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SEBASTIANO CERULLO
ENCICLOPEDIA
DEL PALLET
DI LEGNO
Estratto
Capitolo 6
“Due Diligence
del Legno”
447
Per legno illegale si intende la raccolta, il trasporto, l’acquisto
e la vendita di materiale legnoso effettuati nel mancato rispetto
delle leggi nazionali o internazionali in materia. In particolare,
l’origine illegale di legname è il risultato di utilizzazioni e transazioni
che avvengono in violazione delle leggi e delle norme forestali
e doganali vigenti nel Paese di produzione: un problema globale che
determina conseguenze negative sull’economia, l’ambiente e la società.
In termini economici, il taglio illegale comporta la perdita di proventi
e altri benefici. Secondo le più recenti stime della Banca mondiale
alivellointernazionale,siregistraunaperditadelsolovaloreeconomico
per l’industria e i proprietari forestali pari a circa 10 miliardi di euro per
anno (Fonte: Illegal wood for European Market, luglio 2008 WWF).
In termini ambientali, il taglio illegale è associato alla deforestazione,
ai cambiamenti climatici ed alla perdita di biodiversità, tant’è che circa
il 15/20% dei gas ad effetto serra è causato dal degrado e dallo
sfruttamento continuo delle foreste (Fonte: Illegal wood for European
Market, luglio 2008 WWF).
In termini sociali, il taglio illegale è a volte strettamente connesso a
speculazioni per lo sfruttamento delle terre e risorse, all’impoverimento
delle comunità indigene e locali nonché a conflitti armati.
Quasi 50 milioni di persone al mondo vivono in foreste minacciate da
disboscamento illegale e dipendono dalla stabilità di tali aree.
CAPITOLO 6
DUE DILIGENCE DEL LEGNO
6.1	 ILCONTESTOGENERALE
448
Per ultimo in termini di governance, il fenomeno della corruzione porta
ad indebolire ed “erodere” le norme dei poteri legislativi ed il normale
perseguimento di una buona governance.
Nel 2010, prima dell’introduzione del Regolamento (UE) N. 995/2010
(noto anche come EUTR e di seguito indicato come “Regolamento
EUTR”) non esisteva nell’Unione Europea alcuna legislazione che
proibisse il commercio illegale di legname o che esortasse le aziende
ad introdurre misure significative per garantire che il legname che
commercializzavano fosse di provenienza legale.
Il 3 marzo 2013 è entrato in vigore all’interno di tutti i 28 Paesi europei,
il Regolamento (UE) N. 995/2010, che stabilisce gli obblighi delle
imprese che collocano/vendono legno e prodotti da esso derivati
sul mercato. Sarà applicabile alle aziende che commercializzano
un’ampia gamma di materiali derivati dal legno, inclusi i materiali
prodotti a base di cellulosa e carta.
A livello globale l’unica legge esistente per il commercio illegale del
legname era ed è il “Lacey Act”, che vieta l’introduzione di legname
di provenienza illegale nel mercato statunitense (si pensi alla recente
cronaca internazionale che ha riguardato la condanna per commercio
di legno illegale del ben noto produttore di chitarre Gibson per
un’importazione di “ebano del Madagascar”).
Negli ultimi vent’anni, ancor prima di questo Regolamento EUTR,
è diventato sempre più importante per le aziende intraprendere misure
volontarieperacquistareillegnameinmodoresponsabile,conl’impegno
rivolto alla riduzione dell’impatto ambientale delle loro supply chain
e per la preservazione delle specie in pericolo di estinzione, l'habitat,
la biodiversità e le comunità locali.
6.2	 ASPETTIGENERALIDELREGOLAMENTO
EUROPEON.995/2010
449
Il mercato del commercio responsabile del legname è cresciuto
ed in particolare la richiesta di legname certificato. Attualmente sono
migliaia le imprese che hanno ottenuto la certificazione di utilizzo
sostenibile delle risorse forestali. Importanti rivenditori al dettaglio,
Governi e autorità locali stanno specificando nei contratti che
l’approvvigionamento del legname deve avvenire in modo responsabile
e legale. Numerose sono le iniziative di Associazioni ONG che
promuovono il commercio internazionale responsabile del legno e dei
prodotti da esso derivati, sviluppando reti di collegamento tra fornitori
eacquirentiresponsabili.
L’avvento del Regolamento EUTR è, quindi, solo una delle ragioni che
dovrebbero suscitare l’interesse delle aziende verso l’applicazione
di un sistema di due diligence per il legno ed i prodotti da esso
derivati nelle rispettive catene di fornitura.
I vantaggi che provengono dall’adozione di pratiche efficaci per
l’approvvigionamento responsabile e legale del legname sono (oltre
chiaramente all’obbligo di legge dettato dal Regolamento EUTR):
	 soddisfare la crescente richiesta d’approvvigionamento della
	 clientela di questo tipo di materiale;
	 ridurre il rischio d’impresa causato da potenziali interruzioni nella
	 supply chain causate dall’approvvigionamento illegale del legname;
	 (prima dell’avvento del Regolamento EUTR) differenziare
	 il brand di un’azienda per clienti e consumatori responsabili;
	 creare una maggiore consapevolezza del funzionamento della
	 supply chain che una fornitura legale e responsabile comporta;
	 far cessare una volta per tutte, soprattutto da parte dei produttori
	 di materiali alternativi, le accuse alla filiera legno-carta di essere
	 responsabili del taglio illegale / disboscamento.
Le aziende che ad oggi hanno volontariamente intrapreso misure
di approvvigionamento del legname responsabile sono già sulla strada
giusta per questo nuovo importante adempimento che sicuramente
450
tutelerà l’immagine di tutta la filiera bosco-legno-carta, confermando
le pratiche di legalità oramai insite nel DNA delle imprese italiane.
Il Regolamento EUTR ha i seguenti obiettivi:
	 vietare la vendita di legname illegale e dei prodotti da esso derivati
	 nel mercato UE;
	 minimizzare il rischio di commercializzazione di legname illegale
	richiedendocheleaziendechecollocanolegnameoprodottidaesso
	 derivatisulmercatoUEattuinounrigorososistemadiduediligence;
	 migliorare la tracciabilità del legno o dei prodotti da esso derivati
	 in modo che tutte le aziende appartenenti ad una supply chain
	 del legname siano a conoscenza di chi ha fornito loro il materiale
	 ed a chi a loro volta l’hanno fornito.
	
L’adempimento al Regolamento EUTR sarà fatto rispettare dalle
“Autorità Competenti” a livello nazionale (in Italia dal Ministero delle
Risorse Agricole Alimentari e Forestali) che attueranno un piano
di controllo (in Italia tramite il Corpo Forestale dello Stato)
direttamente sulle imprese o indirettamente sugli “organismi
di controllo” e ne garantiranno l’applicazione prevedendo sanzioni
in caso di non ottemperanza.
Le conseguenze principali per le aziende europee soggette al
Regolamento includono:
	 sanzionieconomicheacuil’aziendaèsoggettasevendedellegname
	 illegale sul mercato dell’UE o nel caso l’impresa non si doti di un
	 sistema che preveda la due diligence nella gestione commerciale
	 di un’azienda;
	 la possibilità di avviare una politica di acquisto di legname
	 certificato rendendo la gestione aziendale conforme a quanto
	 previsto dal Regolamento EUTR e, al contempo, riducendo
	 in modo rilevante l’impegno necessario per la raccolta dei dati e per
	 la valutazione dei processi per minimizzare i rischi.
L’introduzione del Regolamento EUTR avrà un impatto più ampio anche
451
sulleaziendealdifuorideiconfiniUE,chedovrannoaffrontareunarichiesta
superiore in termini di buona pratica nell’approvvigionamento del legno.
Nell’ottobre 2010, quindi, l’UE ha adottato il nuovo Regolamento
N.995/2010 conl’obiettivodiporreunfrenoalmercatodel«sommerso»
e per far diventare l’Europa il primo mercato totalmente libero dalle
infiltrazioni di legno illegale.
Questa è la entusiasmante ed eticamente sentita sfida a cui è chiamata
a rispondere tutta la filiera legno-carta europea.
Il Regolamento contrasta il commercio di legno e prodotti del legno
da esso derivati tagliati illegalmente attraverso tre obblighi principali:
1. 	 vieta l’immissione sul mercato UE di legname tagliato
	 illegalmente e dei prodotti da esso derivati;
2. 	 obbliga le imprese che immettono per la prima volta
	 sul mercato UE prodotti del legno ad adottare «un sistema
	 di dovuta diligenza». Queste imprese sono definite all’interno
	 del Regolamento N. 995/2010 come “Operatori”;
3. 	 obbliga le imprese degli anelli successivi all’ “Operatore”
	 della filiera legno di garantire la rintracciabilità del legno
	 e dei prodotti da esso derivati. Queste imprese sono definite
	come “Commercianti” ed hanno l’obbligo di redigere un registro
	 con il nome dei propri fornitori e clienti. È escluso da quest’obbligo
	 il consumatore finale.
Con l’espressione inglese “Due Diligence”, letteralmente “Dovuta
Diligenza”, si identifica il processo investigativo che viene messo in atto
6.3	 OBBLIGHI DELREGOLAMENTOEUTR
6.4	 ASPETTIPRATICIDELSISTEMA
DI«DUEDILIGENCE»
452
per analizzare un determinato aspetto con lo scopo di ridurre i rischi
potenziali derivanti dall’aspetto analizzato.
Nel caso della “Due Diligence europea”, essa prevede che gli operatori
del settore debbano applicare adeguate procedure di gestione
del rischio per ridurre al minimo la possibilità di immettere sul mercato
UE legname tagliato illegalmente, o prodotti derivati contenenti
legno di origine illegale.
Per quanto concerne gli aspetti pratici, le imprese interessate
all’applicazione del Regolamento dovranno essere in grado di fornire
ed inserire nella loro organizzazione quanto segue:
1.	 informazioni sull’approvvigionamento, secondo cui gli organismi
	 di controllo devono poter accedere ai dati relativi a:
		 a.	 descrizione del prodotto e evidenza delle specie
			 forestali utilizzate,
		 b.	 Paese in cui è stata effettuata la raccolta/taglio
			 del legname,
		 c.	 quantità di materiale,
		d.	 fornitore,
		e.	 cliente,
		 f.	 conformità con la normativa forestale vigente
			 (del Paese di taglio).
2.	 Procedure di valutazione del rischio, intese a dimostrare
	 la conformità alla normativa forestale vigente (es: documenti di
	 legalità del Paese di origine del legname, certificazioni, verifiche,
	 FLEGT, ecc…), la prevalenza di taglio illegale di specie forestali,
	 la prevalenza di taglio illegale nel Paese o Regione, l’eventuale
	 presenza di sanzioni internazionali (per esempio dell’ONU) o
	 conflitti armati, la complessità della Supply Chain (catena di
	approvvigionamento).
3.	 Procedure di riduzione del rischio, che si realizzano attraverso
	 misure adeguate e proporzionate (attività di mitigazione) finalizzate
453
	 ad un’efficace diminuzione del rischio e che possono includere:
	 informazioni aggiuntive e/o controlli da parte di enti
	 terzi indipendenti, fino alla scelta ultima di rinuncia
	 all’acquisto del carico di legno o prodotti da esso derivati.
COMUNICATO STAMPA:
PROGETTO “TREES” AI BLOCCHI DI PARTENZA!
(ottobre 2014)
Il primo incontro ufficiale tra i partner coinvolti nel progetto di
ricerca finanziato dalla Commissione europea si terrà il 3 ottobre a
Godega di Sant’Urbano (TV).
Avrà l’obiettivo di affiancarsi e rafforzare il regolamento UE
per contrastare il commercio illegale di legname.
Venti mesi di tempo per rafforzare gli strumenti anti-corruzione europei
contro le attività illecite che ogni anno vengono commesse nel settore
legno e per indagare le falle nell’attuale normativa comunitaria che
possono favorire il traffico illegale di legname. A offrire l’opportunità di
questa collaborazione un progetto di ricerca finanziato dalla DG Affari
Interni della Commissione europea nell’ambito del Programma ISEC
e denominato TREES (Timber Regulation Enforcement to protect
European wood Sector from criminal infiltration).
Obiettivo del progetto, partito ufficialmente il 1° settembre, sarà quello
di rinforzare l’attuale Regolamento Europeo N. 995/2010 (entrato
in vigore il 3 marzo 2013 all'interno di tutti i 27 Paesi europei) per
utilizzarlo non solo come mezzo di contrasto al commercio nella UE di
legname raccolto illegalmente ma anche come strumento anticorruzione
nel settore legno. Un’esigenza quanto mai sentita visto che la UE è
tutt’oggi tra le maggiori importatrici di legno la cui origine resta spesso
poco chiara: una ricerca finanziata dal Parlamento Europeo quantifica
addirittura nel 20% delle importazioni complessive come derivanti da
“fonti illegali”.
454
Conlegno (Consorzio Servizi Legno Sughero) è il lead partner del progetto,
insieme ai partner PEFC Italia (ente normatore nel settore foresta-legno),
RiSSC (Centro Ricerca e Studi su Sicurezza e Criminalità), l’olandese
CNVP (Connecting Natural Values & People Foundation) e la bulgara
RiskMonitor. I partner associati sono INTERPOL, PEFC Slovenia, PEFC
United Kingdom, PEFC Council (CH), PEFC Germany, PEFC Slovakia,
PEFC Norway, Bulgarian Investigators' Chamber.
Il primo incontro tra i partner del progetto è in programma il 3 ottobre
a Godega di Sant’Urbano (Treviso) durante il tradizionale appuntamento
annuale delle associazioni dell’Area Legno di FederlegnoArredo, che
quest’anno sarà dedicato al tema “bosco, legno, lavoro: insieme verso
il futuro”. Il giorno dopo, i dettagli del progetto saranno presentati agli
operatori del legno italiani durante il Convegno Nazionale del Legno.
Il traffico illegale danneggia in maniera significativa sia il mercato legale
dellegno,siailmercatointerno,intesoinsensopiùampio(evasionefiscale,
riciclaggio e mancato rispetto delle regole del mercato del lavoro) e trova
il punto di maggior vulnerabilità proprio nella possibilità di corruzione
che si verifica in vari punti della catena del commercio (dal taglio illegale
alle dogane alla falsificazione dei documenti presentati all'acquirente). Si
stima che dal 50 al 90% del legno illegale tratto dalle foreste dei principali
paesi produttori tropicali rappresenti dal 15 al 30% del legno illegale a
livello globale con un valore che va dai 30 ai 100 miliardi di dollari annui.
La difficoltà a stimare le percentuali e il valore economico globale danno
un’idea di quanto questo mercato possa essere potenzialmente proficuo
per le organizzazioni criminali.
Ogni anno in Europa vengono smerciate tonnellate di legno la cui
provenienza non è chiaramente tracciata e lascia spazio ad operazioni
di traffico illegale il cui commercio danneggia in modo significativo le
imprese che invece operano in maniera legale. Oltre agli operatori del
mercato anche i governi vengono danneggiati a livello economico con
mancate entrate fiscali (evasione dell’IVA), mancato pagamento dei
contributi (oneri fiscali/previdenziali), riciclaggio di denaro.
455
Il progetto TREES si pone quindi l'obiettivo di indagare sugli elementi
di maggior vulnerabilità che favoriscono le possibilità di corruzione nei
vari passaggi della catena (domanda/offerta) utilizzando uno strumento
esistente e "nuovo" quale quello rappresentato dal sistema della
Dovuta Diligenza (la c.d. Due Diligence), il cui potenziale anti-corruzione e
anti-criminalità non è ancora stato esplorato.
L'attività di ricerca prevede la creazione di uno strumento che permetta
di favorire e mitigare il rischio di incorrere nell'acquisto di legno
contraffatto o illegale (dal taglio allo smercio stesso) passando attraverso
attività di desk research quali interviste a operatori specializzati
(operatori del legno e forze di polizia, Interpol) e attraverso attività di
ricerca pura (raccolta e analisi di dati ufficiali forniti da forze di polizia
e Governi). Una volta sviluppati gli strumenti che permettano un reale
potenziamento dell'utilizzo del sistema di Due Diligence, il progetto
partirà con dei seminari online rivolti a tutti gli operatori europei
interessati e degli incontri formativi rivolti in maniera più specifica agli
operatori dei Balcani (Macedonia, Albania, Kosovo e Bulgaria), area con
la quale il progetto intende creare cooperazione e collaborazione per
un'ottimale implementazione del Regolamento EUTR e che si spera possa
rappresentare una buona pratica per tutti gli altri Paesi che intendono
commercializzare con l'Europa.
