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mercati internazionali:
opportunità, rischi e soluzioni
Avv. Alessandro Vasta
Tonucci & Partners
Padova - avasta@tonucci.com
Il commercio elettronico
Il fenomeno macro-economico
L’e-commerce nel mondo
Ha rappresentato nel 2015 il 7,4% del totale del
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Fonte: Report “E-commerce in Italia 2016”, Casaleggio associati
I mercati di maggiori dimensioni restano Stati Uniti e
Cina, e i player principali del mercato sono colossi
globali come Amazon e, per il mercato cinese,
Alibaba.
L’e-commerce in Europa
Ha rappresentato nel 2015 il 7,3% del totale del
mercato di vendita B2C, con un fatturato complessivo di
480 miliardi di dollari
Fonte: Report “E-commerce in Italia 2016”, Casaleggio associati
Regno Unito, Germania e Francia leaders, con i 2/3
del fatturato totale.
Mobile commerce rappresenta 1/3 delle vendite totali,
con l’Italia che si piazza solo al 7°posto in classifica.
L’e-commerce in Italia
Nel 2016 16.000 aziende hanno utilizzato il commercio
elettronico (1/3 in Lombardia e Lazio);
Nel 2015 il fatturato complessivo ha raggiunto un valore pari a
29 miliardi di euro, in aumento del 19% rispetto al 2014;
Fonte: Report “E-commerce in Italia 2016”, Casaleggio associati
29 miliardi di euro, in aumento del 19% rispetto al 2014;
Cresce il mobile (smartphone, tablet, ecc.), con 22 milioni di
utenti attivi al mese;
Settori dominanti: tempo libero (47%) e turismo (30%).
Rappresentano complessivamente oltre 3/4 del mercato
L’e-commerce in Italia
Il 27% del fatturato e-commerce delle aziende italiane
è stato generato all’estero
Fondamentale per sviluppare le vendite internazionali è
disporre di un sito web tradotto in diverse lingue;
Fonte: Report “E-commerce in Italia 2016”, Casaleggio associati
disporre di un sito web tradotto in diverse lingue;
Per i merchant che hanno un sito multilingua la
percentuale di fatturato generata oltre confine è in media
del 33%, mentre è del 14% per chi dispone di sedi
all’estero e del 10% per chi opera con il solo sito in lingua
italiana
Trend dell’e-commerce
Mobile first (fatturato generato nel 2015, 22% del totale,
13% nel 2014, 8,5% nel 2013; 5% nel 2012)
Concentrazioni;
Fonte: Report “E-commerce in Italia 2016”, Casaleggio associati
Pubblicità televisiva;
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alimenta la fedeltà della clientela)
Il commercio elettronico
Inquadramento giuridico
La disciplina italiana del commercio elettronico
Il D. Lgs. 9 aprile 2003 n. 70 ha recepito la direttiva
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elettronico”
Finalità: promuovere la libera circolazione dei servizi della
società dell’informazione, tra i quali l’e-commerce, anche nonsocietà dell’informazione, tra i quali l’e-commerce, anche non
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La disciplina del commercio elettronico
Il D.Lgs. 70/2003 ha introdotto:
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Il commercio elettronico
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Il Codice Amministrazione Digitale (D. Lgs 82 / 2005)
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Il Codice del Consumo
Il commercio elettronico è soggetto anche alle norme dirette alla
specifica tutela dei consumatori, ora contenute nel c.d. Codice del
Consumo (D.Lgs. 206/2005)
In particolare i contratti on line con i consumatori sono regolati dalle
norme sui contratti a distanza (artt. 49 e ss. Codice del Consumo)norme sui contratti a distanza (artt. 49 e ss. Codice del Consumo)
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Alessandro Vasta - SMAU Padova 2017

  • 1. + Business on line ed accesso ai mercati internazionali: opportunità, rischi e soluzioni Avv. Alessandro Vasta Tonucci & Partners Padova - avasta@tonucci.com
  • 2. Il commercio elettronico Il fenomeno macro-economico
  • 3. L’e-commerce nel mondo Ha rappresentato nel 2015 il 7,4% del totale del mercato di vendita B2C a livello globale, con un fatturato complessivo di 1.600 miliardi di dollari Fonte: Report “E-commerce in Italia 2016”, Casaleggio associati I mercati di maggiori dimensioni restano Stati Uniti e Cina, e i player principali del mercato sono colossi globali come Amazon e, per il mercato cinese, Alibaba.
