SlideShare a Scribd company logo
R.G. N. 15828/06.                                                                                12
                                                                                147651
                                         REPUBBLICA ITALIANA
                                     IN NOME DELPOPOLO ITALIANO LA
                                       CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
                                       SECONDA SEZIONE
            Composta dagli I11.mi Sigg.ri Magistrati:                            R.G. 15828/06.
            Dott. Roberto Triola                      - Presidente               LA. 11.6.2012.
                                                                                Oggetto: condomi
            Dott. Antonio Gaetano Bursese             - Consigliere
            Dott. Stefano Petitti                     - Consigliere
            Dott. Mario Bertuzzi                      - Consigliere rel. est.
            Dott.ssa Milena Falaschi                  - Consigliere
            ha pronunciato la seguente


             sui ricorso proposto da:      SENTENZA
             C            G                     v            , rappresentati e difesi per procura a

             margine del ricorso dall' Avvocato Gigliola Mazza Ricci, elettivamente
             domiciliati presso il suo studio in Roma,
                                                                                           Ricorrenti
             via di Piantata n. 320.

            v contro
             Tipografia S persona del legale rappresentante B                                  U

             rappresentata e difesa r procura a margine dei controricorso dall'Avvocato
             Raffaele Crescenzi, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato
             Squillacioti Emilia in Roma, piazzale Clodio n. 22.
                                                                                 Controxicorrente
                                                         e
                  )V             E                  di Napoli.
              Condominio
              via
                                                                                               intimato


                 avverso la sentenza n. 3575 della Corte di appello di Napoli, depositata il 20
             dicembre 2005;
             udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'il giugno 2012
             dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;




L
G   D   V
C


                        S




                    S


                            S




    S
R,G. N. 15828/06.


         risulti affermato che la proprietà del bene rivendicato non è comune, ma forma
         oggetto di proprietà individuale, occorrendo in tale ipotesi accertare il titolo di
         proprietà opposto, con l'effetto che il rapporto dedotto in giudizio acquista
         carattere plurisoggettivo unico ed inscindibile.
         Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato 19 maggio 2006,
         ricorrono c             G         eD               V         affidandosi a quattro

         motivi.
         Resiste con controricorso la società Tipografia                            mentre il

           Condominio di via                     p in Napoli non si è costituito.

           La società controricorrente ha depositato memoria.
           Motivi della decisione Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e
           falsa applicazione degli arti., 102 e 354 cod. proc. civ. in relazione agli
           artii ii 105 eseg: uenti cod. civ., censurando l'affermazione della sentenza
           impugnata secondo cui l'azione diretta alla riduzione in pristino di un
           immobile comune a più persone darebbe vita ad un'ipotesi di litisconsorzio
           necessario tra tutti i comproprietari. Tale conclusione, sostiene il ricorso, è
           errata, ponendosi in contrasto con l'orientamento costante della giurisprudenza
           di legittimità, che ammette il singolo condomino ad agire da solo a tutela delle
           parti comuni dell'edificio, senza alcuna necessità di citare in giudizio gli altri
           condomini.
            Il secondo motivo, che denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 102
                         proc.
            e 354 cod.    civ. in relazione agli artt. 163 e seguenti stesso codice, assume
                              
            che la Corte di merito ha ravvisato in causa un'ipotesi di litisconsorzio
            necessario inNrigione di una erronea valutazione della causa petendi e del
            petitum, tenuto conto che la domanda degli attori era unicamente diretta alla

       I    tutela ed alla conservazione della cosa comune, dal momento che con essa si
            chiedeva la rimozione della sbarra elettrica sulla rampa garage, di proprietà
            comune, e della porta di ferro apposta nel piano scantinato, senza incidere sulla
            natura giuridica dei beni comuni su cui tali opere erano state realizzate.
            Il terzo motivo di ricorso denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria
            motivazione in riferimento agli artt. 102 e 354 cod, proc. civ., assumendo che
            la sentenza impugnata ha giustificato la soluzione accolta in forza di una
            motivazione contraddittoria, dal momento che, da un lato, ha affermato che
            l'azione diretta alla riduzione in pristino di un immobile comune a più persone


                                 3
R.G. N. 15828i06.

         dà vita ad un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari,
         dall'altro ha riconosciuto che ciascun condomino può proporre individualmente
         !e azioni reali a difesa della proprietà comune senza necessità di citare in

         giudizio gli altri comproprietari.
         Il quarto motivo, che denunzia violazione e falsa applicazione degli ara. 102 e
         354 cod. proc. civ. in relazione all'art. 167 stesso codice e vizio di omessa,
         insufficiente e contraddittoria motivazione, censura la sentenza nella parte in cui
         ha giustificato la conclusione accolta con il rilievo che la Tipografia avrebbe in
         rivendica affermato che la proprietà del bene non era comune, ma esclusiva in
         suo favore, avanzando richiesta di accertamento della maturata usucapione. Ad
         avviso deí ricorrenti, tale motivazione non solo è indeterminata, non precisando
         in relazione a qu4dei due beni ( la rampa di accesso al garage ovvero lo spazio
         del piano scantinato ) la convenuta avesse opposto l'usucapione, ma altresì
         erronea, non avendo la controparte mai formalizzato una domanda di rivendita
         del bene comune né un'eccezione riconvenzionale in senso proprio, essendosi
         limitata, in comparsa di costituzione e risposta, ad oppone il vincolo di pertinenza
         tra la rampa ed il garage di sua esclusiva proprietà e, per mero tuzionismo, di
         averla acquistata per usucapione, chiedendo al giudice un mero accertamento
         incidenter tantum, senza efficacia di giudicato, situazione che escludeva la
         ricorrenza della figura di un litisconsorzio necessario.
         I motivi, che per la loro connessione oggettiva vanno trattati congiuntamente,
         sono fondati.
          La lettura della sentenza impugnata sembra evidenziare che la sussistenza nel
          presente giudizio dell'ipotesi di litisconsorzio sia stata affermata dalla Corte di
          appello sulla base di un duplice rilievo: da un lato infatti si sostiene che " i
          'azione diretta, tra l'altro, alla riduzione in pristino di un immobile comune a
          più persone ( come nella specie ) dà vita ad una causa inscindibile per ragioni
          sostanziali comportanti litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari ";
          dall'altro che se è vero che il singolo condomino può proporre le azioni a difesa
          della proprietà comune senza che si renda necessaria la citazione in giudizio di
          tutti i partecipanti, tale necessità invece sussiste quando ( come nel
R.G. N. 15828/06.

