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Milano, 17 ottobre 2008




           L'associazione di pazienti:

quali rapporti con i finanziatori e con i pazienti,
         quali meccanismi e strumenti
        per gestire i conflitti di interesse




                                         Pierluigi Pennati
L'associazione di pazienti: quali rapporti con i finanziatori e con i pazienti, quali meccanismi e strumenti per gestire i conflitti di interesse




                       Cos’è il conflitto di interessi?
L'associazione di pazienti: quali rapporti con i finanziatori e con i pazienti, quali meccanismi e strumenti per gestire i conflitti di interesse



                                    http://it.wikipedia.org/wiki/Conflitto_di_interessi



Si verifica un conflitto di interessi quando viene affidata un'alta responsabilità decisionale
ad un soggetto che abbia interessi personali o professionali in conflitto con l'imparzialità
richiesta da tale responsabilità, che può venire meno visti i propri interessi in causa.

Il verificarsi di un conflitto non costituisce di per sé prova che siano state commesse
scorrettezze, può tuttavia costituire un'agevolazione nel caso in cui si cerchi di influenzare il
risultato di una decisione per trarne un beneficio.

L'essere in conflitto di interessi ed abusare effettivamente della propria posizione restano
però due aspetti distinti: un soggetto coinvolto, infatti, potrebbe non agire mai in modo
improprio.

Tuttavia un conflitto di interessi esiste a prescindere che ad esso segua una condotta
impropria o meno.
L'associazione di pazienti: quali rapporti con i finanziatori e con i pazienti, quali meccanismi e strumenti per gestire i conflitti di interesse



                                    http://it.wikipedia.org/wiki/Conflitto_di_interessi


          Esempi di conflitto di interessi possono essere:
          • un politico con una posizione di rilievo o d'influenza che utilizzi questi suoi poteri per
            spingere il legislatore ad approvare l'abrogazione o la modifica d'una legge che lo
            imputa di un qualche reato o che lo coinvolga in qualche modo;
          • un giudice che giudica o un pubblico ministero che imputa un proprio familiare o
            conoscente in una causa o si attivi su una questione in cui lui o i suoi interessi sono
            coinvolti;
          • la partecipazione ad un appalto o transazione essendo a conoscenza dei termini
            riservati di proposta;

          • il presidente di un organo di garanzia che possiede o ha interessi di tipo economico e/o
            personale in (o contro) un'azienda oggetto dell'analisi di tale organo, o ricopre cariche
            pubbliche nell'istituzione che deve controllare;

          • uno studente che insegni una qualsiasi materia presso il corso di laurea al quale è
            iscritto.
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                                    http://it.wikipedia.org/wiki/Conflitto_di_interessi

                                    La legge e i conflitti di interessi
Gli ordinamenti giuridici democratici internazionali sono solitamente garantisti e contrari allo sfruttamento della propria
posizione per interessi personali a discapito di altre parti in causa, in particolare rispetto ad incarichi pubblici; dispongono
perciò di specifiche leggi che non permettono - o tentano di scongiurare - il verificarsi di tali conflitti.

Ad imprenditori o magistrati sono di solito interdette funzioni pubblico-istituzionali; a studenti di determinati corsi universitari
è interdetto l'insegnamento presso gli stessi; e così via.

La disciplina del conflitto di interesse può vietare l'accumulo quot;ad interimquot; di due cariche incompatibili, oppure essere più
estesa, e vietare la copertura di una carica (pubblica o meno) per un periodo minimo di alcuni anni dalla fine della carica
pubblica precedente.

Il divieto di cumulare incarichi in conflitto di interesse può riguardare non una singola persona, ma essere esteso a persone
che sono coniugi, parenti o consanguinei.

Ad esempio, l'incarico di avvocato difensore che un magistrato neo-dimissionario può assumere, potrebbe condizionare lo
svolgimento di alcune indagini o processi a favore dei propri futuri clienti (con depistaggi, minori acquisizioni di prove, etc.).

Analogamente, per il rilascio di permessi e licenze (comunali, da parte del sindaco, etc.), per il bando di gare d'appalto in
cui un membro della commissione aggiudicatrice diventa poco tempo dopo dipendente o socio dell'impresa vincitrice, o
riceve delle donazioni o costose consulenze, che potrebbero essere un modo di remunerare favori politici.
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                                    http://it.wikipedia.org/wiki/Associazione_(diritto)


                                    Associazione

Nell'ordinamento giuridico italiano, l'associazione è una delle forme aggregative riconosciute dalla
legge, che ne tutela la libertà costitutiva e le forme di attività.

Ha base personale anche il comitato mentre la fondazione è caratterizzata esclusivamente dall'elemento
patrimoniale.

Le associazioni, riconosciute o non riconosciute come persone giuridiche sono gruppi di persone
liberamente costituiti, che svolgono la loro attività prevalentemente attraverso prestazioni personali
o patrimoniali, volontarie o meno, degli aderenti (associati).

L'associazione è quindi la risultante di un contratto tra due o più soggetti con cui le parti si obbligano,
attraverso una organizzazione stabile, a perseguire uno scopo comune diverso da quello per cui la legge
stabilisce una forma particolare (come ad esempio avviene per le società che perseguono lo scopo
lucrativo e le cooperative che perseguono uno scopo mutualistico).
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                                            Forme legali di aggregazione

       Tipo                              Soggetto                                    Oggetto                             Opzionale


Associazione
/ movimento



Società /
cooperativa




Fondazione
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                               Associazione di pazienti
Gruppo di persone, in maggioranza affette o direttamente interessate ad una o più
patologie, liberamente costituite, che svolgono la loro attività prevalentemente attraverso
prestazioni personali o patrimoniali, volontarie o meno, degli aderenti (associati).