  • 4. L’e-commerce in Europa Ha rappresentato nel 2015 il 7,3% del totale del mercato di vendita B2C, con un fatturato complessivo di 480 miliardi di dollari Fonte: Report “E-commerce in Italia 2016”, Casaleggio associati Regno Unito, Germania e Francia leaders, con i 2/3 del fatturato totale. Mobile commerce rappresenta 1/3 delle vendite totali, con l’Italia che si piazza solo al 7°posto in classifica.
  • 5. L’e-commerce in Italia Nel 2016 16.000 aziende hanno utilizzato il commercio elettronico (1/3 in Lombardia e Lazio); Nel 2015 il fatturato complessivo ha raggiunto un valore pari a 29 miliardi di euro, in aumento del 19% rispetto al 2014; Fonte: Report “E-commerce in Italia 2016”, Casaleggio associati 29 miliardi di euro, in aumento del 19% rispetto al 2014; Cresce il mobile (smartphone, tablet, ecc.), con 22 milioni di utenti attivi al mese; Settori dominanti: tempo libero (47%) e turismo (30%). Rappresentano complessivamente oltre 3/4 del mercato
  • 6. L’e-commerce in Italia Il 27% del fatturato e-commerce delle aziende italiane è stato generato all’estero Fondamentale per sviluppare le vendite internazionali è disporre di un sito web tradotto in diverse lingue; Fonte: Report “E-commerce in Italia 2016”, Casaleggio associati disporre di un sito web tradotto in diverse lingue; Per i merchant che hanno un sito multilingua la percentuale di fatturato generata oltre confine è in media del 33%, mentre è del 14% per chi dispone di sedi all’estero e del 10% per chi opera con il solo sito in lingua italiana
  • 7. Trend dell’e-commerce Mobile first (fatturato generato nel 2015, 22% del totale, 13% nel 2014, 8,5% nel 2013; 5% nel 2012) Concentrazioni; Fonte: Report “E-commerce in Italia 2016”, Casaleggio associati Pubblicità televisiva; Sharing economy; Loyalty programs (favorisce gli acquisti ripetitivi e alimenta la fedeltà della clientela)
  • 9. La disciplina italiana del commercio elettronico Il D. Lgs. 9 aprile 2003 n. 70 ha recepito la direttiva comunitaria n. 2000/31/CE, la c.d. “Direttiva sul commercio elettronico” Finalità: promuovere la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione, tra i quali l’e-commerce, anche nonsocietà dell’informazione, tra i quali l’e-commerce, anche non remunerati sia nel settore del c.d. B2C (Business to Consumer) sia nel settore del B2B (Business to Business)
  • 10. La disciplina del commercio elettronico Il D.Lgs. 70/2003 ha introdotto: obblighi di trasparenza: informazioni sul sito web (dati sociali, fiscali, sede, estremi di contatto, autorizzazioni, ecc.) Obblighi in materia di comunicazioni commercialiObblighi in materia di comunicazioni commerciali (chiaramente identificabili come tali, trasparenza sul mittente) Regole in materia di contrattazione telematica Regole in materia di responsabilità dei provider
  • 11. Il commercio elettronico Il contratto telematico
  • 12. I contratti telematici La normativa sul commercio elettronico prevede una serie di obblighi di contenuto informativo e operativo da rispettare nel corso della conclusione del contratto telematicotelematico Disciplina è inderogabile nei rapporti B2C (artt. 12 e 13)
  • 13. I contratti telematici • CGC download, fasi tecniche, modi di archiviazione ed accesso, correzione errori, codici di condotta, lingue, modi soluzioni disputes Informazioni pre- conclusione del contratto • Riepilogo GCV, informazioni essenziali (bene o servizio), prezzo , mezzi pagamento, recesso, costi consegna e tributi Conferma telematica dell’ordine
  • 14. Il problema delle clausole vessatorie Il point and click non è considerato sufficiente ai fini dell’approvazione per iscritto delle clausole vessatorie ex artt. 1341 - 1342 c.c. Il Codice Amministrazione Digitale (D. Lgs 82 / 2005) fornisce oggi soluzioni più elastiche: one time passwords, firma grafometrica, ecc.
