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LA STABILE ORGANIZZAZIONE
NEL COMMERCIO ELETTRONICO
Dott. Enrico La Rosa
Commissione Fiscalità Odcec Civitavecchia
5 Marzo 2015
Nel commercio
elettronico si
accentua sempre più il
problema del luogo di
tassazione.
Tassare il luogo di
produzione o quello
di consumo (o per
meglio dire di
distribuzione) ?
PREMESSA
PREMESSA
In altre parole la digital economy (che vede tra i propri attori
colossi quali Google, Amazon, Facebook) obbliga il legislatore
nazionale e comunitario a ripensare i principi che regolano il luogo
di tassazione, spostando l’attenzione da un concetto statico
quale è la sede dell’imprenditore ad uno dinamico quale invece è
il luogo di effettiva produzione del reddito.
PREMESSA
In Italia qualcosa del genere è stato tentato, senza
successo per ora, con la cosiddetta la Web tax.
Una misura pensata per tassare i profitti realizzati nel
nostro Paese dalle società di Internet (tassazione nel
luogo di destinazione).
PRINCIPI OCSE TASSAZIONE DIRETTA
COMMERCIO ELETTRONICO
L’OCSE ha sottolineato la necessità che le possibili soluzioni che i singoli
Stati intenderanno implementare siano comunque rispettose dei
seguenti principi:
Neutralità
la tassazione a seguito delle nuove norme deve essere tale da evitare
qualsiasi distorsione tra le diverse forme di business
Efficienza
i costi per l’implementazione di tali soluzioni devono essere i più bassi
possibili
PRINCIPI OCSE TASSAZIONE DIRETTA
COMMERCIO ELETTRONICO
Certezza e semplicità
le nuove regole devono essere chiare e semplici, in modo da rendere meno
difficoltosa possibile la loro comprensione da parte dei loro destinatari
Effettività ed equità
il livello di tassazione che deriva dalla implementazione delle nuove regole deve
essere non eccessivo ed evitare casi di doppia tassazione o doppia non
tassazione (sistema armonico)
PRINCIPI OCSE TASSAZIONE DIRETTA
COMMERCIO ELETTRONICO
Flessibilità
le nuove norme devono essere sufficientemente elastiche da poter far fronte ai
continui cambiamenti che le nuove tecnologie comportano nello svolgimento
delle attività economiche
Proporzionalità
le nuove norme devono essere idonee e proporzionate allo scopo che si
prefiggono
L’ACTION PLAN 1 SULLA DIGITAL
ECONOMY OCSE
E’ chiaro che propendere per una soluzione piuttosto che
un’altra comporta l’attribuzione di redditi ad un ordinamento
anziché ad un altro.
E’ così evidente l’importanza di riuscire ad armonizzare i
principi di tassazione per evitare forme di doppie tassazione o
salti di tassazione.
L’ACTION PLAN 1 SULLA DIGITAL
ECONOMY OCSE
La riscontrata difficoltà di applicare le attuali norme fiscali finalizzate
all’equa ripartizione del potere impositivo tra gli Stati coinvolti nelle
transazioni commerciale on-line, ha portato l'OCSE ad attivare una task
force per lo studio dell'impatto della Digital Economy sui sistemi fiscali
degli Stati.
L’ACTION PLAN 1 SULLA DIGITAL
ECONOMY OCSE
Tra le diverse possibili soluzione avanzate dal gruppo di esperti si
segnalano:
• sostituzione o affiancamento al concetto di presenza fisica del più
attuale concetto di “presenza digitale significativa”;
• introduzione di una ritenuta volta a colpire le sole transazioni del
commercio elettronico;
• istituzione di una BIT TAX, ossia di una imposta basata sull’utilizzo di
dati da parte dei siti web.
STABILE ORGANIZZAZIONE
art. 162 TUIR
Esistenza in un determinato
luogo di una sede fissa
d’affari, attraverso cui
l’impresa non residente
svolge in tutto o in parte la
sua attività.
