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PROPOSTA DI ATTUAZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEI
TESTAMENTI BIOLOGICI


Il circolo Sinistra Ecologia Libertà di Putignano è fortemente sensibile alla discussione che si è
sviluppata negli ultimi anni attorno alle dichiarazioni anticipate di trattamento, notoriamente note
come testamento biologico. I casi Englaro, Welbi, hanno acceso i riflettori su una problematica per
troppo tempo ignorata dalle istituzioni italiani.
Più volte, nelle riunioni del gruppo, si è discusso di una mancanza di legiferazione in merito. Per
questo sentiamo la necessità di dire la nostra. Di provare a far qualcosa per smuovere questa calma
apparente.
Dopo varie ricerche abbiamo appreso che dapprima il comune di Pisa, poi quello di Firenze, hanno
istituito un registro comunale di raccolta delle dichiarazioni anticipate di trattamento. A seguito di
ciò la discussione si è aperta anche in altri comuni come Torino e come Bologna. In Puglia il
comune di Francavilla Fontana è stato il primo ad attuare tale registro.
Riteniamo necessario a questo punto aprire un dibattito anche a Putignano e proporre anche nel
nostro comune un registro comunale per tali fini.
Per questo il circolo Sinistra Ecologia Libertà del comune di Putignano,

Premesso che:

   •   Con l’espressione "testamento biologico" (detto anche: testamento di vita,dichiarazione
       anticipata di trattamento) si fa riferimento ad un documento contenente la manifestazione di
       volontà di una persona che indica in anticipo i trattamenti medici cui essere/non essere
       sottoposta in caso di malattie o traumatismi cerebrali che determinino una perdita di
       coscienza definibile come permanente ed irreversibile. La persona che lo redige nomina un
       fiduciario che diviene, nel caso in cui la medesima diventi incapace, il soggetto chiamato a
       dare fedele esecuzione alla volontà della stessa per ciò che concerne le decisioni riguardanti
       i trattamenti sanitari da svolgere. La persona che lo redige nomina un fiduciario per le cure
       sanitarie che diviene, nel caso in cui la persona diventi incapace, il soggetto chiamato ad
       intervenire sulle decisioni riguardanti i trattamenti sanitari stessi.

   •   La "Dichiarazione di volontà anticipata per i trattamenti sanitari" (con la denominazione di
       "Living will") è stata introdotta per legge negli Stati Uniti nel 1991 e in molti paesi
       dell'Unione Europea negli anni successivi. Dove non esiste ancora una legge specifica, vi è
       però una giurisprudenza costante che riconosce valore ai testamenti biologici.

   •   In Italia, l'articolo 32 della Costituzione stabilisce che "nessuno può essere obbligato a un
       determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge"e che "la legge non può in
       nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana". Questa norma
       costituzionale configura per tutti i cittadini quello che i giuristi definiscono un "diritto
       perfetto", che cioè non ha bisogno di leggi applicative per essere esercitato. Parimenti,
       l'art.13 della Costituzione afferma che" la libertà personale è inviolabile", rafforzando il
       riconoscimento alla libertà ed indipendenza dell'individuo nelle scelte personali che lo
       riguardano. Tuttavia, il problema si pone - come dimostrato dalla drammatica vicenda di
       Eluana Englaro -nei casi in cui per diverse ragioni il malato perda la capacità di esprimere la
       propria volontà in ordine alla esecuzione o meno di determinate terapie.

Considerato che:
•   La carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, sancisce che il consenso libero ed
       informato del paziente all'atto medico è considerato come un diritto fondamentale del
       cittadino afferente i diritti all'integrità della persona ( titolo 1,Dignità, art.3 Diritto
       all'integrità personale).

   •   La Convenzione sui Diritti Umani e la biomedicina di Oviedo del 1977, ratificata dal
       Governo Italiano ai sensi della Legge n° 145 del 28 marzo 2001, sancisce all'art.9che "i
       desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un
       paziente che, al momento dell'intervento non è in grado di esprimere la propria volontà,
       saranno tenuti in considerazione".