Non ha scopo lucrativo (società)

Non ha scopo mutualistico (cooperative)

Non è unicamente un patrimonio (fondazione)
                                                                            }           Hanno differente forma legale
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Si distinguono in questo quadro le ONLUS

Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

La sigla ONLUS indica una categoria tributaria che gli articoli 10 e seguenti del
D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, prevedono possa essere assunta da associazioni,
comitati, fondazioni, società cooperative e altri enti di carattere privato, con o senza
personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto
pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente
una serie di requisiti.

Tale qualifica attribuisce la possibilità di godere di agevolazioni fiscali.

Le onlus rilevano esclusivamente ai fini fiscali.
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                      Legge Quadro sul volontariato n. 266 del 11/08/91




                                                                                  • Controllo sulla gestione delle
• Legge 23 dicembre 1996, n. 662
                                                                                    organizzazioni di volontariato
• Legge 31 luglio 1997, n.259
                                                                                  • Anagrafe delle associazioni di
• Decreto Legislativo 4/12/ 1997 n. 460
                                                                                    volontariato




                                                                                  • Regole per diventare ONLUS
• Circolare 26 febbraio 2003, n. 14/E                                             • Assoluta coerenza con i propri fini
                                                                                  • Regole ineludibili
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ONLUS: PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI REQUISITI
      Allegato 1 Circolare 26 febbraio 2003, n. 14/E (art. 10 del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460)


Clausole statutarie:
I.     Svolgimento di attività in uno o più dei settori tassativamente individuati all'art. 10, comma 1,
       lett. a) del D.lgs. n. 460.
II.    Esclusivo perseguimento di finalità solidaristiche.
III. Divieto di svolgere attività diverse da quelle appena elencate, ad eccezione di quelle ad esse
     direttamente connesse.
IV. Divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione.
V.     Obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali
       e di quelle ad esse direttamente connesse.
VI. Obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento, ad altre ONLUS o ai fini di utilità
    sociale (sentito l'organismo di controllo - Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità
    sociale - istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2000).
VII. Obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale.
VIII. Obbligo di uniformare l'organizzazione a principi di democrazia interna (solo per le
      associazioni).
IX. Uso dell'acronimo ONLUS.
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                                   art. 10 del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460
1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società
   cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi,
   redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:
     a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:
     b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
     c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse
        direttamente connesse;
     d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
        durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per
        legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della
        medesima ed unitaria struttura;
     e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di
        quelle ad esse direttamente connesse;
     f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa,
        ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di
        controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione
        imposta dalla legge;
     g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
     h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del
        rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e
        prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le
        modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
     i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della
        locuzione quot;organizzazione non lucrativa di utilità socialequot; o dell'acronimo quot;ONLUSquot;.
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                                  art. 5 del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460
4-quinquies.
Le disposizioni di cui ai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater si applicano a condizione che le associazioni interessate
si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto
pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:
   a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
      durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
   b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra
      associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui
      all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla
      legge;
   c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del
      rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e
      prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le
      modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
   d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le
      disposizioni statutarie;
   e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo
      comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro
      ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative
      deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
   f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non
      rivalutabilità della stessa.
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                   Il conflitto di interesse in sanità

       Interesse primario                                                   Interesse secondario

                                                                                   GUADAGNO
         PAZIENTE                                                                   economico


          Sviluppo scientifico                                                                      Notorietà
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      INTERESSE IN GIOCO                                                                        FRUITORE

      Qualità delle nuove conoscenze                                                            La Scienza

      Rispetto dei diritti                                                                      I malati presenti

      Progresso delle cure (diagnosi)                                                           I malati futuri

      Contenimento delle spese                                                                  Lo Stato

      Carriera e successo                                                                       I medici/ricercatori

      Profitto economico                                                                        Le aziende
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                        Si può eliminare il conflitto di interessi?
                                         Vi sono sempre interessi in gioco

             Qualità delle nuove conoscenze                                                           Scienza


  Rispetto dei diritti                       Profitto economico             Malati presenti                                 Aziende



                                                                                                       Fruitore
                             Interesse

Progresso delle cure                       Carriera e successo                Malati futuri                          Medici / Ricercatori

      (diagnosi)



                 Contenimento delle spese                                                                Stato
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    Il conflitto di interessi nelle associazioni

      INTERESSE IN GIOCO                                                                    FRUITORE

                            Oggetto sociale                                                    Associati


                            Necessità di finanziamento                                         Associazione stessa


                            Potere e successo                                                  Operatori associativi
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                                        Necessità di finanziamento



                                                 Rapporti con i finanziatori




      Privati                          Aziende                                    Operatori sanitari                        ?………
             Pazienti                           Del settore                              Medici                                   ?…….
              Filantropi                        Di altri settori                         Farmacisti                               ?…….
               …                               …                                          …                                       ……….
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                                                   Potere e successo




                                           Rapporti con gli associati
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   Come riconoscere i conflitti di interesse?

