L’amministratore di condominio risponde penalmente per la mancata manutenzione delle aree comuni. Deve attivarsi da solo per evitare pericoli e cadute ai condomini. Non è necessaria la delibera dell’assemblea. Cassazione, sentenza 34147 del 6.9.12
Cass. civ., sent. 19 marzo 2012 n. 4330FocusLegale
Condominio - Il condòmino che ha affrontate spese per le cose comuni non ha diritto al rimborso da parte del Condominio in assenza di autorizzazione assembleare. Tuttavia le spese eseguite per opere urgenti sui beni comuni fanno eccezione alla suddetta regola; rif. art 1134 c.c. (Cass. Civ., sent. 19 marzo 2012, n.4330 )
L’amministratore di condominio risponde penalmente per la mancata manutenzione delle aree comuni. Deve attivarsi da solo per evitare pericoli e cadute ai condomini. Non è necessaria la delibera dell’assemblea. Cassazione, sentenza 34147 del 6.9.12
Cass. civ., sent. 19 marzo 2012 n. 4330FocusLegale
Condominio - Il condòmino che ha affrontate spese per le cose comuni non ha diritto al rimborso da parte del Condominio in assenza di autorizzazione assembleare. Tuttavia le spese eseguite per opere urgenti sui beni comuni fanno eccezione alla suddetta regola; rif. art 1134 c.c. (Cass. Civ., sent. 19 marzo 2012, n.4330 )
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Condomani: il condominio nelle tue mani
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Cass. civ., ii sez., sent. 27 luglio 2012, n. 13509FocusLegale
Condominio - Balconi ed infiltrazioni. I balconi cc.dd. "aggettanti" (con tre lati scoperti fuoriuscenti dal corpo di fabbrica) svolgono funzione primaria di consentire l’affaccio in quanto costituiscono il prolungamento dell’appartamento dal quale protendono: essi pertanto vanno considerati di proprietà esclusiva e sono sottratti dal regime di proprietà comune ex art. 1125 c.c.. Da essi si distinguono i cc.dd. balconi "a loggia" (incassati tramite i due lati più corti nel corpo di fabbrica) i quali, svolgendo anche una funzione di sostegno e di necessaria copertura degli appartamenti sottostantidevono considerarsi a servizio dei piani sovrapposti e, quindi, di proprietà comune dei proprietari di tali piani (Cass. Civ., II Sez., sent. 27 luglio 2012, n.13509)
14765 condomino e litisconsorzio necessarioFocusLegale
Condominio - Il giudice, nell'esercizio del suo potere-dovere di controllare d'ufficio il rispetto del principio del contraddittorio nei casi di litisconsorzio necessario, deve prendere in considerazione esclusivamente le DOMANDE proposte dalle parti e non anche le eventuali eccezioni, ancorchè riconvenzionali.
L'ECCEZIONE di usucapione sollevata, su un bene comune, dal condomino, in quanto implicante un mero accertamento da svolgersi "incidenter tantum" destinato ad esplicare efficacia soltanto tra le parti nel processo, non comporta la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i condomini (c.d. litisconsorzio necessario).
La suddetta eccezione di usucapione, avendo come unica finalità quella di far respingere la pretesa di controparte, opera nel giudizio tra i soggetti originariamente coinvolti nel processo, senza estendersi in pregiudizio dei diritti degli altri condomini.
Diversamente, tale integrazione del contraddittorio si renderebbe necessaria nell'ipotesi di domanda riconvenzionale tesa all'accertamento dell'usucapione del diritto di proprietà sulla parte comune (Cass. Civ., sent. n. 14765 dell'11.06.2012, dep. il 3.09.2012)
Cass. civ. sent. n. 7162 del 10.05.2012FocusLegale
Condominio - L’apertura di conto corrente non richiede autorizzazione assembleare. Anche se non si può affermare, come pure talora è stato fatto, che la mancata apertura di un conto corrente separato rispetto al patrimonio personale dell’amministratore costituisca irregolarità tale da comportarne la revoca del mandato, si può sostenere che, pur in assenza di specifiche norme che ne facciano obbligo, l’amministratore è tenuto a far affluire i versamenti delle quote condominiali su apposito e separato conto corrente intestato al condominio, per evitare confusioni e sovrapposizioni tra il patrimonio del condominio e il suo personale od eventualmente quello di altri differenti condomini, da lui amministrati. Tale necessità comporta la possibilità per l'amministratore di accendere conto corrente bancario anche in assenza di autorizzazione assembleare (Cass. Civ. n. 7162 del 10.05.2012)
Cassazione civile 14 novembre 2012 n 19939FocusLegale
Condominio - pluralità di edifici, cose e servizi comuni, unica organizzazione, supercondominio, sussistenza.
