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e, p.c.
Acquaviva delle Fonti, 29.08.2013
Ill.mi Sindaco e Giunta Comunale
Ill.mo Segretario Generale Com.
Ill.mo Dirigente AAGG e contenzioso
Ill.mo Presidente Collegia dei Revisori
Ill.mi Consiglieri Capi gruppo
S.E il Prefetto della Provincia di Bari
S.E. il Procuratore Reg. della Corte d.Conti/Ba
Oggetto:"Piano di Edilizia Economica e Popolare ex L.167/1962. Assegnazione aree aile Cooperat edilizie "Domus
Amicitiae':"Fonti'' e "Iris". Verbali di conciliazione de/31/uglio 2001"
Relazione Ing. Didonna prot. n.23299 del29.12.2008
II sottoscritto Lenoci Nicola, nato ad Acquaviva delle Fonti il 04 ottobre 1940, atteso che sono giunte
notizie dal Sindaco Dott. Carlucci di vari tavoli di trattative aperti dalla P.A. fra cui anche sulla vicenda "zona ex
167", intimamente connessa all'oggetto, con la presente si intende_precisare quanto segue.
Responsabile del procedimento Transattivo indicato in epigrafe, e il Dirigente ratione materiae, ing.
Giovanni Didonna, dell'Ufficio Tecnico Comunale, il quale ne ha curato gli aspetti, formali e sostanziali, sin dalla
sottoscrizione dei Verbali di conciliazione del 31.7.2001 coni quali, fra l'altro, venne stimato il valore delle aree
in 55.540 £irejmq (pari a 28.68 €/mg) alia stregua del dispositivo della delibera di G.C. n.S06/1996.
Da allora pen) il Comune erimasto inerte e non ha adempiuto agli obblighi della Transazione, nemmeno
quando, fra gli anni 2005/2006, giunse sui Comune una raffica di sentenze della C. d'Appello/Ba (nn. 385/05-
882/06-1034/06-1223/06-1253/06) che portola stima dei suolial valore di 80.00 €/mq, con un incremento di
circa il200%, rna l'Ing Didonna non allerto gli Organi comunali sulla gravita dell'evento.
Risulta invece che egli abbia intrapreso trattatiye autonome e a tjtolo personale, anche al di fuori del
perimetro comunale, con qualcuna delle ditte espropriate, ben sapendo gli effetti a cascata di quelle pronunce.
I soci delle Cooperative dal canto loro, ed in particolare quelli della Coop. Fonti, viste frustrate le loro
aspettative, si rivolsero, presso lo studio legale dell'Avv. Maura DeSanctis. in Acquaviva d.Fonti, per la tutela di
diritti ejo interessi relativi all'adempimento dei Verbali di Conciliazione, rimasti disattesi.
Con nota Raccomandata AR n.136724896643 del 18.12.2008, acclarata al protocollo generale dell'Ente
il 22.12.2008 prot. n. 23124 (All. 1) l'Avv. M. DeSanctis difful.2 il Comune a trasferire la piena proprieta delle
aree in capo ai soci della ex Coop. Fonti sotto la minaccia delle vie giudiziarie, che puntualmente furono poi adite.
II Dirigente UTC Ing. G. Didonna invio una detiagliata Relazjone al Segretario Generale dell'Ente, Dr.ssa
Giacinta Sinante Colucci, prot. 23299 del 29 djcembre 2008, in~icata in oggetto (All. 2), che merita una disamina,
per evitare ulteriori danni ai soci delle Cooperative, aile ditte ablate, alia P.A. e dunque alia collettivita locale.
Procedura PEEP
II Piano di Zona per l'Edilizia Economica e Popolare (ex L. 167) fu adottato con deliberazione di C.C.
n.191 del 27.10,1997 (rectius: 1977), fu annullato per "sovradimensionamento" (motivo di natura generale e
totalizzante) dal Tar Puglia/Ba con sent. 146-147 del 26.04.1984, rna il Dirigente ha "dimenticato" di segnalare
che il Consiglio di Stato, nell'occasione, rjgetto la domanda cautelare, presentata dal Comune, di sospensjya degli
effetti delle citate sentenze. Ragion par cui il PEEP di Acquaviva risulto immediatamente jmprocedjbile. senza
possibilita di ulteriori irreversibili trasformazioni dei suoli oltre quelle gia effettuate prima del 1984; per
intenderci erano legittimi solo i lavori di costruzione relativi alia concessjone edWzja n.100/1982, rilasciata
all'Istituto Autonomo Case Popolari (I.A.C.P.) ed ultimati in data 12.09.1983.
E' di tutta evidenza che perU noto principia della immediata esecutivita dei giudizi Amministrativi (non
sospesi), tutte le costruzioni realizzate dopo U26.04.1984 sono dunque estranee al Pjano di Zona per l'Edilizia
Economjca e Popolare ed attengono invece alia c.d. "edilizja priyata".
Determinazione indennita d'espropriazione
Al Dirigente "sfugge" che la deliberazione, da lui citata, di G.C. n.347 del 8.4.1993 fsindaco Avv. Carlo
~), che rideterminava l'indennita di esproprio (ossia il prezzo da porre a carico delle cooperative) era~
ed il!egittjma, stante la presenza in Giunta dell'Assessore sig. Giuseppe Cosmo, incompati~ile in quanto
Presidente della Cooperativa "Iris" cointeressata al citato provvedimento.
Al Dirigente "sfugge" chela delibera di G.C. n.506 del 7.6.1996 (sindaco sig. Vitantonio Santamaria) era
illecita ed illegjttima per la presenza determinante in Giunta dell'Assessore AvV. GjoyadnrLattaru!o - socio
assegnatario di alloggio nella Cooperativa Domus Amicitiae - la cui incompatibilita venne anche acclarata dalla
deliberazione di C.C. n.4 del 23.01.1998 (sindaco Prof. Nicola D'Ambrosio) che impegnava appunto il Sindaco e la
Giunta a reyocare in esercizio del potere di autotutela la citata G.C. n. 506/96 in quanto il!ecita ed il!egittima.
Al Dirigente "sfugge" chela delibera di G.C. n. 253 (rectius: n. 205) del 20.04.1998. il cui dispositivo, fra
l'altro, recita: "... Ia deIibera G. C. 506/96 si intende superata dal presente provvedimento con cui si approva il nuovo
prezzo di esproprio...", in realta non fissava alcun nuovo prezzo, rna attualizzaya, mediante aggiornamento degli
jnteressi legali. il prezzo gia stabilito dalla delibera di G.C. 506/96 (illecita ed illegittima) mai revocata.
