2. Dipendenze gerarchiche e funzionali:
definizioni
• Gerarchia dal greco tardo
hierarkhikos = capo delle funzioni sacre
• “Il complesso degli uffici e delle persone che compongono
una struttura regolata secondo il principio della
subordinazione dell’inferiore alle autorità superiori” (dal
vocabolario Devoto-Oli)
• Rapporto reciproco di supremazia e di subordinazione.
3. Dipendenze gerarchiche e funzionali:
definizioni
• Dipendenza gerarchica rapporto di
subordinazione osservato in vari ambiti, in
ossequio a particolari esigenze organizzative.
• rapporto di subordinazione che definisce chi
impartisce gli ordini e chi li esegue.
4. Dipendenze gerarchiche e funzionali:
perché?
• Le organizzazioni complesse quali molte aziende o
sistemi sociali, non si basano più come un tempo su
consuetudini o tradizioni ma si pongono degli obiettivi
ben precisi.
• Per questo hanno la necessità di coordinare in maniera
appropriata le attività che vi si svolgono all’interno
attraverso l’utilizzo del “modello gerarchico”. Presidiano,
monitorizzano, verificano e controllano il raggiungimento
dell’OBTV utilizzando vari strumenti.
5. Dipendenze gerarchiche e funzionali:
definizioni
• Funzione dal latino functio, functionis =
adempiere
“compito specifico, assegnato o riconosciuto
nell’ambito di una attività organizzata o di una
struttura”.
• funzione educativa, funzione assistenziale, ad
esempio.
6. Dipendenze gerarchiche e funzionali:
definizioni
• Dipendenza funzionale rapporto di dipendenza per il
quale l’operatore risponde perfettamente alle funzioni per
le quali è stato creato, addestrato.
• Il “modello funzionale” è uno strumento i organizzativo
che ha come OBTV lo sviluppo dell’ integrazione tra le
attività svolte dai vari professionisti.
7. Dipendenze gerarchiche e funzionali:
conclusione
• Conoscendo entrambi i modelli possiamo comprendere
come nel lavoro esista una continua interdipendenza tra i
vari operatori, che devono rispondere del loro operato ai
superiori gerarchici (coordinatori, infermieri, assistenti
sanitari) e rapportarsi in modo funzionale con tutti gli altri
operatori per il raggiungimento degli OBTV
dell’organizzazione.
8. Le responsabilità del dipendente
• Durante l’esercizio della professione ci si trova di
fronte alla responsabilità degli atti che si compiono,
sia che siano eseguiti in maniera corretta sia in modo
non corretto.
• L’operatore che viene meno ai propri doveri può
incorrere nella responsabilità Disciplinare ed anche in
quella Penale e Civile.
9. Responsabilità penale
• Situazione che si verifica quando il
dipendente, trasgredendo i doveri posti dalla
legge, ha violato anche l’ordine giuridico
generale.
• Siamo di fronte perciò ad un reato
che verrà sanzionato con multa, ammenda,
arresto ed eventuale reclusione (Codice
Penale).
10. Responsabilità civile
• Situazione che si verifica nel caso in cui un
dipendente, venendo meno ai doveri di
ufficio, causa un danno all’Amministrazione o
a terzi e che impone come conseguenza il
risarcimento nei confronti del danneggiato.
Nei confronti dei danni a terzi risponde
solitamente l’Azienda anche se questa può
rivalersi sul dipendente.
11. Il lavoro in autonomia, collaborazione e su
indicazione
• All’interno dell’organizzazione sanitaria ad
esempio un servizio o unità operativa, i vari
professionisti svolgono azioni in tre diverse
modalità:
1. in autonomia
2. in collaborazione
3. su indicazione
12. Lavoro in autonomia
• Essere autonomi nel contesto lavorativo
significa essere capaci di pensare ed agire da
soli senza subire influenze: svolgere attività
previste dal profilo professionale direttamente
rispondendo in primis del proprio operato.
13. Aree di competenza dell’OSS
1. Assistenza diretta alla persona
2. Assistenza diretta specifica sanitaria
3. Relazione con l’utente, la famiglia, l’equipe
4. Attività di comfort, igiene, sicurezza assistenziale e cura
dell’assistito
5. Organizzazione e verifica delle proprie attività
nell’ambito della pianificazione del lavoro o
dell’integrazione con i colleghi.
Queste attività sono svolte in autonomia e l’operatore
risponde in prima persona all’organizzazione, all’utente
e ai superiori di quanto svolto.
14. Lavoro in collaborazione
• Queste attività si distinguono dalle precedenti perché sono
svolte insieme ad altri operatori, sono più complesse, ed a
volte il collega supporta una nostra attività.
• Il profilo infatti afferma che “l’Oss svolge la sua attività in
collaborazione con gli altri operatori professionali preposti
all’assistenza sanitaria ed a quella sociale, secondo il
criterio del lavoro multiprofessionale”.
15. La questione della “responsabilità”
• Nell’ambito della professione infermieristica si sono
sviluppati molteplici dibattiti circa l’applicazione del
termine “delega” al rapporto infermiere-OSS.
• Nel suo “contesto originale” cioè in ambito giuridico il
termine delega assume un significato diverso da quello
comunemente ed erroneamente attribuito alla parola in
ambito lavorativo.
16. La questione della “responsabilità”
• Per delega infatti si intende il trasferimento di
responsabilità per l’esecuzione di una attività pur
rimanendo responsabili dei risultati finali.
• Attraverso la delega il delegante trasferisce al delegato
soltanto l’esercizio dei propri poteri, conservandone la
titolarità.
• Per avere effettiva trasferibilità di funzioni da un soggetto
all’altro la delega deve essere scritta.
17. La questione della “responsabilità”
• Chiaramente in ambito operativo quando un infermiere
intende affidare delle attività alle figure di supporto non
delega:
-non formalizza attraverso uno scritto
-non ha ingerenza nelle attività dell’OSS
-non trasferisce potere decisionale all’OSS e neanche
responsabilità, in quanto l’OSS non può riceverle non
possedendo competenze e professionalità analoghe e
non essendo un suo pari.
18. Lavoro su indicazione o attribuzione o
affidamento
• Attribuire non significa cedere al personale di supporto
funzioni specifiche del profilo professionale, ma permette a
tali figure di compiere alcuni atti su specifica indicazione
infermieristica.
• Atti che vanno a comporre parti del progetto assistenziale
del cui esito finale va a rispondere l’infermiere in quanto
unico responsabile.
• Attribuzioni di cui chi esegue l’ordine è esclusivamente
responsabile del semplice atto.