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La disciplina delle
farmacie
Arezzo, 13 dicembre 2018
Dott. Simone Chiarelli
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R.D. 3-3-1927 n. 478
Approvazione del regolamento contenente
norme per la produzione ed il commercio
delle specialità medicinali.
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R.D. 27-7-1934 n. 1265 -
testo unico LL.SS.
R.D. 27-7-1934 n. 1265 - testo unico LL.SS.
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Art. 104 - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, quando
particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni
topografiche e di viabilità lo richiedono, possono stabilire, in deroga al criterio
della popolazione di cui all'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e
successive modificazioni, sentiti l'unità sanitaria locale e l'ordine provinciale dei
farmacisti, competenti per territorio, un limite di distanza per il quale la farmacia
di nuova istituzione disti almeno 3.000 metri dalle farmacie esistenti anche
se ubicate in comuni diversi. Tale disposizione si applica ai comuni con
popolazione fino a 12.500 abitanti e con il limite di una farmacia per comune.
R.D. 27-7-1934 n. 1265 - testo unico LL.SS.
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Art. 109 - Nel decreto di autorizzazione, indicato nell'art. 104, è stabilita la località
nella quale la farmacia deve avere la sua sede, tenendosi conto delle necessità
dell'assistenza farmaceutica locale e delle altre disposizioni contenute nell'articolo
stesso. L'autorizzazione è valevole solo per la detta sede.
Ogni trasferimento della farmacia, entro i limiti della sede stessa, è
subordinato all'approvazione del prefetto.
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Art. 110 - L'autorizzazione all'esercizio di una farmacia, che non sia
di nuova istituzione, importa l'obbligo nel concessionario di
rilevare dal precedente titolare o dagli eredi di esso gli arredi,
le provviste e le dotazioni attinenti all'esercizio farmaceutico,
contenuti nella farmacia e nei locali annessi, nonché di
corrispondere allo stesso titolare o ai suoi eredi un'indennità di
avviamento in misura corrispondente a tre annate del reddito
medio imponibile della farmacia, accertato agli effetti
dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile nell'ultimo
quinquennio.
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Art. 111 - L'apertura e l'esercizio di una farmacia non
possono aver luogo se non dopo che sia stata eseguita
una ispezione, disposta dal prefetto, al fine di accertare
che i locali, gli arredi, le provviste, la qualità e la quantità
dei medicinali sono regolari e tali da offrire piena
garanzia di buon esercizio.
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Art. 112 - L'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia è strettamente
personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri.
E' vietato il cumulo di due o più autorizzazioni in una sola persona.
Chi sia già autorizzato all'esercizio di una farmacia può concorrere all'esercizio di
un'altra; ma decade di diritto dalla prima autorizzazione, quando, ottenuta la
seconda, non vi rinunzi con dichiarazione notificata al prefetto entro dieci giorni
dalla partecipazione del risultato del concorso.
Nel caso di rinuncia l'autorizzazione è data ai concorrenti successivi in ordine di
graduatoria e, in mancanza, è bandito un nuovo concorso.
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Art. 113 - La decadenza dall'autorizzazione all'esercizio di una farmacia si verifica,
oltre che nei casi preveduti negli artt. 108 e 111: a) per la dichiarazione di fallimento
dell'autorizzato, non seguita, entro quindici mesi, da sentenza di omologazione di
concordato, divenuta esecutiva secondo l'art. 841 del codice di commercio; b) per
mancato adempimento, da parte dell'autorizzato, all'obbligo di cui nell'art. 110; c) per
volontaria rinuncia dell'autorizzato; d) per chiusura dell'esercizio durata oltre
quindici giorni, che non sia stata previamente notificata al prefetto o alla quale il
prefetto non abbia consentito in seguito alla notificazione; e) per constatata, reiterata
o abituale negligenza e irregolarità nell'esercizio della farmacia o per altri fatti
imputabili al titolare autorizzato, dai quali sia derivato grave danno alla incolumità
individuale o alla salute pubblica; f) per cancellazione definitiva dall'albo dei
farmacisti; g) per perdita della cittadinanza italiana; h) per morte dell'autorizzato.
R.D. 27-7-1934 n. 1265 - testo unico LL.SS.
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Art. 119 - Il titolare autorizzato di ciascuna farmacia è
personalmente responsabile del regolare esercizio della
farmacia stessa, e ha l'obbligo di mantenerlo ininterrottamente,
secondo le norme che, per ciascuna provincia, sono stabilito dal
prefetto con provvedimento definitivo, avuto riguardo alle esigenze
dell'assistenza farmaceutica nelle varie località e tenuto conto del
riposo settimanale.
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Art. 127 - Nel corso di ciascun biennio tutte le farmacie debbono essere
ispezionate dal medico provinciale che può anche compiere ispezioni
straordinarie.
Nelle dette ispezioni il medico provinciale è assistito di regola da un farmacologo o
da un dottore in chimica e farmacia o da un dottore in farmacia designato dal
prefetto.
Se il risultato dell'ispezione non sia stato soddisfacente, il titolare autorizzato è
diffidato a mettersi in regola entro un termine perentorio, decorso il quale
infruttuosamente, il prefetto pronuncia la decadenza dall'autorizzazione.
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L. 8-3-1968 n. 221
Provvidenze a favore dei farmacisti rurali.
L. 8-3-1968 n. 221
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Le farmacie sono classificate in due categorie:
a) farmacie urbane, situate in comuni o centri abitati con popolazione
superiore a 5.000 abitanti;
b) farmacie rurali ubicate in comuni, frazioni o centri abitati con
popolazione non superiore a 5.000 abitanti.
Non sono classificate farmacie rurali quelle che si trovano nei quartieri
periferici delle città, congiunti a queste senza discontinuità di abitati.
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Nei comuni, frazioni, o centri abitati di cui alla lettera b) del primo comma,
ove non sia aperta la farmacia privata o pubblica prevista nella
pianta organica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
istituiscono dispensari farmaceutici.
La gestione dei dispensari, disciplinata mediante provvedimento delle
regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, è affidata alla
responsabilità del titolare di una farmacia privata o pubblica della
zona con preferenza per il titolare della farmacia più vicina. Nel caso
di rinunzia il dispensario è gestito dal comune. I dispensari farmaceutici
sono dotati di medicinali di uso comune e di pronto soccorso, già
confezionati.
L. 8-3-1968 n. 221
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Nei comuni, frazioni, o centri abitati di cui alla lettera b) del primo comma,
ove non sia aperta la farmacia privata o pubblica prevista nella
pianta organica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
istituiscono dispensari farmaceutici.
La gestione dei dispensari, disciplinata mediante provvedimento delle
regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, è affidata alla
responsabilità del titolare di una farmacia privata o pubblica della
zona con preferenza per il titolare della farmacia più vicina. Nel caso
di rinunzia il dispensario è gestito dal comune. I dispensari farmaceutici
sono dotati di medicinali di uso comune e di pronto soccorso, già
confezionati.
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L. 2-4-1968 n. 475
Norme concernenti il
servizio farmaceutico
L. 2-4-1968 n. 475
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L'autorizzazione ad aprire una farmacia è rilasciata con
provvedimento definitivo dell'autorità sanitaria competente
per territorio.
Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia
una farmacia ogni 3.300 abitanti.
La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al
secondo comma, consente l'apertura di una ulteriore
farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del
parametro stesso
L. 2-4-1968 n. 475
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Art. 1-bis
1. In aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti in base al criterio di cui all'articolo
1 ed entro il limite del 5 per cento delle sedi, comprese le nuove, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'azienda sanitaria locale
competente per territorio, possono istituire una farmacia:
a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle
stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico,
dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purché non sia già aperta una
farmacia a una distanza inferiore a 400 metri;
b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita
superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia a una
distanza inferiore a 1.500 metri.
L. 2-4-1968 n. 475
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Art. 2
Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il
comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti
competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove
farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo
altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico
anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.
2. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione
entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della
popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica.
L. 2-4-1968 n. 475
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Art. 9
La titolarità delle farmacie che si rendono vacanti e di quelle di nuova istituzione
a seguito della revisione della pianta organica può essere assunta per la metà
dal comune. Le farmacie di cui sono titolari i comuni possono essere gestite, ai
sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, nelle seguenti forme:
a) in economia; b) a mezzo di azienda speciale; c) a mezzo di consorzi tra
comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari; d) a mezzo di
società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al momento della
costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia
la titolarità. All'atto della costituzione della società cessa di diritto il rapporto di
lavoro dipendente tra il comune e gli anzidetti farmacisti
L. 2-4-1968 n. 475
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Art. 9
1. Il titolare della farmacia ha la responsabilità del regolare esercizio e della
gestione dei beni patrimoniali della farmacia.
2. L'unità sanitaria locale competente per territorio autorizza, a seguito di
motivata domanda del titolare della farmacia, la sostituzione temporanea con
altro farmacista iscritto all'ordine dei farmacisti nella conduzione professionale
della farmacia: a) per infermità; b) per gravi motivi di famiglia; c) per gravidanza,
parto ed allattamento, nei termini e con le condizioni di cui alle norme sulla tutela
della maternità; d) a seguito di adozione di minori e di affidamento familiare per i
nove mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia; e) per
servizio militare; f) per chiamata a funzioni pubbliche elettive o per incarichi
sindacali elettivi a livello nazionale; g) per ferie.