Al termine dei venti mesi di lavoro, verrà organizzato nella sede di
Interpol a Lione nella primavera 2016 un evento europeo di formazione
rivolta a tutti i rappresentanti delle forza di polizia di tutti i paesi europei,
con l’obiettivo di trasferire agli investigatori le informazioni acquisite
durante il progetto e rafforzando la loro capacità di intelligence, ma
anche per creare maggiore raccordo tra chi lavora nel commercio legale e
chi invece deve controllare che il mercato operi nel modo più legale
possibile.
Co-funded by the
Prevention of and
Fight against Crime
Programme of the
European Union
456
Per essere estremamente pratici, ogni impresa dovrà, fin da subito,
rispondere a due domande fondamentali:
1)	 Il legno ed i prodotti da esso derivati che la mia impresa utilizza
	 nel ciclo produttivo (anche un solo metro cubo) sono coinvolti
	 dal Regolamento N. 995/2010?
Se la risposta di cui sopra è positiva, allora dovrà passare alla domanda
successiva. Se la risposta è negativa l’impresa non è soggetta
all’applicazione del Regolamento EUTR.
2)	 La mia impresa nell’ambito del Regolamento EUTR è da inquadrare
	 come “Operatore” o come “Commerciante”?
DOMANDA NUMERO 1:
Il legno ed i prodotti da esso derivati che la mia impresa utilizza
nel ciclo produttivo (anche un solo metro cubo) sono coinvolti
dal Regolamento N. 995/2010?
Come primo passo l’impresa deve quindi, a prescindere dal luogo
di origine di acquisto, controllare se il legno o i prodotti da esso derivati
trattati nel proprio ciclo produttivo rientrano nel campo di applicazione
del Regolamento (UE) N. 995/2010, cioè se gli stessi sono contemplati
nell’allegato al Regolamento EUTR, che riportiamo qui di seguito
(in grassetto quelli che interessano la filiera dell’imballaggio di legno):
	 4401 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme
	 simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e
	 cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle,
	 palline o in forme simili;
	 4403 Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno
	 o squadrato;
	 4406 Traversine di legno per strade ferrate o simili;
6.5	 CHIDEVEADOTTARE
ILREGOLAMENTOEUTR
457
	 4407 Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato,
	 anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di
	 spessore superiore a 6 mm;
	 4408 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante
	 tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno
	 laminato simile e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato,
	 anchepiallato,levigato,assemblatiinparallelooditesta,dispessore
	 inferiore o uguale a 6 mm;
	 4409 Legno (comprese le liste e le tavolette per pavimenti, non
	 riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma
	 di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature,
	 arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche
	 piallato, levigato o incollato con giunture di testa;
	 4410 Pannelli di particelle, pannelli detti "oriented strand board"
	 (OSB) e pannelli simili di legno o di altre materie legnose, anche
	 agglomerate con resine o altri leganti organici;
	 4411 Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche
	 agglomerate con resine o altri leganti organici;
	 4412Legnocompensato,legnoimpiallacciatoelegnolaminatosimile;
	 44130000Legnodetto"addensato",inblocchi,tavole,listellioprofilati;
	 441400 Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili;
	 4415 Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di
	 legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; pallets o pedane di
	 carico, semplici, pallets o pedane-casse ed altre piattaforme di carico,
	 di legno; spalliere di palette di legno;
	 44160000 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti,
	 di legno, compreso il legname da bottaio;
	 4418 Lavori di falegnameria o lavori di carpenteria per costruzioni,
	 compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti
	 e le tavole di copertura ("shingles" e "shakes") di legno, legno
	 [compreselelisteeletavolette(parchetti)perpavimenti,nonriunite]
	 profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di
	 battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature,
	 arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche
	 piallato, levigato o incollato con giunture di testa;
458
	 Pasta di legno e carta dei capitoli 47 e 48 della nomenclatura
	 combinata, con l’eccezione di prodotti a base di bambù e materiali
	 riciclati (avanzi o rifiuti);
	 940330, 940340, 94035000, 940360 e 94039030 Mobili in legno;
	 94060020 Costruzioni prefabbricate.
È importante notare che il termine “prodotti derivati dal legno”
comprende un’ampia varietà di materiali a base di legno, inclusi
i materiali prodotti dalla cellulosa e dalla carta.
Un’analisi approfondita dell’allegato al Regolamento (UE) n. 995/2010
è essenziale per garantire la corretta identificazione dei prodotti
utilizzati e comprendere se il Regolamento EUTR è applicabile all’azienda.
I prodotti interessati dal Regolamento EUTR sono stati inseriti
nell’allegato secondo il loro codice di Nomenclatura combinata (NC).
La NC è un sistema di classificazione mondiale armonizzato per
i principali paesi. È identificato con un codice ad otto cifre.
Casi particolari: materiale riciclati
È importante evidenziare che l’Unione Europea per incoraggiare
l’impiego del legno e dei prodotti da esso derivati riciclati, li ha esclusi
dall’ambito di applicazione del presente Regolamento EUTR,.
In quanto ciò avrebbe costituito un onere sproporzionato per
le imprese (“…….con l’eccezione dei prodotti derivati dal legno o componenti
di tali prodotti ottenuti dal legno ovvero prodotti derivati dal legno che
hanno completato il loro ciclo di vita e sarebbero altrimenti smaltiti come
rifiuti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008,
relativa ai rifiuti ( 2 )”).
Al fine di verificarne l’effettiva esenzione occorre tuttavia applicare
la “due diligence” anche ai sudddetti materiali. È importante ricordare
che quando si ha a che fare con un prodotto composto da un mix
di legno “vergine” ed altri materiali riciclati o recuperati, è l’elemento
“vergine” del prodotto a farlo rientrare nell’ambito di applicazione
459
del Regolamento EUTR.
Casi particolari: esclusione degli imballaggi di legno in uso
I prodotti del packaging con i codici di Nomenclatura combinata (NC)
4415 o 4819 rientrano nel Regolamento EUTR quando sono collocati
sulmercatocomeprodottifinitienoncomepackagingperaltriprodotti.
Se il packaging, come classificato dai codici NC 4415 o 4819, è usato
per “sostenere, proteggere o trasportare” un altro prodotto non
rientra nel Regolamento (UE) n. 995/2010 (in sintesi il pallet con sopra
i prodotti da trasportare).
DOMANDA NUMERO 2:
La mia impresa nell’ambito del Regolamento EUTR è da inquadrare
come “Operatore” (“Operator”) o come “Commerciante” (“Trader”)?
Il secondo passo che un’azienda deve considerare è quello di collocarsi
come “operatore” o come “commerciante”, a seconda del proprio
ruolo nella filiera seguirà l’operatività enunciata dal Regolamento
UE N. 995/2010.
Qui di seguito le definizioni:
	 «Operatore»: una persona fisica o giuridica che commercializza
	 legno o prodotti derivati». Si tratta dei soggetti che immettono per
	 primi il legno e i prodotti in legno sul mercato dell’Unione
	 Europea e sono quelli maggiormente coinvolti dall’applicazione del
	Regolamento. Le informazioni concernenti l’approvvigionamento
	 degli operatori e l’applicazione delle procedure di attenuazione
	 del rischio devono essere documentate in appositi registri,
	 che devono essere conservati almeno per cinque anni e devono
	 essere messi a disposizione dell’autorità competente per i controlli.
	 «Commerciante» (rivenditore): una persona fisica o giuridica che,
	 nell’ambito di un’attività commerciale, vende o acquista sul
	 mercato interno (cioè dei Paesi dell’Unione Europea), legno
	 o prodotti da esso derivati già immessi da altri» (ovvero
	 dall’ “Operatore”). I «commercianti» devono in sintesi conservare
	 per cinque anni le informazioni sul fornitore (“Operatore”
460
	 o “commerciante”) da cui acquistano il legno e i prodotti in legno
	 e quelle sul cliente a cui li vendono. Quasi tutte le aziende
	 conservano già la suddetta documentazione, pertanto in genere
	 non sarà necessario introdurre misure integrative per dimostrare
	 e garantire la conformità al suddetto requisito. A questo riguardo,
	 il Regolamento EUTR richiede di conservare la suddetta
	 documentazione per cinque anni, ma solo fino all’ultimo punto
	 vendita all’interno delle operazioni di commercializzazione; non
	 è quindi necessario fornire le informazioni sulle vendite ai
	 consumatori finali.
Ciascuno dei suddetti deve adempiere ad obblighi differenti. È pertanto
importante identificare correttamente a quale categoria appartengono
le attività per capire quali sono gli obblighi previsti dal Regolamento
(UE) N. 995/2020
Nel caso in cui l’impresa si collochi come “Operatore”, allora occorre
che attivi un sistema di “Due Diligence” nei suo acquisti di legno
e dei prodotti da esso derivati.
Qui di seguito uno schema sintetico in merito all’applicazione
del Regolamento UE N. 995/2010 (elaborazione Conlegno su Fonte
Proforest):
461
Schema sintetico sull’applicazione del Regolamento EUTR
Il “prodotto” rientra nella classificazione della
nomenclatura combinata di cui all’Allegato del
“Regolamento UE 995/2010”?
Il “prodotto” NON
rientra nell’ambito
di applicazione del
“Regolamento EUTR”
L’impresa, per quel
“prodotto”, NON
deve attuare la Due
Diligence né come
operatore né come
commerciante
Identificare la
propria azienda
e gli OBBLIGHI
come OPERATORE
Applicazione
di un Sistema
di Due Diligence
ai sensi del
Regolamento EUTR
Identificare la
propria azienda e
gli OBBLIGHI come
COMMERCIANTE
Applicazione delle
registrazioni a monte
ed a valle degli
acquisti ai sensi del
Regolamento EUTR
e conservazione
per 5 anni
NO
SI
462
Gli Stati membri dell’Unione Europea designano una o più “Autorità
Competenti” per l’applicazione del presente regolamento. Gli Stati
membri comunicano alla Commissione i nominativi ed i recapiti
delle autorità competenti. Per l’Italia l’Autorità Competente è
il Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali.
Un sistema di «Due Diligence», realizzato in conformità al Regolamento
EUTR, potrà essere:
	 messoapuntoedimplementatodallasingolaimpresa(“Operatore”)
	 o, in alternativa,
	 sviluppato e monitorato da un soggetto riconosciuto dall’Unione
	 Europea denominato «Organismo di Controllo» (o anche
	 «Organismo di Monitoraggio») ovvero un Ente, anche privato,
	 in grado di sviluppare e gestire un sistema di Dovuta Diligenza per
	 le imprese (“operatori”).
Nel caso il Sistema di Due Diligence fosse implementato dalla singola
impresa, questa dovrà mantenere e valutare periodicamente il sistema
che utilizza, salvo il caso in cui ricorra ad un sistema di “dovuta diligenza”
messo a punto da un «Organismo di Controllo»; in quanto sarà a carico
dell’organizzazione stessa svolgere tutte le pratiche per le imprese,
mantenimento e valutazione costante compresi.
Le “Autorità competenti” effettuano i controlli per verificare che gli
“operatori” rispettino i requisiti del Regolamento EUTR. I controlli
sono effettuati in base a un programma soggetto a revisioni periodiche
secondo un approccio basato sul rischio. I controlli possono inoltre essere
effettuati allorché un’autorità competente è in possesso di informazioni
pertinenti, anche sulla base di indicazioni comprovate fornite da terzi,
relative alla non osservanza del regolamento da parte di un operatore.
Se l’impresa fa parte di un «Organismo di Controllo» allora l’Autorità
Competente controllerà l’”organismo” stesso.
6.6	 COMEAPPLICARELADUEDILIGENCE
EDILSISTEMADEICONTROLLI
463
I controlli possono anche includere:
a) 	 l’esame del sistema di dovuta diligenza, comprese le procedure
	 di valutazione e di attenuazione dei rischi;
b) 	l’esame della documentazione e dei registri atti a dimostrare
	 il corretto funzionamento del sistema e delle procedure;
c) 	 controlli a campione, comprese verifiche in loco.
Sanzioni previste dal Regolamento EUTR
A livello sanzionatorio ogni Stato membro dell’Unione Europea dovrà
sviluppare una serie di norme da applicare in caso di violazione delle
disposizioni previste dal Regolamento EUTR e designare un’Autorità
CompetenteaventeilcompitodiverificarelaconformitàalRegolamento
stesso. Le sanzioni dovranno essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
L’art. 19 del Regolamento EUTR prevede i seguenti 3 livelli sanzionatori:
1. 	 sanzioni pecuniarie commisurate al danno ambientale, al valore
	 del legno o dei prodotti ottenuti, alle perdite fiscali ed al danno
	 economico derivante dalla violazione. Le sanzioni pecuniarie per
	 violazioni gravi reiterate sono gradualmente inasprite;
2. 	 sequestro del legno o dei prodotti derivati;
3. 	 immediata sospensione dell’autorizzazione ad esercitare l’attività
	commerciale.
464
Il 10 dicembre 2014 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto
Legislativo n. 178 del 30 ottobre 2014 attuativo del Regolamento CE n.
2173/2005 del Consiglio del 20 dicembre 2005, relativo all’istituzione di
unsistemadilicenzeFLEGTperleimportazionidilegnamenellaComunità
Europea, e del Regolamento (UE) n. 995 del Parlamento Europeo e del
Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori
checommercializzanolegnoeprodottidaessoderivatimeglionotocome
Regolamento Legno o EUTR. Questo Decreto è entrato in vigore il 25
dicembre 2014.
Il Regolamento Legno è vigente in tutti i 28 Paesi dell’Unione dal 3
marzo 2013 e vieta la commercializzazione di legno e prodotti derivati di
provenienza illegale.
Ferma restando la diretta applicabilità dei Regolamenti dell’Unione
Europea negli Stati membri, l’atto legislativo nazionale, con riferimento al
sistema di licenze FLEGT ed al Regolamento Legno (EUTR) determina:
a)	 l’Autorità Competente preposta all’attuazione sia del Regolamento
	 (CE) n. 2173/2005 (FLEGT) che del Regolamento (UE) n. 995/2010
	 (EUTR) che è stata individuata nel Ministero delle Politiche Agricole
	 Alimentari e Forestali, che si avvale del Corpo forestale dello Stato, il
	 quale effettuerà anche i controlli;
b)	 l’Autorità Competente (MIPAAF) cura i rapporti con la Commissione
	 europea, con le organizzazioni indipendenti e con gli organismi di
	controllo (Monitoring Organization) ufficialmente riconosciuti;
6.7	 L’APPLICAZIONEINITALIADEL	
	 REGOLAMENTOUEN.995/2010
465
c)	 per le licenze FLEGT: 1) la licenza FLEGT è messa a disposizione
	 dell’Autorità Competente preventivamente o contestualmente
	 alla presentazione della dichiarazione in dogana per detto carico,
	 ai fini del controllo e dell’immissione in libera pratica nella Comunità
	 Europea; 2) l’Autorità Competente e l’agenzia delle dogane e dei
	 monopoli possono richiedere che la licenza sia tradotta in lingua
	 italiana a spese dell’importatore; 3) gli importatori devono versare
	 un contributo finanziario fisso per ogni carico di legno e prodotti
	 derivati a cui si applica il sistema di licenze FLEGT (tariffe e modalità
	 diversamentoverrannostabiliteconDecretodelMIPAAFdiconcerto
	 con il Ministero dell’Economia e delle Finanze da adottarsi entro 60
	 giorni dall’entrata in vigore del D. Lgs.);
d)	 per l’EUTR: al fine di consentire il programma dei controlli previsto
	 dal Regolamento Legno è istituito il “Registro degli Operatori”
	 (i requisiti per l’iscrizione, le modalità di gestione, il corrispettivo
	 dovutoelemodalitàdiversamentosarannoindividuateconDecreto
	 MIPAAF di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze
	 da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del D. Lgs.);
e)	 viene istituita la “Consulta FLEGT e Timber Regulation” al fine di
	 favorire il coinvolgimento dei portatori di interessi pubblici e
	 collettivi nelle attività di attuazione dei Regolamenti FLEGT ed EUTR.
