SlideShare a Scribd company logo
1 of 46
Download to read offline
Due Diligence ed imballaggi di legno
Cosa cambierà il 3 marzo 2013in Italia
nel mercato dei pallet e degli imballaggi in legno
Applicazione del nuovo Regolamento Europeo n. 995/2010 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 20.10.2010 “obblighi degli operatori che commercializzano legno e
prodotti da esso derivati” nella filiera produttiva degli imballaggi di legno.
Autori:
Sebastiano Cerullo, Responsabile Area Legno FederlegnoArredo.
Cristiano Clerici, Area Tecnica LegnOK ConLegno.
Domenico Corradetti, Responsabile Fedecomlegno di FederlegnoArredo
Davide Paradiso, Responsabile Area Tecnica LegnOK ConLegno.
Roberto Zanuttini, Università degli Studi di Torino, Dipartimento Agroselviter.
Il contesto generale
Per legno illegale si intende la raccolta, il trasporto, l’acquisto e la vendita di materiale
legnoso effettuati nel mancato rispetto delle leggi nazionali o internazionali in materia. In
particolare l’origine illegale di legname è il risultato di utilizzazioni e transazioni che
avvengono in violazione delle leggi e delle norme forestali e doganali vigenti nel Paese di
produzione: un problema globale che determina conseguenze negative sull’economia,
l’ambiente e la società.
In termini economici, il taglio illegale comporta la perdita di proventi e altri benefici.
Secondo le più recenti stime della Banca mondiale a livello internazionale, si registra una
perdita del solo valore economico per l’industria e i proprietari forestali pari a circa 10
miliardi di euro per anno (fonte: Illegal wood for European Market, luglio 2008 WWF).
In termini ambientali, il taglio illegale è associato alla deforestazione, ai cambiamenti
climatici ed alla perdita di biodiversità, tant’è che circa il 15/20% dei gas ad effetto serra
è causato dal degrado e dallo sfruttamento continuo delle foreste (fonte: Illegal wood for
European Market, luglio 2008 WWF).
In termini sociali, il taglio illegale è a volte strettamente connesso a speculazioni per lo
sfruttamento delle terre e risorse, all’impoverimento delle comunità indigene e locali
nonché a conflitti armati. Quasi 50 milioni di persone al mondo vivono in foreste
minacciate da disboscamento illegale e dipendono dalla stabilità di tali aree.
Per ultimo in termini di governance, il fenomeno della corruzione porta ad indebolire ed
“erodere” le norme dei poteri legislativi ed il normale perseguimento di una buona
governance.
Aspetti generali del Regolamento Europeo n. 995/2010
Nel 2010, prima dell’introduzione del Regolamento (UE) Nr. 995/2010 (noto anche come
EUTR e di seguito indicato come “Regolamento EUTR”) non esisteva nell’Unione Europea
alcuna legislazione che proibisse il commercio illegale di legname o che esortasse le
aziende ad introdurre misure significative per garantire che il legname che
commercializzavano fosse di provenienza legale.
Il 3 marzo 2013 entrerà in vigore all’interno di tutti i 27 Paesi europei, il
Regolamento (UE) N. 995/2010, che stabilisce gli obblighi delle imprese che
collocano/vendono legno e prodotti da esso derivati sul mercato. Sarà applicabile alle
aziende che commercializzano un’ampia gamma di materiali derivati dal legno, inclusi i
materiali prodotti a base di cellulosa e carta.
A livello globale l’unica legge esistente per il commercio illegale del legname era ed è il
“Lacey Act”, che vieta l’introduzione di legname di provenienza illegale nel mercato
statunitense (si pensi alla recente cronaca internazionale che ha riguardato la condanna
per commercio di legno illegale del ben noto produttore di chitarre Gibson per
un’importazione di “ebano del Madagascar”).
Negli ultimi vent’anni, ancor prima di questo Regolamento EUTR, è diventato sempre più
importante per le aziende intraprendere misure volontarie per acquistare il legname in
modo responsabile, con l’impegno rivolto alla riduzione dell’impatto ambientale delle loro
supply chain e per la preservazione delle specie in pericolo di estinzione, l'habitat, la
biodiversità e le comunità locali.
Il mercato del commercio responsabile del legname è cresciuto ed in particolare la
richiesta di legname certificato. Attualmente sono migliaia le imprese che hanno
ottenuto la certificazione di utilizzo sostenibile delle risorse forestali. Importanti
rivenditori al dettaglio, Governi e autorità locali stanno specificando nei contratti che
l’approvvigionamento del legname deve avvenire in modo responsabile e legale. Numerose
sono le iniziative di Associazioni ONG che promuovono il commercio internazionale
responsabile del legno e dei prodotti da esso derivati, sviluppando reti di collegamento tra
fornitori e acquirenti responsabili.
L’avvento del Regolamento EUTR è, quindi, solo una delle ragioni che dovrebbero suscitare
l’interesse delle aziende verso l’applicazione di un sistema di due diligence per il legno ed i
prodotti da esso derivati nelle rispettive catene di fornitura.
I vantaggi che provengono dall’adozione di pratiche efficaci per l’approvvigionamento
responsabile e legale del legname sono (oltre chiaramente all’obbligo di legge dettato dal
Regolamento EUTR):
 soddisfare la crescente richiesta d’approvvigionamento della clientela di questo tipo
di materiale;
 ridurre il rischio d’impresa causato da potenziali interruzioni nella supply chain
causate dall’approvvigionamento illegale del legname;
 (prima dell’avvento del Regolamento EUTR) per differenziare il brand di un’azienda per
clienti e consumatori responsabili;
 creare una maggiore consapevolezza del funzionamento della supply chain che una
fornitura legale e responsabile comporta;
 far cessare una volta per tutte, soprattutto da parte dei produttori di materiali
alternativi, le accuse alla filiera legno-carta di essere responsabili del taglio illegale /
disboscamento. Accuse che dopo marzo 2013 si dovessero ripetere saranno da
considerare come vera e propria “diffamazione”.
Le aziende che ad oggi hanno volontariamente intrapreso misure di approvvigionamento
del legname responsabile sono già sulla strada giusta per questo nuovo importante
adempimento che sicuramente tutelerà l’immagine di tutta la filiera bosco-legno-carta,
confermando le pratiche di legalità oramai insite nel DNA delle imprese italiane.
Il Regolamento EUTR ha i seguenti obiettivi:
• vietare la vendita di legname illegale e dei prodotti da esso derivati nel mercato UE;
• minimizzare il rischio di commercializzazione di legname illegale richiedendo che le
aziende che collocano legname o prodotti da esso derivati sul mercato UE attuino un
rigoroso sistema di due diligence;
• migliorare la tracciabilità del legno o dei prodotti da esso derivati in modo che tutte
le aziende appartenenti ad una supply chain del legname siano a conoscenza di chi ha
fornito loro il materiale ed a chi a loro volta l’hanno fornito.
L’adempimento al Regolamento EUTR sarà fatto rispettare dalle “Autorità Competenti” a
livello nazionale che attueranno un piano di controlli direttamente sulle imprese o
indirettamente sugli “organismi di controllo” e ne garantiranno l’applicazione prevedendo
sanzioni in caso di non ottemperanza.
Le conseguenze principali per le aziende europee soggette al Regolamento includono:
• Sanzioni economiche a cui l’azienda è soggetta se vende del legname illegale sul
mercato dell’UE o nel caso l’impresa non si doti di un sistema che preveda la due
diligence nella gestione commerciale di un’azienda;
 la possibilità di avviare una politica di acquisto di legname certificato rendendo la
gestione aziendale conforme a quanto previsto dal Regolamento EUTR e, al contempo,
riducendo in modo rilevante l’impegno necessario per la raccolta dei dati e per la
valutazione dei processi per minimizzazione i rischi.
L’introduzione del Regolamento EUTR avrà un impatto più ampio anche sulle aziende al di
fuori dei confini UE, che dovranno affrontare una richiesta superiore in termini di buona
pratica nell’approvvigionamento del legno.
Nell’ottobre 2010, quindi, l’UE ha adottato il nuovo Regolamento n. 995/2010 con
l’obiettivo di porre un freno al mercato del «sommerso» e per far diventare l’Europa il
primo mercato totalmente libero dalle infiltrazioni di legno illegale.
Questa è la entusiasmante ed eticamente sentita sfida a cui è chiamata a rispondere
tutta la filiera legno-carta europea.
Obblighi del Regolamento EUTR
Il Regolamento contrasta il commercio di legno e prodotti del legno da esso derivati
tagliati illegalmente attraverso tre obblighi principali:
1 - vieta l’immissione sul mercato UE di legname tagliato illegalmente e dei prodotti
da esso derivati;
2 - obbliga le imprese che immettono per la prima volta sul mercato UE prodotti del
legno ad adottare «un sistema di dovuta diligenza». Queste imprese sono definite
all’interno del Regolamento n. 995/2010 come “Operatori”;
3 – obbliga le imprese degli anelli successivi all’ “Operatore” della filiera legno di
garantire la rintracciabilità del legno e dei prodotti da esso derivati. Queste imprese
sono definite come “Commercianti” ed hanno l’obbligo di redigere un registro con il nome
dei propri fornitori e clienti. E’ escluso da quest’obbligo il consumatore finale.
Aspetti pratici del sistema di «Due Diligence»
Con l’espressione inglese “due diligence” , letteralmente “dovuta diligenza”, si identifica
il processo investigativo che viene messo in atto per analizzare un determinato aspetto
con lo scopo di ridurre i rischi potenziali derivanti dall’aspetto analizzato.
Nel caso della “Due Diligence europea”, essa prevede che gli operatori del settore
debbano applicare adeguate procedure di gestione del rischio per ridurre al minimo la
possibilità di immettere sul mercato UE legname tagliato illegalmente, o prodotti derivati
contenenti legno di origine illegale.
Per quanto concerne gli aspetti pratici, le imprese interessate all’applicazione del
Regolamento dovranno essere in grado di fornire ed inserire nella loro organizzazione
quanto segue:
Per quanto concerne gli aspetti pratici, le imprese interessate all’applicazione del
Regolamento dovranno essere in grado di fornire ed inserire nella loro organizzazione
quanto segue:
1. informazioni sull’approvvigionamento, secondo cui gli organismi di controllo
devono poter accedere ai dati relativi a:
a. descrizione della produzione,
b. Paese in cui è stata effettuata la raccolta/taglio del legname
c. quantità di materiale
d. fornitore
e. cliente
f. conformità con la normativa forestale vigente (del Paese di taglio).
2. Procedure di valutazione del rischio, intese a dimostrare la conformità alla
normativa forestale vigente (es: documenti di legalità del Paese di origine del
legname, certificazioni, verifiche, FLEGT, ecc …), la prevalenza di taglio illegale di
specie forestali, la prevalenza di taglio illegale nel Paese o Regione, l’eventuale
presenza di sanzioni internazionali (per esempio dell’ONU) o conflitti armati, la
complessità della Supply Chain (catena di approvvigionamento).
3. Procedure di riduzione del rischio, che si realizzano attraverso misure adeguate
e proporzionate (attività di mitigazione) finalizzate ad un’efficace diminuzione del
rischio e che possono includere: informazioni aggiuntive e/o controlli da parte di
enti terzi indipendenti, fino alla scelta ultima di rinuncia all’acquisto del carico di
legno o prodotti da esso derivati.
Chi deve adottare il Regolamento EUTR
Per essere estremamente pratici, ogni impresa dovrà, fin da subito, rispondere a due
domande fondamentali:
1) Il legno ed i prodotti da esso derivati che la mia impresa utilizza nel ciclo produttivo
(anche un solo metro cubo) sono coinvolti dal Regolamento n. 995/2010?
Se la risposta di cui sopra è positiva, allora dovrà passare alla domanda successiva. Se la
risposta è negativa l’impresa non è soggetta all’applicazione del Regolamento EUTR.
2) La mia impresa nell’ambito del Regolamento EUTR è da inquadrare come
“Operatore” o come “Commerciante”?
DOMANDA NUMERO 1:
Il legno ed i prodotti da esso derivati che la mia impresa utilizza nel ciclo produttivo
(anche un solo metro cubo) sono coinvolti dal Regolamento n. 995/2010?
Come primo passo l’impresa deve quindi, a prescindere dal luogo di origine di acquisto,
controllare se il legno o i prodotti da esso derivati trattati nel proprio ciclo produttivo
rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 995/2010, cioè se gli stessi
sono contemplati nell’allegato al Regolamento EUTR, che riportiamo qui di seguito (in
grassetto quelli che interessano la filiera dell’imballaggio di legno):
- 4401 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in
piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in
forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
- 4403 Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato
- 4406 Traversine di legno per strade ferrate o simili
- 4407 Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato,
levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
- 4408 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno
stratificato), fogli per compensati o per legno laminato simile e altro legno segato per il
lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di
spessore inferiore o uguale a 6 mm
- 4409 Legno (comprese le liste e le tavolette per pavimenti, non riunite) profilato (con
incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con
incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici,
anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa
- 4410 Pannelli di particelle, pannelli detti "oriented strand board" (OSB) e pannelli
simili di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti
organici
- 4411 Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con
resine o altri leganti organici
- 4412 Legno compensato, legno impiallacciato e legno laminato simile
- 44130000 Legno detto "addensato", in blocchi, tavole, listelli o profilati
- 441400 Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili
- 4415 Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi
(rocchetti) per cavi, di legno; pallets o pedane di carico, semplici, pallets o pedane-
casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno
- 44160000 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso
il legname da bottaio
- 4418 Lavori di falegnameria o lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli
cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura ("shingles" e "shakes")
di legno, legno [comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite]
profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli,
smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli
o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa
- Pasta di legno e carta dei capitoli 47 e 48 della nomenclatura combinata, con
l’eccezione di prodotti a base di bambù e materiali riciclati (avanzi o rifiuti)
- 940330, 940340, 94035000, 940360 e 94039030 Mobili in legno
- 94060020 Costruzioni prefabbricate.
E’ importante notare che il termine “prodotti derivati dal legno” comprende un’ampia
varietà di materiali a base di legno, inclusi i materiali prodotti dalla cellulosa e dalla carta.
Un’analisi approfondita dell’allegato al Regolamento (UE) n. 995/2010 è essenziale per
garantire la corretta identificazione dei prodotti utilizzati e comprendere se il
Regolamento EUTR è applicabile all’azienda.
I prodotti interessati dal Regolamento EUTR sono stati inseriti nell’allegato secondo il
loro codice di Nomenclatura combinata (NC). La NC è un sistema di classificazione
mondiale armonizzato per i principali paesi. E’ identificato con un codice ad otto cifre.
Casi particolari: materiale riciclati
E’ importante evidenziare che l’Unione Europea per incoraggiare l’impiego del legno e dei
prodotti da esso derivati riciclati, li ha esclusi dall’ambito di applicazione del presente
Regolamento EUTR,. In quanto ciò avrebbe costituito un onere sproporzionato per le
imprese (“…….con l’eccezione dei prodotti derivati dal legno o componenti di tali prodotti
ottenuti dal legno ovvero prodotti derivati dal legno che hanno completato il loro ciclo di
vita e sarebbero altrimenti smaltiti come rifiuti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008,
relativa ai rifiuti ( 2 )”).
Al fine di verificarne l’effettiva esenzione occorre tuttavia applicare la “due diligence”
anche ai sudddetti materiali. E’ importante ricordare che quando si ha a che fare con un
prodotto composto da un mix di legno “vergine” ed altri materiali riciclati o recuperati, è
l’elemento “vergine” del prodotto a farlo rientrare nell’ambito di applicazione del
Regolamento EUTR.
Casi particolari: esclusione degli imballaggi di legno in uso
I prodotti del packaging con i codici di Nomenclatura combinata (NC) 4415 o 4819
rientrano nel Regolamento EUTR quando sono collocati sul mercato come prodotti finiti e
non come packaging per altri prodotti.
Se il packaging come classificato dai codici NC 4415 o 4819 è usato per “sostenere,
proteggere o trasportare” un altro prodotto non rientra nel Regolamento (UE) n.
995/2010 (in sintesi il pallet con sopra i prodotti da trasportare).
DOMANDA NUMERO 2:
La mia impresa nell’ambito del Regolamento EUTR è da inquadrare come “Operatore”
(“Operator”) o come “Commerciante” (“Trader”)?
Il secondo passo che un’azienda deve considerare è quello di collocarsi come “operatore”
o come “commerciante”, a seconda del proprio ruolo nella filiera seguirà l’operatività
enunciata dal Regolamento UE n. 995/2010.
Qui di seguito le definizioni:
 «Operatore»: una persona fisica o giuridica che commercializza legno o prodotti
derivati». Si tratta dei soggetti che immettono per primi il legno e i prodotti in
legno sul mercato dell’Unione Europea e sono quelli maggiormente coinvolti
dall’applicazione del Regolamento. Le informazioni concernenti
l’approvvigionamento degli operatori e l’applicazione delle procedure di
attenuazione del rischio devono essere documentate in appositi registri, che
devono essere conservati almeno per cinque anni e devono essere messi a
disposizione dell’autorità competente per i controlli.
 «Commerciante» (rivenditore): una persona fisica o giuridica che, nell’ambito di
un’attività commerciale, vende o acquista sul mercato interno (cioè dei Paesi
dell’Unione Europea), legno o prodotti da esso derivati già immessi da altri»
(ovvero dall’ “Operatore”). I «commercianti» devono in sintesi conservare per
cinque anni le informazioni sul fornitore (“Operatore” o “commerciante”) da cui
acquistano il legno e i prodotti in legno e quelle sul cliente a cui li vendono. Quasi
tutte le aziende conservano già la suddetta documentazione, pertanto in genere
non sarà necessario introdurre misure integrative per dimostrare e garantire la
conformità al suddetto requisito. A questo riguardo il Regolamento EUTR richiede
di conservare la suddetta documentazione per cinque anni, ma solo fino all’ultimo
punto vendita all’interno delle operazioni di commercializzazione; non è quindi
necessario fornire le informazioni sulle vendite ai consumatori finali.
Ciascuno dei suddetti deve adempiere ad obblighi differenti. E’ pertanto importante
identificare correttamente a quale categoria appartengono le attività per capire quali
sono gli obblighi previsti dal Regolamento (UE) n. 995/2020
Nel caso in cui l’impresa si collochi come “Operatore”, allora occorre che attivi un
sistema di “Due Diligence” nei suo acquisti dilegno e dei prodotti da esso derivati.
Qui di seguito uno schema sintetico in merito all’applicazione del Regolamento UE n.
995/2010 (elaborazione Conlegno su fonte Proforest):
Schema sintetico sull’applicazione del Regolamento EUTR
Identificare la propria
azienda e gli
OBBLIGHI come
OPERATORE
Identificare la propria
azienda e gli
OBBLIGHI come
COMMERCIANTE
Applicazione di un Sistema
di Due Diligence ai sensi del
Regolamento EUTR
il “prodotto” rientra nella classificazione della
nomenclatura combinata di cui all’Allegato del
“Regolamento UE 995/2010”?
Il “prodotto” NON rientra
nell’ambito di applicazione
del “Regolamento EUTR”
L’impresa, per quel
“prodotto”, NON deve
attuare la Due Diligence né
come operatore né come
commerciante
NO
SI
Applicazione delle
registrazioni a monte ed a valle
degli acquisti ai sensi del
Regolamento EUTR e
conservazione per 5 anni
Come applicare la Due Diligence ed il sistema dei controlli
Gli Stati membri dell’Unione Europea designano una o più “Autorità Competenti” per
l’applicazione del presente regolamento. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i
nominativi ed i recapiti delle autorità competenti. Per l’Italia l’Autorità Competente è il
Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali.
Un sistema di «Due Diligence», realizzato in conformità al Regolamento EUTR, potrà
essere:
 messo a punto ed implementato dalla singola impresa (“Operatore”)
o, in alternativa,
 sviluppato e monitorato da un soggetto riconosciuto dall’Unione Europea denominato
«Organismo di Controllo» (o anche «Organismo di Monitoraggio») ovvero un Ente,
anche privato, in grado di sviluppare e gestire un sistema di Dovuta Diligenza per le
imprese (“operatori”).
Nel caso il Sistema di Due Diligence fosse implementato dalla singola impresa, questa
dovrà mantenere e valutare periodicamente il sistema che utilizza, salvo il caso in cui
ricorra ad un sistema di “dovuta diligenza” messo a punto da un «Organismo di
Controllo»; in quanto sarà a carico dell’organizzazione stessa svolgere tutte le pratiche
per le imprese, mantenimento e valutazione costante compresi.
Le “Autorità competenti” effettuano i controlli per verificare che gli “operatori” rispettino
i requisiti del Regolamento EUTR. I controlli sono effettuati in base a un programma
soggetto a revisioni periodiche secondo un approccio basato sul rischio. I controlli
possono inoltre essere effettuati allorché un’autorità competente è in possesso di