Tant'e chela Transazione del31.7.2001 fonda le sue radici proprio sull'atto di G.C. 506/96 e non su altri,
mentre invece avrebbe dovuto prendere a riferimento la stima di 40,00 €/mq, data in yia giurjsdizionale con la
sentenza del Tribunale di Bari n. 241 del13 marzo 2001 (Abrusci) emanata ben prima del31.7.2001.
Percio indicare nei Verbali di conciliazione un valore dei suoli inferiore a quello stabilito dalla sentenza
n.241/01 significava andare incontro ad un sicuro danno erariale, di cui il Responsabile del procedimento era
ben consapevole.
Contenzioso con le Cooperative
Falsa e l'affermazione del Dirigente secondo cui: "... il Comune di Acquaviva sollecitava le Cooperative a
corrispondere le somme dovute a titolo di conquaalio del costa di assegnazione delle aree".
Il Comune non ha mai chiesto il pagamento a conguaglio, per la semplice ragione che non conosceya e
non conosce ancora quale sia il conguaglio delle somme dovute dalle Coopertive al Comune, atteso che ll.Q.!!
conosceya e non conosce ancora quale sia il conguaglio delle somme dovute da esso Comune alle ditte ablate,
stante la stretta interdipendenza delle somme a credito (dalle coop.) e a debito (verso le ditte ablate).
In verita il Comune ha sempre e solo chiesto ai soci delle Coopertive pagamenti a titolo di acconto e salyo
conguaglio, percio, data l'indeterminatezza del prezzo dei suoli, i soci si opposero alla citazione in giudizio del
Comune del 5 aprile 2000 e proposero domanda riconyenzjonale di risarcimento danni. a mezzo dei loro
difensori Avv. C. DellaCorte (coop. Iris e Domus Amicitiae) e Avv C. Laera (Coop. Font1}
E' impensabile pero che i soci assegnatari, liberatisi delle Convenzioni capestro del 1983/1984 si siano
poi sottoposti ad un rischio peggiore sottoscrivendo (rectius: facendo sottosqiyere) una Transazione "novativa"
(nel2001) senza prevedere alcuna tutela in caso di inadempjmento, che guarda caso c'e poi stato.
Non va inoltre trascurato il fatto che 4 cittadini con nota Raccomandata AR del 24.7.2001 acclarata al
protocollo dell'Ente il 26.7.2001 (All. 3), denunciarono violazioni di norme imperative di legge insite nelle
Transazioni. Anche questa circostanza fu ignorata dall'Ing. Didonna.
D'altro canto un contrdllo si imponeva, se non altro a mente della deliberazione consiliare n.86/1998,
maj reyocata (All. 4), daHa quale emerge che il Comune ayeya deciso di rinunziare a percepire i maggiori oneri di
esproprio dai soci delle Cooperative, rna di porli "...ad esclusivo carico dei diretti responsabili che hanno comunque
contribuito, mediante immobilismo amministrativo e liti temerarie, ad ingigantire tale pasta debitoria che potra
condurre al dissesto Finanziario deli'Ente"
Cia non di meno, l'ottimo Segretario Generale Dr. Orofino, sottoscrisse in data 31.7.2001 i Verbali di
conciliazione in nome e per conto del Comune di Acquaviva d. Fonti, con quel che nee conseguito.
Resta pero inaccettabile che il Dirigente ratione materiae abbia nascosto per 11 anni, perche non poteva
non sapere, il fatto chele delibere del Commissario Straordinario nn.l47-148-149 del 24.05.2001, approvative
dello schema dei singoli Verbali di conciliazione, fossero prjye del parere dj regolarjta cantabile (obbligatorjo per
~) e percio nulle di diritto, rendendo invalidi i sottesi Verbali di conciliazione, come emerso dalla relazione
del Dr Capurso prot. 2481 del5.11.2012 (All. 5) e dei Revisori dei Conti prot. 21527 del6.11.2012 (All. 6)
2
Per giunta il Dirigente Responsabile del procedimento non si e accorto che anche le delibere consiliari
nn. 24-25-26 del 28.09.2001. approvative della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprieta,
erano priye del parere di regolarita cantabile Cobbligatorio per Iegge) e dunque tam quam non esset.
E se non bastasse si aggiunga poi che le citate deliberazioni di C.C. nn. 24-25-26 del 2001 erano altresi
inficiate dalla presenza in aula del consigliere Dr. Francesco Solazzo, in palese conflitto di interessi essendo egli
LiquidatorejLegale rappresentante e socio assegnatario della Cooperativa "Fonti" nonche sottoscrittore (sine
titulo) della Transazione del 31.7.2001 per la (disciolta nel 1998) coop. Fonti.
Questi illeciti di dimensioni elefantiache sono passati inosservati a tutti gli Organi comunali ed in
particolare all'Ing. Didonna, che non ne ha mai fatto menzione, compromettendo cosi Ia posizione di Consiglieri
ed Assessori Comunali che erano chiamati a decidere, senza poter disporre delle giuste informazioni tecnico-
giuridiche che dovevano essere rese !oro dal Dirigente UTC, Responsabile del servizio interessato.
Ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti adottati
in esecuzione dei verbali di conciliazione
Si precisa che i ricorsi a! Tar PugliajBa del14.6.2001 (RG 1380/01-1381/01-1382/01) di due cittadini elettori
(Vito Sante leva e Antonia Larenza) avverso le delibere del Commissario Prefettizio (rectius: Straordinario)
nn.147-148-149 del 2001, non posero alcun jntra!cjo alia definizione della Transazione perche mai coltivati e
subito abbandonati, tant'e che il TAR/Ba vista l'inattivita processuale, li dichiaro "improcedibili".
L'Ing. Didonna si sofferma su questioni ininfluenti e non richiama invece il graye vulnus di deliberazioni,
Ia cui illegittimita, per mancanza del parere dj regolarita cantabile (obbligatorio per Iegge), e emersa solo in
occasione della proposta di delibera CC n.S5/2012, dopo 11 anni dalle delibere CC 24-25-26/2001, rimaste
pertanto illegittimamente inattuate.
Successivamente 10 cittadini elettori con azione popolare impugnavano le deliberazioni consiliari nn.
24-25-26 del 28.09.2001 che disponevano Ia "Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprieta"
davanti a! Tar Pugliajba (Rg 191/02-192/02-193/02) chiedendone l'annullamento.