Il Decreto inoltre, all’articolo 6, determina le sanzioni da irrogare in caso
di violazione dei Regolamenti FLEGT ed EUTR come di seguito riferito
(alleghiamo inoltre tabella sintetica):
	 chiunque importa nel territorio dello Stato legno o prodotti derivati
	 esportati da Paesi aderenti a un accordo di paternariato (VPA) in
	 mancanzadilicenzaFLEGTèpunitoconl’ammendadaEuro2.000ad
	 Euro 50.000 o con l’arresto da un mese ad un anno;
466
		 l'operatore che commercializza legno e prodotti da esso derivati
		 ottenuti violando la legislazione applicabile del Paese di
		 produzione (raccolta del legno) è punito con l'ammenda da Euro
		 2.000 a Euro 50.000 o con l'arresto da un mese ad un anno;
	 neiduecasisoprariferiti,sedaifattiderivaundannodiparticolare
	 gravità per l'ambiente, le pene dell'ammenda e dell'arresto si
	 applicanocongiuntamenteedèsempredispostaanchelaconfisca
	 del legno e dei prodotti derivati;
	 sel'operatorechecommercializzalegnoeprodottidaessoderivati
	 non dimostra, attraverso la documentazione e le informazioni
	 riportatenegliappositiregistri,diaverpostoinessereemantenuto
	 le misure e le procedure del sistema di Dovuta Diligenza, anche
	 conriferimentoaisistemipredispostidagliOrganismidiControllo
	 riconosciuti dalla Commissione Europea, è punito con la sanzione
	 amministrativa pecuniaria da Euro 5 a Euro 5.000 per ogni
	 100 kg di merce, con un minimo di Euro 300 fino ad un
	 massimo di 1 milione di euro;
	 sel'operatorechecommercializzalegnoeprodottidaessoderivati
	 non tiene o non conserva per 5 anni o non mette a disposizione gli
	 appositi registri (art. 5 del regolamento di esecuzione UE n.
	 607/2012)èpunitoconlasanzioneamministrativadaEuro1.500
	 a Euro 15.000;
	 il commerciante che non conserva per almeno 5 anni i nominativi
	 egliindirizzideivenditoriedegliacquirentidellegnoedeiprodotti
	 da esso derivati completi delle relative indicazioni qualitative e
	 quantitative delle singole forniture è punito con la sanzione
	 amministrative da Euro 150 a Euro 1.500;
467
	 l'operatore che non si iscrive al registro degli operatori è punito
	 con la sanzione amministrativa da Euro 500 a Euro 1.200.
Gli operatori possono adottare e mantenere aggiornato un proprio
sistema di dovuta diligenza, oppure adottare quello di un organismo di
controllo (Monitoring Organization).
È di notevole importanza evidenziare che il Decreto Legislativo prende
come riferimento i sistemi di Due Diligence predisposti dagli Organismi
di controllo riconosciuti dalla Commissione Europea per valutare
se l’operatore ha esercitato la dovuta diligenza. Non pecchiamo di
presunzione se affermiamo che le procedure di Conlegno - Comitato
Tecnico LegnOK, sono la regola d'arte di una Due Diligence nel pieno
rispetto del Regolamento Legno.
468
Tabella sintetica delle Sanzioni previste dal Decreto Nazionale
CHI VIOLAZIONE SANZIONE
Importatore
Operatore
(chiunque)
Importare legno o prodotti derivati
da paesi aderenti a VPA senza licenza
FLEGT
Ammenda da 2.000,00 a
50.000,00 Euro o
Arresto da 1 mese a un anno e
confisca del legno o dei prodotti
derivati
Operatore Immettere per la prima volta sul
mercato UE legno o prodotti derivati
violando la legislazione del paese di
produzione
Ammenda da 2.000,00 a
50.000,00 Euro o
Arresto da 1 mese a un anno
Confisca del legno e dei prodotti
derivati
Operatore Aggravante per due righe prece-
denti: se dal fatto deriva un danno di
particolare gravità per l’ambiente
Le pene di arresto e ammenda si
applicano congiuntamente ed è
sempre disposta la confisca del
legno e dei prodotti derivati
Operatore Non dimostrare, attraverso
le informazioni e i documenti
riportati nei registri di cui all’art.
5 Regolamento Esecuzione (UE)
607/2012, di aver posto in essere e
mantenuto le misure e le procedure
del sistema di dovuta diligenza
di cui all’art. 6 Regolamento (UE)
995/2010, anche con riferimento ai
DDS* delle MO riconosciute
Sanzione amministrativa
pecuniaria da 5,00 a 5.000,00
Euro ogni 100 kg di merce con
un minimo di 300,00 fino ad un
massimo di 1.000.000,00 di Euro
Operatore Non tenere o non conservare o non
mettere a disposizione i registri di
cui all’art. 5 Regolamento Esecuzione
(UE) 607/2012 per 5 anni
Sanzione amministrativa pecunia-
ria da 1.500,00 a 15.000,00 Euro
Commerciante Non conservare per almeno 5 anni
nominativi e indirizzi dei venditori
e degli acquirenti del legno e dei
prodotti derivati completi delle
indicazioni qualitative e quantitative
delle singole forniture o non fornisce
le informazioni richieste dal MIPAAF
Sanzione amministrativa
pecuniaria da 150,00 a 1.500,00
Euro
Operatore Omessa iscrizione al Registro degli
operatori
Sanzione amministrativa pecuniari
da 500,00 a 1.200,00 Euro
*DDS-Due Diligence System
NOTA BENE
Tutte le violazioni fanno salvo il fatto che costituiscano più grave reato.
Le sanzioni amministrative vengono irrogate dal MIPAAF – attraverso il CFS.
Illegnoconfiscatopotràessereutilizzatoperfinididatticioscientificioppuredistruttooppurevenduto
per asta pubblica (criteri adottati da MIPAAF con decreto ministeriale entro 60 gg dall’entrata in
vigore del D. Lgs.).
469
Gli esempi riportati qui di seguito devono essere considerati come
indicativi e non esaustivi.
CASO 1: Acquisto di semilavorati da segherie EXTRA UE per imballaggi
di legno/pallet da commerciante italiano
SEGHERIA EXTRA UE
(per esempio Ucraina o Bosnia)
COMMERCIANTE
DI LEGNAME ITALIANO
Vendita di semilavorati per
la produzione di pallet o imballaggi
1° Immissione ai sensi
Reg. UE 995/2010
PRODUTTORE ITALIANO DI PALLET O
IMBALLAGGI INDUSTRIALI DI LEGNO
UTILIZZATORE DI PALLET/IMBALLAGGI
INDUSTRIALI
OPERATOR
TRADER
TRADER
In questo caso il “Commerciante di legname italiano” è un “Operator”
(Operatore) ed ha, quindi l’obbligo di applicazione di un sistema di Due
Diligence sull’acquisto del legno o prodotti da esso derivati conforme
al Regolamento Europeo n. 995/2010. Il “produttore di pallet o di
imballaggi industriali di legno” comprando da un operatore è ai sensi del
Reg. n. 995 un “Trader” (Commerciante/rivenditore) ed ha l’obbligo di
tenere un registro di carico e scarico per cinque anni da chi compra ed
a chi vende. L’“utilizzatore” è un “Trader” (Commerciante/rivenditore):
ha quindi l’obbligo di tenere un registro per cinque anni da chi compra
ed a chi vende. Così anche gli anelli successivi allo stesso, con eccezione
del consumatore finale.
6.8	 ESEMPIDIAPPLICAZIONE
DELLADUEDILIGENCEINITALIA
470
CASO 2: Acquisto diretto di semilavorati da segherie EXTRA UE per
imballaggi di legno/pallet
SEGHERIA EXTRA UE
(per esempio Ucraina o Bosnia)
PRODUTTORE ITALIANO
DI PALLET O IMBALLAGGI
INDUSTRIALI DI LEGNO
Vendita di semilavorati per la
produzione di pallet o imballaggi
1° Immissione ai sensi
Reg. UE 995/2010
UTILIZZATORE
DI PALLET/IMBALLAGGI
INDUSTRIALI
OPERATOR
TRADER
In questo caso il “produttore di pallet o di imballaggi industriali di legno”
è un “Operator” (Operatore) ed ha quindi l’obbligo di applicazione
di un sistema di Due Diligence sull’acquisto del legno o prodotti da
esso derivati conforme al Regolamento Europeo N. 995/2010.
L’“utilizzatore” è un “Trader” (Commerciante/rivenditore) ed ha quindi
l’obbligo di tenere un registro per cinque anni da chi compra ed a chi
vende. Così anche gli anelli successivi allo stesso, con eccezione
del consumatore finale.
471
CASO3:AcquistodisemilavoratidasegherieINTRA UEperimballaggi
di legno/pallet da commerciante italiano
SEGHERIA INTRA UE
(per esempio Austria)
COMMERCIANTE
DI LEGNAME ITALIANO
Vendita di semilavorati per la
produzione di pallet o imballaggi
2° Immissione ai sensi
Reg. UE 995/2010
PRODUTTORE ITALIANO
DI PALLET O IMBALLAGGI
INDUSTRIALI DI LEGNO
OPERATOR
UTILIZZATORE DI
PALLET/IMBALLAGGI
INDUSTRIALI
OPERATOR
TRADER
TRADER
TRADER
In questo caso il “commerciante di legname italiano” è un “Trader”
(Commerciante) ed ha l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico
per cinque anni da chi compra ed a chi vende. Il “produttore di pallet
o di imballaggi industriali” è un “Trader” (Commerciante/rivenditore)
ed ha l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico per cinque anni da
chi compra ed a chi vende. L’“utilizzatore” è un “Trader” (Commerciante/
rivenditore) ed ha quindi l’obbligo di tenere un registro per cinque
anni da chi compra ed a chi vende. Così anche gli anelli successivi allo
stesso, con eccezione del consumatore finale. È evidente che l’obbligo di
“Operator” dovrà essere assolto o dalla segheria Intra UE da cui si acquista
o dall’impresa boschiva da cui la segheria INTRA UE compra i tronchi.
472
CASO 4: Acquisto diretto di semilavorati da segherie INTRA UE per
imballaggi di legno/pallet
SEGHERIA INTRA UE
(per esempio Italia, Austria o Germania)
PRODUTTORE ITALIANO
DI PALLET O IMBALLAGGI
INDUSTRIALI DI LEGNO
Vendita di semilavorati per la
produzione di pallet o imballaggi
2° Immissione ai sensi
Reg. UE 995/2010
UTILIZZATORE DI
PALLET/IMBALLAGGI
INDUSTRIALI
OPERATOR
TRADER
TRADER
TRADER
In questo caso il “produttore di pallet o di imballaggi industriali di legno”
è un “Trader” (Commerciante/rivenditore) ed ha l’obbligo di tenere
un registro di carico e scarico per cinque anni da chi compra ed a chi
vende. L’“utilizzatore” è un “Trader” (Commercianti/rivenditori): ha
quindi l’obbligo di tenere un registro per cinque anni da chi compra
ed a chi vende. Così anche gli anelli successivi allo stesso, con eccezione
del consumatore finale. È evidente che l’obbligo di “operator” dovrà
essere assolto o dalla segheria Intra UE da cui si acquista o dall’impresa
boschiva da cui la segheria Intra UE compra i tronchi.
473
CASO 5: Acquisto di tronchi INTRA UE da imprese boschive presenti
in Europa per imballaggi di legno/pallet
BOSCHI INTRA UE
IMPRESA BOSCHIVA
1° Immissione ai sensi
Reg. UE 995/2010
2° Immissione ai sensi
Reg. UE 95/2010
PRODUTTORE ITALIANO DI PALLET O
IMBALLAGGI INDUSTRIALI DI LEGNO
CON SEGHERIA
Venditaditronchiperlaproduzionedipallet
UTILIZZATORE DI PALLET/IMBALLAGGI
INDUSTRIALI
OPERATOR
TRADER
TRADER
In questo caso l’“impresa boschiva” è un “Operator” (Operatore)
ed ha quindi l’obbligo di applicazione di un sistema di Due Diligence
sull’acquisto dei tronchi in conformità al Regolamento Europeo
N. 995/2010. Il “produttore di pallet o di imballaggi industriali di legno
on segheria” è un “Trader” (Commerciante/rivenditore) ed ha quindi
l’obbligo di tenere un registro per cinque anni da chi compra ed a chi
vende. L’“utilizzatore” è un “Trader” (Commerciante/rivenditore) ed ha
quindi l’obbligo di tenere un registro per cinque anni da chi compra ed
a chi vende. Così anche gli anelli successivi allo stesso, con eccezione
del consumatore finale.
474
CASO 6: Acquisto di tronchi da imprese boschive presenti EXTRA UE
per imballaggi di legno / pallet
BOSCHI EXTRA UE
(per esempio Svizzera)
IMPRESA BOSCHIVA
(extra UE, per es. nella stessa Svizzera)
1° Immissione ai sensi
Reg. UE 995/2010
PRODUTTORE ITALIANO DI PALLET O
IMBALLAGGI INDUSTRIALI DI LEGNO
CON SEGHERIA
Vendita di tronchi per la produzione
di pallet/imballaggi
UTILIZZATORE DI PALLET/IMBALLAGGI
INDUSTRIALI
OPERATOR
TRADER
In questo caso il “produttore di pallet o di imballaggi industriali
dilegnoconsegheria” èun“Operator”(Operatore)edhaquindil’obbligo
di applicazione di un sistema di Due Diligence sull’acquisto del
tronchi conforme al Regolamento Europeo n. 995/2010.
L’“utilizzatore” è un “Trader” (Commerciante/rivenditore) ed ha quindi
l’obbligo di tenere un registro per cinque anni da chi compra ed a
chi vende. Così anche gli anelli successivi allo stesso, con eccezione
del consumatore finale.
475
CASO 7: Acquisto di pallet direttamente da produttore INTRA UE
PRODUTTORE PANNELLI INTRA UE
(per esempio Germania o Polonia)
2° Immissione ai sensi
Reg. UE 995/2010
UTILIZZATORE DI PALLET/IMBALLAGGI
INDUSTRIALI
IMPORTATORE DI PALLET
(anche impresa che produce imballaggi
ed integra sua produzione)
OPERATOR
TRADER
TRADER
TRADER
In questo caso l’ “importatore” di pallet è un “Trader” (Commerciante/
rivenditore) e, quindi, non ha l’obbligo di applicazione di un sistema
di Due Diligence sull’acquisto del legno o prodotti da esso derivati
conforme al Regolamento Europeo N. 995/2010, ma ha l’obbligo
di tenere un registro per cinque anni da chi compra ed a chi vende.
L’“utilizzatore” è un “Trader” (Commerciante/rivenditore) ed ha quindi
l’obbligo di tenere un registro per cinque anni da chi compra
ed a chi vende. Così anche gli anelli successivi allo stesso, con eccezione
del consumatore finale. È evidente che l’obbligo di Operator” dovrà
essere assolto o dal produttore di pallet Intra UE da cui si acquista o
dall’impresa da cui il produttore di pallet compra i tronchi/semilavorati.
476
CASO 8: Acquisto di pallet direttamente da produttore EXTRA UE
PRODUTTORE PALLET EXTRA UE
(per esempio Ucraina o Biellorussia)
1° Immissione ai sensi
Reg. UE 995/2010
UTILIZZATORE DI PALLET/IMBALLAGGI
INDUSTRIALI
IMPORTATORE DI PALLET
(anche impresa che produce imballaggi
ed integra sua produzione)
OPERATOR
TRADER
Inquestocasol’“importatore”dipallet èun“Operator”(Operatore)edha
quindil’obbligodiapplicazionediunsistemadiDueDiligencesull’acquisto
del legno o prodotti da esso derivati conforme al Regolamento
Europeo N. 995/2010 (è un “operator” anche il produttore di imballaggi
di legno/pallet che integra la sua produzione/servizi con l’importazione
diretta di imballaggi extra UE o un utilizzatore che importa direttamente
i pallet extra UE). L’“utilizzatore” è un “Trader” (Commerciante/
rivenditore) ed ha quindi l’obbligo di tenere un registro per cinque
anni da chi compra ed a chi vende. Così anche gli anelli successivi
allo stesso, con eccezione del consumatore finale.
