10-11-2011);
IGT – Lazio IGT - D. D. 09 Agosto 2010 - Rettificato D. D. 29 Settembre 2010;
IGT – Mozzarella - (96/C 246/09)– disciplinare pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea a norma dell’art.8, par. 1 del regolamento CEE n. 2082/1992 del
Consiglio Europeo;
DOP – Pecorino Romano - N. CE: IT-PDO-0117-0017-26.1.2006 - disciplinare
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea a norma dell’art.6, par. 2 del
regolamento CE n. 510/2006 del Consiglio Europeo;
IGT – Ricotta Romana - (2004/C 30/04) – N. nazionale del fascicolo: 14/2003 -
disciplinare pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea a norma dell’art.6, par.
2 del regolamento CEE n. 2081/1992 del Consiglio Europeo;
DOP – Salamini Italiani Alla Cacciatora – riservata a produzioni ai sensi dell'art. 2,
comma 3 del Reg. CEE - 2081/92.
Inoltre ci sono le seguenti produzioni in zone limitrofe influenzate:
DOC – Colli Albani - D.M. 26/Giugno/1992;
DOC – Colli Lanuvini - 26 agosto dell’anno 1996;
DOC – Frascati - decreto ministeriale 2 maggio 1933;
DOC – Marino - D.D. 17/Luglio/2003 - Modificato D.D. 22/Marzo/2010;
AM.BE.COM. – Presidio No Discarica Divino Amore – Osservazioni su Quarto della Zolforatella 18/20
DOC – Montecompatri-Colonna - D.P.R. 19/OTTOBRE/1987;
DOC – Velletri - D.M. 7/SETTEMBRE/1999;
DOCG – Cannellino Frascati - decreto ministeriale 2 maggio 1933;
DOCG – Frascati Superiore - decreto ministeriale 2 maggio 1933;
IGT – KIWI Latina (anche parte di Roma) (2003/C 262/03) - N. nazionale del fascicolo:
11/2003 - disciplinare pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea a norma
dell’art.6, par. 2 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio Europeo;
IGT – Pane Casereccio di Genzano - 01533;
IGT – Porchetta di Ariccia - (2010/C 256/10) - N. CE: IT-PGI-0005-0762-02.03.2009 -
disciplinare pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea a norma dell’art.6, par.
2 del regolamento CE n. 510/2006 del Consiglio Europeo.
Inoltre la produzione agraria è fonte di reddito per tutta l’area. Sono presenti in zona attività
turistiche legate all’enogastronomia con presenza di agriturismi. L’emissione di miasmi si
ripercuoteranno pesantemente sulla vocazione turistico – agraria della zona portando alla perdita di
potenziali circuiti turistici promettenti ed economicamente significativi.
Inoltre sul PAMA:
- non si sviluppano, rispetto al compost prodotto dal trattamento di tutta la FORSU di Roma, i
quantitativi di compost "di qualità" che l'azienda agricola può riutilizzare;
- non si specifica l'arco temporale entro il quale tale compost sarà utilizzato;
- non si indica la localizzazione dello stoccaggio delle eccedenze.
Tutto ciò rende impossibile stabilire se nel progetto l'azienda agricola sia effettivamente scaturita
dalla necessità di operare in sinergia con l'impianto di trattamento della FORSU escludendo che la
stessa invece di essere parte integrante del progetto complessivo sia esclusivamente un orpello del
vero scopo aziendale dell'impianto: l'economia legata al trattamento dei rifiuti.
Risulta infatti evidente che 81 ha di seminativo non possano accogliere tutto il compost derivante
dal trattamento di 240.000 t/a ed ovviamente non possano farlo per tutto l'arco annuale.
Gli edifici previsti in ambito agricolo non sono riportati nel PAMA (con l’esclusione dell’edificio
legato alla vendita. In particolare le molteplici attività agricole previste nel piano aziendale
dovrebbero prevedere diversi capannoni legati alle attività (ricovero mezzi meccanici, ricovero e
stoccaggio orto-frutta, zona lavaggio, celle frigorifere, ricovero sementi e insilato, cantina vinicola
e/o olivicola, ecc.) tali indicazioni non sono specificate contrariamente a quanto prescritto
nell’art.79 c.3 delle norme di attuazione del piano regolatore generale del Comune di Roma.
AM.BE.COM. – Presidio No Discarica Divino Amore – Osservazioni su Quarto della Zolforatella 19/20
10.Incompatibilità con traffico Aereo
Nell’informativa tecnica sulle linee guida sulla valutazione della messa in opera di impianti di
discarica in prossimità del sedime aereoportuale emesso dall’ENAC IL 17/12/2008 si richiama
“l’Art 707 del codice della Navigazione ed al capitolo 4 parag. 12 del Regolamento per la
costruzione e l’esercizio degli aeroporti mette in capo ad ENAC il compito di identificare le attività
presenti sul territorio che potrebbero essere potenzialmente pericolose per la navigazione”. Inoltre
“L’Art. 711 prescrive che nelle zone di cui all'articolo 707, sono soggette a limitazioni le attività
che, come lo smaltimento dei rifiuti, costituiscono un potenziale richiamo per la fauna selvatica o
comunque un pericolo per la navigazione aerea. La realizzazione e l'esercizio delle attività di
smaltimento dei rifiuti, fatte salve le competenze delle autorità preposte, sono pertanto subordinate
all'autorizzazione dell'ENAC, che ne accerta il grado di pericolosità ai fini della sicurezza della
navigazione aerea.
Il paragrafo 7.9 del cap.7 Parte 3 dell’ICAO Airport Service Manual (Doc. ICAO 9137- AN/898)
indica in 13 km dal sedime aeroportuale il limite consigliato per l’insediamento di attività di
smaltimento”.
Inoltre vengono enunciati i dettagli in base alle tipologie di rifiuti per i quali è previsto trattamento:
“Nel caso in cui i rifiuti abbiano subito un pretrattamento, la distanza minima consentita sarà
funzione della capacità del trattamento di abbattere la sostanza organica. In questi casi è
necessaria un’analisi caso per caso da parte dell’ENAC. Ulteriori fattori che contribuiscono
all’accettabilità del sito sono: la modalità di trasporto e conferimento in discarica nonché il tipo di
recinzione utilizzato e le procedure di sorveglianza e monitoraggio messi in atto.”.