L. 2-4-1968 n. 475
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Art. 12
E' consentito il trasferimento della titolarità della farmacia decorsi 3 anni dalla
conseguita titolarità.
Il trasferimento può aver luogo solo a favore di farmacista che abbia conseguito la
titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso.
Il trasferimento del diritto di esercizio della farmacia deve essere riconosciuto con
decreto del medico provinciale.
Il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia ai sensi del presente articolo o
del successivo art. 18 non può concorrere all'assegnazione di un'altra farmacia se
non sono trascorsi almeno dieci anni dall'atto del trasferimento.
… Al farmacista che abbia trasferito la propria farmacia è consentito, per una volta
soltanto nella vita, ed entro due anni dal trasferimento, di acquistare un'altra
farmacia senza dovere superare il concorso ...
L. 2-4-1968 n. 475
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Art. 13
Il titolare di una farmacia ed il direttore responsabile, non possono ricoprire posti
di ruolo nell'amministrazione dello Stato, compresi quelli di assistente e titolare di
cattedra universitaria, e di enti locali o comunque pubblici, nè esercitare la
professione di propagandista di prodotti medicinali.
Il dipendente dello Stato o di un ente pubblico, qualora a seguito di pubblico
concorso accetti la farmacia assegnatagli, dovrà dimettersi dal precedente
impiego e l'autorizzazione alla farmacia sarà rilasciata dopo che sia intervenuto il
provvedimento di accettazione delle dimissioni.
L. 2-4-1968 n. 475
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Art. 14
La decadenza dall'autorizzazione, oltre che per i casi previsti
dagli articoli 108, 111 e 113 del testo unico delle leggi
sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
viene dichiarata per effetto di condanna che comporti
l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici ovvero
l'interdizione dalla professione, quando la condanna non sia
stata pronunziata per reati di carattere politico.
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L. 8-11-1991 n. 362
Norme di riordino del settore farmaceutico.
L. 8-11-1991 n. 362
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1. Chiunque apre una farmacia o ne assume l'esercizio senza la prescritta
autorizzazione è punito con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda
da lire cinque milioni a lire dieci milioni.
2. Nei casi indicati nel comma 1, l'autorità sanitaria competente ordina
l'immediata chiusura della farmacia.
L. 8-11-1991 n. 362
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Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione che
risultino disponibili per l'esercizio da parte di privati ha luogo mediante
concorso provinciale per titoli ed esami bandito entro il mese di marzo
di ogni anno dispari dalle regioni
Le regioni, sentiti il comune e l'unità sanitaria locale competente per
territorio, in sede di revisione della pianta organica delle farmacie,
quando risultino intervenuti mutamenti nella distribuzione della
popolazione del comune o dell'area metropolitana di cui all'art. 17, L. 8
giugno 1990, n. 142 , anche senza sostanziali variazioni del numero
complessivo degli abitanti, provvedono alla nuova determinazione della
circoscrizione delle sedi farmaceutiche.
L. 8-11-1991 n. 362
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2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
autorizzare, sentiti il comune, l'unità sanitaria locale e l'ordine provinciale
dei farmacisti, competenti per territorio, su domanda del titolare della
farmacia, il trasferimento della farmacia, nell'ambito del comune o
dell'area metropolitana, in una zona di nuovo insediamento abitativo,
tenuto conto delle esigenze dell'assistenza farmaceutica determinata
dallo spostamento della popolazione, rimanendo immutato il numero delle
farmacie in rapporto alla popolazione ai sensi dell'art. 1, L. 2 aprile 1968,
n. 475 , come modificato dall'articolo 1 della presente legge.
L. 8-11-1991 n. 362 (art. 7)
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1. Sono titolari dell'esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in
conformità alle disposizioni vigenti, le società di persone, le società di
capitali e le società cooperative a responsabilità limitata.
2. Le società di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo la
gestione di una farmacia. La partecipazione alle società di cui al comma
1 è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della
produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio
della professione medica. Alle società di cui al comma 1 si applicano, per
quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8.
L. 8-11-1991 n. 362 (art. 7)
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3. La direzione della farmacia gestita dalla società è affidata a un
farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12
della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, che ne è
responsabile.
.. 8. Il trasferimento della titolarità dell'esercizio di farmacia privata è
consentito dopo che siano decorsi tre anni dal rilascio dell'autorizzazione
da parte dell'autorità competente, salvo quanto previsto ai commi 9 e 10.
… 12. Qualora venga meno la pluralità dei soci, il socio superstite ha
facoltà di associare nuovi soci nel rispetto delle condizioni di cui al
presente articolo, nel termine perentorio di sei mesi.
L. 8-11-1991 n. 362 (art. 8)
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1. La partecipazione alle società di cui all'articolo 7, salvo il caso di cui ai
commi 9 e 10 di tale articolo, è incompatibile:
a) nei casi di cui all'articolo 7, comma 2, secondo periodo [oggetto
esclusivo];
b) con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore
di altra farmacia;
c) con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato.
L. 8-11-1991 n. 362 (art. 8)
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2. Lo statuto delle società di cui all'articolo 7 e ogni successiva variazione, ivi incluse
quelle relative alla compagine sociale, sono comunicati, entro sessanta giorni, alla
Federazione degli ordini dei farmacisti italiani nonché all'assessore alla sanità
della competente regione o provincia autonoma, all'ordine provinciale dei farmacisti
e all'azienda sanitaria locale competente per territorio.
3. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 7 comporta la
sospensione del farmacista dall'albo professionale per un periodo non inferiore ad
un anno. Se è sospeso il socio che è direttore responsabile, la direzione della farmacia
gestita da una società è affidata ad un altro dei soci. Se sono sospesi tutti i soci è
interrotta la gestione della farmacia per il periodo corrispondente alla sospensione dei
soci. L'autorità sanitaria competente nomina, ove necessario, un commissario per il
periodo di interruzione della gestione ordinaria, da scegliersi in un elenco di
professionisti predisposto dal consiglio direttivo dell'ordine provinciale dei farmacisti.
L. 8-11-1991 n. 362 (art. 8)
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2. Lo statuto delle società di cui all'articolo 7 e ogni successiva variazione, ivi incluse
quelle relative alla compagine sociale, sono comunicati, entro sessanta giorni, alla
Federazione degli ordini dei farmacisti italiani nonché all'assessore alla sanità
della competente regione o provincia autonoma, all'ordine provinciale dei farmacisti
e all'azienda sanitaria locale competente per territorio.
3. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 7 comporta la
sospensione del farmacista dall'albo professionale per un periodo non inferiore ad
un anno. Se è sospeso il socio che è direttore responsabile, la direzione della farmacia
gestita da una società è affidata ad un altro dei soci. Se sono sospesi tutti i soci è
interrotta la gestione della farmacia per il periodo corrispondente alla sospensione dei
soci. L'autorità sanitaria competente nomina, ove necessario, un commissario per il
periodo di interruzione della gestione ordinaria, da scegliersi in un elenco di
professionisti predisposto dal consiglio direttivo dell'ordine provinciale dei farmacisti.
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D.L. 4-7-2006 n. 223
Art. 5. Interventi urgenti nel campo della
distribuzione di farmaci
D.L. 4-7-2006 n. 223
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1. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di
automedicazione, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non
soggetti a prescrizione medica, previa comunicazione al Ministero della salute e alla regione in
cui ha sede l'esercizio e secondo le modalità previste dal presente articolo. E' abrogata ogni
norma incompatibile.
2. La vendita di cui al comma 1 è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale
e deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l'assistenza
personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti
al relativo ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto
costo aventi ad oggetto farmaci.
D.L. 4-7-2006 n. 223
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3. Ciascun distributore al dettaglio può determinare liberamente lo sconto sul
prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione del farmaco
rientrante nelle categorie di cui al comma 1, purché lo sconto sia esposto in modo
leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti. Ogni clausola
contrattuale contraria è nulla. Sono abrogati l'articolo 1, comma 4, del decreto-
legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio
2005, n. 149, ed ogni altra norma incompatibile.
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D.L. 24-1-2012 n. 1
Art. 11 Potenziamento del servizio di
distribuzione farmaceutica, accesso alla
titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci
e altre disposizioni in materia sanitaria
D.L. 24-1-2012 n. 1
Copyright© Omniavis srl - www.omniavis.it - info@omniavis.it pagina 40
Art. 11
8. I turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorità competenti in base alla
vigente normativa non impediscono l'apertura della farmacia in orari diversi
da quelli obbligatori. Le farmacie possono praticare sconti sui prezzi di tutti i tipi
di farmaci e prodotti venduti pagati direttamente dai clienti, dandone adeguata
informazione alla clientela.
.. 10. Fino al 2022, tutte le farmacie istituite ai sensi del comma 1, lettera b), sono
offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede. I comuni non
possono cedere la titolarità o la gestione delle farmacie per le quali hanno
esercitato il diritto di prelazione ai sensi del presente comma. In caso di rinuncia
alla titolarità di una di dette farmacie da parte del comune, la sede farmaceutica è
dichiarata vacante.
