Normativa UNi ed i suoi effetti ed i suoi effetti applicativi nel mercato eur...
Eutr e pallet usati rev ispm
1. Precauzioni per evitare sanzioni non dovute e
strategia operativa
13 aprile 2021 – Sebastiano Cerullo
EUTR e pallet usati
2. Precetti fondamentali dell’EUTR
• La norma si applica al legno ed ai prodotti derivati esplicitati
nell’allegato al Regolamento UE n. 995 del 2010 (qui è compreso il
codice taric 4415, cioè pallet);
• È vietato importare da Paesi extra UE legno e prodotti da esso derivati
d’origine illegale;
• In fase di prima immissione delle suddette merci sul mercato
comunitario è obbligatorio esercitare la due diligence e quindi risalire
all’origine del legno (specie botanica e provenienza geografica),
mappare le catene d’approvvigionamento e mantenere (per almeno 5
anni) memoria di tali procedure in appositi registri cartacei o
informatizzati.
3. Note sul regime d’applicazione dell’EUTR
• Pallet ed imballaggi in legno, immessi per la prima volta sul mercato
UE, essendo inclusi nell’allegato al Regolamento UE n. 995/2010,
rientrano a pieno titolo nel regime d’applicazione della stessa:
• - - Quindi l’EUTR si applica solo per i pallet importati da paesi extra
UE: come ad esempio Svizzera, Albania, Ucraina, etc
• -- Quindi l’EUTR NON si applica per i pallet importati da paesi INTRA
UE come Polonia, Germania, Francia, Etc
5. Note sul regime d’applicazione dell’EUTR
• Il Regolamento UE n. 995 del 2010 al comma 11) delle premesse
evidenzia che «tenendo presente che occorre incoraggiare l’impiego
del legno e dei prodotti da esso derivati riciclati e che la loro
inclusione nell’ambito di applicazione del presente regolamento
costituirebbe un onere sproporzionato per gli operatori, è opportuno
escludere dall’ambito di applicazione del presente regolamento il
legno e i prodotti da esso derivati usati che hanno completato il loro
ciclo di vita e che sarebbero altrimenti smaltiti come rifiuti»
• NOTA: è solo una premessa del Regolamento 995/2010 e non un
articolo di legge.
6. Note sul regime d’applicazione dell’EUTR
• Un’esclusione si configura quando gli stessi fungono da supporti fisici
(pedane, contenitori, ecc.) di altre merci. Ad esempio, per i pallet su
cui viaggiano prodotti alimentari o altri prodotti, non va effettuata la
due diligence e non va mantenuto un apposito registro;
• Purtroppo, il Regolamento UE n.995/2010 non esclude esplicitamente
pallet e altri imballaggi in legno USATI e questo lascia un ampio
margine di interpretazione al momento dei controlli EUTR effettuati
dai Carabinieri forestali in quanto i codici doganali (TARIC, HS, NC) che
identificano i prodotti nuovi e quelli usati sono gli stessi e
normalmente iniziano con le quattro cifre 4415.
7. Interpretazione normativa e sanzioni
• La citata coincidenza dei codici doganali e la mancanza di una chiara
esclusione dei pallet usati dalla norma vigente ha già causato, ad
alcuni importatori, la contestazione di illeciti (per omessa di due
diligence e assenza dei relativi registri) e l’irrogazione di specifiche
sanzioni amministrative da parte dei Carabinieri Forestali;
• Questo è il risultato di un’interpretazione sicuramente discutibile
visto che risalire all’origine del legno di cui si compone un prodotto
usato (soggetto a molteplici passaggi di mano e cicli di
commercializzazione) risulta praticamente impossibile !
8. Problema Pratico (esempio)
• Arriva un controllo dei Carabinieri Forestali che chiede all’azienda di
pallet usati di dimostrare di aver fatto la Due Diligence per
un’importazione di pallet dall’UCRAINA o SVIZZERA (codice taric
4415) nel 2018 (I Carabinieri Forestali hanno tutti i dati doganali,
forniti dalle dogane stesse) ?
• Come dimostro che erano usati?
Questa è la nostra sfida per mettere in sicurezza le aziende che
vogliono importare in sicurezza pallet usati da Paesi Extra UE. La presa
di posizione della MO del 2015 puo’ aiutare, ma non basta.
