La tassazione delle stabile organizzazione estera nel 2016
Nel corrente anno 2016, è entrata in vigore la normativa relativa alla branch exemption. Ricordiamo brevemente questa importante innovazione introdotta lo scorso anno dal Decreto Crescita e Internazionalizzazione, che porta un legittimo e concreto risparmio d’imposta in capo alle imprese residenti.
La stabile organizzazione (permanent establishment)
La stabile organizzazione (spesso individuata nella classica “branch” estera) collega a uno Stato il reddito che deriva da un’attività economica svolta sul suo territorio da parte di un’impresa non residente. Tale reddito d’impresa è sottoposto a tassazione anche nello Stato della fonte (Stato di provenienza del reddito), salvo eventuale credito per le imposte già assolte.
Nell’ordinamento tributario italiano, la stabile organizzazione è definita dall’articolo 162 del Tuir che, nonostante alcune lievi differenze, possiamo dire riprende la struttura e il contenuto dell’articolo 5 del Modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni, il quale utilizza il termine: permanent establishment (PE).
Stabile organizzazione occulta, work in progress
Il Senato è al lavoro per cercare di regolamentare le Stabili Organizzazioni Occulte in Italia delle OTT. Occorre, però, capire l’utilità concreta di una normativa in conflitto con le disposizioni delle Convenzioni internazionali che, in caso di conflitto, prevalgono rispetto alla legge nazionale.
Da Roma a Dubai, aspetti fiscali.
Lo scorso aprile, il Ministro Padoan ha firmato due decreti ridisegnando la mappa dei Paesi White List con riferimento alla deduzione dei costi e alla disapplicazione della normativa CFC: gli Emirati Arabi Uniti sono stati ricompresi nella prima, ma restano fuori dalla seconda. In tale quadro intervengono le ulteriori modifiche adottate col Decreto Crescita e Internazionalizzazione, a settembre.
Esterovestizione e attività di verifica dell'agenziaPaolo Soro
Esterovestizione e attività di verifica dell’Agenzia delle Entrate.
Un’impresa residente all’estero, sulla base di criteri formali, e in Italia, su fondamenti sostanziali (come spesso accade nel caso di holding straniere che detengono partecipazioni in società domestiche), va incontro ai problemi nascenti dalla normativa sull’esterovestizione. Diamo uno sguardo ai fattori considerati dall’Agenzia delle Entrate nella sua attività di verifica.
Le novità del decreto crescita e internazionalizzazione parte iPaolo Soro
Le novità del Decreto Crescita e Internazionalizzazione - Prima parte.
Il Decreto Crescita e Internazionalizzazione reca svariate novità relative al concetto e all'individuazione di stabile organizzazione e domicilio delle imprese internazionali, istanza d'interpello, dividendi, interessi, costi black list, consolidato nazionale, trasferimento della residenza, perdite, utili, credito d'imposta estero e spese di rappresentanza. Di seguito pubblichiamo la prima parte (artt. 1 - 4).
La stabile organizzazione (permanent establishment)
La stabile organizzazione (spesso individuata nella classica “branch” estera) collega a uno Stato il reddito che deriva da un’attività economica svolta sul suo territorio da parte di un’impresa non residente. Tale reddito d’impresa è sottoposto a tassazione anche nello Stato della fonte (Stato di provenienza del reddito), salvo eventuale credito per le imposte già assolte.
Nell’ordinamento tributario italiano, la stabile organizzazione è definita dall’articolo 162 del Tuir che, nonostante alcune lievi differenze, possiamo dire riprende la struttura e il contenuto dell’articolo 5 del Modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni, il quale utilizza il termine: permanent establishment (PE).
Stabile organizzazione occulta, work in progress
Il Senato è al lavoro per cercare di regolamentare le Stabili Organizzazioni Occulte in Italia delle OTT. Occorre, però, capire l’utilità concreta di una normativa in conflitto con le disposizioni delle Convenzioni internazionali che, in caso di conflitto, prevalgono rispetto alla legge nazionale.
Da Roma a Dubai, aspetti fiscali.
Lo scorso aprile, il Ministro Padoan ha firmato due decreti ridisegnando la mappa dei Paesi White List con riferimento alla deduzione dei costi e alla disapplicazione della normativa CFC: gli Emirati Arabi Uniti sono stati ricompresi nella prima, ma restano fuori dalla seconda. In tale quadro intervengono le ulteriori modifiche adottate col Decreto Crescita e Internazionalizzazione, a settembre.
Esterovestizione e attività di verifica dell'agenziaPaolo Soro
Esterovestizione e attività di verifica dell’Agenzia delle Entrate.
Un’impresa residente all’estero, sulla base di criteri formali, e in Italia, su fondamenti sostanziali (come spesso accade nel caso di holding straniere che detengono partecipazioni in società domestiche), va incontro ai problemi nascenti dalla normativa sull’esterovestizione. Diamo uno sguardo ai fattori considerati dall’Agenzia delle Entrate nella sua attività di verifica.
Le novità del decreto crescita e internazionalizzazione parte iPaolo Soro
Le novità del Decreto Crescita e Internazionalizzazione - Prima parte.
