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Il divieto di rinnovo dei contratti d’appalto
secondo la Corte dei conti
di Ilenia Filippetti
Il tema del rinnovo dei contratti d’appalto è, in questi ultimi giorni, oggetto di molteplici ed apprezzabili
riflessioni, emerse, essenzialmente, a seguito della pronuncia resa da Consiglio Stato, Sez. III, con
sentenza 5 luglio 2013, n. 3580, ad avviso del quale né l’art. 23 della L. 18 aprile 2005, n. 62 (legge
comunitaria 2004), né l’art. 57 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, né i principi comunitari consolidati in
materia contrattuale, impedirebbero il rinnovo espresso dei contratti, allorché la facoltà di rinnovo, alle
medesime condizioni e per un tempo predeterminato e limitato, sia ab origine prevista negli atti di gara e
venga esercitata in modo espresso e con adeguata motivazione. Secondo la recente pronuncia del
Consiglio di Stato, infatti, un argomento positivo a favore dell’ammissibilità del rinnovo contrattuale, se
espressamente previsto dalla lex di gara, sarebbe desumibile dall’art. 29 del codice dei contratti, che a
proposito del calcolo del valore stimato degli appalti e dei servizi pubblici prescrive che si tenga conto di
qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto.
La pronuncia n. 3580/2013 resa dalla III Sezione del Consiglio di Stato – benché oggettivamente
minoritaria rispetto alla consolidata linea interpretativa maturata nella giurisprudenza del Supremo
Consesso – ha subito suscitato un vivo interesse da parte di molti commentatori e, comprensibilmente,
ha animato le speranze di molti operatori del settore, che in base ad essa vedrebbero supportata la
possibilità di procedere ad un rinnovo contrattuale non già per un periodo limitato di sei mesi (entro il
quale procedere all’indizione di una nuova gara ed all’affidamento di un nuovo contratto, ex art. 23 della
L. 18 aprile 2005, n. 62), ma per un periodo ben maggiore, con la sola condizione che tale possibile
estensione contrattuale sia stata menzionata nell’originario bando di gara.
In questo panorama, non sembra inutile tracciare qualche breve riflessione sulle pronunce edite dalla
Corte dei conti proprio sul tema del divieto generale del rinnovo dei contratti d’appalto.
Più in particolare, si segnala che la Corte dei conti Sezione regionale di Controllo per il Veneto con
Deliberazione n. 215/2009/Par. del 2 dicembre 2009 ha fornito importanti indicazioni in tema di
divieto di rinnovo, con specifico riferimento ad una fattispecie di rinnovo del servizio di tesoreria
comunale aggiudicato a seguito di precedente esperimento di una procedura ristretta (in senso del tutto
conforme alla pronuncia in rassegna si vedano anche la Deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici n. 21 del 9 febbraio 2011 e la Deliberazione n. 84 del 7 ottobre 2009). Si tratta di una
pronuncia la cui chiarezza ed esaustività non richiedono chiose specifiche da parte di chi scrive, e che
merita pertanto di essere ricordata, da parte di tutti gli operatori che quotidianamente affidano contratti
pubblici, proprio nella sua limpida formulazione letterale così come di seguito sintetizzata.
Nel caso di specie esaminato dalla Corte dei conti del Veneto, una stazione appaltante aveva richiesto
l’autorevole parere in commento ravvisando un possibile contrasto tra quanto previsto dall’art. 210
comma 1 del TUEL e l’art. 23 della L. 18-4-2005 n. 62.
Il D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) dispone infatti,
all’articolo 210 (Affidamento del servizio di tesoreria), che:
1. L’affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica
stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della
concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l’ente può procedere, per non più di una
volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto. (…)
Per converso, la L. 18-4-2005 n. 62 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004), all’art. 23 (Disposizioni in
materia di rinnovo dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi),
prevede che:
1. L’ultimo periodo dell’articolo 6, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive
modificazioni, è soppresso.
2. I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, già scaduti o che vengano a scadere nei sei
mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per il
tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza
pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi e che il bando di gara
venga pubblicato entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Nella Deliberazione n. 215/2009 la Corte dei conti evidenzia, a tale proposito, che l’avvenuta
abrogazione in via espressa della legge n. 537/93 ad opera dell’art. 23 comma 1 della legge n. 62 del 2005
non lascia dubbi sull’attuale impossibilità per gli enti locali di procedere al rinnovo dei contratti
di tesoreria, sia per quelli ancora da stipulare, sia per quelli in corso, a prescindere dall’eventuale
convenienza economica, ovvero dell’interesse pubblico al rinnovo, per i motivi che di seguito si
passeranno in rassegna.
