2. Sicurezza sociale
• Stato del benessere, Stato assistenziale, Stato
sociale
– Perseguimento del “benessere” dei cittadini come
finalità dello Stato
– Europa occidentale, dopo II guerra:
• Partecipazione politica
• Diritti sociali: lavoro
– Diritti inseriti in
• Carta Atlantica 1941
• Carta delle Nazioni Unite
3. Modelli di Stato
• Modello che si basa su
– principi individualistici,
– tutela interessi corporativi,
– privilegia le assicurazioni sociali,
– esclude i lavoratori da un posto di lavoro stabile
• utlizza le assicurazioni sociali come uno
strumento di controllo sociale.
– ( ES.: IL MODELLO DEGLI USA)
4. Modelli di Stato
• Stato della sicurezza sociale
– "che persegue una politica di piena occupazione
(lavoro per tutti),
– garantisce a tutti i cittadini un reddito minimo (anche
a quelli non assicurati),
– tende ad un'uguaglianza di OPPORTUNITA' e NON ad
un'uguaglianza MATERIALE tra i cittadini.
• Le assicurazioni sociali, fondate sul versamento
dei contributi garantiscono ai cittadini varie
prestazioni sociali.
– (ES.: GRAN BRETAGNA)
5. Modelli di Stato
• “Stato sociale assistenziale”
– principi di eguaglianza, cooperazione, solidarietà
– garantisce servizi sociali uguali per tutti,
– tenta di ridurre i divari salariali,
– aspira alla piena occupazione grazie alla
collaborazione tra sindacati e governo.
• Cerca di assegnare ai lavoratori un ruolo
politico dominante ( ES. : SVEZIA).
6. Lo stato sociale garantisce
• la sicurezza sociale al singolo con varie misura di TUTELA
DEL REDDITO in caso di:
– malattia,
– invalidità,
– vecchiaia,
– infortunio,
– disoccupazione.
• l'assistenza sanitaria, favorisce l'edilizia sociale, sostiene le
famiglie attraverso gli assegni familiari.
• eguagliare le possibilità iniziali del singolo con l'istruzione e
la formazione gestite in primo luogo dallo stato.
• attraverso la politica fiscale, il controllo del mercato del
lavoro e la tutela del lavoro lo stato cerca di difendere i
cittadini più deboli.
7. Tipi di intervento
• giuridici ( leggi, provvedimenti ecc..)
– migliorare la posizione giuridica delle persone ( es. : tutela diritti ).
– la disciplina del rapporto di lavoro ( vedi, per esempio, nella nostra carta
costituzionale l’affermazione del diritto al lavoro, il principio della “giusta
retribuzione”, le diverse normative di tutela del lavoro in tutti i suoi aspetti.
• economici
– ridistribuire il reddito cercando di "accorciare" le distanze tra ricchi e meno
ricchi. (?)
• altri interventi
– assistenza sanitaria ( tutela della salute, diritto alle prestazioni sociali),
– trasporti,
– scuola,
– Infrastrutture: migliorare l'ambiente materiale e sociale nel quale vivono le
persone migliorare la capacità di azione delle persone attraverso la
formazione, l'informazione e la consultazione.
Questi interventi dovrebbero garantire a tutti i cittadini le
condizioni "materiali" e "spirituali"per il pieno esercizio dei
diritti civili e politici.
9. Costituzione della Repubblica Italiana
• Art 1. …la Repubblica è fondata sul lavoro
• Art. 4: La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il
diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano
effettivo questo diritto.
• Art. 35: La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue
forme ed applicazioni. Cura la formazione e
l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e
favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali
intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
tutela del lavoro, nell’ottica di salvaguardare ogni forma
con la quale esso si esplica: lavoro subordinato,
autonomo, interinale, ecc.
10. Lavoro e Costituzione
• Art. 36: Il lavoratore ha diritto ad una
retribuzione proporzionata alla quantità e
qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente
ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza
libera e dignitosa. La durata massima della
giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il
lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a
ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
11. Tutela del lavoratore
• tutela della dignità del lavoratore:
– l'avversione a qualsiasi forma di sfruttamento del lavoratore
– tipologie di rapporto che prevedano un'adeguata
remunerazione del lavoro.
• durata massima della giornata lavorativa e il diritto al riposo
settimanale
• diritto irrinunciabile ( tutela del lavoratore e della sua
integrità psicofisica) alle ferie annuali.