  • 16. Il Codice del Consumo Il commercio elettronico è soggetto anche alle norme dirette alla specifica tutela dei consumatori, ora contenute nel c.d. Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) In particolare i contratti on line con i consumatori sono regolati dalle norme sui contratti a distanza (artt. 49 e ss. Codice del Consumo)norme sui contratti a distanza (artt. 49 e ss. Codice del Consumo) Contratti a distanza: conclusi senza la presenza fisica e simultanea delle parti mediante l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza.
  • 17. Contratti a distanza • art. 49 comma 1 • Linguaggio semplice e comprensibile Informazioni pre- contrattuali • Conferma del contratto su supporto durevole: i) Info art. 49, comma 1; ii) info su esclusione recesso su contenuti digitali forniti su supporto immateriale Requisiti formali
  • 18. Contratti conclusi con mezzi elettronici Prima dell’inoltro dell’ordine si devono comunicare in modo chiaro ed evidente: i) informazioni su caratteristiche beni e Se il contratto prevede obblighi di pagare (art. 51 Codice Consumo): chiaro ed evidente: i) informazioni su caratteristiche beni e servizi, ii) prezzo, costi e spese, iii) durata del contratto o termini di recesso; iv) restrizioni relative alla consegna e v) quali mezzi di pagamento vengono accettati. Pulsante “ordine con obbligo di pagare”;
  • 19. Contratti conclusi con mezzi elettronici Informazioni precontrattuali minime: i) informazioni su caratteristiche beni e servizi, ii) identità del professionista; iii) prezzo, costi e spese, iii) recesso, iv) Spazio e tempo limitati per visualizzare / ricevere le informazioni (art. 51 Codice Consumo): professionista; iii) prezzo, costi e spese, iii) recesso, iv) durata del contratto o termini di recesso; Altre informazioni anche tramite link o riferimento a call center gratuito;
  • 20. Il diritto di recesso Il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo (art. 52 Codice Consumo). A condizione che siano stati soddisfatti tutti gli obblighi di informazione, il consumatore può esercitare ildi informazione, il consumatore può esercitare il recesso entro 14 giorni dal ricevimento dei beni o dalla conclusione del contratto per la prestazione di servizi Il valido esercizio del diritto di recesso comporta la risoluzione di tutte le obbligazioni (art. 55 Codice Consumo)
  • 21. Le sanzioni Competenza AGCM ad accertare e sanzionare le violazioni della normativa; Sanzioni tra 5.000 a 5.000.000 Euro, tenutoSanzioni tra 5.000 a 5.000.000 Euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione
  • 22. Web Marketing Cookies e Behavioural advertising
  • 23. Tipologie di cookies Con riferimento alla loro finalità, i cookies possono essere: “tecnici”: servono a effettuare la navigazione o a fornire un servizio richiesto dall'utente. Non vengonofornire un servizio richiesto dall'utente. Non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare del sito web (ad es. cookie di autenticazione informatica, di monitoraggio delle sessioni, di configurazione , ecc.)
