La Voluntary Disclosure e la regolarizzazione dei capitali esteri. Procedimento di adesione, sanzioni omessa compilazione quadro RW, rientro dei capitali dall'estero e dai paradisi fiscali (Svizzera e Principato di Monaco). A cura dell'Avv. Edoardo Tamagnone, Studio Legale Tamagnone Di Marco
Paolo Battaglia 2014.10.03 Voluntary Disclosure 4.3Paolo Battaglia
Le slide del mio intervento con cui ho fatto il punto sulla Voluntary Disclosure durante il Convegno sull'Internazionalizzazione delle Professioni organizzato da Ascheri & Partners a Londra il 3 ottobre 2014.
Italian Voluntary Disclosure: perché? come? quanto?Vincenzo Renne
La Voluntary Disclosure, in esame alla Commissione Finanze e Giustizia del Senato sarà l'ultima possibilità di regolarizzazione dei capitali (esteri od interni) non dichiarati al fisco.
Considerando la trasparenza fiscale-finanziaria ormai raggiunta a livello internazionale, le limitazioni all'uso del contante, la lotta all'evasione attraverso mezzi informatici sempre più evoluti, ecco che non si può tralasciare (quantomeno) di informarsi in modo consapevole e professionale.
Affrontare tale argomento in modo consapevole vuol dire analizzare il contesto attuale e futuro in un'ottica pianificatoria trasversale.
Introducing the most important features of Iranian tax law to the Italian Business Community (Seminar held at Unindustria premises in Reggio Emilia, Italy).
Monitoraggio fiscale e rientro dei capitali dall'esteroPaolo Battaglia
Le slide relative al mio intervento su "Monitoraggio fiscale e rientro dei capitali dall'estero" alla 3a Conversazione di Aggiornamento Professionale tenuta da "Ascheri & Partners Ltd - London". Londra 24 Gennaio 2014
La Voluntary Disclosure e la regolarizzazione dei capitali esteri. Procedimento di adesione, sanzioni omessa compilazione quadro RW, rientro dei capitali dall'estero e dai paradisi fiscali (Svizzera e Principato di Monaco). A cura dell'Avv. Edoardo Tamagnone, Studio Legale Tamagnone Di Marco
Paolo Battaglia 2014.10.03 Voluntary Disclosure 4.3Paolo Battaglia
Le slide del mio intervento con cui ho fatto il punto sulla Voluntary Disclosure durante il Convegno sull'Internazionalizzazione delle Professioni organizzato da Ascheri & Partners a Londra il 3 ottobre 2014.
Italian Voluntary Disclosure: perché? come? quanto?Vincenzo Renne
La Voluntary Disclosure, in esame alla Commissione Finanze e Giustizia del Senato sarà l'ultima possibilità di regolarizzazione dei capitali (esteri od interni) non dichiarati al fisco.
Considerando la trasparenza fiscale-finanziaria ormai raggiunta a livello internazionale, le limitazioni all'uso del contante, la lotta all'evasione attraverso mezzi informatici sempre più evoluti, ecco che non si può tralasciare (quantomeno) di informarsi in modo consapevole e professionale.
Affrontare tale argomento in modo consapevole vuol dire analizzare il contesto attuale e futuro in un'ottica pianificatoria trasversale.
Introducing the most important features of Iranian tax law to the Italian Business Community (Seminar held at Unindustria premises in Reggio Emilia, Italy).
Monitoraggio fiscale e rientro dei capitali dall'esteroPaolo Battaglia
Le slide relative al mio intervento su "Monitoraggio fiscale e rientro dei capitali dall'estero" alla 3a Conversazione di Aggiornamento Professionale tenuta da "Ascheri & Partners Ltd - London". Londra 24 Gennaio 2014
Voluntary Disclosure e rientro dei capitali dall'esteroPaolo Battaglia
Le slide relative al mio intervento su "Voluntary Disclosure e rientro dei capitali dall'estero" alla 4a Conversazione di Aggiornamento Professionale tenuta da "Ascheri & Partners Ltd - London". Londra 21 Marzo 2014
Codici tributo per le somme da accertamento catastalePaolo Soro
Codici tributo per le somme da accertamento catastale.