informazioni pertinenti, anche sulla base di indicazioni comprovate fornite da terzi,
relative alla non osservanza del regolamento da parte di un operatore.
Se l’impresa fa parte di un «Organismo di Controllo» allora l’Autorità Competente
controllerà l’”organismo” stesso.
I controlli possono anche includere:
a) l’esame del sistema di dovuta diligenza, comprese le procedure di valutazione e di
attenuazione dei rischi;
b) l’esame della documentazione e dei registri atti a dimostrare il corretto funzionamento
del sistema e delle procedure;
c) controlli a campione, comprese verifiche in loco.
Sanzioni previste dal Regolamento EUTR
A livello sanzionatorio ogni Stato membro dell’Unione Europea dovrà sviluppare una serie
di norme da applicare in caso di violazione delle disposizioni previste dal Regolamento
EUTR e designare un’Autorità Competente avente il compito di verificare la conformità al
Regolamento stesso.
Le sanzioni dovranno essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
L’art. 19 del Regolamento EUTR prevede i seguenti 3 livelli sanzionatori:
1. sanzioni pecuniarie commisurate al danno ambientale, al valore del legno o dei
prodotti ottenuti, alle perdite fiscali ed al danno economico derivante dalla violazione. Le
sanzioni pecuniarie per violazioni gravi reiterate sono gradualmente inasprite;
2. sequestro del legno o dei prodotti derivati;
3. immediata sospensione dell’autorizzazione ad esercitare l’attività commerciale.
Considerazioni conclusive
Come anticipato il Regolamento UE n. 995/2010 diventerà attuativo dal 3 marzo
2013, ma la «Dovuta Diligenza» delle imprese italiane è già in corso: l’applicazione di
questo Regolamento potrà diventare un’opportunità di miglioramento e un vantaggio
competitivo per tutti quei soggetti che, per tempo, implementeranno un sistema di «Due
Diligence» non come un «atto dovuto», ma come scelta strategica imprenditoriale.
E’ importante sottolineare che il Regolamento EUTR obbliga gli “operatori” a
utilizzare un insieme di procedure e misure, che insieme costituiscono il “sistema di
dovuta diligenza” al fine di minimizzare il rischio di commercializzazione sul mercato
interno di legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale.
Conlegno è un Consorzio di diritto privato, senza scopo di lucro, promosso dalle
Associazioni nazionali dell'Industria, del Commercio e delle PMI afferenti alla filiera
del legno. La mission di Conlegno è quella di favorire i molteplici utilizzi del legno: come
materia prima, come legno strutturale, come imballaggio. Conlegno opera attraverso la
costituzione di Comitati Tecnici e si occupa, con estrema flessibilità e dinamicità, di
tematiche trasversali a tutta la filiera. Per questa tematica ne è stato istituito uno
specifico, il Comitato Tecnico Legno Legale.
Il Regolamento EUTR è un obbligo per tutte le imprese italiane perché legge
dell’Unione Europea.
Per rispondere agli obblighi del “Regolamento EUTR”, ConLegno ha inviato alla
Commissione europea DG Ambiente la domanda di riconoscimento come “Organismo di
Controllo” per l’Italia.
In caso di esito positivo spetterà a Conlegno – Comitato Tecnico Legno Legale il
compito di:
a) mantenere e valutare periodicamente un proprio “Sistema di Due Diligence”
conferendo agli Operatori il diritto di usarlo;
b) verificare l’uso corretto del proprio “Sistema di Due Diligence” da parte di tali
Operatori;
c) compiere gli opportuni interventi qualora un Operatore non usi adeguatamente il
proprio “Sistema di Due Diligence”, informando, fra l’altro, l’Autorità Competente in caso
di rilevante o reiterata inadempienza da parte dell’operatore.
Per poter svolgere le funzioni di “Organismo di Controllo” Conlegno ha ideato e
predisposto un proprio “Sistema di Due Diligence”, descritto all’interno del “Regolamento
LegnOK” con i seguenti obiettivi:
1. fornire indicazioni concrete agli “Operatori” ed ai “Commercianti” circa le prassi
operative da adottare per assicurare la conformità al “Regolamento EUTR”;
2. definire le regole per verificare l’applicazione dei requisiti descritti;
3. definire le procedure necessarie per il rilascio e mantenimento della concessione
all’uso del “Marchio LegnOK”;
4. dare visibilità agli Operatori/Commercianti valutati conformi al Regolamento LegnOK,
anche attraverso azioni di promozione e tutela del “Marchio LegnOK”;
5. sensibilizzare, formare ed informare gli Operatori della Filiera circa il proprio “Sistema
di Due Diligence”;
6. sensibilizzare, formare ed informare i Commercianti della Filiera legno-carta circa
l’obbligo di tracciabilità.
Sono due pertanto gli strumenti concreti che verranno proposti nel rispetto del
“Regolamento EUTR”:
- Il proprio “Sistema di Dovuta Diligenza” (denominato “Sistema di Dovuta Diligenza
LegnOK”);
- Il “Marchio LegnOK”.
Di seguito una rappresentazione schematica del “Sistema di Dovuta Diligenza
LegnOK”:
1. La struttura del Sistema di Due Diligence LegnOK proposto da ConLegno
Con l’adozione del “Regolamento LegnOK” sia all’”Operatore” sia al “Commerciante” verrà
associato il “Marchio LegnOK”: esso potrà essere utilizzato su carta intestata, listini e
qualsiasi altro materiale pubblicitario sia su supporto cartaceo sia informatico, sempre in
abbinamento alla ragione sociale o logo del soggetto conforme al presente “Regolamento
LegnOK” dall’Ente di certificazione.
Il “Marchio LegnOK” si presenta come segue:
L’Obiettivo del Consorzio è stato, nel rispetto del “Regolamento EUTR”, quello di
proporre un “Sistema di Dovuta Diligenza” facilmente adottabile da tutte le aziende
coinvolte:
- Rispetto di tutti i requisiti sia per gli Operatori (accesso alle informazioni,
valutazione del rischio, attenuazione dello stesso) sia per i Commercianti
(tracciabilità);
- Un sistema “chiavi in mano” con strumenti facilmente adottabili da ogni impresa
coinvolta;
- Alta valorizzazione e tutela per le imprese aderenti;
- Relazioni dirette con l’Autorità Competente e la Commissione europea
Fin da subito, con o senza riconoscimento europeo, Conlegno mette a disposizione delle
imprese della filiera legno-carta il proprio Sistema di Due Diligence sviluppato in questi
anni. Inoltre Conlegno ha stabilito una rete di contatti in tutto il mondo, come l’accordo
con la rete Traffic del WWF, per raccogliere e valutare informazioni sull’origine del legno in
ogni parte del mondo. Non meno importante è l’avvio della collaborazione con tre
importanti Società di Ispezione presenti in tutto il mondo per le eventuali azioni di
attenuazione del rischio e per raccogliere ulteriori informazioni sull’origine del legno.
Infine due laboratori certificati per il riconoscimento delle specie legnose in prodotti in cui
ci sia il “dubbio” sul riconoscimento delle specie forestale stessa.
In caso di esito positivo, spetterà a Conlegno, in linea con quanto previsto dal
Regolamento UE 995/2010 svolgere i seguenti compiti:
 Sviluppare un sistema di “dovuta diligenza” funzionale.
 Accordare agli operatori il diritto di utilizzare il sistema di Dovuta Diligenza.
 Verificare l’impiego adeguato del sistema da parte degli operatori.
 Adottare azioni appropriate in caso di errore da parte di un operatore.
I MOTIVI DI UNA SCELTA
In un momento storico assai difficile, caratterizzato dalla contrazione della domanda, dalla
riduzione dei margini e dunque della redditività aziendale, sono state introdotte, nostro
malgrado, nuove norme che impongono l’assunzione di nuove attività a carico delle Imprese del
Settore.
ConLegno, conscia della particolare situazione nella quale si innestano questi nuovi obblighi
normativi, ha retenuto opportuno minimizzare gli oneri a carico delle Imprese del settore
attraverso un sistema a “basso impatto gestionale”, proprio con lo scopo di aiutare, nel limite
del possibile e del rispetto di quanto previsto dalle norme qui illustrate, le Aziende interessate.
L’esperienza maturata in questi anni nell’ambito fitosanitario relativo all’ISPM-15 e nel settore
dei pallet EPAL ha sviluppato una consapevolezza che le prescrizioni di carattere legislativo e
tecnico sono opportunità a valore aggiunto per le aziende consorziate, se gestite nel modo
corretto e produttivo. Conlegno è da sempre vicino e conoscitore delle realtà aziendali e
collabora per lo sviluppo del mercato.
Si noterà, nel presente, articolo, che salvo i casi in cui le norme prevedano precise e puntuali
azioni da parte delle Imprese interessate, l’impostazione indicata da ConLegno punta ad
utilizzare la documentazione già esistente nelle Aziende, proprio con l’obiettivo di evitare
ulteriori costi a carico dei soggetti interessati.
ESEMPI DI APPLICAZIONE DELLA DUE DILIGENCE IN ITALIA
Gli esempi riportati qui di seguito devono essere considerati come indicativi e non
esaustivi.
CASO 1: Acquisto di semilavorati da segherie EXTRA UE per imballaggi di legno /
pallet da commerciante italiano
SUPPORTO DI FEDERLEGNOARREDO PER IMPLEMENTARE LA DUE DILIGENCE
FederlegnoArredo, in particolare con la sua associazione Fedecomlegno, sta diffondendo
informazioni sul tema della Due Diligence già da tre anni ed ha sviluppato un proprio know how
specifico. E’ l’associazione che ha ad oggi ha la maggiore competenza.
Il Regolamento EUTR prevede che “…gli Stati membri, coadiuvati eventualmente dalla
Commissione, possono fornire agli operatori assistenza tecnica e di altro tipo e orientamenti,
tenendo conto della situazione delle piccole e medie imprese, al fine di agevolare l’adempimento
degli obblighi del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l’attuazione di un
sistema di dovuta diligenza ……………”
Purtroppo in Italia registriamo la difficoltà dello Stato nel compiere tale attività, prevista dal
Regolamento EUTR stesso all’articolo 13.
Inoltre FederlegnoArredo vista tale mancanza, ha deciso di sviluppare una task force operativa
per fornire fin da subito un servizio di informazione, approfondimento e di supporto a tutte
le imprese Associate, che permetterà a tutte le imprese Associate di rispondere ai requisiti del
Regolamento EUTR (per qualsiasi informazione su questo servizio:
fedecomlegno@federlegnoarredo.it).
ESEMPI DI APPLICAZIONE DELLA DUE DILIGENCE IN ITALIA
Gli esempi riportati qui di seguito devono essere considerati come indicativi e non
esaustivi.
CASO 1: Acquisto di semilavorati da segherie EXTRA UE per imballaggi di legno/pallet
da commerciante italiano
In questo caso il “Commerciante di legname italiano” è un “Operator” (Operatore) ed
ha, quindi l’obbligo di applicazione di un sistema di Due Diligence sull’acquisto del legno
o prodotti da esso derivati conforme al Regolamento Europeo n. 995/2010.
Il “produttore di pallet o di imballaggi industriali di legno” comprando da un operatore è
ai sensi del Reg. n. 995 un “Trader” (Commerciante/rivenditore) ed ha l’obbligo di
tenere un registro di carico e scarico per cinque anni da chi compra ed a chi vende.
L’ “utilizzatore” è un “Trader” (Commerciante/rivenditore): ha quindi l’obbligo di tenere
un registro per cinque anni da chi compra ed a chi vende. Così anche gli anelli successivi
allo stesso, con eccezione del consumatore finale.
SEGHERIA EXTRA UE
(per esempio Ucraina o Bosnia)
OPERATORCOMMERCIANTE DI LEGNAME
ITALIANO
UTILIZZATORE DI
PALLET/IMBALLAGGI
INDUSTRIALI
PRODUTTORE ITALIANO DI
PALLET O IMBALLAGGI
INDUSTRIALI DI LEGNO
TRADER
Vendita di semilavorati
per la produzione di
pallet o imballaggi
1° Immissione ai sensi
Reg. UE 995/2010
TRADER
CASO 2: Acquisto diretto di semilavorati da segherie EXTRA UE per imballaggi di
legno / pallet
In questo caso il “produttore di pallet o di imballaggi industriali di legno” è un
“Operator” (Operatore) ed ha quindi l’obbligo di applicazione di un sistema di Due
Diligence sull’acquisto del legno o prodotti da esso derivati conforme al Regolamento
Europeo n. 995/2010.
L’ “utilizzatore” è un “Trader” (Commerciante/rivenditore) ed ha quindi l’obbligo di
tenere un registro per cinque anni da chi compra ed a chi vende. Così anche gli anelli
successivi allo stesso, con eccezione del consumatore finale.
SEGHERIA EXTRA UE
(per esempio Ucraina o Bosnia)
OPERATOR
UTILIZZATORE DI
PALLET/IMBALLAGGI
INDUSTRIALI
PRODUTTORE ITALIANO DI
PALLET O IMBALLAGGI
INDUSTRIALI DI LEGNO
TRADER
Vendita di semilavorati
per la produzione di
pallet o imballaggi
1° Immissione ai sensi
Reg. UE 995/2010
CASO 3: Acquisto di semilavorati da segherie INTRA UE per imballaggi di legno /
pallet da commerciante italiano
In questo caso il “commerciante di legname italiano” è un “Trader” (Commerciante) ed
ha l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico per cinque anni da chi compra ed a
chi vende.
Il “produttore di pallet o di imballaggi industriali” è un “Trader”
(Commerciante/rivenditore) ed ha l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico per
cinque anni da chi compra ed a chi vende.
L’ “utilizzatore” è un “Trader” (Commerciante/rivenditore) ed ha quindi l’obbligo di
tenere un registro per cinque anni da chi compra ed a chi vende. Così anche gli anelli
successivi allo stesso, con eccezione del consumatore finale.
E’ evidente che l’obbligo di “operator” dovrà essere assolto o dalla segheria Intra UE da
cui si acquista o dall’impresa boschiva da cui la segheria INTRA UE compra i tronchi.
SEGHERIA INTRA UE
(per esempio Austria)
TRADERCOMMERCIANTE DI LEGNAME
ITALIANO
UTILIZZATORE DI
PALLET/IMBALLAGGI
INDUSTRIALI
PRODUTTORE ITALIANO DI
PALLET O IMBALLAGGI
INDUSTRIALI DI LEGNO
TRADER
Vendita di semilavorati
per la produzione di
pallet o imballaggi
2° Immissione ai sensi
Reg. UE 995/2010
OPERATOR/
TRADER
TRADER
CASO 4: Acquisto diretto di semilavorati da segherie INTRA UE per imballaggi di
legno / pallet
In questo caso il “produttore di pallet o di imballaggi industriali di legno” è un “Trader”
(Commerciante/rivenditore) ed ha l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico per
cinque anni da chi compra ed a chi vende.
L’ “utilizzatore” è un “Trader” (Commercianti/rivenditori): ha quindi l’obbligo di tenere un
registro per cinque anni da chi compra ed a chi vende. Così anche gli anelli successivi
allo stesso, con eccezione del consumatore finale.
E’ evidente che l’obbligo di “operator” dovrà essere assolto o dalla segheria Intra UE da
cui si acquista o dall’impresa boschiva da cui la segheria Intra UE compra i tronchi.
SEGHERIA INTRA UE
(per esempio Italia, Austria o
Germania)
TRADER
UTILIZZATORE DI
PALLET/IMBALLAGGI
INDUSTRIALI
PRODUTTORE ITALIANO DI
PALLET O IMBALLAGGI
INDUSTRIALI DI LEGNO
TRADER
Vendita di semilavorati
per la produzione di
pallet o imballaggi
2° Immissione ai sensi
Reg. UE 995/2010
OPERATOR/
TRADER
CASO 5: Acquisto di tronchi INTRA UE da imprese boschive presenti in Europa per
imballaggi di legno / pallet
In questo caso l’ “impresa boschiva” è un “Operator” (Operatore) ed ha quindi l’obbligo
di applicazione di un sistema di Due Diligence sull’acquisto dei tronchi in conformità al
Regolamento Europeo n. 995/2010.
Il “produttore di pallet o di imballaggi industriali di legno on segheria” è un “Trader”
(Commerciante/rivenditore) ed ha quindi l’obbligo di tenere un registro per cinque anni
da chi compra ed a chi vende.
L’ “utilizzatore” è un “Trader” (Commerciante/rivenditore) ed ha quindi l’obbligo di
tenere un registro per cinque anni da chi compra ed a chi vende. Così anche gli anelli
successivi allo stesso, con eccezione del consumatore finale.
OPERATORIMPRESA BOSCHIVA
TRADER
UTILIZZATORE DI
PALLET/IMBALLAGGI
INDUSTRIALI
PRODUTTORE ITALIANO DI
PALLET O IMBALLAGGI
INDUSTRIALI DI LEGNO CON
SEGHERIA
TRADER
Vendita di tronchi per la
produzione di pallet
2° Immissione ai sensi
Reg. UE 95/2010
BOSCHI INTRA UE
1° Immissione ai sensi
Reg. UE 995/2010
CASO 6: Acquisto di tronchi da imprese boschive presenti EXTRA UE per imballaggi di
legno / pallet
In questo caso il “produttore di pallet o di imballaggi industriali di legno con segheria” è
un “Operator” (Operatore) ed ha quindi l’obbligo di applicazione di un sistema di Due
Diligence sull’acquisto del tronchi conforme al Regolamento Europeo n. 995/2010.
L’ “utilizzatore” è un “Trader” (Commerciante/rivenditore) ed ha quindi l’obbligo di
tenere un registro per cinque anni da chi compra ed a chi vende. Così anche gli anelli
successivi allo stesso, con eccezione del consumatore finale.
OPERATOR
IMPRESA BOSCHIVA
(extra UE, per es. nella stessa
Svizzera)
TRADERUTILIZZATORE DI
PALLET/IMBALLAGGI
INDUSTRIALI
PRODUTTORE ITALIANO DI
PALLET O IMBALLAGGI
INDUSTRIALI DI LEGNO CON
SEGHERIA
Vendita di tronchi per la
produzione di pallet/imballaggi
BOSCHI EXTRA UE
(per esempio Svizzera)
1° Immissione ai sensi
Reg. UE 995/2010
CASO 7: Acquisto di pannelli EXTRA UE per imballaggi di legno da commerciante
italiano
UTILIZZATORE DI PALLET/IMBALLAGGI INDUSTRIALI
In questo caso il “commerciante di legname italiano” è un “Operator” (Operatore) ed ha
quindi l’obbligo di applicazione di un sistema di Due Diligence sull’acquisto del legno o
prodotti da esso derivati conforme al Regolamento Europeo n. 995/2010.
Il “produttore di imballaggi industriali o di imballaggi ortofrutticoli di legno” comprando
da un operatore sono ai sensi del Reg. n. 995 dei “Trader” (Commerciante/rivenditore)
ed ha l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico per cinque anni da chi compra
ed a chi vende.
L’ “utilizzatore” è un “Trader” (Commerciante/rivenditore) ed ha quindi l’obbligo di
tenere un registro per cinque anni da chi compra ed a chi vende. Così anche gli anelli
successivi allo stesso, con eccezione del consumatore finale.
PRODUTTORE PANNELLI
OSB/MDF/COMPENSATI
EXTRA UE
(per esempio Russia o Brasile)
OPERATORCOMMERCIANTE DI LEGNAME
ITALIANO
UTILIZZATORE DI
PALLET/IMBALLAGGI
INDUSTRIALI
PRODUTTORE ITALIANO DI
IMBALLAGGI INDUSTRIALI o
ORTOFRUTTICOLI DI LEGNO
TRADER
1° Immissione ai sensi
Reg. UE 995/2010
TRADER
CASO 8: Acquisto di pannelli per imballaggi di legno direttamente da produttore
EXTRA UE
In questo caso il “produttore di imballaggi industriali o di imballaggi ortofrutticoli di
legno” è un “Operator” (Operatore) ed ha quindi l’obbligo di applicazione di un sistema di
Due Diligence sull’acquisto del legno o prodotti da esso derivati conforme al
Regolamento Europeo n. 995/2010.
L’ “utilizzatore” è un “Trader” (Commerciante/rivenditore) ed ha quindi l’obbligo di
tenere un registro per cinque anni da chi compra ed a chi vende. Così anche gli anelli
successivi allo stesso, con eccezione del consumatore finale.
PRODUTTORE PANNELLI
OSB/MDF/COMPENSATI
EXTRA UE
(per esempio Russia o Brasile)
OPERATOR
UTILIZZATORE DI
PALLET/IMBALLAGGI
INDUSTRIALI
PRODUTTORE ITALIANO DI
IMBALLAGGI INDUSTRIALI o
ORTOFRUTTICOLI DI LEGNO
1° Immissione ai sensi
Reg. UE 995/2010
TRADER
CASO 9: Acquisto di pannelli per imballaggi di legno direttamente da produttore
INTRA UE
In questo caso il “produttore italiano di imballaggi industriali di legno” è un “Trader”
(Commerciante/rivenditore) e ha l’obbligo di tenere un registro per cinque anni da chi
compra ed a chi vende.
L’ “utilizzatore” è un “Trader” (Commerciante/rivenditore) ed ha quindi l’obbligo di
tenere un registro per cinque anni da chi compra ed a chi vende. Così anche gli anelli
successivi allo stesso, con eccezione del consumatore finale.
E’ evidente che l’obbligo di “operator” dovrà essere assolto o dal produttore di pannelli
Intra UE da cui si acquista o dall’impresa da cui il produttore di pannelli compra i
tronchi/semilavorati.
TRADER
PRODUTTORE PANNELLI
OSB/MDF/COMPENSATI
INTRA UE
(per esempio Germania o Italia)
UTILIZZATORE DI
PALLET/IMBALLAGGI
INDUSTRIALI
PRODUTTORE ITALIANO DI
IMBALLAGGI INDUSTRIALI o
ORTOFRUTTICOLI DI LEGNO
TRADER
OPERATOR/
TRADER
2° Immissione ai sensi
Reg. UE 995/2010
CASO 10: Acquisto di pallet direttamente da produttore INTRA UE
UTILIZZATORE DI PALLET/IMBALLAGGI INDUSTRIALI
In questo caso l’ “importatore” di pallet è un “Trader” (Commerciante/rivenditore) e,
quindi, non ha l’obbligo di applicazione di un sistema di Due Diligence sull’acquisto del
legno o prodotti da esso derivati conforme al Regolamento Europeo n. 995/2010, ma
ha l’obbligo di tenere un registro per cinque anni da chi compra ed a chi vende.
L’ “utilizzatore” è un “Trader” (Commerciante/rivenditore) ed ha quindi l’obbligo di
tenere un registro per cinque anni da chi compra ed a chi vende. Così anche gli anelli
successivi allo stesso, con eccezione del consumatore finale.
E’ evidente che l’obbligo di “operator” dovrà essere assolto o dal produttore di pallet
Intra UE da cui si acquista o dall’impresa da cui il produttore di pallet compra i
tronchi/semilavorati.
PRODUTTORE PALLET
INTRA UE
(per esempio Germania o Polonia)
TRADER
UTILIZZATORE DI
PALLET/IMBALLAGGI
INDUSTRIALI
IMPORTATORE DI PALLET
(anche impresa che produce imballaggi
ed integra sua produzione)
TRADER
OPERATOR/
TRADER
2° Immissione ai sensi
Reg. UE 995/2010
CASO 11: Acquisto di pallet direttamente da produttore EXTRA UE
In questo caso l’ “importatore” di pallet è un “Operator” (Operatore) ed ha quindi
l’obbligo di applicazione di un sistema di Due Diligence sull’acquisto del legno o prodotti
da esso derivati conforme al Regolamento Europeo n. 995/2010 (è un “operator” anche
il produttore di imballaggi di legno / pallet che integra la sua produzione/servizi con
l’importazione diretta di imballaggi extra UE o un utilizzatore che importa direttamente
i pallet extra UE).
L’ “utilizzatore” è un “Trader” (Commerciante/rivenditore) ed ha quindi l’obbligo di
tenere un registro per cinque anni da chi compra ed a chi vende. Così anche gli anelli
successivi allo stesso, con eccezione del consumatore finale.
PRODUTTORE PALLET
EXTRA UE
(per esempio Ucraina o
Biellorussia)
OPERATOR
UTILIZZATORE DI
PALLET/IMBALLAGGI
INDUSTRIALI
IMPORTATORE DI PALLET
(anche impresa che produce imballaggi
ed integra sua produzione)
1° Immissione ai sensi
Reg. UE 995/2010
TRADER
