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Raimondo Villano – La gestione di medicamenti e ricette in farmacia nella prima metà del XX secolo
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La gestione di medicamenti e ricette
in farmacia nella prima metà del XX secolo
Raimondo Villano
Agli inizi del XX secolo in Italia in farmacia(1)
sono introdotte nuove forme farmaceutiche codificate
(pillole e granuli) mentre il farmacista è esentato dall’obbligo di controllo istologico e microbiologico
delle droghe ed ha l’obbligo di acquistare dall’industria alcune sostanze chimiche. Sono disponibili,
inoltre, importanti nuovi farmaci(2)
, tra cui l’acido acetilsalicilico, il burro di cacao, la codeina
cloridrato, la fenacetina, l’esametilentetramina, il siero antidifterico, la terpina idrata.
Dal 1909(3)
, poi, in farmacia sono applicate modifiche delle formule dei medicamenti eroici (in
recepimento della Conferenza di Bruxelles del 1902) e sono disponibili indicazione di impurezze e
falsificazioni mentre il farmacista è esentato dall’obbligo dell’analisi botanica delle droghe, può
avvalersi di una tabella ufficiale di conversione delle gocce in grammi ed ha a disposizione precise
norme generali per la sterilizzazione.
Successivamente sono disponibili vaccini e arsenobenzoli(4)
.
Dal 1926, inoltre, la farmacia può avvalersi di un preciso specifico codice che stabilisce i requisiti dei
farmaci, costituito per espressa deliberazione dalla Farmacopea Ufficiale(5)
.
Infine, anche il Testo Unico delle Leggi Sanitarie T.U. 1934 ed il Regolamento del 1938 dispongono
che le farmacie devono essere provviste di un certo numero di sostanze medicinali prescritte come
obbligatorie nella Farmacopea e che la stessa le riporti in un’apposita tabella.
Nei cinquant’anni considerati, inoltre, diversi sono gli scenari morbigeni che la farmacia quale presidio
sanitario si trova ad affrontare: la violenta recrudescenza della malaria in tutto il Paese dal 1914(6)
; il
trattamento delle numerosissime ferite provocate in epoca bellica da granate dirompenti (shrapnel)(7)
;
la “immensa fabbrica di donne pubbliche” costituita ancora dalla Grande Guerra che nel 1917 ridà
vigore alla sifilide; il flagello della pandemia di influenza “Spagnola” che, nonostante numerosi e
sovente vani tentativi estremi di profilassi, coinvolge oltre un miliardo di persone, la metà della
popolazione del globo, caratterizzandosi come evento planetario dalle ricadute sanitarie nefaste ad
amplissimo raggio(8)
e combattuta con l’indispensabile Aspirina(9)
; le infezioni da streptococco (le più
comuni) ed altre malattie, come la polmonite o la meningite, che ancora mietono un numero elevato di
_______________
(1) Seconda edizione della Farmacopea Ufficiale del Regno d’Italia (1902).
(2) Codificati, poi, nella Terza edizione della Farmacopea Ufficiale del Regno d’Italia.
(3) Terza edizione della Farmacopea Ufficiale del Regno d’Italia.
(4) Presenti, poi, nella Quinta edizione della Farmacopea Ufficiale del Regno d’Italia.
(5) Quinta edizione F.U..
(6) Come conseguenza della deflagrazione della Grande Guerra che determina la distruzione di numerosi impianti di bonifica e
destabilizza l’organizzazione dei servizi sanitari che distribuiscono farmaci a base di chinino.
(7) Dapprima conservativo e con la medicazione listeriana a base di acido fenico e, poi, sostituito con la resezione dei tessuti
offesi e l’irrigazione continua con ipoclorito di sodio ed acido borico (soluzione di Dakin-Carrel).
(8) In soli tre mesi miete ben 600mila morti in Italia e addirittura circa 50 milioni nel Mondo entro la fine dell’anno
successivo. In Italia Benito Mussolini vieta addirittura le strette di mano nella redazione del “Popolo” mentre negli USA sono
annullate eventi di massa come rappresentazioni teatrali, incontri sportivi e corsi universitari.
(9) Che in Francia è dispensata dalle farmacie sotto il controllo della gendarmeria mentre in Germania, a causa dell’inflazione
post bellica, tocca il costo record di quasi un miliardo di marchi a tubetto di compresse.
(10) Contro le infezioni esterne o locali, come ad esempio le ferite infette, esistono già rimedi abbastanza efficaci, ma se da
una ferita apparentemente innocua e magari non disinfettata deriva una setticemia, non resta che affidarsi alla speranza che la
fibra del paziente sia più forte della malattia. Simile è la situazione per altre malattie, come la polmonite o la meningite.
(6) Come conseguenza della deflagrazione della Grande Guerra che determina la distruzione di numerosi impianti di bonifica e
destabilizza l’organizzazione dei servizi sanitari che distribuiscono farmaci a base di chinino.
(7) Dapprima conservativo e con la medicazione listeriana a base di acido fenico e, poi, sostituito con la resezione dei tessuti
offesi e l’irrigazione continua con ipoclorito di sodio ed acido borico (soluzione di Dakin-Carrel).
(8) In soli tre mesi miete ben 600mila morti in Italia e addirittura circa 50 milioni nel Mondo entro la fine dell’anno
successivo. In Italia Benito Mussolini vieta addirittura le strette di mano nella redazione del “Popolo” mentre negli USA sono
annullate eventi di massa come rappresentazioni teatrali, incontri sportivi e corsi universitari.
(9) Che in Francia è dispensata dalle farmacie sotto il controllo della gendarmeria mentre in Germania, a causa dell’inflazione
post bellica, tocca il costo record di quasi un miliardo di marchi a tubetto di compresse.
Raimondo Villano – La gestione di medicamenti e ricette in farmacia nella prima metà del XX secolo
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vittime fino alla prima metà degli anni ’30(10)
.
