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A R T I C O L O AMBIENTE E RISORSE
www.ambientesicurezza24.com IL SOLE 24 ORE N. 9 - 14 maggio 2013 85
Nuove procedure obbligatorie contro l’immissione di materiale abusivo sul mercato
L’applicazione della due diligence
per controllare il taglio di legname
di Omar Degoli e Sebastiano Cerullo, FederlegnoArredo
Il3marzo2013èentratoinvigoreilregolamentodelParlamentoeuropeoedelConsiglio,n.995/2010,meglionoto
con il termine “Due Diligence”. Il regolamento è finalizzato a contrastare il commercio di legname tagliato
abusivamente.SitrattadiunadellemisurecontenutenelPianod’AzioneUE2003,inapplicazionedellenormative,
governance e commercio nel settore forestale (FLEGT). Gli importatori o commercianti di prodotti a base legnosa
devonoconfrontarsiconledisposizionidelprovvedimento,verificandolapropriaconformitàrispettoallanormae
applicandoadeguateproceduredigestionedelrischioperridurrealminimolapossibilitàdiimmetteresulmercato
UElegnametagliatoabusivamente,oprodottiderivaticontenentilegnodiorigineillegale.
TAGLIO E COMMERCIO LEGNAME - CONTRASTO IRREGOLARITÀ -DUE DILIGENCE
Per legno illegale si intende la raccolta, il tra-
sporto, l’acquisto e la vendita di materiale
legnoso effettuati nel mancato rispetto delle
leggi nazionali o internazionali in materia. In
particolare, l’origine illegale di legname è il
risultato di utilizzazioni e transazioni che av-
vengono in violazione delle norme forestali e
doganali vigenti nel Paese di produzione. Un
problema globale che determina conseguen-
ze negative sull’economia, l’ambiente e la so-
cietà. In termini economici, il taglio illegale
comporta la perdita di proventi e altri benefi-
ci. Secondo le più recenti stime della Banca
mondiale, a livello planetario si registra una
perdita del solo valore economico per l’indu-
stria e i proprietari forestali pari a circa 10
miliardi di euro per anno. In termini ambien-
tali, esso è associato alla deforestazione, ai
cambiamenti climatici e alla perdita di biodi-
versità. In termini sociali, il taglio illegale è a
volte strettamente connesso a speculazioni
per lo sfruttamento delle terre e risorse, al-
l’impoverimento delle comunità indigene e
locali nonché a conflitti armati. Quasi 50 mi-
lioni di persone al mondo vivono in foreste
minacciate da disboscamento illegale e dipen-
dono dalla stabilità di queste aree. Inoltre, le
attività illegali compromettono gli sforzi com-
piuti dagli operatori responsabili, poiché con-
sentono la produzione e l’immissione sul mer-
cato di legname a più basso costo. Il legno
illegale viene, infatti, venduto a un prezzo del
7%-16% inferiore rispetto al legno legale, in
quanto non prevede, per esempio, costi di
rimboschimento o il pagamento di eventuali
tasse e imposte.
Aspetti generali del regolamento
Il regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio, n. 995/2010, contrasta il commercio
AMBIENTE E RISORSE A R T I C O L O
86 N. 9 - 14 maggio 2013 IL SOLE 24 ORE www.ambientesicurezza24.com
di legname e di prodotti del legno tagliati abusi-
vamente attraverso tre indirizzi principali:
l il divieto di immissione sul mercato UE di
legname tagliato abusivamente e dei pro-
dotti da esso derivati;
l l’obbligo per gli operatori che immettono
per la prima volta sul mercato UE prodotti
del legno di osservare la due diligence (do-
vuta diligenza);
l la possibilità che il legname e i prodotti deri-
vati, una volta immessi sul mercato, possano
essere venduti e/o trasformati prima di arri-
vare al consumatore finale mantenendo co-
munque la tracciabilità del materiale. Gli ope-
ratori economici (che nel regolamento sono
designati come commercianti) hanno, infatti,
l’obbligo di tenere un registro con il nome dei
propri fornitori e clienti.