477
CASO 8 bis: Acquisto di pallet direttamente da produttore EXTRA
UE: concetto di “paese di produzione/origine” (Country of harvest)
Il Regolamento UE N. 995/2010 si complica in caso di catena di custodia
complesse, come puo’ essere quella del pallet importato.
BOSCHI
RUSSIASIBERIA
IMPORTATORE DI PALLET
(anche impresa che produce
imballaggi ed integra sua
produzione)
1° Immissione ai sensi
Reg. UE 995/2010
Concetto
di “origine”
BOSCHI
UCRAINA
PRODUTTORE PALLET EXTRA UE
(per esempio Ucraina o Biellorussia)
BOSCHI
BIELORUSSIA
OPERATOR
Occorreevidenziarecheil“paesediproduzione”èdaintendersi“country
of harvest”, cioè dove il legname viene raccolto/tagliato (l’“origine”).
Quindi il sistema di Due Diligence sull’acquisto del legno o prodotti da
esso derivati conforme al Regolamento Europeo N. 995/2010 prevede,
oltre a tutti gli altri requisiti da adempiere, che i documenti di legalità
di accompagnamento del pallet siano, in questo caso, il documento
sul taglio legale dei boschi della Russia/Siberia, Ucraina e Bielorussia.
L’importatore dovrà dotarsi di tutta questa documentazione.
478
CASO 9: Acquisto di pioppeti da imprese boschive presenti in
Europa per imballaggi di legno / pallet
PIOPPETO INTRA UE 1° Immissione ai sensi
Reg. UE 995/2010
2° Immissione ai sensi
Reg. UE 95/2010
PRODUTTORE ITALIANO
DI IMBALLAGGI
ORTOFRUTTICOLI
IMPRESA BOSCHIVA
UTILIZZATORE DI IMBALLAGGI
ORTOFRUTTICOLI
OPERATOR
TRADER
TRADER
Venditaditronchiperlaproduzionedipallet
In questo caso l’“impresa boschiva” è un “Operator” (Operatore) ed ha
quindi l’obbligo di applicazione di un sistema di Due Diligence sull’acquisto
del tronchi conforme al Regolamento Europeo N. 995/2010.
Il “produttore di pallet o di imballaggi ortofrutticoli con segheria” è un
“Trader” (Commerciante/rivenditore) ed ha quindi l’obbligo di tenere
un registro per cinque anni da chi compra ed a chi vende. Così anche
gli anelli successivi allo stesso, con eccezione del consumatore finale.
479
CASO 10: Acquisto di pallet USATI direttamente da commerciante
EXTRA UE
COMMERCIANTE
PALLET USATI EXTRA UE
(per esempio Ucraina
o Biellorussia o Albania)
1° Immissione, ma non
APPLICABILE. I materiali
riciclati o recuperati sono
esenti dall’applicazione
del Regolamento EUTR
UTILIZZATORE DI PALLET/IMBALLAGGI
INDUSTRIALI
IMPORTATORE DI PALLET USATI
(anche impresa che produce imballaggi
ed integra sua produzione)
ESENTE DA
APPLICAZIONE
ESENTE DA
APPLICAZIONE
In questo caso l’“importatore” di pallet usati” NON è un “Operator”
(Operatore) in quanto l’Unione Europea per incoraggiare l’impiego
del legno e dei prodotti da esso derivati riciclati/usati, li ha esclusi
dall’ambito di applicazione del presente Regolamento EUTR.
480
CASO 11: Acquisto di semilavorati da segherie EXTRA UE tramite
commerciante italiano per la riparazione di pallet usati
SEGHERIA EXTRA UE
(per esempio Ucraina)
COMMERCIANTE
DI LEGNAME ITALIANO
Vendita di semilavorati per la
riparazione pallet
1° Immissione ai sensi
Reg. UE 995/2010
RIPARATORE DI PALLET USATI
UTILIZZATORE DI PALLET/IMBALLAGGI
INDUSTRIALI
OPERATOR
TRADER
TRADER
In questo caso il “commerciante italiano di legname” è un “Operator”
(Operatore) ed ha quindi l’obbligo di applicazione di un sistema di Due
Diligence sull’acquisto del tronchi conforme al Regolamento Europeo
N. 995/2010. Il “riparatore di pallet” è un “Trader” (Commerciante/
rivenditore) ed ha l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico per
cinque anni da chi compra ed a chi vende (attenzione: solo del legname
utilizzato per pallet in quanto i pallet usati sono esenti da applicazione).
L’“utilizzatore” è un “Trader” (Commerciante/rivenditore): ha quindi
l’obbligo di tenere un registro per cinque anni da chi compra ed a
chi vende. Così anche gli anelli successivi allo stesso, con eccezione
del consumatore finale.
481
CASO 12: Acquisto di semilavorati da segherie INTRA UE per
riparatori di pallet
2° Immissione ai sensi
Reg. UE 995/2010
RIPARATORE DI PALLET USATI
SEGHERIA INTRA UE
(per esempio Italia, Austria o Germania)
UTILIZZATORE DI PALLET/IMBALLAGGI
INDUSTRIALI
OPERATOR
TRADER
TRADER
TRADER
Vendita di semilavorati
per la riparazione di pallet
In questo caso il “riparatore di pallet” è un “Trader” (Commerciante/
rivenditore) ed ha l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico per
cinque anni da chi compra ed a chi vende (attenzione: solo del legno o
prodottidaessoderivatiutilizzatoperpalletinquantoipalletusatisono
esenti da applicazione). L’“utilizzatore” è un “Trader” (Commercianti/
rivenditori) ed ha quindi l’obbligo di tenere un registro per cinque
anni da chi compra ed a chi vende. Così anche gli anelli successivi allo
stesso, con eccezione del consumatore finale. È evidente che l’obbligo
di “operator” dovrà essere assolto o dalla segheria Intra UE da cui si
acquista o dall’impresa boschiva da cui la segheria compra i tronchi”.
482
CASO 13: Acquisto di semilavorati da segherie EXTRA UE per la
riparazione di pallet di legno
SEGHERIA EXTRA UE
(per esempio Ucraina, Biellorussia)
RIPARATORE DI PALLET USATI
Vendita di semilavorati
per la riparazione di pallet
1° Immissione ai sensi
Reg. UE 995/2010
UTILIZZATORE DI
PALLET/IMBALLAGGI
INDUSTRIALI
OPERATOR
TRADER
In questo caso il “riparatore di pallet” è un “Operator” (Operatore)
ed ha quindi l’obbligo di applicazione di un sistema di Due Diligence
sull’acquisto del legno o prodotti da esso derivati conforme
al Regolamento Europeo N. 995/2010 (attenzione: solo del legname
utilizzato per pallet in quanto i pallet usati sono esenti da applicazione).
L’“utilizzatore” è un “Trader” (Commerciante/rivenditore): ha quindi
l’obbligo di tenere un registro per cinque anni da chi compra ed a
chi vende. Così anche gli anelli successivi allo stesso, con eccezione
del consumatore finale.
483
CASO 14: Acquisto di pallet USATI direttamente da commerciante
EXTRA UE
PRODUTTORI DI BLOCCHETTI
IN TRUCIOLARE PER PALLET
INTRA/EXTRA UE
1° o 2° Immissione,
ma non APPLICABILE.
I materiali riciclati o
recuperati sono esenti
dall’applicazione del
Regolamento EUTR
UTILIZZATORE DI PALLET/IMBALLAGGI
INDUSTRIALI
PRODUTTORE DI PALLET
ESENTE DA
APPLICAZIONE
ESENTE DA
APPLICAZIONE
In questo caso il “produttore di blocchetti in truciolato per pallet” è
un“Operator”(Operatore)inquantol’UnioneEuropeaperincoraggiare
l’impiego del legno e dei prodotti da esso derivati riciclati/usati, li ha
esclusi dall’ambito di applicazione del presente Regolamento EUTR.
Infatti i blocchetti vengono di solito prodotti con legno recuperato
e riciclato o prodotto con scarti di segheria e quindi con materiale
recuperato. Nel caso fosse utilizzato anche un solo metro cubo di legno
proveniente da risorse forestali (per esempio cippatura tronco e non
degli scarti della segherie), allora il tutto rientrerebbe nell’applicazione
del Regolamento EUTR. È importante ricordare che quando si ha a
che fare con un prodotto composto da un mix di legno “vergine” ed
altri materiali riciclati o recuperati, è l’elemento“vergine” del prodotto
a farlo rientrare nell’ambito di applicazione del Regolamento EUTR.
484
Come anticipato il Regolamento UE n. 995/2010 è diventato attuativo
dal 3 marzo 2013, ma la «Dovuta Diligenza» delle imprese italiane
è già in corso: l’applicazione di questo Regolamento potrà
diventare un’opportunità di miglioramento e un vantaggio
competitivo per tutti quei soggetti che, per tempo,
implementeranno un sistema di «Due Diligence» non come
un «atto dovuto», ma come scelta strategica imprenditoriale.
È importante sottolineare che il Regolamento EUTR obbliga gli
“operatori” a utilizzare un insieme di procedure e misure, che insieme
costituiscono il “Sistema di Dovuta Diligenza” al fine di minimizzare
il rischio di commercializzazione sul mercato interno di legno e prodotti
da esso derivati di provenienza illegale.
Conlegno è un Consorzio di diritto privato, senza scopo di lucro,
promosso dalle Associazioni nazionali dell'Industria, del Commercio
e delle PMI afferenti alla filiera del legno. La mission di Conlegno
è quella di favorire i molteplici utilizzi del legno: come materia prima,
comelegnostrutturale,comeimballaggio.Conlegnooperaattraverso
la costituzione di Comitati Tecnici e si occupa, con estrema flessibilità
e dinamicità, di tematiche trasversali a tutta la filiera. Per questa
tematica ne è stato istituito uno specifico, il Comitato Tecnico
LegnOK. Il Regolamento EUTR è un obbligo per tutte le imprese
italiane perché legge dell’Unione Europea.
Per rispondere agli obblighi del “Regolamento EUTR”, Conlegno
ha inviato alla Commissione europea DG Ambiente la domanda
di riconoscimento come “Organismo di Controllo” per l’Italia ed è
stato riconosciuto il 19 agosto 2013.
6.9	 CONSIDERAZIONICONCLUSIVE
485
486
Il SISTEMA DI DUE DILIGENCE LEGNOK DI CONLEGNO
Riconoscimento di Conlegno in qualità di “Organismo di Controllo”
per l’Italia.
Conlegno, attivo dal 2002, è un Consorzio di diritto privato senza
scopo di lucro, promosso dalle associazioni nazionali dell’Industria
(Assocarta e FederlegnoArredo con le sue Associazioni Assolegno
e Assoimballaggi), del Commercio (Fedecomlegno) e delle PMI della
filiera del legno (CNA – Produzione Legno Arredo, Confartigianato
Legno Arredo, Unital-Confapi).
Nell’ottobre del 2010 il Parlamento europeo ed il Consiglio emanano
il Regolamento (UE) N. 995/2010 nel quale viene prevista la figura di
“Organismi di Controllo” a supporto del settore legno-carta del mercato
europeo. In linea con le prescrizioni del suddetto Regolamento e con il
Regolamento delegato (UE) della Commissione europea N. 363/2012
Conlegnoneldicembre2012inviaallaDGAmbientedellaCommissione
Europea (CE) domanda di riconoscimento come “Organismo di
Controllo”.
La Commissione Europea riconosce Conlegno, in data 19 agosto 2013,
quale “Organismo di Controllo” prima entità privata italiana legalmente
stabilita nell’Unione ad essere riconosciuta a livello europeo.
Tale riconoscimento comporta il rispetto dei requisiti richiesti
dall’art. 8 del Regolamento (UE) N.995/2010 quali la valutazione
periodica del Sistema di Due Diligence conferendo agli operatori
il diritto di usarlo, verificarne l’uso corretto e compiere opportuni
interventi qual’ora un operatore non usi adeguatamente il sistema.
Conlegno ha sviluppato la propria attività predisponendo un
“Vademecum operativo LegnOK” nel quale vengono definite le due
possibilità messe a disposizione alle aziende del settore legno e prodotti
da esso derivati, ovvero:
487
- la prima possibilità è quella di avvalersi dei “Servizi LegnOK” in questo
caso l’azienda sceglie di non aderire ad un organismo di controllo
ma di utilizzarne solo i servizi che consentono all’azienda di avere
tutte le informazioni necessarie alla propria valutazione del rischio,
- la seconda è quella di aderire interamente a Conlegno in qualità di
Organismo di Controllo, essere sottoposti al controllo da parte di un
Ente di Certificazione LegnOK accreditato e formato direttamente da
Conlegno ed ottenere in concessione d’uso il Marchio LegnOK.
La struttura implementata e il suo funzionamento trovano applicazione
anche grazie alla partnership con la rete TRAFFIC – WWF in
qualità di Centro di Informazione sul Legno col fine di fornire una
indicazione inerente la completezza dei dati inseriti all’interno della
documentazione e la ricostruzione della filiera di approvvigionamento
del “legno e/o prodotti da esso derivati” importato, dalla foresta fino
alla prima immissione sul mercato europeo. Conlegno ha predisposto
una Piattaforma informatica chiamata “Piattaforma LegnOK” che
consentirà alle aziende del settore legno-carta di sviluppare il sistema
di Due Diligence LegnOK, le proprie analisi e ottenere l’accesso agli
aggiornamenti sulle informazioni necessarie all’implementazione del
sistema.
In qualità di "Organismo di Controllo" spetterà quindi a Conlegno –
Comitato Tecnico LegnOK il compito di:
a) 	 mantenere e valutare periodicamente un proprio “Sistema di Due
	 Diligence” conferendo agli Operatori il diritto di usarlo;
b) 	 verificare l’uso corretto del proprio “Sistema di Due Diligence”
	 da parte di tali Operatori;
c) 	 compiere gli opportuni interventi qualora un Operatore non usi
	adeguatamente il proprio “Sistema di Due Diligence”, informando,
	 fra l’altro, l’Autorità Competente in caso di rilevante o reiterata
	 inadempienza da parte dell’operatore.
488
Per poter svolgere le funzioni di “Organismo di Controllo” Conlegno ha
ideato e predisposto un proprio “Sistema di Due Diligence”, descritto
all’interno del “Regolamento LegnOK” con i seguenti obiettivi:
1. 	 fornire indicazioni concrete agli “Operatori” ed ai “Commercianti”
	 circa le prassi operative da adottare per assicurare la conformità
	 al “Regolamento EUTR”;
2. 	 definire le regole per verificare l’applicazione dei requisiti descritti;
3. 	 definire le procedure necessarie per il rilascio e mantenimento
	 della concessione all’uso del “Marchio LegnOK”;
4. 	dare visibilità agli Operatori/Commercianti valutati conformi
	 al Regolamento LegnOK, anche attraverso azioni di promozione
	 e tutela del “Marchio LegnOK”;
5. 	 sensibilizzare, formare ed informare gli Operatori della Filiera circa
	 il proprio “Sistema di Due Diligence”;
6. 	 sensibilizzare, formare ed informare i Commercianti della Filiera
	 legno-carta circa l’obbligo di tracciabilità.
Sono due pertanto gli strumenti concreti che verranno proposti
nel rispetto del “Regolamento EUTR”:
	 Il proprio “Sistema di Dovuta Diligenza” (denominato “Sistema
	 di Dovuta Diligenza LegnOK”);
	 Il “Marchio LegnOK”.
