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Pubblicazione quadrimestrale dell’A.I.S.F.
Direttore responsabile: Antonio Corvi
Poste Italiane S.P.A - Spedizione in abbonamento Postale - 70% - DCB BL - Iscrizione Tribunale di Belluno n. 14/2000
Aprile 2010ANNO XXVII N. 1
SOMMARIO pag.
EDITORIALE 3
ATTI DELL’ACCADEMIA
– V– V– erVerV bale assemblea elettorale 7 marzo 2010 pressoerbale assemblea elettorale 7 marzo 2010 pressoer l’Asso-
ciazione Chimico Farmaceutica Lombarda-Milano 4
– “Il Pedrazzini 2”– “Il Pedrazzini 2”– 8
– Il nuovo– Il nuovo– Statuto dell’Accademia Italiana
di Storia della Farmacia 9
MEMORIE
– La farmacia Picciola e la sanità pubblica a Trieste durante le
epidemie di colera nell’800, di Giorgio du Ban 16
– La farmacia da viaggio di Maria Luigia Imperatrice e
Duchessa di Parma, di Antonio Corvi 26
– Il “Colera morbus” e le farmacie del Piemonte
(1829-1837), di P. Angelo Lomagno 37
– Aspetti del sistema farmaceutico italiano nell’epoca
dei conflitti mondiali, di Raimondo Villano 42
DOCUMENTI
– Una controversia ottocentesca tra chimici
francesi e tedeschi, di Tiziana Vecchi
52
– Garibaldi a S. Giustino. La sosta in una Farmacia
prima di riprendere il cammino? di Elio Machi
56
– Corso a scelta “Storia della farmacia”
Anno Accademico 2009-2010 63
– Una piccola collezione di vasi Ginori (firmati) di fine ’800 65
– Il farmacista che rifiutò Parigi, diIl farmacista che rifiutò Parigi, diIl f Alberto Monzani 66
NECROLOGI
– L’ultimo saluto a Ulisse Gallo 67
RECENSIONI
– Fornasaro F. “La Medicina dei Longobardi” 68
– Ode farmaceutica 70
42
ASPETTI DEL SISTEMA FARMACEUTICO ITALIANO
NELL’EPOCA DEI CONFLITTI MONDIALI
Raimondo Villano
Il 22 maggio 1913 è approvata la legge n. 468 (G. U. n.126 del 31 maggio 1913)
recante disposizioni sull’autorizzazione all’apertura ed all’esercizio delle farmacie,
meglio nota come Legge Giolitti-Tedesco, entrata in vigore il 13 luglio 1914, che
fissa vari punti fermi in termini di regolamentazione farmaceutica abolendo antichi
privilegi, risolvendo questioni a lungo controverse, fissando norme giuridiche sulla
professione di farmacista. In particolare, sono definiti i criteri di legittimità per la
classificazione delle farmacie e vengono aboliti taluni privilegi riconosciuti alle far-
macie di antico diritto.
La legge, in effetti, afferma il principio che l’assistenza farmaceutica alla po-
polazione e, quindi, l’esercizio della farmacia, è un’attività primaria dello Stato,
esercitata direttamente attraverso gli Enti locali (Comuni) o delegata a privati per
l’esercizio in regime di concessione governativa.
La farmacia, dunque, in quanto concessione governativa ad personam, non può
essere né comprata, né venduta, né trasferita per successione o a qualsiasi altro titolo
mentre la titolarità può essere conseguita esclusivamente per concorso pubblico
espletato sulla base dei soli titoli di carriera e di servizio dei partecipanti. La con-
cessione dura quanto la vita del titolare e può essere revocata in qualsiasi momento
nelle ipotesi previste dalla legge.
Il titolare di farmacia, pur rimanendo un privato, è vincolato da un rapporto di
subordinazione speciale alla pubblica amministrazione sanitaria che ha facoltà di
imporre obblighi, adempimenti e limitazioni all’esercizio nel preminente interesse
pubblico. L’apertura delle farmacie non è più discrezionale ma avviene sulla base
della prima pianta organica delle sedi farmaceutiche, secondo un criterio che si
basa sul numero di residenti.
Questa legge, inoltre, mantiene la separazione tra titolarità dell’azienda e condu-
zione professionale della stessa, con la figura del farmacista direttore responsabi-
le che sostituisce il titolare non farmacista o temporaneamente impedito. Al titolare
è consentito di operare in regime di monopolio assoluto nel settore dei farmaci,
con prezzo al pubblico unico e inderogabile e con margine anch’esso fissato e ga-
rantito per legge.
Con tale legge si ha anche l’introduzione dell’intervento pubblico nel settore
farmacia mediante la gestione da parte dei Comuni che sono autorizzati ad attivare
esercizi farmaceutici ogni volta che se ne determina l’esigenza, in maniera del tutto
discrezionale, anche al di fuori dei limiti imposti dalla pianta organica.
Al fine di salvaguardare i diritti precostituiti, vengono emanate norme transitorie
e le farmacie sono divise in: farmacie legittime, sorte in conformità alle leggi degli
Stati preunitari alle quali è consentito il proseguimento dell’attività; farmacie ille-
43
gittime, che devono essere chiuse in quanto sorte in violazione dell’ordinamento
preesistente e risultanti in contrasto anche con le nuove disposizioni; farmacie tol-
lerate, autorizzate a continuare l’attività benché in difformità delle leggi preunitarie
giacché ritenute conformi all’indirizzo della legge Giolitti.
Il 15 ottobre 1925, poi, è promulgato il Regio Decreto n. 2578 il cui Capo I art.
1 comma 6 intitolato “Impianto ed esercizio di farmacie“Impianto ed esercizio di farmacie“ ” riporta che “i comuni
possono assumere nei modi stabiliti dal presente testo unico, l’impianto e l’eserci-
zio diretto dei pubblici servizi e segnatamente di quelli relativi a (…) impianti ed
esercizi di farmacie”.
Il 27 luglio 1934, invece, è promulgato il Regio Decreto n. 1265 (art. 170) che di-
spone la punibilità addirittura con l’arresto del reato di comparaggio di medicinali,
ovvero per il medico o il veterinario che ricevano per sé o per altri denaro o altra
utilità o ne accettino la promessa allo scopo di agevolare, con prestazioni mediche o
in qualsiasi altro modo, la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto
ad uso farmaceutico.
L’11 ottobre 1935 cinquantadue Paesi membri della Società; delle Nazioni varano
sanzioni economiche (che sarebbero entrate in vigore il 18 novembre) nei confron-
ti dell’Italia, rea di aver attaccato l’Etiopia, Paese membro della Società; all’As-
semblea Generale delle Corporazioni tenutasi in Campidoglio il 23 marzo 1936
- Annuale dei Fasci - il Duce Benito Mussolini riafferma con forza la decisione di
denunciare le sanzioni economiche emesse dalla Società delle Nazioni.
A partire da quest’atto incomincia l’attuazione di una politica autarchica mi-
rante a portare l’Italia all’autosufficienza economica, principalmente nell’ambito
di un’economia di guerra ma, ovviamente, anche nelle produzioni chimico-farma-
ceutiche. Così organi istituzionali come la Corporazione della Chimica, riunitasi a
Roma il 28-29 novembre e il 3-4 dicembre 1935 in particolare grazie all’opera di
Carlo Granelli, giunge a definire alcuni punti fermi: propagandare e proteggere la
produzione farmaceutica nazionale, combattere l’esterofilia di medici e consuma-
tori, vietare l’acquisto di prodotti esteri da parte delle pubbliche amministrazioni
e delle opere assistenziali (fatto salvo il caso dove i prodotti nazionali erano inesi-
stenti) e, infine, istituire nomi italiani brevettati per le specialità italiane in luogo di
quelli esteri già registrati.
Nel frattempo, le imprese fanno a gara nel richiedere certificati relativi all’applica-
zione della “Marca del prodotto italiano” concessa dal “Comitato per il Prodotto
Italiano” alle industrie nazionali. Nascono in questo periodo numerose specialità
tra le quali citiamo, ad esempio, l’Adisole, “olio ipervitaminico naturale a base
d’olio di fegato di tonno” (in sostituzione del tradizionale straniero olio di fegato
di merluzzo di cui ha pressochè le stesse proprietà terapeutiche) prodotto dalla S.A.