Ed infatti, con l’art. 23 comma 2, la citata legge n. 62/2005 ha previsto per i contratti di fornitura
di beni e servizi già scaduti, o in scadenza nei sei mesi successivi alla sua entrata in vigore, la
possibilità della loro proroga per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti mediante
procedure ad evidenza pubblica, a condizione che tale proroga non superi comunque i sei mesi
e che il bando di gara venga pubblicato entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge stessa. In sostanza, tale norma, a seguito dell’eliminazione della possibilità di rinnovo (comma
1), ha introdotto (comma 2) per via legislativa un’eccezionale “proroga tecnica” di contratti ormai
non più rinnovabili, al fine di consentire, in determinate condizioni e per un limitato periodo di
tempo, l’espletamento delle nuove gare, ormai divenute obbligatorie. Come peraltro ricordato
anche dal Consiglio di Stato (Sez. IV, sentenza 31 ottobre 2006, n. 6457), la modifica introdotta dall’art.
23 della L. n.62/05 deve intendersi finalizzata, come si ricava dall’esame della relazione illustrativa e dalla
collocazione sistematica della disposizione, all’archiviazione di una procedura di infrazione
comunitaria (n. 2003/2110) avente ad oggetto proprio la previsione normativa nazionale della facoltà di
procedere al rinnovo espresso dei contratti delle pubbliche amministrazioni, ritenuta incompatibile con i
principi di libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi cristallizzati negli artt. 43 e 49 del Trattato
CE, nonché con i principi di non discriminazione e di trasparenza, e con la normativa europea in tema
di tutela della concorrenza nell’affidamento degli appalti pubblici.
Per quanto concerne, specificamente, il servizio di tesoreria, il principio generale di non
rinnovabilità - espressa o tacita - dei contratti introdotto dall’art. 23 della legge n. 62/2005 rende
così inoperante la possibilità di rinnovo prevista dall’art. 210 comma 1 del TUEL, nonostante una
tesi contraria che vedrebbe tale ultima disposizione come lex specialis - e dunque non abrogabile dalla
norma di carattere generale contenuta nell’articolo 23 della legge n. 62/2005 - e che reputerebbe
inammissibile l’abrogazione implicita della norma contenuta nel TUEL in ragione della clausola di
rafforzamento di cui all’articolo 1 comma 4 del medesimo D.Lgs. n. 267/2000. Tali considerazioni,
infatti, appaiono superabili in quanto la clausola rafforzativa contenuta nel TUEL, al di là del richiamo
all’art. 128 della Costituzione ormai abrogato, sembra valere più che altro come atto di spontanea
autolimitazione del legislatore (peraltro più volte disatteso) che, in quanto introdotto con legge ordinaria,
non avrebbe valenza preclusiva rispetto all’entrata in vigore di altre leggi di pari grado successivamente
intervenute, e destinate a prevalere in virtù dell’art. 15 delle preleggi. Inoltre, l’avvenuta abrogazione ad
opera della legge n. 62/2005 della norma che disciplinava in termini generali l’istituto, ha fatto venir
meno quelle “condizioni di legge” cui rinviava l’art. 210 del D. Lgs. n. 267/00 ai fini dell’operatività del
rinnovo medesimo. Quest’ultima disciplina, consentendo una sola possibilità di rinnovo, aveva
sicuramente una portata più restrittiva - ed in questo senso natura speciale - rispetto alla norma generale
(art. 6 comma 2 della legge n. 537/1993) sulla quale si fondava, ma di cui, comunque, postulava
l’esistenza.
