Contratti di lavoro flessibile e licenziamenti individuali
1. I contratti di lavoro flessibile
e i licenziamenti individuali
2. PREMESSA
Le Legge n. 92/2012 “Disposizioni in materia di riforma del
mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” è entrata
in vigore il 18 luglio scorso (prevedendo tuttavia delle
specifiche decorrenze per taluni istituti in essa contenuti).
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3. IL PROGRAMMA IN SINTESI
• Le finalità e gli effetti della “Riforma del lavoro” nel
mercato del lavoro
• Gli interventi sulle tipologie contrattuali di lavoro flessibile
• contratti a termine e a tempo parziale
• contratti di lavoro intermittente
• collaborazioni coordinate e continuative a progetto
• partite IVA e associazioni in partecipazione
• Modifiche in materia di licenziamenti individuali e
dimissioni volontarie
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4. CONTRATTO A PROGETTO
Nuovo art. 61 del D.Lgs. n°276/2003:
“I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa […]
devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici
determinati dal committente e gestiti autonomamente dal
collaboratore […].”
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5. CONTRATTO A PROGETTO
Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un
determinato risultato finale e non può consistere in una mera
riproposizione dell’oggetto sociale del committente, avuto
riguardo al coordinamento con l’organizzazione del committente
e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione
dell’attività lavorativa.
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6. CONTRATTO A PROGETTO
Il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del
lavoro eseguito, e non può essere inferiore ai minimi stabiliti in
modo specifico per ciascun settore di attività dai contratti collettivi
sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale.
In assenza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non
può essere inferiore, a parità di estensione temporale dell’attività,
ai minimi salariali applicati nei contratti collettivi nazionali di
categoria del settore di riferimento, per le figure professionali il
cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del
collaboratore a progetto.
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7. PARTITE IVA
La ricorrenza di almeno due dei seguenti presupposti determina
la presunzione, salvo prova contraria, della prestazione quale
rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto:
a) collaborazione con il medesimo committente di durata
complessiva superiore ad 8 mesi per due anni consecutivi;
b) corrispettivo derivante dalla collaborazione, anche se
fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro
d’imputazione di interessi, pari almeno all’80% dei corrispettivi
annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco
di due anni solari consecutivi;
c) esistenza di una postazione di lavoro fissa presso una delle
sedi del committente, a disposizione del collaboratore.
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8. ASSOCIAZIONI IN PARTECIPAZIONE
In caso di apporto dell’associato consistente anche in una
prestazione di lavoro, il numero massimo di associati che
possano essere impegnati in una medesima attività non può
essere superiore a 3 (esclusioni: associati legati all’associante da
rapporto coniugale, o di parentela entro il 3° grado, ovvero di
affinità entro il 2°grado).
In caso di violazione, il rapporto con tutti gli associati con
apporto anche di lavoro si considera subordinato a tempo
indeterminato.
Sono fatti salvi, fino alla cessazione, i contratti in essere che
siano stati certificati alla data di entrata in vigore della Legge (18
luglio 2012).
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9. CONVEGNI GRATUITI UNOFORMAT
Unoformat e CAF CGN organizzano convegni gratuiti sul tema “I
contratti di lavoro flessibile e i licenziamenti individuali”.
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