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IL FLUSSO
TELEMATICO
Bisetto Enrico Maria
Remanzacco, 31 maggio 2011
Programma
   Normativa                      Posta Elettronica
       Codice                      Certificata
        dell’Amministrazione           Definizioni
        Digitale                       PEC quando utilizzarla e
                                        quali garanzie fornisce
   Documento informatico              Come funziona il sistema
       Valore probatorio               di invio e ricezione PEC
       Formazione, gestione           Gestione delle ricevute
       Norma di riferimento           Norma di riferimento

   Firma Digitale                 Metodologia
       Le tipologie di firme          Proposta di modello
       Come funziona
       Norma di riferimento
Quadro giuridico
   L. 15 marzo 1997, n. 59 (Bassanini)
   DPR n. 513/1997 – Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l’archiviazione e la trasmissione di
    documenti con strumenti informatici e telematici a norma dell’art. 15 comma 2, della L. 15 marzo 1997, n. 59
   DPCM 8 febbraio 1999 – Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la
    riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.P.R.
    10 Novembre 1997, n. 513.
   Circ. AIPA 19 giugno 2000 n. CR/24 – Linee guida per l’interoperabilità tra i certificatori iscritti nell’elenco pubblico
    di cui all’art. 8, comma 3, del D.P.R. n. 513/1997
   DPR 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
    documentazione amministrativa
   Direttiva n. 93/1999/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche
   Legge 16 gennaio 2003, n. 3 – Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione
   D.L.gs 23 gennaio 2002 n. 10 – Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le
    firme elettroniche
   DPR 7 aprile 2003, n. 137 – Regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a
    norma dell’art. 13 del D.L.vo n. 10/2002
   Decisione Commissione CE 14 luglio 2003
   DPCM 30 ottobre 2003 – Approvazione dello schema nazionale per la valutazione e la certificazione della
    sicurezza nel settore della tecnologia dell’informazione, ai sensi dell’art. n. 10, comma 1, del D.L.vo n. 10/2002
   Direttiva 27 novembre 2003 – Impiego della posta elettronica nelle pubbliche amministrazioni
   DPCM 13 gennaio 2004 – Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la
    duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici
Quadro giuridico
   Deliberazione 11/2004, 19 febbraio 2004 – Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su
    supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali - Art. 6, commi 1 e 2, del testo unico
    delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
    Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. (Deliberazione n. 11/2004). (G.U. 9 marzo 2004, n. 57)
   DPCM 2 luglio 2004 – Competenza di materia di certificatori di firma elettronica
   DPR 11 febbraio 2005, n.68 – Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a
    norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
   Deliberazione 4/2005, 17 febbraio 2005 – Regole per il riconoscimento e la verifica del documento informatico.
    (G.U. 3 marzo 2005, n. 51)
   Decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale
   Decreto Ministeriale del 2 novembre 2005 – Regole tecniche per la formazioni, la trasmissione e la
    validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata (G.U. del 14 novembre 2005, n. 265)
   Direttiva del 18 novembre 2005 – Linee guida per la Pubblica amministrazione digitale.
   Legge 28 gennaio 2009, n. 2 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 novembre 2008, n.
    185 (G.U. n. 22 del 28 gennaio 2009- Supplemento Ordinario n. 14)
   DPCM 30 marzo 2009 – Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e
    validazione temporale dei documenti informatici
   DPCM 06 maggio 2009 – Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata
    assegnata ai cittadini (G.U. del 25 maggio 2009)
   Circolare n. 1/2010/DDI – Uso della Posta Elettronica Certificata nelle amministrazioni pubbliche
   D.LGS n. 110/2010 “Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio, a norma dell'articolo 65
    della legge 18 giugno 2009, n. 69”
Norma italiana
La storia del documento informatico e della firma
  digitale inizia con l’articolo 15, comma 2 della
  Legge 15 marzo 1997, n. 59 (Bassanini)

“Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica
  amministrazione e dai privati con strumenti
  informatici o telematici, i contratti stipulati nelle
  medesime forme, nonché la loro archiviazione
  e trasmissione con strumenti informatici sono
  validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge”
GEDOC2
“Lo sviluppo degli strumenti quali la firma digitale
  ed il protocollo informatico, adeguati
  all’imponente espansione delle reti di
  comunicazione telematica e dei servizi di
  interoperabilità elettronica, rende possibile la
  realizzazione effettiva di una gestione
  completamente automatizzata dei flussi
  documentali e la conseguente attuazione di
  profonde innovazioni nelle modalità di lavoro
  delle amministrazioni”

Fonte: L’interoperabilità dei sistemi di protocollo informatico in ambiente distribuito - AIPA 18 ottobre 2000
Riordino normativo
   Il Codice dell’Amministrazione Digitale (Decreto
    legislativo 7 marzo 2005, n. 82) stabilisce le
    regole per il documento informatico, posta
    elettronica certificata e firma elettronica
   Quest’ultima si consolida nell’ordinamento nelle
    forme di firma elettronica c.d. “leggera” e di firma
    elettronica qualificata, categoria nella quale rientra
    la firma digitale, la cui apposizione al documento
    informatico definisce giuridicamente quest’ultimo
    come pienamente equivalente dal punto di vista
    giuridico al documento cartaceo con
    sottoscrizione autografa, cioè alla scrittura privata
Documento informatico
Definizioni
Normativa
CAD - Definizioni
   DOCUMENTO INFORMATICO: la
    rappresentazione informatica di atti, fatti o dati
    giuridicamente rilevanti