D.L. 24-1-2012 n. 1
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Art. 11
«1. La vendita al dettaglio dei medicinali veterinari è effettuata soltanto dal farmacista in
farmacia e negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ancorché dietro
presentazione di ricetta medica, se prevista come obbligatoria. La vendita nei predetti esercizi
commerciali è esclusa per i medicinali richiamati dall'articolo 45 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni».
15. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in possesso dei requisiti vigenti,
sono autorizzati, sulla base dei requisiti prescritti dal decreto del Ministro della salute previsto
dall'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ad allestire preparazioni galeniche
officinali che non prevedono la presentazione di ricetta medica, anche in multipli, in base a
quanto previsto nella farmacopea ufficiale italiana o nella farmacopea europea.
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L.R. 25/02/2000, n. 16
Riordino in materia di igiene e sanità
pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti,
medicina legale e farmaceutica.
Art. 13
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1. La Giunta regionale esercita le funzioni amministrative in materia di:
a) formazione e revisione della pianta organica delle farmacie su ambiti
provinciali;
b) istituzione delle farmacie succursali, dei dispensari stagionali e
delle proiezioni.
2. La pianta organica delle farmacie è sottoposta a revisione ogni due
anni sulla base della rilevazione della popolazione residente certificata
dall'ufficio anagrafe del comune alla data di inizio del procedimento di
revisione.
Art. 14
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Sono di competenza del comune:
a) l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle farmacie, delle proiezioni e dei
dispensari farmaceutici, delle farmacie per trasferimento nella propria sede di pertinenza,
delle farmacie in seguito a decentramento;
b) la gestione provvisoria di farmacie urbane o rurali vacanti ai sensi dell'articolo 129 del
R.D. n. 1265/1934;
c) la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio farmaceutico e la dichiarazione di chiusura
temporanea dello stesso nei casi previsti dalla legge nonché la dichiarazione di decadenza
degli eredi del titolare dalla continuazione provvisoria dell'esercizio ai sensi dell'articolo 12
della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), dell'articolo 7
della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico) e
dell'articolo 369 del R.D. n. 1265/1934;
Art. 14
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d) l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di farmacie succursali;
e) gli adempimenti conseguenti all'applicazione dell'articolo 35 della legge 23 maggio
1950, n. 253 (Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani);
f) riconoscimenti e trasferimenti di titolarità delle farmacie ivi compresi tutti gli
adempimenti conseguenti all'applicazione degli articoli 7 e 8 della L. n. 362/1991 e
dell'articolo 12 della L. n. 475/1968;
g) disciplina degli orari, dei turni di servizio e delle ferie delle farmacie delle proiezioni, dei
dispensari e delle farmacie succursali ai sensi delle disposizioni contenute nel capo II della
presente legge
Art. 14
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h) il rilascio delle autorizzazioni, diniego, revoca e variazioni per la distribuzione
all'ingrosso di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari, secondo quanto
previsto dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE
"e successive direttive di modifica" relativa ad un codice comunitario concernente i
medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE), e dal decreto legislativo 6
aprile 2006, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei
medicinali veterinari) previo accertamento ispettivo dell'azienda USL competente per
territorio (20);
h-bis) Il rilascio dell'autorizzazione alla vendita on line di cui all'articolo 112-quater,
comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva
2001/83/CE) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano,
nonché della direttiva 2003/94/CE
i) l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni rilevate nell'ambito della
vigilanza farmaceutica.
Art. 14
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2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il comune acquisisce il parere
dell'azienda USL, salvo quanto previsto in materia di vigilanza ai sensi dell'articolo 23.
L'autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle farmacie, delle proiezioni, delle farmacie
e succursali e dei dispensari stagionali è subordinata:
a) alla verifica circa il rispetto delle normative di legge relative all'ubicazione prescelta;
b) al parere favorevole sull'idoneità igienico-sanitaria dei locali da parte dell'azienda
USL territorialmente competente;
c) al favorevole esito dell'ispezione, ai sensi dell'articolo 111 del R.D. n. 1265/1934 da
parte della commissione di vigilanza di cui all'articolo 23.
Art. 14
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4. L'apertura della farmacia di nuova istituzione o delle farmacie succursali è effettuata, a
pena di decadenza dell'assegnazione, entro sei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana del provvedimento regionale di assegnazione.
4-bis. L'apertura delle farmacie istituite ai sensi dell'articolo 1-bis della L. 475/1968 o da
trasferire per decentramento è effettuata, a pena di decadenza dall'assegnazione, entro
dodici mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.) del
provvedimento regionale di assegnazione.
5. Il comune deve rilasciare l'autorizzazione all'apertura della farmacia di nuova istituzione o
da trasferire per decentramento e di quelle succursali entro trenta giorni dalla
presentazione dell'istanza da parte dell'assegnatario.
6. Il comune invia copia dei provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo alla Giunta
regionale ed all'azienda USL competente per territorio .
Art. 16
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1. L'inizio del procedimento di revisione della pianta organica è di competenza del dirigente
del competente ufficio della Giunta regionale che comunica alle aziende USL di
riferimento l'avvio del procedimento di revisione fissando il termine di durata dello stesso.
2. L'azienda USL invia, ai comuni ricompresi nell'ambito territoriale di riferimento, la
comunicazione in cui richiede le proposte di revisione delle piante organiche, ai sensi di
quanto previsto dalla legislazione vigente e dalla presente legge.
3. Ogni comune, sentite le organizzazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private,
formula una ipotesi di revisione della pianta organica e la invia all'azienda USL. Le
organizzazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private non devono essere sentite nel
caso in cui il comune intende confermare la pianta organica. Nel caso in cui il comune non
provveda alla formulazione della proposta di revisione della pianta organica entro il termine
indicato dall'azienda USL si intende confermata la precedente pianta organica.
Art. 17 bis
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1. La Regione, anche su istanza del comune, se non già presente, può istituire una
farmacia:
a) negli aeroporti civili a traffico internazionale;
b) nelle stazioni ferroviarie dei comuni capoluogo di provincia;
c) nelle stazioni marittime dei comuni capoluogo di provincia;
d) nelle aree di servizio autostradali coincidenti con snodi di intersezione plurima a
particolare intensità di traffico e serviti da servizi alberghieri e di ristorazione.
2. L'istituzione delle farmacie di cui al comma 1, in quanto funzionale alle infrastrutture nel
cui ambito devono essere aperte, non comporta la delimitazione di sedi farmaceutiche.
3. Il comune autorizza l'apertura delle farmacie di cui al comma 1 e ne assume la titolarità
Art. 17 ter
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1. Le sedi farmaceutiche relative a dispensari a servizio continuativo annuale, non
stagionale, qualora il fatturato servizio sanitario nazionale relativo all'anno 2004 superi il
valore di euro 200.000,00, sono assegnate ciascuna al farmacista, indicato dal titolare del
dispensario, che sia risultato idoneo in almeno un concorso per il conferimento di sedi
farmaceutiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n.
298, che sia in possesso di locali idonei all'apertura situati all'interno della sede
corrispondente indicata in pianta organica e che assicuri l'immediata continuità del servizio
farmaceutico.
2. I dispensari farmaceutici annuali, non stagionali, sono trasformati in proiezioni delle
farmacie dai quali dipendono qualora il relativo fatturato servizio sanitario nazionale non
abbia superato nell'anno 2004 il valore di euro 200.000,00. Per attivare la proiezione
sostitutiva di un dispensario esistente, si procede al riassorbimento della sede farmaceutica
del dispensario nella sede di origine e all'avvio delle procedure di cui all'articolo 17.
Art. 18
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1. Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, riservate
all'esercizio privato, avviene tramite pubblico concorso unico regionale per titoli ed esami.
2. Il dirigente del competente ufficio della Giunta regionale indice il concorso per
l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione.
3. Ogni candidato deve indicare la sede farmaceutica per la quale concorre. La mancata
indicazione della sede comporta l'esclusione dal concorso. Nel caso in cui sia indicata più di
una sede è presa in considerazione solo la prima.
7. Le graduatorie dei concorsi per sedi farmaceutiche e farmacie succursali hanno una
validità di quattro anni a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana. Il dirigente del competente ufficio della Giunta regionale comunica i
risultati della procedura concorsuale ai sindaci ed alle aziende USL interessate
Art. 19
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Conferimento delle sedi farmaceutiche riservate all'esercizio pubblico. Procedura.
1. Per il conferimento delle sedi farmaceutiche riservate all'esercizio pubblico di cui alla
legge n. 475/1968, il dirigente del competente ufficio della Giunta regionale comunica al
Sindaco il provvedimento di cui all'art. 13, comma 3, lettera a) .
2. Entro 60 giorni dalla avvenuta notifica di cui al comma 1, il Comune delibera a pena di
decadenza l'assunzione della gestione della farmacia.
Art. 20
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Entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della
deliberazione di revisione della pianta organica di cui all'art. 13, il dirigente del competente
ufficio della Giunta regionale, per procedere alla selezione dei candidati al trasferimento,
approva con decreto il bando dove sono indicate le sedi messe a concorso nonché i termini
e le modalità per la presentazione delle domande ed il termine perentorio entro il quale, in
caso di utile collocazione nella graduatoria finale, è richiesta la comunicazione
dell'accettazione formale del candidato al trasferimento.
