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Premessa
• Le notifiche penali telematiche sono una parte delle
regole del Processo Penale Telematico (PPT)
• Il PPT è una parte delle regole del Processo
Telematico (PT) fissate dal d.m. 44/2011
• Il Processo Telematico è una parte delle regole del
fenomeno digitale, le cui regole fondamentali sono
scritte nel Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)
CAD - D.Lg. 7 marzo 2005, n. 82
Nato storicamente da un corpus di norme in
materia di documentazione amministrativa,
destinate in origine a disciplinare l’agire
telematico della P.A., si è nel tempo evoluto sino
a divenire un vero e proprio «codice civile
informatico» poiché contiene norme di diritto
comune che disciplinano la validità dei
documenti informatici e delle comunicazioni
informatiche anche nei rapporti tra privati
Il CAD non si applica al PT
• art. 2 CAD
((2. Le disposizioni del presente codice si applicano alle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del
riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonche' alle societa',
interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.))
((3. Le disposizioni di cui al capo II, agli articoli 40, 43 e 44 del capo III, nonche' al capo IV, si
applicano ai privati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.))
• Art. 16 Regolamento PEC
4. Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano all'uso degli strumenti
informatici e telematici nel processo civile, nel processo penale, nel processo
amministrativo, nel processo tributario e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della
Corte dei conti, per i quali restano ferme le specifiche disposizioni normative.
Ragione costituzionale
• art. 104 la Magistratura è ordine autonomo e
indipendente da ogni altro potere, non si
applica l’art. 97
• art. 110 al Ministro della giustizia spetta
l’organizzazione ed il funzionamento dei
servizi relativi alla giustizia
• art. 111 il giusto processo è regolato dalla
legge
Il PT è regolato dal d.m. 44/2011
D.L. n. 193/09, L. 24/10 n. 24 - art. 4
Con uno o più decreti del MinGiu, di concerto con il Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentito il Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione e il
Garante per la protezione dei dati personali, adottati, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono individuate le regole
tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo
penale delle ICT, in attuazione dei principi previsti dal
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 CAD, e successive
modificazioni.
Il sistema normativo
CAD + REGOLE TECNICHE
ART.71
• Definizioni
• Domicilio informatico e
anagrafe informatica (Indice
Nazionale Indirizzi PEC INI-
PEC)
• Documento informatico e
firma elettronica
• Gestione documentale
• Trasmissione (PEC v. anche
Regolamento PEC)
• Dati e servizi in rete
REGOLAMENTO +
PROVVEDIMENTO ART. 34
• Definizioni
• Dominio giustizia (soggetti
abilitati, gestione
documentale)
• REgistro Generale INDirizzi
Elettronici REGINDE
• Atto processuale
informatico
• Trasmissione (PEC)
• Dati e servizi in rete
Il dominio giustizia
Utenti
esterni
Soggetti abilitati
interni: Magistrati,
Cancellieri, Ufficiali
Giudiziari
Soggetti abilitati
esterni: privati
(Avvocati, C.T.),
pubblici
(Avvocatura,
dipendenti delle
PP.AA.)
R.U.G.
INTERNET o WWW
Definizioni Regolamento
• Dominio giustizia
a) dominio giustizia: l'insieme delle risorse hardware e software, mediante il
quale il Ministero della giustizia tratta in via informatica e telematica qualsiasi
tipo di attività, di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura;
b) portale dei servizi telematici: struttura tecnologica-organizzativa che
fornisce l’accesso ai servizi telematici resi disponibili dal dominio giustizia,
secondo le regole tecnico-operative riportate nel presente decreto;
c) punto di accesso: struttura tecnologica-organizzativa che fornisce ai
soggetti abilitati esterni al dominio giustizia i servizi di connessione al portale
dei servizi telematici, secondo le regole tecnico-operative riportate nel
presente decreto;
Definizioni Regolamento
• (segue) Dominio giustizia
q) specifiche tecniche: le disposizioni di carattere tecnico emanate, ai sensi
dell’articolo 34, dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del
Ministero della giustizia, sentito DigitPA e il Garante per la protezione dei dati
personali, limitatamente ai profili inerenti la protezione dei dati personali;
o) certificazione del soggetto abilitato esterno privato: attestazione di
iscrizione all'albo, all’albo speciale, al registro ovvero di possesso della
qualifica che legittima l’esercizio delle funzioni professionali e l'assenza di
cause ostative all’accesso;
p) certificazione del soggetto abilitato esterno pubblico: attestazione di
appartenenza del soggetto all’amministrazione pubblica e dello svolgimento
di funzioni tali da legittimare l’accesso;
Definizioni Regolamento
• Soggetti abilitati
m) soggetti abilitati: i soggetti abilitati all'utilizzo dei servizi di consultazione di
informazioni e trasmissione di documenti informatici relativi al processo. In
particolare si intende per:
1) soggetti abilitati interni: i magistrati, il personale degli uffici giudiziari e
degli UNEP;
2) soggetti abilitati esterni: i soggetti abilitati esterni privati e i soggetti
abilitati esterni pubblici;
3) soggetti abilitati esterni privati: i difensori delle parti private, gli avvocati
iscritti negli elenchi speciali, gli esperti e gli ausiliari del giudice;
4) soggetti abilitati esterni pubblici: gli avvocati, i procuratori dello Stato e gli
altri dipendenti di amministrazioni statali, regionali, metropolitane, provinciali
e comunali;
n) utente privato: la persona fisica o giuridica, quando opera al di fuori dei
casi previsti dalla lettera m);
Gestionale
Gestore
Documentale
Posta
Elettronica
Certificata
PEC
Firma
Elettronica
Redattore
Atti
Registro
Le funzioni del soggetto abilitato
Differenze Civile-Penale: i Sistemi
PCT
• Applicativo unico per
tutta la struttura
• Firma digitale dei
provvedimenti del
giudice
• Apertura all’esterno
PPT
• Applicativi diversi per le
varie funzioni
• Assenza della firma
digitale dei
provvedimenti del
giudice
• Impossibilità di accesso
fuori dalla R.U.G.
Sistema Informativo Cognizione Penale
SICP è l’applicativo che gestisce i registri della cognizione penale.
Sostituisce 26 registri cartacei (v. circolare ) ed è utilizzato su tutto il territorio
nazionale.
Costituisce l’evoluzione e il completamento del sistema Re.Ge. Relazionale.
L’architettura di tale sistema prevede una base dati distrettuale con garanzia
di sicurezza dei dati e proprietà degli stessi in capo agli Uffici giudiziari, che ne
hanno la gestione processuale.
Il sistema permette di gestire: i registri generali del processo di cognizione
(noti e ignoti) e delle indagini preliminari, della Procura presso il Tribunale,
del Tribunale (Ufficio Gip e Dibattimento), della Procura Generale, della Corte
di Appello, del Giudice di Pace (GdP), del Tribunale in sede di giudice di
appello e di Tribunale della Libertà
Documento informatico
• Definizioni CAD
p) documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o
dati giuridicamente rilevanti;
p-bis) documento analogico: la rappresentazione non informatica di atti, fatti
o dati giuridicamente rilevanti;
v) originali non unici: i documenti per i quali sia possibile risalire al loro
contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la
conservazione, anche se in possesso di terzi (es. la fattura rispetto al registro
di contabilità per un soggetto tenuto ad avere il registro delle entrate);
aa) titolare: la persona fisica cui e' attribuita la firma elettronica e che ha
accesso ai dispositivi per la creazione della firma elettronica;
bb) validazione temporale: il risultato della procedura informatica con
cui si attribuiscono, ad uno o piu' documenti informatici, una data ed un
orario opponibili ai terzi.
