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FIRMATO L'ACCORDO CON CONFINDUSTRIA SULLA DETASSAZIONE
Il 24 Aprile 2013 Cgil Cisl Uil e Confindustria hanno siglato l'accordo che rende operativi il
Decreto e la Circolare del Ministero del Lavoro sulla detassazione del salario di produttività.
Nelle precedenti note (alle quali vi rimandiamo) che come Cgil abbiamo inviato alle strutture
avevamo infatti - oltre che descritto i nostri giudizi negativi sul Decreto e la sua evoluzione con
l'emanazione della Circolare - preannunciato l'avvio di un confronto con orientato a definire gli
ambiti di intervento entro i quali dovevano muoversi gli accordi aziendali, e l'assunzione di un
accordo-tipo da adottare a livello territoriale utile ad estendere i benefici della detassazione ai
lavoratori delle imprese dove non sono presenti e operanti le rappresentanze sindacali.
Nella riunione che abbiamo svolto con le categorie nazionali e i regionali confederali abbiamo poi
discusso più nello specifico i contenuti e i possibili esiti del confronto da noi auspicati.
Riassumendo i termini essenziali della vicenda è possibile affermare che con i miglioramenti
contenuti nella Circolare ministeriale, rispetto ai quali è stata determinante la posizione e
l'intervento della Cgil, e ora con l'accordo con Confindustria, sono venuti meno i caratteri
regressivi dell'accordo separato sulla produttività che risulta quindi di fatto superato. Sono stati
infatti riaffermati i diritti imprescindibili dei lavoratori sanciti dallo Statuto e recuperati alla
contrattazione temi e voci contrattuali, nel rispetto dei CCNL, che il Decreto nella sua articolazione
tendeva a negare.
Su queste nuove basi è possibile sviluppare ed estendere una contrattazione orientata al
miglioramento delle condizioni che possono determinare la crescita della produttività, nella
consapevolezza che per rendere credibile un tale percorso, è necessario accompagnare il contributo
dei lavoratori con tutte quelle misure, dagli investimenti alle innovazioni, senza le quali è difficile
attendersi risultati rilevanti e comunque all'altezza delle esigenze che l'attuale grave situazione
economica impone.
Detto ciò l'accordo con Confindustria afferma fondamentalmente questi principi:
1. Le intese aziendali che dovranno essere espressamente realizzate tra azienda ed RSU
laddove quest'ultima è presente e operante nell'impresa (naturalmente dove richiesto anche
con il concorso del sindacato territoriale di categoria), sulla base dell'impostazione
dell'accordo e dal richiamo esplicito all'applicazione dei criteri e delle voci contenuti nella
Circolare ministeriale, saranno orientate per volontà dichiarata dalle parti a consolidare la
contrattazione dei premi di risultato legati a parametri quantitativi, di efficienza, qualità,
ecc.., e alla gestione degli orari di lavoro a supporto degli obiettivi condivisi di crescita
della produttività, in linea con le esperienze realizzate nel biennio precedente in tema di
detassazione. Nella nostra nota precedente sono evidenziate le modalità che rendono
applicabile la detassazione alle voci previste dalla Circolare ministeriale, in particolare
laddove è richiamato che:
è sufficiente un solo indicatore per la definizione dei premi di risultato
sono salvaguardati gli accordi precedenti sui premi che insistono sul 2013 e quindi
detassabili per tutti i 12 mesi
analogo criterio è previsto per i nuovi premi contrattati i cui risultati sono legati
all'andamento annuale dei parametri individuati
l'agevolazione è riconosciuta per le voci dell'orario sia sulla quota di retribuzione che
sulla maggiorazione
è riconosciuta la possibilità di sommare i benefici della detassazione sui premi a quelli
sulle voci di orario nei limiti dei 2.500 euro annui.
Con questa impostazione complessiva, come abbiamo già avuto modo di sottolineare, viene
meno la condizione (cosiddetto secondo binario) imposta dal Decreto, e da noi decisamente
respinta, secondo la quale era possibile applicare la detassazione alle voci dell'orario di
lavoro solo se agli interventi sull'orario se ne aggiungevano altri mirati a modificare le
norme di legge sul controllo a distanza e sul demansionamento.