9. Come mettersi al riparo dalle sanzioni ?
• Chiedere, come associazione di categoria, un chiarimento all’Autorità
competente per l’attuazione dell’EUTR in Italia (MiPAAF)
argomentando la reale impossibilità di effettuare la due diligence per
prodotti usati e proponendo delle evidenze documentali ed
informative che possano escludere a priori confusioni tra pallet di
nuova immissione sul mercato e pallet usati.
• Una volta concordata una soluzione con l’Autorità Competente del
MiPAAF ed ottenuta una risposta SCRITTA esaustiva, comunicare agli
importatori di pallet usati le nuove linee guida ministeriali in modo
che l’applicazione delle stesse risulti come efficace deterrente ad
eventuali sanzioni.
10. Per dimostrare l’esclusione dei pallet usati dall’applicazione dell’EUTR,
l’importatore potrebbe avvalersi di:
• fatture d’acquisto recanti l’esplicita menzione della condizione usata
della merce e inequivocabili dichiarazioni del fornitore dei pallet;
• del fatto che il proprio oggetto sociale prevede la commercializzazione
di imballaggi ed in caso di pallet usati, per esempio l’iscrizione a FITOK
come «commerciante di imballaggi usati»
• Le informazioni devono essere tenute a disposizione per 5 anni
secondo il Regolamento UE n. 995/2010
Informazioni cautelative per l’importatore
11. Informazioni cautelative per l’importatore
• FORTEMENTE CONSIGLIATO:
- Altre misure a garanzia del corretto operato dell’importatore
potrebbero consistere nello scattare e conservare (insieme alla fattura
ed al CRM o altro documento di trasporto dei pallet usati) una
fotografia dei pallet in oggetto con data sovraimpressa e inquadratura
della targa del mezzo di trasporto al momento dell’arrivo in azienda;
- Far notare nella foto la presenza di marchi IPPC/FAO diversi da pallet a
pallet, nonché le diverse colorazioni e tonalità del legno di cui sono
costituiti (in particolare dovute all’invecchiamento) che fungono da utili
elementi distintivi che consentono di identificarli come usati;
12. È proprio necessario tutto questo?
• Purtroppo la genericità dell’EUTR e la mancanza di una legislazione
secondaria di dettaglio, richiede questo genere di cautele senza le
quali molte aziende che importano pallet usati potrebbero incappare
in sanzioni anche molto onerose;
• Va anche considerato che per la Polizia giudiziaria la recidività degli
illeciti può comportare un’aggravante sanzionatoria e che pertanto, la
mancata tempestiva e definitiva soluzione della descritta
incongruenza interpretativa può esporre gli importatori di pallet usati,
in un prossimo futuro, a penalizzazioni sempre più gravi.
13. CIRCOLARE NOVEMBRE 2015 LEGNOK
Alle aziende consorziate interessate
Oggetto: LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEI PALLET USATI AI FINI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 995/2010
– TARIC 4415 -
Considerato che ai sensi del Regolamento (UE) N. 995/2010 i pallet rientrano nel campo di applicazione del regolamento e possono essere immessi sul
mercato europeo solo previa due diligence, avendo codice TARIC (codice doganale) 4415, riteniamo necessarie le seguenti precisazioni.
Per le importazioni di pallet nuovi e/o usati da paesi dell’Unione Europea si deve considerare che in tale caso si opera come commercianti e non operatori,
pertanto non è necessario applicare la due diligence come previsto per altri paesi ma deve essere rispettato quanto prescritto dall’art. 5 del Regolamento (UE)
N. 995/2010 intitolato “obbligo di tracciabilità”, ossia obbligo di identificare chi ha fornito i pallet e a chi sono stati venduti. Tale onere in genere si assolve
con i libri obbligatori che l’imprenditore deve tenere e grazie alle fatture di acquisto e vendita della merce.
Per le importazioni di pallet da paesi extra-UE, per cui è d’obbligo aver svolto la due diligence prima di immetterli sul mercato interno, il cordice TARIC non
distingue tra pallet nuovi ed usati, ma la dovuta diligenza richiede dei distinguo nelle due ipotesi:
Se trattasi di pallet nuovi deve applicarsi il processo di due diligence descritto dal Regolamento (UE): accesso alle informazioni, analisi e valutazione del rischio,
eventuali azioni di mitigazione.