Il Decreto Crescita e Internazionalizzazione reca svariate novità relative al concetto e all'individuazione di stabile organizzazione e domicilio delle imprese internazionali, istanza d'interpello, dividendi, interessi, costi black list, consolidato nazionale, trasferimento della residenza, perdite, utili, credito d'imposta estero e spese di rappresentanza. Di seguito pubblichiamo la prima parte (artt. 1 - 4).
Abuso del diritto o sopruso sui diritti dei contribuenti?
In attesa della legge delega, la cui emanazione diventa sempre più urgente, le due ultime pronunce della Cassazione (25758 del 05.12.2014 e 25972 del 10.12.2014) sull’abuso del diritto sembrano confermare un decisivo cambio di rotta, richiedendo quanto meno che l’Amministrazione sia molto rigorosa nell’assolvere l’onere della prova.
OGGETTO: se un credito commerciale ha una scadenza di pagamento insolitamente lunga rispetto a quella usuale, è probabile che nel credito medesimo, e quindi nel ricavo che lo ha originato, sia compresa una componente di natura finanziaria che esprime un interesse attivo non esplicitato.
CFC – La prima esimente del 167 TUIR.
Esaminiamo la possibile disapplicazione della normativa CFC sulla base della prima esimente prevista dall’art. 167, comma 5, del TUIR, alla luce del Decreto Crescita e Internazionalizzazione.
L’organismo italiano di contabilità (OIC) ha recentemente pubblicato 19 nuovi principi contabili. I nuovi principi si applicano ai bilanci chiusi dal 31 dicembre 2014.
Aspetti critici del Patent Box
La mancata armonizzazione internazionale della normativa sul Patent Box e talune criticità presenti nelle disposizioni nazionali, creano non pochi problemi di carattere pratico. Per contro, sono proprio le lacune esistenti che possono, in determinati casi, prospettare talune buone opportunità internazionali d’investimento.
L'Associazione IBAN ha predisposto, in collaborazione con CBA Studio Legale e Tributario, un Libro Bianco volto a formulare proposte concrete, sintetiche e di snello recepimento, per rendere ancora più forte il settore delle start-up, in crescita esponenziale da quando è stata efficacemente introdotta la normativa di cui al D.L.179/2012.
Ritorniamo ancora sulla Stabile Organizzazione per illustrare l’Action 7 del piano BEPS (Preventing the Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status), la quale contiene alcune importanti modifiche alla definizione di Stabile Organizzazione (PE), al fine di evitarne eventuali elusioni artificiali – a esempio – attraverso l'uso di strutture c. d. “Commissionaire” o simili.
Tra elusione fiscale e libertà di stabilimento nei casi di esterovestizioneElio Palmitessa, LL.M.
Con la Sentenza n. 43809/15 i giudici della Corte Suprema hanno certificato una “dissociazione” tra il luogo di effettivo esercizio della direzione amministrativo e il luogo in cui si colloca il potere di direzione e coordinamento della capogruppo. Quest’ultimo, infatti, non può più essere considerato tout-court come il luogo dal quale partono gli impulsi volitivi della società, ma si sottolinea l’esigenza di effettuare una valutazione più ampia che passi anche da una analisi oggettiva delle attività, delle funzioni e dei rischi assunti dalla controllata estera nella sua ordinaria operatività
Convenzione italia san marino chiarimentiPaolo Soro
Circolare della Reopubblica di San Marino contenente chiarimenti relativi alla Convenzione contro le doppie imposizioni siglata con l'Italia, specie con riguardo al concetto di "stabile organizzazione".
In gazzetta ufficiale il decreto crescita e internazionalizzazionePaolo Soro
E’ in Gazzetta il Decreto Crescita e Internazionalizzazione.
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo Crescita e Internazionalizzazione partono i termini concernenti la decorrenza della varie disposizioni ivi inserite. Ricordiamo brevemente queste importanti date.
Le novità del decreto crescita e internazionalizzazione terza partePaolo Soro
Le novità del Decreto Crescita e Internazionalizzazione - Terza parte.
Il Decreto Crescita e Internazionalizzazione reca svariate novità relative al concetto e all'individuazione di stabile organizzazione e domicilio delle imprese internazionali, istanza d'interpello, dividendi, interessi, costi black list, consolidato nazionale, trasferimento della residenza, perdite, utili, credito d'imposta estero e spese di rappresentanza. Di seguito pubblichiamo la terza e ultima parte (artt. 13 - 16).
Residenza fiscale e imposte pagate allestero tuirPaolo Soro
Residenza fiscale e imposte pagate all’estero: il TUIR.
Proseguiamo l’analisi del tema concernente la residenza fiscale e le imposte pagate all’estero con l’analisi della principale norma nazionale: il TUIR.
Abuso del diritto o sopruso sui diritti dei contribuenti?
In attesa della legge delega, la cui emanazione diventa sempre più urgente, le due ultime pronunce della Cassazione (25758 del 05.12.2014 e 25972 del 10.12.2014) sull’abuso del diritto sembrano confermare un decisivo cambio di rotta, richiedendo quanto meno che l’Amministrazione sia molto rigorosa nell’assolvere l’onere della prova.
OGGETTO: se un credito commerciale ha una scadenza di pagamento insolitamente lunga rispetto a quella usuale, è probabile che nel credito medesimo, e quindi nel ricavo che lo ha originato, sia compresa una componente di natura finanziaria che esprime un interesse attivo non esplicitato.