       Viene modificato (art 23, 1° comma) l’art. 2712 del
        codice civile, inserendo tra le varie tipologie di
        riproduzione anche quelle “informatiche”, le quali
        “fanno piena prova dei fatti e delle cose rappresentate
        se colui contro il quale sono prodotte non ne
        disconosce la conformità ai fatti o alle cose
        medesime”
              “Le riproduzioni fotografiche, informatiche o
               cinematografiche, le registrazioni fotografiche e, in
Efficacia probatoria
   Il documento informatico
    è   una riproduzione meccanica se si appone una
      firma elettronica ed è liberamente valutabile dal
      giudice
     se, invece, si appone una firma elettronica
      qualificata o digitale si entra nel campo del
      2702 cc. quindi: ”La scrittura privata fa piena
      prova, fino a querela di falso, della provenienza
      delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui
      contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce
      la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente
      considerata come riconosciuta”
Formazione documenti
informatici
   Art. 40
     comma 1: Le pubbliche amministrazioni che
      dispongono di idonee risorse tecnologiche formano gli
      originali dei propri documenti con mezzi informatici
      secondo le disposizioni di cui al presente codice e le
      regole tecniche di cui all'articolo 71
     comma 2: Fermo restando quanto previsto dal comma
      1, la redazione di documenti originali su supporto
      cartaceo, nonché la copia di documenti informatici sul
      medesimo supporto è consentita solo ove risulti
      necessaria e comunque nel rispetto del principio
      dell'economicità
Documenti informatici
CAD – art. 23
 c. 3) I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti
  pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e
  documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai
  depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena
  efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad
  essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o
  rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata
 c. 6) La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui al
  comma 3, esonera dalla produzione e dalla esibizione dell’originale
  formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di
  legge
 c. 7) Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti
  previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli
  effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure
  utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate ai sensi
  dell’articolo 71 di concerto con il Ministro dell’economia e delle
  finanze
Archiviazione documenti
   CAD – art. 43
   Riproduzione e conservazione dei documenti
   I documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o
    documento di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, ove
    riprodotti su supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se la
    riproduzione sia effettuata in modo da garantire la conformità dei documenti agli
    originali e la loro conservazione nel tempo, nel rispetto delle regole tecniche stabilite
    ai sensi dell’articolo 71
   Restano validi i documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed
    ogni atto, dato o documento già conservati mediante riproduzione su supporto
    fotografico, su supporto ottico o con altro processo idoneo a garantire la conformità
    dei documenti agli originali
   I documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o
    regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalità
    cartacee e sono conservati in modo permanente con modalità digitali.
   Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le attività culturali sugli
    archivi delle pubbliche amministrazioni e sugli archivi privati dichiarati di notevole
    interesse storico ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio
    2004, n. 42
Archiviazione documenti
CAD – art. 44
Il sistema di conservazione dei documenti informatici
    garantisce:
 l'identificazione certa del soggetto che ha formato il
    documento e dell'amministrazione o dell'area organizzativa
    omogenea di riferimento di cui all'articolo 50, comma 4, del
    decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
    2000, n. 445
 l'integrità del documento

 la leggibilità e l'agevole reperibilità dei documenti e delle
    informazioni identificative, inclusi i dati di registrazione e di
    classificazione originari
 il rispetto delle misure di sicurezza previste dagli articoli da 31
    a 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dal
    disciplinare tecnico pubblicato in allegato B a tale decreto
Archiviazione documenti
   L’archiviazione risponde al bisogno di conservare il
    materiale documentario in modo razionale, uniforme e
    per renderlo recuperabile nella ricerca

   Una archiviazione dei dati e dei documenti condotta in
    maniera sistematica riserva notevoli vantaggi quali:
       consentire un accesso immediato tramite internet/intranet
        ai documenti da parte del personale autorizzato;
       consentire un aggiornamento costante dell’archivio
        digitale
       eliminare i ritardi di stampa e distribuzione dei documenti
       ridurre i costi di ricerca dei documenti
       garantire la sicurezza nella conservazione dei documenti
TAR Lazio 16 aprile 2003 n.
8356
La difficoltà di reperimento del fascicolo non può
  costituire ostacolo all’esercizio del diritto di
  accesso, se protratto oltre termini ragionevoli.
  L’interesse alla conoscenza di atti amministrativi
  assurge a bene della vita, autonomo rispetto alla
  posizione di diritto o di interesse legittimo di tipo
  sostanziale, il cui esercizio nella specie viene di
  fatto precluso dall’Amministrazione, in assenza di
  ragionevole giustificazione […].
Conclusivamente, […], l’Amministrazione non può
  esimersi dal rilasciare al ricorrente la
  documentazione reclamata, per quanto laboriose
  possano essere le ricerche d’archivio.
TAR Veneto 25 febbraio 2009 n.
466
Quando l'amministrazione dichiara di non essere in
  grado di rintracciare un documento che essa risulta
  detenere, e da essa stessa richiesto all'interessato per
  attribuirgli un'utilità, nonostante questi abbia fornito
  specifici elementi per individuarlo, la stessa potrà
  legittimamente negargli tale utilità, appunto perché la
  domanda è carente del documento, ma soltanto se
  riesca a dimostrare che l'irreperibilità del documento
  non è imputabile a sua negligenza […].
Invero, la data - seppure approssimativa - e il
  nominativo sono di solito elementi oggettivamente
  necessari e sufficienti per la ricerca di
  documenti, ferma la possibilità per l'Amministrazione
  di dimostrare il contrario, ma non certamente
  invocando le proprie soggettive carenze
  organizzative.
Firma digitale
Definizioni
Normativa
CAD - Definizioni. Art. 1
   FIRMA ELETTRONICA: l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati
    oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati
    come metodo di identificazione informatica;

   FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA: la firma elettronica ottenuta
    attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione
    univoca al firmatario, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare
    un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da
    consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente
    modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante
    un dispositivo sicuro per la creazione della firma;

   FIRMA DIGITALE: un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata
    su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate
    tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario
    tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di
    verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un
    insieme di documenti informatici;
Componenti di un sistema di
firma
   Gli algoritmi crittografici
   Le chiavi: pubblica e privata
   Il documento informatico
   L’impronta
   Il dispositivo per la generazione di una firma
   Il titolare
   Il certificato elettronico
   Il certificatore
Firma Digitale
   La firma digitale è uno strumento che non
    consente né di modificare un documento né di
    estrapolarne la firma ed allegarla ad un altro
    oggetto e che impedisce all’autore di negarne
    la proprietà
Firma Digitale
Com’è possibile che la firma dia ad un
  documento informatico:
 1) garanzia che non sia stato modificato?
          integrità
 2)   garanzia dell'identità del sottoscrittore?
          autenticità
 3)   garanzia che non venga disconosciuto?
          non ripudio
Firma Digitale
1) Garanzia che il documento non sia stato
  modificato
 Prima della cifratura si applica al documento
  informatico originale una funzione matematica detta
  “hash” che genera un estratto del documento
  condensandolo in una sequenza di simboli binari sui
  cui viene apposta la firma (.p7m)

   La sequenza di simboli binari detta “impronta” ha le
    seguenti caratteristiche:
       è impossibile ricostruire dall’impronta il documento che l’ha
        generata (non invertibile);
       è impossibile che due documenti generino la stessa
        impronta (assenza di collisione);
Firma Digitale
2) Garanzia dell’identità del sottoscrittore

   Il destinatario apre il testo cifrato con la chiave
    pubblica del mittente e riapplica la funzione di
    hash per ricalcolare l’impronta; se e due
    impronte risultano uguali, si ottiene la certezza
    sull'identità del mittente e sulla integrità del
    contenuto
Firma Digitale
3) Garanzia che non venga disconosciuto

   Il carattere di univocità di una firma impedisce
    al relativo proprietario di disconoscerla.
    Provare (in modo incontestabile) che è
    coinvolto nell’evento
Il Certificatore
   Affinché l’intero processo funzioni è necessario
    l’intervento di una "terza parte fidata" come
    Certification Authority (CA), in italiano il
    “Certificatore"
   Il Certificatore è l’organismo che attesta che la
    chiave pubblica di Bisetto Enrico Maria appartiene
    effettivamente a lui e non ad un altra persona
   Il Certificatore ha il compito di gestire in scrittura e
    modifica il database delle chiavi pubbliche e dei
    relativi certificati di firma nonché del rilascio dei
    dispositivi di firma
Firma Digitale
Il dispositivo di firma
 È un apparato elettronico programmabile solo
   all’origine, facente parte del sistema di
   validazione, in grado di conservare in modo
   protetto ed indelebile le chiavi private e generare
   al suo interno firme digitali

   Nella sua forma più comune è costituito da una
    smart card oppure da una chiavetta usb, entrambi
    provvisti di un microprocessore e di una certa
    quantità di memoria destinata a contenere i dati di
    autenticazione ed i certificati
Firma Digitale
Il dispositivo di firma
 Contiene:

   la  firma digitale dell'ente certificatore che la
    emette e che è garante della correlazione tra il
    numero della carta/token e l'identità del titolare;
   i dati identificativi del titolare presso il
    certificatore;
   il certificato rilasciato al titolare;

   i certificati relativi alle chiavi di certificazione del
    certificatore;
Firma Digitale - articoli principali
   CAD – art. 20 c.2
       Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma
        digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo
        71, che garantiscano l’identificabilità dell’autore, l’integrità e l’immodificabilità del
        documento, si presume riconducibile al titolare del dispositivo di firma ai sensi
        dell’articolo 21, comma 2, e soddisfa comunque il requisito della forma
        scritta, anche nei casi previsti, sotto pena di nullità, dall’articolo 1350, primo
        comma, numeri da 1 a 12 del codice civile
   CAD – art. 21 c. 2
       Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma
        elettronica qualificata, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile
        (Valore probatorio). L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al
        titolare, salvo che questi dia la prova contraria
   CAD – art. 24 c.2
       L’apposizione di firma digitale integra e sostituisce l’apposizione di
        sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine
        previsto dalla normativa vigente
   CAD – art. 32
       Il titolare del certificato di firma è tenuto ad assicurare la custodia del dispositivo
        di firma e ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare
        danno ad altri; è altresì tenuto ad utilizzare personalmente il dispositivo di firma
Posta elettronica certificata
Definizioni
Normativa
Definizioni
Definizione di posta elettronica:
 Sistema elettronico di trasmissione dei documenti
  informatici (DPR 68/2005; art 1, 1° comma lett. h)

Definizione di posta elettronica certificata:
 ogni sistema di posta elettronica nel quale è fornita al
  mittente documentazione elettronica attestante
  l’invio e la consegna di documenti informatici (DPR
  68/2005; art 1, 1° comma lett. g)

  La differenza fondamentale tra i due sistemi è nelle
                     “attestazioni”
Posta Elettronica Certificata
   La posta elettronica certificata è un servizio
    che ha lo scopo di accettare dei messaggi
    elettronici da un mittente e di farli pervenire al
    destinatario, dandone certezza della data e
    dell’ora in cui il messaggio è stato spedito e
    della data e dell’ora in cui è stato recapitato