Farmaceutici Italia “Farmitalia” e pubblicizzato come una grande realizzazione te-
rapeutica autarchica.
Il 2 agosto 1939 in Italia entra in vigore la legge n. 179 sulla Disciplina del-
l’esercizio delle professioni da parte di cittadini di razza ebraica che aggrava
irreversibilmente la situazione per tutti i farmacisti ebrei imponendo l’istituzione di
Raimondo Villano
44
specifici “elenchi aggiunti” di non ariani agli Albi Professionali(1)
e, pur consen-
tendo il proseguimento dell’esercizio professionale, applica drastiche limitazioni.
La legge, inoltre, salvo situazioni contingibili ed urgenti, prevede anche: l’obbligo
di esercitare esclusivamente a favore di ebrei; in ogni caso il divieto di collabo-
razione tra professionisti ebrei e non ebrei; l’esclusione di rappresentanza e tutela
sindacale attraverso il divieto di far parte di Associazioni sindacali di categoria
giuridicamente riconosciute.
Tra il 1943 e il 1946, al termine delle ostilità, e per alcuni della prigionia, rientrano
in Italia una ventina di farmacisti già titolari nelle Colonie. Le loro farmacie sono
andate distrutte o occupate dai vincitori ed hanno perso ogni loro avere. Il Ministero
dell’Africa Italiana chiede il 6 luglio 1946 all’Alto Commissariato per la Sanità
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che essi vengano autorizzati ad apri-
re un’altra farmacia nei Comuni metropolitani ove siano sedi disponibili.(2)
Nell’immediato dopoguerra, inoltre, tra le emergenze è annoverabile una cronica
carenza di medicamenti che costringe i medici ed i farmacisti a continue freneti-
che consultazioni per riuscire ad assicurare le migliori terapie possibili ai malati.
Mancano, tuttavia, addirittura anche i materiali ed i recipienti necessari a contenere
le medicine per cui, ad esempio, l’olio di ricino viene dispensato nel bicchiere por-
tato in farmacia dallo stesso cliente e identica sorte è riservata al linimento oleo-
calcareo a base di olio di oliva; né è raro che gli stessi clienti debbano procurare
da sè anche la carta oleata per le pomate, le bottiglie (accuratamente lavate o, me-
glio, anche bollite) per i vari liquidi medicamentosi e, a volte, persino lo zucchero
necessario per approntare i molti sciroppi che si preparano in questi anni difficili.
Tutti i presidi, poi, come termometri, siringhe, tettarelle sono venduti senza i propri
involucri di carta o cartone mentre gli analgesici sono dispensati in piccole e legge-
rissime bustine di carta a non più di due compresse per volta.(3)
Sempre nel dopoguerra le farmacie, in forza della Legge 22 maggio 1913 n. 468,
sono ancora classificate in: privilegiate trentennali;(4)
legittime ventennali;(5)
legitti-
(1)
Cui obbligatoriamente ci si deve iscrivere entro venti giorni dall’entrata in vigore della legge,
pena l’arresto fino ad un mese e fino a tremila lire di sanzione pecuniaria; la cancelllazione
dall’albo avviene entro trenta giorni ed è notificata per messo giudiziario all’interessato.
(2)
Archivio A.I.S.P., Dossier corrispondenza Ministero Africa Orientale Italiana e Presidenza del
Consiglio 1946-48; cit. CORVI A. − SORRENTINO E. in “La farmacia Coloniale Italiana
(1890-1943)”, Atti e Memorie AISF Anno XX n. 1, Aprile 2002.
(3)
LEOPARDI GIACOMO, abs da: Signore GianCarlo - Intervista a Giacomo Leopardi - Il
Farmacista 2006 - Nobile Collegio Chimico Farmaceutico Universitas Aromatariorum Urbis
- Tecniche Nuove, febbraio 2006.
(4)
Ibid., art. 28.
(5)
Ibid., artt. 25-30.
ASPETTI DEL SISTEMA FARMACEUTICO ITALIANO NELL’EPOCA DEI CONFLITTI MONDIALI
45
me;(6)
illegittime (in parte chiuse ed in parte legittimate).(7)
Ai proprietari o ai loro eredi ed aventi causa delle farmacie privilegiate è concesso
il diritto di esercizio trentennale e la scadenza del trentennio, sul finire del secondo
conflitto bellico, è prorogata(8)
al 16 ottobre 1946. Tuttavia, ai titolari (farmacisti e
non) di farmacie privilegiate risultanti in esercizio al 15 ottobre 1946 è consentito
l’esercizio a vita.(9)
La medesima normativa, inoltre, riconosce(10)
ai Comuni, agli
Enti di assistenza e di beneficenza, ad enti pubblici vari ed a cooperative di previ-
denza e consumo, che risultino titolari di farmacia al 31 maggio 1943, il diritto di
continuare l’esercizio dell’attività a tempo indeterminato.
Vi sono, poi, tutta una serie di Società ed Enti vari, non ricompresi nell’articolo
della norma illustrata in precedenza, che, possedendo una farmacia privilegiata al
16 ottobre 1946, hanno la concessione(11)
al proseguimento dell’attività fino al 14
ottobre 1976. Con altro provvedimento, infine, gli eventuali acquisti di farmacie ef-
fettuati da enti, società e privati non farmacisti dal 31 maggio 1943 al 26 novembre
1944 sono ritenuti validi a tutti gli effetti di legge.(12)
Dal 31 maggio 1943 al 15 ottobre 1946 le farmacie privilegiate sono trasferibili:
per vendita, ad opera di titolare o suoi eredi, solo a farmacista iscritto all’Albo; per
successione a figlio di titolare deceduto (purché avviato agli studi farmaceutici o
iscritto all’ultimo anno di scuola media di secondo grado).(13)
Successivamente al 16 ottobre 1946 le farmacie privilegiate possono una tantum
effettuare trasferimento: per vendita a farmacista iscritto all’Albo;(14)
per succes-
sione solo ad erede farmacista o a figlio del titolare deceduto (purché avviato agli
studi farmaceutici o iscritto all’ultimo anno di scuola media di secondo grado).(15)
In
quest’ultimo caso il Prefetto concede l’esercizio provvisorio fino al completamento
degli studi di farmacia.(16)
Ai proprietari delle farmacie legittime, o ai loro eredi ed aventi causa, è concesso
dalla legge del 1913 il diritto all’esercizio per venti anni, ovvero fino al 21 maggio
1933. Il 31 dicembre 1933, tuttavia, la scadenza del ventennio subisce una proro-
ga(17)
fino al 31 marzo 1934. A coloro che, infine, alla data del 15 marzo 1934 risul-
(6)
Ibid., art. 26.
(7)
Ibid., art. 24.
(8)
D.L. 2 novembre 1944, n. 327, art. 1, comma 1°.
(9)
D.L. 3 ottobre 1946, n. 197, art. 1.
(10)
Ibid., art. 3.
(11)
Ibid., art. 4.
(12)
D.L. 31 maggio 1943, n. 153, art. 1.
(13)
D.L. 2 novembre 1944, n. 327, art. 1, comma 2°.
(14)
Testo Unico 1934, art. 369, comma 1°; art. 379.
(15)
Ibid., comma 2°.
(16)
Ibid., comma 4°.
(17)
R.D.L. 31 maggio 1933, n. 1797, art. 1.
Raimondo Villano
46
tano titolari di farmacie legittime ventennali, indipendentemente dalla data di inizio
della titolarità, è riconosciuto il diritto di esercizio a vita.(18)
In caso di proprietà di due o più farmacie, il titolare entro il 30 settembre 1934 è
costretto ad optare per una di esse ed in mancanza di opzione interviene il Prefetto
ad assegnargliene una soltanto(19)
mentre le restanti farmacie possono essere vendute
ad un iscritto all’Albo(20)
entro il 31 dicembre 1936, termine oltre il quale, in caso di
mancata vendita, sono messe a concorso.(21)
I Comuni, gli enti di assistenza e di beneficenza, enti pubblici vari e le società
cooperative di previdenza e consumo, che risultino titolari di farmacie ventennali al
31 marzo 1934, hanno diritto a continuare l’esercizio dell’attività per tutta la durata
dell’ente.(22)
Alle società ed altri enti non contemplati nella precedente concessione
e proprietari di farmacie al 31 marzo 1934, invece, è data facoltà di proseguire l’at-
tività fino al 30 marzo 1964.(23)
Al titolare di farmacia legittima ventennale al 15 marzo 1934 è conferito il diritto
una tantum di trasferimento della proprietà per vendita a farmacista iscritto all’Al-
bo.(24)
In caso di successione mortis causa del titolare a far data dal 15 marzo 1934,
poi, è consentito il diritto di trasferimento della proprietà esclusivamente ad erede
farmacista iscritto all’Albo o a figlio del titolare deceduto (purché avviato agli studi
farmaceutici o iscritto all’ultimo anno di scuola media di secondo grado). In tal
caso il Prefetto concede l’esercizio provvisorio fino al completamento degli studi
di farmacia.