In via più generale, secondo la lettura della Corte dei conti l’eliminazione della possibilità di
provvedere al rinnovo dei contratti di appalto scaduti da parte dell’art 23 della L. n. 62/2005 ha
non solo una valenza generalizzata, ma anche una portata preclusiva di opzioni ermeneutiche
ed applicative di altre disposizioni dell’ordinamento che si risolvono, di fatto, nell’elusione del
divieto di rinnovazione dei contratti pubblici, ed impediscono l’effettiva conformazione
dell’ordinamento interno a quello comunitario. Tali considerazioni valgono anche con riferimento
all’indebito ricorso ad istituti similari, quali ad es. la proroga, che non comporta, com’è noto, una
nuova negoziazione con il medesimo soggetto, ossia un rinnovato esercizio dell’autonomia negoziale,
bensì una mera prosecuzione dell’efficacia del contratto che sposta in avanti il solo termine di scadenza
del rapporto. La ratio di tali interventi legislativi succedutisi a breve distanza di tempo risulta quella di
dare massima attuazione ai principi di concorrenza e di par condicio - divenuti sempre più
principi ispiratori della disciplina comunitaria degli appalti pubblici - e quindi di rendere
obbligatorio il ricorso alle procedure di evidenza pubblica ai fini della scelta del contraente,
salvi i casi, eccezionali e dunque di stretta interpretazione, consentiti dal legislatore
comunitario. Tali ipotesi, come ricorda il Consiglio di Stato, Sez. VI, con sent. 31 ottobre 2006 n. 6457,
non possono comunque costituire uno strumento per eludere il divieto di rinnovo.
A questo proposito, l’unica opzione che consente di riattivare un rapporto tra la stazione appaltante e il
medesimo appaltatore, anche se, come si vedrà, in termini diversi da quelli del rinnovo espresso, risiede
nell’istituto della ripetizione dei servizi analoghi, previsto dalla direttiva unica sugli appalti pubblici di
lavori, forniture e servizi n. 2004/18/CEE del 31 marzo 2004, e trasfuso poi nel D.Lgs. n. 163/2006.
La ripetizione dei servizi analoghi previsti nell’originario bando di gara
Nella pronuncia in rassegna la Corte dei conti esamina, infatti, anche la fattispecie della ripetizione dei
servizi analoghi previsti nell’originario bando di gara disciplinata dall’art. 57 del Codice dei contratti
pubblici.
Più in particolare, il D.Lgs. 12-4-2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) dispone, all’art. 57 (Procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara), che:
comma 5. Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la
procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:
lettera b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati
all’operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione
appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che
tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una
procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura
negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del
contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto originario;
l’importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione
del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all’articolo 28.
Secondo il parere della Corte dei conti in esame, tale istituto, che postula una nuova aggiudicazione (sia
pure in forma negoziata) alla stregua di un progetto di base, si differenzia sostanzialmente dall’istituto del
rinnovo, che si sostanzia, invece, nella riedizione del rapporto pregresso, generalmente in virtù di una
clausola negoziale preesistente. Inoltre, mentre il rinnovo risulta applicabile a qualsiasi rapporto e
comporta una riedizione delle prestazioni per una durata pari a quella originariamente fissata nel
contratto, la ripetizione dei servizi analoghi comporta l’instaurazione di un nuovo e diverso vincolo
contrattuale. Essendo servizi “analoghi”, essi devono essere connotati da una “omogeneità strutturale”
ovverosia devono possedere elementi essenziali e costitutivi con le stesse caratteristiche – salvo aspetti
marginali o residuali - dei servizi che costituirono oggetto del primo affidamento, nel contesto di una
progettazione di base che li fa assurgere a rango di “nuovi” servizi, in quanto il bisogno di essi è
eventuale e può sorgere solo successivamente alla gara originaria. La stazione appaltante, infatti, pur
prendendoli in considerazione nel bando, non li aggiudica all’esito della gara, ma si riserva la facoltà di
farlo, all’occorrenza, nel triennio dalla stipula del contratto. Per questo motivo, la stazione appaltante
deve tenerne conto ai soli fini del computo della soglia dell’appalto, non frazionabile surrettiziamente,
ma non ai fini dei requisiti di partecipazione, che vengono dunque tarati solo sull’importo certo
dell’appalto, e non anche alla fase eventuale della ripetizione dei servizi analoghi.
L’art. 57 del codice dei contratti non radica dunque una nuova ipotesi di generale rinnovabilità
dei contratti di servizi, ma si riferisce soltanto all’aggiudicazione con procedura negoziata di
servizi analoghi a seguito di eventuali esigenze sopravvenute dopo la stipula del contratto,
subordinata, peraltro, alla necessaria compresenza di tutti i relativi presupposti disciplinati dal
più volte richiamato art. 57.