La rinunzia al trasferimento comporta l'esclusione del candidato richiedente dalla graduatoria
del successivo concorso per decentramento disposto ai sensi della presente legge.
Art. 25
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1. La disciplina degli orari, dei turni e delle ferie delle farmacie, dei dispensari stagionali,
delle farmacie succursali, delle proiezioni, delle farmacie di cui all'articolo 17-bis è stabilita
dal comune sentite le organizzazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private previo
parere consultivo dei rappresentanti degli ordini professionali di competenza ed acquisito il
parere dei competenti uffici dell'azienda USL.
2. È facoltà del comune, in conformità alle procedure previste al comma 1, autorizzare orari
differenziati di apertura al pubblico. L'apertura giornaliera non può essere di durata
inferiore alle quattro ore e superiore alle dodici ore.
3. Le ordinanze relative agli orari ed ai turni devono essere sottoposte a verifica fra le parti
almeno ogni cinque anni
Art. 25
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1. Le farmacie urbane debbono garantire un orario di apertura settimanale non inferiore
a quaranta ore suddiviso in almeno cinque giorni.
2. Le farmacie rurali debbono garantire un orario settimanale complessivamente non
inferiore a trentasei ore suddiviso su almeno cinque giorni.
3. Le farmacie situate nei centri commerciali, fatto salvo l'obbligo del rispetto dei turni del
bacino di servizio nel quale sono inserite, possono adottare l'orario di apertura del centro
ove sono ubicate
Art. 35
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1. Le farmacie possono osservare una chiusura annuale per ferie non superiore a trenta
giorni lavorativi; la chiusura per ferie deve essere effettuata possibilmente in una unica
soluzione e comunque frazionata in non più di tre periodi.
2. I turni di chiusura per ferie sono proposti, nel rispetto dei termini di cui all'art. 25, comma
1, anche dalle organizzazioni sindacali dei titolari di farmacie maggiormente rappresentative
delle farmacie pubbliche e delle farmacie private e sono autorizzati dal Sindaco, sentito il
parere dei competenti uffici della Azienda U.S.L.
7. Il Sindaco anche senza acquisire i pareri di cui all'art. 25 può autorizzare una chiusura
straordinaria di un giorno per inventario annuale della farmacia.
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Approfondimenti
Pianta organica
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Secondo il Ministero della Salute - che si espresso con parere del
21.3.2012 in ordine all'interpretazione dell'art. 11, L. n. 27/2012 - la nuova
norma, nel sostituire l'art. 2, L. n. 475/1968, "è inequivocabilmente diretta
ad eliminare la pianta organica delle farmacie".
Il Comune, di conseguenza, secondo il Ministero, non definisce più la
pianta organica delle farmacie nel suo territorio, ma, semplicemente,
"identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di
assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto
dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche ai
quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate".
Pianta organica
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L'organizzazione dei servizi farmaceutici rientra nella materia della tutela
della salute, di competenza concorrente dello Stato e delle Regioni, ai
sensi dell'art. 117, comma 3, Cost.; mentre la determinazione del livello di
governo competente per la localizzazione delle sedi farmaceutiche è da
ritenersi principio fondamentale della materia ai sensi dell'art. 117, comma
3, Cost., sicché ne è preclusa la modificazione da parte del legislatore
regionale, le cui disposizioni contrastanti devono ritenersi tacitamente
abrogate. L'Organo comunale competente ad approvare la revisione della
pianta organica farmaceutica non è il Consiglio comunale ma la Giunta.
Cons. Stato Sez. III, 28/11/2018, n. 6757
Pianta organica
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Nell'organizzazione della dislocazione territoriale del servizio farmaceutico il
Comune gode di ampia discrezionalità, in quanto la scelta conclusiva si basa sul
bilanciamento di interessi diversi attinenti alla popolazione, attuale e
potenzialmente insediabile, alle vie e ai mezzi di comunicazione, per cui la scelta
conclusiva è sindacabile solo sotto il profilo della manifesta illogicità ovvero della
inesatta acquisizione al procedimento degli elementi di fatto presupposto della
decisione. T.A.R. Lazio Latina Sez. I, 05/11/2018, n. 565
Il sindacato sulla scelta ampiamente discrezionale operata dall'Amministrazione in
tema di revisione della pianta organica delle farmacie è sindacabile solo in modo
estrinseco, e dunque, per manifesta arbitrarietà, irrazionalità, irragionevolezza e
travisamento dei fatti. Cons. Stato Sez. III, 09/10/2018, n. 5795
Trasferimento
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Il trasferimento di una farmacia necessita di formale autorizzazione da
parte dell'autorità competente la quale deve verificare, fra le altre cose
che il locale indicato per il trasferimento sia situato in maniera tale da
poter soddisfare le esigenze degli abitanti della zona.
Cons. Stato Sez. III, 29/10/2018, n. 6130
Motivazione
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La delimitazione delle sedi farmaceutiche non richiede, di massima, una
specifica motivazione, tranne che in alcuni casi particolari, come ad
esempio la modifica delle zone non correlata all'istituzione di nuove sedi,
oppure l'istituzione di una sede aggiuntiva con il criterio c.d. demografico.
Cons. Stato Sez. III, 09/10/2018, n. 5795
Trasferimento e discrezionalità
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La libertà di trasferimento del farmacista all'interno della zona di
competenza non è incondizionata, essendo il trasferimento soggetto ad
autorizzazione dell'autorità competente, la quale deve verificare, fra l'altro,
che il locale indicato per il trasferimento della farmacia sia situato in modo
da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona.
Cons. Stato Sez. III, 10/09/2018, n. 5312
Pianificazione e discrezionalità
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Nell'ambito del sistema regolatorio del servizio farmaceutico … si tutela
una equa distribuzione del servizio farmaceutico sul territorio, tenendo
altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio
farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate:
la delimitazione della zona di competenza di ciascuna sede farmaceutica,
tanto più se di nuova istituzione, in altre parole, è funzionale ad
individuare il potenziale bacino di utenza della nuova farmacia, e deve
rispondere a molteplici esigenze, che spetta al Comune contemperare
attraverso il compimento di valutazioni, e conseguenti scelte localizzative,
ispirate ad evidenti e irrinunciabili canoni di discrezionalità tecnica.
Cons. Stato Sez. III, 07/08/2018, n. 4855
Copyright© Omniavis srl - www.omniavis.it - info@omniavis.it pagina 66
Regione Toscana
Graduatoria del concorso straordinario
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Con decreto dirigenziale n.17486/2017 è stata ulteriormente rettificata la
graduatoria del concorso pubblico regionale straordinario per titoli per
l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio
nella Regione Toscana (bandito con decreto dirigenziale n.5008/12 e
modificato dal decreto dirigenziale n.5222/2012), approvata
precedentemente con decreto dirigenziale n.4197/2014 e modificata con i
decreti dirigenziali n.5628/2014, n.4502/2015, n.938/2016, n.8587/2016 e
n.11823/2016.
La validità della graduatoria è di 6 anni dal primo interpello e potrà essere
utilizzata per i prossimi interpelli fino al 2021, come stabilito dalla Legge di
conversione del Decreto Milleproroghe (Legge 19/2017)
Spazio alle
domande
Grazie
Omniavis srl
Lungarno Colombo 44
50136 - Firenze
055 6236286 - info@omniavis.it
http://www.omniavis.it/web/forum/
Dott. Simone Chiarelli
simone.chiarelli@gmail.com
3337663638

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La disciplina delle farmacie - 13 dicembre 2018

  • 1. La disciplina delle farmacie Arezzo, 13 dicembre 2018 Dott. Simone Chiarelli
  • 2. Copyright© Omniavis srl - www.omniavis.it - info@omniavis.it pagina 2
  • 3. Copyright© Omniavis srl - www.omniavis.it - info@omniavis.it pagina 3
  • 4. Copyright© Omniavis srl - www.omniavis.it - info@omniavis.it pagina 4 R.D. 3-3-1927 n. 478 Approvazione del regolamento contenente norme per la produzione ed il commercio delle specialità medicinali.
  • 5. Copyright© Omniavis srl - www.omniavis.it - info@omniavis.it pagina 5 R.D. 27-7-1934 n. 1265 - testo unico LL.SS.
  • 6. R.D. 27-7-1934 n. 1265 - testo unico LL.SS. Copyright© Omniavis srl - www.omniavis.it - info@omniavis.it pagina 6 Art. 104 - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, quando particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità lo richiedono, possono stabilire, in deroga al criterio della popolazione di cui all'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sentiti l'unità sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, un limite di distanza per il quale la farmacia di nuova istituzione disti almeno 3.000 metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni diversi. Tale disposizione si applica ai comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e con il limite di una farmacia per comune.