Risulta quindi evidente che il pronunciamento dell’ENAC è da ritenersi imprescindibile oltreché
auspicabile al fine di valutare il rischio di incidente dovuto a bird strikes.
Nel progetto in esame non si fa alcun cenno al rischio derivante al traffico aeroportuale.
Il sito in esame dista in linea d’aria km 10,2 km dal sedime delle piste dell’aeroporto di Ciampino e
ad una distanza di 9,5 km dall’aeroporto Militare Mario De Bernardi di Pratica di Mare. Inoltre la
zona si trova nei coni di atterraggio e decollo degli aerei pericolosamente sovrapposti con zone
densamente abitate che aumenterebbero le conseguenze di eventuali incidenti aerei.
***
AM.BE.COM. – Presidio No Discarica Divino Amore – Osservazioni su Quarto della Zolforatella 20/20
Tanto premesso e ritenuto ampiamente motivato, L’ “AM.BE. COM, Presidio No Discarica Divino
Amore”
CHIEDE
 di esprimere un giudizio di compatibilità ambientale negativo, ritenendo il sito non idoneo
alla realizzazione di “Realizzazione azienda agricola a ciclo virtuoso con annesso impianto
di compostaggio in loc. Quarto della Zolfaratella, presentata in data 28 dicembre 2015 da
parte della Pontina Ambiente S.r.l., per i motivi elencati in precedenza.
 Nel contempo richiede di intervenire, ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge 241/1990 nel
procedimento avviato su istanza della Pontina Ambiente S.r.l. in data 28 dicembre 2015,
nonché nell’eventuale Conferenza dei Servizi sulla Valutazione di Impatto Ambientale.
Roma
25/02/2016
Ass. AM.BE.COM.
Presidio No Discarica Divino Amore

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Presentazione Convegno 16 04 09
 

Osservazioni E opposizione al Biogas a quarto della Zolforatella

  • 1. AM.BE.COM. – Presidio No Discarica Divino Amore – Osservazioni su Quarto della Zolforatella 1/20 AM.BE.COM. PRESIDIO NO DISCARICA DIVINO AMORE Osservazioni ed opposizione alla proposta di valutazione di impatto ambientale per la “Realizzazione azienda agricola a ciclo virtuoso con annesso impianto di compostaggio in loc. Quarto della Zolfaratella” presentata dalla Pontina Ambiente s.r.l. L’Associazione “AM.BE.COM. – Presidio No Discarica Divino Amore” PREMESSO - che in data 28/12/2015 la società Soc. Pontina Ambiente s.r.l., Via Pontina 543 - 00128 Roma, ha presentato istanza diretta ad ottenere il rilascio della VIA (Valutazione Impatto Ambientale) per la “Realizzazione azienda agricola a ciclo virtuoso con annesso impianto di compostaggio in loc. Quarto della Zolfaratella”; - che l’AM.BE.COM è un’associazione ambientalista costituita dai cittadini residenti nel quadrante sud del Municipio 9 del Comune di Roma per la tutela, conservazione e valorizzazione della natura del paesaggio e dell’ambiente, nonché per la valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico presenti nel quadrante sud di Roma; - che è di tutta evidenza la sussistenza in capo all’associazione AM.BE.COM di un interesse giuridicamente rilevante a partecipare al procedimento instaurato dalla Pontina Ambiente s.r.l., atteso che la richiesta di VIA da quest’ultima formulata concerne un impianto sito in un
  • 2. AM.BE.COM. – Presidio No Discarica Divino Amore – Osservazioni su Quarto della Zolforatella 2/20 territorio la cui tutela e valorizzazione costituisce scopo statuario dell’ente istante e come tale oggetto della sua azione. - che l’AM.BE.COM, secondo quanto stabilito dall’art. 24 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., in qualità di portatore di interessi diffusi, ha preso visione della documentazione relativa alla procedura di V.I.A. riguardante l’intervento in oggetto, dopo un accurato ed approfondito studio del S.I.A, di tutti gli elaborati, dei vincoli esistenti con particolare riguardo a quelli che dovevano garantire la tutela paesaggistica ed ambientale, del patrimonio culturale, della salute umana e della qualità della vita dell’area interessata da tale progetto FORMULA le proprie osservazioni ed opposizioni riguardanti la proposta di valutazione di impatto ambientale per la “Realizzazione azienda agricola a ciclo virtuoso con annesso impianto di compostaggio in loc. Quarto della Zolfaratella” ai sensi dell'art. 23 D.lgs. 152/2006. ***
  • 3. AM.BE.COM. – Presidio No Discarica Divino Amore – Osservazioni su Quarto della Zolforatella 3/20 1. Incompatibilità con vincolo paesaggistico di cui alla Dichiarazione di Notevole Interesse Pubblico del 25.01.2010. L’area interessata dal progetto proposto ricade nella perimetrazione della Dichiarazione di Notevole Interesse Pubblico emessa dal Ministero dei Beni e le Attività Culturali ai sensi dell’art. 136 (Beni Paesaggistici) del D.lgs. 42/2004 (“Codice dei Beni e del Paesaggio”), del 25 gennaio 2010 . La Relazione di sintesi per l’Istruttoria della DNIP illustra lo specifico ambito in cui ricade l’intervento proposto “.. identificato dal medio corso della Falcognana, del Fosso dei Radicelli, e all’estremo sud, del Fosso della Solforata, che scorrono tutti con andamento parallelo est-ovest, e dai tre altopiani ondulati tra essi interclusi, con pendici sovente piuttosto acclivi, ma nude. Sia i fondovalle che gli altopiani sono infatti tenuti a seminativo nudo: qui più che mai determinando quel caratteristico paesaggio della Campagna Romana caratterizzato dal distendersi di amplissime estensioni ondulate, punteggiate da radi insediamenti rurali e scenograficamente dominate dal profilo dei Colli Albani. Anticamente afferente alle tenute di Casal Giudeo, Porta Medaglia, Schizzanello, Solforata e Solforatella, il territorio conserva resti di torri medievali e numerosi casali storici quali quelli: di Abbruciato, di Ovile, di Paglian Casale, di Donna Olimpia, di Monte Migliore, della Solforata”. (pag. 11 della Relazione della DNIP, paragrafo 1.3.3). Pur prendendo atto dell’esistenza del vincolo summenzionato, nello studio che si commenta vengono affrontati in maniera alquanto superficiale e frettolosa l’impatto e la compatibilità del progetto proposto con i valori paesaggistici che il territorio esprime e con gli obiettivi di tutela di cui al suddetto vincolo. Anche in ragione del fatto che l’area interessata, come peraltro confermato dagli autori dello studio in commento, costituisce Paesaggio agrario di rilevante valore che ai sensi dell’art 12 delle Norme di prescrizione d’uso allegate al decreto ministeriale del 25 gennaio 2010 “ è costituito da porzioni di territorio caratterizzate dalla naturale vocazione agricola che conservano i caratteri propri del paesaggio agrario tradizionali. Si tratta di aree caratterizzate da produzione agricola, di grande estensione, profondità e omogeneità e che hanno rilevante valore paesaggistico per l’eccellenza percettivo, scenico e panoramico” per cui “ La tutela è volta alla salvaguardia della continuità del paesaggio mediante il mantenimento di forme di uso agricolo del suolo”. Orbene, il modello di produzione connesso alla azienda agricola cui è collegato l’impianto di trattamento dei rifiuti della frazione organica non può essere compatibile con le forme e i sistemi di produzione agricola richiamate dall’articolo dianzi citato, che per le loro caratteristiche si inseriscono in un sistema di percezione del paesaggio nella sua tipicità,.