(*) Responsabile della Sezione Monitoraggio appalti di servizi e forniture della Regione Umbria. Il presente
contributo, a carattere divulgativo, costituisce espressione della libera opinione dell’autrice, si configura quale
semplice analisi di studio liberamente apprezzabile dai lettori – che rimangono pertanto responsabili in via
esclusiva per le proprie decisioni e conseguenti scelte operative – e non impegna in alcun modo
l’Amministrazione regionale (versione definitiva completata in data 08.08.2013).

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Corte conti e divieto di rinnovo negli appalti pubblici: articolo di Ilenia Filippetti

  • 1. Il divieto di rinnovo dei contratti d’appalto secondo la Corte dei conti di Ilenia Filippetti Il tema del rinnovo dei contratti d’appalto è, in questi ultimi giorni, oggetto di molteplici ed apprezzabili riflessioni, emerse, essenzialmente, a seguito della pronuncia resa da Consiglio Stato, Sez. III, con sentenza 5 luglio 2013, n. 3580, ad avviso del quale né l’art. 23 della L. 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), né l’art. 57 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, né i principi comunitari consolidati in materia contrattuale, impedirebbero il rinnovo espresso dei contratti, allorché la facoltà di rinnovo, alle medesime condizioni e per un tempo predeterminato e limitato, sia ab origine prevista negli atti di gara e venga esercitata in modo espresso e con adeguata motivazione. Secondo la recente pronuncia del Consiglio di Stato, infatti, un argomento positivo a favore dell’ammissibilità del rinnovo contrattuale, se espressamente previsto dalla lex di gara, sarebbe desumibile dall’art. 29 del codice dei contratti, che a proposito del calcolo del valore stimato degli appalti e dei servizi pubblici prescrive che si tenga conto di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto. La pronuncia n. 3580/2013 resa dalla III Sezione del Consiglio di Stato – benché oggettivamente minoritaria rispetto alla consolidata linea interpretativa maturata nella giurisprudenza del Supremo Consesso – ha subito suscitato un vivo interesse da parte di molti commentatori e, comprensibilmente, ha animato le speranze di molti operatori del settore, che in base ad essa vedrebbero supportata la possibilità di procedere ad un rinnovo contrattuale non già per un periodo limitato di sei mesi (entro il quale procedere all’indizione di una nuova gara ed all’affidamento di un nuovo contratto, ex art. 23 della L. 18 aprile 2005, n. 62), ma per un periodo ben maggiore, con la sola condizione che tale possibile estensione contrattuale sia stata menzionata nell’originario bando di gara. In questo panorama, non sembra inutile tracciare qualche breve riflessione sulle pronunce edite dalla Corte dei conti proprio sul tema del divieto generale del rinnovo dei contratti d’appalto. Più in particolare, si segnala che la Corte dei conti Sezione regionale di Controllo per il Veneto con Deliberazione n. 215/2009/Par. del 2 dicembre 2009 ha fornito importanti indicazioni in tema di divieto di rinnovo, con specifico riferimento ad una fattispecie di rinnovo del servizio di tesoreria comunale aggiudicato a seguito di precedente esperimento di una procedura ristretta (in senso del tutto conforme alla pronuncia in rassegna si vedano anche la Deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 21 del 9 febbraio 2011 e la Deliberazione n. 84 del 7 ottobre 2009). Si tratta di una pronuncia la cui chiarezza ed esaustività non richiedono chiose specifiche da parte di chi scrive, e che merita pertanto di essere ricordata, da parte di tutti gli operatori che quotidianamente affidano contratti pubblici, proprio nella sua limpida formulazione letterale così come di seguito sintetizzata. Nel caso di specie esaminato dalla Corte dei conti del Veneto, una stazione appaltante aveva richiesto l’autorevole parere in commento ravvisando un possibile contrasto tra quanto previsto dall’art. 210 comma 1 del TUEL e l’art. 23 della L. 18-4-2005 n. 62. Il D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) dispone infatti, all’articolo 210 (Affidamento del servizio di tesoreria), che: 1. L’affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della
