E commerce e disciplina fiscale - Nicoletta Censi - Seac ConfcommercioMageSpecialist
Abilitarsi alla vendita online prevede anche una serie di adempimenti amministrativi e fiscali per una corretta gestione di IVA, registri, fatturazione e conformità.
Gruppo Filippi Fatturazione Elettronica 17 Maggio 2018gruppofilippi
INTERVENTO Zucchetti organizzato da:
Gruppo Filippi Partner Zucchetti a Vicenza
FATTURAZIONE ELETTRONICA
NORMATIVA, SOUZIONI, VANTAGGI
Tutto quello che devi sapere per essere al passo con l'industria 4.0
Scopri tutte le informazioni utili per gestire in modo semplice il processo di fatturazione elettronica e digitalizzare con successo il tuo business.
Ideale per approfondire argomenti come:
✅ Come cambia la normativa?
✅ Quali sono i vantaggi per la mia azienda?
✅ Che strumenti hai a disposizione?
TEMI TRATTATI:
✅ Lo scenario e la Normativa
✅ Fatturazione elettronica
✅ SdI: il Flusso di ricezione e trasmissione delle fatture
✅ Fatturazione Elettronica: Da obbligo a opportunità
✅ Le soluzioni per gestire con pochi click tutto il processo
MOSS e regime forfetario.
Gli operatori nazionali appartenenti al regime fiscale forfetario di vantaggio possono avvalersi del MOSS (Mini One Stop Shop). I servizi B2B restano fuori campo IVA e l’imposta va assolta dal committente nel proprio Paese.
L’Agenzia delle Entrate illustra le regole di operatività per i forfetari che esercitano attività di commercio elettronico, sia in Italia che all’estero, nella risoluzione 75/E del 28 agosto, il cui testo è riportato di seguito.
CNS e SPID: come configurare il proprio browser per l'accesso ai gestionali della pubblica amministrazione
Fattura Elettronica: il servizio offerto dalle Camere di Commercio. Semplice, gratuito e a norma di legge
Il Sistema di Interscambio: cos'è e come funziona
La Conservazione Sostitutiva: il servizio gratuito offerto dall'Agenzia delle Entrate
Cambiare fornitore: i passaggi da affrontare per la migrazione delle fatture
impresa.italia.it: il cassetto digitale dell'imprenditore
E commerce e disciplina fiscale - Nicoletta Censi - Seac ConfcommercioMageSpecialist
Abilitarsi alla vendita online prevede anche una serie di adempimenti amministrativi e fiscali per una corretta gestione di IVA, registri, fatturazione e conformità.
Gruppo Filippi Fatturazione Elettronica 17 Maggio 2018gruppofilippi
INTERVENTO Zucchetti organizzato da:
Gruppo Filippi Partner Zucchetti a Vicenza
FATTURAZIONE ELETTRONICA
NORMATIVA, SOUZIONI, VANTAGGI
Tutto quello che devi sapere per essere al passo con l'industria 4.0
Scopri tutte le informazioni utili per gestire in modo semplice il processo di fatturazione elettronica e digitalizzare con successo il tuo business.
Ideale per approfondire argomenti come:
✅ Come cambia la normativa?
✅ Quali sono i vantaggi per la mia azienda?
✅ Che strumenti hai a disposizione?
TEMI TRATTATI:
✅ Lo scenario e la Normativa
✅ Fatturazione elettronica
✅ SdI: il Flusso di ricezione e trasmissione delle fatture
✅ Fatturazione Elettronica: Da obbligo a opportunità
✅ Le soluzioni per gestire con pochi click tutto il processo
MOSS e regime forfetario.
Gli operatori nazionali appartenenti al regime fiscale forfetario di vantaggio possono avvalersi del MOSS (Mini One Stop Shop). I servizi B2B restano fuori campo IVA e l’imposta va assolta dal committente nel proprio Paese.
L’Agenzia delle Entrate illustra le regole di operatività per i forfetari che esercitano attività di commercio elettronico, sia in Italia che all’estero, nella risoluzione 75/E del 28 agosto, il cui testo è riportato di seguito.
