Condominio - Il giudice, nell'esercizio del suo potere-dovere di controllare d'ufficio il rispetto del principio del contraddittorio nei casi di litisconsorzio necessario, deve prendere in considerazione esclusivamente le DOMANDE proposte dalle parti e non anche le eventuali eccezioni, ancorchè riconvenzionali.
L'ECCEZIONE di usucapione sollevata, su un bene comune, dal condomino, in quanto implicante un mero accertamento da svolgersi "incidenter tantum" destinato ad esplicare efficacia soltanto tra le parti nel processo, non comporta la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i condomini (c.d. litisconsorzio necessario).
La suddetta eccezione di usucapione, avendo come unica finalità quella di far respingere la pretesa di controparte, opera nel giudizio tra i soggetti originariamente coinvolti nel processo, senza estendersi in pregiudizio dei diritti degli altri condomini.
Diversamente, tale integrazione del contraddittorio si renderebbe necessaria nell'ipotesi di domanda riconvenzionale tesa all'accertamento dell'usucapione del diritto di proprietà sulla parte comune (Cass. Civ., sent. n. 14765 dell'11.06.2012, dep. il 3.09.2012)
L’amministratore di condominio risponde penalmente per la mancata manutenzione delle aree comuni. Deve attivarsi da solo per evitare pericoli e cadute ai condomini. Non è necessaria la delibera dell’assemblea. Cassazione, sentenza 34147 del 6.9.12
Cass. civ., sent. 19 marzo 2012 n. 4330FocusLegale
Condominio - Il condòmino che ha affrontate spese per le cose comuni non ha diritto al rimborso da parte del Condominio in assenza di autorizzazione assembleare. Tuttavia le spese eseguite per opere urgenti sui beni comuni fanno eccezione alla suddetta regola; rif. art 1134 c.c. (Cass. Civ., sent. 19 marzo 2012, n.4330 )
Farming Unicorns: Building Startup & Investor EcosystemsDave McClure
This document discusses building startup ecosystems and the 500 Startups investment strategy. It begins with Dave McClure's background in venture capital and entrepreneurship. It then discusses 500 Startups, which is a $250 million global seed fund and accelerator that has invested in over 1,600 companies across more than 20 countries. McClure outlines 500 Startups' strategy of making many small "moneyball" style bets on early stage startups. He believes this approach maximizes the chances of finding unicorns, or billion dollar companies, despite the high failure rate of startups. The document concludes by discussing the critical factors for building strong startup ecosystems and emphasizes the importance of fostering an entrepreneurial spirit.
L’amministratore di condominio risponde penalmente per la mancata manutenzione delle aree comuni. Deve attivarsi da solo per evitare pericoli e cadute ai condomini. Non è necessaria la delibera dell’assemblea. Cassazione, sentenza 34147 del 6.9.12
Cass. civ., sent. 19 marzo 2012 n. 4330FocusLegale
Condominio - Il condòmino che ha affrontate spese per le cose comuni non ha diritto al rimborso da parte del Condominio in assenza di autorizzazione assembleare. Tuttavia le spese eseguite per opere urgenti sui beni comuni fanno eccezione alla suddetta regola; rif. art 1134 c.c. (Cass. Civ., sent. 19 marzo 2012, n.4330 )
Farming Unicorns: Building Startup & Investor EcosystemsDave McClure
This document discusses building startup ecosystems and the 500 Startups investment strategy. It begins with Dave McClure's background in venture capital and entrepreneurship. It then discusses 500 Startups, which is a $250 million global seed fund and accelerator that has invested in over 1,600 companies across more than 20 countries. McClure outlines 500 Startups' strategy of making many small "moneyball" style bets on early stage startups. He believes this approach maximizes the chances of finding unicorns, or billion dollar companies, despite the high failure rate of startups. The document concludes by discussing the critical factors for building strong startup ecosystems and emphasizes the importance of fostering an entrepreneurial spirit.
in tema di patrocinio a spese dello Stato,
ai fini della liquidazione del compenso al difensore, il
criterio del valore della controversia determinato a norma del
codice di procedura civile ha - quanto alla individuazione
dello scaglione di tariffa applicabile - un valore parametrico
e di massima, sicché non è esclusa la possibilità per il giudice
di discostarsi da quel parametro, scendendo al di sotto
di esso, ogni qualvolta ciò sia giustificato dalla natura
dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli
atti assunti rispetto alla posizione processuale del soggetto
difeso.