STABILE ORGANIZZAZIONE
IPOTESI TIPICHE DI STABILE ORGANIZZAZIONE:
Stabile organizzazione come installazione fissa e materiale
Stabile organizzazione personale: - da cantiere - da agente
Entrambe legate al luogo di produzione
STABILE ORGANIZZAZIONE
Art. 162. Esempi
di Stabile
Organizzazione:
sede di direzione
succursale dotata di autonomia (contrattuale)
ufficio
officina
laboratorio
miniera, cantiere di costruzione
STABILE ORGANIZZAZIONE
Una sede fissa di affari non è, comunque, considerata stabile
organizzazione se:
a) viene utilizzata una installazione ai soli fini di deposito, di
esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai
soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai
soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
STABILE ORGANIZZAZIONE
d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare
beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
e) viene utilizzata ai soli fini di svolgere, per l'impresa,
qualsiasi altra attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario;
f) viene utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato delle
attività menzionate nelle lettere da a) ad e), purché l'attività della sede
fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, abbia carattere
preparatorio o ausiliario.
STABILE ORGANIZZAZIONE
Art. 162 c. 6 Tuir
Nonostante le disposizioni dei commi precedenti e salvo quanto
previsto dal comma 7, costituisce una stabile organizzazione
dell'impresa di cui al comma 1 il soggetto, residente o non residente, che
nel territorio dello Stato abitualmente conclude in nome dell'impresa
stessa contratti diversi da quelli di acquisto di beni.
(Caso MSC crociere con sede a Ginevra e sede operativa a Napoli)
Il problema da affrontare in tema di e-commerce, consiste nel
verificare se un sito web, un server o un Internet Service
Provider (ISP) di un'impresa, presenti in uno Stato diverso da
quello della sua residenza, possono essere definiti stabile
organizzazione ai fini dell'imposizione diretta ed a quali
condizioni.
STABILE ORGANIZZAZIONE
NEL COMMERCIO ELETTRONICO
STABILE ORGANIZZAZIONE
NEL COMMERCIO ELETTRONICO
Art. 162 c. 5 Tuir
Oltre a quanto previsto dal comma 4 non costituisce di per sé stabile
organizzazione la disponibilità a qualsiasi titolo di elaboratori
elettronici e relativi impianti ausiliari che consentano la raccolta e la
trasmissione di dati ed informazioni finalizzati alla vendita di beni e
servizi
Concetto di attività ausiliare, senza autonomia contrattuale.
Il discorso cambia quando ad esempio il Server è idoneo a
produrre le attività principali (cosiddetto core business), e non
meramente ausiliarie dell’impresa (come potrebbe essere vendita
on line di films).
In tal caso esso costituisce una sede fissa d’affari e quindi una
stabile organizzazione.
STABILE ORGANIZZAZIONE
NEL COMMERCIO ELETTRONICO
Più concretamente ciò si verifica quando tutte le fasi del contratto
si realizzano via web, attraverso un commercio elettronico diretto
e non con un commercio elettronico indiretto dove ho bisogno di
realizzare una consegna e la fase on line torna ad essere
meramente strumentale.
STABILE ORGANIZZAZIONE
NEL COMMERCIO ELETTRONICO
Distanziandosi dalle regole, come quelle appena viste, tradizionali, il modello
OCSE va oltre e ci dice qualcosa in più.
Si inizia a pensare soprattutto per il commercio elettronico diretto ad un
concetto di stabile organizzazione virtuale che si contrappone a quello
materiale o personale del modello tradizionale.
STABILE ORGANIZZAZIONE VIRTUALE
Stabile organizzazione virtuale che si può concretizzare attraverso
l’Individuazione di un significativo numero di contratti siglati con clienti
fiscalmente residenti nello stato di destinazione per la fornitura di beni o
servizi digitali.
Non più quindi una tassazione basata sul luogo dove si prendono le decisioni
d’impresa, piuttosto che il luogo della produzione, ma il luogo di
destinazione, di commercializzazione dei servizi in senso lato in perfetta
coerenza con le tendenze che riscontriamo nel campo delle imposte
indirette.
STABILE ORGANIZZAZIONE VIRTUALE
Si va dunque verso la ricerca del luogo in cui si concretizza la creazione di
ricchezza e non quello in cui viene poi trasferita e goduta (molto spesso
paradisi fiscali). Sotto questo punto di vista, è ovvio, non ci si limita più
all’individuazione del luogo di stabilimento del Server, ma si focalizza molto
di più l’attenzione sulla realizzazione dell’ oggetto dell’attività, ovvero sul
luogo di conclusione dei contratti.
Esempi in questo senso sono la Web tax applicabile alla raccolta pubblicitaria
per Google, o la vendita di contratti in Italia da parte della «Svizzera» Msc.