Istituiti i codici tributo per pagare con F24 gli importi richiesti dall’Agenzia delle Entrate per inosservanza delle disposizioni in materia immobiliare.
Varese, 30 marzo 2015 Centro Congressi Ville Ponti
Convegno "Cosa fare per lavorare in Svizzera"
Giampaolo Lamantia e Massimo Pagano, dottori commercialisti, spiegano cosa si intenda per esterovestizione.
Legge di Stabilità e novità di fine anno – Le risposte dell’Agenzia (2).
Proseguiamo con le prime risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate, riportando quanto espresso durante la giornata di oggi, nel corso dell’evento “Telefisco”.
La presentazione del Dottor Massimo Barbieri tratta il franchising McDonald’s, formula di collaborazione tra imprenditori per la produzione o la distribuzione di beni e servizi.
La stabile organizzazione (permanent establishment)
La stabile organizzazione (spesso individuata nella classica “branch” estera) collega a uno Stato il reddito che deriva da un’attività economica svolta sul suo territorio da parte di un’impresa non residente. Tale reddito d’impresa è sottoposto a tassazione anche nello Stato della fonte (Stato di provenienza del reddito), salvo eventuale credito per le imposte già assolte.
Nell’ordinamento tributario italiano, la stabile organizzazione è definita dall’articolo 162 del Tuir che, nonostante alcune lievi differenze, possiamo dire riprende la struttura e il contenuto dell’articolo 5 del Modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni, il quale utilizza il termine: permanent establishment (PE).
L’esposizione del dott. Barbieri verte sul tentativo, posto da McDonald's, di perseguire un equilibrio tra approccio globale e locale all’interno delle scelte di Marketing, Comunicazione, Produzione e Logistica.
La tematica del frontaliere è sempre stata molto critica e tralasciata dai vari commenti tecnici.
In questo intervento cerco di offrire qualche spunto di approfondimento esaminando sia il caso "semplice" che quello "estremo" !:o)
Da Roma a Dubai, aspetti fiscali.
Lo scorso aprile, il Ministro Padoan ha firmato due decreti ridisegnando la mappa dei Paesi White List con riferimento alla deduzione dei costi e alla disapplicazione della normativa CFC: gli Emirati Arabi Uniti sono stati ricompresi nella prima, ma restano fuori dalla seconda. In tale quadro intervengono le ulteriori modifiche adottate col Decreto Crescita e Internazionalizzazione, a settembre.
La tassazione delle stabile organizzazione estera nel 2016Paolo Soro
La tassazione delle stabile organizzazione estera nel 2016
Nel corrente anno 2016, è entrata in vigore la normativa relativa alla branch exemption. Ricordiamo brevemente questa importante innovazione introdotta lo scorso anno dal Decreto Crescita e Internazionalizzazione, che porta un legittimo e concreto risparmio d’imposta in capo alle imprese residenti.
Voluntary Disclosure e rientro dei capitali dall'esteroPaolo Battaglia
Le slide relative al mio intervento su "Voluntary Disclosure e rientro dei capitali dall'estero" alla 4a Conversazione di Aggiornamento Professionale tenuta da "Ascheri & Partners Ltd - London". Londra 21 Marzo 2014
Codici tributo per le somme da accertamento catastalePaolo Soro
Codici tributo per le somme da accertamento catastale.
Istituiti i codici tributo per pagare con F24 gli importi richiesti dall’Agenzia delle Entrate per inosservanza delle disposizioni in materia immobiliare.
Varese, 30 marzo 2015 Centro Congressi Ville Ponti
Convegno "Cosa fare per lavorare in Svizzera"
Giampaolo Lamantia e Massimo Pagano, dottori commercialisti, spiegano cosa si intenda per esterovestizione.
Legge di Stabilità e novità di fine anno – Le risposte dell’Agenzia (2).
Proseguiamo con le prime risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate, riportando quanto espresso durante la giornata di oggi, nel corso dell’evento “Telefisco”.
La presentazione del Dottor Massimo Barbieri tratta il franchising McDonald’s, formula di collaborazione tra imprenditori per la produzione o la distribuzione di beni e servizi.