CASO 11 bis: Acquisto di pallet direttamente da produttore EXTRA UE: concetto di
“paese di produzione/origine” (Country of harvest)
Il Regolamento UE n. 995/2010 si complica in caso di catena di custodia complesse,
come puo’ essere quella del pallet importato.
UTILIZZATORE DI PALLET/IMBALLAGGI INDUSTRIALI
Occorre evidenziare che il “paese di produzione” è da intendersi “country of harvest”,
cioè dove il legname viene raccolto/tagliato (l’“origine”). Quindi il sistema di Due
Diligence sull’acquisto del legno o prodotti da esso derivati conforme al Regolamento
Europeo n. 995/2010 prevede, oltre a tutti gli altri requisiti da adempiere, che i
documenti di legalità di accompagnamento del pallet siano, in questo caso, il documento
sul taglio legale dei boschi della Russia/Siberia, Ucraina e Bielorussia. L’importatore
dovrà dotarsi di tutta questa documentazione.
PRODUTTORE PALLET
EXTRA UE
(per esempio Ucraina o
Biellorussia)
OPERATOR
IMPORTATORE DI PALLET
(anche impresa che produce imballaggi
ed integra sua produzione)
BOSCHI
RUSSIASIBERIA
BOSCHI UCRAINA BOSCHI
BIELORUSSIA
1° Immissione ai sensi
Reg. UE 995/2010
Concetto di “origine”
CASO 12: Acquisto di casse pieghevoli direttamente da produttore EXTRA UE
In questo caso l’ “importatore” di casse pieghevoli è un “Operator” (Operatore) ed ha
quindi l’obbligo di applicazione di un sistema di Due Diligence sull’acquisto del legname
conforme al Regolamento Europeo n. 995/2010.
Attenzione che anche la figura di un utilizzatore che compra ed importa direttamente
da un produttore di imballaggi extra UE deve essere inquadrato a tutti gli effetti come
“Operator”.
E’ un “operator” anche il produttore di imballaggi di legno / pallet che integra la sua
produzione/servizi con l’importazione diretta di imballaggi extra UE.
L’ “utilizzatore” è un “Trader” (Commerciante/rivenditore) ed ha quindi l’obbligo di
tenere un registro per cinque anni da chi compra ed a chi vende. Così anche gli anelli
successivi allo stesso, con eccezione del consumatore finale.
PRODUTTORE CASSE
PIEGHEVOLI
EXTRA UE
(per esempio Cina)
OPERATOR
UTILIZZATORE DI
PALLET/IMBALLAGGI
INDUSTRIALI
IMPORTATORE DI CASSE
PIEGHEVOLI
(produttore di imballaggi, ma anche
impresa che utilizza imballaggi e li
acquista direttamente)
1° Immissione ai sensi
Reg. UE 995/2010
TRADER
CASO 13: Acquisto di collars/paretali EXTRA UE per imballaggi di legno da
commerciante italiano
UTILIZZATORE DI PALLET/IMBALLAGGI INDUSTRIALI
In questo caso il “commerciante italiano di legname” è un “Operator” (Operatore) ed
ha, quindi l’obbligo di applicazione di un sistema di Due Diligence sull’acquisto del legno
o prodotti da esso derivati conforme al Regolamento Europeo n. 995/2010.
Il “produttore di imballaggi industriali” comprando da un operatore è ai sensi del Reg. n.
995 un “Trader” (Commerciante/rivenditore) ed ha l’obbligo di tenere un registro di
carico e scarico per cinque anni da chi compra ed a chi vende.
Anche l’ “utilizzatore” è un “Trader” (Commerciante/rivenditore): ha quindi l’obbligo di
tenere un registro per cinque anni da chi compra ed a chi vende. Così anche gli anelli
successivi allo stesso, con eccezione del consumatore finale.
PRODUTTORE
COLLARS/PARETALI
EXTRA UE
(per esempio Russia o Ucraina)
OPERATORCOMMERCIANTE DI LEGNAME
ITALIANO
UTILIZZATORE DI
PALLET/IMBALLAGGI
INDUSTRIALI
PRODUTTORE ITALIANO DI
IMBALLAGGI INDUSTRIALI DI
LEGNO
TRADER
1° Immissione ai sensi
Reg. UE 995/2010
TRADER
CASO 14: Acquisto di collars/paretali per imballaggi di legno direttamente da
produttore extra UE
In questo caso il “produttore di imballaggi industriali” è un “Operator” (Operatore) ed
ha quindi l’obbligo di applicazione di un sistema di Due Diligence sull’acquisto del legno o
prodotti da esso derivati conforme al Regolamento Europeo n. 995/2010.
L’ “utilizzatore” è un “Trader” (Commerciante/rivenditore): ha quindi l’obbligo di tenere
un registro per cinque anni da chi compra ed a chi vende. Così anche gli anelli successivi
allo stesso, con eccezione del consumatore finale.
PRODUTTORE
COLLARS/PARETALI
EXTRA UE
(per esempio Russia o Ucraina)
OPERATOR
UTILIZZATORE DI
PALLET/IMBALLAGGI
INDUSTRIALI
PRODUTTORE ITALIANO DI
IMBALLAGGI INDUSTRIALI DI
LEGNO
1° Immissione ai sensi
Reg. UE 995/2010
TRADER
CASO 15: Acquisto di collars/paretali per imballaggi di legno direttamente da
produttore intra UE
In questo caso il “produttore di imballaggi industriali di legno” è un “Trader”
(Commerciante) ed ha quindi l’obbigo di tenere un registro per cinque anni da chi
compra ed a chi vende.
L’ “utilizzatore” è un “Trader” (Commerciante/rivenditore) ed ha quindi l’obbligo di
tenere un registro per cinque anni da chi compra ed a chi vende. Così anche gli anelli
successivi allo stesso, con eccezione del consumatore finale.”
E’ evidente che l’obbligo di “operator” dovrà essere assolto o dal produttore di
collars/pieghevoli Intra UE da cui si acquista o dall’impresa da cui il produttore di
collars/pieghevoli compra i tronchi/semilavorati.”
PRODUTTORE
COLLARS/PARETALI
INTRA UE
(per esempio Estonia/Lettonia)
TRADER
UTILIZZATORE DI
PALLET/IMBALLAGGI
INDUSTRIALI
PRODUTTORE ITALIANO DI
IMBALLAGGI INDUSTRIALI DI
LEGNO
TRADER
OPERATOR/
TRADER
2° Immissione ai sensi
Reg. UE 995/2010
CASO 16: Acquisto di pioppeti da imprese boschive presenti in Europa per imballaggi
di legno / pallet
In questo caso l’ “impresa boschiva” è un “Operator” (Operatore) ed ha quindi l’obbligo
di applicazione di un sistema di Due Diligence sull’acquisto del tronchi conforme al
Regolamento Europeo n. 995/2010.
Il “produttore di pallet o di imballaggi ortofrutticoli con segheria” è un “Trader”
(Commerciante/rivenditore) ed ha quindi l’obbligo di tenere un registro per cinque anni
da chi compra ed a chi vende. Così anche gli anelli successivi allo stesso, con eccezione
del consumatore finale.
OPERATORIMPRESA BOSCHIVA
TRADER
UTILIZZATORE DI IMBALLAGGI
ORTOFRUTTICOLI
PRODUTTORE ITALIANO DI
IMBALLAGGI
ORTOFRUTTICOLI
TRADER
Vendita di tronchi per la
produzione di pallet
2° Immissione ai sensi
Reg. UE 95/2010
PIOPPETO INTRA UE
1° Immissione ai sensi
Reg. UE 995/2010
CASO 18: Acquisto di pallet USATI direttamente da commerciante EXTRA UE
In questo caso l’ “importatore” di pallet usati” NON è un “Operator” (Operatore) in
quanto l’Unione Europea per incoraggiare l’impiego del legno e dei prodotti da esso
derivati riciclati/usati, li ha esclusi dall’ambito di applicazione del presente
Regolamento EUTR.
COMMERCIANTE PALLET
USATI
EXTRA UE
(per esempio Ucraina o
Biellorussia o Albania)
ESENTE DA
APPLICAZIONE
UTILIZZATORE DI
PALLET/IMBALLAGGI
INDUSTRIALI
IMPORTATORE DI PALLET USATI
(anche impresa che produce imballaggi
ed integra sua produzione)
1° Immissione, ma non
APPLICABILE. I materiali
riciclati o recuperati sono
esenti dall’applicazione del
Regolamento EUTR
ESENTE DA
APPLICAZIONE
CASO 19: Acquisto di semilavorati da segherie EXTRA UE tramite commerciante
italiano per la riparazione di pallet usati
In questo caso il “commerciante italiano di legname” è un “Operator” (Operatore) ed ha
quindi l’obbligo di applicazione di un sistema di Due Diligence sull’acquisto del tronchi
conforme al Regolamento Europeo n. 995/2010.
Il “riparatore di pallet” è un “Trader” (Commerciante/rivenditore) ed ha l’obbligo di
tenere un registro di carico e scarico per cinque anni da chi compra ed a chi vende
(attenzione: solo del legname utilizzato per paallet in quanto i pallet usati sono esenti
da applicazione).
L’ “utilizzatore” è un “Trader” (Commerciante/rivenditore): ha quindi l’obbligo di tenere
un registro per cinque anni da chi compra ed a chi vende. Così anche gli anelli successivi
allo stesso, con eccezione del consumatore finale.
SEGHERIA EXTRA UE
(per esempio Ucraina)
OPERATORCOMMERCIANTE DI LEGNAME
ITALIANO
UTILIZZATORE DI
PALLET/IMBALLAGGI
INDUSTRIALI
RIPARATORE DI PALLET USATI
TRADER
Vendita di semilavorati
per la riparazione pallet
1° Immissione ai sensi
Reg. UE 995/2010
TRADER
CASO 20: Acquisto di semilavorati da segherie INTRA UE per riparatori di pallet
In questo caso il “riparatore di pallet” è un “Trader” (Commerciante/rivenditore) ed ha
l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico per cinque anni da chi compra ed a chi
vende (attenzione: solo del legno o prodotti da esso derivati utilizzato per pallet in
quanto i pallet usati sono esenti da applicazione)..
L’ “utilizzatore” è un “Trader” (Commercianti/rivenditori) ed ha quindi l’obbligo di tenere
un registro per cinque anni da chi compra ed a chi vende. Così anche gli anelli successivi
allo stesso, con eccezione del consumatore finale.
E’ evidente che l’obbligo di “operator” dovrà essere assolto o dalla segheria Intra UE da
cui si acquista o dall’impresa boschiva da cui la segheria compra i tronchi. ”
SEGHERIA INTRA UE
(per esempio Italia, Austria o
Germania)
TRADER
UTILIZZATORE DI
PALLET/IMBALLAGGI
INDUSTRIALI
RIPARATORE DI PALLET USATI
TRADER
Vendita di semilavorati
per la riparazione di
pallet
2° Immissione ai sensi
Reg. UE 995/2010
OPERATOR/
TRADER
CASO 21: Acquisto di semilavorati da segherie EXTRA UE per la riparazione di pallet
di legno
In questo caso il “riparatore di pallet” è un “Operator” (Operatore) ed ha quindi l’obbligo
di applicazione di un sistema di Due Diligence sull’acquisto del legno o prodotti da esso
derivati conforme al Regolamento Europeo n. 995/2010 (attenzione: solo del legname
utilizzato per paallet in quanto i pallet usati sono esenti da applicazione).
L’ “utilizzatore” è un “Trader” (Commerciante/rivenditore): ha quindi l’obbligo di tenere
un registro per cinque anni da chi compra ed a chi vende. Così anche gli anelli successivi
allo stesso, con eccezione del consumatore finale.
SEGHERIA EXTRA UE
(per esempio Ucraina, Biellorussia)
OPERATOR
UTILIZZATORE DI
PALLET/IMBALLAGGI
INDUSTRIALI
RIPARATORE DI PALLET USATI
TRADER
Vendita di semilavorati
per la riparazione di
pallet
1° Immissione ai sensi
Reg. UE 995/2010
CASO 22: Acquisto di pallet USATI direttamente da commerciante EXTRA UE
In questo caso il “produttore di blocchetti in truciolare per pallet” è un “Operator”
(Operatore) in quanto l’Unione Europea per incoraggiare l’impiego del legno e dei
prodotti da esso derivati riciclati/usati, li ha esclusi dall’ambito di applicazione del
presente Regolamento EUTR.
Infatti i blocchetti vengono di solito prodotti con legno recuperato e riciclato o prodotto
con scarti di segheria e quindi con materiale recuperato.
Nel caso fosse utilizzato anche un solo metro cubo di legno proveniente da risorse
forestali (per esempio cippatura tronco e non degli scarti della segherie), allora il tutto
rientrerebbe nell’applicazione del Regolamento EUTR.
E’ importante ricordare che quando si ha a che fare con un prodotto composto da un
mix di legno “vergine” ed altri materiali riciclati o recuperati, è l’elemento“vergine” del
prodotto a farlo rientrare nell’ambito di applicazione del Regolamento EUTR.
PRODUTTORI DI BLOCCHETTI
IN TRUCIOLARE PER PALLET
INTRA/EXTRA UE
ESENTE DA
APPLICAZIONE
UTILIZZATORE DI
PALLET/IMBALLAGGI
INDUSTRIALI
PRODUTTORE DI PALLET
1° o 2° Immissione, ma non
APPLICABILE. I materiali
riciclati o recuperati sono
esenti dall’applicazione del
Regolamento EUTR
ESENTE DA
APPLICAZIONE
Autori: Sebastiano Cerullo, Direzione Area Legno FederlegnoArredo.
E-mail sebastiano.cerullo@federlegnoarredo.it
Cristiano Clerici, Area Tecnica LegnOK ConLegno.
E-mail cristiano.clerici@conlegno.eu
Domenico Corradetti, Responsabile Fedecomlegno di FederlegnoArredo
E-mail domenico.corradetti@federlegnoarredo.it
Davide Paradiso, Direzione Area Tecnica LegnOK ConLegno.
E-mail davide.paradiso@ conlegno.eu
Roberto Zanuttini, Università degli Studi di Torino, Dipartimento Agroselviter.
E-mail roberto.zanuttini@unito.it
BOX 1 – GLOSSARIO DI BASE DI RIFERIMENTO
TERMINI E DEFINIZIONI
Carico: si definisce come “un carico di legno e di prodotti da esso derivati”.
(Fonte: Regolamento N. 2173/05).
Certificazioni CITES: “Convention on International Trade of Endangered Species”:
licenze e certificati rilasciati al fine di autorizzare il commercio internazionale di specie
della flora e della fauna selvatiche disciplinate dalla Convenzione sul commercio
internazionale di specie di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione. (fonte:
Regolamento N.338/97)
Le uniche Autorità amministrative italiane che possono emettere licenze e certificati per
il settore CITES, sono:
• Ministero dello Sviluppo Economico-Direzione Generale per la Politica Commerciale
Internazionale Divisione III CITES (licenze di importazione ed esportazione);
• Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali tramite il Servizio CITES del
Corpo Forestale dello Stato (notifiche di importazioni, certificati di riesportazione e
certificati comunitari).
Commercializzazione: prima immissione sul mercato interno, attraverso qualsiasi mezzo,
qualunque sia la tecnica di vendita, di legname e prodotti da esso derivati destinati alla
distribuzione o all’uso nell’ambito di un’attività commerciale a titolo oneroso o gratuito.
È altresì compresa la vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza ai sensi della
Direttiva 97/7/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 1997,
riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza. Non
costituisce “commercializzazione” la fornitura sul mercato interno di prodotti del legno
ottenuti da legno o prodotti da esso derivati che sono già stati immessi sul mercato.
(fonte: Regolamento N.995/2010)
Commerciante (trader o intermediario professionale): una persona fisica o giuridica
che, nell’ambito di una attività commerciale, vende o acquista sul mercato interno legno e
prodotti da esso derivati già immessi sul mercato (Fonte: Regolamento N. 995/2010).
Denominazione Scientifica del legname: la denominazione scientifica indicata nella norma
UNI EN 13556:04 nonché quella contenuta nell’elenco CITES o altra se convalidata dal
Comitato Tecnico Legno Legale.
Di provenienza legale: ottenuto conformemente alla legislazione applicabile nel paese di
produzione. (Fonte: Regolamento (UE) N. 995/2010).
Di provenienza illegale: ottenuto violando la legislazione applicabile nel paese di
produzione. (Fonte: Regolamento (UE) N. 995/2010).
Immettere sul mercato: collocare per la prima volta sul mercato interno, mediante
qualsiasi mezzo, indipendentemente dalla tecnica di vendita utilizzata, legname o prodotti
in legno a scopo di distribuzione o utilizzo in un'attività commerciale, a titolo oneroso o
gratuito.
Importazione: immissione in libera pratica di legno e di prodotti derivati ai sensi dell’art
79 del Regolamento 2913/92 del Consiglio del 12/10/92 che istituisce il codice doganale
comunitario.
(Fonte: Regolamento n. 2173/05 GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento
modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L
117 del 4.5.2005, pag. 13).
Legislazione applicabile
La legislazione in vigore nel paese di produzione per quanto concerne le seguenti materie:
• i diritti di prelievo di legname entro i confini legali ufficialmente pubblicati;
• i pagamenti relativi ai diritti di prelievo di legname, comprese le imposte sul prelievo di
legname;
• il prelievo del legname, compresa la normativa in materia ambientale e forestale, inclusa
la gestione delle foreste e la conservazione della biodiversità, ove siano di immediata
pertinenza per il prelievo del legname;
• i diritti legittimi di terzi relativi all'uso e alla proprietà che sono lesi dalla produzione di
legname;
• la normativa in materia commerciale e doganale, per quanto riguarda il settore
forestale.
Legislazione secondaria: Regolamento Delegato (UE) N. 363/2012 e Regolamento di
Esecuzione (UE) N. 607/2012)
Licenza FLEGT: documento di formato standard, basato su un carico o su un soggetto
commerciale che deve essere non falsificabile, a prova di manomissione e verificabile e che
si riferisce ad un carico conforme alle prescrizioni del sistema di licenze Flegt
debitamente rilasciato e convalidato dall’autorità che rilascia le licenze da un paese
partner.
(Fonte: Regolamento (CE) N. 2173/2005 del 20 dicembre 2005).
Mercato Europeo: si intendono i Paesi facenti parte dell’Unione Europea.
Organizzazione: si intende qualunque persona fisica o giuridica coinvolta dal
“Regolamento LegnOK”, sia Operatore sia Commerciante.
Operatore una persona fisica o giuridica che commercializza legno o prodotti da esso
derivati.
(Fonte: Regolamento (UE) N. 995/2010).
Paese di produzione
Il paese o territorio in cui è stato prodotto (provenienza/origine/taglio) il legname o il legno
contenuto in prodotti da esso derivati. (Fonte: Regolamento (UE) N. 995/2010). Come
indicato nel Regolamento stesso in lingua inglese “country of harvest”.
Penalità: azioni effettuate, in funzione del livello di Non Conformità rilevato, dal Comitato
Tecnico Legno Legale e/o dal Comitato di Garanzia e Trasparenza.
Prodotto: ciascun tipo specifico di legno o di prodotto da esso derivato fornito da un
determinato fornitore.
Prevalence: prevalenza/diffusione art. 6 lettera b Regolamento (UE) N. 995/2010.
Regolamento EUTR: “European Timber Regulation” Regolamento (UE) N. 995/2010 e
legislazione secondaria.
Sistema di Due Diligence: insieme di misure e procedure per consentire l’accesso alle
informazioni, la valutazione del rischio e l’attenuazione del rischio. (Fonte: Regolamento
(UE) N. 995/2010 art. 6).
Stati a Rischio: uno stato a rischio viene definito tale sulla base di studi svolti da enti
autorevoli e riconosciuti a livello internazionale. L’indice di riferimento è il CPI. Quando
l’indice CPI è minore o uguale a 3 si considera lo Stato a rischio di legname o prodotto da
esso derivato di provenienza illegale.
Stati non a Rischio: uno stato non a rischio viene definito tale sulla base di studi svolti
da Enti autorevoli e riconosciuti a livello internazionale. L’indice di riferimento è il CPI.
Quando l’indice CPI è maggiore di 3 lo Stato non è a rischio di legname o prodotto da
esso derivato di provenienza illegale.
BOX 2 - .
RIFERIMENTI NORMATIVI
CITES
Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche
minacciate di estinzione. Sottoscritta a Washington il 3 Marzo 1973, emendata a Bonn,
il 22 Giugno 1979.
Regolamento (CE) n. 811/08 della Commissione del 13 agosto 2008 che sospende
l’introduzione nella Comunità di talune specie di flora e fauna selvatiche" (e abroga il
Regolamento 1037/07 della Commissione del 29.08.07).
Regolamento (CE) n. 318/08 della Commissione del 31 marzo 2008 che modifica il
regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e
della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio".
Regolamento (CE) n. 100/08 della Commissione del 4 febbraio 2008 recante modifica,
per quanto riguarda le collezioni di campioni e talune formalità relative al commercio di
specie della flora e della fauna selvatiche, del regolamento (CE) n. 865/2006 recante
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio".
Raccomandazione della Commissione del 13 giugno 2007 che individua una serie di
azioni per l’esecuzione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla
protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro
commercio.
Regolamento (CE) n. 865/06 Consolidato della Commissione del 4 maggio 2006
Modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla
protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro
commercio.
Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 Regolamento relativo
alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro
commercio.
EU TIMBER REGULATION (EUTR)
Regolamento (UE) 2173 del Consiglio del 20 dicembre 2005
Istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità
Europea.
Regolamento (CE) 1024 della Commissione del 17 ottobre 2008
Recante modalità d'applicazione del Regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio relativo
all’istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità
europea.
Regolamento (UE) N. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre
2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti sa
esso derivati.
Regolamento Delegato (UE) N. 363/2012 della Commissione del 23 febbraio 2012,
sulle norme procedurali per il riconoscimento e la revoca del riconoscimento degli
Organismi di controllo come previsto nel Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento
europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano
legno e prodotti da esso derivati.
Regolamento di Esecuzione (UE) N. 607/2012 della Commissione del 6 luglio 2012,
sulle disposizioni particolareggiate relative al sistema di dovuta diligenza e alla frequenza
e alla natura dei controlli sugli organismi di controllo in conformità al regolamento (UE) n.
995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori
che commercializzano
RIFIUTI
Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008
relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive legno e prodotti da esso derivati.
UNI EN 13556:04 “Legno tondo e segati – Nomenclatura dei legnami utilizzati in
Europa”. Versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 13556 (edizione
giugno 2003). La norma elenca le denominazioni commerciali dei legnami di latifoglie e di
conifere utilizzati in Europa.
DOCUMENTI DI SUPPORTO
 BSI draft PAS 2021:2012 Exercising due diligence in establishing the legal origin
of timber and timber product – Guide to Regulation (EU) No 995/2010.
 ETTF Guidelines for Due Diligence (november 2012)
 FSC directive on Chain of Custody Certification FSC–DIR-40-004-EN (1 novembre
2012)
 PEFC ITA 1002:2010 “Schema di Certificazione della Catena di Custodia dei
prodotti di origine forestale”
 NEPCon LegalSource Standard, second draft 4 october 2012
 Unione Europea - Guidance document developed by the European Commission
ISSUES RELATING TO THE EU TIMBER REGULATION LEGAL FRAMEWORK FOR
WHICH GUIDANCE SHOULD BE DEVELOPED, November 2012

