Impresa e Innovazione: strumenti nazionali e regionali per le start-up | INVI...SviluppoBasilicata
Presentazione Invitalia
@ Incubatore di Impresa Sviluppo Basilicata Alta Val d’Agri Viggiano Grumento
@ Centro per la creatività Casa Cava - Matera
A cura della Funzione Finanza e Impresa - Promozione Giovanna Giovannini T.- Stefano Immune
Una sintesi chiara ed efficace del Piano di Sviluppo 2016-2019 realizzato dal Distretto Produttivo 'Puglia Creativa'.
Un documento che intende contribuire attivamente ad una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva del territorio pugliese.
Strumenti di tutela della proprietà intellettualeIng. Marco Calì
Sabato 8 Novembre 2014 dalle ore 08.30, nell'Aula Magna "Vincenzo Li Donni" della Scuola Politecnica dell'Università degli Studi di Palermo (ex Facoltà di Ingegneria), Ed. 13 Viale delle Scienze, si svolgerà un seminario su: Strumenti per la competitività delle imprese. Tutela e valorizzazione della proprietà intellettuale.
Dopo la registrazione dei partecipanti ed i saluti di benvenuto delle autorità e degli Organizzatori
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo, l'Ordine dei dottori Commerciasti ed Esperti Contabili della Provincia di Palermo, Rotary Club dell'area Panormus: Palermo SUD, Palermo Ovest, Monreale, Bagheria, Baia dei Fenici, Palermo Mediterranea, Palermo Mondello.
Si affronteranno i seguenti argomenti:
Panoramica sugli strumenti di tutela della proprietà intellettuale (brevetti, marchi, design): la brevettazione in Sicilia curati dell'Ing. Marco Calì – Consulente in Proprietà Intellettuale e Innovazione.
La titolarità della proprietà intellettuale – Regole e meccanismi. Innovazione e PMI – Le start up innovative curati dall'Avv. Alberto Spoto del Foro di Palermo
La gestione strategica della proprietà intellettuale e la sua valorizzazione. Il trasferimento tecnologico curati dall'Avv. Alberto Camusso del Foro di Torino
Start up aziendali ed accesso al credito curati dal Dott. Antonio Coglitore Consigliere dell’ODCEC di Palermo e Consigliere della Fondazione Francesco Bianchini
Gli strumenti di finanza agevolata nazionali ed europei per le PMI curati dal Dott. Cristiano Benzi Funzionario Banca Nazionale del Lavoro.
Proximity Marketing - che cos'è, come funziona e come realizzarlo tecnologica...Stefano Dindo
Anteprima dell'eBook creato da zero12 srl sul Proximity Marketing, volto a descriverne le caratteristiche principali, gli ambiti di utilizzo e le tecnologie a supporto.
Dopo aver definito il termine "Proximity Marketing", l'eBook prosegue con la descrizione degli obiettivi e dei vantaggi che caratterizzano tale tecnica.
A seguire, dopo un approfondimento sugli ambienti di business in cui poter adottare il Proximity Marketing, viene dato ampio spazio alla descrizione delle tecnologie a supporto (Audio di prossimità, Eye tracking, RFID, NFC, Beacon, Wearables).
Il documento termina con una sezione tecnica inserita per fornire un maggior dettaglio sulle modalità di funzionamento dei beacon.
Per scaricare l'eBook completo: http://www.zero12.it/proximity-marketing/
Marketing di Prossimità: geolocalizzazione e visibilitàAntonio Maresca
per molti una coordinata geografica e’
solo un punto su una mappa ... per tanti altri, invece, un
fondamentale in fase di ricerca e di scelta di un servizio o prodotto.
2015 Global Innovation 1000 study: Innovation’s New World OrderPwC's Strategy&
For the 11th year running, Strategy&, PwC's strategy consulting business, analyzed the top 1,000 public companies around the world that spent the most on R&D during the last fiscal year. This year’s results paint a detailed picture of not only who’s spending the most on R&D, but also where they are spending it.
La proprietà Intellettuale e l'Innovazione: brevetti per invenzione industriale, brevetti per modelli di utilità, brevetti per nuove varietà vegetali, marchi e altri segni distintivi, disegni e modelli, design, diritto d'autore, tutele dei libri, della musica del software e tutti i problemi della contraffazione.
Impresa e Innovazione: strumenti nazionali e regionali per le start-up | INVI...SviluppoBasilicata
Presentazione Invitalia
@ Incubatore di Impresa Sviluppo Basilicata Alta Val d’Agri Viggiano Grumento
@ Centro per la creatività Casa Cava - Matera
A cura della Funzione Finanza e Impresa - Promozione Giovanna Giovannini T.- Stefano Immune
Una sintesi chiara ed efficace del Piano di Sviluppo 2016-2019 realizzato dal Distretto Produttivo 'Puglia Creativa'.
Un documento che intende contribuire attivamente ad una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva del territorio pugliese.