  • 7. R.D. 27-7-1934 n. 1265 - testo unico LL.SS. Copyright© Omniavis srl - www.omniavis.it - info@omniavis.it pagina 7 Art. 109 - Nel decreto di autorizzazione, indicato nell'art. 104, è stabilita la località nella quale la farmacia deve avere la sua sede, tenendosi conto delle necessità dell'assistenza farmaceutica locale e delle altre disposizioni contenute nell'articolo stesso. L'autorizzazione è valevole solo per la detta sede. Ogni trasferimento della farmacia, entro i limiti della sede stessa, è subordinato all'approvazione del prefetto.
  • 8. R.D. 27-7-1934 n. 1265 - testo unico LL.SS. Copyright© Omniavis srl - www.omniavis.it - info@omniavis.it pagina 8 Art. 110 - L'autorizzazione all'esercizio di una farmacia, che non sia di nuova istituzione, importa l'obbligo nel concessionario di rilevare dal precedente titolare o dagli eredi di esso gli arredi, le provviste e le dotazioni attinenti all'esercizio farmaceutico, contenuti nella farmacia e nei locali annessi, nonché di corrispondere allo stesso titolare o ai suoi eredi un'indennità di avviamento in misura corrispondente a tre annate del reddito medio imponibile della farmacia, accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile nell'ultimo quinquennio.
  • 9. R.D. 27-7-1934 n. 1265 - testo unico LL.SS. Copyright© Omniavis srl - www.omniavis.it - info@omniavis.it pagina 9 Art. 111 - L'apertura e l'esercizio di una farmacia non possono aver luogo se non dopo che sia stata eseguita una ispezione, disposta dal prefetto, al fine di accertare che i locali, gli arredi, le provviste, la qualità e la quantità dei medicinali sono regolari e tali da offrire piena garanzia di buon esercizio.
  • 10. R.D. 27-7-1934 n. 1265 - testo unico LL.SS. Copyright© Omniavis srl - www.omniavis.it - info@omniavis.it pagina 10 Art. 112 - L'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri. E' vietato il cumulo di due o più autorizzazioni in una sola persona. Chi sia già autorizzato all'esercizio di una farmacia può concorrere all'esercizio di un'altra; ma decade di diritto dalla prima autorizzazione, quando, ottenuta la seconda, non vi rinunzi con dichiarazione notificata al prefetto entro dieci giorni dalla partecipazione del risultato del concorso. Nel caso di rinuncia l'autorizzazione è data ai concorrenti successivi in ordine di graduatoria e, in mancanza, è bandito un nuovo concorso.
  • 11. R.D. 27-7-1934 n. 1265 - testo unico LL.SS. Copyright© Omniavis srl - www.omniavis.it - info@omniavis.it pagina 11 Art. 113 - La decadenza dall'autorizzazione all'esercizio di una farmacia si verifica, oltre che nei casi preveduti negli artt. 108 e 111: a) per la dichiarazione di fallimento dell'autorizzato, non seguita, entro quindici mesi, da sentenza di omologazione di concordato, divenuta esecutiva secondo l'art. 841 del codice di commercio; b) per mancato adempimento, da parte dell'autorizzato, all'obbligo di cui nell'art. 110; c) per volontaria rinuncia dell'autorizzato; d) per chiusura dell'esercizio durata oltre quindici giorni, che non sia stata previamente notificata al prefetto o alla quale il prefetto non abbia consentito in seguito alla notificazione; e) per constatata, reiterata o abituale negligenza e irregolarità nell'esercizio della farmacia o per altri fatti imputabili al titolare autorizzato, dai quali sia derivato grave danno alla incolumità individuale o alla salute pubblica; f) per cancellazione definitiva dall'albo dei farmacisti; g) per perdita della cittadinanza italiana; h) per morte dell'autorizzato.
  • 12. R.D. 27-7-1934 n. 1265 - testo unico LL.SS. Copyright© Omniavis srl - www.omniavis.it - info@omniavis.it pagina 12 Art. 119 - Il titolare autorizzato di ciascuna farmacia è personalmente responsabile del regolare esercizio della farmacia stessa, e ha l'obbligo di mantenerlo ininterrottamente, secondo le norme che, per ciascuna provincia, sono stabilito dal prefetto con provvedimento definitivo, avuto riguardo alle esigenze dell'assistenza farmaceutica nelle varie località e tenuto conto del riposo settimanale.
  • 13. R.D. 27-7-1934 n. 1265 - testo unico LL.SS. Copyright© Omniavis srl - www.omniavis.it - info@omniavis.it pagina 13 Art. 127 - Nel corso di ciascun biennio tutte le farmacie debbono essere ispezionate dal medico provinciale che può anche compiere ispezioni straordinarie. Nelle dette ispezioni il medico provinciale è assistito di regola da un farmacologo o da un dottore in chimica e farmacia o da un dottore in farmacia designato dal prefetto. Se il risultato dell'ispezione non sia stato soddisfacente, il titolare autorizzato è diffidato a mettersi in regola entro un termine perentorio, decorso il quale infruttuosamente, il prefetto pronuncia la decadenza dall'autorizzazione.
  • 14. Copyright© Omniavis srl - www.omniavis.it - info@omniavis.it pagina 14 L. 8-3-1968 n. 221 Provvidenze a favore dei farmacisti rurali.
  • 15. L. 8-3-1968 n. 221 Copyright© Omniavis srl - www.omniavis.it - info@omniavis.it pagina 15 Le farmacie sono classificate in due categorie: a) farmacie urbane, situate in comuni o centri abitati con popolazione superiore a 5.000 abitanti; b) farmacie rurali ubicate in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti. Non sono classificate farmacie rurali quelle che si trovano nei quartieri periferici delle città, congiunti a queste senza discontinuità di abitati.
  • 16. L. 8-3-1968 n. 221 Copyright© Omniavis srl - www.omniavis.it - info@omniavis.it pagina 16 Nei comuni, frazioni, o centri abitati di cui alla lettera b) del primo comma, ove non sia aperta la farmacia privata o pubblica prevista nella pianta organica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono dispensari farmaceutici. La gestione dei dispensari, disciplinata mediante provvedimento delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, è affidata alla responsabilità del titolare di una farmacia privata o pubblica della zona con preferenza per il titolare della farmacia più vicina. Nel caso di rinunzia il dispensario è gestito dal comune. I dispensari farmaceutici sono dotati di medicinali di uso comune e di pronto soccorso, già confezionati.
  • 17. L. 8-3-1968 n. 221 Copyright© Omniavis srl - www.omniavis.it - info@omniavis.it pagina 17 Nei comuni, frazioni, o centri abitati di cui alla lettera b) del primo comma, ove non sia aperta la farmacia privata o pubblica prevista nella pianta organica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono dispensari farmaceutici. La gestione dei dispensari, disciplinata mediante provvedimento delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, è affidata alla responsabilità del titolare di una farmacia privata o pubblica della zona con preferenza per il titolare della farmacia più vicina. Nel caso di rinunzia il dispensario è gestito dal comune. I dispensari farmaceutici sono dotati di medicinali di uso comune e di pronto soccorso, già confezionati.
  • 18. Copyright© Omniavis srl - www.omniavis.it - info@omniavis.it pagina 18 L. 2-4-1968 n. 475 Norme concernenti il servizio farmaceutico
  • 19. L. 2-4-1968 n. 475 Copyright© Omniavis srl - www.omniavis.it - info@omniavis.it pagina 19 L'autorizzazione ad aprire una farmacia è rilasciata con provvedimento definitivo dell'autorità sanitaria competente per territorio. Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti. La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso
  • 20. L. 2-4-1968 n. 475 Copyright© Omniavis srl - www.omniavis.it - info@omniavis.it pagina 20 Art. 1-bis 1. In aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti in base al criterio di cui all'articolo 1 ed entro il limite del 5 per cento delle sedi, comprese le nuove, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'azienda sanitaria locale competente per territorio, possono istituire una farmacia: a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 400 metri; b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri.
  • 21. L. 2-4-1968 n. 475 Copyright© Omniavis srl - www.omniavis.it - info@omniavis.it pagina 21 Art. 2 Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate. 2. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica.
  • 22. L. 2-4-1968 n. 475 Copyright© Omniavis srl - www.omniavis.it - info@omniavis.it pagina 22 Art. 9 La titolarità delle farmacie che si rendono vacanti e di quelle di nuova istituzione a seguito della revisione della pianta organica può essere assunta per la metà dal comune. Le farmacie di cui sono titolari i comuni possono essere gestite, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, nelle seguenti forme: a) in economia; b) a mezzo di azienda speciale; c) a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari; d) a mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità. All'atto della costituzione della società cessa di diritto il rapporto di lavoro dipendente tra il comune e gli anzidetti farmacisti
  • 23. L. 2-4-1968 n. 475 Copyright© Omniavis srl - www.omniavis.it - info@omniavis.it pagina 23 Art. 9 1. Il titolare della farmacia ha la responsabilità del regolare esercizio e della gestione dei beni patrimoniali della farmacia. 2. L'unità sanitaria locale competente per territorio autorizza, a seguito di motivata domanda del titolare della farmacia, la sostituzione temporanea con altro farmacista iscritto all'ordine dei farmacisti nella conduzione professionale della farmacia: a) per infermità; b) per gravi motivi di famiglia; c) per gravidanza, parto ed allattamento, nei termini e con le condizioni di cui alle norme sulla tutela della maternità; d) a seguito di adozione di minori e di affidamento familiare per i nove mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia; e) per servizio militare; f) per chiamata a funzioni pubbliche elettive o per incarichi sindacali elettivi a livello nazionale; g) per ferie.