Documento informatico e copie
• Definizioni CAD
i-bis) copia informatica di documento analogico: il documento informatico
avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui e'
tratto;
i-ter) copia per immagine su supporto informatico di documento
analogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici a
quelli del documento analogico da cui e' tratto;
i-quater) copia informatica di documento informatico: il documento
informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui e'
tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari;
i-quinquies) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto
mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi,
della medesima sequenza di valori binari del documento originario;
Firma elettronica
• Definizioni CAD
b) autenticazione del documento informatico: la validazione del documento
informatico attraverso l'associazione di dati informatici relativi all'autore o
alle circostanze, anche temporali, della redazione;
h) chiave privata: l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche,
utilizzato dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma digitale
sul documento informatico;
i) chiave pubblica: l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche
destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale
apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche;
Firma elettronica
• Definizione CAD
q) firma elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica,
allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri
dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione
informatica;
q-bis) firma elettronica avanzata: insieme di dati in forma
elettronica allegati oppure connessi a un documento
informatico che consentono l'identificazione del firmatario
del documento e garantiscono la connessione univoca al
firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario puo'
conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali
detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i
dati stessi siano stati successivamente modificati;
Firma elettronica
• Definizione CAD
r) firma elettronica qualificata: un particolare tipo di firma
elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato
e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione
della firma;
s) firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica
avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di
chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra
loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al
destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di
rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrita'
di un documento informatico o di un insieme di documenti
informatici;
Firma elettronica
• art. 21 CAD
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica.
1. Il documento informatico, cui e' apposta una firma elettronica, sul piano
probatorio e' liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue
caratteristiche oggettive di qualita', sicurezza, integrita' e immodificabilita'.
2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata,
qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui
all'articolo 20, comma 3, che garantiscano l'identificabilita' dell'autore,
l'integrita' e l'immodificabilita' del documento, ha l'efficacia prevista
dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma
((elettronica qualificata o digitale)) si presume riconducibile al titolare, salvo
che questi dia prova contraria.
n.b. La firma elettronica qualificata o con firma digitale è forma scritta ai
sensi dell'articolo 1350
Firma elettronica
• Definizione Regolamento
g) firma digitale: firma elettronica avanzata, basata su un
certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e
generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma
sicura, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
Firma elettronica
• Definizioni Provvedimento
y) CAdES (CMS Advanced Electronic Signature): formato di
busta crittografica definito nella norma ETSI TS 101 733
V1.7.4 e basata a sua volta sulle specifiche RFC 3852 e RFC
2634 e successive modificazioni;
z) PAdES (PDF Advanced Electronic Signature): formato di
busta crittografica definito nella norma ETSI TS 102 778 basata a
sua volta sullo standard ISO/IEC 32000 e successive
modificazioni;
Art. 11 Regolamento
(Formato dell’atto del processo in forma di documento informatico)
1. L’atto del processo in forma di documento informatico è privo di elementi attivi
ed è redatto nei formati previsti dalle specifiche tecniche di cui all’articolo 34;
le informazioni strutturate sono in formato XML, secondo le specifiche
tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34, pubblicate sul portale dei servizi
telematici.
2. La nota di iscrizione a ruolo può essere trasmessa per via telematica come
documento informatico sottoscritto con firma digitale; le relative informazioni
sono contenute nelle informazioni strutturate di cui al primo comma, secondo
le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34.
Art. 15 Regolamento
(Deposito dell’atto del processo da parte dei soggetti abilitati interni)
1. L’atto del processo, redatto in formato elettronico da un soggetto abilitato
interno e sottoscritto con firma digitale, è depositato telematicamente nel
fascicolo informatico.
2. In caso di atto formato da organo collegiale l’originale del provvedimento è
sottoscritto con firma digitale anche dal presidente.
3. Quando l’atto è redatto dal cancelliere o dal segretario dell’ufficio giudiziario
questi vi appone la propria firma digitale e ne effettua il deposito nel fascicolo
informatico.
4. Se il provvedimento del magistrato è in formato cartaceo, il cancelliere o il
segretario dell’ufficio giudiziario ne estrae copia informatica nei formati
previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34 e provvede a
depositarlo nel fascicolo informatico, apponendovi la propria firma digitale.
Posta Elettronica Certificata PEC
• Definizione CAD
u) gestione informatica dei documenti: l'insieme delle attivita' finalizzate alla
registrazione e segnatura di protocollo, nonche' alla classificazione, organizzazione,
assegnazione, reperimento e conservazione dei documenti amministrativi formati o
acquisiti dalle amministrazioni, nell'ambito del sistema di classificazione
d'archivio adottato, effettuate mediante sistemi informatici;
u-bis) gestore di posta elettronica certificata: il soggetto che presta servizi di
trasmissione dei documenti informatici mediante la posta elettronica certificata;
u-ter) identificazione informatica: la validazione dell'insieme di dati attribuiti in
modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne consentono l'individuazione nei
sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie anche al fine di
garantire la sicurezza dell'accesso;
v-bis) posta elettronica certificata: sistema di comunicazione in grado di attestare
l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute
opponibili ai terzi;
Posta Elettronica Certificata PEC
• Definizione Regolamento
e) posta elettronica certificata: sistema di posta elettronica nel quale è fornita al
mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti
informatici, di cui al decreto del Presidente del-la Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
f) identificazione informatica: operazione di identificazione in rete del titolare della
carta nazionale dei servizi o di altro dispositivo crittografico, mediante un certificato di
autenticazione, secondo la definizione di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
e successive modifica-zioni;
Equivalenza fra PEC e RAR
Art. 48. (( (Posta elettronica certificata) CAD
1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una
ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta
elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11
febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito DigitPA.
2. La trasmissione del documento informatico per via telematica,
effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga
diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.
3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico
trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.))
Regolamento PEC
Articolo 5 - Modalita' della trasmissione e interoperabilita'
1. Il messaggio di posta elettronica certificata inviato dal mittente al proprio
gestore di posta elettronica certificata viene da quest'ultimo trasmesso al
destinatario direttamente o trasferito al gestore di posta elettronica
certificata di cui si avvale il destinatario stesso; quest'ultimo gestore provvede
alla consegna nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.
2. Nel caso in cui la trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata
avviene tra diversi gestori, essi assicurano l'interoperabilita' dei servizi offerti,
secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.
Regolamento PEC
Articolo 6 - Ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna
1. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce al
mittente stesso la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di
certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione di un
messaggio di posta elettronica certificata.
2. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce
al mittente, all'indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta
consegna.
3. La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo
messaggio di posta elettronica certificata e' effettivamente pervenuto
all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della
consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di
certificazione.
Regolamento PEC
Articolo 6 - segue
4. La ricevuta di avvenuta consegna puo' contenere anche la copia completa
del messaggio di posta elettronica certificata consegnato secondo quanto
specificato dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.
5. La ricevuta di avvenuta consegna e' rilasciata contestualmente alla
consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta
elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore,
indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario.
6. La ricevuta di avvenuta consegna e' emessa esclusivamente a fronte della
ricezione di una busta di trasporto valida secondo le modalita' previste dalle
regole tecniche di cui all'articolo 17.
7. Nel caso in cui il mittente non abbia piu' la disponibilita' delle ricevute dei
messaggi di posta elettronica certificata inviati, le informazioni di cui
all'articolo 11, detenute dai gestori, sono opponibili ai terzi ai sensi
dell'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
Regolamento PEC
Articolo 7 - Ricevuta di presa in carico
1. Quando la trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata
avviene tramite piu' gestori il gestore del destinatario rilascia al gestore del
mittente la ricevuta che attesta l'avvenuta presa in carico del messaggio.
Articolo 8 - Avviso di mancata consegna
1. Quando il messaggio di posta elettronica certificata non risulta
consegnabile il gestore comunica al mittente, entro le ventiquattro ore
successive all'invio, la mancata consegna tramite un avviso secondo le
modalita' previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.