In tema di patrocinio a spese dello Stato
nel processo civile, il combinato disposto degli artt. 82 e
130 T.U. spese giust. comporta che i compensi spettanti al difensore
sono liquidati in modo che, in ogni caso, non risultino
superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti,
e sono ridotti della metà. La misura della liquidazione,
pertanto, non può superare la metà dei valori medi delle tariffe
professionali vigenti.
Le SS.UU. della Suprema Corte con Sentenza n. 40985/18 hanno affermato il principio di diritto secondo cui "...il sequestro preventivo finalizzato alla confisca prevista del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, convertito dalla L. n.356 del 1992 (attuale art. 240 bis c.p.) può essere disposto per uno dei reati presupposto anche nella forma del tentativo aggravato dalla L. n. 203 del 1991, art. 7".
Cass. civ., ii sez., sent. 27 luglio 2012, n. 13509FocusLegale
Condominio - Balconi ed infiltrazioni. I balconi cc.dd. "aggettanti" (con tre lati scoperti fuoriuscenti dal corpo di fabbrica) svolgono funzione primaria di consentire l’affaccio in quanto costituiscono il prolungamento dell’appartamento dal quale protendono: essi pertanto vanno considerati di proprietà esclusiva e sono sottratti dal regime di proprietà comune ex art. 1125 c.c.. Da essi si distinguono i cc.dd. balconi "a loggia" (incassati tramite i due lati più corti nel corpo di fabbrica) i quali, svolgendo anche una funzione di sostegno e di necessaria copertura degli appartamenti sottostantidevono considerarsi a servizio dei piani sovrapposti e, quindi, di proprietà comune dei proprietari di tali piani (Cass. Civ., II Sez., sent. 27 luglio 2012, n.13509)
Consiglio di stato sezione iv sentenza 1211 2015 costruzioni martini padovaCostruzioni Edili Martini
Vietato il conguaglio degli oneri di urbanizzazione da parte dei Comuni. Alcuni consigli comunali hanno deliberato, in passato, un aumento degli oneri con effetti retroattivi.
Una sentenza del Consiglio di Stato ha 'bocciato' tale prassi.
Cassazione civile 14 novembre 2012 n 19939FocusLegale
Condominio - pluralità di edifici, cose e servizi comuni, unica organizzazione, supercondominio, sussistenza.
La Suprema Corte, con sent. n. 19939 del 14.11.2012, ribadisce il concetto di supercondominio e afferma che: "[...] Ai fini della costituzione di un supercondominio, non è necessaria né la manifestazione di volontà dell'originario costruttore, né quella di tutti i proprietari delle unità immobiliari di ciascun condominio, essendo sufficiente come si è detto che i singoli edifici, abbiano, materialmente, in comune alcuni impianti o servizi, ricompresi nell'ambito di applicazione dell'art. 1117 cod. civ..
b) che al supercondominio si applicano, in toto, le norme sul condominio, anziché quella sulla comunione, in particolare: 1) supercondominio: 1) si applicano le disposizioni dettate dall'art. 1 1136 c.c. in tema di convocazione, costituzione e formazione e calcolo della maggiorante (Cass. 7286/06), fermo restando che - come ritiene la dottrina prevalente e la giurisprudenza anche di questa Corte - all'assemblea del supercondominio hanno diritto di partecipare (e quindi soggetti legittimati sono) tutti i singoli condomini sempre che l'eventuale regolamento non disponga diversamente. [...]
Conseguito dall'avvocato Marco Cavalli l'attestato di partecipazione al corso di formazione e aggiornamento per gestori delle crisi da sovraindebitamento.
Ripartizione delle spese condominiali tra locatore e conduttore.FocusLegale
Condominio: tabella di ripartizione degli oneri accessori tra locatore e conduttore (all. D al DM 16.01.2017 - Min. Infr. Trasp.). Criteri di ripartizione delle spese in condominio tra locatore e conduttore.