La stabile organizzazione (permanent establishment)
La stabile organizzazione (spesso individuata nella classica “branch” estera) collega a uno Stato il reddito che deriva da un’attività economica svolta sul suo territorio da parte di un’impresa non residente. Tale reddito d’impresa è sottoposto a tassazione anche nello Stato della fonte (Stato di provenienza del reddito), salvo eventuale credito per le imposte già assolte.
Nell’ordinamento tributario italiano, la stabile organizzazione è definita dall’articolo 162 del Tuir che, nonostante alcune lievi differenze, possiamo dire riprende la struttura e il contenuto dell’articolo 5 del Modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni, il quale utilizza il termine: permanent establishment (PE).
L’esposizione del dott. Barbieri verte sul tentativo, posto da McDonald's, di perseguire un equilibrio tra approccio globale e locale all’interno delle scelte di Marketing, Comunicazione, Produzione e Logistica.
La tematica del frontaliere è sempre stata molto critica e tralasciata dai vari commenti tecnici.
In questo intervento cerco di offrire qualche spunto di approfondimento esaminando sia il caso "semplice" che quello "estremo" !:o)
Da Roma a Dubai, aspetti fiscali.
Lo scorso aprile, il Ministro Padoan ha firmato due decreti ridisegnando la mappa dei Paesi White List con riferimento alla deduzione dei costi e alla disapplicazione della normativa CFC: gli Emirati Arabi Uniti sono stati ricompresi nella prima, ma restano fuori dalla seconda. In tale quadro intervengono le ulteriori modifiche adottate col Decreto Crescita e Internazionalizzazione, a settembre.
La tassazione delle stabile organizzazione estera nel 2016Paolo Soro
La tassazione delle stabile organizzazione estera nel 2016
Nel corrente anno 2016, è entrata in vigore la normativa relativa alla branch exemption. Ricordiamo brevemente questa importante innovazione introdotta lo scorso anno dal Decreto Crescita e Internazionalizzazione, che porta un legittimo e concreto risparmio d’imposta in capo alle imprese residenti.
Redditi prodotti all’estero: la disciplina del credito d’imposta.
È il sistema adottato dall’ordinamento fiscale italiano, attualmente regolamentato dall’articolo 165 del Testo unico delle imposte sui redditi, per rimediare alla doppia tassazione internazionale
Stabile organizzazione occulta, work in progress
Il Senato è al lavoro per cercare di regolamentare le Stabili Organizzazioni Occulte in Italia delle OTT. Occorre, però, capire l’utilità concreta di una normativa in conflitto con le disposizioni delle Convenzioni internazionali che, in caso di conflitto, prevalgono rispetto alla legge nazionale.
Varese, 30 marzo 2015 - Centro Congressi Ville Ponti
Convegno "Cosa fare per lavorare in Svizzera"
Giampaolo Lamantia e Massimo Pagano, dottori commercialisti, spiegano la differenza tra succursale e filiale per lo svolgimento dell'attività in Svizzera.
La procedura di collaborazione volontaria introdotta con il D.L. n.193 del 2016 offre nuovamente la possibilità per coloro che hanno commesso violazioni tributarie nazionali e\o internazionali di sanare le medesime con forti sconti per quanto attiene le sanzioni amministrative e prevedendo l’esclusione dalla punibilità per alcuni reati penali tassativamente individuati. Infatti, se si osserva che le sanzioni amministrative reddituali vanno dal 90 al 180% della maggiore imposta accertata e le sanzioni ai fini RW vanno dal 3 al 6% del valore delle attività accertate, si comprende chiaramente la convenienza ad aderire a tale procedura. Inoltre, non si può non evidenziare che, per chi possiede attività finanziarie o patrimoniali all’estero, sono sempre meno i Paesi che non hanno stipulato con l’Italia e con l’Unione Europea un accordo di scambio automatico di informazioni. Infatti, molti dei Paesi che fino a poco tempo fa attiravano capitali dall’estero garantendo massima riservatezza ai titolari degli stessi, oggi al contrario sono diventati assolutamente “trasparenti” con il Fisco italiano in virtù degli accordi stipulati. Molti dei Paesi che ancora garantiscono questo tipo di “riservatezza” scontano un elevato rischio paese che non consente di avere un eguale garanzia sulla riappropriazione dei capitali.
CFC – La prima esimente del 167 TUIR.