  • 24. L. 2-4-1968 n. 475 Copyright© Omniavis srl - www.omniavis.it - info@omniavis.it pagina 24 Art. 12 E' consentito il trasferimento della titolarità della farmacia decorsi 3 anni dalla conseguita titolarità. Il trasferimento può aver luogo solo a favore di farmacista che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso. Il trasferimento del diritto di esercizio della farmacia deve essere riconosciuto con decreto del medico provinciale. Il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia ai sensi del presente articolo o del successivo art. 18 non può concorrere all'assegnazione di un'altra farmacia se non sono trascorsi almeno dieci anni dall'atto del trasferimento. … Al farmacista che abbia trasferito la propria farmacia è consentito, per una volta soltanto nella vita, ed entro due anni dal trasferimento, di acquistare un'altra farmacia senza dovere superare il concorso ...
  • 25. L. 2-4-1968 n. 475 Copyright© Omniavis srl - www.omniavis.it - info@omniavis.it pagina 25 Art. 13 Il titolare di una farmacia ed il direttore responsabile, non possono ricoprire posti di ruolo nell'amministrazione dello Stato, compresi quelli di assistente e titolare di cattedra universitaria, e di enti locali o comunque pubblici, nè esercitare la professione di propagandista di prodotti medicinali. Il dipendente dello Stato o di un ente pubblico, qualora a seguito di pubblico concorso accetti la farmacia assegnatagli, dovrà dimettersi dal precedente impiego e l'autorizzazione alla farmacia sarà rilasciata dopo che sia intervenuto il provvedimento di accettazione delle dimissioni.
  • 26. L. 2-4-1968 n. 475 Copyright© Omniavis srl - www.omniavis.it - info@omniavis.it pagina 26 Art. 14 La decadenza dall'autorizzazione, oltre che per i casi previsti dagli articoli 108, 111 e 113 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, viene dichiarata per effetto di condanna che comporti l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici ovvero l'interdizione dalla professione, quando la condanna non sia stata pronunziata per reati di carattere politico.
  • 27. Copyright© Omniavis srl - www.omniavis.it - info@omniavis.it pagina 27 L. 8-11-1991 n. 362 Norme di riordino del settore farmaceutico.
  • 28. L. 8-11-1991 n. 362 Copyright© Omniavis srl - www.omniavis.it - info@omniavis.it pagina 28 1. Chiunque apre una farmacia o ne assume l'esercizio senza la prescritta autorizzazione è punito con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire dieci milioni. 2. Nei casi indicati nel comma 1, l'autorità sanitaria competente ordina l'immediata chiusura della farmacia.
  • 29. L. 8-11-1991 n. 362 Copyright© Omniavis srl - www.omniavis.it - info@omniavis.it pagina 29 Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione che risultino disponibili per l'esercizio da parte di privati ha luogo mediante concorso provinciale per titoli ed esami bandito entro il mese di marzo di ogni anno dispari dalle regioni Le regioni, sentiti il comune e l'unità sanitaria locale competente per territorio, in sede di revisione della pianta organica delle farmacie, quando risultino intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione del comune o dell'area metropolitana di cui all'art. 17, L. 8 giugno 1990, n. 142 , anche senza sostanziali variazioni del numero complessivo degli abitanti, provvedono alla nuova determinazione della circoscrizione delle sedi farmaceutiche.
  • 30. L. 8-11-1991 n. 362 Copyright© Omniavis srl - www.omniavis.it - info@omniavis.it pagina 30 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, sentiti il comune, l'unità sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, su domanda del titolare della farmacia, il trasferimento della farmacia, nell'ambito del comune o dell'area metropolitana, in una zona di nuovo insediamento abitativo, tenuto conto delle esigenze dell'assistenza farmaceutica determinata dallo spostamento della popolazione, rimanendo immutato il numero delle farmacie in rapporto alla popolazione ai sensi dell'art. 1, L. 2 aprile 1968, n. 475 , come modificato dall'articolo 1 della presente legge.
  • 31. L. 8-11-1991 n. 362 (art. 7) Copyright© Omniavis srl - www.omniavis.it - info@omniavis.it pagina 31 1. Sono titolari dell'esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata. 2. Le società di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia. La partecipazione alle società di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica. Alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8.
  • 32. L. 8-11-1991 n. 362 (art. 7) Copyright© Omniavis srl - www.omniavis.it - info@omniavis.it pagina 32 3. La direzione della farmacia gestita dalla società è affidata a un farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, che ne è responsabile. .. 8. Il trasferimento della titolarità dell'esercizio di farmacia privata è consentito dopo che siano decorsi tre anni dal rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente, salvo quanto previsto ai commi 9 e 10. … 12. Qualora venga meno la pluralità dei soci, il socio superstite ha facoltà di associare nuovi soci nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nel termine perentorio di sei mesi.
  • 33. L. 8-11-1991 n. 362 (art. 8) Copyright© Omniavis srl - www.omniavis.it - info@omniavis.it pagina 33 1. La partecipazione alle società di cui all'articolo 7, salvo il caso di cui ai commi 9 e 10 di tale articolo, è incompatibile: a) nei casi di cui all'articolo 7, comma 2, secondo periodo [oggetto esclusivo]; b) con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia; c) con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato.
  • 34. L. 8-11-1991 n. 362 (art. 8) Copyright© Omniavis srl - www.omniavis.it - info@omniavis.it pagina 34 2. Lo statuto delle società di cui all'articolo 7 e ogni successiva variazione, ivi incluse quelle relative alla compagine sociale, sono comunicati, entro sessanta giorni, alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani nonché all'assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma, all'ordine provinciale dei farmacisti e all'azienda sanitaria locale competente per territorio. 3. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 7 comporta la sospensione del farmacista dall'albo professionale per un periodo non inferiore ad un anno. Se è sospeso il socio che è direttore responsabile, la direzione della farmacia gestita da una società è affidata ad un altro dei soci. Se sono sospesi tutti i soci è interrotta la gestione della farmacia per il periodo corrispondente alla sospensione dei soci. L'autorità sanitaria competente nomina, ove necessario, un commissario per il periodo di interruzione della gestione ordinaria, da scegliersi in un elenco di professionisti predisposto dal consiglio direttivo dell'ordine provinciale dei farmacisti.
  • 35. L. 8-11-1991 n. 362 (art. 8) Copyright© Omniavis srl - www.omniavis.it - info@omniavis.it pagina 35 2. Lo statuto delle società di cui all'articolo 7 e ogni successiva variazione, ivi incluse quelle relative alla compagine sociale, sono comunicati, entro sessanta giorni, alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani nonché all'assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma, all'ordine provinciale dei farmacisti e all'azienda sanitaria locale competente per territorio. 3. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 7 comporta la sospensione del farmacista dall'albo professionale per un periodo non inferiore ad un anno. Se è sospeso il socio che è direttore responsabile, la direzione della farmacia gestita da una società è affidata ad un altro dei soci. Se sono sospesi tutti i soci è interrotta la gestione della farmacia per il periodo corrispondente alla sospensione dei soci. L'autorità sanitaria competente nomina, ove necessario, un commissario per il periodo di interruzione della gestione ordinaria, da scegliersi in un elenco di professionisti predisposto dal consiglio direttivo dell'ordine provinciale dei farmacisti.
  • 36. Copyright© Omniavis srl - www.omniavis.it - info@omniavis.it pagina 36 D.L. 4-7-2006 n. 223 Art. 5. Interventi urgenti nel campo della distribuzione di farmaci
  • 37. D.L. 4-7-2006 n. 223 Copyright© Omniavis srl - www.omniavis.it - info@omniavis.it pagina 37 1. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, previa comunicazione al Ministero della salute e alla regione in cui ha sede l'esercizio e secondo le modalità previste dal presente articolo. E' abrogata ogni norma incompatibile. 2. La vendita di cui al comma 1 è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci.
  • 38. D.L. 4-7-2006 n. 223 Copyright© Omniavis srl - www.omniavis.it - info@omniavis.it pagina 38 3. Ciascun distributore al dettaglio può determinare liberamente lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione del farmaco rientrante nelle categorie di cui al comma 1, purché lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti. Ogni clausola contrattuale contraria è nulla. Sono abrogati l'articolo 1, comma 4, del decreto- legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, ed ogni altra norma incompatibile.
  • 39. Copyright© Omniavis srl - www.omniavis.it - info@omniavis.it pagina 39 D.L. 24-1-2012 n. 1 Art. 11 Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria
  • 40. D.L. 24-1-2012 n. 1 Copyright© Omniavis srl - www.omniavis.it - info@omniavis.it pagina 40 Art. 11 8. I turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorità competenti in base alla vigente normativa non impediscono l'apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori. Le farmacie possono praticare sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e prodotti venduti pagati direttamente dai clienti, dandone adeguata informazione alla clientela. .. 10. Fino al 2022, tutte le farmacie istituite ai sensi del comma 1, lettera b), sono offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede. I comuni non possono cedere la titolarità o la gestione delle farmacie per le quali hanno esercitato il diritto di prelazione ai sensi del presente comma. In caso di rinuncia alla titolarità di una di dette farmacie da parte del comune, la sede farmaceutica è dichiarata vacante.