                                                      ANALISI

       Statuto                                                 Bilancio                                    Attività
                                                               •…
               • Democrazia                                                                                        • Pubbliche
               • Partecipazione                                                                                    • Interne
               • Consultazione e controllo                                                                         • Operatori
               • …(Patrimonio?)                                                                                    • …
L'associazione di pazienti: quali rapporti con i finanziatori e con i pazienti, quali meccanismi e strumenti per gestire i conflitti di interesse




                                            In una parola:


      TRASPARENZA
L'associazione di pazienti: quali rapporti con i finanziatori e con i pazienti, quali meccanismi e strumenti per gestire i conflitti di interesse




14 maggio 2008
L'associazione di pazienti: quali rapporti con i finanziatori e con i pazienti, quali meccanismi e strumenti per gestire i conflitti di interesse




14 maggio 2008
L'associazione di pazienti: quali rapporti con i finanziatori e con i pazienti, quali meccanismi e strumenti per gestire i conflitti di interesse



Nel 1999 l'ISTAT ha censito 221.412 istituzioni non profit




                                                                       100%

                                                                         80%
                                                                                                                                 non profit
                                                                         60%                                                     onlus
   di queste il 91% erano onlus (~ 201.500)
                                                                         40%                                                     Fasulle

                                                                         20%

                                                                           0%
                                                                                       Istituzioni



   L’Espresso parla di 3.000 onlus fasulle smascherate in 3 anni: evadevano cioè le tasse.
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                                                       COSA FARE?
Obiettivo:

Avere a disposizione un semplice, rapido ed efficiente strumento di valutazione per la cercare
di comprendere (senza grossi sforzi) se l’associazione (movimento, organizzazione) in
oggetto possa celare secondi fini.
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                                  Parliamo di:

            EBH = Evidence Based Honesty


                                     ovvero di

              Onestà Basata sulle Prove
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                                                        www.psoriasispatients.eu
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Metodo:


La valutazione della struttura dell’associazione, movimento od organizzazione che ci
interessa attraverso la lettura del suo statuto e del materiale a disposizione e/o da questa
diffuso, includendo i criteri generali di democrazia, trasparenza ed efficacia delle sue attività
ed azioni.
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                                                                                                         FUORI

                                                                                                                  Immagine

                                                                                                                  Volontari

                                                                                                                  Organi

                                                                                                                  Soci

                                                                                                                 Statuto
                                                                                                         DENTRO
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L’analisi della struttura inizia dal suo statuto che è anche il primo e
fondamentale strumento di chiarezza.



                                      TRASPARENZA!
                L’indisponibilità totale o parziale dello statuto è sintomo di scarsa
                trasparenza, equivale a nascondere i propri dati anagrafici.
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                                                           Lo statuto

DENTRO
Elementi di chiarezza:                                                     Elementi dubbi:
Statuto disponibilie.                                                      Statuto indisponibile (o solo stralci).
Struttura democratica.                                                     Struttura bloccata.
Tutti possono associarsi.                                                  Regole particolari per associarsi.
Elezioni periodiche.                                                       Elezioni non previste (od “all’occorrenza”).
Obbligo di formare il bilancio.                                            Bilancio non menzionato.
Disponibilità ed approvazione del bilancio.                                Indisponibilità del bilancio.
Nessuna distribuzione utili o capitale se non and altre onlus.             Distribuisce utili (o non lo menziona).
Accesso libero a tutte le informazioni sociali.                            Informazioni sociali riservate.
Disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative.             Possibilità di partecipazione temporanea.
Esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.                Solidarietà allargata o non definita.
Divieto di svolgere attività diverse.                                      Attività generica.
Patrimonio definito e dettagliato.                                         Patrimonio generico.
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                                                           Le attività

FUORI
Elementi di chiarezza:                                                     Elementi dubbi:
Rinnova periodicamente gli organi sociali                                  Non rinnova mai gli organi sociali.
Dichiara la provenienza ed impiego dei propri fondi.                       Non dichiara la provenienza ed impiego dei propri fondi.
Si coordina con altre associazioni autonome con finalità analoghe.         Svolge attività isolata e/o considera rivali gli altri con finalità simili.
Ha servizi destinati a tutti e non solo ai soci.                           I suoi servizi sono destinati ai soli iscritti.
Livelli direttivi coperti da parte di pazienti e/o loro familiari.         Livelli direttivi ricoperti da operatori del settore.
Svolge esclusivamente attività sociali.                                    Svolge attività commerciali preponderanti.
Le sue iniziative sono affiancate da soggetti eterogenei.                  Le sue iniziative sono affiancate da soggetti interesssati.
Ha strumenti certi di feedback dei pazienti.                               Non ha strumenti certi di feedback sui pazienti.
Indica le iniziative future.                                               Non indica le iniziative future.
Promuove eventi con frequenza.                                             Non promuove mai eventi.
Cerca il coinvolgimento sociale.                                           Non è interessata al coinvolgimento sociale.
Ha obiettivi semplici e definiti.                                          I suoi obiettivi sono generici.
Ha una sede indipendente.                                                  Ha sede presso strutture di dubbia indipendenza.
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                                                        Conclusioni
Le associazioni sono relativamente semplici da valutare se mettono a disposizione in
particolare il proprio atto costitutivo (ed i dati di bilancio).

                      Democrazia, trasparenza e chiarezza sono elementi privilegiati.

