Prime valutazioni sull'accordo del 29 novembre in UBI BancaFisac-Cgil Varese
VIVIAMO UNA DELLE STAGIONI PIÙ DIFFICILI PER TUTTI I LAVORATORI DEL CREDITO,
L’UNITÀ SINDACALE CONTINUA AD ESSERE CONDIZIONE INDISPENSABILE
PER TUTELARE AL MEGLIO LA CATEGORIA.
Testo aggiornato del decreto del ministero del lavoro in merito alle assunzioni agevolate per i percettori di ASPI. Sostituisce il precedente decreto di aprile
http://generazionevincente.it/blog : ll disegno di legge sul lavoro detto "JOBS ACT" contiene 5 deleghe legislative, che intervengono su importanti e vasti ambiti del diritto del lavoro. Analizziamone gli aspetti principali.
Jobs Act: cosa cambia per davvero nella gestione del lavoro? Punto per punto,...Fondazione CUOA
Le slide dell'intervento di Simone Baghin, Docente Faculty MBA Imprenditori CUOA Business School e Consulente del lavoro al seminario "Jobs Act: cosa cambia per davvero nella gestione del lavoro?"
10 dicembre 2014, Fondazione CUOA
Il contratto a tempo determinato è il contratto di lavoro che prevede un termine finale espressamente specificato e quindi di una durata prestabilita. In coerenza con il principio di non discriminazione (art. 6 D. Lgs. 368/2001) il lavoratore assunto a tempo determinato ha diritto allo stesso trattamento retributivo e previdenziale dei lavoratori assunti a tempo indeterminato che svolgano le medesime attività e mansioni o che abbiano lo stesso inquadramento contrattuale. Il Dr Angelo Petrocelli illustra le novità introdotte dal Jobs Act del governo Italiano durante il suo intervento al Seminario ODCEC Caserta
JOBS ACT: le novità del decreto legge n. 34/2014
Prime valutazioni sull'accordo del 29 novembre in UBI BancaFisac-Cgil Varese
VIVIAMO UNA DELLE STAGIONI PIÙ DIFFICILI PER TUTTI I LAVORATORI DEL CREDITO,
L’UNITÀ SINDACALE CONTINUA AD ESSERE CONDIZIONE INDISPENSABILE
PER TUTELARE AL MEGLIO LA CATEGORIA.
Testo aggiornato del decreto del ministero del lavoro in merito alle assunzioni agevolate per i percettori di ASPI. Sostituisce il precedente decreto di aprile
http://generazionevincente.it/blog : ll disegno di legge sul lavoro detto "JOBS ACT" contiene 5 deleghe legislative, che intervengono su importanti e vasti ambiti del diritto del lavoro. Analizziamone gli aspetti principali.
Jobs Act: cosa cambia per davvero nella gestione del lavoro? Punto per punto,...Fondazione CUOA
Le slide dell'intervento di Simone Baghin, Docente Faculty MBA Imprenditori CUOA Business School e Consulente del lavoro al seminario "Jobs Act: cosa cambia per davvero nella gestione del lavoro?"
10 dicembre 2014, Fondazione CUOA
Il contratto a tempo determinato è il contratto di lavoro che prevede un termine finale espressamente specificato e quindi di una durata prestabilita. In coerenza con il principio di non discriminazione (art. 6 D. Lgs. 368/2001) il lavoratore assunto a tempo determinato ha diritto allo stesso trattamento retributivo e previdenziale dei lavoratori assunti a tempo indeterminato che svolgano le medesime attività e mansioni o che abbiano lo stesso inquadramento contrattuale. Il Dr Angelo Petrocelli illustra le novità introdotte dal Jobs Act del governo Italiano durante il suo intervento al Seminario ODCEC Caserta
JOBS ACT: le novità del decreto legge n. 34/2014
Workshop Ifoa e Largo Consumo: RETAIL E RIFORMA DEL LAVORO - Barbara Maianiifoasapereutile
Workshop IFOA in collaborazione con Largo Consumo: RETAIL E RIFORMA DEL LAVORO – 29 Novembre 2012, Milano
Intervento Prof.ssa Barbara Maiani - Docente diritto della previdenza sociale, Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
“Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di
crescita” approvata dal Parlamento in data 27 giugno 2012
Il 27 giugno il Parlamento ha definitivamente approvato la legge di riforma del mercato del lavoro proposta dal Governo Monti denominata “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”.