CFC – La prima esimente del 167 TUIR.
Esaminiamo la possibile disapplicazione della normativa CFC sulla base della prima esimente prevista dall’art. 167, comma 5, del TUIR, alla luce del Decreto Crescita e Internazionalizzazione.
L’organismo italiano di contabilità (OIC) ha recentemente pubblicato 19 nuovi principi contabili. I nuovi principi si applicano ai bilanci chiusi dal 31 dicembre 2014.
Aspetti critici del Patent Box
La mancata armonizzazione internazionale della normativa sul Patent Box e talune criticità presenti nelle disposizioni nazionali, creano non pochi problemi di carattere pratico. Per contro, sono proprio le lacune esistenti che possono, in determinati casi, prospettare talune buone opportunità internazionali d’investimento.
L'Associazione IBAN ha predisposto, in collaborazione con CBA Studio Legale e Tributario, un Libro Bianco volto a formulare proposte concrete, sintetiche e di snello recepimento, per rendere ancora più forte il settore delle start-up, in crescita esponenziale da quando è stata efficacemente introdotta la normativa di cui al D.L.179/2012.
Ritorniamo ancora sulla Stabile Organizzazione per illustrare l’Action 7 del piano BEPS (Preventing the Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status), la quale contiene alcune importanti modifiche alla definizione di Stabile Organizzazione (PE), al fine di evitarne eventuali elusioni artificiali – a esempio – attraverso l'uso di strutture c. d. “Commissionaire” o simili.
Tra elusione fiscale e libertà di stabilimento nei casi di esterovestizioneElio Palmitessa, LL.M.
Con la Sentenza n. 43809/15 i giudici della Corte Suprema hanno certificato una “dissociazione” tra il luogo di effettivo esercizio della direzione amministrativo e il luogo in cui si colloca il potere di direzione e coordinamento della capogruppo. Quest’ultimo, infatti, non può più essere considerato tout-court come il luogo dal quale partono gli impulsi volitivi della società, ma si sottolinea l’esigenza di effettuare una valutazione più ampia che passi anche da una analisi oggettiva delle attività, delle funzioni e dei rischi assunti dalla controllata estera nella sua ordinaria operatività
Convenzione italia san marino chiarimentiPaolo Soro
Circolare della Reopubblica di San Marino contenente chiarimenti relativi alla Convenzione contro le doppie imposizioni siglata con l'Italia, specie con riguardo al concetto di "stabile organizzazione".
In gazzetta ufficiale il decreto crescita e internazionalizzazionePaolo Soro
E’ in Gazzetta il Decreto Crescita e Internazionalizzazione.
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo Crescita e Internazionalizzazione partono i termini concernenti la decorrenza della varie disposizioni ivi inserite. Ricordiamo brevemente queste importanti date.
Le novità del decreto crescita e internazionalizzazione terza partePaolo Soro
Le novità del Decreto Crescita e Internazionalizzazione - Terza parte.
Il Decreto Crescita e Internazionalizzazione reca svariate novità relative al concetto e all'individuazione di stabile organizzazione e domicilio delle imprese internazionali, istanza d'interpello, dividendi, interessi, costi black list, consolidato nazionale, trasferimento della residenza, perdite, utili, credito d'imposta estero e spese di rappresentanza. Di seguito pubblichiamo la terza e ultima parte (artt. 13 - 16).
Residenza fiscale e imposte pagate allestero tuirPaolo Soro
Residenza fiscale e imposte pagate all’estero: il TUIR.
Proseguiamo l’analisi del tema concernente la residenza fiscale e le imposte pagate all’estero con l’analisi della principale norma nazionale: il TUIR.
Brexit Tax
Il “Day-after-Brexit” si annuncia pieno di incognite e di timori. Seppure, infatti, la normativa preveda un biennio di rodaggio prima dell’uscita effettiva, per fare in modo che il governo europeo possa dettare le necessarie disposizioni transitorie (si pensi, a esempio, al contenzioso in corso presso la Corte UE in cui sono parte i contribuenti del Regno Unito), è innegabile che saranno non poche le conseguenze dirette che colpiranno la vita lavorativa, economica, finanziaria e soprattutto fiscale di tutti gli Europei.
Redditi prodotti all’estero: la disciplina del credito d’imposta.
È il sistema adottato dall’ordinamento fiscale italiano, attualmente regolamentato dall’articolo 165 del Testo unico delle imposte sui redditi, per rimediare alla doppia tassazione internazionale
Parlamento al lavoro su costi black list e normativa cfcPaolo Soro
Parlamento al lavoro su costi black list e normativa CFC
Alcuni emendamenti alla prossima Legge di Stabilità rimettono in discussione le recenti novità inserite nel Decreto Crescita e Internazionalizzazione in materia di costi black list e regole sulle CFC. Vediamo di che si tratta.
CCCTB – Una base imponibile consolidata comune per l’imposta sulle società.
La base imponibile consolidata comune per l’imposta delle società potrebbe risultare uno strumento estremamente efficace per conseguire obiettivi di maggiore equità ed efficienza della tassazione. Dopo la prima proposta datata 2011, si attende di conoscere le novità che dovrebbero essere introdotte l’anno prossimo.