La “dovuta diligenza”, concetto nato negli anni
’90 in USA, si definisce letteralmente come il
“gradodicurache unapersonaragionevolmente
prudente adotterebbe in circostanze analoghe o
simili.Diconseguenza,siapplicainmododiverso
a diverse categorie di persone con gradi variabili
di conoscenza e responsabilità”(si veda Relazio-
ne del Senato Americano 97-123). Nel caso spe-
cifico essa prevede che gli operatori del settore
debbano applicare adeguate procedure di ge-
Figura 1
I soggetti coinvolti
Box 1
Documentazione di supporto all’applicazione del regolamento UE
n. 995/2010
Per indirizzare le imprese verso una corretta applicazione del regolamento, FederlegnoArredo (Federazio-
ne Nazionale che riunisce le industrie del legno, del sughero, del mobile e dell’arredamento) ha messo a
disposizione una sezione specifica del proprio sito internet (www.federlegno.it), accessibile a tutti, dove è
possibile scaricare una serie di documenti divulgativi e operativi alla voce “servizi” e poi “Due Diligence”
che permettono alle imprese di cominciare a capire e applicare il regolamento UE n. 995/2010. Un altro
utile riferimento può essere il consorzio Conlegno (www.conlegno.eu) che ha cominciato a servire il
proprio sistema di Due Diligence alle imprese della filiera legno-carta.
A R T I C O L O AMBIENTE E RISORSE
www.ambientesicurezza24.com IL SOLE 24 ORE N. 9 - 14 maggio 2013 87
Box 2
Allegato I al regolamento n. 995/2010, “settori merceologici coinvolti”
«Legno e prodotti da esso derivati secondo la classificazione della nomenclatura combinata di cui
all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ai quali si applica il regolamento» (regolamen-
to (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla
tariffa doganale comune, pubblicato in G.U.C.E. L del 7 settembre 1987, n. 256).
l 4401 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in
particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o
in forme simili;
l 4403 Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato;
l 4406 Traversine di legno per strade ferrate o simili;
l 4407 Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con
giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm;
l 4408 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli
per compensati o per legno laminato simile e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche
piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm;
l 4409 Legno (comprese le liste e le tavolette per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici,
scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature,
arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture
di testa;
l 4410 Pannelli di particelle, pannelli detti "oriented strand board" (OSB) e pannelli simili di legno o di altre
materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici;
l 4411 Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti
organici;
l 4412 Legno compensato, legno impiallacciato e legno laminato simile;
l 44130000 Legno detto “addensato”, in blocchi, tavole, listelli o profilati;
l 441400 Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili;
l 4415 Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno;
pallets o pedane di carico, semplici, pallets o pedane-casse ed altre piattaforme di carico, di legno;
spalliere di palette di legno (materiale non da imballaggio usato esclusivamente come materiale da
imballaggio per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto immesso sul mercato);
l 44160000 Fusti, botti, tini e altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio;
l 4418 Lavori di falegnameria o lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli
assemblati per pavimenti e le tavole di copertura (“shingles” e “shakes”) di legno, legno [comprese le
liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite] profilato (con incastri semplici, scanalato,
sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti
o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa;
l Pasta di legno e carta dei capitoli 47 e 48 della nomenclatura combinata, con l’eccezione di prodotti a
base di bambù e materiali riciclati (avanzi o rifiuti);
l 940330, 940340, 94035000, 940360 e 94039030 Mobili in legno;
l 94060020 Costruzioni prefabbricate.
stionedelrischioperridurrealminimolapossibi-
lità di immettere sul mercato UE legname taglia-
to abusivamente, o prodotti derivati contenenti
legnodi origine illegale.