Altre difficoltà con cui le farmacie italiane devono spesso misurarsi sono costituite da: un dilagante
fenomeno di tossicomanie la cui punta dell’iceberg, in taluni periodi, è evidente per un vistoso aumento
sia di richieste di stupefacenti senza ricetta che di presentazione di ricette falsificate; un problema
severo riguardante le scorte e, dunque, il razionamento dei medicinali nel corso delle due Guerre
Mondiali. Tuttavia, nonostante le gravissime difficoltà per il rifornimento dei medicinali e l’enorme
aumento dei prezzi di ogni merce e prestazione d’opera (in media 55 volte, e spesso molto di più)
l’aumento di prezzo delle specialità medicinali è solo di 26 volte mentre per i medicamenti è di circa 30
volte(11)
. Anche nell’immediato dopoguerra tra le emergenze è annoverabile una cronica carenza di
medicamenti che costringe i medici ed i farmacisti a continue frenetiche consultazioni per riuscire ad
assicurare le migliori terapie possibili ai malati. Mancano, però, addirittura anche i materiali ed i
recipienti necessari a contenere le medicine per cui, ad esempio, l’olio di ricino viene dispensato nel
bicchiere portato in farmacia dallo stesso cliente e identica sorte è riservata al linimento oleo-calcareo a
base di olio di oliva; nè è raro che gli stessi clienti debbano procurare da sè anche la carta oleata per le
pomate, le bottiglie (accuratamente lavate o, meglio, anche bollite) per i vari liquidi medicamentosi e, a
volte, persino lo zucchero necessario per approntare i molti sciroppi che si preparano in questi anni
difficili. Tutti i presidi, poi, come termometri, siringhe, tettarelle sono sono venduti senza i propri
involucri di carta o cartone mentre gli analgesici sono dispensati in piccole e leggerissime bustine di
carta a non più di due compresse per volta(12)
.
La dispensazione medicinale e la gestione delle ricette in farmacia, invece, nella prima metà del XX
secolo in Italia sono essenzialmente regolamentate da vari combinati disposti legislativi tra i quali
spiccano: le prime quattro edizioni della Farmacopea Ufficiale (1892, 1902, 1909, 1920); la legge del
18 febbraio 1923 n. 396; la V edizione della Farmacopea Ufficiale del 1926; il Regolamento sulle
sostanze velenose ad azione stupefacente(13)
(Regio Decreto 11 aprile 1929, n. 1086) contenente anche
gli articoli della legge 396/23; il Testo Unico delle leggi sanitarie (Regio Decreto 27 luglio 1930, n.
1265 - T.U. 1934) che, tra l’altro, per effetto dei suoi articoli dal n. 148 al n. 160, sostituisce il RD
1086/29; il Regio Decreto 27 luglio 1934 n.1265, art. 170 che dispone la punibilità del reato di
comparaggio di medicinali; la VI edizione del 1940 della Farmacopea Ufficiale(14)
; la legge 7 novembre
1942 in sostituzione dell’art. 124 del T.U. 1934; il Decreto Ministeriale 12 febbraio 1943, Art. 1 per
nuovi prodotti soggetti a vendita con ricetta ripetibile di volta in volta; il Decreto Legge 21 ottobre 1947
n. 1250 art. 7, comma 2° per le sanzioni pecuniarie; il Codice Penale art. 446, comma 1° per le
violazioni gravi.
Per quanto riguarda la dispensazione di medicinali, in generale, oltre a veleni, stupefacenti,
dolandinici(15)
e simpaminici(16)
, la farmacia non può vendere senza ricetta medica (anche se facenti
parte di medicamenti composti o di specialità medicinali): Prodotti opoterapici(17)
semplici o composti a
_______________
(10) Contro le infezioni esterne o locali, come ad esempio le ferite infette, esistono già rimedi abbastanza efficaci, ma se da
una ferita apparentemente innocua e magari non disinfettata deriva una setticemia, non resta che affidarsi alla speranza che la
fibra del paziente sia più forte della malattia. Simile è la situazione per altre malattie, come la polmonite o la meningite.
(11) Bollettino Chimico Farmaceutico, quindicinale di Farmacia fondato da Pietro Viscardi nel 1861 - Anno 88, 15/30 gennaio
1949, numeri 11-12, Società Editoriale Farmaceutica Milano, Istituto De Angeli Milano, pag. XVIII-XX.
(12) Leopardi Giacomo, abs da: Signore GianCarlo - Intervista a Giacomo Leopardi - Il Farmacista 2006 - Nobile Collegio
Chimico Farmaceutico Universitas Aromatariorum Urbis - Tecniche Nuove, febbraio 2006.
(13) Il concetto di stupefacente, risultando evidente la tossicomania derivata dall’uso degli oppiacei, è introdotto nella
legislazione farmaceutica in Francia all’inizio del XX secolo.
(14) Tabella 4, pagg. 511-512.
(15) Ottenuti con succhi estratti da organi; destinati a supplire all'insufficienza o all'assenza di ghiandole o di altri organi con
principi attivi estratti dall'organo omologo di un animale sano. Già nota ai tempi di Ippocrate, aveva un significato magico
nell'ambito di pratiche rituali presso popoli primitivi che mangiano visceri delle prede o del nemico ucciso credenza di
appropriarsi delle loro caratteristiche.
(16) Succedanei della morfina; domandina.
(17) Simpamina è il nome commerciale di un farmaco adrenergico derivato dall’anfetamina e prodotto dalla Recordati nel
1938 quale “farmaco formidabile” stimolante del sistema nervoso centrale che in guerra e in pace “sprona l’attività fisica e
mentale”: anche gli attori in teatro, scriverà poi sul Corriere della Sera Indro Montanelli, “vanno avanti a furia di caffè e
simpamina” e, inoltre, anche campioni di ciclismo come Fausto Coppi e Gino Bartali la usano “come una sorta di bomba”.
L’anfetamina è sintetizzata nel 1887 mentre l’uso medico sperimentale delle anfetamine è cominciato nel 1920; la sua
introduzione a livello internazionale avviene sotto forma di Benzedrina verso la fine degli anni ‘20 mentre il suo primo
impiego a larga scala si verifica nel 1942 dal U.S. Army Air Corps in Gran Bretagna durante la seconda guerra mondiale.
Raimondo Villano – La gestione di medicamenti e ricette in farmacia nella prima metà del XX secolo
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base di ipofisi, tiroide, paratiroide, ormoni sessuali, insulina, corteccia surrenale; Prodotti sintetici ad
azione ormonica; Vaccini e batteriofagi, esclusi quelli in pomata per uso esterno; Sieri; Arsenobenzoli e
prodotti arsenicati ad azione analoga; Sali e prodotti indicati nella lue e nella tubercolosi; Metalli e
metalloidi colloidali ad uso parenterale; Prodotti per via endovenosa ed endoarteriosa; Prodotti specifici
per la cura del diabete; Glucosidi, alcaloidi ad azione stupefacente o particolarmente eroici, eccettuati i
preparati con quantitativo non dannoso; Preparati dimagranti o induttori delle mestruazioni o specifici
antivenerei o tenifughi; Acidi diallilbarbiturico, dietilbarbiturico, fenil-etilbarbiturico e prodotti
chimicamente analoghi(18)
.