La Suprema Corte, con sent. n. 19939 del 14.11.2012, ribadisce il concetto di supercondominio e afferma che: "[...] Ai fini della costituzione di un supercondominio, non è necessaria né la manifestazione di volontà dell'originario costruttore, né quella di tutti i proprietari delle unità immobiliari di ciascun condominio, essendo sufficiente come si è detto che i singoli edifici, abbiano, materialmente, in comune alcuni impianti o servizi, ricompresi nell'ambito di applicazione dell'art. 1117 cod. civ..
b) che al supercondominio si applicano, in toto, le norme sul condominio, anziché quella sulla comunione, in particolare: 1) supercondominio: 1) si applicano le disposizioni dettate dall'art. 1 1136 c.c. in tema di convocazione, costituzione e formazione e calcolo della maggiorante (Cass. 7286/06), fermo restando che - come ritiene la dottrina prevalente e la giurisprudenza anche di questa Corte - all'assemblea del supercondominio hanno diritto di partecipare (e quindi soggetti legittimati sono) tutti i singoli condomini sempre che l'eventuale regolamento non disponga diversamente. [...]
Consiglio di stato sezione iv sentenza 1211 2015 costruzioni martini padovaCostruzioni Edili Martini
Vietato il conguaglio degli oneri di urbanizzazione da parte dei Comuni. Alcuni consigli comunali hanno deliberato, in passato, un aumento degli oneri con effetti retroattivi.
Una sentenza del Consiglio di Stato ha 'bocciato' tale prassi.
Caruso claudio tar 259 2014 decadenza assentita provv 14 6 giugno 2013 belli...Giuseppe Ciampolillo
L’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N 693 DEL 18 LUGLIO 2008 CHE HA VISTO COME RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO L’ARCHITETTO CANNOVA GIANFRANCO, CON LA QUALE LA ITALCEMENTI AVANZA RICHIESTA DI RINNOVO NON PUO’ TROVARE ACCOGLIMENTO IN QUANTO IL DECRETO SU CUI SI CHIEDE IL RINNOVO E’ DECADUTO SIN DAL 17 LUGLIO 2010 PER INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI INSERITE NEL DECRETO 693 18 LUGLIO 2008
LA CONFERMA DI QUANTO SOPRA SI EVINCE DALLA CONVOCAZIONE DI UN TAVOLO TECNICO PER IL GIORNO 09/06/2011 ALLE ORE 11 DEL SERVIZIO 2 VIA VAS DIRETTO DAL DOTTOR NATALE ZUCCARELLO .
IL TAVOLO TECNICO CONVOCATO DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DR NATALE ZUCCARELLO AVEVA IL COMPITO DI: “verificare se la societa’ italcementi s.p.a. ha provveduto a dare corso alla attuazione delle prescrizioni contenute nel decreto di riferimento “
QUINDI NON SI PUO’ AVANZARE UNA RICHIESTA DI RINNOVO SU UN DECRETO CHE NON ESISTE
NON RISULTANDO ALCUN INTERVENTO VOLTO AD UNIFORMARSI ALLE PREVISIONI DELLA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE CONCESSA NEL 2008, COMPORTA UNA GRAVE RESPONSABILITA’ PER L’AITALCEMENTI S.p.a. CHE HA CONTINUATO AD UTILIZZARE UN IMPIANTO ALTAMENTE INQUINANTE E NOCIVO PER LA SALUTE DEI CITTADINI, OLTRE AD ESSERE FORIERA DI RESPONSABILITA’ ANCHE PER L’AMMINISTRAZIONE REGIONALE PER I SUOI AGENTI CHE RIMANENDO INERTI SONO SOLIDAMENTE RESPONSABILI CON LA ITALCEMENTI S.p.a., PER I DANNI ALLA SALUTE DEI CITTADINI.
NON RISULTA CHE L’AMMINISTRAZIONE ABBIA MAI EFFETTUATO ALCUN CONTROLLO IN ORDINE ALL’ADEMPIMENTO DELLE PRESCRIZIONI IMPOSTE NEI TERMINI PREVISTI DALL’A.I.A.
Sempre in merito alla procedura A.I.A.