Esaminiamo la possibile disapplicazione della normativa CFC sulla base della prima esimente prevista dall’art. 167, comma 5, del TUIR, alla luce del Decreto Crescita e Internazionalizzazione.
Framework fiscali internazionali
Senza andare a ipotizzare chissà quali complesse operazioni di fusione inversa transfrontaliera, analizziamo, di seguito, semplici strutture intra-UE ed extra-UE, sotto l’ottica della PMI che intende internazionalizzarsi.
Il bando mira a sostenere la capacità innovativa e competitiva delle piccole e medie imprese (PMI) attraverso la concessione di agevolazioni in favore delle PMI per l’estensione del proprio marchio nazionale a livello comunitario ed internazionale.
Il bando Marchi+ prevede due misure di intervento dirette a favorire la registrazione di:
• Misura A: Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione Europea presso EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici;
• Misura B: Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici.
Le novità del decreto crescita e internazionalizzazione terza partePaolo Soro
Le novità del Decreto Crescita e Internazionalizzazione - Terza parte.
Il Decreto Crescita e Internazionalizzazione reca svariate novità relative al concetto e all'individuazione di stabile organizzazione e domicilio delle imprese internazionali, istanza d'interpello, dividendi, interessi, costi black list, consolidato nazionale, trasferimento della residenza, perdite, utili, credito d'imposta estero e spese di rappresentanza. Di seguito pubblichiamo la terza e ultima parte (artt. 13 - 16).
4. Modalità di insediamento all’estero
Page 4
Le forme giuridiche di insediamento all’estero da parte di un’impresa
italiana sono essenzialmente quattro:
Società ITA
Diretta
(agenti)
Stabile
organizzaz
ione
(branch)
Subsidiary
La branch exemption
15/01/2016
Ufficio di
rapprese
ntanza
5. Modalità di insediamento all’estero
Page 5
Centro di costo
Funzioni ausiliarie e strumentali
Attività di pubblicità, ricerche di
mercato
Presenza da valutare con attenzione in
presenza di personale addetto in
qualche modo alle vendite
Potrebbe non avere la copertura dei
trattati in alcune giurisdizioni (es. USA
per le imposte statali)
Vendite imputate direttamente alla casa
madre estera;
Struttura flessibile;
Assenza di visibilità sul mercato;
Rischio fiscale di SO personale se
«agente dipendente»
Assenza obbligo redazione di un bilancio
RETE AGENTI UFFICIO DI RAPPRESENTANZA
La branch exemption
15/01/2016
6. Modalità di insediamento all’estero
DUE IPOTESI A CONFRONTO
Page 6
Autonomia giuridica propria;
Deve avere un proprio capitale sociale;
Redazione di un bilancio ufficiale;
Deve avere organi decisionali e
gestionali autonomi propri;
Rischi legati all’esterovestizione;
Applicazione della disciplina CFC;
L’utile confluisce alla casa madre
tramite dividendi (tassati nel paese di
insediamento);
Il reddito è tassato localmente.
No autonomia giuridica rispetto alla casa
madre;
No capitale sociale
Assenza organi gestori propri;
No redazione di un bilancio ufficiale
soggetto a pubblicazione;
Utili e perdite attribuibili alla casa
madre, senza distribuzione di dividendi;
Doppia imposizione all’estero ed in
Italia, con beneficio del credito
d’imposta per i redditi esteri
STABILE ORGANIZZAZIONE SOCIETÀ CONTROLLATA
La branch exemption
15/01/2016
7. Page 7
Rischio di stabili organizzazione occulte
Rischio fiscale legato alla presenza di personale dipendente della casa madre italiana addetto alla
vendite nel territorio di un Paese aderente all’OCSE.