CNS e SPID: come configurare il proprio browser per l'accesso ai gestionali della pubblica amministrazione
Fattura Elettronica: il servizio offerto dalle Camere di Commercio. Semplice, gratuito e a norma di legge
Il Sistema di Interscambio: cos'è e come funziona
La Conservazione Sostitutiva: il servizio gratuito offerto dall'Agenzia delle Entrate
Cambiare fornitore: i passaggi da affrontare per la migrazione delle fatture
impresa.italia.it: il cassetto digitale dell'imprenditore
Il trattamento fiscale dei compensi agli sportivi dilettanti, con una rassegna di alcuni rilievi emersi nel corso delle attività di controllo svolte dall'Agenzia delle Entrate
Gruppo Filippi Fatturazione Elettronica 20 Settembre 2018gruppofilippi
INTERVENTO Zucchetti organizzato da:
Gruppo Filippi Partner Zucchetti a Vicenza
Mantova Computers
FATTURAZIONE ELETTRONICA
NORMATIVA, SOUZIONI, VANTAGGI
Tutto quello che devi sapere per essere al passo con l'industria 4.0
Scopri tutte le informazioni utili per gestire in modo semplice il processo di fatturazione elettronica e digitalizzare con successo il tuo business.
Ideale per approfondire argomenti come:
✅ Come cambia la normativa?
✅ Quali sono i vantaggi per la mia azienda?
✅ Che strumenti hai a disposizione?
TEMI TRATTATI:
✅ Lo scenario e la Normativa
✅ Fatturazione elettronica
✅ SdI: il Flusso di ricezione e trasmissione delle fatture
✅ Fatturazione Elettronica: Da obbligo a opportunità
✅ Le soluzioni per gestire con pochi click tutto il processo
Fattura elettronica, nuovo servizio in aiuto alle PMIInnocenti Andrea
Fattura elettronica, nuovo servizio in aiuto alle PMI - See more at: http://www.agid.gov.it/notizie/fattura-elettronica-nuovo-servizio-aiuto-pmi#sthash.UkCSB6gp.dpuf
Webinar - D.lgs 127/2015 e opzione per il regime premiale: perché scegliere l...Indicom Group
Durante il Webinar la nostra Digital Expert Giancarla Porro vi guiderà attraverso il contesto normativo di riferimento e le diverse operatività possibili a disposizione delle imprese, per arrivare a definire perché conviene esercitare l’opzione per il regime premiale (D.lgs 127/2015), ma soprattutto perché conviene farlo adottando un processo di fatturazione elettronica.
Tutto ciò che devi sapere per generare, inviare e conservare una fattura elettronica nei rapporti B2B o B2C descritto in modo semplice con raccolta di casi pratici emersi in fase di prima applicazione.
I rimborsi IVA: presupposti giuridici, erogazione dei rimborsi, la presentazione della domanda di rimboso e le garanzie. Relatore: Silvana Guida (Direzione provinciale di Bologna). Slide aggiornate al 15 febbraio 2015
Primi passi verso la fatturazione elettronica tra privati.
Il Decreto sulla Fatturazione Elettronica B2B prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e su base volontaria, l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute, anche mediante Sistema di Interscambio.
A partire dal 1° gennaio 2017, sarà quindi incentivata l’adozione della Fatturazione Elettronica nelle relazioni tra le imprese, accanto a quella già obbligatoria verso la PA.Per i soggetti che scelgono di avvalersi della fatturazione elettronica vengono meno gli obblighi di comunicazione relativi al cosiddetto ‘spesometro’ e alle ‘black list’ e i contratti di leasing.
In sostanza, coloro che già adottano o adotterano processi di Fatturazione Elettronica si troverebbero agevolati nell’effettuazione della trasmissione telematica e potrebbero coniugare comunicazione commerciale e fiscale consentendo di abolire completamente adempimenti come lo Spesometro e la comunicazione delle operazioni con i Paesi Black List e i modelli INTRA riferiti agli acquisti di beni e servizi, adempimenti burocraticamente tanto onerosi quanto “sgradevoli”, che gravano sull’operatività delle imprese. Il contribuente, poi, otterrebbe rimborsi IVA più veloci.
Dal 1° gennaio 2019, la fattura elettronica sarà obbligatoria anche per i mercatini dell'usato, impostati come agenzia d'affari (art. 155 TULPS). Ecco alcuni consigli.
Fatturazione elettronica B2B: verso l'ottimizzazione del processo contabileIndicom Group
La fatturazione elettroniche B2B potrebbe diventare obbligatoria per tutti già dal 1 gennaio 2019. Una deadline non molto lontana, che impone a imprese e professionisti - per non farsi trovare impreparati - di iniziare a comprendere già da ora come funziona il processo e quali step dovrà affrontare la propria organizzazione per adeguarsi alla fatturazione elettronica tra privati. Proprio di questo tema abbiamo parlato durante questo webinar: dalla normativa attuale ai possibili modelli operativi, fino ai vantaggi organizzativi ottenibili dalle imprese con l'attivazione del processo di fatturazione elettronica.
Gdpr's new regulations and the criticalities detected by the privacy guaranto...Sergio Guida
Dal 1° gennaio 2019 l’obbligo di fatturazione elettronica verrà esteso. Ma l’attuazione dovrà tener conto dei rilievi del Garante alla luce delle novità introdotte per adeguare la normativa nazionale al Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali.