2. Nel confermare il modello e la funzione dei due livelli di contrattazione (nazionale e
aziendale), sempre l'accordo generale al quale è allegato quello quadro-territoriale, rende
inoltre esplicito che qualora la contrattazione intenda modificare norme del CCNL applicato
in azienda, questo può avvenire alla sola condizione di adottare le procedure previste
dall'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 che come si ricorderà al punto 7 prevedono
l'accordo tra azienda e RSU con l’assistennza dai sindacati territoriali di categoria.
3. L'accordo quadro-territoriale proprio in quanto rivolto alle imprese prive di
rappresentanza sindacale nella sua premessa valorizza la volontà delle parti di sviluppare e
diffondere la contrattazione aziendale. Il valore di questa affermazione non può sfuggire, di
cui dobbiamo coglierne tutte le implicazioni, sapendo che si colloca anche nel quadro delle
posizioni di Confindustria che non riconosce il livello territoriale quale nuovo livello di
contrattazione ma nello specifico unicamente funzionale allo scopo di estendere la platea dei
lavoratori beneficiari della detassazione.
4. L'accordo quadro-territoriale una volta sottoscritto nel territorio o nella provincia tra Cgil
Cisl Uil confederali e Confindustria, riconfermando così la prassi adottata nel precedente
biennio al fine di renderlo efficace per l'insieme dei lavoratori di tutte le imprese dei settori
privati presenti nel territorio, prevede per le imprese due modalità possibili di attuazione:
a) per le imprese aderenti al sistema di Confindustria (di cui al punto 1 dell'accordo quadro) che
sono prive di rappresentanze sindacali, intendendo in tal senso sia le RSU che le RSA, e che
vogliono definire un accordo aziendale sui temi (premi, orari) oggetto di detassazione, possono
rivolgersi all'Associazione di Confindustria della provincia o del territorio e stipularlo con le
Organizzazioni sindacali territoriali di categoria. L'accordo è ovviamente efficace e quindi
applicabile a tutti i lavoratori dell'impresa solo dopo la sua stipula. E' evidente che questa prima
modalità offre una concreta possibilità per il sindacato di stabilire con questi lavoratori tutte le
condizioni di informazione e partecipazione tramite i nostri tradizionali strumenti di democrazia.
b) sempre per le imprese aderenti a Confindustria prive di rappresentanze sindacali ( di cui al punto
2 dell'accordo quadro) che non si avvalgono della precedente modalità, possono applicare la
detassazione sulle voci previste dalla Circolare ministeriale, rientranti nella sfera di applicazione del
CCNL in materia di orario, per prestazioni lavorative diverse da quelle atto in azienda. In questo
caso l’assenza di un accordo aziendale rende queste diverse prestazioni non vincolanti per i
lavoratori interessati e quindi da considerarsi come opportunità e non come indicazione
prescrittiva. Di fatto in questa fattispecie le prestazioni richieste rientrano nella volontarietà dei
lavoratori. In ogni caso, se il CCNL applicato in azienda preveda l'obbligo di contrattazione per
apportare modifiche all'orario esistente, l'impresa è tenuta a rispettare tale indicazione rivolgendosi
alla sede di negoziazione territoriale seguendo la modalità a).
Come è del tutto evidente, e a conferma delle difficoltà che abbiamo incontrato nella
trattativa, si tratta di un accordo significativo e dalle implicazioni contrattuali di non
secondaria importanza. Non a caso la Cgil lo considera un passo in avanti nelle relazioni
sindacali. Si tratta ora di applicarlo in modo corretto a partire dal ruolo che devono
esercitare tutte le nostre strutture confederali, in particolare di categoria, soprattutto in
relazione alla possibilità di estendere la sua efficacia su tutto il territorio nazionale e per tutti
i lavoratori dei diversi comparti e settori di appartenenza.
A tale proposito è nostro compito verificare nei tempi e nei termini più immediati la
possibilità di estendere l’intesa anche alle altre Associazioni imprenditoriali, in particolare
con le Associazioni degli artigiani, delle PMI, e della Cooperazione. Vi terremo informati
tempestivamente dell’esito. Vi ricordiamo che per le imprese artigiane la previsione di
definire accordi territoriali, su esplicita indicazione anche ministeriale, è da intendersi
“accordi regionali”.
