Mediaset Premium, multa dell'Antitrust per ritardi e difficoltà nel recesso
Nota provv 8 agosto 2014 titolare effettivo krogh
1. CNN NOTIZIE
Anno 18, numero 161
Roma, 4 settembre 2014
A cura di: Domenico
Cambareri
Responsabili: Paolo
Guida, Massimiliano Levi
Coordinamento di
Redazione: Francesca
Minunni, Chiara Valentini
Redazione: Francesca
Bassi, Chiara Cinti, Mauro
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www.notariato.it
Trasmissione di Notartel
S.p.A.
MODALITÀ E TERMINI DELLE
RICHIESTE DI INFORMAZIONI
SULLE OPERAZIONI INTERCORSE
CON L’ESTERO. Nota al
provvedimento Agenzia Entrate 8
agosto 2014 (Prot. 2014/105953)
Marco Krogh
Con provvedimento in data 8 agosto 2014 (pubblicato sul sito
internet dell’Agenzia delle Entrate in pari data, e su CNN Notizie
del 26 agosto 2014) il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ed il
Comandante Generale della Guardia di Finanza hanno
emanato le disposizioni di attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge
28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sostituito dall’articolo 9,
comma 1, lettera b), della legge 6 agosto 2013, n. 97,
riguardanti le modalità e i termini relativi alle richieste di
informazioni sulle operazioni intercorse con l’estero, sui rapporti
ad esse collegate e sull’identità dei relativi titolari. (Segue a
pag. 2/4)
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CNN Notizie del 4 settembre 2014 Pagina 1
3. PRIMO PIANO
Segue da pag. 1
Segnalazioni Novità Prassi Interpretative
MODALITÀ E TERMINI DELLE RICHIESTE DI INFORMAZIONI
SULLE OPERAZIONI INTERCORSE CON L’ESTERO. Nota al
provvedimento Agenzia Entrate 8 agosto 2014 (Prot.
2014/105953)
Con provvedimento in data 8 agosto 2014 (pubblicato sul sito internet
dell’Agenzia delle Entrate in pari data, e su CNN Notizie del 26 agosto 2014) il Direttore
dell’Agenzia delle Entrate ed il Comandante Generale della Guardia di Finanza hanno
emanato le disposizioni di attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 1990, n.
167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sostituito dall’articolo
9, comma 1, lettera b), della legge 6 agosto 2013, n. 97, riguardanti le modalità e i termini
relativi alle richieste di informazioni sulle operazioni intercorse con l’estero, sui rapporti ad
esse collegate e sull’identità dei relativi titolari.
Le disposizioni interessano i notai in quanto destinatari della normativa antiriciclaggio
e stabiliscono termini e modalità per la richiesta, da parte di Unità speciali dell’Agenzia
delle Entrate e dei reparti speciali della Guardia di finanza, di informazioni relative
all’identità dei titolari effettivi rilevati secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2,
lettera u) e dall’allegato tecnico del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con
riferimento a specifiche operazioni con l’estero o rapporti ad esse collegate .
Il provvedimento attua quanto previsto dalla cd. legge comunitaria 6 agosto 2013, n.
97 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - Legge europea 2013 - GU n. 194 del 20-8-2013) ed ha l’espressa
finalità di garantire la massima efficacia all'azione di controllo ai fini fiscali per la
prevenzione e la repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività
economiche e finanziarie all'estero.
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4. Le richieste e le risposte sono effettuate utilizzando il sistema di PEC (posta
elettronica certificata).
Le risposte dovranno avere la caratteristica di un documento statico non
modificabile, e dovranno essere prive di movimenti attivi, tra cui campi macro e campi
variabili, ed dovranno avere i seguenti formati: .pdf, .jpg, .gif, .tiff. Per le risposte è
consentito l’utilizzo del formato compresso .zip, a condizione che contenga file con le
caratteristiche suindicate.
La validità della risposta è attestata, da parte dell’Agenzia delle
Entrate, da una comunicazione prodotta tramite un messaggio di posta
elettronica certificata, generato a seguito della verifica della corrispondenza della
transazione ai formati stabiliti. Le risposte pervenute all’Agenzia, non accettate dal sistema
di validazione perché non corrispondenti ai formati previsti, devono essere riprodotte in
forma valida entro 5 giorni dal ricevimento del messaggio PEC.
Entro il 31 ottobre 2014 tutti i destinatari dovranno comunicare all’Agenzia delle
Entrate, per l’inserimento delle caselle di posta elettronica certificata nel registro degli
indirizzi elettronici, il proprio indirizzo di PEC, utilizzando il servizio Entratel o Fisco on line,
secondo quando specificato nel decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322 e nel decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni, nonché nei relativi allegati ed
utilizzando il tracciato di cui all’allegato n. 5 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia
del 22 dicembre 2005.
(…)
Dalla data di pubblicazione del provvedimento de quo sul sito internet dell'Agenzia
delle Entrate (8 agosto 2014) e fino al 31 ottobre 2014, le richieste e le relative risposte
sono effettuate esclusivamente in formato cartaceo, con misure idonee a garantire la
riservatezza delle comunicazioni.