Entra in vigore il 6/6/2014 l'obbligo della Fattura elettronica per le PA - In questa slide è illustrato il contesto relativo alle istituzioni scolastiche
La guida vuole dare all'impresa che si affaccia al mondo del commercio elettronico un quadro chiaro degli obblighi giuridici, indicando i principali adempimenti relativi all'avvio e alla gestione di un sito di e-commerce.
Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi in HotelSlope
Dopo la fatturazione elettronica, anche gli scontrini cambieranno la loro natura e diventeranno elettronici. L’obbligo degli scontrini elettronici per hotel e ristoranti è dettato dalla nuova normativa contenuta nella Legge di Bilancio 2019, decreto legge 119/2018 che prevede l’obbligo della trasmissione giornaliera dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate attraverso dei registratori di cassa telematici.
Nelle slide cercheremo di riepilogare cosa devono fare albergatori e direttori di hotel per adeguarsi alla nuova normativa in merito a scontrino elettronico e registratori di cassa telematici.
Le osservazioni riportate nel presente documento sono scaturite dalle domande formulate nell’ambito del seminario “MEPA, DURC e AVCPASS” organizzato dall’Associazione Forum Appalti e svoltosi a Spello (Perugia) nelle date del 30 settembre 2015 nonché 14 e 21 ottobre 2015.
La stabile organizzazione (permanent establishment)
La stabile organizzazione (spesso individuata nella classica “branch” estera) collega a uno Stato il reddito che deriva da un’attività economica svolta sul suo territorio da parte di un’impresa non residente. Tale reddito d’impresa è sottoposto a tassazione anche nello Stato della fonte (Stato di provenienza del reddito), salvo eventuale credito per le imposte già assolte.
Nell’ordinamento tributario italiano, la stabile organizzazione è definita dall’articolo 162 del Tuir che, nonostante alcune lievi differenze, possiamo dire riprende la struttura e il contenuto dell’articolo 5 del Modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni, il quale utilizza il termine: permanent establishment (PE).
Il trattamento fiscale dei compensi agli sportivi dilettanti, con una rassegna di alcuni rilievi emersi nel corso delle attività di controllo svolte dall'Agenzia delle Entrate
Gruppo Filippi Fatturazione Elettronica 20 Settembre 2018gruppofilippi
INTERVENTO Zucchetti organizzato da:
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Mantova Computers
FATTURAZIONE ELETTRONICA
NORMATIVA, SOUZIONI, VANTAGGI
Tutto quello che devi sapere per essere al passo con l'industria 4.0
Scopri tutte le informazioni utili per gestire in modo semplice il processo di fatturazione elettronica e digitalizzare con successo il tuo business.
Ideale per approfondire argomenti come:
✅ Come cambia la normativa?
✅ Quali sono i vantaggi per la mia azienda?
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TEMI TRATTATI:
✅ Lo scenario e la Normativa
✅ Fatturazione elettronica
✅ SdI: il Flusso di ricezione e trasmissione delle fatture
✅ Fatturazione Elettronica: Da obbligo a opportunità
✅ Le soluzioni per gestire con pochi click tutto il processo
Fattura elettronica, nuovo servizio in aiuto alle PMIInnocenti Andrea
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Webinar - D.lgs 127/2015 e opzione per il regime premiale: perché scegliere l...Indicom Group
Durante il Webinar la nostra Digital Expert Giancarla Porro vi guiderà attraverso il contesto normativo di riferimento e le diverse operatività possibili a disposizione delle imprese, per arrivare a definire perché conviene esercitare l’opzione per il regime premiale (D.lgs 127/2015), ma soprattutto perché conviene farlo adottando un processo di fatturazione elettronica.
Tutto ciò che devi sapere per generare, inviare e conservare una fattura elettronica nei rapporti B2B o B2C descritto in modo semplice con raccolta di casi pratici emersi in fase di prima applicazione.
I rimborsi IVA: presupposti giuridici, erogazione dei rimborsi, la presentazione della domanda di rimboso e le garanzie. Relatore: Silvana Guida (Direzione provinciale di Bologna). Slide aggiornate al 15 febbraio 2015
Primi passi verso la fatturazione elettronica tra privati.
Il Decreto sulla Fatturazione Elettronica B2B prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e su base volontaria, l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute, anche mediante Sistema di Interscambio.
A partire dal 1° gennaio 2017, sarà quindi incentivata l’adozione della Fatturazione Elettronica nelle relazioni tra le imprese, accanto a quella già obbligatoria verso la PA.Per i soggetti che scelgono di avvalersi della fatturazione elettronica vengono meno gli obblighi di comunicazione relativi al cosiddetto ‘spesometro’ e alle ‘black list’ e i contratti di leasing.