Azioni di promozione attiva della domiciliarità per le persone non autosufficienti mediante l’introduzione dei modelli innovativi nella gestione dei servizi
Italia / Panama: Convenzione sui generis
Ricorso alle MAP per determinare la residenza fiscale. Tassazione nello Stato di residenza. Scambio di informazioni limitato e non automatico. L’emananda convenzione con Panama elude i precetti fondamentali del Modello OCSE.
L'impiego dei lavoratori italiani all'esteroPaolo Soro
L’impiego dei lavoratori italiani all’estero
Nell’attuale fase di apertura dei mercati a livello internazionale, sono sempre più numerosi i lavoratori che si spostano oltre confine per motivi di lavoro. Analogamente, capita assai di sovente che siano le aziende italiane a svolgere attività all’estero, utilizzando il proprio personale dipendente italiano. Ciò implica inevitabili ripercussioni nella gestione fiscale e previdenziale di cui occorre tener conto.
Prima di analizzare le diverse modalità di esecuzione dell’attività all’estero da parte dei propri dipendenti, pare però opportuno svolgere alcune brevissime osservazioni relative al Paese presso il quale viene svolta l’attività lavorativa.
OECD: Branch Mismatch Structures
Stabili organizzazioni disattese; pagamenti dirottati e presunti; doppie deduzioni; disallineamenti; l’OCSE ha recentemente pubblicato un ennesimo rapporto a supporto dell’azione 2 (Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements), del Piano BEPS.
Il public discussion draft, intitolato “BEPS Action 2 – Branch Mismatch Structures” (schemi di disallineamento impositivo connessi alla stabile organizzazione), pubblicato lo scorso 22 agosto dall’OCSE, illustra le fattispecie di particolare insidiosità fiscale insite nei rapporti con le stabili organizzazioni.
Residenza fiscale e imposte estere modello ocsePaolo Soro
Residenza fiscale e imposte pagate all’estero: il Modello OCSE.
Offriamo una sintetica panoramica delle disposizioni contenute nel Modello Convenzionale OCSE con riferimento alle raccomandazioni relative al concetto di residenza fiscale ed eventuali imposte pagate all’estero.
Ocse al lavoro su transfer pricing e bepsPaolo Soro
OCSE al lavoro su Transfer Pricing e BEPS
Prendiamo atto del rinnovato impegno da parte di tutte le Amministrazioni Finanziarie nazionali, nel colpire azioni di carattere elusivo poste in essere dalle imprese multinazionali (o, comunque, transnazionali), per fare il punto sulla situazione fiscale derivante dalle problematiche legate al Transfer Pricing e ai fenomeni di BEPS.
Varese, 30 marzo 2015 Centro Congressi Ville Ponti
Convegno "Cosa fare per lavorare in Svizzera"
Giampaolo Lamantia e Massimo Pagano, dottori commercialisti, spiegano cosa si intenda per esterovestizione.
Pianificazione fiscale internazionale
L’internazionalizzazione delle PMI, specie oggigiorno, si sviluppa obbligatoriamente attraverso un’attenta attività di pianificazione tributaria e previdenziale (prima ancora che economica e finanziaria), rispettosa dei principi concernenti l’abuso del diritto e l’elusione fiscale.
Guida alla costituzione e registrazione di un ufficio di rappresentanza in Cina. Tassazione dell'ufficio di rappresentanza in Cina. L'ufficio di rappresentanza è ancora uno strumento valido per penetrare il mercato cinese
OCSE all’attacco delle multinazionali con il CBCR.
Presentata dall’OCSE la versione finale del progetto Base Erosion and Profit Shifting: l’azione 13 si arricchisce del nuovo Country by Country Report, che insieme al Master File e al Local File va a completare gli adempimenti previsti per i Gruppi con ricavi non inferiori ai 750 milioni di euro.
Dr.ssa Anna Rita Costa
La fiscalità dell'impresa italiana che si sviluppa all'estero e le novità del nuovo Codice Doganale UE
Tavola Rotonda "Internazionalizzazione nei paesi di lingua francofona: Senegal e paesi zona occidentale sub-sahariana, Francia e Belgio"
14 e 15 marzo 2018 - Corciano e Umbertide
Sponsor Hotel El Patio e MC System, partecipazione Share.it.
Con il patrocinio di Regione Umbria - Assemblea Legislativa, CCIAA Perugia, CNA Umbria, ConfCommercio - Mandamento Umbertide.
Focus sulla voluntary disclosure – Circolare 10/E 2015 Paolo Soro
Focus sulla voluntary disclosure – Circolare 10/E 2015.
Chiarimenti per l’ampia platea di contribuenti interessati ad accedere alla procedura, che rappresenta un’irrinunciabile chance per rientrare nel perimetro della legalità fiscale
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Circolari e risoluzioni amministrative
La Cassazione ha recentemente ribadito il valore non vincolante delle circolari e delle risoluzioni emanate dall’Agenzia delle Entrate: nulla quaestio! Senonché, in un sistema giuridico/normativo come quello italiano, affrontare la crescente complessità concernente la quotidiana attuazione delle varie disposizioni di legge appare spesso un’impresa improba.