Il 9 febbraio 2007 protocollo 10741 il 2° servizio VIA VAS nel rispondere a quanto richiesto con nota prot arta 75686 del 2.11.206 della ITALCEMENTI tendente ad ottenere L’AUTORIZZAIONE INTEGRATA AMBIENTALE comunicava alla ITALCEMENTI che la richiesta avanzata doveva essere sottoposta a procedura di Valutazione Di Impatto Ambientale
La comunicazione a firma del
Dirigente responsabile del servizio 2° VIA-VAS ingegnere VINCENZO SANSONE
Nella conferenza dei servizi del 21.11.2007 il responsabile del procedimento architetto CANNOVA GIANFRANCO comunica i presenti di “ aver ricevuto una nota 2132 del 20.11.07 col quale si informa che la pratica di V.I.A. e’ in fase istruttoria e che sarà cura dell’U.O. trasmettere le risultanze alla conclusione del procedimento”
Nella conferenza dei servizi del 31.1.2008 il responsabile del procedimento architetto CANNOVA GIANFRANCO comunica i presenti di “ aver ricevuto una nota 138 del 25.01.08 col quale si informa che la pratica di V.I.A. e’ in fase istruttoria e che sarà cura dell’U.O. trasmettere le risultanze alla conclusione del procedimento”
La Italcementi chiede “ di rilasciare l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativo all’impianto attuale includendo il coke di petrolio, ad esclusione della conversione tecnologica da via semisecca a via secca che
Le SS.UU. della Suprema Corte con Sentenza n. 40985/18 hanno affermato il principio di diritto secondo cui "...il sequestro preventivo finalizzato alla confisca prevista del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, convertito dalla L. n.356 del 1992 (attuale art. 240 bis c.p.) può essere disposto per uno dei reati presupposto anche nella forma del tentativo aggravato dalla L. n. 203 del 1991, art. 7".
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Cass. civ., ii sez., sent. 27 luglio 2012, n. 13509FocusLegale
Condominio - Balconi ed infiltrazioni. I balconi cc.dd. "aggettanti" (con tre lati scoperti fuoriuscenti dal corpo di fabbrica) svolgono funzione primaria di consentire l’affaccio in quanto costituiscono il prolungamento dell’appartamento dal quale protendono: essi pertanto vanno considerati di proprietà esclusiva e sono sottratti dal regime di proprietà comune ex art. 1125 c.c.. Da essi si distinguono i cc.dd. balconi "a loggia" (incassati tramite i due lati più corti nel corpo di fabbrica) i quali, svolgendo anche una funzione di sostegno e di necessaria copertura degli appartamenti sottostantidevono considerarsi a servizio dei piani sovrapposti e, quindi, di proprietà comune dei proprietari di tali piani (Cass. Civ., II Sez., sent. 27 luglio 2012, n.13509)
14765 condomino e litisconsorzio necessarioFocusLegale
Condominio - Il giudice, nell'esercizio del suo potere-dovere di controllare d'ufficio il rispetto del principio del contraddittorio nei casi di litisconsorzio necessario, deve prendere in considerazione esclusivamente le DOMANDE proposte dalle parti e non anche le eventuali eccezioni, ancorchè riconvenzionali.
L'ECCEZIONE di usucapione sollevata, su un bene comune, dal condomino, in quanto implicante un mero accertamento da svolgersi "incidenter tantum" destinato ad esplicare efficacia soltanto tra le parti nel processo, non comporta la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i condomini (c.d. litisconsorzio necessario).
La suddetta eccezione di usucapione, avendo come unica finalità quella di far respingere la pretesa di controparte, opera nel giudizio tra i soggetti originariamente coinvolti nel processo, senza estendersi in pregiudizio dei diritti degli altri condomini.
Diversamente, tale integrazione del contraddittorio si renderebbe necessaria nell'ipotesi di domanda riconvenzionale tesa all'accertamento dell'usucapione del diritto di proprietà sulla parte comune (Cass. Civ., sent. n. 14765 dell'11.06.2012, dep. il 3.09.2012)
Cass. civ. sent. n. 7162 del 10.05.2012FocusLegale
Condominio - L’apertura di conto corrente non richiede autorizzazione assembleare. Anche se non si può affermare, come pure talora è stato fatto, che la mancata apertura di un conto corrente separato rispetto al patrimonio personale dell’amministratore costituisca irregolarità tale da comportarne la revoca del mandato, si può sostenere che, pur in assenza di specifiche norme che ne facciano obbligo, l’amministratore è tenuto a far affluire i versamenti delle quote condominiali su apposito e separato conto corrente intestato al condominio, per evitare confusioni e sovrapposizioni tra il patrimonio del condominio e il suo personale od eventualmente quello di altri differenti condomini, da lui amministrati. Tale necessità comporta la possibilità per l'amministratore di accendere conto corrente bancario anche in assenza di autorizzazione assembleare (Cass. Civ. n. 7162 del 10.05.2012)
Cassazione civile 14 novembre 2012 n 19939FocusLegale
Condominio - pluralità di edifici, cose e servizi comuni, unica organizzazione, supercondominio, sussistenza.