In sostanza, coloro che già adottano o adotterano processi di Fatturazione Elettronica si troverebbero agevolati nell’effettuazione della trasmissione telematica e potrebbero coniugare comunicazione commerciale e fiscale consentendo di abolire completamente adempimenti come lo Spesometro e la comunicazione delle operazioni con i Paesi Black List e i modelli INTRA riferiti agli acquisti di beni e servizi, adempimenti burocraticamente tanto onerosi quanto “sgradevoli”, che gravano sull’operatività delle imprese. Il contribuente, poi, otterrebbe rimborsi IVA più veloci.
Dal 1° gennaio 2019, la fattura elettronica sarà obbligatoria anche per i mercatini dell'usato, impostati come agenzia d'affari (art. 155 TULPS). Ecco alcuni consigli.
Fatturazione elettronica B2B: verso l'ottimizzazione del processo contabileIndicom Group
La fatturazione elettroniche B2B potrebbe diventare obbligatoria per tutti già dal 1 gennaio 2019. Una deadline non molto lontana, che impone a imprese e professionisti - per non farsi trovare impreparati - di iniziare a comprendere già da ora come funziona il processo e quali step dovrà affrontare la propria organizzazione per adeguarsi alla fatturazione elettronica tra privati. Proprio di questo tema abbiamo parlato durante questo webinar: dalla normativa attuale ai possibili modelli operativi, fino ai vantaggi organizzativi ottenibili dalle imprese con l'attivazione del processo di fatturazione elettronica.
Gdpr's new regulations and the criticalities detected by the privacy guaranto...Sergio Guida
Dal 1° gennaio 2019 l’obbligo di fatturazione elettronica verrà esteso. Ma l’attuazione dovrà tener conto dei rilievi del Garante alla luce delle novità introdotte per adeguare la normativa nazionale al Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali.
Entra in vigore il 6/6/2014 l'obbligo della Fattura elettronica per le PA - In questa slide è illustrato il contesto relativo alle istituzioni scolastiche
La guida vuole dare all'impresa che si affaccia al mondo del commercio elettronico un quadro chiaro degli obblighi giuridici, indicando i principali adempimenti relativi all'avvio e alla gestione di un sito di e-commerce.
Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi in HotelSlope
Dopo la fatturazione elettronica, anche gli scontrini cambieranno la loro natura e diventeranno elettronici. L’obbligo degli scontrini elettronici per hotel e ristoranti è dettato dalla nuova normativa contenuta nella Legge di Bilancio 2019, decreto legge 119/2018 che prevede l’obbligo della trasmissione giornaliera dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate attraverso dei registratori di cassa telematici.
Nelle slide cercheremo di riepilogare cosa devono fare albergatori e direttori di hotel per adeguarsi alla nuova normativa in merito a scontrino elettronico e registratori di cassa telematici.
Le osservazioni riportate nel presente documento sono scaturite dalle domande formulate nell’ambito del seminario “MEPA, DURC e AVCPASS” organizzato dall’Associazione Forum Appalti e svoltosi a Spello (Perugia) nelle date del 30 settembre 2015 nonché 14 e 21 ottobre 2015.
La stabile organizzazione (permanent establishment)
La stabile organizzazione (spesso individuata nella classica “branch” estera) collega a uno Stato il reddito che deriva da un’attività economica svolta sul suo territorio da parte di un’impresa non residente. Tale reddito d’impresa è sottoposto a tassazione anche nello Stato della fonte (Stato di provenienza del reddito), salvo eventuale credito per le imposte già assolte.
Nell’ordinamento tributario italiano, la stabile organizzazione è definita dall’articolo 162 del Tuir che, nonostante alcune lievi differenze, possiamo dire riprende la struttura e il contenuto dell’articolo 5 del Modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni, il quale utilizza il termine: permanent establishment (PE).
OUTSOURCING LOGISTICO PENSATO PER LE PMI CHE IMPORTANO E DISTRIBUISCONO IN ITALIA E IN EUROPA. SEMPLIFICA IL FLUSSO DELLE MERCI CON UN RISPARMIO FINANZIARIO DI OLTRE IL 30% DEL VALORE DI ACQUISTO DELLA MERCE
La merce ricevuta dal porto/aeroporto viene introdotta direttamente nel deposito doganale, ovvero un deposito autorizzato a custodire merci provenienti da Paesi ExtraUE in sospensione di dazi e IVA. All’interno del deposito le merci sono sottoposte ad alcune lavorazioni (“manipolazioni usuali”) quali picking, assemblaggio, confezionamento, groupage, degroupage. La merce viene estratta (anche in modo frazionato) in base alle necessità del cliente, indipendentemente dal momento e dalle condizioni di introduzione nel deposito. Il cliente comunica la merce che desidera estrarre e MGB provvede alle operazioni doganali e alla distribuzione sul territorio. In caso di vendita in Paesi ExtraUe la merce è spedita senza nessuna operazione doganale (import export) e senza pagamenti di dazi e IVA.