  • 24. Tipologie di cookies “di profilazione”: utilizzati per tracciare la navigazione dell'utente in rete e creare profili sui suoi gusti, abitudini, scelte, ecc. Con questi cookies (“tracking cookies”)Con questi cookies (“tracking cookies”) possono essere trasmessi al terminale dell'utente messaggi pubblicitari mirati, ovvero in linea con le preferenze già manifestate dallo stesso utente nella navigazione online
  • 25. Fornitore reti pubblicitarie (es. Google Display Network) Esempio di cookies di terze parti e re- targeting SITO B Editore (es. quotidiano) USER SITO A Inserzionista (es. Groupon) contratto
  • 26. Adempimenti richiesti al titolare Informativa breve (banner; “discontinuità”; in primo piano; non in caso di soli cookie tecnici) Informativa completa (art. 13; caratteristiche e le finalità dei cookie;Informativa completa (art. 13; caratteristiche e le finalità dei cookie; selezione/deselezione; link alle terze parti) Raccolta del consenso (accettazione e comportamento concludente) Notificazione al Garante (solo cookie di profilazione)
  • 27. Informativa breve Specifiche ed essenziali informazioni, quali: a) che il sito utilizza cookie di profilazione al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall'utente nell'ambito della navigazione in rete b) che (se del caso) il sito consente anche l'invio di cookie "terze parti“b) che (se del caso) il sito consente anche l'invio di cookie "terze parti“ c) il link all'informativa estesa, in cui è possibile negare il consenso all'installazione di qualunque cookie d) l'indicazione che la prosecuzione della navigazione mediante accesso ad altra area del sito o selezione di un elemento dello stesso (o “scroll” in caso di smart device) comporta la prestazione del consenso all'uso dei cookie.
  • 28. Informativa completa La c.d. Privacy Policy deve riportare tutti i contenuti richiesti dall’art. 13 del Codice Privacy: finalità e modalità del trattamento dei dati natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati conseguenze di un eventuale rifiuto di fornire i daticonseguenze di un eventuale rifiuto di fornire i dati soggetti o categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati soggetti che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati ambito di diffusione dei dati diritti di cui all’art. 7 Codice estremi identificativi del titolare, del responsabile
  • 29. Informativa completa Inoltre dovrà: descrivere in maniera specifica e analitica le caratteristiche e le finalità dei cookie installati dal sito (anche di “terze parti”) consentire all'utente di selezionare /deselezionare i cookieconsentire all'utente di selezionare /deselezionare i cookie (anche per categorie o per produttori) indicare la possibilità di utilizzo delle impostazioni del browser, indicando la procedura o il link diretto (nonché di altre opzioni: plugin “do not track”, www.yourchoicesonline.com)
  • 30. Quali rischi? Il mancato adeguamento alle prescrizioni del Provvedimento espone al rischio di irrogazione di sanzioni amministrative per: Omessa/inidonea informativa (€ 6.000 – 36.000) Assenza di consenso (€ 10.000 – 120.000)Assenza di consenso (€ 10.000 – 120.000) Omessa o incompleta notificazione (€ 20.000 – 120.000) Resta ferma la possibilità di un aumento delle sanzioni sino al quadruplo ex art. 164 bis co. 4.
  • 32. Cos’è lo spam Invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, per il compimento di ricerche di mercato o comunicazione commerciale mediante sistemi automatizzati, e-mail, fax,mediante sistemi automatizzati, e-mail, fax, sms, mms, ecc. in violazione del Codice Privacy (in particolare di informativa e consenso)
  • 33. Consenso (opt-in) L’invio di comunicazioni commerciali richiede l’acquisizione di un consenso: Libero non pre-impostato/pre-compilato e non (implicitamente o indirettamente) “obbligatorio” Informato preceduto da adeguata, chiara e completa informativainformativa Documentato per iscritto necessario darne prova in modo circostanziato (ad es. registrando data, modalità di acquisizione, log, ecc.) Specifico per ciascuna finalità perseguita (es. newsletter, profilazione, marketing, ecc.)
  • 34. Soft spam Per la sola posta elettronica può ricorrere l'eccezione del c.d. "soft spam", di cui all'art. 130, comma 4, del Codice Privacy in base al quale, se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, l’e-mail fornita dall'interessato nel contesto della vendita di un prodotto o didall'interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso dell'interessato. Deve trattarsi di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e che l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso.
