La distinzione ha più il sapore di una dissertazione filosofica che giuridica, eppure i termini della vicenda sono esattamente questi:
restano confermate le scadenze del 12 novembre 2013 (per i soggetti mensili)
e del 21 novembre 2013 (per gli altri soggetti), ma gli operatori economici che devono effettuare la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA relative all’anno 2012 “hanno più tempo per effettuare l’invio dei dati attraverso il canale comunicativo Entratel, che rimarrà aperto fino al 31 gennaio 2014”.
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Manca la proroga, ma ci sarà «più tempo» per spedire lo
spesometro.
La distinzione ha più il sapore di una dissertazione filosofica che
giuridica, eppure i termini della vicenda sono esattamente questi:
restano confermate le scadenze del 12 novembre 2013 (per i
soggetti mensili) e del 21 novembre 2013 (per gli altri soggetti), ma
gli operatori economici che devono effettuare la comunicazione
delle operazioni rilevanti ai fini IVA relative all’anno 2012 “hanno
più tempo per effettuare l’invio dei dati attraverso il canale
comunicativo Entratel, che rimarrà aperto fino al 31 gennaio
2014”.Lo prevede, testualmente, un comunicato stampa diramato
ieri sera dall’Agenzia delle Entrate, nel quale si annuncia anche la
proroga al 31 gennaio 2014 (in questo caso con provvedimento
direttoriale) della comunicazione, da parte degli operatori finanziari,
dei dati rilevanti ai fini IVA, di importo pari o superiore a 3.600
euro, nei casi in cui i pagamenti siano stati effettuati mediante carte
di credito, di debito o prepagate. Dunque, per gli operatori
finanziari vi è la proroga senza dubbi, mentre per gli altri operatori
no, c’è solo più tempo. Eppure, a fronte dei ritardi dell’Agenzia nel
rilasciare il modello e il software di controllo (del 6 novembre
l’ultimo aggiornamento, pubblicato sul sito dell’Agenzia, però, solo
ieri), ben ci sarebbero state le ragioni per intervenire direttamente
sul provvedimento del 2 agosto 2013, che fissa le scadenze in
questione, modificandole. Sfuggono pertanto le ragioni della scelta
operata dall’Agenzia delle Entrate. Anche perché il comunicato
stampa, in sé, non sembra risolvere il dubbio delle sanzioni in caso
di omessa presentazione della dichiarazione nei termini previsti dal
provvedimento.
Se, peraltro affatto pacificamente, i provvedimenti del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate hanno valenza di atto normativo
regolamentare, è difficile che un comunicato stampa possa derogare
ai precetti ivi contenuti. In passato, con riferimento alle
comunicazioni black list, l’Agenzia delle Entrate (circolare n. 54 del
28 ottobre 2010) aveva chiarito che, in sede di controllo, non
avrebbe applicato sanzioni in caso di eventuali violazioni
concernenti la compilazione dei modelli di comunicazione relativi
alla prima scadenza, a condizione che i contribuenti avessero
provveduto a sanare le eventuali violazioni con comunicazione
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integrativa. In un successivo documento di prassi (circolare n. 2 del
28 gennaio 2011) la stessa Agenzia aveva poi sottolineato che il
presupposto per poter procedere alla regolarizzazione di violazioni
commesse senza l’applicazione delle relative sanzioni era
comunque l’inoltro di una comunicazione, originaria e valida,
seppur incompleta e/o non esatta. Secondo l’Agenzia, restava
preclusa la possibilità di beneficiare dell’esonero dall’applicazione
delle sanzioni nell’ipotesi di omessa presentazione della
comunicazione. Tuttavia, per dare un senso al comunicato stampa di
ieri che parla di apertura del canale comunicativo Entratel fino al 31
gennaio 2014, si è autorizzati a ritenere che il primo invio possa
essere effettuato anche successivamente alla scadenza del 12
novembre. D’altra parte, il principio della buona fede e quello della
tutela dell’affidamento, oltre ad essere chiaramente previsti dallo
Statuto del contribuente, sono anche principi di derivazione
costituzionale, sicché diventa difficile sostenere che in caso di
ritardo possano essere irrogate sanzioni di sorta. Senza dimenticare,
sempre per restare in tema di Statuto del contribuente, che l’intero
impianto regolamentare sottostante lo spesometro o comunicazione
polivalente risulta in evidente contrasto con l’art. 3, comma 2 dello
Statuto, norma in base alla quale le disposizioni tributarie non
possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui
scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data
della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di
attuazione in esse espressamente previsti. Tale argomentazione è
stata da più parti evidenziata per supportare la richiesta di proroga,
ma resta valida nella denegata ipotesi di irrogazione di sanzioni,
comunque non dovute in quanto la scadenza, stabilita da un
provvedimento regolamentare, risulta essere contra legem. Da
ultimo, occorre segnalare che il comunicato stampa di ieri estende
la validità degli invii all’Archivio dei rapporti finanziari fino al 31
gennaio 2014. Entro lo stesso termine – precisa sempre l’Agenzia –
gli operatori finanziari potranno trasmettere all’Archivio dei
rapporti finanziari anche gli eventuali file che annullano o
sostituiscono i precedenti invii (lo stesso vale, peraltro, anche per lo
spesometro).
Fonte
Agenzia Entrate
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