Destinato ad incrementarsi nel medio periodo per effetto del Rapporto BEPS (Action 7) approvato ad
Ottobre 2015
• Rischi fiscali e penali all’estero
• Rischi fiscali in Italia (mancato recupero delle imposte estere in caso di accertamento fiscale
Nuovo articolo 5, par. 5 del Modello OCSE proposto dal Rapporto BEPS
Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 but subject to the provisions of paragraph 6, where a person
other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies is acting in a Contracting State on
behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting State, an authority to conclude contracts,
in doing so, habitually concludes contracts, or habitually plays the principal role leading to the conclusion of
contracts that are routinely concluded without material modification by the enterprise, and these contracts
are a) in the name of the enterprise, or b) for the transfer of the ownership of, or for the granting of the right
to use, property owned by that enterprise or that the enterprise has the right to use, or c) for the provision of
services by that enterprise,
that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State
E’ inoltre proposta la riqualificazione in SO delle commissionarie estere appartenenti al Gruppo
LA SCELTA ATTUALE E LA NUOVA IPOTESI
LA NOSTRA COMPRENSIONE DELLE VOSTRE ESIGENZE
8. Page 8
Sino all’emanazione del recente Decreto internazionalizzazione, operare attraverso una stabile
organizzazione non presentava opportunità di risparmio fiscale nel Paese estero dove era collocata.
Infatti, il reddito viene imputato direttamente alla casa madre italiana, tuttavia l’eventuale
tassazione sia nel Paese estero sia in Italia determina una doppia imposizione attenuata dal
riconoscimento di un credito per le imposte pagate all’estero da scomputare dal reddito italiano.
Al contrario, in generale sarebbe più vantaggiosa la società controllata estera in quanto l’utile
confluirebbe alla casa madre italiana sotto forma di dividendo. Se il Paese estero fosse white list, il
dividendo verrebbe in Italia escluso dalla formazione del reddito della casa madre italiana per il 95%
del suo ammontare (al contrario, se il paese fosse black list sarebbe necessario interpello altrimenti
tassazione per intero del dividendo).
La tassazione della società controllata estera risulta più conveniente rispetto alla stabile
organizzazione; tuttavia il Decreto internazionalizzazione 2015 ha introdotto già a partire dal 2016
un regime fiscale agevolativo, noto come branch exemption, estremamente conveniente in caso di
utilizzo di una o più S.O. estere.
La S.O. è destinata a divenire il «mezzo» per eccellenza per operare in tutto il mondo.
LA SCELTA ATTUALE E LA NUOVA IPOTESI
LA NOSTRA COMPRENSIONE DELLE VOSTRE ESIGENZE
10. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE
Page 10
• Dal 2016Decorrenza
• Per opzioneAccesso
• IrrevocabileDurata
• Esclusione da tassazione in Italia del
reddito prodotto dalle branch estereMisura
11. Page 11
SOGGETTI AMMESSI
• TOTALITARIA, nel senso che deve
riguardare tutte le SO estere della
medesima società (all in – all out).
• IMMEDIATA, nel senso che non appena la
società costituisce una SO all’estero dovrà
decidere se optare o meno per
l’esenzione.
• L’opzione è IRREVOCABILE.
• Decorrenza: 01.01.2016
• Per le SO già esistenti l’opzione va
esercitata entro il secondo periodo
d’imposta successivo a quello di entrata
in vigore della disposizione (entro il
31.12.2017);
• Operatività dell’opzione: dal periodo
d’imposta in cui l’opzione è esercitata.
• Effetti dell’opzione: irrilevanza del
risultato della SO (utile o perdita) e viene
meno il diritto al credito d’imposta per le
imposte assolte all’estero.
• Gli effetti decorrono dal medesimo
periodo d’imposta dell’opzione e variano
a seconda della localizzazione della SO.
• Coordinamento CFC: se la SO è situata in
un paese fiscalmente non collaborativo vi
saranno due scenari:
1. Se l’impresa residente dimostra il
possesso delle esimenti ex art. 167, la SO
potrà beneficiare della branch
exemption;
2. Senza dimostrazione esimenti non si
applica l’esenzione, ma si applicherà il
regime CFC con le seguenti conseguenze:
‐ tassazione separata (per trasparenza)
in Italia del reddito della stabile
estera;
‐ impossibilità di compensare i risultati
tra branch e casa madre.
• Art. 14 D.Lgs. 147/2015 (GU 22.09.2015)
• Nuovo regime opzionale che prevede la
possibilità per le imprese residenti in Italia
di beneficiare dell’esenzione integrale degli
utili (perdite) delle proprie SO estere.
• Regime alternativo all’attuale sistema di
tassazione fondato sulla concorrenza del
reddito prodotto all’estero e l’attenuazione
della doppia imposizione attraverso il
riconoscimento del credito d’imposta per le
imposte assolte all’estero (art. 165 TUIR).