  • 2. concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l’ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto. (…) Per converso, la L. 18-4-2005 n. 62 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004), all’art. 23 (Disposizioni in materia di rinnovo dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi), prevede che: 1. L’ultimo periodo dell’articolo 6, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, è soppresso. 2. I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, già scaduti o che vengano a scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi e che il bando di gara venga pubblicato entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nella Deliberazione n. 215/2009 la Corte dei conti evidenzia, a tale proposito, che l’avvenuta abrogazione in via espressa della legge n. 537/93 ad opera dell’art. 23 comma 1 della legge n. 62 del 2005 non lascia dubbi sull’attuale impossibilità per gli enti locali di procedere al rinnovo dei contratti di tesoreria, sia per quelli ancora da stipulare, sia per quelli in corso, a prescindere dall’eventuale convenienza economica, ovvero dell’interesse pubblico al rinnovo, per i motivi che di seguito si passeranno in rassegna. Ed infatti, con l’art. 23 comma 2, la citata legge n. 62/2005 ha previsto per i contratti di fornitura di beni e servizi già scaduti, o in scadenza nei sei mesi successivi alla sua entrata in vigore, la possibilità della loro proroga per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti mediante procedure ad evidenza pubblica, a condizione che tale proroga non superi comunque i sei mesi e che il bando di gara venga pubblicato entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. In sostanza, tale norma, a seguito dell’eliminazione della possibilità di rinnovo (comma 1), ha introdotto (comma 2) per via legislativa un’eccezionale “proroga tecnica” di contratti ormai non più rinnovabili, al fine di consentire, in determinate condizioni e per un limitato periodo di tempo, l’espletamento delle nuove gare, ormai divenute obbligatorie. Come peraltro ricordato anche dal Consiglio di Stato (Sez. IV, sentenza 31 ottobre 2006, n. 6457), la modifica introdotta dall’art. 23 della L. n.62/05 deve intendersi finalizzata, come si ricava dall’esame della relazione illustrativa e dalla collocazione sistematica della disposizione, all’archiviazione di una procedura di infrazione comunitaria (n. 2003/2110) avente ad oggetto proprio la previsione normativa nazionale della facoltà di procedere al rinnovo espresso dei contratti delle pubbliche amministrazioni, ritenuta incompatibile con i principi di libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi cristallizzati negli artt. 43 e 49 del Trattato CE, nonché con i principi di non discriminazione e di trasparenza, e con la normativa europea in tema di tutela della concorrenza nell’affidamento degli appalti pubblici. Per quanto concerne, specificamente, il servizio di tesoreria, il principio generale di non rinnovabilità - espressa o tacita - dei contratti introdotto dall’art. 23 della legge n. 62/2005 rende così inoperante la possibilità di rinnovo prevista dall’art. 210 comma 1 del TUEL, nonostante una tesi contraria che vedrebbe tale ultima disposizione come lex specialis - e dunque non abrogabile dalla norma di carattere generale contenuta nell’articolo 23 della legge n. 62/2005 - e che reputerebbe inammissibile l’abrogazione implicita della norma contenuta nel TUEL in ragione della clausola di rafforzamento di cui all’articolo 1 comma 4 del medesimo D.Lgs. n. 267/2000. Tali considerazioni, infatti, appaiono superabili in quanto la clausola rafforzativa contenuta nel TUEL, al di là del richiamo all’art. 128 della Costituzione ormai abrogato, sembra valere più che altro come atto di spontanea
  • 3. autolimitazione del legislatore (peraltro più volte disatteso) che, in quanto introdotto con legge ordinaria, non avrebbe valenza preclusiva rispetto all’entrata in vigore di altre leggi di pari grado successivamente intervenute, e destinate a prevalere in virtù dell’art. 15 delle preleggi. Inoltre, l’avvenuta abrogazione ad opera della legge n. 62/2005 della norma che disciplinava in termini generali l’istituto, ha fatto venir meno quelle “condizioni di legge” cui rinviava l’art. 210 del D. Lgs. n. 267/00 ai fini dell’operatività del rinnovo medesimo. Quest’ultima disciplina, consentendo una sola possibilità di rinnovo, aveva sicuramente una portata più restrittiva - ed in questo senso natura speciale - rispetto alla norma generale (art. 6 comma 2 della legge n. 537/1993) sulla quale si fondava, ma di cui, comunque, postulava l’esistenza. In via più generale, secondo la lettura della Corte dei conti l’eliminazione della possibilità di provvedere al rinnovo dei contratti di appalto scaduti da parte dell’art 23 della L. n. 62/2005 ha non solo una valenza generalizzata, ma anche una portata preclusiva di opzioni ermeneutiche ed applicative di altre disposizioni dell’ordinamento che si risolvono, di fatto, nell’elusione del divieto di rinnovazione dei contratti pubblici, ed impediscono l’effettiva conformazione dell’ordinamento interno a quello comunitario. Tali considerazioni valgono anche con riferimento all’indebito ricorso ad istituti