489
Di seguito una rappresentazione schematica del “Sistema di Dovuta
Diligenza LegnOK”:
1.	 La struttura del Sistema di Due Diligence LegnOK proposto
	 da Conlegno
Con l’adozione del “Regolamento LegnOK” sia all’"Operatore” sia
al “Commerciante” verrà associato il “Marchio LegnOK”: esso potrà
essere utilizzato su carta intestata, listini e qualsiasi altro materiale
pubblicitario sia su supporto cartaceo sia informatico, sempre
in abbinamento alla ragione sociale o logo del soggetto conforme
al presente “Regolamento LegnOK” dall’Ente di certificazione.
Il “Marchio LegnOK” si presenta come segue:
490
L’Obiettivo del Consorzio è stato, nel rispetto del “Regolamento
EUTR”, quello di proporre un “Sistema di Dovuta Diligenza” facilmente
adottabile da tutte le aziende coinvolte:
	 rispetto di tutti i requisiti sia per gli Operatori (accesso
	 alle informazioni, valutazione del rischio, attenuazione dello stesso)
	 sia per i Commercianti (tracciabilità);
	 un sistema “chiavi in mano” con strumenti facilmente adottabili
	 da ogni impresa coinvolta;
	 alta valorizzazione e tutela per le imprese aderenti;
	 relazioni dirette con l’Autorità Competente e la Commissione
	europea.
Conlegno mette a disposizione delle imprese della filiera legno-carta
il proprio Sistema di Due Diligence sviluppato in questi anni. Inoltre
Conlegnohastabilitounaretedicontattiintuttoilmondo,comel’accordo
con la rete Traffic del WWF, per raccogliere e valutare informazioni
sull’origine del legno in ogni parte del mondo. Non meno importante
è l’avvio della collaborazione con tre importanti Società di Ispezione
presenti in tutto il mondo per le eventuali azioni di attenuazione del
rischio e per raccogliere ulteriori informazioni sull’origine del legno.
Infine due laboratori certificati per il riconoscimento delle specie
legnose in prodotti in cui ci sia il “dubbio” sul riconoscimento
delle specie forestale stessa.
Spetterà a Conlegno, in linea con quanto previsto dal Regolamento UE
N. 995/2010 svolgere i seguenti compiti:
	 Sviluppare un sistema di “Dovuta Diligenza” funzionale.
	 Accordare agli operatori il diritto di utilizzare il sistema di Dovuta
	Diligenza.
	 Verificare l’impiego adeguato del sistema da parte degli operatori.
	 Adottare azioni appropriate in caso di errore da parte di un operatore.

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Enciclopedia pallet: Due Diligence

  • 1. SEBASTIANO CERULLO ENCICLOPEDIA DEL PALLET DI LEGNO Estratto Capitolo 6 “Due Diligence del Legno”
  • 2. 447 Per legno illegale si intende la raccolta, il trasporto, l’acquisto e la vendita di materiale legnoso effettuati nel mancato rispetto delle leggi nazionali o internazionali in materia. In particolare, l’origine illegale di legname è il risultato di utilizzazioni e transazioni che avvengono in violazione delle leggi e delle norme forestali e doganali vigenti nel Paese di produzione: un problema globale che determina conseguenze negative sull’economia, l’ambiente e la società. In termini economici, il taglio illegale comporta la perdita di proventi e altri benefici. Secondo le più recenti stime della Banca mondiale alivellointernazionale,siregistraunaperditadelsolovaloreeconomico per l’industria e i proprietari forestali pari a circa 10 miliardi di euro per anno (Fonte: Illegal wood for European Market, luglio 2008 WWF). In termini ambientali, il taglio illegale è associato alla deforestazione, ai cambiamenti climatici ed alla perdita di biodiversità, tant’è che circa il 15/20% dei gas ad effetto serra è causato dal degrado e dallo sfruttamento continuo delle foreste (Fonte: Illegal wood for European Market, luglio 2008 WWF). In termini sociali, il taglio illegale è a volte strettamente connesso a speculazioni per lo sfruttamento delle terre e risorse, all’impoverimento delle comunità indigene e locali nonché a conflitti armati. Quasi 50 milioni di persone al mondo vivono in foreste minacciate da disboscamento illegale e dipendono dalla stabilità di tali aree. CAPITOLO 6 DUE DILIGENCE DEL LEGNO 6.1 ILCONTESTOGENERALE
  • 3. 448 Per ultimo in termini di governance, il fenomeno della corruzione porta ad indebolire ed “erodere” le norme dei poteri legislativi ed il normale perseguimento di una buona governance. Nel 2010, prima dell’introduzione del Regolamento (UE) N. 995/2010 (noto anche come EUTR e di seguito indicato come “Regolamento EUTR”) non esisteva nell’Unione Europea alcuna legislazione che proibisse il commercio illegale di legname o che esortasse le aziende ad introdurre misure significative per garantire che il legname che commercializzavano fosse di provenienza legale. Il 3 marzo 2013 è entrato in vigore all’interno di tutti i 28 Paesi europei, il Regolamento (UE) N. 995/2010, che stabilisce gli obblighi delle imprese che collocano/vendono legno e prodotti da esso derivati sul mercato. Sarà applicabile alle aziende che commercializzano un’ampia gamma di materiali derivati dal legno, inclusi i materiali prodotti a base di cellulosa e carta. A livello globale l’unica legge esistente per il commercio illegale del legname era ed è il “Lacey Act”, che vieta l’introduzione di legname di provenienza illegale nel mercato statunitense (si pensi alla recente cronaca internazionale che ha riguardato la condanna per commercio di legno illegale del ben noto produttore di chitarre Gibson per un’importazione di “ebano del Madagascar”). Negli ultimi vent’anni, ancor prima di questo Regolamento EUTR, è diventato sempre più importante per le aziende intraprendere misure volontarieperacquistareillegnameinmodoresponsabile,conl’impegno rivolto alla riduzione dell’impatto ambientale delle loro supply chain e per la preservazione delle specie in pericolo di estinzione, l'habitat, la biodiversità e le comunità locali. 6.2 ASPETTIGENERALIDELREGOLAMENTO EUROPEON.995/2010
  • 4. 449 Il mercato del commercio responsabile del legname è cresciuto ed in particolare la richiesta di legname certificato. Attualmente sono migliaia le imprese che hanno ottenuto la certificazione di utilizzo sostenibile delle risorse forestali. Importanti rivenditori al dettaglio, Governi e autorità locali stanno specificando nei contratti che l’approvvigionamento del legname deve avvenire in modo responsabile e legale. Numerose sono le iniziative di Associazioni ONG che promuovono il commercio internazionale responsabile del legno e dei prodotti da esso derivati, sviluppando reti di collegamento tra fornitori eacquirentiresponsabili. L’avvento del Regolamento EUTR è, quindi, solo una delle ragioni che dovrebbero suscitare l’interesse delle aziende verso l’applicazione di un sistema di due diligence per il legno ed i prodotti da esso derivati nelle rispettive catene di fornitura. I vantaggi che provengono dall’adozione di pratiche efficaci per l’approvvigionamento responsabile e legale del legname sono (oltre chiaramente all’obbligo di legge dettato dal Regolamento EUTR): soddisfare la crescente richiesta d’approvvigionamento della clientela di questo tipo di materiale; ridurre il rischio d’impresa causato da potenziali interruzioni nella supply chain causate dall’approvvigionamento illegale del legname; (prima dell’avvento del Regolamento EUTR) differenziare il brand di un’azienda per clienti e consumatori responsabili; creare una maggiore consapevolezza del funzionamento della supply chain che una fornitura legale e responsabile comporta; far cessare una volta per tutte, soprattutto da parte dei produttori di materiali alternativi, le accuse alla filiera legno-carta di essere responsabili del taglio illegale / disboscamento. Le aziende che ad oggi hanno volontariamente intrapreso misure di approvvigionamento del legname responsabile sono già sulla strada giusta per questo nuovo importante adempimento che sicuramente
  • 5. 450 tutelerà l’immagine di tutta la filiera bosco-legno-carta, confermando le pratiche di legalità oramai insite nel DNA delle imprese italiane. Il Regolamento EUTR ha i seguenti obiettivi: vietare la vendita di legname illegale e dei prodotti da esso derivati nel mercato UE; minimizzare il rischio di commercializzazione di legname illegale richiedendocheleaziendechecollocanolegnameoprodottidaesso derivatisulmercatoUEattuinounrigorososistemadiduediligence; migliorare la tracciabilità del legno o dei prodotti da esso derivati in modo che tutte le aziende appartenenti ad una supply chain del legname siano a conoscenza di chi ha fornito loro il materiale ed a chi a loro volta l’hanno fornito. L’adempimento al Regolamento EUTR sarà fatto rispettare dalle “Autorità Competenti” a livello nazionale (in Italia dal Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali) che attueranno un piano di controllo (in Italia tramite il Corpo Forestale dello Stato) direttamente sulle imprese o indirettamente sugli “organismi di controllo” e ne garantiranno l’applicazione prevedendo sanzioni in caso di non ottemperanza. Le conseguenze principali per le aziende europee soggette al Regolamento includono: sanzionieconomicheacuil’aziendaèsoggettasevendedellegname illegale sul mercato dell’UE o nel caso l’impresa non si doti di un sistema che preveda la due diligence nella gestione commerciale di un’azienda; la possibilità di avviare una politica di acquisto di legname certificato rendendo la gestione aziendale conforme a quanto previsto dal Regolamento EUTR e, al contempo, riducendo in modo rilevante l’impegno necessario per la raccolta dei dati e per la valutazione dei processi per minimizzare i rischi. L’introduzione del Regolamento EUTR avrà un impatto più ampio anche
  • 6. 451 sulleaziendealdifuorideiconfiniUE,chedovrannoaffrontareunarichiesta superiore in termini di buona pratica nell’approvvigionamento del legno. Nell’ottobre 2010, quindi, l’UE ha adottato il nuovo Regolamento N.995/2010 conl’obiettivodiporreunfrenoalmercatodel«sommerso» e per far diventare l’Europa il primo mercato totalmente libero dalle infiltrazioni di legno illegale. Questa è la entusiasmante ed eticamente sentita sfida a cui è chiamata a rispondere tutta la filiera legno-carta europea. Il Regolamento contrasta il commercio di legno e prodotti del legno da esso derivati tagliati illegalmente attraverso tre obblighi principali: 1. vieta l’immissione sul mercato UE di legname tagliato illegalmente e dei prodotti da esso derivati; 2. obbliga le imprese che immettono per la prima volta sul mercato UE prodotti del legno ad adottare «un sistema di dovuta diligenza». Queste imprese sono definite all’interno del Regolamento N. 995/2010 come “Operatori”; 3. obbliga le imprese degli anelli successivi all’ “Operatore” della filiera legno di garantire la rintracciabilità del legno e dei prodotti da esso derivati. Queste imprese sono definite come “Commercianti” ed hanno l’obbligo di redigere un registro con il nome dei propri fornitori e clienti. È escluso da quest’obbligo il consumatore finale. Con l’espressione inglese “Due Diligence”, letteralmente “Dovuta Diligenza”, si identifica il processo investigativo che viene messo in atto 6.3 OBBLIGHI DELREGOLAMENTOEUTR 6.4 ASPETTIPRATICIDELSISTEMA DI«DUEDILIGENCE»
  • 7. 452 per analizzare un determinato aspetto con lo scopo di ridurre i rischi potenziali derivanti dall’aspetto analizzato. Nel caso della “Due Diligence europea”, essa prevede che gli operatori del settore debbano applicare adeguate procedure di gestione del rischio per ridurre al minimo la possibilità di immettere sul mercato UE legname tagliato illegalmente, o prodotti derivati contenenti legno di origine illegale. Per quanto concerne gli aspetti pratici, le imprese interessate all’applicazione del Regolamento dovranno essere in grado di fornire ed inserire nella loro organizzazione quanto segue: 1. informazioni sull’approvvigionamento, secondo cui gli organismi di controllo devono poter accedere ai dati relativi a: a. descrizione del prodotto e evidenza delle specie forestali utilizzate, b. Paese in cui è stata effettuata la raccolta/taglio del legname, c. quantità di materiale, d. fornitore, e. cliente, f. conformità con la normativa forestale vigente (del Paese di taglio). 2. Procedure di valutazione del rischio, intese a dimostrare la conformità alla normativa forestale vigente (es: documenti di legalità del Paese di origine del legname, certificazioni, verifiche, FLEGT, ecc…), la prevalenza di taglio illegale di specie forestali, la prevalenza di taglio illegale nel Paese o Regione, l’eventuale presenza di sanzioni internazionali (per esempio dell’ONU) o conflitti armati, la complessità della Supply Chain (catena di approvvigionamento). 3. Procedure di riduzione del rischio, che si realizzano attraverso misure adeguate e proporzionate (attività di mitigazione) finalizzate
  • 8. 453 ad un’efficace diminuzione del rischio e che possono includere: informazioni aggiuntive e/o controlli da parte di enti terzi indipendenti, fino alla scelta ultima di rinuncia all’acquisto del carico di legno o prodotti da esso derivati. COMUNICATO STAMPA: PROGETTO “TREES” AI BLOCCHI DI PARTENZA! (ottobre 2014) Il primo incontro ufficiale tra i partner coinvolti nel progetto di ricerca finanziato dalla Commissione europea si terrà il 3 ottobre a Godega di Sant’Urbano (TV). Avrà l’obiettivo di affiancarsi e rafforzare il regolamento UE per contrastare il commercio illegale di legname. Venti mesi di tempo per rafforzare gli strumenti anti-corruzione europei contro le attività illecite che ogni anno vengono commesse nel settore legno e per indagare le falle nell’attuale normativa comunitaria che possono favorire il traffico illegale di legname. A offrire l’opportunità di questa collaborazione un progetto di ricerca finanziato dalla DG Affari Interni della Commissione europea nell’ambito del Programma ISEC e denominato TREES (Timber Regulation Enforcement to protect European wood Sector from criminal infiltration). Obiettivo del progetto, partito ufficialmente il 1° settembre, sarà quello di rinforzare l’attuale Regolamento Europeo N. 995/2010 (entrato in vigore il 3 marzo 2013 all'interno di tutti i 27 Paesi europei) per utilizzarlo non solo come mezzo di contrasto al commercio nella UE di legname raccolto illegalmente ma anche come strumento anticorruzione nel settore legno. Un’esigenza quanto mai sentita visto che la UE è tutt’oggi tra le maggiori importatrici di legno la cui origine resta spesso poco chiara: una ricerca finanziata dal Parlamento Europeo quantifica addirittura nel 20% delle importazioni complessive come derivanti da “fonti illegali”.
  • 9. 454 Conlegno (Consorzio Servizi Legno Sughero) è il lead partner del progetto, insieme ai partner PEFC Italia (ente normatore nel settore foresta-legno), RiSSC (Centro Ricerca e Studi su Sicurezza e Criminalità), l’olandese CNVP (Connecting Natural Values & People Foundation) e la bulgara RiskMonitor. I partner associati sono INTERPOL, PEFC Slovenia, PEFC United Kingdom, PEFC Council (CH), PEFC Germany, PEFC Slovakia, PEFC Norway, Bulgarian Investigators' Chamber. Il primo incontro tra i partner del progetto è in programma il 3 ottobre a Godega di Sant’Urbano (Treviso) durante il tradizionale appuntamento annuale delle associazioni dell’Area Legno di FederlegnoArredo, che quest’anno sarà dedicato al tema “bosco, legno, lavoro: insieme verso il futuro”. Il giorno dopo, i dettagli del progetto saranno presentati agli operatori del legno italiani durante il Convegno Nazionale del Legno. Il traffico illegale danneggia in maniera significativa sia il mercato legale dellegno,siailmercatointerno,intesoinsensopiùampio(evasionefiscale, riciclaggio e mancato rispetto delle regole del mercato del lavoro) e trova il punto di maggior vulnerabilità proprio nella possibilità di corruzione che si verifica in vari punti della catena del commercio (dal taglio illegale alle dogane alla falsificazione dei documenti presentati all'acquirente). Si stima che dal 50 al 90% del legno illegale tratto dalle foreste dei principali paesi produttori tropicali rappresenti dal 15 al 30% del legno illegale a livello globale con un valore che va dai 30 ai 100 miliardi di dollari annui. La difficoltà a stimare le percentuali e il valore economico globale danno un’idea di quanto questo mercato possa essere potenzialmente proficuo per le organizzazioni criminali. Ogni anno in Europa vengono smerciate tonnellate di legno la cui provenienza non è chiaramente tracciata e lascia spazio ad operazioni di traffico illegale il cui commercio danneggia in modo significativo le imprese che invece operano in maniera legale. Oltre agli operatori del mercato anche i governi vengono danneggiati a livello economico con mancate entrate fiscali (evasione dell’IVA), mancato pagamento dei contributi (oneri fiscali/previdenziali), riciclaggio di denaro.