Aspetti operativi del regolamento
Gli elementi chiave del sistema di Due Diligen-
ce sono:
l informazione, l’operatore deve avere e ga-
rantire l’accesso alle informazioni relative al
legname e ai prodotti del legno, quali:
- il Paese di origine;
- la quantità;
- i dati del fornitore;
- le informazioni relative all’osservanza della
legislazione nazionale applicabile;
AMBIENTE E RISORSE A R T I C O L O
88 N. 9 - 14 maggio 2013 IL SOLE 24 ORE www.ambientesicurezza24.com
l valutazione del rischio, l’operatore deve va-
lutare il rischio di trattare legname illegale
nella sua catena di approvvigionamento,
sulla base delle informazioni precedente-
mente descritte e deve applicare i criteri
stabiliti nel provvedimento;
l attenuazione del rischio, qualora la valuta-
zione indichi che sussista il rischio di presen-
za di legname illegale nella catena di ap-
provvigionamento, esso può essere ridotto
richiedendo al fornitore informazioni e con-
trolli supplementari.
Il regolamento n. 995/2010, ha previsto l’isti-
tuzione di “organismi di monitoraggio” rico-
nosciuti dalla Commissione europea.
Campo di applicazione
Per capire a quali settori merceologici il rego-
lamento n. 995/2010, si rivolge bisogna consi-
derare l’Allegato I al provvedimento citato,
che riguarda una vasta gamma di prodotti del
legno, compresi:
l tronchi;
l la legna da ardere;
l fogli da impiallacciatura;
l cornici di legno;
l i prodotti di legno massello;
l legno per pavimenti;
l pannelli di legno (OSB, truciolare, compen-
sato e MDF);
l pasta di cellulosa e carta.
L’ambito di applicazione del regolamento UE,
n. 995/2010, include anche pasta di legno e
carta dei capitoli 47 e 48 della Nomenclatura
combinata, con l’eccezione di prodotti di le-
gno derivanti dall’utilizzo di materia prima
riciclata (per esempio rifiuti). Il provvedimen-
to non comprende, infine, i prodotti editoriali
stampati (codice 49 della Nomenclatura com-
binata).
Il legname e i prodotti del legno dotati di
valide licenze FLEGT (Forest Law Enforcement,
Governance and Trade, un meccanismo euro-
peo di accordi tra stati per assicurare la legali-
tà degli approvvigionamenti di legname) o
CITES (Convenzione sul commercio interna-
zionale delle specie minacciate di estinzione)
sono considerati conformi ai requisiti del re-
golamento n. 995/2010.
Requisiti dei soggetti coinvolti
La maggior parte dei requisiti previsti dal
regolamento UE n. 995/2010, si applicano
alle imprese che per prime immettono il
legno e i prodotti in legno sul mercato comu-
nitario. Sono stati, inoltre, approntati speci-
fici requisiti inerenti la tracciabilità dei pro-
dotti che tutti gli altri attori della filiera
dovranno soddisfare, prima della vendita al
consumatore finale.
Il regolamento UE n. 995/2010, ha definito,
quindi, due soggetti specifici.
l Operatore, «una persona fisica o giuridica
che commercializza legno o prodotti deriva-
ti». Si tratta dei soggetti che immettono per
primi sul mercato il legno e i prodotti deriva-
ti dalla sua lavorazione e sono quelli mag-
giormente coinvolti dall’applicazione della
nuova norma.
l Commerciante (rivenditore), «una per-
sona fisica o giuridica che, nell’ambito di
un’attività commerciale, vende o acqui-
sta sul mercato interno legno o prodotti
da esso derivati già immessi da altri». I
Commercianti hanno l’obbligo di conser-
vare le informazioni sul fornitore da cui
acquistano il legno e i prodotti in legno e
quelle sul cliente a cui li vendono. Quasi
tutte le aziende conservano già la citata
documentazione, pertanto, in linea ge-
nerale, non sarà necessario introdurre
misure integrative per dimostrare e ga-
rantire la conformità al suddetto requisi-
to. A questo riguardo, la norma in ogget-
to richiede di conservare la suddetta do-
cumentazione per cinque anni ma solo
fino all’ultimo punto vendita all’interno
delle operazioni di commercializzazione;
non è quindi necessario fornire le infor-
mazioni sulle vendite ai consumatori fi-
nali.
L’applicazione del regolamento UE n.
995/2010, è sintetizzata nella figura 1, do-
ve viene raffigurato lo scenario di riferi-
mento e i soggetti coinvolti, partendo dai
processi di produzione fino al consumatore
finale.