Strumenti di tutela della proprietà intellettualeIng. Marco Calì
Sabato 8 Novembre 2014 dalle ore 08.30, nell'Aula Magna "Vincenzo Li Donni" della Scuola Politecnica dell'Università degli Studi di Palermo (ex Facoltà di Ingegneria), Ed. 13 Viale delle Scienze, si svolgerà un seminario su: Strumenti per la competitività delle imprese. Tutela e valorizzazione della proprietà intellettuale.
Dopo la registrazione dei partecipanti ed i saluti di benvenuto delle autorità e degli Organizzatori
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo, l'Ordine dei dottori Commerciasti ed Esperti Contabili della Provincia di Palermo, Rotary Club dell'area Panormus: Palermo SUD, Palermo Ovest, Monreale, Bagheria, Baia dei Fenici, Palermo Mediterranea, Palermo Mondello.
Si affronteranno i seguenti argomenti:
Panoramica sugli strumenti di tutela della proprietà intellettuale (brevetti, marchi, design): la brevettazione in Sicilia curati dell'Ing. Marco Calì – Consulente in Proprietà Intellettuale e Innovazione.
La titolarità della proprietà intellettuale – Regole e meccanismi. Innovazione e PMI – Le start up innovative curati dall'Avv. Alberto Spoto del Foro di Palermo
La gestione strategica della proprietà intellettuale e la sua valorizzazione. Il trasferimento tecnologico curati dall'Avv. Alberto Camusso del Foro di Torino
Start up aziendali ed accesso al credito curati dal Dott. Antonio Coglitore Consigliere dell’ODCEC di Palermo e Consigliere della Fondazione Francesco Bianchini
Gli strumenti di finanza agevolata nazionali ed europei per le PMI curati dal Dott. Cristiano Benzi Funzionario Banca Nazionale del Lavoro.
Proximity Marketing - che cos'è, come funziona e come realizzarlo tecnologica...Stefano Dindo
Anteprima dell'eBook creato da zero12 srl sul Proximity Marketing, volto a descriverne le caratteristiche principali, gli ambiti di utilizzo e le tecnologie a supporto.
Dopo aver definito il termine "Proximity Marketing", l'eBook prosegue con la descrizione degli obiettivi e dei vantaggi che caratterizzano tale tecnica.
A seguire, dopo un approfondimento sugli ambienti di business in cui poter adottare il Proximity Marketing, viene dato ampio spazio alla descrizione delle tecnologie a supporto (Audio di prossimità, Eye tracking, RFID, NFC, Beacon, Wearables).
Il documento termina con una sezione tecnica inserita per fornire un maggior dettaglio sulle modalità di funzionamento dei beacon.
Per scaricare l'eBook completo: http://www.zero12.it/proximity-marketing/
Marketing di Prossimità: geolocalizzazione e visibilitàAntonio Maresca
per molti una coordinata geografica e’
solo un punto su una mappa ... per tanti altri, invece, un
fondamentale in fase di ricerca e di scelta di un servizio o prodotto.
2015 Global Innovation 1000 study: Innovation’s New World OrderPwC's Strategy&
For the 11th year running, Strategy&, PwC's strategy consulting business, analyzed the top 1,000 public companies around the world that spent the most on R&D during the last fiscal year. This year’s results paint a detailed picture of not only who’s spending the most on R&D, but also where they are spending it.
La proprietà Intellettuale e l'Innovazione: brevetti per invenzione industriale, brevetti per modelli di utilità, brevetti per nuove varietà vegetali, marchi e altri segni distintivi, disegni e modelli, design, diritto d'autore, tutele dei libri, della musica del software e tutti i problemi della contraffazione.
Quali sono le strategie che un imprenditore deve implementare per tutelare l'innovazione? Una tutela brevettuale può aumentare il vantaggio competitivo di un'azienda nei confronti dei propri concorrenti.
Guida al trasferimento di tecnologia in Cina.
La gestione del trasferimento di tecnologia verso la Cina comporta l’analisi strategica di tre profili dell’area legale: la proprietà intellettuale; la normativa cinese circa le barriere in ingresso o uscita al trasferimento di tecnologia straniera; la struttura del contratto di trasferimento di tecnologia.
È consigliato proteggere la tecnologia registrando i diritti di proprietà intellettuale relativi: marchi, brevetto, copyright del software e design oltre agli accordi di riservatezza.
Vi sono limitazioni sull’import di tecnologia straniera in Cina e sull’export di tecnologia fuori dalla Cina; pertanto è necessario controllare gli elenchi predisposti dal ministero cinese.
Il trasferimento di tecnologia si può attuare con un contratto di licenza d’uso; contratto di cessione del brevetto; conferimento di bene immateriale (brevetto o anche know-how) a titolo di quota capitale nella costituzione di una società cinese 100% straniera (WFOE) o di una Joint Venture.