All’opposto l’atteggiamento di chiusura ed auto-protezione dell’interesse sociale o privato non
rende possibile una valutazione di affidabilità consigliando un atteggiamento prudente.
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                                           Un caso a campione:
                                                             29 ottobre
                                                World Psoriasis Day ©
                                                         =
                                        Marchio commerciale internazionale
                               registrato da un’azienda farmaceutica multinazionale



Unici sponsors sono fin dall’inizio solo aziende farmaceutiche produttrici di nuovi farmaci per
la psoriasi, una delle quali non fa mistero di esserne stata l’inventrice.

(fonte: www.worldpsoriasisday.com, ottobre 2008).




             www.worldpsoriasiday.it - www.giornatadellapsoriasi.it - www.giornatamondialedellapsoriasi.it
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              1                                     2                                    3                                    4
 Organizzazione                             Sponsors                                Diritti©                          Pubblicità




   La giornata è                      Gli sponsor erogano                    I diritti commerciali                Il WPD ha solo uno
     gestita ed                       denaro nazione per                        del WPD non                        scopo pubblicitario
    organizzata                            nazione alle                     vengono rilasciati ai                  per le associazioni
autonomamente da                        associazioni che                    partecipanti in alcun                    sostenute dagli
   un’agenzia di                          intrattengono                     modo ma mantenuti                     sponsors, senza di
 Londra incaricata                     rapporti diretti con                       dall’azienda                       fatto perseguire
  dagli sponsor ai                              loro                          proprietaria che li                    alcuna rilevante
   quali risponde                                                           controlla attraverso                     azione di valore
(dichiarazioni della                                                                l’agenzia                             sociale
   responsabile)
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                               La carta di identità della giornata
   Nome: World Psoriasis Day
   Compleanno: 29 ottobre
   Paternità: produttore di nuovo farmaco innovativo per la psoriasi
   Sponsor: tutti produttori di nuovi farmaci per la psoriasi
   Sostenitori: associazioni di pazienti
   Residenza: nazioni dove sono presenti gli sponsor
   Segni particolari: nata nel periodo di arrivo sul mercato dei nuovi farmaci per la psoriasi
   Immagine: non riproducibile perché coperta da diritti
   Messaggi: la psoriasi si può guarire
               oggi c’è una speranza
               i pazienti hanno diritto a cure migliori e gratuite
               …
   Curiosità: nel sito ufficiale non compaiono associazioni di supporto per l’Italia ma il 29
              ottobre la giornata sarà celebrata regolarmente anche da noi …

             www.worldpsoriasiday.it - www.giornatadellapsoriasi.it - www.giornatamondialedellapsoriasi.it
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                         “Sponsor” …. è sempre scorretto?
Alcune considerazioni:

•     Collaborare con l’Azienda Farmaceutica non significa sempre e automaticamente
      configurare un conflitto di interesse
•     Per molto tempo la ricerca clinica è sopravvissuta grazie al sostegno (farmaci e fondi)
      delle Aziende
•     Ma le interazioni devono essere chiare e i ruoli definiti da contratti che salvaguardino la
      proprietà intellettuale dei dati e che non prevedano alcuna possibilità di intervento sulla
      pubblicazione (F.Perrone, AIOM 2003)
•     Non conta di chi è il denaro se il fine è onesto
•     Non basta una dichiarazione di NON conflitto o di conflitto di interessi per risolvere la
      questione
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           Terza (ed aurea) legge della stupidità umana di Carlo Maria Cipolla
Sprovveduti:Persone che con il loro
            agire  danneggiano    se                                                                                    +
            stesse mentre producono




                                                             l'individuo procura agli altri
            un vantaggio per qualcun                                                              Sprovveduti               Intelligenti




                                                                 Danni o vantaggi che
            altro.

Intelligenti: Persone le cui azioni
              avvantaggiano loro e anche
              gli altri.                                                                      -
                                                                                                                    0
Banditi:         Persone che agiscono in                                                                                               +
                 modo da trarne vantaggio
                 ma danneggiare gli altri.                                                           Stupidi                Banditi
Stupidi:         Persone che agiscono in
                 modo da causare un danno
                 a un’altra persona o gruppo
                 di persone senza realizzare                                                                    -
                 alcun vantaggio per sé o                                                         Danni o vantaggi che l'individuo
                 addirittura subendo un
                 danno.                                                                                procura a se stesso
L'associazione di pazienti: quali rapporti con i finanziatori e con i pazienti, quali meccanismi e strumenti per gestire i conflitti di interesse




                         quot; ..... convene
ch’io solva il mio dovere anzi ch’io mova:
giustizia vuole e pietà mi ritenequot;
                         Dante, Purgatorio, X, 91-93




                                                                                                                     Pierluigi Pennati

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Associazioni e conflitti di interesse