Regolamento PEC
Articolo 9 - Firma elettronica delle ricevute e della busta di trasporto
1. Le ricevute rilasciate dai gestori di posta elettronica certificata sono
sottoscritte dai medesimi mediante una firma elettronica avanzata ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera dd), del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, generata automaticamente dal sistema
di posta elettronica e basata su chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e
una privata, che consente di rendere manifesta la provenienza, assicurare
l'integrita' e l'autenticita' delle ricevute stesse secondo le modalita' previste
dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.
2. La busta di trasporto e' sottoscritta con una firma elettronica di cui al
comma 1 che garantisce la provenienza, l'integrita' e l'autenticita' del
messaggio di posta elettronica certificata secondo le modalita' previste dalle
regole tecniche di cui all'articolo 17.
Regolamento PEC
Articolo 10 - Riferimento temporale
1. Il riferimento temporale e la marca temporale sono formati in conformita' a
quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.
2. I gestori di posta elettronica certificata appongono un riferimento
temporale su ciascun messaggio e quotidianamente una marca temporale sui
log dei messaggi.
D.L. 179/12 L. 221/12 - Sezione VI Giustizia digitale - Art. 16
Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica
1. 2. 3. PCT
4. Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della
cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo
di PEC risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle
pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione
dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a
persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149,
150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. LA RELAZIONE DI
NOTIFICAZIONE E' REDATTA IN FORMA AUTOMATICA DAI SISTEMI
INFORMATICI IN DOTAZIONE ALLA CANCELLERIA.
La PEC DI SISTEMA
INTRODUZIONE DELLA PEC GIUDIZIARIA O DI SISTEMA
COME SI FA IL DEPOSITO IN CANCELLERIA?
Art. 16 - segue
5. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili e' effettuata
solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet
individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il destinatario
accede mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82.
6. Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede
l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non
hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono
eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. LE STESSE
MODALITA' SI ADOTTANO NELLE IPOTESI DI MANCATA CONSEGNA DEL
MESSAGGIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER CAUSE IMPUTABILI AL
DESTINATARIO.
La PEC DI SISTEMA
DEPOSITO IN CANCELLERIA PER CAUSA IMPUTABILE AL DESTINATARIO
E COME AVVIENE LA COMUNICAZIONE VERSO L’UFFICIO ?
Art. 16 - segue
8. Quando non e' possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non
imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l'articolo 136,
terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e, nei
procedimenti penali, si applicano gli articoli 148 e seguenti del codice di
procedura penale.
La PEC DI SISTEMA
SISTEMA ORDINARIO PER CAUSA NON IMPUTABILE AL DESTINATARIO
COME DISTINGUERE LA CAUSA IMPUTABILE
DA QUELLA NON IMPUTABILE?
Art. 16 - segue
9. Le disposizioni dei commi da 4 a 8 acquistano efficacia:
a) b) c) PCT
((c-bis) a decorrere dal 15 dicembre 2014 per le notificazioni a persona
diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e
151, comma 2, del codice di procedura penale nei procedimenti dinanzi ai
TRIBUNALI E ALLE CORTI DI APPELLO))
((d) a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
dei decreti di cui al comma 10 per gli UFFICI GIUDIZIARI DIVERSI
DAI TRIBUNALI E DALLE CORTI D'APPELLO))
La PEC DI SISTEMA
SISTEMA OBBLIGATORIO PER TRIBUNALI E CORTI DI APPELLO
O ANCHE PER TRIBUNALE PER I MINORENNI E TRIBUNALE DI
SORVEGLIANZA ? E LE PROCURE PRESSO I TRIBUNALI ?
dott. L. Petrucci, Il P.P.T.
D.L. 179/12 L. 221/12 su PPT - Sezione VI Giustizia digitale - Art. 16 SEGUE
10. Con uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare, sentiti l'Avvocatura
generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i consigli dell'ordine degli
avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la
funzionalita' dei servizi di comunicazione, individuando:
a) gli uffici giudiziari diversi dai Tribunali e dalle Corti di Appello nei quali trovano
applicazione le disposizioni del presente articolo; DISPOSIZIONE DETTATA PER LE
COMPETENZE CIVILI DI TM E GDP
b) gli Uffici giudiziari in cui le stesse disposizioni operano per le notificazioni a
persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150
e 151, comma 2, del codice di procedura penale. DISPOSIZIONE DETTATA PER IL
PPT
11. I COMMI DA 1 A 4 DELL'ARTICOLO 51 DEL DECRETO-LEGGE 25 GIUGNO 2008,
N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N.
133, SONO ABROGATI. VA INTESO ANCHE ALLA DISPOSIZIONE SUCCESSIVA
dott. L. Petrucci, Il P.P.T.
D.L. 179/12 L. 221/12 su PPT - Sezione VI Giustizia digitale - Art. 16 SEGUE
12. Al fine di favorire le COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI PER VIA TELEMATICA
ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia, con le regole tecniche
adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n.
193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto l'indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e
successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. ((L'elenco
formato dal Ministero della giustizia e' consultabile esclusivamente dagli uffici
giudiziari, dagli uffici notificazioni. esecuzioni e protesti, e dagli avvocati)).
13. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al comma 12, si
applicano i commi 6 e 8.
dott. L. Petrucci, Il P.P.T.
D.L. 179/12 L. 221/12 su PPT - Sezione VI Giustizia digitale - Art. 16 SEGUE
14. All'articolo 40 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
dopo il comma 1-bis e' aggiunto, in fine, il seguente: «1-ter. L'importo del diritto di
copia, aumentato di dieci volte, e' dovuto per gli atti comunicati o notificati in
cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si e'
resa possibile per causa a lui imputabile.».
15. Per l'adeguamento dei sistemi informativi hardware e software presso gli uffici
giudiziari nonche' per la manutenzione dei relativi servizi e per gli oneri connessi alla
formazione del personale amministrativo e' autorizzata la spesa di euro 1.320.000,00
per l'anno 2012 e di euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2013.
16. Al relativo onere si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti
dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 2, della legge 12
novembre 2011, n. 183, che sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione
dell'entrata ed in quello del Ministero della giustizia. 17. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 16 Regolamento
(Comunicazioni per via telematica)
1. La comunicazione per via telematica dall'ufficio giudiziario ad un soggetto
abilitato esterno o all’utente privato avviene mediante invio di un messaggio
dall’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ufficio giudiziario mittente
all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario, indicato nel registro
generale degli indirizzi elettronici, ovvero per la persona fisica consultabile ai
sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6
maggio 2009 e per l’impresa indicato nel registro delle imprese, secondo le
specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34.
2. La cancelleria o la segreteria dell’ufficio giudiziario provvede ad effettuare una
copia informatica dei documenti cartacei da comunicare nei formati previsti
dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34, che conserva nel
fascicolo informatico.
3. La comunicazione per via telematica si intende perfezionata nel momento in
cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di
posta elettronica certificata del destinatario e produce gli effetti di cui agli
articoli 45 e 48 del codice dell’amministrazione digitale.
Art. 16 (segue 1)
4. Fermo quanto previsto dall’articolo 20, comma 6, e salvo il caso fortuito o la
forza maggiore, negli uffici giudiziari individuati con il decreto di cui all’articolo
51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel caso in cui viene
generato un avviso di mancata consegna previsto dalle regole tecniche della
posta elettronica certificata, si procede ai sensi del comma 3 del medesimo
articolo 51 e viene pubblicato nel portale dei servizi telematici, secondo le
specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34, un apposito avviso di
avvenuta comunicazione o notificazione dell’atto nella cancelleria o segreteria
dell’ufficio giudiziario, contenente i soli elementi identificativi del procedimento
e delle parti e loro patrocinatori. Tale avviso è visibile solo dai soggetti abilitati
esterni legittimati ai sensi dell’articolo 27, comma 1.