More Related Content

Similar to Imballaggi di legno e Due Diligence: cosa cambierà nel 2013

Chiara Murano - La certificazione di legalità come opportunità di sviluppo pe...
Chiara Murano - La certificazione di legalità come opportunità di sviluppo pe...Chiara Murano - La certificazione di legalità come opportunità di sviluppo pe...
Chiara Murano - La certificazione di legalità come opportunità di sviluppo pe...Antonio Spinelli
 
L’esperienza della Timber Regulation quale contributo per il nuovo Regolamento
L’esperienza della Timber Regulation quale contributo per il nuovo RegolamentoL’esperienza della Timber Regulation quale contributo per il nuovo Regolamento
L’esperienza della Timber Regulation quale contributo per il nuovo RegolamentoEtifor srl
 
Il mercato italiano del legname verso il RegolamentoEuropeo n. 995/2010
Il mercato italiano del legname verso il RegolamentoEuropeo n. 995/2010Il mercato italiano del legname verso il RegolamentoEuropeo n. 995/2010
Il mercato italiano del legname verso il RegolamentoEuropeo n. 995/2010Sebastiano Cerullo
 
TRACCIABILITÀ E RINTRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI OBBLIGO E SICUR...
TRACCIABILITÀ E RINTRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI OBBLIGO E SICUR...TRACCIABILITÀ E RINTRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI OBBLIGO E SICUR...
TRACCIABILITÀ E RINTRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI OBBLIGO E SICUR...Alessio Marchesani
 
L’importazione comunitaria e nazionale di legno e prodotti derivati soggetti ...
L’importazione comunitaria e nazionale di legno e prodotti derivati soggetti ...L’importazione comunitaria e nazionale di legno e prodotti derivati soggetti ...
L’importazione comunitaria e nazionale di legno e prodotti derivati soggetti ...Sebastiano Cerullo
 
Parte a Bologna la produzione della bioplastica salva oceani
Parte a Bologna la produzione della bioplastica salva oceaniParte a Bologna la produzione della bioplastica salva oceani
Parte a Bologna la produzione della bioplastica salva oceaniSara Andreoli
 
1 esercitazione drafting
1 esercitazione drafting1 esercitazione drafting
1 esercitazione draftingReti
 
La Funzione Compliance_LUISS
La Funzione Compliance_LUISSLa Funzione Compliance_LUISS
La Funzione Compliance_LUISScpz
 
Ministero dello sviluppo economico - Analisi del fenomeno della contraffazione
Ministero dello sviluppo economico - Analisi del fenomeno della contraffazioneMinistero dello sviluppo economico - Analisi del fenomeno della contraffazione
Ministero dello sviluppo economico - Analisi del fenomeno della contraffazioneCamera di Commercio di Pisa
 

Similar to Imballaggi di legno e Due Diligence: cosa cambierà nel 2013 (20)

Chiara Murano - La certificazione di legalità come opportunità di sviluppo pe...
Chiara Murano - La certificazione di legalità come opportunità di sviluppo pe...Chiara Murano - La certificazione di legalità come opportunità di sviluppo pe...
Chiara Murano - La certificazione di legalità come opportunità di sviluppo pe...
 
L’esperienza della Timber Regulation quale contributo per il nuovo Regolamento
L’esperienza della Timber Regulation quale contributo per il nuovo RegolamentoL’esperienza della Timber Regulation quale contributo per il nuovo Regolamento
L’esperienza della Timber Regulation quale contributo per il nuovo Regolamento
 
Il mercato italiano del legname verso il RegolamentoEuropeo n. 995/2010
Il mercato italiano del legname verso il RegolamentoEuropeo n. 995/2010Il mercato italiano del legname verso il RegolamentoEuropeo n. 995/2010
Il mercato italiano del legname verso il RegolamentoEuropeo n. 995/2010
 
TRACCIABILITÀ E RINTRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI OBBLIGO E SICUR...
TRACCIABILITÀ E RINTRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI OBBLIGO E SICUR...TRACCIABILITÀ E RINTRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI OBBLIGO E SICUR...
TRACCIABILITÀ E RINTRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI OBBLIGO E SICUR...
 
News SA 23 2014
News SA 23 2014News SA 23 2014
News SA 23 2014
 
Scorza -panel_2_workshop_24-05-13
Scorza  -panel_2_workshop_24-05-13Scorza  -panel_2_workshop_24-05-13
Scorza -panel_2_workshop_24-05-13
 
L’importazione comunitaria e nazionale di legno e prodotti derivati soggetti ...
L’importazione comunitaria e nazionale di legno e prodotti derivati soggetti ...L’importazione comunitaria e nazionale di legno e prodotti derivati soggetti ...
L’importazione comunitaria e nazionale di legno e prodotti derivati soggetti ...
 
