Un nuovo paradigma della proprietà
intellettuale a confronto con il 3D Bio-Printing
IDBN Foundation Conference
Bologna, 19 giugno 2015
Avv. Marco Giacomello
Chi sono
Avv. Marco Giacomello
• Ip Lawyer e partner dello ‘Studio Legale MPSLAW’, Milano
• Dottorando in ‘Diritto e Nuove Tecnologie’ - CIRSFID Alma
Mater Studiorum, Bologna
• Cultore della materia ‘Informatica Giuridica’ - Università
Statale di Milano
Non vi racconterò quello che dovrà essere,
vi racconterò quello che potrà essere.
Cos’è il brevetto?
Il brevetto per invenzione è quell’istituto giuridico
che l’ordinamento utilizza per concedere
all’inventore, per un limitato periodo temporale
e per un dato territorio, un diritto di
utilizzazione in esclusiva di quell’invenzione.
“Tale esclusiva durerà per il tempo fissato dalla norme,
indipendentemente dal fatto che altri siano in grado di
realizzare la stessa invenzione”.
3D Bioprinting & Law
Le aziende sono sempre più interessate ad
investire nel 3D Printing, con particolare
interesse per l’area medicale e nello specifico nel
settore del 3D Bio-Printing.
Ad oggi, considerare la brevettabilità così
scontata, sarebbe però errato.
3D Bioprinting & Law
• Gli organi stampati con una stampante 3D
sono un prodotto della natura o un prodotto di
fabbricazione umana?
• Solo nel secondo caso potremmo parlare di
possibile brevettazione degli organi stampati
in 3D.
Prodotto della natura
Chi sostiene che tali organi non siano
brevettabili, ritiene che gli organi bioprinted
rappresentino una mera replica degli organi
umani e sono quindi progettati per replicare
totalmente quello che accade in natura, e di
conseguenza esclusi da ogni possibile
brevettazione.
Il caso Myriad
Sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti
sulla questione della brevettabilità’ dei geni
pubblicata il 13 Giugno 2013:
• la Corte (all’unanimità) ha stabilito che i
brevetti sui geni, anche quando isolati, non
sono ammissibili;
• i geni rientrano infatti nella dottrina del
prodotto di natura;
• rimane invece brevettabile il DNA sintetico,
cDNA, in quanto non disponibile in natura.
Art. 68 CPI
Nel nostro ordinamento l’attenzione si deve porre sull’art.
68 del Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio
2005, n. 30), il quale esclude espressamente dalla
protezione della tutela brevettuale tutti quegli “atti
compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali,
ovvero in via sperimentale”.
Tecnologia vs tutela IP
• L’attività di realizzazione di un prodotto tramite stampa
3D, se effettuata in ambito personale e destinata a tale
uso non commerciale e/o professionale o sperimentale,
NON infrange la tutela brevettuale.
• Tale attività di realizzazione, fino ad oggi complessa e
molte volte irrealizzabile, è ora già realtà.
• È qui che muta totalmente ed inesorabilmente il
modello di riferimento sul quale si fonda l’attuale
regolamentazione di proprietà intellettuale.
Tecnologia vs tutela IP
• È proprio a causa di questo cambiamento tecnologico,
che ci permetterà in futuro di stampare quasi ogni cosa
(pelle, organi e tessuti), che sarà necessario rivedere in
particolare il sistema di tutela brevettuale, regolando
differentemente l’esclusione prevista oggi dall’art. 68
del C.P.I..
• E’ necessario volgere il ragionamento anche alla
regolamentazione di tutti quei mezzi necessari per
‘stampare’ il prodotto.
Tecnologia vs tutela IP
In particolare sarà necessario analizzare altri aspetti:
• la creazione di nuove licenze (Licenze open source
hardware [es. CERN], 3DLP)
• la liceità o meno dei files realizzati da soggetti terzi che
contengono le istruzioni da inviare alla stampante 3D al
fine di ottenere la realizzazione del prodotto
brevettato;
• la necessità di regolamentare l’utilizzo dei file di
stampa attraverso appositi disclaimers che rendano
edotto (e impegnino) l’utente finale;
• regolamentare gli utilizzi vietati di quello strumento
limitando la stampa 3D di oggetti che violino brevetti o
non siano permessi dalla regolamentazione vigente.
Come lavorare…
- Si deve cercare di trovare la corretta via per tutelare tutti i
soggetti (attuali e futuri) che partecipano a questo nuovo e
rivoluzionario processo produttivo;
- Si deve innovare (anche dal punto di vista
contrattuale/legislativo) e NON ignorare la tecnologia;
- Ogni problema dovrà avere la propria regola, ogni regola
dovrà̀ essere creata sulla base del problema;
- Due mondi che dovranno lavorare assieme: ma non solo
tecnologia e diritto. Le prospettive dovranno spaziare
dall’etica alla psicologia, dalla sociologia all’economia.
Per fare questo…
www.legal3dprinting.it
Grazie per il vostro tempo…

Un nuovo paradigma della proprietà intellettuale a confronto con il 3D Bio-Printing

  • 1.