5. Le ricevute di avvenuta consegna e gli avvisi di mancata consegna vengono
conservati nel fascicolo informatico.
Art. 16 (segue 2)
6. La comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata per estratto con
contestuale messa a disposizione dell’atto integrale nell’apposita area del
portale dei servizi telematici, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi
dell’articolo 34 e nel rispetto dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 26, con
modalità tali da garantire l’identificazione dell’autore dell’accesso e la
tracciabilità delle relative attività.
7. Nel caso previsto dal comma 6, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e
3, ma la comunicazione si intende perfezionata il giorno feriale successivo al
momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del
gestore di posta elettronica certificata del destinatario.
8. Si applica, in ogni caso, il disposto dell’articolo 49 del codice
dell’amministrazione digitale.
Differenze Civile-Penale: le Norme
C.P.C.
• Domiciliazione
obbligatoria della parte
presso il suo difensore
• Utilizzo esclusivo della
PEC
• Domicilio informatico
della parte (art. 149 bis)
• Da e verso l’Ufficio
C.P.P.
• Elezione di domicilio
dell’imputato presso il
difensore volontaria
• Utilizzo ordinario del
doppio sistema
• Regolamentazione solo
nella legge speciale
• Solo dall’Ufficio
Le comunicazioni fra P.M. e P.G.
Art. 19 Regolamento
(Disposizioni particolari per la fase delle indagini preliminari)
1. Nelle indagini preliminari le comunicazioni tra l’ufficio del pubblico
ministero e gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria avvengono su canale
sicuro protetto da un meccanismo di crittografia secondo le specifiche
tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34.
2. Le specifiche tecniche assicurano l’identificazione dell’autore dell’accesso e
la tracciabilità delle relative attività, anche mediante l’utilizzo di misure di
sicurezza ulteriori rispetto a quelle previste dal disciplinare tecnico di cui
all’allegato B del codice in materia di protezione dei dati personali.
3. Per le comunicazioni di atti e documenti del procedimento di cui al comma
1 sono utilizzati i gestori di posta elettronica certificata delle forze di polizia.
Gli indirizzi di posta elettronica certificata sono resi disponibili unicamente
agli utenti abilitati sulla base delle specifiche stabilite ai sensi dell’articolo 34.
4. Alle comunicazioni previste dal presente articolo si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dell’articolo 16, commi 1, 2, 3, 4 e 5 , e dell’articolo
20.
Art. 19 (segue 1)
5. L’atto del processo in forma di documento informatico è privo di elementi
attivi ed è redatto dalle forze di polizia nei formati previsti dalle specifiche
tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34; le informazioni strutturate sono in
formato XML, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34.
L’atto del processo, protetto da meccanismi di crittografia, è sottoscritto con
firma digitale. Si applicano, in quanto compatibili, l’articolo 14 del presente
decreto, nonché gli articoli 20 e 21 del codice dell’amministrazione digitale .
6. La comunicazione degli atti del processo alle forze di polizia,
successivamente al deposito previsto dall’articolo 15, è effettuata per estratto
con contestuale messa a disposizione dell’atto integrale, protetto da
meccanismo di crittografia, in apposita area riservata all’interno del dominio
giustizia, accessibile solo dagli appartenenti alle forze di polizia legittimati ,
secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34 e nel rispetto
dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 26.
Gestore documentale
• Definizione Regolamento
h) fascicolo informatico: versione informatica del fascicolo
d’ufficio, contenente gli atti del processo come documenti
informatici, oppure le copie informatiche dei medesimi atti,
qualora siano stati depositati su supporto cartaceo, ai sensi del
codice dell’amministrazione digitale;
Art. 9 Regolamento
(Sistema informatico di gestione del fascicolo informatico)
1. Il Ministero della giustizia gestisce i procedimenti utilizzando le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, raccogliendo in un fascicolo informatico gli
atti, i documenti, gli allegati, le ricevute di posta elettronica certificata e i dati del
procedimento medesimo da chiunque formati, ovvero le copie informatiche dei
medesimi atti quando siano stati depositati su supporto cartaceo.
2. Il sistema di gestione del fascicolo informatico è la parte del sistema documentale
del Ministero della giustizia dedicata all'archiviazione e al re-perimento di tutti i
documenti informatici, prodotti sia all'interno che all’esterno, secondo le specifiche
tecniche di cui all’articolo 34.
3. La tenuta e conservazione del fascicolo informatico equivale alla tenuta e
conservazione del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo, fermi restando gli obblighi
di conservazione dei documenti originali unici su supporto cartaceo previsti dal codice
dell’amministrazione digitale e dalla disciplina processuale vigente.
Art. 9 (Segue 2)
4. Il fascicolo informatico reca l’indicazione:
a) dell’ufficio titolare del procedimento, che cura la costituzione e la gestione del
fascicolo medesimo;
b) dell’oggetto del procedimento;
c) dell’elenco dei documenti contenuti.
5. Il fascicolo informatico è formato in modo da garantire la facile reperibilità ed il
collegamento degli atti ivi contenuti in relazione alla data di deposito, al loro
contenuto, ed alle finalità dei singoli documenti.
6. Con le specifiche tecniche di cui all’articolo 34 sono definite le modalità per il
salvataggio dei log relativi alle operazioni di accesso al fascicolo informatico.
Art. 19 Regolamento (segue 3)
7. Per la gestione del fascicolo informatico si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni di cui all’articolo 9, commi da 1 a 5. Agli atti contenuti nel
fascicolo informatico, custodito in una sezione distinta del sistema
documentale di cui all’articolo 9, protetta da un meccanismo di crittografia
secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34, hanno accesso
unicamente i soggetti abilitati interni appositamente abilitati. Alla conclusione
delle indagini preliminari, e in ogni altro caso in cui il fascicolo o parte di esso
deve essere consultato da soggetti abilitati esterni o da utenti privati, questi
accedono alla copia resa disponibile mediante il punto di accesso e il portale
dei servizi telematici, secondo quanto previsto al capo IV.
8. Per la trasmissione telematica dei flussi informativi sintetici delle notizie di reato e dei relativi
esiti tra il Centro Elaborazione Dati del Servizio per il Sistema Informativo Interforze, di cui
all’articolo 8, della legge 1 aprile 1981, n. 121 e successive modifiche ed integrazioni, e il sistema
dei registri delle notizie di reato delle Procure della Repubblica sono utilizzate le infrastrutture di
connettività delle pubbliche amministrazioni che consentono una interconnessione tra le
Amministrazioni, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34. Il canale di
comunicazione è protetto con le modalità di cui al comma 1.
Art. 19 (segue 4)
9. Per assicurare la massima riservatezza della fase delle indagini preliminari
la base di dati dei registri di cui al comma 8 è custodita, con le speciali misure
di cui al comma 2, separatamente rispetto a quella relativa ai procedimenti
per i quali è stato emesso uno degli atti di cui all’articolo 60, del codice di
procedura penale, in infrastrutture informatiche di livello distrettuale o
interdistrettuale individuate dal responsabile per i sistemi informativi
automatizzati. I compiti di vigilanza sulle procedure di sicurezza adottate sulla
base dati prevista dal presente comma sono svolti dal Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale e dal Procuratore generale della Repubblica
presso la Corte di appello competenti in relazione all’ufficio giudiziario titolare
dei dati, avvalendosi del personale tecnico individuato dal responsabile per i
sistemi informativi automatizzati.
Il gestionale - Consolle Area Penale
Oggi
Il codice prevede numerose
scadenze, con diversi effetti,
ad es.:
• Termine durata misure
cautelari (Riesame,
convalida)
• Termine indagini preliminari
• Termine per fissare
un’udienza
• Trattazione prioritaria 132 bis
d.a.