News SSL 20 2016
News SSL 20 2016News SSL 20 2016
News SSL 20 2016
 
News A 21 2014
News A 21 2014News A 21 2014
News A 21 2014
 
News A 25 2014
News A 25 2014News A 25 2014
News A 25 2014
 
Normativa in materia di amianto
Normativa in materia di amiantoNormativa in materia di amianto
Normativa in materia di amianto
 
whistleblower
whistleblowerwhistleblower
whistleblower
 
News A 17 2017
News A 17 2017News A 17 2017
News A 17 2017
 
Parte a Bologna la produzione della bioplastica salva oceani
Parte a Bologna la produzione della bioplastica salva oceaniParte a Bologna la produzione della bioplastica salva oceani
Parte a Bologna la produzione della bioplastica salva oceani
 
1 esercitazione drafting
1 esercitazione drafting1 esercitazione drafting
1 esercitazione drafting
 
La Funzione Compliance_LUISS
La Funzione Compliance_LUISSLa Funzione Compliance_LUISS
La Funzione Compliance_LUISS
 
News SSL 32 2017
News SSL 32 2017News SSL 32 2017
News SSL 32 2017
 
Ministero dello sviluppo economico - Analisi del fenomeno della contraffazione
Ministero dello sviluppo economico - Analisi del fenomeno della contraffazioneMinistero dello sviluppo economico - Analisi del fenomeno della contraffazione
Ministero dello sviluppo economico - Analisi del fenomeno della contraffazione
 
News a 8 2014
News a 8 2014News a 8 2014
News a 8 2014
 
News A 40 2015
News A 40 2015News A 40 2015
News A 40 2015
 

More from Sebastiano Cerullo

Mercato del Legno Imballaggio e pallet - Salerno - aprile 2022
Mercato del Legno Imballaggio e pallet - Salerno - aprile 2022Mercato del Legno Imballaggio e pallet - Salerno - aprile 2022
Mercato del Legno Imballaggio e pallet - Salerno - aprile 2022Sebastiano Cerullo
 
Carta Identità di FLA (novembre 2020)
Carta Identità di FLA (novembre 2020)Carta Identità di FLA (novembre 2020)
Carta Identità di FLA (novembre 2020)Sebastiano Cerullo
 
(Rete clima) progetto legno clima, consiglio presidenza assolegno (novemb...
(Rete clima) progetto legno clima, consiglio presidenza assolegno (novemb...(Rete clima) progetto legno clima, consiglio presidenza assolegno (novemb...
(Rete clima) progetto legno clima, consiglio presidenza assolegno (novemb...Sebastiano Cerullo
 
Legno & ambiente futuro o binomio gia' operativo
Legno & ambiente futuro o binomio gia' operativoLegno & ambiente futuro o binomio gia' operativo
Legno & ambiente futuro o binomio gia' operativoSebastiano Cerullo
 
Presentazione Sebastiano Cerullo ad Ecomondo 1^ PALLET DAY
Presentazione Sebastiano Cerullo ad Ecomondo 1^ PALLET DAYPresentazione Sebastiano Cerullo ad Ecomondo 1^ PALLET DAY
Presentazione Sebastiano Cerullo ad Ecomondo 1^ PALLET DAYSebastiano Cerullo
 
Softwood conference 2019 antwerp italy softwood market development def - so...
Softwood conference 2019 antwerp italy softwood market development def  -  so...Softwood conference 2019 antwerp italy softwood market development def  -  so...
Softwood conference 2019 antwerp italy softwood market development def - so...Sebastiano Cerullo
 
Il presente e il futuro delle nostre foreste e della filiera forestale def
Il presente e il futuro delle nostre foreste e della filiera forestale defIl presente e il futuro delle nostre foreste e della filiera forestale def
Il presente e il futuro delle nostre foreste e della filiera forestale defSebastiano Cerullo
 
Rapporto case ed edifici in legno 2015
Rapporto case ed edifici in legno 2015Rapporto case ed edifici in legno 2015
Rapporto case ed edifici in legno 2015Sebastiano Cerullo
 
Il contrasto al commercio illegale del legno: il nuovo Regolamento europeo (2...
Il contrasto al commercio illegale del legno: il nuovo Regolamento europeo (2...Il contrasto al commercio illegale del legno: il nuovo Regolamento europeo (2...
Il contrasto al commercio illegale del legno: il nuovo Regolamento europeo (2...Sebastiano Cerullo
 
Premio Mediobanca a FederlegnoArredo
Premio Mediobanca a FederlegnoArredo Premio Mediobanca a FederlegnoArredo
Premio Mediobanca a FederlegnoArredo Sebastiano Cerullo
 
Mercato Internazionale: si riparte, nuovi protagonisti, nuove direzioni (Desc...
Mercato Internazionale: si riparte, nuovi protagonisti, nuove direzioni (Desc...Mercato Internazionale: si riparte, nuovi protagonisti, nuove direzioni (Desc...
Mercato Internazionale: si riparte, nuovi protagonisti, nuove direzioni (Desc...Sebastiano Cerullo
 
Dove sta andando il mercato del legno? (2015 - Desclos federlegno milano 2015)
Dove sta andando il mercato del legno? (2015 - Desclos federlegno milano 2015)Dove sta andando il mercato del legno? (2015 - Desclos federlegno milano 2015)
Dove sta andando il mercato del legno? (2015 - Desclos federlegno milano 2015)Sebastiano Cerullo
 
Capitolo 7 Libro Enciclopedia del Pallet
Capitolo 7 Libro Enciclopedia del PalletCapitolo 7 Libro Enciclopedia del Pallet
Capitolo 7 Libro Enciclopedia del PalletSebastiano Cerullo
 
I criteri di ricerca delle norme tecniche UNI/EN (1990)
I criteri di ricerca delle norme tecniche UNI/EN (1990)I criteri di ricerca delle norme tecniche UNI/EN (1990)
I criteri di ricerca delle norme tecniche UNI/EN (1990)Sebastiano Cerullo
 
Normativa UNi ed i suoi effetti ed i suoi effetti applicativi nel mercato eur...
Normativa UNi ed i suoi effetti ed i suoi effetti applicativi nel mercato eur...Normativa UNi ed i suoi effetti ed i suoi effetti applicativi nel mercato eur...
Normativa UNi ed i suoi effetti ed i suoi effetti applicativi nel mercato eur...Sebastiano Cerullo
 
Allargamento EUTR a nuovi prodotti ed impatti economici sulla filiera legno a...
Allargamento EUTR a nuovi prodotti ed impatti economici sulla filiera legno a...Allargamento EUTR a nuovi prodotti ed impatti economici sulla filiera legno a...
Allargamento EUTR a nuovi prodotti ed impatti economici sulla filiera legno a...Sebastiano Cerullo
 
Decalogo per la messa in sicurezza, recupero e valorizzazione dei boschi colp...
Decalogo per la messa in sicurezza, recupero e valorizzazione dei boschi colp...Decalogo per la messa in sicurezza, recupero e valorizzazione dei boschi colp...
Decalogo per la messa in sicurezza, recupero e valorizzazione dei boschi colp...Sebastiano Cerullo
 

More from Sebastiano Cerullo (20)

Mercato del Legno Imballaggio e pallet - Salerno - aprile 2022
Mercato del Legno Imballaggio e pallet - Salerno - aprile 2022Mercato del Legno Imballaggio e pallet - Salerno - aprile 2022
Mercato del Legno Imballaggio e pallet - Salerno - aprile 2022
 
Carta Identità di FLA (novembre 2020)
Carta Identità di FLA (novembre 2020)Carta Identità di FLA (novembre 2020)
Carta Identità di FLA (novembre 2020)
 
Rilegno 2020
Rilegno 2020Rilegno 2020
Rilegno 2020
 
Guida mascherine
Guida mascherineGuida mascherine
Guida mascherine
 
(Rete clima) progetto legno clima, consiglio presidenza assolegno (novemb...
(Rete clima) progetto legno clima, consiglio presidenza assolegno (novemb...(Rete clima) progetto legno clima, consiglio presidenza assolegno (novemb...
(Rete clima) progetto legno clima, consiglio presidenza assolegno (novemb...
 
Legno & ambiente futuro o binomio gia' operativo
Legno & ambiente futuro o binomio gia' operativoLegno & ambiente futuro o binomio gia' operativo
Legno & ambiente futuro o binomio gia' operativo
 
Presentazione Sebastiano Cerullo ad Ecomondo 1^ PALLET DAY
Presentazione Sebastiano Cerullo ad Ecomondo 1^ PALLET DAYPresentazione Sebastiano Cerullo ad Ecomondo 1^ PALLET DAY
Presentazione Sebastiano Cerullo ad Ecomondo 1^ PALLET DAY
 
Softwood conference 2019 antwerp italy softwood market development def - so...
Softwood conference 2019 antwerp italy softwood market development def  -  so...Softwood conference 2019 antwerp italy softwood market development def  -  so...
Softwood conference 2019 antwerp italy softwood market development def - so...
 
Il presente e il futuro delle nostre foreste e della filiera forestale def
Il presente e il futuro delle nostre foreste e della filiera forestale defIl presente e il futuro delle nostre foreste e della filiera forestale def
Il presente e il futuro delle nostre foreste e della filiera forestale def
 
Rapporto case ed edifici in legno 2015
Rapporto case ed edifici in legno 2015Rapporto case ed edifici in legno 2015
Rapporto case ed edifici in legno 2015
 
Il contrasto al commercio illegale del legno: il nuovo Regolamento europeo (2...
Il contrasto al commercio illegale del legno: il nuovo Regolamento europeo (2...Il contrasto al commercio illegale del legno: il nuovo Regolamento europeo (2...
Il contrasto al commercio illegale del legno: il nuovo Regolamento europeo (2...
 
Monitoraggio del mercato
Monitoraggio del mercatoMonitoraggio del mercato
Monitoraggio del mercato
 
Premio Mediobanca a FederlegnoArredo
Premio Mediobanca a FederlegnoArredo Premio Mediobanca a FederlegnoArredo
Premio Mediobanca a FederlegnoArredo
 
Mercato Internazionale: si riparte, nuovi protagonisti, nuove direzioni (Desc...
Mercato Internazionale: si riparte, nuovi protagonisti, nuove direzioni (Desc...Mercato Internazionale: si riparte, nuovi protagonisti, nuove direzioni (Desc...
Mercato Internazionale: si riparte, nuovi protagonisti, nuove direzioni (Desc...
 
Dove sta andando il mercato del legno? (2015 - Desclos federlegno milano 2015)
Dove sta andando il mercato del legno? (2015 - Desclos federlegno milano 2015)Dove sta andando il mercato del legno? (2015 - Desclos federlegno milano 2015)
Dove sta andando il mercato del legno? (2015 - Desclos federlegno milano 2015)
 
Capitolo 7 Libro Enciclopedia del Pallet
Capitolo 7 Libro Enciclopedia del PalletCapitolo 7 Libro Enciclopedia del Pallet
Capitolo 7 Libro Enciclopedia del Pallet
 
I criteri di ricerca delle norme tecniche UNI/EN (1990)
I criteri di ricerca delle norme tecniche UNI/EN (1990)I criteri di ricerca delle norme tecniche UNI/EN (1990)
I criteri di ricerca delle norme tecniche UNI/EN (1990)
 
Normativa UNi ed i suoi effetti ed i suoi effetti applicativi nel mercato eur...
Normativa UNi ed i suoi effetti ed i suoi effetti applicativi nel mercato eur...Normativa UNi ed i suoi effetti ed i suoi effetti applicativi nel mercato eur...
Normativa UNi ed i suoi effetti ed i suoi effetti applicativi nel mercato eur...
 
Allargamento EUTR a nuovi prodotti ed impatti economici sulla filiera legno a...
Allargamento EUTR a nuovi prodotti ed impatti economici sulla filiera legno a...Allargamento EUTR a nuovi prodotti ed impatti economici sulla filiera legno a...
Allargamento EUTR a nuovi prodotti ed impatti economici sulla filiera legno a...
 
Decalogo per la messa in sicurezza, recupero e valorizzazione dei boschi colp...
Decalogo per la messa in sicurezza, recupero e valorizzazione dei boschi colp...Decalogo per la messa in sicurezza, recupero e valorizzazione dei boschi colp...
Decalogo per la messa in sicurezza, recupero e valorizzazione dei boschi colp...
 

