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La gestione dei rifiuti delle
attivitá di manutenzione
Loro Francesco – Treviso 13 Febbraio 2014
Gli articoli di riferimento/1
Art. 230 «Rifiuti derivanti dalle attivitá di manutenzione delle infrastrutture»
1. Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore
dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere con la
sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il
tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentramento dove il materiale tolto d'opera viene
trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed
oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.
1-bis. I rifiuti derivanti dalla attività di raccolta e pulizia delle infrastrutture autostradali, con esclusione di quelli prodotti dagli impianti per
l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o da altre attività economiche, sono raccolti direttamente dal gestore della
infrastruttura a rete che provvede alla consegna a gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani.
(comma introdotto dall'art. 2, comma 30-quinquies, d.lgs. n. 4 del 2008)
2. La valutazione tecnica del gestore della infrastruttura di cui al comma 1 è eseguita non oltre sessanta giorni dalla data di ultimazione dei
lavori. La documentazione relativa alla valutazione tecnica è conservata, unitamente ai registri di carico e scarico, per cinque anni.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai rifiuti derivanti da attività manutentiva, effettuata direttamente da gestori
erogatori di pubblico servizio o tramite terzi, dei mezzi e degli impianti fruitori delle infrastrutture di cui al comma 1.
4. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 190, comma 3, i registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dai soggetti e dalle
attività di cui al presente articolo possono essere tenuti nel luogo di produzione dei rifiuti così come definito nel comma 1.
5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici
privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente
ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che
svolge l'attività di pulizia manutentiva. I soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie aderiscono al sistema
SISTRI ai sensi dell’articolo dell’art. 188-ter, comma 1, lettera f). Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto
all’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali, prevista dall’articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di
rifiuti.
(comma così sostituito dall'art. 33 del d.lgs. n. 205 del 2010)
Art. 266. Disposizioni finali
…Omissis…
•4. I rifiuti provenienti da attività di
manutenzione o assistenza sanitaria si
considerano prodotti presso la sede o il
domicilio del soggetto che svolge tali attività.
…Omissis…
Gli articoli di riferimento/2
Art. 230 c.1 «i luoghi di produzione»
• Regolamentazione speciale per
infrastrutture a rete ed impianti di
erogazione di forniture e servizi di
interesse pubblico
• Il luogo di produzione del rifiuto puó
essere fatto coincidere con:
• Il cantiere stesso
• La sede locale del gestore
• Un punto di concentramento in attesa di
valutazione tecnica (vedi c.2)
Art. 230 c.1 bis «Rifiuti delle strutture a
rete»
• Per i soli rifiuti prodotti lungo le
infrastutture a rete
• Derivanti dalle operazioni di pulizia
• La raccolta puó essere fatta dal
gestore della rete o dal gestore del
servizio di raccolta (per le autostrade)
• NON SI APPLICA AD AUTOGRILL e
STAZIONI DI SERVIZIO
Art. 230 c.2 «la valutazione tecnica»
• Il materiale tolto d’opera (lampioni, luci, guard-
rail, cavi, tubazioni….) non diviene
automaticamente un rifiuto
• Il gestore ha 60 giorni dalla conclusione
dell’opera per una valutazione tecnica
• Deve essere conservata la documentazione