Pensieri sotto l’ombrellone: escapologia fiscale
Italiani, siate allegri: è arrivato il mago che vi svela i suoi segreti per riuscire, finalmente, a non pagare le tasse. C’è solo un piccolissimo, insignificante dettaglio da considerare: estote parati (anche voi, come fece lui) a fare un viaggetto in quel di Panama.
Lavoratori migranti: non tutti i mali vengono per nuocere?
La questione dei migranti è attualmente al primo posto fra le priorità che le forze politiche italiane e comunitarie devono affrontare e risolvere. I cittadini attendono risposte concrete con riferimento a una situazione che si va facendo ogni giorno più ardua, a partire dalle problematiche concernenti la pacifica convivenza di popoli così differenti fra loro, nel continente con la più alta densità mondiale.
America first
Trump conferma l’uscita degli Stati Uniti dall’accordo mondiale sul clima. Cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta e quali sono le implicazioni per il mondo del lavoro.
Il Flexible Benefit
Le aziende metalmeccaniche, a partire dal 1° giugno 2017, devono mettere a disposizione una serie di buoni spesa per il welfare dei dipendenti e dei loro familiari.
L’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL per le aziende metalmeccaniche e dell’installazione di impianti, datata 26.11.2016, ha varato un nuovo istituto contrattuale che prevede dei particolari contributi economici a favore dei lavoratori: il flexible benefit.
Lavoro dipendente svolto allestero da cittadini italianiPaolo Soro
Lavoro dipendente svolto all’estero da cittadini italiani
In questo periodo, i contribuenti sono come al solito alle prese con la compilazione della dichiarazione dei redditi e l’eventuale conseguente pagamento delle imposte. Non per tutti, però, la situazione appare chiara.
Ogni anno aumenta sempre di più il numero dei cittadini italiani che si reca all’estero per lavorare alle dipendenze di un datore di lavoro locale, ma, da un punto di vista prettamente fiscale, resta residente in patria. Orbene, per tali soggetti, spesso non è affatto facile comprendere quali siano gli adempimenti cui devono provvedere e, in generale, quali eventuali obblighi abbiano nei confronti del Fisco nazionale.
Dubai, IVA al via!
Il Ministero delle Finanze degli EAU pubblica le FAQ, confermando per il prossimo 1° gennaio il Via! alla nuova normativa emiratina in materia d’IVA.
Continua la campagna informativa del Governo degli Emirati Arabi Uniti in vista dell’introduzione dell’IVA, prevista per il 1° gennaio 2018: il portale istituzionale del Ministero delle Finanze emiratino, al riguardo, ha pubblicato le risposte ai primi quesiti.
Mamma, ho perso l’aereo!
L’Alitalia al redde rationem.
Nella simpatica commedia americana, record d’incassi al botteghino, il piccolo Macaulay Carson è un passeggero che perde l’aereo per ben due volte. Gli autori, nonostante il successo ottenuto in entrambe le occasioni, hanno ritenuto che non sarebbe stato più credibile fargli mancare il volo anche in una terza circostanza.
In Italia, invece, per la terza volta nel giro di nove anni (2008 – 2013 – 2017), il personale dell’Alitalia (e non solo) “perde l’aereo”.
TTIP e TPP: Mettiamo un po’ d’ordine
Il Transatlantic Trade and Investment Partnership e il Trans Pacific Partnership hanno in comune solo una cosa: il fatto che sono entrambi due accordi di collaborazione (partnership) concernenti gli scambi commerciali internazionali… o forse c’è dell’altro?
Voluntary Disclosure Bis
La Voluntary Disclosure Bis (chiamata in gergo, Voluntary Disclosure 2.0) proposta dal governo consente, ora, la regolarizzazione anche di contanti e valori al portatore conservati in Italia.
Tra le misure contenute nel testo del Decreto Legge del 22 ottobre 2016 n. 193 (in vigore dal 24.10.2016), collegato alla Legge di Bilancio 2017, coordinato con la Legge di conversione 1° dicembre 2016, n. 225, pubblicata nella GU n. 282 del 02.12.2016 – Supplemento Ordinario n. 53, troviamo inserita anche la nuova procedura di Voluntary Disclosure (VD), letteralmente: rivelazione volontaria.
L’Unione fa la forza
La crisi che ha pesantemente colpito l’Europa nel 2008 non sembra ancora vedere un’effettiva ripresa generale. Il motivo, a nostro avviso, risiede nell’assenza di una reale unità di intenti all’interno dell’UE.
Framework fiscali internazionali
Senza andare a ipotizzare chissà quali complesse operazioni di fusione inversa transfrontaliera, analizziamo, di seguito, semplici strutture intra-UE ed extra-UE, sotto l’ottica della PMI che intende internazionalizzarsi.
Pianificazione fiscale etica
E’ possibile sviluppare un’attività di pianificazione fiscale internazionale etica (che sia cioè improntata su condivisibili precetti morali)? A modesto parere di chi scrive, assolutamente sì! E, in questo contributi, si cercherà di fornirne adeguata dimostrazione logica.
Il Gruppo IVA
La Legge denominata “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, appena entrata in vigore, ha introdotto una nuova figura fiscale denominata “Gruppo IVA”, mediante l’inserimento del “Titolo V-bis Gruppo IVA” nel D.P.R 633/72.