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dello scaglione di tariffa applicabile - un valore parametrico
e di massima, sicché non è esclusa la possibilità per il giudice
di discostarsi da quel parametro, scendendo al di sotto
di esso, ogni qualvolta ciò sia giustificato dalla natura
dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli
atti assunti rispetto alla posizione processuale del soggetto
difeso.
In tema di patrocinio a spese dello Stato
nel processo civile, il combinato disposto degli artt. 82 e
130 T.U. spese giust. comporta che i compensi spettanti al difensore
sono liquidati in modo che, in ogni caso, non risultino
superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti,
e sono ridotti della metà. La misura della liquidazione,
pertanto, non può superare la metà dei valori medi delle tariffe
professionali vigenti.
Le SS.UU. della Suprema Corte con Sentenza n. 40985/18 hanno affermato il principio di diritto secondo cui "...il sequestro preventivo finalizzato alla confisca prevista del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, convertito dalla L. n.356 del 1992 (attuale art. 240 bis c.p.) può essere disposto per uno dei reati presupposto anche nella forma del tentativo aggravato dalla L. n. 203 del 1991, art. 7".
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La Suprema Corte, con sent. n. 19939 del 14.11.2012, ribadisce il concetto di supercondominio e afferma che: "[...] Ai fini della costituzione di un supercondominio, non è necessaria né la manifestazione di volontà dell'originario costruttore, né quella di tutti i proprietari delle unità immobiliari di ciascun condominio, essendo sufficiente come si è detto che i singoli edifici, abbiano, materialmente, in comune alcuni impianti o servizi, ricompresi nell'ambito di applicazione dell'art. 1117 cod. civ..
b) che al supercondominio si applicano, in toto, le norme sul condominio, anziché quella sulla comunione, in particolare: 1) supercondominio: 1) si applicano le disposizioni dettate dall'art. 1 1136 c.c. in tema di convocazione, costituzione e formazione e calcolo della maggiorante (Cass. 7286/06), fermo restando che - come ritiene la dottrina prevalente e la giurisprudenza anche di questa Corte - all'assemblea del supercondominio hanno diritto di partecipare (e quindi soggetti legittimati sono) tutti i singoli condomini sempre che l'eventuale regolamento non disponga diversamente. [...]
Conseguito dall'avvocato Marco Cavalli l'attestato di partecipazione al corso di formazione e aggiornamento per gestori delle crisi da sovraindebitamento.
Ripartizione delle spese condominiali tra locatore e conduttore.FocusLegale
Condominio: tabella di ripartizione degli oneri accessori tra locatore e conduttore (all. D al DM 16.01.2017 - Min. Infr. Trasp.). Criteri di ripartizione delle spese in condominio tra locatore e conduttore.
In un caso trattato dall'avvocato Marco Cavalli, il Tribunale di Bari ha autorizzato il distacco del condomino moroso dai servizi comuni.
Il provvedimento è stato emesso nell'ambito di un procedimento d'urgenza ex art. 700 cpc con autorizzazione del Condominio alla sospensione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.
Valide le clausole degli accordi di separazione consensuale o divorzio congiunto che prevedono il contestuale trasferimento di diritti reali tra i coniugi o in favore della prole.
Ecco l'ordinanza del Tribunale di Agrigento, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, con cui non è stato convalidato l'arresto del cap. Carola Rackete con rigetto della richiesta misura cautelare.
Interessi moratori nel contratto di mutuo bancario soggetti a norme antiusura...FocusLegale
Ordinanza n. 27442/18 del 30/10/2018 della Cassazione Civile, 3 sez.: applicazione delle norme antiusura sia agli interessi corrispettivi, sia agli interessi moratori convenzionali. Nullo il patto col quale si convengono interessi convenzionali
moratori che, alla data della stipula, eccedono il tasso soglia di cui all'art. 2 della I. 7.3.1996 n. 108, relativo al tipo di operazione cui accede il patto di interessi moratori convenzionali
Regolamento Isvap n. 4 del 9 agosto 2006FocusLegale
Regolamento Isvap n. 4 del 9 agosto 2006 (ora Ivass), modificato ed integrato dal provvedimento Isvap dell'8 febbraio 2008 n. 2590.