• Possibilità di presentare istanza di
interpello per conoscere il parere dell’AF
circa l’esistenza (conferma) di una SO
all’estero.
• All’interno di un gruppo dovrebbe essere
possibile separare i regimi: es. alcune
società optano per la branch exemption,
altre mantengono il regime ordinario
(tassazione + credito d’imposta).
BRANCH EXEMPTION
CARATTERISTICHE OPZIONE
EFFETTI OPZIONE
12. LA BRANCH EXEMPTION
Esempio 1: Società di capitali ITALIANA con SO in Russia (aliquota EE < ITA)
15/10/2015
12
Il decreto crescita ed internazionalizzazione
SO
Regime
esenzione
SO
Regime ordinario
Società
di diritto
Russo
Utile lordo 1.000 1.000 1.000
Imposta russa (20%) (200) (200) (200)
Utile netto 800 800 800
Ritenuta russa - - (40)
Utile percepito 800 800 760
IRES Italia - (275) (11)
Credito imposta (art. 165) - 200 2
Utile netto 800 725 751
13. LA BRANCH EXEMPTION
Esempio 2: Società di capitali ITALIANA con SO in EAU (aliquota EE = 0)
15/10/2015
13
Il decreto crescita ed internazionalizzazione
SO
Regime
esenzione
SO
Regime ordinario
Società
di diritto
EAU (+socio locale)
Utile lordo 1.000 1.000 1.000
Imposta EAU 0 0 0
Utile netto 1.000 1.000 1.000
Ritenuta EAU - - (50)
Utile percepito 1.000 1.000 950
IRES Italia - (275) (14)
Credito imposta (art. 165) - - 3
Utile netto 1.000 725 939
14. LA BRANCH EXEMPTION
Esempio 3: Società di capitali ITALIANA con SO in Francia (aliquota EE> ITA)
15/10/2015
14
Il decreto crescita ed internazionalizzazione
SO
Regime
esenzione
SO
Regime ordinario
Società
di diritto
Francese
Utile lordo 1.000 1.000 1.000
Imposta francese (33,33%) (333) (333) (333)
Utile netto 667 667 667
Ritenuta Francia - - - (*)
Utile percepito 667 667 667
IRES Italia - (275) (9)
Credito imposta (art. 165) - 275 -
Utile netto 667 667 658
(*) Assenza ritenuta [Direttiva Madre-Figlia]
15. LA BRANCH EXEMPTION
Esempio 3: Società di capitali ITALIANA con SO in Austria (aliquota EE< ITA)
15
Il decreto crescita ed internazionalizzazione
SO
Regime
esenzione
SO
Regime ordinario
Società
di diritto
Austriaco
Utile lordo 1.000 1.000 1.000
Imposta austriaca (25%) (250) (250) (250)
Utile netto 750 750 750
Ritenuta Austria - - - (*)
Utile percepito 750 750 750
IRES Italia - (275) (10)
Credito imposta (art. 165) - 250 -
Utile netto 750 725 740
(*) Assenza ritenuta [Direttiva Madre-Figlia]
16. LA BRANCH EXEMPTION
Esempio 3: Società di capitali ITALIANA con SO in UK (aliquota EE< ITA)
16
Il decreto crescita ed internazionalizzazione
SO
Regime
esenzione
SO
Regime ordinario
Società
di diritto
Inglese
Utile lordo 1.000 1.000 1.000
Imposta UK (21%) (210) (210) (210)
Utile netto 790 790 790
Ritenuta UK - - - (*)
Utile percepito 790 790 790
IRES Italia - (275) (11)
Credito imposta (art. 165) - 210 -
Utile netto 790 725 779
(*) Assenza ritenuta [Direttiva Madre-Figlia]
17. LA BRANCH EXEMPTION
Esempio 3: Società di capitali ITALIANA con SO in Polonia (aliquota EE< ITA)
17
Il decreto crescita ed internazionalizzazione
SO
Regime
esenzione
SO
Regime ordinario
Società
di diritto
Polacco
Utile lordo 1.000 1.000 1.000
Imposta Polacca (19%) (190) (190) (190)
Utile netto 810 810 810
Ritenuta Polonia - - - (*)
Utile percepito 810 810 810
IRES Italia - (275) (11)
Credito imposta (art. 165) - 190 -
Utile netto 810 725 799
(*) Assenza ritenuta [Direttiva Madre-Figlia]
18. Page 18
CONVERSIONE DELLE FILIALI IN BRANCH
La controllante italiana fonde la società controllata straniera, con l’effetto che nel paese estero
rimarrà solo una stabile organizzazione per la quale sarà possibile optare per il regime agevolato
di branch exemption.