  • 10. 455 Il progetto TREES si pone quindi l'obiettivo di indagare sugli elementi di maggior vulnerabilità che favoriscono le possibilità di corruzione nei vari passaggi della catena (domanda/offerta) utilizzando uno strumento esistente e "nuovo" quale quello rappresentato dal sistema della Dovuta Diligenza (la c.d. Due Diligence), il cui potenziale anti-corruzione e anti-criminalità non è ancora stato esplorato. L'attività di ricerca prevede la creazione di uno strumento che permetta di favorire e mitigare il rischio di incorrere nell'acquisto di legno contraffatto o illegale (dal taglio allo smercio stesso) passando attraverso attività di desk research quali interviste a operatori specializzati (operatori del legno e forze di polizia, Interpol) e attraverso attività di ricerca pura (raccolta e analisi di dati ufficiali forniti da forze di polizia e Governi). Una volta sviluppati gli strumenti che permettano un reale potenziamento dell'utilizzo del sistema di Due Diligence, il progetto partirà con dei seminari online rivolti a tutti gli operatori europei interessati e degli incontri formativi rivolti in maniera più specifica agli operatori dei Balcani (Macedonia, Albania, Kosovo e Bulgaria), area con la quale il progetto intende creare cooperazione e collaborazione per un'ottimale implementazione del Regolamento EUTR e che si spera possa rappresentare una buona pratica per tutti gli altri Paesi che intendono commercializzare con l'Europa. Al termine dei venti mesi di lavoro, verrà organizzato nella sede di Interpol a Lione nella primavera 2016 un evento europeo di formazione rivolta a tutti i rappresentanti delle forza di polizia di tutti i paesi europei, con l’obiettivo di trasferire agli investigatori le informazioni acquisite durante il progetto e rafforzando la loro capacità di intelligence, ma anche per creare maggiore raccordo tra chi lavora nel commercio legale e chi invece deve controllare che il mercato operi nel modo più legale possibile. Co-funded by the Prevention of and Fight against Crime Programme of the European Union
  • 11. 456 Per essere estremamente pratici, ogni impresa dovrà, fin da subito, rispondere a due domande fondamentali: 1) Il legno ed i prodotti da esso derivati che la mia impresa utilizza nel ciclo produttivo (anche un solo metro cubo) sono coinvolti dal Regolamento N. 995/2010? Se la risposta di cui sopra è positiva, allora dovrà passare alla domanda successiva. Se la risposta è negativa l’impresa non è soggetta all’applicazione del Regolamento EUTR. 2) La mia impresa nell’ambito del Regolamento EUTR è da inquadrare come “Operatore” o come “Commerciante”? DOMANDA NUMERO 1: Il legno ed i prodotti da esso derivati che la mia impresa utilizza nel ciclo produttivo (anche un solo metro cubo) sono coinvolti dal Regolamento N. 995/2010? Come primo passo l’impresa deve quindi, a prescindere dal luogo di origine di acquisto, controllare se il legno o i prodotti da esso derivati trattati nel proprio ciclo produttivo rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) N. 995/2010, cioè se gli stessi sono contemplati nell’allegato al Regolamento EUTR, che riportiamo qui di seguito (in grassetto quelli che interessano la filiera dell’imballaggio di legno): 4401 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili; 4403 Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato; 4406 Traversine di legno per strade ferrate o simili; 6.5 CHIDEVEADOTTARE ILREGOLAMENTOEUTR
  • 12. 457 4407 Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm; 4408 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno laminato simile e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anchepiallato,levigato,assemblatiinparallelooditesta,dispessore inferiore o uguale a 6 mm; 4409 Legno (comprese le liste e le tavolette per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa; 4410 Pannelli di particelle, pannelli detti "oriented strand board" (OSB) e pannelli simili di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici; 4411 Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici; 4412Legnocompensato,legnoimpiallacciatoelegnolaminatosimile; 44130000Legnodetto"addensato",inblocchi,tavole,listellioprofilati; 441400 Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili; 4415 Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; pallets o pedane di carico, semplici, pallets o pedane-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno; 44160000 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio; 4418 Lavori di falegnameria o lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura ("shingles" e "shakes") di legno, legno [compreselelisteeletavolette(parchetti)perpavimenti,nonriunite] profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa;
  • 13. 458 Pasta di legno e carta dei capitoli 47 e 48 della nomenclatura combinata, con l’eccezione di prodotti a base di bambù e materiali riciclati (avanzi o rifiuti); 940330, 940340, 94035000, 940360 e 94039030 Mobili in legno; 94060020 Costruzioni prefabbricate. È importante notare che il termine “prodotti derivati dal legno” comprende un’ampia varietà di materiali a base di legno, inclusi i materiali prodotti dalla cellulosa e dalla carta. Un’analisi approfondita dell’allegato al Regolamento (UE) n. 995/2010 è essenziale per garantire la corretta identificazione dei prodotti utilizzati e comprendere se il Regolamento EUTR è applicabile all’azienda. I prodotti interessati dal Regolamento EUTR sono stati inseriti nell’allegato secondo il loro codice di Nomenclatura combinata (NC). La NC è un sistema di classificazione mondiale armonizzato per i principali paesi. È identificato con un codice ad otto cifre. Casi particolari: materiale riciclati È importante evidenziare che l’Unione Europea per incoraggiare l’impiego del legno e dei prodotti da esso derivati riciclati, li ha esclusi dall’ambito di applicazione del presente Regolamento EUTR,. In quanto ciò avrebbe costituito un onere sproporzionato per le imprese (“…….con l’eccezione dei prodotti derivati dal legno o componenti di tali prodotti ottenuti dal legno ovvero prodotti derivati dal legno che hanno completato il loro ciclo di vita e sarebbero altrimenti smaltiti come rifiuti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti ( 2 )”). Al fine di verificarne l’effettiva esenzione occorre tuttavia applicare la “due diligence” anche ai sudddetti materiali. È importante ricordare che quando si ha a che fare con un prodotto composto da un mix di legno “vergine” ed altri materiali riciclati o recuperati, è l’elemento “vergine” del prodotto a farlo rientrare nell’ambito di applicazione
  • 14. 459 del Regolamento EUTR. Casi particolari: esclusione degli imballaggi di legno in uso I prodotti del packaging con i codici di Nomenclatura combinata (NC) 4415 o 4819 rientrano nel Regolamento EUTR quando sono collocati sulmercatocomeprodottifinitienoncomepackagingperaltriprodotti. Se il packaging, come classificato dai codici NC 4415 o 4819, è usato per “sostenere, proteggere o trasportare” un altro prodotto non rientra nel Regolamento (UE) n. 995/2010 (in sintesi il pallet con sopra i prodotti da trasportare). DOMANDA NUMERO 2: La mia impresa nell’ambito del Regolamento EUTR è da inquadrare come “Operatore” (“Operator”) o come “Commerciante” (“Trader”)? Il secondo passo che un’azienda deve considerare è quello di collocarsi come “operatore” o come “commerciante”, a seconda del proprio ruolo nella filiera seguirà l’operatività enunciata dal Regolamento UE N. 995/2010. Qui di seguito le definizioni: «Operatore»: una persona fisica o giuridica che commercializza legno o prodotti derivati». Si tratta dei soggetti che immettono per primi il legno e i prodotti in legno sul mercato dell’Unione Europea e sono quelli maggiormente coinvolti dall’applicazione del Regolamento. Le informazioni concernenti l’approvvigionamento degli operatori e l’applicazione delle procedure di attenuazione del rischio devono essere documentate in appositi registri, che devono essere conservati almeno per cinque anni e devono essere messi a disposizione dell’autorità competente per i controlli. «Commerciante» (rivenditore): una persona fisica o giuridica che, nell’ambito di un’attività commerciale, vende o acquista sul mercato interno (cioè dei Paesi dell’Unione Europea), legno o prodotti da esso derivati già immessi da altri» (ovvero dall’ “Operatore”). I «commercianti» devono in sintesi conservare per cinque anni le informazioni sul fornitore (“Operatore”
  • 15. 460 o “commerciante”) da cui acquistano il legno e i prodotti in legno e quelle sul cliente a cui li vendono. Quasi tutte le aziende conservano già la suddetta documentazione, pertanto in genere non sarà necessario introdurre misure integrative per dimostrare e garantire la conformità al suddetto requisito. A questo riguardo, il Regolamento EUTR richiede di conservare la suddetta documentazione per cinque anni, ma solo fino all’ultimo punto vendita all’interno delle operazioni di commercializzazione; non è quindi necessario fornire le informazioni sulle vendite ai consumatori finali. Ciascuno dei suddetti deve adempiere ad obblighi differenti. È pertanto importante identificare correttamente a quale categoria appartengono le attività per capire quali sono gli obblighi previsti dal Regolamento (UE) N. 995/2020 Nel caso in cui l’impresa si collochi come “Operatore”, allora occorre che attivi un sistema di “Due Diligence” nei suo acquisti di legno e dei prodotti da esso derivati. Qui di seguito uno schema sintetico in merito all’applicazione del Regolamento UE N. 995/2010 (elaborazione Conlegno su Fonte Proforest):
  • 16. 461 Schema sintetico sull’applicazione del Regolamento EUTR Il “prodotto” rientra nella classificazione della nomenclatura combinata di cui all’Allegato del “Regolamento UE 995/2010”? Il “prodotto” NON rientra nell’ambito di applicazione del “Regolamento EUTR” L’impresa, per quel “prodotto”, NON deve attuare la Due Diligence né come operatore né come commerciante Identificare la propria azienda e gli OBBLIGHI come OPERATORE Applicazione di un Sistema di Due Diligence ai sensi del Regolamento EUTR Identificare la propria azienda e gli OBBLIGHI come COMMERCIANTE Applicazione delle registrazioni a monte ed a valle degli acquisti ai sensi del Regolamento EUTR e conservazione per 5 anni NO SI
  • 17. 462 Gli Stati membri dell’Unione Europea designano una o più “Autorità Competenti” per l’applicazione del presente regolamento. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i nominativi ed i recapiti delle autorità competenti. Per l’Italia l’Autorità Competente è il Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali. Un sistema di «Due Diligence», realizzato in conformità al Regolamento EUTR, potrà essere: messoapuntoedimplementatodallasingolaimpresa(“Operatore”) o, in alternativa, sviluppato e monitorato da un soggetto riconosciuto dall’Unione Europea denominato «Organismo di Controllo» (o anche «Organismo di Monitoraggio») ovvero un Ente, anche privato, in grado di sviluppare e gestire un sistema di Dovuta Diligenza per le imprese (“operatori”). Nel caso il Sistema di Due Diligence fosse implementato dalla singola impresa, questa dovrà mantenere e valutare periodicamente il sistema che utilizza, salvo il caso in cui ricorra ad un sistema di “dovuta diligenza” messo a punto da un «Organismo di Controllo»; in quanto sarà a carico dell’organizzazione stessa svolgere tutte le pratiche per le imprese, mantenimento e valutazione costante compresi. Le “Autorità competenti” effettuano i controlli per verificare che gli “operatori” rispettino i requisiti del Regolamento EUTR. I controlli sono effettuati in base a un programma soggetto a revisioni periodiche secondo un approccio basato sul rischio. I controlli possono inoltre essere effettuati allorché un’autorità competente è in possesso di informazioni pertinenti, anche sulla base di indicazioni comprovate fornite da terzi, relative alla non osservanza del regolamento da parte di un operatore. Se l’impresa fa parte di un «Organismo di Controllo» allora l’Autorità Competente controllerà l’”organismo” stesso. 6.6 COMEAPPLICARELADUEDILIGENCE EDILSISTEMADEICONTROLLI
  • 18. 463 I controlli possono anche includere: a) l’esame del sistema di dovuta diligenza, comprese le procedure di valutazione e di attenuazione dei rischi; b) l’esame della documentazione e dei registri atti a dimostrare il corretto funzionamento del sistema e delle procedure; c) controlli a campione, comprese verifiche in loco. Sanzioni previste dal Regolamento EUTR A livello sanzionatorio ogni Stato membro dell’Unione Europea dovrà sviluppare una serie di norme da applicare in caso di violazione delle disposizioni previste dal Regolamento EUTR e designare un’Autorità CompetenteaventeilcompitodiverificarelaconformitàalRegolamento stesso. Le sanzioni dovranno essere efficaci, proporzionate e dissuasive. L’art. 19 del Regolamento EUTR prevede i seguenti 3 livelli sanzionatori: 1. sanzioni pecuniarie commisurate al danno ambientale, al valore del legno o dei prodotti ottenuti, alle perdite fiscali ed al danno economico derivante dalla violazione. Le sanzioni pecuniarie per violazioni gravi reiterate sono gradualmente inasprite; 2. sequestro del legno o dei prodotti derivati; 3. immediata sospensione dell’autorizzazione ad esercitare l’attività commerciale.
  • 19. 464 Il 10 dicembre 2014 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 178 del 30 ottobre 2014 attuativo del Regolamento CE n. 2173/2005 del Consiglio del 20 dicembre 2005, relativo all’istituzione di unsistemadilicenzeFLEGTperleimportazionidilegnamenellaComunità Europea, e del Regolamento (UE) n. 995 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori checommercializzanolegnoeprodottidaessoderivatimeglionotocome Regolamento Legno o EUTR. Questo Decreto è entrato in vigore il 25 dicembre 2014. Il Regolamento Legno è vigente in tutti i 28 Paesi dell’Unione dal 3 marzo 2013 e vieta la commercializzazione di legno e prodotti derivati di provenienza illegale. Ferma restando la diretta applicabilità dei Regolamenti dell’Unione Europea negli Stati membri, l’atto legislativo nazionale, con riferimento al sistema di licenze FLEGT ed al Regolamento Legno (EUTR) determina: a) l’Autorità Competente preposta all’attuazione sia del Regolamento (CE) n. 2173/2005 (FLEGT) che del Regolamento (UE) n. 995/2010 (EUTR) che è stata individuata nel Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, che si avvale del Corpo forestale dello Stato, il quale effettuerà anche i controlli; b) l’Autorità Competente (MIPAAF) cura i rapporti con la Commissione europea, con le organizzazioni indipendenti e con gli organismi di controllo (Monitoring Organization) ufficialmente riconosciuti; 6.7 L’APPLICAZIONEINITALIADEL REGOLAMENTOUEN.995/2010
  • 20. 465 c) per le licenze FLEGT: 1) la licenza FLEGT è messa a disposizione dell’Autorità Competente preventivamente o contestualmente alla presentazione della dichiarazione in dogana per detto carico, ai fini del controllo e dell’immissione in libera pratica nella Comunità Europea; 2) l’Autorità Competente e l’agenzia delle dogane e dei monopoli possono richiedere che la licenza sia tradotta in lingua italiana a spese dell’importatore; 3) gli importatori devono versare un contributo finanziario fisso per ogni carico di legno e prodotti derivati a cui si applica il sistema di licenze FLEGT (tariffe e modalità diversamentoverrannostabiliteconDecretodelMIPAAFdiconcerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del D. Lgs.); d) per l’EUTR: al fine di consentire il programma dei controlli previsto dal Regolamento Legno è istituito il “Registro degli Operatori” (i requisiti per l’iscrizione, le modalità di gestione, il corrispettivo dovutoelemodalitàdiversamentosarannoindividuateconDecreto MIPAAF di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del D. Lgs.); e) viene istituita la “Consulta FLEGT e Timber Regulation” al fine di favorire il coinvolgimento dei portatori di interessi pubblici e collettivi nelle attività di attuazione dei Regolamenti FLEGT ed EUTR. Il Decreto inoltre, all’articolo 6, determina le sanzioni da irrogare in caso di violazione dei Regolamenti FLEGT ed EUTR come di seguito riferito (alleghiamo inoltre tabella sintetica): chiunque importa nel territorio dello Stato legno o prodotti derivati esportati da Paesi aderenti a un accordo di paternariato (VPA) in mancanzadilicenzaFLEGTèpunitoconl’ammendadaEuro2.000ad Euro 50.000 o con l’arresto da un mese ad un anno;
  • 21. 466 l'operatore che commercializza legno e prodotti da esso derivati ottenuti violando la legislazione applicabile del Paese di produzione (raccolta del legno) è punito con l'ammenda da Euro 2.000 a Euro 50.000 o con l'arresto da un mese ad un anno; neiduecasisoprariferiti,sedaifattiderivaundannodiparticolare gravità per l'ambiente, le pene dell'ammenda e dell'arresto si applicanocongiuntamenteedèsempredispostaanchelaconfisca del legno e dei prodotti derivati; sel'operatorechecommercializzalegnoeprodottidaessoderivati non dimostra, attraverso la documentazione e le informazioni riportatenegliappositiregistri,diaverpostoinessereemantenuto le misure e le procedure del sistema di Dovuta Diligenza, anche conriferimentoaisistemipredispostidagliOrganismidiControllo riconosciuti dalla Commissione Europea, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5 a Euro 5.000 per ogni 100 kg di merce, con un minimo di Euro 300 fino ad un massimo di 1 milione di euro; sel'operatorechecommercializzalegnoeprodottidaessoderivati non tiene o non conserva per 5 anni o non mette a disposizione gli appositi registri (art. 5 del regolamento di esecuzione UE n. 607/2012)èpunitoconlasanzioneamministrativadaEuro1.500 a Euro 15.000; il commerciante che non conserva per almeno 5 anni i nominativi egliindirizzideivenditoriedegliacquirentidellegnoedeiprodotti da esso derivati completi delle relative indicazioni qualitative e quantitative delle singole forniture è punito con la sanzione amministrative da Euro 150 a Euro 1.500;
  • 22. 467 l'operatore che non si iscrive al registro degli operatori è punito con la sanzione amministrativa da Euro 500 a Euro 1.200. Gli operatori possono adottare e mantenere aggiornato un proprio sistema di dovuta diligenza, oppure adottare quello di un organismo di controllo (Monitoring Organization). È di notevole importanza evidenziare che il Decreto Legislativo prende come riferimento i sistemi di Due Diligence predisposti dagli Organismi di controllo riconosciuti dalla Commissione Europea per valutare se l’operatore ha esercitato la dovuta diligenza. Non pecchiamo di presunzione se affermiamo che le procedure di Conlegno - Comitato Tecnico LegnOK, sono la regola d'arte di una Due Diligence nel pieno rispetto del Regolamento Legno.