   La posta elettronica certificata ha pertanto lo
    stesso valore legale della tradizionale
    posta raccomandata con avviso di
    ricevimento
Posta Elettronica Certificata
   Vengono certificati dal gestore di posta l'invio e la
    ricezione, cioè i due momenti fondamentali nello
    scambio dei documenti informatici, fornendo al
    mittente:
     una ricevuta dell’avvenuta spedizione con precisa
      indicazione temporale che costituisce prova legale
      dell’invio del messaggio e dell’eventuale
      documentazione;
     una ricevuta con precisa indicazione temporale
      quando il messaggio perviene al destinatario;
   Oppure
       una ricevuta di mancata consegna con precisa
        indicazione temporale;
PEC – Elementi fondamentali
   Ricevuta di accettazione:
       sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova
        dell'avvenuta spedizione di un messaggio PEC
   Ricevuta di avvenuta consegna:
       fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta
        elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo PEC
        dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna
        tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di
        certificazione
   Avviso di mancata consegna:
       Avviso ricevuto dal mittente entro le ventiquattro ore successive
        all'invio
   Busta di trasporto
       è sottoscritta con una firma elettronica che garantisce la
        provenienza, l'integrità e l'autenticità del messaggio di posta
        elettronica certificata
Flusso principale


     Ente certificatore
                                                   Ente certificatore
                      A
                                                   B




                          ACCETTAZIONE



                               AVVENUTA CONSEGNA                 DESTINATARIO



                               MITTENTE
Fonte: www.cnipa.gov.it - Minigrafia n. 11
CAD - Art. 6
   c.1: Le pubbliche amministrazioni centrali
    utilizzano la posta elettronica certificata, […]
    per ogni scambio di documenti e informazioni
    con i soggetti interessati che ne fanno
    richiesta e che hanno preventivamente
    dichiarato il proprio indirizzo di posta
    elettronica certificata
   c. 2: Le disposizioni di cui al comma 1 si
    applicano anche alle pubbliche
    amministrazioni regionali e locali salvo che
    non sia diversamente stabilito
CAD - Art. 45
Valore giuridico delle trasmissioni

   c.1: I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica
    amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o
    informatico, ivi compreso il fax, idoneo ad accertarne la fonte
    di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la
    loro trasmissione non deve essere seguita da quella del
    documento originale

   c. 2: Il documento informatico trasmesso per via telematica si
    intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si
    intende consegnato al destinatario se reso disponibile
    all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di
    posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal
    gestore
CAD - Art. 48
   c. 1: La trasmissione telematica di comunicazioni che
    necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di
    consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai
    sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
    2005, n. 68

   c. 2: La trasmissione del documento informatico per via
    telematica, effettuata mediante la posta elettronica
    certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla
    notificazione per mezzo della posta

   c. 3: La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un
    documento informatico trasmesso mediante posta elettronica
    certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni
    di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
    2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche
Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Circolare 1/2010
Punti salienti

   […] È altresì indispensabile che le predette amministrazioni divulghino i
    propri indirizzi di Posta Elettronica Certificata utilizzando gli strumenti già
    oggi disponibili, quali il proprio sito istituzionale e l'Indice delle
    amministrazioni pubbliche e delle aree organizzative omogenee gestito da
    DigitPA
   Le amministrazioni si adopereranno inoltre affinché le comunicazioni
    istituzionali utilizzino in percentuale sempre maggiore il canale della Posta
    Elettronica Certificata, non solo realizzando il collegamento tra le caselle di
    posta elettronica ed i sistemi per il protocollo informatico dei documenti, ma
    anche dotandosi di strumenti per l’apposizione della firma digitale sui
    documenti da trasmettere, nei casi previsti dalla legge
   […] La mancata disponibilità di almeno una casella di Posta Elettronica
    Certificata per ciascun registro di protocollo e la prosecuzione delle
    tradizionali forme di comunicazione configurano l’inosservanza di
    disposizioni di legge e una fattispecie di improprio uso di denaro pubblico
Ministero dell’interno
Circolare 23/2009
   Linee guida sulla dematerializzazione nella trasmissione degli
    atti di stato civile fra Consolati e Comuni tramite posta
    elettronica certificata (PEC) per successiva trascrizione nei
    registri dello stato civile
       “Per ogni atto da trascrivere, il Consolato trasmetterà a mezzo
        PEC al Comune interessato un file compresso in formato PDF
        firmato digitalmente dal funzionario consolare”
       “L’ufficiale di stato civile provvederà alla stampa della
        documentazione ricevuta apponendovi, al fine di procedere alla
        debita trascrizione, una propria dichiarazione che certifichi la
        conformità del documento stampato rispetto a quanto ricevuto
        per via telematica” (CAD – art. 23 c .2bis)
       “Si pregano le Prefetture competenti di informare i Sigg. Sindaci
        perché si dia esatta e tempestiva esecuzione, verificando
        l’eventuale esistenza di Comuni tutt’ora sprovvisti di sistemi di
        ricezione di posta elettronica”
Ministero dell’interno
Circolare 13/2010
   Ulteriori interventi nel processo di digitalizzazione dei sistemi di
    comunicazione elettronica e relative integrazioni nella trasmissione degli
    atti di stato civile fra Consolati e Comuni tramite posta elettronica certificata
    (PEC) per successiva trascrizione nei registri dello stato civile
       “Come è noto, tutte le amministrazioni pubbliche sono tenute a dotarsi di uno o
        più indirizzo di PEC in conformità con le disposizioni normative vigenti, come
        ricordate dalla Circolare 1/2010”
       “Si ricorda che l’indirizzo PEC dovrà essere immediatamente reso noto al
        pubblico sul sito istituzionale del Comune, nonché comunicato a DigitPa che lo
        inserisce nell’IPA”
       “A tale riguardo si precisa che tale elenco sarà di ausilio per le Rappresentanze
        consolari. Resta fermo che per i Comuni che non siano ancora in possesso di
        PEC, l’invio da parte dei Consolati proseguirà sulla posta elettronica ordinaria per
        il tempo strettamente necessario da parte dei Comuni a dotarsi di PEC, tenendo
        conto dell’urgenza richiesta”
       “A tal riguardo, si fa presente che il Ministero degli Affari Esteri ha segnalato molti
        casi nei quali risulta impossibile inviare messaggi alla casella PEC dei Comuni, in
        quanto tale casella risulta sovraccarica, e pertanto si richiede che vengano
        adottate misure organizzative idonee a superare l'inconveniente evidenziato”
       “Si evidenzia altresì che sono in corso di emanazione appropriate direttive anche
        per la trasmissione da Comune a Comune di atti di stato civile con modalità
        telematiche, che richiederanno l'utilizzo della firma digitale”
Metodologia
Una proposta di modello organizzativo
Esempio di flusso
Entrata
   Posta elettronica in entrata
     Invio Conferma o Ripudio
     Verifica documento firmato