Preso atto che:

   •   Il nuovo codice di Deontologia medica adottato dalla Federazione Nazionale dei Medici
       chirurghi ed odontoiatri, dopo aver precisato all'art. 16 che " il medico deve astenersi
       dall'ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa attendere un
       beneficio per la salute del malato...", all'art 35 sancisce che " il medico non deve
       intraprendere attività terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito ed informato del
       paziente... In ogni caso, in presenza di un documentato rifiuto di persona capace, il medico
       deve desistere da atti ...curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la
       volontà della persona". Inoltre all'art 38 si afferma che " il medico deve attenersi,...alla
       volontà liberamente espressa dalla persona di curarsi...Il medico, se il paziente non è in
       grado di esprimere la propria volontà deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto
       precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato".

Valutato altresì che:

   •   Il Comitato Nazionale di Bioetica, si è espresso in data 18 dicembre 2003, precisando che
       " ... appare non più rinviabile una approfondita riflessione, non solo bioetica, ma anche
       biogiuridica, sulle dichiarazioni anticipate... che dia piena e coerente attuazione allo spirito
       della Convenzione sui diritti umani e la biomedicina...". Inoltre il Comitato Nazionale di
       Bioetica specifica che " le direttive anticipate potranno essere scritte su un foglio firmato
       dall'interessato, e i medici dovranno non solo tenerne conto, ma dovranno anche giustificare
       per iscritto le azioni che violeranno tale volontà".

Considerato inoltre che:

   •   La più recente giurisprudenza di merito che ha riconosciuto la rilevanza della volontà
       precedentemente espressa dal soggetto incapace in merito ai trattamenti sanitari cui essere
       sottoposto è stata significativamente confermata dalla Suprema Corte di Cassazione in varie
       pronunce che pongono il principio di diritto secondo il quale: “Ove il malato giaccia da
       moltissimi anni in stato vegetativo permanente, con conseguente radicale incapacità di
       rapportarsi al mondo esterno, e sia tenuto artificialmente in vita mediante un sondino
       nasogastrico che provvede alla sua nutrizione ed idratazione, su richiesta del tutore che lo
       rappresenta, e nel contraddittorio con il curatore speciale, il giudice può autorizzare la
       disattivazione di tale presidio sanitario (fatta salva l’applicazione delle misure suggerite
       dalla scienza e dalla pratica medica nell’interesse del paziente), unicamente in presenza dei
       seguenti presupposti: (a) quando la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso
       apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli
       standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre la benché minima
       possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una
percezione del mondo esterno; e (b) sempre che tale istanza sia realmente espressiva, in base
       ad elementi di prova chiari, univoci e convincenti, della voce del paziente medesimo, tratta
       dalle sue precedenti dichiarazioni ovvero dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi
       convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di
       incoscienza, l’idea stessa di dignità della persona” Corte di Cassazione Sent. n. 21748 del
       16.10.07; Cass. n. 23676 del 15.10.08; Cass. 27145 del 13.11.08.

Rilevato che:

   •   È in corso in Parlamento un approfondito dibattito sul tema che ha per obiettivo
       l’approvazione di una legge in materia;

Considerato inoltre che:

   •   La tematica del testamento biologico ormai da anni si pone al centro di un articolato
       dibattito sia in ambito scientifico, sia in ambito giuridico, tenuto conto che essa investe
       trasversalmente questioni di ordine clinico-medico, etico-religioso e di inquadramento
       generale nell’ordinamento giuridico italiano;

   •   In assenza di una normativa nazionale in materia, esistono in vario modo formulate, le
       dichiarazioni Anticipate di volontà dei trattamenti di natura medica, nelle quali ogni
       cittadino interessato può esprimere la propria volontà di essere o meno sottoposto in caso di
       malattie o traumatismi cerebrali che determinino una perdita di coscienza definibile come
       permanente ed irreversibile a trattamenti terapeutici comprese l’idratazione e
       l’alimentazione forzate e artificiali in caso di impossibilità ad alimentarsi autonomamente,
       dichiarazioni che moltissimi cittadini hanno già sottoscritto e depositato presso notai di
       fiducia;