Inoltre, se dopo il 15 marzo 1934 la proprietà non risulta ancora trasferita dal
titolare vivente per compravendita, gli eredi hanno facoltà di trasferirla una tantum
entro due anni dalla morte del titolare ad un farmacista iscritto all’Albo professio-
nale.(25)
In ogni caso, nelle more per la vendita della farmacia, gli eredi hanno diritto al-
l’esercizio provvisorio senza formalità di procedure né specifica autorizzazione.(26)
Alle farmacie legittime, in caso di proprietà di due o più farmacie, è esteso in capo
al titolare l’obbligo di opzione stabilito per quelle ventennali.(27)
Le farmacie legittime, inoltre, non possono essere trasferite per compravendita
bensì esclusivamente per successione ad erede farmacista o a figlio del titolare de-
ceduto (purché avviato agli studi farmaceutici o iscritto all’ultimo anno di scuola
(18)
Testo Unico 1934, art. 368, comma 1°.
(19)
Ibid., comma 2°.
(20)
Ibid., comma 3°.
(21)
Ibid., comma 4°.
(22)
Ibid., art. 371.
(23)
Ibid., art. 373.
(24)
Testo Unico 1934, art. 369, comma 1° e 2°.
(25)
Legge 23 dicembre 1940, n. 1686, art. 2.
(26)
Ibid., art. 2.
(27)
Testo Unico 1934, art. 370, comma 1°.
ASPETTI DEL SISTEMA FARMACEUTICO ITALIANO NELL’EPOCA DEI CONFLITTI MONDIALI
47
media di secondo grado) o al coniuge superstite purché farmacista.(28)
In deroga a tali disposizioni, infine, per potere discrezionale del Prefetto, previa
domanda con addotti validi motivi, le farmacie ventennali possono effettuare il pas-
saggio a farmacie ventennali privilegiate.
Va posto, poi, in debita evidenza che la convalida della compravendita di qual-
siasi tipologia di farmacia prevede il riconoscimento da parte del Prefetto, previa
specifica notifica, e che l’autorizzazione prefettizia al nuovo titolare di farmacia è
strettamente personale, non cedibile né trasferibile.(29)
In merito, invece, alla comproprietà delle farmacie, specifiche disposizioni di leg-
ge ne riconoscono esclusivamente il diritto di esercizio ma non ai fini della consi-
stenza patrimoniale.(30)
Per il riconoscimento del diritto d’esercizio a vita ad ogni comproprietario di far-
macia privilegiata, poi, è necessario che la proprietà sia costituita: prima del 31
maggio 1946 se i comproprietari non sono farmacisti; prima del 16 ottobre 1946 se
i comproprietari sono farmacisti iscritti all’Albo.(31)
Relativamente al caso di una farmacia in comproprietà di due o più farmacisti è
riconosciuto(32)
ad ognuno di essi il diritto di continuare l’esercizio a vita, ovvero
“il diritto di ognuno si compenetra in quello consistente degli altri, si confonde con
essi, fino all’ultimo proprietario, ma non si trasferisce ad altri discendenti di tali
proprietari”.(33)
Tuttavia, con il Regio Decreto Legge 15 marzo 1934 n. 463 non vi è più distin-
zione tra titolari farmacisti e non farmacisti e si riconosce ai titolari al 31 marzo il
diritto di esercizio a vita e la trasferibilità una tantum per atto tra vivi e successione,
purché a favore di farmacista iscritto all’Albo.
Il rilievo della farmacia da titolare o da eredi, poi, comporta il pagamento sia di
una indennità di rilievo che di una indennità di avviamento.
L’indennità di rilievo consiste nel fatto che il concessionario di una farmacia non
di nuova istituzione ha l’obbligo di rilevare dal precedente titolare o dai suoi eredi
gli arredi, le provviste e le dotazioni attinenti all’esercizio farmaceutico contenuti
nella farmacia o nei locali annessi.(34)
In mancanza di accordo fra le parti interessate,
la Commissione, in base a perizia e con decisione inappellabile, determina l’impor-
to del rilievo.(35)
(28)
Ibid., art. 370, comma 2°.
(29)
Testo Unico 1934, art. 369, comma 5°.
(30)
Circolare ACIS 1 novembre 1946, n. 114.
(31)
Decreto Legge 3 ottobre 1946, n. 197, art. 6.
(32)
Regolamento 13 luglio 1914, n. 829, art. 60.
(33)
Assauto Giuseppe, Sulla trasmessibilità della quota parte del comproprietario di farma
cia, Bollettino Chimico Farmaceutico Anno 86, 15 marzo 1947, n. 5, Società Editoriale
Farmaceutica, Milano, pag. 85.
(34)
Testo Unico 1934, art. 110, comma l°.
(35)
Ibid., comma 2°.
Raimondo Villano
48
Nella medesima situazione descritta in precedenza, poi, il concessionario ha pure
l’obbligo di corrispondere al precedente titolare o ai suoi eredi un’indennità di av-
viamento quantificata dalla Commissione di concorso(36)
in misura corrispondente
a tre annualità del reddito medio imponibile di “ricchezza mobile” della farmacia,
accertato agli effetti dell’ultimo quinquennio.(37)
Il rilievo, tuttavia, può essere esposto a divergenze di valutazione che possono
sfociare in una contestazione del prezzo degli arredi, delle provviste e delle dota-
zioni della farmacia costringendo la parte contestante a sollecitare il giudizio della
Commissione di concorso a mezzo richiesta, contenere l’indicazione del prezzo
offerto,(38)
notificata anche alla controparte.(39)
La Commissione, in tale evenienza, procede chiedendo alla parte istante un con-
gruo deposito per le spese, fissa un termine perentorio ed entro 15 giorni dall’avve-
nuto deposito, sentite le parti, emette la decisione(40)
ponendo le spese originate dalla
contestazione a carico del precedente titolare o dei suoi eredi, se la decisione fissa
il prezzo da pagare in misura non superiore a quello offerto dal nuovo titolare,(41)
o
a carico del nuovo titolare, se la decisione comporta un plusvalore superiore a un
decimo rispetto al prezzo offerto,(42)
o perequando le spese fra le parti, allorché la
differenza fra il prezzo offerto e quello emerso nella decisione non risulti maggiore
di un decimo.(43)
La nota delle spese è resa esecutiva per provvedimento del Prefetto che ne effettua
notifica, unitamente alla decisione della Commissione,(44)
alla parte soccomben-
te.(45)
Decorsi, infine, 10 giorni dalla notifica prefettizia senza che il nuovo titolare abbia
ottemperato alla decisione della Commissione, si verifica la decadenza dell’autoriz-
zazione.(46)
Nel 1948, poi, è accordato un diritto di preferenza(47)
per le farmacie dei caduti in
guerra o per cause di guerra(48)
che sono assegnate, nell’ordine a: figli del titolare;
(36)
Ibid., comma 2°.
(37)
Ibid., comma 1°.
(38)
R. S. F. 1938, art. 16, comma 2°; in Francesco Sommi, Rilievo di farmacia dal titolare o da
eredi del titolare - Ordine dei Farmacisti di Milano, appunti di Legislazione sanitaria, Bollettino
Chimico Farmaceutico, quindicinale di farmacia fondato da Pietro Viscardi nel 1861, Società
Editoriale Farmaceutica SEF, Milano - Anno 88, 15-30 marzo 1949, n.ri 5-6, pag. XI-XIV.