   Protocollazione messaggio in ingresso
   Smistamento messaggio
     Assegnazione   al responsabile
Passaggi in entrata

  EMAIL

  • ricezione delle e-mail

  PROTOCOLLO

  • scelta della mail da protocollare
  • eventuale completamento dati
  • associazione automatica degli allegati al numero di
    protocollo/gestione documentale

  COMUNICAZIONE

  • invio documentazione informatica al responsabile dell’ufficio
Uscita
   Produzione del documento informatico
     Firma   del documento informatico
   Composizione messaggio
     Consultazione   indici sul sito IPA
   Protocollazione messaggio in uscita
   Posta Elettronica in uscita
     Rendere  sicuro e trasmettere il messaggio
     Allegato xml

     Gestione ricevute PEC
Passaggi in uscita

  COMUNICAZIONE

  • scelta destinatario, oggetto, corpo, allegati (apposizione firma digitale)
  • invio comunicazione al protocollo

  PROTOCOLLO

  • scelta della comunicazione da protocollare o protocollazione automatica
  • eventuale completamento dati
  • associazione automatica degli allegati al numero di protocollo/gestione
    documentale

  EMAIL

  • invio email (segnatura.xml)
  • gestione delle ricevute PEC

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  • 1. IL FLUSSO TELEMATICO Bisetto Enrico Maria Remanzacco, 31 maggio 2011
  • 2. Programma  Normativa  Posta Elettronica  Codice Certificata dell’Amministrazione  Definizioni Digitale  PEC quando utilizzarla e quali garanzie fornisce  Documento informatico  Come funziona il sistema  Valore probatorio di invio e ricezione PEC  Formazione, gestione  Gestione delle ricevute  Norma di riferimento  Norma di riferimento  Firma Digitale  Metodologia  Le tipologie di firme  Proposta di modello  Come funziona  Norma di riferimento
  • 3. Quadro giuridico  L. 15 marzo 1997, n. 59 (Bassanini)  DPR n. 513/1997 – Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l’archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici a norma dell’art. 15 comma 2, della L. 15 marzo 1997, n. 59  DPCM 8 febbraio 1999 – Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.P.R. 10 Novembre 1997, n. 513.  Circ. AIPA 19 giugno 2000 n. CR/24 – Linee guida per l’interoperabilità tra i certificatori iscritti nell’elenco pubblico di cui all’art. 8, comma 3, del D.P.R. n. 513/1997  DPR 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa  Direttiva n. 93/1999/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche  Legge 16 gennaio 2003, n. 3 – Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione  D.L.gs 23 gennaio 2002 n. 10 – Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche  DPR 7 aprile 2003, n. 137 – Regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell’art. 13 del D.L.vo n. 10/2002  Decisione Commissione CE 14 luglio 2003  DPCM 30 ottobre 2003 – Approvazione dello schema nazionale per la valutazione e la certificazione della sicurezza nel settore della tecnologia dell’informazione, ai sensi dell’art. n. 10, comma 1, del D.L.vo n. 10/2002  Direttiva 27 novembre 2003 – Impiego della posta elettronica nelle pubbliche amministrazioni  DPCM 13 gennaio 2004 – Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici
  • 4. Quadro giuridico  Deliberazione 11/2004, 19 febbraio 2004 – Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali - Art. 6, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. (Deliberazione n. 11/2004). (G.U. 9 marzo 2004, n. 57)  DPCM 2 luglio 2004 – Competenza di materia di certificatori di firma elettronica  DPR 11 febbraio 2005, n.68 – Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.  Deliberazione 4/2005, 17 febbraio 2005 – Regole per il riconoscimento e la verifica del documento informatico. (G.U. 3 marzo 2005, n. 51)  Decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale  Decreto Ministeriale del 2 novembre 2005 – Regole tecniche per la formazioni, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata (G.U. del 14 novembre 2005, n. 265)  Direttiva del 18 novembre 2005 – Linee guida per la Pubblica amministrazione digitale.  Legge 28 gennaio 2009, n. 2 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (G.U. n. 22 del 28 gennaio 2009- Supplemento Ordinario n. 14)  DPCM 30 marzo 2009 – Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici  DPCM 06 maggio 2009 – Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini (G.U. del 25 maggio 2009)  Circolare n. 1/2010/DDI – Uso della Posta Elettronica Certificata nelle amministrazioni pubbliche  D.LGS n. 110/2010 “Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio, a norma dell'articolo 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69”
  • 5. Norma italiana La storia del documento informatico e della firma digitale inizia con l’articolo 15, comma 2 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 (Bassanini) “Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge”
  • 6. GEDOC2 “Lo sviluppo degli strumenti quali la firma digitale ed il protocollo informatico, adeguati all’imponente espansione delle reti di comunicazione telematica e dei servizi di interoperabilità elettronica, rende possibile la realizzazione effettiva di una gestione completamente automatizzata dei flussi documentali e la conseguente attuazione di profonde innovazioni nelle modalità di lavoro delle amministrazioni” Fonte: L’interoperabilità dei sistemi di protocollo informatico in ambiente distribuito - AIPA 18 ottobre 2000
  • 7. Riordino normativo  Il Codice dell’Amministrazione Digitale (Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) stabilisce le regole per il documento informatico, posta elettronica certificata e firma elettronica  Quest’ultima si consolida nell’ordinamento nelle forme di firma elettronica c.d. “leggera” e di firma elettronica qualificata, categoria nella quale rientra la firma digitale, la cui apposizione al documento informatico definisce giuridicamente quest’ultimo come pienamente equivalente dal punto di vista giuridico al documento cartaceo con sottoscrizione autografa, cioè alla scrittura privata