In farmacia c’è la vendita esclusiva di sostanze stupefacenti(19)
consentita senza l’obbligo di
autorizzazione al commercio da parte del Prefetto(20)
ma previa esibizione di ricetta. Quest’ultima deve
essere scritta con mezzo indelebile e correttamente compilata con la chiara indicazione di: nome e
domicilio dell’ammalato o del proprietario dell’animale ammalato; l’indicazione a tutte lettere della
sostanza prescritta e l’indicazione del modo di somministrazione o di applicazione “nei riguardi del
mezzo e del tempo”; l’apposizione di data e firma.
La vendita dei prodotti dolandinici e simpaminici, invece, anche sotto forma di medicinali, prevede
l’obbligo della ricetta da rinnovare di volta in volta con annotazione sulla ricetta stessa delle generalità
e degli estremi del documento della persona cui sono consegnati.
Per le specialità in libera vendita, inoltre, nel caso in cui emerga che la loro somministrazione o
composizione o indicazione d’uso rende necessaria una speciale cautela, il Ministero dell’Interno ha
facoltà di ordinarne la restrizione alla vendita sottopondole all’obbligo di prescrizione medica(21)
; se,
invece, il loro uso continuato può determinare eventi tossici, allora il Ministero ha facoltà di ordinarne
la restrizione alla vendita sottopondole all’obbligo di prescrizione medica rinnovata volta per volta(22)
.
Il titolare della farmacia, poi, ha l’obbligo di curare la trascrizione di tutte le ricette spedite sul registro
copia-ricette e, in caso di veleni e stupefacenti, di conservare per almeno tre anni le ricette spedite con
annotazione sia degli estremi della persona cui sono stati consegnati che del suo documento.
Nel registro copia-ricette, inoltre, il farmacista ha l’obbligo di sottolineare in modo evidente le sostanze
ed i preparati stupefacenti con i relativi dati.
Gli istituti scientifici, invece, devono accompagnare le richieste di acquisto o somministrazione dei
medicamenti con una dichiarazione del direttore che deve esplicitamente indicare lo scopo scientifico di
impiego dei prodotti richiesti.
Le ricette compilate a norma dell’art. 154 del T.U. 1934 devono essere trattenute in originale dal
farmacista che le spedisce, cui è fatto divieto di rilasciarne copia all’acquirente.
Nei casi di urgenza, tuttavia, il farmacista è autorizzato a somministrare preparazioni farmaceutiche
officinali contenenti una o più sostanze o preparati stupefacenti, purchè in quantità non superiori a
quella massima stabilita per ogni dose nella Farmacopea Ufficiale(23)
. Tali somministrazioni,
ovviamente, possono essere fatte esclusivamente sotto la responsabilità del farmacista che ha il dovere
di accertarsi dell’effettiva urgenza del caso e che il medicinale abbia un impiego a scopo terapeutico.
Nel caso di specie per il farmacista, inoltre, permane l’obbligo di riportare le opportune annotazioni del
medicinale e del paziente (con indicazione del nome, cognome, domicilio dell’acquirente) nell’apposito
registro copia-ricette(24)
.
Dal 1923 le specialità medicinali ed i medicamenti composti contenenti sostanze stupefacenti o i
preparati analoghi, di cui ad apposito elenco, in dosi superiori a quelle in esso indicato devono riportare
su una striscia di colore rosso il nome in tutte lettere maiuscole delle sostanze stupefacenti nonchè la
scritta “Sottoposta alle disposizioni della legge 18 febbraio 1923, n. 396”.
_______________
(18) Sommi Francesco, Appunti di legislazione sanitaria. Altri prodotti soggetti a ricetta obbligatoria - Ordine dei Farmacisti
della Provincia di Milano - Bollettino Chimico Farmaceutico (Quindicinale di Farmacia fondato da Pietro Viscardi nel 1861)
Anno 88, 15-31 maggio 1949 n.ri 11-12, Milano, SEF Società Editoriale Farmaceutica, pag. XI.
(19) Il cui elenco, per l’art. 148 del T.U. 1934, deve essere aggiornato e promulgato per Decreto dal Ministero dell’Interno che
ha anche l’obbligo di rivedere e pubblicare ogni cinque anni la Farmacopea Ufficiale.
(20) Di contro, l’importazione, l’esportazione, la ricezione per il transito, il commercio e la detenzione a qualsiasi altro titolo
sono condizionati all’autorizzazione prefettizia della provincia di competenza.
(21) T.U. 1934, art 123, comma 2°.
(22) T.U. 1934, art 123, comma 3°.
(23) T.U. 1934, art. 40, comma 1°.
(24) T.U. 1934, art. 40, comma 2°.
Raimondo Villano – La gestione di medicamenti e ricette in farmacia nella prima metà del XX secolo
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Per i prodotti, invece, che contengono preparazioni a base di oppio, come le preparazioni complesse
degli estratti dell’oppio, l’art. 45 del T.U. 1934 rende obbligatorio per il farmacista anche l’indicazione
della quantità percentuale del contenuto in morfina.
Le farmacie, poi, sono obbligate e tenere un registro di carico e scarico mod. I (preventivamente
numerato e firmato in ciascun foglio dal Sindaco del comune della farmacia) in cui “senza lacuna,
cancellatura o aggiunta” deve essere tenuto in evidenza il movimento di entrata e di uscita delle
sostanze e dei preparati stupefacenti(25)
ed al quale vanno allegati tutti i documenti giustificativi delle
singole partite di carico e scarico. Registri ed allegati vanno conservati per tre anni.
In caso di preparazioni farmaceutiche e di specialità medicinali contenenti una o più sostanze di cui ad
elenchi speciali, si deve riportare nell’apposita colonna del registro di scarico la quantità di sostanza
usata mentre nella colonna delle annotazioni vanno indicate le operazioni e giustificate le eventuali
differenze. Nel registro, inoltre, va mensilmente riportato il consumo delle sostanze detenute.
La vendita e la cessione di sostanze e preparati stupefacenti alla farmacia, anche a titolo gratuito, sono
possibili solo avvalendosi di richiesta scritta, staccata da un apposito registro delle richieste mod. H
(preventivamente numerato e firmato in ciascun foglio dal Sindaco del comune della farmacia)(26)
e di
rilascio alla farmacia acquirente di una speciale fattura di vendita che, oltre agli ordinari dati
commerciali, deve recare indicazione della data e del numero della richiesta.
La vigilanza sul commercio degli stupefacenti rientra nelle competenze del Ministero dell’Interno che si
avvale della sua dipendenza dei Prefetti e dei Sindaci, a loro volta assistiti rispettivamente dai Medici
provinciali e dagli Ufficiali sanitari. Nell’azione di vigilanza, inoltre, ha facoltà di intervento anche la
Guardia di Finanza i cui funzionari ed agenti hanno libero accesso in qualsiasi parte della farmacia in
qualsiasi momento.