  • 4. AM.BE.COM. – Presidio No Discarica Divino Amore – Osservazioni su Quarto della Zolforatella 4/20 E considerato altresì che risulta del tutto discutibile che nel progetto proposto, come appresso meglio argomentato, la suddetta azienda agricola sia sinergica all'impianto di trattamento della FORSU, non dovendosi in realtà considerare la stessa quale parte integrante del progetto complessivo ma piuttosto meramente strumentale al fine di eludere le prescrizioni e i vincoli dianzi richiamati. Ed in ogni caso, non risulta altresì conferente il richiamo operato dallo studio all’art 4 delle suddette Norme di prescrizione d’uso allegate alla Dichiarazione di Notevole interesse pubblico per giustificare un’eventuale deroga alle predette, atteso che il medesimo si riferisce, al comma 1, alle “opere pubbliche statali” mentre al comma 2 alle “opere pubbliche di interesse statale e regionale nonché gli interventi pubblici se inseriti in strumenti di pianificazione territoriale aventi efficacia di piani di settore, possono essere consentiti anche in deroga alle presenti Norme, previa predisposizione del Sip o esperimento delle procedure della VIA e della VAS ove previste……” . Ebbene l’impianto oggetto della istanza di valutazione di impatto ambientale non può definirsi opera pubblica o di interesse pubblico nei termini anzidetti. Meno che mai l’opera prevista nel progetto proposta risulta inserita in un strumento di pianificazione territoriale aventi efficacia di piano di settore, al fine di giustificare la deroga al vincolo. 2. Incompatibilità del progetto con il P.T.P.R. della Regione Lazio Fermo restando le considerazioni che precedono , la realizzazione del progetto in esame si pone in contrasto altresì con le prescrizioni poste dal P.T.P.R che come noto ha recepito, tra gli altri, il vincolo ministeriale summenzionato. Lo studio infatti esclude genericamente ogni incompatibilità e/o contrasto con i vincoli portati dal piano regionale territoriale citato. Ed in effetti, lo studio si limita ad analizzare l’incompatibilità con i vincoli del solo impianto di compostaggio, omettendo il complesso dell’area interessata dal progetto nella sua integrità. Ma veniamo ad esame nello specifico le varie discrasie ed incongruenza che il progetto presenta con il PTPR. Anzitutto, secondo quanto affermato nello S.I.A. (par. 3.2.1.1 Aspetti ambientali. Fattori escludenti) la fascia di rispetto dai laghi è di 150 metri. Nell’elaborato “T.05 Planimetria generale azienda”, la zona dove sono ubicate le SERRE sembra adiacente al lago e quindi sembra NON rispettare il citato vincolo. In ogni caso nel PAMA aziendale a corredo del progetto è citata la realizzazione di due edifici:
  • 5. AM.BE.COM. – Presidio No Discarica Divino Amore – Osservazioni su Quarto della Zolforatella 5/20  Il primo dislocato sulla strada di accesso all’impianto riservato alla rivendita dei prodotti agricoli e spazi per la didattica di 750 mq;  Un secondo edificio adibito ad uffici di 500 mq di cui non viene riportata l’ubicazione. Non vengono in nessun modo citati i relativi locali tecnici e rimessaggi per le attrezzature agricole necessarie all’operatività dell’azienda agricola. Nello studio di impatto ambientale viene riportato che “gli uffici, gli spogliatoi e i servizi igienici, situati in prossimità del cancello di ingresso”. La parte meridionale dell’area dell’intervento ricade nel perimetro del Parco Regionale di Decima Malafede. L’ubicazione delle serre sembrerebbe sovrapporsi anche con i confini del Parco. Ipotizzando, così come enunciato nello studio di impatto ambientale, che gli uffici (circa 500 mq) siano ubicati presso l’ingresso della “azienda” così come risulta dalla “T.05 Planimetria generale azienda” tale posizione non rispetterebbe il vincolo a tutela del Parco di Decima Malafede. Le norme di attuazione del PTPR considerano non compatibili le nuove edificazione di strutture legate a:  lavoro artigianale  strutture commerciali e terziarie  servizi pubblici generali  strutture produttive ed industriali  depositi merci  discariche Volendo considerare lo stato dei luoghi fanno fede:
  • 6. AM.BE.COM. – Presidio No Discarica Divino Amore – Osservazioni su Quarto della Zolforatella 6/20  TAVOLA A del P.T.P.R.: L’area in esame presenta vincoli su: o Paesaggio Agrario di rilevante Valore; o Fascia di rispetto delle coste marine, lacuali e dei corsi d’acqua; o Ambiti di Recupero e Valorizzazione Paesistica(parco di decima malafede) a testimonianza della speciale rilevanza paesaggistica ed ambientale.