  • 41. D.L. 24-1-2012 n. 1 Copyright© Omniavis srl - www.omniavis.it - info@omniavis.it pagina 41 Art. 11 «1. La vendita al dettaglio dei medicinali veterinari è effettuata soltanto dal farmacista in farmacia e negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ancorché dietro presentazione di ricetta medica, se prevista come obbligatoria. La vendita nei predetti esercizi commerciali è esclusa per i medicinali richiamati dall'articolo 45 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni». 15. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in possesso dei requisiti vigenti, sono autorizzati, sulla base dei requisiti prescritti dal decreto del Ministro della salute previsto dall'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ad allestire preparazioni galeniche officinali che non prevedono la presentazione di ricetta medica, anche in multipli, in base a quanto previsto nella farmacopea ufficiale italiana o nella farmacopea europea.
  • 42. Copyright© Omniavis srl - www.omniavis.it - info@omniavis.it pagina 42 L.R. 25/02/2000, n. 16 Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica.
  • 43. Art. 13 Copyright© Omniavis srl - www.omniavis.it - info@omniavis.it pagina 43 1. La Giunta regionale esercita le funzioni amministrative in materia di: a) formazione e revisione della pianta organica delle farmacie su ambiti provinciali; b) istituzione delle farmacie succursali, dei dispensari stagionali e delle proiezioni. 2. La pianta organica delle farmacie è sottoposta a revisione ogni due anni sulla base della rilevazione della popolazione residente certificata dall'ufficio anagrafe del comune alla data di inizio del procedimento di revisione.
  • 44. Art. 14 Copyright© Omniavis srl - www.omniavis.it - info@omniavis.it pagina 44 Sono di competenza del comune: a) l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle farmacie, delle proiezioni e dei dispensari farmaceutici, delle farmacie per trasferimento nella propria sede di pertinenza, delle farmacie in seguito a decentramento; b) la gestione provvisoria di farmacie urbane o rurali vacanti ai sensi dell'articolo 129 del R.D. n. 1265/1934; c) la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio farmaceutico e la dichiarazione di chiusura temporanea dello stesso nei casi previsti dalla legge nonché la dichiarazione di decadenza degli eredi del titolare dalla continuazione provvisoria dell'esercizio ai sensi dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico) e dell'articolo 369 del R.D. n. 1265/1934;
  • 45. Art. 14 Copyright© Omniavis srl - www.omniavis.it - info@omniavis.it pagina 45 d) l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di farmacie succursali; e) gli adempimenti conseguenti all'applicazione dell'articolo 35 della legge 23 maggio 1950, n. 253 (Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani); f) riconoscimenti e trasferimenti di titolarità delle farmacie ivi compresi tutti gli adempimenti conseguenti all'applicazione degli articoli 7 e 8 della L. n. 362/1991 e dell'articolo 12 della L. n. 475/1968; g) disciplina degli orari, dei turni di servizio e delle ferie delle farmacie delle proiezioni, dei dispensari e delle farmacie succursali ai sensi delle disposizioni contenute nel capo II della presente legge
  • 46. Art. 14 Copyright© Omniavis srl - www.omniavis.it - info@omniavis.it pagina 46 h) il rilascio delle autorizzazioni, diniego, revoca e variazioni per la distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE "e successive direttive di modifica" relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE), e dal decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari) previo accertamento ispettivo dell'azienda USL competente per territorio (20); h-bis) Il rilascio dell'autorizzazione alla vendita on line di cui all'articolo 112-quater, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE i) l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni rilevate nell'ambito della vigilanza farmaceutica.
  • 47. Art. 14 Copyright© Omniavis srl - www.omniavis.it - info@omniavis.it pagina 47 2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il comune acquisisce il parere dell'azienda USL, salvo quanto previsto in materia di vigilanza ai sensi dell'articolo 23. L'autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle farmacie, delle proiezioni, delle farmacie e succursali e dei dispensari stagionali è subordinata: a) alla verifica circa il rispetto delle normative di legge relative all'ubicazione prescelta; b) al parere favorevole sull'idoneità igienico-sanitaria dei locali da parte dell'azienda USL territorialmente competente; c) al favorevole esito dell'ispezione, ai sensi dell'articolo 111 del R.D. n. 1265/1934 da parte della commissione di vigilanza di cui all'articolo 23.
  • 48. Art. 14 Copyright© Omniavis srl - www.omniavis.it - info@omniavis.it pagina 48 4. L'apertura della farmacia di nuova istituzione o delle farmacie succursali è effettuata, a pena di decadenza dell'assegnazione, entro sei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del provvedimento regionale di assegnazione. 4-bis. L'apertura delle farmacie istituite ai sensi dell'articolo 1-bis della L. 475/1968 o da trasferire per decentramento è effettuata, a pena di decadenza dall'assegnazione, entro dodici mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.) del provvedimento regionale di assegnazione. 5. Il comune deve rilasciare l'autorizzazione all'apertura della farmacia di nuova istituzione o da trasferire per decentramento e di quelle succursali entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza da parte dell'assegnatario. 6. Il comune invia copia dei provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo alla Giunta regionale ed all'azienda USL competente per territorio .
  • 49. Art. 16 Copyright© Omniavis srl - www.omniavis.it - info@omniavis.it pagina 49 1. L'inizio del procedimento di revisione della pianta organica è di competenza del dirigente del competente ufficio della Giunta regionale che comunica alle aziende USL di riferimento l'avvio del procedimento di revisione fissando il termine di durata dello stesso. 2. L'azienda USL invia, ai comuni ricompresi nell'ambito territoriale di riferimento, la comunicazione in cui richiede le proposte di revisione delle piante organiche, ai sensi di quanto previsto dalla legislazione vigente e dalla presente legge. 3. Ogni comune, sentite le organizzazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private, formula una ipotesi di revisione della pianta organica e la invia all'azienda USL. Le organizzazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private non devono essere sentite nel caso in cui il comune intende confermare la pianta organica. Nel caso in cui il comune non provveda alla formulazione della proposta di revisione della pianta organica entro il termine indicato dall'azienda USL si intende confermata la precedente pianta organica.
  • 50. Art. 17 bis Copyright© Omniavis srl - www.omniavis.it - info@omniavis.it pagina 50 1. La Regione, anche su istanza del comune, se non già presente, può istituire una farmacia: a) negli aeroporti civili a traffico internazionale; b) nelle stazioni ferroviarie dei comuni capoluogo di provincia; c) nelle stazioni marittime dei comuni capoluogo di provincia; d) nelle aree di servizio autostradali coincidenti con snodi di intersezione plurima a particolare intensità di traffico e serviti da servizi alberghieri e di ristorazione. 2. L'istituzione delle farmacie di cui al comma 1, in quanto funzionale alle infrastrutture nel cui ambito devono essere aperte, non comporta la delimitazione di sedi farmaceutiche. 3. Il comune autorizza l'apertura delle farmacie di cui al comma 1 e ne assume la titolarità
  • 51. Art. 17 ter Copyright© Omniavis srl - www.omniavis.it - info@omniavis.it pagina 51 1. Le sedi farmaceutiche relative a dispensari a servizio continuativo annuale, non stagionale, qualora il fatturato servizio sanitario nazionale relativo all'anno 2004 superi il valore di euro 200.000,00, sono assegnate ciascuna al farmacista, indicato dal titolare del dispensario, che sia risultato idoneo in almeno un concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298, che sia in possesso di locali idonei all'apertura situati all'interno della sede corrispondente indicata in pianta organica e che assicuri l'immediata continuità del servizio farmaceutico. 2. I dispensari farmaceutici annuali, non stagionali, sono trasformati in proiezioni delle farmacie dai quali dipendono qualora il relativo fatturato servizio sanitario nazionale non abbia superato nell'anno 2004 il valore di euro 200.000,00. Per attivare la proiezione sostitutiva di un dispensario esistente, si procede al riassorbimento della sede farmaceutica del dispensario nella sede di origine e all'avvio delle procedure di cui all'articolo 17.
  • 52. Art. 18 Copyright© Omniavis srl - www.omniavis.it - info@omniavis.it pagina 52 1. Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, riservate all'esercizio privato, avviene tramite pubblico concorso unico regionale per titoli ed esami. 2. Il dirigente del competente ufficio della Giunta regionale indice il concorso per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione. 3. Ogni candidato deve indicare la sede farmaceutica per la quale concorre. La mancata indicazione della sede comporta l'esclusione dal concorso. Nel caso in cui sia indicata più di una sede è presa in considerazione solo la prima. 7. Le graduatorie dei concorsi per sedi farmaceutiche e farmacie succursali hanno una validità di quattro anni a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Il dirigente del competente ufficio della Giunta regionale comunica i risultati della procedura concorsuale ai sindaci ed alle aziende USL interessate
  • 53. Art. 19 Copyright© Omniavis srl - www.omniavis.it - info@omniavis.it pagina 53 Conferimento delle sedi farmaceutiche riservate all'esercizio pubblico. Procedura. 1. Per il conferimento delle sedi farmaceutiche riservate all'esercizio pubblico di cui alla legge n. 475/1968, il dirigente del competente ufficio della Giunta regionale comunica al Sindaco il provvedimento di cui all'art. 13, comma 3, lettera a) . 2. Entro 60 giorni dalla avvenuta notifica di cui al comma 1, il Comune delibera a pena di decadenza l'assunzione della gestione della farmacia.