    Un nuovo paradigmadella proprietà intellettuale a confronto con il 3D Bio-Printing IDBN Foundation Conference Bologna, 19 giugno 2015 Avv. Marco Giacomello
  • 2.
    Chi sono Avv. MarcoGiacomello • Ip Lawyer e partner dello ‘Studio Legale MPSLAW’, Milano • Dottorando in ‘Diritto e Nuove Tecnologie’ - CIRSFID Alma Mater Studiorum, Bologna • Cultore della materia ‘Informatica Giuridica’ - Università Statale di Milano
  • 3.
    Non vi racconteròquello che dovrà essere, vi racconterò quello che potrà essere.
  • 4.
    Cos’è il brevetto? Ilbrevetto per invenzione è quell’istituto giuridico che l’ordinamento utilizza per concedere all’inventore, per un limitato periodo temporale e per un dato territorio, un diritto di utilizzazione in esclusiva di quell’invenzione. “Tale esclusiva durerà per il tempo fissato dalla norme, indipendentemente dal fatto che altri siano in grado di realizzare la stessa invenzione”.
  • 5.
    3D Bioprinting &Law Le aziende sono sempre più interessate ad investire nel 3D Printing, con particolare interesse per l’area medicale e nello specifico nel settore del 3D Bio-Printing. Ad oggi, considerare la brevettabilità così scontata, sarebbe però errato.
  • 6.
    3D Bioprinting &Law • Gli organi stampati con una stampante 3D sono un prodotto della natura o un prodotto di fabbricazione umana? • Solo nel secondo caso potremmo parlare di possibile brevettazione degli organi stampati in 3D.
  • 7.
    Prodotto della natura Chisostiene che tali organi non siano brevettabili, ritiene che gli organi bioprinted rappresentino una mera replica degli organi umani e sono quindi progettati per replicare totalmente quello che accade in natura, e di conseguenza esclusi da ogni possibile brevettazione.
  • 8.
    Il caso Myriad Sentenzadella Corte Suprema degli Stati Uniti sulla questione della brevettabilità’ dei geni pubblicata il 13 Giugno 2013: • la Corte (all’unanimità) ha stabilito che i brevetti sui geni, anche quando isolati, non sono ammissibili; • i geni rientrano infatti nella dottrina del prodotto di natura; • rimane invece brevettabile il DNA sintetico, cDNA, in quanto non disponibile in natura.
  • 9.
    Art. 68 CPI Nelnostro ordinamento l’attenzione si deve porre sull’art. 68 del Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30), il quale esclude espressamente dalla protezione della tutela brevettuale tutti quegli “atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali, ovvero in via sperimentale”.
  • 10.
    Tecnologia vs tutelaIP • L’attività di realizzazione di un prodotto tramite stampa 3D, se effettuata in ambito personale e destinata a tale uso non commerciale e/o professionale o sperimentale, NON infrange la tutela brevettuale. • Tale attività di realizzazione, fino ad oggi complessa e molte volte irrealizzabile, è ora già realtà. • È qui che muta totalmente ed inesorabilmente il modello di riferimento sul quale si fonda l’attuale regolamentazione di proprietà intellettuale.
  • 11.
    Tecnologia vs tutelaIP • È proprio a causa di questo cambiamento tecnologico, che ci permetterà in futuro di stampare quasi ogni cosa (pelle, organi e tessuti), che sarà necessario rivedere in particolare il sistema di tutela brevettuale, regolando differentemente l’esclusione prevista oggi dall’art. 68 del C.P.I.. • E’ necessario volgere il ragionamento anche alla regolamentazione di tutti quei mezzi necessari per ‘stampare’ il prodotto.
  • 12.
    Tecnologia vs tutelaIP In particolare sarà necessario analizzare altri aspetti: • la creazione di nuove licenze (Licenze open source hardware [es. CERN], 3DLP) • la liceità o meno dei files realizzati da soggetti terzi che contengono le istruzioni da inviare alla stampante 3D al fine di ottenere la realizzazione del prodotto brevettato; • la necessità di regolamentare l’utilizzo dei file di stampa attraverso appositi disclaimers che rendano edotto (e impegnino) l’utente finale; • regolamentare gli utilizzi vietati di quello strumento limitando la stampa 3D di oggetti che violino brevetti o non siano permessi dalla regolamentazione vigente.
  • 13.
    Come lavorare… - Sideve cercare di trovare la corretta via per tutelare tutti i soggetti (attuali e futuri) che partecipano a questo nuovo e rivoluzionario processo produttivo; - Si deve innovare (anche dal punto di vista contrattuale/legislativo) e NON ignorare la tecnologia; - Ogni problema dovrà avere la propria regola, ogni regola dovrà̀ essere creata sulla base del problema; - Due mondi che dovranno lavorare assieme: ma non solo tecnologia e diritto. Le prospettive dovranno spaziare dall’etica alla psicologia, dalla sociologia all’economia.
  • 14.
  • 15.
    Grazie per ilvostro tempo…