Imballaggi di legno e Due Diligence: cosa cambierà nel 2013

  • 1. Due Diligence ed imballaggi di legno Cosa cambierà il 3 marzo 2013in Italia nel mercato dei pallet e degli imballaggi in legno Applicazione del nuovo Regolamento Europeo n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20.10.2010 “obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati” nella filiera produttiva degli imballaggi di legno. Autori: Sebastiano Cerullo, Responsabile Area Legno FederlegnoArredo. Cristiano Clerici, Area Tecnica LegnOK ConLegno. Domenico Corradetti, Responsabile Fedecomlegno di FederlegnoArredo Davide Paradiso, Responsabile Area Tecnica LegnOK ConLegno. Roberto Zanuttini, Università degli Studi di Torino, Dipartimento Agroselviter. Il contesto generale Per legno illegale si intende la raccolta, il trasporto, l’acquisto e la vendita di materiale legnoso effettuati nel mancato rispetto delle leggi nazionali o internazionali in materia. In particolare l’origine illegale di legname è il risultato di utilizzazioni e transazioni che avvengono in violazione delle leggi e delle norme forestali e doganali vigenti nel Paese di produzione: un problema globale che determina conseguenze negative sull’economia, l’ambiente e la società. In termini economici, il taglio illegale comporta la perdita di proventi e altri benefici. Secondo le più recenti stime della Banca mondiale a livello internazionale, si registra una perdita del solo valore economico per l’industria e i proprietari forestali pari a circa 10 miliardi di euro per anno (fonte: Illegal wood for European Market, luglio 2008 WWF). In termini ambientali, il taglio illegale è associato alla deforestazione, ai cambiamenti climatici ed alla perdita di biodiversità, tant’è che circa il 15/20% dei gas ad effetto serra è causato dal degrado e dallo sfruttamento continuo delle foreste (fonte: Illegal wood for European Market, luglio 2008 WWF). In termini sociali, il taglio illegale è a volte strettamente connesso a speculazioni per lo sfruttamento delle terre e risorse, all’impoverimento delle comunità indigene e locali nonché a conflitti armati. Quasi 50 milioni di persone al mondo vivono in foreste minacciate da disboscamento illegale e dipendono dalla stabilità di tali aree.
  • 2. Per ultimo in termini di governance, il fenomeno della corruzione porta ad indebolire ed “erodere” le norme dei poteri legislativi ed il normale perseguimento di una buona governance. Aspetti generali del Regolamento Europeo n. 995/2010 Nel 2010, prima dell’introduzione del Regolamento (UE) Nr. 995/2010 (noto anche come EUTR e di seguito indicato come “Regolamento EUTR”) non esisteva nell’Unione Europea alcuna legislazione che proibisse il commercio illegale di legname o che esortasse le aziende ad introdurre misure significative per garantire che il legname che commercializzavano fosse di provenienza legale. Il 3 marzo 2013 entrerà in vigore all’interno di tutti i 27 Paesi europei, il Regolamento (UE) N. 995/2010, che stabilisce gli obblighi delle imprese che collocano/vendono legno e prodotti da esso derivati sul mercato. Sarà applicabile alle aziende che commercializzano un’ampia gamma di materiali derivati dal legno, inclusi i materiali prodotti a base di cellulosa e carta. A livello globale l’unica legge esistente per il commercio illegale del legname era ed è il “Lacey Act”, che vieta l’introduzione di legname di provenienza illegale nel mercato statunitense (si pensi alla recente cronaca internazionale che ha riguardato la condanna per commercio di legno illegale del ben noto produttore di chitarre Gibson per un’importazione di “ebano del Madagascar”). Negli ultimi vent’anni, ancor prima di questo Regolamento EUTR, è diventato sempre più importante per le aziende intraprendere misure volontarie per acquistare il legname in modo responsabile, con l’impegno rivolto alla riduzione dell’impatto ambientale delle loro supply chain e per la preservazione delle specie in pericolo di estinzione, l'habitat, la biodiversità e le comunità locali. Il mercato del commercio responsabile del legname è cresciuto ed in particolare la richiesta di legname certificato. Attualmente sono migliaia le imprese che hanno ottenuto la certificazione di utilizzo sostenibile delle risorse forestali. Importanti rivenditori al dettaglio, Governi e autorità locali stanno specificando nei contratti che l’approvvigionamento del legname deve avvenire in modo responsabile e legale. Numerose sono le iniziative di Associazioni ONG che promuovono il commercio internazionale
  • 3. responsabile del legno e dei prodotti da esso derivati, sviluppando reti di collegamento tra fornitori e acquirenti responsabili. L’avvento del Regolamento EUTR è, quindi, solo una delle ragioni che dovrebbero suscitare l’interesse delle aziende verso l’applicazione di un sistema di due diligence per il legno ed i prodotti da esso derivati nelle rispettive catene di fornitura. I vantaggi che provengono dall’adozione di pratiche efficaci per l’approvvigionamento responsabile e legale del legname sono (oltre chiaramente all’obbligo di legge dettato dal Regolamento EUTR):  soddisfare la crescente richiesta d’approvvigionamento della clientela di questo tipo di materiale;  ridurre il rischio d’impresa causato da potenziali interruzioni nella supply chain causate dall’approvvigionamento illegale del legname;  (prima dell’avvento del Regolamento EUTR) per differenziare il brand di un’azienda per clienti e consumatori responsabili;  creare una maggiore consapevolezza del funzionamento della supply chain che una fornitura legale e responsabile comporta;  far cessare una volta per tutte, soprattutto da parte dei produttori di materiali alternativi, le accuse alla filiera legno-carta di essere responsabili del taglio illegale / disboscamento. Accuse che dopo marzo 2013 si dovessero ripetere saranno da considerare come vera e propria “diffamazione”. Le aziende che ad oggi hanno volontariamente intrapreso misure di approvvigionamento del legname responsabile sono già sulla strada giusta per questo nuovo importante adempimento che sicuramente tutelerà l’immagine di tutta la filiera bosco-legno-carta, confermando le pratiche di legalità oramai insite nel DNA delle imprese italiane. Il Regolamento EUTR ha i seguenti obiettivi: • vietare la vendita di legname illegale e dei prodotti da esso derivati nel mercato UE; • minimizzare il rischio di commercializzazione di legname illegale richiedendo che le aziende che collocano legname o prodotti da esso derivati sul mercato UE attuino un rigoroso sistema di due diligence;
  • 4. • migliorare la tracciabilità del legno o dei prodotti da esso derivati in modo che tutte le aziende appartenenti ad una supply chain del legname siano a conoscenza di chi ha fornito loro il materiale ed a chi a loro volta l’hanno fornito. L’adempimento al Regolamento EUTR sarà fatto rispettare dalle “Autorità Competenti” a livello nazionale che attueranno un piano di controlli direttamente sulle imprese o indirettamente sugli “organismi di controllo” e ne garantiranno l’applicazione prevedendo sanzioni in caso di non ottemperanza. Le conseguenze principali per le aziende europee soggette al Regolamento includono: • Sanzioni economiche a cui l’azienda è soggetta se vende del legname illegale sul mercato dell’UE o nel caso l’impresa non si doti di un sistema che preveda la due diligence nella gestione commerciale di un’azienda;  la possibilità di avviare una politica di acquisto di legname certificato rendendo la gestione aziendale conforme a quanto previsto dal Regolamento EUTR e, al contempo, riducendo in modo rilevante l’impegno necessario per la raccolta dei dati e per la valutazione dei processi per minimizzazione i rischi. L’introduzione del Regolamento EUTR avrà un impatto più ampio anche sulle aziende al di fuori dei confini UE, che dovranno affrontare una richiesta superiore in termini di buona pratica nell’approvvigionamento del legno. Nell’ottobre 2010, quindi, l’UE ha adottato il nuovo Regolamento n. 995/2010 con l’obiettivo di porre un freno al mercato del «sommerso» e per far diventare l’Europa il primo mercato totalmente libero dalle infiltrazioni di legno illegale. Questa è la entusiasmante ed eticamente sentita sfida a cui è chiamata a rispondere tutta la filiera legno-carta europea. Obblighi del Regolamento EUTR Il Regolamento contrasta il commercio di legno e prodotti del legno da esso derivati tagliati illegalmente attraverso tre obblighi principali: 1 - vieta l’immissione sul mercato UE di legname tagliato illegalmente e dei prodotti da esso derivati;
  • 5. 2 - obbliga le imprese che immettono per la prima volta sul mercato UE prodotti del legno ad adottare «un sistema di dovuta diligenza». Queste imprese sono definite all’interno del Regolamento n. 995/2010 come “Operatori”; 3 – obbliga le imprese degli anelli successivi all’ “Operatore” della filiera legno di garantire la rintracciabilità del legno e dei prodotti da esso derivati. Queste imprese sono definite come “Commercianti” ed hanno l’obbligo di redigere un registro con il nome dei propri fornitori e clienti. E’ escluso da quest’obbligo il consumatore finale. Aspetti pratici del sistema di «Due Diligence» Con l’espressione inglese “due diligence” , letteralmente “dovuta diligenza”, si identifica il processo investigativo che viene messo in atto per analizzare un determinato aspetto con lo scopo di ridurre i rischi potenziali derivanti dall’aspetto analizzato. Nel caso della “Due Diligence europea”, essa prevede che gli operatori del settore debbano applicare adeguate procedure di gestione del rischio per ridurre al minimo la possibilità di immettere sul mercato UE legname tagliato illegalmente, o prodotti derivati contenenti legno di origine illegale. Per quanto concerne gli aspetti pratici, le imprese interessate all’applicazione del Regolamento dovranno essere in grado di fornire ed inserire nella loro organizzazione quanto segue: Per quanto concerne gli aspetti pratici, le imprese interessate all’applicazione del Regolamento dovranno essere in grado di fornire ed inserire nella loro organizzazione quanto segue: 1. informazioni sull’approvvigionamento, secondo cui gli organismi di controllo devono poter accedere ai dati relativi a: a. descrizione della produzione, b. Paese in cui è stata effettuata la raccolta/taglio del legname c. quantità di materiale d. fornitore e. cliente f. conformità con la normativa forestale vigente (del Paese di taglio). 2. Procedure di valutazione del rischio, intese a dimostrare la conformità alla normativa forestale vigente (es: documenti di legalità del Paese di origine del legname, certificazioni, verifiche, FLEGT, ecc …), la prevalenza di taglio illegale di specie forestali, la prevalenza di taglio illegale nel Paese o Regione, l’eventuale
  • 6. presenza di sanzioni internazionali (per esempio dell’ONU) o conflitti armati, la complessità della Supply Chain (catena di approvvigionamento). 3. Procedure di riduzione del rischio, che si realizzano attraverso misure adeguate e proporzionate (attività di mitigazione) finalizzate ad un’efficace diminuzione del rischio e che possono includere: informazioni aggiuntive e/o controlli da parte di enti terzi indipendenti, fino alla scelta ultima di rinuncia all’acquisto del carico di legno o prodotti da esso derivati. Chi deve adottare il Regolamento EUTR Per essere estremamente pratici, ogni impresa dovrà, fin da subito, rispondere a due domande fondamentali: 1) Il legno ed i prodotti da esso derivati che la mia impresa utilizza nel ciclo produttivo (anche un solo metro cubo) sono coinvolti dal Regolamento n. 995/2010? Se la risposta di cui sopra è positiva, allora dovrà passare alla domanda successiva. Se la risposta è negativa l’impresa non è soggetta all’applicazione del Regolamento EUTR. 2) La mia impresa nell’ambito del Regolamento EUTR è da inquadrare come “Operatore” o come “Commerciante”? DOMANDA NUMERO 1: Il legno ed i prodotti da esso derivati che la mia impresa utilizza nel ciclo produttivo (anche un solo metro cubo) sono coinvolti dal Regolamento n. 995/2010? Come primo passo l’impresa deve quindi, a prescindere dal luogo di origine di acquisto, controllare se il legno o i prodotti da esso derivati trattati nel proprio ciclo produttivo rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 995/2010, cioè se gli stessi sono contemplati nell’allegato al Regolamento EUTR, che riportiamo qui di seguito (in grassetto quelli che interessano la filiera dell’imballaggio di legno): - 4401 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili - 4403 Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato - 4406 Traversine di legno per strade ferrate o simili - 4407 Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
  • 7. - 4408 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno laminato simile e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm - 4409 Legno (comprese le liste e le tavolette per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa - 4410 Pannelli di particelle, pannelli detti "oriented strand board" (OSB) e pannelli simili di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici - 4411 Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici - 4412 Legno compensato, legno impiallacciato e legno laminato simile - 44130000 Legno detto "addensato", in blocchi, tavole, listelli o profilati - 441400 Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili - 4415 Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; pallets o pedane di carico, semplici, pallets o pedane- casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno - 44160000 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio - 4418 Lavori di falegnameria o lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura ("shingles" e "shakes") di legno, legno [comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite] profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa - Pasta di legno e carta dei capitoli 47 e 48 della nomenclatura combinata, con l’eccezione di prodotti a base di bambù e materiali riciclati (avanzi o rifiuti) - 940330, 940340, 94035000, 940360 e 94039030 Mobili in legno - 94060020 Costruzioni prefabbricate. E’ importante notare che il termine “prodotti derivati dal legno” comprende un’ampia varietà di materiali a base di legno, inclusi i materiali prodotti dalla cellulosa e dalla carta.
  • 8. Un’analisi approfondita dell’allegato al Regolamento (UE) n. 995/2010 è essenziale per garantire la corretta identificazione dei prodotti utilizzati e comprendere se il Regolamento EUTR è applicabile all’azienda. I prodotti interessati dal Regolamento EUTR sono stati inseriti nell’allegato secondo il loro codice di Nomenclatura combinata (NC). La NC è un sistema di classificazione mondiale armonizzato per i principali paesi. E’ identificato con un codice ad otto cifre. Casi particolari: materiale riciclati E’ importante evidenziare che l’Unione Europea per incoraggiare l’impiego del legno e dei prodotti da esso derivati riciclati, li ha esclusi dall’ambito di applicazione del presente Regolamento EUTR,. In quanto ciò avrebbe costituito un onere sproporzionato per le imprese (“…….con l’eccezione dei prodotti derivati dal legno o componenti di tali prodotti ottenuti dal legno ovvero prodotti derivati dal legno che hanno completato il loro ciclo di vita e sarebbero altrimenti smaltiti come rifiuti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti ( 2 )”). Al fine di verificarne l’effettiva esenzione occorre tuttavia applicare la “due diligence” anche ai sudddetti materiali. E’ importante ricordare che quando si ha a che fare con un prodotto composto da un mix di legno “vergine” ed altri materiali riciclati o recuperati, è l’elemento “vergine” del prodotto a farlo rientrare nell’ambito di applicazione del Regolamento EUTR. Casi particolari: esclusione degli imballaggi di legno in uso I prodotti del packaging con i codici di Nomenclatura combinata (NC) 4415 o 4819 rientrano nel Regolamento EUTR quando sono collocati sul mercato come prodotti finiti e non come packaging per altri prodotti. Se il packaging come classificato dai codici NC 4415 o 4819 è usato per “sostenere, proteggere o trasportare” un altro prodotto non rientra nel Regolamento (UE) n. 995/2010 (in sintesi il pallet con sopra i prodotti da trasportare).
  • 9. DOMANDA NUMERO 2: La mia impresa nell’ambito del Regolamento EUTR è da inquadrare come “Operatore” (“Operator”) o come “Commerciante” (“Trader”)? Il secondo passo che un’azienda deve considerare è quello di collocarsi come “operatore” o come “commerciante”, a seconda del proprio ruolo nella filiera seguirà l’operatività enunciata dal Regolamento UE n. 995/2010. Qui di seguito le definizioni:  «Operatore»: una persona fisica o giuridica che commercializza legno o prodotti derivati». Si tratta dei soggetti che immettono per primi il legno e i prodotti in legno sul mercato dell’Unione Europea e sono quelli maggiormente coinvolti dall’applicazione del Regolamento. Le informazioni concernenti l’approvvigionamento degli operatori e l’applicazione delle procedure di attenuazione del rischio devono essere documentate in appositi registri, che devono essere conservati almeno per cinque anni e devono essere messi a disposizione dell’autorità competente per i controlli.  «Commerciante» (rivenditore): una persona fisica o giuridica che, nell’ambito di un’attività commerciale, vende o acquista sul mercato interno (cioè dei Paesi dell’Unione Europea), legno o prodotti da esso derivati già immessi da altri» (ovvero dall’ “Operatore”). I «commercianti» devono in sintesi conservare per cinque anni le informazioni sul fornitore (“Operatore” o “commerciante”) da cui acquistano il legno e i prodotti in legno e quelle sul cliente a cui li vendono. Quasi tutte le aziende conservano già la suddetta documentazione, pertanto in genere non sarà necessario introdurre misure integrative per dimostrare e garantire la conformità al suddetto requisito. A questo riguardo il Regolamento EUTR richiede di conservare la suddetta documentazione per cinque anni, ma solo fino all’ultimo punto vendita all’interno delle operazioni di commercializzazione; non è quindi necessario fornire le informazioni sulle vendite ai consumatori finali. Ciascuno dei suddetti deve adempiere ad obblighi differenti. E’ pertanto importante identificare correttamente a quale categoria appartengono le attività per capire quali sono gli obblighi previsti dal Regolamento (UE) n. 995/2020 Nel caso in cui l’impresa si collochi come “Operatore”, allora occorre che attivi un sistema di “Due Diligence” nei suo acquisti dilegno e dei prodotti da esso derivati.
  • 10. Qui di seguito uno schema sintetico in merito all’applicazione del Regolamento UE n. 995/2010 (elaborazione Conlegno su fonte Proforest):
  • 11. Schema sintetico sull’applicazione del Regolamento EUTR Identificare la propria azienda e gli OBBLIGHI come OPERATORE Identificare la propria azienda e gli OBBLIGHI come COMMERCIANTE Applicazione di un Sistema di Due Diligence ai sensi del Regolamento EUTR il “prodotto” rientra nella classificazione della nomenclatura combinata di cui all’Allegato del “Regolamento UE 995/2010”? Il “prodotto” NON rientra nell’ambito di applicazione del “Regolamento EUTR” L’impresa, per quel “prodotto”, NON deve attuare la Due Diligence né come operatore né come commerciante NO SI Applicazione delle registrazioni a monte ed a valle degli acquisti ai sensi del Regolamento EUTR e conservazione per 5 anni
  • 12. Come applicare la Due Diligence ed il sistema dei controlli Gli Stati membri dell’Unione Europea designano una o più “Autorità Competenti” per l’applicazione del presente regolamento. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i nominativi ed i recapiti delle autorità competenti. Per l’Italia l’Autorità Competente è il Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali. Un sistema di «Due Diligence», realizzato in conformità al Regolamento EUTR, potrà essere:  messo a punto ed implementato dalla singola impresa (“Operatore”) o, in alternativa,  sviluppato e monitorato da un soggetto riconosciuto dall’Unione Europea denominato «Organismo di Controllo» (o anche «Organismo di Monitoraggio») ovvero un Ente, anche privato, in grado di sviluppare e gestire un sistema di Dovuta Diligenza per le imprese (“operatori”). Nel caso il Sistema di Due Diligence fosse implementato dalla singola impresa, questa dovrà mantenere e valutare periodicamente il sistema che utilizza, salvo il caso in cui ricorra ad un sistema di “dovuta diligenza” messo a punto da un «Organismo di Controllo»; in quanto sarà a carico dell’organizzazione stessa svolgere tutte le pratiche per le imprese, mantenimento e valutazione costante compresi. Le “Autorità competenti” effettuano i controlli per verificare che gli “operatori” rispettino i requisiti del Regolamento EUTR. I controlli sono effettuati in base a un programma soggetto a revisioni periodiche secondo un approccio basato sul rischio. I controlli possono inoltre essere effettuati allorché un’autorità competente è in possesso di informazioni pertinenti, anche sulla base di indicazioni comprovate fornite da terzi, relative alla non osservanza del regolamento da parte di un operatore. Se l’impresa fa parte di un «Organismo di Controllo» allora l’Autorità Competente controllerà l’”organismo” stesso.