I ricorsi venivano rigettati per "difetto di giurisdizione'~ e cosi pure i relativi appelli a! CdS (RG 8839/05-
8840/05-8841/05).
II Comune, regolarmente costituitosi in giudizio, non si e accorto, guardando le carte processuali, che
anche le deliberazioni di C.C. nn.24-25-26/2001 erano oriye del parere dj regolarita cantabile (obbligatorio per
Iegge), cosa che, come gia detto, e emerso solo grazie alia denuncia del dr. Capurso che evidentemente 11 anni fa,
non produsse un parere che non ha potuto produrre, oggettivamente, nemmeno in occasione della p.d.d. CC,
n.55 del 6.11.2012, per evidente illiceita della stessa, ora come allora.
Stipula atti notarili di cessione del diritto di proprieta
II Dirigente UTC incorre in diverse false affermazioni quando scrive che con delibera GC n.215 del 19.12.2002
(mai revocata) "...veniva approvato lo schemq. predisaosto dal notaio incaricqto da/le Cooperative, de/l'atto di
adempimento di transazione e convenzione integrativa....".
In primis perche Ia delibera GC 215/02 non segui affatto le indicazioni del notaio Petrera, che invece
aveva richiesto numerosi chiarimenti a! Comune con nota prot. 16936 del 23-24.09.2002 (All. 7) rimasti privi di
riscontro; in secundis perche e destituito di ogni fondamento il conferimento di incarico che le cooperative, a
dire dell'Ing. Didonna, avrebbero dato a! notaio Petrera, circostanza peraltro ampiamente smentita dalla nota del
15.10.2001 (All. 8) dell'Avv. Costantino DellaCorte aile sue patrocinate coop. Iris e Domus, cui scrive: "...preciso
che l'Amministrazjone Comunale hq jncqricqto jl N9tqjo Francesco fetrera, con studio in Acquaviva d. Fonti, via M.
Scalera, di redigere i relativi atti pubblici".
Ancor piu ingannevole risulta poi l'affermazione del Dirigente UTC secondo cui Ia delibera di G.C.
215/2002 avrebbe garantito "...Ia piena titolarita ed assoluta IibertO. di quanta trasferito da garanzie rea/i,
iscrizioni e trascrizioni pregiudiziali...", come provato dalla nota Sindacale prot. 5306 del 25.03.2003 (All. 9) con
cui da una parte si ammette (strumentalmente) di non aver tenuto conto delle "Trascrizioni pregiudizievoli" del
2002, ben sapendo della !oro ininfluenza sui negozio transattivo, e dall'altra invece si omette l'esistenza di
almena ID.Le. trascrjzjonj pregiudiziali presso Ia Conservatoria dei PP.RR.II. a favore delle ditte Petrelli Ersilia e
Camilla (All.ti 10-11), che rendevano improcedibile Ia Transazione, risalenti, si badi bene, all? gennaio 1989
relative aile p.lle 3696 e 3697- fg. di mappa n.46/B, proprio le aree assegnate in diritto di superficie, aile coop.
Iris e Domus Amicitiae difese dall'Avv. C. DellaCorte.
A tale coacervo di falsita, fa da corollario Ia nota prot.1142 del 22.01.2003 (All. 12) con Ia quale il
Sindaco convocava i soci delle Cooperative ad un incontro nel suo ufficio, alia presenza del notaio Petrera, il
quale, a dire del primo cittadino, avrebbe addirittura praticato, con il consenso dell'Ordjne dej Notai noteyoli
ageyolazjoni tariffarie !!! (sic)
3
II Dirigente Didonna elude la realta quando scrive che: "Successivamente si veniva a conoscenza che i
ricorsi a/ Tar del 8.02.2002 erano stati trascritti alia Conservatoria dei PPRRII (nn. 13792/9999-13793/9999-
13794/9999) sulle aree oggetto di trasferimento aile Cooperative..".
Quasi che le Trascrizioni fossero state fatte in segreto dai ricorrenti !!!
Invero le Trascrizioni effettuate in data 29.03.2002 erano ben note all'Ente, poiche preannunciate con gli
atti giudiziari, rna, quel che piu conta, esse NON ERANO DI ALCUN INTRALCIO alia stipula dell'atto notarile che
avrebbe definito le Transazioni, il quale andava rogato entro e non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione dei Verbali
di conciliazione del 31.7.2001 (ossia entro il 29 settembre 2001) e dunque in epoca ben antecedente a quella
delle trascrizioni apposte dai 10 ricorrenti nel marzo 2002.
Continua il Dirigente UTC nella nota del 2008 : "...i Rappresentanti delle Cooperative ..net corso di apposita
riunione presso if Comune chiedevano che venisse modificato lo schema di atto da sottoscrivere".
In realta i soci delle Cooperative, di cui alcune gia sciolte, non hanno mai chiesto di modificare lo schema
di atto transattivo, che peraltro non conoscevano e non conoscono.
E' vero invece che lo "schema di adempimento e convenzione integrativa" fu approvato con deliberazione
di G.C. n.215 del19.12.2002, senza tener conto delle cogenti osseryazioni formulate dal notaio Petrera con nota
prot16936 del23-24.09.2002 (ved. all. 5), anch'essa mai resa nota ai soci delle cooperative.
Del tutto falso e destitujto dj fondamento e l'ulteriore assunto del Dirigente Didonna, quando scrive che
"...i rappresentanti delle Cooperative ..., a seguito di rinuncia del notaio Petrera, avevano incaricato della redazione
degli atti i notai Macaione e D'Abbicco di Acquaviva".
I soci delle cooperative come non hanno mai incaricato il Notaio Petrera, cosi tanto meno i Notai
Macaione e D'Abbicco, e lo dimostra il fatto che i detti Notai mostrarono le loro pernlessita solo al Comune di
Acquaviva, con nota del 21.04.2004 (All. 13), a riprova che nesslin rapporto professionale e mai intercorso fra
loro ed i soci delle Cooperative, ignari perfino dell'esistenza dei due professionisti.