VANTAGGI
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UNICO INTERLOCUTORE
Si eliminano le “rotture di trasporto” nella catena logistica. MGB è l’unico soggetto che riceve, movimenta e distribuisce la merce, svolgendo le operazioni doganali. Minimizza il rischio di furti, ritardi, incomprensioni e non richiede il coordinamento di più fornitori.
VANTAGGI FINANZIARI
Si riduce il fabbisogno di capitale (fino a oltre il 30% del valore di acquisto) perché si pagano i diritti doganali solo quando necessario.
FLESSIBILITA’ E RISERVATEZZA COMMERCIALE
Sfruttando la possibilità di vendere i prodotti all’interno del deposito, si ha la garanzia della completa riservatezza commerciale (le cessioni commerciali precedenti non sono visibili all’acquirente).
CONSIGMENT STOCK
Grazie al deposito doganale è possibile stipulare un contratto di consigment stock (conto vendita) con un fornitore estero.
In questo modo è possibile avere a disposizione la merce in Italia, anche se ancora di proprietà del fornitore estero.
A CHI E’ DESTINATO
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Alle Piccole Medie Imprese, commerciali e non, che acquistano da Paesi ExtraUe merci (materie prime, semilavorati, prodotti finiti) da utilizzare e/o vendere in Italia o negli altri Paesi dell’Unione Europea ma anche in Paese Extra UE.
E-commerce: perché sì, perché no - Competenze per un e-commerce di successoMageSpecialist
Perché e con quale approccio investire nell'e-commerce costruendo un team di persone che portino nel progetto il giusto mix di competenze necessarie al buon esito dell'impresa.
Anche se le complessità che fanno parte del gioco sono molte, gli strumenti e i professionisti che possono sfruttarle con competenza e vantaggio reciproco oggi ci sono e nella stragrande maggioranza dei casi le opportunità sono più dei rischi.
Il Deposito IVA è un magazzino dove è possibile introdurre, custodire e sottoporre a lavorazioni beni già immessi in libera pratica (ovvero “importati”), comunitari o nazionali senza assoggettarli ad IVA.
Il deposito IVA permette di semplificare adempimenti IVA sulle seguenti operazioni:
-Importazione da Paesi Extra UE
-Acquisto intracomunitario
-Trasferimento di beni in Italia da parte di operatore comunitario
-Cessioni da parte di soggetto italiano a soggetto comunitario
-Cessioni tra operatori nazionali per beni trattati in Borsa Merci
VANTAGGI DEL DEPOSITO IVA:
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ESPOSIZIONE FINANZIARIA
Con il deposito IVA puoi immettere in Italia senza versare anticipatamente l’IVA in dogana.
RAPPRESENTANTE FISCALE
Non è necessario nominare il rappresentante fiscale per soggetti comunitari che hanno la necessità di fare stock e/o vendere in Italia.
RISERVATEZZA
Le cessioni commerciali precedenti non sono visibili all’acquirente
A Chi è RIVOLTO:
----------------------------------
Tutte le Aziende che vogliono ridurre la propria esposizione finanziaria, con la certezza di trovare una struttura e un know how consolidato da oltre 10 anni nella gestione di Deposito IVA.
maggiori informazioni su : http://www.magazzinibrianza.it/deposito-iva
Intervento di Fabrizio Candi (Agenzia Senza Nome srl) all'evento di ConfCommercio Umbria e Assintel Umbria, organizzato da MageSpecialist: Esperienza utente, strategia, visione, strumenti e investimenti per l'E-Commerce
L’armonizzazione fiscale dell’imposizione diretta e le direttive in materiaUniversity of Ferrara
Parte della presentazione utilizzata durante la lezione tenuta alla LUISS Business School, Master in Diritto tributario, Contabilità e Pianificazione fiscale in data 14 marzo 2017
Nuova sezione sul sito dell’Agenzia delle Entrate per promuovere l’adempimento spontaneo
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito web due nuove sezioni, una dedicata ai contribuenti persone fisiche e l’altra dedicata ai contribuenti titolari di partita Iva al fine di promuovere l’adempimento spontaneo.
SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE LUCRATIVE (SSDL) CANCELLATE DAL DECRETO LEGGE DIGNITA’
Il nuovo governo fa un passo indietro sulle agevolazioni previste sull’attività sportiva dilettantistica lucrativa
APP DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE: ECCO LE NUOVE FUNZIONI DOPO L’AGGIORNAMENTO
Consultazioni esiti, verifica codice fiscale e partita IVA, verifica degli avvisi per i servizi telematici, possibilità di prenotare un appuntamento tra le novità dell'App
Fatturare Digitale 2018 - Dalla Fatturazione Elettronica alla Conservazione: ...Fatturare Digitale
Relatore: Fabrizio Lupone, Esperto nazionale. Membro del Forum italiano sulla fatturazione elettronica presso Agenzia delle Entrate e Ministero dell’Economia e delle Finanze. Docente master universitario.
Un intervento atto ad evidenziare i benefici intangibili a medio-lungo termine, attraverso la visione di un esperto e l’esplicazione di alcuni casi d’uso concreti sulla fatturazione elettronica e la conservazione digitale a norma delle fatture e dei messaggi SdI.
Spesometro in partenza – Check list.
I prossimi 10 e 20 aprile, scadono i termini per l’invio dello Spesometro, il modello di comunicazione polivalente all’Agenzia delle Entrate di tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA, escluse quelle già monitorate dal Fisco.
1. Adempimenti iniziali per l'attività
di commercio elettronico
Dott. Enrico La Rosa
Commissione Fiscalità Odcec Civitavecchia
5 Marzo 2015
2. Nel momento in cui si voglia procedere all'avvio di un'attività di
commercio elettronico diretto ovvero indiretto si deve in via
preliminare procedere all'apertura della Partita IVA presso l'Ufficio
dell'Agenzia delle Entrate mediante la presentazione del modello di
inizio attività AA7 (sogg. diversi dalle persone fisiche) o AA9
(persone fisiche).
Tale modello va presentato direttamente ovvero telematicamente
entro 30 giorni dall'inizio effettivo dell'attività.
Modelli di inizio attività AA7/10 o AA9/11
3. Nel modello AA7 o AA9 deve essere riportato anche il codice attività
(ATECO2007) che di fatto identifica l'attività che il contribuente vorrà
porre in essere. Di seguito alcuni dei codici attività utilizzabili per le
attività on‐line:
• 47.91.10 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotti
effettuato via internet
• 62.01.00 Produzione di software non connesso all'edizione
• 62.02.00 Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica
Modelli di inizio attività AA7/10 o AA9/11
4. • 62.09.09 Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca
• 63.11.30 Housing e fornitura di servizi applicativi (ASP)
• 63.12.00 Portali Web
• 73.11.02 Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari
• 73.20.00 Ricerche di mercato e sondaggi di opinione
• 74.10.21 Attività dei disegnatori grafici di pagine Web
Modelli di inizio attività AA7/10 o AA9/11
5. Il modello AA7 o AA9 contiene lo specifico riquadro "ATTIVITÀ DI COMMERCIO
ELETTRONICO" da compilare per il soggetto che esercita attività di commercio
elettronico riportando i seguenti dati:
1) Indirizzo del sito Web: se si utilizza la rete Internet per effettuare transazioni
per via elettronica, nell'ambito della commercializzazione di beni e servizi,
distribuzione di contenuti digitali, effettuazione di operazioni finanziarie e di
borsa, appalti pubblici e ogni altra procedura di tipo commerciale, indicare
l'indirizzo del sito Web.
Modelli di inizio attività AA7/10 o AA9/11
6. 2) Internet Service Provider: indicare il soggetto che fornisce accesso
e spazio sulla rete Internet.
L'ulteriore casella "Cessazione attività di Commercio Elettronico"
dovrà essere selezionata quando il contribuente cesserà l'attività di
e‐commerce continuando comunque ad esercitare attività rilevanti ai
fini IVA.
Modelli di inizio attività AA7/10 o AA9/11
7. Risulta necessario provvedere all'apertura della posizione
presso il Registro Imprese mediante Comunicazione Unica;
Apertura della posizione INPS mediante Comunicazione
Unica;
Apertura posizione INAIL per i datori di lavoro che
occupano lavoratori dipendenti e lavoratori parasubordinati
Gli artigiani ed i lavoratori autonomi dell'agricoltura sono
tenuti ad assicurare anche se stessi.
Adempimenti
8. Quando il commercio elettronico è rivolto nei confronti del consumatore
finale, esso è assimilato al commercio al dettaglio. In particolare si applicano
le disposizioni previste per la "vendita per corrispondenza o tramite
televisione o altri sistemi di comunicazione" ex D.Lgs. n. 114/1998 come
modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 59/2010.