  • 9. CAD - Definizioni  DOCUMENTO INFORMATICO: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti  Viene modificato (art 23, 1° comma) l’art. 2712 del codice civile, inserendo tra le varie tipologie di riproduzione anche quelle “informatiche”, le quali “fanno piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”  “Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fotografiche e, in
  • 10. Efficacia probatoria  Il documento informatico è una riproduzione meccanica se si appone una firma elettronica ed è liberamente valutabile dal giudice  se, invece, si appone una firma elettronica qualificata o digitale si entra nel campo del 2702 cc. quindi: ”La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta”
  • 11. Formazione documenti informatici  Art. 40  comma 1: Le pubbliche amministrazioni che dispongono di idonee risorse tecnologiche formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71  comma 2: Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la redazione di documenti originali su supporto cartaceo, nonché la copia di documenti informatici sul medesimo supporto è consentita solo ove risulti necessaria e comunque nel rispetto del principio dell'economicità
  • 12. Documenti informatici CAD – art. 23  c. 3) I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata  c. 6) La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui al comma 3, esonera dalla produzione e dalla esibizione dell’originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge  c. 7) Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate ai sensi dell’articolo 71 di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
  • 13. Archiviazione documenti  CAD – art. 43  Riproduzione e conservazione dei documenti  I documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, ove riprodotti su supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se la riproduzione sia effettuata in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali e la loro conservazione nel tempo, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71  Restano validi i documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento già conservati mediante riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro processo idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali  I documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalità cartacee e sono conservati in modo permanente con modalità digitali.  Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le attività culturali sugli archivi delle pubbliche amministrazioni e sugli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
  • 14. Archiviazione documenti CAD – art. 44 Il sistema di conservazione dei documenti informatici garantisce:  l'identificazione certa del soggetto che ha formato il documento e dell'amministrazione o dell'area organizzativa omogenea di riferimento di cui all'articolo 50, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445  l'integrità del documento  la leggibilità e l'agevole reperibilità dei documenti e delle informazioni identificative, inclusi i dati di registrazione e di classificazione originari  il rispetto delle misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dal disciplinare tecnico pubblicato in allegato B a tale decreto
  • 15. Archiviazione documenti  L’archiviazione risponde al bisogno di conservare il materiale documentario in modo razionale, uniforme e per renderlo recuperabile nella ricerca  Una archiviazione dei dati e dei documenti condotta in maniera sistematica riserva notevoli vantaggi quali:  consentire un accesso immediato tramite internet/intranet ai documenti da parte del personale autorizzato;  consentire un aggiornamento costante dell’archivio digitale  eliminare i ritardi di stampa e distribuzione dei documenti  ridurre i costi di ricerca dei documenti  garantire la sicurezza nella conservazione dei documenti
  • 16. TAR Lazio 16 aprile 2003 n. 8356 La difficoltà di reperimento del fascicolo non può costituire ostacolo all’esercizio del diritto di accesso, se protratto oltre termini ragionevoli. L’interesse alla conoscenza di atti amministrativi assurge a bene della vita, autonomo rispetto alla posizione di diritto o di interesse legittimo di tipo sostanziale, il cui esercizio nella specie viene di fatto precluso dall’Amministrazione, in assenza di ragionevole giustificazione […]. Conclusivamente, […], l’Amministrazione non può esimersi dal rilasciare al ricorrente la documentazione reclamata, per quanto laboriose possano essere le ricerche d’archivio.
  • 17. TAR Veneto 25 febbraio 2009 n. 466 Quando l'amministrazione dichiara di non essere in grado di rintracciare un documento che essa risulta detenere, e da essa stessa richiesto all'interessato per attribuirgli un'utilità, nonostante questi abbia fornito specifici elementi per individuarlo, la stessa potrà legittimamente negargli tale utilità, appunto perché la domanda è carente del documento, ma soltanto se riesca a dimostrare che l'irreperibilità del documento non è imputabile a sua negligenza […]. Invero, la data - seppure approssimativa - e il nominativo sono di solito elementi oggettivamente necessari e sufficienti per la ricerca di documenti, ferma la possibilità per l'Amministrazione di dimostrare il contrario, ma non certamente invocando le proprie soggettive carenze organizzative.
  • 19. CAD - Definizioni. Art. 1  FIRMA ELETTRONICA: l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica;  FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA: la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma;  FIRMA DIGITALE: un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;
  • 20. Componenti di un sistema di firma  Gli algoritmi crittografici  Le chiavi: pubblica e privata  Il documento informatico  L’impronta  Il dispositivo per la generazione di una firma  Il titolare  Il certificato elettronico  Il certificatore