  • 54. Art. 20 Copyright© Omniavis srl - www.omniavis.it - info@omniavis.it pagina 54 Entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di revisione della pianta organica di cui all'art. 13, il dirigente del competente ufficio della Giunta regionale, per procedere alla selezione dei candidati al trasferimento, approva con decreto il bando dove sono indicate le sedi messe a concorso nonché i termini e le modalità per la presentazione delle domande ed il termine perentorio entro il quale, in caso di utile collocazione nella graduatoria finale, è richiesta la comunicazione dell'accettazione formale del candidato al trasferimento. La rinunzia al trasferimento comporta l'esclusione del candidato richiedente dalla graduatoria del successivo concorso per decentramento disposto ai sensi della presente legge.
  • 55. Art. 25 Copyright© Omniavis srl - www.omniavis.it - info@omniavis.it pagina 55 1. La disciplina degli orari, dei turni e delle ferie delle farmacie, dei dispensari stagionali, delle farmacie succursali, delle proiezioni, delle farmacie di cui all'articolo 17-bis è stabilita dal comune sentite le organizzazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private previo parere consultivo dei rappresentanti degli ordini professionali di competenza ed acquisito il parere dei competenti uffici dell'azienda USL. 2. È facoltà del comune, in conformità alle procedure previste al comma 1, autorizzare orari differenziati di apertura al pubblico. L'apertura giornaliera non può essere di durata inferiore alle quattro ore e superiore alle dodici ore. 3. Le ordinanze relative agli orari ed ai turni devono essere sottoposte a verifica fra le parti almeno ogni cinque anni
  • 56. Art. 25 Copyright© Omniavis srl - www.omniavis.it - info@omniavis.it pagina 56 1. Le farmacie urbane debbono garantire un orario di apertura settimanale non inferiore a quaranta ore suddiviso in almeno cinque giorni. 2. Le farmacie rurali debbono garantire un orario settimanale complessivamente non inferiore a trentasei ore suddiviso su almeno cinque giorni. 3. Le farmacie situate nei centri commerciali, fatto salvo l'obbligo del rispetto dei turni del bacino di servizio nel quale sono inserite, possono adottare l'orario di apertura del centro ove sono ubicate
  • 57. Art. 35 Copyright© Omniavis srl - www.omniavis.it - info@omniavis.it pagina 57 1. Le farmacie possono osservare una chiusura annuale per ferie non superiore a trenta giorni lavorativi; la chiusura per ferie deve essere effettuata possibilmente in una unica soluzione e comunque frazionata in non più di tre periodi. 2. I turni di chiusura per ferie sono proposti, nel rispetto dei termini di cui all'art. 25, comma 1, anche dalle organizzazioni sindacali dei titolari di farmacie maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e delle farmacie private e sono autorizzati dal Sindaco, sentito il parere dei competenti uffici della Azienda U.S.L. 7. Il Sindaco anche senza acquisire i pareri di cui all'art. 25 può autorizzare una chiusura straordinaria di un giorno per inventario annuale della farmacia.
  • 58. Copyright© Omniavis srl - www.omniavis.it - info@omniavis.it pagina 58 Approfondimenti
  • 59. Pianta organica Copyright© Omniavis srl - www.omniavis.it - info@omniavis.it pagina 59 Secondo il Ministero della Salute - che si espresso con parere del 21.3.2012 in ordine all'interpretazione dell'art. 11, L. n. 27/2012 - la nuova norma, nel sostituire l'art. 2, L. n. 475/1968, "è inequivocabilmente diretta ad eliminare la pianta organica delle farmacie". Il Comune, di conseguenza, secondo il Ministero, non definisce più la pianta organica delle farmacie nel suo territorio, ma, semplicemente, "identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche ai quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate".
  • 60. Pianta organica Copyright© Omniavis srl - www.omniavis.it - info@omniavis.it pagina 60 L'organizzazione dei servizi farmaceutici rientra nella materia della tutela della salute, di competenza concorrente dello Stato e delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, comma 3, Cost.; mentre la determinazione del livello di governo competente per la localizzazione delle sedi farmaceutiche è da ritenersi principio fondamentale della materia ai sensi dell'art. 117, comma 3, Cost., sicché ne è preclusa la modificazione da parte del legislatore regionale, le cui disposizioni contrastanti devono ritenersi tacitamente abrogate. L'Organo comunale competente ad approvare la revisione della pianta organica farmaceutica non è il Consiglio comunale ma la Giunta. Cons. Stato Sez. III, 28/11/2018, n. 6757
  • 61. Pianta organica Copyright© Omniavis srl - www.omniavis.it - info@omniavis.it pagina 61 Nell'organizzazione della dislocazione territoriale del servizio farmaceutico il Comune gode di ampia discrezionalità, in quanto la scelta conclusiva si basa sul bilanciamento di interessi diversi attinenti alla popolazione, attuale e potenzialmente insediabile, alle vie e ai mezzi di comunicazione, per cui la scelta conclusiva è sindacabile solo sotto il profilo della manifesta illogicità ovvero della inesatta acquisizione al procedimento degli elementi di fatto presupposto della decisione. T.A.R. Lazio Latina Sez. I, 05/11/2018, n. 565 Il sindacato sulla scelta ampiamente discrezionale operata dall'Amministrazione in tema di revisione della pianta organica delle farmacie è sindacabile solo in modo estrinseco, e dunque, per manifesta arbitrarietà, irrazionalità, irragionevolezza e travisamento dei fatti. Cons. Stato Sez. III, 09/10/2018, n. 5795
  • 62. Trasferimento Copyright© Omniavis srl - www.omniavis.it - info@omniavis.it pagina 62 Il trasferimento di una farmacia necessita di formale autorizzazione da parte dell'autorità competente la quale deve verificare, fra le altre cose che il locale indicato per il trasferimento sia situato in maniera tale da poter soddisfare le esigenze degli abitanti della zona. Cons. Stato Sez. III, 29/10/2018, n. 6130
  • 63. Motivazione Copyright© Omniavis srl - www.omniavis.it - info@omniavis.it pagina 63 La delimitazione delle sedi farmaceutiche non richiede, di massima, una specifica motivazione, tranne che in alcuni casi particolari, come ad esempio la modifica delle zone non correlata all'istituzione di nuove sedi, oppure l'istituzione di una sede aggiuntiva con il criterio c.d. demografico. Cons. Stato Sez. III, 09/10/2018, n. 5795
  • 64. Trasferimento e discrezionalità Copyright© Omniavis srl - www.omniavis.it - info@omniavis.it pagina 64 La libertà di trasferimento del farmacista all'interno della zona di competenza non è incondizionata, essendo il trasferimento soggetto ad autorizzazione dell'autorità competente, la quale deve verificare, fra l'altro, che il locale indicato per il trasferimento della farmacia sia situato in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona. Cons. Stato Sez. III, 10/09/2018, n. 5312
  • 65. Pianificazione e discrezionalità Copyright© Omniavis srl - www.omniavis.it - info@omniavis.it pagina 65 Nell'ambito del sistema regolatorio del servizio farmaceutico … si tutela una equa distribuzione del servizio farmaceutico sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate: la delimitazione della zona di competenza di ciascuna sede farmaceutica, tanto più se di nuova istituzione, in altre parole, è funzionale ad individuare il potenziale bacino di utenza della nuova farmacia, e deve rispondere a molteplici esigenze, che spetta al Comune contemperare attraverso il compimento di valutazioni, e conseguenti scelte localizzative, ispirate ad evidenti e irrinunciabili canoni di discrezionalità tecnica. Cons. Stato Sez. III, 07/08/2018, n. 4855
  • 66. Copyright© Omniavis srl - www.omniavis.it - info@omniavis.it pagina 66 Regione Toscana
  • 67. Graduatoria del concorso straordinario Copyright© Omniavis srl - www.omniavis.it - info@omniavis.it pagina 67 Con decreto dirigenziale n.17486/2017 è stata ulteriormente rettificata la graduatoria del concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Toscana (bandito con decreto dirigenziale n.5008/12 e modificato dal decreto dirigenziale n.5222/2012), approvata precedentemente con decreto dirigenziale n.4197/2014 e modificata con i decreti dirigenziali n.5628/2014, n.4502/2015, n.938/2016, n.8587/2016 e n.11823/2016. La validità della graduatoria è di 6 anni dal primo interpello e potrà essere utilizzata per i prossimi interpelli fino al 2021, come stabilito dalla Legge di conversione del Decreto Milleproroghe (Legge 19/2017)
  • 69. Grazie Omniavis srl Lungarno Colombo 44 50136 - Firenze 055 6236286 - info@omniavis.it http://www.omniavis.it/web/forum/