(39)
R. S. F. 1938, art. 16, comma 1°.
(40)
Ibid., comma 3°.
(41)
Ibid., art. 17, comma 1°.
(42)
Ibid., comma 2°.
(43)
Ibid., comma 3°.
(44)
Ibid., art.18 comma l°.
(45)
Ibid., comma 4
(46)
Francesco Sommi, ibid.
(47)
Legge 7 maggio 1948, n. 545.
(48)
Ad esempio, violenze o sevizie ad opera dei nazifascismi.
ASPETTI DEL SISTEMA FARMACEUTICO ITALIANO NELL’EPOCA DEI CONFLITTI MONDIALI
49
coniuge del titolare; genitori del titolare, purché comproprietari della farmacia.(49)
Un mese prima dello scadere di tale assegnazione, della durata ventennale a decor-
rere dalla data di entrata in vigore del decreto, il figlio o coniuge assegnatari della
farmacia, qualora iscritti all’Albo professionale, hanno diritto di assegnazione della
farmacia, previa istanza e per promulgazione di decreto prefettizio ad hoc, vita natu-
ral durante; se, invece, vi sono più figli farmacisti, l’assegnazione spetta al designa-
to in accordo fra essi o, in mancanza di accordo, al più anziano d’età.(50)
L’articolo 114 del Testo Unico del 1934, poi, dispone che possono essere autoriz-
zate, senza facoltà di vendita al pubblico, le aperture di farmacie interne di istituzio-
ni di pubblica beneficenza ed assistenza, sentiti il Consiglio Sanitario Provinciale e
la Giunta Provinciale Amministrativa; tali farmacie, dirette da un Direttore farma-
cista con residenza permanente in esse,(51)
senza obbligo di iscrizione all’Albo pro-
fessionale e con nomina soggetta ad approvazione prefettizia, non sono trasferibili e
il loro diritto decade, salvo anticipata rinuncia, alla cessazione dell’attività dell’ente
o dell’istituzione.
Con la legge Giolitti-Tedesco, inoltre, accolte e integrate non di rado antiche
suddivisioni, la definizione della pianta organica delle farmacie avviene con la sud-
divisione in sedi del territorio urbano.(52)
Sulla base di tale pianta è fissato, dunque, il
numero delle farmacie che è in ragione di una ogni cinquemila abitanti e va limitato
secondo il bisogno reale della collettività e fissato, nello specifico caso per caso, dal
Prefetto che, come visto già in precedenza in tale disamina, si sostituisce pratica-
mente al Protomedicato.(53)
La legge, per accontentare i Comuni, i farmacisti “rurali” e i farmacisti di “antico
diritto” della città, riconosce a favore delle Amministrazioni Pubbliche una Far-
macia Comunale oltre il numero legale che ne stabilisce una ogni 5.000 abitanti,
accetta il “monopolio” costituito dai farmacisti “rurali”che si sono consorziati in
forma di cooperative e lascia i vecchi “privilegi” del governo austriaco ai farmacisti
di “antico diritto” (per chi abbia “aperto bottega” prima del 1835). L’ordinamento
Giolitti resta in vigore sino al 1968.
Negli anni successivi alla promulgazione della Legge Giolitti, tuttavia, si sente
spesso parlare di “privilegi delle farmacie” e di “diritti feudali” dei farmacisti ti-
(49)
Ibid. art. 1, comma 1°.
(50)
Ibid. art. 1, comma 1° e 3°.
(51)
Ibid. art. 121, comma 1°, 2°, 3°, 4°.
(52)
Sostanzialmente, in realtà, in ordine sparso sul territorio italiano varie ratio di correlazione
al rapporto farmacie abitanti sono applicate dai secoli passati; inoltre, già nel corso dell’Ot-
tocento nel Regno delle Due Sicilie è elaborata una suddivisione della città in sezioni a cura
del servizio Protomedicale e, in particolare, sono individuate le seguenti sezioni: Avvocata,
Vicaria, Chiaia, Porto, San Ferdinando, San Lorenzo, San Giuseppe, San Carlo all’Arena,
Montecalvario, Pendino, Mercato;
(53)
Tale competenza nel tempo è trasferita prima al Medico Provinciale e, poi, alla Regione cui
ancora nei tempi attuali è affidata la gestione.
Raimondo Villano
50
tolari delle farmacie in esercizio;(54)
a ciò sono opposte argomentazioni adducenti
che “il fatto che le farmacie non siano trasmissibili per cessione fra farmacisti,
si è praticamente dimostrato inadatto ed è a causa di grave danno per l’esercizio
professionale farmaceutico”(55)
e che “trascorso il periodo provvisorio della com-
merciabilità delle farmacie, queste sono ora nella maggior parte a concessione
personale e assegnate solo per concorso: quindi praticamente espropriate”.(56)
Duri attacchi nell’epoca della Giolitti provengono, inoltre, dai fautori dell’istitu-
zione di una seconda farmacia nei centri abitati rurali, “tostochè essi abbiano rag-
giunto una popolazione di 6000-7000 abitanti” e sono tesi sia a provocare un ribasso
dei prezzi spezzando il monopolio del farmacista unico creando concorrenza sia a
permettere ad un farmacista collaboratore la possibilità di diventare titolare di una
farmacia propria.
Alla prima tipologia di offensiva si controbatte sostenendo che “occorre ricordare
ancora una volta che per le prestazioni farmaceutiche vi è la tariffa di Stato e per
le specialità il prezzo fisso; aprendo una nuova farmacia è molto probabile e razio-
nale che fra i due professionisti si formi un giusto accordo di non scendere sotto tali
prezzi perché essendo per ciascuno di essi la popolazione da servire assai inferiore
alla quota di 5000, essi possano ricavare dalla insufficiente clientela il reddito ne-
cessario a loro e alle famiglie”.(57)
Alla seconda tipologia di offensiva si controbatte sostenendo che “è bene con-
siderare che, mentre con la prima farmacia insediata in centri rurali che ne sono
sprovvisti si porta un immediato effettivo vantaggio agli abitanti del luogo, si per-
mette lo stabilirsi in paese di un professionista che rappresenta un elemento di pro-
gresso nella vita sociale e si sottrae molta clientela alle farmacie già esistenti nei
Comuni vicini ove gli abitanti erano costretti a recarsi con loro grave disagio”,(58)
“per necessit“per necessit“ à di cose la nuova farmacia dovrà essere in posizione meno centrale
di quelle esistenti, cioè alla periferia dell’abitato”(59)
con rischi di ridotto fatturato
per cui “per queste nuove farmacie uniche, qualora il reddito fosse insufficiente, si“per queste nuove farmacie uniche, qualora il reddito fosse insufficiente, si“
potrà richiedere ai Comuni la concessione di adeguati sussidi”.(60)
Ma, infine, in considerazione della difficile epoca bellica, è soprattutto ascritto
alla legge Giolitti un rilevante ruolo macroeconomico meritevole di evidenza che
riguarda la positiva valenza compensativa congiunturale esercitata dal costo della
(54)
“Revisione Straordinaria della pianta organica delle farmacie di Milano e provincia“Revisione Straordinaria della pianta organica delle farmacie di Milano e provincia“ ”,
Bollettino Chimico Farmaceutico, quindicinale di Farmacia fondato da Pietro Viscardi nel
1861 - Anno 88, 15/30 gennaio 1949, numeri 11-12, Società Editoriale Farmaceutica Milano,
Istituto De Angeli Milano, pag. XVIII-XX.
(55)
Ibid...
(56)
Ibid..
(57)
Ibid..
(58)
Ibid..
(59)
Ibid..
(60)
Ibid..
ASPETTI DEL SISTEMA FARMACEUTICO ITALIANO NELL’EPOCA DEI CONFLITTI MONDIALI
51
prestazione farmaceutica al cittadino fissata dallo Stato mediante il prezzo del me-
dicinale soggetto ad approvazione ministeriale.