         caso in esame ) risulti affermato che la proprietà del bene rivendicato non è
         comune, ma forma oggetto di proprietà individuale, occorrendo in tale ipotesi
         accertare il titolo di proprietà opposto, " essendo dedotto in giudizio un
         rapporto plurisoggettivo unico ed inscindibile, onde la sentenza può
         conseguire un risultato utile solo se pronunciata in contraddittorio di tutti i
         soggetti attivi e passivi del rapporto".
         Entrambe le argomentazioni, che appaiono costituire due autonome rationes non sono
         condivisibili.

         Non la prima, in quanto disattende un principio consolidato nella giurisprudenza ›

         decidendi, da questa Corte, secondo cui, avendo il diritto di ciascun condomino per ogg
         oggetto la cosa comune intesa nella sua interezza, pur se entro i limiti dei concorrenti
         diritti altrui, ciascun condomino può legittimamente proporre le azioni reali a
         difesa della proprietà comune senza che si renda necessaria la integrazione del
         contraddittorio nei confronti degli altri comproprietari ( Cass. n. 19460 del
         2005; Cass. n. 8842 del 2001 ). Nel caso di specie si era per l'appunto verificata
         questa ipotesi, atteso che gli attori, ii, qualità di condomini, avevano agito in
         giudizio a tutela di beni comuni, assumendo che essi erano stati abusivamente
         occupati in via esclusiva da altro condomino.
         Anche la seconda argomentazione deve ritenersi giuridicamente errata,
         11
         scontando una non compiuta Consapevolezza delle differenze che intercorrono
         tra domanda rieonvenzionale ed eccezione riconvenzionale.
         Dalla stessa esposizione delle vicende del processo contenuta nella sentenza di

         secondo grado risulta invero che la società convenuta Tipografia S              non
         aveva proposto alcuna domanda rieonvenzionale di accertamento dell'usucapione con
         riguardo alla rampa di accesso al garage, ma soltanto un'ecice.zione di usucapione, al
         fine limitato di paralizzare la pretesa avversaria.
         (
         La parte non aveva pertanto chiesto che venisse accertato il suo diritto di proprietà
         esclusiva sul bene, ma aveva, più semplicemente, opposto tale diritto al fine di
         ottenere la reiezione della domanda avversaria.
         Ciò precisato, ritiene il Collegio che nella situazione dedotta in giudizio non risulti
         applicabile il principio affermato da questa Corte, e richiamato dalla Corte di
         appello a sostegno della propria statuizione, che ravvisa un'ipotesi di
R.G. N. 15828/06.

        litisconsorzio necessario nel caso in cuì un condomino, convenuto in giudizio
        perché cessi l'uso esclusivo di un bene comune, proponga domanda
        riconvenzionale di accertamento delle proprietà esclusiva di predetto bene.
        Invero, nonostante le oscillazioni nella giurisprudenza meno recente, deve
        ritenersi che il litisconsorzio necessario sussista soltanto nel caso in cui il
        convenuto proponga una vera e propria domanda riconvenzionale di
        accertamento della proprietà esclusiva ( Cass. n. 19385 del 2009 ). Per contro
        esso va negato nel caso, affatto diverso, in cui la proprietà individuale del bene
        venga opposta dal convenuto in via di eccezione, atteso che, se la natura
        riconvenzionale dí essa amplia di fatto il thema decidendum, tuttavia
        l'accertamento con essa richiesto è domandato soltanto in via incidenter tantum,
        al solo fine di paralizzare la pretesa avversaria.              i

        Deve infatti sottolinearsi, conformemente all'orientamento consolidato della
        giurisprudenza dì questa Corte, che l'eccezione riconvenzionale si differenzia
        dalla domanda riconvenzionale in quanto, con essa, il convenuto oppone a
        quello dell'attore un proprio diritto al solo fine di far respingere la sua pretesa,
        mentre con la domanda riconvenzionale mira ad ottenere, attraverso la
        decisione, l'utilità pratica attinente al diritto fatto valere ( Cass. n. 4233 del
        2012; Cass. n. 16314 del 2007; Cass. n. 22341 del 2006 ). Con riferimento al
        tema che qui interessa, si è altresì precisato che il giudice, nell'esercizio del suo
        potere-dovere di controllare d'ufficio il rispetto del principio del contraddittorio
        nei casi di litisconsorzio necessario, deve prendere in considerazione
        esclusivamente le domande proposte dalle parti e non anche le eventuali
        eccezioni, ancorchè riconvenzionali ( Cass. n. 26422 del 2008 ).
        L'applicazione di tali principi comporta che, nel caso in esame, l'eccezione di
        usucapione sollevata dal condomino convenuto si risolveva nella richiesta di un
        accertamento che, essendo svolto soltanto incidenter tantum, era destinato ad
        esplicare efficacia soltanto tra le parti, senza estendersi anche altri condomini, che,
        pertanto, non potendo esserne pregiudicati, non dovevano necessariamente
        partecipare al giudizio.
        Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio della causa
        ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, che provvederà anche alla
        liquidazione delle spese di giudizio.