  • 1. Milano, 17 ottobre 2008 L'associazione di pazienti: quali rapporti con i finanziatori e con i pazienti, quali meccanismi e strumenti per gestire i conflitti di interesse Pierluigi Pennati
  • 2. L'associazione di pazienti: quali rapporti con i finanziatori e con i pazienti, quali meccanismi e strumenti per gestire i conflitti di interesse Cos’è il conflitto di interessi?
  • 3. L'associazione di pazienti: quali rapporti con i finanziatori e con i pazienti, quali meccanismi e strumenti per gestire i conflitti di interesse http://it.wikipedia.org/wiki/Conflitto_di_interessi Si verifica un conflitto di interessi quando viene affidata un'alta responsabilità decisionale ad un soggetto che abbia interessi personali o professionali in conflitto con l'imparzialità richiesta da tale responsabilità, che può venire meno visti i propri interessi in causa. Il verificarsi di un conflitto non costituisce di per sé prova che siano state commesse scorrettezze, può tuttavia costituire un'agevolazione nel caso in cui si cerchi di influenzare il risultato di una decisione per trarne un beneficio. L'essere in conflitto di interessi ed abusare effettivamente della propria posizione restano però due aspetti distinti: un soggetto coinvolto, infatti, potrebbe non agire mai in modo improprio. Tuttavia un conflitto di interessi esiste a prescindere che ad esso segua una condotta impropria o meno.
  • 4. L'associazione di pazienti: quali rapporti con i finanziatori e con i pazienti, quali meccanismi e strumenti per gestire i conflitti di interesse http://it.wikipedia.org/wiki/Conflitto_di_interessi Esempi di conflitto di interessi possono essere: • un politico con una posizione di rilievo o d'influenza che utilizzi questi suoi poteri per spingere il legislatore ad approvare l'abrogazione o la modifica d'una legge che lo imputa di un qualche reato o che lo coinvolga in qualche modo; • un giudice che giudica o un pubblico ministero che imputa un proprio familiare o conoscente in una causa o si attivi su una questione in cui lui o i suoi interessi sono coinvolti; • la partecipazione ad un appalto o transazione essendo a conoscenza dei termini riservati di proposta; • il presidente di un organo di garanzia che possiede o ha interessi di tipo economico e/o personale in (o contro) un'azienda oggetto dell'analisi di tale organo, o ricopre cariche pubbliche nell'istituzione che deve controllare; • uno studente che insegni una qualsiasi materia presso il corso di laurea al quale è iscritto.
  • 5. L'associazione di pazienti: quali rapporti con i finanziatori e con i pazienti, quali meccanismi e strumenti per gestire i conflitti di interesse http://it.wikipedia.org/wiki/Conflitto_di_interessi La legge e i conflitti di interessi Gli ordinamenti giuridici democratici internazionali sono solitamente garantisti e contrari allo sfruttamento della propria posizione per interessi personali a discapito di altre parti in causa, in particolare rispetto ad incarichi pubblici; dispongono perciò di specifiche leggi che non permettono - o tentano di scongiurare - il verificarsi di tali conflitti. Ad imprenditori o magistrati sono di solito interdette funzioni pubblico-istituzionali; a studenti di determinati corsi universitari è interdetto l'insegnamento presso gli stessi; e così via. La disciplina del conflitto di interesse può vietare l'accumulo quot;ad interimquot; di due cariche incompatibili, oppure essere più estesa, e vietare la copertura di una carica (pubblica o meno) per un periodo minimo di alcuni anni dalla fine della carica pubblica precedente. Il divieto di cumulare incarichi in conflitto di interesse può riguardare non una singola persona, ma essere esteso a persone che sono coniugi, parenti o consanguinei. Ad esempio, l'incarico di avvocato difensore che un magistrato neo-dimissionario può assumere, potrebbe condizionare lo svolgimento di alcune indagini o processi a favore dei propri futuri clienti (con depistaggi, minori acquisizioni di prove, etc.). Analogamente, per il rilascio di permessi e licenze (comunali, da parte del sindaco, etc.), per il bando di gare d'appalto in cui un membro della commissione aggiudicatrice diventa poco tempo dopo dipendente o socio dell'impresa vincitrice, o riceve delle donazioni o costose consulenze, che potrebbero essere un modo di remunerare favori politici.
  • 6. L'associazione di pazienti: quali rapporti con i finanziatori e con i pazienti, quali meccanismi e strumenti per gestire i conflitti di interesse http://it.wikipedia.org/wiki/Associazione_(diritto) Associazione Nell'ordinamento giuridico italiano, l'associazione è una delle forme aggregative riconosciute dalla legge, che ne tutela la libertà costitutiva e le forme di attività. Ha base personale anche il comitato mentre la fondazione è caratterizzata esclusivamente dall'elemento patrimoniale. Le associazioni, riconosciute o non riconosciute come persone giuridiche sono gruppi di persone liberamente costituiti, che svolgono la loro attività prevalentemente attraverso prestazioni personali o patrimoniali, volontarie o meno, degli aderenti (associati). L'associazione è quindi la risultante di un contratto tra due o più soggetti con cui le parti si obbligano, attraverso una organizzazione stabile, a perseguire uno scopo comune diverso da quello per cui la legge stabilisce una forma particolare (come ad esempio avviene per le società che perseguono lo scopo lucrativo e le cooperative che perseguono uno scopo mutualistico).