E’ una legge molto complessa che ha l’ambizione di riformare molteplici aspetti del mercato del lavoro. Le finalità dichiarate sono quelle di :
- valorizzare l’apprendistato come modalità prevalente di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro;
- ridistribuire in modo più equo le tutele dell’impiego (contrasto alla flessibilità “malata” e revisione delle norme sui licenziamenti);
- rendere più efficiente, coerente ed equo l’assetto degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive del lavoro;
- contrastare l’elusione contributiva e fiscale che si verifica nell’utilizzo degli istituti contrattuali;
- promuovere maggiore inclusione nella vita economica delle donne e dei lavoratori ultracinquantenni;
- promuovere modalità partecipative di relazioni industriali in conformità con gli indirizzi assunti in sede europea.
I principali ambiti interessati alle modifiche normative sono:
- le tipologie contrattuali (Contratti a tempo determinato, di inserimento, di Apprendistato, Lavoro a tempo parziale, Lavoro intermittente o a chiamata, Lavoro a progetto, le Partite Iva, Associazione in partecipazione con apporto di lavoro, Lavoro accessorio, i Tirocini formativi)
- la disciplina in tema di flessibilità in uscita e le tutele del lavoratore ( i licenziamenti individuali e collettivi, il processo di lavoro sulle controversie sui licenziamenti)
- gli ammortizzatori sociali (l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASPI), la Mini ASPI, Indennità per i co.co.pro., l’aumento delle aliquote contributive, gli Ammortizzatori in deroga, la Cassa integrazione ordinaria e straordinaria, i Fondi di solidarietà bilaterali)
Altre norme riguardano varie materie tra cui: un Fondo per i lavoratori anziani, gli incentivi alle assunzioni, il contrasto alle dimissioni in bianco, il sostegno alla genitorialità, il lavoro dei disabili e degli immigrati, le politiche attive del lavoro ed i servizi per l’impiego, l’ Apprendimento permanente, la Partecipazione dei lavoratori., ecc.
Non tutte le norme avranno attuazione immediata. Per alcune saranno necessari provvedimenti regolamentari o legislativi per la loro applicazione specifica oppure per il loro carattere programmatico.
Rinnovo applicazioni temporanee sisma 2016 definitivaFabio Bolo
comunicazione sindacale inviata a responsabile risorse umane, avente per oggetto il rinnovo delle applicazioni temporanee del personale interessato agli eventi sismici del 2016
Nota cgil accordo_detassazione_confindustria_24aprile2013
1. FIRMATO L'ACCORDO CON CONFINDUSTRIA SULLA DETASSAZIONE
Il 24 Aprile 2013 Cgil Cisl Uil e Confindustria hanno siglato l'accordo che rende operativi il
Decreto e la Circolare del Ministero del Lavoro sulla detassazione del salario di produttività.
Nelle precedenti note (alle quali vi rimandiamo) che come Cgil abbiamo inviato alle strutture
avevamo infatti - oltre che descritto i nostri giudizi negativi sul Decreto e la sua evoluzione con
l'emanazione della Circolare - preannunciato l'avvio di un confronto con orientato a definire gli
ambiti di intervento entro i quali dovevano muoversi gli accordi aziendali, e l'assunzione di un
accordo-tipo da adottare a livello territoriale utile ad estendere i benefici della detassazione ai
lavoratori delle imprese dove non sono presenti e operanti le rappresentanze sindacali.