   •   In questo scenario, al Comune e al Sindaco nella sua veste di massima autorità sanitaria
       possono far capo iniziative volte ad introdurre il riconoscimento formale del valore etico
       delle dichiarazioni anticipate di trattamento di carattere sanitario; Considerato inoltre il
       ruolo rivestito dal Comune, con pienezza di poteri, per il perseguimento dei compiti
       afferenti alla comunità locale, ai sensi dell’art. 3, 2 comma del 267/00; Ritenuto di dover
       disporre che nel registro in parola, riservato ai cittadini residenti nel Comune di Putignano,
       siano registrati i testamenti biologici – ordinati per numero progressivo

   •   al fine di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza; Visto
       l’art. 49, comma 1, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, in base al quale il
       pertinente parere entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quale
       allegato;

                                             PROPONE

   1. di istituire, fatta salva l’approvazione di una apposita normativa in materia, un registro di
      raccolta dei testamenti biologici (c.d. “dichiarazione anticipate di volontà”) presso il comune
      di Putignano;
   2. di dare atto che tale registro è riservato ai soli cittadini residenti del comune di Putignano, ed
      ha come finalità la raccolta e conservazione dei testamenti biologici ordinati per numero
      progressivo, con lo scopo di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di
      provenienza;
3. di approvare, quale parte integrale e sostanziale della presente proposta, il “Regolamento per
       la raccolta dei testamenti biologici”.
    4. di incaricare il Sindaco, il Presidente del consiglio e l’Assessore alla Salute, ad istituire
       presso il Comune di Putignano apposito registro per raccogliere, autenticare e conservare le
       dichiarazioni dei cittadini in ordine alle proprie “Direttive anticipate” o “Testamento
       biologico” secondo il modello diffuso dalla Fondazione Veronesi nel quale, liberamente, la
       persona dichiara quali terapie accettare o meno in caso di incapacità e nomina di un
       fiduciario al quale affidare l’esecuzione della propria volontà.



    REGOLAMENTO COMUNALE PER IL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI


ART. 1

Il Comune di Putignano, nell’ambito della propria autonomia e potestà
amministrativa, tutela la piena dignità delle persone e ne promuove il pubblico
rispetto anche in riferimento alla fase terminale della vita umana. A tal fine
istituisce il Registro comunale dei Testamenti biologici (dichiarazioni anticipate
di volontà o trattamento).

ART. 2

Con l’espressione "testamento biologico" (detto anche: testamento di
vita,dichiarazione anticipata di trattamento) si fa riferimento a un documento
contenente la manifestazione di volontà di una persona che indica in anticipo i
trattamenti medici cui essere/non essere sottoposta in caso di malattie o
traumatismi cerebrali che determinino una perdita di coscienza definibile come
permanente ed irreversibile. La persona (con un minimo di 18 anni) che lo
redige, nomina un Fiduciario (con un minimo di diciotto anni), che diviene, nel
caso in cui la persona diventi incapace di comunicare consapevolmente con i
medici, il soggetto chiamato a dare fedele esecuzione alla volontà della stessa
per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti sanitari da eseguire.

•       Comma 1: per consegnare il proprio testamento biologico il contraente
deve prendere un appuntamento telefonico con il/la responsabile
dell’Assessorato alla salute e alle politiche sociali del Comune di Putignano;
•       Comma 2: all’appuntamento dovranno presentarsi contraente e fiduciario
del testamento biologico. Entrambi dovranno presentarsi con un documento di
identità in corso di validità e in originale;
•       Comma 3: il testamento biologico dovrà essere consegnato in busta
chiusa sul modello prestampato (modello Fondazione Veronesi) che si potrà
trovare presso l’Urp. Prima di consegnare il testamento biologico in busta chiusa,
il contraente dovrà aver già redatto per se e per il proprio fiduciario una copia;
•       Comma 4: la busta chiusa dovrà contenere, oltre al testamento biologico,
una copia di un documento d’identità di entrambi (contraente e fiduciario). Il
documento deve essere lo stesso che viene presentato dinnanzi al dipendente
comunale al momento della consegna della busta;
•       Comma 5: la busta chiusa viene sigillata e numerata con numero
progressivo. Lo stesso numero verrà annotato sul registro di raccolta dei
Testamenti Biologici.
ART. 4

Il contraente, dinnanzi al funzionario comunale preposto, compila e sottoscrive la
dichiarazione sostitutiva di atto notarile.