Segnalazione Certificata di Inizio Attività
9. In base al disposto dell'art. 68 del D.Lgs. n. 59/2010, è necessario provvedere,
prima dell'avvio dell'attività, alla presentazione al Comune nell'ambito del
quale è stabilita la propria sede legale del Modello di comunicazione
denominato CF6Bis – Commercio elettronico tramite SCIA ad efficacia
immediata (contenente l'indicazione del settore merceologico scelto e
l'attestazione del possesso dei requisiti morali e professionali). Il modello da
inviare al Comune deve contenere l'attestazione dei requisiti morali e
professionali necessari ai fini dello svolgimento dell'attività.
Segnalazione Certificata di Inizio Attività
10. Gli operatori devono pubblicare sulla home page del proprio sito Web il
relativo codice di partita IVA.
L'omessa indicazione costituisce una di violazione della legge tributaria ed è
punita con una sanzione amministrativa che può variare da euro 258,23 a
euro 2.065,83.
Indicazioni da riportare nel sito web
11. Si ricorda l'obbligo per le società di capitali di inserire determinate
informazioni legali (sede legale, ufficio del Registro Imprese presso il quale è
iscritta e il relativo numero di iscrizione (REA), capitale effettivamente
versato e esistente dall'ultimo bilancio, eventuale stato di liquidazione,
società o ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta,
eventuale esistenza di un unico socio (per SPA o SRL) oltre che negli atti e
nella corrispondenza, anche sul proprio sito Web;
La mancata indicazione è prevista una sanzione amministrativa da 206 a
2.065 Euro.
Indicazioni da riportare nel sito web
12. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha
chiarito che in caso di esercizio congiunto di commercio
all'ingrosso e al dettaglio per via elettronica l'operatore ha facoltà
di utilizzare un solo sito, ma è tenuto a destinare aree del sito
distinte per l'attività all'ingrosso e al dettaglio. In tal modo, infatti,
il potenziale acquirente è messo in condizione di individuare
chiaramente le zone del sito destinate alle due tipologie di attività.
Indicazioni da riportare nel sito web
13. I soggetti passivi IVA che vogliono effettuare commercio elettronico
diretto (c.d. e-commerce) in ambito comunitario nei confronti di altri
soggetti passivi IVA devono essere iscritti al VIES (infatti, l'e‐commerce
rientra tra le prestazioni di servizi generiche di cui all'art. 7‐ter, primo
comma, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972); medesime considerazioni
valgono anche con riferimento al commercio elettronico indiretto in
presenza di acquisti/cessioni intracomunitarie di beni ai sensi degli artt.
38 e 41 del DL n. 331/1993.
VIES
14. Nel caso in cui manchi l'iscrizione al VIES da parte del prestatore/cedente
ovvero del committente/cessionario soggetto passivo IVA "stabilito" in
altro Paese della UE diverso da quello del prestatore/cedente, il
prestatore/cedente nazionale dovrà emettere fattura con IVA in Italia.
NB: l'iscrizione può essere effettuata optando direttamente all'interno
dei modelli AA7 e AA9, oppure successivamente tramite specifica
comunicazione.
Dopo 12 mesi di inattività intracomunitaria si viene cancellati dal VIES.
VIES
15. Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 159941
del 15.12.2014, in attuazione dell’art. 22 del Decreto semplificazioni fiscali
(D.Lgs. 175/2014), sono state definite le modalità per l’inclusione
immediata nell’archivio VIES (Vat information exchange system) per chi
apre una partita Iva o anche successivamente, senza più dover attendere
30 giorni di tempo, con la possibilità dunque di effettuare fin da subito
operazioni con gli altri Paesi UE.
VIES
16. Si ricorda che con l’art. 22 del Decreto semplificazioni fiscali (D.Lgs.
175/2014), è stato riscritto l’art. 35 del D.P.R. 633/1972, prevedendo che
con l’esercizio dell’opzione per l’inclusione nell’archivio VIES, o al
momento di presentazione della Dichiarazione di inizio attività o in un
momento successivo, con modalità da stabilirsi con Provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate, il soggetto viene automaticamente
incluso nell’archivio VIES e può iniziare da subito a effettuare operazioni
intracomunitarie (senza attendere 30 giorni).
VIES
17. I paragrafi 1.1. e 1.2 del citato Provvedimento stabiliscono che per
esercitare l’opzione per l’inclusione nell’archivio VIES al momento di
apertura della partita IVA, basta compilare nella dichiarazione inizio
attività il campo “Operazioni Intracomunitarie” del quadro I dei modelli
AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9 (imprese individuali e
lavoratori autonomi). Gli enti non commerciali non soggetti Iva
esprimono l’opzione selezionando la casella “C” del quadro A del
modello AA7.