  • 7. AM.BE.COM. – Presidio No Discarica Divino Amore – Osservazioni su Quarto della Zolforatella 7/20  TAVOLA B del P.T.P.R.: Presenza di vincoli su: o costa dei laghi ai sensi dell’art.6, parchi e riserve naturali ai sensi dell’art.8 ai sensi della L.R. 24/98; o aree di interesse archeologico già individuate – beni lineari con fascia di rispetto ai sensi dell’art. 13 co 3 lett. A ai sensi della L.R. 24/98; o aree di interesse archeologico già individuate beni puntuali con fascia di rispetto ai sensi dell’art. 13 co 3 lett. A ai sensi della L.R. 24/98; o corsi delle acque pubbliche ai sensi dell’art 7 della L.R. 24/98; o beni singoli identitari dell’architettura rurale e relativa fascia di rispetto di 50 metri ai sensi art.31 bis 1 della L.R 27/2001 e L.R. 24/98 a testimonianza della speciale rilevanza storica e delle potenzialità turistiche dell’area.
  • 8. AM.BE.COM. – Presidio No Discarica Divino Amore – Osservazioni su Quarto della Zolforatella 8/20  TAVOLA C del P.T.P.R.: L’area in esame presenta vincoli relativi a: o Ambiti prioritari per i progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, gestione e valorizzazione del paesaggio regionale - art. 143 D.Lgs 42/2004 . Parchi Archeologici e culturali ai sensi art. 31ter L.R. 24/98 ed anche come area a rischio paesaggistico art. 31bis L.R. 24/98; o Beni puntuali (fascia di rispetto 100 mt. ) art. 60 co. 2 L.R. 38/99 e L.R. 68/83; o Geosito - puntuale - Direzione Regionale Culturale a testimonianza della rilevanza e del pregio del terreno meritevole a parere della Regione Lazio di tutela.
  • 9. AM.BE.COM. – Presidio No Discarica Divino Amore – Osservazioni su Quarto della Zolforatella 9/20  TAVOLA D del PTPR: L’inviluppo beni paesaggistici testimonia come il terreno oggetto della proposta risulta vincolato come: o Inviluppo dei beni paesaggistici ai sensi degli art. 134 lett. a e b D.lvo 42/2004 - art 22 L.R. 24/1998 a testimonianza della valenza paesaggistica sarebbero dequalificate nel caso in cui la proposta dovesse essere attuata. A prescindere, comunque, dalla vigenza dei vincoli paesaggistici e territoriali sopra esaminati, la rilevanza culturale e storica del territorio , oltre ad essere diffusamente riportata nelle relazioni allegate alla Dichiarazione di Notevole Interesse pubblico del 25 gennaio 2010 sono comprovate dalle testimonianze tramandateci dai padri della cultura classica italiana e mondiale.
  • 10. AM.BE.COM. – Presidio No Discarica Divino Amore – Osservazioni su Quarto della Zolforatella 10/20 Virgilio ambienta nel santuario di Tor Tignosa, prossimo alla zona della Solfarata, la consultazione dell’oracolo di Fauno da parte del Re Latino, considerato il progenitore dei Latini, dove egli seppe che sua figlia Lavinia avrebbe sposato un eroe straniero (Enea). Il sito altresì si trova inventariato nell’Atlante dei Beni Culturali delle Aree Naturali Protette di Roma Natura così come riporta il sito Regionale di Roma Natura http://romanatura.roma.it/r-n-decima-malafede/la-solforata-leggenda-ed-archeologia-di-un-luogo-mitico/ 3. Mancanza del Piano economico Con riferimento peraltro all’asserito impatto sociale dell’intervento, osserviamo che nella documentazione a corredo del progetto risulta mancante il piano economico da cui evincere la sostenibilità dell’impresa e che soprattutto possa consentire di valutare se la effettiva competitività dell’impianto sul mercato. Infatti, non c’è alcuna valutazione sui costi dell'impianto e del personale addetto, soprattutto in comparazione con l’assenza del costo di conferimento della FORSU. Considerato che l’impianto è progettato per operare in sostanziale regime di monopolio, il proponente non può altrimenti prescindere queste valutazioni e previsioni di costi. 4. Incompatibilità del progetto con la VAS del Piano regionale Rifiuti della Regione Lazio Il rapporto ambientale di VAS del 2010 della Regione Lazio stima per gli impianti di compostaggio la situazione seguente
  • 11. AM.BE.COM. – Presidio No Discarica Divino Amore – Osservazioni su Quarto della Zolforatella 11/20 Si evince quindi che la capacità aggiuntiva necessaria per Roma risulti di 220t/anno. L’impianto proposto eccede in ogni caso la capacità necessaria e non tiene conto degli scenari alternativi al monopolio di fatto. Resta obbligatorio insito nelle proposte di VIA la valutazione di scenari alternati a quello proposto nel progetto tale da giustificare la scelta del progetto proposto come il migliore possibile. Nel progetto proposto tali scenari non vengono analizzati. Un primo scenario da esaminare sarebbe quello di evidenza della tabella 84 ovvero le possibili sinergie tra impianti di compostaggio regionali che presentino un surplus impiantistico. In seconda battuta nel progetto, alla pag. 66 dello studio di impatto ambientale si legge: “Eventuali cumuli con altri progetti La società non ha presentato in zona o nelle immediate vicinanze progetti simili né ci risulta che nelle aree limitrofe o nelle immediate vicinanze la presenza di altri impianti e pertanto non vi è possibilità di interferenza ne cumulo con altri progetti.”. La società proponente non prende in esame nessun progetto di impiantistica simile presentato in precedenza al proprio e che necessariamente la Regione Lazio dovrebbe prendere in considerazione valutandolo nell’ambito di una strategia coordinata e sinergica dove sarebbe auspicabile il principio di baricentricità rispetto alla produzione della FORSU teso a ridurre i movimenti dei rifiuti stessi e dunque gli impatti ambientali connessi. L’accentramento in un solo impianto risulta ovviamente decentrato rispetto a tutte le zone di Roma che non siano limitrofe al confine meridionale del Comune di Roma. Ulteriore scenario da prendere in esame è quello proposto direttamente nella VAS. Lo scenario suggerito “Dato che la capacità impiantistica del TMB risulta essere superiore al fabbisogno di trattamento di rifiuto indifferenziato, al fine di promuovere il recupero dei rifiuti organici, la Regione Lazio incoraggia il trattamento delle frazioni organiche da RD negli impianti di trattamento meccanico biologico, laddove possibile dal punto di vista tecnico”. Con queste realizzazioni la VAS Regionale stima inutili ulteriori impianti di compostaggio. Inopportuno oltreché dannoso per l’economia cittadina riproporre il monopolio di fatto sul trattamento della FORSU dopo aver superato quello per i RSU soprattutto in considerazione del fatto che nel raggio di 8 km dalla zona in esame sono stati proposti altri impianti per il recupero della FORSU ed alcuni hanno ottenuto già il parere di VIA. Quindi la proposizione di trattare tutta la FORSU di Roma appare quantomeno sproporzionata nelle quantità. Singolare poi l’interpretazione di baricentricità dell’impianto proposto che tale viene dal progettista considerato poiché accoglie “anche” i rifiuti dell’azienda agricola attigua.