  • 7. L'associazione di pazienti: quali rapporti con i finanziatori e con i pazienti, quali meccanismi e strumenti per gestire i conflitti di interesse Forme legali di aggregazione Tipo Soggetto Oggetto Opzionale Associazione / movimento Società / cooperativa Fondazione
  • 8. L'associazione di pazienti: quali rapporti con i finanziatori e con i pazienti, quali meccanismi e strumenti per gestire i conflitti di interesse Associazione di pazienti Gruppo di persone, in maggioranza affette o direttamente interessate ad una o più patologie, liberamente costituite, che svolgono la loro attività prevalentemente attraverso prestazioni personali o patrimoniali, volontarie o meno, degli aderenti (associati). Non ha scopo lucrativo (società) Non ha scopo mutualistico (cooperative) Non è unicamente un patrimonio (fondazione) } Hanno differente forma legale
  • 9. L'associazione di pazienti: quali rapporti con i finanziatori e con i pazienti, quali meccanismi e strumenti per gestire i conflitti di interesse Si distinguono in questo quadro le ONLUS Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale La sigla ONLUS indica una categoria tributaria che gli articoli 10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, prevedono possa essere assunta da associazioni, comitati, fondazioni, società cooperative e altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente una serie di requisiti. Tale qualifica attribuisce la possibilità di godere di agevolazioni fiscali. Le onlus rilevano esclusivamente ai fini fiscali.
  • 10. L'associazione di pazienti: quali rapporti con i finanziatori e con i pazienti, quali meccanismi e strumenti per gestire i conflitti di interesse Legge Quadro sul volontariato n. 266 del 11/08/91 • Controllo sulla gestione delle • Legge 23 dicembre 1996, n. 662 organizzazioni di volontariato • Legge 31 luglio 1997, n.259 • Anagrafe delle associazioni di • Decreto Legislativo 4/12/ 1997 n. 460 volontariato • Regole per diventare ONLUS • Circolare 26 febbraio 2003, n. 14/E • Assoluta coerenza con i propri fini • Regole ineludibili
  • 11. L'associazione di pazienti: quali rapporti con i finanziatori e con i pazienti, quali meccanismi e strumenti per gestire i conflitti di interesse ONLUS: PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI REQUISITI Allegato 1 Circolare 26 febbraio 2003, n. 14/E (art. 10 del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460) Clausole statutarie: I. Svolgimento di attività in uno o più dei settori tassativamente individuati all'art. 10, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 460. II. Esclusivo perseguimento di finalità solidaristiche. III. Divieto di svolgere attività diverse da quelle appena elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. IV. Divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione. V. Obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. VI. Obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento, ad altre ONLUS o ai fini di utilità sociale (sentito l'organismo di controllo - Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale - istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2000). VII. Obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale. VIII. Obbligo di uniformare l'organizzazione a principi di democrazia interna (solo per le associazioni). IX. Uso dell'acronimo ONLUS.
  • 12. L'associazione di pazienti: quali rapporti con i finanziatori e con i pazienti, quali meccanismi e strumenti per gestire i conflitti di interesse art. 10 del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente: a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori: b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale; c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse; d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura; e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale; h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione quot;organizzazione non lucrativa di utilità socialequot; o dell'acronimo quot;ONLUSquot;.
  • 13. L'associazione di pazienti: quali rapporti con i finanziatori e con i pazienti, quali meccanismi e strumenti per gestire i conflitti di interesse art. 5 del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata: a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
  • 14. L'associazione di pazienti: quali rapporti con i finanziatori e con i pazienti, quali meccanismi e strumenti per gestire i conflitti di interesse Il conflitto di interesse in sanità Interesse primario Interesse secondario GUADAGNO PAZIENTE economico Sviluppo scientifico Notorietà
  • 15. L'associazione di pazienti: quali rapporti con i finanziatori e con i pazienti, quali meccanismi e strumenti per gestire i conflitti di interesse INTERESSE IN GIOCO FRUITORE Qualità delle nuove conoscenze La Scienza Rispetto dei diritti I malati presenti Progresso delle cure (diagnosi) I malati futuri Contenimento delle spese Lo Stato Carriera e successo I medici/ricercatori Profitto economico Le aziende
  • 16. L'associazione di pazienti: quali rapporti con i finanziatori e con i pazienti, quali meccanismi e strumenti per gestire i conflitti di interesse Si può eliminare il conflitto di interessi? Vi sono sempre interessi in gioco Qualità delle nuove conoscenze Scienza Rispetto dei diritti Profitto economico Malati presenti Aziende Fruitore Interesse Progresso delle cure Carriera e successo Malati futuri Medici / Ricercatori (diagnosi) Contenimento delle spese Stato
  • 17. L'associazione di pazienti: quali rapporti con i finanziatori e con i pazienti, quali meccanismi e strumenti per gestire i conflitti di interesse Il conflitto di interessi nelle associazioni INTERESSE IN GIOCO FRUITORE Oggetto sociale Associati Necessità di finanziamento Associazione stessa Potere e successo Operatori associativi