Domani
• Non prevede, però, alcun
GESTIONALE
• Noi abbiamo creato gli
scadenziari più diversi : SICP
(di per sé direttamente
consultabile per molti di
questi fini) ha un modulo
apposito per la gestione del
ruolo
CNSL
CONSOLLE PENALE
Lo scopo del progetto è di realizzare uno strumento informatizzato
(denominata Consolle del Magistrato) che divenga il punto di riferimento per
il magistrato e per il capo dell’ufficio per tutte le attività ordinarie e ricorrenti
di pianificazione, organizzazione ed ottimizzazione del proprio lavoro, che dia
immediato accesso a tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento del
loro lavoro (agenda, ruolo, gestione delle udienze, etc.).
Saranno fornite anche funzionalità di personalizzazione del proprio ruolo
secondo i propri schemi personali. Si avrà la disponibilità immediata di tutte
le informazioni necessarie, anche attraverso possibilità di ricerca,
catalogazione e filtro. Per non divenire uno dei tanti strumenti software che
devono essere utilizzati, la Consolle necessita di un collegamento con il
sistema di gestione del Registro Generale, al fine di poter passare a
consultare informazioni in tale ambiente, senza doverne aprire I moduli
applicativi.
4.1. Scopo di CONSOLLE
Ruolo: scrivania virtuale per i fascicoli in carico con classificazioni
personalizzabili ed evidenza delle varie scadenze con gestione di stampa
immediata dei documenti correlati al procedimento sulla base di modelli
predefiniti e personalizzabili.
Agenda: calendario/scadenziario di tutti gli impegni personali e dell’ufficio
(udienze) con vista annuale, mensile, settimanale e giornaliera.
Visualizzazione dell’impegno delle aule.
Area Statistiche: ampia gamma di reportistica sulle statistiche ministeriali e
ISTAT.
Area Monitoraggio: accesso ad un insieme di statistiche generali
sull’andamento del lavoro del magistrato e dell’Ufficio di appartenenza e,
dove possibile, visualizzabili anche in modalità grafica.
Gestione della fissazione udienza: modulo per il calcolo della data di udienza
con aggiornamento del registro in base ad algoritmi pre-determinati.
4.2. Componenti principali

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Verso il Processo penale telematico

  • 1. Premessa • Le notifiche penali telematiche sono una parte delle regole del Processo Penale Telematico (PPT) • Il PPT è una parte delle regole del Processo Telematico (PT) fissate dal d.m. 44/2011 • Il Processo Telematico è una parte delle regole del fenomeno digitale, le cui regole fondamentali sono scritte nel Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)
  • 2. CAD - D.Lg. 7 marzo 2005, n. 82 Nato storicamente da un corpus di norme in materia di documentazione amministrativa, destinate in origine a disciplinare l’agire telematico della P.A., si è nel tempo evoluto sino a divenire un vero e proprio «codice civile informatico» poiché contiene norme di diritto comune che disciplinano la validità dei documenti informatici e delle comunicazioni informatiche anche nei rapporti tra privati
  • 3. Il CAD non si applica al PT • art. 2 CAD ((2. Le disposizioni del presente codice si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonche' alle societa', interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.)) ((3. Le disposizioni di cui al capo II, agli articoli 40, 43 e 44 del capo III, nonche' al capo IV, si applicano ai privati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.)) • Art. 16 Regolamento PEC 4. Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano all'uso degli strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo penale, nel processo amministrativo, nel processo tributario e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, per i quali restano ferme le specifiche disposizioni normative.
  • 4. Ragione costituzionale • art. 104 la Magistratura è ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere, non si applica l’art. 97 • art. 110 al Ministro della giustizia spetta l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia • art. 111 il giusto processo è regolato dalla legge
  • 5. Il PT è regolato dal d.m. 44/2011 D.L. n. 193/09, L. 24/10 n. 24 - art. 4 Con uno o più decreti del MinGiu, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali, adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle ICT, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 CAD, e successive modificazioni.
  • 6. Il sistema normativo CAD + REGOLE TECNICHE ART.71 • Definizioni • Domicilio informatico e anagrafe informatica (Indice Nazionale Indirizzi PEC INI- PEC) • Documento informatico e firma elettronica • Gestione documentale • Trasmissione (PEC v. anche Regolamento PEC) • Dati e servizi in rete REGOLAMENTO + PROVVEDIMENTO ART. 34 • Definizioni • Dominio giustizia (soggetti abilitati, gestione documentale) • REgistro Generale INDirizzi Elettronici REGINDE • Atto processuale informatico • Trasmissione (PEC) • Dati e servizi in rete
  • 7. Il dominio giustizia Utenti esterni Soggetti abilitati interni: Magistrati, Cancellieri, Ufficiali Giudiziari Soggetti abilitati esterni: privati (Avvocati, C.T.), pubblici (Avvocatura, dipendenti delle PP.AA.) R.U.G. INTERNET o WWW
  • 8. Definizioni Regolamento • Dominio giustizia a) dominio giustizia: l'insieme delle risorse hardware e software, mediante il quale il Ministero della giustizia tratta in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attività, di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura; b) portale dei servizi telematici: struttura tecnologica-organizzativa che fornisce l’accesso ai servizi telematici resi disponibili dal dominio giustizia, secondo le regole tecnico-operative riportate nel presente decreto; c) punto di accesso: struttura tecnologica-organizzativa che fornisce ai soggetti abilitati esterni al dominio giustizia i servizi di connessione al portale dei servizi telematici, secondo le regole tecnico-operative riportate nel presente decreto;
  • 9. Definizioni Regolamento • (segue) Dominio giustizia q) specifiche tecniche: le disposizioni di carattere tecnico emanate, ai sensi dell’articolo 34, dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, sentito DigitPA e il Garante per la protezione dei dati personali, limitatamente ai profili inerenti la protezione dei dati personali; o) certificazione del soggetto abilitato esterno privato: attestazione di iscrizione all'albo, all’albo speciale, al registro ovvero di possesso della qualifica che legittima l’esercizio delle funzioni professionali e l'assenza di cause ostative all’accesso; p) certificazione del soggetto abilitato esterno pubblico: attestazione di appartenenza del soggetto all’amministrazione pubblica e dello svolgimento di funzioni tali da legittimare l’accesso;
  • 10. Definizioni Regolamento • Soggetti abilitati m) soggetti abilitati: i soggetti abilitati all'utilizzo dei servizi di consultazione di informazioni e trasmissione di documenti informatici relativi al processo. In particolare si intende per: 1) soggetti abilitati interni: i magistrati, il personale degli uffici giudiziari e degli UNEP; 2) soggetti abilitati esterni: i soggetti abilitati esterni privati e i soggetti abilitati esterni pubblici; 3) soggetti abilitati esterni privati: i difensori delle parti private, gli avvocati iscritti negli elenchi speciali, gli esperti e gli ausiliari del giudice; 4) soggetti abilitati esterni pubblici: gli avvocati, i procuratori dello Stato e gli altri dipendenti di amministrazioni statali, regionali, metropolitane, provinciali e comunali; n) utente privato: la persona fisica o giuridica, quando opera al di fuori dei casi previsti dalla lettera m);
  • 12. Differenze Civile-Penale: i Sistemi PCT • Applicativo unico per tutta la struttura • Firma digitale dei provvedimenti del giudice • Apertura all’esterno PPT • Applicativi diversi per le varie funzioni • Assenza della firma digitale dei provvedimenti del giudice • Impossibilità di accesso fuori dalla R.U.G.