                                                   6
R.G. N. 15828/06.


                                              P.Q.M.
        accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la
        liquidazione delle spese, ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Così
        deciso in Roma, l' I I giugno 2012,
            Il Consigliere estensore                                   Il Presidente




                                       Fir


                                                DEPOSITATOINCANCELLERIA
                                                 Roma, 03       SEI. 2012




                                                  7

More Related Content

Similar to 14765 condomino e litisconsorzio necessario

42 2016 oneri della sicurezza aziendali
42   2016    oneri della sicurezza aziendali42   2016    oneri della sicurezza aziendali
42 2016 oneri della sicurezza aziendali
http://www.studioingvolpi.it
 
Coop sentenza consiglio di stato
Coop sentenza consiglio di statoCoop sentenza consiglio di stato
Coop sentenza consiglio di statoredazione gioianet
 
Sentenza consiglio di stato 14 10-2013
Sentenza consiglio di stato 14 10-2013Sentenza consiglio di stato 14 10-2013
Sentenza consiglio di stato 14 10-2013
Redazione SanteramoLive
 
Lo sfratto per morosità non può essere mutato in risoluzione di diritto corte...
Lo sfratto per morosità non può essere mutato in risoluzione di diritto corte...Lo sfratto per morosità non può essere mutato in risoluzione di diritto corte...
Lo sfratto per morosità non può essere mutato in risoluzione di diritto corte...
Affittoprotetto.it
 
Cass. civ., sent. 15 giugno 2012 n. 9875
Cass.  civ., sent. 15 giugno 2012 n. 9875Cass.  civ., sent. 15 giugno 2012 n. 9875
Cass. civ., sent. 15 giugno 2012 n. 9875FocusLegale
 
Sentenza consiglio di stato se.ge.co.
Sentenza consiglio di stato se.ge.co.Sentenza consiglio di stato se.ge.co.
Sentenza consiglio di stato se.ge.co.redazione gioianet
 
Cassazione Civile Sent. Sez. 2 Num. 10876 Anno 2016
Cassazione Civile Sent. Sez. 2 Num. 10876 Anno 2016Cassazione Civile Sent. Sez. 2 Num. 10876 Anno 2016
Civile Sent. Sez. 2 Num. 10876 Anno 2016
Civile Sent. Sez. 2 Num. 10876 Anno 2016Civile Sent. Sez. 2 Num. 10876 Anno 2016
SS.UU. sent. 40985/18
SS.UU. sent. 40985/18SS.UU. sent. 40985/18
SS.UU. sent. 40985/18
SimoneMaffeis1
 
01 cassazione penale, sez. 4, 10 agosto 2012, n 32343
01   cassazione penale, sez. 4, 10 agosto 2012, n 3234301   cassazione penale, sez. 4, 10 agosto 2012, n 32343
01 cassazione penale, sez. 4, 10 agosto 2012, n 32343http://www.studioingvolpi.it
 
Cass. civ., ii sez., sent. 27 luglio 2012, n. 13509
Cass. civ., ii sez., sent. 27 luglio 2012, n. 13509Cass. civ., ii sez., sent. 27 luglio 2012, n. 13509
Cass. civ., ii sez., sent. 27 luglio 2012, n. 13509
FocusLegale
 
Consiglio di stato sezione iv sentenza 1211 2015 costruzioni martini padova
Consiglio di stato sezione iv sentenza 1211 2015   costruzioni martini padovaConsiglio di stato sezione iv sentenza 1211 2015   costruzioni martini padova
Consiglio di stato sezione iv sentenza 1211 2015 costruzioni martini padova
Costruzioni Edili Martini
 
Cassazione civile 14 novembre 2012 n 19939
Cassazione civile 14 novembre 2012 n 19939Cassazione civile 14 novembre 2012 n 19939
Cassazione civile 14 novembre 2012 n 19939
FocusLegale
 
Cass civ sez lav n 4068 08
Cass civ sez lav n 4068 08Cass civ sez lav n 4068 08
Cass civ sez lav n 4068 08FocusLegale
 
02 cassazione penale sez. 4, 20 settembre 2012, n. 36284
02   cassazione penale sez. 4, 20 settembre 2012, n. 3628402   cassazione penale sez. 4, 20 settembre 2012, n. 36284
02 cassazione penale sez. 4, 20 settembre 2012, n. 36284http://www.studioingvolpi.it
 
02 cassazione penale sez. 4, 20 settembre 2012, n. 36284
02   cassazione penale sez. 4, 20 settembre 2012, n. 3628402   cassazione penale sez. 4, 20 settembre 2012, n. 36284
02 cassazione penale sez. 4, 20 settembre 2012, n. 36284http://www.studioingvolpi.it
 
2016 cass confini e dati catastali
2016 cass confini e dati catastali2016 cass confini e dati catastali
2016 cass confini e dati catastali
Marco Krogh
 