In effetti, si fa notare nel secondo dopoguerra, ad esempio, che essa ha pienamente
corrisposto ai “fini sociali” prefissati in quanto “nella dura esperienza delle due
guerre mondiali, nonostante le gravissime difficoltà per il rifornimento di medici-
nali e l’enorme aumento di prezzo di ogni merce e prestazione d’opera, il servizio
sanitario farmaceutico fu generalmente adeguato alle necessità della popolazione
ed attualmente, mentre tutte le altre merci e servizi sono aumentati in media 55
volte (e molti assai di più) le specialità medicinali sono aumentate solo 26 volte edpiù) le specialità medicinali sono aumentate solo 26 volte edpiù
i medicamenti circa 30 volte”. (61)
Raimondo Villano
Corso Umberto I, 223
80058 Torre Annunziata (Na)
farmavillano@libero.it
www.chiron-found.org
(61)
Ibid.
Raimondo Villano

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  • 1. Pubblicazione quadrimestrale dell’A.I.S.F. Direttore responsabile: Antonio Corvi Poste Italiane S.P.A - Spedizione in abbonamento Postale - 70% - DCB BL - Iscrizione Tribunale di Belluno n. 14/2000 Aprile 2010ANNO XXVII N. 1 SOMMARIO pag. EDITORIALE 3 ATTI DELL’ACCADEMIA – V– V– erVerV bale assemblea elettorale 7 marzo 2010 pressoerbale assemblea elettorale 7 marzo 2010 pressoer l’Asso- ciazione Chimico Farmaceutica Lombarda-Milano 4 – “Il Pedrazzini 2”– “Il Pedrazzini 2”– 8 – Il nuovo– Il nuovo– Statuto dell’Accademia Italiana di Storia della Farmacia 9 MEMORIE – La farmacia Picciola e la sanità pubblica a Trieste durante le epidemie di colera nell’800, di Giorgio du Ban 16 – La farmacia da viaggio di Maria Luigia Imperatrice e Duchessa di Parma, di Antonio Corvi 26 – Il “Colera morbus” e le farmacie del Piemonte (1829-1837), di P. Angelo Lomagno 37 – Aspetti del sistema farmaceutico italiano nell’epoca dei conflitti mondiali, di Raimondo Villano 42 DOCUMENTI – Una controversia ottocentesca tra chimici francesi e tedeschi, di Tiziana Vecchi 52 – Garibaldi a S. Giustino. La sosta in una Farmacia prima di riprendere il cammino? di Elio Machi 56 – Corso a scelta “Storia della farmacia” Anno Accademico 2009-2010 63 – Una piccola collezione di vasi Ginori (firmati) di fine ’800 65 – Il farmacista che rifiutò Parigi, diIl farmacista che rifiutò Parigi, diIl f Alberto Monzani 66 NECROLOGI – L’ultimo saluto a Ulisse Gallo 67 RECENSIONI – Fornasaro F. “La Medicina dei Longobardi” 68 – Ode farmaceutica 70
  • 2. 42 ASPETTI DEL SISTEMA FARMACEUTICO ITALIANO NELL’EPOCA DEI CONFLITTI MONDIALI Raimondo Villano Il 22 maggio 1913 è approvata la legge n. 468 (G. U. n.126 del 31 maggio 1913) recante disposizioni sull’autorizzazione all’apertura ed all’esercizio delle farmacie, meglio nota come Legge Giolitti-Tedesco, entrata in vigore il 13 luglio 1914, che fissa vari punti fermi in termini di regolamentazione farmaceutica abolendo antichi privilegi, risolvendo questioni a lungo controverse, fissando norme giuridiche sulla professione di farmacista. In particolare, sono definiti i criteri di legittimità per la classificazione delle farmacie e vengono aboliti taluni privilegi riconosciuti alle far- macie di antico diritto. La legge, in effetti, afferma il principio che l’assistenza farmaceutica alla po- polazione e, quindi, l’esercizio della farmacia, è un’attività primaria dello Stato, esercitata direttamente attraverso gli Enti locali (Comuni) o delegata a privati per l’esercizio in regime di concessione governativa. La farmacia, dunque, in quanto concessione governativa ad personam, non può essere né comprata, né venduta, né trasferita per successione o a qualsiasi altro titolo mentre la titolarità può essere conseguita esclusivamente per concorso pubblico espletato sulla base dei soli titoli di carriera e di servizio dei partecipanti. La con- cessione dura quanto la vita del titolare e può essere revocata in qualsiasi momento nelle ipotesi previste dalla legge. Il titolare di farmacia, pur rimanendo un privato, è vincolato da un rapporto di subordinazione speciale alla pubblica amministrazione sanitaria che ha facoltà di imporre obblighi, adempimenti e limitazioni all’esercizio nel preminente interesse pubblico. L’apertura delle farmacie non è più discrezionale ma avviene sulla base della prima pianta organica delle sedi farmaceutiche, secondo un criterio che si basa sul numero di residenti. Questa legge, inoltre, mantiene la separazione tra titolarità dell’azienda e condu- zione professionale della stessa, con la figura del farmacista direttore responsabi- le che sostituisce il titolare non farmacista o temporaneamente impedito. Al titolare è consentito di operare in regime di monopolio assoluto nel settore dei farmaci, con prezzo al pubblico unico e inderogabile e con margine anch’esso fissato e ga- rantito per legge. Con tale legge si ha anche l’introduzione dell’intervento pubblico nel settore farmacia mediante la gestione da parte dei Comuni che sono autorizzati ad attivare esercizi farmaceutici ogni volta che se ne determina l’esigenza, in maniera del tutto discrezionale, anche al di fuori dei limiti imposti dalla pianta organica. Al fine di salvaguardare i diritti precostituiti, vengono emanate norme transitorie e le farmacie sono divise in: farmacie legittime, sorte in conformità alle leggi degli Stati preunitari alle quali è consentito il proseguimento dell’attività; farmacie ille-
  • 3. 43 gittime, che devono essere chiuse in quanto sorte in violazione dell’ordinamento preesistente e risultanti in contrasto anche con le nuove disposizioni; farmacie tol- lerate, autorizzate a continuare l’attività benché in difformità delle leggi preunitarie giacché ritenute conformi all’indirizzo della legge Giolitti. Il 15 ottobre 1925, poi, è promulgato il Regio Decreto n. 2578 il cui Capo I art. 1 comma 6 intitolato “Impianto ed esercizio di farmacie“Impianto ed esercizio di farmacie“ ” riporta che “i comuni possono assumere nei modi stabiliti dal presente testo unico, l’impianto e l’eserci- zio diretto dei pubblici servizi e segnatamente di quelli relativi a (…) impianti ed esercizi di farmacie”. Il 27 luglio 1934, invece, è promulgato il Regio Decreto n. 1265 (art. 170) che di- spone la punibilità addirittura con l’arresto del reato di comparaggio di medicinali, ovvero per il medico o il veterinario che ricevano per sé o per altri denaro o altra utilità o ne accettino la promessa allo scopo di agevolare, con prestazioni mediche o in qualsiasi altro modo, la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto ad uso farmaceutico. L’11 ottobre 1935 cinquantadue Paesi membri della Società; delle Nazioni varano sanzioni economiche (che sarebbero entrate in vigore il 18 novembre) nei confron- ti dell’Italia, rea di aver attaccato l’Etiopia, Paese membro della Società; all’As- semblea Generale delle Corporazioni tenutasi in Campidoglio il 23 marzo 1936 - Annuale dei Fasci - il Duce Benito Mussolini riafferma con forza la decisione di denunciare le sanzioni economiche emesse dalla Società delle Nazioni. A partire da quest’atto incomincia l’attuazione di una politica autarchica mi- rante a portare l’Italia all’autosufficienza economica, principalmente nell’ambito di un’economia di guerra ma, ovviamente, anche nelle produzioni chimico-farma- ceutiche. Così organi istituzionali come la Corporazione della Chimica, riunitasi a Roma il 28-29 novembre e il 3-4 dicembre 1935 in particolare grazie all’opera di Carlo Granelli, giunge a definire alcuni punti fermi: propagandare e proteggere la produzione farmaceutica nazionale, combattere l’esterofilia di medici e consuma- tori, vietare l’acquisto di prodotti esteri da parte delle pubbliche amministrazioni e delle opere assistenziali (fatto salvo il caso dove i prodotti nazionali erano inesi- stenti) e, infine, istituire nomi italiani brevettati per le specialità italiane in luogo di quelli esteri già registrati. Nel frattempo, le imprese fanno a gara nel richiedere certificati relativi all’applica- zione della “Marca del prodotto italiano” concessa dal “Comitato per il Prodotto Italiano” alle industrie nazionali. Nascono in questo periodo numerose specialità tra le quali citiamo, ad esempio, l’Adisole, “olio ipervitaminico naturale a base d’olio di fegato di tonno” (in sostituzione del tradizionale straniero olio di fegato di merluzzo di cui ha pressochè le stesse proprietà terapeutiche) prodotto dalla S.A. Farmaceutici Italia “Farmitalia” e pubblicizzato come una grande realizzazione te- rapeutica autarchica. Il 2 agosto 1939 in Italia entra in vigore la legge n. 179 sulla Disciplina del- l’esercizio delle professioni da parte di cittadini di razza ebraica che aggrava irreversibilmente la situazione per tutti i farmacisti ebrei imponendo l’istituzione di Raimondo Villano