La prima parte della presentazione sugli strumenti a disposizione delle aziende per proteggersi dalla contraffazione dei propri brevetti, parte del progetto Anti-Counterfeiting toolkit (www.actoolkit.it)
Andrea Fiori ha tenuto uno speech panoramico che, attraverso un excursus di 25 anni tra LP, CASSETTE, CD, DVD e BLURAY (un paio o forse tre ere geologiche per l'IT, solo un 1/4 di secolo per l'industria dell'intrattenimento) mostri come (se si usa Linux) sia difficile far valere i propri diritti (es:vedere un DVD o BLURAY).
Strumenti per l'innovazione. Brevetto per invenzione e modello di utilità.Ing. Marco Calì
Concetti fondamentali sulle varie forme di tutela della Proprietà Intellettuale; Approfondimento sui brevetti per invenzione e sui modelli di utilità; Approfondimento sulla normativa nazionale; Cenni sulle normative comunitarie e internazionali; Le banche dati dei brevetti; Concetti fondamentali per il deposito; Le migliori prassi da seguire per la valorizzazione della Proprietà Industriale.
Similar to Interpretazione del brevetto e rivendicazioni (20)
Strumenti per l'innovazione. Brevetto per invenzione e modello di utilità.
Interpretazione del brevetto e rivendicazioni
1. DRAGOTTI
Studio Legale Associato
Milano, 23 marzo 2009
Avv. Gualtiero Dragotti
Innovazione e brevetti
Interpretazione del brevetto e rivendicazioni
2. Il fenomeno Cina
Dati 2005 (WIPO report 2007)
The patent offices of Japan and the United States of
America are the largest recipients of patent filings
followed by China, the Republic of Korea and the
European Patent Office.
These five patent offices account for 77% of all patents
filed in 2005, which represents an increase of 2% over
2004 (75%).
With an increase of almost 33% over
2004, the patent office of China became
the third largest recipient of patent
filings (up one place) in 2005.
DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
3. Globalizzazione ed innovazione
L’innovazione tecnologica come asset concorrenziale
Innovazione tecnologica e concorrenza sul mercato internazionale
La vocazione internazionale della proprietà industriale ed
intellettuale
La Convenzione di Unione di Parigi (1883)
Gli accordi GATT - TRIPs (1994)
DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
4. La vocazione internazionale del brevetto
L’armonizzazione degli istituti IP
La concorrenza tra sistemi di protezione
Nuovi oggetti di tutela
Farmaci, software e business methods
Requisiti formali
Approccio nazionale, visione internazionale
DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
5. Le frontiere del brevetto
Il principio di territorialità
Diritti esclusivi e mercati
L’orizzonte temporale
Mercati di produzione e mercati di esportazione
Le vestigia del colonialismo
La base: il brevetto nazionale
DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
6. I sistemi di protezione
DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
7. I sistemi di protezione
Brevetto Estensioni
Priorità
nazionali
nazionale
DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
8. I sistemi di protezione
Brevetto Estensioni
Priorità
nazionali
nazionale
Brevetto
Regionale
DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
9. I sistemi di protezione
Brevetto Estensioni
Priorità
nazionali
nazionale
Brevetto
Regionale
EPO
DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
10. I sistemi di protezione
Brevetto Estensioni
Priorità
nazionali
nazionale
Brevetto
Regionale
EPO USA JP
DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
11. I sistemi di protezione
Brevetto Estensioni
Priorità
nazionali
nazionale
PCT
Brevetto
Regionale
EPO USA JP
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12. I sistemi di protezione
Brevetto Estensioni
Priorità
nazionali
nazionale
PCT
Brevetto
Cina
Regionale
EPO USA JP
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13. Riferimenti normativi
Brevetto nazionale PCT
R.D. 1127/1939 (abrogato) Convenzione di Washington
(1970)
D.Lgs. 30/2005 (Codice della
Proprietà Industriale)
Brevetto Europeo
Convenzione di Strasburgo (1963)
Convenzione sul brevetto europeo
(1973)
EPC 2000
DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
14. Brevetto e progresso tecnico
Brevetto e segreto industriale
Il sinallagma brevettuale
Contributo (stabile) al progresso tecnico
Diritto di sfruttamento in regime di esclusiva per un
periodo limitato di tempo
Monopolio brevettuale e concorrenza
DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
15. Gli allegati alla domanda di brevetto
FUNZIONE: CATALOGAZIONE E RICERCA
ART. 51.2 CPI: IL TITOLO DEVE CORRISPONDERE ALL’OGGETTO DELL’INVENZIONE
Titolo ART. 160.1 LETT. B) CPI: IL TITOLO DEVE ESPRIMERE BREVEMENTE MA CON PRECISIONE I
CARATTERI E LO SCOPO DELL’INVENZIONE.
Riassunto FUNZIONE: INFORMAZIONE TECNICA (ART. 160.4 CPI E ART. 52 CPI)
FUNZIONE: CONSENTIRE AI TERZI DI ATTUARE L’INVENZIONE (ART. 51 CPI).