Sistema di Due Diligence
Per quanto concerne gli aspetti pratici, gli
operatori interessati all’applicazione del rego-
lamento UE n. 995/2010, dovranno essere in
grado di garantire:
l accesso alle informazioni relative a:
A R T I C O L O AMBIENTE E RISORSE
www.ambientesicurezza24.com IL SOLE 24 ORE N. 9 - 14 maggio 2013 89
- descrizione del prodotto e identifica-
zione delle specie forestali utilizzate;
- paese in cui è stata effettuata la raccolta
del legname;
- quantità;
- fornitore;
- cliente;
- conformità con la normativa forestale vi-
gente;
l procedure di valutazione del rischio intese a
dimostrare la conformità alla normativa vi-
gente (per esempio certificazioni, verifiche,
licenze FLEGT). Le procedure si baseranno
su evidenze che riguardano:
- specie forestali a rischio di taglio illegale;
- paese o regione di provenienza (rischio di
taglio illegale, eventuale presenza di sanzioni
internazionali (per esempio dell’ONU), conflit-
ti armati ecc.);
- complessità della Supply Chain (catena di
approvvigionamento);
l procedure di riduzione del rischio che si
realizzano attraverso misure adeguate e
proporzionate (attività di mitigazione) fina-
lizzate a un’efficace diminuzione del rischio.
Possono includere:
- informazioni aggiuntive;
- documenti aggiuntivi;
- verifiche da parte di enti terzi indipendenti.
Un Sistema di Due Diligence potrà essere
messo a punto e implementato dalla singo-
la impresa (Operatore) o in alternativa sarà
possibile utilizzare un sistema sviluppato e
monitorato da un soggetto riconosciuto
dall’Unione europea (“Organismo di moni-
toraggio” ovvero un ente, anche privato, in
grado di sviluppare e gestire un sistema di
“dovuta diligenza”).
Le regole che disciplinano l’operato degli Or-
ganismi di monitoraggio sono fissate dal rego-
lamento delegato (UE) della Commissione del
23 febbraio 2012, n. 363/2012.
Il riconoscimento ufficiale della qualifica di
Organismo di monitoraggio verrà effettuata
dalla Commissione Europea, che sta attual-
mente istruendo le istruttorie.
Per i Commercianti, invece, il regolamento UE
n. 995/2010, non richiede di mettere a punto
un sistema di Due Diligence, ma di assicurare
l’accesso alle informazioni richieste, che si tra-
duce nell’obbligo di tracciabilità dell’attività
svolta, e di conseguenza, del materiale legno-
so commercializzato.
Sanzioni
A livello sanzionatorio ogni Stato membro
dovrà sviluppare una serie di norme da
applicare in caso di violazione delle disposi-
zioni previste dalla norma in commento e
designare un’Autorità competente con il
compito di verificare la conformità al prov-
vedimento stesso. Le sanzioni dovranno es-
sere efficaci, proporzionate e dissuasive.
L’art. 19, regolamento UE n. 995/2010, ha
previsto i seguenti 3 livelli sanzionatori:
l sanzioni pecuniarie commisurate al dan-
no ambientale, al valore del legno o dei
prodotti ottenuti, alle perdite fiscali e al
danno economico derivante dalla viola-
zione. Le sanzioni pecuniarie per violazio-
ni gravi reiterate sono gradualmente ina-
sprite;
l sequestro del legno o dei prodotti deriva-
ti;
l immediata sospensione dell’autorizzazio-
ne a esercitare un’attività commerciale.
Per conoscere la declinazione nazionale di
questo quadro sanzionatorio è necessario
attendere l’emanazione di un apposito de-
creto legislativo.
Conclusioni
Il regolamento del Parlamento e del Consi-
glio Europeo, n. 995/2010 è diventato attua-
tivo dal 3 marzo 2013. Le imprese che utiliz-
zano materie prime legnose devono pertan-
to confrontarsi con le richieste del
provvedimento.
I “documenti di legalità” dovranno essere
conservati per 5 anni e, quindi, i controlli
potranno essere anche retroattivi.