Dal 1910 la legge n. 455 del 10 luglio per volontà del Governo e delle categorie professionali consente
l’istituzione degli Ordini Sanitari Provinciali necessari sia per tutelare i diritti dei singoli sia quale
garanzia allo Stato della efficienza e regolarità di funzionamento dei delicati servizi sanitari (medici,
farmaceutici e veterinari). I Consigli direttivi degli Ordini hanno i compiti, tra gli altri, di controllare la
disciplina dei loro iscritti nonché collaborare con le Prefetture ed i Comuni nel campo di loro stretta
pertinenza(27)
.
Nel caso di ispezione da parte di qualunque delle Autorità indicate in precedenza, il personale della
farmacia deve mettersi a disposizione ed esibire ai funzionari o agenti i registri prescritti dal
regolamento e, a richiesta, presentare le sostanze stupefacenti e i veleni.
In caso di riscontro di violazioni il verbale di ispezione è immediatamente trasmesso dal Prefetto
all’autorità giudiziaria.
Le violazioni gravi per gli stupefacenti (importazione, esportazione, ricezione per transito, commercio e
detenzione) sono punite infliggendo una pena detentiva che va da un minimo di anni uno ad un
massimo di tre anni ed un’ammenda che giunge ad essere non inferiore a mille lire(28)
. Inoltre, la
recidiva in caso di omessa annotazione della data di spedizione sulla ricetta o di omessa sua
conservazione in originale è punita sempre con l’arresto fino ad un anno e, in aggiunta, con la
sospensione dall’esercizio professionale per una durata pari a quella della pena inflitta(29)
. Infine, il
reiterato reato di mancata copiatura e conservazione delle ricette nonché annotazione sulle stesse con
pronunciamento del Prefetto di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio della farmacia.
Le violazioni non gravi per gli stupefacenti, ovvero la vendita o somministrazione senza prescrizione o
in quantità superiore a quella prescritta o a persona priva di documento di riconoscimento e la vendita o
somministrazione di morfina, diacetilmorfina, cocaina e loro sali nelle forme farmaceutiche diverse da
quelle speciali sono puniti con l’arresto fino da sei mesi a due anni e con l’ammenda da mille a
diecimila lire(30)
.
_______________
(25) Dal 1934 T.U. art. 26 commi 1°, 2° e 3°.
(26) Ibid.
(27) Il 5 marzo 1935 con il D.L. n. 184 si ha la soppressione degli Ordini Sanitari le cui funzioni sono attribuite ai Segretari dei
Sindacati Provinciali di Categoria. Il Decreto legislativo n. 233 del 1946 del Capo provvisorio dello Stato, infine, riconoscendo
“la realtà logica e storica delle Federazioni Nazionali degli Ordini”, ricostituisce gli Ordini delle professioni sanitarie quali
enti delegati dalla pubblica amministrazione alla sorveglianza delle professioni stesse.
(28) Art. 446 del Codice Penale, commi 1° e 2°.
(29) T.U., art. 154.
(30) T.U., art. 152.
Raimondo Villano – La gestione di medicamenti e ricette in farmacia nella prima metà del XX secolo
5 /5
La dispensazione a minori di 16 anni(31)
è punita, invece, con l’ammenda fino a cinquemila lire mentre
la vendita su presentazione di ricetta irregolarmente redatta, l’omessa annotazione della data di
spedizione sulla ricetta o l’omessa sua conservazione in originale sono punite con l’arresto fino a un
anno o con ammenda fino a cinquemila lire. Infine, la mancata copiatura e conservazione delle ricette
nonché la mancata annotazione obbligatoria sulle stesse sono punite con ammenda fino a duemila lire e
con procedimento penale, indipendentemente dal quale il Prefetto può in aggiunta ordinare la
sospensione dall’esercizio della farmacia da 5 giorni a un mese.
Dal 27 luglio 1934, poi, è promulgato il Regio Decreto n.1265 che all’articolo 170 dispone la punibilità
con l’arresto del reato di comparaggio di medicinali, ovvero per il medico o il veterinario che ricevano
per sé o per altri denaro o altra utilità o ne accettino la promessa allo scopo di agevolare, con prestazioni
mediche o in qualsiasi altro modo, la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto ad uso
farmaceutico.
Dal 1946, inoltre, le sanzioni disciplinari dell’Ordine alle quali l’iscritto all’Albo può andare incontro
sono: l’avvertimento (diffidare a non ricadere nella mancanza commessa); la censura (dichiarazione di
biasimo per la mancanza commessa); la sospensione dall’esercizio professionale (per la durata da “uno
a sei mesi); la radiazione dall’Albo (pronunziata a titolo infamante contro l’iscritto che con la sua
condotta abbia compromesso gravemente la sua reputazione e la dignità della Classe Sanitaria).
Occorrono almeno cinque anni di buona anzi irreprensibile condotta del radiato, perché il Consiglio
possa riprendere in considerazione una domanda sua di reiscrizione all’Albo che, se accettata, non
consente però, all’interessato, di riacquistare l’anzianità di iscrizione che, prima della radiazione aveva
assunto. Tutte le formalità e procedure sopra accennate in merito alle sanzioni disciplinari sono
eliminate e sostituite da un semplice atto d’ufficio in caso di condanna dalla Giustizia in via definitiva
per commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti, per istigazione all’aborto o per atti
abortivi su donna incinta o ritenuta incinta, per ogni altro delitto (non colposo) per il quale la Legge
commini un minimo di pena non inferiore a due anni ed un massimo non inferiore a cinque di
reclusione.
Dal 1947, infine, ai sensi e per gli effetti della legge del 21 ottobre n. 1250 art. 7, comma 2°, le pene
pecuniarie comminate per i singoli reati contemplati sia dal Codice Penale che dalle Leggi speciali
possono essere moltiplicate per otto(32)
.
Raimondo Villano
Via Maresca, 12
80058 Torre Annunziata (Na)
farmavillano@gmail.com
Abstract
This article discusses the management of medicines in pharmacies Italian in the first half of the
twentieth century and describes: the introduction of pharmaceutical forms encoded, the obligations of
pharmacists in professional and administrative control, purchasing and dispensing of medicines and
drugs, the major new drugs introduced; changes to the formulas of heroic medicines; deliberations
official pharmacopoeia, particularly V and VI edition of the Kingdom of Italy, the introduction of the
Consolidated Laws Health TU 1934 and Regulation 1938; the supervisory activities of institutions on
the activities of pharmacies. It cited, finally, the law establishing the provincial health system and are
detailed scenarios infectious, pathological, social and health that addresses the pharmacy and its
management difficulties during the World Wars.
_______________
(31) Codice Penale, art. 730.