Il distacco in italia di dipendenti stranieriPaolo Soro
Il distacco in Italia di dipendenti stranieri
Vediamo come cambiano le procedure del distacco in Italia di dipendenti stranieri, alla luce della normativa 2016 e della recentissima circolare interpretativa (N. 1/2017) dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Di seguito si riporta una panoramica relativa ai più eclatanti casi di pianificazione fiscale aggressiva che hanno trovato spazio nelle principali testate giornalistiche mondiali, cercando di comprendere qual è il reale livello di elusione che i grossi gruppi multinazionali arrivano a conseguire.
La mappa internazionale del lavoro
Intrappolati nella nostra quotidianità, lastricata da innumerevoli ed estenuanti adempimenti, siamo spesso costretti a rubare preziosi momenti alle famiglie (e al più che meritato riposo domenicale), per immergerci obtorto collo nello studio delle numerose novità legislative, che oramai scandiscono la vita dei commercialisti con lo stesso ineluttabile alternarsi del giorno alla notte. Così facendo, però, dimentichiamo che abbiamo altresì il dovere di ritagliarci un minimo di tempo da dedicare a un aspetto fondamentale della nostra formazione professionale: ovverossia, l’analisi del mercato nazionale e internazionale in cui operiamo.
Accordo Italia – Principato di Monaco
La nuova Voluntary è in partenza e l’Agenzia delle Entrate pensa bene di ricordarlo a una platea di possibili interessati. Diamo qui uno sguardo all’accordo siglato con uno di quei Paesi da cui, statisticamente, è maggiormente probabile il verificarsi di richieste di rimpatrio dei capitali: il Principato di Monaco.
Lavoratori stranieri in italia e disuguaglianze salariali articoloPaolo Soro
Un cittadino straniero può lavorare in Italia per conto di un’impresa nazionale, oppure nella veste di dipendente distaccato da azienda estera.
Ovviamente, oltre ai distaccati, esistono anche i trasfertisti, ma questi lavorano comunque alle dipendenze di un’impresa assoggettata alla normativa locale. Viceversa, nelle ipotesi di distacco, il dipendente resta in forza al datore di lavoro distaccante, e quindi alla normativa ordinaria di base cui quest’ultimo è soggetto.
Tornando ai lavoratori stranieri, nel primo caso (datore di lavoro italiano), evidentemente, non vi possono essere differenze salariali di sorta con qualunque altro dipendente italiano dello stesso datore di lavoro: si applica (o, quanto meno, dovrebbe) la normativa interna.
Lavoratori stranieri in italia e disuguaglianze salariali articolo
La tassazione delle stabile organizzazione estera nel 2016
1. La tassazione delle stabile organizzazione estera nel 2016
Nel corrente anno 2016, è entrata in vigore la normativa relativa alla branch exemption.
Ricordiamo brevemente questa importante innovazione introdotta lo scorso anno dal Decreto
Crescita e Internazionalizzazione, che porta un legittimo e concreto risparmio d’imposta in capo
alle imprese residenti.
Nell’ordinamento tributario italiano, la Stabile Organizzazione (o Permanent Establishment – PE) è
definita dall’articolo 162 del Tuir che sostanzialmente riprende la struttura e il contenuto
dell’articolo 5 del Modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni: si tratta, in pratica,
di una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa residente esercita la sua attività nel
territorio dello Stato estero.
La normativa fornisce una serie di esempi di Stabile Organizzazione e, per contrasto, altrettanti
casi di non configurabilità.
Quanto ai primi, si ha una PE nelle seguenti ipotesi:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un'officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava o altro luogo di estrazione di
risorse naturali, anche al di fuori delle acque territoriali, purché lo Stato possa esercitarvi i diritti
relativi.
Viene, in particolare, precisato che un cantiere di costruzione o di montaggio o di installazione, è
considerato "Stabile Organizzazione" soltanto se ha una durata superiore a tre mesi. Per
determinare la durata del cantiere, l’interpretazione OCSE chiarisce che non si tiene conto delle
interruzioni stagionali e temporanee (scioperi dei dipendenti, cattive condizioni atmosferiche,
etc.), che possono limitare l’effettivo svolgimento dell’attività nel cantiere e, nell’effettuare il
calcolo, si sommano anche i periodi relativi a più lavori distinti collegati tra loro da un nesso logico.
Infine, costituisce una Stabile Organizzazione anche quel soggetto, residente o non residente, il
quale, nel territorio dello Stato, abitualmente concluda in nome dell'impresa stessa contratti
diversi da quelli del mero acquisto di beni.
Viceversa, non è possibile parlare di Stabile Organizzazione, laddove, una sede fissa di affari:
a) venga utilizzata ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti
all'impresa;
2. b) i beni o le merci appartenenti all'impresa siano semplicemente immagazzinati ai soli fini di
deposito, di esposizione o di consegna;
c) i beni o le merci appartenenti all'impresa siano immagazzinati ai soli fini della trasformazione da
parte di un'altra impresa;
d) una sede fissa d’affari sia utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci, ovvero di raccogliere
informazioni per l'impresa;
e) detta sede venga utilizzata ai soli fini di svolgere, per l'impresa, qualsiasi altra attività che abbia
carattere meramente preparatorio o ausiliario;
f) o ancora, venga utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato di tutte le attività appena sopra
indicate, sempre che il tutto permanga a carattere preparatorio o ausiliario.