Rimaniamo a disposizione per tutti gli eventuali chiarimenti. Fraterni saluti
per l'Area Contrattazione
I Coordinatori
S. Barone R. Strazzullo M. Gentile
Allegati:
Accordo Confindustria
Circolare Ministero del Lavoro

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Nota cgil accordo_detassazione_confindustria_24aprile2013

  • 1. FIRMATO L'ACCORDO CON CONFINDUSTRIA SULLA DETASSAZIONE Il 24 Aprile 2013 Cgil Cisl Uil e Confindustria hanno siglato l'accordo che rende operativi il Decreto e la Circolare del Ministero del Lavoro sulla detassazione del salario di produttività. Nelle precedenti note (alle quali vi rimandiamo) che come Cgil abbiamo inviato alle strutture avevamo infatti - oltre che descritto i nostri giudizi negativi sul Decreto e la sua evoluzione con l'emanazione della Circolare - preannunciato l'avvio di un confronto con orientato a definire gli ambiti di intervento entro i quali dovevano muoversi gli accordi aziendali, e l'assunzione di un accordo-tipo da adottare a livello territoriale utile ad estendere i benefici della detassazione ai lavoratori delle imprese dove non sono presenti e operanti le rappresentanze sindacali. Nella riunione che abbiamo svolto con le categorie nazionali e i regionali confederali abbiamo poi discusso più nello specifico i contenuti e i possibili esiti del confronto da noi auspicati. Riassumendo i termini essenziali della vicenda è possibile affermare che con i miglioramenti contenuti nella Circolare ministeriale, rispetto ai quali è stata determinante la posizione e l'intervento della Cgil, e ora con l'accordo con Confindustria, sono venuti meno i caratteri regressivi dell'accordo separato sulla produttività che risulta quindi di fatto superato. Sono stati infatti riaffermati i diritti imprescindibili dei lavoratori sanciti dallo Statuto e recuperati alla contrattazione temi e voci contrattuali, nel rispetto dei CCNL, che il Decreto nella sua articolazione tendeva a negare. Su queste nuove basi è possibile sviluppare ed estendere una contrattazione orientata al miglioramento delle condizioni che possono determinare la crescita della produttività, nella consapevolezza che per rendere credibile un tale percorso, è necessario accompagnare il contributo dei lavoratori con tutte quelle misure, dagli investimenti alle innovazioni, senza le quali è difficile attendersi risultati rilevanti e comunque all'altezza delle esigenze che l'attuale grave situazione economica impone. Detto ciò l'accordo con Confindustria afferma fondamentalmente questi principi: 1. Le intese aziendali che dovranno essere espressamente realizzate tra azienda ed RSU laddove quest'ultima è presente e operante nell'impresa (naturalmente dove richiesto anche con il concorso del sindacato territoriale di categoria), sulla base dell'impostazione dell'accordo e dal richiamo esplicito all'applicazione dei criteri e delle voci contenuti nella Circolare ministeriale, saranno orientate per volontà dichiarata dalle parti a consolidare la contrattazione dei premi di risultato legati a parametri quantitativi, di efficienza, qualità, ecc.., e alla gestione degli orari di lavoro a supporto degli obiettivi condivisi di crescita della produttività, in linea con le esperienze realizzate nel biennio precedente in tema di detassazione. Nella nostra nota precedente sono evidenziate le modalità che rendono applicabile la detassazione alle voci previste dalla Circolare ministeriale, in particolare laddove è richiamato che: è sufficiente un solo indicatore per la definizione dei premi di risultato sono salvaguardati gli accordi precedenti sui premi che insistono sul 2013 e quindi detassabili per tutti i 12 mesi analogo criterio è previsto per i nuovi premi contrattati i cui risultati sono legati all'andamento annuale dei parametri individuati l'agevolazione è riconosciuta per le voci dell'orario sia sulla quota di retribuzione che sulla maggiorazione è riconosciuta la possibilità di sommare i benefici della detassazione sui premi a quelli