REGOLAMENTO CONCERNENTE GLI OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DELLE IMPRESE IN
OCCASIONE DI CIASCUNA SCADENZA ANNUALE DEI CONTRATTI R.C.AUTO DI CUI AL TITOLO XIV
(VIGILANZA SULLE IMPRESE E SUGLI INTERMEDIARI) CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI) NONCHÉ LA
DISCIPLINA RELATIVA ALL’ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO DI CUI AL TITOLO X
(ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI), CAPO II (ESERCIZIO
DELL’ASSICURAZIONE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N.209 – CODICE DELLE
ASSICURAZIONI
Tabella oneri accessori (ripartizione fra locatore e conduttore) concordata tra Confedilizia, Sunia, Uniat, Sicet e registrata in data 30.04.2014 presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2, sub n. 8455/3
Cassazione: pubblicata la sentenza Mediaset che condanna Berlusconi. FocusLegale
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Condominio - Responsabilità del condominio per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e sul'IVA: esclusa l'applicabilità per i condominii dell'art. 28ter, d.l. n. 223/06, conv. in lg. n. 248/06 così come modificato dall'art. 13ter del decreto SVILUPPO (d.l. n. 83/2012, conv. in l. n. 134/12): " Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente puo' sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore. L'inosservanza delle modalita' di pagamento previste a carico del committente e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore."
A seguito di interpello, l'Agenzia delle Entrate, Dir. Reg. Emilia Romagna, con parere del 4.12.2012, sub prot. 909/54414-2012, ha escluso I CONDOMINI dall'ambito di applicabilità della norma.
In tal modo sono stati superati una serie di dubbi interpretativi nel frattempo sollevati nel settore immobiliare.
1. R.G. N. 15828/06. 12
147651
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELPOPOLO ITALIANO LA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE
Composta dagli I11.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. 15828/06.
Dott. Roberto Triola - Presidente LA. 11.6.2012.
Oggetto: condomi
Dott. Antonio Gaetano Bursese - Consigliere
Dott. Stefano Petitti - Consigliere
Dott. Mario Bertuzzi - Consigliere rel. est.
Dott.ssa Milena Falaschi - Consigliere
ha pronunciato la seguente
sui ricorso proposto da: SENTENZA
C G v , rappresentati e difesi per procura a
margine del ricorso dall' Avvocato Gigliola Mazza Ricci, elettivamente
domiciliati presso il suo studio in Roma,
Ricorrenti
via di Piantata n. 320.
v contro
Tipografia S persona del legale rappresentante B U
rappresentata e difesa r procura a margine dei controricorso dall'Avvocato
Raffaele Crescenzi, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato
Squillacioti Emilia in Roma, piazzale Clodio n. 22.
Controxicorrente
e
)V E di Napoli.
Condominio
via
intimato
avverso la sentenza n. 3575 della Corte di appello di Napoli, depositata il 20
dicembre 2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'il giugno 2012
dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;
L
3. R,G. N. 15828/06.
risulti affermato che la proprietà del bene rivendicato non è comune, ma forma
oggetto di proprietà individuale, occorrendo in tale ipotesi accertare il titolo di
proprietà opposto, con l'effetto che il rapporto dedotto in giudizio acquista
carattere plurisoggettivo unico ed inscindibile.
Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato 19 maggio 2006,
ricorrono c G eD V affidandosi a quattro
motivi.
Resiste con controricorso la società Tipografia mentre il
Condominio di via p in Napoli non si è costituito.
La società controricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e
falsa applicazione degli arti., 102 e 354 cod. proc. civ. in relazione agli
artii ii 105 eseg: uenti cod. civ., censurando l'affermazione della sentenza
impugnata secondo cui l'azione diretta alla riduzione in pristino di un
immobile comune a più persone darebbe vita ad un'ipotesi di litisconsorzio
necessario tra tutti i comproprietari. Tale conclusione, sostiene il ricorso, è
errata, ponendosi in contrasto con l'orientamento costante della giurisprudenza
di legittimità, che ammette il singolo condomino ad agire da solo a tutela delle
parti comuni dell'edificio, senza alcuna necessità di citare in giudizio gli altri
condomini.