  • 12. AM.BE.COM. – Presidio No Discarica Divino Amore – Osservazioni su Quarto della Zolforatella 12/20 5. Incompatibilità idrogeologica Nello S.I.A., al paragrafo n 5.4 “descrizione delle misure di mitigazione” - Acque sotterranee è riportato quanto segue: “Il controllo delle acque sotterranee, sarà effettuato secondo quanto disposto dalla normativa vigente e secondo quanto sarà previsto nell'autorizzazione. Per i dettagli sulla situazione idrogeologica della zona cfr. la Relazione geologica monografica. Comunque prima dell'entrata in funzione dell'impianto sarà effettuato uno studio specifico per la definizione dei valori di fondo naturale delle acque sotterranee.” Si ritiene che il quadro ambientale dell’area di intervento debba essere conosciuto nella fase di V.I.A. e non successivamente. Allo stesso modo il Piano di Monitoraggio deve essere parte integrante della proposta progettuale del proponente. La situazione idrogeologica, gassosa, di stabilità del sito, di affioramento delle falde, di concentrazione di solfuri e solfati, di gas quali CO2, H2S (Acido Solforico), quest’ultimo che in presenza di acqua può produrre facilmente, vista l’alta temperatura del sito, acidi come H2SO3 (Acido solforoso), H2SO4 (Acido solforico), rende l’ambiente assolutamente inidoneo, a norma di legge, ad ospitare alcun tipo d’impianto industriale. E specificatamente inidoneo per impianti di trattamento rifiuti. In uno studio dell’Università Roma Tre convenzionato con la provincia di Roma – Servizio V Protezione Civile del novembre 2007 dal Titolo “Valutazione della pericolosità connessa alle emissioni di gas endogeno sulla Provincia di Roma” viene analizzata anche la Solfarata. Flussi anomali di CO2 sono stati trovati da una superficie di 124.000 m2; il flusso diffusivo totale di CO2 è stato stimato a 44 ton/giorno. E’ l’H2S che supera la soglia pericolosa (massima concentrazione media misurata sugli 118 metri del profilo = 378 ppm) mentre la concentrazione di CO2 si mantiene al di sotto dei valori pericolosi (max =0,34 vol.%). Con questi risultati non è sorprendente che nel canale si trovino spesso la morte gli animali che vi si avventurano; l’accumulo di gas che vi si produce in assenza di vento è pericoloso anche per le persone, specie per i bambini. Basta solo ricordare che nel progetto è prevista una area didattica specificatamente dedicata ai bambini. Nella relazione Geologica a supporto del progetto viene scritto alla pagina 16 che “nel sito in esame”- senza riferirsi all’impianto o all’area di intervento - “non sono state riscontrate manifestazioni legate alla presenza di una solfatara, tipo acque mineralizzate ferrose e sulfuree, emanazioni gassose con chiazze superficiali biancastre prive di vegetazione, putizze, mofete ed altro. Le manifestazioni di mineralizzazione in atto presenti nel quadrante in esame sono quelle legate alle zone interessate da venute di gas endogeni di tipo sulfureo localizzate nel lago della ex
  • 13. AM.BE.COM. – Presidio No Discarica Divino Amore – Osservazioni su Quarto della Zolforatella 13/20 miniera e lungo la larga vallata che si colloca a sud”. Non viene in alcun modo indicato quali siano le distanze dall’impianto o delle altre edificazioni previste dalle manifestazioni di gas endogeni né le distanze dell’impianto dai laghi sulfurei oltre quello dove insisteva la ex-cava di zolfo. Desta curiosità che non siano poi rilevate manifestazioni correlate alla solfatara ad una distanza, quella dove dovrebbe sorgere l’impianto, di 282 metri dal lago dove, al contrario, sono riscontrate. Inoltre nello studio non si ha alcuna caratterizzazione dei suoli terre e rocce investigate ove sicuramente sono presenti oltre allo solfo altri metalli che sono noti per la loro tossicità e pericolosità per l'ambiente e la salute (Piombo, Ferro, Arsenico e Mercurio), ne circa le qualità e chimismo delle acque (viste le tre falde presenti) di cui si ammette l'origine vulcanica e quindi ricche di CO,CO2 , H2S e dell'aria circostante con la presenza di radon e gas tossici come la CO, CO2, H2S. Non si ha alcuna informazione circa le caratteristiche delle acque superficiali e di dilavamento esposte a contaminazione a seguito di contatto con i terreni né il rischio di inquinamento delle falde dovuto alla permeabilità e porosità dei terreni sovrastanti, e manca la verifica di la stabilità dei versanti specie per quei terrapieni e argini realizzati a seguito dei lavori minerari presenti nella zona. Manca una valutazione del rischio e della vulnerabilità derivante dalla presenza di tale tipo di impianto (di per sé inquinante ) in una realtà geologica che già di per sé evidenzia naturalmente fattori di rischio per la salute delle persone e delle strutture basti ricordare come l'atmosfera aggressiva per la presenza dello solfo ha ridotto gli impianti minerari. 6. Incompletezza dell’ analisi degli impatti su flora e fauna Nello S.I.A. sono trattati anche gli aspetti di flora e fauna (Capitolo 5. par. 5.5.4 Vegetazione, flora, fauna) La trattazione completa è racchiusa in appena 60 righe circa e non sono citati studi o riferimenti bibliografici di sorta. Al riguardo, riteniamo non sufficiente e attendibile lo studio con riferimento alla specie animali e vegetali presenti nel territorio. Considerando altresì le implicazioni paesaggistiche di cui ai vincoli sopra menzionati, che non possono certamente eludere un valutazione più ampia dei questi aspetti.