VIES
18. I controlli dell’Agenzia delle Entrate - L’Amministrazione Finanziaria
potrà effettuare i necessari controlli volti a verificare l’esattezza dei dati
del contribuente ed eventualmente cancellare il soggetto dall’archivio
VIES ed inoltre decretare la cessazione della partita Iva se i dati forniti dal
contribuente sono non veritieri, incompleti o inesatti, come previsto
anche dell'art. 23 del regolamento UE n. 904/2010.
VIES
19. Se il soggetto non presenterà gli Elenchi Intrastat, per quattro trimestri
successivi all’inclusione nell’archivio VIES successivamente alla data di
entrata in vigore del Decreto legislativo n. 175 del 21 novembre 2014.
(sintomo di non effettuazione di operazioni intracomunitarie) verrà
automaticamente cancellato dall’archivio.
VIES
20. L’esclusione dall'archivio Vies dovrà essere preceduta da una
comunicazione delle Entrate, con l’obiettivo di instaurare un
contradditorio con il contribuente che potrà giustificare le eventuali
ragioni della mancata presentazione degli elenchi, evitando così
l'estromissione dalla banca dati.
VIES
21. L’esclusione dagli archivi Vies, può avere pesanti ripercussioni, in quanto
in assenza d’iscrizione nell’archivio VIES, le operazioni effettuate dal
soggetto passivo italiano non devono essere considerate comprese nel
regime IVA degli scambi intracomunitari, rientrando, invece, nel regime
ordinario. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere da
un soggetto passivo italiano non incluso nell’archivio, nei confronti di una
controparte comunitaria, secondo l’amministrazione finanziaria dovranno
ritenersi assoggettate ad imposizione in Italia, non potendosi qualificare
come “operazioni intracomunitarie”.
VIES
22. Allo stesso modo, nel caso di acquisti di beni o di servizi da parte di un
operatore italiano non regolarmente iscritto, l’IVA non è dovuta in Italia
ma nel Paese del fornitore. L’acquirente italiano non iscritto al VIES,
dunque, ricevuta la fattura senza applicazione dell’IVA dal fornitore
europeo, non deve procedere alla doppia annotazione nel registro degli
acquisti e nel registro delle vendite, non essendo applicabile il meccanismo
dell’inversione contabile;
VIES
23. Tale comportamento, determinerebbe una illegittima detrazione dell’IVA,
con conseguente applicazione della sanzione di cui all’art. 6, comma 6,
D.Lgs. n. 471/1997 e la segnalazione, da parte dell’Ufficio, della irregolarità
dell’operazione all’Amministrazione dello Stato membro della
controparte, la quale potrà, eventualmente, decidere di recuperare l’IVA
non assolta per effetto della errata qualificazione dell’operazione come
intracomunitaria.
VIES
24. Questo è quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nelle circolari n. 4/E
e n. 39/E del 2011, in seguito ribadito nella risoluzione n. 42E2012.
VIES
25. Con le modifiche introdotte all’art. 35 del D.P.R. 633/1972, il legislatore ha
inteso allineare la disciplina interna al diritto comunitario in tema di
attribuzione del numero identificativo ai fini IVA (regolamento UE n.
904/2010).
Le conseguenze di tale intervento sono notevoli.
VIES
26. Positivo è il fatto che i controlli che l’Amministrazione ha finora posto in
essere in via preventiva rispetto all’inclusione nella banca dati, verranno,
d’ora in poi, effettuati ex post rispetto al compimento dell’operazione,
permettendo, in tal modo, all’operatore italiano che ne abbia
espressamente manifestata la volontà, di realizzare fin da subito non solo
operazioni interne ma anche operazioni intracomunitarie.
VIES
27. Al contempo però, il regime sanzionatorio diventa più penalizzante, in
quanto l’inesattezza o l’incompletezza dei dati potranno portare, oltre che
alla cancellazione dall’archivio, anche e soprattutto alla cessazione della
partiva IVA.
L’intervento normativo perde, poi ancora una volta, l’occasione di
uniformarsi all’orientamento della Corte di Giustizia, teso a dare rilevanza,
al fine di qualificare un’operazione come intracomunitaria, all’aspetto
sostanziale piuttosto che a quello formale
VIES
28. Secondo la Corte, infatti, tra i requisiti sostanziali richiesti ai fini della non
imponibilità delle cessioni intracomunitarie, infatti, non è affatto previsto
l’obbligo di iscrizione all’archivio VIES, configurando, invece, questo,
un requisito meramente formale. Pertanto, l’eventuale mancata inclusione,
nel caso di sussistenza della prova dell’effettiva destinazione dei beni
ceduti nel territorio dello Stato membro, a dire della Corte, non preclude il
diritto di non imponibilità.
VIES