I cosiddetti “commercianti” non avranno
particolari problemi ad applicare la nuova
normativa, in quanto può bastare la docu-
mentazione fiscale già in uso, cosa diversa
per gli “operatori” che devono applicare un
vero e proprio sistema di Due Diligence.
Il punto più critico di tutto il sistema disegna-
to dal provvedimento è quello della verifica
di conformità alla legislazione applicabile nei
paesi di origine. È importante assicurarsi di
poter tenere sotto controllo questo aspetto
per tutti i paesi in cui si opera, tenendo conto
che la tracciabilità non si ferma al paese da
cui si importa un prodotto, ma deve risalire al
paese di provenienza del legname di cui è
composto. n

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L'applicazione della due diligence per controllare il taglio di legname (2013)

  • 1. A R T I C O L O AMBIENTE E RISORSE www.ambientesicurezza24.com IL SOLE 24 ORE N. 9 - 14 maggio 2013 85 Nuove procedure obbligatorie contro l’immissione di materiale abusivo sul mercato L’applicazione della due diligence per controllare il taglio di legname di Omar Degoli e Sebastiano Cerullo, FederlegnoArredo Il3marzo2013èentratoinvigoreilregolamentodelParlamentoeuropeoedelConsiglio,n.995/2010,meglionoto con il termine “Due Diligence”. Il regolamento è finalizzato a contrastare il commercio di legname tagliato abusivamente.SitrattadiunadellemisurecontenutenelPianod’AzioneUE2003,inapplicazionedellenormative, governance e commercio nel settore forestale (FLEGT). Gli importatori o commercianti di prodotti a base legnosa devonoconfrontarsiconledisposizionidelprovvedimento,verificandolapropriaconformitàrispettoallanormae applicandoadeguateproceduredigestionedelrischioperridurrealminimolapossibilitàdiimmetteresulmercato UElegnametagliatoabusivamente,oprodottiderivaticontenentilegnodiorigineillegale. TAGLIO E COMMERCIO LEGNAME - CONTRASTO IRREGOLARITÀ -DUE DILIGENCE Per legno illegale si intende la raccolta, il tra- sporto, l’acquisto e la vendita di materiale legnoso effettuati nel mancato rispetto delle leggi nazionali o internazionali in materia. In particolare, l’origine illegale di legname è il risultato di utilizzazioni e transazioni che av- vengono in violazione delle norme forestali e doganali vigenti nel Paese di produzione. Un problema globale che determina conseguen- ze negative sull’economia, l’ambiente e la so- cietà. In termini economici, il taglio illegale comporta la perdita di proventi e altri benefi- ci. Secondo le più recenti stime della Banca mondiale, a livello planetario si registra una perdita del solo valore economico per l’indu- stria e i proprietari forestali pari a circa 10 miliardi di euro per anno. In termini ambien- tali, esso è associato alla deforestazione, ai cambiamenti climatici e alla perdita di biodi- versità. In termini sociali, il taglio illegale è a volte strettamente connesso a speculazioni per lo sfruttamento delle terre e risorse, al- l’impoverimento delle comunità indigene e locali nonché a conflitti armati. Quasi 50 mi- lioni di persone al mondo vivono in foreste minacciate da disboscamento illegale e dipen- dono dalla stabilità di queste aree. Inoltre, le attività illegali compromettono gli sforzi com- piuti dagli operatori responsabili, poiché con- sentono la produzione e l’immissione sul mer- cato di legname a più basso costo. Il legno illegale viene, infatti, venduto a un prezzo del 7%-16% inferiore rispetto al legno legale, in quanto non prevede, per esempio, costi di rimboschimento o il pagamento di eventuali tasse e imposte. Aspetti generali del regolamento Il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 995/2010, contrasta il commercio