  • 14. AM.BE.COM. – Presidio No Discarica Divino Amore – Osservazioni su Quarto della Zolforatella 14/20 7. Incompatibilità con traffico e viabilità L’impatto sulla viabilità è trattato nello S.I.A. al capitolo 6. “ENTITA’ E NATURA DEGLI EFFETTI DERIVANTI DALL’ATTIVAZIONE DI UN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO IN UNO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE”, paragrafo 13) Impatto sulla viabilità circostante. La stima dell’impatto veicolare è stata svolta considerando i seguenti parametri:  rifiuti in ingresso: 70.000 tonnellate/anno;  giorni di funzionamento: 350 gg/anno  flusso veicolare: 20 viaggi/giorno di andata e ritorno (compresi fra lunedì e venerdì nell’arco temporale 8.00 – 17.00). Con tali parametri il proponente individua un maggior traffico veicolare dovuto all’impianto di circa 5 automezzi/ora. Si ritiene che i calcoli del proponente debbano essere ricalcolati con lo scenario progettuale peggiore. Infatti il calcolo proposto dal progettista è considerato solo l’utilizzo di un solo modulo impiantistico (ossia solo 70.000 ton a fronte delle 240.000 di cui è richiesta l’autorizzazione alla gestione). Inoltre, a questi deve essere aggiunto il traffico relativo ai rifiuti prodotti (20.000 tonnellate) e quello relativo al compost in uscita (circa 37.000 tonnellate). Inoltre il progettista afferma che il calcolo è eseguito per un orario di lavoro dal lunedì al venerdì ma svolge i propri calcoli su 350 gg/anno. Considerando i giorni utili dal lunedì al venerdì e tolte le festività è plausibile che i giorni di effettivo conferimento non siano più di 300 all’anno. Si ritiene inoltre che l’indicazione che il traffico in ingresso sia ripartito uniformemente sulle 8 ore sia eccessivamente ottimistico. È più plausibile che l’intero flusso arrivi nelle ore 8- 12 (salvo precise prescrizioni previste nell’autorizzazione) Pertanto il calcolo del flusso veicolare sarebbe il seguente:  rifiuti in ingresso: 300.000 tonnellate/anno (rifiuti in ingresso + scarti in uscita + compost in uscita);  giorni di funzionamento: 300 gg/anno  flusso veicolare: 208 viaggi/giorno di andata o ritorno (compresi fra lunedì e venerdì nell’arco temporale 8.00 – 12.00). Con tali parametri il traffico veicolare atteso all’impianto è di circa 60 automezzi/ora (LEGGASI UNO al MINUTO).
  • 15. AM.BE.COM. – Presidio No Discarica Divino Amore – Osservazioni su Quarto della Zolforatella 15/20 A tale traffico deve essere aggiunto quello relativo ai 100 addetti impegnati nell’impianto. Considerando ferie, malattie e personale che condivide l’auto, si può stimare un flusso ulteriore di circa 75 auto in ingresso e 75 in uscita al giorno. Traffico concentrato in poche ore (ingresso e uscita). Nella Relazione Mobilità allegata al progetto si ritengono sostanzialmente buone le caratteristiche di viabilità per le strade di accesso al sito, informazione del tutto errata rispetto alla situazione reale. La strada di accesso allo stabilimento è la Strada Provinciale n°101/A Albano-Torvaianica strada a due corsie di senso alternato e conseguentemente l’ingresso/uscita dei mezzi sarà molto pericoloso. La strada è caratterizzata dalla presenza continua di curve e tornanti e da traffico congestionato sia in direzione Albano che in direzione Torvaianica con frequenti incidenti stradali. Il transito per Albano dovrebbe avvenire attraversando il centro abitato di Pavona dove sussiste un passaggio a livello che blocca il traffico ad intervalli regolari durante tutta la giornata. Inoltre sussiste divieto di transito dei mezzi pesanti a Pavona comune di Albano tra via Nettunense e via Latina. Per quanto riguarda la via Ardeatina sussiste una limitazione al traffico di mezzi pesanti. In data 04/12/2012 la provincia ha emesso un'ordinanza la n.35/2012 che vieta il transito ai veicoli con massa superiore a 6,5 tonnellate nel tratto dell' Ardeatina maggiormente compromesso dall'attraversamento di Tir, compreso tra il km 11,900, in corrispondenza dell'incrocio con via Castel di Leva, ed il km 14,400, all'altezza dell'intersezione con via del Divino Amore. La viabilità della via Ardeatina è già compromessa da un numero eccessivo di veicoli e mezzi pesanti in entrata ed in uscita da Roma, la portata della strada non riesce a sopportare tale traffico pertanto è inevitabile che giornalmente si creino degli incolonnamenti che interessano in particolar modo il tratto dall’incrocio con Via Del Divino Amore al GRA e viceversa. La strada Laurentina ha ancora attualmente in corso i lavori di rifacimento ed insieme all’altra strada citata, la SS148 Pontina, presenta forti criticità per la situazione traffico a causa del transito dei mezzi pesanti da e per la zona industriale di S. Palomba, nonché dei mezzi da e per le diverse discariche presenti sul territorio. Tali strade raggiungerebbero il collasso ipotizzando di aggiungere trasporti di rifiuti nella quantità reale del caso peggiore di 60 automezzi/h. 8. Incompatibilità con l’atmosfera Nella relazione sulle emissioni in atmosfera è stato progettato un modello base che non cita alcun riferimento di conformità alle indicazioni delle “Linee Guida per la selezione ed applicazione dei modelli di dispersione atmosferica per la valutazione della qualità dell'aria” descritto in “Quaderno RTI CTN_ACE 4/2001 – ANPA (Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente)”. Riteniamo