  • 13. I controlli possono anche includere: a) l’esame del sistema di dovuta diligenza, comprese le procedure di valutazione e di attenuazione dei rischi; b) l’esame della documentazione e dei registri atti a dimostrare il corretto funzionamento del sistema e delle procedure; c) controlli a campione, comprese verifiche in loco. Sanzioni previste dal Regolamento EUTR A livello sanzionatorio ogni Stato membro dell’Unione Europea dovrà sviluppare una serie di norme da applicare in caso di violazione delle disposizioni previste dal Regolamento EUTR e designare un’Autorità Competente avente il compito di verificare la conformità al Regolamento stesso. Le sanzioni dovranno essere efficaci, proporzionate e dissuasive. L’art. 19 del Regolamento EUTR prevede i seguenti 3 livelli sanzionatori: 1. sanzioni pecuniarie commisurate al danno ambientale, al valore del legno o dei prodotti ottenuti, alle perdite fiscali ed al danno economico derivante dalla violazione. Le sanzioni pecuniarie per violazioni gravi reiterate sono gradualmente inasprite; 2. sequestro del legno o dei prodotti derivati; 3. immediata sospensione dell’autorizzazione ad esercitare l’attività commerciale. Considerazioni conclusive Come anticipato il Regolamento UE n. 995/2010 diventerà attuativo dal 3 marzo 2013, ma la «Dovuta Diligenza» delle imprese italiane è già in corso: l’applicazione di questo Regolamento potrà diventare un’opportunità di miglioramento e un vantaggio competitivo per tutti quei soggetti che, per tempo, implementeranno un sistema di «Due Diligence» non come un «atto dovuto», ma come scelta strategica imprenditoriale. E’ importante sottolineare che il Regolamento EUTR obbliga gli “operatori” a utilizzare un insieme di procedure e misure, che insieme costituiscono il “sistema di dovuta diligenza” al fine di minimizzare il rischio di commercializzazione sul mercato interno di legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale.
  • 14. Conlegno è un Consorzio di diritto privato, senza scopo di lucro, promosso dalle Associazioni nazionali dell'Industria, del Commercio e delle PMI afferenti alla filiera del legno. La mission di Conlegno è quella di favorire i molteplici utilizzi del legno: come materia prima, come legno strutturale, come imballaggio. Conlegno opera attraverso la costituzione di Comitati Tecnici e si occupa, con estrema flessibilità e dinamicità, di tematiche trasversali a tutta la filiera. Per questa tematica ne è stato istituito uno specifico, il Comitato Tecnico Legno Legale. Il Regolamento EUTR è un obbligo per tutte le imprese italiane perché legge dell’Unione Europea. Per rispondere agli obblighi del “Regolamento EUTR”, ConLegno ha inviato alla Commissione europea DG Ambiente la domanda di riconoscimento come “Organismo di Controllo” per l’Italia. In caso di esito positivo spetterà a Conlegno – Comitato Tecnico Legno Legale il compito di: a) mantenere e valutare periodicamente un proprio “Sistema di Due Diligence” conferendo agli Operatori il diritto di usarlo; b) verificare l’uso corretto del proprio “Sistema di Due Diligence” da parte di tali Operatori; c) compiere gli opportuni interventi qualora un Operatore non usi adeguatamente il proprio “Sistema di Due Diligence”, informando, fra l’altro, l’Autorità Competente in caso di rilevante o reiterata inadempienza da parte dell’operatore. Per poter svolgere le funzioni di “Organismo di Controllo” Conlegno ha ideato e predisposto un proprio “Sistema di Due Diligence”, descritto all’interno del “Regolamento LegnOK” con i seguenti obiettivi: 1. fornire indicazioni concrete agli “Operatori” ed ai “Commercianti” circa le prassi operative da adottare per assicurare la conformità al “Regolamento EUTR”; 2. definire le regole per verificare l’applicazione dei requisiti descritti; 3. definire le procedure necessarie per il rilascio e mantenimento della concessione all’uso del “Marchio LegnOK”;
  • 15. 4. dare visibilità agli Operatori/Commercianti valutati conformi al Regolamento LegnOK, anche attraverso azioni di promozione e tutela del “Marchio LegnOK”; 5. sensibilizzare, formare ed informare gli Operatori della Filiera circa il proprio “Sistema di Due Diligence”; 6. sensibilizzare, formare ed informare i Commercianti della Filiera legno-carta circa l’obbligo di tracciabilità. Sono due pertanto gli strumenti concreti che verranno proposti nel rispetto del “Regolamento EUTR”: - Il proprio “Sistema di Dovuta Diligenza” (denominato “Sistema di Dovuta Diligenza LegnOK”); - Il “Marchio LegnOK”. Di seguito una rappresentazione schematica del “Sistema di Dovuta Diligenza LegnOK”: 1. La struttura del Sistema di Due Diligence LegnOK proposto da ConLegno Con l’adozione del “Regolamento LegnOK” sia all’”Operatore” sia al “Commerciante” verrà associato il “Marchio LegnOK”: esso potrà essere utilizzato su carta intestata, listini e
  • 16. qualsiasi altro materiale pubblicitario sia su supporto cartaceo sia informatico, sempre in abbinamento alla ragione sociale o logo del soggetto conforme al presente “Regolamento LegnOK” dall’Ente di certificazione. Il “Marchio LegnOK” si presenta come segue: L’Obiettivo del Consorzio è stato, nel rispetto del “Regolamento EUTR”, quello di proporre un “Sistema di Dovuta Diligenza” facilmente adottabile da tutte le aziende coinvolte: - Rispetto di tutti i requisiti sia per gli Operatori (accesso alle informazioni, valutazione del rischio, attenuazione dello stesso) sia per i Commercianti (tracciabilità); - Un sistema “chiavi in mano” con strumenti facilmente adottabili da ogni impresa coinvolta; - Alta valorizzazione e tutela per le imprese aderenti; - Relazioni dirette con l’Autorità Competente e la Commissione europea Fin da subito, con o senza riconoscimento europeo, Conlegno mette a disposizione delle imprese della filiera legno-carta il proprio Sistema di Due Diligence sviluppato in questi anni. Inoltre Conlegno ha stabilito una rete di contatti in tutto il mondo, come l’accordo con la rete Traffic del WWF, per raccogliere e valutare informazioni sull’origine del legno in ogni parte del mondo. Non meno importante è l’avvio della collaborazione con tre importanti Società di Ispezione presenti in tutto il mondo per le eventuali azioni di attenuazione del rischio e per raccogliere ulteriori informazioni sull’origine del legno.
  • 17. Infine due laboratori certificati per il riconoscimento delle specie legnose in prodotti in cui ci sia il “dubbio” sul riconoscimento delle specie forestale stessa. In caso di esito positivo, spetterà a Conlegno, in linea con quanto previsto dal Regolamento UE 995/2010 svolgere i seguenti compiti:  Sviluppare un sistema di “dovuta diligenza” funzionale.  Accordare agli operatori il diritto di utilizzare il sistema di Dovuta Diligenza.  Verificare l’impiego adeguato del sistema da parte degli operatori.  Adottare azioni appropriate in caso di errore da parte di un operatore. I MOTIVI DI UNA SCELTA In un momento storico assai difficile, caratterizzato dalla contrazione della domanda, dalla riduzione dei margini e dunque della redditività aziendale, sono state introdotte, nostro malgrado, nuove norme che impongono l’assunzione di nuove attività a carico delle Imprese del Settore. ConLegno, conscia della particolare situazione nella quale si innestano questi nuovi obblighi normativi, ha retenuto opportuno minimizzare gli oneri a carico delle Imprese del settore attraverso un sistema a “basso impatto gestionale”, proprio con lo scopo di aiutare, nel limite del possibile e del rispetto di quanto previsto dalle norme qui illustrate, le Aziende interessate. L’esperienza maturata in questi anni nell’ambito fitosanitario relativo all’ISPM-15 e nel settore dei pallet EPAL ha sviluppato una consapevolezza che le prescrizioni di carattere legislativo e tecnico sono opportunità a valore aggiunto per le aziende consorziate, se gestite nel modo corretto e produttivo. Conlegno è da sempre vicino e conoscitore delle realtà aziendali e collabora per lo sviluppo del mercato. Si noterà, nel presente, articolo, che salvo i casi in cui le norme prevedano precise e puntuali azioni da parte delle Imprese interessate, l’impostazione indicata da ConLegno punta ad utilizzare la documentazione già esistente nelle Aziende, proprio con l’obiettivo di evitare ulteriori costi a carico dei soggetti interessati.
  • 18. ESEMPI DI APPLICAZIONE DELLA DUE DILIGENCE IN ITALIA Gli esempi riportati qui di seguito devono essere considerati come indicativi e non esaustivi. CASO 1: Acquisto di semilavorati da segherie EXTRA UE per imballaggi di legno / pallet da commerciante italiano SUPPORTO DI FEDERLEGNOARREDO PER IMPLEMENTARE LA DUE DILIGENCE FederlegnoArredo, in particolare con la sua associazione Fedecomlegno, sta diffondendo informazioni sul tema della Due Diligence già da tre anni ed ha sviluppato un proprio know how specifico. E’ l’associazione che ha ad oggi ha la maggiore competenza. Il Regolamento EUTR prevede che “…gli Stati membri, coadiuvati eventualmente dalla Commissione, possono fornire agli operatori assistenza tecnica e di altro tipo e orientamenti, tenendo conto della situazione delle piccole e medie imprese, al fine di agevolare l’adempimento degli obblighi del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l’attuazione di un sistema di dovuta diligenza ……………” Purtroppo in Italia registriamo la difficoltà dello Stato nel compiere tale attività, prevista dal Regolamento EUTR stesso all’articolo 13. Inoltre FederlegnoArredo vista tale mancanza, ha deciso di sviluppare una task force operativa per fornire fin da subito un servizio di informazione, approfondimento e di supporto a tutte le imprese Associate, che permetterà a tutte le imprese Associate di rispondere ai requisiti del Regolamento EUTR (per qualsiasi informazione su questo servizio: fedecomlegno@federlegnoarredo.it).
  • 19. ESEMPI DI APPLICAZIONE DELLA DUE DILIGENCE IN ITALIA Gli esempi riportati qui di seguito devono essere considerati come indicativi e non esaustivi. CASO 1: Acquisto di semilavorati da segherie EXTRA UE per imballaggi di legno/pallet da commerciante italiano In questo caso il “Commerciante di legname italiano” è un “Operator” (Operatore) ed ha, quindi l’obbligo di applicazione di un sistema di Due Diligence sull’acquisto del legno o prodotti da esso derivati conforme al Regolamento Europeo n. 995/2010. Il “produttore di pallet o di imballaggi industriali di legno” comprando da un operatore è ai sensi del Reg. n. 995 un “Trader” (Commerciante/rivenditore) ed ha l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico per cinque anni da chi compra ed a chi vende. L’ “utilizzatore” è un “Trader” (Commerciante/rivenditore): ha quindi l’obbligo di tenere un registro per cinque anni da chi compra ed a chi vende. Così anche gli anelli successivi allo stesso, con eccezione del consumatore finale. SEGHERIA EXTRA UE (per esempio Ucraina o Bosnia) OPERATORCOMMERCIANTE DI LEGNAME ITALIANO UTILIZZATORE DI PALLET/IMBALLAGGI INDUSTRIALI PRODUTTORE ITALIANO DI PALLET O IMBALLAGGI INDUSTRIALI DI LEGNO TRADER Vendita di semilavorati per la produzione di pallet o imballaggi 1° Immissione ai sensi Reg. UE 995/2010 TRADER
  • 20. CASO 2: Acquisto diretto di semilavorati da segherie EXTRA UE per imballaggi di legno / pallet In questo caso il “produttore di pallet o di imballaggi industriali di legno” è un “Operator” (Operatore) ed ha quindi l’obbligo di applicazione di un sistema di Due Diligence sull’acquisto del legno o prodotti da esso derivati conforme al Regolamento Europeo n. 995/2010. L’ “utilizzatore” è un “Trader” (Commerciante/rivenditore) ed ha quindi l’obbligo di tenere un registro per cinque anni da chi compra ed a chi vende. Così anche gli anelli successivi allo stesso, con eccezione del consumatore finale. SEGHERIA EXTRA UE (per esempio Ucraina o Bosnia) OPERATOR UTILIZZATORE DI PALLET/IMBALLAGGI INDUSTRIALI PRODUTTORE ITALIANO DI PALLET O IMBALLAGGI INDUSTRIALI DI LEGNO TRADER Vendita di semilavorati per la produzione di pallet o imballaggi 1° Immissione ai sensi Reg. UE 995/2010
  • 21. CASO 3: Acquisto di semilavorati da segherie INTRA UE per imballaggi di legno / pallet da commerciante italiano In questo caso il “commerciante di legname italiano” è un “Trader” (Commerciante) ed ha l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico per cinque anni da chi compra ed a chi vende. Il “produttore di pallet o di imballaggi industriali” è un “Trader” (Commerciante/rivenditore) ed ha l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico per cinque anni da chi compra ed a chi vende. L’ “utilizzatore” è un “Trader” (Commerciante/rivenditore) ed ha quindi l’obbligo di tenere un registro per cinque anni da chi compra ed a chi vende. Così anche gli anelli successivi allo stesso, con eccezione del consumatore finale. E’ evidente che l’obbligo di “operator” dovrà essere assolto o dalla segheria Intra UE da cui si acquista o dall’impresa boschiva da cui la segheria INTRA UE compra i tronchi. SEGHERIA INTRA UE (per esempio Austria) TRADERCOMMERCIANTE DI LEGNAME ITALIANO UTILIZZATORE DI PALLET/IMBALLAGGI INDUSTRIALI PRODUTTORE ITALIANO DI PALLET O IMBALLAGGI INDUSTRIALI DI LEGNO TRADER Vendita di semilavorati per la produzione di pallet o imballaggi 2° Immissione ai sensi Reg. UE 995/2010 OPERATOR/ TRADER TRADER
  • 22. CASO 4: Acquisto diretto di semilavorati da segherie INTRA UE per imballaggi di legno / pallet In questo caso il “produttore di pallet o di imballaggi industriali di legno” è un “Trader” (Commerciante/rivenditore) ed ha l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico per cinque anni da chi compra ed a chi vende. L’ “utilizzatore” è un “Trader” (Commercianti/rivenditori): ha quindi l’obbligo di tenere un registro per cinque anni da chi compra ed a chi vende. Così anche gli anelli successivi allo stesso, con eccezione del consumatore finale. E’ evidente che l’obbligo di “operator” dovrà essere assolto o dalla segheria Intra UE da cui si acquista o dall’impresa boschiva da cui la segheria Intra UE compra i tronchi. SEGHERIA INTRA UE (per esempio Italia, Austria o Germania) TRADER UTILIZZATORE DI PALLET/IMBALLAGGI INDUSTRIALI PRODUTTORE ITALIANO DI PALLET O IMBALLAGGI INDUSTRIALI DI LEGNO TRADER Vendita di semilavorati per la produzione di pallet o imballaggi 2° Immissione ai sensi Reg. UE 995/2010 OPERATOR/ TRADER
  • 23. CASO 5: Acquisto di tronchi INTRA UE da imprese boschive presenti in Europa per imballaggi di legno / pallet In questo caso l’ “impresa boschiva” è un “Operator” (Operatore) ed ha quindi l’obbligo di applicazione di un sistema di Due Diligence sull’acquisto dei tronchi in conformità al Regolamento Europeo n. 995/2010. Il “produttore di pallet o di imballaggi industriali di legno on segheria” è un “Trader” (Commerciante/rivenditore) ed ha quindi l’obbligo di tenere un registro per cinque anni da chi compra ed a chi vende. L’ “utilizzatore” è un “Trader” (Commerciante/rivenditore) ed ha quindi l’obbligo di tenere un registro per cinque anni da chi compra ed a chi vende. Così anche gli anelli successivi allo stesso, con eccezione del consumatore finale. OPERATORIMPRESA BOSCHIVA TRADER UTILIZZATORE DI PALLET/IMBALLAGGI INDUSTRIALI PRODUTTORE ITALIANO DI PALLET O IMBALLAGGI INDUSTRIALI DI LEGNO CON SEGHERIA TRADER Vendita di tronchi per la produzione di pallet 2° Immissione ai sensi Reg. UE 95/2010 BOSCHI INTRA UE 1° Immissione ai sensi Reg. UE 995/2010
  • 24. CASO 6: Acquisto di tronchi da imprese boschive presenti EXTRA UE per imballaggi di legno / pallet In questo caso il “produttore di pallet o di imballaggi industriali di legno con segheria” è un “Operator” (Operatore) ed ha quindi l’obbligo di applicazione di un sistema di Due Diligence sull’acquisto del tronchi conforme al Regolamento Europeo n. 995/2010. L’ “utilizzatore” è un “Trader” (Commerciante/rivenditore) ed ha quindi l’obbligo di tenere un registro per cinque anni da chi compra ed a chi vende. Così anche gli anelli successivi allo stesso, con eccezione del consumatore finale. OPERATOR IMPRESA BOSCHIVA (extra UE, per es. nella stessa Svizzera) TRADERUTILIZZATORE DI PALLET/IMBALLAGGI INDUSTRIALI PRODUTTORE ITALIANO DI PALLET O IMBALLAGGI INDUSTRIALI DI LEGNO CON SEGHERIA Vendita di tronchi per la produzione di pallet/imballaggi BOSCHI EXTRA UE (per esempio Svizzera) 1° Immissione ai sensi Reg. UE 995/2010
  • 25. CASO 7: Acquisto di pannelli EXTRA UE per imballaggi di legno da commerciante italiano UTILIZZATORE DI PALLET/IMBALLAGGI INDUSTRIALI In questo caso il “commerciante di legname italiano” è un “Operator” (Operatore) ed ha quindi l’obbligo di applicazione di un sistema di Due Diligence sull’acquisto del legno o prodotti da esso derivati conforme al Regolamento Europeo n. 995/2010. Il “produttore di imballaggi industriali o di imballaggi ortofrutticoli di legno” comprando da un operatore sono ai sensi del Reg. n. 995 dei “Trader” (Commerciante/rivenditore) ed ha l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico per cinque anni da chi compra ed a chi vende. L’ “utilizzatore” è un “Trader” (Commerciante/rivenditore) ed ha quindi l’obbligo di tenere un registro per cinque anni da chi compra ed a chi vende. Così anche gli anelli successivi allo stesso, con eccezione del consumatore finale. PRODUTTORE PANNELLI OSB/MDF/COMPENSATI EXTRA UE (per esempio Russia o Brasile) OPERATORCOMMERCIANTE DI LEGNAME ITALIANO UTILIZZATORE DI PALLET/IMBALLAGGI INDUSTRIALI PRODUTTORE ITALIANO DI IMBALLAGGI INDUSTRIALI o ORTOFRUTTICOLI DI LEGNO TRADER 1° Immissione ai sensi Reg. UE 995/2010 TRADER
  • 26. CASO 8: Acquisto di pannelli per imballaggi di legno direttamente da produttore EXTRA UE In questo caso il “produttore di imballaggi industriali o di imballaggi ortofrutticoli di legno” è un “Operator” (Operatore) ed ha quindi l’obbligo di applicazione di un sistema di Due Diligence sull’acquisto del legno o prodotti da esso derivati conforme al Regolamento Europeo n. 995/2010. L’ “utilizzatore” è un “Trader” (Commerciante/rivenditore) ed ha quindi l’obbligo di tenere un registro per cinque anni da chi compra ed a chi vende. Così anche gli anelli successivi allo stesso, con eccezione del consumatore finale. PRODUTTORE PANNELLI OSB/MDF/COMPENSATI EXTRA UE (per esempio Russia o Brasile) OPERATOR UTILIZZATORE DI PALLET/IMBALLAGGI INDUSTRIALI PRODUTTORE ITALIANO DI IMBALLAGGI INDUSTRIALI o ORTOFRUTTICOLI DI LEGNO 1° Immissione ai sensi Reg. UE 995/2010 TRADER
  • 27. CASO 9: Acquisto di pannelli per imballaggi di legno direttamente da produttore INTRA UE In questo caso il “produttore italiano di imballaggi industriali di legno” è un “Trader” (Commerciante/rivenditore) e ha l’obbligo di tenere un registro per cinque anni da chi compra ed a chi vende. L’ “utilizzatore” è un “Trader” (Commerciante/rivenditore) ed ha quindi l’obbligo di tenere un registro per cinque anni da chi compra ed a chi vende. Così anche gli anelli successivi allo stesso, con eccezione del consumatore finale. E’ evidente che l’obbligo di “operator” dovrà essere assolto o dal produttore di pannelli Intra UE da cui si acquista o dall’impresa da cui il produttore di pannelli compra i tronchi/semilavorati. TRADER PRODUTTORE PANNELLI OSB/MDF/COMPENSATI INTRA UE (per esempio Germania o Italia) UTILIZZATORE DI PALLET/IMBALLAGGI INDUSTRIALI PRODUTTORE ITALIANO DI IMBALLAGGI INDUSTRIALI o ORTOFRUTTICOLI DI LEGNO TRADER OPERATOR/ TRADER 2° Immissione ai sensi Reg. UE 995/2010
  • 28. CASO 10: Acquisto di pallet direttamente da produttore INTRA UE UTILIZZATORE DI PALLET/IMBALLAGGI INDUSTRIALI In questo caso l’ “importatore” di pallet è un “Trader” (Commerciante/rivenditore) e, quindi, non ha l’obbligo di applicazione di un sistema di Due Diligence sull’acquisto del legno o prodotti da esso derivati conforme al Regolamento Europeo n. 995/2010, ma ha l’obbligo di tenere un registro per cinque anni da chi compra ed a chi vende. L’ “utilizzatore” è un “Trader” (Commerciante/rivenditore) ed ha quindi l’obbligo di tenere un registro per cinque anni da chi compra ed a chi vende. Così anche gli anelli successivi allo stesso, con eccezione del consumatore finale. E’ evidente che l’obbligo di “operator” dovrà essere assolto o dal produttore di pallet Intra UE da cui si acquista o dall’impresa da cui il produttore di pallet compra i tronchi/semilavorati. PRODUTTORE PALLET INTRA UE (per esempio Germania o Polonia) TRADER UTILIZZATORE DI PALLET/IMBALLAGGI INDUSTRIALI IMPORTATORE DI PALLET (anche impresa che produce imballaggi ed integra sua produzione) TRADER OPERATOR/ TRADER 2° Immissione ai sensi Reg. UE 995/2010
  • 29. CASO 11: Acquisto di pallet direttamente da produttore EXTRA UE In questo caso l’ “importatore” di pallet è un “Operator” (Operatore) ed ha quindi l’obbligo di applicazione di un sistema di Due Diligence sull’acquisto del legno o prodotti da esso derivati conforme al Regolamento Europeo n. 995/2010 (è un “operator” anche il produttore di imballaggi di legno / pallet che integra la sua produzione/servizi con l’importazione diretta di imballaggi extra UE o un utilizzatore che importa direttamente i pallet extra UE). L’ “utilizzatore” è un “Trader” (Commerciante/rivenditore) ed ha quindi l’obbligo di tenere un registro per cinque anni da chi compra ed a chi vende. Così anche gli anelli successivi allo stesso, con eccezione del consumatore finale. PRODUTTORE PALLET EXTRA UE (per esempio Ucraina o Biellorussia) OPERATOR UTILIZZATORE DI PALLET/IMBALLAGGI INDUSTRIALI IMPORTATORE DI PALLET (anche impresa che produce imballaggi ed integra sua produzione) 1° Immissione ai sensi Reg. UE 995/2010 TRADER