  • 23. 468 Tabella sintetica delle Sanzioni previste dal Decreto Nazionale CHI VIOLAZIONE SANZIONE Importatore Operatore (chiunque) Importare legno o prodotti derivati da paesi aderenti a VPA senza licenza FLEGT Ammenda da 2.000,00 a 50.000,00 Euro o Arresto da 1 mese a un anno e confisca del legno o dei prodotti derivati Operatore Immettere per la prima volta sul mercato UE legno o prodotti derivati violando la legislazione del paese di produzione Ammenda da 2.000,00 a 50.000,00 Euro o Arresto da 1 mese a un anno Confisca del legno e dei prodotti derivati Operatore Aggravante per due righe prece- denti: se dal fatto deriva un danno di particolare gravità per l’ambiente Le pene di arresto e ammenda si applicano congiuntamente ed è sempre disposta la confisca del legno e dei prodotti derivati Operatore Non dimostrare, attraverso le informazioni e i documenti riportati nei registri di cui all’art. 5 Regolamento Esecuzione (UE) 607/2012, di aver posto in essere e mantenuto le misure e le procedure del sistema di dovuta diligenza di cui all’art. 6 Regolamento (UE) 995/2010, anche con riferimento ai DDS* delle MO riconosciute Sanzione amministrativa pecuniaria da 5,00 a 5.000,00 Euro ogni 100 kg di merce con un minimo di 300,00 fino ad un massimo di 1.000.000,00 di Euro Operatore Non tenere o non conservare o non mettere a disposizione i registri di cui all’art. 5 Regolamento Esecuzione (UE) 607/2012 per 5 anni Sanzione amministrativa pecunia- ria da 1.500,00 a 15.000,00 Euro Commerciante Non conservare per almeno 5 anni nominativi e indirizzi dei venditori e degli acquirenti del legno e dei prodotti derivati completi delle indicazioni qualitative e quantitative delle singole forniture o non fornisce le informazioni richieste dal MIPAAF Sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 a 1.500,00 Euro Operatore Omessa iscrizione al Registro degli operatori Sanzione amministrativa pecuniari da 500,00 a 1.200,00 Euro *DDS-Due Diligence System NOTA BENE Tutte le violazioni fanno salvo il fatto che costituiscano più grave reato. Le sanzioni amministrative vengono irrogate dal MIPAAF – attraverso il CFS. Illegnoconfiscatopotràessereutilizzatoperfinididatticioscientificioppuredistruttooppurevenduto per asta pubblica (criteri adottati da MIPAAF con decreto ministeriale entro 60 gg dall’entrata in vigore del D. Lgs.).
  • 24. 469 Gli esempi riportati qui di seguito devono essere considerati come indicativi e non esaustivi. CASO 1: Acquisto di semilavorati da segherie EXTRA UE per imballaggi di legno/pallet da commerciante italiano SEGHERIA EXTRA UE (per esempio Ucraina o Bosnia) COMMERCIANTE DI LEGNAME ITALIANO Vendita di semilavorati per la produzione di pallet o imballaggi 1° Immissione ai sensi Reg. UE 995/2010 PRODUTTORE ITALIANO DI PALLET O IMBALLAGGI INDUSTRIALI DI LEGNO UTILIZZATORE DI PALLET/IMBALLAGGI INDUSTRIALI OPERATOR TRADER TRADER In questo caso il “Commerciante di legname italiano” è un “Operator” (Operatore) ed ha, quindi l’obbligo di applicazione di un sistema di Due Diligence sull’acquisto del legno o prodotti da esso derivati conforme al Regolamento Europeo n. 995/2010. Il “produttore di pallet o di imballaggi industriali di legno” comprando da un operatore è ai sensi del Reg. n. 995 un “Trader” (Commerciante/rivenditore) ed ha l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico per cinque anni da chi compra ed a chi vende. L’“utilizzatore” è un “Trader” (Commerciante/rivenditore): ha quindi l’obbligo di tenere un registro per cinque anni da chi compra ed a chi vende. Così anche gli anelli successivi allo stesso, con eccezione del consumatore finale. 6.8 ESEMPIDIAPPLICAZIONE DELLADUEDILIGENCEINITALIA
  • 25. 470 CASO 2: Acquisto diretto di semilavorati da segherie EXTRA UE per imballaggi di legno/pallet SEGHERIA EXTRA UE (per esempio Ucraina o Bosnia) PRODUTTORE ITALIANO DI PALLET O IMBALLAGGI INDUSTRIALI DI LEGNO Vendita di semilavorati per la produzione di pallet o imballaggi 1° Immissione ai sensi Reg. UE 995/2010 UTILIZZATORE DI PALLET/IMBALLAGGI INDUSTRIALI OPERATOR TRADER In questo caso il “produttore di pallet o di imballaggi industriali di legno” è un “Operator” (Operatore) ed ha quindi l’obbligo di applicazione di un sistema di Due Diligence sull’acquisto del legno o prodotti da esso derivati conforme al Regolamento Europeo N. 995/2010. L’“utilizzatore” è un “Trader” (Commerciante/rivenditore) ed ha quindi l’obbligo di tenere un registro per cinque anni da chi compra ed a chi vende. Così anche gli anelli successivi allo stesso, con eccezione del consumatore finale.
  • 26. 471 CASO3:AcquistodisemilavoratidasegherieINTRA UEperimballaggi di legno/pallet da commerciante italiano SEGHERIA INTRA UE (per esempio Austria) COMMERCIANTE DI LEGNAME ITALIANO Vendita di semilavorati per la produzione di pallet o imballaggi 2° Immissione ai sensi Reg. UE 995/2010 PRODUTTORE ITALIANO DI PALLET O IMBALLAGGI INDUSTRIALI DI LEGNO OPERATOR UTILIZZATORE DI PALLET/IMBALLAGGI INDUSTRIALI OPERATOR TRADER TRADER TRADER In questo caso il “commerciante di legname italiano” è un “Trader” (Commerciante) ed ha l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico per cinque anni da chi compra ed a chi vende. Il “produttore di pallet o di imballaggi industriali” è un “Trader” (Commerciante/rivenditore) ed ha l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico per cinque anni da chi compra ed a chi vende. L’“utilizzatore” è un “Trader” (Commerciante/ rivenditore) ed ha quindi l’obbligo di tenere un registro per cinque anni da chi compra ed a chi vende. Così anche gli anelli successivi allo stesso, con eccezione del consumatore finale. È evidente che l’obbligo di “Operator” dovrà essere assolto o dalla segheria Intra UE da cui si acquista o dall’impresa boschiva da cui la segheria INTRA UE compra i tronchi.
  • 27. 472 CASO 4: Acquisto diretto di semilavorati da segherie INTRA UE per imballaggi di legno/pallet SEGHERIA INTRA UE (per esempio Italia, Austria o Germania) PRODUTTORE ITALIANO DI PALLET O IMBALLAGGI INDUSTRIALI DI LEGNO Vendita di semilavorati per la produzione di pallet o imballaggi 2° Immissione ai sensi Reg. UE 995/2010 UTILIZZATORE DI PALLET/IMBALLAGGI INDUSTRIALI OPERATOR TRADER TRADER TRADER In questo caso il “produttore di pallet o di imballaggi industriali di legno” è un “Trader” (Commerciante/rivenditore) ed ha l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico per cinque anni da chi compra ed a chi vende. L’“utilizzatore” è un “Trader” (Commercianti/rivenditori): ha quindi l’obbligo di tenere un registro per cinque anni da chi compra ed a chi vende. Così anche gli anelli successivi allo stesso, con eccezione del consumatore finale. È evidente che l’obbligo di “operator” dovrà essere assolto o dalla segheria Intra UE da cui si acquista o dall’impresa boschiva da cui la segheria Intra UE compra i tronchi.
  • 28. 473 CASO 5: Acquisto di tronchi INTRA UE da imprese boschive presenti in Europa per imballaggi di legno/pallet BOSCHI INTRA UE IMPRESA BOSCHIVA 1° Immissione ai sensi Reg. UE 995/2010 2° Immissione ai sensi Reg. UE 95/2010 PRODUTTORE ITALIANO DI PALLET O IMBALLAGGI INDUSTRIALI DI LEGNO CON SEGHERIA Venditaditronchiperlaproduzionedipallet UTILIZZATORE DI PALLET/IMBALLAGGI INDUSTRIALI OPERATOR TRADER TRADER In questo caso l’“impresa boschiva” è un “Operator” (Operatore) ed ha quindi l’obbligo di applicazione di un sistema di Due Diligence sull’acquisto dei tronchi in conformità al Regolamento Europeo N. 995/2010. Il “produttore di pallet o di imballaggi industriali di legno on segheria” è un “Trader” (Commerciante/rivenditore) ed ha quindi l’obbligo di tenere un registro per cinque anni da chi compra ed a chi vende. L’“utilizzatore” è un “Trader” (Commerciante/rivenditore) ed ha quindi l’obbligo di tenere un registro per cinque anni da chi compra ed a chi vende. Così anche gli anelli successivi allo stesso, con eccezione del consumatore finale.
  • 29. 474 CASO 6: Acquisto di tronchi da imprese boschive presenti EXTRA UE per imballaggi di legno / pallet BOSCHI EXTRA UE (per esempio Svizzera) IMPRESA BOSCHIVA (extra UE, per es. nella stessa Svizzera) 1° Immissione ai sensi Reg. UE 995/2010 PRODUTTORE ITALIANO DI PALLET O IMBALLAGGI INDUSTRIALI DI LEGNO CON SEGHERIA Vendita di tronchi per la produzione di pallet/imballaggi UTILIZZATORE DI PALLET/IMBALLAGGI INDUSTRIALI OPERATOR TRADER In questo caso il “produttore di pallet o di imballaggi industriali dilegnoconsegheria” èun“Operator”(Operatore)edhaquindil’obbligo di applicazione di un sistema di Due Diligence sull’acquisto del tronchi conforme al Regolamento Europeo n. 995/2010. L’“utilizzatore” è un “Trader” (Commerciante/rivenditore) ed ha quindi l’obbligo di tenere un registro per cinque anni da chi compra ed a chi vende. Così anche gli anelli successivi allo stesso, con eccezione del consumatore finale.
  • 30. 475 CASO 7: Acquisto di pallet direttamente da produttore INTRA UE PRODUTTORE PANNELLI INTRA UE (per esempio Germania o Polonia) 2° Immissione ai sensi Reg. UE 995/2010 UTILIZZATORE DI PALLET/IMBALLAGGI INDUSTRIALI IMPORTATORE DI PALLET (anche impresa che produce imballaggi ed integra sua produzione) OPERATOR TRADER TRADER TRADER In questo caso l’ “importatore” di pallet è un “Trader” (Commerciante/ rivenditore) e, quindi, non ha l’obbligo di applicazione di un sistema di Due Diligence sull’acquisto del legno o prodotti da esso derivati conforme al Regolamento Europeo N. 995/2010, ma ha l’obbligo di tenere un registro per cinque anni da chi compra ed a chi vende. L’“utilizzatore” è un “Trader” (Commerciante/rivenditore) ed ha quindi l’obbligo di tenere un registro per cinque anni da chi compra ed a chi vende. Così anche gli anelli successivi allo stesso, con eccezione del consumatore finale. È evidente che l’obbligo di Operator” dovrà essere assolto o dal produttore di pallet Intra UE da cui si acquista o dall’impresa da cui il produttore di pallet compra i tronchi/semilavorati.
  • 31. 476 CASO 8: Acquisto di pallet direttamente da produttore EXTRA UE PRODUTTORE PALLET EXTRA UE (per esempio Ucraina o Biellorussia) 1° Immissione ai sensi Reg. UE 995/2010 UTILIZZATORE DI PALLET/IMBALLAGGI INDUSTRIALI IMPORTATORE DI PALLET (anche impresa che produce imballaggi ed integra sua produzione) OPERATOR TRADER Inquestocasol’“importatore”dipallet èun“Operator”(Operatore)edha quindil’obbligodiapplicazionediunsistemadiDueDiligencesull’acquisto del legno o prodotti da esso derivati conforme al Regolamento Europeo N. 995/2010 (è un “operator” anche il produttore di imballaggi di legno/pallet che integra la sua produzione/servizi con l’importazione diretta di imballaggi extra UE o un utilizzatore che importa direttamente i pallet extra UE). L’“utilizzatore” è un “Trader” (Commerciante/ rivenditore) ed ha quindi l’obbligo di tenere un registro per cinque anni da chi compra ed a chi vende. Così anche gli anelli successivi allo stesso, con eccezione del consumatore finale.
  • 32. 477 CASO 8 bis: Acquisto di pallet direttamente da produttore EXTRA UE: concetto di “paese di produzione/origine” (Country of harvest) Il Regolamento UE N. 995/2010 si complica in caso di catena di custodia complesse, come puo’ essere quella del pallet importato. BOSCHI RUSSIASIBERIA IMPORTATORE DI PALLET (anche impresa che produce imballaggi ed integra sua produzione) 1° Immissione ai sensi Reg. UE 995/2010 Concetto di “origine” BOSCHI UCRAINA PRODUTTORE PALLET EXTRA UE (per esempio Ucraina o Biellorussia) BOSCHI BIELORUSSIA OPERATOR Occorreevidenziarecheil“paesediproduzione”èdaintendersi“country of harvest”, cioè dove il legname viene raccolto/tagliato (l’“origine”). Quindi il sistema di Due Diligence sull’acquisto del legno o prodotti da esso derivati conforme al Regolamento Europeo N. 995/2010 prevede, oltre a tutti gli altri requisiti da adempiere, che i documenti di legalità di accompagnamento del pallet siano, in questo caso, il documento sul taglio legale dei boschi della Russia/Siberia, Ucraina e Bielorussia. L’importatore dovrà dotarsi di tutta questa documentazione.