Descrizione (e eventuali disegni) L’INVENZIONE DEVE ESSERE DESCRITTA IN MODO SUFFICIENTEMENTE CHIARO E
COMPLETO PERCHÉ OGNI PERSONA ESPERTA DEL RAMO POSSA ATTUARLA
FUNZIONE: INDICARE SPECIFICAMENTE CIÒ CHE SI INTENDE DEBBA FORMARE
Rivendicazioni OGGETTO DEL BREVETTO (ART. 60.4 CPI)
DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
16. Scienza e volontà
La descrizione come dichiarazione di scienza
Le rivendicazioni come dichiarazione di volontà
L’ambito dei diritti esclusivi
Il brevetto protegge solo ciò che è descritto e rivendicato
AND logico
Insufficienza di descrizione e nullità parziale
DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
17. La descrizione
Art. 51 CPI - Alla domanda di concessione di brevetto per invenzione
industriale debbono unirsi la descrizione e i disegni necessari alla sua
intelligenza.
L'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e
completo perche' ogni persona esperta del ramo possa attuarla e deve
essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto.
Art. 76.1 lettera c) CPI - Nullità (totale o parziale)
DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
18. Il Regolamento CBE
Regola 42 - Contenuto della descrizione
(1) La descrizione deve:
a) precisare il ramo della tecnica al quale l’invenzione si riferisce;
b) indicare lo stato anteriore della tecnica nella misura in cui, a conoscenza del richiedente, esso possa essere considerato utile per
l’intelligenza dell’invenzione, per la redazione del rapporto di ricerca europea e per l’esame della domanda di brevetto europeo;
preferibilmente, si citeranno le fonti da cui risulta lo stato anteriore della tecnica;
c) esporre l’invenzione, quale è caratterizzata nelle rivendicazioni, in termini tali che si possa comprendere il problema tecnico, anche se
esso non è esplicitamente designato come tale, e la sua soluzione; indicare inoltre gli eventuali vantaggi procurati dall’invenzione
rispetto allo stato anteriore della tecnica;
d) descrivere brevemente le figure contenute nei disegni, se ve ne sono;
e) indicare dettagliatamente almeno un modo di attuazione dell’invenzione per la quale la protezione è richiesta; tale indicazione deve
riportare esempi, se del caso, e riferimenti ai disegni, se ve ne sono;
f) indicare esplicitamente, se ciò non risulta in modo evidente dalla descrizione o dalla natura dell’invenzione, in qual modo
quest’ultima è atta ad avere un’applicazione industriale.
(2) La descrizione deve essere redatta nel modo e nell’ordine indicati nel paragrafo 1, a meno che, a motivo della natura
dell’invenzione, un’altra rappresentazione non procuri una migliore intelligenza dell’invenzione o non sia più succinta.
DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
19. Le Rivendicazioni
Art. 5 R.D. 244/1940 - La descrizione (...) deve iniziare con un riassunto che ha
solo fini di informazione tecnica e deve concludersi con una o più rivendicazioni in
cui sia indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto del
brevetto
Art. 8.3 Conv. Strasburgo (1963) - I limiti della protezione conferita dal brevetto
sono determinati dal tenore delle rivendicazioni. Tuttavia la descrizione e i disegni
servono a interpretare le rivendicazioni.
Art. 84 CBE - Le rivendicazioni definiscono l’oggetto della protezione richiesta. Esse
devono essere chiare e concise e fondarsi sulla descrizione.
DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
20. Le rivendicazioni nel CPI
L’art. 52 CPI
1. La descrizione deve iniziare con un riassunto che ha solo fini di informazione
tecnica e deve concludersi con una o più rivendicazioni in cui sia indicato,
specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto.
2. I limiti della protezione sono determinati dal tenore delle rivendicazioni; tuttavia,
la descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni.
3. La disposizione del comma 2 deve essere intesa in modo da garantire nel
contempo un'equa protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai
terzi.
DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
21. La formulazione delle rivendicazioni
Preambolo e parte caratterizzante
Tecnica Nota +<caratterizzato dal fatto che>+ Caratteristiche
innovative
Il rapporto inversamente proporzionale tra numero di
caratteristiche rivendicate e ampiezza della protezione
Rivendicazioni dipendenti ed indipendenti
La struttura ad albero o a cerchi concentrici
DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
22. Le rivendicazioni nel Regolamento CBE
Regola 43 Forma e contenuto delle rivendicazioni
(1) Le rivendicazioni devono definire, indicando le caratteristiche tecniche dell’invenzione,
l’oggetto della domanda per il quale la protezione è richiesta. Qualora sia giustificato, le
rivendicazioni devono contenere:
a)un preambolo contenente la designazione dell’oggetto dell’invenzione e le caratteristiche
tecniche necessarie per definire gli elementi rivendicati ma che, nel loro complesso, fanno
parte dello stato della tecnica;
b)una parte caratterizzante, preceduta dall’espressione «caratterizzato in» oppure
«caratterizzato da», che espone le caratteristiche tecniche per le quali, unitamente alle
caratteristiche di cui alla lettera a), si richiede la protezione.