In concreto, il Dirigente Didonna, non da alcun impulso alia soluzione della controversia, nemmeno
sollecitando la nomina di un consulente esperto, come l'Avv. Felice Eugenio Lorusso che era li a portata di mano,
per l'accertamento del credito e l'adempimento della Transazione, tant'e che due anni dopo il sub Commissario
Straordnario Dr. Berardino Nuoyo, lo sollecita con Ia vibrante nota, prot. 4873 del 11 marzo 2010 (All. 14),
affinche venisse dato incarico a detto legale, cosa peraltro gia decisa in un incontro in Prefettura dove si era
convenuto di "...avviare una qzjone qiudjziqria di qccertamentq. ql fine di provocare un pronuncjqmento certo ed
inequjvoco in ordine alia possibilita di dare esecuzione alia transazione conciliativa sottoscritta in data
31/07/2001 tra if Comune e le Cooperative Edilizie aile condizioni ivi previste, attesa Ia sopravvenuta
rideterminazione, da parte della Suprema Corte di Cassazione, dell' indennita di esproprio dovuta dal Comune ai
proprietari di dette aree", rna anche questa volta senza alcun esito da parte del Dirigente UTC.
Piu chiaro di cosi !!
Invece l'ing. Didonna ha contribuito a fuorviare gli Organi Comunali, cosi da produrre danni ingiusti e
rilevantissimi sia alia Pubblica Amministrazione che alle altre parti coinvolte, con quel che ne consegue.
Conclusioni
E' dunque evidente che Ia mancata stipula degli atti notarili di cessione del diritto di piena proprieta (in favore
dei soci delle Cooperative) e da porre esclusjvamente a carjco del Responsabile del Procedimento che, senza che
yi fossero ostacoli o impedimenti di sorta, non vi ha provveduto a mente dell'art. 9 dei Verbali di conciliazione.
Una volta poi sopraggiunte le modifiche, sia in via giurisdizionale (nel 2005) che legislativa (nel 2007),
del prezzo di acquisizione dei lotti, il Dirigente non ha sottoposto a! Consiglio Comunale, come era suo preciso
dovere, il Bilando combleto e aeeiornato dell'intera procedura esproprjatiya, con la contabilizzazione
puntuale delle poste debitorie nei confronti delle ditte ablate e delle poste creditizie nei confronti delle
Cooperative, cosi da mettere gli amministratori nelle condizioni di adempiere alia Transazione ed evitare danni
sia all'Ente che alle Cooperative.
Risibile poi l'affermazione del Dirigente UTC quando dichiara parti lese sia il Comune che i soci delle
cooperative, atteso che proprio a questi ultimi il Dirigente addebita il mancato pagamento del saldo del costo di
assegnazione delle aree (saldo che pen'> ad oggi i soci delle Cooperative non conoscono e non lo conosce
nemmeno il Comune. grazie all'ignavia del Responsabile del procedimento).
II Dirigente UTC, in possesso di tutti i dati urbanistici e contabili della vicenda espropriativa, e rimasto
temerariamente inerte.per tanti anni senza fornire un Bilando aeeiornato (entratefuscite) in merito alla
Procedura Espropriativa, come imponeva la sopravvenienza delle sentenze della C. d'Appello/Ba del 2005/2006
o della Cass. del 2009, cosi da definire la Transazione in maniera incontestabile e non come maldestramente ha
cercato di fare con Ia p.d.d. C.C. n.55 del 6.11.2012, che ha avuto un esito infausto perche megittimamente ed
illecitamente supportata dalle "Considerazioni" dell'Avv. C. DellaCorte, che, se pur "autorevoli", provengono da
un legale in evidente conflitto di interessi come risulta ampiamente dal verbale della seduta consiliare anzidetta.
4
La strumentalita raggiunge il massimo quando il Dirigente scrive (nella nota del 2008 indicata in
epigrafe) che va verificato se la misura delle somme previste dai Verbali di Conciliazione sia ancora congrua alia
luce della~ indennita fissata dalle sentenze della corte d'Appelo/Ba (la primae la n.385 del 19.04 2005;
ditta DeTommaso-Carnevale) e di quella ancor pill alta da calcolare in base ai commi 89-90, art.2, della L.
n.244/2007.
Insomma il Dirigente Didonna non solo si ricorda di segnalare con inescusabile ritardo, alia fine del 2008,
un danno nascente da pronunce emesse 3 anni prima dalla C. d'Appello e dallo jus supervniens della L. 244/07 di
un anno prima, rna nel contempo non ha fornito tempestiyamente, agli amministratori del Comune, come era suo
preciso dovere, il supporto tecnico del Bilapdo del PEEP aggjornato indispensabile per l'adempimento della
Transazione dunque di fatto egli pone intralcio e ostacolo all'attivita amministrativa.
D'altronde risulta allo scrivente che l'Ing. Didonna, dopo la sentenza della Corte d'AppellojBa
n.385/2005, invece che allertare la P.A., abbia condotto trattatiye autonome e a titolo personate, pur essendo
privo del potere di contrattare, con qualche ditta espropriata, peraltro al di fuori dal perimetro comunale e per
giunta su presupposti falsie pretestuosi.
Ugualmente fece in prossimita delle sentenze della S.C. di Cassazione del 2009.
Cio ha finito col fuorviare tutte le Amministrazioni Comunali (Ordinarie e Straordinarie) che hanna retto
sino ad oggi le sorti di Palazzo de' Mari, con danni ingenti (di cui, l'Ing. Didonna fa finta di peoccuparsi nelle sue
pill recenti note del 2009 e 2010, sperando cosi di addebitare ad altri, responsabilita che attengono unicamente
alia sua funzione).
Lo stesso sviamento ha subito la recente attivita Amministrativa del Commissario Sraordinario Dr.
Fernando Mone (nel prima semestre 2013) al quale none stato sottoposto alcun provvedimento sul punta, pur
nella cogenza della nota del Vice Prefetto Dr.ssa D'Abbicco prot. 8309 del 29.04.2010 (All. 15), della nota del
Vice Proc. della C. dei Conti dr.ssa Degennaro prot. 11076 del 14.06.2010 (All. 16), della p.d.d. di CC n.55/2012
rinviata sine die e della delibera della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti n. 15/PAR/2013 del
31.1.2013 (AII.17).
Quest'ultimo provvedimento dei Giudici Contabili fuga ogni dubbio sulla inerzia imperante dal 2001 sul
Comune di Acquaviva delle Fonti e conferma che per dirimere la controversia sulla Transazione in parola non vi
sono che due alternative: la primae quella di un atto decisorio provvedimentale autonomo dell'Ente oppure, in
mancanza, si impone il ricorso all'Autorita Giudiziaria alia quale in verita ci si sarebbe dovuto rivolgere gia
all'indomani delle sentenze della C. d'Appello/Bari del 2005/2006, per un pronunciamento certo e inequivoco
sulla possibilita di adempiere alia Transazione, rna il Dirigente non se ne preoccupo affatto, impegnato come era
neUe sue trattative personali, mentre i componenti di Giunta e Consiglio Comunali, ove rivi di una
preparazione tecnico/giuridica, non si rendevano canto del pericolo incombente.