FUSIONE TRANSNAZIONALE
La controllata estera cede in propri attivi ed i passivi alla Branch neo- costituita con eventuale
emersione di un goodwill localmente.
Successivamente, la controllata estera viene messa in liquidazione. Gli eventuali attivi della
liquidazione vengono restituiti alla casa madre sotto forma di distribuzione di utili o rimborso del
capitale.
CESSIONE DELLE ATTIVITÀ
La società controllata estera trasferisce la propria sede in Italia e, successivamente, si porrà in
essere una fusione domestica attraverso la quale la controllante italiana assorbe la società estera
neo-trasferita.
L’effetto è la permanenza nel paese estero di una stabile organizzazione, per la quale sarà
possibile, anche in questo caso, optare per il regime favorevole di branch exemption.
TRASFERIMENTO DELLA SEDE ESTERA IN ITALIA
19. Page 19
ESTEROVESTIZIONE: RISCHIO MINIMIZZATO GRAZIE ALLA BRANCH EXEMPTION
Ogni qual volta la società estera viene gestita nella sostanza da amministratori che
operano in Italia oppure la stessa è controllata, anche indirettamente, da società
residenti in Italia, l’AF è solita riqualificare la società estera come una esterovestita
con conseguenze sanzionatorie pesantissime.
Il regime di branch exemption riduce enormemente questo rischio, in quanto la
stabile organizzazione:
1. non ha una veste giuridica come la società;
2. non è una entità autonoma ed indipendente dalla casa-madre ma è una sua ramificazione,
tutto questo non vale invece per la società.
L’operare per mezzo di una SO ridimensiona questo problema.
CONVERSIONE DELLE FILIALI IN BRANCH
20. Page 20
CONCLUSIONE
Il regime della branch exemption consente:
• Il pieno godimento del minor tax rate del paese di residenza della stabile;
• Una minore onerosità in termini fiscali rispetto ad una SO in regime ordinario;
• Una minore onerosità in termini di gestione rispetto ad una subsidiary (assenza di
organi societari, di capitale sociale versato, minori adempimenti, ecc.);
• Un miglioramento della competitività con i competitors esteri;
• Minimizzazione del rischio di esterovestizione;
• Rischi legali all’applicazione delle disciplina CFC.
QUALI VANTAGGI?
22. Page 22
IL NOSTRO APPROCCIO
FORMALIZZAZIONE DELL’OPZIONE
ADEGUAMENTO DELLA
CONTABILITA DELLE BRANCH AL
REGIME DI BRANCH EXEMPTION
MAPPATURA DELLE OPERAZIONI
INTRA-SOCIETARIE (TRA CASA
MADRE E BRANCH)
IMPOSTAZIONE
RACCOLTA INFORMAZIONI E
DOCUMENTAZIONE
VALUTAZIONE DEL VANTAGGIO
FISCALE DEL REGIME DI BRANCH
EXEMPTION
ANALISI RENDICONTI E BUDGET
DETERMINAZIONE DEL REDDITO
ATTRIBUIBILE ANNUALMENTE
ALLA BRANCH
CALCOLO REDDITO ESENTE
COMPLIAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE DEI REDDITI CON
RIFERIMENTO ALLA STABILE
ORGANIZZAZIONE
Abbiamo sviluppato un approccio, suddiviso in diverse Fasi, che massimizzi la conoscenza delle aree
oggetto di analisi e minimizzi il tempo che il personale della Società dedicherà al progetto,
garantendo completezza e profondità di analisi.
ANALISI DI FATTIBILITÀ IMPLEMENTAZIONE MONITORAGGIO
23. Page 23
CONTATTI
Gianluca Marini
Partner
STUDIO ASSOCIATO LEGALE E TRIBUTARIO
Via Ludovisi, 16
00187 Roma, ITALY
Tel +39 06 6976301
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