....
DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
23. Le rivendicazioni: schemi
1. Dispositivo dotato delle caratteristiche A+B
caratterizzato dal fatto che sono presenti
le caratteristiche X+Y.
2. Dispositivo secondo la rivendicazione 1,
caratterizzato dalla presenza della
ulteriore caratteristica Z.
3. Dispositivo secondo la rivendicazione 1 o
2, caratterizzato dalla presenza della
caratteristica Z1.
4. ...
5. Procedimento dotato delle caratteristiche A
+B caratterizzato dal fatto che sono
presenti le caratteristiche X+Y
6. ...
DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
24. Le rivendicazioni: schemi
1. Dispositivo dotato delle caratteristiche A+B
A+B
caratterizzato dal fatto che sono presenti
le caratteristiche X+Y.
2. Dispositivo secondo la rivendicazione 1,
caratterizzato dalla presenza della
ulteriore caratteristica Z.
3. Dispositivo secondo la rivendicazione 1 o
2, caratterizzato dalla presenza della
caratteristica Z1.
4. ...
5. Procedimento dotato delle caratteristiche A
+B caratterizzato dal fatto che sono
presenti le caratteristiche X+Y
6. ...
DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
25. Le rivendicazioni: schemi
1. Dispositivo dotato delle caratteristiche A+B
A+B
caratterizzato dal fatto che sono presenti
le caratteristiche X+Y.
A+B+X+Y
2. Dispositivo secondo la rivendicazione 1,
caratterizzato dalla presenza della
ulteriore caratteristica Z.
3. Dispositivo secondo la rivendicazione 1 o
2, caratterizzato dalla presenza della
caratteristica Z1.
4. ...
5. Procedimento dotato delle caratteristiche A
+B caratterizzato dal fatto che sono
presenti le caratteristiche X+Y
6. ...
DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
26. Le rivendicazioni: schemi
1. Dispositivo dotato delle caratteristiche A+B
A+B
caratterizzato dal fatto che sono presenti
le caratteristiche X+Y.
A+B+X+Y
2. Dispositivo secondo la rivendicazione 1,
caratterizzato dalla presenza della
ulteriore caratteristica Z.
3. Dispositivo secondo la rivendicazione 1 o
A+B+X+Y+Z
2, caratterizzato dalla presenza della
caratteristica Z1.
4. ...
5. Procedimento dotato delle caratteristiche A
+B caratterizzato dal fatto che sono
presenti le caratteristiche X+Y
6. ...
DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
27. Le rivendicazioni: schemi
1. Dispositivo dotato delle caratteristiche A+B
A+B
caratterizzato dal fatto che sono presenti
le caratteristiche X+Y.
A+B+X+Y
2. Dispositivo secondo la rivendicazione 1,
caratterizzato dalla presenza della
ulteriore caratteristica Z.
Z1
3. Dispositivo secondo la rivendicazione 1 o
A+B+X+Y+Z
2, caratterizzato dalla presenza della
caratteristica Z1.
4. ...
5. Procedimento dotato delle caratteristiche A
+B caratterizzato dal fatto che sono
presenti le caratteristiche X+Y
6. ...
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28. Descrizione e rivendicazioni
Equa protezione al titolare
l’interpretazione del brevetto nel suo complesso
il “nucleo inventivo”
Ricostruzione ex post
Ragionevole sicurezza giuridica ai terzi.
interpretazione letterale delle rivendicazioni
le rivendicazioni come “formule sacramentali”
DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
29. L’art. 69 CBE
Art. 69 CBE - I limiti della protezione conferita dal brevetto europeo o dalla domanda di brevetto europeo
sono determinati dalle rivendicazioni. Tuttavia la descrizione e i disegni servono ad interpretare le
rivendicazioni
Il Protocollo interpretativo
L’articolo 69 non va inteso nel senso che la portata della protezione conferita dal brevetto europeo è
determinata dal senso stretto e letterale del testo delle rivendicazioni e che la descrizione e i disegni
servono esclusivamente a dissipare ambiguità eventualmente contenute nelle rivendicazioni. Non va
neppure interpretato nel senso che le rivendicazioni fungono esclusivamente da linea direttiva e che
la protezione si estende anche a ciò che, a parere di un esperto che abbia esaminato la descrizione e i
disegni, il titolare del brevetto ha inteso proteggere. L’articolo 69 deve invece essere inteso nel senso
che definisce, tra questi estremi, una posizione che offre nel contempo un’equa protezione al titolare
del brevetto e una ragionevole certezza del diritto ai terzi.
DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
30. La giurisprudenza
Atlas Copco (App. Milano, 18-01-2000)
La portata del brevetto è determinata unicamente dalle rivendicazioni, sia pure
interpretate tramite la descrizione e i disegni; non è dunque lecito integrare,
accorpare, riscrivere le rivendicazioni.