(32) Sommi Francesco, Appunti di legislazione sanitaria - Ordine dei Farmacisti della Provincia di Milano - Bollettino
Chimico Farmaceutico (Quindicinale di Farmacia fondato da Pietro Viscardi nel 1861) Anno 88, 15-31 maggio 1949 n.ri 9-10,
Milano, SEF Società Editoriale Farmaceutica, pag. XI.

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  • 1. Raimondo Villano – La gestione di medicamenti e ricette in farmacia nella prima metà del XX secolo 1 /5 La gestione di medicamenti e ricette in farmacia nella prima metà del XX secolo Raimondo Villano Agli inizi del XX secolo in Italia in farmacia(1) sono introdotte nuove forme farmaceutiche codificate (pillole e granuli) mentre il farmacista è esentato dall’obbligo di controllo istologico e microbiologico delle droghe ed ha l’obbligo di acquistare dall’industria alcune sostanze chimiche. Sono disponibili, inoltre, importanti nuovi farmaci(2) , tra cui l’acido acetilsalicilico, il burro di cacao, la codeina cloridrato, la fenacetina, l’esametilentetramina, il siero antidifterico, la terpina idrata. Dal 1909(3) , poi, in farmacia sono applicate modifiche delle formule dei medicamenti eroici (in recepimento della Conferenza di Bruxelles del 1902) e sono disponibili indicazione di impurezze e falsificazioni mentre il farmacista è esentato dall’obbligo dell’analisi botanica delle droghe, può avvalersi di una tabella ufficiale di conversione delle gocce in grammi ed ha a disposizione precise norme generali per la sterilizzazione. Successivamente sono disponibili vaccini e arsenobenzoli(4) . Dal 1926, inoltre, la farmacia può avvalersi di un preciso specifico codice che stabilisce i requisiti dei farmaci, costituito per espressa deliberazione dalla Farmacopea Ufficiale(5) . Infine, anche il Testo Unico delle Leggi Sanitarie T.U. 1934 ed il Regolamento del 1938 dispongono che le farmacie devono essere provviste di un certo numero di sostanze medicinali prescritte come obbligatorie nella Farmacopea e che la stessa le riporti in un’apposita tabella. Nei cinquant’anni considerati, inoltre, diversi sono gli scenari morbigeni che la farmacia quale presidio sanitario si trova ad affrontare: la violenta recrudescenza della malaria in tutto il Paese dal 1914(6) ; il trattamento delle numerosissime ferite provocate in epoca bellica da granate dirompenti (shrapnel)(7) ; la “immensa fabbrica di donne pubbliche” costituita ancora dalla Grande Guerra che nel 1917 ridà vigore alla sifilide; il flagello della pandemia di influenza “Spagnola” che, nonostante numerosi e sovente vani tentativi estremi di profilassi, coinvolge oltre un miliardo di persone, la metà della popolazione del globo, caratterizzandosi come evento planetario dalle ricadute sanitarie nefaste ad amplissimo raggio(8) e combattuta con l’indispensabile Aspirina(9) ; le infezioni da streptococco (le più comuni) ed altre malattie, come la polmonite o la meningite, che ancora mietono un numero elevato di _______________ (1) Seconda edizione della Farmacopea Ufficiale del Regno d’Italia (1902). (2) Codificati, poi, nella Terza edizione della Farmacopea Ufficiale del Regno d’Italia. (3) Terza edizione della Farmacopea Ufficiale del Regno d’Italia. (4) Presenti, poi, nella Quinta edizione della Farmacopea Ufficiale del Regno d’Italia. (5) Quinta edizione F.U.. (6) Come conseguenza della deflagrazione della Grande Guerra che determina la distruzione di numerosi impianti di bonifica e destabilizza l’organizzazione dei servizi sanitari che distribuiscono farmaci a base di chinino. (7) Dapprima conservativo e con la medicazione listeriana a base di acido fenico e, poi, sostituito con la resezione dei tessuti offesi e l’irrigazione continua con ipoclorito di sodio ed acido borico (soluzione di Dakin-Carrel). (8) In soli tre mesi miete ben 600mila morti in Italia e addirittura circa 50 milioni nel Mondo entro la fine dell’anno successivo. In Italia Benito Mussolini vieta addirittura le strette di mano nella redazione del “Popolo” mentre negli USA sono annullate eventi di massa come rappresentazioni teatrali, incontri sportivi e corsi universitari. (9) Che in Francia è dispensata dalle farmacie sotto il controllo della gendarmeria mentre in Germania, a causa dell’inflazione post bellica, tocca il costo record di quasi un miliardo di marchi a tubetto di compresse. (10) Contro le infezioni esterne o locali, come ad esempio le ferite infette, esistono già rimedi abbastanza efficaci, ma se da una ferita apparentemente innocua e magari non disinfettata deriva una setticemia, non resta che affidarsi alla speranza che la fibra del paziente sia più forte della malattia. Simile è la situazione per altre malattie, come la polmonite o la meningite. (6) Come conseguenza della deflagrazione della Grande Guerra che determina la distruzione di numerosi impianti di bonifica e destabilizza l’organizzazione dei servizi sanitari che distribuiscono farmaci a base di chinino. (7) Dapprima conservativo e con la medicazione listeriana a base di acido fenico e, poi, sostituito con la resezione dei tessuti offesi e l’irrigazione continua con ipoclorito di sodio ed acido borico (soluzione di Dakin-Carrel). (8) In soli tre mesi miete ben 600mila morti in Italia e addirittura circa 50 milioni nel Mondo entro la fine dell’anno successivo. In Italia Benito Mussolini vieta addirittura le strette di mano nella redazione del “Popolo” mentre negli USA sono annullate eventi di massa come rappresentazioni teatrali, incontri sportivi e corsi universitari. (9) Che in Francia è dispensata dalle farmacie sotto il controllo della gendarmeria mentre in Germania, a causa dell’inflazione post bellica, tocca il costo record di quasi un miliardo di marchi a tubetto di compresse.