Salvezze tutte
Allegati: come citati e numerati
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Al sindaco carlucci+altri (comune)

  • 1. e, p.c. Acquaviva delle Fonti, 29.08.2013 Ill.mi Sindaco e Giunta Comunale Ill.mo Segretario Generale Com. Ill.mo Dirigente AAGG e contenzioso Ill.mo Presidente Collegia dei Revisori Ill.mi Consiglieri Capi gruppo S.E il Prefetto della Provincia di Bari S.E. il Procuratore Reg. della Corte d.Conti/Ba Oggetto:"Piano di Edilizia Economica e Popolare ex L.167/1962. Assegnazione aree aile Cooperat edilizie "Domus Amicitiae':"Fonti'' e "Iris". Verbali di conciliazione de/31/uglio 2001" Relazione Ing. Didonna prot. n.23299 del29.12.2008 II sottoscritto Lenoci Nicola, nato ad Acquaviva delle Fonti il 04 ottobre 1940, atteso che sono giunte notizie dal Sindaco Dott. Carlucci di vari tavoli di trattative aperti dalla P.A. fra cui anche sulla vicenda "zona ex 167", intimamente connessa all'oggetto, con la presente si intende_precisare quanto segue. Responsabile del procedimento Transattivo indicato in epigrafe, e il Dirigente ratione materiae, ing. Giovanni Didonna, dell'Ufficio Tecnico Comunale, il quale ne ha curato gli aspetti, formali e sostanziali, sin dalla sottoscrizione dei Verbali di conciliazione del 31.7.2001 coni quali, fra l'altro, venne stimato il valore delle aree in 55.540 £irejmq (pari a 28.68 €/mg) alia stregua del dispositivo della delibera di G.C. n.S06/1996. Da allora pen) il Comune erimasto inerte e non ha adempiuto agli obblighi della Transazione, nemmeno quando, fra gli anni 2005/2006, giunse sui Comune una raffica di sentenze della C. d'Appello/Ba (nn. 385/05- 882/06-1034/06-1223/06-1253/06) che portola stima dei suolial valore di 80.00 €/mq, con un incremento di circa il200%, rna l'Ing Didonna non allerto gli Organi comunali sulla gravita dell'evento. Risulta invece che egli abbia intrapreso trattatiye autonome e a tjtolo personale, anche al di fuori del perimetro comunale, con qualcuna delle ditte espropriate, ben sapendo gli effetti a cascata di quelle pronunce. I soci delle Cooperative dal canto loro, ed in particolare quelli della Coop. Fonti, viste frustrate le loro aspettative, si rivolsero, presso lo studio legale dell'Avv. Maura DeSanctis. in Acquaviva d.Fonti, per la tutela di diritti ejo interessi relativi all'adempimento dei Verbali di Conciliazione, rimasti disattesi. Con nota Raccomandata AR n.136724896643 del 18.12.2008, acclarata al protocollo generale dell'Ente il 22.12.2008 prot. n. 23124 (All. 1) l'Avv. M. DeSanctis difful.2 il Comune a trasferire la piena proprieta delle aree in capo ai soci della ex Coop. Fonti sotto la minaccia delle vie giudiziarie, che puntualmente furono poi adite. II Dirigente UTC Ing. G. Didonna invio una detiagliata Relazjone al Segretario Generale dell'Ente, Dr.ssa Giacinta Sinante Colucci, prot. 23299 del 29 djcembre 2008, in~icata in oggetto (All. 2), che merita una disamina, per evitare ulteriori danni ai soci delle Cooperative, aile ditte ablate, alia P.A. e dunque alia collettivita locale. Procedura PEEP II Piano di Zona per l'Edilizia Economica e Popolare (ex L. 167) fu adottato con deliberazione di C.C. n.191 del 27.10,1997 (rectius: 1977), fu annullato per "sovradimensionamento" (motivo di natura generale e totalizzante) dal Tar Puglia/Ba con sent. 146-147 del 26.04.1984, rna il Dirigente ha "dimenticato" di segnalare che il Consiglio di Stato, nell'occasione, rjgetto la domanda cautelare, presentata dal Comune, di sospensjya degli effetti delle citate sentenze. Ragion par cui il PEEP di Acquaviva risulto immediatamente jmprocedjbile. senza possibilita di ulteriori irreversibili trasformazioni dei suoli oltre quelle gia effettuate prima del 1984; per intenderci erano legittimi solo i lavori di costruzione relativi alia concessjone edWzja n.100/1982, rilasciata all'Istituto Autonomo Case Popolari (I.A.C.P.) ed ultimati in data 12.09.1983. E' di tutta evidenza che perU noto principia della immediata esecutivita dei giudizi Amministrativi (non sospesi), tutte le costruzioni realizzate dopo U26.04.1984 sono dunque estranee al Pjano di Zona per l'Edilizia Economjca e Popolare ed attengono invece alia c.d. "edilizja priyata".