  • 18. L'associazione di pazienti: quali rapporti con i finanziatori e con i pazienti, quali meccanismi e strumenti per gestire i conflitti di interesse Necessità di finanziamento Rapporti con i finanziatori Privati Aziende Operatori sanitari ?……… Pazienti Del settore Medici ?……. Filantropi Di altri settori Farmacisti ?……. … … … ……….
  • 19. L'associazione di pazienti: quali rapporti con i finanziatori e con i pazienti, quali meccanismi e strumenti per gestire i conflitti di interesse Potere e successo Rapporti con gli associati
  • 20. L'associazione di pazienti: quali rapporti con i finanziatori e con i pazienti, quali meccanismi e strumenti per gestire i conflitti di interesse Come riconoscere i conflitti di interesse? ANALISI Statuto Bilancio Attività •… • Democrazia • Pubbliche • Partecipazione • Interne • Consultazione e controllo • Operatori • …(Patrimonio?) • …
  • 21. L'associazione di pazienti: quali rapporti con i finanziatori e con i pazienti, quali meccanismi e strumenti per gestire i conflitti di interesse In una parola: TRASPARENZA
  • 22. L'associazione di pazienti: quali rapporti con i finanziatori e con i pazienti, quali meccanismi e strumenti per gestire i conflitti di interesse 14 maggio 2008
  • 23. L'associazione di pazienti: quali rapporti con i finanziatori e con i pazienti, quali meccanismi e strumenti per gestire i conflitti di interesse 14 maggio 2008
  • 24. L'associazione di pazienti: quali rapporti con i finanziatori e con i pazienti, quali meccanismi e strumenti per gestire i conflitti di interesse Nel 1999 l'ISTAT ha censito 221.412 istituzioni non profit 100% 80% non profit 60% onlus di queste il 91% erano onlus (~ 201.500) 40% Fasulle 20% 0% Istituzioni L’Espresso parla di 3.000 onlus fasulle smascherate in 3 anni: evadevano cioè le tasse.
  • 25. L'associazione di pazienti: quali rapporti con i finanziatori e con i pazienti, quali meccanismi e strumenti per gestire i conflitti di interesse COSA FARE? Obiettivo: Avere a disposizione un semplice, rapido ed efficiente strumento di valutazione per la cercare di comprendere (senza grossi sforzi) se l’associazione (movimento, organizzazione) in oggetto possa celare secondi fini.
  • 26. L'associazione di pazienti: quali rapporti con i finanziatori e con i pazienti, quali meccanismi e strumenti per gestire i conflitti di interesse Parliamo di: EBH = Evidence Based Honesty ovvero di Onestà Basata sulle Prove
  • 27. L'associazione di pazienti: quali rapporti con i finanziatori e con i pazienti, quali meccanismi e strumenti per gestire i conflitti di interesse www.psoriasispatients.eu
  • 28. L'associazione di pazienti: quali rapporti con i finanziatori e con i pazienti, quali meccanismi e strumenti per gestire i conflitti di interesse Metodo: La valutazione della struttura dell’associazione, movimento od organizzazione che ci interessa attraverso la lettura del suo statuto e del materiale a disposizione e/o da questa diffuso, includendo i criteri generali di democrazia, trasparenza ed efficacia delle sue attività ed azioni.
  • 29. L'associazione di pazienti: quali rapporti con i finanziatori e con i pazienti, quali meccanismi e strumenti per gestire i conflitti di interesse FUORI Immagine Volontari Organi Soci Statuto DENTRO
  • 30. L'associazione di pazienti: quali rapporti con i finanziatori e con i pazienti, quali meccanismi e strumenti per gestire i conflitti di interesse L’analisi della struttura inizia dal suo statuto che è anche il primo e fondamentale strumento di chiarezza. TRASPARENZA! L’indisponibilità totale o parziale dello statuto è sintomo di scarsa trasparenza, equivale a nascondere i propri dati anagrafici.
  • 31. L'associazione di pazienti: quali rapporti con i finanziatori e con i pazienti, quali meccanismi e strumenti per gestire i conflitti di interesse Lo statuto DENTRO Elementi di chiarezza: Elementi dubbi: Statuto disponibilie. Statuto indisponibile (o solo stralci). Struttura democratica. Struttura bloccata. Tutti possono associarsi. Regole particolari per associarsi. Elezioni periodiche. Elezioni non previste (od “all’occorrenza”). Obbligo di formare il bilancio. Bilancio non menzionato. Disponibilità ed approvazione del bilancio. Indisponibilità del bilancio. Nessuna distribuzione utili o capitale se non and altre onlus. Distribuisce utili (o non lo menziona). Accesso libero a tutte le informazioni sociali. Informazioni sociali riservate. Disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative. Possibilità di partecipazione temporanea. Esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale. Solidarietà allargata o non definita. Divieto di svolgere attività diverse. Attività generica. Patrimonio definito e dettagliato. Patrimonio generico.
  • 32. L'associazione di pazienti: quali rapporti con i finanziatori e con i pazienti, quali meccanismi e strumenti per gestire i conflitti di interesse Le attività FUORI Elementi di chiarezza: Elementi dubbi: Rinnova periodicamente gli organi sociali Non rinnova mai gli organi sociali. Dichiara la provenienza ed impiego dei propri fondi. Non dichiara la provenienza ed impiego dei propri fondi. Si coordina con altre associazioni autonome con finalità analoghe. Svolge attività isolata e/o considera rivali gli altri con finalità simili. Ha servizi destinati a tutti e non solo ai soci. I suoi servizi sono destinati ai soli iscritti. Livelli direttivi coperti da parte di pazienti e/o loro familiari. Livelli direttivi ricoperti da operatori del settore. Svolge esclusivamente attività sociali. Svolge attività commerciali preponderanti. Le sue iniziative sono affiancate da soggetti eterogenei. Le sue iniziative sono affiancate da soggetti interesssati. Ha strumenti certi di feedback dei pazienti. Non ha strumenti certi di feedback sui pazienti. Indica le iniziative future. Non indica le iniziative future. Promuove eventi con frequenza. Non promuove mai eventi. Cerca il coinvolgimento sociale. Non è interessata al coinvolgimento sociale. Ha obiettivi semplici e definiti. I suoi obiettivi sono generici. Ha una sede indipendente. Ha sede presso strutture di dubbia indipendenza.