  • 2. Raimondo Villano – La gestione di medicamenti e ricette in farmacia nella prima metà del XX secolo 2 /5 vittime fino alla prima metà degli anni ’30(10) . Altre difficoltà con cui le farmacie italiane devono spesso misurarsi sono costituite da: un dilagante fenomeno di tossicomanie la cui punta dell’iceberg, in taluni periodi, è evidente per un vistoso aumento sia di richieste di stupefacenti senza ricetta che di presentazione di ricette falsificate; un problema severo riguardante le scorte e, dunque, il razionamento dei medicinali nel corso delle due Guerre Mondiali. Tuttavia, nonostante le gravissime difficoltà per il rifornimento dei medicinali e l’enorme aumento dei prezzi di ogni merce e prestazione d’opera (in media 55 volte, e spesso molto di più) l’aumento di prezzo delle specialità medicinali è solo di 26 volte mentre per i medicamenti è di circa 30 volte(11) . Anche nell’immediato dopoguerra tra le emergenze è annoverabile una cronica carenza di medicamenti che costringe i medici ed i farmacisti a continue frenetiche consultazioni per riuscire ad assicurare le migliori terapie possibili ai malati. Mancano, però, addirittura anche i materiali ed i recipienti necessari a contenere le medicine per cui, ad esempio, l’olio di ricino viene dispensato nel bicchiere portato in farmacia dallo stesso cliente e identica sorte è riservata al linimento oleo-calcareo a base di olio di oliva; nè è raro che gli stessi clienti debbano procurare da sè anche la carta oleata per le pomate, le bottiglie (accuratamente lavate o, meglio, anche bollite) per i vari liquidi medicamentosi e, a volte, persino lo zucchero necessario per approntare i molti sciroppi che si preparano in questi anni difficili. Tutti i presidi, poi, come termometri, siringhe, tettarelle sono sono venduti senza i propri involucri di carta o cartone mentre gli analgesici sono dispensati in piccole e leggerissime bustine di carta a non più di due compresse per volta(12) . La dispensazione medicinale e la gestione delle ricette in farmacia, invece, nella prima metà del XX secolo in Italia sono essenzialmente regolamentate da vari combinati disposti legislativi tra i quali spiccano: le prime quattro edizioni della Farmacopea Ufficiale (1892, 1902, 1909, 1920); la legge del 18 febbraio 1923 n. 396; la V edizione della Farmacopea Ufficiale del 1926; il Regolamento sulle sostanze velenose ad azione stupefacente(13) (Regio Decreto 11 aprile 1929, n. 1086) contenente anche gli articoli della legge 396/23; il Testo Unico delle leggi sanitarie (Regio Decreto 27 luglio 1930, n. 1265 - T.U. 1934) che, tra l’altro, per effetto dei suoi articoli dal n. 148 al n. 160, sostituisce il RD 1086/29; il Regio Decreto 27 luglio 1934 n.1265, art. 170 che dispone la punibilità del reato di comparaggio di medicinali; la VI edizione del 1940 della Farmacopea Ufficiale(14) ; la legge 7 novembre 1942 in sostituzione dell’art. 124 del T.U. 1934; il Decreto Ministeriale 12 febbraio 1943, Art. 1 per nuovi prodotti soggetti a vendita con ricetta ripetibile di volta in volta; il Decreto Legge 21 ottobre 1947 n. 1250 art. 7, comma 2° per le sanzioni pecuniarie; il Codice Penale art. 446, comma 1° per le violazioni gravi. Per quanto riguarda la dispensazione di medicinali, in generale, oltre a veleni, stupefacenti, dolandinici(15) e simpaminici(16) , la farmacia non può vendere senza ricetta medica (anche se facenti parte di medicamenti composti o di specialità medicinali): Prodotti opoterapici(17) semplici o composti a _______________ (10) Contro le infezioni esterne o locali, come ad esempio le ferite infette, esistono già rimedi abbastanza efficaci, ma se da una ferita apparentemente innocua e magari non disinfettata deriva una setticemia, non resta che affidarsi alla speranza che la fibra del paziente sia più forte della malattia. Simile è la situazione per altre malattie, come la polmonite o la meningite. (11) Bollettino Chimico Farmaceutico, quindicinale di Farmacia fondato da Pietro Viscardi nel 1861 - Anno 88, 15/30 gennaio 1949, numeri 11-12, Società Editoriale Farmaceutica Milano, Istituto De Angeli Milano, pag. XVIII-XX. (12) Leopardi Giacomo, abs da: Signore GianCarlo - Intervista a Giacomo Leopardi - Il Farmacista 2006 - Nobile Collegio Chimico Farmaceutico Universitas Aromatariorum Urbis - Tecniche Nuove, febbraio 2006. (13) Il concetto di stupefacente, risultando evidente la tossicomania derivata dall’uso degli oppiacei, è introdotto nella legislazione farmaceutica in Francia all’inizio del XX secolo. (14) Tabella 4, pagg. 511-512. (15) Ottenuti con succhi estratti da organi; destinati a supplire all'insufficienza o all'assenza di ghiandole o di altri organi con principi attivi estratti dall'organo omologo di un animale sano. Già nota ai tempi di Ippocrate, aveva un significato magico nell'ambito di pratiche rituali presso popoli primitivi che mangiano visceri delle prede o del nemico ucciso credenza di appropriarsi delle loro caratteristiche. (16) Succedanei della morfina; domandina. (17) Simpamina è il nome commerciale di un farmaco adrenergico derivato dall’anfetamina e prodotto dalla Recordati nel 1938 quale “farmaco formidabile” stimolante del sistema nervoso centrale che in guerra e in pace “sprona l’attività fisica e mentale”: anche gli attori in teatro, scriverà poi sul Corriere della Sera Indro Montanelli, “vanno avanti a furia di caffè e simpamina” e, inoltre, anche campioni di ciclismo come Fausto Coppi e Gino Bartali la usano “come una sorta di bomba”. L’anfetamina è sintetizzata nel 1887 mentre l’uso medico sperimentale delle anfetamine è cominciato nel 1920; la sua introduzione a livello internazionale avviene sotto forma di Benzedrina verso la fine degli anni ‘20 mentre il suo primo impiego a larga scala si verifica nel 1942 dal U.S. Army Air Corps in Gran Bretagna durante la seconda guerra mondiale.