Il secondo motivo, che denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 102
proc.
e 354 cod. civ. in relazione agli artt. 163 e seguenti stesso codice, assume
che la Corte di merito ha ravvisato in causa un'ipotesi di litisconsorzio
necessario inNrigione di una erronea valutazione della causa petendi e del
petitum, tenuto conto che la domanda degli attori era unicamente diretta alla
I tutela ed alla conservazione della cosa comune, dal momento che con essa si
chiedeva la rimozione della sbarra elettrica sulla rampa garage, di proprietà
comune, e della porta di ferro apposta nel piano scantinato, senza incidere sulla
natura giuridica dei beni comuni su cui tali opere erano state realizzate.
Il terzo motivo di ricorso denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione in riferimento agli artt. 102 e 354 cod, proc. civ., assumendo che
la sentenza impugnata ha giustificato la soluzione accolta in forza di una
motivazione contraddittoria, dal momento che, da un lato, ha affermato che
l'azione diretta alla riduzione in pristino di un immobile comune a più persone
3
4. R.G. N. 15828i06.
dà vita ad un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari,
dall'altro ha riconosciuto che ciascun condomino può proporre individualmente
!e azioni reali a difesa della proprietà comune senza necessità di citare in
giudizio gli altri comproprietari.
Il quarto motivo, che denunzia violazione e falsa applicazione degli ara. 102 e
354 cod. proc. civ. in relazione all'art. 167 stesso codice e vizio di omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione, censura la sentenza nella parte in cui
ha giustificato la conclusione accolta con il rilievo che la Tipografia avrebbe in
rivendica affermato che la proprietà del bene non era comune, ma esclusiva in
suo favore, avanzando richiesta di accertamento della maturata usucapione. Ad
avviso deí ricorrenti, tale motivazione non solo è indeterminata, non precisando
in relazione a qu4dei due beni ( la rampa di accesso al garage ovvero lo spazio
del piano scantinato ) la convenuta avesse opposto l'usucapione, ma altresì
erronea, non avendo la controparte mai formalizzato una domanda di rivendita
del bene comune né un'eccezione riconvenzionale in senso proprio, essendosi
limitata, in comparsa di costituzione e risposta, ad oppone il vincolo di pertinenza
tra la rampa ed il garage di sua esclusiva proprietà e, per mero tuzionismo, di
averla acquistata per usucapione, chiedendo al giudice un mero accertamento
incidenter tantum, senza efficacia di giudicato, situazione che escludeva la
ricorrenza della figura di un litisconsorzio necessario.
I motivi, che per la loro connessione oggettiva vanno trattati congiuntamente,
sono fondati.
La lettura della sentenza impugnata sembra evidenziare che la sussistenza nel
presente giudizio dell'ipotesi di litisconsorzio sia stata affermata dalla Corte di
appello sulla base di un duplice rilievo: da un lato infatti si sostiene che " i
'azione diretta, tra l'altro, alla riduzione in pristino di un immobile comune a
più persone ( come nella specie ) dà vita ad una causa inscindibile per ragioni
sostanziali comportanti litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari ";
dall'altro che se è vero che il singolo condomino può proporre le azioni a difesa
della proprietà comune senza che si renda necessaria la citazione in giudizio di
tutti i partecipanti, tale necessità invece sussiste quando ( come nel
5. R.G. N. 15828/06.
caso in esame ) risulti affermato che la proprietà del bene rivendicato non è
comune, ma forma oggetto di proprietà individuale, occorrendo in tale ipotesi
accertare il titolo di proprietà opposto, " essendo dedotto in giudizio un
rapporto plurisoggettivo unico ed inscindibile, onde la sentenza può
conseguire un risultato utile solo se pronunciata in contraddittorio di tutti i
soggetti attivi e passivi del rapporto".
Entrambe le argomentazioni, che appaiono costituire due autonome rationes non sono
condivisibili.
Non la prima, in quanto disattende un principio consolidato nella giurisprudenza ›
decidendi, da questa Corte, secondo cui, avendo il diritto di ciascun condomino per ogg
oggetto la cosa comune intesa nella sua interezza, pur se entro i limiti dei concorrenti
diritti altrui, ciascun condomino può legittimamente proporre le azioni reali a
difesa della proprietà comune senza che si renda necessaria la integrazione del
contraddittorio nei confronti degli altri comproprietari ( Cass. n. 19460 del
2005; Cass. n. 8842 del 2001 ). Nel caso di specie si era per l'appunto verificata
questa ipotesi, atteso che gli attori, ii, qualità di condomini, avevano agito in
giudizio a tutela di beni comuni, assumendo che essi erano stati abusivamente
occupati in via esclusiva da altro condomino.