  • 33. 478 CASO 9: Acquisto di pioppeti da imprese boschive presenti in Europa per imballaggi di legno / pallet PIOPPETO INTRA UE 1° Immissione ai sensi Reg. UE 995/2010 2° Immissione ai sensi Reg. UE 95/2010 PRODUTTORE ITALIANO DI IMBALLAGGI ORTOFRUTTICOLI IMPRESA BOSCHIVA UTILIZZATORE DI IMBALLAGGI ORTOFRUTTICOLI OPERATOR TRADER TRADER Venditaditronchiperlaproduzionedipallet In questo caso l’“impresa boschiva” è un “Operator” (Operatore) ed ha quindi l’obbligo di applicazione di un sistema di Due Diligence sull’acquisto del tronchi conforme al Regolamento Europeo N. 995/2010. Il “produttore di pallet o di imballaggi ortofrutticoli con segheria” è un “Trader” (Commerciante/rivenditore) ed ha quindi l’obbligo di tenere un registro per cinque anni da chi compra ed a chi vende. Così anche gli anelli successivi allo stesso, con eccezione del consumatore finale.
  • 34. 479 CASO 10: Acquisto di pallet USATI direttamente da commerciante EXTRA UE COMMERCIANTE PALLET USATI EXTRA UE (per esempio Ucraina o Biellorussia o Albania) 1° Immissione, ma non APPLICABILE. I materiali riciclati o recuperati sono esenti dall’applicazione del Regolamento EUTR UTILIZZATORE DI PALLET/IMBALLAGGI INDUSTRIALI IMPORTATORE DI PALLET USATI (anche impresa che produce imballaggi ed integra sua produzione) ESENTE DA APPLICAZIONE ESENTE DA APPLICAZIONE In questo caso l’“importatore” di pallet usati” NON è un “Operator” (Operatore) in quanto l’Unione Europea per incoraggiare l’impiego del legno e dei prodotti da esso derivati riciclati/usati, li ha esclusi dall’ambito di applicazione del presente Regolamento EUTR.
  • 35. 480 CASO 11: Acquisto di semilavorati da segherie EXTRA UE tramite commerciante italiano per la riparazione di pallet usati SEGHERIA EXTRA UE (per esempio Ucraina) COMMERCIANTE DI LEGNAME ITALIANO Vendita di semilavorati per la riparazione pallet 1° Immissione ai sensi Reg. UE 995/2010 RIPARATORE DI PALLET USATI UTILIZZATORE DI PALLET/IMBALLAGGI INDUSTRIALI OPERATOR TRADER TRADER In questo caso il “commerciante italiano di legname” è un “Operator” (Operatore) ed ha quindi l’obbligo di applicazione di un sistema di Due Diligence sull’acquisto del tronchi conforme al Regolamento Europeo N. 995/2010. Il “riparatore di pallet” è un “Trader” (Commerciante/ rivenditore) ed ha l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico per cinque anni da chi compra ed a chi vende (attenzione: solo del legname utilizzato per pallet in quanto i pallet usati sono esenti da applicazione). L’“utilizzatore” è un “Trader” (Commerciante/rivenditore): ha quindi l’obbligo di tenere un registro per cinque anni da chi compra ed a chi vende. Così anche gli anelli successivi allo stesso, con eccezione del consumatore finale.
  • 36. 481 CASO 12: Acquisto di semilavorati da segherie INTRA UE per riparatori di pallet 2° Immissione ai sensi Reg. UE 995/2010 RIPARATORE DI PALLET USATI SEGHERIA INTRA UE (per esempio Italia, Austria o Germania) UTILIZZATORE DI PALLET/IMBALLAGGI INDUSTRIALI OPERATOR TRADER TRADER TRADER Vendita di semilavorati per la riparazione di pallet In questo caso il “riparatore di pallet” è un “Trader” (Commerciante/ rivenditore) ed ha l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico per cinque anni da chi compra ed a chi vende (attenzione: solo del legno o prodottidaessoderivatiutilizzatoperpalletinquantoipalletusatisono esenti da applicazione). L’“utilizzatore” è un “Trader” (Commercianti/ rivenditori) ed ha quindi l’obbligo di tenere un registro per cinque anni da chi compra ed a chi vende. Così anche gli anelli successivi allo stesso, con eccezione del consumatore finale. È evidente che l’obbligo di “operator” dovrà essere assolto o dalla segheria Intra UE da cui si acquista o dall’impresa boschiva da cui la segheria compra i tronchi”.
  • 37. 482 CASO 13: Acquisto di semilavorati da segherie EXTRA UE per la riparazione di pallet di legno SEGHERIA EXTRA UE (per esempio Ucraina, Biellorussia) RIPARATORE DI PALLET USATI Vendita di semilavorati per la riparazione di pallet 1° Immissione ai sensi Reg. UE 995/2010 UTILIZZATORE DI PALLET/IMBALLAGGI INDUSTRIALI OPERATOR TRADER In questo caso il “riparatore di pallet” è un “Operator” (Operatore) ed ha quindi l’obbligo di applicazione di un sistema di Due Diligence sull’acquisto del legno o prodotti da esso derivati conforme al Regolamento Europeo N. 995/2010 (attenzione: solo del legname utilizzato per pallet in quanto i pallet usati sono esenti da applicazione). L’“utilizzatore” è un “Trader” (Commerciante/rivenditore): ha quindi l’obbligo di tenere un registro per cinque anni da chi compra ed a chi vende. Così anche gli anelli successivi allo stesso, con eccezione del consumatore finale.
  • 38. 483 CASO 14: Acquisto di pallet USATI direttamente da commerciante EXTRA UE PRODUTTORI DI BLOCCHETTI IN TRUCIOLARE PER PALLET INTRA/EXTRA UE 1° o 2° Immissione, ma non APPLICABILE. I materiali riciclati o recuperati sono esenti dall’applicazione del Regolamento EUTR UTILIZZATORE DI PALLET/IMBALLAGGI INDUSTRIALI PRODUTTORE DI PALLET ESENTE DA APPLICAZIONE ESENTE DA APPLICAZIONE In questo caso il “produttore di blocchetti in truciolato per pallet” è un“Operator”(Operatore)inquantol’UnioneEuropeaperincoraggiare l’impiego del legno e dei prodotti da esso derivati riciclati/usati, li ha esclusi dall’ambito di applicazione del presente Regolamento EUTR. Infatti i blocchetti vengono di solito prodotti con legno recuperato e riciclato o prodotto con scarti di segheria e quindi con materiale recuperato. Nel caso fosse utilizzato anche un solo metro cubo di legno proveniente da risorse forestali (per esempio cippatura tronco e non degli scarti della segherie), allora il tutto rientrerebbe nell’applicazione del Regolamento EUTR. È importante ricordare che quando si ha a che fare con un prodotto composto da un mix di legno “vergine” ed altri materiali riciclati o recuperati, è l’elemento“vergine” del prodotto a farlo rientrare nell’ambito di applicazione del Regolamento EUTR.
  • 39. 484 Come anticipato il Regolamento UE n. 995/2010 è diventato attuativo dal 3 marzo 2013, ma la «Dovuta Diligenza» delle imprese italiane è già in corso: l’applicazione di questo Regolamento potrà diventare un’opportunità di miglioramento e un vantaggio competitivo per tutti quei soggetti che, per tempo, implementeranno un sistema di «Due Diligence» non come un «atto dovuto», ma come scelta strategica imprenditoriale. È importante sottolineare che il Regolamento EUTR obbliga gli “operatori” a utilizzare un insieme di procedure e misure, che insieme costituiscono il “Sistema di Dovuta Diligenza” al fine di minimizzare il rischio di commercializzazione sul mercato interno di legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale. Conlegno è un Consorzio di diritto privato, senza scopo di lucro, promosso dalle Associazioni nazionali dell'Industria, del Commercio e delle PMI afferenti alla filiera del legno. La mission di Conlegno è quella di favorire i molteplici utilizzi del legno: come materia prima, comelegnostrutturale,comeimballaggio.Conlegnooperaattraverso la costituzione di Comitati Tecnici e si occupa, con estrema flessibilità e dinamicità, di tematiche trasversali a tutta la filiera. Per questa tematica ne è stato istituito uno specifico, il Comitato Tecnico LegnOK. Il Regolamento EUTR è un obbligo per tutte le imprese italiane perché legge dell’Unione Europea. Per rispondere agli obblighi del “Regolamento EUTR”, Conlegno ha inviato alla Commissione europea DG Ambiente la domanda di riconoscimento come “Organismo di Controllo” per l’Italia ed è stato riconosciuto il 19 agosto 2013. 6.9 CONSIDERAZIONICONCLUSIVE
  • 40. 485
  • 41. 486 Il SISTEMA DI DUE DILIGENCE LEGNOK DI CONLEGNO Riconoscimento di Conlegno in qualità di “Organismo di Controllo” per l’Italia. Conlegno, attivo dal 2002, è un Consorzio di diritto privato senza scopo di lucro, promosso dalle associazioni nazionali dell’Industria (Assocarta e FederlegnoArredo con le sue Associazioni Assolegno e Assoimballaggi), del Commercio (Fedecomlegno) e delle PMI della filiera del legno (CNA – Produzione Legno Arredo, Confartigianato Legno Arredo, Unital-Confapi). Nell’ottobre del 2010 il Parlamento europeo ed il Consiglio emanano il Regolamento (UE) N. 995/2010 nel quale viene prevista la figura di “Organismi di Controllo” a supporto del settore legno-carta del mercato europeo. In linea con le prescrizioni del suddetto Regolamento e con il Regolamento delegato (UE) della Commissione europea N. 363/2012 Conlegnoneldicembre2012inviaallaDGAmbientedellaCommissione Europea (CE) domanda di riconoscimento come “Organismo di Controllo”. La Commissione Europea riconosce Conlegno, in data 19 agosto 2013, quale “Organismo di Controllo” prima entità privata italiana legalmente stabilita nell’Unione ad essere riconosciuta a livello europeo. Tale riconoscimento comporta il rispetto dei requisiti richiesti dall’art. 8 del Regolamento (UE) N.995/2010 quali la valutazione periodica del Sistema di Due Diligence conferendo agli operatori il diritto di usarlo, verificarne l’uso corretto e compiere opportuni interventi qual’ora un operatore non usi adeguatamente il sistema. Conlegno ha sviluppato la propria attività predisponendo un “Vademecum operativo LegnOK” nel quale vengono definite le due possibilità messe a disposizione alle aziende del settore legno e prodotti da esso derivati, ovvero:
  • 42. 487 - la prima possibilità è quella di avvalersi dei “Servizi LegnOK” in questo caso l’azienda sceglie di non aderire ad un organismo di controllo ma di utilizzarne solo i servizi che consentono all’azienda di avere tutte le informazioni necessarie alla propria valutazione del rischio, - la seconda è quella di aderire interamente a Conlegno in qualità di Organismo di Controllo, essere sottoposti al controllo da parte di un Ente di Certificazione LegnOK accreditato e formato direttamente da Conlegno ed ottenere in concessione d’uso il Marchio LegnOK. La struttura implementata e il suo funzionamento trovano applicazione anche grazie alla partnership con la rete TRAFFIC – WWF in qualità di Centro di Informazione sul Legno col fine di fornire una indicazione inerente la completezza dei dati inseriti all’interno della documentazione e la ricostruzione della filiera di approvvigionamento del “legno e/o prodotti da esso derivati” importato, dalla foresta fino alla prima immissione sul mercato europeo. Conlegno ha predisposto una Piattaforma informatica chiamata “Piattaforma LegnOK” che consentirà alle aziende del settore legno-carta di sviluppare il sistema di Due Diligence LegnOK, le proprie analisi e ottenere l’accesso agli aggiornamenti sulle informazioni necessarie all’implementazione del sistema. In qualità di "Organismo di Controllo" spetterà quindi a Conlegno – Comitato Tecnico LegnOK il compito di: a) mantenere e valutare periodicamente un proprio “Sistema di Due Diligence” conferendo agli Operatori il diritto di usarlo; b) verificare l’uso corretto del proprio “Sistema di Due Diligence” da parte di tali Operatori; c) compiere gli opportuni interventi qualora un Operatore non usi adeguatamente il proprio “Sistema di Due Diligence”, informando, fra l’altro, l’Autorità Competente in caso di rilevante o reiterata inadempienza da parte dell’operatore.
  • 43. 488 Per poter svolgere le funzioni di “Organismo di Controllo” Conlegno ha ideato e predisposto un proprio “Sistema di Due Diligence”, descritto all’interno del “Regolamento LegnOK” con i seguenti obiettivi: 1. fornire indicazioni concrete agli “Operatori” ed ai “Commercianti” circa le prassi operative da adottare per assicurare la conformità al “Regolamento EUTR”; 2. definire le regole per verificare l’applicazione dei requisiti descritti; 3. definire le procedure necessarie per il rilascio e mantenimento della concessione all’uso del “Marchio LegnOK”; 4. dare visibilità agli Operatori/Commercianti valutati conformi al Regolamento LegnOK, anche attraverso azioni di promozione e tutela del “Marchio LegnOK”; 5. sensibilizzare, formare ed informare gli Operatori della Filiera circa il proprio “Sistema di Due Diligence”; 6. sensibilizzare, formare ed informare i Commercianti della Filiera legno-carta circa l’obbligo di tracciabilità. Sono due pertanto gli strumenti concreti che verranno proposti nel rispetto del “Regolamento EUTR”: Il proprio “Sistema di Dovuta Diligenza” (denominato “Sistema di Dovuta Diligenza LegnOK”); Il “Marchio LegnOK”.
  • 44. 489 Di seguito una rappresentazione schematica del “Sistema di Dovuta Diligenza LegnOK”: 1. La struttura del Sistema di Due Diligence LegnOK proposto da Conlegno Con l’adozione del “Regolamento LegnOK” sia all’"Operatore” sia al “Commerciante” verrà associato il “Marchio LegnOK”: esso potrà essere utilizzato su carta intestata, listini e qualsiasi altro materiale pubblicitario sia su supporto cartaceo sia informatico, sempre in abbinamento alla ragione sociale o logo del soggetto conforme al presente “Regolamento LegnOK” dall’Ente di certificazione. Il “Marchio LegnOK” si presenta come segue:
  • 45. 490 L’Obiettivo del Consorzio è stato, nel rispetto del “Regolamento EUTR”, quello di proporre un “Sistema di Dovuta Diligenza” facilmente adottabile da tutte le aziende coinvolte: rispetto di tutti i requisiti sia per gli Operatori (accesso alle informazioni, valutazione del rischio, attenuazione dello stesso) sia per i Commercianti (tracciabilità); un sistema “chiavi in mano” con strumenti facilmente adottabili da ogni impresa coinvolta; alta valorizzazione e tutela per le imprese aderenti; relazioni dirette con l’Autorità Competente e la Commissione europea. Conlegno mette a disposizione delle imprese della filiera legno-carta il proprio Sistema di Due Diligence sviluppato in questi anni. Inoltre Conlegnohastabilitounaretedicontattiintuttoilmondo,comel’accordo con la rete Traffic del WWF, per raccogliere e valutare informazioni sull’origine del legno in ogni parte del mondo. Non meno importante è l’avvio della collaborazione con tre importanti Società di Ispezione presenti in tutto il mondo per le eventuali azioni di attenuazione del rischio e per raccogliere ulteriori informazioni sull’origine del legno. Infine due laboratori certificati per il riconoscimento delle specie legnose in prodotti in cui ci sia il “dubbio” sul riconoscimento delle specie forestale stessa. Spetterà a Conlegno, in linea con quanto previsto dal Regolamento UE N. 995/2010 svolgere i seguenti compiti: Sviluppare un sistema di “Dovuta Diligenza” funzionale. Accordare agli operatori il diritto di utilizzare il sistema di Dovuta Diligenza. Verificare l’impiego adeguato del sistema da parte degli operatori. Adottare azioni appropriate in caso di errore da parte di un operatore.