  • 30. CASO 11 bis: Acquisto di pallet direttamente da produttore EXTRA UE: concetto di “paese di produzione/origine” (Country of harvest) Il Regolamento UE n. 995/2010 si complica in caso di catena di custodia complesse, come puo’ essere quella del pallet importato. UTILIZZATORE DI PALLET/IMBALLAGGI INDUSTRIALI Occorre evidenziare che il “paese di produzione” è da intendersi “country of harvest”, cioè dove il legname viene raccolto/tagliato (l’“origine”). Quindi il sistema di Due Diligence sull’acquisto del legno o prodotti da esso derivati conforme al Regolamento Europeo n. 995/2010 prevede, oltre a tutti gli altri requisiti da adempiere, che i documenti di legalità di accompagnamento del pallet siano, in questo caso, il documento sul taglio legale dei boschi della Russia/Siberia, Ucraina e Bielorussia. L’importatore dovrà dotarsi di tutta questa documentazione. PRODUTTORE PALLET EXTRA UE (per esempio Ucraina o Biellorussia) OPERATOR IMPORTATORE DI PALLET (anche impresa che produce imballaggi ed integra sua produzione) BOSCHI RUSSIASIBERIA BOSCHI UCRAINA BOSCHI BIELORUSSIA 1° Immissione ai sensi Reg. UE 995/2010 Concetto di “origine”
  • 31. CASO 12: Acquisto di casse pieghevoli direttamente da produttore EXTRA UE In questo caso l’ “importatore” di casse pieghevoli è un “Operator” (Operatore) ed ha quindi l’obbligo di applicazione di un sistema di Due Diligence sull’acquisto del legname conforme al Regolamento Europeo n. 995/2010. Attenzione che anche la figura di un utilizzatore che compra ed importa direttamente da un produttore di imballaggi extra UE deve essere inquadrato a tutti gli effetti come “Operator”. E’ un “operator” anche il produttore di imballaggi di legno / pallet che integra la sua produzione/servizi con l’importazione diretta di imballaggi extra UE. L’ “utilizzatore” è un “Trader” (Commerciante/rivenditore) ed ha quindi l’obbligo di tenere un registro per cinque anni da chi compra ed a chi vende. Così anche gli anelli successivi allo stesso, con eccezione del consumatore finale. PRODUTTORE CASSE PIEGHEVOLI EXTRA UE (per esempio Cina) OPERATOR UTILIZZATORE DI PALLET/IMBALLAGGI INDUSTRIALI IMPORTATORE DI CASSE PIEGHEVOLI (produttore di imballaggi, ma anche impresa che utilizza imballaggi e li acquista direttamente) 1° Immissione ai sensi Reg. UE 995/2010 TRADER
  • 32. CASO 13: Acquisto di collars/paretali EXTRA UE per imballaggi di legno da commerciante italiano UTILIZZATORE DI PALLET/IMBALLAGGI INDUSTRIALI In questo caso il “commerciante italiano di legname” è un “Operator” (Operatore) ed ha, quindi l’obbligo di applicazione di un sistema di Due Diligence sull’acquisto del legno o prodotti da esso derivati conforme al Regolamento Europeo n. 995/2010. Il “produttore di imballaggi industriali” comprando da un operatore è ai sensi del Reg. n. 995 un “Trader” (Commerciante/rivenditore) ed ha l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico per cinque anni da chi compra ed a chi vende. Anche l’ “utilizzatore” è un “Trader” (Commerciante/rivenditore): ha quindi l’obbligo di tenere un registro per cinque anni da chi compra ed a chi vende. Così anche gli anelli successivi allo stesso, con eccezione del consumatore finale. PRODUTTORE COLLARS/PARETALI EXTRA UE (per esempio Russia o Ucraina) OPERATORCOMMERCIANTE DI LEGNAME ITALIANO UTILIZZATORE DI PALLET/IMBALLAGGI INDUSTRIALI PRODUTTORE ITALIANO DI IMBALLAGGI INDUSTRIALI DI LEGNO TRADER 1° Immissione ai sensi Reg. UE 995/2010 TRADER
  • 33. CASO 14: Acquisto di collars/paretali per imballaggi di legno direttamente da produttore extra UE In questo caso il “produttore di imballaggi industriali” è un “Operator” (Operatore) ed ha quindi l’obbligo di applicazione di un sistema di Due Diligence sull’acquisto del legno o prodotti da esso derivati conforme al Regolamento Europeo n. 995/2010. L’ “utilizzatore” è un “Trader” (Commerciante/rivenditore): ha quindi l’obbligo di tenere un registro per cinque anni da chi compra ed a chi vende. Così anche gli anelli successivi allo stesso, con eccezione del consumatore finale. PRODUTTORE COLLARS/PARETALI EXTRA UE (per esempio Russia o Ucraina) OPERATOR UTILIZZATORE DI PALLET/IMBALLAGGI INDUSTRIALI PRODUTTORE ITALIANO DI IMBALLAGGI INDUSTRIALI DI LEGNO 1° Immissione ai sensi Reg. UE 995/2010 TRADER
  • 34. CASO 15: Acquisto di collars/paretali per imballaggi di legno direttamente da produttore intra UE In questo caso il “produttore di imballaggi industriali di legno” è un “Trader” (Commerciante) ed ha quindi l’obbigo di tenere un registro per cinque anni da chi compra ed a chi vende. L’ “utilizzatore” è un “Trader” (Commerciante/rivenditore) ed ha quindi l’obbligo di tenere un registro per cinque anni da chi compra ed a chi vende. Così anche gli anelli successivi allo stesso, con eccezione del consumatore finale.” E’ evidente che l’obbligo di “operator” dovrà essere assolto o dal produttore di collars/pieghevoli Intra UE da cui si acquista o dall’impresa da cui il produttore di collars/pieghevoli compra i tronchi/semilavorati.” PRODUTTORE COLLARS/PARETALI INTRA UE (per esempio Estonia/Lettonia) TRADER UTILIZZATORE DI PALLET/IMBALLAGGI INDUSTRIALI PRODUTTORE ITALIANO DI IMBALLAGGI INDUSTRIALI DI LEGNO TRADER OPERATOR/ TRADER 2° Immissione ai sensi Reg. UE 995/2010
  • 35. CASO 16: Acquisto di pioppeti da imprese boschive presenti in Europa per imballaggi di legno / pallet In questo caso l’ “impresa boschiva” è un “Operator” (Operatore) ed ha quindi l’obbligo di applicazione di un sistema di Due Diligence sull’acquisto del tronchi conforme al Regolamento Europeo n. 995/2010. Il “produttore di pallet o di imballaggi ortofrutticoli con segheria” è un “Trader” (Commerciante/rivenditore) ed ha quindi l’obbligo di tenere un registro per cinque anni da chi compra ed a chi vende. Così anche gli anelli successivi allo stesso, con eccezione del consumatore finale. OPERATORIMPRESA BOSCHIVA TRADER UTILIZZATORE DI IMBALLAGGI ORTOFRUTTICOLI PRODUTTORE ITALIANO DI IMBALLAGGI ORTOFRUTTICOLI TRADER Vendita di tronchi per la produzione di pallet 2° Immissione ai sensi Reg. UE 95/2010 PIOPPETO INTRA UE 1° Immissione ai sensi Reg. UE 995/2010
  • 36. CASO 18: Acquisto di pallet USATI direttamente da commerciante EXTRA UE In questo caso l’ “importatore” di pallet usati” NON è un “Operator” (Operatore) in quanto l’Unione Europea per incoraggiare l’impiego del legno e dei prodotti da esso derivati riciclati/usati, li ha esclusi dall’ambito di applicazione del presente Regolamento EUTR. COMMERCIANTE PALLET USATI EXTRA UE (per esempio Ucraina o Biellorussia o Albania) ESENTE DA APPLICAZIONE UTILIZZATORE DI PALLET/IMBALLAGGI INDUSTRIALI IMPORTATORE DI PALLET USATI (anche impresa che produce imballaggi ed integra sua produzione) 1° Immissione, ma non APPLICABILE. I materiali riciclati o recuperati sono esenti dall’applicazione del Regolamento EUTR ESENTE DA APPLICAZIONE
  • 37. CASO 19: Acquisto di semilavorati da segherie EXTRA UE tramite commerciante italiano per la riparazione di pallet usati In questo caso il “commerciante italiano di legname” è un “Operator” (Operatore) ed ha quindi l’obbligo di applicazione di un sistema di Due Diligence sull’acquisto del tronchi conforme al Regolamento Europeo n. 995/2010. Il “riparatore di pallet” è un “Trader” (Commerciante/rivenditore) ed ha l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico per cinque anni da chi compra ed a chi vende (attenzione: solo del legname utilizzato per paallet in quanto i pallet usati sono esenti da applicazione). L’ “utilizzatore” è un “Trader” (Commerciante/rivenditore): ha quindi l’obbligo di tenere un registro per cinque anni da chi compra ed a chi vende. Così anche gli anelli successivi allo stesso, con eccezione del consumatore finale. SEGHERIA EXTRA UE (per esempio Ucraina) OPERATORCOMMERCIANTE DI LEGNAME ITALIANO UTILIZZATORE DI PALLET/IMBALLAGGI INDUSTRIALI RIPARATORE DI PALLET USATI TRADER Vendita di semilavorati per la riparazione pallet 1° Immissione ai sensi Reg. UE 995/2010 TRADER
  • 38. CASO 20: Acquisto di semilavorati da segherie INTRA UE per riparatori di pallet In questo caso il “riparatore di pallet” è un “Trader” (Commerciante/rivenditore) ed ha l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico per cinque anni da chi compra ed a chi vende (attenzione: solo del legno o prodotti da esso derivati utilizzato per pallet in quanto i pallet usati sono esenti da applicazione).. L’ “utilizzatore” è un “Trader” (Commercianti/rivenditori) ed ha quindi l’obbligo di tenere un registro per cinque anni da chi compra ed a chi vende. Così anche gli anelli successivi allo stesso, con eccezione del consumatore finale. E’ evidente che l’obbligo di “operator” dovrà essere assolto o dalla segheria Intra UE da cui si acquista o dall’impresa boschiva da cui la segheria compra i tronchi. ” SEGHERIA INTRA UE (per esempio Italia, Austria o Germania) TRADER UTILIZZATORE DI PALLET/IMBALLAGGI INDUSTRIALI RIPARATORE DI PALLET USATI TRADER Vendita di semilavorati per la riparazione di pallet 2° Immissione ai sensi Reg. UE 995/2010 OPERATOR/ TRADER
  • 39. CASO 21: Acquisto di semilavorati da segherie EXTRA UE per la riparazione di pallet di legno In questo caso il “riparatore di pallet” è un “Operator” (Operatore) ed ha quindi l’obbligo di applicazione di un sistema di Due Diligence sull’acquisto del legno o prodotti da esso derivati conforme al Regolamento Europeo n. 995/2010 (attenzione: solo del legname utilizzato per paallet in quanto i pallet usati sono esenti da applicazione). L’ “utilizzatore” è un “Trader” (Commerciante/rivenditore): ha quindi l’obbligo di tenere un registro per cinque anni da chi compra ed a chi vende. Così anche gli anelli successivi allo stesso, con eccezione del consumatore finale. SEGHERIA EXTRA UE (per esempio Ucraina, Biellorussia) OPERATOR UTILIZZATORE DI PALLET/IMBALLAGGI INDUSTRIALI RIPARATORE DI PALLET USATI TRADER Vendita di semilavorati per la riparazione di pallet 1° Immissione ai sensi Reg. UE 995/2010
  • 40. CASO 22: Acquisto di pallet USATI direttamente da commerciante EXTRA UE In questo caso il “produttore di blocchetti in truciolare per pallet” è un “Operator” (Operatore) in quanto l’Unione Europea per incoraggiare l’impiego del legno e dei prodotti da esso derivati riciclati/usati, li ha esclusi dall’ambito di applicazione del presente Regolamento EUTR. Infatti i blocchetti vengono di solito prodotti con legno recuperato e riciclato o prodotto con scarti di segheria e quindi con materiale recuperato. Nel caso fosse utilizzato anche un solo metro cubo di legno proveniente da risorse forestali (per esempio cippatura tronco e non degli scarti della segherie), allora il tutto rientrerebbe nell’applicazione del Regolamento EUTR. E’ importante ricordare che quando si ha a che fare con un prodotto composto da un mix di legno “vergine” ed altri materiali riciclati o recuperati, è l’elemento“vergine” del prodotto a farlo rientrare nell’ambito di applicazione del Regolamento EUTR. PRODUTTORI DI BLOCCHETTI IN TRUCIOLARE PER PALLET INTRA/EXTRA UE ESENTE DA APPLICAZIONE UTILIZZATORE DI PALLET/IMBALLAGGI INDUSTRIALI PRODUTTORE DI PALLET 1° o 2° Immissione, ma non APPLICABILE. I materiali riciclati o recuperati sono esenti dall’applicazione del Regolamento EUTR ESENTE DA APPLICAZIONE
  • 41. Autori: Sebastiano Cerullo, Direzione Area Legno FederlegnoArredo. E-mail sebastiano.cerullo@federlegnoarredo.it Cristiano Clerici, Area Tecnica LegnOK ConLegno. E-mail cristiano.clerici@conlegno.eu Domenico Corradetti, Responsabile Fedecomlegno di FederlegnoArredo E-mail domenico.corradetti@federlegnoarredo.it Davide Paradiso, Direzione Area Tecnica LegnOK ConLegno. E-mail davide.paradiso@ conlegno.eu Roberto Zanuttini, Università degli Studi di Torino, Dipartimento Agroselviter. E-mail roberto.zanuttini@unito.it
  • 42. BOX 1 – GLOSSARIO DI BASE DI RIFERIMENTO TERMINI E DEFINIZIONI Carico: si definisce come “un carico di legno e di prodotti da esso derivati”. (Fonte: Regolamento N. 2173/05). Certificazioni CITES: “Convention on International Trade of Endangered Species”: licenze e certificati rilasciati al fine di autorizzare il commercio internazionale di specie della flora e della fauna selvatiche disciplinate dalla Convenzione sul commercio internazionale di specie di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione. (fonte: Regolamento N.338/97) Le uniche Autorità amministrative italiane che possono emettere licenze e certificati per il settore CITES, sono: • Ministero dello Sviluppo Economico-Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale Divisione III CITES (licenze di importazione ed esportazione); • Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali tramite il Servizio CITES del Corpo Forestale dello Stato (notifiche di importazioni, certificati di riesportazione e certificati comunitari). Commercializzazione: prima immissione sul mercato interno, attraverso qualsiasi mezzo, qualunque sia la tecnica di vendita, di legname e prodotti da esso derivati destinati alla distribuzione o all’uso nell’ambito di un’attività commerciale a titolo oneroso o gratuito. È altresì compresa la vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza ai sensi della Direttiva 97/7/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza. Non costituisce “commercializzazione” la fornitura sul mercato interno di prodotti del legno ottenuti da legno o prodotti da esso derivati che sono già stati immessi sul mercato. (fonte: Regolamento N.995/2010) Commerciante (trader o intermediario professionale): una persona fisica o giuridica che, nell’ambito di una attività commerciale, vende o acquista sul mercato interno legno e prodotti da esso derivati già immessi sul mercato (Fonte: Regolamento N. 995/2010). Denominazione Scientifica del legname: la denominazione scientifica indicata nella norma UNI EN 13556:04 nonché quella contenuta nell’elenco CITES o altra se convalidata dal Comitato Tecnico Legno Legale. Di provenienza legale: ottenuto conformemente alla legislazione applicabile nel paese di produzione. (Fonte: Regolamento (UE) N. 995/2010). Di provenienza illegale: ottenuto violando la legislazione applicabile nel paese di produzione. (Fonte: Regolamento (UE) N. 995/2010).
  • 43. Immettere sul mercato: collocare per la prima volta sul mercato interno, mediante qualsiasi mezzo, indipendentemente dalla tecnica di vendita utilizzata, legname o prodotti in legno a scopo di distribuzione o utilizzo in un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito. Importazione: immissione in libera pratica di legno e di prodotti derivati ai sensi dell’art 79 del Regolamento 2913/92 del Consiglio del 12/10/92 che istituisce il codice doganale comunitario. (Fonte: Regolamento n. 2173/05 GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13). Legislazione applicabile La legislazione in vigore nel paese di produzione per quanto concerne le seguenti materie: • i diritti di prelievo di legname entro i confini legali ufficialmente pubblicati; • i pagamenti relativi ai diritti di prelievo di legname, comprese le imposte sul prelievo di legname; • il prelievo del legname, compresa la normativa in materia ambientale e forestale, inclusa la gestione delle foreste e la conservazione della biodiversità, ove siano di immediata pertinenza per il prelievo del legname; • i diritti legittimi di terzi relativi all'uso e alla proprietà che sono lesi dalla produzione di legname; • la normativa in materia commerciale e doganale, per quanto riguarda il settore forestale. Legislazione secondaria: Regolamento Delegato (UE) N. 363/2012 e Regolamento di Esecuzione (UE) N. 607/2012) Licenza FLEGT: documento di formato standard, basato su un carico o su un soggetto commerciale che deve essere non falsificabile, a prova di manomissione e verificabile e che si riferisce ad un carico conforme alle prescrizioni del sistema di licenze Flegt debitamente rilasciato e convalidato dall’autorità che rilascia le licenze da un paese partner. (Fonte: Regolamento (CE) N. 2173/2005 del 20 dicembre 2005). Mercato Europeo: si intendono i Paesi facenti parte dell’Unione Europea. Organizzazione: si intende qualunque persona fisica o giuridica coinvolta dal “Regolamento LegnOK”, sia Operatore sia Commerciante.
  • 44. Operatore una persona fisica o giuridica che commercializza legno o prodotti da esso derivati. (Fonte: Regolamento (UE) N. 995/2010). Paese di produzione Il paese o territorio in cui è stato prodotto (provenienza/origine/taglio) il legname o il legno contenuto in prodotti da esso derivati. (Fonte: Regolamento (UE) N. 995/2010). Come indicato nel Regolamento stesso in lingua inglese “country of harvest”. Penalità: azioni effettuate, in funzione del livello di Non Conformità rilevato, dal Comitato Tecnico Legno Legale e/o dal Comitato di Garanzia e Trasparenza. Prodotto: ciascun tipo specifico di legno o di prodotto da esso derivato fornito da un determinato fornitore. Prevalence: prevalenza/diffusione art. 6 lettera b Regolamento (UE) N. 995/2010. Regolamento EUTR: “European Timber Regulation” Regolamento (UE) N. 995/2010 e legislazione secondaria. Sistema di Due Diligence: insieme di misure e procedure per consentire l’accesso alle informazioni, la valutazione del rischio e l’attenuazione del rischio. (Fonte: Regolamento (UE) N. 995/2010 art. 6). Stati a Rischio: uno stato a rischio viene definito tale sulla base di studi svolti da enti autorevoli e riconosciuti a livello internazionale. L’indice di riferimento è il CPI. Quando l’indice CPI è minore o uguale a 3 si considera lo Stato a rischio di legname o prodotto da esso derivato di provenienza illegale. Stati non a Rischio: uno stato non a rischio viene definito tale sulla base di studi svolti da Enti autorevoli e riconosciuti a livello internazionale. L’indice di riferimento è il CPI. Quando l’indice CPI è maggiore di 3 lo Stato non è a rischio di legname o prodotto da esso derivato di provenienza illegale.
  • 45. BOX 2 - . RIFERIMENTI NORMATIVI CITES Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione. Sottoscritta a Washington il 3 Marzo 1973, emendata a Bonn, il 22 Giugno 1979. Regolamento (CE) n. 811/08 della Commissione del 13 agosto 2008 che sospende l’introduzione nella Comunità di talune specie di flora e fauna selvatiche" (e abroga il Regolamento 1037/07 della Commissione del 29.08.07). Regolamento (CE) n. 318/08 della Commissione del 31 marzo 2008 che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio". Regolamento (CE) n. 100/08 della Commissione del 4 febbraio 2008 recante modifica, per quanto riguarda le collezioni di campioni e talune formalità relative al commercio di specie della flora e della fauna selvatiche, del regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio". Raccomandazione della Commissione del 13 giugno 2007 che individua una serie di azioni per l’esecuzione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio. Regolamento (CE) n. 865/06 Consolidato della Commissione del 4 maggio 2006 Modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio. Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 Regolamento relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio. EU TIMBER REGULATION (EUTR) Regolamento (UE) 2173 del Consiglio del 20 dicembre 2005 Istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità Europea. Regolamento (CE) 1024 della Commissione del 17 ottobre 2008 Recante modalità d'applicazione del Regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio relativo all’istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea.
  • 46. Regolamento (UE) N. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti sa esso derivati. Regolamento Delegato (UE) N. 363/2012 della Commissione del 23 febbraio 2012, sulle norme procedurali per il riconoscimento e la revoca del riconoscimento degli Organismi di controllo come previsto nel Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati. Regolamento di Esecuzione (UE) N. 607/2012 della Commissione del 6 luglio 2012, sulle disposizioni particolareggiate relative al sistema di dovuta diligenza e alla frequenza e alla natura dei controlli sugli organismi di controllo in conformità al regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano RIFIUTI Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive legno e prodotti da esso derivati. UNI EN 13556:04 “Legno tondo e segati – Nomenclatura dei legnami utilizzati in Europa”. Versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 13556 (edizione giugno 2003). La norma elenca le denominazioni commerciali dei legnami di latifoglie e di conifere utilizzati in Europa. DOCUMENTI DI SUPPORTO  BSI draft PAS 2021:2012 Exercising due diligence in establishing the legal origin of timber and timber product – Guide to Regulation (EU) No 995/2010.  ETTF Guidelines for Due Diligence (november 2012)  FSC directive on Chain of Custody Certification FSC–DIR-40-004-EN (1 novembre 2012)  PEFC ITA 1002:2010 “Schema di Certificazione della Catena di Custodia dei prodotti di origine forestale”  NEPCon LegalSource Standard, second draft 4 october 2012  Unione Europea - Guidance document developed by the European Commission ISSUES RELATING TO THE EU TIMBER REGULATION LEGAL FRAMEWORK FOR WHICH GUIDANCE SHOULD BE DEVELOPED, November 2012