  • 2. AMBIENTE E RISORSE A R T I C O L O 86 N. 9 - 14 maggio 2013 IL SOLE 24 ORE www.ambientesicurezza24.com di legname e di prodotti del legno tagliati abusi- vamente attraverso tre indirizzi principali: l il divieto di immissione sul mercato UE di legname tagliato abusivamente e dei pro- dotti da esso derivati; l l’obbligo per gli operatori che immettono per la prima volta sul mercato UE prodotti del legno di osservare la due diligence (do- vuta diligenza); l la possibilità che il legname e i prodotti deri- vati, una volta immessi sul mercato, possano essere venduti e/o trasformati prima di arri- vare al consumatore finale mantenendo co- munque la tracciabilità del materiale. Gli ope- ratori economici (che nel regolamento sono designati come commercianti) hanno, infatti, l’obbligo di tenere un registro con il nome dei propri fornitori e clienti. La “dovuta diligenza”, concetto nato negli anni ’90 in USA, si definisce letteralmente come il “gradodicurache unapersonaragionevolmente prudente adotterebbe in circostanze analoghe o simili.Diconseguenza,siapplicainmododiverso a diverse categorie di persone con gradi variabili di conoscenza e responsabilità”(si veda Relazio- ne del Senato Americano 97-123). Nel caso spe- cifico essa prevede che gli operatori del settore debbano applicare adeguate procedure di ge- Figura 1 I soggetti coinvolti Box 1 Documentazione di supporto all’applicazione del regolamento UE n. 995/2010 Per indirizzare le imprese verso una corretta applicazione del regolamento, FederlegnoArredo (Federazio- ne Nazionale che riunisce le industrie del legno, del sughero, del mobile e dell’arredamento) ha messo a disposizione una sezione specifica del proprio sito internet (www.federlegno.it), accessibile a tutti, dove è possibile scaricare una serie di documenti divulgativi e operativi alla voce “servizi” e poi “Due Diligence” che permettono alle imprese di cominciare a capire e applicare il regolamento UE n. 995/2010. Un altro utile riferimento può essere il consorzio Conlegno (www.conlegno.eu) che ha cominciato a servire il proprio sistema di Due Diligence alle imprese della filiera legno-carta.
  • 3. A R T I C O L O AMBIENTE E RISORSE www.ambientesicurezza24.com IL SOLE 24 ORE N. 9 - 14 maggio 2013 87 Box 2 Allegato I al regolamento n. 995/2010, “settori merceologici coinvolti” «Legno e prodotti da esso derivati secondo la classificazione della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ai quali si applica il regolamento» (regolamen- to (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune, pubblicato in G.U.C.E. L del 7 settembre 1987, n. 256). l 4401 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili; l 4403 Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato; l 4406 Traversine di legno per strade ferrate o simili; l 4407 Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm; l 4408 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno laminato simile e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm; l 4409 Legno (comprese le liste e le tavolette per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa; l 4410 Pannelli di particelle, pannelli detti "oriented strand board" (OSB) e pannelli simili di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici; l 4411 Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici; l 4412 Legno compensato, legno impiallacciato e legno laminato simile; l 44130000 Legno detto “addensato”, in blocchi, tavole, listelli o profilati; l 441400 Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili; l 4415 Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; pallets o pedane di carico, semplici, pallets o pedane-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno (materiale non da imballaggio usato esclusivamente come materiale da imballaggio per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto immesso sul mercato); l 44160000 Fusti, botti, tini e altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio; l 4418 Lavori di falegnameria o lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura (“shingles” e “shakes”) di legno, legno [comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite] profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa; l Pasta di legno e carta dei capitoli 47 e 48 della nomenclatura combinata, con l’eccezione di prodotti a base di bambù e materiali riciclati (avanzi o rifiuti); l 940330, 940340, 94035000, 940360 e 94039030 Mobili in legno; l 94060020 Costruzioni prefabbricate. stionedelrischioperridurrealminimolapossibi- lità di immettere sul mercato UE legname taglia- to abusivamente, o prodotti derivati contenenti legnodi origine illegale. Aspetti operativi del regolamento Gli elementi chiave del sistema di Due Diligen- ce sono: l informazione, l’operatore deve avere e ga- rantire l’accesso alle informazioni relative al legname e ai prodotti del legno, quali: - il Paese di origine; - la quantità; - i dati del fornitore; - le informazioni relative all’osservanza della legislazione nazionale applicabile;