Anche la seconda argomentazione deve ritenersi giuridicamente errata,
11
scontando una non compiuta Consapevolezza delle differenze che intercorrono
tra domanda rieonvenzionale ed eccezione riconvenzionale.
Dalla stessa esposizione delle vicende del processo contenuta nella sentenza di
secondo grado risulta invero che la società convenuta Tipografia S non
aveva proposto alcuna domanda rieonvenzionale di accertamento dell'usucapione con
riguardo alla rampa di accesso al garage, ma soltanto un'ecice.zione di usucapione, al
fine limitato di paralizzare la pretesa avversaria.
(
La parte non aveva pertanto chiesto che venisse accertato il suo diritto di proprietà
esclusiva sul bene, ma aveva, più semplicemente, opposto tale diritto al fine di
ottenere la reiezione della domanda avversaria.
Ciò precisato, ritiene il Collegio che nella situazione dedotta in giudizio non risulti
applicabile il principio affermato da questa Corte, e richiamato dalla Corte di
appello a sostegno della propria statuizione, che ravvisa un'ipotesi di
6. R.G. N. 15828/06.
litisconsorzio necessario nel caso in cuì un condomino, convenuto in giudizio
perché cessi l'uso esclusivo di un bene comune, proponga domanda
riconvenzionale di accertamento delle proprietà esclusiva di predetto bene.
Invero, nonostante le oscillazioni nella giurisprudenza meno recente, deve
ritenersi che il litisconsorzio necessario sussista soltanto nel caso in cui il
convenuto proponga una vera e propria domanda riconvenzionale di
accertamento della proprietà esclusiva ( Cass. n. 19385 del 2009 ). Per contro
esso va negato nel caso, affatto diverso, in cui la proprietà individuale del bene
venga opposta dal convenuto in via di eccezione, atteso che, se la natura
riconvenzionale dí essa amplia di fatto il thema decidendum, tuttavia
l'accertamento con essa richiesto è domandato soltanto in via incidenter tantum,
al solo fine di paralizzare la pretesa avversaria. i
Deve infatti sottolinearsi, conformemente all'orientamento consolidato della
giurisprudenza dì questa Corte, che l'eccezione riconvenzionale si differenzia
dalla domanda riconvenzionale in quanto, con essa, il convenuto oppone a
quello dell'attore un proprio diritto al solo fine di far respingere la sua pretesa,
mentre con la domanda riconvenzionale mira ad ottenere, attraverso la
decisione, l'utilità pratica attinente al diritto fatto valere ( Cass. n. 4233 del
2012; Cass. n. 16314 del 2007; Cass. n. 22341 del 2006 ). Con riferimento al
tema che qui interessa, si è altresì precisato che il giudice, nell'esercizio del suo
potere-dovere di controllare d'ufficio il rispetto del principio del contraddittorio
nei casi di litisconsorzio necessario, deve prendere in considerazione
esclusivamente le domande proposte dalle parti e non anche le eventuali
eccezioni, ancorchè riconvenzionali ( Cass. n. 26422 del 2008 ).
L'applicazione di tali principi comporta che, nel caso in esame, l'eccezione di
usucapione sollevata dal condomino convenuto si risolveva nella richiesta di un
accertamento che, essendo svolto soltanto incidenter tantum, era destinato ad
esplicare efficacia soltanto tra le parti, senza estendersi anche altri condomini, che,
pertanto, non potendo esserne pregiudicati, non dovevano necessariamente
partecipare al giudizio.
Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio della causa
ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, che provvederà anche alla
liquidazione delle spese di giudizio.
6
7. R.G. N. 15828/06.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la
liquidazione delle spese, ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Così
deciso in Roma, l' I I giugno 2012,
Il Consigliere estensore Il Presidente
Fir
DEPOSITATOINCANCELLERIA
Roma, 03 SEI. 2012
7