Lisec (App. Milano, 11-07-2000)
I limiti della protezione conferita dal brevetto devono essere rigorosamente
determinati dal tenore letterale delle rivendicazioni, senza possibilità di integrazioni
o aggiunte.
DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
31. La giurisprudenza /2
Cat (App. Milano, 19-01-2001)
Ai fini della individuazione del nucleo tutelabile del brevetto, deve farsi riferimento esclusivamente alla
rivendicazione, che si pone quale vera e propria manifestazione di volontà giuridica, con la quale il
richiedente identifica lo specifico ambito della protezione che si pretende; tale volontà può essere
enunciata, purché in termini di univocità circa la consapevole intenzionalità della richiesta protezione,
anche nella parte descrittiva del testo della domanda, alla quale soltanto, peraltro, deve correlarsi la
definizione del possibile oggetto del brevetto.
Fedegari (App. Milano, 25-06-2002)
Ai fini della valutazione della validità di un brevetto, l’idea di soluzione può desumersi non soltanto dalle
rivendicazioni, ma anche dalla descrizione e dai disegni, non nel senso che questi possano consentire di
ampliare l’oggetto del brevetto, pervenendosi ad attribuire protezione anche a quanto non rivendicato,
bensì nel senso che descrizione e disegni valgano a consentire una migliore interpretazione del contenuto
delle rivendicazioni.
DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
32. Invenzioni di formula generale
Le invenzioni chimiche e le classi di composti
I sostituenti variabili
Cass., sez. I, 16-11-1990, n. 11094 (Cimetidina).
In tema di brevetto per invenzione industriale, si verifica nullità per difetto di descrizione, quando essa non
consenta ad un esperto del settore, dotato di tecnica media, di attuare l’invenzione, senza ulteriori ricerche e
sperimentazioni.... (nella specie, trattavasi di una formula chimica generale di composti farmacologicamente attivi,
dalla quale poteva essere ricavato un farmaco anti-ulcera solo in esito ad ulteriori attività di ricerca e di
sperimentazione).
Nel caso in cui un brevetto per invenzione industriale comprenda una formula chimica generale e più composti, la
nullità per insufficiente descrizione in relazione ad un composto non implica di per sé nullità dell’intero brevetto;
occorre accertare se, riguardo alla formula generale ed agli altri termini composti, sussistano i requisiti per una
valida brevettazione, procedendo, ove l’indagine dia risultati positivi, alla dichiarazione di nullità parziale del
brevetto.
DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
33. Invenzioni di formula generale /2
App. Milano, 16-11-1993.
Un composto compreso nella formula generale rientra nel contenuto della domanda, ancorché non espressamente esemplificato (...)
L’invenzione (di formula generale) non concerne i singoli composti, bensì la struttura e gli elementi comuni ad una serie omogenea
di composti; nell’ambito delle invenzioni di prodotto chimico è comune che il brevetto consista in una formula generale molto
ampia, nella quale possono essere ricompresi milioni di composti.
Cass., sez. I, 01-09-1997, n. 8324.
Premesso che descrizione e rivendicazioni sono complementari al fine di dare vita ad una domanda di protezione brevettuale capace
di raggiungere il suo obiettivo e che può ben avvenire che si chieda con la rivendicazione la protezione di ciò che non è stato
descritto oppure che si descriva ciò che non è stato rivendicato, deve ritenersi, ai sensi dell’art. 26 del regolamento-invenzioni, che
sia possibile integrare l’originaria domanda di brevetto solo quando gli elementi dell’integrazione, ancorché non siano pervenuti a
costituire l’oggetto della pretesa di tutela in quanto non contestualmente presenti sia nella descrizione che nella rivendicazione,
siano tuttavia già presenti in almeno uno di tali elementi della domanda stessa (in applicazione di questo principio la suprema corte
ha approvato l’operato della corte d’appello di Genova che, avendo accertato che la domanda di brevetto non era diretta a
proteggere la cimetidina, ha respinto il tentativo di pervenire al risultato della protezione di tale composto, attraverso il
procedimento dell’integrazione della descrizione).
DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
34. L’intermedio
T. Torino. Torino, 24-09-1984.
È brevettabile il prodotto intermedio, base di fabbricazione del composto farmacologicamente attivo, quando il composto chimico abbia una
applicazione industriale per la produzione delle sostanze oggetto del brevetto.
Cass. , sez. I, 16-11-1990, n. 11094.
Con riguardo alle invenzioni chimiche, non è autonomamente brevettabile come prodotto il cosiddetto intermedio, inteso come la sostanza
che rappresenta un passaggio obbligato del procedimento di sintesi, ma che non è fruibile per il soddisfacimento di un bisogno diverso da
quello connesso all'attuazione del procedimento stesso.
App. Milano, 16-11-1993.
Ai fini della industrialità del trovato, è sufficiente che questo sia riproducibile con caratteri costanti e tecnicamente realizzabile,
prescindendosi da qualsiasi giudizio circa la convenienza economica della sua attuazione, il grado più o meno elevato dei suoi effetti, la
prevalenza dei suoi benefici rispetto a controindicazioni o ad effetti collaterali indesiderati.