• “retribuzione proporzionata alla quantità ed alla qualità del
lavoro”
– alcuni giuristi definiscono anche come la formalizzazione del
principio del diritto ad una “giusta retribuzione” a garanzia del
rispetto dei diritti patrimoniali del lavoratore.
12. La donna al lavoro
• Art. 37: La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a
parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al
lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire
l'adempimento della sua essenziale funzione familiare
e assicurare alla madre e al bambino una speciale e
adeguata protezione.
• La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro
salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con
speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il
diritto alla parità di retribuzione.
13. Donne, minori e lavoro
• in armonia con il principio di eguaglianza,
sancisce la parità di diritti, a parità di lavoro,
tra uomo e donna e minori.
• grande attualità: assicurare alla donna
lavoratrice “madre” ed al bambino adeguate
norme di protezione
– concretizzate con l'approvazione di apposite leggi
come ad esempio la legge n. 1204/71 riguardante
la tutela delle lavoratrici madri.
14. Assistenza sociale
• Art. 38: Ogni cittadino inabile al lavoro e
sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto
al mantenimento e all'assistenza sociale.
• riconoscimento del diritto al mantenimento ed
all'assistenza sociale per i cittadini inabili al
lavoro.
• assicurati mezzi adeguati alle esigenze di vita dei
lavoratori in caso di infortunio, malattia,
invalidità, disoccupazione involontaria ecc.
15. Garanzie per i cittadini
• La tutela del lavoro da parte dello Stato si realizza in 2
modi:
– Stabilire con legge delle clausole che disciplinino i contratti
di lavoro, limitando in questo modo i poteri del datore di
lavoro;
– Emanare norme definibili di "controllo" sugli atti che
riguardano la "gestione" dei rapporti con i lavoratori;
• Es.
– norme limitative del potere dell'imprenditore sono quelle
che tutelano la lavoratrice madre, che limitano i poteri
dell'imprenditore in materia di licenziamento (es. : divieto
di licenziamento per matrimonio, servizio militare ecc. .).
– norme di controllo sono invece quelle di tutela del diritto
del lavoratore ad esprimere il proprio pensiero sul luogo di
lavoro, di divieto ad installare dispositivi audiovisivi sui
luoghi di lavoro ecc.
16. I sindacati
• Art. 39: L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può
essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso
uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. E' condizione per la
registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento
interno a base democratica.
• I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono,
rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare
contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli
appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
• tutela dei diritti del lavoratore anche l'art. 39, che garantisce
– la libertà dell'organizzazione sindacale, permettendo in questo modo
la tutela dei diritti del lavoratore.
– Esistono organizzazioni sindacali dei lavoratori come anche
associazioni organizzate che tutelano gli interessi dei datori di lavoro.
17. Lavoro e Pubblica Amministrazione
• Rapporto di lavoro instaurato tra il cittadino e la
Pubblica Amministrazione:
– agli articoli 97 e 98 dove, oltre a stabilire in linea
generale i principi organizzativi ispiratori dell'azione
della P.A. (legalità, buon andamento, imparzialità)
stabilisce anche modalità di organizzazione degli uffici
e di accesso al pubblico impiego e che i pubblici
impiegati sono al servizio della nazione.
• Ricadono sotto tale disciplina tutti i lavoratori che
prestano la loro opera in un Ente pubblico (Apss /
Apsp/Comune ecc…)
18. Codice Civile
• Il Codice Civile in vigore dedica il libro V alla tematica del
lavoro, affrontata sia dal punto di vista dell'impresa sia da
quello del lavoratore.
– gran parte della normativa prevista dal Codice Civile riguarda
prevalentemente l'impresa, mentre solo una piccola parte
disciplina il lavoro subordinato.
• il rapporto di lavoro è definito come rapporto di scambio.
– Il lavoratore è colui che oltre a collaborare alla riuscita
dell'impresa, è obbligato a “fare”, prestando la sua opera contro
una retribuzione
– legittima un'immagine del lavoratore come figura “subordinata”,
“funzionale” alle esigenze dell'impresa.
• È a quanto contenuto in tale libro che fanno riferimento poi
le norme che regolamentano il lavoro e i lavoratori.
19. Principali norme
• L. 300 del 20 maggio 1970 “Norme sulla tutela e la dignità dei
lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi
di lavoro e norme sul collocamento”, meglio conosciuta come lo
“Statuto dei lavoratori”.
• Lo Statuto, approvato in una particolare fase storica del nostro
paese, ha posto
– precisi limiti al potere dell'imprenditore riconoscendo il ruolo centrale
del lavoratore quale membro dell'istituzione impresa.