unitamente ai Reg. C/S per 5 anni
• Materiale «effettivamente, direttamente,
oggettivamente»riutilizzabile, senza essere
sottoposto ad alcun trattamento (comma 1)
Art. 230 c.3 «i beneficiari»
• Possono usufruire delle speciali
disposizioni dell’art. 230:
• Direttamente i gestori erogatori
del servizio
• Soggetti terzi delegati
• I rifiuti prodotti dai mezzi e dagli
impianti che usufruiscono del
servizio
Art. 230 c. 5 «rifiuti degli spurghisti
• Introdotto con il D.Lgs. 205/2010
• Si applica ai rifiuti prodotti dalle «attivitá
di pulizia manutenziva» delle reti fognarie
• Sia pubbliche, sia private
• I rifiuti prodotti possono:
• Essere conferiti direttamente agli impianti
• Raggruppati temporaneamente presso la
sede o U.L. del produttore
Art. 266 c.4 «manutenzioni generiche ed
attivitá sanitarie
• Si applica ai rifiuti prodotti dalle
attivitá di manutezione (tutte)
• Alla assistenza sanitaria (domiciliare
o distretti dislocati)
• Si CONSIDERANO come prodotti
presso la sede del soggetto che
svolge tale attivitá
Un quadro variegato
• Attivitá di manutezione
• Attivitá sanitarie (alcuni tipi)
• Infrastrutture a rete
• Pulizia manutentiva delle fogne
Finalizzato a semplificare gli
adempimenti
In primo luogo la tenuta dei
registri di carico e scarico
Una deroga all’istituto del
deposito temporaneo
(art. 183 c. 1 lett. bb)
Jackson Pollok (1912-1956)
Un po’ di definizioni
• Manutenzione = complesso di azioni
finalizzato al mantenimento
dell’efficienza e della funzionalitá di
qualsiasi opera umana o naturale
(vedi anche DPR 380/01 Definizioni)
• Attivitá = «esplicazione delle proprie
capacitá» correlata alla definizione di
imprenditore data dal C.C. individua
l’attivitá di impresa.
L’oggetto della semplificazione
• Oggetto della semplificazione sono gli
adempimenti correlati alla gestione del
deposito temporaneo.
• Il deposito temporaneo è stato oggetto
di prolifica giurisprudenza sia a livello
europeo (Sentenza Corte di Giustizia
del 05/10/99, punto 49) sia nazionale
( sentenza Corte di Cassazione 9856
del 29/1/09 e 17460/2012 )
• La giurisprudenza individua come
indirizzo generale che l’unica deroga
concessa all’istituto del deposito
temporaneo sia quella prevista dall’art.
230 c.1.
Tre situazioni, tre predicati diversi…
• Art. 266 c.4
• I rifiuti … si CONSIDERANO prodotti presso la
sede….
• Art. 230 c. 1
• I rifiuti provenienti da attivitá di manutenzione
alle infrastrutture…puó COINCIDERE con la
sede del cantiere …o con la sede locale del
gestore
• Art. 230 c.5
• I rifiuti potranno essere…RAGGRUPPATI
TEMPORANEAMENTE presso la sede
Secondo la Corte di Cassazione solo l’art. 230
c.1 costituisce una deroga al regime del
deposito temporaneo.
Applicazione dell’Art. 230 c.1
• Alle infrastrutture a
rete
• Ai materiali tolti
d’opera che possono
essere recuperati
• Possono viaggiare senza FIR
• La compilazione del Reg. C/S
avviene in modo centralizzato
Il comma 3 estende la deroga ai rifiuti
prodotti dalle manutenzioni agli
impianti fruitori delle reti ed ai mezzi
usati per le manutenzioni.
Il caso spurghisti
• «Pulizia manutentiva» su
«reti fognarie di qualsiasi
tipologia, sia pubblica che
asservita ad edifici privati»
Il «raggruppamento
temporaneo» è sinonimo di
«deposito temporaneo»?
Lo svuotamento della vasca
Imhoff ?
Valgono le stesse deroghe
del art. 230 c. 1?
Costituisce una deroga alla
fase del trasporto?
La manutenzione generica
• Impossibile avere un
elenco esaustivo
• Puo’ comportare la
rimozione di pezzi
(materiale tolto d’opera)
• Appare applicabile la
«fictio juris» prevista
anche all’art. 230 c1
• Al materiale tolto d’opera puó
non applicarsi la definizione di
rifiuto in attesa di valutazione
tecnica ad opera del titolare
dell’impresa
• Registro unico presso la
sede operativa
• FIR Comunque?