Non vi è ragione per escludere dalla brevettabilità un prodotto che svolga una funzione puramente strumentale nell'ambito di un processo di
produzione industriale: il brevetto protegge quindi anche i c.d. intermedi.
Cass., sez. I, 01-09-1997, n. 8324.
L'intermedio, ovvero la sostanza che rappresenta un presupposto obbligato di un procedimento di sintesi, non è autonomamente brevettabile
quando è fruibile per soddisfare lo stesso bisogno connesso all'attuazione del procedimento medesimo.
DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
35. La contraffazione
Contraffazione letterale
Contraffazione parziale
Contraffazione peggiorativa
Contraffazione evolutiva (invenzione dipendente?)
Contraffazione per equivalenti
Contraffazione indiretta (contributory infringement)
DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
36. Contraffazione per equivalenti
Il criterio del “nucleo inventivo”
Il criterio FWR
Stessa funzione (function)
Stesso modo (way)
Stesso risultato (result)
Il criterio tedesco
Equivalenza = ovvietà della soluzione alternativa
DRAGOTTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO
39. Il caso LISEC
• supporto
• utensile multiplo
• punta di trapano per la creazione di un foro
esterno
• ugello di riempimento
• punta saldatrice
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40. Il caso LISEC
• supporto
• utensile multiplo
• punta di trapano per la creazione di un foro
esterno
• ugello di riempimento
• punta saldatrice
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41. La soluzione della Cassazione
Lisec II (Cass., sez. I, 13-01-2004, n. 257).
Per valutare se la realizzazione accusata di contraffazione possa considerarsi
equivalente a quella brevettata, occorre chiedersi se essa, nel permettere di
raggiungere il medesimo risultato finale, presenti carattere d’originalità,
offrendo una risposta non banale, né ripetitiva della precedente: e tale è quella
che ecceda le competenze del tecnico medio che si trovi ad affrontare il
medesimo problema; in questo caso soltanto, infatti, può ritenersi che la
soluzione si collochi al di fuori dell’idea di soluzione protetta.
Equivalenza e problema tecnico
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42. Il caso POSIMAT
Le macchine raddrizzatrici
Asse inclinato ed asse verticale
Il momento della valutazione della
ovvietà della soluzione alternativa
L’ambito dell’esclusiva nello
sviluppo del progresso tecnico
Tutela dell’inventore e tutela
dei terzi
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43. Il caso POSIMAT /2
Trib. Parma, 18-12-2002.
Per accertare se le caratteristiche tecniche proprie del trovato in
contraffazione siano o meno frutto di autonoma attività inventiva e
perciò «non evidenti», è necessario svolgere tale indagine con
riferimento alla data del deposito del brevetto e non della pretesa
contraffazione, dal momento che l’adozione di un diverso criterio
modificherebbe i confini della tutela brevettale a suo tempo richiesta
ed accordata, ampliando il contenuto del diritto di esclusiva.
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44. Il caso ACCUMALUX
L’invenzione rivendicata
camera intermedia, che funge
da collettore dell'elettrolito
apertura di passaggio in una
Revendication
parete della camera intermedia
1. Couvercle pour batterie comprenant :
un collecteur de gaz (12) incorporé dans le couvercle (10) pour communi
quer avec l'intérieur d'au moins une cellule d'un bac de batterie et
s'étendant jusqu'à une des parois latérales (18) du couvercle (10) ;
orientata in direzione opposta
une cavité (22) dans la paroi latérale (18), décalée latéralement par rapport
au collecteur de gaz (12) ;
rispetto alla cavità
un canal latéral (24), dans la paroi latérale (18), reliant le collecteur de gaz
(12) à la cavité (22) ;
une plaque (26) recouvrant la cavité (22), la plaque (26) étant pourvue d'un
évent (28) ; et
L’invenzione
une pastille frittée (30) logée dans la cavité (22) et disposée de manière à ce
que tous les gaz passent à travers la pastille frittée (30) puis l'évent (28)
vers le milieu extérieur;
caractérisé par
4K
une chambre intermédiaire (32) située dans le canal latéral (24) et dans
laquelle débouche le collecteur de gaz (12), le fond de la chambre intermé
diaire (32) servant de collecteur d'électrolyte ; et
un orifice de passage (34) dans une paroi (36) de la chambre intermédiaire
camera intermedia
(32) pour le passage des gaz dans le canal latéral (24), cet orifice de pas
sage (34) n'étant pas orienté vers la cavité (22).
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45. Il caso ACCUMALUX /2
La contraffazione (2003)
La modifica (2005)
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46. La contraffazione indiretta
Contributory infringement:
realizzazione di mezzi univocamente destinati ad attuare l’invenzione
Natura e funzione dell’istituto
contraffazione diffusa
contraffazione dell’utente finale
tattiche elusive
Univocità della destinazione
Univocità e stato soggettivo
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47. La domanda di contraffazione
Art. 53 CPI – Effetti della brevettazione
1. I diritti esclusivi considerati da questo codice sono conferiti con la
concessione del brevetto.
2. Gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda con la
descrizione e gli eventuali disegni e' resa accessibile al pubblico.
Art. 132 CPI – Anticipazione della tutela
1. I provvedimenti di cui agli articoli 128, 129 e 131 possono essere concessi
anche in corso di brevettazione o di registrazione, purché la domanda sia
stata resa accessibile al pubblico oppure nei confronti delle persone a cui la
domanda sia stata notificata.
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48. Onere della prova
Art. 121 CPI - Ripartizione dell'onere della prova
1. L'onere di provare la nullita' o la decadenza del titolo di proprieta' industriale incombe in ogni caso a
chi impugna il titolo. Salvo il disposto dell'articolo 67 l'onere di provare la contraffazione incombe al
titolare. (...)
2. Qualora una parte abbia fornito seri indizi della fondatezza delle proprie domande ed abbia
individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi,
essa puo' ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che richieda le informazioni alla
controparte. Puo' ottenere altresi' che il giudice ordini di fornire gli elementi per l'identificazione dei
soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione
dei diritti di proprieta' industriale.
3. Il giudice, nell'assumere i provvedimenti di cui sopra, adotta le misure idonee a garantire la tutela
delle informazioni riservate, sentita la controparte.
4. Il giudice desume argomenti di prova dalle risposte che le parti danno e di rifiuto ingiustificato di
ottemperare agli ordini. (...)
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49. Competenza
Contraffazione e forum shopping
Art. 120.6 CPI
Le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell'attore
possono essere proposte anche dinanzi all'autorità giudiziaria della sezione
specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi.
Necessità di convenire il rivenditore
Prodotti commercializzati tramite la rete Internet
La giurisprudenza della Corte di Giustizia
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50. Sanzioni
Art. 124 CPI
inibitoria (con penale) (art. 124 CPI)
distruzione
assegnazione in proprietà
sequestro temporaneo
Art. 124.6 CPI
Delle cose costituenti violazione del diritto di proprieta' industriale non si puo' disporre la
rimozione o la distruzione, ne' puo' esserne interdetto l'uso quando appartengono a chi ne fa
uso personale o domestico.
Art. 126 CPI
pubblicazione
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51. Il risarcimento del danno
Criteri di calcolo
Lucro cessante (mancato guadagno)
Utile del contraffattore
Royalty media
Art. 125 CPI - Risarcimento del danno (vecchio testo)
1. Il risarcimento dovuto al danneggiato e' liquidato secondo le disposizioni degli articoli
1223, 1226 e 1227 del codice civile. Il lucro cessante e' valutato dal giudice anche tenendo
conto degli utili realizzati in violazione del diritto e dei compensi che l'autore della
violazione avrebbe dovuto pagare qualora avesse ottenuto licenza dal titolare del diritto.
2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni puo' farne, ad istanza di parte, la
liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni
che ne derivano.
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52. Il risarcimento del danno /2
L’attuazione della direttiva “enforcement” (2006)
Art. 125 CPI - Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell’autore della violazione
1. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del
codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il
mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall’autore della violazione e, nei casi
appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla
violazione.
2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una somma globale stabilita
in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro cessante è comunque
determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l’autore della violazione avrebbe dovuto pagare
qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso.
3. In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall’autore della
violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento.
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53. Il risarcimento del danno /3
I (nuovi?) criteri
Lucro cessante + danno emergente
Profitti del contraffattore
Royalty media
La retroversione degli utili
Conseguenze pratiche
La nuova giurisprudenza del Tribunale di Milano
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54. La tutela cautelare
L’importanza della tutela cautelare
I provvedimenti cautelari nel Codice della Proprietà Industriale
Descrizione
Sequestro
Inibitoria (con penale)
Pubblicazione
L’art. 700 c.p.c.
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55. Riferimenti normativi
Il Codice della Proprietà Industriale (Decreto Legislativo 10
febbraio 2005, n. 30)
Art. 51 - Requisiti della descrizione
Art. 52 - Natura e funzione delle rivendicazioni
Art. 160 - Contenuto della domanda
Art. 161 - Unicità dell’invenzione
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56. Riferimenti normativi /2
La Convenzione sul Brevetto Europeo
Art. 69 CBE e relativo protocollo interpretativo
Art. 78 CBE - Contenuto minimo della domanda
Art. 83 CBE - Requisiti della descrizione
Art. 84 CBE - Requisiti delle rivendicazioni
Il Regolamento CBE
Regola 42 - La descrizione
Regola 43 - Le rivendicazioni
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57. Riferimenti web
http://www.epo.org http://www.uibm.gov.it http://www.wipo.int
Brevetti Brevetti PCT e
Europei Italiani Convenzioni
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58. Milano, 23 marzo 2009
Grazie
Avv. Gualtiero Dragotti
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