Dalla data di ricevimento delle richieste di informazioni, decorre il termine fissato
dall’organo procedente per l'adempimento comunicativo, che non può essere inferiore
a quindici giorni, per le richieste relative ai dati identificativi del titolare effettivo.
Le richieste sono effettuate utilizzando i poteri di cui all’articolo 32, comma 1, n. 8-
bis), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, secondo le
modalità tecniche indicate nel provvedimento de quo, pertanto potrà essere richiesto
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5. di esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti rilevanti
concernenti l’identità del titolare effettivo relativamente a specifiche operazioni
intercorse con l’estero e sui rapporti ad esse collegate specifici e di fornire i chiarimenti
relativi.
Tenuto conto del richiamo al cit. art. 32 del D.P.R. 600/723, in caso di
inottemperanza agli obblighi di comunicazione, si applicheranno le sanzioni previste
dall’art. 11 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
Alla luce del provvedimento in oggetto, per tutte le prestazioni professionali
riferibili, direttamente o sulla base di rapporti ad esse collegate, a Paesi
esteri, anche non black list, è opportuno conservare traccia delle informazioni e dei
dati acquisiti riguardanti il nominativo (eventuale) del titolare effettivo.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 231/2007, ai fini dell'identificazione del
titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le
informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza.
Infine, si ribadisce, che le suddette disposizioni non prevedono nessun obbligo di
comunicazione automatico e diretto da parte del Notaio all’Agenzia delle Entrate
ovvero alla Guardia di finanza, sussistendo esclusivamente un mero obbligo di fornire,
ove richiesto, le informazioni relative all’identità dei titolari effettivi.
Restano fermi ed invariati gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette ed ogni
altro obbligo previsto dal d.lgs. 231/2007.
Per maggiori dettagli si rinvia al testo del provvedimento de quo reperibile su CNN
Notizie del 26 agosto o direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate al seguente link:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+cir
colari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/agosto+2014+provvedimenti/provvedimento+del+
08082014+informazioni+operazioni+estero/Provvedimento+105953_2014+dell_8+agosto+
2014.pdf
A titolo esemplificativo in calce si trascrivono due fac-simile di modulistica utilizzabile
ai fini dell’identificazione del titolare effettivo.
Marco Krogh
CNN Notizie del 4 settembre 2014 Pagina 5
6. ***
FAC SIMILE PER SOCIETA’
INDICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO
(ART. 21 DEL D.LGS. 231/2007)
Il sottoscritto
con riferimento alla seguente prestazione professionale/operazione economica:
ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 231 del 2007, al fine di consentire il corretto
assolvimento dell’obbligo di adeguata verifica
CONSAPEVOLE
delle sanzioni previste dall’art. 52, comma 2° del D.lgs. 231/2007 per chi omette di
indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione
o le indica false (salvo che il fatto costituisca più grave reato, reclusione da sei mesi a un
anno e con la multa da 500 a 5.000 euro ),
COMUNICA
- che titolare/i effettivo/i della società
è/sono:
- che non esistono (altre) altre persone fisiche che direttamente o indirettamente in
ultima istanza, possiedano o controllino la suddetta società, attraverso il possesso o il
controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale
sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore o
detengano una percentuale di capitale corrispondente al 25 per cento più uno di
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7. partecipazione al capitale sociale o che esercitino in altro modo il controllo sulla direzione
di un'entità giuridica.
- che non esistono (altre) persone fisiche per conto della quale è realizzata
l'operazione economica/prestazione professionale.
In fede
………………………………..………………………………
(firma)
***
FAC SIMILE PER FONDAZIONI, TRUST E ENTITA’ GIURIDICHE ASSIMILATE
INDICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO
(ART. 21 DEL D.LGS. 231/2007)
Il sottoscritto
CON RIFERIMENTO
alla seguente prestazione professionale/operazione economica:
ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 231 del 2007, al fine di consentire il corretto
assolvimento dell’obbligo di adeguata verifica
CONSAPEVOLE
delle sanzioni previste dall’art. 52, comma 2° del D.lgs. 231/2007 per chi omette di
indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione
o le indica false (salvo che il fatto costituisca più grave reato, reclusione da sei mesi a un
anno e con la multa da 500 a 5.000 euro ),
COMUNICA
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8. - che titolare effettivo dell’entità giuridica da lui rappresentata (fondazione, trust, etc)
è/sono (se le persone che beneficiano dell’entità giuridica non sono determinate, indicare
la categoria di persone fisiche:
- che non esistono (altre) altre persone fisiche che sono beneficiarie del 25 per cento
o più del patrimonio dell’entità giuridica:
- che non esistono (altre) categorie di persone fisiche nel cui interesse principale è
istituita o agisce l'entità giuridica (se le persone che beneficiano dell’entità giuridica non
sono determinate);
- che non esistono (altre) persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento
o più del patrimonio di un'entità giuridica.
- che non esistono (altre) persone fisiche per conto della quale è realizzata
l’operazione economica/prestazione professionale.
In fede
……………………………….……………………………
(firma)
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10. Note Legali
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