All’uopo occorrerà distinguere i casi in cui l’attività preparatoria rappresenti una parte significativa
dell’attività dell’impresa. Se tale attività preparatoria rientra fra quelle principali dell’impresa, il
suo esercizio, attraverso una sede fissa d’affari, configurerà una Stabile Organizzazione. Un
deposito di merci non gestito da personale fisso e senza un’attività di vendita, o il mero acquisto di
beni, rappresentano sicuramente due esempi in cui non c’è modalità di tassazione attraverso la
PE.
Non costituisce di per sé, inoltre, Stabile Organizzazione la disponibilità a qualsiasi titolo di
elaboratori elettronici e relativi impianti ausiliari che consentano la raccolta e la trasmissione di
informazioni e dati finalizzati alla vendita di beni e servizi.
Neppure può configurarsi una PE per il solo fatto che essa eserciti nel territorio dello Stato la
propria attività tramite un mediatore, un commissionario generale, un raccomandatario
marittimo, od ogni altro intermediario che agisca in maniera indipendente nell'ambito della
propria attività ordinaria, anche in via continuativa.
L’espressione “concludere contratti in nome della casa madre” implica la capacità di impegnare
l’impresa di fronte a terzi. Tale potere deve comunque manifestarsi attraverso l’offerta di beni e
servizi sul mercato (la conclusione di un contratto di lavoro dipendente – a esempio – non è di per
sé sufficiente per l’esistenza di una PE, in quanto non è espressione di un’attività imprenditoriale).
La persona fisica che costituisce una Stabile Organizzazione personale deve agire in assenza di
autonomia gestionale nei rapporti con la casa madre (pertanto, un agente indipendente che agisce
nell’ambito della propria attività “non costituisce stabile organizzazione”).
Infine, il fatto che un'impresa non residente (con o senza Stabile Organizzazione nel territorio dello
Stato) controlli un'impresa residente, ne sia controllata, o che entrambe le imprese siano
controllate da un terzo soggetto esercente o meno attività d'impresa, non costituisce di per sé
motivo sufficiente per considerare una qualsiasi di dette imprese una Stabile Organizzazione
dell'altra.
3. In conformità all’interpretazione dell’attuale Commentario al Modello OCSE, il mero riscontro di
uno degli esempi delle sopra citate elencazioni non dovrebbe comunque essere sufficiente a
dimostrare l’esistenza o meno di una PE. Ciò poiché si tratta di semplici indizi che devono essere
sempre confermati dal soddisfacimento dei requisiti fissati nella definizione generale iniziale. In tal
caso, l’onere della prova spetterà all’Amministrazione Finanziaria. Peraltro, tenuto conto che
l’interpretazione data alle convenzioni stipulate dallo Stato italiano considera la predetta lista
come esemplificativa a priori di Stabili (o non Stabili) Organizzazioni, il riscontro di tali fattispecie
implicherebbe la presunzione assoluta di PE (o non PE), con conseguente inversione dell’onere
della prova.
Premesso quanto sopra, di regola, agli effetti dell’imposizione fiscale delle branch estere di “case
madri” italiane, abbiamo:
- La tassazione nel Paese della fonte del reddito (sede della PE)
- L’attrazione dei suoi redditi nel Paese della “casa madre” italiana, secondo i criteri di
determinazione dell’imposta propri di quest’ultima
- Lo scomputo delle imposte effettivamente versate nel Paese in cui ha sede la Stabile
Organizzazione
Come noto, la branch estera non ha un capitale sociale obbligatorio, ma è in genere costituita con
quel fondo di dotazione che appare indispensabile allo svolgimento della sua attività. Il reddito
della PE è rappresentato esclusivamente dagli utili e dalle perdite a essa riferibili, sulla base di un
rendiconto economico e patrimoniale, redatto secondo i principi contabili applicabili ai soggetti
aventi le medesime caratteristiche. Resta, inoltre, inalterata l’applicazione della disciplina del
transfer pricing nei rapporti tra branch estera e “casa madre” italiana.
Orbene, conformemente alle indicazioni OCSE, occorreva introdurre una disposizione che
consentisse di privilegiare, ai fini della determinazione del reddito, il principio del functionally
separate entity approach, rispetto all’obbligatoria e immediata attrazione in Italia dei redditi
prodotti all’estero dalla PE.
A tal proposito, l’art. 14 del D.Lgs. 147/2015 introduce nel nostro ordinamento la branch
exemption, ovverossia la possibilità che in capo a un’impresa residente nel territorio dello Stato
non assumano rilevanza fiscale le perdite e gli utili realizzati dalle sue Stabili Organizzazioni
all’estero, da determinarsi in ogni caso in base ai criteri di cui all’articolo 152 del TUIR.
Si tratta di un particolare regime di carattere opzionale: tale scelta è irrevocabile e va esercitata
per tutte le Stabili Organizzazioni della medesima impresa, a condizione che non siano localizzate
in Stati o territori inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell'articolo 167,
comma 4, del TUIR, ovvero che non ricorrano congiuntamente le condizioni di cui al comma 8-bis
del medesimo articolo 167.