  • 21. Firma Digitale  La firma digitale è uno strumento che non consente né di modificare un documento né di estrapolarne la firma ed allegarla ad un altro oggetto e che impedisce all’autore di negarne la proprietà
  • 22. Firma Digitale Com’è possibile che la firma dia ad un documento informatico: 1) garanzia che non sia stato modificato?  integrità 2) garanzia dell'identità del sottoscrittore?  autenticità 3) garanzia che non venga disconosciuto?  non ripudio
  • 23. Firma Digitale 1) Garanzia che il documento non sia stato modificato  Prima della cifratura si applica al documento informatico originale una funzione matematica detta “hash” che genera un estratto del documento condensandolo in una sequenza di simboli binari sui cui viene apposta la firma (.p7m)  La sequenza di simboli binari detta “impronta” ha le seguenti caratteristiche:  è impossibile ricostruire dall’impronta il documento che l’ha generata (non invertibile);  è impossibile che due documenti generino la stessa impronta (assenza di collisione);
  • 24. Firma Digitale 2) Garanzia dell’identità del sottoscrittore  Il destinatario apre il testo cifrato con la chiave pubblica del mittente e riapplica la funzione di hash per ricalcolare l’impronta; se e due impronte risultano uguali, si ottiene la certezza sull'identità del mittente e sulla integrità del contenuto
  • 25. Firma Digitale 3) Garanzia che non venga disconosciuto  Il carattere di univocità di una firma impedisce al relativo proprietario di disconoscerla. Provare (in modo incontestabile) che è coinvolto nell’evento
  • 26. Il Certificatore  Affinché l’intero processo funzioni è necessario l’intervento di una "terza parte fidata" come Certification Authority (CA), in italiano il “Certificatore"  Il Certificatore è l’organismo che attesta che la chiave pubblica di Bisetto Enrico Maria appartiene effettivamente a lui e non ad un altra persona  Il Certificatore ha il compito di gestire in scrittura e modifica il database delle chiavi pubbliche e dei relativi certificati di firma nonché del rilascio dei dispositivi di firma
  • 27. Firma Digitale Il dispositivo di firma  È un apparato elettronico programmabile solo all’origine, facente parte del sistema di validazione, in grado di conservare in modo protetto ed indelebile le chiavi private e generare al suo interno firme digitali  Nella sua forma più comune è costituito da una smart card oppure da una chiavetta usb, entrambi provvisti di un microprocessore e di una certa quantità di memoria destinata a contenere i dati di autenticazione ed i certificati
  • 28. Firma Digitale Il dispositivo di firma  Contiene:  la firma digitale dell'ente certificatore che la emette e che è garante della correlazione tra il numero della carta/token e l'identità del titolare;  i dati identificativi del titolare presso il certificatore;  il certificato rilasciato al titolare;  i certificati relativi alle chiavi di certificazione del certificatore;
  • 29. Firma Digitale - articoli principali  CAD – art. 20 c.2  Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71, che garantiscano l’identificabilità dell’autore, l’integrità e l’immodificabilità del documento, si presume riconducibile al titolare del dispositivo di firma ai sensi dell’articolo 21, comma 2, e soddisfa comunque il requisito della forma scritta, anche nei casi previsti, sotto pena di nullità, dall’articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del codice civile  CAD – art. 21 c. 2  Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile (Valore probatorio). L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia la prova contraria  CAD – art. 24 c.2  L’apposizione di firma digitale integra e sostituisce l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente  CAD – art. 32  Il titolare del certificato di firma è tenuto ad assicurare la custodia del dispositivo di firma e ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri; è altresì tenuto ad utilizzare personalmente il dispositivo di firma
  • 31. Definizioni Definizione di posta elettronica:  Sistema elettronico di trasmissione dei documenti informatici (DPR 68/2005; art 1, 1° comma lett. h) Definizione di posta elettronica certificata:  ogni sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l’invio e la consegna di documenti informatici (DPR 68/2005; art 1, 1° comma lett. g) La differenza fondamentale tra i due sistemi è nelle “attestazioni”
  • 32. Posta Elettronica Certificata  La posta elettronica certificata è un servizio che ha lo scopo di accettare dei messaggi elettronici da un mittente e di farli pervenire al destinatario, dandone certezza della data e dell’ora in cui il messaggio è stato spedito e della data e dell’ora in cui è stato recapitato  La posta elettronica certificata ha pertanto lo stesso valore legale della tradizionale posta raccomandata con avviso di ricevimento
  • 33. Posta Elettronica Certificata  Vengono certificati dal gestore di posta l'invio e la ricezione, cioè i due momenti fondamentali nello scambio dei documenti informatici, fornendo al mittente:  una ricevuta dell’avvenuta spedizione con precisa indicazione temporale che costituisce prova legale dell’invio del messaggio e dell’eventuale documentazione;  una ricevuta con precisa indicazione temporale quando il messaggio perviene al destinatario;  Oppure  una ricevuta di mancata consegna con precisa indicazione temporale;
  • 34. PEC – Elementi fondamentali  Ricevuta di accettazione:  sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio PEC  Ricevuta di avvenuta consegna:  fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo PEC dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione  Avviso di mancata consegna:  Avviso ricevuto dal mittente entro le ventiquattro ore successive all'invio  Busta di trasporto  è sottoscritta con una firma elettronica che garantisce la provenienza, l'integrità e l'autenticità del messaggio di posta elettronica certificata