•      Comma 1: da tale atto si evincono:
1.           Espressa volontà di consegnare il proprio testamento biologico;
2.           Corretto utilizzo della modulistica;
3.           Completezza degli allegati inseriti nella busta chiusa (Testamento
biologico e documenti di identità);
   • Comma 2: Il fiduciario, di fronte al funzionario del Comune, compila e
       sottoscrive la dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale dichiara di
       aver controfirmato il Testamento biologico consegnato dal contraente;
   • Comma 3: Le dichiarazioni di atto notorio vengono numerate con lo stesso
       numero di quello assegnato alla busta chiusa e spillate esternamente alla busta.
       Al contraente viene rilasciata una fotocopia della dichiarazione dell’atto notorio
       completa di numero e firma del funzionario del Comune come ricevuta di
       avvenuta consegna;
   • Comma 4: La busta chiusa e numerata e le dichiarazioni di atto notorio
       numerate vengono archiviate dall’Assessorato alla Salute e alle politche sociali
       del Comune di Putignano.


ART. 5

Il funzionario comunale accettante ed incaricato della tenuta e dell’aggiornamento del
registro, rilascerà al Contraente ed al Fiduciario l’attestazione relativa alla
dichiarazione di avvenuta predisposizione del testamento biologico. Il funzionario
accettante non conosce il contenuto del testamento biologico che è un atto
strettamente personale e non risponde pertanto dei contenuti del testamento stesso.
Agli interessati sarà rilasciata attestazione relativa alla dichiarazione di avvenuta
predisposizione del testamento biologico riportante il numero progressivo attribuito e
annotato sul registro.
Attraverso successiva dichiarazione sarà in ogni momento possibile modificare o
revocare le precedenti volontà.

ART. 6

L’iscrizione del testamento biologico nel registro comunale è un atto volontario e non
obbligatorio. Pertanto i cittadini residenti nel comune di Putignano non saranno
obbligati a redigere il testamento. Solo chi ritenesse opportuno, sentisse la necessità,
potrà consegnare il proprio testamento biologico e iscriverlo nel registro comunale.

ART. 7
Il Comune di Putignano non è garante dell’effettiva attuazione del testamento
biologico. Il garante della dichiarazione anticipata di volontà è il fiduciario. Il
Comune è esclusivamente garante della conservazione del documento.

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Testamento biologico-putignano