  • 3. Raimondo Villano – La gestione di medicamenti e ricette in farmacia nella prima metà del XX secolo 3 /5 base di ipofisi, tiroide, paratiroide, ormoni sessuali, insulina, corteccia surrenale; Prodotti sintetici ad azione ormonica; Vaccini e batteriofagi, esclusi quelli in pomata per uso esterno; Sieri; Arsenobenzoli e prodotti arsenicati ad azione analoga; Sali e prodotti indicati nella lue e nella tubercolosi; Metalli e metalloidi colloidali ad uso parenterale; Prodotti per via endovenosa ed endoarteriosa; Prodotti specifici per la cura del diabete; Glucosidi, alcaloidi ad azione stupefacente o particolarmente eroici, eccettuati i preparati con quantitativo non dannoso; Preparati dimagranti o induttori delle mestruazioni o specifici antivenerei o tenifughi; Acidi diallilbarbiturico, dietilbarbiturico, fenil-etilbarbiturico e prodotti chimicamente analoghi(18) . In farmacia c’è la vendita esclusiva di sostanze stupefacenti(19) consentita senza l’obbligo di autorizzazione al commercio da parte del Prefetto(20) ma previa esibizione di ricetta. Quest’ultima deve essere scritta con mezzo indelebile e correttamente compilata con la chiara indicazione di: nome e domicilio dell’ammalato o del proprietario dell’animale ammalato; l’indicazione a tutte lettere della sostanza prescritta e l’indicazione del modo di somministrazione o di applicazione “nei riguardi del mezzo e del tempo”; l’apposizione di data e firma. La vendita dei prodotti dolandinici e simpaminici, invece, anche sotto forma di medicinali, prevede l’obbligo della ricetta da rinnovare di volta in volta con annotazione sulla ricetta stessa delle generalità e degli estremi del documento della persona cui sono consegnati. Per le specialità in libera vendita, inoltre, nel caso in cui emerga che la loro somministrazione o composizione o indicazione d’uso rende necessaria una speciale cautela, il Ministero dell’Interno ha facoltà di ordinarne la restrizione alla vendita sottopondole all’obbligo di prescrizione medica(21) ; se, invece, il loro uso continuato può determinare eventi tossici, allora il Ministero ha facoltà di ordinarne la restrizione alla vendita sottopondole all’obbligo di prescrizione medica rinnovata volta per volta(22) . Il titolare della farmacia, poi, ha l’obbligo di curare la trascrizione di tutte le ricette spedite sul registro copia-ricette e, in caso di veleni e stupefacenti, di conservare per almeno tre anni le ricette spedite con annotazione sia degli estremi della persona cui sono stati consegnati che del suo documento. Nel registro copia-ricette, inoltre, il farmacista ha l’obbligo di sottolineare in modo evidente le sostanze ed i preparati stupefacenti con i relativi dati. Gli istituti scientifici, invece, devono accompagnare le richieste di acquisto o somministrazione dei medicamenti con una dichiarazione del direttore che deve esplicitamente indicare lo scopo scientifico di impiego dei prodotti richiesti. Le ricette compilate a norma dell’art. 154 del T.U. 1934 devono essere trattenute in originale dal farmacista che le spedisce, cui è fatto divieto di rilasciarne copia all’acquirente. Nei casi di urgenza, tuttavia, il farmacista è autorizzato a somministrare preparazioni farmaceutiche officinali contenenti una o più sostanze o preparati stupefacenti, purchè in quantità non superiori a quella massima stabilita per ogni dose nella Farmacopea Ufficiale(23) . Tali somministrazioni, ovviamente, possono essere fatte esclusivamente sotto la responsabilità del farmacista che ha il dovere di accertarsi dell’effettiva urgenza del caso e che il medicinale abbia un impiego a scopo terapeutico. Nel caso di specie per il farmacista, inoltre, permane l’obbligo di riportare le opportune annotazioni del medicinale e del paziente (con indicazione del nome, cognome, domicilio dell’acquirente) nell’apposito registro copia-ricette(24) . Dal 1923 le specialità medicinali ed i medicamenti composti contenenti sostanze stupefacenti o i preparati analoghi, di cui ad apposito elenco, in dosi superiori a quelle in esso indicato devono riportare su una striscia di colore rosso il nome in tutte lettere maiuscole delle sostanze stupefacenti nonchè la scritta “Sottoposta alle disposizioni della legge 18 febbraio 1923, n. 396”. _______________ (18) Sommi Francesco, Appunti di legislazione sanitaria. Altri prodotti soggetti a ricetta obbligatoria - Ordine dei Farmacisti della Provincia di Milano - Bollettino Chimico Farmaceutico (Quindicinale di Farmacia fondato da Pietro Viscardi nel 1861) Anno 88, 15-31 maggio 1949 n.ri 11-12, Milano, SEF Società Editoriale Farmaceutica, pag. XI. (19) Il cui elenco, per l’art. 148 del T.U. 1934, deve essere aggiornato e promulgato per Decreto dal Ministero dell’Interno che ha anche l’obbligo di rivedere e pubblicare ogni cinque anni la Farmacopea Ufficiale. (20) Di contro, l’importazione, l’esportazione, la ricezione per il transito, il commercio e la detenzione a qualsiasi altro titolo sono condizionati all’autorizzazione prefettizia della provincia di competenza. (21) T.U. 1934, art 123, comma 2°. (22) T.U. 1934, art 123, comma 3°. (23) T.U. 1934, art. 40, comma 1°. (24) T.U. 1934, art. 40, comma 2°.
  • 4. Raimondo Villano – La gestione di medicamenti e ricette in farmacia nella prima metà del XX secolo 4 /5 Per i prodotti, invece, che contengono preparazioni a base di oppio, come le preparazioni complesse degli estratti dell’oppio, l’art. 45 del T.U. 1934 rende obbligatorio per il farmacista anche l’indicazione della quantità percentuale del contenuto in morfina. Le farmacie, poi, sono obbligate e tenere un registro di carico e scarico mod. I (preventivamente numerato e firmato in ciascun foglio dal Sindaco del comune della farmacia) in cui “senza lacuna, cancellatura o aggiunta” deve essere tenuto in evidenza il movimento di entrata e di uscita delle sostanze e dei preparati stupefacenti(25) ed al quale vanno allegati tutti i documenti giustificativi delle singole partite di carico e scarico. Registri ed allegati vanno conservati per tre anni. In caso di preparazioni farmaceutiche e di specialità medicinali contenenti una o più sostanze di cui ad elenchi speciali, si deve riportare nell’apposita colonna del registro di scarico la quantità di sostanza usata mentre nella colonna delle annotazioni vanno indicate le operazioni e giustificate le eventuali differenze. Nel registro, inoltre, va mensilmente riportato il consumo delle sostanze detenute. La vendita e la cessione di sostanze e preparati stupefacenti alla farmacia, anche a titolo gratuito, sono possibili solo avvalendosi di richiesta scritta, staccata da un apposito registro delle richieste mod. H (preventivamente numerato e firmato in ciascun foglio dal Sindaco del comune della farmacia)(26) e di rilascio alla farmacia acquirente di una speciale fattura di vendita che, oltre agli ordinari dati commerciali, deve recare indicazione della data e del numero della richiesta. La vigilanza sul commercio degli stupefacenti rientra nelle competenze del Ministero dell’Interno che si avvale della sua dipendenza dei Prefetti e dei Sindaci, a loro volta assistiti rispettivamente