N.13 sentenza cs 2006 su sent tar roma n.557 del 26 03-1997 - fineuropa
N.13 sentenza cs 2006 su sent tar roma n.557 del 26 03-1997 - fineuropaN.13 sentenza cs 2006 su sent tar roma n.557 del 26 03-1997 - fineuropa
N.13 sentenza cs 2006 su sent tar roma n.557 del 26 03-1997 - fineuropa
RIKCK
 

Similar to 14765 condomino e litisconsorzio necessario (20)

42 2016 oneri della sicurezza aziendali
42   2016    oneri della sicurezza aziendali42   2016    oneri della sicurezza aziendali
42 2016 oneri della sicurezza aziendali
 
Sentenza coop
Sentenza coopSentenza coop
Sentenza coop
 
Coop sentenza consiglio di stato
Coop sentenza consiglio di statoCoop sentenza consiglio di stato
Coop sentenza consiglio di stato
 
Sentenza consiglio di stato 14 10-2013
Sentenza consiglio di stato 14 10-2013Sentenza consiglio di stato 14 10-2013
Sentenza consiglio di stato 14 10-2013
 
Lo sfratto per morosità non può essere mutato in risoluzione di diritto corte...
Lo sfratto per morosità non può essere mutato in risoluzione di diritto corte...Lo sfratto per morosità non può essere mutato in risoluzione di diritto corte...
Lo sfratto per morosità non può essere mutato in risoluzione di diritto corte...
 
Cass. civ., sent. 15 giugno 2012 n. 9875
Cass.  civ., sent. 15 giugno 2012 n. 9875Cass.  civ., sent. 15 giugno 2012 n. 9875
Cass. civ., sent. 15 giugno 2012 n. 9875
 
Sentenza consiglio di stato se.ge.co.
Sentenza consiglio di stato se.ge.co.Sentenza consiglio di stato se.ge.co.
Sentenza consiglio di stato se.ge.co.
 
Cassazione Civile Sent. Sez. 2 Num. 10876 Anno 2016
Cassazione Civile Sent. Sez. 2 Num. 10876 Anno 2016Cassazione Civile Sent. Sez. 2 Num. 10876 Anno 2016
Cassazione Civile Sent. Sez. 2 Num. 10876 Anno 2016
 
Civile Sent. Sez. 2 Num. 10876 Anno 2016
Civile Sent. Sez. 2 Num. 10876 Anno 2016Civile Sent. Sez. 2 Num. 10876 Anno 2016
Civile Sent. Sez. 2 Num. 10876 Anno 2016
 
SS.UU. sent. 40985/18
SS.UU. sent. 40985/18SS.UU. sent. 40985/18
SS.UU. sent. 40985/18
 
01 cassazione penale, sez. 4, 10 agosto 2012, n 32343
01   cassazione penale, sez. 4, 10 agosto 2012, n 3234301   cassazione penale, sez. 4, 10 agosto 2012, n 32343
01 cassazione penale, sez. 4, 10 agosto 2012, n 32343
 
Cass. civ., ii sez., sent. 27 luglio 2012, n. 13509
Cass. civ., ii sez., sent. 27 luglio 2012, n. 13509Cass. civ., ii sez., sent. 27 luglio 2012, n. 13509
Cass. civ., ii sez., sent. 27 luglio 2012, n. 13509
 
Consiglio di stato sezione iv sentenza 1211 2015 costruzioni martini padova
Consiglio di stato sezione iv sentenza 1211 2015   costruzioni martini padovaConsiglio di stato sezione iv sentenza 1211 2015   costruzioni martini padova
Consiglio di stato sezione iv sentenza 1211 2015 costruzioni martini padova
 
Cassazione civile 14 novembre 2012 n 19939
Cassazione civile 14 novembre 2012 n 19939Cassazione civile 14 novembre 2012 n 19939
Cassazione civile 14 novembre 2012 n 19939
 
Cass civ sez lav n 4068 08
Cass civ sez lav n 4068 08Cass civ sez lav n 4068 08
Cass civ sez lav n 4068 08
 
02 cassazione penale sez. 4, 20 settembre 2012, n. 36284
02   cassazione penale sez. 4, 20 settembre 2012, n. 3628402   cassazione penale sez. 4, 20 settembre 2012, n. 36284
02 cassazione penale sez. 4, 20 settembre 2012, n. 36284
 
02 cassazione penale sez. 4, 20 settembre 2012, n. 36284
02   cassazione penale sez. 4, 20 settembre 2012, n. 3628402   cassazione penale sez. 4, 20 settembre 2012, n. 36284
02 cassazione penale sez. 4, 20 settembre 2012, n. 36284
 
2016 cass confini e dati catastali
2016 cass confini e dati catastali2016 cass confini e dati catastali
2016 cass confini e dati catastali
 
N.13 sentenza cs 2006 su sent tar roma n.557 del 26 03-1997 - fineuropa
N.13 sentenza cs 2006 su sent tar roma n.557 del 26 03-1997 - fineuropaN.13 sentenza cs 2006 su sent tar roma n.557 del 26 03-1997 - fineuropa
N.13 sentenza cs 2006 su sent tar roma n.557 del 26 03-1997 - fineuropa
 
Cota, sentenza consiglio di stato
Cota, sentenza consiglio di statoCota, sentenza consiglio di stato
Cota, sentenza consiglio di stato
 

More from FocusLegale

cavalli_2023_gestore_crisi_sovraindebitamento.pdf
cavalli_2023_gestore_crisi_sovraindebitamento.pdfcavalli_2023_gestore_crisi_sovraindebitamento.pdf
cavalli_2023_gestore_crisi_sovraindebitamento.pdf
FocusLegale
 