STABILE ORGANIZZAZIONE VIRTUALE
• Server: è un computer che fornisce un servizio di gestione
rete informatica e di archivio ad altri computer (cd. client);
• Sito web: è un insieme di software e dati elettronici che
risiedono su un server e sono accessibili all'utente che ne
faccia richiesta tramite digitazione di un "indirizzo" in un
motore di ricerca su Internet;
STABILE ORGANIZZAZIONE
NEL COMMERCIO ELETTRONICO
• Internet Service Provider (ISP): è il soggetto che mette a
disposizione il server che ospita il sito web;
• Contratto di web hosting: è il contratto attraverso il quale l'ISP
fornisce uno spazio su un proprio server collegato alla rete Internet
in modo pressoché permanente, all'interno del quale caricare e
gestire files (sito web) accessibili tramite la rete; di norma, il
contratto non prevede alcun diritto di gestione diretta del server;
STABILE ORGANIZZAZIONE
NEL COMMERCIO ELETTRONICO
• Contratto di web housing: è il contratto attraverso il quale l'ISP si
obbliga ad ospitare presso i propri locali un server di proprietà
altrui, assicurandogli la connessione a Internet e fornendogli
assistenza.
STABILE ORGANIZZAZIONE
NEL COMMERCIO ELETTRONICO
Un sito web, essendo composto da software e dati elettronici,
ossia beni che non posseggono la caratteristica fondamentale
della "materialità" propria dell' "installazione fissa d'affari", non
può costituire, di per sé, una stabile organizzazione.
Sito Web
Il provider, non costituisce, di per sé, una stabile organizzazione,
fintanto che mantiene un ruolo ausiliare ed indipendente, senza
partecipare alla fase contrattuale.
Stesso discorso per i servizi di hosting.
ISP e Web Hosting
Anch’esso non è in automatico (di per sé) una stabile organizzazione, ma lo
diventa quando svolge un attività di vendita e di contrattualizzazione.
In quanto attrezzatura automatica, il server, infatti, possiede in astratto il
requisito della materialità.
Il modello OCSE contro le doppie imposizioni all’articolo 5, primo
paragrafo, detta una definizione generale – cd. basic rule - di stabile
organizzazione (“permanent establishment”) quale “sede fissa d’affari in
cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività”
Server
In linea generale, i requisiti richiesti dalla basic rule per la sussistenza di una
stabile organizzazione materiale sono i seguenti: a) l’esistenza nello stato -
diverso da quello di residenza - di un centro d’imputazione di situazioni
giuridiche, ovvero di una installazione d’affari (“place of business”);
b) la stabilità (“fixed”) nel tempo e nello spazio di tale installazione; c) la
connessione della stessa all’esercizio normale dell’impresa (“through which
the business of an enterprise is wholly or partly carried on”); d) l’idoneità a
produrre un reddito.
Server
La disponibilità del server, che derivi da un titolo di proprietà o di
godimento, è un requisito essenziale di natura preliminare.
Altra caratteristica essenziale richiesta è la "connessione" del server
con l'attività normale dell'impresa, ossia che attraverso
l'attrezzatura elettronica vengano esercitate funzioni collegate agli
obiettivi globali dell'ICP e di natura non meramente ausiliaria o
preparatoria.
Server
La sua presenza in uno Stato estero costituisce un elemento
necessario, ma non sufficiente: occorrerà, infatti, provare la
sussistenza anche della "stabilità". Per ciò che concerne il profilo
temporale, affinché vi sia "permanenza" un server dovrà essere
situato in un determinato luogo per un periodo di tempo sufficiente a
non attribuirgli carattere precario e temporaneo.
Server
A titolo esemplificativo, si considerano attività ausiliarie o preparatorie,
che escludono la configurabilità di una stabile organizzazione (a meno che
non costituiscano il core business dell'ICP o vengano affiancate da attività
di carattere commerciale):
• la fornitura di un collegamento per le comunicazioni (come una linea
telefonica) tra clienti e fornitori;
• la pubblicità di beni e servizi
Server
• la fornitura di informazioni per mezzo di un mirror server per finalità di
sicurezza ed efficienza;
• la raccolta di informazioni di mercato per l'impresa;
• la fornitura di informazioni.
Server
Se, in definitiva, volendo citare uno degli esempi di maggiore interesse, un
ICP che svolge un'attività di vendita on‐line non utilizza il server
unicamente per pubblicizzare i propri prodotti, distribuire cataloghi o
fornire informazioni ai potenziali clienti, ma viene gestito
automaticamente l'intero "ciclo di vendita" (conclusione del contratto,
elaborazione dei pagamenti e distribuzione dei prodotti), allora le funzioni
travalicheranno il carattere preparatorio o ausiliario ed il server costituirà
stabile organizzazione.