  • 35. Flusso principale Ente certificatore Ente certificatore A B ACCETTAZIONE AVVENUTA CONSEGNA DESTINATARIO MITTENTE
  • 36. Fonte: www.cnipa.gov.it - Minigrafia n. 11
  • 37. CAD - Art. 6  c.1: Le pubbliche amministrazioni centrali utilizzano la posta elettronica certificata, […] per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata  c. 2: Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle pubbliche amministrazioni regionali e locali salvo che non sia diversamente stabilito
  • 38. CAD - Art. 45 Valore giuridico delle trasmissioni  c.1: I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, ivi compreso il fax, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale  c. 2: Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore
  • 39. CAD - Art. 48  c. 1: La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68  c. 2: La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta  c. 3: La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche
  • 40. Presidenza del Consiglio dei Ministri - Circolare 1/2010 Punti salienti  […] È altresì indispensabile che le predette amministrazioni divulghino i propri indirizzi di Posta Elettronica Certificata utilizzando gli strumenti già oggi disponibili, quali il proprio sito istituzionale e l'Indice delle amministrazioni pubbliche e delle aree organizzative omogenee gestito da DigitPA  Le amministrazioni si adopereranno inoltre affinché le comunicazioni istituzionali utilizzino in percentuale sempre maggiore il canale della Posta Elettronica Certificata, non solo realizzando il collegamento tra le caselle di posta elettronica ed i sistemi per il protocollo informatico dei documenti, ma anche dotandosi di strumenti per l’apposizione della firma digitale sui documenti da trasmettere, nei casi previsti dalla legge  […] La mancata disponibilità di almeno una casella di Posta Elettronica Certificata per ciascun registro di protocollo e la prosecuzione delle tradizionali forme di comunicazione configurano l’inosservanza di disposizioni di legge e una fattispecie di improprio uso di denaro pubblico
  • 41. Ministero dell’interno Circolare 23/2009  Linee guida sulla dematerializzazione nella trasmissione degli atti di stato civile fra Consolati e Comuni tramite posta elettronica certificata (PEC) per successiva trascrizione nei registri dello stato civile  “Per ogni atto da trascrivere, il Consolato trasmetterà a mezzo PEC al Comune interessato un file compresso in formato PDF firmato digitalmente dal funzionario consolare”  “L’ufficiale di stato civile provvederà alla stampa della documentazione ricevuta apponendovi, al fine di procedere alla debita trascrizione, una propria dichiarazione che certifichi la conformità del documento stampato rispetto a quanto ricevuto per via telematica” (CAD – art. 23 c .2bis)  “Si pregano le Prefetture competenti di informare i Sigg. Sindaci perché si dia esatta e tempestiva esecuzione, verificando l’eventuale esistenza di Comuni tutt’ora sprovvisti di sistemi di ricezione di posta elettronica”
  • 42. Ministero dell’interno Circolare 13/2010  Ulteriori interventi nel processo di digitalizzazione dei sistemi di comunicazione elettronica e relative integrazioni nella trasmissione degli atti di stato civile fra Consolati e Comuni tramite posta elettronica certificata (PEC) per successiva trascrizione nei registri dello stato civile  “Come è noto, tutte le amministrazioni pubbliche sono tenute a dotarsi di uno o più indirizzo di PEC in conformità con le disposizioni normative vigenti, come ricordate dalla Circolare 1/2010”  “Si ricorda che l’indirizzo PEC dovrà essere immediatamente reso noto al pubblico sul sito istituzionale del Comune, nonché comunicato a DigitPa che lo inserisce nell’IPA”  “A tale riguardo si precisa che tale elenco sarà di ausilio per le Rappresentanze consolari. Resta fermo che per i Comuni che non siano ancora in possesso di PEC, l’invio da parte dei Consolati proseguirà sulla posta elettronica ordinaria per il tempo strettamente necessario da parte dei Comuni a dotarsi di PEC, tenendo conto dell’urgenza richiesta”  “A tal riguardo, si fa presente che il Ministero degli Affari Esteri ha segnalato molti casi nei quali risulta impossibile inviare messaggi alla casella PEC dei Comuni, in quanto tale casella risulta sovraccarica, e pertanto si richiede che vengano adottate misure organizzative idonee a superare l'inconveniente evidenziato”  “Si evidenzia altresì che sono in corso di emanazione appropriate direttive anche per la trasmissione da Comune a Comune di atti di stato civile con modalità telematiche, che richiederanno l'utilizzo della firma digitale”
  • 43. Metodologia Una proposta di modello organizzativo
  • 45. Entrata  Posta elettronica in entrata  Invio Conferma o Ripudio  Verifica documento firmato  Protocollazione messaggio in ingresso  Smistamento messaggio  Assegnazione al responsabile
  • 46. Passaggi in entrata EMAIL • ricezione delle e-mail PROTOCOLLO • scelta della mail da protocollare • eventuale completamento dati • associazione automatica degli allegati al numero di protocollo/gestione documentale COMUNICAZIONE • invio documentazione informatica al responsabile dell’ufficio
  • 47. Uscita  Produzione del documento informatico  Firma del documento informatico  Composizione messaggio  Consultazione indici sul sito IPA  Protocollazione messaggio in uscita  Posta Elettronica in uscita  Rendere sicuro e trasmettere il messaggio  Allegato xml  Gestione ricevute PEC
  • 48. Passaggi in uscita COMUNICAZIONE • scelta destinatario, oggetto, corpo, allegati (apposizione firma digitale) • invio comunicazione al protocollo PROTOCOLLO • scelta della comunicazione da protocollare o protocollazione automatica • eventuale completamento dati • associazione automatica degli allegati al numero di protocollo/gestione documentale EMAIL • invio email (segnatura.xml) • gestione delle ricevute PEC