Ripartizione delle spese condominiali tra locatore e conduttore.
Ripartizione delle spese condominiali tra locatore e conduttore.Ripartizione delle spese condominiali tra locatore e conduttore.
Ripartizione delle spese condominiali tra locatore e conduttore.
FocusLegale
 
distacco_condomino_moroso_servizi_comuni_Trib_Bari_avvocato_Cavalli.pdf
distacco_condomino_moroso_servizi_comuni_Trib_Bari_avvocato_Cavalli.pdfdistacco_condomino_moroso_servizi_comuni_Trib_Bari_avvocato_Cavalli.pdf
distacco_condomino_moroso_servizi_comuni_Trib_Bari_avvocato_Cavalli.pdf
FocusLegale
 
21761_07_2021_oscuramento_no-index_compressed.pdf
21761_07_2021_oscuramento_no-index_compressed.pdf21761_07_2021_oscuramento_no-index_compressed.pdf
21761_07_2021_oscuramento_no-index_compressed.pdf
FocusLegale
 
Attestato CORSO DI FORMAZIONE PER ESPERTI IN CRISI DI IMPRESA - CAVALLI.pdf
Attestato CORSO DI FORMAZIONE PER ESPERTI IN CRISI DI IMPRESA - CAVALLI.pdfAttestato CORSO DI FORMAZIONE PER ESPERTI IN CRISI DI IMPRESA - CAVALLI.pdf
Attestato CORSO DI FORMAZIONE PER ESPERTI IN CRISI DI IMPRESA - CAVALLI.pdf
FocusLegale
 
NPL: cessione di crediti deteriorati e sua tassazione
NPL: cessione di crediti deteriorati e sua tassazioneNPL: cessione di crediti deteriorati e sua tassazione
NPL: cessione di crediti deteriorati e sua tassazione
FocusLegale
 
Perizia - esecuzione immobiliare 503/18
Perizia - esecuzione immobiliare 503/18Perizia - esecuzione immobiliare 503/18
Perizia - esecuzione immobiliare 503/18
FocusLegale
 
Cass civ 29913_2018_stato_insolvenza
Cass civ 29913_2018_stato_insolvenzaCass civ 29913_2018_stato_insolvenza
Cass civ 29913_2018_stato_insolvenza
FocusLegale
 
Circolare Agenzia delle Entrate n. 2 del 21 febbraio 2014
Circolare Agenzia delle Entrate n. 2 del 21 febbraio 2014Circolare Agenzia delle Entrate n. 2 del 21 febbraio 2014
Circolare Agenzia delle Entrate n. 2 del 21 febbraio 2014
FocusLegale
 
Cassazionisti, iscrizione in elenco dell'avvocato Marco Cavalli
Cassazionisti, iscrizione in elenco dell'avvocato Marco CavalliCassazionisti, iscrizione in elenco dell'avvocato Marco Cavalli
Cassazionisti, iscrizione in elenco dell'avvocato Marco Cavalli
FocusLegale
 
Seawatch 3 - Cap. Carola RACKETE
Seawatch 3 - Cap. Carola RACKETESeawatch 3 - Cap. Carola RACKETE
Seawatch 3 - Cap. Carola RACKETE
FocusLegale
 
Interessi moratori nel contratto di mutuo bancario soggetti a norme antiusura...
Interessi moratori nel contratto di mutuo bancario soggetti a norme antiusura...Interessi moratori nel contratto di mutuo bancario soggetti a norme antiusura...
Interessi moratori nel contratto di mutuo bancario soggetti a norme antiusura...
FocusLegale
 
Circoscrizioni degli uffici di pubblicità immobiliare - Agenzia delle Entrate
Circoscrizioni degli uffici di pubblicità immobiliare - Agenzia delle EntrateCircoscrizioni degli uffici di pubblicità immobiliare - Agenzia delle Entrate
Circoscrizioni degli uffici di pubblicità immobiliare - Agenzia delle Entrate
FocusLegale
 
Circolare 24 del 17 giugno 2015 con allegati - Agenzia delle Entrate
Circolare 24 del 17 giugno 2015 con allegati - Agenzia delle EntrateCircolare 24 del 17 giugno 2015 con allegati - Agenzia delle Entrate
Circolare 24 del 17 giugno 2015 con allegati - Agenzia delle Entrate
FocusLegale
 
Regolamento Isvap n. 4 del 9 agosto 2006
Regolamento Isvap n. 4 del 9 agosto 2006Regolamento Isvap n. 4 del 9 agosto 2006
Regolamento Isvap n. 4 del 9 agosto 2006
FocusLegale
 
Tribunale di Bari, sentenza del 23.10.2013
Tribunale di Bari, sentenza del 23.10.2013Tribunale di Bari, sentenza del 23.10.2013
Tribunale di Bari, sentenza del 23.10.2013
FocusLegale
 
Tabella oneri registrata (Confedilizia, Sunia, Uniat, Sicet) - ripartizione s...
Tabella oneri registrata (Confedilizia, Sunia, Uniat, Sicet) - ripartizione s...Tabella oneri registrata (Confedilizia, Sunia, Uniat, Sicet) - ripartizione s...
Tabella oneri registrata (Confedilizia, Sunia, Uniat, Sicet) - ripartizione s...
FocusLegale
 
Cassazione: pubblicata la sentenza Mediaset che condanna Berlusconi.
Cassazione: pubblicata la sentenza Mediaset che condanna Berlusconi. Cassazione: pubblicata la sentenza Mediaset che condanna Berlusconi.
Cassazione: pubblicata la sentenza Mediaset che condanna Berlusconi.
FocusLegale
 