  • 1. PROPOSTA DI ATTUAZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEI TESTAMENTI BIOLOGICI Il circolo Sinistra Ecologia Libertà di Putignano è fortemente sensibile alla discussione che si è sviluppata negli ultimi anni attorno alle dichiarazioni anticipate di trattamento, notoriamente note come testamento biologico. I casi Englaro, Welbi, hanno acceso i riflettori su una problematica per troppo tempo ignorata dalle istituzioni italiani. Più volte, nelle riunioni del gruppo, si è discusso di una mancanza di legiferazione in merito. Per questo sentiamo la necessità di dire la nostra. Di provare a far qualcosa per smuovere questa calma apparente. Dopo varie ricerche abbiamo appreso che dapprima il comune di Pisa, poi quello di Firenze, hanno istituito un registro comunale di raccolta delle dichiarazioni anticipate di trattamento. A seguito di ciò la discussione si è aperta anche in altri comuni come Torino e come Bologna. In Puglia il comune di Francavilla Fontana è stato il primo ad attuare tale registro. Riteniamo necessario a questo punto aprire un dibattito anche a Putignano e proporre anche nel nostro comune un registro comunale per tali fini. Per questo il circolo Sinistra Ecologia Libertà del comune di Putignano, Premesso che: • Con l’espressione "testamento biologico" (detto anche: testamento di vita,dichiarazione anticipata di trattamento) si fa riferimento ad un documento contenente la manifestazione di volontà di una persona che indica in anticipo i trattamenti medici cui essere/non essere sottoposta in caso di malattie o traumatismi cerebrali che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile. La persona che lo redige nomina un fiduciario che diviene, nel caso in cui la medesima diventi incapace, il soggetto chiamato a dare fedele esecuzione alla volontà della stessa per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti sanitari da svolgere. La persona che lo redige nomina un fiduciario per le cure sanitarie che diviene, nel caso in cui la persona diventi incapace, il soggetto chiamato ad intervenire sulle decisioni riguardanti i trattamenti sanitari stessi. • La "Dichiarazione di volontà anticipata per i trattamenti sanitari" (con la denominazione di "Living will") è stata introdotta per legge negli Stati Uniti nel 1991 e in molti paesi dell'Unione Europea negli anni successivi. Dove non esiste ancora una legge specifica, vi è però una giurisprudenza costante che riconosce valore ai testamenti biologici. • In Italia, l'articolo 32 della Costituzione stabilisce che "nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge"e che "la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana". Questa norma costituzionale configura per tutti i cittadini quello che i giuristi definiscono un "diritto perfetto", che cioè non ha bisogno di leggi applicative per essere esercitato. Parimenti, l'art.13 della Costituzione afferma che" la libertà personale è inviolabile", rafforzando il riconoscimento alla libertà ed indipendenza dell'individuo nelle scelte personali che lo riguardano. Tuttavia, il problema si pone - come dimostrato dalla drammatica vicenda di Eluana Englaro -nei casi in cui per diverse ragioni il malato perda la capacità di esprimere la propria volontà in ordine alla esecuzione o meno di determinate terapie. Considerato che:
  • 2. La carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, sancisce che il consenso libero ed informato del paziente all'atto medico è considerato come un diritto fondamentale del cittadino afferente i diritti all'integrità della persona ( titolo 1,Dignità, art.3 Diritto all'integrità personale). • La Convenzione sui Diritti Umani e la biomedicina di Oviedo del 1977, ratificata dal Governo Italiano ai sensi della Legge n° 145 del 28 marzo 2001, sancisce all'art.9che "i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento non è in grado di esprimere la propria volontà, saranno tenuti in considerazione". Preso atto che: • Il nuovo codice di Deontologia medica adottato dalla Federazione Nazionale dei Medici chirurghi ed odontoiatri, dopo aver precisato all'art. 16 che " il medico deve astenersi dall'ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa attendere un beneficio per la salute del malato...", all'art 35 sancisce che " il medico non deve intraprendere attività terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito ed informato del paziente... In ogni caso, in presenza di un documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere da atti ...curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona". Inoltre all'art 38 si afferma che " il medico deve attenersi,...alla volontà liberamente espressa dalla persona di curarsi...Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato". Valutato altresì che: • Il Comitato Nazionale di Bioetica, si è espresso in data 18 dicembre 2003, precisando che " ... appare non più rinviabile una approfondita riflessione, non solo bioetica, ma anche biogiuridica, sulle dichiarazioni anticipate... che dia piena e coerente attuazione allo spirito della Convenzione sui diritti umani e la biomedicina...". Inoltre il Comitato Nazionale di Bioetica specifica che " le direttive anticipate potranno essere scritte su un foglio firmato dall'interessato, e i medici dovranno non solo tenerne conto, ma dovranno anche giustificare per iscritto le azioni che violeranno tale volontà". Considerato inoltre che: • La più recente giurisprudenza di merito che ha riconosciuto la rilevanza della volontà precedentemente espressa dal soggetto incapace in merito ai trattamenti sanitari cui essere sottoposto è stata significativamente confermata dalla Suprema Corte di Cassazione in varie pronunce che pongono il principio di diritto secondo il quale: “Ove il malato giaccia da moltissimi anni in stato vegetativo permanente, con conseguente radicale incapacità di rapportarsi al mondo esterno, e sia tenuto artificialmente in vita mediante un sondino nasogastrico che provvede alla sua nutrizione ed idratazione, su richiesta del tutore che lo rappresenta, e nel contraddittorio con il curatore speciale, il giudice può autorizzare la disattivazione di tale presidio sanitario (fatta salva l’applicazione delle misure suggerite dalla scienza e dalla pratica medica nell’interesse del paziente), unicamente in presenza dei seguenti presupposti: (a) quando la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre la benché minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una
  • 3. percezione del mondo esterno; e (b) sempre che tale istanza sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, univoci e convincenti, della voce del paziente medesimo, tratta dalle sue precedenti dichiarazioni ovvero dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l’idea stessa di dignità della persona” Corte di Cassazione Sent. n. 21748 del 16.10.07; Cass. n. 23676 del 15.10.08; Cass. 27145 del 13.11.08. Rilevato che: • È in corso in Parlamento un approfondito dibattito sul tema che ha per obiettivo l’approvazione di una legge in materia; Considerato inoltre che: • La tematica del testamento biologico ormai da anni si pone al centro di un articolato dibattito sia in ambito scientifico, sia in ambito giuridico, tenuto conto che essa investe trasversalmente questioni di ordine clinico-medico, etico-religioso e di inquadramento generale nell’ordinamento giuridico italiano; • In assenza di una normativa nazionale in materia, esistono in vario modo formulate, le dichiarazioni Anticipate di volontà dei trattamenti di natura medica, nelle quali ogni cittadino interessato può esprimere la propria volontà di essere o meno sottoposto in caso di malattie o traumatismi cerebrali che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile a trattamenti terapeutici comprese l’idratazione e l’alimentazione forzate e artificiali in caso di impossibilità ad alimentarsi autonomamente, dichiarazioni che moltissimi cittadini hanno già sottoscritto e depositato presso notai di fiducia; • In questo scenario, al Comune e al Sindaco nella sua veste di massima autorità sanitaria possono far capo iniziative volte ad introdurre il riconoscimento formale del valore etico delle dichiarazioni anticipate di trattamento di carattere sanitario; Considerato inoltre il ruolo rivestito dal Comune, con pienezza di poteri, per il perseguimento dei compiti afferenti alla comunità locale, ai sensi dell’art. 3, 2 comma del 267/00; Ritenuto di dover disporre che nel registro in parola, riservato ai cittadini residenti nel Comune di Putignano, siano registrati i testamenti biologici – ordinati per numero progressivo • al fine di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza; Visto l’art. 49, comma 1, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, in base al quale il pertinente parere entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quale allegato; PROPONE 1. di istituire, fatta salva l’approvazione di una apposita normativa in materia, un registro di raccolta dei testamenti biologici (c.d. “dichiarazione anticipate di volontà”) presso il comune di Putignano; 2. di dare atto che tale registro è riservato ai soli cittadini residenti del comune di Putignano, ed ha come finalità la raccolta e conservazione dei testamenti biologici ordinati per numero progressivo, con lo scopo di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza;