  • 4. 44 specifici “elenchi aggiunti” di non ariani agli Albi Professionali(1) e, pur consen- tendo il proseguimento dell’esercizio professionale, applica drastiche limitazioni. La legge, inoltre, salvo situazioni contingibili ed urgenti, prevede anche: l’obbligo di esercitare esclusivamente a favore di ebrei; in ogni caso il divieto di collabo- razione tra professionisti ebrei e non ebrei; l’esclusione di rappresentanza e tutela sindacale attraverso il divieto di far parte di Associazioni sindacali di categoria giuridicamente riconosciute. Tra il 1943 e il 1946, al termine delle ostilità, e per alcuni della prigionia, rientrano in Italia una ventina di farmacisti già titolari nelle Colonie. Le loro farmacie sono andate distrutte o occupate dai vincitori ed hanno perso ogni loro avere. Il Ministero dell’Africa Italiana chiede il 6 luglio 1946 all’Alto Commissariato per la Sanità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che essi vengano autorizzati ad apri- re un’altra farmacia nei Comuni metropolitani ove siano sedi disponibili.(2) Nell’immediato dopoguerra, inoltre, tra le emergenze è annoverabile una cronica carenza di medicamenti che costringe i medici ed i farmacisti a continue freneti- che consultazioni per riuscire ad assicurare le migliori terapie possibili ai malati. Mancano, tuttavia, addirittura anche i materiali ed i recipienti necessari a contenere le medicine per cui, ad esempio, l’olio di ricino viene dispensato nel bicchiere por- tato in farmacia dallo stesso cliente e identica sorte è riservata al linimento oleo- calcareo a base di olio di oliva; né è raro che gli stessi clienti debbano procurare da sè anche la carta oleata per le pomate, le bottiglie (accuratamente lavate o, me- glio, anche bollite) per i vari liquidi medicamentosi e, a volte, persino lo zucchero necessario per approntare i molti sciroppi che si preparano in questi anni difficili. Tutti i presidi, poi, come termometri, siringhe, tettarelle sono venduti senza i propri involucri di carta o cartone mentre gli analgesici sono dispensati in piccole e legge- rissime bustine di carta a non più di due compresse per volta.(3) Sempre nel dopoguerra le farmacie, in forza della Legge 22 maggio 1913 n. 468, sono ancora classificate in: privilegiate trentennali;(4) legittime ventennali;(5) legitti- (1) Cui obbligatoriamente ci si deve iscrivere entro venti giorni dall’entrata in vigore della legge, pena l’arresto fino ad un mese e fino a tremila lire di sanzione pecuniaria; la cancelllazione dall’albo avviene entro trenta giorni ed è notificata per messo giudiziario all’interessato. (2) Archivio A.I.S.P., Dossier corrispondenza Ministero Africa Orientale Italiana e Presidenza del Consiglio 1946-48; cit. CORVI A. − SORRENTINO E. in “La farmacia Coloniale Italiana (1890-1943)”, Atti e Memorie AISF Anno XX n. 1, Aprile 2002. (3) LEOPARDI GIACOMO, abs da: Signore GianCarlo - Intervista a Giacomo Leopardi - Il Farmacista 2006 - Nobile Collegio Chimico Farmaceutico Universitas Aromatariorum Urbis - Tecniche Nuove, febbraio 2006. (4) Ibid., art. 28. (5) Ibid., artt. 25-30. ASPETTI DEL SISTEMA FARMACEUTICO ITALIANO NELL’EPOCA DEI CONFLITTI MONDIALI
  • 5. 45 me;(6) illegittime (in parte chiuse ed in parte legittimate).(7) Ai proprietari o ai loro eredi ed aventi causa delle farmacie privilegiate è concesso il diritto di esercizio trentennale e la scadenza del trentennio, sul finire del secondo conflitto bellico, è prorogata(8) al 16 ottobre 1946. Tuttavia, ai titolari (farmacisti e non) di farmacie privilegiate risultanti in esercizio al 15 ottobre 1946 è consentito l’esercizio a vita.(9) La medesima normativa, inoltre, riconosce(10) ai Comuni, agli Enti di assistenza e di beneficenza, ad enti pubblici vari ed a cooperative di previ- denza e consumo, che risultino titolari di farmacia al 31 maggio 1943, il diritto di continuare l’esercizio dell’attività a tempo indeterminato. Vi sono, poi, tutta una serie di Società ed Enti vari, non ricompresi nell’articolo della norma illustrata in precedenza, che, possedendo una farmacia privilegiata al 16 ottobre 1946, hanno la concessione(11) al proseguimento dell’attività fino al 14 ottobre 1976. Con altro provvedimento, infine, gli eventuali acquisti di farmacie ef- fettuati da enti, società e privati non farmacisti dal 31 maggio 1943 al 26 novembre 1944 sono ritenuti validi a tutti gli effetti di legge.(12) Dal 31 maggio 1943 al 15 ottobre 1946 le farmacie privilegiate sono trasferibili: per vendita, ad opera di titolare o suoi eredi, solo a farmacista iscritto all’Albo; per successione a figlio di titolare deceduto (purché avviato agli studi farmaceutici o iscritto all’ultimo anno di scuola media di secondo grado).(13) Successivamente al 16 ottobre 1946 le farmacie privilegiate possono una tantum effettuare trasferimento: per vendita a farmacista iscritto all’Albo;(14) per succes- sione solo ad erede farmacista o a figlio del titolare deceduto (purché avviato agli studi farmaceutici o iscritto all’ultimo anno di scuola media di secondo grado).(15) In quest’ultimo caso il Prefetto concede l’esercizio provvisorio fino al completamento degli studi di farmacia.(16) Ai proprietari delle farmacie legittime, o ai loro eredi ed aventi causa, è concesso dalla legge del 1913 il diritto all’esercizio per venti anni, ovvero fino al 21 maggio 1933. Il 31 dicembre 1933, tuttavia, la scadenza del ventennio subisce una proro- ga(17) fino al 31 marzo 1934. A coloro che, infine, alla data del 15 marzo 1934 risul- (6) Ibid., art. 26. (7) Ibid., art. 24. (8) D.L. 2 novembre 1944, n. 327, art. 1, comma 1°. (9) D.L. 3 ottobre 1946, n. 197, art. 1. (10) Ibid., art. 3. (11) Ibid., art. 4. (12) D.L. 31 maggio 1943, n. 153, art. 1. (13) D.L. 2 novembre 1944, n. 327, art. 1, comma 2°. (14) Testo Unico 1934, art. 369, comma 1°; art. 379. (15) Ibid., comma 2°. (16) Ibid., comma 4°. (17) R.D.L. 31 maggio 1933, n. 1797, art. 1. Raimondo Villano