  • 2. sulle voci di orario nei limiti dei 2.500 euro annui. Con questa impostazione complessiva, come abbiamo già avuto modo di sottolineare, viene meno la condizione (cosiddetto secondo binario) imposta dal Decreto, e da noi decisamente respinta, secondo la quale era possibile applicare la detassazione alle voci dell'orario di lavoro solo se agli interventi sull'orario se ne aggiungevano altri mirati a modificare le norme di legge sul controllo a distanza e sul demansionamento. 2. Nel confermare il modello e la funzione dei due livelli di contrattazione (nazionale e aziendale), sempre l'accordo generale al quale è allegato quello quadro-territoriale, rende inoltre esplicito che qualora la contrattazione intenda modificare norme del CCNL applicato in azienda, questo può avvenire alla sola condizione di adottare le procedure previste dall'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 che come si ricorderà al punto 7 prevedono l'accordo tra azienda e RSU con l’assistennza dai sindacati territoriali di categoria. 3. L'accordo quadro-territoriale proprio in quanto rivolto alle imprese prive di rappresentanza sindacale nella sua premessa valorizza la volontà delle parti di sviluppare e diffondere la contrattazione aziendale. Il valore di questa affermazione non può sfuggire, di cui dobbiamo coglierne tutte le implicazioni, sapendo che si colloca anche nel quadro delle posizioni di Confindustria che non riconosce il livello territoriale quale nuovo livello di contrattazione ma nello specifico unicamente funzionale allo scopo di estendere la platea dei lavoratori beneficiari della detassazione. 4. L'accordo quadro-territoriale una volta sottoscritto nel territorio o nella provincia tra Cgil Cisl Uil confederali e Confindustria, riconfermando così la prassi adottata nel precedente biennio al fine di renderlo efficace per l'insieme dei lavoratori di tutte le imprese dei settori privati presenti nel territorio, prevede per le imprese due modalità possibili di attuazione: a) per le imprese aderenti al sistema di Confindustria (di cui al punto 1 dell'accordo quadro) che sono prive di rappresentanze sindacali, intendendo in tal senso sia le RSU che le RSA, e che vogliono definire un accordo aziendale sui temi (premi, orari) oggetto di detassazione, possono rivolgersi all'Associazione di Confindustria della provincia o del territorio e stipularlo con le Organizzazioni sindacali territoriali di categoria. L'accordo è ovviamente efficace e quindi applicabile a tutti i lavoratori dell'impresa solo dopo la sua stipula. E' evidente che questa prima modalità offre una concreta possibilità per il sindacato di stabilire con questi lavoratori tutte le condizioni di informazione e partecipazione tramite i nostri tradizionali strumenti di democrazia. b) sempre per le imprese aderenti a Confindustria prive di rappresentanze sindacali ( di cui al punto 2 dell'accordo quadro) che non si avvalgono della precedente modalità, possono applicare la detassazione sulle voci previste dalla Circolare ministeriale, rientranti nella sfera di applicazione del CCNL in materia di orario, per prestazioni lavorative diverse da quelle atto in azienda. In questo caso l’assenza di un accordo aziendale rende queste diverse prestazioni non vincolanti per i lavoratori interessati e quindi da considerarsi come opportunità e non come indicazione prescrittiva. Di fatto in questa fattispecie le prestazioni richieste rientrano nella volontarietà dei lavoratori. In ogni caso, se il CCNL applicato in azienda preveda l'obbligo di contrattazione per apportare modifiche all'orario esistente, l'impresa è tenuta a rispettare tale indicazione rivolgendosi alla sede di negoziazione territoriale seguendo la modalità a). Come è del tutto evidente, e a conferma delle difficoltà che abbiamo incontrato nella trattativa, si tratta di un accordo significativo e dalle implicazioni contrattuali di non secondaria importanza. Non a caso la Cgil lo considera un passo in avanti nelle relazioni
  • 3. sindacali. Si tratta ora di applicarlo in modo corretto a partire dal ruolo che devono esercitare tutte le nostre strutture confederali, in particolare di categoria, soprattutto in relazione alla possibilità di estendere la sua efficacia su tutto il territorio nazionale e per tutti i lavoratori dei diversi comparti e settori di appartenenza. A tale proposito è nostro compito verificare nei tempi e nei termini più immediati la possibilità di estendere l’intesa anche alle altre Associazioni imprenditoriali, in particolare con le Associazioni degli artigiani, delle PMI, e della Cooperazione. Vi terremo informati tempestivamente dell’esito. Vi ricordiamo che per le imprese artigiane la previsione di definire accordi territoriali, su esplicita indicazione anche ministeriale, è da intendersi “accordi regionali”. Rimaniamo a disposizione per tutti gli eventuali chiarimenti. Fraterni saluti per l'Area Contrattazione I Coordinatori S. Barone R. Strazzullo M. Gentile Allegati: Accordo Confindustria Circolare Ministero del Lavoro