  • 2. Determinazione indennita d'espropriazione Al Dirigente "sfugge" che la deliberazione, da lui citata, di G.C. n.347 del 8.4.1993 fsindaco Avv. Carlo ~), che rideterminava l'indennita di esproprio (ossia il prezzo da porre a carico delle cooperative) era~ ed il!egittjma, stante la presenza in Giunta dell'Assessore sig. Giuseppe Cosmo, incompati~ile in quanto Presidente della Cooperativa "Iris" cointeressata al citato provvedimento. Al Dirigente "sfugge" chela delibera di G.C. n.506 del 7.6.1996 (sindaco sig. Vitantonio Santamaria) era illecita ed illegjttima per la presenza determinante in Giunta dell'Assessore AvV. GjoyadnrLattaru!o - socio assegnatario di alloggio nella Cooperativa Domus Amicitiae - la cui incompatibilita venne anche acclarata dalla deliberazione di C.C. n.4 del 23.01.1998 (sindaco Prof. Nicola D'Ambrosio) che impegnava appunto il Sindaco e la Giunta a reyocare in esercizio del potere di autotutela la citata G.C. n. 506/96 in quanto il!ecita ed il!egittima. Al Dirigente "sfugge" chela delibera di G.C. n. 253 (rectius: n. 205) del 20.04.1998. il cui dispositivo, fra l'altro, recita: "... Ia deIibera G. C. 506/96 si intende superata dal presente provvedimento con cui si approva il nuovo prezzo di esproprio...", in realta non fissava alcun nuovo prezzo, rna attualizzaya, mediante aggiornamento degli jnteressi legali. il prezzo gia stabilito dalla delibera di G.C. 506/96 (illecita ed illegittima) mai revocata. Tant'e chela Transazione del31.7.2001 fonda le sue radici proprio sull'atto di G.C. 506/96 e non su altri, mentre invece avrebbe dovuto prendere a riferimento la stima di 40,00 €/mq, data in yia giurjsdizionale con la sentenza del Tribunale di Bari n. 241 del13 marzo 2001 (Abrusci) emanata ben prima del31.7.2001. Percio indicare nei Verbali di conciliazione un valore dei suoli inferiore a quello stabilito dalla sentenza n.241/01 significava andare incontro ad un sicuro danno erariale, di cui il Responsabile del procedimento era ben consapevole. Contenzioso con le Cooperative Falsa e l'affermazione del Dirigente secondo cui: "... il Comune di Acquaviva sollecitava le Cooperative a corrispondere le somme dovute a titolo di conquaalio del costa di assegnazione delle aree". Il Comune non ha mai chiesto il pagamento a conguaglio, per la semplice ragione che non conosceya e non conosce ancora quale sia il conguaglio delle somme dovute dalle Coopertive al Comune, atteso che ll.Q.!! conosceya e non conosce ancora quale sia il conguaglio delle somme dovute da esso Comune alle ditte ablate, stante la stretta interdipendenza delle somme a credito (dalle coop.) e a debito (verso le ditte ablate). In verita il Comune ha sempre e solo chiesto ai soci delle Coopertive pagamenti a titolo di acconto e salyo conguaglio, percio, data l'indeterminatezza del prezzo dei suoli, i soci si opposero alla citazione in giudizio del Comune del 5 aprile 2000 e proposero domanda riconyenzjonale di risarcimento danni. a mezzo dei loro difensori Avv. C. DellaCorte (coop. Iris e Domus Amicitiae) e Avv C. Laera (Coop. Font1} E' impensabile pero che i soci assegnatari, liberatisi delle Convenzioni capestro del 1983/1984 si siano poi sottoposti ad un rischio peggiore sottoscrivendo (rectius: facendo sottosqiyere) una Transazione "novativa" (nel2001) senza prevedere alcuna tutela in caso di inadempjmento, che guarda caso c'e poi stato. Non va inoltre trascurato il fatto che 4 cittadini con nota Raccomandata AR del 24.7.2001 acclarata al protocollo dell'Ente il 26.7.2001 (All. 3), denunciarono violazioni di norme imperative di legge insite nelle Transazioni. Anche questa circostanza fu ignorata dall'Ing. Didonna. D'altro canto un contrdllo si imponeva, se non altro a mente della deliberazione consiliare n.86/1998, maj reyocata (All. 4), daHa quale emerge che il Comune ayeya deciso di rinunziare a percepire i maggiori oneri di esproprio dai soci delle Cooperative, rna di porli "...ad esclusivo carico dei diretti responsabili che hanno comunque contribuito, mediante immobilismo amministrativo e liti temerarie, ad ingigantire tale pasta debitoria che potra condurre al dissesto Finanziario deli'Ente" Cia non di meno, l'ottimo Segretario Generale Dr. Orofino, sottoscrisse in data 31.7.2001 i Verbali di conciliazione in nome e per conto del Comune di Acquaviva d. Fonti, con quel che nee conseguito. Resta pero inaccettabile che il Dirigente ratione materiae abbia nascosto per 11 anni, perche non poteva non sapere, il fatto chele delibere del Commissario Straordinario nn.l47-148-149 del 24.05.2001, approvative dello schema dei singoli Verbali di conciliazione, fossero prjye del parere dj regolarjta cantabile (obbligatorjo per ~) e percio nulle di diritto, rendendo invalidi i sottesi Verbali di conciliazione, come emerso dalla relazione del Dr Capurso prot. 2481 del5.11.2012 (All. 5) e dei Revisori dei Conti prot. 21527 del6.11.2012 (All. 6) 2
  • 3. Per giunta il Dirigente Responsabile del procedimento non si e accorto che anche le delibere consiliari nn. 24-25-26 del 28.09.2001. approvative della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprieta, erano priye del parere di regolarita cantabile Cobbligatorio per Iegge) e dunque tam quam non esset. E se non bastasse si aggiunga poi che le citate deliberazioni di C.C. nn. 24-25-26 del 2001 erano altresi inficiate dalla presenza in aula del consigliere Dr. Francesco Solazzo, in palese conflitto di interessi essendo egli LiquidatorejLegale rappresentante e socio assegnatario della Cooperativa "Fonti" nonche sottoscrittore (sine titulo) della Transazione del 31.7.2001 per la (disciolta nel 1998) coop. Fonti. Questi illeciti di dimensioni elefantiache sono passati inosservati a tutti gli Organi comunali ed in particolare all'Ing. Didonna, che non ne ha mai fatto menzione, compromettendo cosi Ia posizione di Consiglieri ed Assessori Comunali che erano chiamati a decidere, senza poter disporre delle giuste informazioni tecnico- giuridiche che dovevano essere rese !oro dal Dirigente UTC, Responsabile del servizio interessato. Ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti adottati in esecuzione dei verbali di conciliazione Si precisa che i ricorsi a! Tar PugliajBa del14.6.2001 (RG 1380/01-1381/01-1382/01) di due cittadini elettori (Vito Sante leva e Antonia Larenza) avverso le delibere del Commissario Prefettizio (rectius: Straordinario) nn.147-148-149 del 2001, non posero alcun jntra!cjo alia definizione della Transazione perche mai coltivati e subito abbandonati, tant'e che il TAR/Ba vista l'inattivita processuale, li dichiaro "improcedibili". L'Ing. Didonna si sofferma su questioni ininfluenti e non richiama invece il graye vulnus di deliberazioni, Ia cui illegittimita, per mancanza del parere dj regolarita cantabile (obbligatorio per Iegge), e emersa solo in occasione della proposta di delibera CC n.S5/2012, dopo 11 anni dalle delibere CC 24-25-26/2001, rimaste pertanto illegittimamente inattuate. Successivamente 10 cittadini elettori con azione popolare impugnavano le deliberazioni consiliari nn. 24-25-26 del 28.09.2001 che disponevano Ia "Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprieta" davanti a! Tar Pugliajba (Rg 191/02-192/02-193/02) chiedendone l'annullamento. I ricorsi venivano rigettati per "difetto di giurisdizione'~ e cosi pure i relativi appelli a! CdS (RG 8839/05- 8840/05-8841/05). II Comune, regolarmente costituitosi in giudizio, non si e accorto, guardando le carte processuali, che anche le deliberazioni di C.C. nn.24-25-26/2001 erano oriye del parere dj regolarita cantabile (obbligatorio per Iegge), cosa che, come gia detto, e emerso solo grazie alia denuncia del dr. Capurso che evidentemente 11 anni fa, non produsse un parere che non ha potuto produrre, oggettivamente, nemmeno in occasione della p.d.d. CC, n.55 del 6.11.2012, per evidente illiceita della stessa, ora come allora. Stipula atti notarili di cessione del diritto di proprieta II Dirigente UTC incorre in diverse false affermazioni quando scrive che con delibera GC n.215 del 19.12.2002 (mai revocata) "...veniva approvato lo schemq. predisaosto dal notaio incaricqto da/le Cooperative, de/l'atto di adempimento di transazione e convenzione integrativa....". In primis perche Ia delibera GC 215/02 non segui affatto le indicazioni del notaio Petrera, che invece aveva richiesto numerosi chiarimenti a! Comune con nota prot. 16936 del 23-24.09.2002 (All. 7) rimasti privi di riscontro; in secundis perche e destituito di ogni fondamento il conferimento di incarico che le cooperative, a dire dell'Ing. Didonna, avrebbero dato a! notaio Petrera, circostanza peraltro ampiamente smentita dalla nota del 15.10.2001 (All. 8) dell'Avv. Costantino DellaCorte aile sue patrocinate coop. Iris e Domus, cui scrive: "...preciso che l'Amministrazjone Comunale hq jncqricqto jl N9tqjo Francesco fetrera, con studio in Acquaviva d. Fonti, via M. Scalera, di redigere i relativi atti pubblici". Ancor piu ingannevole risulta poi l'affermazione del Dirigente UTC secondo cui Ia delibera di G.C. 215/2002 avrebbe garantito "...Ia piena titolarita ed assoluta IibertO. di quanta trasferito da garanzie rea/i, iscrizioni e trascrizioni pregiudiziali...", come provato dalla nota Sindacale prot. 5306 del 25.03.2003 (All. 9) con cui da una parte si ammette (strumentalmente) di non aver tenuto conto delle "Trascrizioni pregiudizievoli" del 2002, ben sapendo della !oro ininfluenza sui negozio transattivo, e dall'altra invece si omette l'esistenza di almena ID.Le. trascrjzjonj pregiudiziali presso Ia Conservatoria dei PP.RR.II. a favore delle ditte Petrelli Ersilia e Camilla (All.ti 10-11), che rendevano improcedibile Ia Transazione, risalenti, si badi bene, all? gennaio 1989 relative aile p.lle 3696 e 3697- fg. di mappa n.46/B, proprio le aree assegnate in diritto di superficie, aile coop. Iris e Domus Amicitiae difese dall'Avv. C. DellaCorte. A tale coacervo di falsita, fa da corollario Ia nota prot.1142 del 22.01.2003 (All. 12) con Ia quale il Sindaco convocava i soci delle Cooperative ad un incontro nel suo ufficio, alia presenza del notaio Petrera, il quale, a dire del primo cittadino, avrebbe addirittura praticato, con il consenso dell'Ordjne dej Notai noteyoli ageyolazjoni tariffarie !!! (sic) 3
  • 4. II Dirigente Didonna elude la realta quando scrive che: "Successivamente si veniva a conoscenza che i ricorsi a/ Tar del 8.02.2002 erano stati trascritti alia Conservatoria dei PPRRII (nn. 13792/9999-13793/9999- 13794/9999) sulle aree oggetto di trasferimento aile Cooperative..". Quasi che le Trascrizioni fossero state fatte in segreto dai ricorrenti !!! Invero le Trascrizioni effettuate in data 29.03.2002 erano ben note all'Ente, poiche preannunciate con gli atti giudiziari, rna, quel che piu conta, esse NON ERANO DI ALCUN INTRALCIO alia stipula dell'atto notarile che avrebbe definito le Transazioni, il quale andava rogato entro e non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione dei Verbali di conciliazione del 31.7.2001 (ossia entro il 29 settembre 2001) e dunque in epoca ben antecedente a quella delle trascrizioni apposte dai 10 ricorrenti nel marzo 2002. Continua il Dirigente UTC nella nota del 2008 : "...i Rappresentanti delle Cooperative ..net corso di apposita riunione presso if Comune chiedevano che venisse modificato lo schema di atto da sottoscrivere". In realta i soci delle Cooperative, di cui alcune gia sciolte, non hanno mai chiesto di modificare lo schema di atto transattivo, che peraltro non conoscevano e non conoscono. E' vero invece che lo "schema di adempimento e convenzione integrativa" fu approvato con deliberazione di G.C. n.215 del19.12.2002, senza tener conto delle cogenti osseryazioni formulate dal notaio Petrera con nota prot16936 del23-24.09.2002 (ved. all. 5), anch'essa mai resa nota ai soci delle cooperative. Del tutto falso e destitujto dj fondamento e l'ulteriore assunto del Dirigente Didonna, quando scrive che "...i rappresentanti delle Cooperative ..., a seguito di rinuncia del notaio Petrera, avevano incaricato della redazione degli atti i notai Macaione e D'Abbicco di Acquaviva". I soci delle cooperative come non hanno mai incaricato il Notaio Petrera, cosi tanto meno i Notai Macaione e D'Abbicco, e lo dimostra il fatto che i detti Notai mostrarono le loro pernlessita solo al Comune di Acquaviva, con nota del 21.04.2004 (All. 13), a riprova che nesslin rapporto professionale e mai intercorso fra loro ed i soci delle Cooperative, ignari perfino dell'esistenza dei due professionisti. In concreto, il Dirigente Didonna, non da alcun impulso alia soluzione della controversia, nemmeno sollecitando la nomina di un consulente esperto, come l'Avv. Felice Eugenio Lorusso che era li a portata di mano, per l'accertamento del credito