Nella riunione che abbiamo svolto con le categorie nazionali e i regionali confederali abbiamo poi
discusso più nello specifico i contenuti e i possibili esiti del confronto da noi auspicati.
Riassumendo i termini essenziali della vicenda è possibile affermare che con i miglioramenti
contenuti nella Circolare ministeriale, rispetto ai quali è stata determinante la posizione e
l'intervento della Cgil, e ora con l'accordo con Confindustria, sono venuti meno i caratteri
regressivi dell'accordo separato sulla produttività che risulta quindi di fatto superato. Sono stati
infatti riaffermati i diritti imprescindibili dei lavoratori sanciti dallo Statuto e recuperati alla
contrattazione temi e voci contrattuali, nel rispetto dei CCNL, che il Decreto nella sua articolazione
tendeva a negare.
Su queste nuove basi è possibile sviluppare ed estendere una contrattazione orientata al
miglioramento delle condizioni che possono determinare la crescita della produttività, nella
consapevolezza che per rendere credibile un tale percorso, è necessario accompagnare il contributo
dei lavoratori con tutte quelle misure, dagli investimenti alle innovazioni, senza le quali è difficile
attendersi risultati rilevanti e comunque all'altezza delle esigenze che l'attuale grave situazione
economica impone.
Detto ciò l'accordo con Confindustria afferma fondamentalmente questi principi:
1. Le intese aziendali che dovranno essere espressamente realizzate tra azienda ed RSU
laddove quest'ultima è presente e operante nell'impresa (naturalmente dove richiesto anche
con il concorso del sindacato territoriale di categoria), sulla base dell'impostazione
dell'accordo e dal richiamo esplicito all'applicazione dei criteri e delle voci contenuti nella
Circolare ministeriale, saranno orientate per volontà dichiarata dalle parti a consolidare la
contrattazione dei premi di risultato legati a parametri quantitativi, di efficienza, qualità,
ecc.., e alla gestione degli orari di lavoro a supporto degli obiettivi condivisi di crescita
della produttività, in linea con le esperienze realizzate nel biennio precedente in tema di
detassazione. Nella nostra nota precedente sono evidenziate le modalità che rendono
applicabile la detassazione alle voci previste dalla Circolare ministeriale, in particolare
laddove è richiamato che:
è sufficiente un solo indicatore per la definizione dei premi di risultato
sono salvaguardati gli accordi precedenti sui premi che insistono sul 2013 e quindi
detassabili per tutti i 12 mesi
analogo criterio è previsto per i nuovi premi contrattati i cui risultati sono legati
all'andamento annuale dei parametri individuati
l'agevolazione è riconosciuta per le voci dell'orario sia sulla quota di retribuzione che
sulla maggiorazione
è riconosciuta la possibilità di sommare i benefici della detassazione sui premi a quelli
2. sulle voci di orario nei limiti dei 2.500 euro annui.
Con questa impostazione complessiva, come abbiamo già avuto modo di sottolineare, viene
meno la condizione (cosiddetto secondo binario) imposta dal Decreto, e da noi decisamente
respinta, secondo la quale era possibile applicare la detassazione alle voci dell'orario di
lavoro solo se agli interventi sull'orario se ne aggiungevano altri mirati a modificare le
norme di legge sul controllo a distanza e sul demansionamento.
2. Nel confermare il modello e la funzione dei due livelli di contrattazione (nazionale e
aziendale), sempre l'accordo generale al quale è allegato quello quadro-territoriale, rende
inoltre esplicito che qualora la contrattazione intenda modificare norme del CCNL applicato
in azienda, questo può avvenire alla sola condizione di adottare le procedure previste
dall'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 che come si ricorderà al punto 7 prevedono
l'accordo tra azienda e RSU con l’assistennza dai sindacati territoriali di categoria.