• affermati fondamentali diritti democratici:
– la libertà di espressione,
– il divieto di controlli audiovisivi, la tutela dei diritti sindacali, ecc. .).
• Il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 ha poi esteso l’applicazione della
L. 300 alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei
dipendenti.
20. Altre norme del CC
• garantire il diritto al lavoro dei disabili.
– Un esempio al riguardo è la L.68 del 12 marzo 1999,
che ha la finalità di promuovere l'inserimento e
l’integrazione lavorativa delle persone disabili nel
mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di
collocamento mirato o come le citate norme di tutela
della maternità e paternità.
• vanno menzionati
– Contratti Collettivi di lavoro (CCNL) che disciplinano la
materia a livello di categorie ( es.: metalmeccanici,
lavoratori pubblici ecc..) ,
– i contratti integrativi aziendali.
21. Elementi giuridici del rapporto di
lavoro
IL RAPPORTO DI LAVORO NEL
SETTORE PRIVATO: DIRITTI E DOVERI
22. Rapporto di lavoro
• è un rapporto di natura contrattuale che viene
posto in essere tra il lavoratore ed il datore di
lavoro.
• Aspetti fondamentali:
– la prestazione
– l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione
dell'impresa
– la subordinazione del lavoratore al datore di lavoro
– la retribuzione
23. Diritti del lavoratore
• I principali diritti del lavoratore possono
essere sintetizzati come segue:
– retribuzione
– conservazione del posto di lavoro
– riposo settimanale e ferie annuali
– limiti alla durata della giornata lavorativa
– tutti gli altri diritti contrattuali
24. Doveri del lavoratore
• principali doveri del lavoratore:
– diligenza nello svolgimento della propria
prestazione
– osservanza delle disposizioni impartite dal datore
di lavoro
– fedeltà
25. Obblighi per il datore di lavoro
• Le norme prevedono inoltre anche dei precisi
obblighi per il datore di lavoro che possono
essere sintetizzati in:
– Corrispondere la retribuzione e il TFR
– Tutelare l’integrità fisica e morale e la sicurezza sul
luogo di lavoro
– Garantire la tutela assicurativa e previdenziale
– Rispetto della libertà sindacale
26. Conclusione del rapporto di lavoro
• Il rapporto di lavoro può concludersi per:
– Dimissioni volontarie
– Morte del lavoratore
– Pensionamento
– Licenziamento
• collettivo, attuato per riduzione del personale
• individuale per giusta causa o giustificato motivo.
• La disciplina dei licenziamenti collettivi ed individuali è
regolata da specifiche norme di legge
27. La riforma del mercato del lavoro
• La più recente: Legge 7 agosto 2012, n. 134.
Riforma Fornero
• Fra poco: “Job’s Act” di Renzi?
• D. Lgs . 276 del 10 settembre 2003, la cosiddetta
Riforma Biagi.
– maggiori possibilità di inserimento lavorativo per i
disoccupati e per le persone in cerca di prima
occupazione
– maggiore flessibilità ed alla possibilità di instaurare
diverse tipologie di rapporto di lavoro.
28. Lavoro somministrato
• Contratto a 3:
– l’agenzia di somministrazione
– Il lavoratore
– L’utilizzatore
• tre rapporti distinti, ma strettamente connessi fra loro:
– il rapporto di somministrazione in senso stretto (rapporto
intercorrente fra il somministratore e l’utilizzatore);
– il rapporto di lavoro subordinato (rapporto intercorrente fra il
somministratore ed il lavoratore);
– il rapporto di prestazione dell’attività lavorativa (rapporto
intercorrente fra il lavoratore e l’utilizzatore).
• La somministrazione può essere:
– a tempo indeterminato
– a tempo determinato: più frequente, fissata la scadenza del rapporto
di lavoro
29. Elementi giuridici del rapporto di
lavoro
IL RAPPORTO DI LAVORO NELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
30. Lavorare con la P.A.
• Anche enti come le Aziende Sanitarie, le APSP, le
Comunità di Valle, i Comuni, ecc.
• Rapporto di impiego:
– a disposizione dell'Ente nel quale operano,
– in via esclusiva e continuativa,
– per il perseguimento delle finalità dello stesso.
• Il rapporto di pubblico impiego è caratterizzato da:
– la subordinazione disciplinare del datore di lavoro;
– il legame esistente tra prestazioni del lavoratore e compiti
istituzionali dell'Ente;
– la retribuzione, predeterminata, percepita in cambio delle
prestazioni offerte.