  • 13. Sistema Informativo Cognizione Penale SICP è l’applicativo che gestisce i registri della cognizione penale. Sostituisce 26 registri cartacei (v. circolare ) ed è utilizzato su tutto il territorio nazionale. Costituisce l’evoluzione e il completamento del sistema Re.Ge. Relazionale. L’architettura di tale sistema prevede una base dati distrettuale con garanzia di sicurezza dei dati e proprietà degli stessi in capo agli Uffici giudiziari, che ne hanno la gestione processuale. Il sistema permette di gestire: i registri generali del processo di cognizione (noti e ignoti) e delle indagini preliminari, della Procura presso il Tribunale, del Tribunale (Ufficio Gip e Dibattimento), della Procura Generale, della Corte di Appello, del Giudice di Pace (GdP), del Tribunale in sede di giudice di appello e di Tribunale della Libertà
  • 14. Documento informatico • Definizioni CAD p) documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; p-bis) documento analogico: la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; v) originali non unici: i documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi (es. la fattura rispetto al registro di contabilità per un soggetto tenuto ad avere il registro delle entrate); aa) titolare: la persona fisica cui e' attribuita la firma elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la creazione della firma elettronica; bb) validazione temporale: il risultato della procedura informatica con cui si attribuiscono, ad uno o piu' documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi.
  • 15. Documento informatico e copie • Definizioni CAD i-bis) copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui e' tratto; i-ter) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui e' tratto; i-quater) copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui e' tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari; i-quinquies) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario;
  • 16. Firma elettronica • Definizioni CAD b) autenticazione del documento informatico: la validazione del documento informatico attraverso l'associazione di dati informatici relativi all'autore o alle circostanze, anche temporali, della redazione; h) chiave privata: l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma digitale sul documento informatico; i) chiave pubblica: l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche;
  • 17. Firma elettronica • Definizione CAD q) firma elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica; q-bis) firma elettronica avanzata: insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario puo' conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati;
  • 18. Firma elettronica • Definizione CAD r) firma elettronica qualificata: un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma; s) firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrita' di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;
  • 19. Firma elettronica • art. 21 CAD Documento informatico sottoscritto con firma elettronica. 1. Il documento informatico, cui e' apposta una firma elettronica, sul piano probatorio e' liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualita', sicurezza, integrita' e immodificabilita'. 2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che garantiscano l'identificabilita' dell'autore, l'integrita' e l'immodificabilita' del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma ((elettronica qualificata o digitale)) si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria. n.b. La firma elettronica qualificata o con firma digitale è forma scritta ai sensi dell'articolo 1350
  • 20. Firma elettronica • Definizione Regolamento g) firma digitale: firma elettronica avanzata, basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
  • 21. Firma elettronica • Definizioni Provvedimento y) CAdES (CMS Advanced Electronic Signature): formato di busta crittografica definito nella norma ETSI TS 101 733 V1.7.4 e basata a sua volta sulle specifiche RFC 3852 e RFC 2634 e successive modificazioni; z) PAdES (PDF Advanced Electronic Signature): formato di busta crittografica definito nella norma ETSI TS 102 778 basata a sua volta sullo standard ISO/IEC 32000 e successive modificazioni;
  • 22. Art. 11 Regolamento (Formato dell’atto del processo in forma di documento informatico) 1. L’atto del processo in forma di documento informatico è privo di elementi attivi ed è redatto nei formati previsti dalle specifiche tecniche di cui all’articolo 34; le informazioni strutturate sono in formato XML, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34, pubblicate sul portale dei servizi telematici. 2. La nota di iscrizione a ruolo può essere trasmessa per via telematica come documento informatico sottoscritto con firma digitale; le relative informazioni sono contenute nelle informazioni strutturate di cui al primo comma, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34.
  • 23. Art. 15 Regolamento (Deposito dell’atto del processo da parte dei soggetti abilitati interni) 1. L’atto del processo, redatto in formato elettronico da un soggetto abilitato interno e sottoscritto con firma digitale, è depositato telematicamente nel fascicolo informatico. 2. In caso di atto formato da organo collegiale l’originale del provvedimento è sottoscritto con firma digitale anche dal presidente. 3. Quando l’atto è redatto dal cancelliere o dal segretario dell’ufficio giudiziario questi vi appone la propria firma digitale e ne effettua il deposito nel fascicolo informatico. 4. Se il provvedimento del magistrato è in formato cartaceo, il cancelliere o il segretario dell’ufficio giudiziario ne estrae copia informatica nei formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34 e provvede a depositarlo nel fascicolo informatico, apponendovi la propria firma digitale.
  • 24. Posta Elettronica Certificata PEC • Definizione CAD u) gestione informatica dei documenti: l'insieme delle attivita' finalizzate alla registrazione e segnatura di protocollo, nonche' alla classificazione, organizzazione, assegnazione, reperimento e conservazione dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato, effettuate mediante sistemi informatici; u-bis) gestore di posta elettronica certificata: il soggetto che presta servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante la posta elettronica certificata; u-ter) identificazione informatica: la validazione dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne consentono l'individuazione nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza dell'accesso; v-bis) posta elettronica certificata: sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi;
  • 25. Posta Elettronica Certificata PEC • Definizione Regolamento e) posta elettronica certificata: sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici, di cui al decreto del Presidente del-la Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; f) identificazione informatica: operazione di identificazione in rete del titolare della carta nazionale dei servizi o di altro dispositivo crittografico, mediante un certificato di autenticazione, secondo la definizione di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifica-zioni;
  • 26. Equivalenza fra PEC e RAR Art. 48. (( (Posta elettronica certificata) CAD 1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito DigitPA. 2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta. 3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.))
  • 27. Regolamento PEC Articolo 5 - Modalita' della trasmissione e interoperabilita' 1. Il messaggio di posta elettronica certificata inviato dal mittente al proprio gestore di posta elettronica certificata viene da quest'ultimo trasmesso al destinatario direttamente o trasferito al gestore di posta elettronica certificata di cui si avvale il destinatario stesso; quest'ultimo gestore provvede alla consegna nella casella di posta elettronica certificata del destinatario. 2. Nel caso in cui la trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata avviene tra diversi gestori, essi assicurano l'interoperabilita' dei servizi offerti, secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.
  • 28. Regolamento PEC Articolo 6 - Ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna 1. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata. 2. Il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all'indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna. 3. La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata e' effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.
  • 29. Regolamento PEC Articolo 6 - segue 4. La ricevuta di avvenuta consegna puo' contenere anche la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato secondo quanto specificato dalle regole tecniche di cui all'articolo 17. 5. La ricevuta di avvenuta consegna e' rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario. 6. La ricevuta di avvenuta consegna e' emessa esclusivamente a fronte della ricezione di una busta di trasporto valida secondo le modalita' previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17. 7. Nel caso in cui il mittente non abbia piu' la disponibilita' delle ricevute dei messaggi di posta elettronica certificata inviati, le informazioni di cui all'articolo 11, detenute dai gestori, sono opponibili ai terzi ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  • 30. Regolamento PEC Articolo 7 - Ricevuta di presa in carico 1. Quando la trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata avviene tramite piu' gestori il gestore del destinatario rilascia al gestore del mittente la ricevuta che attesta l'avvenuta presa in carico del messaggio. Articolo 8 - Avviso di mancata consegna 1. Quando il messaggio di posta elettronica certificata non risulta consegnabile il gestore comunica al mittente, entro le ventiquattro ore successive all'invio, la mancata consegna tramite un avviso secondo le modalita' previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.
  • 31. Regolamento PEC Articolo 9 - Firma elettronica delle ricevute e della busta di trasporto 1. Le ricevute rilasciate dai gestori di posta elettronica certificata sono sottoscritte dai medesimi mediante una firma elettronica avanzata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera dd), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, generata automaticamente dal sistema di posta elettronica e basata su chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente di rendere manifesta la provenienza, assicurare l'integrita' e l'autenticita' delle ricevute stesse secondo le modalita' previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17. 2. La busta di trasporto e' sottoscritta con una firma elettronica di cui al comma 1 che garantisce la provenienza, l'integrita' e l'autenticita' del messaggio di posta elettronica certificata secondo le modalita' previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.