similari, quali ad es. la proroga, che non comporta, com’è noto, una nuova negoziazione con il medesimo soggetto, ossia un rinnovato esercizio dell’autonomia negoziale, bensì una mera prosecuzione dell’efficacia del contratto che sposta in avanti il solo termine di scadenza del rapporto. La ratio di tali interventi legislativi succedutisi a breve distanza di tempo risulta quella di dare massima attuazione ai principi di concorrenza e di par condicio - divenuti sempre più principi ispiratori della disciplina comunitaria degli appalti pubblici - e quindi di rendere obbligatorio il ricorso alle procedure di evidenza pubblica ai fini della scelta del contraente, salvi i casi, eccezionali e dunque di stretta interpretazione, consentiti dal legislatore comunitario. Tali ipotesi, come ricorda il Consiglio di Stato, Sez. VI, con sent. 31 ottobre 2006 n. 6457, non possono comunque costituire uno strumento per eludere il divieto di rinnovo. A questo proposito, l’unica opzione che consente di riattivare un rapporto tra la stazione appaltante e il medesimo appaltatore, anche se, come si vedrà, in termini diversi da quelli del rinnovo espresso, risiede nell’istituto della ripetizione dei servizi analoghi, previsto dalla direttiva unica sugli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi n. 2004/18/CEE del 31 marzo 2004, e trasfuso poi nel D.Lgs. n. 163/2006. La ripetizione dei servizi analoghi previsti nell’originario bando di gara Nella pronuncia in rassegna la Corte dei conti esamina, infatti, anche la fattispecie della ripetizione dei servizi analoghi previsti nell’originario bando di gara disciplinata dall’art. 57 del Codice dei contratti pubblici. Più in particolare, il D.Lgs. 12-4-2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) dispone, all’art. 57 (Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara), che: comma 5. Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita: lettera b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all’operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del
  • 4. contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l’importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all’articolo 28. Secondo il parere della Corte dei conti in esame, tale istituto, che postula una nuova aggiudicazione (sia pure in forma negoziata) alla stregua di un progetto di base, si differenzia sostanzialmente dall’istituto del rinnovo, che si sostanzia, invece, nella riedizione del rapporto pregresso, generalmente in virtù di una clausola negoziale preesistente. Inoltre, mentre il rinnovo risulta applicabile a qualsiasi rapporto e comporta una riedizione delle prestazioni per una durata pari a quella originariamente fissata nel contratto, la ripetizione dei servizi analoghi comporta l’instaurazione di un nuovo e diverso vincolo contrattuale. Essendo servizi “analoghi”, essi devono essere connotati da una “omogeneità strutturale” ovverosia devono possedere elementi essenziali e costitutivi con le stesse caratteristiche – salvo aspetti marginali o residuali - dei servizi che costituirono oggetto del primo affidamento, nel contesto di una progettazione di base che li fa assurgere a rango di “nuovi” servizi, in quanto il bisogno di essi è eventuale e può sorgere solo successivamente alla gara originaria. La stazione appaltante, infatti, pur prendendoli in considerazione nel bando, non li aggiudica all’esito della gara, ma si riserva la facoltà di farlo, all’occorrenza, nel triennio dalla stipula del contratto. Per questo motivo, la stazione appaltante deve tenerne conto ai soli fini del computo della soglia dell’appalto, non frazionabile surrettiziamente, ma non ai fini dei requisiti di partecipazione, che vengono dunque tarati solo sull’importo certo dell’appalto, e non anche alla fase eventuale della ripetizione dei servizi analoghi. L’art. 57 del codice dei contratti non radica dunque una nuova ipotesi di generale rinnovabilità dei contratti di servizi, ma si riferisce soltanto all’aggiudicazione con procedura negoziata di servizi analoghi a seguito di eventuali esigenze sopravvenute dopo la stipula del contratto, subordinata, peraltro, alla necessaria compresenza di tutti i relativi presupposti disciplinati dal più volte richiamato art. 57. (*) Responsabile della Sezione Monitoraggio appalti di servizi e forniture della Regione Umbria. Il presente contributo, a carattere divulgativo, costituisce espressione della libera opinione dell’autrice, si configura quale semplice analisi di studio liberamente apprezzabile dai lettori – che rimangono pertanto responsabili in via esclusiva per le proprie decisioni e conseguenti scelte operative – e non impegna in alcun modo l’Amministrazione regionale (versione definitiva completata in data 08.08.2013).