31. I caratteri generali del rapporto
• Personalità: le prestazioni richieste sono personali;
• Volontarietà: il lavoratore pone volontariamente la propria opera a
disposizione dell'Amministrazione;
• Subordinazione: l'organizzazione della P.A. si basa sul principio gerarchico
ed il rapporto di lavoro che si pone in essere con la stessa si basa sullo
stesso.
• Esercizio di un'attività pubblica con finalità dirette al soddisfacimento di
precisi bisogni della collettività;
• Collaborazione: intesa in senso molto ampio ed investe tutti i dipendenti;
• Esclusività : è un principio di carattere generale desunto dall'art.98 della
Costituzione;
• Posizione di preminenza che la P.A. (Ente Pubblico) assume per ragioni di
carattere organizzativo nei confronti dei propri dipendenti.
notevole “rigidità” per cercare di soddisfare in modo sempre più puntuale ed
adeguato i bisogni dei cittadini.
32. Il concorso
• Di norma, concorso pubblico per titoli ed esami:
– procedura formalizzata
– candidati partecipanti alla selezione per la copertura del posto
– prove e valutati da una commissione.
• I candidati in sede di domanda di partecipazione
– dichiarano e documentano eventuali titoli posseduti,
– sottoposti, da parte di una commissione giudicatrice, a prove
predeterminate, che possono essere scritte, orali o pratiche.
Il concorso pubblico può essere anche solo per titoli o solo per
esami.
33. Il corso-concorso e il c. interno
• Il corso-concorso :
– selezione di candidati per l'ammissione ad un corso con posti
predeterminati,
– finalizzato alla formazione dei candidati.
– Al termine del corso i partecipanti sono sottoposti ad un esame
– in base ai risultati viene stilata una graduatoria finale di merito .
– Il corso -concorso può essere pubblico o interno.
• Il concorso interno
– di solito è svolto per esami.
– riservato ai dipendenti di ruolo in servizio da un certo numero di
anni.
34. Eccezioni al concorso
• Vari tipi di chiamata che permettono alla P.A.
di assumere personale delle qualifiche più
basse, senza specifica preparazione
professionale, attingendo alle liste del
collocamento ordinario.
• Per chiamata diretta può essere assunto anche
il personale destinato ad incarichi non di
ruolo, con contratto a tempo determinato, per
fronteggiare esigenze straordinarie di servizio.
35. Assunzione
• la P.A. formalizza il rapporto di lavoro con il
lavoratore attraverso una formale
manifestazione di volontà della P.A
– deliberazione di nomina
– sottoscrizione del contratto individuale di lavoro
36. Elementi del contratto
• l'identità delle parti: cognome e nome, data e luogo di nascita di chi
sottoscrive;
• la struttura di assegnazione: i Contratti Collettivi di Lavoro fanno
riferimento al luogo e sede di lavoro e alla struttura di assegnazione. Il
luogo e la sede di lavoro riguarda i dipendenti di quegli enti che hanno più
sedi dislocate sul territorio.
• Il contratto individuale indicherà la struttura iniziale di assegnazione del
dipendente la struttura di assegnazione può successivamente variare per
trasferimento del dipendente senza che sia necessario sottoscrivere un
nuovo contratto (si ricorda che il trasferimento è ora un atto unilaterale
del datore di lavoro);
• la data di inizio del rapporto di lavoro;
• la durata del rapporto di lavoro: a tempo indeterminato o determinato e in
quest'ultima ipotesi il termine finale determinato o determinabile (ad. es.
fino al rientro in servizio del titolare, Sig. _____);
37. • la durata del periodo di prova (ovviamente nei casi in cui sia previsto
l'obbligo di effettuare un periodo di prova; negli altri casi si da atto che è
già stato superato o non va effettuato in relazione alla durata del
rapporto);
• la categoria di inquadramento (vanno indicate le categorie A/B/C/D e la
figura professionale; la retribuzione fondamentale (va indicata la
posizione retributiva tra quelle previste dal nuovo ordinamento
professionale);
• ferie
• l'orario di lavoro (è sufficiente indicare l'orario settimanale di lavoro e se
l'orario di lavoro è articolato su 5 o su 6 giorni alla settimana. Per i rapporti
a tempo parziale va indicata anche la distribuzione giornaliera);
• i termini del preavviso (sono diversi a seconda che il dipendente sia a
tempo determinato o indeterminato; e/o che il recesso avvenga in periodo
di prova o no).