  • 32. Regolamento PEC Articolo 10 - Riferimento temporale 1. Il riferimento temporale e la marca temporale sono formati in conformita' a quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 17. 2. I gestori di posta elettronica certificata appongono un riferimento temporale su ciascun messaggio e quotidianamente una marca temporale sui log dei messaggi.
  • 33. D.L. 179/12 L. 221/12 - Sezione VI Giustizia digitale - Art. 16 Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica 1. 2. 3. PCT 4. Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di PEC risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. LA RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE E' REDATTA IN FORMA AUTOMATICA DAI SISTEMI INFORMATICI IN DOTAZIONE ALLA CANCELLERIA. La PEC DI SISTEMA INTRODUZIONE DELLA PEC GIUDIZIARIA O DI SISTEMA COME SI FA IL DEPOSITO IN CANCELLERIA?
  • 34. Art. 16 - segue 5. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili e' effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 6. Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. LE STESSE MODALITA' SI ADOTTANO NELLE IPOTESI DI MANCATA CONSEGNA DEL MESSAGGIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER CAUSE IMPUTABILI AL DESTINATARIO. La PEC DI SISTEMA DEPOSITO IN CANCELLERIA PER CAUSA IMPUTABILE AL DESTINATARIO E COME AVVIENE LA COMUNICAZIONE VERSO L’UFFICIO ?
  • 35. Art. 16 - segue 8. Quando non e' possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l'articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e, nei procedimenti penali, si applicano gli articoli 148 e seguenti del codice di procedura penale. La PEC DI SISTEMA SISTEMA ORDINARIO PER CAUSA NON IMPUTABILE AL DESTINATARIO COME DISTINGUERE LA CAUSA IMPUTABILE DA QUELLA NON IMPUTABILE?
  • 36. Art. 16 - segue 9. Le disposizioni dei commi da 4 a 8 acquistano efficacia: a) b) c) PCT ((c-bis) a decorrere dal 15 dicembre 2014 per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale nei procedimenti dinanzi ai TRIBUNALI E ALLE CORTI DI APPELLO)) ((d) a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 10 per gli UFFICI GIUDIZIARI DIVERSI DAI TRIBUNALI E DALLE CORTI D'APPELLO)) La PEC DI SISTEMA SISTEMA OBBLIGATORIO PER TRIBUNALI E CORTI DI APPELLO O ANCHE PER TRIBUNALE PER I MINORENNI E TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA ? E LE PROCURE PRESSO I TRIBUNALI ?
  • 37. dott. L. Petrucci, Il P.P.T. D.L. 179/12 L. 221/12 su PPT - Sezione VI Giustizia digitale - Art. 16 SEGUE 10. Con uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalita' dei servizi di comunicazione, individuando: a) gli uffici giudiziari diversi dai Tribunali e dalle Corti di Appello nei quali trovano applicazione le disposizioni del presente articolo; DISPOSIZIONE DETTATA PER LE COMPETENZE CIVILI DI TM E GDP b) gli Uffici giudiziari in cui le stesse disposizioni operano per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. DISPOSIZIONE DETTATA PER IL PPT 11. I COMMI DA 1 A 4 DELL'ARTICOLO 51 DEL DECRETO-LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133, SONO ABROGATI. VA INTESO ANCHE ALLA DISPOSIZIONE SUCCESSIVA
  • 38. dott. L. Petrucci, Il P.P.T. D.L. 179/12 L. 221/12 su PPT - Sezione VI Giustizia digitale - Art. 16 SEGUE 12. Al fine di favorire le COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI PER VIA TELEMATICA ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. ((L'elenco formato dal Ministero della giustizia e' consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni. esecuzioni e protesti, e dagli avvocati)). 13. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al comma 12, si applicano i commi 6 e 8.
  • 39. dott. L. Petrucci, Il P.P.T. D.L. 179/12 L. 221/12 su PPT - Sezione VI Giustizia digitale - Art. 16 SEGUE 14. All'articolo 40 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1-bis e' aggiunto, in fine, il seguente: «1-ter. L'importo del diritto di copia, aumentato di dieci volte, e' dovuto per gli atti comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si e' resa possibile per causa a lui imputabile.». 15. Per l'adeguamento dei sistemi informativi hardware e software presso gli uffici giudiziari nonche' per la manutenzione dei relativi servizi e per gli oneri connessi alla formazione del personale amministrativo e' autorizzata la spesa di euro 1.320.000,00 per l'anno 2012 e di euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2013. 16. Al relativo onere si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero della giustizia. 17. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  • 40. Art. 16 Regolamento (Comunicazioni per via telematica) 1. La comunicazione per via telematica dall'ufficio giudiziario ad un soggetto abilitato esterno o all’utente privato avviene mediante invio di un messaggio dall’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ufficio giudiziario mittente all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario, indicato nel registro generale degli indirizzi elettronici, ovvero per la persona fisica consultabile ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009 e per l’impresa indicato nel registro delle imprese, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34. 2. La cancelleria o la segreteria dell’ufficio giudiziario provvede ad effettuare una copia informatica dei documenti cartacei da comunicare nei formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34, che conserva nel fascicolo informatico. 3. La comunicazione per via telematica si intende perfezionata nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario e produce gli effetti di cui agli articoli 45 e 48 del codice dell’amministrazione digitale.
  • 41. Art. 16 (segue 1) 4. Fermo quanto previsto dall’articolo 20, comma 6, e salvo il caso fortuito o la forza maggiore, negli uffici giudiziari individuati con il decreto di cui all’articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel caso in cui viene generato un avviso di mancata consegna previsto dalle regole tecniche della posta elettronica certificata, si procede ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 51 e viene pubblicato nel portale dei servizi telematici, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34, un apposito avviso di avvenuta comunicazione o notificazione dell’atto nella cancelleria o segreteria dell’ufficio giudiziario, contenente i soli elementi identificativi del procedimento e delle parti e loro patrocinatori. Tale avviso è visibile solo dai soggetti abilitati esterni legittimati ai sensi dell’articolo 27, comma 1. 5. Le ricevute di avvenuta consegna e gli avvisi di mancata consegna vengono conservati nel fascicolo informatico.
  • 42. Art. 16 (segue 2) 6. La comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata per estratto con contestuale messa a disposizione dell’atto integrale nell’apposita area del portale dei servizi telematici, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34 e nel rispetto dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 26, con modalità tali da garantire l’identificazione dell’autore dell’accesso e la tracciabilità delle relative attività. 7. Nel caso previsto dal comma 6, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, ma la comunicazione si intende perfezionata il giorno feriale successivo al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario. 8. Si applica, in ogni caso, il disposto dell’articolo 49 del codice dell’amministrazione digitale.
  • 43. Differenze Civile-Penale: le Norme C.P.C. • Domiciliazione obbligatoria della parte presso il suo difensore • Utilizzo esclusivo della PEC • Domicilio informatico della parte (art. 149 bis) • Da e verso l’Ufficio C.P.P. • Elezione di domicilio dell’imputato presso il difensore volontaria • Utilizzo ordinario del doppio sistema • Regolamentazione solo nella legge speciale • Solo dall’Ufficio
  • 44. Le comunicazioni fra P.M. e P.G.