• I rifiuti «strictu senso»
rimangono in deposito
temporaneo presso il sito e
vanno gestiti come tali
La questione sanitari (rifiuti)
• Oltre a quanto previsto all’art. 266 c.4
si deve tenere in considerazione
quanto previsto dal DPR 254/03 Art.4
cc. 2 e 3
• Le strutture decentrate sono
identificabili con i Distretti oltre alle
Assistenze Domiciliari (ADI)
• E’ possibile centralizzare il Reg. C/S ma
il deposito temporaneo rimane in situ
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Non esistono soluzioni semplici a problemi complessi…
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La gestione dei rifiuti delle attivitá di manutenzione

  • 1. La gestione dei rifiuti delle attivitá di manutenzione Loro Francesco – Treviso 13 Febbraio 2014
  • 2. Gli articoli di riferimento/1 Art. 230 «Rifiuti derivanti dalle attivitá di manutenzione delle infrastrutture» 1. Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentramento dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento. 1-bis. I rifiuti derivanti dalla attività di raccolta e pulizia delle infrastrutture autostradali, con esclusione di quelli prodotti dagli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o da altre attività economiche, sono raccolti direttamente dal gestore della infrastruttura a rete che provvede alla consegna a gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani. (comma introdotto dall'art. 2, comma 30-quinquies, d.lgs. n. 4 del 2008) 2. La valutazione tecnica del gestore della infrastruttura di cui al comma 1 è eseguita non oltre sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori. La documentazione relativa alla valutazione tecnica è conservata, unitamente ai registri di carico e scarico, per cinque anni. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai rifiuti derivanti da attività manutentiva, effettuata direttamente da gestori erogatori di pubblico servizio o tramite terzi, dei mezzi e degli impianti fruitori delle infrastrutture di cui al comma 1. 4. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 190, comma 3, i registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dai soggetti e dalle attività di cui al presente articolo possono essere tenuti nel luogo di produzione dei rifiuti così come definito nel comma 1. 5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. I soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie aderiscono al sistema SISTRI ai sensi dell’articolo dell’art. 188-ter, comma 1, lettera f). Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali, prevista dall’articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti. (comma così sostituito dall'art. 33 del d.lgs. n. 205 del 2010)
  • 3. Art. 266. Disposizioni finali …Omissis… •4. I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività. …Omissis… Gli articoli di riferimento/2
  • 4. Art. 230 c.1 «i luoghi di produzione» • Regolamentazione speciale per infrastrutture a rete ed impianti di erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico • Il luogo di produzione del rifiuto puó essere fatto coincidere con: • Il cantiere stesso • La sede locale del gestore • Un punto di concentramento in attesa di valutazione tecnica (vedi c.2)
  • 5. Art. 230 c.1 bis «Rifiuti delle strutture a rete» • Per i soli rifiuti prodotti lungo le infrastutture a rete • Derivanti dalle operazioni di pulizia • La raccolta puó essere fatta dal gestore della rete o dal gestore del servizio di raccolta (per le autostrade) • NON SI APPLICA AD AUTOGRILL e STAZIONI DI SERVIZIO
  • 6. Art. 230 c.2 «la valutazione tecnica» • Il materiale tolto d’opera (lampioni, luci, guard- rail, cavi, tubazioni….) non diviene automaticamente un rifiuto • Il gestore ha 60 giorni dalla conclusione dell’opera per una valutazione tecnica • Deve essere conservata la documentazione unitamente ai Reg. C/S per 5 anni • Materiale «effettivamente, direttamente, oggettivamente»riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento (comma 1)
  • 7. Art. 230 c.3 «i beneficiari» • Possono usufruire delle speciali disposizioni dell’art. 230: • Direttamente i gestori erogatori del servizio • Soggetti terzi delegati • I rifiuti prodotti dai mezzi e dagli impianti che usufruiscono del servizio
  • 8. Art. 230 c. 5 «rifiuti degli spurghisti • Introdotto con il D.Lgs. 205/2010 • Si applica ai rifiuti prodotti dalle «attivitá di pulizia manutenziva» delle reti fognarie • Sia pubbliche, sia private • I rifiuti prodotti possono: • Essere conferiti direttamente agli impianti • Raggruppati temporaneamente presso la sede o U.L. del produttore
  • 9. Art. 266 c.4 «manutenzioni generiche ed attivitá sanitarie • Si applica ai rifiuti prodotti dalle attivitá di manutezione (tutte) • Alla assistenza sanitaria (domiciliare o distretti dislocati) • Si CONSIDERANO come prodotti presso la sede del soggetto che svolge tale attivitá
  • 10. Un quadro variegato • Attivitá di manutezione • Attivitá sanitarie (alcuni tipi) • Infrastrutture a rete • Pulizia manutentiva delle fogne Finalizzato a semplificare gli adempimenti In primo luogo la tenuta dei registri di carico e scarico Una deroga all’istituto del deposito temporaneo (art. 183 c. 1 lett. bb) Jackson Pollok (1912-1956)
  • 11. Un po’ di definizioni • Manutenzione = complesso di azioni finalizzato al mantenimento dell’efficienza e della funzionalitá di qualsiasi opera umana o naturale (vedi anche DPR 380/01 Definizioni) • Attivitá = «esplicazione delle proprie capacitá» correlata alla definizione di imprenditore data dal C.C. individua l’attivitá di impresa.