La Suprema Corte, con sent. n. 19939 del 14.11.2012, ribadisce il concetto di supercondominio e afferma che: "[...] Ai fini della costituzione di un supercondominio, non è necessaria né la manifestazione di volontà dell'originario costruttore, né quella di tutti i proprietari delle unità immobiliari di ciascun condominio, essendo sufficiente come si è detto che i singoli edifici, abbiano, materialmente, in comune alcuni impianti o servizi, ricompresi nell'ambito di applicazione dell'art. 1117 cod. civ..
b) che al supercondominio si applicano, in toto, le norme sul condominio, anziché quella sulla comunione, in particolare: 1) supercondominio: 1) si applicano le disposizioni dettate dall'art. 1 1136 c.c. in tema di convocazione, costituzione e formazione e calcolo della maggiorante (Cass. 7286/06), fermo restando che - come ritiene la dottrina prevalente e la giurisprudenza anche di questa Corte - all'assemblea del supercondominio hanno diritto di partecipare (e quindi soggetti legittimati sono) tutti i singoli condomini sempre che l'eventuale regolamento non disponga diversamente. [...]
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LA CONFERMA DI QUANTO SOPRA SI EVINCE DALLA CONVOCAZIONE DI UN TAVOLO TECNICO PER IL GIORNO 09/06/2011 ALLE ORE 11 DEL SERVIZIO 2 VIA VAS DIRETTO DAL DOTTOR NATALE ZUCCARELLO .
IL TAVOLO TECNICO CONVOCATO DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DR NATALE ZUCCARELLO AVEVA IL COMPITO DI: “verificare se la societa’ italcementi s.p.a. ha provveduto a dare corso alla attuazione delle prescrizioni contenute nel decreto di riferimento “
QUINDI NON SI PUO’ AVANZARE UNA RICHIESTA DI RINNOVO SU UN DECRETO CHE NON ESISTE
NON RISULTANDO ALCUN INTERVENTO VOLTO AD UNIFORMARSI ALLE PREVISIONI DELLA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE CONCESSA NEL 2008, COMPORTA UNA GRAVE RESPONSABILITA’ PER L’AITALCEMENTI S.p.a. CHE HA CONTINUATO AD UTILIZZARE UN IMPIANTO ALTAMENTE INQUINANTE E NOCIVO PER LA SALUTE DEI CITTADINI, OLTRE AD ESSERE FORIERA DI RESPONSABILITA’ ANCHE PER L’AMMINISTRAZIONE REGIONALE PER I SUOI AGENTI CHE RIMANENDO INERTI SONO SOLIDAMENTE RESPONSABILI CON LA ITALCEMENTI S.p.a., PER I DANNI ALLA SALUTE DEI CITTADINI.
NON RISULTA CHE L’AMMINISTRAZIONE ABBIA MAI EFFETTUATO ALCUN CONTROLLO IN ORDINE ALL’ADEMPIMENTO DELLE PRESCRIZIONI IMPOSTE NEI TERMINI PREVISTI DALL’A.I.A.