  • 4. 3. di approvare, quale parte integrale e sostanziale della presente proposta, il “Regolamento per la raccolta dei testamenti biologici”. 4. di incaricare il Sindaco, il Presidente del consiglio e l’Assessore alla Salute, ad istituire presso il Comune di Putignano apposito registro per raccogliere, autenticare e conservare le dichiarazioni dei cittadini in ordine alle proprie “Direttive anticipate” o “Testamento biologico” secondo il modello diffuso dalla Fondazione Veronesi nel quale, liberamente, la persona dichiara quali terapie accettare o meno in caso di incapacità e nomina di un fiduciario al quale affidare l’esecuzione della propria volontà. REGOLAMENTO COMUNALE PER IL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI ART. 1 Il Comune di Putignano, nell’ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità delle persone e ne promuove il pubblico rispetto anche in riferimento alla fase terminale della vita umana. A tal fine istituisce il Registro comunale dei Testamenti biologici (dichiarazioni anticipate di volontà o trattamento). ART. 2 Con l’espressione "testamento biologico" (detto anche: testamento di vita,dichiarazione anticipata di trattamento) si fa riferimento a un documento contenente la manifestazione di volontà di una persona che indica in anticipo i trattamenti medici cui essere/non essere sottoposta in caso di malattie o traumatismi cerebrali che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile. La persona (con un minimo di 18 anni) che lo redige, nomina un Fiduciario (con un minimo di diciotto anni), che diviene, nel caso in cui la persona diventi incapace di comunicare consapevolmente con i medici, il soggetto chiamato a dare fedele esecuzione alla volontà della stessa per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti sanitari da eseguire. • Comma 1: per consegnare il proprio testamento biologico il contraente deve prendere un appuntamento telefonico con il/la responsabile dell’Assessorato alla salute e alle politiche sociali del Comune di Putignano; • Comma 2: all’appuntamento dovranno presentarsi contraente e fiduciario del testamento biologico. Entrambi dovranno presentarsi con un documento di identità in corso di validità e in originale; • Comma 3: il testamento biologico dovrà essere consegnato in busta chiusa sul modello prestampato (modello Fondazione Veronesi) che si potrà trovare presso l’Urp. Prima di consegnare il testamento biologico in busta chiusa, il contraente dovrà aver già redatto per se e per il proprio fiduciario una copia; • Comma 4: la busta chiusa dovrà contenere, oltre al testamento biologico, una copia di un documento d’identità di entrambi (contraente e fiduciario). Il documento deve essere lo stesso che viene presentato dinnanzi al dipendente comunale al momento della consegna della busta; • Comma 5: la busta chiusa viene sigillata e numerata con numero progressivo. Lo stesso numero verrà annotato sul registro di raccolta dei Testamenti Biologici.
  • 5. ART. 4 Il contraente, dinnanzi al funzionario comunale preposto, compila e sottoscrive la dichiarazione sostitutiva di atto notarile. • Comma 1: da tale atto si evincono: 1. Espressa volontà di consegnare il proprio testamento biologico; 2. Corretto utilizzo della modulistica; 3. Completezza degli allegati inseriti nella busta chiusa (Testamento biologico e documenti di identità); • Comma 2: Il fiduciario, di fronte al funzionario del Comune, compila e sottoscrive la dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale dichiara di aver controfirmato il Testamento biologico consegnato dal contraente; • Comma 3: Le dichiarazioni di atto notorio vengono numerate con lo stesso numero di quello assegnato alla busta chiusa e spillate esternamente alla busta. Al contraente viene rilasciata una fotocopia della dichiarazione dell’atto notorio completa di numero e firma del funzionario del Comune come ricevuta di avvenuta consegna; • Comma 4: La busta chiusa e numerata e le dichiarazioni di atto notorio numerate vengono archiviate dall’Assessorato alla Salute e alle politche sociali del Comune di Putignano. ART. 5 Il funzionario comunale accettante ed incaricato della tenuta e dell’aggiornamento del registro, rilascerà al Contraente ed al Fiduciario l’attestazione relativa alla dichiarazione di avvenuta predisposizione del testamento biologico. Il funzionario accettante non conosce il contenuto del testamento biologico che è un atto strettamente personale e non risponde pertanto dei contenuti del testamento stesso. Agli interessati sarà rilasciata attestazione relativa alla dichiarazione di avvenuta predisposizione del testamento biologico riportante il numero progressivo attribuito e annotato sul registro. Attraverso successiva dichiarazione sarà in ogni momento possibile modificare o revocare le precedenti volontà. ART. 6 L’iscrizione del testamento biologico nel registro comunale è un atto volontario e non obbligatorio. Pertanto i cittadini residenti nel comune di Putignano non saranno obbligati a redigere il testamento. Solo chi ritenesse opportuno, sentisse la necessità, potrà consegnare il proprio testamento biologico e iscriverlo nel registro comunale. ART. 7 Il Comune di Putignano non è garante dell’effettiva attuazione del testamento biologico. Il garante della dichiarazione anticipata di volontà è il fiduciario. Il Comune è esclusivamente garante della conservazione del documento.