  • 16. AM.BE.COM. – Presidio No Discarica Divino Amore – Osservazioni su Quarto della Zolforatella 16/20 quindi lo studio insufficiente a garantire la conformità agli impatti sulla componente atmosfera, fissata dalla normativa vigente sulla qualità dell’aria (D. Lgs. 155/2010 e s.m.i.). Inoltre il calcolo degli automezzi in ingresso/uscita effettuato che stima in 10 veicoli/h, va sostituito con il valore corretto al caso peggiore che riportiamo nel paragrafo precedente di 60 veicoli/h. Segnaliamo poi il rischio non analizzato di incidente nella malaugurata ipotesi di interazione delle venute di gas endogeni di tipo sulfureo con la fiamma di sicurezza che entrerebbe in funzione nel caso in cui uno o entrambi i cogeneratori andassero fuori uso. 9. Incompatibilità con società ed economia Come primo rilievo si evidenzia i richiedenti non hanno le prerogative societarie per presentare il PAMA, come descritto nell’art.79 c.3 delle norme di attuazione del piano regolatore generale del Comune di Roma, che così recita : “Il PAMA è presentato dal proprietario del fondo o dal conduttore dell’azienda agricola, o dal legale rappresentante di cooperative agricole e associazioni di imprenditori agricoli - costituite ai sensi della legislazione vigente (nota: Art 2135 del Codice Civile)- o di società cooperative o associazioni con finalità di gestione agricola del territorio e di promozione delle attività integrative legate al tempo libero, all’educazione ambientale, all’agriturismo.”. Dalla Visura Camerale (allegata al PAMA) si evidenzia che la Pontina Ambiente srl come “attività esercitata nella sede legale” può soltanto trattare: “La raccolta, il trasporto con autoveicoli su strada per conto proprio e di terzi, l’ammasso, il deposito, la discarica sul suolo e nel suolo, nonché il trattamento inteso come operazione e trasformazione necessaria il riutilizzo. La rigenerazione, il recupero, il riciclo e la innocuizzazione dei rifiuti solidi urbani, speciali tossico-nocivi, art. 2 del Dpr 10/09/82 e normativa vigente”. Come è evidentemente dimostrato non risulta la vocazione imprenditoriale agricola della società. Ciò pone dubbi non sulla bontà del piano economico aziendale ma sulla effettiva operatività dell’azienda in questo campo. Non è citato alcun possesso delle necessarie licenze per espletare la professione agroalimentare. Al contrario la vocazione agraria della zona è comprovata e sono evidenti le ricadute negative per lo sviluppo turistico dell’intera area di pregio nel caso in cui l’impianto proposto sia realizzato. La zona in esame insiste in zona di produzione di prodotti agricoli ed alimentari definiti ad indicazione geografica o a denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 e in aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91. In particolare sono presenti produzioni in zona Ardeatina rispondenti ai seguenti disciplinari DOC e IGT:
  • 17. AM.BE.COM. – Presidio No Discarica Divino Amore – Osservazioni su Quarto della Zolforatella 17/20 IGP – Abbacchio Romano - N. CE: IT-PGI-005-0293-21.05.2003 - disciplinare pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea a norma dell’art.6, par. 2 del regolamento CE n. 510/2006 del Consiglio Europeo; IGP – Agnello del Centro Italia - N. CE: IT-PGI-0005-0808-18.05.2010 – disciplinare pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea a norma dell’art.6, par. 2 del regolamento CE n. 510/2006 del Consiglio Europeo; Caciofiore di Columella; IGT - Carciofo Romanesco del Lazio - N. nazionale del fascicolo: 1/2001 – disciplinare pubblicato a norma del reg. CEE n. 2081/92; IGT – Mortadella Bologna - DM 7 ottobre 1998 – GURI n. 252 del 28 ottobre 1998 - Iscrizione nel "Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette" ai sensi del Reg. CE n. 1549/98; DOC – Castelli Romani – DM 4/11/1996; DOC – Roma - Decreto 3 novembre 2011 Rettifica del Decreto 2 agosto 2011 concernente il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Roma». (11A14622) (GU n. 262 del 10-11-2011); IGT – Lazio IGT - D. D. 09 Agosto 2010 - Rettificato D. D. 29 Settembre 2010; IGT – Mozzarella - (96/C 246/09)– disciplinare pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea a norma dell’art.8, par. 1 del regolamento CEE n. 2082/1992 del Consiglio Europeo; DOP – Pecorino Romano - N. CE: IT-PDO-0117-0017-26.1.2006 - disciplinare pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea a norma dell’art.6, par. 2 del regolamento CE n. 510/2006 del Consiglio Europeo; IGT – Ricotta Romana - (2004/C 30/04) – N. nazionale del fascicolo: 14/2003 - disciplinare pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea a norma dell’art.6, par. 2 del regolamento CEE n. 2081/1992 del Consiglio Europeo; DOP – Salamini Italiani Alla Cacciatora – riservata a produzioni ai sensi dell'art. 2, comma 3 del Reg. CEE - 2081/92. Inoltre ci sono le seguenti produzioni in zone limitrofe influenzate: DOC – Colli Albani - D.M. 26/Giugno/1992; DOC – Colli Lanuvini - 26 agosto dell’anno 1996; DOC – Frascati - decreto ministeriale 2 maggio 1933; DOC – Marino - D.D. 17/Luglio/2003 - Modificato D.D. 22/Marzo/2010;