  • 45. Art. 19 Regolamento (Disposizioni particolari per la fase delle indagini preliminari) 1. Nelle indagini preliminari le comunicazioni tra l’ufficio del pubblico ministero e gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria avvengono su canale sicuro protetto da un meccanismo di crittografia secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34. 2. Le specifiche tecniche assicurano l’identificazione dell’autore dell’accesso e la tracciabilità delle relative attività, anche mediante l’utilizzo di misure di sicurezza ulteriori rispetto a quelle previste dal disciplinare tecnico di cui all’allegato B del codice in materia di protezione dei dati personali. 3. Per le comunicazioni di atti e documenti del procedimento di cui al comma 1 sono utilizzati i gestori di posta elettronica certificata delle forze di polizia. Gli indirizzi di posta elettronica certificata sono resi disponibili unicamente agli utenti abilitati sulla base delle specifiche stabilite ai sensi dell’articolo 34. 4. Alle comunicazioni previste dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 16, commi 1, 2, 3, 4 e 5 , e dell’articolo 20.
  • 46. Art. 19 (segue 1) 5. L’atto del processo in forma di documento informatico è privo di elementi attivi ed è redatto dalle forze di polizia nei formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34; le informazioni strutturate sono in formato XML, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34. L’atto del processo, protetto da meccanismi di crittografia, è sottoscritto con firma digitale. Si applicano, in quanto compatibili, l’articolo 14 del presente decreto, nonché gli articoli 20 e 21 del codice dell’amministrazione digitale . 6. La comunicazione degli atti del processo alle forze di polizia, successivamente al deposito previsto dall’articolo 15, è effettuata per estratto con contestuale messa a disposizione dell’atto integrale, protetto da meccanismo di crittografia, in apposita area riservata all’interno del dominio giustizia, accessibile solo dagli appartenenti alle forze di polizia legittimati , secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34 e nel rispetto dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 26.
  • 47. Gestore documentale • Definizione Regolamento h) fascicolo informatico: versione informatica del fascicolo d’ufficio, contenente gli atti del processo come documenti informatici, oppure le copie informatiche dei medesimi atti, qualora siano stati depositati su supporto cartaceo, ai sensi del codice dell’amministrazione digitale;
  • 48. Art. 9 Regolamento (Sistema informatico di gestione del fascicolo informatico) 1. Il Ministero della giustizia gestisce i procedimenti utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, raccogliendo in un fascicolo informatico gli atti, i documenti, gli allegati, le ricevute di posta elettronica certificata e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati, ovvero le copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati su supporto cartaceo. 2. Il sistema di gestione del fascicolo informatico è la parte del sistema documentale del Ministero della giustizia dedicata all'archiviazione e al re-perimento di tutti i documenti informatici, prodotti sia all'interno che all’esterno, secondo le specifiche tecniche di cui all’articolo 34. 3. La tenuta e conservazione del fascicolo informatico equivale alla tenuta e conservazione del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo, fermi restando gli obblighi di conservazione dei documenti originali unici su supporto cartaceo previsti dal codice dell’amministrazione digitale e dalla disciplina processuale vigente.
  • 49. Art. 9 (Segue 2) 4. Il fascicolo informatico reca l’indicazione: a) dell’ufficio titolare del procedimento, che cura la costituzione e la gestione del fascicolo medesimo; b) dell’oggetto del procedimento; c) dell’elenco dei documenti contenuti. 5. Il fascicolo informatico è formato in modo da garantire la facile reperibilità ed il collegamento degli atti ivi contenuti in relazione alla data di deposito, al loro contenuto, ed alle finalità dei singoli documenti. 6. Con le specifiche tecniche di cui all’articolo 34 sono definite le modalità per il salvataggio dei log relativi alle operazioni di accesso al fascicolo informatico.
  • 50. Art. 19 Regolamento (segue 3) 7. Per la gestione del fascicolo informatico si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 9, commi da 1 a 5. Agli atti contenuti nel fascicolo informatico, custodito in una sezione distinta del sistema documentale di cui all’articolo 9, protetta da un meccanismo di crittografia secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34, hanno accesso unicamente i soggetti abilitati interni appositamente abilitati. Alla conclusione delle indagini preliminari, e in ogni altro caso in cui il fascicolo o parte di esso deve essere consultato da soggetti abilitati esterni o da utenti privati, questi accedono alla copia resa disponibile mediante il punto di accesso e il portale dei servizi telematici, secondo quanto previsto al capo IV. 8. Per la trasmissione telematica dei flussi informativi sintetici delle notizie di reato e dei relativi esiti tra il Centro Elaborazione Dati del Servizio per il Sistema Informativo Interforze, di cui all’articolo 8, della legge 1 aprile 1981, n. 121 e successive modifiche ed integrazioni, e il sistema dei registri delle notizie di reato delle Procure della Repubblica sono utilizzate le infrastrutture di connettività delle pubbliche amministrazioni che consentono una interconnessione tra le Amministrazioni, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34. Il canale di comunicazione è protetto con le modalità di cui al comma 1.
  • 51. Art. 19 (segue 4) 9. Per assicurare la massima riservatezza della fase delle indagini preliminari la base di dati dei registri di cui al comma 8 è custodita, con le speciali misure di cui al comma 2, separatamente rispetto a quella relativa ai procedimenti per i quali è stato emesso uno degli atti di cui all’articolo 60, del codice di procedura penale, in infrastrutture informatiche di livello distrettuale o interdistrettuale individuate dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati. I compiti di vigilanza sulle procedure di sicurezza adottate sulla base dati prevista dal presente comma sono svolti dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale e dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello competenti in relazione all’ufficio giudiziario titolare dei dati, avvalendosi del personale tecnico individuato dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati.
  • 52. Il gestionale - Consolle Area Penale Oggi Il codice prevede numerose scadenze, con diversi effetti, ad es.: • Termine durata misure cautelari (Riesame, convalida) • Termine indagini preliminari • Termine per fissare un’udienza • Trattazione prioritaria 132 bis d.a. Domani • Non prevede, però, alcun GESTIONALE • Noi abbiamo creato gli scadenziari più diversi : SICP (di per sé direttamente consultabile per molti di questi fini) ha un modulo apposito per la gestione del ruolo CNSL CONSOLLE PENALE
  • 53. Lo scopo del progetto è di realizzare uno strumento informatizzato (denominata Consolle del Magistrato) che divenga il punto di riferimento per il magistrato e per il capo dell’ufficio per tutte le attività ordinarie e ricorrenti di pianificazione, organizzazione ed ottimizzazione del proprio lavoro, che dia immediato accesso a tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento del loro lavoro (agenda, ruolo, gestione delle udienze, etc.). Saranno fornite anche funzionalità di personalizzazione del proprio ruolo secondo i propri schemi personali. Si avrà la disponibilità immediata di tutte le informazioni necessarie, anche attraverso possibilità di ricerca, catalogazione e filtro. Per non divenire uno dei tanti strumenti software che devono essere utilizzati, la Consolle necessita di un collegamento con il sistema di gestione del Registro Generale, al fine di poter passare a consultare informazioni in tale ambiente, senza doverne aprire I moduli applicativi. 4.1. Scopo di CONSOLLE
  • 54. Ruolo: scrivania virtuale per i fascicoli in carico con classificazioni personalizzabili ed evidenza delle varie scadenze con gestione di stampa immediata dei documenti correlati al procedimento sulla base di modelli predefiniti e personalizzabili. Agenda: calendario/scadenziario di tutti gli impegni personali e dell’ufficio (udienze) con vista annuale, mensile, settimanale e giornaliera. Visualizzazione dell’impegno delle aule. Area Statistiche: ampia gamma di reportistica sulle statistiche ministeriali e ISTAT. Area Monitoraggio: accesso ad un insieme di statistiche generali sull’andamento del lavoro del magistrato e dell’Ufficio di appartenenza e, dove possibile, visualizzabili anche in modalità grafica. Gestione della fissazione udienza: modulo per il calcolo della data di udienza con aggiornamento del registro in base ad algoritmi pre-determinati. 4.2. Componenti principali