Server

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5. la stabile organizzazione

  • 1. LA STABILE ORGANIZZAZIONE NEL COMMERCIO ELETTRONICO Dott. Enrico La Rosa Commissione Fiscalità Odcec Civitavecchia 5 Marzo 2015
  • 2. Nel commercio elettronico si accentua sempre più il problema del luogo di tassazione. Tassare il luogo di produzione o quello di consumo (o per meglio dire di distribuzione) ? PREMESSA
  • 3. PREMESSA In altre parole la digital economy (che vede tra i propri attori colossi quali Google, Amazon, Facebook) obbliga il legislatore nazionale e comunitario a ripensare i principi che regolano il luogo di tassazione, spostando l’attenzione da un concetto statico quale è la sede dell’imprenditore ad uno dinamico quale invece è il luogo di effettiva produzione del reddito.
  • 4. PREMESSA In Italia qualcosa del genere è stato tentato, senza successo per ora, con la cosiddetta la Web tax. Una misura pensata per tassare i profitti realizzati nel nostro Paese dalle società di Internet (tassazione nel luogo di destinazione).
  • 5. PRINCIPI OCSE TASSAZIONE DIRETTA COMMERCIO ELETTRONICO L’OCSE ha sottolineato la necessità che le possibili soluzioni che i singoli Stati intenderanno implementare siano comunque rispettose dei seguenti principi: Neutralità la tassazione a seguito delle nuove norme deve essere tale da evitare qualsiasi distorsione tra le diverse forme di business Efficienza i costi per l’implementazione di tali soluzioni devono essere i più bassi possibili
  • 6. PRINCIPI OCSE TASSAZIONE DIRETTA COMMERCIO ELETTRONICO Certezza e semplicità le nuove regole devono essere chiare e semplici, in modo da rendere meno difficoltosa possibile la loro comprensione da parte dei loro destinatari Effettività ed equità il livello di tassazione che deriva dalla implementazione delle nuove regole deve essere non eccessivo ed evitare casi di doppia tassazione o doppia non tassazione (sistema armonico)
  • 7. PRINCIPI OCSE TASSAZIONE DIRETTA COMMERCIO ELETTRONICO Flessibilità le nuove norme devono essere sufficientemente elastiche da poter far fronte ai continui cambiamenti che le nuove tecnologie comportano nello svolgimento delle attività economiche Proporzionalità le nuove norme devono essere idonee e proporzionate allo scopo che si prefiggono
  • 8. L’ACTION PLAN 1 SULLA DIGITAL ECONOMY OCSE E’ chiaro che propendere per una soluzione piuttosto che un’altra comporta l’attribuzione di redditi ad un ordinamento anziché ad un altro. E’ così evidente l’importanza di riuscire ad armonizzare i principi di tassazione per evitare forme di doppie tassazione o salti di tassazione.
  • 9. L’ACTION PLAN 1 SULLA DIGITAL ECONOMY OCSE La riscontrata difficoltà di applicare le attuali norme fiscali finalizzate all’equa ripartizione del potere impositivo tra gli Stati coinvolti nelle transazioni commerciale on-line, ha portato l'OCSE ad attivare una task force per lo studio dell'impatto della Digital Economy sui sistemi fiscali degli Stati.
  • 10. L’ACTION PLAN 1 SULLA DIGITAL ECONOMY OCSE Tra le diverse possibili soluzione avanzate dal gruppo di esperti si segnalano: • sostituzione o affiancamento al concetto di presenza fisica del più attuale concetto di “presenza digitale significativa”; • introduzione di una ritenuta volta a colpire le sole transazioni del commercio elettronico; • istituzione di una BIT TAX, ossia di una imposta basata sull’utilizzo di dati da parte dei siti web.
  • 11. STABILE ORGANIZZAZIONE art. 162 TUIR Esistenza in un determinato luogo di una sede fissa d’affari, attraverso cui l’impresa non residente svolge in tutto o in parte la sua attività.