14. CIRCOLARE NOVEMBRE 2015 LEGNOK
• Se trattasi di pallet usati, ossia pallet che hanno già compiuto almeno un ciclo di utilizzo e quindi sono reimmessi sul mercato, o come pallet riutilizzati o
riciclati è, generalmente, difficile se non impossibile, risalire alla loro origine e ricostruire la catena di approvvigionamento (ad es: per pallet misti da Ecuador,
USA, Brasile, Sud Africa ecc…). Questi pallet vengono ritirati e, a seguito di selezione, lavorazione, riparazione vengono re-immessi sul mercato, ignorando
quale sia l’origine del legno con cui sono realizzati. Dovendo conciliare la normativa ambientale comunitaria che riconosce e valorizza il riutilizzo degli
imballaggi e quella che vieta l’immissione sul mercato interno di legno e prodotti derivati di origine illegale si forniscono i seguenti
SUGGERIMENTI OPERATIVI:
- cercare di raccogliere le maggiori informazioni possibili, ancorché consci che in tale fattispecie risulta difficile, se non impossibile, risalire all’origine del
legno utilizzato;
- specificare nell’ordine di fornitura, nel preventivo (ad es: scambio e-mail) e quindi in fattura “pallet usati”;
- essere in grado di dimostrare che l’impresa immette effettivamente pallet usati (oggetto sociale, SCIA al Comune come commerciante di pallet usati,
oppure autorizzazioni ambientali per la gestione di imballaggi usati);
- scattare fotografia del carico con data sovraimpressa e inquadratura della targa del mezzo di trasporto al momento dell’arrivo in azienda; quindi collegare
la fattura alla fotografia del carico di pallet usati (ad esempio salvando l’immagine della foto denominando il file con un riferimento alla fattura se archivio
digitale, oppure stampando la fotografia ed allegandola alla fattura se archivio cartaceo); (i marchi IPPC/FAO, che saranno diversi a seconda del Paese di
provenienza ed il colore dei pallet aiuterà ad identificarli come pallet usati.)
15. CIRCOLARE NOVEMBRE 2015 LEGNOK
DA DOVE COSA ADEMPIMENTI ex Regolamento (UE) n. 995/2010
Paesi dell’Unione Europea
(intra – UE)
Pallet nuovi e/o usati Commerciante ex art. 5 Regolamento (UE) n. 995/2010 non
applica la due diligence ma identifica fornitori e acquirenti
dei pallet
Paesi terzi (extra –UE) Pallet nuovi Operatore ex art. 4 Regolamento (UE) n. 995/2010 applica
la due diligence in conformità all’art. 6 (accesso alle
informazioni, valutazione del rischio ed eventuali azioni di
mitigazione del rischio)
Paesi terzi (extra – UE) Pallet Usati Operatore ex art. 4 Regolamento (UE) n. 995/2010 deve
applicare la due diligence, ma considerata la
difficoltà/impossibilità di risalire all’origine del legno dei
pallet già immessi sul mercato, provenienti da diversi paesi,
specifica nella documentazione commerciale che intende
acquistare pallet usati, è autorizzato a farlo e dimostra di
aver acquistato pallet usati (vedi suggerimenti operativi)
Tabella di sintesi
16. Standard ISPM n. 15- I pallet usati importati
devono essere marchiati?
Il regolamento fitosanitario comunitario 2016/2031- Articolo 43 «Specifiche
condizioni d'importazione per l'introduzione nel territorio dell'Unione di
materiale da imballaggio di legno» impone che tutto il materiale da
imballaggio di legno, sia esso effettivamente impiegato nel trasporto di
oggetti di ogni tipo o no, è introdotto nel territorio dell'Unione solo se
soddisfa tutte le condizioni seguenti:
• a) è stato sottoposto a uno o più dei trattamenti approvati ed è conforme
alle prescrizioni applicabili di cui all'allegato 1 della norma internazionale
per le misure fitosanitarie n.15, dal titolo «Regolamentazione del materiale
da imballaggio in legno nel commercio internazionale» («ISPM n. 15»);
• b) su di esso è stato applicato il marchio di cui all'allegato 2 dell'ISPM n. 15,
che attesta che è stato sottoposto ai trattamenti di cui alla lettera a).
17. Standard ISPM n. 15- I pallet usati importati e
sistema FITOK?
Il regolamento FITOK prevede:
- Per l’impresa che commercializza pallet usati importati dall’estero (sia
intra che extra UE) devono iscriversi a FITOK come «commerciante di
imballaggi usati» o se li smarchiano nell’elenco «smarchiatori»
- La compra vendita (per semplificare) nella figura del «commerciante
di imballaggi usati» non ha registri di carico e scarico, ma solo elenco
fornitori sia italiani che esteri.
- Come documentazione abbiamo solo DDT in ingresso e fattura e
documenti di vendita in cui deve esserci ATF del Regolamento FITOK