e l'adempimento della Transazione, tant'e che due anni dopo il sub Commissario Straordnario Dr. Berardino Nuoyo, lo sollecita con Ia vibrante nota, prot. 4873 del 11 marzo 2010 (All. 14), affinche venisse dato incarico a detto legale, cosa peraltro gia decisa in un incontro in Prefettura dove si era convenuto di "...avviare una qzjone qiudjziqria di qccertamentq. ql fine di provocare un pronuncjqmento certo ed inequjvoco in ordine alia possibilita di dare esecuzione alia transazione conciliativa sottoscritta in data 31/07/2001 tra if Comune e le Cooperative Edilizie aile condizioni ivi previste, attesa Ia sopravvenuta rideterminazione, da parte della Suprema Corte di Cassazione, dell' indennita di esproprio dovuta dal Comune ai proprietari di dette aree", rna anche questa volta senza alcun esito da parte del Dirigente UTC. Piu chiaro di cosi !! Invece l'ing. Didonna ha contribuito a fuorviare gli Organi Comunali, cosi da produrre danni ingiusti e rilevantissimi sia alia Pubblica Amministrazione che alle altre parti coinvolte, con quel che ne consegue. Conclusioni E' dunque evidente che Ia mancata stipula degli atti notarili di cessione del diritto di piena proprieta (in favore dei soci delle Cooperative) e da porre esclusjvamente a carjco del Responsabile del Procedimento che, senza che yi fossero ostacoli o impedimenti di sorta, non vi ha provveduto a mente dell'art. 9 dei Verbali di conciliazione. Una volta poi sopraggiunte le modifiche, sia in via giurisdizionale (nel 2005) che legislativa (nel 2007), del prezzo di acquisizione dei lotti, il Dirigente non ha sottoposto a! Consiglio Comunale, come era suo preciso dovere, il Bilando combleto e aeeiornato dell'intera procedura esproprjatiya, con la contabilizzazione puntuale delle poste debitorie nei confronti delle ditte ablate e delle poste creditizie nei confronti delle Cooperative, cosi da mettere gli amministratori nelle condizioni di adempiere alia Transazione ed evitare danni sia all'Ente che alle Cooperative. Risibile poi l'affermazione del Dirigente UTC quando dichiara parti lese sia il Comune che i soci delle cooperative, atteso che proprio a questi ultimi il Dirigente addebita il mancato pagamento del saldo del costo di assegnazione delle aree (saldo che pen'> ad oggi i soci delle Cooperative non conoscono e non lo conosce nemmeno il Comune. grazie all'ignavia del Responsabile del procedimento). II Dirigente UTC, in possesso di tutti i dati urbanistici e contabili della vicenda espropriativa, e rimasto temerariamente inerte.per tanti anni senza fornire un Bilando aeeiornato (entratefuscite) in merito alla Procedura Espropriativa, come imponeva la sopravvenienza delle sentenze della C. d'Appello/Ba del 2005/2006 o della Cass. del 2009, cosi da definire la Transazione in maniera incontestabile e non come maldestramente ha cercato di fare con Ia p.d.d. C.C. n.55 del 6.11.2012, che ha avuto un esito infausto perche megittimamente ed illecitamente supportata dalle "Considerazioni" dell'Avv. C. DellaCorte, che, se pur "autorevoli", provengono da un legale in evidente conflitto di interessi come risulta ampiamente dal verbale della seduta consiliare anzidetta. 4
  • 5. La strumentalita raggiunge il massimo quando il Dirigente scrive (nella nota del 2008 indicata in epigrafe) che va verificato se la misura delle somme previste dai Verbali di Conciliazione sia ancora congrua alia luce della~ indennita fissata dalle sentenze della corte d'Appelo/Ba (la primae la n.385 del 19.04 2005; ditta DeTommaso-Carnevale) e di quella ancor pill alta da calcolare in base ai commi 89-90, art.2, della L. n.244/2007. Insomma il Dirigente Didonna non solo si ricorda di segnalare con inescusabile ritardo, alia fine del 2008, un danno nascente da pronunce emesse 3 anni prima dalla C. d'Appello e dallo jus supervniens della L. 244/07 di un anno prima, rna nel contempo non ha fornito tempestiyamente, agli amministratori del Comune, come era suo preciso dovere, il supporto tecnico del Bilapdo del PEEP aggjornato indispensabile per l'adempimento della Transazione dunque di fatto egli pone intralcio e ostacolo all'attivita amministrativa. D'altronde risulta allo scrivente che l'Ing. Didonna, dopo la sentenza della Corte d'AppellojBa n.385/2005, invece che allertare la P.A., abbia condotto trattatiye autonome e a titolo personate, pur essendo privo del potere di contrattare, con qualche ditta espropriata, peraltro al di fuori dal perimetro comunale e per giunta su presupposti falsie pretestuosi. Ugualmente fece in prossimita delle sentenze della S.C. di Cassazione del 2009. Cio ha finito col fuorviare tutte le Amministrazioni Comunali (Ordinarie e Straordinarie) che hanna retto sino ad oggi le sorti di Palazzo de' Mari, con danni ingenti (di cui, l'Ing. Didonna fa finta di peoccuparsi nelle sue pill recenti note del 2009 e 2010, sperando cosi di addebitare ad altri, responsabilita che attengono unicamente alia sua funzione). Lo stesso sviamento ha subito la recente attivita Amministrativa del Commissario Sraordinario Dr. Fernando Mone (nel prima semestre 2013) al quale none stato sottoposto alcun provvedimento sul punta, pur nella cogenza della nota del Vice Prefetto Dr.ssa D'Abbicco prot. 8309 del 29.04.2010 (All. 15), della nota del Vice Proc. della C. dei Conti dr.ssa Degennaro prot. 11076 del 14.06.2010 (All. 16), della p.d.d. di CC n.55/2012 rinviata sine die e della delibera della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti n. 15/PAR/2013 del 31.1.2013 (AII.17). Quest'ultimo provvedimento dei Giudici Contabili fuga ogni dubbio sulla inerzia imperante dal 2001 sul Comune di Acquaviva delle Fonti e conferma che per dirimere la controversia sulla Transazione in parola non vi sono che due alternative: la primae quella di un atto decisorio provvedimentale autonomo dell'Ente oppure, in mancanza, si impone il ricorso all'Autorita Giudiziaria alia quale in verita ci si sarebbe dovuto rivolgere gia all'indomani delle sentenze della C. d'Appello/Bari del 2005/2006, per un pronunciamento certo e inequivoco sulla possibilita di adempiere alia Transazione, rna il Dirigente non se ne preoccupo affatto, impegnato come era neUe sue trattative personali, mentre i componenti di Giunta e Consiglio Comunali, ove rivi di una preparazione tecnico/giuridica, non si rendevano canto del pericolo incombente. Salvezze tutte Allegati: come citati e numerati 5