Ad e comunicazione-rapporti-finanziari
Ad e comunicazione-rapporti-finanziariAd e comunicazione-rapporti-finanziari
Ad e comunicazione-rapporti-finanziariFocusLegale
 
206
206206

More from FocusLegale (20)

cavalli_2023_gestore_crisi_sovraindebitamento.pdf
cavalli_2023_gestore_crisi_sovraindebitamento.pdfcavalli_2023_gestore_crisi_sovraindebitamento.pdf
cavalli_2023_gestore_crisi_sovraindebitamento.pdf
 
Ripartizione delle spese condominiali tra locatore e conduttore.
Ripartizione delle spese condominiali tra locatore e conduttore.Ripartizione delle spese condominiali tra locatore e conduttore.
Ripartizione delle spese condominiali tra locatore e conduttore.
 
distacco_condomino_moroso_servizi_comuni_Trib_Bari_avvocato_Cavalli.pdf
distacco_condomino_moroso_servizi_comuni_Trib_Bari_avvocato_Cavalli.pdfdistacco_condomino_moroso_servizi_comuni_Trib_Bari_avvocato_Cavalli.pdf
distacco_condomino_moroso_servizi_comuni_Trib_Bari_avvocato_Cavalli.pdf
 
21761_07_2021_oscuramento_no-index_compressed.pdf
21761_07_2021_oscuramento_no-index_compressed.pdf21761_07_2021_oscuramento_no-index_compressed.pdf
21761_07_2021_oscuramento_no-index_compressed.pdf
 
Attestato CORSO DI FORMAZIONE PER ESPERTI IN CRISI DI IMPRESA - CAVALLI.pdf
Attestato CORSO DI FORMAZIONE PER ESPERTI IN CRISI DI IMPRESA - CAVALLI.pdfAttestato CORSO DI FORMAZIONE PER ESPERTI IN CRISI DI IMPRESA - CAVALLI.pdf
Attestato CORSO DI FORMAZIONE PER ESPERTI IN CRISI DI IMPRESA - CAVALLI.pdf
 
NPL: cessione di crediti deteriorati e sua tassazione
NPL: cessione di crediti deteriorati e sua tassazioneNPL: cessione di crediti deteriorati e sua tassazione
NPL: cessione di crediti deteriorati e sua tassazione
 
Perizia - esecuzione immobiliare 503/18
Perizia - esecuzione immobiliare 503/18Perizia - esecuzione immobiliare 503/18
Perizia - esecuzione immobiliare 503/18
 
Cass civ 29913_2018_stato_insolvenza
Cass civ 29913_2018_stato_insolvenzaCass civ 29913_2018_stato_insolvenza
Cass civ 29913_2018_stato_insolvenza
 
Circolare Agenzia delle Entrate n. 2 del 21 febbraio 2014
Circolare Agenzia delle Entrate n. 2 del 21 febbraio 2014Circolare Agenzia delle Entrate n. 2 del 21 febbraio 2014
Circolare Agenzia delle Entrate n. 2 del 21 febbraio 2014
 
Cassazionisti, iscrizione in elenco dell'avvocato Marco Cavalli
Cassazionisti, iscrizione in elenco dell'avvocato Marco CavalliCassazionisti, iscrizione in elenco dell'avvocato Marco Cavalli
Cassazionisti, iscrizione in elenco dell'avvocato Marco Cavalli
 
Seawatch 3 - Cap. Carola RACKETE
Seawatch 3 - Cap. Carola RACKETESeawatch 3 - Cap. Carola RACKETE
Seawatch 3 - Cap. Carola RACKETE
 
Interessi moratori nel contratto di mutuo bancario soggetti a norme antiusura...
Interessi moratori nel contratto di mutuo bancario soggetti a norme antiusura...Interessi moratori nel contratto di mutuo bancario soggetti a norme antiusura...
Interessi moratori nel contratto di mutuo bancario soggetti a norme antiusura...
 
Circoscrizioni degli uffici di pubblicità immobiliare - Agenzia delle Entrate
Circoscrizioni degli uffici di pubblicità immobiliare - Agenzia delle EntrateCircoscrizioni degli uffici di pubblicità immobiliare - Agenzia delle Entrate
Circoscrizioni degli uffici di pubblicità immobiliare - Agenzia delle Entrate
 
Circolare 24 del 17 giugno 2015 con allegati - Agenzia delle Entrate
Circolare 24 del 17 giugno 2015 con allegati - Agenzia delle EntrateCircolare 24 del 17 giugno 2015 con allegati - Agenzia delle Entrate
Circolare 24 del 17 giugno 2015 con allegati - Agenzia delle Entrate
 
Regolamento Isvap n. 4 del 9 agosto 2006
Regolamento Isvap n. 4 del 9 agosto 2006Regolamento Isvap n. 4 del 9 agosto 2006
Regolamento Isvap n. 4 del 9 agosto 2006
 
Tribunale di Bari, sentenza del 23.10.2013
Tribunale di Bari, sentenza del 23.10.2013Tribunale di Bari, sentenza del 23.10.2013
Tribunale di Bari, sentenza del 23.10.2013
 
Tabella oneri registrata (Confedilizia, Sunia, Uniat, Sicet) - ripartizione s...
Tabella oneri registrata (Confedilizia, Sunia, Uniat, Sicet) - ripartizione s...Tabella oneri registrata (Confedilizia, Sunia, Uniat, Sicet) - ripartizione s...
Tabella oneri registrata (Confedilizia, Sunia, Uniat, Sicet) - ripartizione s...
 