3. L'accordo quadro-territoriale proprio in quanto rivolto alle imprese prive di
rappresentanza sindacale nella sua premessa valorizza la volontà delle parti di sviluppare e
diffondere la contrattazione aziendale. Il valore di questa affermazione non può sfuggire, di
cui dobbiamo coglierne tutte le implicazioni, sapendo che si colloca anche nel quadro delle
posizioni di Confindustria che non riconosce il livello territoriale quale nuovo livello di
contrattazione ma nello specifico unicamente funzionale allo scopo di estendere la platea dei
lavoratori beneficiari della detassazione.
4. L'accordo quadro-territoriale una volta sottoscritto nel territorio o nella provincia tra Cgil
Cisl Uil confederali e Confindustria, riconfermando così la prassi adottata nel precedente
biennio al fine di renderlo efficace per l'insieme dei lavoratori di tutte le imprese dei settori
privati presenti nel territorio, prevede per le imprese due modalità possibili di attuazione:
a) per le imprese aderenti al sistema di Confindustria (di cui al punto 1 dell'accordo quadro) che
sono prive di rappresentanze sindacali, intendendo in tal senso sia le RSU che le RSA, e che
vogliono definire un accordo aziendale sui temi (premi, orari) oggetto di detassazione, possono
rivolgersi all'Associazione di Confindustria della provincia o del territorio e stipularlo con le
Organizzazioni sindacali territoriali di categoria. L'accordo è ovviamente efficace e quindi
applicabile a tutti i lavoratori dell'impresa solo dopo la sua stipula. E' evidente che questa prima
modalità offre una concreta possibilità per il sindacato di stabilire con questi lavoratori tutte le
condizioni di informazione e partecipazione tramite i nostri tradizionali strumenti di democrazia.
b) sempre per le imprese aderenti a Confindustria prive di rappresentanze sindacali ( di cui al punto
2 dell'accordo quadro) che non si avvalgono della precedente modalità, possono applicare la
detassazione sulle voci previste dalla Circolare ministeriale, rientranti nella sfera di applicazione del
CCNL in materia di orario, per prestazioni lavorative diverse da quelle atto in azienda. In questo
caso l’assenza di un accordo aziendale rende queste diverse prestazioni non vincolanti per i
lavoratori interessati e quindi da considerarsi come opportunità e non come indicazione
prescrittiva. Di fatto in questa fattispecie le prestazioni richieste rientrano nella volontarietà dei
lavoratori. In ogni caso, se il CCNL applicato in azienda preveda l'obbligo di contrattazione per
apportare modifiche all'orario esistente, l'impresa è tenuta a rispettare tale indicazione rivolgendosi
alla sede di negoziazione territoriale seguendo la modalità a).
Come è del tutto evidente, e a conferma delle difficoltà che abbiamo incontrato nella
trattativa, si tratta di un accordo significativo e dalle implicazioni contrattuali di non
secondaria importanza. Non a caso la Cgil lo considera un passo in avanti nelle relazioni
3. sindacali. Si tratta ora di applicarlo in modo corretto a partire dal ruolo che devono
esercitare tutte le nostre strutture confederali, in particolare di categoria, soprattutto in
relazione alla possibilità di estendere la sua efficacia su tutto il territorio nazionale e per tutti
i lavoratori dei diversi comparti e settori di appartenenza.
A tale proposito è nostro compito verificare nei tempi e nei termini più immediati la
possibilità di estendere l’intesa anche alle altre Associazioni imprenditoriali, in particolare
con le Associazioni degli artigiani, delle PMI, e della Cooperazione. Vi terremo informati
tempestivamente dell’esito. Vi ricordiamo che per le imprese artigiane la previsione di
definire accordi territoriali, su esplicita indicazione anche ministeriale, è da intendersi
“accordi regionali”.
Rimaniamo a disposizione per tutti gli eventuali chiarimenti. Fraterni saluti
per l'Area Contrattazione
I Coordinatori
S. Barone R. Strazzullo M. Gentile
Allegati:
Accordo Confindustria
Circolare Ministero del Lavoro