  • 6. 46 tano titolari di farmacie legittime ventennali, indipendentemente dalla data di inizio della titolarità, è riconosciuto il diritto di esercizio a vita.(18) In caso di proprietà di due o più farmacie, il titolare entro il 30 settembre 1934 è costretto ad optare per una di esse ed in mancanza di opzione interviene il Prefetto ad assegnargliene una soltanto(19) mentre le restanti farmacie possono essere vendute ad un iscritto all’Albo(20) entro il 31 dicembre 1936, termine oltre il quale, in caso di mancata vendita, sono messe a concorso.(21) I Comuni, gli enti di assistenza e di beneficenza, enti pubblici vari e le società cooperative di previdenza e consumo, che risultino titolari di farmacie ventennali al 31 marzo 1934, hanno diritto a continuare l’esercizio dell’attività per tutta la durata dell’ente.(22) Alle società ed altri enti non contemplati nella precedente concessione e proprietari di farmacie al 31 marzo 1934, invece, è data facoltà di proseguire l’at- tività fino al 30 marzo 1964.(23) Al titolare di farmacia legittima ventennale al 15 marzo 1934 è conferito il diritto una tantum di trasferimento della proprietà per vendita a farmacista iscritto all’Al- bo.(24) In caso di successione mortis causa del titolare a far data dal 15 marzo 1934, poi, è consentito il diritto di trasferimento della proprietà esclusivamente ad erede farmacista iscritto all’Albo o a figlio del titolare deceduto (purché avviato agli studi farmaceutici o iscritto all’ultimo anno di scuola media di secondo grado). In tal caso il Prefetto concede l’esercizio provvisorio fino al completamento degli studi di farmacia. Inoltre, se dopo il 15 marzo 1934 la proprietà non risulta ancora trasferita dal titolare vivente per compravendita, gli eredi hanno facoltà di trasferirla una tantum entro due anni dalla morte del titolare ad un farmacista iscritto all’Albo professio- nale.(25) In ogni caso, nelle more per la vendita della farmacia, gli eredi hanno diritto al- l’esercizio provvisorio senza formalità di procedure né specifica autorizzazione.(26) Alle farmacie legittime, in caso di proprietà di due o più farmacie, è esteso in capo al titolare l’obbligo di opzione stabilito per quelle ventennali.(27) Le farmacie legittime, inoltre, non possono essere trasferite per compravendita bensì esclusivamente per successione ad erede farmacista o a figlio del titolare de- ceduto (purché avviato agli studi farmaceutici o iscritto all’ultimo anno di scuola (18) Testo Unico 1934, art. 368, comma 1°. (19) Ibid., comma 2°. (20) Ibid., comma 3°. (21) Ibid., comma 4°. (22) Ibid., art. 371. (23) Ibid., art. 373. (24) Testo Unico 1934, art. 369, comma 1° e 2°. (25) Legge 23 dicembre 1940, n. 1686, art. 2. (26) Ibid., art. 2. (27) Testo Unico 1934, art. 370, comma 1°. ASPETTI DEL SISTEMA FARMACEUTICO ITALIANO NELL’EPOCA DEI CONFLITTI MONDIALI
  • 7. 47 media di secondo grado) o al coniuge superstite purché farmacista.(28) In deroga a tali disposizioni, infine, per potere discrezionale del Prefetto, previa domanda con addotti validi motivi, le farmacie ventennali possono effettuare il pas- saggio a farmacie ventennali privilegiate. Va posto, poi, in debita evidenza che la convalida della compravendita di qual- siasi tipologia di farmacia prevede il riconoscimento da parte del Prefetto, previa specifica notifica, e che l’autorizzazione prefettizia al nuovo titolare di farmacia è strettamente personale, non cedibile né trasferibile.(29) In merito, invece, alla comproprietà delle farmacie, specifiche disposizioni di leg- ge ne riconoscono esclusivamente il diritto di esercizio ma non ai fini della consi- stenza patrimoniale.(30) Per il riconoscimento del diritto d’esercizio a vita ad ogni comproprietario di far- macia privilegiata, poi, è necessario che la proprietà sia costituita: prima del 31 maggio 1946 se i comproprietari non sono farmacisti; prima del 16 ottobre 1946 se i comproprietari sono farmacisti iscritti all’Albo.(31) Relativamente al caso di una farmacia in comproprietà di due o più farmacisti è riconosciuto(32) ad ognuno di essi il diritto di continuare l’esercizio a vita, ovvero “il diritto di ognuno si compenetra in quello consistente degli altri, si confonde con essi, fino all’ultimo proprietario, ma non si trasferisce ad altri discendenti di tali proprietari”.(33) Tuttavia, con il Regio Decreto Legge 15 marzo 1934 n. 463 non vi è più distin- zione tra titolari farmacisti e non farmacisti e si riconosce ai titolari al 31 marzo il diritto di esercizio a vita e la trasferibilità una tantum per atto tra vivi e successione, purché a favore di farmacista iscritto all’Albo. Il rilievo della farmacia da titolare o da eredi, poi, comporta il pagamento sia di una indennità di rilievo che di una indennità di avviamento. L’indennità di rilievo consiste nel fatto che il concessionario di una farmacia non di nuova istituzione ha l’obbligo di rilevare dal precedente titolare o dai suoi eredi gli arredi, le provviste e le dotazioni attinenti all’esercizio farmaceutico contenuti nella farmacia o nei locali annessi.(34) In mancanza di accordo fra le parti interessate, la Commissione, in base a perizia e con decisione inappellabile, determina l’impor- to del rilievo.(35) (28) Ibid., art. 370, comma 2°. (29) Testo Unico 1934, art. 369, comma 5°. (30) Circolare ACIS 1 novembre 1946, n. 114. (31) Decreto Legge 3 ottobre 1946, n. 197, art. 6. (32) Regolamento 13 luglio 1914, n. 829, art. 60. (33) Assauto Giuseppe, Sulla trasmessibilità della quota parte del comproprietario di farma cia, Bollettino Chimico Farmaceutico Anno 86, 15 marzo 1947, n. 5, Società Editoriale Farmaceutica, Milano, pag. 85. (34) Testo Unico 1934, art. 110, comma l°. (35) Ibid., comma 2°. Raimondo Villano
  • 8. 48 Nella medesima situazione descritta in precedenza, poi, il concessionario ha pure l’obbligo di corrispondere al precedente titolare o ai suoi eredi un’indennità di av- viamento quantificata dalla Commissione di concorso(36) in misura corrispondente a tre annualità del reddito medio imponibile di “ricchezza mobile” della farmacia, accertato agli effetti dell’ultimo quinquennio.(37) Il rilievo, tuttavia, può essere esposto a divergenze di valutazione che possono sfociare in una contestazione del prezzo degli arredi, delle provviste e delle dota- zioni della farmacia costringendo la parte contestante a sollecitare il giudizio della Commissione di concorso a mezzo richiesta, contenere l’indicazione del prezzo offerto,(38) notificata anche alla controparte.(39) La Commissione, in tale evenienza, procede chiedendo alla parte istante un con- gruo deposito per le spese, fissa un termine perentorio ed entro 15 giorni dall’avve- nuto deposito, sentite le parti, emette la decisione(40) ponendo le spese originate dalla contestazione a carico del precedente titolare o dei suoi eredi, se la decisione fissa il prezzo da pagare in misura non superiore a quello offerto dal nuovo titolare,(41) o a carico del nuovo titolare, se la decisione comporta un plusvalore superiore a un decimo rispetto al prezzo offerto,(42) o perequando le spese fra le parti, allorché la differenza fra il prezzo offerto e quello emerso nella decisione non risulti maggiore di un decimo.(43) La nota delle spese è resa esecutiva per provvedimento del Prefetto che ne effettua notifica, unitamente alla decisione della Commissione,(44) alla parte soccomben- te.(45) Decorsi, infine, 10 giorni dalla notifica prefettizia senza che il nuovo titolare abbia ottemperato alla decisione della Commissione, si verifica la decadenza dell’autoriz- zazione.(46) Nel 1948, poi, è accordato un diritto di preferenza(47) per le farmacie dei caduti in guerra o per cause di guerra(48) che sono assegnate, nell’ordine a: figli del titolare; (36) Ibid., comma 2°. (37) Ibid., comma 1°. (38) R. S. F. 1938, art. 16, comma 2°; in Francesco Sommi, Rilievo di farmacia dal titolare o da eredi del titolare - Ordine dei Farmacisti di Milano, appunti di Legislazione sanitaria, Bollettino Chimico Farmaceutico, quindicinale di farmacia fondato da Pietro Viscardi nel 1861, Società Editoriale Farmaceutica SEF, Milano - Anno 88, 15-30 marzo 1949, n.ri 5-6, pag. XI-XIV. (39) R. S. F. 1938, art. 16, comma 1°. (40) Ibid., comma 3°. (41) Ibid., art. 17, comma 1°. (42) Ibid., comma 2°. (43) Ibid., comma 3°. (44) Ibid., art.18 comma l°. (45) Ibid., comma 4 (46) Francesco Sommi, ibid. (47) Legge 7 maggio 1948, n. 545. (48) Ad esempio, violenze o sevizie ad opera dei nazifascismi. ASPETTI DEL SISTEMA FARMACEUTICO ITALIANO NELL’EPOCA DEI CONFLITTI MONDIALI