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Il 9 febbraio 2007 protocollo 10741 il 2° servizio VIA VAS nel rispondere a quanto richiesto con nota prot arta 75686 del 2.11.206 della ITALCEMENTI tendente ad ottenere L’AUTORIZZAIONE INTEGRATA AMBIENTALE comunicava alla ITALCEMENTI che la richiesta avanzata doveva essere sottoposta a procedura di Valutazione Di Impatto Ambientale
La comunicazione a firma del
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Nella conferenza dei servizi del 21.11.2007 il responsabile del procedimento architetto CANNOVA GIANFRANCO comunica i presenti di “ aver ricevuto una nota 2132 del 20.11.07 col quale si informa che la pratica di V.I.A. e’ in fase istruttoria e che sarà cura dell’U.O. trasmettere le risultanze alla conclusione del procedimento”
Nella conferenza dei servizi del 31.1.2008 il responsabile del procedimento architetto CANNOVA GIANFRANCO comunica i presenti di “ aver ricevuto una nota 138 del 25.01.08 col quale si informa che la pratica di V.I.A. e’ in fase istruttoria e che sarà cura dell’U.O. trasmettere le risultanze alla conclusione del procedimento”
La Italcementi chiede “ di rilasciare l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativo all’impianto attuale includendo il coke di petrolio, ad esclusione della conversione tecnologica da via semisecca a via secca che
Le SS.UU. della Suprema Corte con Sentenza n. 40985/18 hanno affermato il principio di diritto secondo cui "...il sequestro preventivo finalizzato alla confisca prevista del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, convertito dalla L. n.356 del 1992 (attuale art. 240 bis c.p.) può essere disposto per uno dei reati presupposto anche nella forma del tentativo aggravato dalla L. n. 203 del 1991, art. 7".
in tema di patrocinio a spese dello Stato,
ai fini della liquidazione del compenso al difensore, il
criterio del valore della controversia determinato a norma del
codice di procedura civile ha - quanto alla individuazione
dello scaglione di tariffa applicabile - un valore parametrico
e di massima, sicché non è esclusa la possibilità per il giudice
di discostarsi da quel parametro, scendendo al di sotto
di esso, ogni qualvolta ciò sia giustificato dalla natura
dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli
atti assunti rispetto alla posizione processuale del soggetto
difeso.
In tema di patrocinio a spese dello Stato
nel processo civile, il combinato disposto degli artt. 82 e
130 T.U. spese giust. comporta che i compensi spettanti al difensore
sono liquidati in modo che, in ogni caso, non risultino
superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti,
e sono ridotti della metà. La misura della liquidazione,
pertanto, non può superare la metà dei valori medi delle tariffe
professionali vigenti.
Le azioni esperibili nei confronti dei soggetti responsabili, la natura propter rem della convnzione, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, l'autotutela su autorizzazione del giudice, l'adempimento degli obblighi di fare, la risoluzione della convenzione ed il trasferimento delle aree
Conseguito dall'avvocato Marco Cavalli l'attestato di partecipazione al corso di formazione e aggiornamento per gestori delle crisi da sovraindebitamento.
Ripartizione delle spese condominiali tra locatore e conduttore.FocusLegale
Condominio: tabella di ripartizione degli oneri accessori tra locatore e conduttore (all. D al DM 16.01.2017 - Min. Infr. Trasp.). Criteri di ripartizione delle spese in condominio tra locatore e conduttore.
In un caso trattato dall'avvocato Marco Cavalli, il Tribunale di Bari ha autorizzato il distacco del condomino moroso dai servizi comuni.
Il provvedimento è stato emesso nell'ambito di un procedimento d'urgenza ex art. 700 cpc con autorizzazione del Condominio alla sospensione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.
Valide le clausole degli accordi di separazione consensuale o divorzio congiunto che prevedono il contestuale trasferimento di diritti reali tra i coniugi o in favore della prole.
Ecco l'ordinanza del Tribunale di Agrigento, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, con cui non è stato convalidato l'arresto del cap. Carola Rackete con rigetto della richiesta misura cautelare.
Interessi moratori nel contratto di mutuo bancario soggetti a norme antiusura...FocusLegale
Ordinanza n. 27442/18 del 30/10/2018 della Cassazione Civile, 3 sez.: applicazione delle norme antiusura sia agli interessi corrispettivi, sia agli interessi moratori convenzionali. Nullo il patto col quale si convengono interessi convenzionali
moratori che, alla data della stipula, eccedono il tasso soglia di cui all'art. 2 della I. 7.3.1996 n. 108, relativo al tipo di operazione cui accede il patto di interessi moratori convenzionali
Regolamento Isvap n. 4 del 9 agosto 2006FocusLegale
Regolamento Isvap n. 4 del 9 agosto 2006 (ora Ivass), modificato ed integrato dal provvedimento Isvap dell'8 febbraio 2008 n. 2590.