Cassazione: pubblicata la sentenza Mediaset che condanna Berlusconi.
Cassazione: pubblicata la sentenza Mediaset che condanna Berlusconi. Cassazione: pubblicata la sentenza Mediaset che condanna Berlusconi.
Cassazione: pubblicata la sentenza Mediaset che condanna Berlusconi.
 
Ad e comunicazione-rapporti-finanziari
Ad e comunicazione-rapporti-finanziariAd e comunicazione-rapporti-finanziari
Ad e comunicazione-rapporti-finanziari
 
206
206206
206
 

14765 condomino e litisconsorzio necessario

  • 1. R.G. N. 15828/06. 12 147651 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELPOPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE Composta dagli I11.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. 15828/06. Dott. Roberto Triola - Presidente LA. 11.6.2012. Oggetto: condomi Dott. Antonio Gaetano Bursese - Consigliere Dott. Stefano Petitti - Consigliere Dott. Mario Bertuzzi - Consigliere rel. est. Dott.ssa Milena Falaschi - Consigliere ha pronunciato la seguente sui ricorso proposto da: SENTENZA C G v , rappresentati e difesi per procura a margine del ricorso dall' Avvocato Gigliola Mazza Ricci, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Ricorrenti via di Piantata n. 320. v contro Tipografia S persona del legale rappresentante B U rappresentata e difesa r procura a margine dei controricorso dall'Avvocato Raffaele Crescenzi, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avvocato Squillacioti Emilia in Roma, piazzale Clodio n. 22. Controxicorrente e )V E di Napoli. Condominio via intimato avverso la sentenza n. 3575 della Corte di appello di Napoli, depositata il 20 dicembre 2005; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'il giugno 2012 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi; L
  • 2. G D V C S S S S
  • 3. R,G. N. 15828/06. risulti affermato che la proprietà del bene rivendicato non è comune, ma forma oggetto di proprietà individuale, occorrendo in tale ipotesi accertare il titolo di proprietà opposto, con l'effetto che il rapporto dedotto in giudizio acquista carattere plurisoggettivo unico ed inscindibile. Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato 19 maggio 2006, ricorrono c G eD V affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso la società Tipografia mentre il Condominio di via p in Napoli non si è costituito. La società controricorrente ha depositato memoria. Motivi della decisione Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli arti., 102 e 354 cod. proc. civ. in relazione agli artii ii 105 eseg: uenti cod. civ., censurando l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui l'azione diretta alla riduzione in pristino di un immobile comune a più persone darebbe vita ad un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari. Tale conclusione, sostiene il ricorso, è errata, ponendosi in contrasto con l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, che ammette il singolo condomino ad agire da solo a tutela delle parti comuni dell'edificio, senza alcuna necessità di citare in giudizio gli altri condomini. Il secondo motivo, che denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 102 proc. e 354 cod. civ. in relazione agli artt. 163 e seguenti stesso codice, assume  che la Corte di merito ha ravvisato in causa un'ipotesi di litisconsorzio necessario inNrigione di una erronea valutazione della causa petendi e del petitum, tenuto conto che la domanda degli attori era unicamente diretta alla I tutela ed alla conservazione della cosa comune, dal momento che con essa si chiedeva la rimozione della sbarra elettrica sulla rampa garage, di proprietà comune, e della porta di ferro apposta nel piano scantinato, senza incidere sulla natura giuridica dei beni comuni su cui tali opere erano state realizzate. Il terzo motivo di ricorso denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in riferimento agli artt. 102 e 354 cod, proc. civ., assumendo che la sentenza impugnata ha giustificato la soluzione accolta in forza di una motivazione contraddittoria, dal momento che, da un lato, ha affermato che l'azione diretta alla riduzione in pristino di un immobile comune a più persone 3
  • 4. R.G. N. 15828i06. dà vita ad un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari, dall'altro ha riconosciuto che ciascun condomino può proporre individualmente !e azioni reali a difesa della proprietà comune senza necessità di citare in giudizio gli altri comproprietari. Il quarto motivo, che denunzia violazione e falsa applicazione degli ara. 102 e 354 cod. proc. civ. in relazione all'art. 167 stesso codice e vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, censura la sentenza nella parte in cui ha giustificato la conclusione accolta con il rilievo che la Tipografia avrebbe in rivendica affermato che la proprietà del bene non era comune, ma esclusiva in suo favore, avanzando richiesta di accertamento della maturata usucapione. Ad avviso deí ricorrenti, tale motivazione non solo è indeterminata, non precisando in relazione a qu4dei due beni ( la rampa di accesso al garage ovvero lo spazio del piano scantinato ) la convenuta avesse opposto l'usucapione, ma altresì erronea, non avendo la controparte mai formalizzato una domanda di rivendita del bene comune né un'eccezione riconvenzionale in senso proprio, essendosi limitata, in comparsa di costituzione e risposta, ad oppone il vincolo di pertinenza tra la rampa ed il garage di sua esclusiva proprietà e, per mero tuzionismo, di averla acquistata per usucapione, chiedendo al giudice un mero accertamento incidenter tantum, senza efficacia di giudicato, situazione che escludeva la ricorrenza della figura di un litisconsorzio necessario. I motivi, che per la loro connessione oggettiva vanno trattati congiuntamente, sono fondati. La lettura della sentenza impugnata sembra evidenziare che la sussistenza nel presente giudizio dell'ipotesi di litisconsorzio sia stata affermata dalla Corte di appello sulla base di un duplice rilievo: da un lato infatti si sostiene che " i 'azione diretta, tra l'altro, alla riduzione in pristino di un immobile comune a più persone ( come nella specie ) dà vita ad una causa inscindibile per ragioni sostanziali comportanti litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari "; dall'altro che se è vero che il singolo condomino può proporre le azioni a difesa della proprietà comune senza che si renda necessaria la citazione in giudizio di tutti i partecipanti, tale necessità invece sussiste quando ( come nel