  • 33. L'associazione di pazienti: quali rapporti con i finanziatori e con i pazienti, quali meccanismi e strumenti per gestire i conflitti di interesse Conclusioni Le associazioni sono relativamente semplici da valutare se mettono a disposizione in particolare il proprio atto costitutivo (ed i dati di bilancio). Democrazia, trasparenza e chiarezza sono elementi privilegiati. All’opposto l’atteggiamento di chiusura ed auto-protezione dell’interesse sociale o privato non rende possibile una valutazione di affidabilità consigliando un atteggiamento prudente.
  • 34. L'associazione di pazienti: quali rapporti con i finanziatori e con i pazienti, quali meccanismi e strumenti per gestire i conflitti di interesse Un caso a campione: 29 ottobre World Psoriasis Day © = Marchio commerciale internazionale registrato da un’azienda farmaceutica multinazionale Unici sponsors sono fin dall’inizio solo aziende farmaceutiche produttrici di nuovi farmaci per la psoriasi, una delle quali non fa mistero di esserne stata l’inventrice. (fonte: www.worldpsoriasisday.com, ottobre 2008). www.worldpsoriasiday.it - www.giornatadellapsoriasi.it - www.giornatamondialedellapsoriasi.it
  • 35. L'associazione di pazienti: quali rapporti con i finanziatori e con i pazienti, quali meccanismi e strumenti per gestire i conflitti di interesse 1 2 3 4 Organizzazione Sponsors Diritti© Pubblicità La giornata è Gli sponsor erogano I diritti commerciali Il WPD ha solo uno gestita ed denaro nazione per del WPD non scopo pubblicitario organizzata nazione alle vengono rilasciati ai per le associazioni autonomamente da associazioni che partecipanti in alcun sostenute dagli un’agenzia di intrattengono modo ma mantenuti sponsors, senza di Londra incaricata rapporti diretti con dall’azienda fatto perseguire dagli sponsor ai loro proprietaria che li alcuna rilevante quali risponde controlla attraverso azione di valore (dichiarazioni della l’agenzia sociale responsabile) www.worldpsoriasiday.it - www.giornatadellapsoriasi.it - www.giornatamondialedellapsoriasi.it
  • 36. L'associazione di pazienti: quali rapporti con i finanziatori e con i pazienti, quali meccanismi e strumenti per gestire i conflitti di interesse La carta di identità della giornata Nome: World Psoriasis Day Compleanno: 29 ottobre Paternità: produttore di nuovo farmaco innovativo per la psoriasi Sponsor: tutti produttori di nuovi farmaci per la psoriasi Sostenitori: associazioni di pazienti Residenza: nazioni dove sono presenti gli sponsor Segni particolari: nata nel periodo di arrivo sul mercato dei nuovi farmaci per la psoriasi Immagine: non riproducibile perché coperta da diritti Messaggi: la psoriasi si può guarire oggi c’è una speranza i pazienti hanno diritto a cure migliori e gratuite … Curiosità: nel sito ufficiale non compaiono associazioni di supporto per l’Italia ma il 29 ottobre la giornata sarà celebrata regolarmente anche da noi … www.worldpsoriasiday.it - www.giornatadellapsoriasi.it - www.giornatamondialedellapsoriasi.it
  • 37. L'associazione di pazienti: quali rapporti con i finanziatori e con i pazienti, quali meccanismi e strumenti per gestire i conflitti di interesse “Sponsor” …. è sempre scorretto? Alcune considerazioni: • Collaborare con l’Azienda Farmaceutica non significa sempre e automaticamente configurare un conflitto di interesse • Per molto tempo la ricerca clinica è sopravvissuta grazie al sostegno (farmaci e fondi) delle Aziende • Ma le interazioni devono essere chiare e i ruoli definiti da contratti che salvaguardino la proprietà intellettuale dei dati e che non prevedano alcuna possibilità di intervento sulla pubblicazione (F.Perrone, AIOM 2003) • Non conta di chi è il denaro se il fine è onesto • Non basta una dichiarazione di NON conflitto o di conflitto di interessi per risolvere la questione
  • 38. L'associazione di pazienti: quali rapporti con i finanziatori e con i pazienti, quali meccanismi e strumenti per gestire i conflitti di interesse Terza (ed aurea) legge della stupidità umana di Carlo Maria Cipolla Sprovveduti:Persone che con il loro agire danneggiano se + stesse mentre producono l'individuo procura agli altri un vantaggio per qualcun Sprovveduti Intelligenti Danni o vantaggi che altro. Intelligenti: Persone le cui azioni avvantaggiano loro e anche gli altri. - 0 Banditi: Persone che agiscono in + modo da trarne vantaggio ma danneggiare gli altri. Stupidi Banditi Stupidi: Persone che agiscono in modo da causare un danno a un’altra persona o gruppo di persone senza realizzare - alcun vantaggio per sé o Danni o vantaggi che l'individuo addirittura subendo un danno. procura a se stesso
  • 39. L'associazione di pazienti: quali rapporti con i finanziatori e con i pazienti, quali meccanismi e strumenti per gestire i conflitti di interesse quot; ..... convene ch’io solva il mio dovere anzi ch’io mova: giustizia vuole e pietà mi ritenequot; Dante, Purgatorio, X, 91-93 Pierluigi Pennati