REGOLAMENTO CONCERNENTE GLI OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DELLE IMPRESE IN
OCCASIONE DI CIASCUNA SCADENZA ANNUALE DEI CONTRATTI R.C.AUTO DI CUI AL TITOLO XIV
(VIGILANZA SULLE IMPRESE E SUGLI INTERMEDIARI) CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI) NONCHÉ LA
DISCIPLINA RELATIVA ALL’ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO DI CUI AL TITOLO X
(ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI), CAPO II (ESERCIZIO
DELL’ASSICURAZIONE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N.209 – CODICE DELLE
ASSICURAZIONI
Tabella oneri accessori (ripartizione fra locatore e conduttore) concordata tra Confedilizia, Sunia, Uniat, Sicet e registrata in data 30.04.2014 presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2, sub n. 8455/3
Cassazione: pubblicata la sentenza Mediaset che condanna Berlusconi. FocusLegale
Caso Mediaset: la Cassazione deposita la sentenza con le motivazioni sulla condanna di Berlusconi.
Silvio Berlusconi sapeva in quanto "ideatore" del meccanismo produttivo di proventi illeciti per Mediaset.
Condominio - Responsabilità del condominio per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e sul'IVA: esclusa l'applicabilità per i condominii dell'art. 28ter, d.l. n. 223/06, conv. in lg. n. 248/06 così come modificato dall'art. 13ter del decreto SVILUPPO (d.l. n. 83/2012, conv. in l. n. 134/12): " Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente puo' sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore. L'inosservanza delle modalita' di pagamento previste a carico del committente e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore."
A seguito di interpello, l'Agenzia delle Entrate, Dir. Reg. Emilia Romagna, con parere del 4.12.2012, sub prot. 909/54414-2012, ha escluso I CONDOMINI dall'ambito di applicabilità della norma.
In tal modo sono stati superati una serie di dubbi interpretativi nel frattempo sollevati nel settore immobiliare.
1. Corte di Cassazione Sez. Seconda Civ. - Sent. del 12.07.2012, n. 11841
Presidente Triola - Relatore Manna
Svolgimento del processo
Il condominio di (…), agiva in giudizio, innanzi al locale giudice di pace, affinché
fosse accertata l’inesistenza del diritto della condomina M.N.G. di utilizzare il cortile
condominiale a fini di parcheggio di un’autovettura.
La convenuta nel resistere in giudizio deduceva di aver acquistato tale diritto
insieme con la proprietà del suo appartamento, e per l’eventuale evizione chiamava
in causa i venditori, C.G. , S. ed E. , nonché F.L. . Questi ultimi due erano, poi,
estromessi dal giudizio di primo grado.
Respinta dal giudice di pace, la domanda, sull’appello del condominio, era accolta
dal Tribunale di Napoli, il quale dichiarava che nel cortile comune non era
ammesso, in virtù del regolamento condominiale, il parcheggio di autovetture,
ordinando, per l’effetto, alla M. di astenersi dal lasciarvene in sosta.
Per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità, il Tribunale riteneva infondata
l’eccezione della M. volta a far valere il difetto di legitimatio ad processum
dell’amministratore del condominio, in mancanza di delibera autorizzativa
dell’assemblea. Osservava il Tribunale che sin dal giudizio di primo grado il
condominio aveva prodotto copia della delibera 18.4.2005 con la quale l’assemblea
condominiale aveva conferito all’amministratore il mandato di intimare ai condomini
di non occupare il cortile, così conferendogli evidentemente anche il potere di far
rispettare la volontà assembleare. Inoltre, ai sensi degli artt.1130 e 1131 c.c.
l’amministratore non necessitava di specifica delibera di autorizzazione al giudizio,
atteso che l’azione esercitata mirava ad ottenere l’attuazione del regolamento
condominiale.
Nel merito, il Tribunale osservava che la pretesa della M. traeva origine dall’atto
pubblico 12.7.1989, con il quale gli allora proprietari dell’intero edificio condominiale
alienarono a terzi l’appartamento che, per via di passaggi successivi, sarebbe poi
pervenuto alla stessa appellata. Tale atto, sebbene contenesse la specifica
indicazione della facoltà per l’acquirente di parcheggiare un’autovettura di medie
dimensioni nel cortile del fabbricato condominiale, non aveva posto in discussione
la condominialità del cortile stesso, ma aveva soltanto attribuito all’acquirente l’anzi
detta facoltà, che non lasciava intendere la costituzione di un diritto di proprietà o di
2. usufrutto o di servitù in favore dei danti causa della M. , prima, e di quest’ultima,
poi. Piuttosto, con l’atto 12.7.1989 pareva essere stato attribuito un diritto d’uso (se
non addirittura di un diritto personale di godimento) a titolo personale in favore
dell’allora parte acquirente (S.I.M. ), tant’è che tale diritto non compariva più
nell’atto di vendita del 1994, tornando ad essere previsto, invece, con l’atto del
2000 con il quale l’immobile era stato venduto alla M. “Ma allora”, concludeva il
Tribunale partenopeo, “sia per il carattere di mera facoltà concessa a titolo di uso
(o di diritto personale di godimento) all’originaria acquirente, sia per la,
consequenziale, assenza di continuità nell’attribuzione di quel peculiare diritto di
utilizzo del cortile”, doveva escludersi “pur nel ristretto ambito dell’oggetto del
presente giudizio”, che la M. avesse acquistato un diritto reale su detto cortile.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre M.N.G. , formulando due motivi
d’annullamento.