  • 12. L’oggetto della semplificazione • Oggetto della semplificazione sono gli adempimenti correlati alla gestione del deposito temporaneo. • Il deposito temporaneo è stato oggetto di prolifica giurisprudenza sia a livello europeo (Sentenza Corte di Giustizia del 05/10/99, punto 49) sia nazionale ( sentenza Corte di Cassazione 9856 del 29/1/09 e 17460/2012 ) • La giurisprudenza individua come indirizzo generale che l’unica deroga concessa all’istituto del deposito temporaneo sia quella prevista dall’art. 230 c.1.
  • 13. Tre situazioni, tre predicati diversi… • Art. 266 c.4 • I rifiuti … si CONSIDERANO prodotti presso la sede…. • Art. 230 c. 1 • I rifiuti provenienti da attivitá di manutenzione alle infrastrutture…puó COINCIDERE con la sede del cantiere …o con la sede locale del gestore • Art. 230 c.5 • I rifiuti potranno essere…RAGGRUPPATI TEMPORANEAMENTE presso la sede Secondo la Corte di Cassazione solo l’art. 230 c.1 costituisce una deroga al regime del deposito temporaneo.
  • 14. Applicazione dell’Art. 230 c.1 • Alle infrastrutture a rete • Ai materiali tolti d’opera che possono essere recuperati • Possono viaggiare senza FIR • La compilazione del Reg. C/S avviene in modo centralizzato Il comma 3 estende la deroga ai rifiuti prodotti dalle manutenzioni agli impianti fruitori delle reti ed ai mezzi usati per le manutenzioni.
  • 15. Il caso spurghisti • «Pulizia manutentiva» su «reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubblica che asservita ad edifici privati» Il «raggruppamento temporaneo» è sinonimo di «deposito temporaneo»? Lo svuotamento della vasca Imhoff ? Valgono le stesse deroghe del art. 230 c. 1? Costituisce una deroga alla fase del trasporto?
  • 16. La manutenzione generica • Impossibile avere un elenco esaustivo • Puo’ comportare la rimozione di pezzi (materiale tolto d’opera) • Appare applicabile la «fictio juris» prevista anche all’art. 230 c1 • Al materiale tolto d’opera puó non applicarsi la definizione di rifiuto in attesa di valutazione tecnica ad opera del titolare dell’impresa • Registro unico presso la sede operativa • FIR Comunque? • I rifiuti «strictu senso» rimangono in deposito temporaneo presso il sito e vanno gestiti come tali
  • 17. La questione sanitari (rifiuti) • Oltre a quanto previsto all’art. 266 c.4 si deve tenere in considerazione quanto previsto dal DPR 254/03 Art.4 cc. 2 e 3 • Le strutture decentrate sono identificabili con i Distretti oltre alle Assistenze Domiciliari (ADI) • E’ possibile centralizzare il Reg. C/S ma il deposito temporaneo rimane in situ • FIR  Vedi Sentenza C.C. 17640/12
  • 18. Thanks for the attention Non esistono soluzioni semplici a problemi complessi… …ma almeno sforziamoci di non complicarle intenzionalmente...