dai Medici provinciali e dagli Ufficiali sanitari. Nell’azione di vigilanza, inoltre, ha facoltà di intervento anche la Guardia di Finanza i cui funzionari ed agenti hanno libero accesso in qualsiasi parte della farmacia in qualsiasi momento. Dal 1910 la legge n. 455 del 10 luglio per volontà del Governo e delle categorie professionali consente l’istituzione degli Ordini Sanitari Provinciali necessari sia per tutelare i diritti dei singoli sia quale garanzia allo Stato della efficienza e regolarità di funzionamento dei delicati servizi sanitari (medici, farmaceutici e veterinari). I Consigli direttivi degli Ordini hanno i compiti, tra gli altri, di controllare la disciplina dei loro iscritti nonché collaborare con le Prefetture ed i Comuni nel campo di loro stretta pertinenza(27) . Nel caso di ispezione da parte di qualunque delle Autorità indicate in precedenza, il personale della farmacia deve mettersi a disposizione ed esibire ai funzionari o agenti i registri prescritti dal regolamento e, a richiesta, presentare le sostanze stupefacenti e i veleni. In caso di riscontro di violazioni il verbale di ispezione è immediatamente trasmesso dal Prefetto all’autorità giudiziaria. Le violazioni gravi per gli stupefacenti (importazione, esportazione, ricezione per transito, commercio e detenzione) sono punite infliggendo una pena detentiva che va da un minimo di anni uno ad un massimo di tre anni ed un’ammenda che giunge ad essere non inferiore a mille lire(28) . Inoltre, la recidiva in caso di omessa annotazione della data di spedizione sulla ricetta o di omessa sua conservazione in originale è punita sempre con l’arresto fino ad un anno e, in aggiunta, con la sospensione dall’esercizio professionale per una durata pari a quella della pena inflitta(29) . Infine, il reiterato reato di mancata copiatura e conservazione delle ricette nonché annotazione sulle stesse con pronunciamento del Prefetto di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio della farmacia. Le violazioni non gravi per gli stupefacenti, ovvero la vendita o somministrazione senza prescrizione o in quantità superiore a quella prescritta o a persona priva di documento di riconoscimento e la vendita o somministrazione di morfina, diacetilmorfina, cocaina e loro sali nelle forme farmaceutiche diverse da quelle speciali sono puniti con l’arresto fino da sei mesi a due anni e con l’ammenda da mille a diecimila lire(30) . _______________ (25) Dal 1934 T.U. art. 26 commi 1°, 2° e 3°. (26) Ibid. (27) Il 5 marzo 1935 con il D.L. n. 184 si ha la soppressione degli Ordini Sanitari le cui funzioni sono attribuite ai Segretari dei Sindacati Provinciali di Categoria. Il Decreto legislativo n. 233 del 1946 del Capo provvisorio dello Stato, infine, riconoscendo “la realtà logica e storica delle Federazioni Nazionali degli Ordini”, ricostituisce gli Ordini delle professioni sanitarie quali enti delegati dalla pubblica amministrazione alla sorveglianza delle professioni stesse. (28) Art. 446 del Codice Penale, commi 1° e 2°. (29) T.U., art. 154. (30) T.U., art. 152.
  • 5. Raimondo Villano – La gestione di medicamenti e ricette in farmacia nella prima metà del XX secolo 5 /5 La dispensazione a minori di 16 anni(31) è punita, invece, con l’ammenda fino a cinquemila lire mentre la vendita su presentazione di ricetta irregolarmente redatta, l’omessa annotazione della data di spedizione sulla ricetta o l’omessa sua conservazione in originale sono punite con l’arresto fino a un anno o con ammenda fino a cinquemila lire. Infine, la mancata copiatura e conservazione delle ricette nonché la mancata annotazione obbligatoria sulle stesse sono punite con ammenda fino a duemila lire e con procedimento penale, indipendentemente dal quale il Prefetto può in aggiunta ordinare la sospensione dall’esercizio della farmacia da 5 giorni a un mese. Dal 27 luglio 1934, poi, è promulgato il Regio Decreto n.1265 che all’articolo 170 dispone la punibilità con l’arresto del reato di comparaggio di medicinali, ovvero per il medico o il veterinario che ricevano per sé o per altri denaro o altra utilità o ne accettino la promessa allo scopo di agevolare, con prestazioni mediche o in qualsiasi altro modo, la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto ad uso farmaceutico. Dal 1946, inoltre, le sanzioni disciplinari dell’Ordine alle quali l’iscritto all’Albo può andare incontro sono: l’avvertimento (diffidare a non ricadere nella mancanza commessa); la censura (dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa); la sospensione dall’esercizio professionale (per la durata da “uno a sei mesi); la radiazione dall’Albo (pronunziata a titolo infamante contro l’iscritto che con la sua condotta abbia compromesso gravemente la sua reputazione e la dignità della Classe Sanitaria). Occorrono almeno cinque anni di buona anzi irreprensibile condotta del radiato, perché il Consiglio possa riprendere in considerazione una domanda sua di reiscrizione all’Albo che, se accettata, non consente però, all’interessato, di riacquistare l’anzianità di iscrizione che, prima della radiazione aveva assunto. Tutte le formalità e procedure sopra accennate in merito alle sanzioni disciplinari sono eliminate e sostituite da un semplice atto d’ufficio in caso di condanna dalla Giustizia in via definitiva per commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti, per istigazione all’aborto o per atti abortivi su donna incinta o ritenuta incinta, per ogni altro delitto (non colposo) per il quale la Legge commini un minimo di pena non inferiore a due anni ed un massimo non inferiore a cinque di reclusione. Dal 1947, infine, ai sensi e per gli effetti della legge del 21 ottobre n. 1250 art. 7, comma 2°, le pene pecuniarie comminate per i singoli reati contemplati sia dal Codice Penale che dalle Leggi speciali possono essere moltiplicate per otto(32) . Raimondo Villano Via Maresca, 12 80058 Torre Annunziata (Na) farmavillano@gmail.com Abstract This article discusses the management of medicines in pharmacies Italian in the first half of the twentieth century and describes: the introduction of pharmaceutical forms encoded, the obligations of pharmacists in professional and administrative control, purchasing and dispensing of medicines and drugs, the major new drugs introduced; changes to the formulas of heroic medicines; deliberations official pharmacopoeia, particularly V and VI edition of the Kingdom of Italy, the introduction of the Consolidated Laws Health TU 1934 and Regulation 1938; the supervisory activities of institutions on the activities of pharmacies. It cited, finally, the law establishing the provincial health system and are detailed scenarios infectious, pathological, social and health that addresses the pharmacy and its management difficulties during the World Wars. _______________ (31) Codice Penale, art. 730. (32) Sommi Francesco, Appunti di legislazione sanitaria - Ordine dei Farmacisti della Provincia di Milano - Bollettino Chimico Farmaceutico (Quindicinale di Farmacia fondato da Pietro Viscardi nel 1861) Anno 88, 15-31 maggio 1949 n.ri 9-10, Milano, SEF Società Editoriale Farmaceutica, pag. XI.