  • 5. R.G. N. 15828/06. caso in esame ) risulti affermato che la proprietà del bene rivendicato non è comune, ma forma oggetto di proprietà individuale, occorrendo in tale ipotesi accertare il titolo di proprietà opposto, " essendo dedotto in giudizio un rapporto plurisoggettivo unico ed inscindibile, onde la sentenza può conseguire un risultato utile solo se pronunciata in contraddittorio di tutti i soggetti attivi e passivi del rapporto". Entrambe le argomentazioni, che appaiono costituire due autonome rationes non sono condivisibili. Non la prima, in quanto disattende un principio consolidato nella giurisprudenza › decidendi, da questa Corte, secondo cui, avendo il diritto di ciascun condomino per ogg oggetto la cosa comune intesa nella sua interezza, pur se entro i limiti dei concorrenti diritti altrui, ciascun condomino può legittimamente proporre le azioni reali a difesa della proprietà comune senza che si renda necessaria la integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri comproprietari ( Cass. n. 19460 del 2005; Cass. n. 8842 del 2001 ). Nel caso di specie si era per l'appunto verificata questa ipotesi, atteso che gli attori, ii, qualità di condomini, avevano agito in giudizio a tutela di beni comuni, assumendo che essi erano stati abusivamente occupati in via esclusiva da altro condomino. Anche la seconda argomentazione deve ritenersi giuridicamente errata, 11 scontando una non compiuta Consapevolezza delle differenze che intercorrono tra domanda rieonvenzionale ed eccezione riconvenzionale. Dalla stessa esposizione delle vicende del processo contenuta nella sentenza di secondo grado risulta invero che la società convenuta Tipografia S non aveva proposto alcuna domanda rieonvenzionale di accertamento dell'usucapione con riguardo alla rampa di accesso al garage, ma soltanto un'ecice.zione di usucapione, al fine limitato di paralizzare la pretesa avversaria. ( La parte non aveva pertanto chiesto che venisse accertato il suo diritto di proprietà esclusiva sul bene, ma aveva, più semplicemente, opposto tale diritto al fine di ottenere la reiezione della domanda avversaria. Ciò precisato, ritiene il Collegio che nella situazione dedotta in giudizio non risulti applicabile il principio affermato da questa Corte, e richiamato dalla Corte di appello a sostegno della propria statuizione, che ravvisa un'ipotesi di
  • 6. R.G. N. 15828/06. litisconsorzio necessario nel caso in cuì un condomino, convenuto in giudizio perché cessi l'uso esclusivo di un bene comune, proponga domanda riconvenzionale di accertamento delle proprietà esclusiva di predetto bene. Invero, nonostante le oscillazioni nella giurisprudenza meno recente, deve ritenersi che il litisconsorzio necessario sussista soltanto nel caso in cui il convenuto proponga una vera e propria domanda riconvenzionale di accertamento della proprietà esclusiva ( Cass. n. 19385 del 2009 ). Per contro esso va negato nel caso, affatto diverso, in cui la proprietà individuale del bene venga opposta dal convenuto in via di eccezione, atteso che, se la natura riconvenzionale dí essa amplia di fatto il thema decidendum, tuttavia l'accertamento con essa richiesto è domandato soltanto in via incidenter tantum, al solo fine di paralizzare la pretesa avversaria. i Deve infatti sottolinearsi, conformemente all'orientamento consolidato della giurisprudenza dì questa Corte, che l'eccezione riconvenzionale si differenzia dalla domanda riconvenzionale in quanto, con essa, il convenuto oppone a quello dell'attore un proprio diritto al solo fine di far respingere la sua pretesa, mentre con la domanda riconvenzionale mira ad ottenere, attraverso la decisione, l'utilità pratica attinente al diritto fatto valere ( Cass. n. 4233 del 2012; Cass. n. 16314 del 2007; Cass. n. 22341 del 2006 ). Con riferimento al tema che qui interessa, si è altresì precisato che il giudice, nell'esercizio del suo potere-dovere di controllare d'ufficio il rispetto del principio del contraddittorio nei casi di litisconsorzio necessario, deve prendere in considerazione esclusivamente le domande proposte dalle parti e non anche le eventuali eccezioni, ancorchè riconvenzionali ( Cass. n. 26422 del 2008 ). L'applicazione di tali principi comporta che, nel caso in esame, l'eccezione di usucapione sollevata dal condomino convenuto si risolveva nella richiesta di un accertamento che, essendo svolto soltanto incidenter tantum, era destinato ad esplicare efficacia soltanto tra le parti, senza estendersi anche altri condomini, che, pertanto, non potendo esserne pregiudicati, non dovevano necessariamente partecipare al giudizio. Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio della causa ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, che provvederà anche alla liquidazione delle spese di giudizio. 6
  • 7. R.G. N. 15828/06. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese, ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso in Roma, l' I I giugno 2012, Il Consigliere estensore Il Presidente Fir DEPOSITATOINCANCELLERIA Roma, 03 SEI. 2012 7