  • 9. 49 coniuge del titolare; genitori del titolare, purché comproprietari della farmacia.(49) Un mese prima dello scadere di tale assegnazione, della durata ventennale a decor- rere dalla data di entrata in vigore del decreto, il figlio o coniuge assegnatari della farmacia, qualora iscritti all’Albo professionale, hanno diritto di assegnazione della farmacia, previa istanza e per promulgazione di decreto prefettizio ad hoc, vita natu- ral durante; se, invece, vi sono più figli farmacisti, l’assegnazione spetta al designa- to in accordo fra essi o, in mancanza di accordo, al più anziano d’età.(50) L’articolo 114 del Testo Unico del 1934, poi, dispone che possono essere autoriz- zate, senza facoltà di vendita al pubblico, le aperture di farmacie interne di istituzio- ni di pubblica beneficenza ed assistenza, sentiti il Consiglio Sanitario Provinciale e la Giunta Provinciale Amministrativa; tali farmacie, dirette da un Direttore farma- cista con residenza permanente in esse,(51) senza obbligo di iscrizione all’Albo pro- fessionale e con nomina soggetta ad approvazione prefettizia, non sono trasferibili e il loro diritto decade, salvo anticipata rinuncia, alla cessazione dell’attività dell’ente o dell’istituzione. Con la legge Giolitti-Tedesco, inoltre, accolte e integrate non di rado antiche suddivisioni, la definizione della pianta organica delle farmacie avviene con la sud- divisione in sedi del territorio urbano.(52) Sulla base di tale pianta è fissato, dunque, il numero delle farmacie che è in ragione di una ogni cinquemila abitanti e va limitato secondo il bisogno reale della collettività e fissato, nello specifico caso per caso, dal Prefetto che, come visto già in precedenza in tale disamina, si sostituisce pratica- mente al Protomedicato.(53) La legge, per accontentare i Comuni, i farmacisti “rurali” e i farmacisti di “antico diritto” della città, riconosce a favore delle Amministrazioni Pubbliche una Far- macia Comunale oltre il numero legale che ne stabilisce una ogni 5.000 abitanti, accetta il “monopolio” costituito dai farmacisti “rurali”che si sono consorziati in forma di cooperative e lascia i vecchi “privilegi” del governo austriaco ai farmacisti di “antico diritto” (per chi abbia “aperto bottega” prima del 1835). L’ordinamento Giolitti resta in vigore sino al 1968. Negli anni successivi alla promulgazione della Legge Giolitti, tuttavia, si sente spesso parlare di “privilegi delle farmacie” e di “diritti feudali” dei farmacisti ti- (49) Ibid. art. 1, comma 1°. (50) Ibid. art. 1, comma 1° e 3°. (51) Ibid. art. 121, comma 1°, 2°, 3°, 4°. (52) Sostanzialmente, in realtà, in ordine sparso sul territorio italiano varie ratio di correlazione al rapporto farmacie abitanti sono applicate dai secoli passati; inoltre, già nel corso dell’Ot- tocento nel Regno delle Due Sicilie è elaborata una suddivisione della città in sezioni a cura del servizio Protomedicale e, in particolare, sono individuate le seguenti sezioni: Avvocata, Vicaria, Chiaia, Porto, San Ferdinando, San Lorenzo, San Giuseppe, San Carlo all’Arena, Montecalvario, Pendino, Mercato; (53) Tale competenza nel tempo è trasferita prima al Medico Provinciale e, poi, alla Regione cui ancora nei tempi attuali è affidata la gestione. Raimondo Villano
  • 10. 50 tolari delle farmacie in esercizio;(54) a ciò sono opposte argomentazioni adducenti che “il fatto che le farmacie non siano trasmissibili per cessione fra farmacisti, si è praticamente dimostrato inadatto ed è a causa di grave danno per l’esercizio professionale farmaceutico”(55) e che “trascorso il periodo provvisorio della com- merciabilità delle farmacie, queste sono ora nella maggior parte a concessione personale e assegnate solo per concorso: quindi praticamente espropriate”.(56) Duri attacchi nell’epoca della Giolitti provengono, inoltre, dai fautori dell’istitu- zione di una seconda farmacia nei centri abitati rurali, “tostochè essi abbiano rag- giunto una popolazione di 6000-7000 abitanti” e sono tesi sia a provocare un ribasso dei prezzi spezzando il monopolio del farmacista unico creando concorrenza sia a permettere ad un farmacista collaboratore la possibilità di diventare titolare di una farmacia propria. Alla prima tipologia di offensiva si controbatte sostenendo che “occorre ricordare ancora una volta che per le prestazioni farmaceutiche vi è la tariffa di Stato e per le specialità il prezzo fisso; aprendo una nuova farmacia è molto probabile e razio- nale che fra i due professionisti si formi un giusto accordo di non scendere sotto tali prezzi perché essendo per ciascuno di essi la popolazione da servire assai inferiore alla quota di 5000, essi possano ricavare dalla insufficiente clientela il reddito ne- cessario a loro e alle famiglie”.(57) Alla seconda tipologia di offensiva si controbatte sostenendo che “è bene con- siderare che, mentre con la prima farmacia insediata in centri rurali che ne sono sprovvisti si porta un immediato effettivo vantaggio agli abitanti del luogo, si per- mette lo stabilirsi in paese di un professionista che rappresenta un elemento di pro- gresso nella vita sociale e si sottrae molta clientela alle farmacie già esistenti nei Comuni vicini ove gli abitanti erano costretti a recarsi con loro grave disagio”,(58) “per necessit“per necessit“ à di cose la nuova farmacia dovrà essere in posizione meno centrale di quelle esistenti, cioè alla periferia dell’abitato”(59) con rischi di ridotto fatturato per cui “per queste nuove farmacie uniche, qualora il reddito fosse insufficiente, si“per queste nuove farmacie uniche, qualora il reddito fosse insufficiente, si“ potrà richiedere ai Comuni la concessione di adeguati sussidi”.(60) Ma, infine, in considerazione della difficile epoca bellica, è soprattutto ascritto alla legge Giolitti un rilevante ruolo macroeconomico meritevole di evidenza che riguarda la positiva valenza compensativa congiunturale esercitata dal costo della (54) “Revisione Straordinaria della pianta organica delle farmacie di Milano e provincia“Revisione Straordinaria della pianta organica delle farmacie di Milano e provincia“ ”, Bollettino Chimico Farmaceutico, quindicinale di Farmacia fondato da Pietro Viscardi nel 1861 - Anno 88, 15/30 gennaio 1949, numeri 11-12, Società Editoriale Farmaceutica Milano, Istituto De Angeli Milano, pag. XVIII-XX. (55) Ibid... (56) Ibid.. (57) Ibid.. (58) Ibid.. (59) Ibid.. (60) Ibid.. ASPETTI DEL SISTEMA FARMACEUTICO ITALIANO NELL’EPOCA DEI CONFLITTI MONDIALI
  • 11. 51 prestazione farmaceutica al cittadino fissata dallo Stato mediante il prezzo del me- dicinale soggetto ad approvazione ministeriale. In effetti, si fa notare nel secondo dopoguerra, ad esempio, che essa ha pienamente corrisposto ai “fini sociali” prefissati in quanto “nella dura esperienza delle due guerre mondiali, nonostante le gravissime difficoltà per il rifornimento di medici- nali e l’enorme aumento di prezzo di ogni merce e prestazione d’opera, il servizio sanitario farmaceutico fu generalmente adeguato alle necessità della popolazione ed attualmente, mentre tutte le altre merci e servizi sono aumentati in media 55 volte (e molti assai di più) le specialità medicinali sono aumentate solo 26 volte edpiù) le specialità medicinali sono aumentate solo 26 volte edpiù i medicamenti circa 30 volte”. (61) Raimondo Villano Corso Umberto I, 223 80058 Torre Annunziata (Na) farmavillano@libero.it www.chiron-found.org (61) Ibid. Raimondo Villano