Nessuna delle parti intimate - condominio di (…) , C.G. e S. , anche quali eredi di
E.C. , e F.L. - hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
1. - Preliminarmente va rilevato che a) L.F. ed E.C. sono stati estromessi sin dal
processo di primo grado, per noi non sono più da considerarsi parti del giudizio
né il primo, né gli eredi, in quanto tali, del secondo; e b) in seguito all’appello
del condominio, l’odierna ricorrente non ebbe a proporre avverso la sentenza di
primo grado appello incidentale condizionato volto a far valere la garanzia nei
confronti dei propri venditori (sulla necessità del quale cfr., tra le più recenti,
Cass. nn. 9535/10, 5249/06 e 2061/04); ne consegue e si impone,
rispettivamente, l’inammissibilità del ricorso notificato nei confronti di C.S. e G.
e la relativa declaratoria.
2. - Con il primo motivo d’impugnazione parte ricorrente denuncia la violazione
e falsa applicazione, ex art. 360, n. 3 c.p.c., dell’art. 1131 c.c.
Il giudice d’appello, si sostiene, ha erroneamente ritenuto che l’amministratore
di condominio abbia la rappresentanza dei partecipanti al condominio e possa
agire in giudizio sia contro i condomini, sia contro terzi, e che l’art. 1131 c.c. gli
conferisca tale potere senza alcuna autorizzazione.
Tale affermazione contrasta con l’insegnamento di Cass. S.U. n. 18331/10,
secondo la quale l’amministratore non è un organo necessario del condominio,
3. essendo tale, invece, l’assemblea, depositaria del potere decisionale.
Nella specie, l’amministratore del condominio ha ritenuto di proporre sua sponte
appello avverso la sentenza di primo grado, senza che tale potere gli sia mai
stato conferito dall’assemblea, nonostante apposita convocazione al riguardo.
L’amministratore, pertanto, ha impugnato detta sentenza in difetto della, o
meglio contro la volontà dei condomini, i quali non partecipando all’assemblea
appositamente indetta, avevano sia pur tacitamente manifestato la volontà di
non interporre gravame. Pertanto, l’appello deve ritenersi inammissibile, per
non essere stato rilevato il difetto di rappresentanza o di autorizzazione del
condominio, che il giudice avrebbe dovuto rilevare in prima udienza ai sensi
dell’art. 182 c.p.c., e per non essere intervenuta alcuna ratifica dell’operato
dell’amministratore da parte dell’assemblea condominiale.
2.1. - Il motivo è infondato, basandosi su di un’errata considerazione della
giurisprudenza di questa Corte.
La controversia su cui si sono pronunciate le S.U. con la sentenza n. 18331/10,
esulava da quelle in relazione alle quali l’amministratore condominiale è
autonomamente legittimato ex art. 1131, primo comma c.c., rientrando, invece,
nel novero delle cause aventi ad oggetto le parti comuni dell’edificio e la relativa
responsabilità da custodia. In tal senso ed entro siffatta cornice di riferimento va
letto il principio di diritto enunciato dalle S.U., secondo cui l’amministratore
condominiale, potendo essere convenuto nei giudizi relativi alle parti comuni ma
essendo tenuto a dare senza indugio notizia all’assemblea della citazione e del
provvedimento che esorbiti dai suoi poteri, ai sensi dell’art. 1131 secondo e
terzo comma c.c., può costituirsi in giudizio e impugnare la sentenza
sfavorevole senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea, che è suo onere
richiedere poi in ratifica del suo operato per evitare la pronuncia di
inammissibilità dell’atto di costituzione ovvero di impugnazione.