  • 12. STABILE ORGANIZZAZIONE IPOTESI TIPICHE DI STABILE ORGANIZZAZIONE: Stabile organizzazione come installazione fissa e materiale Stabile organizzazione personale: - da cantiere - da agente Entrambe legate al luogo di produzione
  • 13. STABILE ORGANIZZAZIONE Art. 162. Esempi di Stabile Organizzazione: sede di direzione succursale dotata di autonomia (contrattuale) ufficio officina laboratorio miniera, cantiere di costruzione
  • 14. STABILE ORGANIZZAZIONE Una sede fissa di affari non è, comunque, considerata stabile organizzazione se: a) viene utilizzata una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa; b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
  • 15. STABILE ORGANIZZAZIONE d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; e) viene utilizzata ai soli fini di svolgere, per l'impresa, qualsiasi altra attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario; f) viene utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato delle attività menzionate nelle lettere da a) ad e), purché l'attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, abbia carattere preparatorio o ausiliario.
  • 16. STABILE ORGANIZZAZIONE Art. 162 c. 6 Tuir Nonostante le disposizioni dei commi precedenti e salvo quanto previsto dal comma 7, costituisce una stabile organizzazione dell'impresa di cui al comma 1 il soggetto, residente o non residente, che nel territorio dello Stato abitualmente conclude in nome dell'impresa stessa contratti diversi da quelli di acquisto di beni. (Caso MSC crociere con sede a Ginevra e sede operativa a Napoli)
  • 17. Il problema da affrontare in tema di e-commerce, consiste nel verificare se un sito web, un server o un Internet Service Provider (ISP) di un'impresa, presenti in uno Stato diverso da quello della sua residenza, possono essere definiti stabile organizzazione ai fini dell'imposizione diretta ed a quali condizioni. STABILE ORGANIZZAZIONE NEL COMMERCIO ELETTRONICO
  • 18. STABILE ORGANIZZAZIONE NEL COMMERCIO ELETTRONICO Art. 162 c. 5 Tuir Oltre a quanto previsto dal comma 4 non costituisce di per sé stabile organizzazione la disponibilità a qualsiasi titolo di elaboratori elettronici e relativi impianti ausiliari che consentano la raccolta e la trasmissione di dati ed informazioni finalizzati alla vendita di beni e servizi Concetto di attività ausiliare, senza autonomia contrattuale.
  • 19. Il discorso cambia quando ad esempio il Server è idoneo a produrre le attività principali (cosiddetto core business), e non meramente ausiliarie dell’impresa (come potrebbe essere vendita on line di films). In tal caso esso costituisce una sede fissa d’affari e quindi una stabile organizzazione. STABILE ORGANIZZAZIONE NEL COMMERCIO ELETTRONICO
  • 20. Più concretamente ciò si verifica quando tutte le fasi del contratto si realizzano via web, attraverso un commercio elettronico diretto e non con un commercio elettronico indiretto dove ho bisogno di realizzare una consegna e la fase on line torna ad essere meramente strumentale. STABILE ORGANIZZAZIONE NEL COMMERCIO ELETTRONICO
  • 21. Distanziandosi dalle regole, come quelle appena viste, tradizionali, il modello OCSE va oltre e ci dice qualcosa in più. Si inizia a pensare soprattutto per il commercio elettronico diretto ad un concetto di stabile organizzazione virtuale che si contrappone a quello materiale o personale del modello tradizionale. STABILE ORGANIZZAZIONE VIRTUALE
  • 22. Stabile organizzazione virtuale che si può concretizzare attraverso l’Individuazione di un significativo numero di contratti siglati con clienti fiscalmente residenti nello stato di destinazione per la fornitura di beni o servizi digitali. Non più quindi una tassazione basata sul luogo dove si prendono le decisioni d’impresa, piuttosto che il luogo della produzione, ma il luogo di destinazione, di commercializzazione dei servizi in senso lato in perfetta coerenza con le tendenze che riscontriamo nel campo delle imposte indirette. STABILE ORGANIZZAZIONE VIRTUALE
  • 23. Si va dunque verso la ricerca del luogo in cui si concretizza la creazione di ricchezza e non quello in cui viene poi trasferita e goduta (molto spesso paradisi fiscali). Sotto questo punto di vista, è ovvio, non ci si limita più all’individuazione del luogo di stabilimento del Server, ma si focalizza molto di più l’attenzione sulla realizzazione dell’ oggetto dell’attività, ovvero sul luogo di conclusione dei contratti. Esempi in questo senso sono la Web tax applicabile alla raccolta pubblicitaria per Google, o la vendita di contratti in Italia da parte della «Svizzera» Msc. STABILE ORGANIZZAZIONE VIRTUALE