  • 18. AM.BE.COM. – Presidio No Discarica Divino Amore – Osservazioni su Quarto della Zolforatella 18/20 DOC – Montecompatri-Colonna - D.P.R. 19/OTTOBRE/1987; DOC – Velletri - D.M. 7/SETTEMBRE/1999; DOCG – Cannellino Frascati - decreto ministeriale 2 maggio 1933; DOCG – Frascati Superiore - decreto ministeriale 2 maggio 1933; IGT – KIWI Latina (anche parte di Roma) (2003/C 262/03) - N. nazionale del fascicolo: 11/2003 - disciplinare pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea a norma dell’art.6, par. 2 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio Europeo; IGT – Pane Casereccio di Genzano - 01533; IGT – Porchetta di Ariccia - (2010/C 256/10) - N. CE: IT-PGI-0005-0762-02.03.2009 - disciplinare pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea a norma dell’art.6, par. 2 del regolamento CE n. 510/2006 del Consiglio Europeo. Inoltre la produzione agraria è fonte di reddito per tutta l’area. Sono presenti in zona attività turistiche legate all’enogastronomia con presenza di agriturismi. L’emissione di miasmi si ripercuoteranno pesantemente sulla vocazione turistico – agraria della zona portando alla perdita di potenziali circuiti turistici promettenti ed economicamente significativi. Inoltre sul PAMA: - non si sviluppano, rispetto al compost prodotto dal trattamento di tutta la FORSU di Roma, i quantitativi di compost "di qualità" che l'azienda agricola può riutilizzare; - non si specifica l'arco temporale entro il quale tale compost sarà utilizzato; - non si indica la localizzazione dello stoccaggio delle eccedenze. Tutto ciò rende impossibile stabilire se nel progetto l'azienda agricola sia effettivamente scaturita dalla necessità di operare in sinergia con l'impianto di trattamento della FORSU escludendo che la stessa invece di essere parte integrante del progetto complessivo sia esclusivamente un orpello del vero scopo aziendale dell'impianto: l'economia legata al trattamento dei rifiuti. Risulta infatti evidente che 81 ha di seminativo non possano accogliere tutto il compost derivante dal trattamento di 240.000 t/a ed ovviamente non possano farlo per tutto l'arco annuale. Gli edifici previsti in ambito agricolo non sono riportati nel PAMA (con l’esclusione dell’edificio legato alla vendita. In particolare le molteplici attività agricole previste nel piano aziendale dovrebbero prevedere diversi capannoni legati alle attività (ricovero mezzi meccanici, ricovero e stoccaggio orto-frutta, zona lavaggio, celle frigorifere, ricovero sementi e insilato, cantina vinicola e/o olivicola, ecc.) tali indicazioni non sono specificate contrariamente a quanto prescritto nell’art.79 c.3 delle norme di attuazione del piano regolatore generale del Comune di Roma.
  • 19. AM.BE.COM. – Presidio No Discarica Divino Amore – Osservazioni su Quarto della Zolforatella 19/20 10.Incompatibilità con traffico Aereo Nell’informativa tecnica sulle linee guida sulla valutazione della messa in opera di impianti di discarica in prossimità del sedime aereoportuale emesso dall’ENAC IL 17/12/2008 si richiama “l’Art 707 del codice della Navigazione ed al capitolo 4 parag. 12 del Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti mette in capo ad ENAC il compito di identificare le attività presenti sul territorio che potrebbero essere potenzialmente pericolose per la navigazione”. Inoltre “L’Art. 711 prescrive che nelle zone di cui all'articolo 707, sono soggette a limitazioni le attività che, come lo smaltimento dei rifiuti, costituiscono un potenziale richiamo per la fauna selvatica o comunque un pericolo per la navigazione aerea. La realizzazione e l'esercizio delle attività di smaltimento dei rifiuti, fatte salve le competenze delle autorità preposte, sono pertanto subordinate all'autorizzazione dell'ENAC, che ne accerta il grado di pericolosità ai fini della sicurezza della navigazione aerea. Il paragrafo 7.9 del cap.7 Parte 3 dell’ICAO Airport Service Manual (Doc. ICAO 9137- AN/898) indica in 13 km dal sedime aeroportuale il limite consigliato per l’insediamento di attività di smaltimento”. Inoltre vengono enunciati i dettagli in base alle tipologie di rifiuti per i quali è previsto trattamento: “Nel caso in cui i rifiuti abbiano subito un pretrattamento, la distanza minima consentita sarà funzione della capacità del trattamento di abbattere la sostanza organica. In questi casi è necessaria un’analisi caso per caso da parte dell’ENAC. Ulteriori fattori che contribuiscono all’accettabilità del sito sono: la modalità di trasporto e conferimento in discarica nonché il tipo di recinzione utilizzato e le procedure di sorveglianza e monitoraggio messi in atto.”. Risulta quindi evidente che il pronunciamento dell’ENAC è da ritenersi imprescindibile oltreché auspicabile al fine di valutare il rischio di incidente dovuto a bird strikes. Nel progetto in esame non si fa alcun cenno al rischio derivante al traffico aeroportuale. Il sito in esame dista in linea d’aria km 10,2 km dal sedime delle piste dell’aeroporto di Ciampino e ad una distanza di 9,5 km dall’aeroporto Militare Mario De Bernardi di Pratica di Mare. Inoltre la zona si trova nei coni di atterraggio e decollo degli aerei pericolosamente sovrapposti con zone densamente abitate che aumenterebbero le conseguenze di eventuali incidenti aerei. ***
  • 20. AM.BE.COM. – Presidio No Discarica Divino Amore – Osservazioni su Quarto della Zolforatella 20/20 Tanto premesso e ritenuto ampiamente motivato, L’ “AM.BE. COM, Presidio No Discarica Divino Amore” CHIEDE  di esprimere un giudizio di compatibilità ambientale negativo, ritenendo il sito non idoneo alla realizzazione di “Realizzazione azienda agricola a ciclo virtuoso con annesso impianto di compostaggio in loc. Quarto della Zolfaratella, presentata in data 28 dicembre 2015 da parte della Pontina Ambiente S.r.l., per i motivi elencati in precedenza.  Nel contempo richiede di intervenire, ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge 241/1990 nel procedimento avviato su istanza della Pontina Ambiente S.r.l. in data 28 dicembre 2015, nonché nell’eventuale Conferenza dei Servizi sulla Valutazione di Impatto Ambientale. Roma 25/02/2016 Ass. AM.BE.COM. Presidio No Discarica Divino Amore