  • 35. Social spam I messaggi promozionali inviati agli utenti dei social network (come Facebook), in privato come pubblicamente sulla loro bacheca virtuale, sono sottoposti alla disciplina delvirtuale, sono sottoposti alla disciplina del Codice, e, in particolare, agli artt. 3, 11, 13, 23 e 130. Messaggio individuale Pubblicazione per i “fan”
  • 36. Messaggio individuale L'utente riceve, in privato, in bacheca o nel suo indirizzo di posta e-mail collegato al suo profilo social, un determinato messaggio promozionale relativo a uno specifico prodotto o servizio da un'impresa che abbia tratto i dati personali del destinatario dal profiloabbia tratto i dati personali del destinatario dal profilo del social network Illecito, in assenza di preventiva acquisizione di un consenso specifico, libero e documentato
  • 37. Pubblicazione per i fan L'utente è diventato "fan" della pagina di una determinata impresa o società oppure si è iscritto a un "gruppo“ di followers di un determinato marchio, personaggio, prodotto o servizio (decidendo così di "seguirne" le relative vicende, novità o commenti) e successivamente riceva messaggi pubblicitaripubblicitari Lecito, se dal contesto, dalle modalità di funzionamento del Social Network e sulla base delle informazioni fornite, può evincersi in maniera inequivocabile la volontà di ricevere i messaggi pubblicitari La cancellazione dal “gruppo” o lo smettere di “seguire” il marchio/personaggio preclude qualsiasi ulteriore futuro invio
  • 39. App Smart Attraverso il download e l’installazione di Applicazioni Smart gli sviluppatori possono accedere a diverse informazioni e dati memorizzati sul device dell’utente (accesso a nome, cognome, e-mail, rubrica, foto, posizione geografica, ecc.)cognome, e-mail, rubrica, foto, posizione geografica, ecc.) oltre ad installare informazioni. Si attua quindi un trattamento di dati personali e lo sviluppatore, in quanto Titolare del trattamento, è soggetto agli obblighi di cui al Codice Privacy
  • 40. Adempimenti Necessario fornire una completa informativa preventiva al download dell’applicazione Necessario ottenere il consenso degli utenti prima dell’installazione o prima che l’applicazione inizi a raccogliere i dati è necessaria un’azione positiva dell’utente che, informato, procede al download ed all’utilizzo della App nelle sue funzionalità
  • 41. Alcune indicazioni pratiche L’informativa relativa all’App dovrà essere resa disponibile nella pagina relativa alla descrizione dell’applicazione presente nell’App Store di riferimento e quindi prima del download Se la App richiede una registrazione dell’utente l’informativa deve (i) essere collocata prima del form da compilare o, al limite,deve (i) essere collocata prima del form da compilare o, al limite, prima del tasto “Registrati”, (ii) anche sotto forma di link ipertestuale L’informativa dovrà essere resa disponibile all’interno dell’App in una sezione di facile individuazione (ad es. denominata Privacy) in modo da poter essere consultabile dall’utente
  • 42. Necessario inserire il riferimento all’informativa, per esteso o tramiteesteso o tramite menù a scorrimento, oppure anche tramite link con previsione della relativa presa visione da parte dell’utente
  • 43. Alcune indicazioni pratiche L’invio di comunicazioni commerciali (notifiche push) richiede un consenso espresso dell’utente da ottenere (i) in fase di download, (ii) in fase di registrazione dell’utente all’App, oppure (iii) in fase di primo utilizzo dell’app mediante appositi meccanismi di pop-up
  • 44. Alcune indicazioni pratiche Prevedere all’interno della App un’apposita sezione che consenta all’utente di attivare/disattivare le notifiche push
  • 45. Geolocalizzazione Anche per i servizi che implicano una rilevazione della posizione geografica dell’utente si dovranno adottare analoghi meccanismi di informativa e raccolta del consenso, in conformità alle caratteristiche tecniche deiconsenso, in conformità alle caratteristiche tecniche dei sistemi operativi (iOS, Android, ecc.)
  • 46. TONUCCI & PARTNERS Avv. Alessandro Vasta - Padova, via Trieste 31/a www.tonucci.comwww.tonucci.com Grazie per l’attenzione avasta@tonucci.com