  • 4. AMBIENTE E RISORSE A R T I C O L O 88 N. 9 - 14 maggio 2013 IL SOLE 24 ORE www.ambientesicurezza24.com l valutazione del rischio, l’operatore deve va- lutare il rischio di trattare legname illegale nella sua catena di approvvigionamento, sulla base delle informazioni precedente- mente descritte e deve applicare i criteri stabiliti nel provvedimento; l attenuazione del rischio, qualora la valuta- zione indichi che sussista il rischio di presen- za di legname illegale nella catena di ap- provvigionamento, esso può essere ridotto richiedendo al fornitore informazioni e con- trolli supplementari. Il regolamento n. 995/2010, ha previsto l’isti- tuzione di “organismi di monitoraggio” rico- nosciuti dalla Commissione europea. Campo di applicazione Per capire a quali settori merceologici il rego- lamento n. 995/2010, si rivolge bisogna consi- derare l’Allegato I al provvedimento citato, che riguarda una vasta gamma di prodotti del legno, compresi: l tronchi; l la legna da ardere; l fogli da impiallacciatura; l cornici di legno; l i prodotti di legno massello; l legno per pavimenti; l pannelli di legno (OSB, truciolare, compen- sato e MDF); l pasta di cellulosa e carta. L’ambito di applicazione del regolamento UE, n. 995/2010, include anche pasta di legno e carta dei capitoli 47 e 48 della Nomenclatura combinata, con l’eccezione di prodotti di le- gno derivanti dall’utilizzo di materia prima riciclata (per esempio rifiuti). Il provvedimen- to non comprende, infine, i prodotti editoriali stampati (codice 49 della Nomenclatura com- binata). Il legname e i prodotti del legno dotati di valide licenze FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade, un meccanismo euro- peo di accordi tra stati per assicurare la legali- tà degli approvvigionamenti di legname) o CITES (Convenzione sul commercio interna- zionale delle specie minacciate di estinzione) sono considerati conformi ai requisiti del re- golamento n. 995/2010. Requisiti dei soggetti coinvolti La maggior parte dei requisiti previsti dal regolamento UE n. 995/2010, si applicano alle imprese che per prime immettono il legno e i prodotti in legno sul mercato comu- nitario. Sono stati, inoltre, approntati speci- fici requisiti inerenti la tracciabilità dei pro- dotti che tutti gli altri attori della filiera dovranno soddisfare, prima della vendita al consumatore finale. Il regolamento UE n. 995/2010, ha definito, quindi, due soggetti specifici. l Operatore, «una persona fisica o giuridica che commercializza legno o prodotti deriva- ti». Si tratta dei soggetti che immettono per primi sul mercato il legno e i prodotti deriva- ti dalla sua lavorazione e sono quelli mag- giormente coinvolti dall’applicazione della nuova norma. l Commerciante (rivenditore), «una per- sona fisica o giuridica che, nell’ambito di un’attività commerciale, vende o acqui- sta sul mercato interno legno o prodotti da esso derivati già immessi da altri». I Commercianti hanno l’obbligo di conser- vare le informazioni sul fornitore da cui acquistano il legno e i prodotti in legno e quelle sul cliente a cui li vendono. Quasi tutte le aziende conservano già la citata documentazione, pertanto, in linea ge- nerale, non sarà necessario introdurre misure integrative per dimostrare e ga- rantire la conformità al suddetto requisi- to. A questo riguardo, la norma in ogget- to richiede di conservare la suddetta do- cumentazione per cinque anni ma solo fino all’ultimo punto vendita all’interno delle operazioni di commercializzazione; non è quindi necessario fornire le infor- mazioni sulle vendite ai consumatori fi- nali. L’applicazione del regolamento UE n. 995/2010, è sintetizzata nella figura 1, do- ve viene raffigurato lo scenario di riferi- mento e i soggetti coinvolti, partendo dai processi di produzione fino al consumatore finale. Sistema di Due Diligence Per quanto concerne gli aspetti pratici, gli operatori interessati all’applicazione del rego- lamento UE n. 995/2010, dovranno essere in grado di garantire: l accesso alle informazioni relative a:
  • 5. A R T I C O L O AMBIENTE E RISORSE www.ambientesicurezza24.com IL SOLE 24 ORE N. 9 - 14 maggio 2013 89 - descrizione del prodotto e identifica- zione delle specie forestali utilizzate; - paese in cui è stata effettuata la raccolta del legname; - quantità; - fornitore; - cliente; - conformità con la normativa forestale vi- gente; l procedure di valutazione del rischio intese a dimostrare la conformità alla normativa vi- gente (per esempio certificazioni, verifiche, licenze FLEGT). Le procedure si baseranno su evidenze che riguardano: - specie forestali a rischio di taglio illegale; - paese o regione di provenienza (rischio di taglio illegale, eventuale presenza di sanzioni internazionali (per esempio dell’ONU), conflit- ti armati ecc.); - complessità della Supply Chain (catena di approvvigionamento); l procedure di riduzione del rischio che si realizzano attraverso misure adeguate e proporzionate (attività di mitigazione) fina- lizzate a un’efficace diminuzione del rischio. Possono includere: - informazioni aggiuntive; - documenti aggiuntivi; - verifiche da parte di enti terzi indipendenti. Un Sistema di Due Diligence potrà essere messo a punto e implementato dalla singo- la impresa (Operatore) o in alternativa sarà possibile utilizzare un sistema sviluppato e monitorato da un soggetto riconosciuto dall’Unione europea (“Organismo di moni- toraggio” ovvero un ente, anche privato, in grado di sviluppare e gestire un sistema di “dovuta diligenza”). Le regole che disciplinano l’operato degli Or- ganismi di monitoraggio sono fissate dal rego- lamento delegato (UE) della Commissione del 23 febbraio 2012, n. 363/2012. Il riconoscimento ufficiale della qualifica di Organismo di monitoraggio verrà effettuata dalla Commissione Europea, che sta attual- mente istruendo le istruttorie. Per i Commercianti, invece, il regolamento UE n. 995/2010, non richiede di mettere a punto un sistema di Due Diligence, ma di assicurare l’accesso alle informazioni richieste, che si tra- duce nell’obbligo di tracciabilità dell’attività svolta, e di conseguenza, del materiale legno- so commercializzato. Sanzioni A livello sanzionatorio ogni Stato membro dovrà sviluppare una serie di norme da applicare in caso di violazione delle disposi- zioni previste dalla norma in commento e designare un’Autorità competente con il compito di verificare la conformità al prov- vedimento stesso. Le sanzioni dovranno es- sere efficaci, proporzionate e dissuasive. L’art. 19, regolamento UE n. 995/2010, ha previsto i seguenti 3 livelli sanzionatori: l sanzioni pecuniarie commisurate al dan- no ambientale, al valore del legno o dei prodotti ottenuti, alle perdite fiscali e al danno economico derivante dalla viola- zione. Le sanzioni pecuniarie per violazio- ni gravi reiterate sono gradualmente ina- sprite; l sequestro del legno o dei prodotti deriva- ti; l immediata sospensione dell’autorizzazio- ne a esercitare un’attività commerciale. Per conoscere la declinazione nazionale di questo quadro sanzionatorio è necessario attendere l’emanazione di un apposito de- creto legislativo. Conclusioni Il regolamento del Parlamento e del Consi- glio Europeo, n. 995/2010 è diventato attua- tivo dal 3 marzo 2013. Le imprese che utiliz- zano materie prime legnose devono pertan- to confrontarsi con le richieste del provvedimento. I “documenti di legalità” dovranno essere conservati per 5 anni e, quindi, i controlli potranno essere anche retroattivi. I cosiddetti “commercianti” non avranno particolari problemi ad applicare la nuova normativa, in quanto può bastare la docu- mentazione fiscale già in uso, cosa diversa per gli “operatori” che devono applicare un vero e proprio sistema di Due Diligence. Il punto più critico di tutto il sistema disegna- to dal provvedimento è quello della verifica di conformità alla legislazione applicabile nei paesi di origine. È importante assicurarsi di poter tenere sotto controllo questo aspetto per tutti i paesi in cui si opera, tenendo conto che la tracciabilità non si ferma al paese da cui si importa un prodotto, ma deve risalire al paese di provenienza del legname di cui è composto. n