Nell’ambito dell’esecuzione delle delibere condominiali, attività che ai sensi
dell’art. 1130, primo comma, n. 1) c.c. rientra nelle normali attribuzioni
dell’amministratore, questi, invece, può agire in giudizio sia contro i condomini,
sia contro i terzi, come prevede il primo comma dell’art. 1131 c.c. (cfr. in tema,
Cass. nn. 27292/05, 14665/99, 4900/98, 2452/94 e 12125/92).
2.1.1. - Ed è questa la fattispecie che è stata ritenuta esistente dalla Corte
4. territoriale, lì dove ha accertato con motivazione in parte qua non investita da
censura - che “l’amministratore non necessitasse di specifica delibera
autorizzativa del giudizio, dal momento che l’azione esercitata mirava ad
ottenere l’attuazione del regolamento condominiale secondo la lettura che lo
stesso Condominio ritiene di darne” (così, a pag. 7 della sentenza impugnata).
3. - Con il secondo motivo è dedotta la violazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c. degli
artt. 818, 1362 e 1369 c.c.
Il Tribunale, si sostiene, ha ricostruito in maniera del tutto non condivisibile la
vicenda. Sebbene abbia correttamente ritenuto che la presunzione di
condominialità di un bene possa essere superata da un atto proveniente da tutti
i proprietari dell’edificio condominiale, nello specifico il giudice di primo grado,
nell’interpretare come diritto d’uso o come diritto personale di godimento la
facoltà di parcheggio nel cortile comune concessa con il contratto del 1989
all’acquirente dell’appartamento oggi di proprietà M. , non ha considerato che
con tale atto fu ceduta ad S.I. la sola nuda proprietà dell’immobile, di guisa che
se l’intento delle parti fosse stato quello di attribuire un diritto transitorio e
personale di godimento del posto auto, tale diritto sarebbe stato attribuito
all’usufruttuaria, T.S. Tale considerazione dimostra da sola, secondo la
ricorrente, la violazione dell’art. 1367 c.c., perché la clausola attributiva del
diritto in questione non avrebbe senso alcuno per il soggetto acquirente della
sola nuda proprietà. Anche l’inclusione di tale clausola in un atto pubblico
destinato alla trascrizione depone nel senso anzi detto ed appare, ai sensi
dell’art. 1369 c.c., in linea con la natura e l’oggetto del contratto.
2. In realtà, conclude la ricorrente, con l’atto del 1989 tutti gli allora condomini
intesero costituire una pertinenza collegata all’appartamento alienato e la
circostanza che nel successivo atto del 1994, avente ad oggetto quest’ultimo,
non vi sia analoga indicazione concernente il posto auto, dimostra, al contrario
di quanto ritenuto dal Tribunale, proprio che si trattava di una pertinenza,
ceduta congiuntamente al bene principale.
3.1. - Anche tale motivo è infondato. La giurisprudenza di questa Corte è
consolidata nel senso che l’interpretazione di un atto negoziale è tipico
accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di
legittimità, se non nell’ipotesi di violazione dei canoni legali di emeneutica
5. contrattuale, di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., o di motivazione inadeguata,
ovverosia non idonea a consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito per
giungere alla decisione. Pertanto, onde far valere una violazione sotto il primo
profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali
d’interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente
violati ed ai principi in esso contenuti, ma occorre, altresì, precisare in qual
modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato, con
l’ulteriore conseguenza dell’inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi
sull’asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si
risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (v. fra le tante e
più recenti, Cass. nn. 10554/10, 22536/07 e 16099/03).
3.1.1.- Nel caso che qui ne occupa, la ricorrente ha assolto il primo dei due oneri di
allegazione prescritti, indicando, in particolare, la violazione degli artt. 1367 e 1369
c.c., ma non anche il secondo.
In disparte la mera enunciazione del vizio (che da sola non può certo avere effetto
salvifico), va osservato, infatti, che la ricorrente ha riferito il malgoverno di dette
norme non ad un dato ragionamento giuridico della Corte territoriale, ma alla
dissonanza tra l’esito interpretativo cui è pervenuta la sentenza impugnata e la
propria aspettativa di parte, propugnando, attraverso la più evidente e caratteristica
indagine di fatto, una diversa interpretazione degli atti di provenienza dell’immobile
oggi di sua proprietà.
4. - In conclusione il ricorso va respinto.
5. - Nulla per le spese, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva in
questa sede.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di C.G. e S. , rigetta il ricorso
nei confronti del condominio.
Depositata in Cancelleria il 12.07.2012