  • 24. • Server: è un computer che fornisce un servizio di gestione rete informatica e di archivio ad altri computer (cd. client); • Sito web: è un insieme di software e dati elettronici che risiedono su un server e sono accessibili all'utente che ne faccia richiesta tramite digitazione di un "indirizzo" in un motore di ricerca su Internet; STABILE ORGANIZZAZIONE NEL COMMERCIO ELETTRONICO
  • 25. • Internet Service Provider (ISP): è il soggetto che mette a disposizione il server che ospita il sito web; • Contratto di web hosting: è il contratto attraverso il quale l'ISP fornisce uno spazio su un proprio server collegato alla rete Internet in modo pressoché permanente, all'interno del quale caricare e gestire files (sito web) accessibili tramite la rete; di norma, il contratto non prevede alcun diritto di gestione diretta del server; STABILE ORGANIZZAZIONE NEL COMMERCIO ELETTRONICO
  • 26. • Contratto di web housing: è il contratto attraverso il quale l'ISP si obbliga ad ospitare presso i propri locali un server di proprietà altrui, assicurandogli la connessione a Internet e fornendogli assistenza. STABILE ORGANIZZAZIONE NEL COMMERCIO ELETTRONICO
  • 27. Un sito web, essendo composto da software e dati elettronici, ossia beni che non posseggono la caratteristica fondamentale della "materialità" propria dell' "installazione fissa d'affari", non può costituire, di per sé, una stabile organizzazione. Sito Web
  • 28. Il provider, non costituisce, di per sé, una stabile organizzazione, fintanto che mantiene un ruolo ausiliare ed indipendente, senza partecipare alla fase contrattuale. Stesso discorso per i servizi di hosting. ISP e Web Hosting
  • 29. Anch’esso non è in automatico (di per sé) una stabile organizzazione, ma lo diventa quando svolge un attività di vendita e di contrattualizzazione. In quanto attrezzatura automatica, il server, infatti, possiede in astratto il requisito della materialità. Il modello OCSE contro le doppie imposizioni all’articolo 5, primo paragrafo, detta una definizione generale – cd. basic rule - di stabile organizzazione (“permanent establishment”) quale “sede fissa d’affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività” Server
  • 30. In linea generale, i requisiti richiesti dalla basic rule per la sussistenza di una stabile organizzazione materiale sono i seguenti: a) l’esistenza nello stato - diverso da quello di residenza - di un centro d’imputazione di situazioni giuridiche, ovvero di una installazione d’affari (“place of business”); b) la stabilità (“fixed”) nel tempo e nello spazio di tale installazione; c) la connessione della stessa all’esercizio normale dell’impresa (“through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on”); d) l’idoneità a produrre un reddito. Server
  • 31. La disponibilità del server, che derivi da un titolo di proprietà o di godimento, è un requisito essenziale di natura preliminare. Altra caratteristica essenziale richiesta è la "connessione" del server con l'attività normale dell'impresa, ossia che attraverso l'attrezzatura elettronica vengano esercitate funzioni collegate agli obiettivi globali dell'ICP e di natura non meramente ausiliaria o preparatoria. Server
  • 32. La sua presenza in uno Stato estero costituisce un elemento necessario, ma non sufficiente: occorrerà, infatti, provare la sussistenza anche della "stabilità". Per ciò che concerne il profilo temporale, affinché vi sia "permanenza" un server dovrà essere situato in un determinato luogo per un periodo di tempo sufficiente a non attribuirgli carattere precario e temporaneo. Server
  • 33. A titolo esemplificativo, si considerano attività ausiliarie o preparatorie, che escludono la configurabilità di una stabile organizzazione (a meno che non costituiscano il core business dell'ICP o vengano affiancate da attività di carattere commerciale): • la fornitura di un collegamento per le comunicazioni (come una linea telefonica) tra clienti e fornitori; • la pubblicità di beni e servizi Server
  • 34. • la fornitura di informazioni per mezzo di un mirror server per finalità di sicurezza ed efficienza; • la raccolta di informazioni di mercato per l'impresa; • la fornitura di informazioni. Server
  • 35. Se, in definitiva, volendo citare uno degli esempi di maggiore interesse, un ICP che svolge un'attività di vendita on‐line non utilizza il server unicamente per pubblicizzare i propri prodotti, distribuire cataloghi o fornire informazioni ai potenziali clienti, ma viene gestito automaticamente l'intero "ciclo di vendita" (conclusione del contratto, elaborazione dei pagamenti e distribuzione dei prodotti), allora le funzioni travalicheranno il carattere preparatorio o ausiliario ed il server costituirà stabile organizzazione. Server