In caso di opzione per l'applicazione della branch exemption, dette Stabili Organizzazioni sono
assoggettate alla disciplina prevista per le CFC dall'articolo 167 del TUIR, a meno che non ricorrano
le esimenti ivi previste.
4. Non sarà, dunque, possibile esercitare l’opzione in questione solo per alcune delle Stabili
Organizzazioni, in funzione della particolare convenienza. Se, a esempio, un'impresa italiana ha
quattro PE, due delle quali localizzate in uno Stato White List, una nel Paese Black List A, e una nel
Paese Black List B, l'opzione deve essere esercitata per tutte e quattro le PE, tenendo conto,
tuttavia, che le Stabili Organizzazioni ubicate in Stati o territori Black List sono trattate
diversamente a seconda che:
- sussistano le esimenti di cui all'articolo 167, in tal caso sono incluse obbligatoriamente nel
perimetro della branch exemption;
- non sussistano le esimenti dell'articolo 167, in tal caso dette Permanent Establishment sono
tassate per trasparenza in via separata.
Nell'esempio considerato, pertanto, se l'esimente sussiste solo per la PE Black List A, il perimetro
della branch exemption comprenderà, oltre alle due PE White List, anche quella del Paese Black
List B; mentre quella del Paese Black List A dovrà comunque essere tassata per trasparenza in via
separata.
Pare doveroso rammentare, altresì, che un'ulteriore previsione normativa mira a disciplinare il
regime transitorio, ossia l'eventuale passaggio dall'attuale regime dell'imputazione dei redditi
della Stabile Organizzazione con riconoscimento del credito per le imposte assolte all'estero, al
regime dell'esenzione.
Al fine di consentire alle imprese di adeguare i propri sistemi contabili al nuovo regime, è
riconosciuta, infatti, la possibilità di esercitare l'opzione per la branch exemption entro il secondo
periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore della norma (2016), con effetto dal
medesimo periodo di imposta.
Un ulteriore comma introduce, poi, la c.d. recapture delle perdite, che scatta quando l'impresa
intende passare al metodo dell'esenzione, avendo in precedenza importato perdite fiscali dalla
propria PE.
La disposizione in esame prevede che l'impresa debba ricalcolare il reddito della Stabile
Organizzazione nei cinque periodi di imposta precedenti rispetto a quello di effetto dell'opzione, e
se, dalla relativa somma algebrica, risulta una perdita fiscale, nonostante la vigenza della branch
exemption, gli utili successivamente realizzati dalla PE verranno tassati in Italia fino al
riassorbimento di tale perdita. Dall'imposta dovuta, poi, si detraggono le eventuali eccedenze
positive di imposte sul reddito assolte all'estero dall'impresa, in relazione al reddito ivi prodotto
dalla PE in discorso.
Subito a seguire, il Legislatore dispone anche per una norma antielusiva, prevedendo che
l'applicazione del predetto regime di tassazione si attua pure quando venga trasferita a qualsiasi
titolo la PE (o parte della stessa) ad altra impresa del gruppo, la quale fruisca del diritto di
esercitare l'opzione. In tal caso, l'impresa cedente deve indicare nell'atto di trasferimento se, nei
cinque periodi di imposta precedenti, ha importato dalla Stabile Organizzazione trasferita (o da
5. una parte della stessa) una perdita fiscale netta, la quale, in seguito al trasferimento, passerà
all'impresa acquirente per assumere rilevanza ai fini dell'eventuale opzione per la branch
exemption da parte di quest'ultima.
Vengono, altresì, disciplinate le modalità di determinazione del reddito della Stabile
Organizzazione in vigenza della branch exemption, prevedendo che la base imponibile vada
definita secondo il principio/finzione elaborato in ambito OCSE, che vede – come prima ricordato –
la PE appunto quale "functional separate entity". Ai fini in esame, dunque, assumerà particolare
importanza la conformità degli oneri documentali alle linee guida elaborate dall'OCSE in materia di
transfer pricing, compresa quindi l'eventuale disapplicazione delle sanzioni.
Resta, comunque, perseguibile l’attività di ruling internazionale; pertanto, sarà possibile per il
contribuente formulare la richiesta di specifico interpello all’Agenzia delle Entrate in merito
all’esistenza o meno di una sua Stabile Organizzazione estera.
Infine, la norma prescrive che l'Agenzia delle Entrate debba provvedere a pubblicare sul proprio
sito istituzionale, a titolo esemplificativo, le fattispecie ritenute elusive delle precedenti
disposizioni, da aggiornarsi periodicamente.
A parere di chi scrive, questo nuovo regime opzionale della branch exemption, in vigore dal
corrente anno 2016, potrebbe dimostrarsi particolarmente utile nella stragrande maggioranza dei
casi, rappresentando, de facto, un legittimo concreto risparmio di imposta in capo alle imprese
residenti che posseggono una Stabile Organizzazione all’estero. Oltre a ciò, pare altresì da non
sottovalutare il vantaggio legato alla semplificazione di carattere contabile; ricordiamo infatti la
necessità, nella pratica corrente, di dover tenere una doppia contabilità per la branch estera:
secondo l’eventuale regolamentazione locale e in base a quella nazionale.